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Infortuni - Uncini assicurazioni

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato<br />

quello del terzo mese precedente la data di stipulazione<br />

del contratto.<br />

ART. 1.6 INCREMENTO DEL PREMIO PER ETA’ -<br />

POLIZZE DI DURATA ANNUALE<br />

Il premio della Sezione Malattia, relativamente<br />

alle polizze di durata annuale, è incrementato<br />

ad ogni scadenza annuale successiva<br />

alla stipula, qualora a tale data<br />

l’Assicurato abbia raggiunto un’età compresa<br />

nella fascia successiva a quella in cui si trovava<br />

l’anno precedente; le percentuali di<br />

incremento del premio e le garanzie interessate<br />

sono indicate nella tabella sotto riportata.<br />

Tale adeguamento non viene applicato<br />

sulla garanzia Rendita Vitalizia (a seguito di<br />

malattia).<br />

All’importo così ottenuto viene quindi applicata<br />

l’indicizzazione, ai sensi del precedente<br />

Art. 1.5.<br />

%incremento per età<br />

Fasce di età<br />

I.P.M.<br />

I.P. Ictus o<br />

Infarto<br />

da 0-30 a 31-35 19% 40%<br />

da 31-35 a 36-42 30% 67%<br />

da 36-42 a 43-48 47% 43%<br />

da 43-48 a 49-54 19% 50%<br />

da 49-54 a 55-60 20% 31%<br />

da 55-60 a 61-65 38%<br />

ART. 1.7 CONTROVERSIE – VALUTAZIONE COL-<br />

LEGIALE ED ARBITRATO IRRITUALE<br />

In caso di divergenza sull’indennizzabilità<br />

del sinistro o sulla misura degli indennizzi si<br />

potrà procedere, su accordo tra le Parti, in<br />

alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria,<br />

secondo le seguenti modalità:<br />

A) mediante valutazione collegiale effettuata<br />

da due medici, nominati dalle Parti, i<br />

quali si riuniscono nel Comune, che sia<br />

sede di istituto universitario di medicina<br />

legale e delle <strong>assicurazioni</strong>, più vicino alla<br />

residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle<br />

Parti sostiene le proprie spese e remunera<br />

il medico deputato ad assisterla nella procedura.<br />

La valutazione collegiale deve<br />

risultare per iscritto con dispensa da ogni<br />

formalità di legge. In caso di accordo fra i<br />

medici, la valutazione è vincolante per le<br />

Parti;<br />

B) mediante arbitrato di un Collegio Medico.<br />

La procedura arbitrale può essere attivata<br />

in caso di disaccordo al termine della valutazione<br />

collegiale prevista al punto A),<br />

oppure in alternativa ad essa. I due primi<br />

componenti del Collegio sono designati<br />

dalle Parti e il terzo d’accordo dai primi<br />

due o, in caso di disaccordo, dal<br />

Presidente del Consiglio dell’Ordine dei<br />

Medici avente giurisdizione nel luogo ove<br />

si riunisce il Collegio Medico.<br />

Il Collegio Medico risiede nel Comune, che<br />

sia sede di istituto universitario di medicina<br />

legale e delle <strong>assicurazioni</strong>, più vicino<br />

alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna<br />

delle Parti sostiene le proprie spese e<br />

remunera il medico deputato ad assisterla<br />

nella procedura, contribuendo per la metà<br />

delle spese e competenze per il terzo<br />

medico. Le decisioni del Collegio Medico<br />

sono prese a maggioranza di voti, con<br />

dispensa da ogni formalità di legge e sono<br />

sempre vincolanti per le Parti anche se<br />

uno dei medici rifiuti di firmare il relativo<br />

verbale.<br />

ART. 1.8 PERSONE NON ASSICURABILI<br />

A) Limitatamente alla Sezione <strong>Infortuni</strong> non<br />

sono assicurabili le persone affette da<br />

alcolismo, tossicodipendenze e loro conseguenze,<br />

A.I.D.S. o sindromi correlate, o<br />

dalle seguenti malattie neuropsichiche:<br />

patologie cerebrali su base organica, psicosi<br />

in genere ed altri disturbi comportanti<br />

alterazioni cognitive.<br />

B) Limitatamente alla Sezione Malattia e alla<br />

Sezione Indennitarie non sono assicurabili<br />

le persone affette da alcolismo, tossicodipendenze<br />

e loro conseguenze, A.I.D.S. o<br />

sindromi correlate.<br />

L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi.<br />

Non costituisce deroga a quanto sopra stabilito<br />

l’eventuale incasso del premio dopo che<br />

si siano verificate le condizioni ivi previste; il<br />

premio medesimo verrà restituito dalla<br />

Società.<br />

ART. 1.9 PERSONE ASSICURABILI CON PATTO<br />

SPECIALE<br />

Limitatamente alla Sezione <strong>Infortuni</strong> le persone<br />

colpite da apoplessia o infarto, o affette<br />

da diabete, epilessia, emofilia, leucemia,<br />

altre infermità permanenti giudicabili gravi<br />

con la diligenza del buon padre di famiglia,<br />

sono assicurabili soltanto con patto speciale,<br />

in mancanza del quale la garanzia non vale.<br />

Qualora dette infermità sopravvengano<br />

durante la validità del contratto, il<br />

Contraente/Assicurato è tenuto a comunicare<br />

alla Società l’aggravamento del rischio; la<br />

mancata comunicazione comporta l’applica-<br />

Condizioni Contrattuali 8di 40<br />

Norme Generali

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