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NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO DI FIDA E PROBLEMI DI ...

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<strong>NATURA</strong> <strong>GIURI<strong>DI</strong>CA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CONTRATTO</strong> <strong>DI</strong> <strong>FIDA</strong><br />

E <strong>PROBLEMI</strong> <strong>DI</strong> VIABILITÀ TRATTURALE<br />

Sarebbe certamente superfluo, alla luce della bibliografia esistente sull’antico<br />

fenomeno della transumanza, dilungarsi in questa sede sui caratteri distintivi del sistema<br />

e della istituzione doganale pugliese 1, attraverso i quali le autorità gestirono<br />

l’uso dei pascoli fiscali del Tavoliere nel corso dei secoli che vanno dalla nomina del<br />

primo Doganiere alla scomparsa della pastorizia transumante 2.<br />

Si ritiene più opportuno invece proporre direttamente un esame della problematica<br />

di carattere giuridico che quel fenomeno particolare della migrazione<br />

armentizia aveva determinato, e che traeva origine in ultima analisi dalla natura giuridica<br />

del contratto di affidatura e delle sue conseguenze, nonché dalla natura giuridica<br />

del tratturo, inteso come necessaria via di penetrazione delle greggi e presupposto<br />

indispensabile della transumanza.<br />

Infatti l’esercizio plurisecolare e quasi ininterrotto della pastorizia in Abruzzo,<br />

Puglia e Basilicata, ed il fenomeno di migrazione stagionale degli armenti, non potevano<br />

non creare speciali diritti ed interessi, ed istituire rapporti giuridici particolari.<br />

Con questa analisi si cercherà di individuarne i più macroscopici, nell’intento di definirne<br />

le caratteristiche di base e di segnalare al lettore ulteriori percorsi di indagine.<br />

1 - Si rimanda per questo ai seguenti fondamentali testi: S. GRANA, Istituzioni delle leggi<br />

della regia doana di Foggia..., Napoli 1757; S. <strong>DI</strong> STEFANO, La ragion pastorale..., Napoli, 1781;<br />

N. DE DOMINICIS, Lo stato politico ed economico della Dogana..., Napoli, 1781; nonché ad i più<br />

recenti: D. MUSTO, La regia Dogana della Mena delle pecore di Puglia, Roma, 1964; P. <strong>DI</strong> CICCO,<br />

Censuazione ed affrancazione del Tavoliere di Puglia (1789-1865), Roma, 1964.<br />

2 - La discesa periodica delle greggi dall’Abruzzo al Tavoliere era stata una realtà fin dai<br />

tempi della Roma repubblicana. Il fenomeno, dopo aver subito una battuta d’arresto nel periodo<br />

delle invasioni barbariche per ovvi motivi di sicurezza, riprese intorno al 1000, ma non<br />

ebbe mai una regolamentazione articolata se non nell’età aragonese: infatti soltanto isolati rescritti,<br />

privilegi e costituzioni dettarono per lungo tempo le norme fondamentali cui dovevano<br />

attenersi i pastori. Nel 1443 Alfonso d’Aragona affida ufficialmente a Francisco Montluber il<br />

compito di organizzare la Dogana delle pecore, e nel 1447 lo nomina doganiere a vita. E<br />

dall’attività del Montluber, e sulla base del privilegio a lui indirizzato, che vengono a determinarsi<br />

la complessa articolazione delle terre salde e di portata, il raggruppamento di esse in locazioni<br />

e la procedura della loro assegnazione ai locati.<br />

Il fenomeno sopravvive, in termini giuridici, oltre l’Unità d’Italia: solo nel 1865<br />

l’abolizione dell’Amministrazione del Tavoliere, che fin dal periodo francese aveva sostituito<br />

l’arcaico sistema doganale nella gestione dei pascoli fiscali, determina la scomparsa progressiva<br />

della migrazione armentizia.<br />

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I. Il contratto di fida e le sue obbligazioni<br />

