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Infortuni - Uncini assicurazioni

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato<br />

zione di quanto stabilito nell’art. 1898 del<br />

Codice Civile.<br />

ART. 1.10 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA<br />

La Società rinuncia a favore dell’Assicurato, dei suoi<br />

aventi diritto o beneficiari al diritto di rivalsa di cui<br />

all’art. 1916 Codice Civile verso i civilmente responsabili,<br />

salvo per quanto riguarda il rimborso<br />

delle spese di cui all’Art. 2.6 della Sezione<br />

<strong>Infortuni</strong>.<br />

ART. 1.11 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIR-<br />

COSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE<br />

DEL RISCHIO<br />

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del<br />

Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze,<br />

che influiscono sulla valutazione del<br />

rischio, possono comportare la perdita totale<br />

o parziale del diritto all’indennizzo nonché<br />

la cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli<br />

artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.<br />

ART. 1.12 ALTRE ASSICURAZIONI<br />

L’Assicurato che abbia in corso o che stipuli<br />

oltre alla presente un’altra copertura assicurativa<br />

con una diversa Società di assicurazione<br />

(escluse le coperture connesse con altri<br />

rapporti contrattuali es. c/c bancari, carte di<br />

credito etc.), ma per rischi già coperti da una<br />

Sezione del presente contratto, è esonerato<br />

dall’obbligo di denunciarla.<br />

Ulteriori <strong>assicurazioni</strong> per lo stesso rischio<br />

devono invece essere denunciate per iscritto<br />

alla Società che, entro 60 giorni da tale<br />

comunicazione, ha facoltà di recedere dall’assicurazione<br />

con preavviso di almeno 30<br />

giorni.<br />

L’assicurato che dolosamente omette la<br />

dichiarazione di cui sopra decade dal diritto<br />

dell’indennizzo.<br />

In caso di sinistro l’Assicurato deve comunque<br />

darne avviso a tutti gli assicuratori indicando<br />

a ciascuno il nome degli altri, ai sensi<br />

dell’art. 1910 del Codice Civile.<br />

Condizioni Contrattuali 9di 40<br />

Norme Generali

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