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SPECIALE<br />

Tutela ambientale<br />

Fusioni e acquisizioni, real estate ed esercizio<br />

di impresa: il peso del rischio ambientale<br />

L’APPROFONDIMENTO<br />

Bonifiche<br />

Lo stato dell’arte<br />

tra giurisprudenza e nuovi approcci<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

AMBIENTE<br />

Energia<br />

Fotovoltaico: vantaggi, costi e tecnologie<br />

DALLE REGIONI<br />

ARTICOLI DA PAGINA<br />

<strong>Sicurezza</strong> degli impianti<br />

Le novità per le verifiche nel settore elettrico ARTICOLO A PAGINA<br />

Sostanze pericolose<br />

L’impiego dell’ammoniaca<br />

dal trasporto alla conservazione<br />

<strong>Sicurezza</strong> in cantiere<br />

Riconversione di centrale elettrica:<br />

la gestione di una grande opera<br />

ARTICOLI DA PAGINA<br />

ARTICOLO A PAGINA<br />

ARTICOLO A PAGINA<br />

ARTICOLO A PAGINA<br />

20<br />

47<br />

62<br />

66<br />

104<br />

116<br />

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<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

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clienti, telefono:<br />

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Bonifiche dei siti inquinati:<br />

le novità per committenti, progettisti ed esecutori<br />

Dall’analisi di rischio alle concentrazioni soglia<br />

Rimini, 7 novembre 2007<br />

Fiera Ecomondo - Sala Diotallevi 1, Hall Sud. 1° piano, lato ovest<br />

Orario dei lavori: 14.30 - 18.00<br />

Programma<br />

Il procedimento di bonifica nel D.Lgs. 152/2006<br />

• L'interpretazione della giurisprudenza amministrativa:<br />

gestione acque di falda emunte, analisi di rischio e CSR,<br />

principio 'chi inquina paga' e altri aspetti controversi<br />

• Le prospettive di riforma<br />

Responsabilità penale in materia di siti<br />

contaminati<br />

• Omessa bonifica dei siti inquinati: art.257<br />

D.Lgs. n.152/2006<br />

• Caratteristiche della fattispecie penale<br />

• Confronto con analogo reato ex articolo 51-bis<br />

del D.Lgs. 22/1997<br />

Luci e ombre del mercato delle bonifiche<br />

in Italia<br />

• I caratteri tipici del mercato italiano<br />

• Prima analisi delle caratteristiche degli operatori iscritti<br />

all’Albo<br />

• Elementi di forza e di debolezza dell’attuale sistema<br />

di qualificazione degli operatori<br />

• Rapporto tra committenza ed esecuzione<br />

Bonifica dei siti: implicazioni economiche<br />

dell'intervento di risanamento<br />

• Sviluppo sostenibile: i costi per l'azienda<br />

• Impatti sul bilancio aziendale<br />

• Qualità dell'intervento a tutela del costo:<br />

l'Osservatorio Nazionale delle bonifiche<br />

• Il ruolo del mondo universitario e delle assicurazioni<br />

Il processo di adeguamento ed evoluzione<br />

del servizio assicurativo<br />

• L’innovazione nelle coperture classiche<br />

di responsabilità civile inquinamento<br />

• Nuove forme di rischio in tema di bonifiche:<br />

la risposta assicurativa<br />

• Un nuovo approccio nell’offerta del servizio:<br />

il crisis management<br />

• Qualità nell’intervento riparatorio del danno<br />

per la condivisione dei criteri di liquidazione del sinistro<br />

Servizio clienti<br />

Tel. 02 4587.020 Fax 02 4587.025<br />

info@formazione.ilsole24ore.com<br />

Invito<br />

Intervengono:<br />

Aldo Bertelle<br />

AIG Europe SA<br />

Carlo Bossi<br />

Tauw Italia<br />

ASSORECA<br />

Claudio Cacciamani<br />

Uniparmassicurazioni<br />

Università degli Studi di Parma<br />

Angelo Merlin<br />

NCTM Studio Legale Associato<br />

ASSORECA<br />

Federico Peres<br />

B&P avvocati<br />

Modera i lavori:<br />

Dario De Andrea<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> Il Sole 24 ORE<br />

La partecipazione al convegno è libera e gratuita<br />

fino ad esaurimento posti, previo ingresso in fiera.<br />

Si prega di confermare l’adesione al convegno<br />

collegandosi all’indirizzo<br />

www.assistenzaclienti.ilsole24ore.com/eventi/<br />

Sponsor:<br />

5 a<br />

Edizione<br />

Il Sole 24 ORE Formazione<br />

www.formazione.ilsole24ore.com


GAZZETTAUFFICIALE:GLIULTIMI15GIORNI<br />

GAZZETTAUFFICIALEREPUBBLICAITALIANA<br />

ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATOIN<br />

Igiene<br />

dellavoro<br />

DecretodelMinistero<br />

dellaDifesa<br />

24luglio2007<br />

Contributi<br />

efinanziamenti DecretodelMinistero<br />

dell’Economia<br />

edelleFinanze<br />

26luglio2007<br />

<strong>Sicurezza</strong><br />

deitrasporti<br />

SICUREZZA<br />

«Istruzionitecnicheperdisciplinarel’organizzazione<br />

operativa in ordine alla<br />

gestione in sicurezza radiologica delle<br />

attività e alla tutela contro i rischi derivanti<br />

dalle radiazioni ionizzanti»<br />

«MisurerelativealFondoperlapromozione<br />

dei trasporti marittimi sicuri»<br />

Decretolegislativo<br />

10agosto2007,n.162 «Attuazionedelledirettive2004/49/CEe<br />

2004/51/CE relative alla sicurezza e allo<br />

sviluppo delle ferrovie comunitarie»<br />

Legge<br />

27settembre2007,<br />

n.166<br />

Acqua DirettivadelPresidente<br />

delConsiglio<br />

deiMinistri<br />

5ottobre2007<br />

Rifiuti Ordinanza<br />

delPresidente<br />

delConsiglio<br />

deiMinistri<br />

4ottobre2007,n.3616<br />

Suolo DecretodelPresidente<br />

delConsiglio<br />

deiMinistri<br />

12ottobre2007<br />

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione<br />

tra il Governo della Repubblica<br />

italiana e il Governo della Repubblica<br />

francese relativa al traforo stradale del<br />

MonteBianco,fattoaLuccail24novembre<br />

2006»<br />

AMBIENTE<br />

«Indirizzioperativiperprevedere,prevenire<br />

e fronteggiare eventuali situazioni di<br />

emergenza connesse a fenomeni idrogeologicieidraulici»<br />

«Ulteriori disposizioni per fronteggiare la<br />

situazione di crisi socio­economico­ambientale<br />

nel settore dello smaltimento dei<br />

rifiutinelterritoriodellaregioneLazio»<br />

«ProrogadellostatodiemergenzainrelazioneaifenomenidisubsidenzainattonelterritoriodeicomunidiGuidoniaMontecelioeTivoliinprovinciadiRoma»<br />

Iltestoèdisponibileon­lineall’indirizzo<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

S.O. n. 207 alla GazzettaUfficialedel16<br />

ottobre2007,n.241<br />

Insintesiapag.96<br />

GazzettaUfficiale<br />

dell’8ottobre2007,n.234<br />

Insintesiapag.96<br />

S.O. n. 199 alla Gazzetta<br />

Ufficiale dell’8 ottobre<br />

2007,n.234<br />

Insintesiapag.96<br />

GazzettaUfficiale<br />

dell’11ottobre2007,n.237<br />

GazzettaUfficiale<br />

del15ottobre2007,n.240<br />

Insintesiapag.108<br />

GazzettaUfficiale<br />

del12ottobre2007,n.238<br />

Insintesiapag.108<br />

GazzettaUfficiale<br />

del20ottobre2007,n.245<br />

Insintesiapag.108


Insintesi<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

SOMMARIO<br />

SPECIALE.............................................................................................................................. p. 10<br />

L’APPROFONDIMENTO............................................................................................................. p. 10<br />

IGIENE E SICUREZZA................................................................................................................ p. 10<br />

AMBIENTE ............................................................................................................................. p. 12<br />

DALLE REGIONI ..................................................................................................................... p. 13<br />

Articoli<br />

Approfondimenti<br />

l Quali profili di rischio ambientale nelle operazioni societarie straordinarie?<br />

di Marco Tonellotto.............................................................................................................. p. 20<br />

l Il rischio penale ambientale per le imprese tra disposizioni “ineffettive” e riforma<br />

di Angelo Merlin .................................................................................................................. p. 25<br />

l Quanto incide sul valore delle transazioni la determinazione di passività ambientali?<br />

di Marco Brevi ..................................................................................................................... p. 30<br />

l Come arginare il rischio ambientale nelle operazioni di compravendita<br />

di Paolo Gallarati e Carlo Grignani...................................................................................... p. 34<br />

l SGA: strumenti indispensabili per prevenire il rischio ambientale<br />

di Massimo Bettanin............................................................................................................ p. 38<br />

l Rischio ambientale: una nuova leva per lo sviluppo di soluzioni assicurative<br />

di Giovanni Faglia ............................................................................................................... p. 41<br />

l I cambiamenti per le bonifiche ambientali alla luce della recente giurisprudenza<br />

di Fabio Bianchi................................................................................................................... p. 47<br />

l Bonifiche: nuove interpretazioni sui procedimenti amministrativi<br />

di Marco Tonellotto.............................................................................................................. p. 51<br />

l Tempestività, competenza e condivisione: come gestire il sinistro “inquinamento”<br />

di Aldo Bertelle.................................................................................................................... p. 55<br />

l Importanti novità normative per le verifiche nel settore elettrico<br />

di Silvia Berri e Angelo Baggini ........................................................................................... p. 62<br />

l Dall’utilizzazione alla conservazione le modalità di gestione dell’ammoniaca<br />

di Amerigo Lovato ............................................................................................................... p. 66<br />

l Trasporto stradale di merci pericolose: rassegna delle principali novità per l’ADR<br />

di Gian Paolo Maderi........................................................................................................... p. 83<br />

l Salute e sicurezza dei lavoratori: come cambia la norma con il REACH?<br />

di Katia Adrigo..................................................................................................................... p. 89<br />

7


SOMMARIO<br />

l Lavorazioni nelle officine meccaniche/Accesso a un impianto termico<br />

di Mario Abate..................................................................................................................... p. 98<br />

l Fotovoltaico: vantaggi, costi e tecnologie<br />

di Silvia Berri ....................................................................................................................... p. 104<br />

l Tra MinLavoro e Regione Campania la prima intesa in materia di sicurezza<br />

di Aldo Avvisati.................................................................................................................... p. 114<br />

l Trasformazione di una centrale elettrica: gestire in sicurezza un grande cantiere<br />

di Gabriella Galli.................................................................................................................. p. 116<br />

Legislazione<br />

l Trasporto stradale di merci pericolose: rassegna delle principali novità per l’ADR<br />

Decreto del Ministero dei Trasporti 3 gennaio 2007 ............................................................ p. 87<br />

l Istruzioni tecniche contro il rischio da esposizione alle radiazioni ionizzanti<br />

Decreto del Ministero della Difesa 24 luglio 2007 ............................................................... p. 96<br />

l <strong>Sicurezza</strong> della navigazione<br />

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2007................................... p. 96<br />

l <strong>Sicurezza</strong> e sviluppo della rete ferroviaria comunitaria<br />

Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 ......................................................................... p. 96<br />

l Fenomeni di subsidenza<br />

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 ...................................... p. 108<br />

l Dalle Regioni<br />

Delibere e leggi regionali settembre-ottobre 2007 .............................................................. p. 120<br />

Prassi<br />

l Rischio idrogeologico<br />

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2007..................................................... p. 108<br />

l Gestione emergenziale di rifiuti<br />

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2007, n. 3616 .................................. p. 108<br />

Giurisprudenza<br />

l Infortunio sul lavoro. Travisamento della prova<br />

Cassazione penale, sez. IV, 24 aprile 2007, n. 16420......................................................... p. 99<br />

l Responsabilità del costruttore per infortunio presso le macchine<br />

Cassazione penale, sez. IV, 19 aprile 2007, n. 15873......................................................... p. 101<br />

l Legittimazione a impugnare atti amministrativi<br />

Consiglio di Stato, sez. V, 23 aprile 2007, n. 1830 .............................................................. p. 109<br />

l Demolizione e ricostruzione nel concetto di ristrutturazione edilizia<br />

Cassazione penale, sez. fer., 14 agosto 2007, n. 32899..................................................... p. 110<br />

8<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

Direttore responsabile: FRANCESCO DEMURO<br />

Responsabile di redazione: Massimo Cassani<br />

Coordinamento editoriale: Dario De Andrea (02/57316293)<br />

Redazione: Katia Rebucini (02/57316300; fax 02/39646926)<br />

Proprietario ed editore: IL SOLE 24 ORE S.p.A.<br />

Presidente: GIANCARLO CERUTTI<br />

Amministratore Delegato: CLAUDIO CALABI<br />

Registrazione Tribunale di Milano n. 749 del 9 novembre 1998.<br />

Sede legale: Via Monte Rosa, 91 ­ 20149 Milano.<br />

Amministrazione: Via Monte Rosa, 91 ­ 20149 Milano.<br />

Direzione, redazione: Via G. Patecchio, 2 ­ 20141 Milano ­ Fax<br />

02/30223992.<br />

IL SOLE 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Le fotocopie<br />

per uso personale del lettore possono essere effettuate nei<br />

limiti del 15% di ciascun fascicolo di periodico dietro pagamento<br />

alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5,<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

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SOMMARIO<br />

della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni effettuate<br />

per finalità di carattere professionale, economico o commerciale<br />

o comunque per uso diverso da quello personale possono<br />

essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata<br />

da AIDRO, C.so di Porta Romana n. 108, Milano 20122,<br />

segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org.<br />

Servizio clienti periodici: IL SOLE 24 ORE S.p.A. Via Tiburtina<br />

Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 ­ 67061 Carsoli (AQ).<br />

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02­06/30225402­06 o via e­mail a servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com<br />

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e inviando una fotocopia della ricevuta di pagamento sul<br />

c.c.p. n. 31481203.<br />

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posta a Il Sole 24 ORE, Via Tiburtina Valeria Km 68,700 ­ 67061<br />

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In questo ultimo caso non inviare la ricevuta per posta.<br />

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Via Goito 13 ­ 40126 Bologna<br />

Rete Editarget,Tel.: 051/6575889, 051 6575859,<br />

e­mail: editarget@ilsole24ore.com<br />

Stampa: IL SOLE 24 ORE S.p.A. ­ Via Tiburtina Valeria (S.S. n.<br />

5) km 68,700 ­ 67061 Carsoli (AQ).<br />

9


SINTESI<br />

INSINTESI<br />

10<br />

RUBRICA<br />

Speciale<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

ARTICOLI ........................................................................................................................................................................................da pag. 20<br />

Il rischio ambientale nelle attività di M&A, nel real estate e nell’esercizio di impresa ­ Nell'ambito di operazioni di<br />

fusioni e acquisizioni societarie (merger and acquisition), come anche nelle normali attività di impresa, gli aspetti ambientali<br />

hanno sempre più spesso un’influenza molto forte sulla valutazione economica dell’oggetto della transazione. In questi<br />

ambiti, il termine “ambientale” viene usato per identificare quella particolare tipologia di rischio nel quale incorre l’acquirente<br />

di un sito industriale a causa delle condizioni ambientali preesistenti al momento dell’efficacia della compravendita e al<br />

conseguente subentro dell’acquirente nella proprietà del sito. Non a caso, i settori dove le passività ambientali hanno un peso<br />

maggiore sono quello immobiliare (real estate) e industriale, che richiedono attenti processi di valutazione delle attività e delle<br />

caratteristiche dell’oggetto della transazione. In questi contesti si viene a determinare una logica contrapposizione tra<br />

l’acquirente, che ha interesse a escludere o limitare l’assunzione del rischio ambientale, e il venditore, che, al contrario, tende<br />

a escludere o limitare possibili rivalse dell’acquirente nei suoi confronti al verificarsi di eventuali responsabilità ambientali.<br />

L’equilibrio tra questi contrapposti interessi viene normalmente contemperato in sede precontrattuale o contrattuale mediante<br />

il ricorso a strumenti di varia natura, come, rispettivamente, la due diligence o i patti di manleva e il rilascio di garanzie<br />

finanziarie pro acquirente. Altrettanto utili per la prevenire/mitigare il rischio ambientale sono l’adozione di SGA e un’adeguata<br />

copertura assicurativa.<br />

L’Approfondimento<br />

BONIFICHE<br />

ARTICOLI........................................................................................................................................................................................ da pag. 47<br />

Lo stato dell’arte tra giurisprudenza e nuovi approcci ­ A poco più di un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del<br />

D.Lgs. n. 152/2006 (Testo unico ambientale), il settore delle bonifiche dei siti contaminati non è ancora giunto a quell’assetto<br />

stabile che l’opera di riordino e coordinamento delle disposizioni di settore del Legislatore avrebbe dovuto garantire.<br />

Al contrario, si sono riproposte problematiche che avrebbero dovuto ritenersi già risolte da parte della dottrina e della<br />

giurisprudenza con la normativa del D.Lgs. n. 22/1997. Così, la sezione II del TAR di Catania, con la sentenza 20 luglio 2007, n.<br />

1254, stabilendo che l’operato della pubblica amministrazione in occasione di vicende di contaminazione risulta, talvolta, ancora<br />

caratterizzato da incertezze interpretative e di applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 e da una generale prospettiva tesa a<br />

ricostruire i profili della responsabilità in campo ambientale in termini oggettivi, ha inteso tracciare le linee operative che l’azione<br />

amministrativa dovrebbe ora seguire in questo ambito. Sul settore resta, quindi, alto il livello di attenzione, tanto che anche il<br />

mercato assicurativo sta iniziando a proporre polizze specifiche a protezione dei rischi da inquinamento, in modo da tutelare il<br />

patrimonio aziendale, contribuendo, di conseguenza, ad aumentare il valore, in termini di solvibilità, dell’impresa stessa.<br />

Igieneesicurezza<br />

ANTINCENDIO<br />

QUESITI SULL’ANTINCENDIO .............................................................................................................................................................a pag. 97<br />

Lavorazioni nelle officine meccaniche/Accesso a un impianto termico ­ In questo numero <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> propone<br />

quattro chiarimenti in merito a: il calcolo del numero di addetti nel caso di una attività 72, «Officine meccaniche per lavorazioni a<br />

freddo con oltre 25 addetti», quindi, se è necessario riferirlo alle persone effettivemente operanti nelle lavorazioni meccaniche o<br />

intenderlo come somma di tutte le persone presenti nell’ambiente anche per altre operazioni; le caratteristiche di una centrale<br />

termica inserita all’interno della volumetria di un fabbricato scolastico, in particolare, sulla correttezza di prevedere un accesso<br />

alla stessa da un disimpegno a uso esclusivo, al quale si potrebbe accedere dalla stessa intercapedine su cui è attestata la parete<br />

di aerazione..<br />

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI<br />

SINTESI ..............................................................................................................................................................................................a pag. 96<br />

<strong>Sicurezza</strong> della navigazione ­ Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2007 ha disposto l’utilizzo,<br />

nel settore della nautica da diporto, del contributo già stanziato dall’art. 145, comma 40, legge n. 388/2000, al fine di<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


RUBRICA<br />

SINTESI<br />

finanziare l’incentivazione e il sostegno per l’alta formazione professionale nonché i progetti di studio e di ricerca per la<br />

promozione di trasporti marittimi sicuri. Il termine per inoltrare le istanze di finanziamento (dal 90% al 25% dei costi per<br />

le attività di ricerca) risulta, tuttavia, già scaduto lo scorso 23 ottobre 2007 (in Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2007, n.<br />

234).<br />

IGIENE DEL LAVORO<br />

SINTESI ..............................................................................................................................................................................................a pag. 96<br />

Istruzionitecnichecontroilrischiodaesposizionealleradiazioniionizzanti­Il Ministero della Difesa, condecreto24luglio2007, ha<br />

pubblicato le istruzioni tecniche per la disciplina dell’organizzazione operativa inerente alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e<br />

alla tutela contro i rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, riportate in allegato al provvedimento stesso. Istruzioni e<br />

modalità operative sono definite negli Allegati da I a XII al decreto (in S.O. n. 207 allaGazzettaUfficiale del 16 ottobre 2007, n. 241 e nella<br />

sezione“Notizienormative” del sitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).<br />

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

ARTICOLO ........................................................................................................................................................................................a pag. 62<br />

Importanti novità normative per le verifiche nel settore elettrico ­ Al fine di renderla omogenea alla sesta edizione<br />

della CEI 64­8, è stata pubblicata la seconda edizione della norma tecnica CEI 64­14, dedicata alle verifiche degli impianti<br />

elettrici utilizzatori. La nuova versione della guida propone criteri di comportamento uniformi da adottare nel corso delle<br />

verifiche, nel rispetto dei principali standard di sicurezza, e rappresenta un valido strumento per gli accertamenti sugli<br />

impianti di categoria 0 e I, ma anche per alcuni appartenenti alle categorie II e III, considerando le verifiche di cui al D.P.R. n.<br />

462/2001.<br />

SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />

SINTESI ..............................................................................................................................................................................................a pag. 96<br />

<strong>Sicurezza</strong> e sviluppo della rete ferroviaria comunitaria ­ Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, riporta la nuova disciplina di<br />

derivazione comunitaria inerente alle condizioni di sicurezza per l’accesso al mercato dei servizi ferroviari, con l’obiettivo, inoltre, di<br />

mantenere, «ove ragionevolmente praticabile», il costante miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario italiano, soprattutto<br />

attraverso la prevenzione degli incidenti gravi. Il campo di applicazione della nuova normativa si estende all’intero “sistema ferroviario”<br />

italiano, a esclusione delle metropolitane, dei tram e di altri sistemi di trasporto leggero su rotaia, delle reti funzionalmente isolate dal resto<br />

del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché alle imprese ferroviarie che operano<br />

esclusivamente su queste reti e, infine, a esclusione dell’infrastruttura ferroviaria privata utilizzata solo dal proprietario per le sue operazioni<br />

di trasporto merci (in S.O. n. 199 allaGazzettaUfficiale dell’8 ottobre 2007, n. 234)<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

MASSIMA E NOTA ............................................................................................................................................................................a pag. 99<br />

Infortunio sul lavoro. Travisamento della prova ­ In caso di difformità di valutazioni nei due gradi del giudizio di merito,<br />

oppure di diverse soluzioni accolte dai giudici di merito in tema di responsabilità, il giudice di appello deve dar conto degli<br />

argomenti di prova sviluppati nella decisione modificata, anche con argomentazioni contrastanti per implicito, e deve<br />

delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio, e confutare specificamente i più rilevanti<br />

argomenti motivazionali della prima sentenza con ragionamento logico e coerente, a pena di travisamento della prova.<br />

(Cassazione penale, sez. IV, 24 aprile 2007, n. 16420 e nella sezione “Documentazione integrativa” del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

MASSIMA E NOTA ..........................................................................................................................................................................a pag. 101<br />

Responsabilitàdelcostruttoreperillavoroallemacchine­Il costruttore risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla<br />

costruzione di una macchina che risulti priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza (obbligo su di lui incombente per il disposto<br />

dell'articolo 7 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547), a meno che l'utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità<br />

tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (per esempio, nel caso di una totale<br />

trasformazione strutturale della macchina). (Cassazione penale, sez. IV, 19 aprile 2007, n. 15873 e nella sezione “Documentazione<br />

integrativa” del sitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

ARTICOLO........................................................................................................................................................................................ a pag. 66<br />

Le modalità di gestione dell’ammoniaca dall’utilizzazione alla conservazione ­ Il Regio Decreto 9 gennaio 1927, n.<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

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11


SINTESI<br />

RUBRICA<br />

147, «Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici», definisce gas tossico una qualsiasi sostanza<br />

tossica che per essere utilizzata deve presentarsi allo stato gassoso.<br />

Appartiene a questa categoria anche l’ammoniaca, utilizzata come fluido frigorigeno negli impianti frigoriferi per la sua<br />

capacità di produrre freddo a basso costo. Un impianto frigorifero che utilizzi una quantità di ammoniaca pari a 250 kg deve<br />

essere autorizzato per l’impiego, la custodia e la conservazione del gas tossico, ma non necessita di licenza per il trasporto. Si<br />

riportano, tra le diverse particolarità per il caso in studio, un esempio di relazione tecnica e uno di scheda dei dati di<br />

sicurezza.<br />

COMMENTO.....................................................................................................................................................................................a pag. 83<br />

TESTO................................................................................................................................................................................................a pag. 87<br />

Sultrasportostradaledimercipericoloseleprincipalinovitàdell’ADR2007­In vigore già a partire dal 1° luglio 2007, la normativa<br />

internazionale ADR prevede tre diverse modalità di trasporto su strada per le merci pericolose, il trasporto in colli, il trasporto in cisterna e il<br />

trasporto alla rinfusa. Molte merci di uso comune come, per esempio, vernici a base di solvente, adesivi, bombolette spray, devono<br />

considerarsi pericolose ai fini dell’ADR; sono molte, quindi, le problematiche che numerose organizzazioni devono affrontare quotidianamente<br />

per la spedizione di merci considerate pericolose.<br />

ARTICOLO ........................................................................................................................................................................................a pag. 89<br />

SullasaluteesicurezzadeilavoratoricomecambialanormativaconilREACH?­Con la pubblicazione del regolamento n.<br />

1907/2006 (REACH), la Comunità europea ha fornito degli utili strumenti per il miglioramento del livello di tutela della salute<br />

umana e dell’ambiente.<br />

Risultano introdotte, infatti, numerose novità in materia di registrazione, di valutazione, di autorizzazione e di restrizione dei<br />

chemical. L’introduzione di queste innovazioni ha interessato anche la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza<br />

dei lavoratori, quindi, in particolare, il D.Lgs. n. 626/1994.<br />

È opportuno, quindi, che i soggetti appartenenti al “sistema prevenzione” si adeguino alle nuove disposizioni comunitarie,<br />

favorendo una integrazione delle disposizioni normative vigenti con quelle del REACH.<br />

<strong>Ambiente</strong><br />

ACQUA<br />

SINTESI............................................................................................................................................................................................ a pag. 108<br />

Rischio idrogeologico ­ Vista la tendenza, negli ultimi anni, al manifestarsi di eventi meteoclimatici per diversi aspetti<br />

anomali rispetto alla normalità percepita e adottata come riferimento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato i<br />

criteri operativi per fronteggiare la stagione autunnale in arrivo che sembra confermare questo andamento.<br />

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2007 sollecita i presidenti delle regioni e delle province<br />

autonome, i prefetti, l’UPI, l’ANCI e l’UNCEM a rivolgere particolare attenzione ai territori esposti a situazioni di rischio elevato<br />

e molto elevato, con particolare riguardo alle aree recentemente percorse dal fuoco, auspicando, inoltre, il completo<br />

recepimento del sistema di allertamento nazionale, sia in termini revisionali sia di monitoraggio e di sorveglianza (in Gazzetta<br />

Ufficiale del 15 ottobre 2007, n. 240).<br />

ENERGIA<br />

ARTICOLO ......................................................................................................................................................................................a pag. 104<br />

Fotovoltaico: vantaggi, costi e tecnologie ­ Il fotovoltaico è in fase di grande rilancio, sia a fronte degli impegni assunti<br />

tramite la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto sia in seguito all’entrata in vigore delle recenti misure legislative sul<br />

“contoenergia” e il rendimento energetico degli edifici. Per comprendere veramente le reali opportunità offerte da questa<br />

fonte rinnovabile, è necessario conoscere tutti gli aspetti legati, dai risvolti applicativi fino ai costi e alla normativa tecnica di<br />

settore.<br />

RIFIUTI<br />

SINTESI ............................................................................................................................................................................................a pag. 108<br />

Gestione emergenziale di rifiuti ­ L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2007, n. 3616, conferma,<br />

sino alla scadenza dello stato di emergenza, a favore del Presidente della regione Lazio ­ Commissario delegato, i poteri già<br />

attribuitigli per favorire il definitivo superamento della situazione socio­economico­ambientale nel settore dei rifiuti urbani,<br />

speciali e speciali pericolosi derivanti e connessi alla gestione dei rifiuti urbani.<br />

Lo stesso Commissario delegato risulta anche investito della competenza a rilasciare l’AIA (autorizzazione integrata ambientale),<br />

se necessaria, in capo agli impianti di recupero/trattamento (in Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2007, n. 238).<br />

12<br />

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13 novembre 2007 ­ N. 21


RUBRICA<br />

SINTESI<br />

MASSIMA E NOTA ..........................................................................................................................................................................a pag. 109<br />

Legittimazione a impugnare atti amministrativi ­ Il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la<br />

legittimazione ad impugnare atti amministrativi a tutela dell’ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro<br />

natura giuridica), purché a) perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, b) abbiano<br />

un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e c) un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a<br />

fruizione collettiva che si assume leso, anche se non ricomprese nell’elenco delle associazioni a carattere nazionale<br />

individuate dal Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> ai sensi dell’art. 13 della Legge 8/7/1986, n. 349, poiché tale norma ha creato un<br />

ulteriore criterio di legittimazione che si è aggiunto e non sostituito a quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza<br />

per l’azionabilità dei c.d. “interessi diffusi” in materia ambientale. (Consiglio di Stato, sez. V, 23 aprile 2007, n. 1830 e nella<br />

sezione “Documentazione integrativa” del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

SUOLO<br />

SINTESI ............................................................................................................................................................................................a pag. 108<br />

Fenomeni di subsidenza ­ Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 ha prorogato di un ulteriore<br />

anno, fino al 30 settembre 2008, lo stato di emergenza inerente ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di<br />

Guidonia Montecelio e di Tivoli, in provincia di Roma (in Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2007, n. 245).<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

MASSIMA E NOTA ..........................................................................................................................................................................a pag. 110<br />

Demolizione e ricostruzione nel concetto di ristrutturazione edilizia ­ Nel concetto di ristrutturazione edilizia rientrano<br />

anche le opere di demolizione e di fedele ricostruzione del fabbricato, mentre eventuali modifiche di volumetria e sagoma<br />

rilevano solo ai fini del titolo abilitativo richiesto. (Cassazione penale, 14 agosto 2007, n. 32899 e nella sezione “Documentazione<br />

integrativa” del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

DalleRegioni<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

ARTICOLO ......................................................................................................................................................................................a pag. 114<br />

Tra MinLavoro e regione Campania la prima intesa in materia di sicurezza ­ La regione Campania ha presentato due<br />

provvedimenti che testimoniano l’attenzione verso una problematica che continua ad avere dimensioni spropositate sul<br />

territorio regionale. Il primo provvedimento è la legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, che reca importanti norme in materia<br />

di sicurezza e di legalità inerenti alla disciplina degli «appalti di lavori pubblici, servizi e forniture»; il secondo è il «Protocollo di<br />

intesa per il coordinamento in Campania degli interventi in materia di tutela, salute e sicurezza sul lavoro», il primo protocollo<br />

di intesa stipulato tra il Ministero del Lavoro e una regione (in B.U.R.C. del 19 marzo 2007, n. 15 e nella sezione<br />

“Documentazione integrativa” del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

ARTICOLO ......................................................................................................................................................................................a pag. 116<br />

Trasformazione di una centrale elettrica: gestire in sicurezza un grande cantiere ­ L’area della centrale elettrica di<br />

Torrevaldalica Nord è interessata da un grande progetto di riconversione il quale richiede una notevole impegno di cooperazione<br />

tra tutti i soggetti coinvolti, vista la complessità e la dimensione dell’opera e la molteplicità di imprese coinvolte. Al fine di<br />

gestire al meglio questa situazione, il committente dell’opera, l’ente nazionale di produzione dell’energia elettrica, ha<br />

stipulato un «Protocollo di intesa sulle relazioni industriali» con le organizzazioni sindacali confederali di Civitavecchia,<br />

testimoniando la volontà di ottemperare agli obblighi legislativi oltre un livello formale di attuazione.<br />

SINTESI............................................................................................................................................................................................ a pag. 120<br />

Delibere e leggi regionali settembre­ottobre 2007 ­ Tra le leggi e le delibere regionali pubblicate nei mesi di<br />

settembre e ottobre rilevano la circolare dell’Assessorato dei Lavori pubblici Regione Sicilia 3 ottobre 2007, esplicativa<br />

della legge regionale n. 20/2007 in materia di prevenzione e di sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili, il decreto<br />

dell’Assessorato del Territorio e dell’<strong>Ambiente</strong> Regione Sicilia 9 agosto 2007 sulle nuove procedure per le autorizzazioni<br />

alle emissioni in atmosfera, il decreto dirigenziale Regione Toscana 4 settembre 2007, n. 4253, sull’approvazione<br />

delle modalità di effettuazione delle misure di controllo sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, la legge<br />

Regione Lombardia 3 ottobre 2007, n. 24, sulle modifiche alla legge per il governo del territorio n. 12/2005 e, infine,<br />

la delibera della Giunta Regione Puglia 18 settembre 2007, n. 1463, di chiarimento del programma regionale per la<br />

tutela dell’ambiente.<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

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13


SCADENZARIO<br />

RUBRICA<br />

OBBLIGHI,ADEMPIMENTI,SCADENZE<br />

acuradiMarcoFabrizio, avvocatoinRoma<br />

14<br />

31<br />

OTTOBRE<br />

15<br />

NOVEMBRE<br />

20<br />

NOVEMBRE<br />

30<br />

NOVEMBRE<br />

RELAZIONEMENSILESULL’INQUINAMENTOACUSTICOAEROPORTUALE<br />

Entroil31ottobre2007leregionidevonotrasmetterealMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>edellaTuteladelterritorioedelmarenonchéalMinisterodeiTrasporti,larelazionemensilesulmonitoraggiodelrumoreaeroportuale.Questoalfinediverificareilrispetto,dapartedeglieventualivolinotturnicompresinellafasciaorariadalleore23.00alleore6.00locali,deirequisitiacusticiprevistidalcapitolo3,parteII,volumeI,Allegato<br />

XVIallaConvenzionerelativaall’aviazionecivileinternazionale,stipulataaChicagoil7dicembre1944e<br />

ratificatainItaliaconleggen.561/1956.Dallecitateprescrizionirisultano,comunque,esentatiivolidiStato,sanitariediemergenza.(Art.1,D.P.R.9novembre1999,n.476)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Regioni Mensile 30novembre2007<br />

DENUNCIADEGLIINFORTUNIDELSETTOREESTRATTIVO<br />

Entroil15novembre2007il“titolare”exart.2,comma1,letterab),D.Lgs.n.624/1996,devetrasmettere<br />

all’autoritàdivigilanzaunprospettoriassuntivo,anchesenegativo,degliinfortuniverificatisinelmese<br />

precedenteecheabbianocomportatoun’assenzadallavorodialmenotregiorni.(Art.25,comma8,<br />

D.Lgs.25novembre1996,n.624)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Titolareexart.2,comma1,lettera<br />

b),D.Lgs.n.624/1996<br />

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Mensile 15dicembre2007<br />

DENUNCIAPERIODICADEGLIIMBALLAGGIDELMESEPRECEDENTE<br />

Il20novembre2007èl’ultimogiorno,periproduttoriogliutilizzatoridiimballaggiiscrittialConsorzio<br />

nazionaleimballaggi(CONAI)einregimedidichiarazionemensile,perpresentareladenunciaecalcolare,sullabasedellefattureemesseodeidocumentiricevuti,ilcontributoprelevatoodovutonelmeseprecedente,distinguendogliimportirelativiaciascunatipologiadimaterialieindicandoilrelativoconsorziodiappartenenza.GliimportirelativialladichiarazionepresentatadovrannoessereversatialCO­<br />

NAI,entroisuccessivi90giorni,suunoopiùdeiseiconticorrentibancari,ognunorelativoaunatipologia<br />

dimateriali,acciaio,alluminio,carta,legno,plasticaevetro.(Art.7,commi9e10,regolamentoCONAI)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Produttori o utilizzatori di imballaggiiscrittialConsorzionazionale<br />

imballaggi(CONAI)einregimedi<br />

dichiarazionemensile<br />

Mensile 20dicembre2007<br />

IPPC:TRASMISSIONEDELLECOMUNICAZIONI<br />

L’Agenzianazionaleperlaprotezioneeiservizitecnici(APATgiàANPA)devetrasmettere,entroil30novembre2007,alMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>edellaTuteladelterritorioedelmare,idatirelativiallecomunicazioni<br />

annualiricevuteanormadell’art.4,D.M.23novembre2001,recanteidati,ilformatoelemodalitàdella<br />

comunicazionedicuiall’abrogatoart.10,comma1,decretolegislativo4agosto1999,n.372,oggiart.12,<br />

comma1,D.Lgs.18febbraio2005,n.59.(Art.4,comma5,D.M.23novembre2001)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

APAT(giàANPA) Annuale 30novembre2008<br />

RELAZIONEANNUALESULLOSTATODIATTUAZIONEDEIPROGRAMMIATTUATIVIDELPROTOCOLLODIKYOTO<br />

Il30novembre2007scadeiltermineannualeentroilqualeilMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>edellatuteladelterritorioedelmaredevepresentare,alParlamento,unarelazioneillustrativasullostatodiattuazionedeiprogrammipilotanazionalieinternazionaliperlariduzionedelleemissioniel’impiegodipiantagioniforestali<br />

perl’assorbimentodicarbonio.Sitrattadeiprogrammicaratterizzatidall’obiettivodidefinireimodellidi<br />

interventopiùefficacidalpuntodivistadeicosti,siaalivellointernosianell’ambitodelleiniziativecongiunteprevistedaimeccanismiistituitidalProtocollodiKyoto.(Art.2,commi<br />

3e 4,legge1°giugno2002,n.120)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Ministerodell’<strong>Ambiente</strong>edella<br />

Tuteladelterritorioedelmare<br />

Annuale 30novembre2008<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


30<br />

NOVEMBRE<br />

11<br />

DICEMBRE<br />

15<br />

DICEMBRE<br />

20<br />

DICEMBRE<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

RUBRICA<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

SCADENZARIO<br />

RELAZIONEMENSILESULL’INQUINAMENTOACUSTICOAEROPORTUALE<br />

Entroil30novembre2007,leregionidevonotrasmetterealMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>edellatuteladel<br />

territorioedelmarenonchéalMinisterodeiTrasporti,larelazionemensilesulmonitoraggiodelrumore<br />

aeroportuale.Questoalfinediverificareilrispetto,dapartedeglieventualivolinotturnicompresinella<br />

fasciaorariadalleore23.00alleore6.00locali,deirequisitiacusticiprevistidalcapitolo3,parteII,volumeI,AllegatoXVIallaConvenzionerelativaall’aviazionecivileinternazionale,stipulataaChicagoil7<br />

dicembre1944eratificatainItaliacon laleggen.561/1956.Dallecitateprescrizionirisultanoesentati,<br />

comunque,ivolidiStato,sanitariediemergenza.(Art.1,D.P.R.9novembre1999,n.476)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Regioni Mensile 31dicembre2007<br />

SICUREZZASUILUOGHIDILAVORO:ATTIVITÀDISPETTACOLOVIAGGIANTE<br />

L’11dicembre2007entrainvigorelanuovadisciplinainmateriadisicurezzaperleattivitàdispettacolo<br />

viaggiante,dicuialD.M.18maggio2007.<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Chiunque ­ ­<br />

AUTOVEICOLINUOVI:DESCRIZIONEDELLAGUIDARELATIVAALRISPARMIODICARBURANTEEALLEEMISSIONIDICO2<br />

I“costruttori”diautoveicolidevonofornireentroil15dicembre2007,alMinisterodelloSviluppoEconomico,leinformazionidicuiaipunti1e2,allegatoIIalD.P.R.n.84/2003,concernentiladescrizionedellaguidarelativaalrisparmiodicarburanteealleemissionidiCO2delleautovetturenuovechepossonoessereacquistateinItalia.Acaricodeitrasgressoriovveroacaricodicolorocheadempierannoinmodoincompletooinesattoèprevistalasanzioneamministrativada250,00<br />

a1.000,00euro.(Artt.4e11,<br />

D.P.R.17febbraio2004,n.84;circolare6agosto2007,n.0023958)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Personefisicheogiuridicheresponsabili,<br />

verso l’autorità che rilascia<br />

l’omologazione,dituttigliaspetti<br />

delprocedimentodiomologazioneedellaconformitàdellaproduzionediun’autovettura(“costruttore”exart.1,comma1,letteraf),<br />

D.P.R.n.84/2003)<br />

Annuale 15dicembre2008<br />

DENUNCIADEGLIINFORTUNIDELSETTOREESTRATTIVO<br />

Entroil15dicembre2007il“titolare”exart.2,comma1,letterab),D.Lgs.n.624/1996,devetrasmettere<br />

all’autoritàdivigilanzaunprospettoriassuntivo,anchesenegativo,degliinfortuniverificatisinelmese<br />

precedenteecheabbianocomportatoun’assenzadallavorodialmenotregiorni.(Art.25,comma8,<br />

D.Lgs.25novembre1996,n.624)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Titolareexart.2,comma1,lettera<br />

b),D.Lgs.n.624/1996<br />

Mensile 15gennaio2008<br />

DENUNCIAPERIODICADEGLIIMBALLAGGIDELMESEPRECEDENTE<br />

Il20dicembre2007èl’ultimogiorno,periproduttoriogliutilizzatoridegliimballaggiiscrittialConsorzionazionaleimballaggi(CONAI)einregimedidichiarazionemensile,perpresentareladenunciaecalcolare,sullabasedellefattureemesseodeidocumentiricevuti,ilcontributoprelevatoodovutonelmeseprecedente,distinguendogliimportirelativiaciascunatipologiadimaterialieindicandoilrelativo<br />

consorziodiappartenenza.Gliimportirelativialladichiarazionepresentatadovrannoessereversatial<br />

CONAIentroisuccessivi90giornisuunoopiùdeiseiconticorrentibancari,ognunorelativoaunatipologiadimateriali(acciaio,alluminio,carta,legno,plasticaevetro).(Art.7,commi9e10,regolamento<br />

