Infortuni - Uncini assicurazioni
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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato<br />
quello del terzo mese precedente la data di stipulazione<br />
del contratto.<br />
ART. 1.6 INCREMENTO DEL PREMIO PER ETA’ -<br />
POLIZZE DI DURATA ANNUALE<br />
Il premio della Sezione Malattia, relativamente<br />
alle polizze di durata annuale, è incrementato<br />
ad ogni scadenza annuale successiva<br />
alla stipula, qualora a tale data<br />
l’Assicurato abbia raggiunto un’età compresa<br />
nella fascia successiva a quella in cui si trovava<br />
l’anno precedente; le percentuali di<br />
incremento del premio e le garanzie interessate<br />
sono indicate nella tabella sotto riportata.<br />
Tale adeguamento non viene applicato<br />
sulla garanzia Rendita Vitalizia (a seguito di<br />
malattia).<br />
All’importo così ottenuto viene quindi applicata<br />
l’indicizzazione, ai sensi del precedente<br />
Art. 1.5.<br />
%incremento per età<br />
Fasce di età<br />
I.P.M.<br />
I.P. Ictus o<br />
Infarto<br />
da 0-30 a 31-35 19% 40%<br />
da 31-35 a 36-42 30% 67%<br />
da 36-42 a 43-48 47% 43%<br />
da 43-48 a 49-54 19% 50%<br />
da 49-54 a 55-60 20% 31%<br />
da 55-60 a 61-65 38%<br />
ART. 1.7 CONTROVERSIE – VALUTAZIONE COL-<br />
LEGIALE ED ARBITRATO IRRITUALE<br />
In caso di divergenza sull’indennizzabilità<br />
del sinistro o sulla misura degli indennizzi si<br />
potrà procedere, su accordo tra le Parti, in<br />
alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria,<br />
secondo le seguenti modalità:<br />
A) mediante valutazione collegiale effettuata<br />
da due medici, nominati dalle Parti, i<br />
quali si riuniscono nel Comune, che sia<br />
sede di istituto universitario di medicina<br />
legale e delle <strong>assicurazioni</strong>, più vicino alla<br />
residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle<br />
Parti sostiene le proprie spese e remunera<br />
il medico deputato ad assisterla nella procedura.<br />
La valutazione collegiale deve<br />
risultare per iscritto con dispensa da ogni<br />
formalità di legge. In caso di accordo fra i<br />
medici, la valutazione è vincolante per le<br />
Parti;<br />
B) mediante arbitrato di un Collegio Medico.<br />
La procedura arbitrale può essere attivata<br />
in caso di disaccordo al termine della valutazione<br />
collegiale prevista al punto A),<br />
oppure in alternativa ad essa. I due primi<br />
componenti del Collegio sono designati<br />
dalle Parti e il terzo d’accordo dai primi<br />
due o, in caso di disaccordo, dal<br />
Presidente del Consiglio dell’Ordine dei<br />
Medici avente giurisdizione nel luogo ove<br />
si riunisce il Collegio Medico.<br />
Il Collegio Medico risiede nel Comune, che<br />
sia sede di istituto universitario di medicina<br />
legale e delle <strong>assicurazioni</strong>, più vicino<br />
alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna<br />
delle Parti sostiene le proprie spese e<br />
remunera il medico deputato ad assisterla<br />
nella procedura, contribuendo per la metà<br />
delle spese e competenze per il terzo<br />
medico. Le decisioni del Collegio Medico<br />
sono prese a maggioranza di voti, con<br />
dispensa da ogni formalità di legge e sono<br />
sempre vincolanti per le Parti anche se<br />
uno dei medici rifiuti di firmare il relativo<br />
verbale.<br />
ART. 1.8 PERSONE NON ASSICURABILI<br />
A) Limitatamente alla Sezione <strong>Infortuni</strong> non<br />
sono assicurabili le persone affette da<br />
alcolismo, tossicodipendenze e loro conseguenze,<br />
A.I.D.S. o sindromi correlate, o<br />
dalle seguenti malattie neuropsichiche:<br />
patologie cerebrali su base organica, psicosi<br />
in genere ed altri disturbi comportanti<br />
alterazioni cognitive.<br />
B) Limitatamente alla Sezione Malattia e alla<br />
Sezione Indennitarie non sono assicurabili<br />
le persone affette da alcolismo, tossicodipendenze<br />
e loro conseguenze, A.I.D.S. o<br />
sindromi correlate.<br />
L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi.<br />
Non costituisce deroga a quanto sopra stabilito<br />
l’eventuale incasso del premio dopo che<br />
si siano verificate le condizioni ivi previste; il<br />
premio medesimo verrà restituito dalla<br />
Società.<br />
ART. 1.9 PERSONE ASSICURABILI CON PATTO<br />
SPECIALE<br />
Limitatamente alla Sezione <strong>Infortuni</strong> le persone<br />
colpite da apoplessia o infarto, o affette<br />
da diabete, epilessia, emofilia, leucemia,<br />
altre infermità permanenti giudicabili gravi<br />
con la diligenza del buon padre di famiglia,<br />
sono assicurabili soltanto con patto speciale,<br />
in mancanza del quale la garanzia non vale.<br />
Qualora dette infermità sopravvengano<br />
durante la validità del contratto, il<br />
Contraente/Assicurato è tenuto a comunicare<br />
alla Società l’aggravamento del rischio; la<br />
mancata comunicazione comporta l’applica-<br />
Condizioni Contrattuali 8di 40<br />
Norme Generali