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Avvocati di famiglia 01_11:Avvocati di famiglia - Osservatorio di ...

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DOSSIER<br />

concreto svolgersi positivo del tentativo, come sarà<br />

possibile evidenziare nella trattazione che segue.<br />

Viene, poi, consacrato un ruolo me<strong>di</strong>ativo del giu<strong>di</strong>ce<br />

che non è solo inopportuno, ma che rischia <strong>di</strong><br />

fare oscillare pericolosamente il giu<strong>di</strong>cante sull’orlo<br />

della ricusazione. Sin tanto che il giu<strong>di</strong>ce tenta la<br />

conciliazione, mantenendo una posizione neutrale,<br />

nulla quaestio; ma quando il giu<strong>di</strong>ce viene spinto a<br />

suggerire la soluzione conciliativa è <strong>di</strong>fficile pensare<br />

che non esprima un parere o peggio ancora non anticipi<br />

una pronuncia (art. 50, n. 4, c.p.c.). Il giu<strong>di</strong>ce<br />

deve svolgere il delicato compito <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>care, la me<strong>di</strong>azione<br />

deve essere affidata ad organismi estranei<br />

alla giuris<strong>di</strong>zione, altrimenti viene snaturata la posizione<br />

<strong>di</strong> terzietà ed imparzialità del giu<strong>di</strong>cante che<br />

ha il rango <strong>di</strong> principi della Costituzione.<br />

Differentemente del rito or<strong>di</strong>nario, ove il tentativo<br />

è facoltativo, permane nel rito del lavoro l’obbligatorietà,<br />

che la giurisprudenza ha sanzionato <strong>di</strong> nullità<br />

in caso <strong>di</strong> mancato esperimento, con un orientamento<br />

molto severo, poi non confermato in sede<br />

<strong>di</strong> rito or<strong>di</strong>nario, nel breve periodo della obbligatorietà<br />

(dl 1995 al 2005).<br />

3. La conciliazione stragiu<strong>di</strong>ziale ovvero la me<strong>di</strong>azione<br />

obbligatoria su fonte convenzionale<br />

Accanto ad un’esperienza <strong>di</strong> conciliazione giu<strong>di</strong>ziale,<br />

<strong>di</strong> cui si sono delineati i tratti nella più recente<br />

produzione normativa, come abbiamo già veduto, il<br />

legislatore ha tenuto presente un’esperienza conciliativa<br />

obbligatoria nell’espressione dell’autonomia<br />

privata.<br />

40 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1<br />

Vi è da <strong>di</strong>re, tuttavia, che sin tanto la obbligatorietà<br />

sul piano convenzionale non fosse stata recepita<br />

dal legislatore, le clausole che imponevano sul<br />

piano privatistico l’obbligo erano nulle perché dstinate<br />

ad incidere su <strong>di</strong> una funzione pubblica come<br />

la giuris<strong>di</strong>zione, la quale può essere limitata solo da<br />

negozi giuri<strong>di</strong>ci tipici, come l’accordo sulla competenza<br />

o sulla giuris<strong>di</strong>zione nei casi consentiti, la<br />

convenzione d’arbitrato, per fare degli esempi.<br />

Il legislatore nel recepire le clausole contrattuali,<br />

non ha fatto altro che tipizzarle e quin<strong>di</strong> legittimarle.<br />

L’articolo 5, 5° comma, del d. lgs n. 28 in esame attribuisce<br />

per la prima volta ai patti che impongono<br />

un tentativo <strong>di</strong> conciliazione contenuti in un contratto<br />

o nell’atto costitutivo o nello statuto <strong>di</strong> un ente<br />

lo stesso effetto <strong>di</strong> un tentativo obbligatorio ex lege.<br />

In questo modo il recepimento della evoluzione<br />

della conciliazione, come manifestazione della autonomia<br />

privata, raggiunge l’apice.<br />

4. La conciliazione stragiu<strong>di</strong>ziale nel <strong>di</strong>ritto del lavoro<br />

A fronte della tra<strong>di</strong>zione secolare <strong>di</strong> una conciliazione<br />

obbligatoria nel <strong>di</strong>ritto del lavoro, con la legge n.<br />

183 del 2<strong>01</strong>0 il legislatore ammette nelle controversie<br />

ex art. 409 c.p.c. un tentativo <strong>di</strong> conciliazione solo facoltativo<br />

nel nuovo testo novellato dell’art. 410 c.p.c. (è<br />

da pensare che l’eventuale obbligatorietà sancita da<br />

clausola <strong>di</strong> fonte collettiva possa comunque rientrare<br />

nell’art. 5, 5° comma, poc’anzi commentato).<br />

Deroga all’inaspettata liberalizzazione la controversia<br />

sulla qualificazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro in

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