CONAI)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Produttori o utilizzatori di imballaggiiscrittialConsorzionazionale<br />

imballaggi(CONAI)einregimedi<br />

dichiarazionemensile<br />

Mensile 20gennaio2008<br />

15


16<br />

SCADENZARIO<br />

20<br />

DICEMBRE<br />

31<br />

DICEMBRE<br />

RUBRICA<br />

STRUTTURESANITARIEPUBBLICHEEPRIVATE“ESISTENTI”:ADEGUAMENTOALLAREGOLADIPREVENZIONEINCENDI<br />

Il26dicembre2007scadeiltermineentroilqualelestrutturesanitariepubblicheeprivateesistential<br />

momentodell’entratainvigoredelD.M.18settembre2002dovrannoessereadeguateallanuovanormativatecnicadiprevenzioneincendicontenutaneldecretostesso.(Art.6,D.M.18settembre2002)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Titolari di strutture sanitarie pubbliche<br />

e private esistenti al momento<br />

dell’entrata in vigore del<br />

D.M.18settembre2002<br />

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­ ­<br />

RELAZIONEANNUALESULRIUTILIZZODELLEACQUEREFLUE<br />

Il31dicembre2007scadeiltermineentroilqualeiltitolaredellaretedidistribuzionedelleacquerefluerecuperate,seesistente,devetrasmettereallaregioneterritorialmentecompetenteirisultatidelmonitoraggioeffettuatoaifinidellaverificadeiparametrichimiciemicrobiologicidelleacquerefluerecuperate,chevengonodistribuite,edeglieffettiambientali,agronomiciepedologicidellororiutilizzo.(Art.11,D.M.12giugno<br />

2003,n.185.Nota:ilD.M.n.185/2003èstatoabrogatodalD.M.2maggio2006,chehareiterato,all’art.11,il<br />

medesimoincombenteprevistodall’art.11,D.M.n.185/2003;ilD.M.2maggio2006èstato,apropriovolta,<br />

dichiarato“inefficace”concomunicatodelMinisterodell’ambienteedellatuteladelterritorioedelmare)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Titolaridellaretedidistribuzione<br />

diacquerefluerecuperate<br />

Annuale 31dicembre2008<br />

REGISTROSUICASIDIMESOTELIOMAASBESTO­CORRELATI:RISULTANZEANNUALI<br />

L’ISPESLdevetrasmetterealleregioni,entroil31dicembre2007,idatidisintesiannualirelativiallerisultanze<br />

delregistrosuicasidimesoteliomaasbesto­correlati.Lacomunicazionedovràessereinviatainformaanonimaaisensidell’art.23,comma4,leggen.675/1996.(Art.5,comma4,D.P.C.M.10dicembre2002,n.308)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

ISPESL Annuale 31dicembre2008<br />

VEICOLIFUORIUSO:COMUNICAZIONEANNUALEDEGLI“OPERATORIECONOMICI”<br />

Iproduttori,idistributori,glioperatoriaddettiallaraccolta,nonchélecompagniediassicurazionedeiveicoliamotoreeleimpresedifrantumazione,direcuperoediriciclaggioovveroglialtrioperatoricheeffettuanoiltrattamentodiunveicolofuoriusoedeirelativicomponentiemateriali(cosìdetti“operatorieconomici”exart.3,comma1,letterau),D.Lgs.n.209/2003),devonopubblicare,entroil31dicembre2007,erenderedisponibiliall’Albonazionaledelleimpresecheeffettuanolagestionedeirifiuti,leinformazionirelative<br />

a:costruzionedelveicoloedeirelativicomponentichepossonoesserereimpiegati,recuperatiericiclati;il<br />

correttotrattamento(sottoilprofiloambientale)delveicolofuoriuso,conparticolareriferimentoallarimozionedituttiiliquidieallademolizione;l’ottimizzazionedellepossibilitàdireimpiego,diriciclaggioedi<br />

recuperodelveicolofuoriusoedeirelativicomponenti;iprogressiconseguitiinmateriadirecuperoedi<br />

riciclaggioalfinediridurrelosmaltimentodelveicolofuoriusoedeirifiuticostituitidairelativicomponenti<br />

emateriali.(Art.11,comma5,D.Lgs.24giugno2003,n.209)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Produttori,distributori,operatori<br />

addettiallaraccolta,compagniedi<br />

assicurazionedeiveicoliamotore,<br />

impresedifrantumazione,direcuperoediriciclaggio,altrioperatori<br />

cheeffettuanoiltrattamentodiun<br />

veicolofuoriusoedeirelativicomponentiemateriali<br />

Annuale 31dicembre2008<br />

COMUNICAZIONEANNUALESUGLIIMPIANTIPORTUALIDIRACCOLTAPERIRIFIUTIPRODOTTIDALLENAVIEIRESIDUIDELCARICO<br />

IlMinisterodelleInfrastrutture devecomunicare,allaCommissioneeuropeaealMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>edellatuteladelterritorioedelmare,l’elencodellenavi,diversedaipescherecciedalleimbarcazioni<br />

dadiporto,chenonhannoconferitoirifiutiprodottiabordoeiresiduidicaricoanormadelD.Lgs. 24<br />

giugno2003,n.182,«Attuazionedelladirettiva2000/59/CErelativaagliimpiantiportualidiraccoltaper<br />

irifiutiprodottidallenaviediresiduidelcarico».(Art.14,comma3,D.Lgs.24giugno2003,n.182)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

MinisterodelleInfrastrutture Annuale 31dicembre2008<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


31<br />

DICEMBRE<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

RUBRICA<br />

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SCADENZARIO<br />

Grandiimpiantidicombustione:ratatrimestrale“carbontax”<br />

Gliesercentideigrandiimpiantidicombustione(GIC),exdirettiva88/609/CEE,devonoversare<br />

laratatrimestraledell’impostasuiconsumidicarbone,dicokedipetrolio,dibitumediorigine<br />

naturale emulsionato con il 30% di acqua (orimulsion), impiegati negli impianti di<br />

combustione nell’anno precedente. Nell’ipotesi di ritardato adempimento sarà applicabile la<br />

sanzioneamministrativapecuniariadiunasommadaldoppioalquadruplodellatassadovuta,<br />

fermi restando i principi generali stabiliti dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Per le<br />

inosservanze di diverso tipo sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro<br />

258,23 a euro 1.549,37 (art. 50, D.Lgs. n. 504/1996). (Art. 8, commi 7 e 8, legge 23 dicembre<br />

1998, n. 448)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Esercenti dei grandi impianti di<br />

combustione (GIC) ex direttiva<br />

88/609/CEE<br />

Trimestrale 31marzo2008<br />

GRANDIIMPIANTIDICOMBUSTIONE:RATATRIMESTRALEDELLATASSASULLEEMISSIONIDIANIDRIDESOLFOROSAE<br />

SUGLIOSSIDIDIAZOTOECONGUAGLIO<br />

Gliesercentideigrandiimpiantidicombustione(GIC)exdirettiva88/609/CEE(potenzatermicapario<br />

superiorea50MW,indipendentementedaltipodicombustibileutilizzatoedestinatiallaproduzione<br />

di energia, a eccezione di quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in<br />

procedimentidifabbricazione)eart.1,comma3,D.P.R.n.416/2001,devonoversarelaratatrimestrale<br />

della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx). In caso di ritardato<br />

adempimentodecorrerannol’indennitàdimoraegliinteressiprevistidall’art.3,comma4,D.Lgs.n.<br />

504/1996. Per l’omesso pagamento sarà applicabile l’indennità di mora e gli interessi dovuti per il<br />

ritardo,oltrechelasanzioneamministrativapecuniariadiunasommadaldoppioalquadruplodella<br />

tassadovuta.Perleinosservanzedidiversotiposaràapplicabilelasanzioneamministrativapecuniaria<br />

daeuro258,23aeuro1.549,37(art.50,D.Lgs.n.504/1996).(Art.17,commi29­33,legge27dicembre<br />

1997,n.449;art.4,D.P.R.26ottobre2001,n.416)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Esercenti dei grandi impianti di<br />

combustione (GIC) ex direttiva<br />

88/609/CEE e art. 1, comma 3,<br />

D.P.R.n.416/2001<br />

Trimestrale 31marzo2008<br />

COMUNICAZIONEDEICENTRIAUTORIZZATISULLAQUANTITÀDIHALONINENTRATA,INGIACENZAEINUSCITA<br />

I «centri autorizzati di raccolta dell’halon» (cioè delle sostanze controllate lesive dell’ozono<br />

stratosferico elencate nella tabella A, gruppo II, legge n. 549/1993, e delle sostanze indicate<br />

nell’Allegato I, gruppo III, regolamento CE n. 2037/2000) devono comunicare, al Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio e del mare nonché al Ministero dello Sviluppo<br />

Economico (già delle Attività produttive), l’informativa semestrale sulle quantità di halon in<br />

ingresso, le quantità in giacenza, le quantità in uscita e la loro destinazione per tipo di<br />

sostanza. Nel caso di avvio a distruzione dovrà essere richiesta, a chi provvede alla stessa, una<br />

attestazione di avvenuta distruzione da inviare in copia ai medesimi Ministeri. (Art. 4, comma<br />

7, D.M. 3 ottobre 2001)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Centri autorizzati di raccolta<br />

dell’halon<br />

Semestrale 30giugno2008<br />

COMUNICAZIONEDEICENTRIAUTORIZZATISULLAQUANTITÀDICFCINENTRATA,INGIACENZAEINUSCITA<br />

I «centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi» (cioè delle sostanze controllate lesive<br />

dell’ozono stratosferico elencate nella tabella A, gruppo I, legge n. 549/1993, e delle sostanze<br />

indicate nell’Allegato I, gruppi I e II, regolamento CE n. 2037/2000) devono comunicare al<br />

Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero dello<br />

Sviluppo Economico (già delle Attività produttive), l’informativa semestrale sulle quantità di<br />

CFC in ingresso, le quantità in giacenza, le quantità in uscita e la loro destinazione per tipo di<br />

sostanza. Nel caso di avvio a distruzione dovrà essere richiesta, a chi provvede alla stessa, una<br />

attestazione di avvenuta distruzione da inviare in copia ai medesimi Ministeri. (Art. 9, comma<br />

6, D.M. 3 ottobre 2001)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Centri autorizzati di raccolta dei<br />

clorofluorocarburi<br />

Semestrale 30giugno2008<br />

17


9382_71583 22-10-2007 15:39 Pagina 1<br />

Organizzano il Convegno<br />

“Dalla certificazione di processo e di prodotto<br />

agli Acquisti Verdi: l’impostazione ecosostenibile<br />

che vede il pubblico ed il privato sullo stesso fronte”<br />

che si terrà a Rimini, 7 novembre 2007<br />

nell’ambito di Ecomondo ‘07 Rimini Fiera<br />

Sala Eventi Pad. B 4, dalle ore 14.15 alle ore 18.00<br />

Con il Patrocinio di<br />

È stata invitata a partecipare ai lavori<br />

il Sottosegretario al Ministero dell'<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del Territorio e del Mare,<br />

professoressa Laura Marchetti<br />

Moderatori: Gian Felice Clemente - Igeam S.r.l., Enrico Cancila - ERVET<br />

Apertura lavori e saluti a cura degli organizzatori<br />

Walter Ganapini, AssoSCAI: Politiche integrate di prodotto, acquisti verdi e controllo della filiera.<br />

Teresa Gargiulo, Federlegno: Innovazione tecnologica e l'Ecodesign: la sfida ambientale del settore.<br />

Caterina Rinaldi, ENEA: Le politiche integrate di prodotto: metodi e realizzazioni.<br />

Lucio Piccolotto, Unione industriali Pordenone: Politica integrata di prodotto in un distretto<br />

industriale.<br />

Balázs Sára, Febe Ecologic: Certificazioni EPD nel settore legno-arredo: sinergie nella catena<br />

di prodotto.<br />

Primo Barzoni, Palm: Il ruolo dell'imballaggio sostenibile: benefici ambientali ed economici.<br />

Catia Bastioli, Novamont: L'innovazione tecnologica a favore della sostenibilità ambientale.<br />

Angelo Spina, Acquisti & Sostenibilità: Sostenibilità sociale ed ambientale lungo la catena<br />

della fornitura.<br />

Riccardo Rifici - Ministero dell'<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio e del mare:<br />

La strategia nazionale per gli acquisti verdi delle Pubbliche Amministrazioni.<br />

Lidia Capparelli, CONSIP: L'impegno di CONSIP per gli acquisti verdi in rete.<br />

Umberto Musumeci, Valore Sociale: Misurare la responsabilità sociale è possibile?<br />

Stefano Aldini, Certiquality - Emanuela Venturini, Arpaer: Le linee guida a supporto degli<br />

enti locali per un approccio agli acquisti verdi sistematico ed organizzato.<br />

Segreteria Organizzativa:<br />

igeam_direzionemarketing@igeam.it - www.igeam.it<br />

Monica Grilli tel. 06669911 - 0666991305<br />

info2@palm.it - www.palm.it - Marco Piervenanzi tel. 037582022218<br />

Nell’ambito di<br />

Ecomondo Rimini Fiera<br />

7/10 novembre ‘07<br />

www.ecomondo.com


M&A,REALESTATE,ESERCIZIODIIMPRESA:<br />

QUANTOPESAILRISCHIOAMBIENTALE?<br />

Nell’ambito di operazioni di fusioni e acquisizioni societarie (merger<br />

and acquisition ­ M&A), come anche nelle normali attività di impresa,<br />

gli aspetti ambientali hanno sempre più spesso un’influenza molto<br />

fortesullavalutazioneeconomicadell’oggettodellatransazione.Particolarmenteinteressatisonoilsettoreindustrialeequelloimmobiliare.Sultemaèopportunopassareinrassegna:<br />

l leprincipalifattispeciedirischioambientale;<br />

l le disposizioni “ineffettive” e le prospettive di riforma tra D.Lgs. n.<br />

231/2001ed.d.l.sullapenalizzazionedeidelitticontrol’ambiente;<br />

l quantoincidasulvaloredelletransazioniladeterminazionedipassivitàambientali;<br />

l glistrumentiperlefasiprecontrattuali(duediligence)econtrattuali(pattidimanlevaogaranziefinanziarieafavoredell’acquirente);<br />

l l’adozionediSGAperprevenireilrischioambientale;<br />

l lepropostedelmercatoassicurativocontroilrischioambientale.<br />

Contributi di:<br />

• Marco Tonellotto<br />

• Angelo Merlin<br />

• Marco Brevi<br />

• Paolo Gallarati e Carlo Grignani<br />

• Massimo Bettanin<br />

• Giovanni Faglia


TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

SPECIALE<br />

Il discorso può essere ampliato al settore real estate e all’attività ordinaria d’impresa<br />

Quali profili di rischio ambientale<br />

nelle operazioni societarie straordinarie?<br />

diMarcoTonellotto, avvocato,NCTMstudiolegaleassociato<br />

Iprofilidirischioconnessi<br />

allenonconformitàambientali<br />

diunsitoodiun’attività<br />

industrialecostituisconotemi<br />

diindubbiarilevanzanelcontesto<br />

delleoperazionisocietarie<br />

straordinarie(M&A),delreal<br />

estateodell’esercizioordinario<br />

diun’impresa,dalmomentoche<br />

l’ordinamentogiuridicoitaliano<br />

riconnetteall’esistenza<br />

dipassivitàambientaliilsorgere<br />

diunsistemadiresponsabilità<br />

eoneridinaturacivile,<br />

penaleeamministrativa,<br />

suscettibilid’incidereinquesti<br />

ambiti.Conriferimento<br />

allecriticitàambientali<br />

maggiormentenote<br />

esignificative­contaminazione<br />

deisiti,abbandonodirifiuti<br />

edannoambientale­meritano,<br />

pertanto,diessereevidenziati<br />

gliaspettipiùrilevanti<br />

dirischioambientaleallaluce<br />

dellenovitàintrodotte<br />

nellalegislazione,oltreunanno<br />

fa,dalD.Lgs.n.152/2006.<br />

20<br />

Rischioambientale<br />

econtaminazionedeisiti<br />

Per quanto concerne la problematica<br />

della contaminazione dei siti, il<br />

principale problema che deve affrontare<br />

il proprietario di un’area inquinata<br />

al quale non sia addebitabile la<br />

responsabilità [1] di questa passività<br />

ambientale è quello dell’eventuale<br />

assunzione degli oneri e dei costi della<br />

bonifica. Infatti, se da un lato, con<br />

l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/<br />

2006, può ritenersi definitivamente<br />

affermato [2] il modello di una responsabilità<br />

soggettiva di tipo “aquiliano”,<br />

in forza del quale destinatario<br />

dell’obbligo di bonifica è solamente<br />

il soggetto responsabile della contaminazione<br />

cui la stessa sia riferibile a<br />

titolo di dolo o colpa [3] , dall’altro la<br />

ribadita natura di onere reale [4] degli<br />

interventi nei quali si articola il procedimento<br />

di bonifica, unitamente al<br />

privilegio speciale immobiliare che<br />

assiste le relative spese, paiono<br />

esporre il proprietario incolpevole al<br />

rischio di dover comunque sopportare<br />

i costi della bonifica, ovviamente<br />

entro i limiti di valore del bene immobile,<br />

quando questa sia stata effettuata<br />

dalla pubblica amministrazione<br />

che agisca successivamente in sede<br />

esecutiva per recuperare il proprio<br />

credito. Pur trattandosi di un rischio<br />

effettivo e concreto, nel passaggio tra<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

il “vecchio” D.Lgs. n. 22/1997 [5] e il<br />

“nuovo” D.Lgs. n. 152/2006, ne sono<br />

stati meglio definiti i confini, dal momento<br />

che l’art. 253, D.Lgs. n. 152/<br />

2006, ha chiaramente escluso qualsiasi<br />

forma di automatismo nel sorgere<br />

dell’onere reale o nell’esercizio del<br />

privilegio speciale immobiliare. Infatti,<br />

per la nascita dell’onere reale<br />

è ora presupposta l’iscrizione dello<br />

stesso nei registri immobiliari e la<br />

sua indicazione nel certificato di<br />

destinazione urbanistica, mentre la<br />

condizione per l’esercizio del privilegio<br />

e la ripetizione delle spese sostenute<br />

dalla pubblica amministrazione<br />

è costituita dall’avvio di un<br />

apposito procedimento amministrativo<br />

finalizzato all’emanazione<br />

di un provvedimento motivato che<br />

giustifichi l’impossibilità di individuare<br />

il responsabile o la non esperibilità<br />

di azioni esecutive nei confronti<br />

di quest’ultimo o, ancora, la<br />

loro infruttuosità. Inoltre, l’art. 253,<br />

D.Lgs. n. 152/2006, stabilisce pure<br />

un tetto massimo del rischio in esame,<br />

dato che il proprietario non responsabile<br />

risponde soltanto nei limiti<br />

del valore di mercato del sito, quale<br />

determinato a seguito dell’esecuzione<br />

degli interventi di bonifica. Sul<br />

punto è recentemente intervenuta<br />

un’interessante interpretazione giurisprudenziale<br />

[6] che ha puntualizzato<br />

[1] Totalmente diversa è, invece, la prospettiva del proprietario o del gestore responsabili della contaminazione, che dovranno<br />

integralmente sopportare gli oneri e i costi della bonifica, soggiacendo pure alle eventuali sanzioni penali del caso.<br />

[2] Il D.Lgs. n. 152/2006 recepisce, infatti, nell’ordinamento italiano il principio “chi inquina paga”, che, per come richiamato nel<br />

contesto che la nuova legge quadro ambientale - in questo senso si veda l’art. 239 del suddetto decreto - riserva al tema della<br />

bonifica dei siti contaminati, non può ritenersi un principio puramente programmatico, dovendo, invece, trovare applicazione<br />

concreta nella disciplina di questo segmento della materia. Dal che discende, pertanto, il profilo squisitamente soggettivo delle<br />

responsabilità, accolto dal legislatore nel disciplinare l’istituto delle bonifiche. Si aggiunga poi che l’art. 311, comma 2, D.Lgs. n.<br />

(segue)<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


come la causa del recupero delle<br />

spese sostenute dalla parte pubblica<br />

sia quella dell’ingiustificato arricchimento<br />

ai sensi dell’art. 2041<br />

del codice civile [7] . Da questa impostazione<br />

consegue che la pretesa<br />

azionabile dalla pubblica autorità è<br />

destinata a incontrare limiti ulteriori,<br />

dovendo, innanzitutto, la parte pubblica<br />

dare la prova dell’esistenza di<br />

un incremento patrimoniale del privato.<br />

Inoltre, poiché l’azione di arricchimento<br />

è di tipo sussidiario [8] , la<br />

sua proponibilità presuppone la prova<br />

da parte dell’interessato di non<br />

aver avuto la possibilità di proporre<br />

azioni alternative, a prescindere dal<br />

risultato utile conseguibile attraverso<br />

di esse. Va, quindi, da sé che coordinando<br />

questo principio con la previsione<br />

che definisce i contenuti e i fini<br />

del procedimento amministrativo<br />

contemplato dall’art. 253, D.Lgs. n.<br />

152/2006, ove l’amministrazione<br />

non coltivi efficacemente le indagini<br />

per l’individuazione del colpevole e<br />

le azioni per perseguirlo, viene meno<br />

la possibilità di una sua rivalsa sul<br />

proprietario incolpevole per le spese<br />

di bonifica. Si aggiunga, infine, che<br />

l’azione di arricchimento si prescrive<br />

nell’ordinario termine decennale, a<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

SPECIALE<br />

partire dal giorno in cui si è verificato<br />

il fatto produttivo dell’impoverimento<br />

e del correlativo arricchimento.<br />

Un secondo profilo d’interesse per<br />

l’operatore economico che debba<br />

confrontarsi col tema delle bonifiche<br />

è quello collegato alla nuova definizione<br />

di sito contaminato introdotta<br />

dal D.Lgs. n. 152/2006, per le implicazioni<br />

che ne possono derivare sotto<br />

il profilo del rischio connesso al<br />

meccanismo dell’onere reale. Ai sensi<br />

dell’art. 240, lettera e), D.Lgs. n.<br />

152/2006, un sito può definirsi contaminato<br />

solamente quando sia riscontrabile<br />

un superamento delle concentrazioni<br />

soglia di rischio (CSR) definite<br />

a seguito di una procedura di<br />

analisi di rischio. Pertanto, il semplice<br />

superamento dei valori tabellari<br />

predefiniti per legge, le cosiddette<br />

concentrazioni soglia di contaminazione<br />

(CSC), rende l’area soltanto<br />

“potenzialmente contaminata” [9] , con<br />

la conseguenza di preservarne il regime<br />

giuridico proprio dei siti non contaminati<br />

[10] , quali definiti dall’art.<br />

240, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006.<br />

Di conseguenza, durante la fase antecedente<br />

alla definizione delle CSR,<br />

nessun onere reale e vincolo particolare<br />

viene a gravare sull’area.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

Sempre con riferimento alla situazione<br />

di potenziale contaminazione<br />

di un’area, l’art. 245, comma<br />

2, D.Lgs. n. 152/2006 ha introdotto<br />

una novità, che interessa direttamente<br />

i proprietari e i gestori di siti<br />

contaminati, non responsabili della<br />

contaminazione, tenuti ora a comunicare<br />

alla pubblica amministrazione<br />

il rilevato superamento (o il pericolo<br />

concreto e attuale di superamento)<br />

delle concentrazioni soglia<br />

di contaminazione (CSC) e ad attuare<br />

le misure di prevenzione del<br />

caso, secondo la procedura di cui<br />

all’art. 242, D.Lgs. n. 152/2006.<br />

Dal tenore letterale della norma [11]<br />

si potrebbe ritenere che l’obbligo di<br />

porre in essere interventi di emergenza<br />

vada, quindi, esteso anche a<br />

soggetti diversi dal responsabile<br />

delle contaminazione. Tuttavia, per<br />

le considerazioni già svolte in precedenza<br />

sulla natura tendenzialmente<br />

soggettiva della responsabilità<br />

in materia ambientale, gli obblighi<br />

eventualmente gravanti su<br />

chi non sia responsabile della passività<br />

in questione devono concepirsi<br />

come contenuti, dovendo<br />

escludersi nei confronti di questi<br />

qualsiasi considerazione risarcitoria<br />

o punitiva [12] . Pertanto, le misu-<br />

152/2006, nel trattare della più ampia responsabilità per danni all’ambiente, costituisce e disciplina la situazione giuridica<br />

soggettiva di questa responsabilità, riferendola, in via esclusiva - salve le espresse eccezioni collegate alla posizione del cosiddetto<br />

“operatore” - al responsabile dell’inquinamento, fornendo così all’interprete un orientamento decisivo nella ricostruzione degli<br />

obblighi connessi alla contaminazione dei siti e all’individuazione dei loro destinatari.<br />

[3] Si veda, in proposito, la sentenza del TAR Sicilia, Catania, sez. II, 20 luglio 2007, n. 1254, commentata, dallo stesso Autore, a pag. 51.<br />

[4] L’onere reale può essere definito un peso che grava sul fondo e che continua a seguirlo nonostante i trasferimenti di proprietà dello<br />

stesso. Per una più compiuta trattazione del tema si veda F. Peres, Siti Contaminati, Il Sole 24 Ore, 2001, p. 31 e segg.<br />

[5] Per quanto riguarda onere reale e privilegio speciale immobiliare, la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 17, commi 10 e 11.<br />

[6] Si veda la sentenza del TAR Sicilia, Catania, sez. II, 20 luglio 2007, n. 1254.<br />

[7] Art. 2041 c.c.: «Azione generale di arricchimento. Chi senza giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei<br />

limiti dell’arricchimento, ad indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l’arricchimento abbia<br />

per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda».<br />

[8] Art. 2042 c.c. «Carattere sussidiario dell’azione. L’azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare<br />

un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito».<br />

[9] Si veda, in questo senso, l’art. 240, lettera d), D.Lgs. n. 152/2006.<br />

[10] In questo senso, si vedano le sentenze del TAR Lombardia, Milano, 27 giugno 2007, n. 5288; TAR Lombardia, Milano, 27 giugno<br />

2007, n. 5289.<br />

[11] Art. 245, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006: «Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’art. 242,<br />

il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto di superamento delle concentrazioni soglia di<br />

contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le<br />

misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’art. 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si<br />

attiva, sentito il comune, per l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque<br />

riconosciuta al proprietario o a altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la<br />

realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità».<br />

[12] In proposito si veda, L. Prati, La giurisprudenza in tema di bonifiche dei siti d’intereresse nazionale dopo il D.Lgs n. 152/2006, in<br />

www.ambientediritto.it, Dottrina 2007.<br />

21


22<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

re di prevenzione vanno intese in<br />

senso rigido, cioè per quello che<br />

effettivamente sono [13] , sostanziandosi<br />

soltanto negli interventi che<br />

si rendono necessari nel circoscritto<br />

ambito dell’immediatezza<br />

di un evento, al<br />

fine di bloccare<br />

un’aggressione<br />

imminente a beni<br />

primari e che il<br />

Legislatore ha<br />

posto in capo al<br />

proprietario e al<br />

gestore dell’area<br />

non responsabili<br />

in base al principio<br />

di solidarietà<br />

sociale, trattandosi,<br />

per l’appunto,<br />

dei soggetti<br />

che hanno<br />

le maggiori possibilità<br />

di attivarsi<br />

per primi.<br />

Al di fuori di<br />

questo contesto,<br />

che non contempla pertanto situazioni<br />

di contaminazione storica [14] o<br />

diffusa, è ragionevole ritenere che in<br />

capo al proprietario e al gestore<br />

estranei alla causazione della contaminazione<br />

non sorgano altri e diversi<br />

obblighi di intervento [15] .<br />

Ilrischioambientale<br />

daabbandonodirifiuti<br />

Per quanto riguarda il diverso<br />

capitolo delle passività ambientali<br />

Allalucediquanto<br />

dispostodalD.Lgs.<br />

n.152/2006,perlanascita<br />

dell’onererealeèora<br />

presuppostal’iscrizione<br />

dellostessoneiregistri<br />

immobiliarielasua<br />

indicazionenel<br />

certificatodi<br />

destinazioneurbanistica<br />

SPECIALE<br />

costituite dall’illecito abbandono<br />

di rifiuti [16] nel suolo o nel sottosuolo,<br />

il D.Lgs. n. 152/2006, con<br />

l’art. 192 ripropone il sistema delle<br />

responsabilità delineato dall’art.<br />

14, D.Lgs. n. 22/1997, secondo<br />

il quale<br />

l’obbligo di rimozione<br />

e avvio<br />

a recupero o<br />

smaltimento dei<br />

rifiuti e del ripristino<br />

dello stato<br />

dei luoghi gravano<br />

sia sull’autore<br />

dell’evento<br />

sia, in via solidale,<br />

sul proprietario<br />

del sito o sul<br />

titolare di diritti<br />

reali o personali<br />

di godimento<br />

sullo stesso, ai<br />

quali l’abbandono<br />

in questione sia riferibile a titolo<br />

di dolo o colpa, sia, ancora,<br />

sulla persona giuridica ai cui amministratori<br />

o rappresentanti vada<br />

imputata la responsabilità dell’illecita<br />

gestione dei rifiuti.<br />

Sotto quest’ultimo profilo, il<br />

precitato articolo 192 precisa, però,<br />

in modo più netto e puntuale,<br />

l’ambito della responsabilità solidale<br />

degli enti giuridici, definendo,<br />

attraverso il richiamo alla<br />

[13] Ai sensi dell’art. 240, lettera i), le misure di prevenzione sono rappresentante da «le iniziative per contrastare un evento, un atto o<br />

un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile<br />

che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi<br />

di tale minaccia».<br />

[14] In questo caso, sul presupposto che le stesse non comportino rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, dal<br />

momento che, diversamente, dovrebbe trovare applicazione il combinato disposto del secondo periodo del comma 1 dell’art. 242,<br />

D.Lgs. n. 152/2006, da coordinarsi con la previsione di cui all’art. 245 dello stesso decreto. Resta, peraltro, fermo che, anche per le<br />

cosiddette contaminazioni storiche, l’obbligo di bonifica continua a gravare unicamente sul responsabile, mentre i soggetti non<br />

colpevoli si troveranno esposti nei termini passati in rassegna dal presente articolo.<br />

[15] Deve, pertanto, escludersi che il proprietario o il gestore incolpevoli possano risultare gravati da obblighi di messa in sicurezza di<br />

emergenza, come lucidamente affermato dalle sentenze del TAR Lombardia, Milano, 27 giugno 2007, n. 5288 e del TAR Sicilia,<br />

Catania, sez. I, 20 luglio 2007, n. 1254. Si aggiunga poi, che costoro non appaiono neppure come i destinatari della sanzione penale<br />

di cui all’art. 257, D.Lgs. n. 152/2006, che si riferisce unicamente ad azioni od omissioni del responsabile della contaminazione.<br />

Univoco, in questo senso, il richiamo che questa norma fa ai soli obblighi di cui all’art. 242, D.Lgs. n. 152/2006, che, sotto il profilo<br />

soggettivo e oggettivo, contempla situazioni e destinatari diversi da quelli di cui all’art. 245, D.Lgs. n. 152/2006 e che la rende, per<br />

il principio di tipicità dell’illecito penale, non suscettibile di applicazione a casi diversi da quelli espressamente contemplati.<br />

[16] Per la nozione di rifiuto, si veda l’art. 183, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006.<br />

[17] «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità<br />

giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» (in Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140).<br />

[18] Si veda, in questo senso, l’art. 30, D.Lgs. n. 231/2001.<br />

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casistica rinvenibile nel D.Lgs. n.<br />

231/2001 [17] , quando si realizzi il<br />

subentro nei diritti di una persona<br />

giuridica, al quale il Legislatore<br />

riconnette il sorgere dell’obbligo<br />

solidale. Tentando, quindi, una<br />

sintesi, si può ritenere che i suddetti<br />

obblighi di natura ambientale<br />

si trasferiscano da un entità<br />

giuridica all’altra nei seguenti<br />

casi:<br />

l trasformazione di società, per<br />

gli eventi anteriori alla trasformazione<br />

stessa;<br />

l fusione, con riferimento alla<br />

responsabilità dell’ente che ne risulta;<br />

l scissione, ove resta ferma, nel caso<br />

in cui sia parziale, la responsabilità<br />

dell’ente scisso per i fatti commessi<br />

anteriormente alla data di efficacia<br />

della scissione e alla quale si<br />

aggiunge, in tutti i casi, la responsabilità<br />

concorrente degli enti beneficiari,<br />

seppure con alcuni temperamenti<br />

[18] ;<br />

l cessione o conferimento d’azienda,<br />

per gli illeciti commessi durante<br />

l’esercizio dell’azienda ceduta o<br />

conferita, per i quali il cessionario è<br />

chiamato a rispondere nei limiti del<br />

valore dell’azienda stessa, previa<br />

escussione del cedente.<br />

Infine, anche nel contesto applicativo<br />

dell’art. 192, D.Lgs. n.<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


152/2006, merita d’essere ricordato<br />

il profilo di rischio costituito<br />

dall’esecuzione degli interventi<br />

di rimozione, smaltimento, recupero<br />

e ripristino in danno dei<br />

soggetti responsabili, con la differenza,<br />

rispetto alla materia delle<br />

bonifiche, che la pretesa dell’amministrazione<br />

non è, però, assistita<br />

da onere reale o privilegio speciale<br />

immobiliare.<br />

Infine, in continuità con la disciplina<br />

del decreto “Ronchi”, il<br />

quadro dei rischi determinati dall’abbandono<br />

dei rifiuti va completato<br />

[19] con riferimento alla particolare<br />

fattispecie della costituzione<br />

e gestione di una discarica<br />

abusiva [20] , prevista dall’art. 256,<br />

comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, alla<br />

quale l’ordinamento italiano riconnette<br />

- per la sola posizione dei<br />

responsabili o dei compartecipi<br />

dell’illecito - i consueti obblighi di<br />

bonifica e ripristino dei luoghi, cui<br />

si accompagna, però, la confisca<br />

dell’area.<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

SPECIALE<br />

La compromissione<br />

dell’ambiente<br />

Venendo, infine, al tema del<br />

danno ambientale, i profili di rischio<br />

per le operazioni di M&A, di<br />

real estate e per<br />

la gestione ordinaria<br />

dell’attività<br />

di impresa sono<br />

costituiti dall’articolato<br />

sistema<br />

di azioni e misure<br />

introdotte o<br />

definite dal<br />

D.Lgs. n. 152/<br />

2006 per contrastare<br />

il pericolo<br />

di compromissione<br />

dell’ambiente.<br />

Accanto alle tradizionali<br />

azioni<br />

di ripristino ambientale<br />

e di risarcimento<br />

del danno, il Legislatore<br />

ha ora previsto procedure di cosiddetta<br />

precauzione e azioni di<br />

prevenzione, il cui fine è quello di<br />

Lemisurediprevenzione<br />

vannointeseinsenso<br />

”rigido”;inaltritermini,<br />

sidevonoidentificare<br />

soltantoeunicamente<br />

negliinterventichesi<br />

rendononecessari<br />

nel circoscrittoambito<br />

dell’immediatezza<br />

diunevento<br />

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TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

consentire un tempestivo intervento<br />

[21] a fronte di pericoli potenziali<br />

o concreti, che determinino una<br />

minaccia reale e imminente di<br />

danno all’ambiente. Mentre l’ordinaria<br />

azione di<br />

danno [22] continua,<br />

però, a rivolgersi<br />

a colui<br />

che, con dolo o<br />

colpa, abbia arrecato<br />

danno all’ambiente,<br />

la<br />

vera novità è costituita<br />

dal fatto<br />

che gli obblighi<br />

nascenti delle<br />

azioni di precauzione,<br />

di prevenzione<br />

e ripristino<br />

[23] , sono,<br />

invece, riferiti<br />

alla figura del<br />

cosiddetto “operatore” [24] , cioè di<br />

chi, in relazione a una determinata<br />

attività, dispone del potere gestionale,<br />

decisionale e di controllo ge-<br />

[19] La rappresentazione dei profili di rischio connessi all’illecita gestione dei rifiuti su un sito non sarebbe completa senza il richiamo<br />

dell’art. 3, comma 32, legge n. 549/1995 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»; in S.O. alla Gazzetta Ufficiale del<br />

29 dicembre 1995, n. 302), che così recita: «L’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste<br />

la discarica abusiva è tenuto, in solido, agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale ed al pagamento del tributo e<br />

delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai<br />

competenti organi della Regione, prima della constatazione delle violazioni di legge». Pur trattandosi di norma ancora formalmente<br />

vigente, gli interpreti si sono ripetutamente interrogati se questo articolo non sia stato, nel frattempo, tacitamente abrogato dalla<br />

normativa sopravvenuta che, tanto per quanto riguardava il D.Lgs. n. 22/1997 e ora il D.Lgs. n. 152/2006, ha introdotto principi -<br />

come quello della responsabilità per dolo o colpa - in antitesi con i profili di responsabilità oggettiva propri della norma in<br />

questione.<br />

[20] Per la definizione puntuale della fattispecie, si vedano le sentenze della Cassazione penale, sez. III, 2 luglio 2004, n. 38318;<br />

Cassazione penale, sez. III, 15 marzo 2005, n. 21966; Cassazione penale, sez. III, 14 aprile 2005, n. 20499; Cassazione penale, sez.<br />

III, 1° giugno 2005, n. 20499.<br />

[21] In entrambi i casi, le procedure mirano ad assicurare le cosiddette misure di prevenzione che, in sostanziale analogia con quelle<br />

definite dall’art. 240, lettera i), D.Lgs. n. 152/2006, consistono, ai sensi dell’art. 302, comma 8, medesimo decreto, nelle «misure<br />

prese per reagire ad un evento o un’omissione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine di impedire o<br />

minimizzare tale danno».<br />

[22] Si tratta di azione esercitabile dallo Stato sia attraverso le ordinarie azioni civili sia mediante la costituzione di parte civile nei<br />

procedimenti penali per violazione di norme ambientali dalle quali sia scaturito un danno ambientale sia, ancora, attraverso<br />

l’emanazione di un’ordinanza amministrativa, disciplinata dall’art. 313, D.Lgs. n. 152/2006.<br />

[23] Per questa azione va però segnalato un profilo particolare, determinato dall’individuazione dei possibili legittimati passivi della<br />

pretesa ministeriale, ove azionata con apposita ordinanza amministrativa, che la legge individua, non solo, com’è evidente, nel<br />

responsabile dell’evento dannoso, ma pure negli obbligati in solido rappresentati dal soggetto nel cui effettivo interesse il<br />

comportamento è stato tenuto o da colui che abbia tratto oggettivo vantaggio dalla condotta illecita, sottraendosi all’onere<br />

economico necessario per apprestare in via preventiva quanto necessario secondo le norme applicabili. Si tratta, pertanto, di figure<br />

di responsabili che non appaiono immediatamente coincidenti con quella del cosiddetto operatore.<br />

[24] Per la cui definizione si veda l’art. 302, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 152/2006, e cioè qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o<br />

privata, che esercita o controlla un’attività professionale - cioè qualsiasi azione che, a prescindere da fini di lucro, venga svolta nel<br />

corso di un’attività economica, industriale, commerciale, artigianale, agricola, di prestazione di servizi, pubblica o privata - avente<br />

rilevanza ambientale oppure che eserciti comunque potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di questa attività, compresi il<br />

titolare del permesso o dell’autorizzazione a svolgere detta attività.<br />

23


TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

nerale sulla stessa. Di qui, quell’ulteriore<br />

profilo d’obbligo, in<br />

forza del quale l’operatore che non<br />

provveda direttamente alle azioni<br />

di cui sopra è, comunque, tenuto a<br />

rimborsare i costi sostenuti dallo<br />

Stato per la loro attivazione, soggiacendo<br />

all’azione esecutiva pubblica,<br />

a meno che non fornisca la<br />

prova liberatoria di cui all’art.<br />

24<br />

SPECIALE<br />

308, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 152/<br />

2006 [25] . Ricalcando la responsabilità<br />

dell’operatore quella disciplinata<br />

dall’art. 2050, codice civile<br />

[26] , è legittimo ritenere che, in<br />

questo ristretto ambito, il Legislatore<br />

abbia introdotto un profilo del<br />

tutto eccezionale di responsabilità<br />

oggettiva nella disciplina della<br />

materia ambientale. Il profilarsi di<br />

[25] Ai sensi dell’art. 308, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 «non sono a carico dell’operatore i costi delle azioni di precauzione, prevenzione e<br />

ripristino adottate conformemente alle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto se egli può provare che il danno<br />

ambientale o la minaccia imminente di tale danno: a) è stato causato da un terzo e si è verificato nonostante l’esistenza di misure di<br />

sicurezza astrattamente idonee; b) è conseguenza dell’osservanza di un ordine o un’istruzione obbligatori impartiti da un’autorità<br />

pubblica, diversi da quelli impartiti a seguito di un’emissione o di un incidente imputabili all’operatore; in tal caso il Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio adotta le misure necessarie per consentire all’operatore il recupero dei costi sostenuti».<br />

Inoltre, ai sensi del successivo comma 5 «l’operatore non è tenuto a sostenere i costi delle azioni di cui al comma 5 intraprese<br />

conformemente alle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto qualora dimostri che non gli è attribuibile un comportamento<br />

doloso o colposo e che l’intervento preventivo a tutela dell’ambiente è stato causato da: a) un’emissione o un evento espressamente<br />

consentiti da un’autorizzazione conferita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari recanti attuazione delle misure<br />

legislative adottate dalla Comunità europea di cui allegato 5 della parte sesta del presente decreto, applicabili alla data dell’emissione,<br />

dell’evento e in piena conformità alle condizioni ivi previste; b) un’emissione o un’attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un<br />

prodotto nel corso dell’attività che l’operatore dimostri non essere stati considerati probabile causa del danno ambientale secondo lo<br />

stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell’emissione o dell’esecuzione dell’attività».<br />

[26] In questa prospettiva interpretativa, il connotato delle pericolosità potrebbe, quindi, desumersi dal profilo della “rilevanza<br />

ambientale” dell’attività, menzionato dall’art. 302, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, nel senso di ritenere pericoloso tutto ciò che<br />

possa incidere sull’ambiente.<br />

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ambiti non definiti di responsabilità<br />

oggettiva amplia notevolmente,<br />

pertanto, la portata del rischio implicito<br />

nelle azioni di cui sopra,<br />

inducendo doverosamente a considerare<br />

la portata di tali passività<br />

nel momento dell’esercizio dell’attività<br />

d’impresa o in quello della<br />

valutazione di asset aziendali o<br />

di compendi immobiliari. l<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


SPECIALE<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

Diventa indispensabile mettere a punto un sistema aziendale di “governo del rischio”<br />

