Infortuni - Uncini assicurazioni
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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato<br />
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURA-<br />
ZIONE IN GENERALE<br />
ART. 1.1 AGGRAVAMENTO DI RISCHIO - CAM-<br />
BIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE<br />
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione<br />
scritta alla Società di ogni aggravamento<br />
del rischio, con particolare riferimento<br />
al cambiamento delle attività professionali<br />
dichiarate.<br />
In caso di sinistro, la mancata comunicazione<br />
delle circostanze di aggravamento può comportare<br />
- come previsto dall’art. 1898 del<br />
Codice Civile - la perdita totale o parziale del<br />
diritto di indennizzo.<br />
In particolare, per la Sezione <strong>Infortuni</strong> e per<br />
le garanzie Diaria Ricovero e Post Ricovero<br />
(se garantite solo da infortunio), Diaria da<br />
Immobilizzazione e Diaria per Inabilità da<br />
infortunio della Sezione Indennitarie, qualora<br />
l’infortunio si verifichi nello svolgimento<br />
di un’attività professionale diversa da quella<br />
indicata nella scheda di polizza, l’indennizzo<br />
spettante a termini di polizza è corrisposto:<br />
in misura integrale, se all’attività svolta al<br />
momento del sinistro corrisponde una classe professionale<br />
uguale o inferiore a quella dichiarata;<br />
nella percentuale indicata nella tabella<br />
sottostante, se all’attività svolta al<br />
momento del sinistro corrisponde una<br />
classe professionale più elevata.<br />
Attività indicata nella scheda di polizza<br />
Classe A Classe B Classe C Classe D<br />
Classe A = = = =<br />
Attività<br />
al<br />
momento<br />
Classe B 90% = = =<br />
del<br />
sinistro<br />
Classe C 75% 80% = =<br />
Classe D 55% 60% 75% =<br />
Al fine della valutazione del grado di rischio inerente<br />
alle varie attività professionali, si fa riferimento alla<br />
classificazione risultante dall’allegato n. 1 delle presenti<br />
Condizioni Contrattuali.<br />
Qualora l’attività svolta al momento del sinistro<br />
sia classificata come “Rischio riservato<br />
alla Direzione”, l’infortunio occorso nello<br />
svolgimento di detta attività è assoggettato<br />
alle disposizioni previste dall’art. 1898 del<br />
Codice Civile.<br />
ART. 1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFET-<br />
TO DELL’ASSICURAZIONE<br />
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno<br />
indicato nella scheda di polizza se il premio o la<br />
prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha<br />
effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In<br />
caso di pagamento del premio dopo 60 giorni<br />
successivi alla scadenza di ogni rata del<br />
contratto, decorrono nuovamente i termini<br />
di aspettativa previsti nella Sezione<br />
Indennitarie all’Art. 4.8.<br />
ART. 1.3 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO E<br />
DURATA DELL’ASSICURAZIONE<br />
Salvo diversa indicazione riportata sulla<br />
scheda di polizza, in mancanza di disdetta<br />
mediante lettera raccomandata spedita<br />
almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione,<br />
di durata non inferiore ad un<br />
anno, è prorogata per un anno e così successivamente.<br />
ART. 1.4 RECESSO DAL CONTRATTO<br />
Relativamente alle seguenti sezioni/garanzie:<br />
Sezione <strong>Infortuni</strong>,<br />
Sezione Indennitarie, per le sole garanzie<br />
Diaria per Inabilità da infortunio e Diaria<br />
da Immobilizzazione,<br />
dopo ogni sinistro denunciato a termini di<br />
polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o<br />
rifiuto dell’indennizzo, il Contraente o la<br />
Società possono recedere dal contratto con<br />
preavviso di 30 giorni. Qualora tale facoltà sia<br />
esercitata dalla Società, la stessa rimborsa al<br />
Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del<br />
recesso, la parte di premio, al netto dell’imposta,<br />
relativa al periodo di rischio non corso.<br />
ART. 1.5 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO<br />
(non opera se nella casella “indicizzazione”<br />
della scheda di polizza è riportata l’indicazione<br />
“NO”)<br />
Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale<br />
delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto si<br />
adegua seguendo le variazioni mensili dell’indice<br />
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di<br />
impiegati ed operai pubblicato dall’ISTAT.<br />
Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo ad<br />
ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni<br />
saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso<br />
di sinistro, si farà riferimento a tali parametri rivalutati<br />
in base al rapporto tra l’indice ISTAT relativo al<br />
terzo mese che precede la data dell’infortunio e<br />
Condizioni Contrattuali 7di 40<br />
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