Infortuni - Uncini assicurazioni
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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato<br />
C. Il diritto all’indennizzo per le garanzie di<br />
questa sezione è di carattere personale e<br />
quindi non è trasmissibile a beneficiari,<br />
eredi o aventi causa. Tuttavia, se<br />
l’Assicurato muore prima che l’indennizzo<br />
sia stato pagato, la Società liquida ai<br />
beneficiari l’importo già concordato,<br />
offerto ovvero – se oggettivamente determinabile<br />
con le modalità e nei termini stabiliti<br />
all’Art. 3.5 - offribile all’Assicurato,<br />
in base alle condizioni di polizza.<br />
ART. 3.7 MASSIMO INDENNIZZO<br />
Relativamente alla garanzia Invalidità<br />
Permanente da Malattia ed Invalidità<br />
Permanente da Ictus o Infarto la somma assicurata<br />
rappresenta il massimo importo<br />
indennizzabile nell’intera durata contrattuale.<br />
Pertanto la sommatoria degli indennizzi,<br />
relativi ad invalidità permanenti determinate<br />
da una o più malattie, non potrà essere,<br />
nell’arco dell’intera durata contrattuale,<br />
maggiore della somma assicurata.<br />
ART. 3.8 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE<br />
La Società, ricevuta la documentazione indicata<br />
all’Art. 7.3 e determinato l’indennizzo dovuto, provvede<br />
entro 25 giorni al pagamento.<br />
L’indennizzo viene corrisposto in Italia.<br />
Relativamente alla garanzia Invalidità<br />
Permanente da Malattia ed Invalidità<br />
Permanente da Ictus o Infarto la corresponsione<br />
dell’intera somma assicurata implica,<br />
per l’Assicurato che ne ha usufruito, la cessazione<br />
della garanzia.<br />
Condizioni Contrattuali 19 di 40<br />
Sezione Malattia