Il rischio penale ambientale per le imprese<br />

tra disposizioni “ineffettive” e riforma<br />

diAngeloMerlin, avvocato,NCTMStudioLegaleAssociato<br />

L’impostazioneincentratasulla<br />

punibilitàdiviolazioniformali<br />

integratedaprecettiditipo<br />

amministrativodetermina<br />

unacarenzadiefficacia<br />

preventivae,indefinitiva,<br />

unpotenzialevulnusalprincipio<br />

di“effettività”,cherappresenta<br />

ladimensioneintrinsecamente<br />

funzionalistadelricorso<br />

alprecettopenale.Inoltre,<br />

nelcasodeireatiambientali,<br />

ilricorso,perlopiù,afattispecie<br />

contravvenzionaliimplicanon<br />

soltantol’esiguitàsanzionatoria<br />

dellecorniciedittalipreviste<br />

(sanzionispessovanificate<br />

daitantiprovvedimenti<br />

diclemenzaebeneficiprocessuali<br />

esistenti)ulteriormente<br />

enfatizzataanche<br />

dallapossibilitàdelricorso<br />

all’istitutodell’oblazione,<br />

ma,soprattutto,<br />

dalconseguenzialeridotto<br />

termineprescrizionale,<br />

checertononincentiva<br />

leautoritàinquirenti<br />

nellarepressione<br />

diquestotipodiilleciti.<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

Provvedimenticautelari<br />

reali:ilrischio“concreto”<br />

Nel diritto penale dell’ambiente,<br />

le singole fattispecie incriminatrici<br />

contenute nella normativa speciale,<br />

assai di rado tipizzano direttamente<br />

condotte di alterazione dell’equilibrio<br />

ambientale, prediligendo, viceversa,<br />

forme di incriminazione ricostruite<br />

intorno al requisito dell’inosservanza<br />

di precetti amministrativi al<br />

cui rispetto è subordinato lo svolgimento<br />

di attività industriali ritenute<br />

“pericolose” per l’ambiente [1] .<br />

Quindi, l’ipotesi criminosa - per la<br />

cui configurabilità è sufficiente la<br />

colpa trattandosi di contravvenzione<br />

- viene spesso posta in essere anche<br />

qualora non vi sia stata alcuna offesa<br />

all’ambiente, punendo fatti imperniati<br />

su semplici violazioni di obblighi<br />

di natura strumentale, riconoscendo<br />

all’intervento penale un ruolo meramente<br />

sanzionatorio di regole poste<br />

al di fuori del proprio ambito [2] .<br />

La legislazione prevede tre tipi di<br />

fattispecie costruite sull’inosservanza<br />

della funzione amministrativa di controllo<br />

e rientranti nel modello contravvenzionale:<br />

l esercizio “non autorizzato” dall’autorità<br />

(ad esempio esercizio di un<br />

impianto che provoca emissioni in<br />

atmosfera senza autorizzazione, attività<br />

di gestione dei rifiuti in mancanza<br />

della prescritta autorizzazione,<br />

iscrizione o comunicazione), ovvero<br />

la sottospecie rappresentata dall’esercizio<br />

dell’attività in violazione di determinate<br />

prescrizioni imposte dalla<br />

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PA (ad esempio scarico di acque reflue<br />

industriali contenenti sostanze<br />

pericolose senza osservare le prescrizioni<br />

dell’autorizzazione);<br />

l mera disobbedienza a disposizioni<br />

dell’autorità di controllo (ad esempio<br />

l’inottemperanza - prevista dall’art.<br />

255, comma 3, D.Lgs. n. 152/<br />

2006 - all’ordinanza sindacale di rimozione<br />

dei rifiuti);<br />

l superamento di limiti tabellari di<br />

emissione e/o immissione di sostanze<br />

ritenute offensive per l’ambiente (ad<br />

esempio il superamento - previsto<br />

dall’art. 137, comma 5, D.Lgs. n.<br />

152/2006 nell’effettuazione di uno<br />

scarico di acque reflue industriali -<br />

dei valori limite di emissione fissati<br />

per le sostanze pericolose).<br />

A simile struttura sanzionatoria<br />

sono, sicuramente, collegati diversi<br />

inconvenienti e problemi, manifestatisi<br />

nella prassi e puntualmente rilevati<br />

dalla dottrina e dalla giuriprudenza,<br />

sia sul piano dogmatico che<br />

su quello politico criminale.<br />

Senza entrare nell’approfondimento<br />

dottrinale di questi argomenti,<br />

è necessario però rilevare, di seguito,<br />

come l’impostazione incentrata sulla<br />

punibilità di violazioni formali integrate<br />

da precetti di tipo amministrativo<br />

determini una carenza di efficacia<br />

preventiva e, in definitiva, un potenziale<br />

vulnus al principio di “effettività”,<br />

che rappresenta la dimensione<br />

intrinsecamente funzionalista del ricorso<br />

al precetto penale.<br />

Inoltre, nel caso dei reati ambientali,<br />

il ricorso, per lo più, a fattispecie<br />

[1] Si veda Giunta, Il diritto penale dell’ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, pag. 1098.<br />

[2] In questo senso, si veda Lo Monte, Diritto penale e tutela dell’ambiente, Giuffrè, 2004, pag. 133 e segg.<br />

25


TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

contravvenzionali implica non soltanto<br />

l’esiguità sanzionatoria delle<br />

cornici edittali previste (sanzioni<br />

spesso vanificate dai tanti provvedimenti<br />

di clemenza e benefici processuali<br />

esistenti) ulteriormente enfatizzata<br />

anche dalla possibilità del ricorso<br />

all’istituto dell’oblazione, ma, soprattutto,<br />

dal conseguenziale ridotto<br />

termine prescrizionale, che, certo,<br />

non incentiva le autorità inquirenti<br />

nella repressione di questo tipo di illeciti.<br />

La realtà giudiziaria spesso dimostra<br />

come il processo penale, per queste<br />

tipologie di reati ambientali, venga<br />

vissuto per lo più (in assenza di<br />

azioni civili risarcitorie avanzate tramite<br />

la costituzione di parte civile)<br />

come un semplice “elemento di disturbo”<br />

all’attività di impresa.<br />

Il vero “rischio” che può mettere<br />

a repentaglio anche la stabilità di una<br />

azienda è, invece, quello relativo all’applicazione,<br />

in sede di indagini<br />

preliminari svolte per l’accertamento<br />

di reati ambientali, del sequestro<br />

preventivo, previsto dall’art. 321 del<br />

c.p.p., delle «cose pertinenti al reato»,<br />

allo scopo di impedire che la<br />

loro libera disponibilità:<br />

l «possa aggravare o protrarre le<br />

conseguenze del reato»;<br />

l «possa agevolare la commissione<br />

di altri reati».<br />

E così che, ad esempio, è stato<br />

giudicato legittimo il sequestro preventivo<br />

di un impianto industriale a<br />

seguito dell’accertamento che le sue<br />

emissioni in atmosfera, in forma diffusa<br />

o in forma convogliata, superavano<br />

gli standard o le norme tecniche<br />

imposte dal D.Lgs. n. 152/<br />

26<br />

SPECIALE<br />

2006 [3] , oppure il sequestro preventivo<br />

di un impianto di termodistruzione<br />

di rifiuti speciali destinati all’incenerimento<br />

emesso, fondamentalmente,<br />

allo scopo di interrompere l’attività<br />

illecita con riferimento all’emissione<br />

di diossine, quanto meno fino<br />

al sicuro accertamento delle cause e<br />

all’adozione dei rimedi occorrenti [4]<br />

o, infine, il sequestro di un depuratore<br />

che esercitava anche lo smaltimento<br />

di rifiuti liquidi conferiti a distanza<br />

senza essere in possesso della necessaria<br />

autorizzazione [5] .<br />

Nella legislazione ambientale<br />

sussistono, inoltre, autonome ipotesi<br />

di sequestro preventivo finalizzato<br />

alla confisca obbligatoria. Possono<br />

essere oggetto del provvedimento<br />

i mezzi di trasporto con cui<br />

vengono consumati i reati di attività<br />

di trasporto illecito di rifiuti in mancanza<br />

della prescritta autorizzazione<br />

(art. 259, comma 2, D.Lgs. n.<br />

152/2006) oppure le aree sulle quali<br />

viene realizzata una discarica abusiva<br />

(art. 256, comma 3, del D.Lgs. n.<br />

152/2006), discarica che, ai sensi<br />

dell’art. 2 comma 1, lettera g),<br />

D.Lgs. n. 36/2003 [6] , può configurarsi<br />

anche all’interno dell’area in<br />

cui ha sede l’impresa laddove vengano<br />

depositati in modo incontrollato<br />

rifiuti non smaltiti nei tempi<br />

previsti dalla normativa [7] . In quest’ultimo<br />

caso, il “rischio” della<br />

confisca dell’area sulla quale insiste<br />

la discarica abusiva è a carico della<br />

società proprietaria della stessa atteso<br />

che «quando l’attività illecita è<br />

posta in essere attraverso i propri<br />

organi rappresentativi, mentre a costoro<br />

sono addebitabili le responsabilità<br />

per i singoli reati, le conse-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

guenze patrimoniali ricadono sull’ente<br />

esponenziale in nome e per<br />

conto del quale gli organi hanno<br />

agito, salvo che si dimostri che<br />

l’imputato ha agito di propria<br />

esclusiva iniziativa» [8] .<br />

Nei casi di applicazione di provvedimenti<br />

cautelari reali sussiste, per<br />

l’impresa, un danno economico difficile<br />

da quantificare nella sua complessità,<br />

ma sicuramente di grande<br />

rilievo e che si ripercuote a vari livelli,<br />

in termini di diminuzione:<br />

l del reddito;<br />

l della competitività;<br />

l della credibilità nei confronti dei<br />

clienti e dei fornitori;<br />

l del peggioramento dell’immagine<br />

aziendale [9] .<br />

“Delittiambientali”e<br />

responsabilitàdellepersone<br />

giuridiche:ipotesidiriforma<br />

Alla luce di questi rilievi, appare<br />

possibile comprendere le ragioni della<br />

insufficienza e inadeguatezza della<br />

normativa italiana in materia di diritto<br />

penale ambientale, circostanza che<br />

ha indotto, tanto la dottrina quanto le<br />

commissioni governative di volta in<br />

volta incaricate di procedere alla riforma<br />

della parte speciale del codice<br />

penale, a riformulare le fattispecie incriminatrici<br />

in termini radicalmente<br />

diversi da quelli attuali.<br />

Recentemente, il Consiglio dei Ministri<br />

del 24 aprile 2007 ha approvato<br />

un disegno di legge finalizzato all’introduzione,<br />

nell’ambito del codice penale,<br />

dei delitti contro l’ambiente,<br />

comprendente anche una delega al<br />

Governo per il riordino, il coordinamento<br />

e l’integrazione della relativa<br />

disciplina [10] . Il disegno di legge nasce<br />

[3] Si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 3 maggio 2007, n. 16818 che correttamente afferma «che il fumus delicti non è<br />

escluso dalla circostanza che la società ha nel frattempo presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della<br />

legislazione sopravvenuta, essendo evidente che la semplice presentazione della domanda non abilita ancora la società a continuare<br />

l’attività produttiva con emissioni inquinanti nell’atmosfera».<br />

[4] Si veda la sentenza della Cassazione penale, 3 aprile 2007, n. 13676.<br />

[5] Si veda la sentenza della Cassazione penale, 3 agosto 1999, n. 2358.<br />

[6] «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» (in S.O. n. 40 alla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2003, n.<br />

59). Si vedano anche i nn. 7-8-9-10/2003 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[7] Si veda la sentenza della Cassazione penale, 9 marzo 2007, n. 10258.<br />

[8] Si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 29 maggio 20078, n. 21120.<br />

[9] In questo senso Dal Maso, Bartolomeo, Rischio ambientale e rischio creditizio, in Finanza e Sviluppo Sostenibile, Il Sole 24 ORE,<br />

pag. 31 e segg.<br />

[10] Si veda anche l’approfondimento di F. Castoldi sul n. 16/2007 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


dall’esigenza di introdurre una tutela<br />

“rafforzata” dell’ambiente destinata a<br />

integrare la normativa extracodicistica<br />

contenuta nel D.Lgs. n. 152/2006,<br />

proponendo l’introduzione di un autonomo<br />

Titolo, il VI-bis, contenente i<br />

«Delitti contro l’ambiente», da collocarsi,<br />

per una evidente affinità, dopo i<br />

delitti contro l’incolumità pubblica.<br />

Questo nuovo Titolo è imperniato<br />

su tre fattispecie-base:<br />

l l’«Inquinamento ambientale» (art.<br />

452-bis) [11] con il passaggio al danno<br />

nella ipotesi aggravata prevista dall’art.<br />

452-ter [12] ;<br />

l il «Disastro ambientale» (art.<br />

452-quater) [13] ;<br />

l l’«Alterazione del patrimonio naturale,<br />

della flora e della fauna» (art.<br />

452-quinqies) [14] .<br />

Accanto a queste, viene proposta<br />

l’introduzione di ulteriori fattispecie,<br />

al fine sia di completare la tutela che<br />

di supplire a carenze, sotto il profilo<br />

della ridotta efficacia, riscontrate nella<br />

normativa vigente:<br />

l «Traffico illecito di rifiuti» (art.<br />

452-septies);<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

SPECIALE<br />

l «Traffico di materiale radioattivo»<br />

(art. 452-octies).<br />

Tutti delitti di natura dolosa di cui<br />

viene prevista la punibilità anche a<br />

titolo di colpa al fine di coprire le<br />

varie realtà fenomeniche (art.<br />

452-undecies).<br />

Vengono, altresì, previste le fattispecie<br />

di:<br />

l «Delitti ambientali in forma organizzata»<br />

(art. 452-nonies);<br />

l «Frode in materia ambientale»<br />

(art. 452-decies);<br />

l «Impedimento al controllo» (art.<br />

452-undecies) e un delitto di omessa<br />

bonifica (art. 452-quaterdecies), che<br />

punisce il destinatario dell’ordine di<br />

bonifica che non ottempera allo stesso.<br />

Il Governo ha, infine, ritenuto di<br />

proporre l’introduzione, all’interno<br />

del Titolo VIII, Capo I, del Libro II<br />

del c.p., dell’articolo 498-bis «Danneggiamento<br />

delle risorse economiche<br />

ed ambientali» che dovrebbe tutelare<br />

l’ambiente non già sotto il profilo<br />

squisitamente naturalistico, ma<br />

come bene economico, la cui compromissione<br />

ne impedisce la fruizione<br />

da parte della collettività.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

Il regime sanzionatorio che ispira<br />

tutta l’iniziativa legislativa è temperato<br />

da due disposizioni:<br />

l una diminuente relativa al «Ravvedimento<br />

operoso» (art. 452-quinquiesdecies);<br />

l una specifica causa di non punibilità<br />

per l’autore di una delle condotte<br />

incriminatrici introdotte dal Titolo VIbis,<br />

che volontariamente rimuova il<br />

pericolo ovvero elimini il danno da lui<br />

provocato prima che sia esercitata<br />

l’azione penale (art. 452-sexiesdecies).<br />

L’aspetto probabilmente più importante<br />

dell’iniziativa governativa -<br />

anche nella visione prospettica che<br />

ogni impresa deve avere per la “gestione<br />

del rischio” - riguarda la previsione<br />

di una responsabilità diretta<br />

delle persone giuridiche e, dunque,<br />

di sanzioni direttamente irrogabili alle<br />

stesse ampliando l’ambito di operatività<br />

del D.Lgs. n. 231/2001 [15] .<br />

Non è certamente una novità considerato<br />

che, come si ricorderà, la legge<br />

delega [16] prevedeva la responsabilità<br />

da reato delle persone giuridiche<br />

[11] «È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da cinquemila a tremila euro chiunque illegittimamente immette<br />

nell’ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o<br />

rilevante: a) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria; b) per la flora o per la fauna<br />

selvatica».<br />

[12] «Nei casi previsti dall’articolo 452-bis, se la compromissione durevole o rilevante si verifica, si applica la pena della reclusione da<br />

due a sei anni e della multa da ventimila a sessantamila euro. La compromissione si considera rilevante quando la sua eliminazione<br />

risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti<br />

eccezionali. Se dalla legittima immissione deriva il pericolo concreto per la vita o l’incolumità delle persone, si applica la pena della<br />

reclusione da due anni e sei mesi a sette anni».<br />

[13] «Chiunque illegittimamente immette nell’ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale,<br />

è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da trentamila a duecentocinquantamila euro. Si ha disastro ambientale<br />

quando il fatto, in ragione della rilevanza oggettiva o dell’estensione della compromissione, ovvero del numero delle persone offese<br />

o esposte al pericolo, offende la pubblica incolumità. La stessa pena si applica se il fatto cagiona una alterazione irreversibile<br />

dell’equilibrio dell’ecosistema».<br />

[14] «Fuori dai casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da<br />

duemila a ventimila euro chiunque illegittimamente: a) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a<br />

cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per la flora o il patrimonio naturale; b) sottrae animali<br />

ovvero li sottopone a condizioni o trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per<br />

la fauna. Nei casi previsti dal primo comma, se la compromissione si realizza, le pene sono aumentate di un terzo».<br />

[15] «Art. 25-sexies - (Reati ambientali). 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis del Libro II del<br />

Codice Penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies,<br />

452-septies, comma 1 e 2, 452-octies, comma 1, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli<br />

articoli 452-quater, 452-septies, comma 3, 4 e 5, e 452-octies, comma 2 e 3, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; 2. Nei<br />

casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,<br />

comma 2, per una durata non inferiore ad un anno; 3. Se l’ente o una sua organizzazione vengono stabilmente utilizzati allo scopo<br />

unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-septies e 452-octies, si applica la<br />

sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3». Nella versione definitiva non<br />

potrà essere introdotto l’art. 25-sexies al D.Lgs. n. 231/2001 in quanto già esistente in quest’ultimo decreto legislativo a seguito<br />

dell’inserimento dell’art. 9, legge 18 aprile 2005, n. 62 in materia di abusi di mercato.<br />

[16] Art. 11, legge 29 settembre 2000, n. 300 sulla lotta contro la corruzione (in S.O. n. 176 alla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000,<br />

n. 250).<br />

27


28<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

anche per le fattispecie incriminatrici<br />

colpose poste a tutela dell’ambiente.<br />

Ma, la scelta “minimalista” del Legislatore<br />

delegato, probabilmente riconducibile<br />

al timore dell’impatto del novum<br />

normativo sulla funzionalità delle<br />

imprese e, più in<br />

generale, al timore<br />

di un rischio economico<br />

eccessivo<br />

per il patrimonio<br />

delle stesse [17] , sta<br />

venendo gradualmente<br />

ricondotta<br />

nella prospettazione<br />

originaria del<br />

Legislatore delegante;<br />

al proposito<br />

si veda la recentissima<br />

introduzione,<br />

da parte dell’art. 9,<br />

legge 3 agosto<br />

2007, n. 123 [18] ,<br />

della responsabilità<br />

delle persone<br />

giuridiche per i reati<br />

colposi di omicidio colposo (art.<br />

589 c.p.) o lesioni colpose gravi o<br />

gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)<br />

con violazione delle norme antinfortunistiche<br />

e sulla tutela dell’igiene e<br />

della salute sul lavoro.<br />

Il modello di responsabilità da<br />

reato delle persone giuridiche appare<br />

certamente idoneo a superare<br />

i problemi di colpevolezza individuale<br />

che la recente dottrina muove<br />

ai reati di pericolo astratto e,<br />

inoltre, è certamente aderente a<br />

quanto propone, in sede comunitaria,<br />

la Commissione europea con<br />

la recente proposta di direttiva<br />

sulla protezione dell’ambiente attraverso<br />

il diritto penale [19] .<br />

Si consideri, infine, che il D.Lgs.<br />

n. 231/2001 introduce una tecnica di<br />

controllo della criminalità d’impresa<br />

relativamente nuova per la nostra<br />

esperienza giuridica, che consente al<br />

L’aspettoprobabilmente<br />

piùimportante<br />

dell’iniziativagovernativa<br />

diriformariguarda<br />

laprevisione<br />

di responsabilitàdiretta<br />

dellepersonegiuridiche<br />

e,dunque,disanzioni<br />

direttamenteirrogabili<br />

allestesse<br />

SPECIALE<br />

giudice di intervenire non soltanto<br />

applicando sanzioni - idonee a incidere<br />

sia sul patrimonio dell’ente, sia<br />

sulla sua capacità di stare sul mercato<br />

- ma anche verificando l’adeguatezza<br />

della sua struttura organizzativa,<br />

sotto il profilo<br />

della capacità dell’ente<br />

a sviluppare<br />

correttamente<br />

momenti di controllo<br />

interno,<br />

idonei a eliminare<br />

il rischio di commissione<br />

di reati<br />

per i quali è prevista<br />

la relativa<br />

responsabilità. Da<br />

questa prospettiva,<br />

i modelli organizzativi<br />

di gestione<br />

che devono<br />

essere idonei a<br />

prevenire i reati<br />

presupposti rivestono un ruolo centrale.<br />

“Governodelrischio”:come<br />

implementareilsistema<br />

Decisivo, per l’impresa, è cogliere,<br />

sin d’ora, l’aspetto positivo che<br />

il Legislatore ha cercato di perseguire<br />

con il D.Lgs. n. 231/2001,<br />

cioè quello di prevenire la commissione<br />

dei reati presupposti nell’interesse<br />

dell’ente o, in altri termini,<br />

di minimizzare il rischio reato<br />

all’interno delle organizzazioni a<br />

struttura complessa.<br />

L’avvertimento che il Legislatore<br />

rivolge alle aziende non potrebbe<br />

essere più chiaro e perentorio,<br />

affermando che se si vuole<br />

evitare di rispondere dei reati<br />

commessi nel proprio interesse, è<br />

necessario adottare e implementare<br />

modelli di organizzazione e ge-<br />

[17] Si veda Amato, Finalità, applicazione e prospettive della responsabilità amministrativa degli enti, in Cass. pen. n. 1/2007, pag. 353.<br />

[18] «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in<br />

materia» (in Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2007, n. 185). Si vedano gli approfondimenti sui nn. 17-18-19-20/2007 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[19] Il 9 febbraio 2007 è stata presentata dalla Commissione europea una proposta di direttiva, COM (2007) 51 final, volta ad<br />

assicurare un livello minimo di tutela penale dell’ambiente in tutta l’Unione Europea.<br />

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stione idonei a prevenire la commissione<br />

di reati della stessa specie<br />

di quello concretamente verificatosi.<br />

Ed è proprio la mancata<br />

adozione e la successiva attuazione<br />

dei modelli organizzativi (cosiddetta<br />

“compliance program”) a<br />

fondare, nei confronti dell’ente,<br />

un rimprovero di colpevolezza<br />

normativa. Modelli che, in estrema<br />

sintesi:<br />

l devono individuare le attività<br />

“a rischio”, nel cui ambito, cioè,<br />

possono essere commessi i reati<br />

presupposti;<br />

l devono prevedere specifici protocolli<br />

diretti a disciplinare le attività “a<br />

rischio”, in modo da prevenire e impedire<br />

la commissione dei reati;<br />

l devono prevedere specifici obblighi<br />

di informazione nei confronti<br />

dell’organismo deputato al controllo<br />

e alla vigilanza;<br />

l devono, infine, introdurre un sistema<br />

disciplinare idoneo a sanzionare<br />

il mancato rispetto delle misure<br />

precauzionali (si veda l’art. 6, D.Lgs.<br />

n. 231/2001).<br />

Ma, al di là del fatto che la responsabilità<br />

da reato delle persone<br />

giuridiche non è ancora in vigore per<br />

i reati in materia ambientale, i modelli<br />

organizzativi prefigurati da questa<br />

normativa hanno la medesima funzione<br />

cautelare (preventiva) dei modelli<br />

di diligenza rilevanti per il diritto<br />

penale ambientale.<br />

Basti pensare, ad esempio, alla<br />

disciplina in materia di smaltimento<br />

dei rifiuti, laddove il dovere del soggetto<br />

apicale (amministratore di una<br />

società che gestisce un impianto<br />

produttivo e che, quindi, assume<br />

una posizione di garanzia in quanto<br />

tenuto a vigilare che i propri dipendenti<br />

o altri sottoposti osservino<br />

le norme ambientali) è quello di far<br />

rispettare la normativa sullo smal-<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


timento dei rifiuti e di impedire, attraverso<br />

una valida vigilanza e<br />

formazione del personale, che i<br />

propri dipendenti la violino. Sussistendo,<br />

quindi, la responsabilità penale<br />

colposa «se il legale rappresentante<br />

non adotti le misure atte ad<br />

assicurare il corretto smaltimento<br />

dei rifiuti e se non assolva l’onere di<br />

provare che il servizio di prevenzione<br />

sia funzionante e che ad esso sia<br />

preposto un dirigente responsabile»<br />

[20] .<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

SPECIALE<br />

Solamente l’adozione di un modello<br />

di organizzazione e gestione<br />

specifico [21] , attuale [22] ed efficace<br />

[23] può consentire, oggi, all’imprenditore,<br />

di minimizzare il rischio<br />

reato, nonché di impostare,<br />

nel caso in cui si verifichi la commissione<br />

di uno stesso, un’adeguata<br />

difesa penale, dimostrando al<br />

giudice di aver valutato tutti i rischi<br />

imposti dalle regole cautelari ambientali<br />

(risk assessment) e, conseguentemente<br />

aver costruito e scru-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

polosamente attuato un idoneo sistema<br />

di risk management, di “governo<br />

del rischio”.<br />

Sotto questo aspetto vanno, quindi,<br />

rivalutati anche i sistemi di gestione<br />

ambientali volontaristici come<br />

l’ISO 14001 e l’EMAS [24] che, se efficacemente<br />

attuati dalle imprese<br />

(l’attuazione dei sistemi è la maggior<br />

fonte di spesa per le aziende), consentono<br />

certamente una importante e<br />

vantaggiosa attività di prevenzione<br />

dell’attuale “rischio penale”. l<br />

[20] Si veda la sentenza della Cass. pen., sez. III, 19 aprile 2007, n. 15989.<br />

[21] Il compliance sarà specifico quando individuerà correttamente le aree di rischio sia esterne che interne.<br />

[22] Un modello organizzativo è idoneo a ridurre i rischi da reato in quanto sia costantemente adattato ai caratteri della struttura e<br />

dell’attività di impresa.<br />

[23] L’efficacia di un modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto a elaborare meccanismi di decisione e di controllo<br />

tali da eliminare - o quantomeno ridurre significativamente - l’area del rischio da responsabilità.<br />

[24] Si veda l’approfondimento di M. Bettanin a pag. 38.<br />

29


TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

SPECIALE<br />

La rilevazione effettuata tramite la due diligence può assumere un peso particolare<br />

Quanto incide sul valore delle transazioni<br />

la determinazione di passività ambientali?<br />

diMarcoBrevi, partnerERMItalia<br />

L’acquistoolavenditadiaziende<br />

oimmobilipuòesporreleparti<br />

interessate,acquirentee<br />

venditore,acostiimprevisti<br />

associatiapassivitàambientali.<br />

L’attivitàdiduediligencesvolta<br />

nelcorsodelletrattative<br />

dicompravenditapuòconsentire<br />

divalutarequesticosti<br />

epermetterealleparti<br />

digiungereadaccordi<br />

contrattualichetenganoconto<br />

deifuturicostiperl’eliminazione<br />

dellepassivitàindividuate.<br />

Questaanalisipuòesseresvolta<br />

adiversilivelli<br />

diapprofondimentoinrelazione<br />

alladimensionedell’oggetto<br />

dellavalutazioneedegliinteressi<br />

delcompratoreodelvenditore.<br />

L’incidenzadellepassività<br />

ambientalisulvalore<br />

dellatransazionevaria,quindi,<br />

nonsoloasecondadellarelativa<br />

tipologia,maancheaseconda<br />

delprofilodirischio<br />

delcommittenteedeltipo<br />

divalutazioneeffettuata.<br />

30<br />

Nel corso degli ultimi cinque<br />

anni si è registrato un vero e<br />

proprio “boom” delle attività<br />

di compravendita di aziende e immobili.<br />

Dal 2002 - dopo la crisi delle<br />

borse seguita allo scoppio della cosiddetta<br />

“bolla tecnologica” e ai fatti<br />

dell’11 settembre - e fino al 2006, le<br />

attività di M&A (acronimo inglese<br />

per merger and acquisition, ovvero<br />

fusioni e acquisizioni) sono costantemente<br />

aumentate, soprattutto sotto la<br />

crescente spinta degli investitori finanziari<br />

(private equity - PE), come<br />

evidenziato nel grafico 1.<br />

Le previsioni per quest’anno e per<br />

i prossimi anni sono per un progressivo<br />

rallentamento o addirittura di<br />

una probabile inversione del trend,<br />

anche a causa della stretta creditizia<br />

delle banche in conseguenza degli effetti<br />

della crisi dei mutui sub prime.<br />

È ragionevole però pensare che, se<br />

diminuirà l’attività degli investitori<br />

finanziari, aumenterà, invece, l’attività<br />

delle compravendite effettuate<br />

da società industriali.<br />

In ogni caso, comunque vada il<br />

mercato, è interessante vedere come<br />

gli aspetti ambientali abbiano un’influenza<br />

sempre maggiore nella valutazione<br />

economica dell’oggetto della<br />

transazione. Ovviamente, questo riguarda<br />

principalmente alcuni settori<br />

piuttosto che altri. Normalmente, infatti,<br />

la compravendita di banche, assicurazioni<br />

e società multimediali<br />

(video e telefonia) non ha una componente<br />

ambientale significativa e<br />

l’attività di verifica ambientale non è<br />

normalmente richiesta nel corso della<br />

due diligence per questi settori. Diverso<br />

è, invece, il caso dei settori<br />

industriale e immobiliare, dove le<br />

passività ambientali possono giocare<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

un ruolo significativo nella determinazione<br />

del valore finale del bene.<br />

Per “due diligence” si intende l’attività<br />

di raccolta e verifica di informazioni<br />

di natura patrimoniale, finanziaria,<br />

economica e gestionale relativa<br />

a un’azienda o un bene oggetto<br />

di acquisizione o di possibile acquisizione,<br />

per la definizione di un quadro<br />

dettagliato della stessa. L’obiettivo<br />

delle due diligence è quello di evidenziare<br />

l’opportunità di aggiustamenti<br />

al valore dichiarato una volta<br />

constatate differenze sostanziali che<br />

ne suggeriscono la riduzione. L’audit<br />

ambientale è, quindi, quella particolare<br />

attività svolta nel corso della due<br />

diligence finalizzata a identificare le<br />

passività ambientali, ovvero tutti i<br />

costi che si dovranno sostenere per<br />

prevenire, ridurre o riparare danni<br />

causati all’ambiente dalle attività<br />

operative o, comunque, presenti allo<br />

stato di fatto del bene oggetto di<br />

compravendita.<br />

L’identificazione delle passività<br />

ambientali è un processo di valutazione<br />

che richiede un’analisi attenta delle<br />

attività e delle caratteristiche dell’oggetto<br />

della transazione. Vanno analizzate<br />

sia la conformità alla legislazione<br />

ambientale applicabile, per verificare<br />

la necessità di eventuali investimenti<br />

necessari a riportare lo stabilimento in<br />

regola con le leggi vigenti, sia i potenziali<br />

rischi legati al fatto che un fenomeno<br />

di contaminazione sia avvenuto<br />

in passato e non sia stato ancora identificato<br />

o alla probabilità che possa avvenire<br />

in futuro. In questo caso, è importante<br />

verificare le attuali modalità<br />

di gestione dello stabilimento, in modo<br />

da determinare la probabilità di tale<br />

rischio.<br />

Va, però, tenuto conto che esisto-<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


Rank Value (US$b)<br />

$ 4,000<br />

$ 3,500<br />

$ 3,000<br />

$ 2,500<br />

$ 2,000<br />

$ 1,500<br />

$ 1,000<br />

$ 500<br />

$ 0<br />

no percezioni del rischio ambientale<br />

diverse a seconda dei diversi soggetti<br />

coinvolti. Per il singolo individuo, il<br />

rischio ambientale è rappresentato<br />

dal rischio per la sua salute o dell’ambiente<br />

in cui vive. Per l’imprenditore<br />

(sia esso nella fattispecie il<br />

venditore o l’acquirente) il rischio<br />

ambientale è rappresentato da tutte<br />

quelle situazioni legate all’ambiente<br />

che potrebbero causargli costi e delle<br />

quali desidera rimuoverne perfino il<br />

pericolo. La speranza è che gli obiettivi<br />

del secondo possano soddisfare<br />

le esigenze del primo e l’obiettivo<br />

della due diligence ambientale, non a<br />

caso, è di identificare correttamente<br />

questi rischi in modo da rassicurare<br />

tutte le parti coinvolte sulla esistenza<br />

o meno di un rischio ambientale e sui<br />

possibili tempi e costi di intervento<br />

per ridurlo o eliminarlo. Tali costi<br />

includono tutti quelli sostenuti da<br />

un’azienda - o da altri per conto della<br />

stessa - per prevenire, ridurre o riparare<br />

danni causati all’ambiente dalle<br />

sue attività operative ovvero per con-<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

SPECIALE<br />

Incidenza dei fondi<br />

private equity nell’attività M&A<br />

1996<br />

1997<br />

(Fonte: Thomson Financial)<br />

1998<br />

1999<br />

US Volume (US$b)<br />

Sponsor Activity % of US<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

Global Volume (US$b)<br />

Sponsor Activity as % of Global<br />

Grafico 1<br />

30%<br />

25%<br />

20%<br />

15%<br />

10%<br />

servare risorse scarse rinnovabili e<br />

non rinnovabili<br />

I costi ambientali sono normalmente<br />

riferite a varie categorie. Vi<br />

sono, innanzitutto, i costi di adeguamento<br />

alle normative ambientali,<br />

principalmente relative:<br />

l alle emissioni in atmosfera;<br />

l agli scarichi idrici;<br />

l alla gestione rifiuti.<br />

Tra questi vengono anche considerati<br />

i costi che ragionevolmente si<br />

dovranno sostenere con l’entrata in<br />

vigore di normative che, pur non essendo<br />

ancora vigenti al momento<br />

dell’audit, sono in procinto di entrare<br />

in vigore a breve.<br />

Vi sono poi i costi relativi alla<br />

diminuzione del rischio, ovvero all’individuazione<br />

di situazioni in regola<br />

con la normativa, ma che potrebbero<br />

causare la necessità di investimenti<br />

anche ingenti nell’immediato<br />

futuro. Per certi impianti industriali<br />

questi costi possono essere anche<br />

molto alti qualora, ad esempio, si<br />

debbano adeguare impianti di abbat-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

5%<br />

0%<br />

Percentage of Volume (%)<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

timento delle emissioni o di trattamento<br />

delle acque ormai obsoleti o<br />

che non garantiscono un’adeguata affidabilità<br />

di rispettare le normative<br />

nell’immediato futuro.<br />

Infine, vi sono i costi associati a<br />

interventi di bonifica e decontaminazione,<br />

che rappresentano delle<br />

passività legate alla presenza di fenomeni<br />

di contaminazione del terreno o<br />

delle acque di falda o alla necessità<br />

di rimuovere amianto o decontaminare<br />

apparecchiature o edifici contaminati<br />

da sostanze pericolose.<br />

La determinazione di questi costi<br />

viene fatta attraverso varie metodologie<br />

di valutazione che normalmente<br />

comprendono l’analisi documentale,<br />

la visita dei siti e l’elaborazione delle<br />

informazioni disponibili.<br />

Un elemento di fondamentale importanza<br />

nella valutazione dei costi<br />

ambientali è la determinazione della<br />

soglia economica di riferimento, normalmente<br />

chiamata material threshold,<br />

che rappresenta il valore al di<br />

sotto del quale gli eventuali costi che<br />

devono essere sostenuti sono indicati<br />

come “minori” e non stimati puntualmente.<br />

Viceversa, per gli aspetti ambientali<br />

che si presume possano comportare<br />

costi superiori a questa soglia,<br />

viene fatta una stima il più possibile<br />

attendibile del probabile costo<br />

che dovrà essere sostenuto per prevenire,<br />

mitigare o rimediare all’impatto<br />

ambientale identificato.<br />

L’importo della material threshold<br />

può variare sensibilmente in<br />

relazione a diversi fattori. Il criterio<br />

principale è che la material threshold<br />

è stabilita in funzione dell’importo<br />

totale della transazione e delle caratteristiche<br />

intrinseche e della dimensione<br />

attesa degli impatti ambientali<br />

del bene oggetto della valutazione.<br />

Per uno stabilimento a forte impatto<br />

ambientale o il cui valore della transazione<br />

è molto alto normalmente si<br />

stabilirà una material threshold abbastanza<br />

alta, ovvero pari o superiore a<br />

100.000 euro. Per stabilimenti a basso<br />

impatto ambientale o il cui costo<br />

atteso di acquisto sia meno elevato la<br />

material threshold può, invece, scen-<br />

31


TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

SPECIALE<br />

BC,MLCeRWC:l’esempiodiunserbatoiointerrato<br />

Uncasoesemplareperdescrivere“bestcase”(BC),“mostlikelycase”(MLC)e“reasonableworstcase”(RWC)<br />

èquellodiunserbatoiointerratochecontieneohacontenutosostanzechimichepotenzialmenteinquinanti.<br />

Qualora non esistano informazioni specifiche sulla tenuta del serbatoio, l’audit concluderà che esiste la<br />

possibilitàcheilserbatoioabbiaoabbiaavutodelleperditeeche,quindi,sidebbaprocedereallasostituzione<br />

del serbatoio ed eventualmente alla bonifica del terreno o delle acque sotterranee eventualmente<br />

contaminate.Diconseguenza,siraccomanderàdieffettuareuntestditenutadelserbatoioe,incasodiesito<br />

negativo(ovveroilserbatoioperde),siraccomanderàilcampionamentodelterrenoedeventualmentedella<br />

falda nelle vicinanze del serbatoio stesso, per valutare la severità e l’estensione della contaminazione<br />

eventualmente presente. A questa valutazione, andrà anche affiancato un esame che terrà conto dell’età<br />

delserbatoio,delsuovolume,dellasostanzacontenuta,ecc.UnapossibileconclusioneèchedalBCemerga<br />

cheilcostoprevistosarà“minore”,ovveroaldisottodellamaterialthreshold,qualoradaltestditenutasi<br />

determini che il serbatoio è integro e, quindi, non si presume che possa esserci della contaminazione.<br />

Viceversa,seiltestditenutadovesseevidenziaredelleperditeeleindaginisuccessiveconcluderecheesiste<br />

unacontaminazionedelterreno,manondellafalda,ilMLCpotrebbeconcluderecheilcostostimatoèpari<br />

aX,ovveroalcostonecessarioallarimozionedelserbatoioeallabonificadiunacertaquantitàditerreno.<br />

Infine, se viene determinato che anche la falda acquifera possa essere contaminata il RWC sarà pari, ad<br />

esempio, a 10X, ovvero al costo della bonifica di un maggior volume di terreno oltre che delle acque<br />

sotterranee.<br />

dere a 25.000 euro o anche meno.<br />

Un altro criterio è la tipologia di<br />

committente. Tradizionalmente gli<br />

investitori finanziari (banche, private<br />

equity e venture capital) tendono a<br />

preferire una material threshold medio-alta<br />

(da 50.000 euro in su), in<br />

quanto hanno, per definizione, una<br />

maggiore propensione al rischio e<br />

hanno già preventivato che, in seguito<br />

all’acquisizione, dovranno comunque<br />

intervenire con del capitale nell’azienda<br />

acquisita. Al contrario, gli<br />

investitori industriali tendono a preferire<br />

delle material threshold più basse<br />

in quanto il loro obiettivo è soprattutto<br />

creare delle sinergie produttive con<br />

il loro business già esistente e, ovviamente,<br />

minimizzare la necessità di investimento<br />

post acquisto.<br />

La stima dei costi ambientali si<br />

può basare su elementi di valutazione<br />

forniti dallo stabilimento stesso (ad<br />

esempio budget di spesa approvati o<br />

preventivi richiesti) o su valutazioni<br />

tecniche di chi effettua l’audit (e che<br />

normalmente si riferiscono a casi<br />

analoghi in contesti simili). La stima<br />

dei costi ambientali viene fatta tenendo<br />

in considerazione tre possibili<br />

scenari, definiti:<br />

l best case (BC): è il caso più favorevole<br />

che ci si può aspettare, ovvero<br />

32<br />

il caso in cui sono verificate tutte le<br />

assunzioni positive fatte in mancanza<br />

di informazioni specifiche sull’aspetto<br />

in questione;<br />

l most likely case (MLC): è il caso<br />

più probabile che ci si aspetti che<br />

accada, ovvero si può considerare come<br />

la spesa che quasi sicuramente<br />

l’acquirente sarà chiamato ad affrontare<br />

nel breve-medio periodo;<br />

l reasonable worst case (RWC): è<br />

il caso peggiore che possa capitare,<br />

qualora si verifichino tutte le assunzioni<br />

negative che vengono fatte in<br />

assenza di informazioni precise.<br />

Valutazionidocumentali<br />

Un aspetto particolare riguarda<br />

le valutazioni di un grande numero<br />

di siti effettuate solo su base documentale<br />

o in caso di visite a copertura<br />

solo parziale del portafoglio<br />

di siti oggetto di valutazione. È il<br />

caso, ad esempio, di grandi “parchi”<br />

di immobili messi in vendita<br />

da banche, assicurazioni o fondi<br />

immobiliari, ma anche di reti di<br />

distribuzione di carburanti, negozi,<br />

hotel.<br />

In questo caso, gli elementi utili<br />

per la valutazione delle passività<br />

ambientali possono essere ricavati<br />

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da poche visite ad hoc e dalle informazioni<br />

ottenibili dalla revisione<br />

dei documenti forniti dal venditore.<br />

L’analisi documentale viene solitamente<br />

svolta nell’ambito di “data<br />

room” organizzate dal venditore e<br />

dai suoi advisor. Nelle data room<br />

viene consentito all’acquirente di<br />

visionare una serie di documenti<br />

predisposti dal venditore e che, per<br />

quanto riguarda la parte ambientale,<br />

normalmente comprendono rapporti<br />

di audit eseguiti in passato,<br />

autorizzazioni e permessi, risultati<br />

di analisi e monitoraggi. In questo<br />

caso, può essere utile utilizzare<br />

strumenti statistici di valutazione<br />

tipo l’analisi “Montecarlo”, che<br />

permettono di estendere le valutazioni<br />

effettuate su un campione significativo<br />

e rappresentativo a un<br />

universo molto più ampio. Mentre<br />

in passato le data room consistevano<br />

nel far confluire la documentazione<br />

in forma cartacea presso un<br />

luogo fisico di consultazione, solitamente<br />

un ufficio legale, negli ultimi<br />

anni è invalsa la prassi di utilizzare<br />

data room virtuali, ovvero<br />

siti web ad accesso controllato e<br />

riservato dove i documenti possono<br />

essere visionati senza muoversi dal<br />

proprio ufficio. l<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

SPECIALE<br />

Esempidipassivitàambientali<br />

identificatenelcorsodirecentioperazionidiM&A<br />

Tipo<br />

dioperazione<br />

Target Impiantodismaltimentorifiuti<br />

Tipo<br />

acquirente<br />

Material<br />

Threshold<br />

Principali<br />

criticità<br />

ambientali<br />

Prezzo<br />

acquisto/<br />

vendita<br />

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TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