L’ampiezza del fenomeno della transumanza tra Abruzzo e Puglia, regioni<br />

seconde solo alta Spagna nell’intensità della migrazione armentizia, aveva determinato<br />

in età aragonese la organica sistemazione del vasto movimento di interessi fiscali<br />

e privati ad esso connessi.<br />

Il contratto di affidatura, concluso tra il procuratore di Alfonso di Aragona<br />

e primo Doganiere, Francisco Montluber ed i padroni delle masserie di pecore<br />

abruzzesi, obbligava questi ultimi al “calo” e riservava esclusivamente al sovrano il<br />

diritto di vendere gli erbaggi necessari al sostentamento degli armenti nei lunghi<br />

mesi della loro permanenza nel Tavoliere: si configurava in tal modo una sorta di<br />

“regalìa”, nonché di demanialità reale dei pascoli, acquistati dal sovrano da Università<br />

e Baroni, e riservati al regio Fisco.<br />

Nato come “regalìa”, che traeva le sue origini da una forma di jus prohibendi,<br />

il contratto doganale si trasforma però progressivamente in una sorta di negoziazione;<br />

infatti viene a crearsi subito non solo l’aumento della fida, ossia del prezzo<br />

dovuto dai locati per l’erbaggio, il cui valore non risulta più determinato dallo ius<br />

prohibendi, ma da circostanze diverse (valore intrinseco, custodia più cara, esigenze di<br />

mercato) che la sganciano così dal concetto rigido di “regalìa”; ma viene nel contempo<br />

a determinarsi una serie di vantaggi per i locati (quali ad esempio l’uso dei<br />

tratturi, il foro privilegiato, l’esenzione dai dazi e dalle gabelle) che concorrono a<br />

configurare il concetto di affidatura come una negoziazione, benché impura, visto<br />

che l’oggetto della vendita non è trasmesso così come il sovrano lo riceve, ma è in<br />

un certo senso mutato da quei vantaggi, che vengono ad essere compresi nel costo<br />

della fida. In realtà il complesso sistema della Dogana, così come si configura<br />

nell’assetto impostogli dagli aragonesi, non deve aver mai perso, probabilmente,<br />

l’originario carattere di “obbligo” per assumere quello di “libero contratto”, essendo<br />

inconcepibile che un asse portante del Fisco regio potesse venir rimesso alla<br />

volontà dei privati, che sarebbe stata pertanto libera di autodeterminarsi in maniera<br />

difforme dalle statuizioni sovrane. Con ogni probabilità, quindi, la ricostruzione in<br />

termini “volontaristici”, e comunque tendente a porre l’accento sul concetto del<br />

“negozio”, è ascrivibile a quelle correnti di pensiero tipiche del secolo scorso, tutte<br />

protese ad evidenziare i concetti di “volontà”, di “contratto” e di “negozio”.<br />

I termini del contratto di affidatura vennero periodicamente regolamentati<br />

dalle istruzioni doganali e dai bandi emanati dai governatori della Dogana 3. Essi<br />

differiscono marginalmente l’uno<br />

3 - Cfr. ARCHIVIO <strong>DI</strong> STATO <strong>DI</strong> FOGGIA (d’ora in avanti ASF.), Dogana delle pecore<br />

di Foggia, serie I, volumi 1- 13.<br />

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dall’altro, definendo in modo più o meno omogeneo e regolare, nel corso di<br />

quasi quattro secoli, le garanzie offerte ai locati, le sanzioni imponibili ai contravventori,<br />

le franchigie, le modalità di risarcimento dei danni, il privilegio del<br />

foro, i diversi iura, nonché le operazioni di reintegra sia delle locazioni che dei<br />

tratturi. L’esame attento dei bandi emanati dalle autorità doganali costituisce<br />

perciò un momento-chiave nell’ambito di una indagine volta ad individuare la<br />

problematica di natura giuridica complementare al fenomeno della transumanza.<br />

