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Infortuni - Uncini assicurazioni

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato<br />

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURA-<br />

ZIONE IN GENERALE<br />

ART. 1.1 AGGRAVAMENTO DI RISCHIO - CAM-<br />

BIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE<br />

Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione<br />

scritta alla Società di ogni aggravamento<br />

del rischio, con particolare riferimento<br />

al cambiamento delle attività professionali<br />

dichiarate.<br />

In caso di sinistro, la mancata comunicazione<br />

delle circostanze di aggravamento può comportare<br />

- come previsto dall’art. 1898 del<br />

Codice Civile - la perdita totale o parziale del<br />

diritto di indennizzo.<br />

In particolare, per la Sezione <strong>Infortuni</strong> e per<br />

le garanzie Diaria Ricovero e Post Ricovero<br />

(se garantite solo da infortunio), Diaria da<br />

Immobilizzazione e Diaria per Inabilità da<br />

infortunio della Sezione Indennitarie, qualora<br />

l’infortunio si verifichi nello svolgimento<br />

di un’attività professionale diversa da quella<br />

indicata nella scheda di polizza, l’indennizzo<br />

spettante a termini di polizza è corrisposto:<br />

in misura integrale, se all’attività svolta al<br />

momento del sinistro corrisponde una classe professionale<br />

uguale o inferiore a quella dichiarata;<br />

nella percentuale indicata nella tabella<br />

sottostante, se all’attività svolta al<br />

momento del sinistro corrisponde una<br />

classe professionale più elevata.<br />

Attività indicata nella scheda di polizza<br />

Classe A Classe B Classe C Classe D<br />

Classe A = = = =<br />

Attività<br />

al<br />

momento<br />

Classe B 90% = = =<br />

del<br />

sinistro<br />

Classe C 75% 80% = =<br />

Classe D 55% 60% 75% =<br />

Al fine della valutazione del grado di rischio inerente<br />

alle varie attività professionali, si fa riferimento alla<br />

classificazione risultante dall’allegato n. 1 delle presenti<br />

Condizioni Contrattuali.<br />

Qualora l’attività svolta al momento del sinistro<br />

sia classificata come “Rischio riservato<br />

alla Direzione”, l’infortunio occorso nello<br />

svolgimento di detta attività è assoggettato<br />

alle disposizioni previste dall’art. 1898 del<br />

Codice Civile.<br />

ART. 1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFET-<br />

TO DELL’ASSICURAZIONE<br />

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno<br />

indicato nella scheda di polizza se il premio o la<br />

prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha<br />

effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In<br />

caso di pagamento del premio dopo 60 giorni<br />

successivi alla scadenza di ogni rata del<br />

contratto, decorrono nuovamente i termini<br />

di aspettativa previsti nella Sezione<br />

Indennitarie all’Art. 4.8.<br />

ART. 1.3 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO E<br />

DURATA DELL’ASSICURAZIONE<br />

Salvo diversa indicazione riportata sulla<br />

scheda di polizza, in mancanza di disdetta<br />

mediante lettera raccomandata spedita<br />

almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione,<br />

di durata non inferiore ad un<br />

anno, è prorogata per un anno e così successivamente.<br />

ART. 1.4 RECESSO DAL CONTRATTO<br />

Relativamente alle seguenti sezioni/garanzie:<br />

Sezione <strong>Infortuni</strong>,<br />

Sezione Indennitarie, per le sole garanzie<br />

Diaria per Inabilità da infortunio e Diaria<br />

da Immobilizzazione,<br />

dopo ogni sinistro denunciato a termini di<br />

polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o<br />

rifiuto dell’indennizzo, il Contraente o la<br />

Società possono recedere dal contratto con<br />

preavviso di 30 giorni. Qualora tale facoltà sia<br />

esercitata dalla Società, la stessa rimborsa al<br />

Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del<br />

recesso, la parte di premio, al netto dell’imposta,<br />

relativa al periodo di rischio non corso.<br />

ART. 1.5 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO<br />

(non opera se nella casella “indicizzazione”<br />

della scheda di polizza è riportata l’indicazione<br />

“NO”)<br />

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale<br />

delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto si<br />

adegua seguendo le variazioni mensili dell’indice<br />

nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di<br />

impiegati ed operai pubblicato dall’ISTAT.<br />

Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo ad<br />

ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni<br />

saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso<br />

di sinistro, si farà riferimento a tali parametri rivalutati<br />

in base al rapporto tra l’indice ISTAT relativo al<br />

terzo mese che precede la data dell’infortunio e<br />

Condizioni Contrattuali 7di 40<br />

Norme Generali

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