TABELLA1<br />

Vendita Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto<br />

Investitori finanziari<br />

6 stabilimenti di Portafoglio im­<br />

produzione mobiliare(300siti)<br />

meccanica<br />

all’estero<br />

Gruppo privato<br />

italiano<br />

Grupporealestateinternazionale<br />

60 stazioni di servizio<br />

in Gran Bretagna<br />

Gruppo privato italiano<br />

Impiantodiproduzione<br />

di combustibili<br />

Bancaestera<br />

50.000euro 30.000euro 50.000euro 50.000euro 100.000euro<br />

Serbatoi interrati,<br />

contaminazione<br />

terreno e acque<br />

sotterranee<br />

Contaminazione<br />

terreno e acque<br />

sotterranee<br />

100milionidieuro 130 milioni di<br />

euro<br />

Serbatoi interrati,contaminazione<br />

terreno e acquesotterranee<br />

Serbatoi interrati,<br />

contaminazione<br />

terrenoeacquesotterranee,amianto<br />

Contaminazione<br />

terreno e acque<br />

sotterranee, emissioniinatmosfera<br />

250milionidieuro 1.300milionidieuro 35milionidieuro<br />

MLC 1milionedieuro 1,5milionidieuro 6,5milionidieuro 12milionidieuro 35milionidieuro<br />

RWC 2milionidieuro 4,5milionidieuro 8milionidieuro 26milionidieuro 39milionidieuro<br />

Glossario<br />

l M&A:acronimoinglesepermergerandacquisition,ovverofusionieacquisizioni;<br />

l duediligence:attivitàdiraccoltaeverificadiinformazionidinaturapatrimoniale,finanziaria,economica<br />

e gestionale relativa a un’azienda o un bene oggetto di acquisizione o di possibile acquisizione, per la<br />

definizionediunquadrodettagliatodellastessa;<br />

l privateequity:investitorifinanziariprivati;<br />

l passivitàambientali:costichesidovrannosostenereperprevenire,ridurreoripararedannicausatiall’ambientedalleattivitàoperativeocomunquepresentiallostatodifattodelbeneoggettodicompravendita;<br />

l materialitythreshold:sogliaeconomicadiriferimento.<br />

33


TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

SPECIALE<br />

Esistono strumenti precontrattuali e contrattuali per mediare tra venditori e acquirenti<br />

Come arginare il rischio ambientale<br />

nelle operazioni di compravendita<br />

diPaoloGallaratieCarloGrignani, avvocatiinMilano,NCTMStudioLegaleAssociato<br />

Iltermine“ambientale”siapplica<br />

aquellaparticolaretipologia<br />

dirischionelqualeincorre<br />

l’acquirentediunsitoindustriale<br />

acausadellecondizioni<br />

ambientalidelsitopreesistenti<br />

almomentodell’efficacia<br />

dellacompravendita<br />

ealconseguentesubentro<br />

dell’acquirentenellaproprietà<br />

delsito.Èovvio,infatti,come,<br />

nell’ambitodioperazioni<br />

dicompravenditaaventia<br />

oggettositiarischioambientale,<br />

daunpartel’acquirenteabbia<br />

interesseaescludereolimitare<br />

l’assunzionedelrischio<br />

ambientale,mentre,dall’altra,<br />

ilvenditoreabbial’interesse<br />

contrarioaescludereolimitare<br />

possibilirivalsedell’acquirente<br />

neisuoiconfrontialverificarsi<br />

dieventualiresponsabilità<br />

ambientali.L’equilibriotraquesti<br />

contrappostiinteressiviene<br />

normalmentecontemperato<br />

insedeprecontrattuale<br />

ocontrattualemedianteilricorso<br />

astrumentidivarianatura,come,<br />

rispettivamente,laduediligence<br />

oipattidimanlevaeilrilascio<br />

digaranziefinanziarie<br />

proacquirente.<br />

34<br />

Lanozione<br />

dirischioambientale<br />

Una situazione di rischio ambientale<br />

[1] può sussistere non solo in relazione<br />

a siti contaminati, ma anche a<br />

siti che, seppur non contaminati, siano<br />

comunque potenzialmente idonei<br />

a cagionare un danno o altra responsabilità<br />

di natura ambientale in ragione<br />

delle attività su di essi esercitate<br />

(ad esempio in quanto produttive di<br />

scarichi, rifiuti, emissioni).<br />

Nelle operazioni di compravendita<br />

di siti, l’acquirente tende a subentrare<br />

al venditore nel relativo rischio<br />

ambientale in qualità di cosiddetto<br />

“proprietario incolpevole”; questa<br />

qualifica, non espressamente definita<br />

dalla legislazione in materia, emerge<br />

dal complesso di obblighi, oneri e<br />

responsabilità che a vario titolo la<br />

legge pone a carico del proprietario<br />

di un sito a prescindere dall’imputabilità<br />

a suo carico, per dolo o colpa,<br />

di condotte contaminanti o comunque<br />

lesive di norme di legge.<br />

In particolare, dalle disposizioni<br />

dettate dal codice civile e del D.Lgs.<br />

n. 152/2006 (“Codice dell’ambiente”)<br />

emerge un contesto normativo in<br />

cui il proprietario incolpevole, pur<br />

non essendo responsabile delle condizioni<br />

ambientali del sito è:<br />

l esposto ai potenziali costi di bonifica<br />

(a causa dei relativi oneri reali<br />

e privilegi speciali previsti dalla<br />

legge);<br />

l tenuto a stringenti obblighi di co-<br />

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municazione alle autorità territoriali<br />

e di primo intervento in caso di inquinamento<br />

attuale o potenziale;<br />

l passibile di sospensione dell’attività<br />

o di revoca delle autorizzazioni<br />

all’uso di impianti non conformi a<br />

prescrizioni ambientali;<br />

l soggetto al rischio di danni e sanzioni<br />

per mancata denuncia di discariche<br />

abusive o abbandono di rifiuti.<br />

Alla luce di quanto precede, appare<br />

di tutta evidenza come, nell’ambito<br />

di operazioni di compravendita<br />

aventi a oggetto siti a rischio<br />

ambientale:<br />

l da un parte, l’acquirente abbia interesse<br />

a escludere o limitare l’assunzione<br />

del rischio ambientale;<br />

l dall’altra, il venditore abbia l’interesse<br />

contrario a escludere o limitare<br />

possibili rivalse dell’acquirente nei<br />

suoi confronti al verificarsi di eventuali<br />

responsabilità ambientali.<br />

Ledinamichenegoziali<br />

volteadisciplinare<br />

ilrischioambientale<br />

L’equilibrio tra questi contrapposti<br />

interessi viene normalmente contemperato<br />

in sede precontrattuale o<br />

contrattuale mediante il ricorso a<br />

strumenti di varia natura. Tra gli strumenti<br />

tipicamente precontrattuali<br />

spicca l’attività di indagine (cosiddetta<br />

due diligence) [2] volta a verificare<br />

le condizioni ambientali del sito<br />

e a rilevarne eventuali vizi di conformità,<br />

che consentono alle parti di ac-<br />

[1] Ai fini delle considerazioni che seguono, il termine “rischio ambientale” si riferisce al rischio nel quale incorre l’acquirente di un<br />

sito industriale a causa delle condizioni ambientali del sito preesistenti al momento dell’efficacia della compravendita e al<br />

conseguente subentro dell’acquirente nella proprietà del sito.<br />

[2] Sul tema si veda l’approfondimento di M. Brevi a pag. 30.<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

SPECIALE<br />

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TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

Il rischio ambientale nelle operazioni di M&A e di Real Estate<br />

Vendor due diligence - phase I<br />

(verifica documentale<br />

e interviste su autonoma<br />

iniziativa del venditore)<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Identificazione del rischio<br />

contaminazione;<br />

abbandono e gestione illecita<br />

di rifiuti;<br />

difformità da norme di legge<br />

(scarichi, emissioni, rumore);<br />

danno ambientale.<br />

Lettera di intenti<br />

(non vincolante)<br />

Due diligence - phase I<br />

da parte dell’acquirente<br />

(basata o agevolata dalla<br />

vendor due diligence)<br />

Identificazione del rischio<br />

contaminazione;<br />

abbandono e gestione illecita<br />

di rifiuti;<br />

difformità da norme di legge<br />

(scarichi, emissioni, rumore);<br />

danno ambientale.<br />

1. Fase preparatoria<br />

Non accettabile<br />

Accettabile<br />

2. Fase precontrattuale e contrattuale<br />

Non accettabile<br />

Accettabile<br />

Figura 1<br />

Vendor due diligence - phase II<br />

(prelievi/esami sulle matrici<br />

ambientali)<br />

Azioni di ripristino della<br />

conformità ambientale<br />

Avvio delle negoziazioni<br />

con il potenziale acquirente<br />

Due diligence - phase II<br />

(prima o dopo signing o closing)<br />

gestione comune delle indagini<br />

(nomina di consulente comune);<br />

tempistica non facilmente prevedibile;<br />

esito incerto delle indagini e obblighi<br />

di intervento;<br />

definizione del soggetto che procederà<br />

a eventuali comunicazioni di legge<br />

e misure di prevenzione e messa in<br />

sicurezza;<br />

ripartizione dei costi;<br />

rischio di sopralluoghi e ispezioni delle<br />

autorità e gestione dei rapporti con esse.<br />

Firma di accordo<br />

preliminare/definitivo<br />

Accettabile<br />

patti di manleva;<br />

garanzie finanziarie;<br />

obblighi di ripristino<br />

della conformità ambientale.<br />

Recesso dalle<br />

trattative<br />

o dall’accordo<br />

preliminare<br />

35


TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

quisire piena consapevolezza del rischio<br />

ambientale connesso al sito oggetto<br />

di compravendita. Tra gli strumenti<br />

contrattuali spiccano invece la<br />

previsione di patti di manleva e il<br />

rilascio di garanzie finanziarie in favore<br />

dell’acquirente.<br />

Lafaseprecontrattuale<br />

Per quanto attiene alla fase precontrattuale<br />

(si veda la figura 1), solitamente<br />

l’attività di due diligence<br />

può essere condotta dal venditore<br />

(cosiddetta vendor due diligence),<br />

soprattutto in caso di operatori specializzati<br />

di settore e coinvolti in operazioni<br />

di M&A (mergers & acquisitions,<br />

fusioni e acquisizioni) su base<br />

routinaria, che, in quanto tali, sono<br />

dediti a un continuo monitoraggio<br />

della situazione ambientale dei propri<br />

siti industriali. A prescindere da ciò,<br />

un’attività di due diligence viene comunque<br />

normalmente condotta dall’acquirente<br />

(cosiddetta buyer due diligence),<br />

stante il suo preminente interesse<br />

all’identificazione del rischio<br />

ambientale in via propedeutica alla<br />

negoziazione del prezzo e al contenimento<br />

di eventuali passività latenti [3] .<br />

Nella prassi, l’attività di due diligence<br />

in materia ambientale [4] tende<br />

a distinguersi in due fasi:<br />

l in primo luogo, si delinea una cosiddetta<br />

phase 1, nel corso della quale<br />

l’indagine verifica le condizioni<br />

ambientali del sito attraverso l’analisi<br />

di documenti o archivi e l’acquisizione<br />

di informazioni dai soggetti coinvolti<br />

nella conduzione del sito. La<br />

phase 1 viene solitamente preceduta<br />

dalla sottoscrizione di accordi di confidenzialità<br />

(con impegni di riservatezza<br />

a carico di entrambi i contraen-<br />

36<br />

SPECIALE<br />

ti) e, se del caso, da lettere di intenti<br />

con cui vengono definiti scopo, tempi<br />

e modi per l’espletamento dell’indagine.<br />

Nel caso in cui l’indagine di<br />

prima fase non evidenzi un rischio<br />

ambientale rilevante, l’acquirente e il<br />

venditore tendono a procedere direttamente<br />

alla firma di un accordo preliminare<br />

(cosiddetto signing) o definitivo<br />

(cosiddetto closing) per la<br />

compravendita del sito;<br />

l nel caso in cui invece la phase 1<br />

evidenzi un rischio ambientale rilevante,<br />

l’acquirente tende a esigere la<br />

conduzione di una ulteriore fase di<br />

indagine, detta phase 2, volta alla verifica<br />

delle condizioni ambientali del<br />

sito sulla base di prelievi e campionamenti.<br />

Lo svolgimento di una phase<br />

2 può costituire fonte di dissidi tra<br />

acquirente e venditore, soprattutto se<br />

effettuata prima della firma di accordi<br />

preliminari (e, dunque, prima dell’assunzione<br />

di un impegno vincolante<br />

ad acquistare il sito da parte<br />

dell’acquirente). Questa indagine<br />

comporta, infatti, verifiche invasive<br />

sul sito i cui tempi, costi ed esiti sono<br />

difficilmente prevedibili; nei casi più<br />

semplici, possono insorgere difficoltà<br />

tra le parti anche solo nel raggiungere<br />

un accordo in merito all’eventuale<br />

nomina di un consulente tecnico comune<br />

cui deputare l’indagine, oppure<br />

in merito alle modalità di ripartizione<br />

dei relativi costi nonché delle azioni<br />

conseguenti all’eventuale scoperta di<br />

difformità ambientali.<br />

Nell’ambito del processo negoziale,<br />

le parti devono altresì preoccuparsi<br />

di concordare la tempistica della<br />

phase 2 e, in particolare, se la medesima<br />

possa avere luogo:<br />

l prima del signing;<br />

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l dopo il signing, ma prima del closing;<br />

l dopo il closing.<br />

Nei primi due casi, è ragionevole<br />

attendersi che l’acquirente richieda al<br />

venditore il diritto di recedere dalle<br />

trattative (ovvero dal contratto preliminare)<br />

nel caso in cui l’esito della<br />

phase 2 non sia soddisfacente per<br />

l’acquirente (e dunque evidenzi l’esistenza<br />

di un rischio ambientale rilevante).<br />

Nell’ultimo caso (e cioè di<br />

una phase 2 che evidenzi rischi rilevanti<br />

successivamente al closing), il<br />

venditore tende invece a riconoscere<br />

all’acquirente solo il diritto di agire<br />

per il risarcimento del danno.<br />

Lafasecontrattuale<br />

Nel caso in cui l’esito della phase<br />

2 sia soddisfacente per l’acquirente<br />

o, comunque, le parti raggiungano un<br />

accordo sulla rimozione del rischio<br />

ambientale eventualmente rilevato, le<br />

parti procedono alla stipulazione dell’accordo<br />

preliminare o definitivo,<br />

nel cui contesto assumono particolare<br />

rilievo i patti di manleva o di garanzie<br />

finanziarie a favore dell’acquirente.<br />

I primi sono solitamente qualificati<br />

come patti atipici, validi in quanto<br />

diretti a realizzare interessi meritevoli<br />

di tutela a norma dell’art. 1322 del<br />

codice civile, utilizzati per allocare il<br />

rischio ambientale sul venditore, imponendogli<br />

obblighi di indennizzo a<br />

fronte della potenziale o attuale contaminazione<br />

del sito ovvero dell’idoneità<br />

del sito ad arrecare danno all’ambiente,<br />

a terzi o all’acquirente, in<br />

conseguenza delle condizioni ambientali<br />

del sito anteriori alla data di<br />

efficacia della compravendita [5] .<br />

[3] La prassi di procedere ad attività di due diligence deriva, oltre che dalla ragionevole attitudine a valutare il rischio transazionale da<br />

parte degli operatori economici, anche dall’assetto normativo che, nell’ordinamento italiano, da un lato pone a carico del venditore<br />

l’onere di non tacere in mala fede al compratore i vizi della cosa venduta ai sensi dell’art. 1490 c.c. (ciò che altrimenti rende<br />

inefficace qualsiasi patto con cui si escluda o limiti la garanzia per vizi a cui il venditore è tenuto), mentre dall’altro lato pone a<br />

carico dell’acquirente l’onere di identificare i vizi facilmente riconoscibili, non coperti dal regime di garanzia legale ai sensi<br />

dell’art. 1491, per tentare di scontarli dal prezzo in sede di trattativa.<br />

[4] Si veda l’approfondimento di F. Bianchi sul n. 17/2007 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[5] L’efficacia del patto di manleva è ormai consolidata in giurisprudenza. Si veda per tutte la sentenza della Cassazione civile, sez. III,<br />

8 marzo 1980, n. 1543, la cui massima recita: «Il patto di manleva ha per contenuto il dovere di sollevare altri dalle conseguenze di<br />

(segue)<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


In questo senso, i patti di manleva<br />

attribuiscono normalmente all’acquirente<br />

un diritto di rivalsa nei<br />

confronti del venditore, non solo nel<br />

caso in cui quest’ultimo sia il responsabile<br />

dell’inquinamento o del<br />

danno, ma anche nel caso in cui lo<br />

stesso sia, a sua volta, proprietario<br />

incolpevole.<br />

I patti di manleva tendono ad articolarsi<br />

in dichiarazioni e garanzie di<br />

conformità ambientale alle quali si<br />

accompagnano specifici obblighi di<br />

indennizzo da parte del venditore, nel<br />

caso in cui le medesime risultino inveritiere<br />

o incomplete [6] ; in luogo o in<br />

aggiunta agli obblighi di indennizzo,<br />

possono essere previsti obblighi di riduzione<br />

in pristino del sito. Per contro,<br />

a fronte di queste richieste, il venditore<br />

esige normalmente l’introduzione<br />

di limitazioni ai propri obblighi<br />

di indennizzo, quali, ad esempio, la<br />

previsione di “de minimis”, franchigie<br />

e massimali, termini di durata e di<br />

denunzia breve a pena di decadenza a<br />

carico dell’acquirente per la comunicazione<br />

dell’evento dannoso, clausole<br />

di mitigazione o compensazione, obblighi<br />

di gestione comune del contenzioso<br />

e altro.<br />

Nel caso in cui, all’atto della<br />

compravendita del sito, vi sia una<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

SPECIALE<br />

procedura di bonifica già insistente<br />

o di imminente avvio sul sito<br />

medesimo, le parti possono, altresì,<br />

concordare che la titolarità del<br />

sito venga trasferita all’acquirente<br />

lasciando che la procedura di bonifica<br />

(unitamente ai relativi costi<br />

e oneri) rimanga in capo al venditore<br />

fino a che questa non sia stata<br />

portata a compimento mediante il<br />

rilascio del relativo certificato da<br />

parte dell’autorità competente o<br />

anche oltre, fino all’esaurimento<br />

delle eventuali prescrizioni o delle<br />

misure di monitoraggio stabilite<br />

nel certificato.<br />

L’acquirente può, da ultimo, negoziare<br />

con il venditore il rilascio di<br />

garanzie finanziarie in proprio favore<br />

a copertura del rischio ambientale.<br />

Solitamente, queste garanzie possono<br />

essere di tipo bancario o assicurativo<br />

o consistere caparre o cauzioni<br />

(cosiddette “escrow”) oppure - ben<br />

più efficacemente per l’acquirente -<br />

nella (parziale) ritenzione del prezzo<br />

con facoltà di compensazione da parte<br />

dell’acquirente [7] .<br />

Le garanzie bancarie o assicurative<br />

potranno essere, a titolo esemplificativo,<br />

autonome o fideiussorie, a<br />

prima richiesta o giustificate, a scalare<br />

o a importo fisso [8] .<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

La creazione di un eventuale fondo<br />

di garanzia potrà avvenire su un<br />

conto di una delle parti ovvero su di<br />

un fondo comune, con pagamento<br />

dietro richiesta unilaterale o congiunta;<br />

le somme potranno essere corrisposte<br />

dietro semplice richiesta ovvero<br />

previa presentazione di un relativo<br />

ordine di giustizia o di altri documenti<br />

giustificativi.<br />

A fronte della varietà e della relativa<br />

gradazione dei rimedi finanziari<br />

elaborati dalla prassi, occorre, tuttavia,<br />

precisare che questi rimedi finanziari<br />

possono risultare inefficienti<br />

nel perseguimento della piena soddisfazione<br />

delle ragioni dell’acquirente-proprietario<br />

incolpevole, a<br />

causa della possibile sopravvenuta<br />

insolvenza del venditore o comunque<br />

dell’inefficienza del sistema<br />

processuale.<br />

Conclusioni<br />

Da questa considerazione emerge,<br />

con tutta evidenza, l’importanza preminente,<br />

nelle compravendite afflitte<br />

da rischio ambientale, di una ponderata<br />

fase prenegoziale di accertamento<br />

preventivo delle condizioni del sito<br />

volta a una diagnosi attendibile in<br />

grado di evitare operazioni dagli effetti<br />

pregiudizievoli potenzialmente<br />

irreversibili. l<br />

un fatto dannoso e, quindi, realizza una assunzione di garanzia da parte dell’obbligato”; e ancora “il divieto sancito dall’art. 1229 c.c.<br />

di stipulare patti preventivi di irresponsabilità trova la sua “ratio” nell’esigenza di non consentire la indiretta acquiescenza alla<br />

violazione di norme fondamentali per la convivenza sociale e di eliminare una remora alla colpa grave e al dolo. Tuttavia, detto<br />

divieto, essendo limitato dal generale principio dell’autonomia negoziale, non si estende ai patti con i quali si convenga il<br />

trasferimento ad altri dell’incidenza economica del danno, in quanto, in tale ipotesi, il patto non determina alcuna forma di<br />

irresponsabilità, ma riversa soltanto su di un’altro soggetto le conseguenze patrimoniali dell’illecito, senza violare il diritto del<br />

danneggiato».<br />

[6] L’importanza per l’acquirente di ottenere apposite dichiarazioni e garanzie è particolarmente accentuata in operazioni di<br />

compravendita di siti o aziende industriali strutturate mediante l’acquisto di veicoli societari (cosiddetto share deal), in quanto,<br />

ai sensi della consolidata giurisprudenza, «la cessione delle azioni o delle quote di una società ha come oggetto immediato la<br />

partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta.<br />

Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla<br />

consistenza economica della partecipazione - possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione per difetto di “qualità”<br />

della cosa venduta ai sensi dell’art. 1497 c.c. solo se il cedente abbia fornito a tale riguardo specifiche garanzie contrattuali, anche<br />

diversamente qualificate, sufficiente essendo che il rilascio della garanzia si evinca inequivocamente dal contratto» (Cassazione<br />

civile, sez. I, 13 dicembre 2006, n. 26690).<br />

[7] Nella prassi vengono anche adottate forme ibride di strumenti di garanzia, quali la fideiussione cauzionale (o cauzione fideiussoria<br />

o assicurazione cauzionale), che costituisce una figura contrattuale atipica, intermedia fra il deposito cauzionale e la fideiussione,<br />

la quale, pure avendo come parte un’impresa di assicurazione, assolve alla funzione non di copertura di un rischio, ma di garantire<br />

il pagamento di una cauzione (Cassazione civile, sez. III, 24 dicembre 1992, n. 13661).<br />

[8] Sulla distinzione tra garanzie autonome e fideiussore, si veda in giurisprudenza la sentenza della Cassazione civile, sez. III, 2 aprile<br />

2002, n. 4637, in cui si chiarisce che «il contratto atipico di garanzia autonoma si differenzia dalla fideiussione per la mancanza<br />

dell’elemento dell’accessorietà, nel senso che il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni fondate sulla<br />

validità o efficacia del rapporto di base».<br />

37


TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

SPECIALE<br />

Gli errori degli operatori tra le principali cause di inquinamento di suolo e acque superficiali<br />

SGA: strumenti indispensabili<br />

per prevenire il rischio ambientale<br />

diMassimoBettanin, amministratoredelegatoERMItalia<br />

Laculturaelagestione<br />

ambientaletraleimpreseitaliane<br />

negliultimidiecianniha<br />

conosciutounosviluppo<br />

considerevole,grazieanche<br />

all’affermarsidistandard<br />

internazionalidiriferimento(ISO<br />

14001,EMAS).Nonsempre,<br />

tuttavia,leaziende<br />

comprendonotragliobiettivi<br />

dellagestioneambientale,<br />

anchelaprevenzionedeldanno<br />

ambientale;nonacaso,<br />

l’esperienzasuuncentinaio<br />

diprogettidicaratterizzazione,<br />

bonificaeripristinoambientale<br />

dimostrachesonoproprio<br />

glierrori,icomportamenti<br />

noncorrettioledisattenzioni<br />

(dovuteascarsaconoscenza)<br />

deglioperatoridurante<br />

leoperazionidimovimentazione<br />

etravasoarappresentare<br />

laquotapiùsignificativa<br />

deglieventidiinquinamento<br />

delsuolo,sottosuolo<br />

edelleacquesuperficiali,<br />

seguite,adistanza,<br />

dallelineefognarie<br />

edallecanalineinterrate<br />

utilizzateperiltrasporto<br />

direfluiindustriali<br />

edallosmaltimento<br />

insitodirifiutipericolosi<br />

edall’utilizzoditerreni<br />

direcuperocontaminati<br />

inattivitàdicostruzione.<br />

38<br />

Il sistema di gestione ambientale<br />

dell’impresa comprende, secondo<br />

quanto indicato dalla norma internazionale<br />

ISO 14001, «la struttura<br />

organizzativa, le responsabilità, le<br />

procedure, i processi e le risorse necessarie<br />

per definire e attuare la politica,<br />

gli obiettivi e i programmi ambientali».<br />

Tipicamente, l’attuazione<br />

della politica comporta il perseguimento<br />

di alcuni obiettivi fondamentali<br />

minimali per una sana e corretta<br />

gestione dell’impresa. Un efficace sistema<br />

di gestione ambientale dovrebbe<br />

garantire:<br />

l il rispetto dei requisiti e degli obblighi<br />

di legge (compliance legislativa)<br />

per minimizzare le possibili “liabilities”<br />

sia amministrative che penali<br />

in capo alla direzione;<br />

l il miglioramento delle prestazioni<br />

ambientali (ad esempio, in tema di<br />

rifiuti, una progressiva riduzione delle<br />

quantità generate e smaltite, miglioramento<br />

delle modalità di smaltimento,<br />

ampliamento della quantità di<br />

rifiuti sul totale generato soggetta a<br />

recupero o riciclo, incremento della<br />

raccolta differenziata in sito, ecc.);<br />

l la prevenzione di eventi, anche accidentali,<br />

che possono generare un<br />

danno ambientale con conseguenti<br />

importanti implicazioni sul profilo<br />

economico-patrimoniale dell’azienda.<br />

Tralasciando i primi due elementi<br />

che, sia pur fondamentali e “propedeutici”<br />

all’ottenimento di una certificazione<br />

ambientale, sono meno rilevanti<br />

ai fini di quanto sarà discusso a<br />

seguire, è opportuno concentrarsi sull’ultimo.<br />

Per capire, in termini pratici,<br />

cosa significhi per un’impresa ridurre<br />

il rischio di causare un danno ambientale,<br />

con le relative ripercussioni<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

economico-finanziare che ne possono<br />

scaturire, è necessario cercare di identificare<br />

gli eventi che sono o possono<br />

essere causa di danno ambientale. Gli<br />

eventi più frequenti di danno ambientale<br />

in realtà industriali e nel settore<br />

immobiliare sono:<br />

l lo spandimento accidentale di sostanze<br />

pericolose per l’ambiente durante<br />

le operazioni di movimentazione<br />

(ad esempio carico-scarico di prodotti<br />

chimici da automezzi, trasferimento<br />

a mezzo carrello elevatore o<br />

transpallet, travasi, ecc.);<br />

l il rilascio da serbatoi fuori terra o<br />

attrezzature o macchinari contenenti<br />

sostanze pericolose per l’ambiente (si<br />

pensi, ad esempio, alle macchine per<br />

le lavorazioni meccaniche che utilizzano<br />

oli idraulici, lubrificanti, emulsioni<br />

lubro-refrigeranti, solventi);<br />

l le perdite da serbatoi o tubazioni<br />

interrate (tipicamente di prodotti petroliferi<br />

quali gasolio, benzina, oli<br />

diatermici, oli lubrificanti oppure solventi);<br />

l perdite dalla rete fognaria di reflui<br />

industriali contaminati.<br />

Quelli che, invece, preoccupano in<br />

minor misura le imprese di questi settori,<br />

almeno fino a oggi, sono i danni<br />

ambientali correlati alle emissioni in<br />

atmosfera di sostanze inquinanti con<br />

conseguenti ricadute al suolo nelle vicinanze<br />

del sito e danneggiamento di<br />

culture o proprietà, eventi, di fatto, limitati<br />

a poche circoscritte tipologie industriali<br />

(ad esempio centrali termoelettriche,<br />

impianti per la lavorazione<br />

dei metalli, fonderie).<br />

Lo spandimento accidentale di sostanze<br />

pericolose per l’ambiente può<br />

avvenire sia in ambito industriale sia<br />

in quello immobiliare. Basti pensare<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


all’operazione di approvvigionamento<br />

di gasolio a un condominio dotato<br />

di caldaie alimentate con questa tipologia<br />

di combustibile.<br />

Una corretta procedura di gestione<br />

della problematica degli spandimenti,<br />

spesso sottostimata dai responsabili<br />

aziendali, deve prevedere alcune<br />

misure orientate sia alla prevenzione<br />

dell’evento che alla sua mitigazione:<br />

l nel caso le sostanze chimiche utilizzate<br />

siano rilevanti, la minimizzazione,<br />

ovunque possibile, dell’uso di<br />

contenitori mobili (ad esempio fusti<br />

metallici, cisternette, fustini, ecc.),<br />

che, richiedendo più operazioni manuali,<br />

presentano maggiori rischi di<br />

spandimento;<br />

l la predisposizioni di aree di movimentazione<br />

e stoccaggio adeguate<br />

con sistemi di contenimento delle<br />

eventuali perdite di prodotto. Questi<br />

sistemi, necessariamente di volume<br />

adeguato, devono prevedere un’impermeabilizzazione<br />

delle superfici<br />

che tenga conto della tipologia dei<br />

prodotti movimentati e stoccati (molto<br />

spesso le superfici delle aree di<br />

stoccaggio sono corrose o deteriorate<br />

per una cattiva opera di impermeabilizzazione)<br />

e la protezione, se possibile,<br />

dagli agenti atmosferici;<br />

l la definizione di corrette modalità<br />

operative che devono comprendere:<br />

- un’attenta segregazione di prodotti<br />

eventualmente non compatibili<br />

(cioé quelli che, se messi in contatto,<br />

possono generare incendio, esplosione,<br />

reazioni improvvise e incontrollabili,<br />

ecc.);<br />

- l’utilizzo di appropriate attrezzature<br />

per la movimentazione dei contenitori<br />

e il travaso dei prodotti (che<br />

deve avvenire solo su aree dedicate<br />

che soddisfino gli stessi criteri indicati<br />

al secondo punto);<br />

- la perfetta chiusura dei contenitori;<br />

- l’indicazione del contenuto e<br />

delle relative caratteristiche di pericolo;<br />

- l’ispezione e la manutenzione<br />

periodica delle aree di stoccaggio e<br />

movimentazione;<br />

l la presenza di attrezzature e mate-<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

SPECIALE<br />

riali per la gestione e il controllo degli<br />

eventuali spandimenti che dovessero<br />

accadere nonostante le misure<br />

precauzionali adottate. Questi materiali<br />

dovrebbero essere disponibili in<br />

prossimità delle aree di movimentazione<br />

e travaso ed essere compatibili<br />

con i prodotti movimentati;<br />

l la costante informazione e formazione<br />

del personale addetto alle operazioni<br />

di movimentazione e travaso.<br />

La formazione<br />

dovrebbe comprendere,<br />

oltre a<br />

indicazioni operative,<br />

anche la<br />

chiara descrizione<br />

dei possibili effetti<br />

sull’ambiente<br />

legati a eventuali<br />

spandimenti accidentali<br />

dei prodotti<br />

movimentati<br />

(spesso tralasciata<br />

e non nota agli<br />

operatori). Particolare<br />

attenzione<br />

deve essere posta<br />

anche allo svolgimento<br />

di prove pratiche di pronto intervento<br />

per il controllo degli spandimenti<br />

accidentali finalizzate a verificare<br />

il grado di preparazione del personale<br />

addetto e l’adeguatezza delle<br />

attrezzature di emergenza e delle modalità<br />

di intervento.<br />

Per quanto riguarda i punti critici<br />

e le possibili conseguenze sull’ambiente<br />

deve essere posta particolare<br />

attenzione alla presenza di tombini e<br />

caditoie per la raccolta di acque meteoriche<br />

nelle aree di carico-scarico<br />

e/o movimentazione o nelle loro immediate<br />

vicinanze. Va ricordato, infatti,<br />

che lo spandimento di prodotti<br />

chimici o petroliferi nella rete delle<br />

“acque bianche” comporta ingenti<br />

danni sia al corpo recettore finale<br />

(spesso, infatti, le acque meteoriche<br />

non confluisco agli impianti di trattamento<br />

e depurazione presenti in stabilimento)<br />

sia al sottosuolo nel caso<br />

in cui la rete fognaria, come molto<br />

spesso accade, sia danneggiata.<br />

Le stesse considerazioni valide<br />

Glierrori,<br />

icomportamentinon<br />

correttioledisattenzioni<br />

deglioperatoridurantele<br />

fasidimovimentazionee<br />

travasorappresentano<br />

lecausepiùricorrenti<br />

di inquinamento<br />

del suolo,sottosuolo<br />

eacquesuperficiali<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

per gli spandimenti accidentali valgono,<br />

in massima parte, anche per lo<br />

stoccaggio di prodotti chimici e petroliferi<br />

in serbatoi fuori terra. A questo<br />

proposito, le carenze più frequenti<br />

e gravi dei sistemi di gestione con<br />

riferimento a queste installazioni<br />

comprendono:<br />

l la mancanza di bacini di contenimento<br />

adeguati (se non addirittura la<br />

totale assenza) o il loro precario stato<br />

di manutenzione;<br />

l l’assenza di<br />

procedure per lo<br />

svuotamento dell’acqua<br />

meteorica<br />

che si accumula<br />

nei bacini (un’acquapotenzialmente<br />

contaminata<br />

con il/i prodotto/i<br />

contenuto/i nei<br />

serbatoi presenti<br />

all’interno del bacino);<br />

l la mancanza di<br />

adeguate baie di<br />

carico-scarico per<br />

gli automezzi;<br />

l il posizionamento errato delle aree<br />

di stoccaggio spesso in prossimità di<br />

recettori “sensibili” dal punto di vista<br />

ambientale, quali tombini per la raccolta<br />

di acque meteoriche o pozzi di<br />

emungimento acque.<br />

Senza dubbio, una della cause più<br />

frequenti di contaminazione del suolo<br />

e della falda è data dalle perdite<br />

dai serbatoi e tubazioni interrate.<br />

Queste strutture interrate sono molto<br />

diffuse sul territorio, essendo presenti<br />

in ambito industriale per lo stoccaggio<br />

di combustibili, oli e prodotti chimici,<br />

nel contesto immobiliare per lo<br />

stoccaggio soprattutto di gasolio per<br />

riscaldamento e, infine, presso i distributori<br />

di carburante.<br />

I serbatoi interrati e le relative tubazioni<br />

di adduzione, laddove presenti,<br />

devono essere, quindi, necessariamente<br />

inclusi nel campo di applicazione<br />

di un sistema di gestione ambientale.<br />

Con il supporto di aziende<br />

specializzate, è opportuno prevedere<br />

lo svolgimento di verifiche di tenuta<br />

39


TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

periodiche con frequenza variabile in<br />

funzione dell’età e delle caratteristiche<br />

costruttive del serbatoio. La definizione<br />

di adeguate procedure operative<br />

per l’effettuazione delle operazioni<br />

di carico-scarico permette di<br />

prevenire sia gli spandimenti accidentali<br />

sia, soprattutto, continui “piccoli”<br />

rilasci (spesso su aree non impermeabilizzate)<br />

che, nel lungo termine, possono<br />

portare a una contaminazione significativa<br />

del sottosuolo.<br />

In caso di vetustà dei serbatoi è<br />

necessario sostituirli con altri posti<br />

fuori terra e tubazioni aeree facilmente<br />

ispezionabili. Qualora ciò non fosse<br />

possibile (ad esempio per motivi legati<br />

alla sicurezza dell’impianto o mancanza<br />

di spazio), si deve prevedere:<br />

l l’installazione di serbatoi/tubazioni<br />

a doppia parete con gas interstiziale<br />

in pressione e manometro esterno<br />

per il controllo di eventuali perdite; il<br />

mantello esterno deve essere opportunamente<br />

rivestito e/o trattato per<br />

contrastare l’aggressione chimica da<br />

parte dei microrganismi presenti nel<br />

suolo. Il serbatoio/tubazione deve essere<br />

dotato di un anodo sacrificale<br />

per evitare gli effetti corrosivi di<br />

eventuali correnti vaganti presenti<br />

nel terreno, particolarmente pericolose<br />

nel caso sia presente nelle vicinanze<br />

una linea ferroviaria elettrificata;<br />

l una procedura operativa per il<br />

controllo periodico della pressione<br />

tra le due pareti del serbatoi e la verifica<br />

delle condizioni dell’anodo.<br />

Questi controlli dovranno essere registrati<br />

e documentati.<br />

L’utilizzo della rete fognaria di<br />

uno stabilimento per la raccolta e il<br />

recapito di liquidi contenenti sostanze<br />

chimiche pericolose per l’ambiente<br />

(spesso miscelate tra loro) può rappresentare<br />

un elemento particolarmente<br />

critico dal punto di vista ambientale.<br />

Infatti, la sua tenuta non è<br />

garantita a causa delle continue sollecitazioni<br />

meccaniche (si pensi, ad<br />

esempio, al passaggio di pesanti automezzi<br />

al di sopra della fognatura<br />

laddove questa incrocia una strada<br />

interna del sito) e/o chimiche (si pensi<br />

ad esempio all’effetto generato dal<br />

40<br />

SPECIALE<br />

continuo passaggio di liquidi corrosivi).<br />

Va aggiunto che spesso lo sviluppo<br />

della rete fognaria di uno stabilimento<br />

è notevole e, quindi, il controllo<br />

sulla tenuta è assai problematico.<br />

Ciò nondimeno, il rischio di causare<br />

un danno ambientale a causa<br />

delle perdite dalla rete fognaria è<br />

troppo elevato per non essere preso<br />

in considerazione nell’ambito di un<br />

efficace sistema di gestione ambientale.<br />

In particolare, nel caso sia presente<br />

una rete fognaria con le caratteristiche<br />

sopra descritte, il sistema gestionale<br />

prevede:<br />

l una completa mappatura della rete<br />

con l’indicazione dei tratti effettivamente<br />

a rischio, la natura dei liquidi<br />

in essi convogliati, i recapiti e i corpi<br />

recettori;<br />

l una corrispondenza “sul terreno”<br />

di quanto indicato nella planimetria,<br />

attraverso una chiara identificazione<br />

dei tombini e delle caditoie corrispondenti<br />

a tratti di fognatura dedicati ad<br />

acque industriali, sanitarie e/o meteoriche<br />

(ad esempio attraverso la tinteggiatura<br />

con colori diversi) nonché dei<br />

punti di scarico che dovrebbero essere<br />

opportunamente identificati;<br />

l una procedura operativa per la corretta<br />

esecuzione del controllo di tenuta<br />

dei tratti considerati a rischio e per<br />

la manutenzione periodica; il controllo<br />

dovrà essere visivo nei tratti ispezionabili<br />

e con videocamera in quelli<br />

non accessibili. La frequenza sarà variabile<br />

in funzione delle caratteristiche<br />

della fognatura e della sua età;<br />

l interventi immediati di manutenzione<br />

straordinaria dei tratti che, a<br />

seguito delle verifiche periodiche,<br />

dovessero rivelarsi danneggiati o in<br />

cattivo stato di conservazione. Questi<br />

interventi possono prevedere la sostituzione<br />

del tratto danneggiato oppure<br />

il rivestimento della parete interna<br />

della fognatura con calze impermeabilizzanti<br />

che non richiedono lavori<br />

di scavo e rimozione;<br />

l interventi di formazione del personale<br />

di stabilimento per evitare lo<br />

sversamento volontario o accidentale<br />

nella rete fognaria di prodotti non<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

compatibili con le caratteristiche della<br />

rete fognaria o del recapito finale<br />

(impianto di trattamento o corpo recettore).<br />

Il personale dovrà, inoltre,<br />

essere adeguatamente addestrato alla<br />

gestione di eventuali situazioni anomale<br />

o di emergenza che dovrà prevedere<br />

l’utilizzo di attrezzature di<br />

contenimento/assorbimento nonché,<br />

laddove tecnicamente fattibile, la<br />

manovra di serrande o valvole per<br />

l’interruzione dello scarico “fuori<br />

norma” o la sua deviazione in vasche<br />

di raccolta di emergenza mantenute<br />

vuote per tale scopo.<br />

In linea generale, come già indicato<br />

per i serbatoi interrati, nel caso si<br />

dovesse procedere al rifacimento di<br />

una rete fognaria (o parti di essa) dedicata<br />

al convogliamento di reflui pericolosi<br />

per l’ambiente, è preferibile,<br />

per una più semplice ed efficace gestione,<br />

prevedere tubazioni aeree oppure<br />

posizionate in cunicoli facilmente<br />

ispezionabili.<br />

Conclusioni<br />

L’esperienza in oltre un centinaio<br />

di progetti di caratterizzazione, bonifica<br />

e ripristino ambientale dimostra<br />

che sono proprio gli errori, i comportamenti<br />

non corretti o le disattenzioni<br />

(dovute a scarsa conoscenza) degli<br />

operatori durante le fasi di movimentazione<br />

e travaso a rappresentare la<br />

quota più significativa degli eventi di<br />

inquinamento del suolo, sottosuolo e<br />

delle acque superficiali.<br />

In seconda posizione ci sono le<br />

linee fognarie e canaline interrate utilizzate<br />

per il trasporto di reflui industriali,<br />

rispetto alle quali sono emersi<br />

evidenti errori di progettazione con<br />

conseguenze pesanti sia in termini<br />

ambientali che economici.<br />

Per frequenza e significatività del<br />

danno causato vanno, infine, citati lo<br />

smaltimento in sito di rifiuti pericolosi<br />

e l’utilizzo di terreni di recupero<br />

contaminati in attività di costruzione.<br />

Si tratta, fortunatamente, di infelici<br />

pratiche abbastanza frequenti nel<br />

passato e che gli attuali sistemi di<br />

gestione ambientale non contemplano<br />

più. l<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


SPECIALE<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

Il mercato italiano sta studiando prodotti differenziati per l’ampliamento della copertura<br />