In primo luogo i bandi doganali ribadiscono sempre l’obbligatorietà del<br />

"calo". Questo aspetto conferma il precipuo carattere di “regalìa” già individuato<br />

nel contratto di affidatura: infatti dal punto di vista giuridico l’obbligo<br />

fatto ai locati di servirsi dei pascoli fiscali del Tavoliere, nonché l’imposizione<br />

del pagamento, hanno entrambi carattere forzoso. È vero che questi obblighi<br />

scaturiscono da un atto volontario, espresso appunto nella negoziazione, ma è<br />

da ritenere che l’unica libertà ascrivibile ai singoli fosse di addivenire o meno,<br />

qualora si trovassero nella situazione soggettiva richiesta, alla stipula di questo<br />

"contratto", ma non certamente quella di atteggiarlo nel suo contenuto concreto<br />

secondo le effettive necessità. È noto infatti come tutti i diritti e le facoltà concesse<br />

ai locati nei territori di altrui pertinenza fossero disciplinati minutamente<br />

nelle istruzioni doganali con i conseguenti doveri di sopportazione (pati).<br />

Da questa iniziale obbligazione, nelle forme e nei termini sopra indicati, si<br />

determina una serie di diritti e di doveri ascrivibili ad entrambe le parti contraenti,<br />

delle quali l’una, cioè l’autorità doganale, era maggioramente interessata<br />

all’osservanza di certi obblighi, al fine di creare una situazione ottimale in grado<br />

di favorire la regolare discesa delle greggi e garantire così il notevole gettito<br />

fiscale che ne derivava.<br />

Il primo obbligo della Dogana è senza dubbio quello di fornire agli armenti<br />

il pascolo necessario; in tal senso si può affermare che al contratto di fida<br />

è antecedente un contratto di acquisto, cioè una emptio herbagiorum et pascuum stipulata<br />

dalla regia Corte con Baroni, Università e Luoghi pii per acquisire i territori<br />

occorrenti allo scopo. Il prezzo convenuto per l’acquisto ascendeva al tempo<br />

del Montluber a circa 9.800 ducati annui, al cui pagamento la Dogana si<br />

obbligò in perpetuum.<br />

Con ogni probabilità la emptio herbagiorum nasceva da un contratto di locazione<br />

e conduzione, la cui durata perpetua trasferiva necessariamente il dominio<br />

utile di quei territori nella persona del sovrano, così come trasferiva oneri e<br />

servitù diverse quali la titolazione e la reintegra, e diritti come la giurisdizione ed<br />

ogni altra azione reale. Agli antichi proprietari rimase l’esercizio del dominio<br />

diretto nella stagione invernale, con il diritto di ghiandare, spigare e far pascolare<br />

i maiali nelle zone boscose ove non pascolassero peco-<br />

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e, mentre nella stagione estiva, ossia dalla fine di un anno doganale all’inizio del<br />

successivo, essi riprendevano il diritto di fidare animali altrui, coltivare i territori<br />

stessi e costruirvi edifici fissi. Il concreto esercizio di tali atti dominicali sottolinea in<br />

modo evidente il periodico (e stagionale) dilatarsi dei diritti padronali in beneficio<br />

degli antichi proprietari.<br />

La necessità di facilitare i pastori durante il "calo" determina anche<br />

l’opportunità di offrire ai locati una serie di franchigie. La esenzione dal pagamento<br />

dei diritti di passo, ponti e "scafe" e di ogni dazio o gabella viene concessa ai locati<br />

per causa onerosa e non già gratuita, ed investe non solo il passaggio materiale, ma<br />

anche le merci eventualmente trasportate dai locati. Ne consegue che la origine giuridica<br />

delle franchigie è individuabile nel riscatto di esse operato dal Montluber, che<br />

con una sorta di operazione di affranco rilevò questi diritti, includendone poi il<br />

prezzo nel costo complessivo della fida imposta alle greggi transumanti 4.<br />

È quindi in virtù dello stesso contratto di affidatura che il locato assume il<br />

diritto ad essere garantito nel suo cammino, e ad usufruire dei ponti e "scafe", già<br />

predisposti o approntati ad hoc, per il passaggio di fiumi e laghi: tutto ciò a vantaggio<br />

dell’economia doganale, oltre che suo personale, e senza alcun pregiudizio<br />

per gli interessi economici di eventuali terzi 5.<br />

Il contenzioso civile del Tribunale della Dogana offre numerosi spunti di indagine<br />

a questo proposito: il titolo oneroso per il quale il locato gode delle franchigie<br />

