P.R.G. San Vito Chietino - Portale Sangro Aventino
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I vani sotto le falde del tetto, escluse le intercapedini d’isolamento delle coperture, non<br />
devono avere altezze medie eccedenti i mt. 2.40 e non possono essere utilizzati che come<br />
depositi occasionali.<br />
Sono ammessi sottotetti abitabili(computati nella volumetria), a condizione che l’altezza<br />
interna media non sia inferiore ai mt. 2.70, che le eventuali intercapedini d’isolamento siano<br />
inaccessibili, e con uno spessore non superiore a mt. 0.50,. Sono ammessi in<br />
corrispondenza della copertura, volumi tecnici solo per vani comandi ascensori, lavanderie,<br />
stenditoi. La coesistenza dei quali deve essere commisurata al numero degli alloggi serviti.<br />
• Portici.<br />
Sono considerati portici tutti quei volumi posti ai piani seminterrati, terra e oltre che non<br />
risultno chiusi da murature o da qualsiasi altro materiale per tamponatura (vetro-cemento,<br />
finestratura a nastro ecc.), creando, dunque, un volume esterno all’abitazione definito da<br />
pilastri o murature portanti.<br />
Capo IV° Zone produttive<br />
Art. 29 - Zone agricole<br />
a) SOGGETTI ED APPLICAZIONE DELLE NORME.<br />
Le zone agricole sono tutte le zone destinate all’esercizio dell’attività agricola, e comunque<br />
all’esercizio di attività connesse con l’uso agricolo del territorio.<br />
Le presenti norme si applicano per ogni tipo di zona agricola, secondo la classificazione di<br />
cui agli articoli successivi.<br />
b) UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI AGRICOLI A FINI<br />
RESIDENZIALI.<br />
1. L’utilizzazione edificatoria residenziale dei suoli agricoli è ammessa per residenze<br />
che conservino la destinazione del suolo e tutelino l’ambiente nelle sue<br />
caratteristiche contadine; l’indice d’edificabilità massimo fondiario relativo alla<br />
residenza è di 0.03 Mc/mq; l’unità minima aziendale, ai fini del rilascio della<br />
Concessione Edilizia è di un ettaro e la volumetria d’ogni singolo edificio<br />
residenziale non può superare 800 mc.<br />
2. Al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie di coltivatori definite al seguente<br />
comma 4, è consentito l’accorpamento di fondi rustici di proprietà non contigui,<br />
purché facenti parte della stessa unita aziendale e compresi all’interno del territorio<br />
del medesimo Comune, o di Comuni contermini.<br />
3. Nel caso in cui l’applicazione dell’indice d’edificabilità risultante dalle<br />
disposizioni del 1° comma del presente articolo non consenta la realizzazione di un<br />
alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, è ammessa una<br />
maggiorazione di volume di 80 mc. per ogni elemento effettivo della famiglia, fino<br />
al raggiungimento di un massimo complessivo di 800 mc. di residenza.<br />
Resta lo stesso escluso dal computo della volumetria quello risultante dalla<br />
realizzazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo di cui al successivo<br />
comma c).<br />
NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE<br />
Comune di <strong>San</strong> <strong>Vito</strong> <strong>Chietino</strong><br />
Variante al Piano Regolatore Generale<br />
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