Rischio ambientale: una nuova leva<br />

per lo sviluppo di soluzioni assicurative<br />

diGiovanniFaglia, responsabilePoolInquinamento<br />

Lamaggiorpartedelleimprese<br />

industrialicontinua<br />

asottovalutareilrischio<br />

inquinamentononostante<br />

lalegislazioneambientale<br />

italianasiadiventatanegliultimi<br />

annimoltosevera.Relativamente<br />

alsettoreimmobiliare<br />

edellefusionieacquisizioni<br />

(M&A),visonoesigenze<br />

assicurativespecifichesoprattutto<br />

relativamentealrischio<br />

diinattesespesedibonifica<br />

acaricodelvenditore/acquirente.<br />

Conlavolontàdioffrireprodotti<br />

assicurativisempre<br />

all’avanguardia,ilmercato<br />

assicurativoitalianostamettendo<br />

apuntonuovepolizze<br />

diresponsabilitàambientale<br />

perl’eserciziod’impresa,<br />

ingradodioffrireunacopertura<br />

estremamenteampia,<br />

ma,allostessotempo,<br />

chiaraecomprensibile.<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

Negli ultimi anni, l’interesse<br />

per la problematica dell’inquinamento<br />

e della conseguente<br />

responsabilità ambientale è<br />

aumentato in maniera consistente; lo<br />

dimostrano gli interventi legislativi<br />

comunitari e nazionali, fra cui il<br />

nuovo Testo Unico ambientale<br />

(D.Lgs. n. 152/2006) contenente anche<br />

il recepimento della direttiva<br />

2004/35/CE sulla responsabilità ambientale<br />

e l’interesse dei media e<br />

dell’opinione pubblica, come anche<br />

l’attenzione del mondo industriale e<br />

finanziario, delle università e degli<br />

studiosi della materia.<br />

Anche il mercato assicurativo sta<br />

mostrando sempre maggiore attenzione<br />

per questo settore, con una<br />

crescita moderata, ma costante, della<br />

domanda di coperture specifiche<br />

da parte delle imprese e con la richiesta<br />

di prodotti assicurativi innovativi.<br />

Il mondo industriale è sempre<br />

più interessato alla questione,<br />

ma frequentemente la valutazione<br />

dei rischi e delle potenzialità dei<br />

danni da inquinamento non viene<br />

svolta in maniera corretta.<br />

Il principio “chi inquina paga” è<br />

una realtà in Italia già da diversi<br />

anni; nonostante ciò, c’è la sensazione<br />

che molte imprese non ne abbiano<br />

una precisa percezione.<br />

In particolare, il tema delle bonifiche<br />

riguarda direttamente o<br />

indirettamente ogni settore di attività,<br />

non solo quelle produttive,<br />

ma anche gli operatori che lavorano<br />

presso terzi o che si occupano<br />

del trasporto delle merci.<br />

La questione dello scarso ricorso<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

a strumenti assicurativi specifici non<br />

riguarda comunque solo l’Italia; anche<br />

in altri paesi europei come Spagna,<br />

Francia ed Olanda la percentuale<br />

delle imprese che decide di assicurarsi<br />

è, infatti, ancora molto ridotta.<br />

Sensibilizzare le imprese alla<br />

corretta gestione dei propri rischi<br />

ambientali è un interesse:<br />

l dell’azienda stessa, che salvaguarda<br />

il proprio patrimonio ed è<br />

tutelata da eventuali richieste di risarcimento;<br />

l dello Stato e della pubblica amministrazione,<br />

che hanno garanzie<br />

sulla solvibilità del soggetto responsabile<br />

dell’inquinamento e riducono<br />

la possibilità di dover procedere direttamente<br />

alle bonifiche, sopportandone<br />

i relativi costi;<br />

l della collettività tutta che ne ottiene<br />

indubbi benefici.<br />

L’individuazione dei rischi è il<br />

primo passo per la riduzione del rischio<br />

stesso e una sua gestione ottimale.<br />

Un ruolo fondamentale del<br />

mercato assicurativo è quello di coadiuvare<br />

l’impresa nell’identificazione,<br />

valutazione e corretta gestione di<br />

tutti i rischi compresi quelli da inquinamento.<br />

La limitata diffusione<br />

di polizze dedicate ai rischi inquinamento<br />

è motivata da diverse ragioni<br />

tra cui:<br />

l le problematiche ambientali sono<br />

in genere molto tecniche e non di<br />

immediata comprensione;<br />

l il fatto che molte aziende sottovalutino<br />

i propri rischi ambientali e<br />

siano convinte che la loro attività<br />

non possa causare un danno da in-<br />

41


42<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

SPECIALE<br />

LagestionedeirischiinquinamentoinItalia:<br />

valori percentuali<br />

Qual’èlapercentualedelleimpreseconsapevoledeipropririschiinquinamento?<br />

Ediqueste,quanteeffettuanounacorrettagestionedeirischiinquinamento?<br />

Difficiledastabilire,maèpossibiledisicuroaffermareche:<br />

(*) lapercentualedelleimpreseconsapevoledeipropririschiinquinamento<br />

(*) lapercentualedelleimpresecheeffettuaunacorrettagestionedeirischiinquinamento<br />

100% lapercentualedelleimpreseitalianechedovrebbevalutareipropririschiinquinamento<br />

quinamento, trovandosi, di conseguenza,<br />

impreparate allorché si verifica<br />

un evento inquinante, che comporta<br />

la necessità di far fronte a ingenti<br />

spese di messa in sicurezza,<br />

bonifica e ripristino;<br />

l vi è un alto numero di aziende<br />

che hanno sottoscritto, più o meno<br />

consapevolmente, un’estensione<br />

per l’inquinamento accidentale<br />

sulla polizza RCG, di regola con<br />

massimali/sottolimiti molto contenuti.<br />

Nello specifico, il problema<br />

riguarda il significato di “inquinamento<br />

accidentale” e la tipologia<br />

di danni che verranno effettivamente<br />

risarciti. Il risultato è che,<br />

in caso di sinistro, spesso la garanzia<br />

non risulta operante. Ad esempio,<br />

in caso di incendio, per i danni<br />

a matrici ambientali, persone e<br />

aziende limitrofe (inquinamento di<br />

terreno e falda causato dalle acque<br />

di spegnimento, intossicazione<br />

delle persone per i fumi, interruzione<br />

di esercizio di ferrovie, autostrade<br />

o attività commerciali o di<br />

servizi), la polizza incendio non<br />

opera e, di regola, neanche quella<br />

RCG; al contrario, una specifica<br />

polizza per i danni da inquinamento<br />

offre una completa copertura assicurativa<br />

per ogni tipologia di<br />

danno.<br />

RealestateeM&A:<br />

problematicheassicurative<br />

Negli ultimi anni, molte aree industriali<br />

dismesse sono state oggetto<br />

di riqualificazione urbanistica e/o<br />

residenziale.<br />

Il rischio di dover sostenere spese<br />

di bonifica, anche se non si è direttamente<br />

responsabili della contaminazione,<br />

è particolarmente sentito nel<br />

settore real estate (immobiliare) e<br />

nei casi di merger & acquisition (fusioni<br />

e acquisizioni).<br />

Trovare un accordo tra le parti in<br />

merito agli obblighi di bonifica è<br />

assai complicato e, in molti casi,<br />

questa difficoltà può determinare il<br />

fallimento della trattativa. Pertanto,<br />

la due diligence ambientale [1] (di<br />

primo e secondo livello) ha un importanza<br />

sempre maggiore sull’esito<br />

della transazione. Le principali responsabilità<br />

a cui sono esposti i proprietari<br />

e i gestori di patrimoni immobiliari<br />

sono:<br />

l responsabilità civile per danni a<br />

[1] Si vedano gli approfondimenti di M. Brevi a pag. 30 e di P. Gallarati e C. Grignani a pag. 34.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

TABELLA1<br />

90% lapercentualedelleimpresechescegliecomesoluzioneassicurativaperiltrasferimentodeipropririschi<br />

inquinamentol’estensionesullapolizzaRCT/RCOall’inquinamentocosiddetto“accidentale”<br />

1% lapercentualedelleimpreseassicurateconunaspecificapolizzaperdannidainquinamento<br />

(*) Nonèpossibilefaredistinzionipertipologiad’aziendanéperdimensione,perchémagnitudoeprobabilitàdiunsinistronon<br />

dipendonostrettamentedaquestevariabili.Idati,nonufficiali,derivanodastimedelpoolinquinamento.<br />

cose, persone e da interruzione di<br />

attività;<br />

l responsabilità ambientale, che<br />

determina obblighi di bonifica e ripristino<br />

in caso di danno ad acque,<br />

suolo, specie e habitat naturali protetti<br />

sia in siti propri che di terzi;<br />

l diminuzione del valore del patrimonio<br />

immobiliare, sia proprio<br />

che di terzi, causato dalla contaminazione;<br />

l spese legali;<br />

l ritardi nella vendita/acquisizione<br />

di beni immobili o rami d’azienda;<br />

l scarsa disponibilità da parte degli<br />

investitori al finanziamento.<br />

Normare correttamente le responsabilità<br />

dei due soggetti con<br />

clausole contrattuali è fondamentale<br />

ed è, pertanto, indispensabile avere<br />

buoni consulenti sia tecnici che legali<br />

per la stesura di un buon contratto.<br />

Tuttavia, qualora non si riuscisse<br />

a trovare un accordo tra le<br />

parti, se il contratto non fosse sufficiente<br />

e/o se la parte che si assume<br />

l’onere dei costi di un’eventuale bonifica<br />

per contaminazioni pregresse<br />

dovesse poi risultare insolvente, una<br />

copertura assicurativa è fondamentale<br />

per la protezione dell’azienda e<br />

del suo patrimonio. La tipologia di<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


casi è molto varia e può riguardare:<br />

l siti dismessi o in dismissione così<br />

come ancora produttivi;<br />

l interi stabilimenti o parti di<br />

questi;<br />

l siti da bonificare, già bonificati o in<br />

cui non ci sono contaminazioni note.<br />

È evidente che ognuno di questi<br />

casi ha esigenze assicurative specifiche.<br />

L’offerta del mercato assicurativo<br />

in questo settore vede una bassa<br />

diffusione in Italia rispetto ad altri<br />

Paesi come Inghilterra e Stati Uniti,<br />

dove, peraltro, anche la normativa<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

SPECIALE<br />

ambientale è completamente diversa.<br />

Sono disponibili alcuni prodotti<br />

che però non hanno avuto il gradimento<br />

del mercato, sia per i costi che<br />

per le garanzie offerte:<br />

l copertura per i danni a terzi e le<br />

spese di bonifica sia interne che<br />

esterne al sito assicurato con attività<br />

correnti;<br />

l copertura per le società che svolgono<br />

le operazioni di bonifica presso<br />

il sito da bonificare;<br />

l clean up cost cup: copre i costi<br />

eccedenti quando i costi di disinquinamento<br />

effettivi sono superiori a<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

Articolo<br />

quelli preventivati; ciò può avvenire<br />

sia per l’introduzione di norme più<br />

severe sia per la scoperta di altri<br />

inquinanti successivamente alla pianificazione<br />

della bonifica.<br />

Essendo un mercato in fase di notevole<br />

sviluppo c’è da attendersi un<br />

aumento sia nella domanda che nell’offerta<br />

di questo tipo di coperture.<br />

Fondamentale è la messa a punto<br />

di garanzie innovative che rispondano<br />

alle esigenze delle imprese; un<br />

grande impulso viene dallo sviluppo<br />

della normativa sia a livello nazionale<br />

che comunitario. l<br />

IlPoolInquinamento<br />

Il Pool Inquinamento è un consorzio di co­riassicurazione, senza personalità giuridica, attivo dal 1979, che<br />

puòcontaresullapartecipazionedi44compagniedicui40diassicurazionedirettae4diriassicurazione.Si<br />

occupa della valutazione tecnica dei rischi, dei sopralluoghi tecnici presso le imprese industriali, della<br />

gestionedeisinistri,dellostudiodelleproblematicheambientaliediquelleassicurative.<br />

43


BONIFICHE:STATODELL’ARTE<br />

TRAGIURISPRUDENZAENUOVIAPPROCCI<br />

A conferma del “fermento” che ancora contraddistingue il settore<br />

delle bonifiche, la sentenza del TAR di Catania, sezione II, 20 luglio<br />

2007, n. 1254, nello stabilire come l’operato della pubblica<br />

amministrazione in occasione di vicende di contaminazione risulti,<br />

talvolta, ancora caratterizzato da incertezze interpretative e di<br />

applicazionedelD.Lgs.n.152/2006edaunageneraleprospettivatesa<br />

a ricostruire i profili della responsabilità in campo ambientale in<br />

termini oggettivi, ha inteso tracciare le linee operative che l’azione<br />

amministrativadovrebbeoraseguireinquestoambito.<br />

Forti segnali anche dal mercato assicurativo che sta iniziando a<br />

proporrepolizzespecificheaprotezionedeirischidainquinamento,in<br />

modo da tutelare il patrimonio aziendale, contribuendo, di<br />

conseguenza, ad aumentare il valore, in termini di solvibilità,<br />

dell’impresastessa.<br />

Contributi di:<br />

• Fabio Bianchi<br />

• Marco Tonellotto<br />

• Aldo Bertelle


Stampanti laser e soluzioni per la salute<br />

Inquinamento ambientale, polveri sottili: termini ormai familiari,<br />

che preoccupano e mobilitano ricerche importanti.<br />

Da anni cresce l’attenzione per<br />

i pericoli provocati da mezzi di<br />

trasporto e impianti di riscaldamento,<br />

eppure solo ora emerge la<br />

domanda inquietante di quale sia<br />

il nostro ambiente di lavoro. Perché<br />

trascorriamo in ambienti chiusi<br />

fino al 90% del nostro tempo totale<br />

ed in media 170 ore al mese in<br />

ufficio. Purtroppo i dati indicati<br />

dalle ricerche scientifiche non sono<br />

rassicuranti: uno studio pilota dell’Università<br />

tedesca di Giessen ha<br />

esaminato, nel 2006, 63 uffici di<br />

quattro città tedesche, verificando<br />

la quantità di inquinanti rilevati in<br />

diversi momenti della giornata. In<br />

particolare la presenza di composti<br />

organici volatili aumentava da pochi microgrammi fino a<br />

330 per metro cubo d’aria e raddoppiava la concentrazione di<br />

polveri sottili, in stretta relazione all’entrata in funzione delle<br />

stampanti laser. In Germania il problema era stato posto all’attenzione<br />

grazie all’attività di un’associazione che ha registrato<br />

più di 1200 casi di patologie legate all’utilizzo dei toner delle<br />

stampanti laser, evidenziando danni ai polmoni, alle vie respiratorie,<br />

agli occhi e alla pelle. Risultati analoghi vengono dall’Australia:<br />

un gruppo di ricerca dell’Università di tecnologia<br />

di Queensland, guidato dalla docente Lidia Morawska, ha registrato<br />

le emissioni in ambienti chiusi con stampanti in stampa.<br />

La concentrazione di polveri sottili era cinque volte superiore<br />

a quella misurata su una strada molto trafficata! Il problema<br />

dei rischi per la salute legati alle tecnologie di stampa a laser<br />

era già noto, particolarmente per la produzione di polveri sottili<br />

derivanti dai toner di ultima generazione. In effetti per poter<br />

aumentare la velocità prestazionale delle stampanti, vista l’impossibilità<br />

di aumentare ulteriormente la temperature del fusore,<br />

si è proceduto alla modifica della composizione del toner,<br />

incrementando la percentuale di poliesteri, principale causa<br />

dell’emissione del cosidetto nerofumo, ipotizzando addirittura<br />

da recenti studi, la generazione di formaldeide. Ma l’adozione<br />

di tecnologie avanzate ha solo evidenziato la problematica sul<br />

fronte delle nanopolveri. I rischi per la salute sono connessi<br />

proprio alle dimensioni tanto ridotte di queste emissioni: così<br />

piccole da evadere i naturali sistemi di filtraggio presenti nel<br />

nostro organismo e raggiungere gli alveoli polmonari, nei quali<br />

vengono convogliati dal sangue verso altri organi, fino allo<br />

stesso cervello. Anche dal punto di vista della composizione<br />

chimica i toner presentano due sostanze potenzialmente tos-<br />

Nella foto il Dust Buster, l’unico sistema italiano brevettato<br />

che elimina il problema delle polveri sottili emesse dalle<br />

stampanti laser -www.ecoserviceoffice.com.<br />

siche: lo stirene, legato a malattie<br />

e tumori del sangue, e il nerofumo,<br />

che può essere causa di tumori alle<br />

vie urinarie e problemi polmonari.<br />

In Italia il nerofumo è già stato<br />

riconosciuto responsabile di malattie<br />

professionali, in seguito alla<br />

vicenda dei portuali di Genova.<br />

La portata del problema emerge in<br />

tutta la sua gravità se confrontiamo<br />

il tempo trascorso quotidianamente<br />

in ambienti di lavoro chiusi e la<br />

molteplice fonte di rischio. Non<br />

riguarda solo i danni acuti per la<br />

salute, sempre più difficili da verificare,<br />

ma soprattutto quelli cronici,<br />

che si accumulano in anni di<br />

lavoro. Può dirci molto del cosiddetto<br />

“mal d’ufficio” che, secondo un rapporto dell’Agenzia<br />

europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, riguarda più<br />

di 40 milioni di lavoratori europei, con un costo dovuto alla<br />

scarsa produttività di circa 20 miliardi di euro. Quali le soluzioni<br />

possibili? Purtroppo il problema è acuito dalla tendenza<br />

attuale a “sigillare” il più possibile gli ambienti lavorativi, per<br />

contenere i costi di riscaldamento: le linee guida per la sicurezza<br />

sul lavoro suggeriscono invece di utilizzare le stampanti<br />

in ambienti ben areati, preferendo attrezzature recenti, dotate<br />

di adeguati filtri per l’ozono e di porre particolare cura alla<br />

manutenzione delle attrezzature. In particolare i toner andrebbero<br />

maneggiati solo con guanti monouso e una mascherina<br />

a protezione degli occhi. Una indicazione sostenuta dai più,<br />

riguarda l’utilizzo di ambienti appositi in cui confinare tutte<br />

le attrezzature di stampa: soluzione che diventa però inadeguata<br />

e controproducente proprio negli ambienti più esposti<br />

al rischio, quelli che richiedono un uso intensivo e prolungato<br />

delle stampanti. Diventa allora necessità la corsa a tecnologie<br />

all’avanguardia, in grado di rispondere alla complessità<br />

del problema. E’ il caso di una proposta tutta italiana: un sistema<br />

filtrante di nuova generazione, con brevetto internazionale,<br />

proposto da una ditta di Pesaro, la Eco Service Office<br />

-www.ecoserviceoffice.com-. Una ricerca del Dipartimento<br />

di Scienza dei Materiali e Ingegneria Chimica del Politecnico<br />

di Torino ne ha esaminato il rendimento, verificando anche<br />

una significativa capacità di bloccare le nanopolveri. Inoltre,<br />

secondo i ricercatori, le specifiche caratteristiche del sistema<br />

di filtraggio permettono di accorpare le emissioni eccedenti<br />

in particelle di dimensione maggiore e dunque idonee ad essere<br />

captate ed espulse prima di raggiungere i polmoni.(ARS)<br />

INFORMAZIONE COMMERCIALE


L'APPROFONDIMENTO<br />

BONIFICHE<br />

Articolo<br />

L’attuale impianto legislativo si basa sul Titolo V, Parte IV, decreto legislativo n. 152/2006<br />

I cambiamenti per le bonifiche ambientali<br />

alla luce della recente giurisprudenza<br />

diFabioBianchi, StudioLegalePasqualiniSalsa<br />

Lerecentimodifiche,all’interno<br />

delpiùampioTestounico<br />

sull’<strong>Ambiente</strong>(D.Lgs.<br />

n.152/2006),dellalegislazione<br />

inmateriadibonifiche,vanno<br />

lettenelsegnodelriordino<br />

edelcoordinamento<br />

delledisposizionidisettore<br />

attraversol’individuazione<br />

eabrogazionedellenorme<br />

incompatibiliconlanuova<br />

disciplina,dellapredisposizione<br />

diunregimetransitoriochefa<br />

salvelefontisecondarievigenti<br />

finoall’adozionedeinuovi<br />

provvedimentinonché<br />

dell’accelerazione<br />

delleoperazionidibonifica<br />

mediantesnellimento<br />

delleprocedurerelative.<br />

Successivamente,sentenze<br />

didifferentigradi digiudizio<br />

hannooffertointerpretazioni<br />

suquestioniqualilemisure<br />

diprevenzioneacarico<br />

delproprietarioogestore<br />

dell’area,laresponsabilità<br />

soggettivaeoggettivaincaso<br />

diinquinamentoambientale<br />

el’applicazionedelladisciplina<br />

sanzionatoriapenale.<br />

Èopportuno,quindi,passare<br />

inrassegnaleprincipalipronunce<br />

giurisprudenziali.<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

Ladisciplina<br />

dellebonifiche<br />

La disciplina della bonifica e del<br />

ripristino ambientale dei siti inquinati<br />

oggi è dettata dal Titolo V, Parte<br />

IV, D.Lgs. n. 152/2006 (“Testo<br />

Unico Ambientale”), dagli articoli<br />

239 al 253 e dall’art. 257, che regola<br />

l’apparato sanzionatorio.<br />

Il Titolo V del Testo Unico Ambientale<br />

è stato emanato da parte<br />

del Legislatore con finalità di assoluta<br />

evidenza quali:<br />

l riordino e coordinamento delle<br />

disposizioni di settore attraverso<br />

l’individuazione e abrogazione<br />

delle norme incompatibili con la<br />

nuova disciplina e la predisposizione<br />

di un regime transitorio che<br />

fa salve le fonti secondarie vigenti<br />

fino all’adozione dei nuovi provvedimenti;<br />

l accelerazione delle operazioni di<br />

bonifica mediante snellimento delle<br />

procedure relative.<br />

La parte relativa ai principi generali<br />

e alla relativa applicazione<br />

della disciplina è contenuta nell’art.<br />

239, che si riferisce alla definizione<br />

delle procedure, dei criteri e delle<br />

modalità per lo svolgimento delle<br />

operazioni necessarie all’eliminazione<br />

delle sorgenti dell’inquinamento,<br />

da effettuarsi in armonia<br />

con i principi e le norme comunitarie,<br />

con particolare riferimento al<br />

principio “chi inquina paga”.<br />

Per quanto concerne la nozione<br />

di “bonifica”, essa è definita dall’art.<br />

240, lettera p), come «l’insieme<br />

degli interventi atti ad eliminare<br />

le fonti di inquinamento e le sostanze<br />

inquinanti o a ridurre le<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

concentrazioni delle stesse presenti<br />

nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque<br />

sotterranee ad un livello uguale<br />

o inferiore ai valori delle concentrazioni<br />

soglia di rischio».<br />

Le altre definizioni indicate dal<br />

Legislatore nella disciplina legislativa<br />

sono rappresentate dalla:<br />

l “messa in sicurezza d’emergenza”,<br />

consistente in «ogni intervento<br />

immediato o a breve termine,<br />

da mettere in opera nelle<br />

condizioni di emergenza di cui alla<br />

lettera t) in caso di eventi di<br />

contaminazione repentini di qualsiasi<br />

natura, atto a contenere la<br />

diffusione delle sorgenti primarie<br />

di contaminazione, impedirne il<br />

contatto con altre matrici presenti<br />

nel sito e a rimuoverle, in attesa<br />

di eventuali ulteriori interventi di<br />

bonifica o di messa in sicurezza<br />

operativa o permanente»;<br />

l “messa in sicurezza permanente”,<br />

costituente «l’insieme degli interventi<br />

atti a isolare in modo definitivo<br />

le fonti inquinanti rispetto<br />

alle matrici ambientali circostanti<br />

e a garantire un elevato e definitivo<br />

livello di sicurezza per le persone e<br />

per l’ambiente. In tali casi devono<br />

essere previsti piani di monitoraggio<br />

e controllo e limitazioni d’uso<br />

rispetto alle previsioni degli strumenti<br />

urbanistici»;<br />

l “messa in sicurezza operativa”,<br />

ossia «l’insieme degli interventi<br />

eseguiti in un sito con attività<br />

in esercizio atti a garantire un<br />

adeguato livello di sicurezza per<br />

le persone e per l’ambiente, in<br />

attesa di ulteriori interventi di<br />

messa in sicurezza permanente o<br />

47


BONIFICHE<br />

Articolo<br />

I TERMINI PIÙ FREQUENTI<br />

48<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

l Bonifica: insieme degli interventi atti a eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a<br />

ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee a un livello<br />

uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio.<br />

l Sito: area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici<br />

ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e<br />

impiantistiche presenti.<br />

l Concentrazioni soglia di rischio: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare<br />

caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati<br />

nell’Allegato I alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione e<br />

il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti<br />

costituiscono i livelli di accettabilità per il sito.<br />

bonifica da realizzarsi alla cessazione<br />

dell’attività. Essi comprendono<br />

altresì gli interventi di contenimento<br />

della contaminazione<br />

da mettere in atto in via transitoria<br />

fino all’esecuzione della bonifica<br />

o della messa in sicurezza<br />

permanente, al fine di evitare la<br />

diffusione della contaminazione<br />

all’interno della stessa matrice o<br />

tra matrici differenti. In tali casi<br />

devono essere predisposti idonei<br />

piani di monitoraggio e controllo<br />

che consentano di verificare l’efficacia<br />

delle soluzioni adottate».<br />

Recentiproblematiche<br />

Alla luce di queste precisazioni<br />

normative va evidenziato che, a oggi,<br />

la messa in sicurezza e il ripristino<br />

ambientale dei siti contaminati<br />

hanno comportato il riaffacciarsi<br />

di problematiche che avrebbero dovuto<br />

ritenersi già risolte da parte<br />

della dottrina e della giurisprudenza<br />

con la normativa del D.Lgs. n.<br />

22/1997.<br />

Ciò, in riferimento alle opere<br />

di messa in sicurezza e bonifica<br />

imposte dalle pubbliche amministrazioni<br />

all’interno dei siti di interesse<br />

nazionale, amministrazioni<br />

i cui provvedimenti si sono<br />

rivolti a soggetti in capo ai quali<br />

non era dato individuare precise<br />

responsabilità quali autori delle<br />

rilevate contaminazioni.<br />

Alla luce di ciò, appare fondamentale<br />

valutare i recenti orientamenti<br />

giurisprudenziali consolidatisi<br />

nel vigore della precedente normativa,<br />

contribuendo, così, a chiarire<br />

entro quali limiti può legittimamente<br />

estrinsecarsi il potere dell’amministrazione.<br />

Misurediprevenzione<br />

acaricodelproprietario<br />

ogestoredell’area<br />

Il D.Lgs. n. 152/2006 prevede<br />

come il proprietario o il gestore<br />

dell’area debba attuare le misure di<br />

prevenzione e abbia l’obbligo di<br />

porre in essere interventi di natura<br />

emergenziale.<br />

Queste misure di prevenzione<br />

dettate dal Legislatore, che non<br />

possono essere intese in modo<br />

estensivo, sono state definite come<br />

iniziative dirette a contrastare una<br />

minaccia imminente per la salute o<br />

per l’ambiente che possa realizzarsi<br />

in un futuro prossimo. Esse sono,<br />

dunque, circoscritte agli interventi<br />

che si rendono necessari nell’immediatezza<br />

di un evento, per bloccare<br />

un’aggressione imminente a<br />

beni primari, il cui obbligo di “salvataggio”<br />

viene posto in capo anche<br />

al proprietario e al gestore dell’area<br />

incolpevoli in base a un evidente<br />

principio di solidarietà socia-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

le, in quanto soggetti che hanno le<br />

maggiori possibilità di attivarsi per<br />

primi.<br />

Questi principi sono stati evidenziati<br />

recentemente dalla giurisprudenza<br />

del TAR Lombardia n.<br />

5289/2007, con la quale i giudici<br />

hanno precisato che «impone l’esecuzione<br />

di interventi di recupero<br />

ambientale anche di natura emergenziale<br />

al responsabile dell’inquinamento<br />

e che a carico di quest’ultimo,<br />

invero, non incombe alcun<br />

obbligo di porre in essere gli interventi<br />

ambientali in argomento ma<br />

solo la facoltà di eseguirli al fine di<br />

evitare l’espropriazione del terreno<br />

interessato, gravato da onere reale<br />

al pari delle spese sostenute per gli<br />

interventi di recupero ambientale<br />

assistite invece da privilegio speciale<br />

immobiliare». Come ben precisa<br />

questa sentenza, non deve essere<br />

confuso con questo principio il<br />

diverso caso in cui l’amministrazione<br />

comunale interessata abbia<br />

adottato un’ordinanza contingibile<br />

e urgente ai sensi dell’art. 54,<br />

D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce<br />

al Sindaco il potere di assumere<br />

provvedimenti dal contenuto atipico<br />

nell’interesse della pubblica incolumità<br />

a prescindere dall’accertamento<br />

delle effettive responsabilità.<br />

È evidente, peraltro, come un tale<br />

ordine non possa mai avere a og-<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


LA GIURISPRUDENZA RECENTE<br />

l Cass. pen., sez. III, 2 maggio 2007, n. 16575/07<br />

l TAR Sicilia, sez. II, 20 luglio 2007, n. 1254/07<br />

l TAR Toscana, sez. II, 14 marzo 2007, n. 393/07<br />

l TAR Veneto, sez. III, 2 luglio 2007, n. 2111/07<br />

l TAR Lombardia, sez. II, 27 giugno 2007, n. 5289/07<br />

getto interventi la cui messa in opera<br />

richieda lunghi tempi di progettazione<br />

e realizzazione, per evidente<br />

incompatibilità degli stessi con<br />

la natura contingibile e urgente del<br />

provvedimento sindacale.<br />

Oltre a ciò, la giurisprudenza ha<br />

evidenziato che, in caso di mancata<br />

esecuzione degli interventi da parte<br />

del responsabile dell’inquinamento<br />

e qualora quest’ultimo sia irreperibile,<br />

le opere di recupero ambientale<br />

devono essere eseguite dall’amministrazione,<br />

la quale potrà rivalersi<br />

sul soggetto responsabile anche<br />

esercitando, nel caso in cui la<br />

rivalsa non vada a buon fine, le<br />

garanzie gravanti sul bene oggetto<br />

dei suddetti interventi.<br />

Inoltre, il Consiglio di Stato, con<br />

la sentenza n. 4525/2005, aveva risolto<br />

ogni residuo dubbio relativo a<br />

queste tematiche, evidenziando come<br />

l’ordinanza di messa in sicurezza<br />

e bonifica potesse essere notificata<br />

al proprietario del sito inquinato<br />

al fine di metterlo al conrrente di<br />

questo onere, e come, allo stesso<br />

tempo, non potessero essere imposte<br />

misure di bonifica senza un adeguato<br />

accertamento della responsabilità<br />

- o corresponsabilità - del<br />

proprietario per l’inquinamento del<br />

sito.<br />

In altre recenti sentenze, la giurisprudenza<br />

si è pronunciata in relazione<br />

alla tematica dei casi relativi<br />

a interventi di emergenza parti-<br />

[1] Si veda il commento di M. Tonellotto a pag. 51.<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

l Consiglio di Stato, sez. V, 14 giugno 2007, n. 3192/07<br />

l TAR Puglia, 11 giugno 2007, n. 2247/07<br />

colarmente onerosi che richiedono<br />

tempi lunghi per l’attuazione.<br />

A questo proposito, i giudici<br />

hanno evidenziato che, «in considerazione<br />

delle specifiche caratteristiche<br />

dell’area, in termini di efficacia<br />

nel raggiungere gli obiettivi<br />

finali, concentrazioni residue, tempi<br />

di esecuzione, impatto sull’ambiente<br />

circostante degli interventi<br />

le Amministrazioni debbono dare<br />

pienamente conto delle rilevate insufficienze<br />

del sistema inizialmente<br />

individuato, sulla base di un’analisi<br />

completa e basata su rilevazioni<br />

pertinenti e fornire indicazioni di<br />

dettaglio circa i vantaggi effettivi»<br />

(TAR Lecce n. 2247/2007).<br />

Questo organo giudicante ha<br />

precisato anche che, se la ratio dell’intervento<br />

disposto è quella di<br />

porre rimedio all’ulteriore incremento<br />

della contaminazione, non<br />

possa ritenersi che la prescrizione<br />

della realizzazione di una barriera<br />

fisica risulti la misura più adeguata<br />

e proporzionale al conseguimento<br />

dello scopo, posto che la rilevanza<br />

dell’intervento e i tempi verosimilmente<br />

lunghi per la sua realizzazione<br />

e messa in opera ne palesano la<br />

non idoneità.<br />

Inquinamento ambientale:<br />

responsabilità soggettiva e<br />

oggettiva<br />

Un altro caso in cui sono sorte<br />

problematiche relative all’applica-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

BONIFICHE<br />

Articolo<br />

zione della normativa sulle bonifiche,<br />

riguarda l’art. 17, D.Lgs. n.<br />

22/1997, che assoggettava all’obbligo<br />

di bonifica «chiunque, anche<br />

in maniera accidentale, cagioni il<br />

superamento ovvero determini un<br />

pericolo concreto ed attuale di superamento<br />

dei limiti di accettabilità<br />

della contaminazione ambientale»<br />

dei suoli, delle acque superficiali<br />

e sotterranee in relazione alla<br />

particolare destinazione d’uso dei<br />

siti. Questa normativa prevedeva<br />

che l’unico accertamento che dovesse<br />

essere compiuto era quello<br />

relativo al nesso causale tra la condotta<br />

dell’autore dell’inquinamento<br />

e l’evento, trattandosi di una responsabilità<br />

di natura certamente<br />

oggettiva.<br />

La mancanza, nel D.Lgs. n. 152/<br />

2006, di un esplicito riferimento a<br />

forme di contaminazione “accidentale”<br />

depone circa un diverso sistema<br />

di imputazione di responsabilità,<br />

fondato sull’accertamento di parametri<br />

soggettivi di colpevolezza<br />

in capo all’inquinatore.<br />

A questo proposito, la giurisprudenza<br />

ha confermato tali conclusioni,<br />

ritenendo che «il legislatore del<br />

2006 ha operato una scelta decisa<br />

in favore della riconduzione della<br />

responsabilità per i danni all’ambiente<br />

nell’alveo della “tradizionale”<br />

ai sensi dell’art. 2043 c.c. della<br />

responsabilità extracontrattuale<br />

soggettiva, con il rigetto di una<br />

qualsiasi forma di responsabilità<br />

oggettiva» (TAR Catania n. 1254/<br />

2007) [1] .<br />

Secondo questa pronuncia,<br />

dunque, deve concludersi che il<br />

nuovo quadro normativo imporrebbe<br />

di escludere che il responsabile<br />

della bonifica o del danno<br />

ambientale possa essere individuato<br />

solo in virtù del rapporto<br />

esistente tra un determinato soggetto<br />

e l’apparato produttivo esistente<br />

nell’area inquinata, doven-<br />

49


BONIFICHE<br />

Articolo<br />

dosi escludere qualsiasi responsabilità<br />

“da posizione”.<br />

Ladisciplina<br />

sanzionatoriapenale<br />

L’art. 257 del Testo Unico punisce,<br />

con la pena alternativa dell’arresto<br />

o dell’ammenda, chiunque<br />

cagiona l’inquinamento del<br />

suolo, del sottosuolo, delle acque<br />

superficiali o delle acque sotterranee<br />

con il superamento delle concentrazioni<br />

soglia di rischio, qualora<br />

non provveda alla bonifica in<br />

conformità al progetto approvato<br />

dall’autorità competente nell’ambito<br />

del procedimento di cui agli<br />

articoli 242 e seguenti.<br />

La recente giurisprudenza ha<br />

precisato che l’evento è esclusivamente<br />

di danno, perché consiste so-<br />

50<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

lo nell’inquinamento e non in un<br />

prospettato e presunto pericolo di<br />

inquinamento. La condizione obiettiva<br />

di punibilità relativa al non<br />

provvedere alla bonifica è configurata<br />

nelle due fattispecie a confronto<br />

secondo presupposti e regole<br />

procedimentali non perfettamente<br />

sovrapponibili (sentenza della Cassazione<br />

penale, sez. III, 8 marzo<br />

2007, n. 9794/07).<br />

Il Legislatore con il nuovo Testo<br />

Unico ha introdotto una nuova ipotesi<br />

contravvenzionale, punita con<br />

la pena alternativa dell’arresto o<br />

dell’ammenda, in caso di mancata<br />

effettuazione della comunicazione<br />

di cui all’articolo 242.<br />

Inoltre, va evidenziato che il vigente<br />

art. 257 prevede un aggravamento<br />

di pena in caso di inquina-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

mento provocato da sostanze pericolose<br />

e, inoltre, la possibilità che,<br />

in caso di sentenza di condanna<br />

per la contravvenzione di cui ai<br />

commi 1 e 2 o di sentenza emessa<br />

ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., il<br />

beneficio della sospensione condizionale<br />

della pena venga subordinato<br />

all’esecuzione degli interventi<br />

di emergenza, bonifica e ripristino<br />

ambientale.<br />

L’art. 257 del Testo Unico conclude<br />

evidenziando che «l’osservanza<br />

dei progetti approvati ai<br />

sensi degli articoli 242 e seguenti<br />

costituisce condizione di non punibilità<br />

per i reati ambientali contemplati<br />

da altre leggi per il medesimo<br />

evento e per la stessa condotta<br />

di inquinamento di cui al<br />

comma 1». l<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


L'APPROFONDIMENTO<br />

BONIFICHE<br />

Articolo<br />

Il TAR Sicilia interviene sull’applicazione della legislazione e l’azione della PA<br />

Bonifiche: nuove interpretazioni<br />

sui procedimenti amministrativi<br />

diMarcoTonellotto, avvocato,NCTMStudiolegaleAssociato<br />

L’operatodellapubblica<br />

amministrazioneinoccasione<br />

divicendedicontaminazione<br />

risulta,talvolta,ancora<br />

caratterizzatodaincertezze<br />

interpretativeediapplicazione<br />

delD.Lgs.n.152/2006edauna<br />

generaleprospettiva,tesa<br />

aricostruireiprofili<br />

dellaresponsabilitàincampo<br />

ambientaleinterminioggettivi.<br />

Èlaconclusioneallaqualeè<br />

giuntoilTARSicilia,Catania,<br />

sez.II,che,conlasentenza<br />

20luglio2007,n.1254,hafatto<br />

chiarezzasualcuniprincipi<br />

epresuppostiapplicativi<br />

delcosiddettoTestoUnico<br />

ambientale,nelcontesto<br />

delquale,perquantoriguarda<br />

iltemadellebonifichedeisiti<br />

contaminati,hatracciato<br />

lelineeoperativechel’azione<br />

amministrativadovrebbeora<br />

seguireinquestoambito.<br />

Lapronunciacostituisce,<br />

pertanto,l’occasioneperun<br />

inquadramentosistematico<br />

inmeritoataluniprincipi<br />

difondodellamateria.<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

Il testo integrale della sentenza del TAR Sicilia,<br />

Catania, sez. II, 20 luglio 2007, n. 1254 è disponibile<br />

nella sezione “Documentazione integrativa” del<br />

sito:<br />

La sentenza TAR Sicilia, Catania,<br />

sez. II, 20 luglio 2007, n.<br />

1254, merita una particolare segnalazione,<br />

essendo intervenuta a fare<br />

chiarezza su taluni principi e presupposti<br />

applicativi del cosiddetto<br />

Testo Unico Ambientale, nel contesto<br />

del quale, per quanto riguarda il<br />

tema delle bonifiche dei siti contaminati,<br />

ha tracciato le linee operative<br />

che l’azione amministrativa dovrebbe<br />

ora seguire in questo ambito.<br />

La vicenda sostanziale sulla quale<br />

si è pronunciato il giudice amministrativo<br />

denota, infatti, come l’operato<br />

della pubblica amministrazione in<br />

occasione di vicende di contaminazione<br />

risulti, talvolta, ancora caratterizzato<br />

da incertezze interpretative e<br />

di applicazione del D.Lgs. n. 152/<br />

2006 e da una generale prospettiva,<br />

tesa a ricostruire i profili della responsabilità<br />

in campo ambientale in<br />

termini oggettivi.<br />

La pronuncia del TAR Catania costituisce,<br />

pertanto, l’occasione per un<br />

inquadramento sistematico in merito<br />

a taluni principi di fondo della materia,<br />

tracciando la strada per una corretta<br />

applicazione della legge, presidio<br />

di regolarità dei procedimenti<br />

amministrativi in tema di contaminazione<br />

dei siti.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

L’applicazionedelD.Lgs.<br />

n.152/2006aicasipregressi<br />

Con l’entrata in vigore del D.Lgs.<br />

n. 152/2006, si è posto il problema di<br />

individuare quale fosse la legge applicabile<br />

ai procedimenti amministrativi<br />

di bonifica che erano iniziati sotto<br />

il vigore della precedente disciplina<br />

normativa e che, alla data del 29<br />

aprile 2006, non si erano conclusi<br />

con l’adozione di un provvedimento<br />

finale.<br />

Nel contesto delle procedure<br />

aventi a oggetto siti d’interesse nazionale,<br />

così come in quelle riguardanti<br />

aree contaminate più circoscritte,<br />

la pubblica amministrazione ha<br />

spesso ritenuto che detti procedimenti<br />

avrebbero dovuto continuare applicando<br />

la previgente normativa di cui<br />

al D.Lgs. n. 22/1997 e al D.M. n.<br />

471/1999.<br />

Tuttavia, tanto in forza del principio<br />

generale “tempus regit actum” [1] ,<br />

quanto in ragione delle disciplina transitoria<br />

di cui agli articoli 264, comma<br />

1, lettera i) e 265, comma 4, D.Lgs. n.<br />

152/2006, appare corretto pervenire a<br />

conclusioni di segno opposto.<br />

Infatti, come correttamente ritenuto<br />

dalla sentenza in esame, il rapporto<br />

esistente tra procedimento e legge so-<br />

[1] Sul concetto del “tempus regit actum” si veda il contributo di M. Medugno sul n. 18/2007 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