è determinante in numerose cause discusse, soprattutto nel corso del XVIII secolo,<br />

ad istanza dei locati contro Baroni ed Università, che sulla base di una vasta<br />

serie di decreti e privilegi, pretendevano di riscuotere dai pastori lo jus di corritura o<br />

il pontatico, peraltro senza l’intento di contrarre obbligazione alcuna 6.<br />

4 - Cfr. S. GRANA, op. cit., p. 235.<br />

5 - Ben diverso era il caso relativo agli antichi "guidagia" e "salvinaria", essendo questi<br />

dei pagamenti previsti per ottenere una guida in luoghi pericolosi o infestati da ladri e banditi.<br />

Il mancato pagamento della guida si sarebbe configurato in quel caso come un danno ingiustamente<br />

arrecato al terzo, non soddisfatto della sua fatica. La Dogana predisponeva invece la<br />

supervisione dei cavallari, incaricati non solo di rilasciare "le passate"autorizzando così<br />

l’ingresso nel Tavoliere, ma anche di difendere le greggi da insidie e pericoli, nonché di far rispettare<br />

le immunità loro concesse- Al cavallaro spettavano nel XVIII secolo 2 carlini per ogni<br />

morra di pecore (ossia per 300 capi), esigibili solo al momento del rilascio della passata, e 7<br />

carlini per ogni centinaio di animali grossi.<br />

6 - Al contrario, la concessione di quelle immunità annulla, perché successiva, tutti gli<br />

antichi privilegi vantati da Baroni ed Università su passi, ponti e "scafe", anche se acquistati a<br />

titolo oneroso.<br />

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Il mantenimento dei ponti e delle "scafe" spettava alla regia Corte, la<br />

quale era perciò tenuta ad effettuarne la manutenzione a proprie spese, fermo<br />

restando che sul locato cadeva l’obbligo di contribuire per la terza parte alla<br />

fabbricazione di nuovi ponti e canali. Erano appunto i proprietari dei territori<br />

dove si ergeva il ponte o scorrevano le acque del canale a pretendere il pagamento<br />

del dazio al passaggio del locato; il problema della liceità o abusività di<br />

tali esazioni è comunque strettamente connesso, al di là del diritto alle franchigie,<br />

al tipo di servizio garantito al locato: infatti nel caso che il mantenimento prevedesse<br />

l’impiego di terzi da parte del proprietario dei terreni soggetti al passaggio<br />

(custodi etc.), l’immunità non era del tutto godibile, poiché avrebbe pregiudicato<br />

senz’altro il diritto del terzo ad essere soddisfatto della propria fatica.<br />

Poichè le esazioni abusive si verificavano per lo più senza l’offerta di un<br />

servizio corrispettivo, delineando perciò una forma di "mala fede", esse si configurano<br />

nell’ambito della giurisdizione doganale come reati non soggetti a prescrizione.<br />

Indubbiamente il configurare un illecito di questo tipo come illecito<br />

penale, e per giunta non soggetto a prescrizione, evidenzia concretamente quanta<br />

cura ponesse in fondo la regia Corte nel difendere le prerogative e lo status<br />

delineati per i locati pastori al fine di evitare che esazioni gravose ed incontrollate,<br />

rendendo insostenibile la condizione degli stessi, turbassero irrimediabilmente<br />

l’entità della contribuzione economica destinata al Fisco regio.<br />

L’interpretazione distorta di un ordine della Camera della Sommaria<br />

emanato nel maggio del 1727, che sospendeva per un anno tutte le franchigie a<br />

titolo gratuito, offrì da un lato un sostegno inaspettato alle esazioni abusive, ma<br />

dall’altro un’occasione per chiarire definitivamente il problema, che gravava<br />

molto il contenzioso. Infatti l’allora Presidente del Tribunale della Dogana Stefano<br />

di Stefano, informando tempestivamente la Camera della Sommaria del<br />

danno irreparabile che i locati stavano per soffrire proprio al momento del<br />

ritorno in Abruzzo per i tributi gravosi che quell’ordine sembrava prevedere,<br />

agevolò il chiarimento della questione; la Camera della Sommaria infatti emise il<br />

