Nuclei di Antica Formazione - Aspesi
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Temi speciali<br />
La norma potrebbe non essere <strong>di</strong> facile interpretazione e quin<strong>di</strong> applicazione, anzitutto in<br />
quanto non è sempre facile capire se lo strumento urbanistico generale imponga o meno<br />
limiti <strong>di</strong> altezza massima degli e<strong>di</strong>fici.<br />
Per quanto concerne il PGT <strong>di</strong> Milano parrebbe potersi affermare che limiti <strong>di</strong> altezza non<br />
esistano, atteso che le norme morfologiche relative agli e<strong>di</strong>fici a cortina non sono comunque<br />
del tutto vincolanti in quanto superabili me<strong>di</strong>ante il ricorso al convenzionamento.<br />
In ragione <strong>di</strong> quanto sopra e con riferimento ai NAF, l’altezza massima che non può essere<br />
superata in sede <strong>di</strong> recupero dei sottotetti dovrebbe pertanto essere sempre pari a quella<br />
dell’e<strong>di</strong>ficio esistente.<br />
A questo punto sorge però un ulteriore problema: a cosa ha inteso riferirsi il legislatore<br />
quando ha fatto riferimento all’altezza dell’e<strong>di</strong>ficio esistente? all’altezza fisica/geometrica del<br />
manufatto o a quella determinata secondo i criteri dettati dallo strumento urbanistico?<br />
La questione non è <strong>di</strong> poco conto.<br />
Secondo l’articolo 4, comma 8, delle Norme Tecniche <strong>di</strong> Attuazione del Piano delle Regole,<br />
l’altezza è la <strong>di</strong>stanza tra il piano <strong>di</strong> spiccato dell’e<strong>di</strong>ficio e l’intradosso del solaio <strong>di</strong> copertura<br />
dell’ultimo piano abitabile.<br />
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