51


BONIFICHE<br />

Articolo<br />

pravvenuta va analizzato con riferimento<br />

agli effetti dell’atto amministrativo,<br />

nel senso che, qualora muti<br />

la norma che disciplina l’azione amministrativa,<br />

restano salvi i sub procedimenti<br />

e gli atti che abbiano prodotto<br />

effetti consolidati, esteriorizzati e portati<br />

a esecuzione [2] . In questo senso,<br />

come correttamente evidenziato dal<br />

TAR Catania, si è pronunciata la giurisprudenza<br />

[3] , per l’appunto affermando<br />

che il principio “tempus regit<br />

actum” è applicabile al momento dell’emanazione<br />

del provvedimento finale,<br />

con salvezza delle sole fasi procedimentali<br />

che siano dotate di piena<br />

autonomia e definitività degli effetti.<br />

Il che vale ad affermare che, in<br />

mancanza dei presupposti visti in<br />

precedenza, il sopravvenire di una<br />

nuova disciplina del procedimento<br />

determina l’attrazione dello stesso<br />

nell’ambito dello “ius supervenies”<br />

e, quindi, l’applicazione della nuova<br />

legge.<br />

Inoltre, anche a prescindere dai<br />

principi d’ordine generale di cui sopra,<br />

a identiche conclusioni si deve<br />

pervenire sulla scorta delle norme<br />

che, in seno al D.Lgs. n. 152/2006,<br />

espressamente affrontano il problema<br />

della successione delle leggi. Da un<br />

lato, è, infatti, rinvenibile la previsione<br />

di cui all’art. 264, comma 1, lettera<br />

i) [4] , il quale prevede che i soli<br />

52<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

provvedimenti esecutivi che continuano<br />

ad applicarsi sono quelli entrati<br />

in vigore prima dell’aprile del<br />

2006. Dall’altro, questa interpretazione<br />

appare confermata da quanto<br />

dispone l’art. 265, comma 4, D.Lgs.<br />

n. 152/2006 [5] , ai sensi del quale vengono<br />

fatti salvi solamente i procedimenti<br />

che si sono conclusi con<br />

un’espressa autorizzazione degli interventi<br />

di bonifica [6] .<br />

Deve, quindi, essere condivisa la<br />

conclusione secondo la quale i procedimenti<br />

di bonifica iniziati sotto il<br />

vigore del D.Lgs. n. 22/1997, a partire<br />

dal 29 aprile 2006 avrebbero dovuto<br />

procedere secondo le nuove<br />

norme regolatrici del potere amministrativo,<br />

con intangibilità delle sole<br />

situazioni giuridiche definite.<br />

Bonifica:presupposto<br />

soggettivodiobbligoe<br />

responsabilità<br />

La sentenza in commento ha pure<br />

il pregio di chiarire che, con l’entrata<br />

in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, può<br />

ritenersi definitivamente affermato in<br />

questo ambito della materia ambientale<br />

il modello di una responsabilità<br />

soggettiva di tipo aquiliano, in forza<br />

del quale destinatario dell’obbligo di<br />

bonifica è solamente il soggetto responsabile<br />

della contaminazione, cui<br />

la stessa sia causalmente riferibile a<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

titolo di dolo o colpa.<br />

È, infatti, indubbio che il decreto<br />

suddetto ha recepito nell’ordinamento<br />

italiano il principio “chi inquina paga”,<br />

che, per come richiamato nel<br />

contesto che la nuova legge quadro<br />

ambientale riserva al tema della bonifica<br />

dei siti contaminati [7] , non può<br />

ritenersi un principio puramente programmatico,<br />

dovendo, invece, trovare<br />

applicazione concreta nella disciplina<br />

di questo segmento della materia ambientale.<br />

Da ciò discende, pertanto, il<br />

taglio squisitamente soggettivo delle<br />

responsabilità, quale accolto dal Legislatore<br />

nel disciplinare l’istituto delle<br />

bonifiche. Prova ne sia che gli articoli<br />

242 e 257, D.Lgs. n. 152/2006, bandendo<br />

qualsiasi riferimento ai profili<br />

di accidentalità nella causazione della<br />

contaminazione [8] , individuano quale<br />

destinatario dell’obbligo di bonifica<br />

solamente colui al quale l’evento di<br />

contaminazione sia causalmente riferibile<br />

a titolo di dolo o colpa.<br />

Peraltro, essendo l’obbligo di bonifica<br />

pure sanzionato penalmente<br />

per i profili conseguenti all’omissione<br />

dei doveri che ne conseguono,<br />

non possono condividersi - in mancanza<br />

di un espressa previsione normativa,<br />

così come presupporrebbe<br />

l’art. 42, codice penale [9] - le tesi volte<br />

all’affermazione dell’esistenza in<br />

materia di una responsabilità ogget-<br />

[2] In quest’ultimo caso, col limite che non siano però suscettibili di revisione o modificazione, circostanza che peraltro, a determinate<br />

condizioni, l’art. 265, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 escludeva.<br />

[3] Si vedano le sentenze del Consiglio di Stato, VI, 18 giugno 2004, n. 4163; TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, 29 aprile 2003, n. 161;<br />

Consiglio di Stato, VI, 27 dicembre 2000, n. 6890; TAR Campania, Napoli, 24 febbraio 1986, n. 107.<br />

[4] Art. 264, comma 1, lettera i), D.Lgs. 152/2006: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto<br />

restano e sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza, (…) il decreto legislativo 5<br />

febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a<br />

quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,<br />

continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del<br />

presente decreto».<br />

[5] Art. 265, comma 4 del D.lgs. 152/2006: «Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del<br />

presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, può essere presentata all’autorità competente adeguata relazione tecnica al fine<br />

di rimodulare gli obbiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L’autorità<br />

competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie».<br />

[6] Peraltro, in questa evenienza la legge introduce un meccanismo di revisione o modificazione degli effetti consolidati, rimettendone<br />

l’attivazione all’opzione della parte interessata.<br />

[7] In questo senso si veda l’art. 239, D.Lgs. n. 152/2006.<br />

[8] In questo senso si veda la precedente disciplina normativa di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 22/1997.<br />

[9] Art. 42 c.p.: «Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduto dalla legge come reato, se non l’ha commessa con<br />

coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo,<br />

salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l’evento è<br />

posto altrimenti a carico dell’agente come conseguenza della sua azione od omissione».<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


tiva [10] , che va, invece, esclusa al di<br />

fuori dei casi espressamente previsti<br />

dal Legislatore.<br />

La scelta normativa consistente<br />

nel ricostruire la responsabilità in tema<br />

di bonifica dei siti contaminati in<br />

termini esclusivamente soggettivi,<br />

postula conseguentemente la necessità<br />

che l’azione amministrativa sia indirizzata<br />

all’individuazione dell’effettivo<br />

responsabile, non lasciando,<br />

invece,spazio a meccanismi - talvolta<br />

utilizzati dalla pubblica amministrazione<br />

- di accollo indifferenziato delle<br />

responsabilità ambientali di bonifica<br />

a carico delle attività insistenti sull’area<br />

contaminata o dei proprietari o<br />

dei titolari di diritti reali sul sito, a<br />

prescindere dalla determinazione di<br />

sicuri rapporti di causa ed effetto.<br />

Pertanto, molto opportunamente,<br />

la sentenza del TAR Catania precisa<br />

pure che è precipuo dovere dell’azione<br />

amministrativa verificare e accertare<br />

il presupposto causale della responsabilità,<br />

cioè il nesso di causa tra<br />

l’avvenuto inquinamento e una certa<br />

attività.<br />

A conferma di questo condivisibile<br />

percorso interpretativo, giova peraltro<br />

ricordare la previsione di cui<br />

all’art. 244, comma 2, D.Lgs. n. 152/<br />

2006, ai sensi del quale la PA deve<br />

svolgere le indagini del caso per<br />

identificare il responsabile effettivo<br />

della contaminazione, al quale solamente<br />

va indirizzata - come unico<br />

obbligato ai sensi della normativa vigente<br />

- l’ordinanza che impone la bonifica.<br />

Viene, pertanto, da sé che, secondo<br />

quanto prevede il D.Lgs. n. 152/<br />

2006:<br />

l l’amministrazione accerta la responsabilità<br />

dell’inquinamento;<br />

l è la stessa amministrazione a dover<br />

provvedere alla bonifica, salvo<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

poi recuperare le spese attraverso il<br />

meccanismo dell’onere reale e del<br />

privilegio speciale immobiliare.<br />

Questa fase del procedimento amministrativo<br />

è, quindi, di fondamentale<br />

importanza, richiedendo lo svolgimento<br />

di un’idonea istruttoria e<br />

adeguata ponderazione degli interventi<br />

necessari, anche sotto il profilo<br />

scientifico, per pervenire a conclusioni<br />

certe e inoppugnabili.<br />

Per questo aspetto, il TAR Catania,<br />

ritenendo di rilevare nell’istruttoria<br />

svolta nel caso sottoposto al suo<br />

esame:<br />

l carenze contenutistiche;<br />

l condizionamenti amministrativi<br />

sul metodo e sulle risultanze scientifiche<br />

dell’indagine;<br />

l assenza di un reale confronto tra<br />

pubblica amministrazione e parti interessate<br />

al procedimento,<br />

ha ritenuto di dover tracciare le<br />

linee inderogabili dell’azione amministrativa,<br />

che deve attenersi ai principi<br />

dell’indagine scientifica libera,<br />

priva di condizionamenti del pensiero<br />

diversi da quelli propri delle sole<br />

regole del metodo scientifico. Il giudice<br />

amministrativo siciliano ha,<br />

inoltre, sentito la necessità di ricordare<br />

che l’efficacia dell’attività amministrativa<br />

è assicurata anche:<br />

l dal generale rispetto dei principi e<br />

valori contemplati dall’ordinamento<br />

italiano;<br />

l dalla corretta applicazione delle<br />

più elementari normative sul procedimento<br />

amministrativo e di quelle<br />

poste a tutela dell’ambiente [11] .<br />

Tentando, perciò, una sintesi di<br />

quelle che potrebbero essere definite<br />

le linee guida dell’azione amministrativa<br />

in materia di bonifica, il<br />

TAR Catania ha evidenziato come<br />

l’istruttoria e l’attività pubblica in<br />

questo ambito debbano attenersi:<br />

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BONIFICHE<br />

Articolo<br />

l alla rigorosa applicazione delle<br />

normative procedimentali e sostanziali<br />

disciplinanti la materia, sia sotto<br />

il profilo dei presupposti ai quali l’ordinamento<br />

ricollega il sorgere degli<br />

obblighi di legge sia per quanto concerne<br />

l’individuazione della normativa<br />

in concreto applicabile;<br />

l al presupposto proprio di ogni indagine<br />

ambientale, nella quale, essendo<br />

preponderanti i contenuti tecnico-scientifici,<br />

l’accertamento di<br />

fatti, cause e meccanismi deve essere<br />

il frutto di una ricerca scientifica libera<br />

e rigorosa e deve tradursi in una<br />

pianificazione complessiva, approfondita<br />

e sistematica delle esigenze e<br />

degli obiettivi della bonifica e dei<br />

metodi (ossia delle pratiche scientifiche,<br />

tecniche, tecnologiche coerenti<br />

con gli obiettivi e misurabili, determinate<br />

nel tempo e nella quantità);<br />

l alla realizzazione, in sede amministrativa,<br />

di un autentico momento<br />

di confronto e di ponderazione<br />

delle diverse risultanze tecniche<br />

e scientifiche, anche ove<br />

proposte dalle parti private partecipanti<br />

al procedimento, e che, nel<br />

caso di mancata condivisione delle<br />

conclusioni, deve tradursi in<br />

un’appropriata, adeguata e approfondita<br />

motivazione in ordine alla<br />

eventuale difformità delle valutazioni<br />

pubbliche dall’apporto valutativo<br />

e partecipativo dei privati,<br />

in modo da consentire, nell’eventuale<br />

successiva sede giudiziale,<br />

l’espletamento delle necessarie valutazioni<br />

a mezzo di consulenze<br />

tecniche o verificazioni.<br />

Ogni deviazione rispetto a questi<br />

principi - e questo forse è l’insegnamento<br />

più importante che si ricava<br />

dalla sentenza in commento - viene<br />

ritenuta fonte di pregiudizio per la<br />

tutela dei beni giuridici protetti - sa-<br />

[10] Il TAR catanese ha pure correttamente puntualizzato come l’esistenza di una supposta responsabilità oggettiva non possa desumersi<br />

richiamando l’istituto dell’onere reale e del privilegio speciale immobiliare di cui all’art. 253, D.Lgs. n. 152/2006, trattandosi di<br />

una posizione di soggezione che poggia su un titolo assolutamente diverso e cioè quello dell’ingiustificato arricchimento ai sensi<br />

dell’art. 2041 c.c.<br />

[11] In proposito, è decisamente apprezzabile l’incisiva e usuale espressione riassuntiva di principi e valori costituzionali immanenti nel<br />

sistema delle garanzie tipico di ogni Stato di diritto e fatta propria dal TAR Catania, che ha affermato che «per reprimere il delitto<br />

non è lecito sopprimere il diritto».<br />

53


BONIFICHE<br />

Articolo<br />

lute e ambiente - e causa di compromissione<br />

dell’efficacia e dell’efficienza<br />

dell’azione amministrativa [12] .<br />

Messainsicurezzadi<br />

emergenzaeapplicazione<br />

La sentenza in commento merita<br />

di essere segnalata anche per aver<br />

opportunamente definito l’ambito di<br />

applicazione dell’istituto tecnico e<br />

giuridico della messa in sicurezza di<br />

emergenza (MISE). Chi opera nel<br />

campo delle bonifiche avrà sicuramente<br />

potuto constatare come, talvolta,<br />

la pubblica amministrazione<br />

prescriva interventi di MISE che in<br />

realtà, al di fuori di reali situazioni di<br />

emergenza, si sostanziano in anticipazioni<br />

delle operazioni di bonifica.<br />

Tuttavia, come correttamente evidenziato<br />

dal giudice amministrativo<br />

54<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

siciliano, la MISE è un istituto suscettibile<br />

di trovare applicazione in<br />

condizioni e su presupposti ben precisi<br />

e definiti dal Legislatore, secondo<br />

il combinato disposto dell’art.<br />

240, lettere m) e t), D.Lgs. n. 152/<br />

2006 [13] . La MISE consiste, infatti, in<br />

un intervento immediato o a breve<br />

termine e, quindi, non destinato a<br />

protrarsi a tempo indefinito, che postula<br />

l’esistenza di reali condizioni<br />

di emergenza [14] riferibili a eventi di<br />

contaminazione repentini [15] . È,<br />

quindi, evidente che, secondo il tenore<br />

letterale della legge, non c’è<br />

spazio per opere di MISE nel contesto<br />

di contaminazioni storiche o, comunque,<br />

quando non vi sia l’esigenza<br />

di un contenimento immediato di<br />

situazioni improvvise. Inoltre, trattandosi<br />

di una procedura d’urgenza,<br />

[12] Va segnalato che, proprio in ragione dei profili di inefficacia dell’azione amministrativa rilevati dal TAR Catania nell’azione della<br />

pubblica amministrazione, questo Giudice ha ritenuto di dover trasmettere gli atti processuali alla Procura Regionale della Corte<br />

dei Conti di Palermo e alla Procura della Repubblica di Siracusa, al fine della valutazione dell’eventuale sussistenza di profili di<br />

responsabilità erariale e penale dei funzionari e dirigenti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.<br />

[13] Art. 240, lettera m), D.Lgs. n. 152/2006: «messa in sicurezza d’emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere<br />

in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a<br />

contenere la diffusione delle sorgenti primarie della contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a<br />

rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente». Art. 240, lettera t),<br />

D.Lgs. n. 152/2006: «condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l’esecuzione di interventi di emergenza,<br />

quali ad esempio: 1) concentrazioni attuali o potenziali di vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a<br />

causare effetti nocivi acuti alla salute; 2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi d’acqua<br />

superficiali o nella falda; 3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; 4) pericolo di incendi o di<br />

esplosioni».<br />

[14] Si veda il sopra richiamato art. 240, lettera t), D.Lgs. n. 152/2006.<br />

[15] In questo senso si è pure recentemente pronunciato il TAR Sardegna, sez. II, 8. ottobre 2007, sent. n. 1809.<br />

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la stessa giustamente non appare<br />

estensibile oltre i suoi limiti naturali,<br />

eventualmente per realizzare nel minor<br />

tempo possibile veri e propri interventi<br />

di bonifica, che vanno, invece,<br />

adottati nel rigoroso rispetto del<br />

procedimento tecnico e giuridico<br />

previsto dal Legislatore. La MISE<br />

risulta, perciò, legittima quando si<br />

proponga finalità di limitazione degli<br />

effetti dell’inquinamento e non di<br />

recupero della matrice ambientale.<br />

Nel caso di ricorso abusivo alla MI-<br />

SE, il TAR Catania ritiene di ravvisare<br />

un ulteriore profilo di inefficacia<br />

e inefficienza dell’azione amministrativa,<br />

possibile causa di compromissione<br />

della qualità dell’opera<br />

di recupero ambientale e fonte di responsabilità<br />

dei singoli funzionari e<br />

dirigenti pubblici. l<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


L'APPROFONDIMENTO<br />

BONIFICHE<br />

Articolo<br />

La polizza specifica rappresenta uno strumento di tutela del patrimonio aziendale<br />

Tempestività, competenza e condivisione:<br />

come gestire il sinistro “inquinamento”<br />

diAldoBertelle, responsabileLineaInquinamentoAIGEuropeSA<br />

Lapolizzaassicurativa<br />

aprotezionedeirischi<br />

dainquinamentorappresenta<br />

unostrumentoditutela<br />

delpatrimonioaziendale,<br />

contribuendo,diconseguenza,<br />

adaumentareilvalore,intermini<br />

disolvibilità,dell’aziendastessa,<br />

rivestendoancheunavalenza<br />

sociale,garantendo<br />

allacollettivitàilrisarcimento<br />

deidannidainquinamento<br />

chesipossonoverificaredurante<br />

l’eserciziodellagenericaattività.<br />

Tuttavia,illivellodipercezione<br />

econsapevolezzasuquesto<br />

strumentodapartedeipotenziali<br />

stakeholderrestaancorabasso.<br />

L’analisidiuncasorelativo<br />

aunosversamentoaccidentale<br />

dicirca150mcdiprodotti<br />

petroliferisuunasuperficie<br />

dicirca1.000mqpuòessereutile<br />

achiarireiconcettidicuisopra.<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

La complessità tecnica, l’articolazione<br />

e, di conseguenza,<br />

la rilevante entità dei costi<br />

che generalmente assumono gli interventi<br />

di bonifica, impongono all’assicuratore<br />

la conoscenza delle<br />

attività che sostanziano la funzione<br />

della copertura, vale a dire: la riparazione<br />

del danno.<br />

Le scelte operate dall’assicurato<br />

a seguito di un evento incidentale,<br />

quand’anche consapevoli perché<br />

supportate dalla conoscenza preventiva<br />

degli elementi decisionali<br />

fondamentali al verificarsi di una<br />

emergenza ambientale (piano di<br />

gestione della crisi), non sempre<br />

sono sufficienti per influire positivamente<br />

sulla congruità e sull’efficacia<br />

degli interventi, come dimostrerà<br />

di seguito l’illustrazione di<br />

un caso.<br />

Il supporto di un assicuratore<br />

che possieda una struttura tecnica<br />

specialistica adeguata consente, infatti,<br />

non solo di disporre di competenze<br />

tecniche specialistiche - o,<br />

nel caso l’azienda disponga già di<br />

queste competenze, di mettere a<br />

confronto i rispettivi pareri - ma,<br />

soprattutto, di avvalersi dell’esperienza<br />

che l’assicuratore possiede<br />

nella gestione dei sinistri.<br />

La tempestività nel coinvolgimento<br />

dell’assicuratore e la condivisione<br />

delle azioni intraprese e da intraprendere<br />

rappresentano, comunque,<br />

le chiavi di successo per giungere<br />

a una liquidazione del sinistro<br />

di reciproca soddisfazione poiché<br />

entrambi hanno un comune obiettivo,<br />

che è quello di controllare al<br />

meglio il costo finale del danno.<br />

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Criticitànellagestione<br />

deisinistriinquinamento<br />

Nonostante la cultura degli<br />

stakeholder sul tema “rischio” sia<br />

ancora scarsa, la polizza (nello<br />

specifico a protezione dei rischi da<br />

inquinamento) rappresenta uno<br />

strumento di tutela del patrimonio<br />

aziendale e contribuisce, di conseguenza,<br />

ad aumentare il valore, in<br />

termini di solvibilità, dell’azienda<br />

stessa. A ciò si aggiunga la rilevante<br />

funzione sociale che la polizza<br />

assolve, ovvero di garantire alla<br />

collettività il risarcimento dei danni<br />

da inquinamento che si possono<br />

verificare durante l’esercizio della<br />

generica attività.<br />

La piena comprensione dello<br />

scenario nel quale si colloca la gestione<br />

del sinistro è essenziale al<br />

fine di evitare un aggravamento<br />

del danno; infatti:<br />

l gli interventi di emergenza per<br />

il contenimento del danno da inquinamento<br />

richiedono tempestività<br />

e competenza: l’azienda esposta<br />

al rischio, al fine di adempiere agli<br />

obblighi che la legge canalizza sulla<br />

stessa (D.Lgs. n. 152/2006), talvolta<br />

stipula preventivamente un<br />

contratto con una azienda specializzata<br />

nell’attività di pronto intervento;<br />

l gli interventi di emergenza e di<br />

bonifica possono comportare costi<br />

rilevanti (anche dell’ordine di alcuni<br />

milioni di euro); l’azienda,<br />

che potrebbe non possedere capacità<br />

finanziarie significative, ritiene<br />

di aver coperto il potenziale rischio<br />

di esposizione finanziara derivante<br />

dalla causazione di un dan-<br />

55


56<br />

BONIFICHE<br />

Articolo<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Vocidicostorelativeaiprimidiciottomesi<br />

Interventidiemergenza Ammontare<br />

Attivitàdicantiere 40,67%<br />

Trasportoacqueinquinate 2,32%<br />

Smaltimentoacqueinquinate 10,25%<br />

Impiantoditrattamento 0,79%<br />

Riparazionedell’impianto 3,19%<br />

Consulenza 0,62%<br />

Varie 2,27%<br />

no, con il trasferimento dell’obbligazione<br />

economica relativa agli interventi<br />

ad altro soggetto (l'assicuratore)<br />

attraverso la polizza;<br />

l prescindendo dall’esistenza o<br />

meno di un contratto con l’azienda<br />

che ha causato l’inquinamento, la<br />

figura della società che interviene<br />

nella gestione dell’emergenza riveste<br />

un ruolo essenziale. Infatti, con<br />

il proprio intervento, infatti, realizza<br />

il contenimento del danno, ma,<br />

soprattutto, anticipa, di fatto, i costi<br />

dell'intervento indipendentemente<br />

dalla capacità finanziaria<br />

dell’azienda che ha prodotto il<br />

danno, peraltro in una fase in cui la<br />

tempestività e il riferimento alle<br />

prescrizioni della norma governano<br />

decisioni e azioni da intraprendere<br />

unitamente alla necessità di<br />

gestire i rapporti con i soggetti<br />

(pubblici e non) che, a vario titolo,<br />

possono influenzare gli interventi<br />

da adottare per fronteggiare<br />

l’emergenza;<br />

l avendo a riferimento gli ele-<br />

menti appena descritti, la società di<br />

pronto intervento opera, in genere,<br />

ritenendo che la copertura economica<br />

degli stessi sia, comunque,<br />

garantita dalla polizza. A differenza<br />

dell’azienda, tuttavia, il problema<br />

per il bonificatore può insorgere<br />

nel momento in cui, non avendo<br />

l’azienda la capacità economica<br />

per far fronte al costo degli interventi,<br />

deve sopportare gli oneri finanziari<br />

che gravano sugli esborsi<br />

la cui risarcibilità potrebbe essere<br />

totalmente o parzialmente esclusa<br />

dalla polizza.<br />

Da quest'ultima considerazione<br />

emerge, con evidenza, la necessità<br />

di un immediato coinvolgimento<br />

dell’assicuratore nel processo di<br />

gestione del sinistro per consentire<br />

la tempestiva rilevazione di un<br />

eventuale disallineamento fra l’entità<br />

del danno e l’importo che potrà<br />

essere risarcito dalla polizza. Al<br />

verificarsi del danno è opportuno,<br />

quindi, tenere presente le considerazioni<br />

che seguono:<br />

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60,11%<br />

Interventidibonifica<br />

Movimentoterra 4,05%<br />

Trasportoterreinquinate 4,79%<br />

Smaltimentoterrenoinquinato 26,26%<br />

Consulenza 1,99%<br />

Fornituramaterialediriempimento 1,77%<br />

Varie 1,03%<br />

39,89%<br />

Totale 100%<br />

TABELLA1<br />

l la legislazione (D.Lgs. n. 152/<br />

2006), nel fissare gli obblighi che<br />

ricadono su chi ha prodotto il danno,<br />

distingue la fase della messa in<br />

sicurezza di emergenza da quella<br />

della bonifica vera e propria;<br />

l gli effetti dell’intervento in genere<br />

si sovrappongono: oltre al<br />

“contenimento”, durante l’azione<br />

di rimozione della causa di inquinamento<br />

si realizza in parte anche<br />

la “bonifica”; nel caso in cui non<br />

sia possibile completarla segue il<br />

progetto di bonifica vero e proprio;<br />

l dalla rapidità di intervento dipende<br />

l’efficacia della prima fase<br />

(messa in sicurezza) che, nella situazione<br />

ottimale, consente di evitare<br />

la seconda (bonifica);<br />

l le sanzioni penali previste dalle<br />

norme per il soggetto che deve rispondere<br />

dei danni causati dall’inquinamento<br />

(indipendentemente<br />

dalle sue effettive responsabilità),<br />

gli impongono di porre rimedio il<br />

più rapidamente possibile alla situazione<br />

dannosa venutasi a creare;<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

Incidenzapercentualedellesingolevocidicosto<br />

Interventidiemergenza Ammontare<br />

Attivitàdicantiere 34,37%<br />

Trasportoacqueinquinate 1,78%<br />

Smaltimentoacqueinquinate 7,89%<br />

Impiantoditrattamento 1,59%<br />

Riparazionedell’impianto 4,10%<br />

Consulenza 0,79%<br />

Varie 2,91%<br />

l al verificarsi del sinistro non<br />

c’è, quindi, normalmente il tempo<br />

per chiedere e/o delegare (al danneggiato<br />

certamente) gli interventi<br />

della prima fase, pena un aggravamento<br />

del danno;<br />

l il soggetto che deve farsi carico<br />

di questi oneri è, di conseguenza,<br />

colui che può essere chiamato a<br />

risponderne;<br />

l nel rapporto commerciale fra<br />

committente e società che effettua<br />

il pronto intervento è normalmente<br />

quest’ultima la prima a rimanere<br />

esposta economicamente;<br />

l chi anticipa (di fatto) l’importo<br />

corrispondente alla messa in sicurezza,<br />

se non addirittura anche della<br />

bonifica (nei casi più favorevoli)<br />

e, quindi, della riparazione del<br />

danno, è un soggetto che non ha<br />

poi titolarità giuridica per avvalersi<br />

dell’azione diretta nei confronti<br />

della compagnia assicuratrice del<br />

committente.<br />

Da quanto precede si ricavano<br />

alcuni spunti di riflessione in relazione<br />

ai fattori che possono influire<br />

sull’entità finale dei costi di riparazione<br />

del danno:<br />

l il primo riguarda la necessità<br />

sostanziale che caratterizza la fase<br />

dell’emergenza, ovvero quella di<br />

agire rapidamente. La scelta delle<br />

azioni da intraprendere risulta essere<br />

condizionata da questa priorità<br />

e ciò può avere come conseguenza<br />

l’implementazione di azioni<br />

ridondanti o, comunque, sproporzionate<br />

rispetto all’effettiva<br />

gravità della situazione. Pur se assolutamente<br />

comprensibile, questa<br />

condizione, tuttavia, deve essere<br />

correttamente e costantemente governata<br />

in modo da consentire, attraverso<br />

un costante monitoraggio,<br />

aggiustamenti tempestivi nel corso<br />

delle operazioni;<br />

l gli interessi dei soggetti coinvolti<br />

non sempre appaiono coincidenti.<br />

La priorità per il soggetto su<br />

cui ricade l’onere dell’intervento<br />

riparatorio è, indubbiamente, quel-<br />

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53,43%<br />

Interventidibonifica<br />

Movimentoterra 5,19%<br />

Trasportoterreinquinate 5,49%<br />

Smaltimentoterrenoinquinato 29,74%<br />

Consulenza 2,55%<br />

Fornituramaterialediriempimento 2,27%<br />

Varie 1,33%<br />

46,57%<br />

Totale 100%<br />

BONIFICHE<br />

Articolo<br />

TABELLA2<br />

la di eliminare o contenere le cause<br />

di imputazione penale; compito<br />

dell’autorità è quello di vigilare sul<br />

rispetto di quanto imposto dalle<br />

norme, prescindendo a volte, in<br />

questi casi, dalla situazione di contaminazione<br />

pregressa eventualmente<br />

già presente nell’area interessata<br />

dall’evento; le società chiamate<br />

a effettuare gli interventi di<br />

contenimento/bonifica hanno, come<br />

qualsiasi altra azienda, per scopo<br />

sociale quello di generare profitto;<br />

l da quanto precede si evince che,<br />

per nessuno dei soggetti menzionati,<br />

il contenimento dei costi risulta<br />

essere una priorità, neppure (entro<br />

certi limiti chiaramente) per<br />

l’azienda chiamata a rispondere<br />

della riparazione del danno;<br />

l il know-how delle società chiamate<br />

ad intervenire risulta essere,<br />

generalmente, l’unico elemento a<br />

garanzia dell’adeguatezza (tanto<br />

per efficacia quanto per calibratu-<br />

57


BONIFICHE<br />

Articolo<br />

ra) dell’intervento; a questo, tuttavia,<br />

se ne aggiunge un altro non<br />

meno importante, ma purtroppo<br />

non ancora sufficientemente diffuso,<br />

cioè la predisposizione di un<br />

piano di crisi che consente di non<br />

esporsi all’emotività che, talvolta,<br />

può condizionare negativamente<br />

anche la scelta dei soggetti da incaricare;<br />

l la “certezza del risarcimento”, a<br />

fronte della stipula di una polizza a<br />

tutela del rischio di danno ambientale,<br />

non dipende solo dalle esclusioni<br />

previste in polizza ma, in<br />

egual misura, dalla tempestività di<br />

coinvolgimento dell’assicuratore<br />

affinché sia messo nella condizione<br />

di valutare direttamente (sul<br />

campo e non solo per via documentale)<br />

l’entità complessiva del<br />

danno; in caso contrario, il rischio<br />

è quello di causare il dilatarsi dei<br />

tempi di liquidazione, con inevitabili<br />

ripercussioni sull’importo finale<br />

del sinistro;<br />

l l’assenza di legittimazione del<br />

bonificatore a richiedere il risarcimento<br />

direttamente all’assicuratore,<br />

ad esempio, ancorché assolutamente<br />

ineccepibile dal punto di vista<br />

giuridico, di fatto può favorire<br />

l’innalzamento dei costi di intervento,<br />

poiché chi si fa carico degli<br />

oneri finanziari riconducibili a un<br />

allungamento dei tempi di liquidazione<br />

tenderà a recuperarli attraverso<br />

i costi della sua attività.<br />

Analisidiuncasotipo<br />

Il riferimento a una casistica relativamente<br />

frequente per tipologia<br />

di contaminante e caratteristiche<br />

delle matrici ambientali interessate<br />

consente di meglio comprendere le<br />

considerazioni fin qui sviluppate.<br />

Su un terreno agricolo, in prossimità<br />

di una roggia utilizzata a scopi<br />

irrigui, vengono rilasciati da un<br />

impianto, a seguito di una rottura,<br />

circa 150 m 3 di prodotti petroliferi<br />

(gasolio e benzina) che contaminano<br />

una superficie di circa 1.000 m 2 .<br />

L’azienda interviene tempesti-<br />

58<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

vamente sul luogo del rilascio insieme<br />

alle società con le quali aveva<br />

in corso un contratto di pronto<br />

intervento.<br />

Gli interventi di emergenza posti<br />

in atto immediatamente dopo<br />

l’accaduto sono consistiti in:<br />

l blocco e isolamento della parte<br />

di impianto interessata dalla rottura;<br />

l sbarramento della roggia;<br />

l assorbimento con prodotti specifici<br />

e aspirazione del prodotto<br />

surnatante sulle acque del canale<br />

attraverso autobotti dotati di pompe<br />

aspiranti;<br />

l recinzione dell’area interessata<br />

con guardiania (24h/24h);<br />

l realizzazione di due aree di<br />

stoccaggio temporaneo (in loco)<br />

per il deposito del terreno contaminato<br />

rimosso tramite escavazione;<br />

l realizzazione di trincee drenanti<br />

per la captazione delle acque di<br />

falda superficiali;<br />

l realizzazione della deviazione<br />

del canale di irrigazione per favorire<br />

gli interventi di bonifica ed evitare<br />

la diffusione dell’inquinamento<br />

dal terreno;<br />

l asportazione del terreno contaminato<br />

nell’area interessata dallo<br />

sversamento.<br />

Contestualmente all’effettuazione<br />

degli interventi appena elencati:<br />

l dopo circa quattro mesi dal verificarsi<br />

dell’evento è stata intrapresa<br />

e portata a termine la campagna<br />

di caratterizzazione;<br />

l a distanza di tre mesi, è stato<br />

presentato il progetto di bonifica<br />

preliminare;<br />

l dopo otto mesi il progetto definitivo<br />

della prima delle tre fasi di<br />

cui si compone;<br />

l trascorso un anno è iniziata la<br />

realizzazione di questa prima fase,<br />

costituita dalle attività di scavo e<br />

smaltimento del terreno contaminato,<br />

conclusa nell’arco dei successivi<br />

sette mesi;<br />

l sono trascorsi da allora ulteriori<br />

nove mesi dalla presentazione, ap-<br />

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provazione e realizzazione della<br />

seconda fase, consistita nel ripristino<br />

dell’area, fino a giungere alla<br />

terza e ultima fase (ancora in corso)<br />

relativa agli interventi di bonifica<br />

delle acque, in particolare di<br />

quelle di falda. Complessivamente,<br />

quindi, il periodo durante il quale<br />

si sono svolti gli interventi (dalla<br />

fase di emergenza a quella di bonifica<br />

vera e propria) si estende, ad<br />

oggi, su un arco temporale di 33<br />

mesi.<br />

In proposito, va subito rilevato<br />

che questa tempistica, considerando<br />

anche quella relativa alle procedure<br />

imposte dalle norme, risulta<br />

congrua per eventi di questo tipo,<br />

mentre non si può affermare altrettanto<br />

per le modalità di gestione<br />

degli interventi effettuati, sia dal<br />

punto di vista tecnico che, di conseguenza,<br />

economico.<br />

L’esame delle voci di costo relative<br />

ai primi diciotto mesi (si veda<br />

la tabella 1), espressi in termini<br />

percentuali rispetto all’ammontare<br />

complessivo delle attività effettuate<br />

fino a quel momento, consente<br />

già di individuare il cuore del problema.<br />

Risulta, infatti, evidente la sproporzione<br />

esistente fra le spese relative<br />

agli interventi di emergenza,<br />

che risultano addirittura superiori<br />

rispetto a quelli di bonifica vera e<br />

propria, seppure riferiti solo alla<br />

prima delle tre fasi previste dal<br />

progetto definitivo. Non è casuale,<br />

peraltro, il periodo preso in esame,<br />

che corrisponde, infatti, a un arco<br />

di tempo nel quale, oltre a una sottostimata<br />

quantificazione iniziale<br />

dell’evento unitamente al ritardo<br />

nella comunicazione all’assicuratore,<br />

si è poi aggiunta l’assenza di<br />

un effettivo contraddittorio nelle<br />

scelte da operare fra chi decideva<br />

le azioni da intraprendere e colui<br />

che sarebbe stato poi chiamato a<br />

sostenerne i costi. A fronte di un<br />

costante innalzarsi della stima del<br />

danno, percepito il rischio che potesse<br />

sfuggire il controllo nella de-<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


terminazione dell’importo finale,<br />

si è avviato, seppur tardivamente,<br />

un processo di condivisione delle<br />

azioni successive e di revisione<br />

critica di quanto effettuato fino a<br />

quel momento.<br />

Quest’ultima attività ha consentito,<br />

quindi, di evidenziare le seguenti<br />

principali criticità:<br />

l l’affidamento del servizio di<br />

pronto intervento deve avvenire attraverso<br />

una gara che consenta, in<br />

particolare, di confrontare differenti<br />

listini prezzi;<br />

l nonostante la fissazione dei<br />

prezzi attraverso il listino, è essenziale<br />

la verifica sul campo delle<br />

quantità impiegate (ore/uomo, ore/<br />

macchina, ecc.);<br />

l identica procedura di assegnazione<br />

deve essere adottata per<br />

l’esecuzione delle attività di bonifica<br />

e smaltimento rifiuti; per quest’ultima,<br />

in particolare, risultano<br />

fondamentali le attività di analisi e<br />

pesatura dei rifiuti, poiché dalla loro<br />

classificazione e quantità dipendono<br />

i costi di smaltimento;<br />

l particolarmente critica risulta<br />

essere la delimitazione in termini<br />

temporali della fase di emergenza.<br />

Se, infatti, appare chiaro che nelle<br />

prime 48-72 ore successive all’evento<br />

la priorità non può certo<br />

essere quella del controllo dei costi;<br />

tuttavia, trascorso questo lasso<br />

di tempo deve essere seguita una<br />

logica di “messa in sicurezza di<br />

emergenza”, con la quale porre in<br />

atto interventi comunque temporanei<br />

in attesa di effettuare, una volta<br />

completata la caratterizzazione e<br />

approvato il progetto definitivo,<br />

l’intervento di bonifica vero e proprio.<br />

Il tempo necessario per giungere<br />

all’approvazione del progetto<br />

definitivo, come mostrato anche<br />

dall’esempio di cui sopra, impone<br />

la ricerca di tutte quelle soluzioni<br />

che, a parità di efficacia, consentano<br />

un significativo contenimento<br />

dei costi rispetto ai criteri che invece<br />

governano la fase del pronto intervento;<br />

l l’analisi a posteriori dei costi<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

sostenuti durante il periodo temporale<br />

preso in esame, sulla base di<br />

motivazioni tecniche sostanziali,<br />

ha confermato (peraltro in termini<br />

assolutamente conservativi) che si<br />

sarebbero potute realizzare la fase<br />

di emergenza e la prima del progetto<br />

definitivo di bonifica con<br />

una spesa complessiva inferiore<br />

del 22% circa rispetto a quella corrispondente<br />

agli interventi effettivamente<br />

realizzati. La conseguente<br />

ridistribuzione dell’incidenza<br />

percentuale delle singole voci di<br />

costo (si veda la tabella 2) mostra,<br />

in particolare, come questa riduzione<br />

sia sostanzialmente riconducibile<br />

proprio alla fase di emergenza;<br />

l la fase del pronto intervento in<br />

particolare e, anche se in misura<br />

inferiore, quella dell’emergenza<br />

impattano sul costo complessivo<br />

dell’intervento soprattutto per i<br />

quantitativi di risorse impiegate e<br />

di rifiuti prodotti. Le difficoltà di<br />

una verifica documentale a posteriori<br />

sulla congruità di questi costi,<br />

in genere significativi, sono<br />

rappresentate dal differimento<br />

temporale con il quale viene eseguita<br />

e, soprattutto (proprio perché<br />

documentale), dall’impossibilità<br />

di avvalersi di riscontri diretti<br />

in campo; per queste motivazioni,<br />

tali voci di spesa costituiscono<br />

quindi ricorrente motivo di contestazione;<br />

l per la complessità e la specificità<br />

che le caratterizza, le attività di<br />

consulenza, progettazione, coordinamento<br />

e verifica di un intervento<br />

di bonifica devono essere affidate<br />

necessariamente, subito dopo<br />

l’evento, a un soggetto qualificato<br />

ed esperto in grado di governare le<br />

criticità sopra evidenziate e scevro<br />

da condizionamenti operativi;<br />

l quanto affermato in relazione al<br />

contenimento dei costi prescinde<br />

dall’esistenza o meno di una copertura<br />

assicurativa; l’azienda che<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

BONIFICHE<br />

Articolo<br />

ha causato il danno, infatti, deve<br />

rendere conto ai propri soci/azionisti<br />

non solo della riduzione dei costi<br />

nello svolgimento della sua normale<br />

attività, ma anche del contenimento<br />

delle perdite.<br />

Conclusioni<br />

Le criticità evidenziate dell’attività<br />

di bonifica offrono lo spunto<br />

per alcune riflessioni. Gli interventi<br />

di bonifica costituiscono un’area<br />

di business in continuo sviluppo e<br />

non solo, in prospettiva, per il recupero<br />

delle aree dismesse. Occorre,<br />

tuttavia, da parte dei soggetti<br />

coinvolti un atteggiamento consapevole<br />

volto, da un lato, al rispetto<br />

dell’ambiente e agli impatti dell’attività<br />

industriale sulle matrici<br />

ambientali e, dall’altro, a contemperare<br />

la necessaria esigenza della<br />

tutela del territorio con il diritto<br />

garantito costituzionalmente della<br />

libera iniziativa economica.<br />

Il coinvolgimento di un soggetto<br />

economico in un procedimento<br />

di bonifica può produrre un grave<br />

danno economico, col rischio di ripercussioni<br />

sulle sue scelte industriali<br />

e sui programmi di sviluppo,<br />

con conseguenze sul livello occupazionale,<br />

sull’indotto e sull’economia<br />

del territorio.<br />

Una delle maggiori criticità evidenziate<br />

anche dal caso illustrato è<br />

legata da un lato alla scarsa formazione<br />

degli attori coinvolti nel processo<br />

di bonifica che si trovano ad<br />

affrontare problematiche, criticità<br />

sulle quali non hanno maturato un<br />

adeguato livello di preparazione e,<br />

dall’altro, quantomeno dell’opportunità<br />

di un riscontro delle scelte<br />

intraprese da parte di un’altro fra il<br />

soggetto direttamente coinvolto in<br />

questo processo.<br />

L’assicuratore per gli oneri che<br />

è chiamato a sostenere e per<br />

l’esperienza specifica maturata in<br />

questo ambito, rappresenta certamente<br />

una figura in grado di fornire<br />

un contributo determinante per<br />

la soluzione ottimale di questi problemi.<br />

l<br />

59


62<br />

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio CEI ­ Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Importantinovitànormative<br />

perleverifichenelsettoreelettrico<br />

diSilviaBerri,ResponsabileComunicazioneePromozione<br />

eAngeloBaggini,CT64CEIFacoltàdiIngegneriadegliStudidiBergamo­Dalmine<br />

CEI - Comitato elettrotecnico italiano<br />

CEI<br />

ÈstatapubblicatalasecondaedizionedellaguidaCEI64­14,dedicataalleverifiche,perrenderlaomogeneaallanormatecnica<br />

piùnotainItalia,laCEI64­8dellaqualeèuscitadapocolasestaedizione.<br />

La guida CEI 64­14, «Verifiche agli impianti elettrici utilizzatori», fornisce criteri uniformi di comportamento da adottare<br />

durante le verifiche agli impianti elettrici utilizzatori per garantire che gli standard principali di sicurezza, relativi alla<br />

progettazione,all’installazioneeallamanutenzionedeglistessi,sianorispettatiemantenutineltempo.<br />

Lanuovanormarappresentaunvalidostrumentodilavoroperchiprocedealleverifichedegliimpiantielettricidicategoria0,<br />

IeanchealcunidegliimpiantidicategoriaIIeIII(cabineestazionielettriche),tenendoinconsiderazioneleverifichedicuial<br />