10 maggio dello stesso anno una sentenza che, avocando a sè la competenza di<br />

quel tipo di cause, vietava ogni esazione abusiva, considerando che l’immunità<br />

dal pagamento dei diritti di passo, ponti e "scafe" era goduta dalla Generalità<br />

dei locati in virtù di contratto ultro, citroque obbligatorio, ed in quanto tale era già<br />

pagata dalla fida corrisposta alla Dogana. La sentenza stabiliva inoltre che pendente<br />

lite in questi casi il possesso non poteva essere mantenevano dal proprietario<br />

dei ponti e "scafe", trattandosi di "regalìe", mentre i locati mantengono<br />

l’immunità loro concessa dalle leggi in attesa della sentenza conclusiva.<br />

Nel passaggio periodico le greggi avevano anche il diritto di pascolare e<br />

trattenersi di giorno e di notte (ma per uno spazio di tem-<br />

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po non eccedente le ventiquattro ore) in territori e demani non doganali.<br />

Questa concessione limitava in modo considerevole i diritti dei proprietari<br />

delle terre limitrofe ai tratturi, ai quali era altresì fatto divieto di formarvi siepi, fossi<br />

o altro che potesse impedire alle greggi di accedere a quegli stessi territori e servirsene<br />

a proprio comodo. L’ottica nella quale si imponevano queste limitazioni ai<br />

privati proprietari ed alle Università era quella dell’utile comune, per conseguire il<br />

quale poteva rendersi necessario il danno di pochi: infatti le garanzie di pascolo e di<br />

riposo date alle greggi miravano ad un migliore sfruttamento dell’industria armentizia,<br />

poiché il nutrimento regolare degli armenti, il riposo e tutto ciò che ne derivava<br />

miglioravano la qualità degli stessi prodotti della pastorizia, ottenuti per di più con<br />

poca spesa e perciò meno costosi anche in fase di vendita 7.<br />

Sia per disposizione delle leggi comuni che per privilegio espressamente<br />

concesso ai locati e sempre riconfermato mediante bandi ed istruzioni, le greggi<br />

potevano valersi di fiumi, fonti e pozzi, specie se naturali, incontrati sul loro cammino.<br />

Lo jus acquandi, nonché il diritto di costruire pagliai e capomandre, e lo jus<br />

legnandi, erano godibili dai locati in qualsivoglia demanio, anche feudale, e si configuravano<br />

quindi come facoltà reali, non già personali o prediali, per essere connesse<br />

non alla vicinanza dei pascoli, dei fiumi o dei boschi, bensì al fatto che le pecore<br />

erano iscritte nei libri della Dogana.<br />

Un’altra notevole limitazione per i Baroni e le Università proprietari di terreni<br />

gravati da questa serie di servitù era data dalla impossibilità di procedere, secondo<br />

quanto prevedeva invece la legge comune, al pignoramento di animali sorpresi a<br />

provocare danni sul demanio feudale o comunale, nonché di beni di proprietà dei<br />

pastori, poiché nel primo caso il tempo di ventiquattro ore era considerato troppo<br />

breve perché potesse determinarsi un danno grave che giustificasse il pignoramento,<br />

e nel secondo caso perché il pegno può essere concesso solo a garanzia di un<br />

credito certo, mentre l’uso di quei territori, essendo nel diritto dei locati, non poteva<br />

costituire alcuna forma di debito.<br />

7 - Di non piccola rilevanza era, in questa ottica, la considerazione che l’erba fosse "frutto<br />

naturale", prodotto dalla terra senza la necessità di alcun intervento industrioso dell’uomo e<br />

senza alcuna spesa.<br />

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II. L'accesso delle greggi<br />

