30.05.2013 Views

Avvocati di famiglia 01_11:Avvocati di famiglia - Osservatorio di ...

Avvocati di famiglia 01_11:Avvocati di famiglia - Osservatorio di ...

Avvocati di famiglia 01_11:Avvocati di famiglia - Osservatorio di ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

che, quin<strong>di</strong>, ha già avuto la possibilità <strong>di</strong> far sentire<br />

la sua voce, oppure in quello <strong>di</strong> un minore particolarmente<br />

sofferente e provato nel suo percorso evolutivo:<br />

in casi come questi l’approccio alla struttura<br />

giu<strong>di</strong>ziaria, sempre per sua natura estranea all’esperienza<br />

<strong>di</strong> un soggetto minore, può essere valutato<br />

come negativo, così che è preferibile fare ricorso<br />

ad altri strumenti <strong>di</strong> ascolto, comunque sempre<br />

“in<strong>di</strong>retti”.<br />

Quando invece viene sentito dal giu<strong>di</strong>ce, c’è un’intesa<br />

in forza della quale gli avvocati sono pratica-<br />

ZOOM<br />

mente tenuti ad esprimere il proprio consenso a<br />

non presenziare e le parti, cioè i genitori, devono<br />

fare altrettanto, tutto ciò per garantire al minore un<br />

approccio naturale, riservato e protetto.<br />

Per analoghe ragioni, visto che non possiamo contare<br />

sulla presenza del PM (soluzione che a mio avviso<br />

sarebbe ottimale) per carenze d’organico e per<br />

esigenze organizzative degli uffici, abbiamo però convenuto<br />

<strong>di</strong> assicurare la garanzia rappresentata dalla<br />

presenza <strong>di</strong> un cancelliere; ciò rappresenta una tutela<br />

per tutti e, voglio <strong>di</strong>re, anche per il giu<strong>di</strong>ce, al quale<br />

cogliere un minore. L’incontro sarà verbalizzato anche in forma sommaria ed il minore avrà <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> leggere e sottoscrivere<br />

il verbale.<br />

Art.5 - Presenza della parti e dei <strong>di</strong>fensori<br />

L’au<strong>di</strong>zione si svolgerà unicamente alla presenza del minore, del Giu<strong>di</strong>ce titolare della procedura, dell’eventuale ausiliario<br />

e, in caso <strong>di</strong> nomina, del <strong>di</strong>fensore del minore o del curatore del minore.<br />

Al fine <strong>di</strong> evitare con<strong>di</strong>zionamenti, non pare opportuna la presenza delle parti e dei <strong>di</strong>fensori. Le parti ed i loro <strong>di</strong>fensori<br />

presteranno quin<strong>di</strong> consenso ad allontanarsi dall’aula per non assistere all’incombente.<br />

In ogni caso, prima dell’au<strong>di</strong>zione, i legali delle parti potranno sottoporre al giu<strong>di</strong>ce i temi e gli argomenti sui quali<br />

ritengono opportuno sentire il minore.<br />

Se il minore richiederà espressamente la presenza <strong>di</strong> un genitore o <strong>di</strong> entrambi o <strong>di</strong> una persona esterna al nucleo,<br />

in ossequio al <strong>di</strong>ritto ad un’assistenza affettiva e psicologica, questa richiesta, anche in considerazione dell’età del<br />

minore, dovrà comunque essere valutata dal giu<strong>di</strong>ce.<br />

Qualora venga <strong>di</strong>sposta l’au<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> più fratelli, essi saranno ascoltati separatamente, salvo l’opportunità <strong>di</strong> ascoltarli<br />

insieme.<br />

Art. 6 - Informazione<br />

Prima dell’au<strong>di</strong>zione il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giu<strong>di</strong>ce del suo <strong>di</strong>ritto ad essere ascoltato<br />

nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del proce<strong>di</strong>mento, precisando<br />

che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto sarà da lui eventualmente espresso o richiesto.<br />

3<br />

Prima dell’au<strong>di</strong>zione del minore il Giu<strong>di</strong>ce fornirà ai genitori ed agli avvocati le in<strong>di</strong>cazioni su come comunicare al<br />

minore tempi e modalità dell’ascolto.<br />

Art. 7 - Doveri <strong>di</strong> astensione dell’avvocato ed informazioni alle parti<br />

In ogni caso, l’avvocato dei genitori del minore che deve essere ascoltato non dovrà avere contatti con il medesimo.<br />

L’avvocato dovrà inoltre invitare i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore evitando<br />

ogni forma <strong>di</strong> suggestione e <strong>di</strong> induzione della volontà, invitandoli espressamente ad astenersi dal rammostrare<br />

al minore qualsiasi atto processuale.<br />

Art. 8 - Ascolto del minore in CTU<br />

È auspicabile che qualora si proceda ad un ascolto del minore in sede <strong>di</strong> CTU anche detto incombente avvenga, così<br />

come per l’ascolto avanti al Giu<strong>di</strong>ce, senza la presenza delle parti e dei <strong>di</strong>fensori e potrà essere richiesto che l’incombente<br />

venga videoregistrato, ovvero, ove possibile, anche in considerazione della particolare complessità del<br />

caso, venga realizzato con modalità <strong>di</strong> au<strong>di</strong>zione in forma protetta Prima dell’au<strong>di</strong>zione i consulenti <strong>di</strong> parte potranno<br />

sottoporre al CTU i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.<br />

Note<br />

1 Protocollo elaborato sulla base <strong>di</strong> una bozza provvisoria redatta dal gruppo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o “sull’ascolto del minore” delle<br />

associazioni Camera Minorile ed AIAF, con l'ausilio <strong>di</strong> esperti in scienze psicologiche e pedagogiche dal febbraio<br />

al giugno 2006, successivamente aggiornata, <strong>di</strong>scussa e approvata nelle riunioni dell’<strong>Osservatorio</strong> sulla Giustizia<br />

Civile <strong>di</strong> Milano con la partecipazione <strong>di</strong> magistrati dell’Ufficio del Giu<strong>di</strong>ce Tutelare, della Sezione Famiglia del<br />

Tribunale e Corte <strong>di</strong> Appello, magistrati del Tribunale per i Minorenni e <strong>Avvocati</strong> del libero foro.<br />

2 In sede <strong>di</strong> riunione dell’<strong>Osservatorio</strong> si sta ancora <strong>di</strong>scutendo sull’opportunità, e fattibilità, <strong>di</strong> un ascolto in<strong>di</strong>retto<br />

delegato all’ASL o all’Or<strong>di</strong>ne degli psicologi con apposite convenzioni.<br />

3 Si veda art. 3 Convenzione europea sui <strong>di</strong>ritti dei minori, 25 gennaio 1996, Convenzione <strong>di</strong> Strasburgo: Diritto <strong>di</strong><br />

essere informato e <strong>di</strong> esprimere la propria opinione nei proce<strong>di</strong>menti. Nei proce<strong>di</strong>menti che lo riguardano <strong>di</strong>nanzi<br />

a un’autorità giu<strong>di</strong>ziaria, al minore che è considerato dal <strong>di</strong>ritto interno come avente una capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>scernimento<br />

vengono riconosciuti i seguenti <strong>di</strong>ritti, <strong>di</strong> cui egli stesso può chiedere <strong>di</strong> beneficiare:<br />

a) ricevere ogni informazione pertinente;<br />

b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;<br />

c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali<br />

conseguenze <strong>di</strong> qualunque decisione.<br />

gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!