D.P.R.n.462/2001.<br />

Per eseguire minuziosamente le verifiche, è indispensabile integrare la CEI 64­14 con norme e guide tipiche di settori<br />

specializzati(cantieri,cabineMT/BTdiutente,localiausomedicoecc.).<br />

Le modifiche introdotte al capitolo 41 e alla<br />

parte 6, CEI 64­8, «Impiantielettriciutilizzatori<br />

a tensione nominale non superiore a<br />

1.000Vincorrentealternataea1.500Vin<br />

corrente continua», hanno reso necessaria<br />

una revisione della guida CEI 64­14 dedicata<br />

alle verifiche.<br />

La documentazione<br />

La prima parte della norma stabilisce che gli<br />

impianti elettrici siano corredati da una documentazione<br />

volta a garantirne una corretta<br />

identificazione e valutazione. Le istruzioni e i<br />

manuali operativi delle apparecchiature particolari,<br />

per esempio, degli impianti di emergenza,<br />

rappresentano documenti utili, da tenere<br />

sul posto, per gestire in tutta sicurezza<br />

un impianto elettrico. L’accertamento dell’idoneità<br />

della documentazione presentata è<br />

preliminare all’esame dell’impianto e, ai fini<br />

della verifica, è sufficiente disporre dei seguenti<br />

dati e documenti:<br />

l potenza impegnata di progetto;<br />

l valore della corrente di cortocircuito nel<br />

punto di allacciamento dell’impianto fornito<br />

dal distributore o, comunque, preso dal<br />

progettista;<br />

l planimetria intelligibile completa di:<br />

­ tutti gli ambienti interni, anche di quelli<br />

esterni, quando è necessario;<br />

­ le destinazioni d’uso;<br />

­ la posizione dei quadri elettrici e delle<br />

linee principali (montanti e dorsali) e secondarie;<br />

l la planimetria dell’impianto di terra e dei<br />

collegamenti equipotenziali con riportata<br />

l’indicazione delle loro caratteristiche (materiali,<br />

forma e dimensioni). Per quello che<br />

riguarda i dispersori è sufficiente disporre di<br />

una documentazione relativa alla loro realizzazione;<br />

l gli schemi elettrici delle officine elettriche<br />

(centrali, stazioni, cabine di trasformazione) e<br />

dei quadri elettrici complessi, nel caso integrati<br />

da tabelle, con allegate le indicazioni<br />

delle caratteristiche delle linee (sezioni, formazione,<br />

isolamento, tipo di posa, lunghezza),<br />

della corrente d’impiego, delle destinazioni,<br />

delle protezioni elettriche (corrente nominale,<br />

di regolazione, soglia e tempo di intervento,<br />

per quelli regolabili, per i relè differenziali)<br />

e degli organi di comando e sezionamento.<br />

Per gli impianti più semplici e non<br />

soggetti a obbligo di progettazione, ai fini<br />

della legge n. 46/1990, lo schema elettrico<br />

può essere sostituito da una descrizione dell’impianto<br />

che consenta di risalire alle sue caratteristiche<br />

di sicurezza e di funzionalità;<br />

l gli schemi elettrici di apparecchiature<br />

particolari di emergenza (segnalazioni, circuiti<br />

di sicurezza, batterie di accumulatori,<br />

comando ecc.) con in allegato le istruzioni<br />

per il loro esatto uso e manutenzione, l’indicazione<br />

delle caratteristiche per garantire<br />

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la protezione dai contatti indiretti e da sovracorrente.<br />

Le prescrizioni sulla documentazione da tenere<br />

sul posto variano in base al tipo di<br />

impianto, divisi in impianti soggetti o non<br />

all’obbligo della progettazione.<br />

Gli impianti soggetti all’obbligo della<br />

progettazione, ai sensi della legge n.<br />

46/1990 e del suo regolamento di attuazione<br />

(D.P.R. n. 447/1991), devono possedere<br />

una documentazione conforme a<br />

quanto stabilito dalla CEI 0­2, «Guida<br />

per la definizione della documentazione<br />

di progetto degli impianti elettrici» (si<br />

veda la tabella 1).<br />

Anche gli impianti non soggetti all’obbligo<br />

della progettazione devono possedere,<br />

comunque, la documentazione prevista<br />

come allegato obbligatorio dal decreto del<br />

Ministero dell’Industria, del Commercio e<br />

dell’Artigianato 20 febbraio 1992, «Approvazionedelmodellodidichiarazionediconformità<br />

dell’impianto alla regola dell’arte di<br />

cui all’art. 7 del regolamento di attuazione<br />

della Legge 5 marzo 1990, n. 46, recante<br />

normeperlasicurezzadegliimpianti».<br />

Per quello che riguarda gli impianti preesistenti<br />

l’entrata in vigore della legge n. 46/<br />

1990 (il 13 marzo 1990) e per quelli successivi<br />

ma precedenti il D.M. 20 febbraio 1992,<br />

sarebbe opportuno avere una documentazione<br />

che, in relazione al tipo di impianto,<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


includa dati e notizie efficaci al fine di identificarli<br />

e valutarli correttamente (per esempio,<br />

planimetrie dei locali e schemi elettrici<br />

di massima).<br />

Infine, i contenuti di un documento nelle<br />

diverse situazioni reali possono essere raggruppati<br />

con quelli di altri documenti o essere<br />

suddivisi in più documenti; inoltre, possono<br />

variare in funzione di particolari esigenze.<br />

Il tecnico, durante le verifiche periodiche<br />

e straordinarie, deve procedere anche<br />

all’esame della documentazione circa eventuali<br />

ampliamenti, rifacimenti, riparazioni,<br />

modifiche, interventi manutentivi ecc.<br />

La verifica dell’impianto<br />

La verifica dell’impianto risulta composta da<br />

un controllo della corrispondenza tra la regola<br />

dell’arte e i dati di progetto dell’opera<br />

realizzata. Deve essere realizzata in maniera<br />

tale da portare all’emanazione di un parere<br />

affidabile. Le verifiche non devono essere<br />

confuse con i collaudi. Con il termine collaudo<br />

si intende una procedura tecnico­amministrativa<br />

idonea ad accertare la rispondenza<br />

ai dati di progetto e ai contenuti del<br />

capitolato d’appalto.<br />

La verifica è formata da due diversi momenti<br />

conseguenti:<br />

l l’esame a vista;<br />

l l’esecuzione di prove.<br />

L’esame a vista serve per verificare che i<br />

componenti dell’impianto elettrico siano<br />

stati scelti e messi in opera correttamente,<br />

che siano conformi alle prescrizioni delle relative<br />

norme e che non siano danneggiati<br />

visibilmente.<br />

L’esame può essere di due tipi:<br />

l ordinario;<br />

l approfondito.<br />

L’esame ordinario consiste nell’accertare i<br />

difetti dei componenti elettrici senza l’uso<br />

di utensili o di mezzi di accesso; questo è<br />

reso possibile dalla palese visibilità di alcuni<br />

difetti, come la mancanza di ancoraggi, le<br />

connessioni interrotte, gli involucri rotti, i<br />

dati di targa incompleti, senza l’uso di utensili<br />

o di mezzi di accesso.<br />

L’esame approfondito, invece, mira a identificare<br />

tutti quei difetti, l’errata installazione,<br />

le connessioni non effettuate, i morsetti<br />

lenti, che possono evidenziarsi solo con<br />

l’uso di attrezzi (per esempio strumenti,<br />

utensili e scale); può essere effettuato in<br />

aggiunta all’esame ordinario e richiede che<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

i componenti siano accessibili.<br />

L’esame approfondito è necessario in funzione<br />

di:<br />

l lo stato di conservazione dell’impianto<br />

(esistenza di modifiche o di manipolazioni<br />

non autorizzate, accuratezza delle manutenzioni,<br />

vetustà dell’impianto e dei relativi<br />

componenti, addestramento e/o esperienza<br />

del personale, manutenzioni non appropriate<br />

effettuate non seguendo le raccomandazioni<br />

del costruttore ecc.);<br />

l le condizioni ambientali (esposizione ad<br />

ambienti corrosivi, a prodotti chimici, eventuale<br />

accumulo di polvere o sporcizia, di<br />

ingresso di acqua, esposizione a eccessiva<br />

temperatura ambiente, presenza di guasti<br />

meccanici, esposizione a vibrazioni ecc.);<br />

l l’uso pesante dell’impianto (ore di funzionamento<br />

al giorno, numero di giorni per<br />

anno ecc.);<br />

l la qualità della documentazione esibita.<br />

L’esame a vista, di qualunque tipo, è sempre<br />

propedeutico alle prove.<br />

Il fine principale delle prove è quello di accertare<br />

i valori attraverso l’uso di appropriati<br />

strumenti elettrici.<br />

Le verifiche possono essere:<br />

l iniziali;<br />

l periodiche;<br />

l straordinarie.<br />

Tra i vari tipi di verifica non esistono grosse<br />

differenze nelle operazioni, è necessario che<br />

siano condotte in maniera da accertare la<br />

sicurezza dell’impianto. Durante le visite periodiche,<br />

nel momento in cui è accertato che<br />

le condizioni dell’impianto non sono cambiate,<br />

si può evitare di ripetere alcune prove<br />

effettuate all’atto della verifica iniziale. Inoltre,<br />

non è necessario eseguire delle prove<br />

nel caso in cui, pur essendo stati modificati<br />

alcuni parametri, le variazioni siano tali da<br />

ritenere soddisfatte, complessivamente, le<br />

condizioni imposte dalla normativa.<br />

Le verifiche possono essere effettuate tramitecontrolli<br />

a campione ototali.<br />

È più utile una verifica dell’impianto per<br />

campionatura quando sono installati, in<br />

grande quantità, componenti elettrici simili<br />

(per esempio, apparecchi di illuminazione,<br />

scatole di derivazione, prese a spina ecc.) o<br />

quando è stata notata una corretta conduzione<br />

dell’impianto (manutenzioni appropriate,<br />

documentazioni aggiornate, costruzioni<br />

elettriche nuove o in buono stato di<br />

conservazione ecc.).<br />

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SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio CEI ­ Articolo<br />

Per gli impianti esistenti, realizzati secondo<br />

le norme CEI superate da altre più recenti,<br />

la verifica dovrà accertare l’esistenza di uno<br />

standard di sicurezza accettabile in relazione<br />

alle innovazioni normative e/o alle conoscenze<br />

attuali.<br />

È bene sottolineare che:<br />

l le modalità di effettuazione delle verifiche<br />

devono essere rese note con una opportuna<br />

relazione;<br />

l l’esito delle verifiche deve essere documentato<br />

e tenuto a disposizione per la manutenzione<br />

e le verifiche successive;<br />

l le eventuali carenze dell’impianto siano<br />

indicate in maniera chiara ed esauriente.<br />

Si ricorda, infine, che nel corso delle verifiche<br />

devono essere adottate tutte le precauzioni<br />

utili per garantire la sicurezza delle<br />

persone e per evitare danni ai beni e ai<br />

componenti elettrici installati.<br />

Le fonti normative<br />

italiane ed europee<br />

In Italia sono due le fonti normative attuali<br />

usate per le verifiche degli impianti elettrici:<br />

l lenorme di legge;<br />

l lenorme tecniche.<br />

Le relazioni che intercorrono tra le due sono<br />

tuttora fonte di dubbio per gli addetti ai<br />

lavori.<br />

Le norme CEI rappresentano l’evoluzione<br />

delle norme di prevenzione degli infortuni<br />

perché attuano le prescrizioni generali contenute<br />

nel D.P.R. n. 547/1955 e ne integrano<br />

gli aspetti legati all’evoluzione delle applicazioni<br />

elettriche.<br />

Per gli impianti costruiti a regola d’arte,<br />

nel rispetto della normativa CEI, non<br />

sono necessariamente applicabili le norme<br />

del D.P.R. n. 547/1955 in quanto<br />

questa esecuzione assicura l’adozione<br />

di sistemi di sicurezza idonei. Chi si occupa<br />

delle verifiche non deve fare riferimento<br />

alle disposizioni tecniche del<br />

D.P.R. n. 547/1955 quando queste risultino<br />

oggettivamente e palesemente superate.<br />

Le disposizioni relative alla verifica<br />

degli impianti elettrici nei luoghi<br />

soggetti al D.P.R. n. 462/2001 sono riportate<br />

nella guida CEI 0­14 preparata<br />

di concerto con il Ministero delle Attività<br />

produttive.<br />

Le verifiche previste dalle norme tecniche,<br />

indispensabili per la sicurezza e,<br />

quindi, per il rispetto del principio legi­<br />

63


SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio CEI ­ Articolo<br />

slativo, non possono essere considerate<br />

identiche alle leggi. Per esempio, considerando<br />

il D.P.R. n. 462/2001, i soggetti<br />

deputati alle verifiche e l’ambito di<br />

applicazione sono diversi. Il decreto, infatti,<br />

è dedicato (art. 1) alla semplificazione<br />

del procedimento di denuncia<br />

delle installazioni e dei dispositivi di<br />

protezione contro le scariche atmosferiche,<br />

dei dispositivi di messa a terra degli<br />

impianti elettrici e degli impianti<br />

elettrici pericolosi.<br />

A livello legislativo, il riferimento per<br />

definire questi ultimi era il D.M. 22 dicembre<br />

1958 (tabelle allegate A e B),<br />

finché il D.Lgs. n. 233/2003, «Attuazione<br />

della direttiva 1999/92/CE relativa<br />

alle prescrizioni minime per il miglioramento<br />

della tutela della sicurezza e della<br />

salute dei lavoratori esposti al rischio<br />

di atmosfere esplosive» [1] , ha radicalmente<br />

modificato la situazione aggiungendo<br />

al D.Lgs. n. 626/1994 il Titolo<br />

VIII­bis, «Protezione da atmosfere<br />

esplosive», e abrogando gli artt. 329,<br />

comma 1, lettera a), e 331, D.P.R. n.<br />

547/1955, e le voci da 1 a 50 della<br />

tabella A e la tabella B del D.M. 22<br />

dicembre 1958, lasciando in vigore,<br />

nella tabella A, solo la voce 51 che<br />

riguarda gli esplosivi.<br />

All’art. 88­undecies, D.Lgs. n. 626/1994<br />

(solo nazionale), è previsto che «Il datore<br />

dilavoroprovvedeaffinchéleinstallazioni<br />

elettriche nelle aree classificate come zone<br />

0, 1, 20 o 21 ai sensi dell’allegato<br />

XV­bis siano sottoposte alle verifiche di<br />

cui al D.P.R. n. 462/2001». Se, dopo la<br />

classificazione, restano solo zone 2 o 22,<br />

allora il D.P.R. n. 462/2001 non si applica;<br />

il datore di lavoro non fa la denuncia,<br />

quindi, l’ASL/ARPA non procede all’omologazione<br />

e non vige l’obbligo di verifica<br />

periodica biennale, ma continuano a valere<br />

gli obblighi generali della sicurezza. Gli<br />

organi di vigilanza e di ispezione possono/devono<br />

vigilare e ispezionare e il conduttore<br />

dell’impianto deve mantenere e,<br />

quindi, prima verificare in conformità alle<br />

prescrizioni della normativa tecnica.<br />

Per quanto riguarda l’Unione Europea, è<br />

auspicabile l’unificazione delle verifiche di<br />

[1] In Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2003, n. 197.<br />

64<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

legge degli impianti elettrici, la quale potrebbe<br />

avere risvolti positivi sulla sicurezza<br />

nel mondo del lavoro e nella vita quotidiana,<br />

sull’occupazione e sullo sviluppo economico,<br />

stimabile in 9,6 miliardi di euro nella<br />

UE 15 (fonte FEEDS 2005).<br />

La situazione europea<br />

In Germania, dal 1997, è stata istituita l’Echeck,<br />

ovvero la certificazione facoltativa con<br />

periodicità suggerita di 4 anni dell’impianto<br />

domestico in riferimento alla norma DIN VDE<br />

0105­100. Un documento in cui i certificatori<br />

(12.000, circa, in tutta la Germania) stabiliscono<br />

che l’impianto è a regola d’arte.<br />

In Francia, il CONSUEL (Comité National<br />

pour la Sécurité des Usagers de l’électricité<br />

), un’associazione di tutti gli operatori<br />

del settore, realizza verifiche, ai fini<br />

della sicurezza, degli impianti elettrici. Il<br />

distributore dell’energia non distribuisce<br />

tensione a un nuovo impianto senza<br />

l’attestato di conformità alle norme di<br />

sicurezza, fornito dall’installatore e vidimato<br />

dal CONSUEL.<br />

In Spagna vige un Real Decreto (n. 842/<br />

2002) e un regolamento elettrotecnico di<br />

bassa tensione. Un approccio molto simile a<br />

quello italiano, ma è più approfondito il<br />

problema legato alla qualificazione degli installatori.<br />

Per gli impianti elettrici domestici<br />

è prevista una dichiarazione di conformità<br />

dell’installatore, ma non sono previste verifiche<br />

periodiche (quinquennali in industria e<br />

commercio). Il Boletin de Instalaciones Eléctricas<br />

(dichiarazione di conformità) è redatto<br />

dall’installatore autorizzato, che è responsabile<br />

dei lavori, e deve essere vistato<br />

dal dipartimento pubblico locale (Tràmites<br />

delGobierno). Per ottenere la fornitura dell’energia<br />

il Boletin deve essere consegnato<br />

al fornitore.<br />

Le imprese devono essere inserite, in elenchi<br />

del Ministero dell’Industria, su base regionale<br />

(Comunidad) e sono previste due<br />

categorie:<br />

l la categoria basica (IBTB) per realizzare,<br />

riparare e mantenere gli impianti di bassa<br />

tensione;<br />

l la categoria especialista (IBTE), con la<br />

possibilità anche di operare su impianti con<br />

rischi specifici (incendio, esplosione, locali<br />

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medici ecc.).<br />

Il certificato di qualificazione è su base individuale<br />

e personale (come la patente di guida).<br />

In Gran Bretagna, il sistema di controllo è<br />

ancora in fase di attuazione e offre due<br />

possibilità:<br />

l la dichiarazione dell’installatore certificata<br />

con verifiche a campione da parte degli<br />

ispettori dell’ente di certificazione;<br />

l l’autorizzazione da parte della Pubblica<br />

Amministrazione locale per gli installatori<br />

non certificati.<br />

Infine, negli ambienti di lavoro italiani sono<br />

previste, già dal D.P.R. n. 547/1955, le verifiche<br />

iniziali, le verifiche periodiche ispettive,<br />

anche se limitate agli aspetti particolari degli<br />

impianti elettrici (impianti di terra, parafulmini<br />

e impianti in luoghi con pericolo di<br />

esplosione semplificate dal D.P.R. n. 462/<br />

2001) e l’obbligo della manutenzione da<br />

parte del datore di lavoro.<br />

La legge n. 46/1990, per il settore residenziale,<br />

prevede sia verifiche ispettive (art. 14,<br />

D.P.R. n. 392/1994) sia verifiche iniziali (dichiarazione<br />

di conformità, D.M. 22 febbraio<br />

1992). Tutto questo, però, non è stato<br />

attuato. Negli ultimi anni, sono state molte<br />

le iniziative in cantiere, in scadenza al 31<br />

dicembre 2007, non sempre coordinate e<br />

nessuna sinora realizzata:<br />

l la proroga per l’entrata in vigore del Capo<br />

V, «Normeperlasicurezzadegliimpianti»,<br />

D.P.R. 380/2001, «Testo unico delle disposizionilegislativeeregolamentariinmateriaedilizia»;<br />

l la delega per l’approvazione dei decreti<br />

di «Riordino normativa» e «Verifiche impianti»<br />

(definizione di un reale sistema di<br />

verifiche, determinazione delle competenze,<br />

previsione delle sanzioni) di cui all’art.<br />

11­quaterdecies, comma 13, letteraa), legge<br />

n. 248/2005, «Misure di contrasto all’evasione<br />

fiscale e disposizioni tributarie e<br />

finanziarie», che risale alla Finanziaria 2005.<br />

Rimane incerto il futuro affidato all’eventuale<br />

entrata in vigore del decreto D.d.L.<br />

S.1293, «Conversioneinlegge,conmodificazioni,<br />

del decreto­legge 28 dicembre<br />

2006, n. 300, recante proroga di termini<br />

previsti da disposizioni legislative» (decreto<br />

mille proroghe). l<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

Documentazione<br />

diprogetto<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Consistenza della documentazione di progetto elettrico<br />

in relazione alla destinazione d’uso dell’opera<br />

Edificicivili<br />

art.1,comma1,<br />

D.P.R.n.447/1991<br />

Progetto<br />

da<br />

redigereai<br />

sensidella<br />

Norma<br />

CEI64-8,<br />

art.132.1<br />

Destinazioned’usodelleopere<br />

Progettoda<br />

redigereai<br />

sensidella<br />

legge<br />

n.46/1990<br />

edelD.P.R.<br />

447/1991<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Osservatorio CEI ­ Articolo<br />

Altreopere<br />

art.1,comma2,<br />

D.P.R.n.447/1991<br />

Progetto<br />

da<br />

redigereai<br />

sensidella<br />

NormaCEI<br />

64-8,<br />

art.132.1<br />

Progettoda<br />

redigereai<br />

sensidella<br />

legge46/90e<br />

delD.P.R.n.<br />

447/1991<br />

TABELLA1<br />

Progettoper<br />

opereolavori<br />

pubbliciai<br />

sensidella<br />

legge<br />

n.109/1994,<br />

D.P.R.<br />

554/1999<br />

a b c d e f g<br />

3.3Documentazionedelprogettopreliminare<br />

3.3.1 Relazioneillustrativa NO F F F SI<br />

3.3.2 Relazionetecnica NO NO NO NO SI<br />

3.3.3 Planimetriageneraleeschema<br />

elettricogenerale<br />

NO F F F SI<br />

3.3.4 Pianodisicurezza NO NO NO NO SI<br />

3.3.5 Calcolosommariodellespese NO NO NO NO SI<br />

3.4Documentazionedelprogettodefinitivo<br />

3.4.1 Relazionedescrittiva NO F F SI SI<br />

3.4.2 Relazionetecnica F SI F SI SI<br />

3.4.3 Elaboratigrafici F SI F SI SI<br />

3.4.4 Calcolipreliminari<br />

(relazioneillustrativa)<br />

3.4.5 Disciplinaredescrittivoe<br />

prestazionaledeglielementitecnici<br />

F SI F SI SI<br />

NO F F F SI<br />

3.4.6 Computometrico SI SI SI SI SI<br />

3.4.7 Computometricoestimativo F F F F SI<br />

3.4.8 Quadroeconomico NO NO NO NO SI<br />

3.5Documentazionedelprogettoesecutivo<br />

3.5.1 Relazionegenerale NO F F SI SI<br />

3.5.2 Relazionespecialistica SI SI SI SI SI<br />

3.5.3 Elaboratigrafici SI SI SI SI SI<br />

3.5.4 Calcoliesecutivi<br />

(relazioneillustrativa)<br />

3.5.5 Tabelleediagrammidi<br />

coordinamentodelleprotezioni<br />

F SI SI SI SI<br />

NO F F SI SI<br />

3.5.6 Pianodimanutenzione NO F F SI SI<br />

3.5.7 Pianodisicurezzaedi<br />

coordinamento(elementiper)<br />

F F F F SI<br />

3.5.8 Computometrico SI SI SI SI SI<br />

3.5.9 Computometricoestimativo F SI SI SI SI<br />

3.5.10 Quadroeconomico NO NO NO F SI<br />

3.5.11 Cronoprogramma NO F NO F SI<br />

3.5.12 Quadrodell’incidenza<br />

dellamanodopera<br />

3.5.13 Capitolatospecialed’appalto<br />

eschemadicontratto<br />

NO NO NO NO SI<br />

F SI F SI SI<br />

65


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Dal caso di un impianto frigorifero che impiega 250 kg di questo gas, le linee guida per l’uso<br />

Dall’utilizzazione alla conservazione<br />

le modalità di gestione dell’ammoniaca<br />

diAmerigoLovato, giàricercatoreeprogettistadiimpiantiindustrialichimicipressol’exgruppo<br />

Montedisonedocenteacontrattopressol’UniversitàdeglistudidiPadova,attualmentelibero<br />

professionistasusicurezzaesaluteneiluoghidilavoroeprotezionedell’ambiente<br />

L’impiegodeigastossicirichiede,<br />

ingenere,un’autorizzazione<br />

specificaaisensidelRegio<br />

decreto9gennaio1927,n.147.<br />

L’entecherilascia<br />

l’autorizzazione,afronte<br />

dispecificadomandadaparte<br />

dell’aziendacheimpiegailgas<br />

tossico,è,asecondadellalegge<br />

dellaRegioneacuiappartiene<br />

ilsitodell’impiego,ilsindaco<br />

delComuneacuiappartiene<br />

ilsito(comeaccade,peresempio,<br />

inEmilia­Romagna,inVeneto,<br />

inFriuli­VeneziaGiulia,<br />

inToscana)oppurel’Azienda<br />

SanitariaLocalecompetente<br />

perterritoriodelsito<br />

(peresempio,inLombardia),<br />

aseguitodelparerepositivo<br />

dellaCommissioneTecnicaGas<br />

TossicidellaProvinciaacui<br />

appartienelazonadovesi<br />

impiegailgastossico.<br />

66<br />

Il regolamento speciale per l’impiego<br />

dei gas tossici è stato approvato<br />

con il Regio Decreto 9<br />

gennaio 1927, n. 147.<br />

Secondo quanto riportato all’art.<br />

1, Regio decreto 14 gennaio 1927, n.<br />

147, un gas tossico è una qualsiasi<br />

sostanza tossica che per essere impiegata<br />

deve essere allo stato gassoso,<br />

impiego il cui fine può essere indipendente<br />

dalla sua tossicità e utilizzato<br />

per altre sue caratteristiche; per<br />

esempio, l’ammoniaca, la cui tossicità<br />

è definita dalle frasi di rischio R23<br />

(tossica per inalazione), R34 (provoca<br />

ustioni), R50 (altamente tossico<br />

per gli organismi acquatici) è utilizzata,<br />

come fluido frigorigeno negli<br />

impianti frigoriferi, per la sua qualità<br />

di produrre freddo a basso costo e per<br />

l’affidabilità dell’impianto che la utilizza.<br />

Inoltre, l’art. 3, R.D. n. 147/1927,<br />

ha chiarito che l’«impiego» deve essere<br />

inteso come l’utilizzo, la custodia<br />

e la conservazione e il trasporto<br />

di un gas tossico.<br />

Nella tabella 1 è specificato per<br />

quali gas tossici e per quale quantità<br />

impiegata è obbligatoria l’autorizzazione,<br />

nonché quale tipologia di autorizzazione<br />

deve essere rilasciata, se<br />

per utilizzazione o per utilizzazione<br />

e custodia-conservazione o solo per<br />

custodia-conservazione.<br />

Ilcasodell’ammoniaca<br />

Si prenda come esempio il caso di<br />

un impianto frigorifero che utilizza<br />

250 kg di ammoniaca.<br />

L’art. 4, Regio decreto n. 147/<br />

1927, riguarda i provvedimenti che<br />

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deve emettere l’autorità relativamente<br />

all’impiego dei gas tossici, provvedimenti<br />

dell’autorità competente (per<br />

esempio, in Lombardia, è l’ASL del<br />

luogo dove si impiega il gas tossico<br />

o, in Piemonte, in Veneto, in Emilia-<br />

Romagna, in Friuli-Venezia Giulia è<br />

il sindaco) inerenti all’autorizzazione<br />

a utilizzarli, a custodirli e a conservarli<br />

e alla licenza a trasportarli.<br />

L’autorità competente è individuata<br />

dal Ministero dell’Interno, ai sensi<br />

dell’art. 5, R.D. n. 147/1927.<br />

Per quanto riguarda l’autorizzazione<br />

al trasporto dei gas tossici, è<br />

necessaria la licenza rilasciata dall’autorità<br />

di pubblica sicurezza del<br />

distretto, ai sensi dell’art. 23, R.D. n.<br />

147/1927.<br />

Lineeguida<br />

perl’usodeigastossici<br />

Esaminando il punto 2 della tabella<br />

1 dove sono riportate le specificità<br />

del gas tossico ammoniaca, si deduce<br />

che:<br />

l l’impianto deve essere autorizzato<br />

ai sensi del Regio decreto n. 147/<br />

1927 in quanto contiene una quantità<br />

di ammoniaca maggiore di 75 kg;<br />

l la licenza per il trasporto non è<br />

richiesta.<br />

È opportuno capire come deve essere<br />

autorizzato l’impianto nel rispetto<br />

del regolamento speciale per i gas<br />

tossici; sono necessarie, quindi, alcune<br />

considerazioni.<br />

L’ammoniaca è presente nell’impianto<br />

frigorifero come fluido frigorigeno,<br />

cioè per produrre frigorie, che<br />

sono ottenute sottoponendo il fluido a<br />

un ciclo chiuso, intendendo per “chiu-<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


N.<br />

1<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

TabelladeigastossiciaisensidelR.D.n.147/1927<br />

Sostanzetossichegassose<br />

ocheperessereusate<br />

devonopassareallostato<br />

digasovapore<br />

a) HCN gas, da solo o con bromuro o<br />

clorurodicianogenooconirritanti<br />

b)HCNcompressooliquidomescolato<br />

constabilizzantieinrecipientiISPESL<br />

c)HCNliquidomescolatoconstabilizzanti,conirritanti,impastatoconinertiinrecipientiabassapressione<br />

(p100kg<br />

a)ClinH 2O No Qualsiasi No<br />

b)Clgas Sì ­ No<br />

c) Cl compresso o liquefatto in recipientiISPESL<br />

Sì 75kg No<br />

7 Clopicrina(nitrocloroformio) (5) 1kg >1kg<br />

8 Cianogeno(bromuroeclorurodi) Sì Nessuna No<br />

9<br />

10<br />

Etereciano­carboniodasolooconirritanti<br />

Fosgene (cloruro di carbonio) compressooliquefattoinapparecchiature<br />

ISPESL<br />

Sì Nessuna No<br />

Sì Nessuna No<br />

11 Isonitrili(tipofenil­isonitrile) Sì Nessuna No<br />

12 Ossidodietilenedasolooconaltresostanze<br />

Sì Nessuna No<br />

13 Piombotetraetile Sì Nessuna No<br />

14 Solfurodicarbonio (6) 5litri No<br />

15<br />

Idrogenofosforatodasolooconaltre<br />

sostanze capaci di liberarlo allo stato<br />

gassoso<br />

Sì Nessuna No<br />

TABELLA1<br />

67


68<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

16 Bromurodimetile Sì Nessuna No<br />

17 Piombotetraetile Sì Nessuna No<br />

18 Solfatodimetile Sì Nessuna No<br />

19 Clorurodimetile Sì 75kg No<br />

20 Acidofluoridrico Sì (7) (8)<br />

21 Trifluorurodiboro Sì(9) Nessuna(9) Sì(9)<br />

22 Metilmercaptano Sì Nessuna >15kg<br />

23 Tetraidrotiofene Sìper >1kg(10) 1kg(10) Sìper> 1kg(10)<br />

24 Dimetilsolfuro Sìper >1kg(10) 1kg(10) Sìper>1kg(10)<br />

25 Etilisopropilsolfuro Sìper >1kg(10) 1kg(10) Sìper >1kg(10)<br />

26 Etilmercaptano Sìper>1kg(10) 1kg(10) Sìper >1kg(10)<br />

27 Dietilsolfuro Sìper>1kg(10) 1kg(10) Sìper>1kg(10)<br />

(1)L’autorizzazionenonoccorreperipiccoliimpiantidirefrigerazionecheutilizzanomenodi75kg.<br />

(2)Nonoccorrel’autorizzazionesoltantosel’utilizzazioneavvieneascopiagricolioenologici.<br />

(3)Nonoccorreautorizzazioneperlabenzinacontenentenonpiùdi0,8cm 3 dipiombotetraetileo0,55cm 3 dipiombotetrametile<br />

perogni1.000cm 3 dibenzina(valoriequivalentia0,85gdipiombo).Labenzinacosìtrattatadeveesserecontenutainrecipienti<br />

originali,recantil’indicazionechelabenzinacontienepiombotetraetileopiombotetraetileoloromiscele,edeveessereusata<br />

solocomecarburantepermotoriascoppio.Suquestirecipientidevonoessereindicateleistruzionisull’uso(D.M.delMinistero<br />

dellaSanità4marzo1961).<br />

(4)Senonutilizzatiperlaproduzionediacidocianidricogassoso.<br />

(5)Nonoccorreautorizzazioneperl’utilizzazionefinoa100ginapertacampagna.<br />

(6)Nonoccorreautorizzazioneperl’utilizzazionedi5litriinapertacampagnaoppurediqualsiasiquantitàinmagazzinidicereali<br />

esilosriconosciutiidoneieautorizzatidall’autoritàcompetente.<br />

(7)Nonoccorreautorizzazioneper:<br />

a)acidofluoridricoinsoluzioneacquosasinoal40%(inpeso);<br />

b)acidofluoridricoinsoluzioneacquosasinoall’85% (inpeso)perquantitativi non superioria50kgnetti;<br />

c)acidofluoridricoanidroliquefattoinrecipientiapressioneperquantitativinonsuperioria60kgnetti.<br />

Occorresemprel’autorizzazioneperacidofluoridricoallostatogassoso.<br />

(8)Occorrelicenzaperiltrasportosoltantoperacidofluoridricoanidroliquefattoinrecipientiapressioneperquantitativisuperioria60kgnetti.<br />

(9)Nonoccorrelicenzaaltrasportonéautorizzazioneall’utilizzazione,allacustodiaeallaconservazioneperquantitativifinoa5<br />

kgditrifluorurodiboroinsoluzione.Occorronosemprel’autorizzazioneelalicenzaperquantitativisuperiorieperiltrifluoruro<br />

diborocompressoinbombole.<br />

(10)Nonsiapplicanolenormedelregolamentoperl’impiegodeigastossicialgasdicittàeaigasdipetroliliquefatti(GPL)nei<br />

qualiquestasostanzasiapresentecomeodorizzante.<br />

so” (nella tecnologia dei cicli frigoriferi),<br />

non un ciclo che contiene un<br />

quantitativo fisso di ammoniaca che<br />

non viene consumata fisicamente e rimane<br />

sempre all’interno del ciclo medesimo,<br />

ma un “riciclo” continuo di<br />

compressione-condensazione-evaporazione-compressione,<br />

un riciclo che<br />

è soggetto a perdite, individuabili:<br />

l nelle macchine che nel tempo si<br />

usurano e perdono ammoniaca verso<br />

l’esterno dalle loro giunzioni non<br />

completamente saldate;<br />

l negli sfiati dei condensatori; in tutti<br />

gli impianti esiste uno sfiato, almeno<br />

manuale, in un opportuno volume<br />

d’acqua per evitare un accumulo di<br />

aria nel ciclo che ridurrebbe l’efficienza<br />

della condensazione e che potrebbe<br />

determinare un rischio di ten-<br />

siocorrosione nelle apparecchiature;<br />

l negli inevitabili trafilamenti dalle<br />

valvole di sicurezza durante l’esercizio<br />

normale dell’impianto, trafilamenti<br />

che vengono convogliati nell’apposita<br />

vasca di abbattimento;<br />

l nello scarico dalle valvole di sicurezza<br />

per errori di manovra o per<br />

emergenza incendio;<br />

l nel degasaggio dell’ammoniaca<br />

da componenti dell’impianto che devono<br />

essere sostituiti o riparati durante<br />

le necessarie manutenzioni ordinarie<br />

e/o straordinarie.<br />

Per tutte queste perdite (che si traducono<br />

in consumi) di ammoniaca,<br />

periodicamente si deve operare un<br />

rabbocco per portare il contenuto di<br />

NH 3 al valore iniziale; questo allo<br />

scopo di garantire un regolare ed effi-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

ciente esercizio dell’impianto.<br />

Tutti questi rabbocchi devono essere<br />

annotati sul registro di cui all’art.<br />

57, R.D. n. 147/1927.<br />

Alla fine del 2005 alcune Province<br />

(soprattutto in Emilia-Romagna e<br />

in Lombardia) hanno richiesto alle<br />

aziende, che esercivano impianti frigoriferi<br />

ad ammoniaca, quali fossero<br />

i consumi di gas tossico negli ultimi<br />

5 anni, poichè un alto consumo di<br />

ammoniaca equivale, oltre a una cattiva<br />

gestione dell’impianto con possibili<br />

conseguenze sulla sicurezza dello<br />

stesso, a un’anomala immissione di<br />

gas tossico nell’ambiente esterno<br />

(nell’aria, nelle acque, nel suolo).<br />

Ne consegue che l’autorizzazione<br />

deve essere rilasciata per l’utilizzo,<br />

la custodia e la conservazione e non<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

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SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

Facsimiledelladomandadiautorizzazioneautilizzareammoniaca<br />

RIQUADRO1<br />

“Autorizzazione ad utilizzare e detenere 250 (duecentocinquanta) kg di gas tossico ammoniaca, come<br />

fluidofrigorigeno,pressol’impianto frigorifero ubicato presso lo stabilimento di via......…….n. cap<br />

….. Comune o località ..…… sigla della Provincia con sede legale in via ……. n. ….. cap. ….. Comune o<br />

località …… sigla della Provincia (oppure gestito dalla società con sede legale in via ……. n. ….. cap. …..<br />

Comune o località …… sigla della Provincia .“<br />

Ilsottoscritto………..........,natoa..................il...................eresidentein....................<br />

......................, cod. fisc. ................................., in qualità di legale rappresentante o delegato per l’utilizzazione<br />

dell’ammoniaca<br />

perl’ottenimentodell’autorizzazioneinoggetto.<br />

Alloscopoilsottoscritto<br />

inoltradomanda<br />

dichiara<br />

l che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della<br />

legge31/5/1965,n.575”(antimafia);<br />

l chenonhasubitocondannepenaliechenonèsottopostoaprocedimentipenaliincorso.<br />

Sialleganoiseguentidocumenti:<br />

01.Dichiarazioneexart.11delR.D.n.147/1927;<br />

02.AttestatodipagamentodeidirittidiASL…….;<br />

03.Visuracameraledell’azienda;<br />

04.Copiadellepatentidiabilitazioneperl’ammoniacadeiconduttori;<br />

05.Piantastabilimentoconubicazionedell’impianto;<br />

06.Lay­outdell’impiantofrigorifero;<br />

07.Schemadimarciadell’impianto;<br />

08.Relazionetecnicaperl’impianto;<br />

09.Schedadisicurezzadell’ammoniaca;<br />

10.ImpiantoadiluvioperabbattimentoNH3;<br />

11.Ventilazioneforzata;<br />

12.ImpiantorilevazioneNH3;<br />

13.SerbatoioovascadiabbattimentoNH 3davalvolesicurezza;<br />

14.Regolamentointerno;<br />

15.Pianodiemergenzaperl’ammoniaca;<br />

16.Assunzionediresponsabilitàdeldirettoretecnico;<br />

17.Valutazionedeirischidell’impiantoaisensidell’art.4,D.Lgs.n.626/1994;<br />

18.Valutazionedeirischidell’impiantoaisensidelTitoloVII­bis,D.Lgs.n.626/1994;<br />

19.Classificazionedelleareedipericolo:<br />

19­bis.Valutazionedeirischidapotenzialiatmosfereesplosivediammoniaca;<br />

19­ter.Valutazionedeirischidapotenzialiatmosfereesplosivedimetano;<br />

20.Ultimocontrollodegliimpiantielettricidimessaaterra;<br />

21.Ultimocontrollodegliimpianticontrolescaricheatmosferiche;<br />

22.Verbaledellaverificadiprimoimpiantoperimpiantiapressione;<br />

23.Certificatodiconformitàdeirilevatoridell’NH3;<br />

24.Certificatodipressaturadell’impianto;<br />

25.Certificatodell’ultimataraturadeirilevatori;<br />

26.Documentoperlacolorazionidelletubazioni;<br />

27.DocumentoperiDispositividiProtezioneindividualeeperiDispositividiProtezionecollettiva;<br />

28.Documentoperl’armadiettoprimosoccorsoNH 3;<br />

29.DocumentoperlasegnaleticadisicurezzaNH3;<br />

30.Registroperlemanutenzionieleverificheperiodichedell’impiantofrigorifero;<br />

31.DocumentazioneperilCPI;<br />

32.Proceduradisicurezzapergliinterventimanutentivi edimodificadell’impiantofrigorifero;<br />

33.Proceduradisicurezzaperl’entratadellepersoneneilocalidell’impiantofrigorifero.<br />

69


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

solo per la custodia e la conservazione.<br />

Anche la circolare del Ministero<br />

della Sanità 22 luglio 1985, n. 30,<br />

nell’interpretazione dell’art. 62, ha<br />

chiarito come «gli impianti in questione<br />

(cioè gli impianti frigoriferi ad<br />

ammoniaca) possano il prima possibile<br />

dotarsi della prescritta autorizzazione<br />

all’utilizzazione del gas tossico<br />

ammoniaca allorquando ricorrano<br />

i fattori», cioè quando ricorrano<br />

le condizioni specificate nella tabella<br />

1. La stessa cosa è stata ribadita in<br />

una comunicazione del Ministero<br />

della Sanità 29 aprile 1986.<br />

L’autorizzazione all’utilizzazione<br />

è trattata nel Capo II, Regio decreto<br />

n. 147/1927, mentre quella della custodia<br />

e conservazione è riportata<br />

nel Capo III.<br />

Utilizzazione<br />

Gli obblighi e i documenti per<br />

l’utilizzazione dell’ammoniaca sono<br />

i seguenti:<br />

Data<br />

70<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

l inoltro al sindaco del comune o<br />

all’ASL di competenza del territorio<br />

dove viene utilizzato e/o conservato<br />

e custodico il gas tossico, da parte<br />

del legale rappresentante o da un suo<br />

delegato all’utilizzazione del gas tossico<br />

(formalmente delegato mediante<br />

atto notarile o decisione del consiglio<br />

di amministrazione dell’azienda)<br />

della domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione;<br />

l il sindaco o l’ASL tiene, per il<br />

proprio archivio, l’originale della domanda<br />

e ne invia una copia alla<br />

Commissione Tecnica Gas Tossici<br />

competente per territorio (costituita<br />

da un presidente, generalmente il responsabile<br />

del Servizio dell’Igiene<br />

pubblica o del Servizio di Prevenzione<br />

e <strong>Sicurezza</strong> negli Ambienti di Lavoro,<br />

un rappresentante della questura,<br />

un rappresentante dell’ARPA provinciale<br />

o dell’ASL del territorio, un<br />

componente dei Vigili del Fuoco della<br />

Provincia alla quale appartiene<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

l’unità dell’azienda interessata all’ottenimento<br />

dell’autorizzazione), la<br />

quale esprime un proprio parere,<br />

che viene trasmesso al sindaco o al<br />

responsabile dell’ASL, i quali formalizzano<br />

l’autorizzazione, trasmessa<br />

all’azienda, se questo parere è positivo,<br />

oppure le prescrizioni della Commissione,<br />

se il parere è negativo, e<br />

così via fintantoché il parere risulterà<br />

positivo.<br />

È ovvio che l’azienda potrà caricare<br />

l’ammoniaca nell’impianto e, quindi,<br />

avviare l’impianto ad autorizzazione<br />

ottenuta. Successivamente, l’azienda<br />

dovrà provvedere alla pubblicazione<br />

dell’autorizzazione sulla Gazzetta<br />

Ufficiale. Ottenuta la pubblicazione,<br />

l’azienda trasmetterà copia della<br />

pubblicazione all’ente che ha rilasciato<br />

l’autorizzazione.<br />

Custodia e conservazione<br />

Gli obblighi e i documenti per la<br />

custodia e la conservazione sono<br />

analoghi a quelli prescritti per l’utilizzazione.<br />

Facsimileperladichiarazioneaisensidell’art.11,R.D.n.147/1927<br />

IllustrissimoSig.Sindaco<br />

delComunedi…………..<br />

oppure<br />

Spett.leASLdi…......…<br />

RIQUADRO2<br />

p.c. Spett.le<br />

CommissioneTecnicaGasTossici<br />

…...........…………………………….………<br />

Ilsottoscritto..............................................................natoil........................................................ a ...................................,<br />

cod. fisc.......................,residentein.........................................,inqualitàdi.....................................................................<br />

legale rappresentante o delegato per l’utilizzazione dell’ammoniaca presso l’impianto frigorifero di via<br />