Le greggi abruzzesi si avvalevano per la discesa nel Tavoliere di una capillare<br />

rete tratturale, che fu predisposta fin dall'origine a spese del sovrano su<br />

terreni propri o di pertinenza di Baroni ed Università, e rimase di proprietà della<br />

regia Corte sia per il dominio utile che per il dominio diretto.<br />

L'esistenza del tratturo costituisce in termini giuridici un necessario antecedente<br />

rispetto all'uso dei pascoli doganali, che è il fine ultimo della obbligatorietà<br />

del "calo": la mancanza della rete tratturale avrebbe infatti legittimato i pastori<br />

a sottrarsi all'obbligo contratto con la regia Corte, con grave danno economico<br />

per quest'ultima. Peraltro con la predisposizione di queste grandi strade<br />

ci si proponeva anche di evitare il transito indiscriminato delle greggi su territori<br />

altrui e di limitare quindi, per quanto possibile, il danno agli erbaggi demaniali<br />

dei feudi e delle Università, il cui transito rimaneva circoscritto alle ventiquattro<br />

ore concesse alle greggi durante la discesa per il riposo ed il pernottamento.<br />

Nonostante le agevolazioni ottenute, il transito dei locati non fu mai facile<br />

e tranquillo: benché precisa e minuziosa fosse la regolamentazione contenuta<br />

nelle istruzioni doganali e nei bandi, tesi a determinare le modalità del "calo",<br />

l'uso dei tratturi e riposi laterali, la data di accesso ai passi nonché la custodia<br />

degli stessi, si assistette ad un fenomeno generale di inosservanza della normativa<br />

in vari aspetti, tra i quali l'occupazione arbitraria del suolo tratturale, la "rottura"<br />

anticipata dei passi attraverso i quali le greggi calavano nel Tavoliere, la<br />

"traviazione" dei tratturi.<br />

L'esigenza che determinava le occupazioni non solo di tratturí ma anche<br />

di terre salde, era costituita dall'intento di destinare maggiori estensioni di terreno<br />

alle colture, all'arborazione, all'impianto di vigneti e simili. Il contrasto tra<br />

pastorizia e agricoltura fu infatti caratteristico del regime doganale, che avendo<br />

essenzialmente scopi fiscali aveva effettuato una ben precisa scelta tra due tipi<br />

diversi di economia, privilegiando quella fondata sull'allevamento transumante<br />

perché meno rischiosa dal punto di vista degli investimenti e quindi più sicuramente<br />

redditizia. I pastori proprietari di greggi venivano a costituire quindi un<br />

asse portante del gettito riveniente al regio Erario, essendo la loro attività legata<br />

ad un grado di probabilità di esazione fiscale maggiore di quello di una economia<br />

essenzialmente agricola.<br />

Tuttavia il fatto che vari e reiterati furono i provvedimenti emanati dagli<br />

organi competenti per arginare il fenomeno di progressiva erosione dei regi<br />

tratturi e reintegrarne le zone occupate, indica che la volontà di garantire le aspettative<br />

dei pastori non doveva in questo caso essere proprio ferrea: le numerose<br />

operazioni di reintegra sembrano perciò rientrare in un'ottica di accomodamento<br />

fatta<br />

92


propria dalle autorità, restìe a modificare radicalmente i rapporti di forza esistenti<br />

nelle campagne.<br />

Essendo i tratturi realizzati per lo più su terreni privati della regia Corte,<br />

la Dogana aveva su di essi l'esclusivo esercizio della giurisdizione, con le ovvie<br />

conseguenze della cura e della manutenzione di essi. Pertanto nella ipotesi di<br />

usurpazione o di restringimento del suolo tratturale, con il conseguente impedimento<br />

al libero transito degli armenti, solo al regio Fisco o ai locati spettava<br />

l'azione di rivendica o di reintegra.<br />

Necessario strumento tecnico di quest'ultima erano le ricognizioni effettuate<br />

da regi agrimensori appositamente incaricati, i quali svolgevano il loro<br />

compito servendosi spesso dell'ausilio di persone particolarmente esperte dei<br />

luoghi. I misuratori documentavano poi il loro operato in diverse relazioni,<br />

nelle quali davano conto di quanto rilevato in sede di accesso ai luoghi.<br />

Le esigenze di reintegra delle terre salde e dei tratturi confluirono nel<br />

corso dei secoli nella complessa e minuziosa opera di misurazione diretta dal<br />

