Avvocati di famiglia 01_11:Avvocati di famiglia - Osservatorio di ...
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che, quin<strong>di</strong>, ha già avuto la possibilità <strong>di</strong> far sentire<br />
la sua voce, oppure in quello <strong>di</strong> un minore particolarmente<br />
sofferente e provato nel suo percorso evolutivo:<br />
in casi come questi l’approccio alla struttura<br />
giu<strong>di</strong>ziaria, sempre per sua natura estranea all’esperienza<br />
<strong>di</strong> un soggetto minore, può essere valutato<br />
come negativo, così che è preferibile fare ricorso<br />
ad altri strumenti <strong>di</strong> ascolto, comunque sempre<br />
“in<strong>di</strong>retti”.<br />
Quando invece viene sentito dal giu<strong>di</strong>ce, c’è un’intesa<br />
in forza della quale gli avvocati sono pratica-<br />
ZOOM<br />
mente tenuti ad esprimere il proprio consenso a<br />
non presenziare e le parti, cioè i genitori, devono<br />
fare altrettanto, tutto ciò per garantire al minore un<br />
approccio naturale, riservato e protetto.<br />
Per analoghe ragioni, visto che non possiamo contare<br />
sulla presenza del PM (soluzione che a mio avviso<br />
sarebbe ottimale) per carenze d’organico e per<br />
esigenze organizzative degli uffici, abbiamo però convenuto<br />
<strong>di</strong> assicurare la garanzia rappresentata dalla<br />
presenza <strong>di</strong> un cancelliere; ciò rappresenta una tutela<br />
per tutti e, voglio <strong>di</strong>re, anche per il giu<strong>di</strong>ce, al quale<br />
cogliere un minore. L’incontro sarà verbalizzato anche in forma sommaria ed il minore avrà <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> leggere e sottoscrivere<br />
il verbale.<br />
Art.5 - Presenza della parti e dei <strong>di</strong>fensori<br />
L’au<strong>di</strong>zione si svolgerà unicamente alla presenza del minore, del Giu<strong>di</strong>ce titolare della procedura, dell’eventuale ausiliario<br />
e, in caso <strong>di</strong> nomina, del <strong>di</strong>fensore del minore o del curatore del minore.<br />
Al fine <strong>di</strong> evitare con<strong>di</strong>zionamenti, non pare opportuna la presenza delle parti e dei <strong>di</strong>fensori. Le parti ed i loro <strong>di</strong>fensori<br />
presteranno quin<strong>di</strong> consenso ad allontanarsi dall’aula per non assistere all’incombente.<br />
In ogni caso, prima dell’au<strong>di</strong>zione, i legali delle parti potranno sottoporre al giu<strong>di</strong>ce i temi e gli argomenti sui quali<br />
ritengono opportuno sentire il minore.<br />
Se il minore richiederà espressamente la presenza <strong>di</strong> un genitore o <strong>di</strong> entrambi o <strong>di</strong> una persona esterna al nucleo,<br />
in ossequio al <strong>di</strong>ritto ad un’assistenza affettiva e psicologica, questa richiesta, anche in considerazione dell’età del<br />
minore, dovrà comunque essere valutata dal giu<strong>di</strong>ce.<br />
Qualora venga <strong>di</strong>sposta l’au<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> più fratelli, essi saranno ascoltati separatamente, salvo l’opportunità <strong>di</strong> ascoltarli<br />
insieme.<br />
Art. 6 - Informazione<br />
Prima dell’au<strong>di</strong>zione il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giu<strong>di</strong>ce del suo <strong>di</strong>ritto ad essere ascoltato<br />
nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del proce<strong>di</strong>mento, precisando<br />
che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto sarà da lui eventualmente espresso o richiesto.<br />
3<br />
Prima dell’au<strong>di</strong>zione del minore il Giu<strong>di</strong>ce fornirà ai genitori ed agli avvocati le in<strong>di</strong>cazioni su come comunicare al<br />
minore tempi e modalità dell’ascolto.<br />
Art. 7 - Doveri <strong>di</strong> astensione dell’avvocato ed informazioni alle parti<br />
In ogni caso, l’avvocato dei genitori del minore che deve essere ascoltato non dovrà avere contatti con il medesimo.<br />
L’avvocato dovrà inoltre invitare i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore evitando<br />
ogni forma <strong>di</strong> suggestione e <strong>di</strong> induzione della volontà, invitandoli espressamente ad astenersi dal rammostrare<br />
al minore qualsiasi atto processuale.<br />
Art. 8 - Ascolto del minore in CTU<br />
È auspicabile che qualora si proceda ad un ascolto del minore in sede <strong>di</strong> CTU anche detto incombente avvenga, così<br />
come per l’ascolto avanti al Giu<strong>di</strong>ce, senza la presenza delle parti e dei <strong>di</strong>fensori e potrà essere richiesto che l’incombente<br />
venga videoregistrato, ovvero, ove possibile, anche in considerazione della particolare complessità del<br />
caso, venga realizzato con modalità <strong>di</strong> au<strong>di</strong>zione in forma protetta Prima dell’au<strong>di</strong>zione i consulenti <strong>di</strong> parte potranno<br />
sottoporre al CTU i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.<br />
Note<br />
1 Protocollo elaborato sulla base <strong>di</strong> una bozza provvisoria redatta dal gruppo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o “sull’ascolto del minore” delle<br />
associazioni Camera Minorile ed AIAF, con l'ausilio <strong>di</strong> esperti in scienze psicologiche e pedagogiche dal febbraio<br />
al giugno 2006, successivamente aggiornata, <strong>di</strong>scussa e approvata nelle riunioni dell’<strong>Osservatorio</strong> sulla Giustizia<br />
Civile <strong>di</strong> Milano con la partecipazione <strong>di</strong> magistrati dell’Ufficio del Giu<strong>di</strong>ce Tutelare, della Sezione Famiglia del<br />
Tribunale e Corte <strong>di</strong> Appello, magistrati del Tribunale per i Minorenni e <strong>Avvocati</strong> del libero foro.<br />
2 In sede <strong>di</strong> riunione dell’<strong>Osservatorio</strong> si sta ancora <strong>di</strong>scutendo sull’opportunità, e fattibilità, <strong>di</strong> un ascolto in<strong>di</strong>retto<br />
delegato all’ASL o all’Or<strong>di</strong>ne degli psicologi con apposite convenzioni.<br />
3 Si veda art. 3 Convenzione europea sui <strong>di</strong>ritti dei minori, 25 gennaio 1996, Convenzione <strong>di</strong> Strasburgo: Diritto <strong>di</strong><br />
essere informato e <strong>di</strong> esprimere la propria opinione nei proce<strong>di</strong>menti. Nei proce<strong>di</strong>menti che lo riguardano <strong>di</strong>nanzi<br />
a un’autorità giu<strong>di</strong>ziaria, al minore che è considerato dal <strong>di</strong>ritto interno come avente una capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>scernimento<br />
vengono riconosciuti i seguenti <strong>di</strong>ritti, <strong>di</strong> cui egli stesso può chiedere <strong>di</strong> beneficiare:<br />
a) ricevere ogni informazione pertinente;<br />
b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;<br />
c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali<br />
conseguenze <strong>di</strong> qualunque decisione.<br />
gennaio-febbraio 2<strong>01</strong>1 | <strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> <strong>famiglia</strong> | 9