Revertera tra il 1548 ed il 1551, dal Capecelatro nel 1651, dal Crivelli nel 1712 e<br />

da altri ancora nel corso del XIX secolo. Accanto a queste operazioni vi furono<br />

anche numerose reintegre parziali, che non si estendevano all'intera rete tratturale<br />

o all'intero territorio dato in locazione, bensì solo a parte di essi 8.<br />

Se il fenomeno di occupazione di terre salde e tratturi si muoveva sostanzialmente<br />

al di fuori del sistema doganale ed in contrasto con esso, i fenomeni<br />

della "rottura" anticipata dei passi e della "traviazione" dei tratturi, pur<br />

costituendo formalmente delle inosservanze nei confronti delle disposizioni che<br />

regolavano il complesso istituto della Dogana, si muovevano in realtà in una<br />

logica conforme ad esso: il fatto che alcuni gruppi di locati superassero anticipatamente<br />

certi passi o instaurassero, benché solo per motivi utilitaristici, percorsi<br />

alternativi, tendeva in ogni caso ad una migliore utilizzazione del sistema<br />

doganale.<br />

Con i bandi emanati annualmente dai governatori della Dogana per regolamentare<br />

la locazione generale si impediva ai locati il passaggio del fiume<br />

Biferno prima del 15 ottobre, vietando altresì la "rottura" dei passi di Civitate,<br />

Candela, Melfi, Ponterotto, La Motta, S. Vito, Ascoli e Spinazzola, e dei relativi<br />

contropassi. Ciascuno di questi era, con i medesimi bandi, assegnato con precisione<br />

ai locati di una o più locazioni, i quali per effetto di tale disposizione<br />

8 - Cfr. ASF., Dogana delle pecore di Foggia, serie I, volumi 14-19, nonché il fondo<br />

Reintegra dei Tratturi, consistente in atlanti di planimetrie redatte per le reintegre ottocentesche.<br />

93


non potevano transitare attraverso un passo diverso. Nonostante le dure pene previste<br />

per i trasgressori, consistenti nella perdita del gregge o in diversi anni di galera,<br />

il fenomeno della "rottura" dei passi non si arrestò: ad esso d'altronde non dovette<br />

essere estraneo il malcostume instauratosi nella categoria dei cavallari, addetti non<br />

solo alla vigilanza dei passi, ma anche al rilascio della "passata" che autorizzava i<br />

locati all'ingresso nel Tavoliere, i quali sovente, in cambio dell'apertura anticipata del<br />

passo cui erano preposti, riscuotevano diritti superiori a quelli dovuti.<br />

Un motivo non dissimile da quello che portava al passaggio anticipato delle<br />

greggi conduceva pure alla creazione di itinerari alternativi, o comunque più brevi<br />

rispetto al percorso tratturale. Ciò provocava l'insorgere di continue controversie<br />

tra i locati ed i proprietari dei terreni interessati al nuovo percorso, eventualmente<br />

danneggiati dal passaggio abusivo. Per dirimere le vertenze si rendeva spesso necessaria<br />

una ricognizione dei luoghi ad opera di agrimensori, la quale veniva formalizzata<br />

in una relazione corredata eventualmente da pianta topografica; l'esame di questa<br />

conduceva di solito ad un provvedimento con il quale o si riconfermava il primitivo<br />

itinerario o si riconosceva la validità del nuovo percorso che, prima utilizzato<br />

solo in via di fatto, poteva ora essere utilizzato in via di diritto.<br />

Queste azioni, così come le operazioni di reintegra, si configurano comunque<br />

come provvedimenti puramente empirici, validi nella misura in cui potevano<br />

essere validi il sistema della Dogana e la sua struttura. Né possiamo affermare che<br />

la riforma francese attuata agli inizi del XIX secolo, che pure tendeva in via di principio<br />

a trasformare e migliorare l'assetto economico e sociale della nostra provincia,<br />

abbia modificato radicalmente i rapporti all'interno del mondo agricolo-pastorale:<br />

la destinazione di maggiori estensioni di terreno alla coltura (già avviata<br />

in via sperimentale dalla Dogana) non attenuò i contrasti tra agricoltori e pastori, ed<br />

anzi rese più acuti quelli che esistevano, all'interno di ognuna di queste forze economiche,<br />

tra i più ed i meno abbienti. La privatizzazione su larga scala attuata dall'Amministrazione<br />

del Tavoliere, che dal 1806 sostituisce la Dogana delle pecore<br />

nella gestione dei terreni fiscali, permise la concentrazione fondiaria nelle mani dei<br />

ceti privilegiati, liberi ormai dai vincoli connessi al regime doganale, e perciò stesso<br />

rispose in modo del tutto insoddisfacente alla crisi del regime feudale-comunitario<br />

ed ai fermenti che da tempo agitavano la società agricola e pastorale, per placare i<br />

quali bisognerà attendere la fine del XIX secolo.<br />

Il progresso agricolo e le trasformazioni, sia pur lente e limitate, realizzate<br />

dopo l'Unità d'Italia, hanno peraltro ristretto le dimensioni del fenomeno della<br />

transumanza relegando le greggi nelle zone meno adatte alle migliorie ormai avviate,<br />

nonché diminuito<br />

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notevolmente l'importanza ed il valore della rete tratturale, che secondo la normativa<br />

introdotta agli inizi del nostro secolo non sarà più oggetto di ripristini e reintegre<br />

nel senso tradizionale del termine, bensì di operazioni topografiche volte a determinare<br />

la superficie disponibile ad usi pubblici e privati. Infatti dal 1924 i tratturi,<br />

sotto la competenza del ministero dell'Economia nazionale, che curò la loro sistemazione,<br />

furono destinati per lo più alle attività agricole o alla trasformazione in<br />

strade vicinali, comunali e provinciali, mentre soltanto una minima parte fu riservata<br />

ai bisogni della pastorizia. La realizzazione di questo piano è proseguita, sotto<br />

competenze via via diverse, fino ai tempi più recenti: con la legge regionale pugliese<br />

sul demanio armentizio del 9 giugno 1980 si è cercato ancora di affrontare l'annosa<br />

questione dell'uso e della destinazione degli antichi tratturi, ma a tutt'oggi sembra<br />

che essa si sia limitata ad accettare lo statu quo determinato dalla normativa precedente<br />

ed a sanare le situazioni di fatto, subentrando soltanto, in base alle norme<br />

relative al trasferimento di alcune funzioni amministrative alle Regioni, nella<br />

proprietà dei suoli tratturali. Infatti se da un lato i Comuni territorialmente<br />

competenti sono coinvolti nelle operazioni di classificazione e vendita dei tratturi,<br />

d'altro canto la Regione non ha ancora soddisfatto l'esigenza dell'opinione pubblica<br />

più sensibile di veder avviate concrete operazioni di recupero e valorizzazione, non<br />

solo produttiva, di questi territori, bensì anche storico-archeologica, dal momento<br />

che non si può negare ai tratturi (almeno a quelli che non sono stati stravolti nella<br />

loro configurazione originaria), un interesse rilevante ed una funzione culturale e<br />

sociale sempre viva, proprio per la connotazione storica ed il rilievo del fenomeno<br />

della transumanza così come esso si è configurato, nel corso di lunghi secoli,<br />

attraverso quegli aspetti che si è cercato di delineare in questa sede.<br />

COSTANTINA ANNA MARIA ALTOBELLA<br />

95


BIBLIOGRAFIA<br />

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burgenses seu mavis aurea commentaria super pragmatici de baronibus, Napoli,<br />

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napolitane, Napoli, 1855.<br />

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REGOLAMENTI concernenti la conservazione, gestione e custodia dei tratturi del Tavoliere<br />

delle Puglie e la revisione, reintegra e sistemazione dei medesimi, approvati con regi<br />

decreti 5 gennaio 1911, nn. 196 e 197, Napoli, 1911.<br />

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