..................................delladittaconsedelegaleinvia......................................................<br />

dichiara<br />

che non esercita magazzini o depositi di gas tossico ammoniaca in altre Province diverse dalla Provincia di .......<br />

(Provinciadiappartenenzadelluogodell’impiantofrigorifero).<br />

Infede<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Relazionetecnica<br />

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SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

RIQUADRO3<br />

1.Procedimentoadottatoperl’utilizzodell’ammoniaca<br />

L’impiantofrigoriferodellaSocietà………………….stabilimentodi……………deltipoacompressionediammoniacainciclobifase,èindicatosuiseguentidisegniallegati:<br />

n.1­schemadimarcia;<br />

n.1­piantageneraledelsito;<br />

n.1­lay­outdell’impiantofrigorifero.<br />

L’impiantofrigoriferoadammoniacaèutilizzatoperilraffreddamentodi………………………….<br />

Ilciclofrigoriferooperatralepressionidievaporazioneedicondensazionedelfluidofrigorigenoammoniaca.<br />

La centrale è costituita da due circuiti frigoriferi in serie tra loro collegati, ciascuno provvisto di due compressori<br />

alternativiinparallelo.<br />

Nel secondo circuito due compressori aspirano il vapore dell’ammoniaca (alla pressione corrispondente a ­40 °C)<br />

dal separatore liquido/gas collocato nella cella a bassa temperatura e lo comprime fino al valore previsto di<br />

condensazionedell’ammoniaca(corrispondentea+35°C).<br />

Per la condensazione del fluido frigorigeno è installato un condensatore evaporativo con elettroventilatori<br />

centrifughiepompaacquadicondensazionemontatadirettamentesullamacchina.<br />

Nel condensatore, i vapori di ammoniaca condensano alla pressione corrispondente a +35 °C cedendo calore<br />

all’aria e all’acqua che circola sulla batteria di scambio e il liquido formatosi viene scaricato in un raccoglitore di<br />

liquidodiampiacapacità.<br />

Dalraccoglitorediliquidol’ammoniacacondensata(pressionecorrispondenteallatemperaturadi+35°C)alimenta,<br />

per differenza di pressione, il separatore liquido/gas a ­15 °C. Parimenti, l’ammoniaca condensata e in alta<br />

pressioneprovenientedalraccoglitorediliquidoalimenta,perdifferenzadipressione,ilseparatoreliquido/gas<br />

a­ 40°C,chealimentaasuavolta,agravità,l’evaporatoreNH 3dellacella……...........<br />

L’alimentazione dei separatori liquido/gas è regolata da un sistema controllore di livello e da una valvola di<br />

laminazioneditipoON/OFF.<br />

Attraversoquestosistemadialimentazionel’ammoniacaliquidasubiscelalaminazioneesiportaallapressionedi<br />

evaporazioneesistenteall’internodelcorrispondenteseparatoreliquido/gasdiaspirazione.<br />

Daidueserbatoiseparatoriliquido/gasfunzionantiallapressionecorrispondentea­15°Ce­40°C,l’ammoniaca<br />

liquidavieneinviatanellacellafrigoriferadoveasportacaloredall’ariachecircolaattraversolerispettivebatterie<br />

diraffreddamentomantenendoleaivaloriditemperaturadesiderata.<br />

2. Macchineeapparecchifrigoriferiinstallati<br />

Gliapparecchieimacchinaridell’impiantofrigoriferochecontengonoammoniacasonoicompressoriapistoni,i<br />

separatorieilraccoglitore,chesonoubicatinellasalamacchinefrigorifera.<br />

Ilcondensatoreevaporativoèposizionatoall’esternodellasalacompressori.<br />

L’aerorefrigeranteconNH 3èubicatoall’internodellacellafrigorifera.<br />

Tuttigliapparecchieimacchinarisonointercettaticonvalvolemanuali.<br />

Tuttiigruppivalvoledialimentazioneediintercettazionedell’aerorefrigerantesonoubicatiall’internodellasala<br />

compressori.<br />

3.Caricadiammoniaca<br />

La quantità complessiva di ammoniaca utilizzata nell’impianto (carica) è pari a circa 250 kg, corrispondente a<br />

circa400litridiNH 3liquidaalla temperaturaminimadiesercizio.<br />

4. Modalitàdiesecuzionedellevarieoperazioniedellecauteleconnesseconilcaricodiammoniaca<br />

nelciclofrigorifero<br />

L’utilizzazione del gas richiede la presenza di persone debitamente istruite sul suo corretto funzionamento e<br />

sull’efficienzadellesuepartielettricheemeccaniche.<br />

Prima di aggiungere quantità di fluido frigorigeno si deve preventivamente controllare il fluido contenuto nella<br />

bomboladelgasliquefattoperevitareilriempimentoconunprodottoerrato.<br />

Lebomboleditravasodevonoesserestaccatedall’impiantosubitodopoiltravasodelfluido.<br />

Laquantitàmassimadifluidofrigorigenoammissibilenellabomboladitravasodeveesserecontrollatamediante<br />

pesaturanelcorsodelsuoriempimento.<br />

Lamassacontenutanellabomboladeveesserepunzonatasull’ogiva.<br />

Mentre si eseguono queste operazioni è necessario che vicino alla persona che le effettua sia presente una<br />

seconda persona che sorvegli l’andamento delle operazioni e che possa portare eventuale aiuto. Tutte e due le<br />

personedevonoindossareiDPIperl’ammoniaca).<br />

71


72<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

5.Apparecchiemezzidausareperlaprotezioneindividualedellepersone<br />

addetteallautilizzazionedelgas<br />

InottemperanzaallenormeUNI8011deldicembre1979,devonoesseredisponibiliimaterialielencati nell’appositoallegaton………………………...<br />

L’allegaton…………………………… riportal’elencodelmaterialediprontosoccorso.<br />

6.Mezziusatiperlaneutralizzazionedell’azionetossicadelgas<br />

L’impianto frigorifero ad ammoniaca della ……………………………………. adotterà i sotto elencati sistemi per<br />

prevenireesplosioni,incendiodanniallepersone.<br />

Nellasalamacchine(doveèpossibilelaventilazioneartificiale)sonoinstallativentilatoriinesecuzioneATEX.<br />

Comeulterioreprotezione,sarannoinstallatirilevatoridiNH 3.<br />

In sala compressori è previsto, inoltre, l’abbattimento della NH 3 in caso di fuga della stessa, mediante l’abbattimentoapioggiaamezzodiugellinebulizzatoriposizionatinellasalamacchinestessa.<br />

Itrattiditubazionidell’ammoniacaall’internodelfabbricatosonodicostruzioneinteramentesaldata.<br />

6.1.Ventilazioneforzata<br />

Perl’estrazionedell’ariadallasalacompressorisarannoinstallati2elettroventilatoridicuiunoinfunzionamento<br />

continuoconmotoreinesecuzionealmenoADPE.<br />

L’estrattore d'aria sarà alimentato da una linea privilegiata in esecuzione almeno antideflagrante, prelevata a<br />

monteditutteleutenze.<br />

InaccordoconilD.M.10giugno1980,laportatad’ariadegliestrattorisaràcalcolataconlaformulaseguente:<br />

Q=50(G 2 )1/3<br />

dove:<br />

Q=portatad’aria inm3 /h;<br />

G=quantitàinkgdiammoniaca.<br />

Idueventilatoriavrannounaportatad’ariaparialmenoa:<br />

Q=50(250 2 ) 0.333 =50 x 44.81=2241m 3 /h.<br />

Pertanto, saranno installati due estrattori d’aria, di cui uno in funzione che aspira l’aria dalla sala compressori,<br />

aventeciascunolecaratteristichelaportataparia3800m 3 /h.<br />

Nell’allegaton……èriportatalacertificazionedeiventilatori.<br />

6.2.Rilevazionedell’ammoniaca<br />

Gliimpiantidirilevazioneperl’ammoniacadevonosegnalareseesisterischioperlasalutedell’uomo(garanziache<br />

si ottiene con la presenza di rilevatori cosiddetti di “tossicità”) e rischio per la vita dell’uomo o l’integrità delle<br />

struttureimpiantistiche(garanziachesiottieneconlapresenzadirilevatori cosiddettidi“esplosività”).<br />

Percomprenderemeglioquesteesigenzerilevailpunto1,AllegatoAalD.M.10giugno1980,sullecaratteristiche<br />

di pericolosità dell’ammoniaca, secondo il quale «L’ammoniaca (NH3) è avvertita dall’uomo con effetti irritanti a<br />

concentrazioni inferiori allo 0,01% in volume, produce effetti pericolosi in un tempo compreso tra i 30 ed i 60<br />

minuti primi a concentrazione dello 0,2÷0,3%, produce lesioni mortali entro pochi minuti a concentrazioni dello<br />

0,5÷1% (norme di sicurezza per gli impianti frigoriferi dell’ISO/TC 86) mentre è esplosiva alle più elevate<br />

percentuali,dal15al28%».<br />

Quindi,pergarantirecondizioniditranquillitàperlasalutedell’uomo,èbeneavereinstallato unrilevatore che<br />

allertiilfrigoristaquandolaconcentrazionenonsiasuperiorea50ppm,comeprescriveilD.M.26febbraio2004,<br />

per breve tempo di permanenza, com’è il caso del personale che gestisce l’impianto e, per avere sicurezza nei<br />

confronti dell’esplosività, è bene cautelarsi con rilevatori che agiscano efficacemente quando la concentrazione<br />

dell’ammoniacanell’ariaraggiungavalorichesiavvicinanoal2%,comestabilisceilD.M.15giugno1980.<br />

L’impiantodirilevazionedeveessereinesecuzioneATEX.<br />

Nell’allegaton.…….sonoriportateneldettagliolecautelechesiottengonoconirilevatori.<br />

Si riportano nell’allegato n. ……….. il certificato dei sensori e in allegato n. ………….la prima taratura o l’ultima<br />

verificaperiodica.<br />

6.3.Valvoledisicurezza<br />

Inosservanzaallenormepergliimpiantiinpressione,tutteleapparecchiatureinpressionedevonoesseredotate<br />

divalvoladisicurezza.<br />

Le caratteristiche delle valvole di sicurezza sono riportate nell’allegato n……………. (verifica di primo impianto,<br />

verificaeffettuatadapartedell’ISPESLodapartediunorganismonotificato).<br />

Lavalvolainstallataamontedellevalvoledisicurezzadeveesserepiombatainposizioneaperta.<br />

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IGIENE E SICUREZZA<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

6.4. Sistemadiabbattimentodell’ammoniacadalloscaricodellevalvoledisicurezza<br />

In conformità alle indicazioni ISPESL, l’abbattimento è eseguito con acqua in cui viene fatta confluire<br />

l’ammoniaca da abbattere. L’acqua avrà una capacità tale da poter abbattere tutta l’ammoniaca del ciclo<br />

frigorifero (250 kg) con l’ottenimento di una soluzione ammoniacale in concentrazione che non emani<br />

esalazionidiammoniacapericoloseperl’uomo.<br />

Nell’allegaton.……………………..èriportatoilcalcoloperquestoabbattimento.<br />

6.5.Relazionetecnicasull’abbattimentodellaNH3contenutanell’ariadiestrazionedellasalamacchine<br />

(salacompressoriesalaseparatori)<br />

Lafugadiammoniacanellasalamacchinepuòesserelaconseguenza,nellapeggioredelleipotesi,dellarottura<br />

di una tubazione; non si considerano rotture di recipienti a pressione, in quanto questi sono soggetti a collaudi e<br />

visiteperiodichedapartedeglientipreposti.Quandoavvienelafuga(soprattuttoincasodirottura),laconcentrazionedell’ammoniacanell’ariadellasalamacchinepuòarrivarealivellipericolosi,finoaglieffettidell’esplosività,per<br />

cui, per rispettare il D.M. 10 giugno 1980, si sono installati rilevatori “di esplosività”; più precisamente, quando la<br />

concentrazione raggiunge il valore dell’1%, il primo allarme di questi rilevatori segnala in luogo presidiato il<br />

raggiungimento di tale concentrazione e attiva automaticamente l’impianto a diluvio per l’abbattimento dell’ammoniaca,lacuisoluzioneammoniacaleèraccoltainunavascacollocatasottolapavimentazionedellasalamacchine.<br />

6.6.Smaltimentodellesoluzioniammoniacalidirisultadagliabbattimenti<br />

Lesoluzioniammoniacalidirisultadagliabbattimenti(siaquelledallevalvoledisicurezza,siaquelledall’impianto<br />

a diluvio), essendo classificate, dalla normativa sui rifiuti, come rifiuti pericolosi, devono essere smaltite da ditte<br />

autorizzateinproposito.<br />

I soggetti interessati<br />

Le persone coinvolte nell’impiego<br />

del gas tossico sono:<br />

l per le persone fisiche:<br />

- il legale rappresentante dell’azienda<br />

che impiega il gas tossico;<br />

- l’eventuale delegato al quale deve<br />

essere intestata l’autorizzazione;<br />

- il direttore tecnico per l’impiego;<br />

- il personale che gestisce l’impianto<br />

munito di abilitazione per<br />

l’ammoniaca;<br />

l per le persone giuridiche:<br />

- l’azienda che utilizza e custodisce-conserva<br />

l’ammoniaca;<br />

- il trasportatore dell’ammoniaca.<br />

La responsabilità per l’aspetto penale<br />

riguarda tutte le persone fisiche,<br />

che possono venire perseguite penalmente,<br />

più precisamente:<br />

l il legale rappresentante, se gestisce<br />

l’impianto in maniera difforme:<br />

- alla normativa pertinente la sicurezza<br />

sul lavoro e la protezione dell’ambiente;<br />

- a quanto prescritto dall’autorizzazione;<br />

- alle disposizioni del direttore<br />

tecnico;<br />

l il delegato, come per il legale<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

rappresentante;<br />

l il direttore tecnico se non ha fornito<br />

le disposizioni per la gestione<br />

dell’impianto o se le ha fornite in<br />

difformità alla norma o all’autorizzazione;<br />

l il personale che gestisce l’impianto,<br />

se ha gestito l’impianto in<br />

difformità alla normativa pertinente<br />

alla sicurezza sul lavoro e alla protezione<br />

dell’ambiente, all’autorizzazione,<br />

alle disposizioni del direttore tecnico<br />

e, in particolare, in difformità<br />

all’art. 5, D.Lgs. n. 626/1994;<br />

l il trasportatore che sia sprovvisto<br />

dell’eventuale licenza per il trasporto<br />

(art. 25, Regio decreto 9 gennaio<br />

1927, n. 147).<br />

La responsabilità per l’aspetto civilistico<br />

(per i danni provocati a terzi<br />

o a cose) riguarda:<br />

l l’azienda;<br />

l il trasportatore dell’ammoniaca;<br />

l il direttore tecnico se non è dipendente<br />

dell’azienda.<br />

La responsabilità penale può ricadere<br />

anche sull’azienda come persona<br />

giuridica se ricorrono le condizioni previste<br />

dalla legge 3 agosto 2007, n. 123.<br />

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Autorizzazioneall’uso<br />

L’autorizzazione è rilasciata al legale<br />

rappresentante dell’azienda o a<br />

una persona fisica appositamente delegata<br />

dall’azienda stessa. Nel riquadro<br />

1 è presentato il facsimile di delega<br />

da parte del consiglio di amministrazione<br />

della società. In caso di delega<br />

mediante atto notarile, occorre<br />

avere l’avvertenza che la delega sia<br />

fatta per intestazione dell’autorizzazione<br />

per l’utilizzazione dell’ammoniaca,<br />

specificando la sede (indirizzo)<br />

presso la quale è presente<br />

l’impianto frigorifero della società,<br />

e che i compiti delegati siano la responsabilità<br />

dell’osservanza di tutte<br />

le normative e le disposizioni riguardanti<br />

i settori oggetto della delega,<br />

con particolare riferimento a:<br />

l la sicurezza degli impianti e delle<br />

attrezzature di lavoro (impianti a<br />

pressione, impianti elettrici, macchinari,<br />

impianti e attrezzature antincendio,<br />

dispositivi di protezione collettiva<br />

e individuali, indumenti di lavoro);<br />

l la salute negli ambienti di lavoro,<br />

prevenzione e protezione da agenti chimici<br />

pericolosi, da agenti fisici (rumore,<br />

stress per entrata nelle celle a -20 °C,<br />

microclima);<br />

l la protezione dell’ambiente esterno<br />

(scarichi idrici, emissione all’atmosfera,<br />

73


74<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Schedadeidatidisicurezza<br />

Prodottichimici<br />

1.Elementiidentificatoridellasostanzaedellasocietà<br />

1.1Elementiidentificatoridellasostanza<br />

­ Denominazionechimica :Ammoniaca<br />

Altrimezzidiidentificazione<br />

­ Sinonimid’usopiùcomune :Ammoniacaanidra<br />

­ CASRegistryNumber :7664­41­7<br />

­ NumeroEINECS :231­635­3<br />

­ NomeinEINECS :Ammoniacaanidra<br />

­ Pesomolecolare :17,03<br />

­ Formulabruta :H 3N<br />

­ Formuladistruttura :NH 3<br />

Decodifica:<br />

ND=nondisponibile.<br />

NA=nonapplicabile(oppureTI=tecnicamenteimpossibile).<br />

1.2ElementiidentificatoridellaSocietà<br />

Responsabiledell’immissionesulmercatocomunitario<br />

Nome:<br />

Indirizzo:<br />

Numeroditelefono:<br />

1.3Chiamateurgenti<br />

Numeroditelefono(perchiamateurgenti)dellasocietà:<br />

Organismoufficialediconsultazione:<br />

Numeroditelefono:<br />

2.Composizione/informazionesugliingredienti<br />

Sivedanolevoci3e15.<br />

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RIQUADRO4<br />

Emissione:……………..<br />

Revisione:…………..<br />

3.Indicazionedeipericoli<br />

■ Principalirischiperlasalute<br />

L’ammoniacaètossicaperl’apparatorespiratorio.<br />

Un‘esposizioneseveraoprolungataavaporipuòprovocareulcerazioniallacongiuntivaeallacornea,edemaalla<br />

glottide,broncospasma,edemapolmonareearrestorespiratorio.Èaltamenteirritanteperlemucoseocularie,in<br />

presenzadiumidità,perlapelle.<br />

Schizzi di ammoniaca liquida sulla pelle e negli occhi possono causare severe ustioni imputabili sia all’azione<br />

causticasiaall’effettorefrigerante.<br />

■ Principalirischiperl’ambiente<br />

Lasostanzapuòesserepericolosaperl’ambienteacquatico,inparticolareperipesci(sivedalavoce12).<br />

4.Misurediprimosoccorso<br />

■ Immediatointerventodelmedico<br />

■ Descrizionedeisintomiedeglieffetti;indicazioniperl’immediatosoccorso<br />

■ Inalazione<br />

Sintomi<br />

Irritazionealnaso,allagola,tosse,respiroaffannoso,dolorealtorace,broncospasma.<br />

Effettiritardatidaattendersi<br />

Edemapolmonare,bronchiteopolmonitechimica.<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


IGIENE E SICUREZZA<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

Interventidisoccorso<br />

Allontanarel’infortunatodallazonainquinataetenerlodistesoeariposoinambienteaerato.<br />

Se la persona tossisce insistentemente o è priva di conoscenza, ma respira, somministrare ossigeno a bassa<br />

pressione. Nel caso in cui l’infortunato non respiri, praticargli la respirazione artificiale e, quindi, somministrare<br />

ossigeno a bassa pressione. Poiché i sintomi dell’edema polmonare spesso si manifestano dopo alcune ore<br />

dall’esposizione,tenerel’infortunatosottoosservazionemedicaperalmeno48ore.<br />

■ Contattoconlapelle<br />

Sintomi<br />

Arrossamento,dolore,ulcerazioni,ustioni.<br />

Interventidisoccorso<br />

Toglieregliindumenticontaminati.<br />

Lavarelazonacutaneainteressataconmoltaacquacorrente.Richiederel’interventodelmedico.<br />

■ Contattocongliocchi<br />

Sintomi<br />

Irritazione,arrossamento,lacrimazione,dolore.<br />

Effettiritardatidaattendersi:<br />

Peresposizionisevere,ulcerazioniallacongiuntiva,allacorneaeall’iride,glaucoma,cataratta.<br />

Interventidisoccorso<br />

Lavare subito con acqua corrente per almeno 15 minuti mantenendo le palpebre ben aperte e facendo ruotare<br />

lentamenteibulbioculari.<br />

Se persiste il dolore, è consigliabile continuare l’irrigazione degli occhi fino all’arrivo del medico. È necessario un<br />

trattamentomedicospecialisticoilpiùprestopossibile.<br />

■ Mezziperiltrattamentospecificoeimmediatodatenereadisposizionesulpostodilavoro<br />

Fontanellelavaocchiedoccediemergenza.<br />

5.Misureantincendio<br />

Ivaporidiammoniacasonoinfiammabili(sivedaanchelavoce10).Raffreddare,daposizionesicura,icontenitori<br />

espostialfuococonacquanebulizzata.<br />

■ Mezzidiestinzioneappropriati<br />

Schiuma,acquanebulizzata,CO 2,polverechimica.<br />

■ Mezzidiestinzionechenondevonoessereusatiperragionidisicurezza<br />

Halon(sivedalavoce10).<br />

■ Rischiderivantidall’esposizioneallasostanza,aiprodottidicombustioneeaigasprodotti<br />

IntossicazionedavaporidiammoniacaeNOx(sivedanolevoci4e10).<br />

■ Equipaggiamentodiprotezionepergliaddettiall’estinzione<br />

Indossareunequipaggiamentoprotettivoindividualecompletoemunirsidiautorespiratore(sivedalavoce8).<br />

6.Misureincasodifuoriuscitaaccidentale<br />

Evacuare l’area in prossimità della perdita. Eliminare la perdita, se questo non comporta pericolo, dopo aver<br />

indossato i necessari mezzi di protezione (si veda la voce 8). Predisporre una adeguata ventilazione dei locali.<br />

Eliminareognifontediignizione(fiammelibere,scintille,superficicaldeecc.).<br />

■ Precauzioniindividualidiemergenza<br />

Evitareilcontattoconlapelleecongliocchieproteggerelevierespiratorie(sivedalavoce8).Interveniredopo<br />

averindossatogliadeguatimezziprotettiviindividuali(sivedalavoce8).Tenersisopravento.<br />

■ Precauzioniambientali<br />

Evitarecheilprodottopossaconfluirenellefognaturemeteoriche,nelleacquesuperficialiesotterranee.<br />

■ Metodidipulizia<br />

Se la perdita di ammoniaca è in forma gassosa, bloccare il flusso di gas se questo non comporta pericolo.<br />

Abbatterelanubedigasconacquanebulizzata,daposizionesicura.<br />

Se la perdita di ammoniaca è in forma liquida, consentire che la sostanza evapori. Mai indirizzare direttamente<br />

gettidiacquasull’ammoniacaliquida.<br />

7.Manipolazioneestoccaggio<br />

7.1Manipolazione<br />

Operareinambientidotatidicappediaspirazioneoequivalentisistemidicaptazione.Disporreeusare,aseconda<br />

dellecircostanze,imezziprotettiviidonei(sivedalavoce8).Evitarel’inalazionedeivaporieilcontattoconlacute<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

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SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

e gli occhi. In prossimità dei luoghi di lavoro, prevedere la presenza di docce di emergenza e di fontanelle<br />

lavaocchi.Manipolareeaprireicontenitoriconcautelaeconservarliermeticamentechiusi.Bonificareletubazioni<br />

eleapparecchiatureprimadegliinterventidimanutenzione.Neilaboratorievitarecheilmercuriodeglistrumenti<br />

vengaacontattoconl’ammoniaca(pericolodiesplosione).<br />

7.2Stoccaggio<br />

■ Condizionidistoccaggio<br />

Nei serbatoi fissi osservare le condizioni di progetto. Stoccare in magazzini con strutture incombustibili, freschi,<br />

ben aerati e lontano da fonti di ignizione. Proteggere i contenitori dagli urti. Adottare impianti elettrici di<br />

sicurezza.Nonusarefiammelibere.Nonfumare.<br />

■ Materialiincompatibili<br />

Immagazzinareseparatamentedasostanzeossidanti,acidi,alogeniecc.(sivedalavoce10).<br />

8.Controllodell‘esposizioneeprotezioneindividuale<br />

■ Misure precauzionali e provvedimenti di natura tecnica da adottare durante l’uso al fine di<br />

ridurrealminimol’esposizionedellavoratore<br />

Operareinambientidotatidicappediaspirazioneoequivalentiimpiantidicaptazione.<br />

■ Parametrispecificidicontrollo<br />

Ambientale<br />

D.M.26febbraio2004<br />

■ Valorilimite<br />

TLV­TWA:25ppm=17mg/m 3 TLV­STEL:35ppm=24mg/m 3<br />

■ Sogliaolfattiva<br />

­5ppm­ odorepercepitosolodaalcunepersone;<br />

­25ppm­odorepercepitodallamaggiorpartedellepersone;<br />

­50­100ppm­irritazionepercepitadallamaggiorpartedellepersone.<br />

■ Equipaggiamentoingradodifornireunaadeguataprotezioneindividuale<br />

■ Protezionerespiratoria<br />

Mascheraantigasafaccialecompletoconfiltrospecifico.<br />

Autorespiratorepericasidiemergenza.<br />

■ Protezionedellemani<br />

Guantiingomma.<br />

■ Protezionedegliocchi<br />

Visiera.<br />

Occhialidisicurezzaincombinazioneconlaprotezionerespiratoria.<br />

Nonutilizzarelentiacontatto.<br />

■ Protezionedellapelle<br />

Stivali,tuta,cappucciodiplasticaogommaconprotezionecompletadelcapovisoedelcolloatenutadigas.<br />

■ Misurespecifichediigiene<br />

Riporre gli abiti civili separatamente da quelli di lavoro. Non fumare, non mangiare, non bere se non nei luoghi<br />

consentiti.Togliereimmediatamentegliabiticontaminatidallasostanza.<br />

9.Proprietàfisicheechimiche<br />

­ Aspetto:<br />

1.statofisicoa20°Cepressioneatmosferica:gas;<br />

2.colore:incolore;<br />

­ odore:moltopungente(caratteristico);<br />

­ pHsoluzioneacquosa(conc.0,1N):11,1;<br />

­ puntodiebollizione: ­33,4°Ca101,3kPa(1mmHg=133,3Pa);<br />

­ puntodifusione:­77,7°C;<br />

­ puntodiinfiammabilità(liquidi):NA;<br />

­ infiammabilità(solidi):NA;<br />

­ infiammabilità(gas):<br />

1.autoinfiammabilità(autoaccensione):651°C;<br />

­ limiteinferioredi esplosività15%volumetrico (0°Ce101,3kPa);<br />

­ limitesuperiorediesplosività27%volumetrico(0°Ce101,3kPa);<br />

76<br />

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IGIENE E SICUREZZA<br />

­proprietàesplosive:(sivedalavoce10);<br />

­limite(inferiore)diesplosività:NAdellepolveriinaria;<br />

­autoinfiammabilitàdellanubedipolvere:NA;<br />

­proprietàcomburenti:nonclassificatocomburente;<br />

­pressionedivapore:­1013kPaa25,7°C(1mmHg=133,3Pa);<br />

­densitàammoniacaliquida:0,6386glcm 3a0°Ce429,34kPa;<br />

­densitàdeivapori(aria=1):0,5967a0°Ce101,3kPa<br />

­solubilità­Idrosolubilità:<br />

1.899g/ia0°C;<br />

2.79g/ia100°C;<br />

­solubilitàconaltrisolventi:metanolo,etanolo,etere,cloroformio;<br />

­coefficientediripartizionen­ottanolo/acquaPow:ND;<br />

­conducibilità:NA;<br />

­velocitàdievaporazione:NA;<br />

­viscosità:0,225­10”poisea­33,5°C.<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

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SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

10.Stabilitàereattività<br />

■ Condizionidaevitare<br />

Dannifisicieilriscaldamentodeicontenitori.<br />

■ Materiedaevitare<br />

Acontattoconmercurio,cloro,bromo,iodio,fluoro,ipoclorito,ossidodiargentoecalciopuòformarecomposti<br />

esplosivi.<br />

Reazioniesplosivepossonoformarsiconanidrideacetica,acidoipocloroso,esacianoferratodipotassio.Inpresenzadiumiditàcorroderame,alluminio,zincoeloroleghe.<br />

Prodottididecomposizionepericolosisonogliossididiazoto(prodottidicombustione).<br />

11.Informazionitossicologiche<br />

■ Effettipericolosiderivantidall’esposizioneallasostanza<br />

L’ammoniacaètossicaperinalazioneefortementeirritanteecorrosivapertuttelepartidelcorpo.<br />

■ Sintomi<br />

Contattocongliocchi:<br />

I vapori causano irritazione, arrossamento, lacrimazione e ulcerazione alla congiuntiva e alla cornea. Schizzi di<br />

ammoniaca liquida provocano gonfiore alle palpebre, ulcerazioni alla congiuntiva e alla cornea, glaucoma,<br />

cataratta.<br />

Contattoconlapelle:<br />

IIgaspuòprovocaredermatiti,illiquidograviustioniimputabilisiaall’effettocausticosiaaquellorefrigerante.<br />

■ Inalazione<br />

Unamoderataesposizioneaivaporipuòcausaremalditesta,salivazione,brucioredellatrachea,sudore,nausea,<br />

vomitoedoloresottolosterno.<br />

Un’esposizione severa può provocare edema alla glottide, broncospasma, edema polmonare e arresto respiratorio;possonoseguirebronchiteopolmonite.<br />

Esposizioniripetuteoprolungateabasseconcentrazionidivaporipossonoprovocarebronchiticroniche.<br />

■ Ingestione<br />

L’ingestione di una soluzione di ammoniaca a pH > 11,5 dà luogo immediatamente a dolori alla bocca, dietro lo<br />

sterno,dolorigastrici,vomitoconsangue.<br />

Lecomplicazionichepossonointerveniresuccessivamentesonoleemorragiedigestive,leperforazionidell’esofagoedellostomaco,acidosimetabolica,rischiodistenosidigestive.<br />

■ Informazionisullediverseviediesposizione<br />

Inalazione:<br />

uomo LCLo: 30.000ppm/5minuti<br />

uomo TCLo: 20ppm:irritazione<br />

uomo LCLo: 5.000ppm/5minuti<br />

ratto LCLo: 2.000ppm/4ore<br />

topo LC50: 4.837ppm/1ora<br />

gatto LCLo: 7.000ppml1ora<br />

coniglio LCLo: 7.000ppm/1ora<br />

77


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articiolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Ingestione:<br />

ratto LD50: 350mg/kg(soluzioneacquosaal25%NH 3)<br />

■ Effettiritardatieimmediatiinseguitoall’esposizionebreveeprolungata<br />

Sensibilizzazione<br />

Puòcausaredermatiti.<br />

■ Cancerogenesi<br />

Noncisonoevidenzechel’ammoniacasiacancerogena.<br />

■ Mutagenesi<br />

Noncisonoevidenzechel’ammoniacasiamutagenaneimammiferi.<br />

■ Tossicitàperlariproduzione:ND<br />

■ Narcosi:ND<br />

12.Informazioniecologiche<br />

Utilizzaresecondolebuonepratichelavorativeevitandodidisperderelasostanzanell’ambiente.<br />

■ Tossicitàacquaticaealtridatidiecotossicità<br />

Asecondadellespecie,laconcentrazioneletalediammoniaca(LC 50)ècompresanelrange1.10,22.8mgNH 3/lper<br />

gliinvertebratie0.56,2.48mgNH 3/Iperipesci.<br />

■ Effetti,comportamentoetrasformazionenell’ambiente<br />

Nelsuolo,l’ammoniacaèrapidamenteossidatadaimicrorganismiaionenitrato.<br />

Nelleacquesuperficiali,puòesserenitrificatadaimicrorganismioessereadsorbitasuisedimentiosuicolloidi.<br />

Nell’atmosfera,puòesseredegradataperfotolisioneutralizzatadagliinquinantiacididell’aria.<br />

13.Considerazionisullosmaltimento<br />

■ Descrizioneemanipolazionedeiresidui<br />

Le eccedenze o i residui di ammoniaca devono essere manipolati adottando le precauzioni e gli eventuali mezzi<br />

protettiviindividualiindicatiallevoci7e8.<br />

■ Metodidismaltimentoidonei<br />

Soluzioni ammoniacali diluite possono essere trattate in impianti autorizzati, di depurazione biologica (con<br />

nitrificazione/denitrificazione).<br />

14.Informazionisultrasporto<br />

■ NumeroONU:1005<br />

■ Classificazioni:<br />

ADRIRID Classe:2 Ordinale:3°at Etichetta:6.1<br />

Pannelloarancione Numeripartesuperiore: 268<br />

delpericolo Numeriparteinferiore: 1005<br />

SchedaCEFICTEC(R)n.1<br />

Allegato7alleCT Classe:2 Sigla:3°at Etichetta:6.1<br />

(periltrasportoferroviario)<br />

IMO Classe:2 IMDGCodepage:2016 Etichetta:Tossico<br />

D.P.R.n.1008/1968 Classe:2 Sigla:2.7 Etichetta:B3<br />

(MinisterodellaMarinaMercantile,periltrasportomarittimo)<br />

IATA Classe:2 n.Identificativo:1005 Etichetta:Tossico+Corrosivo<br />

Varie<br />

■ Precauzioniparticolari<br />

Movimentazioneall’internodell’azienda<br />

Etichettare tutti i contenitori (inclusi i campioni per le analisi) secondo la regolamentazione riguardante la<br />

classificazione,l’etichettaturael’imballaggiodellesostanzepericolose.<br />

15.Informazionisullaregolamentazione<br />

Classificatanell’elencoCEEdellesostanzepericolose.<br />

78<br />

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13 novembre 2007 ­ N. 21


IGIENE E SICUREZZA<br />

■ Informazionichefiguranosull’etichetta:<br />

Nomedelresponsabiledell’immissionesulmercatocomunitario<br />

Nomechimicodellasostanza:ammoniacaanidra<br />

#Classificazione:tossica,pericolosaperl’ambiente<br />

#Simboloeindicazionedelpericolo:T,N<br />

Frasidirischio:<br />

R10: Infiammabile<br />

R23: Tossicaperinalazione<br />

R34: Provocaustioni<br />

R50: Altamentetossicopergli<br />

organismiacquatici<br />

#Consiglidiprudenza: (S112): Conservaresottochiavefuori<br />

dellaportatadeibambini.<br />

S9: Conservareilrecipientein<br />

luogobenventilato.<br />

S16: Conservarelontanodafiamme<br />

escintille­Nonfumare.<br />

S26: Incasodicontattocongliocchi<br />

lavareimmediatamentee<br />

abbondantementeconacquae<br />

consultareunmedico.<br />

S36/37139: Usareindumentiprotettivie<br />

guantiadattieproteggersigli<br />

occhi/lafaccia.<br />

S45: Incasodiincidenteodi<br />

malessereconsultare<br />

immediatamenteilmedico(se<br />

possibilemostrarglil’etichetta).<br />

S61: Nondisperderenell’ambiente.<br />

Riferirsialleistruzioni<br />

speciali/schedeinformativein<br />

materia.<br />

Seilprodottoèvendutoalpubblico,sonorichiestiiconsiglidiprudenzaS1,S2eS45.<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

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SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articiolo<br />

#Nota ­ L’etichetta di cui sopra riporta informazioni sulla sostanza riguardanti la classificazione di legge (n. CEE 231­635­3), si<br />

vedailD.M.28gennaio1992eilD.Lgs.3febbraio1997,n.52,ilD.M.4aprile1997,ilD.M.28aprile1997.<br />

■ Indicazione delle specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla protezione dell’uomo e<br />

dell’ambiente<br />

DirettiveCEE82/501e88/610,suirischidiincidentirilevanti.<br />

■ Indicazionedialtredisposizioninazionaliapplicabili<br />

L’impiego e l’immagazzinamento della ammoniaca è soggetto al R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 (regolamento Gas<br />

Tossici).Lasostanzaèsoggettaall’applicazionedelD.M.16novembre1983(rischidiincidentirilevanti)edelD.P.R.n.<br />

203/1988(emissioniall’atmosfera)esuccessivemodificheeintegrazioni(decretoministeriale20maggio1991ecc.).<br />

16.Altreinformazioni<br />

■ Informazionirilevantiperlasicurezzaelasalute<br />

Istruireilpersonalesuirischipresentatidallasostanza,sulleprecauzionidaosservareesullemisuredaprenderein<br />

casodiincidente.<br />

79


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articiolo<br />

smaltimento rifiuti) in conformità al<br />

decreto legislativo n. 152/2006.<br />

Quindi, in conseguenza della sua<br />

specifica competenza ed esperienza<br />

in campo tecnico, antinfortunistico e<br />

di protezione ambientale, al delegato<br />

deve essere conferito ogni potere di<br />

iniziativa, di spesa e di controllo che<br />

sia utile o correlato alla sicurezza degli<br />

impianti e delle attrezzature, all’incolumità<br />

e alla salute delle maestranze<br />

e di chiunque operi presso<br />

l’impianto frigorifero, nonché alla<br />

protezione dell’ambiente.<br />

In virtù di questa delega, provvederà<br />

con piena e assoluta discrezionalità<br />

a individuare, stimolare e coordinare<br />

l’attività aziendale in vista del<br />

raggiungimento degli obiettivi stabiliti<br />

dalla società nei settori oggetto<br />

della delega stessa, operando affinché<br />

questi obiettivi siano sempre<br />

conformi alle esigenze di tutela della<br />

salute pubblica e dei lavoratori dello<br />

stabilimento, impartendo opportune<br />

disposizioni perché tutti i dipendenti<br />

siano edotti dei rischi ai quali sono<br />

esposti, osservino le norme di sicurezza,<br />

siano forniti dei mezzi di protezione<br />

previsti e li usino, applicando,<br />

per coloro che non osservino le<br />

disposizioni impartite, eventuali sanzioni<br />

aziendali.<br />

Il delegato avrà cura di provvedere<br />

affinché gli impianti, eventualmente<br />

anche attraverso le modifiche,<br />

gli adeguamenti, i controlli e la costante<br />

manutenzione, siano sempre<br />

rispondenti alle disposizioni per il<br />

contenimento, entro i limiti prescritti<br />

dalla legge, delle emissioni in atmosfera,<br />

degli scarichi idrici nel sottosuolo<br />

e negli insediamenti vicini.<br />

Al delegato sono attribuiti tutti i<br />

necessari poteri idonei a rappresentare<br />

la società nei confronti dei terzi e,<br />

in particolare, nei confronti dell’INAIL,<br />

delle autorità e degli Enti<br />

preposti all’applicazione delle normative<br />

di cui alla delega.<br />

Per quanto espressamente vietato<br />

dall’art. 1, comma 4-ter, decreto legislativo<br />

19 settembre 1994, n. 626,<br />

80<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

non può essere attribuita al delegato<br />

la responsabilità su tutte le valutazioni<br />

dei rischi.<br />

Tutti questi obblighi, non delegabili<br />

(come prescrive il D.Lgs. n. 626/<br />

1994, art. 1, comma 4-ter), rimangono<br />

in capo al legale rappresentante<br />

della società.<br />

Nel riquadro 1 è presentato il facsimile<br />

della domanda che riporta anche<br />

la lista dei documenti richiesti<br />

dalle Commissioni provinciali delle<br />

Regioni, per esempio, Piemonte,<br />

Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto,<br />

Friuli-Venezia Giulia, Toscana.<br />

A questo documento, oltre ad applicare<br />

una marca da bollo da 14,62<br />

euro, deve essere allegata la fotocopia<br />

fronte-retro della carta d’identità<br />

di chi sottoscrive la domanda, in<br />

quanto la domanda contiene alcune<br />

autocertificazioni.<br />

Nel riquadro 2 è riportato il facsimile<br />

della dichiarazione del legale<br />

rappresentante dell’azienda o del suo<br />

delegato, che impiega e custodisceconserva<br />

il gas tossico, ai sensi dell’art.<br />

11, comma 2, Regio Decreto 9<br />

gennaio 1927, n. 147, con la quale<br />

attesta di non esercire impianti contenenti<br />

gas tossico uguale a quello<br />

del sito per il quale si è inoltrata<br />

domanda, nella stessa provincia a cui<br />

appartiene il sito stesso.<br />

Patentatiperimpianto<br />

frigoriferoadammoniaca<br />

È importante definire in modo<br />

corretto e univoco l’organizzazione<br />

del personale addetto all’esercizio<br />

dell’impianto (quindi, per il personale<br />

munito di patente per l’ammoniaca).<br />

Premettendo che presso l’impianto<br />

frigorifero deve essere sempre<br />

presente almeno un patentato per<br />

l’ammoniaca, l’organico di queste<br />

persone deve essere:<br />

l di tre persone se il loro orario di<br />

lavoro è giornaliero;<br />

l di quattro persone se il loro orario<br />

di lavoro è in due turni;<br />

l di cinque persone se il loro orario<br />

di lavoro è in tre turni.<br />

Inoltre, deve esserci la disponibi-<br />

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lità di chiamata per esigenze di emergenza<br />

nelle ore notturne e festive,<br />

quindi, a turno i frigoristi devono essere<br />

reperibili e ci deve essere, presso<br />

l’impianto, un combinatore telefonico<br />

che lanci un messaggio diretto<br />

al cellulare aziendale del frigorista<br />

in caso di necessità, secondo una<br />

procedura che deve essere redatta e<br />

che deve garantire la certezza e la<br />

tempestività dell’intervento del frigorista.<br />

Larelazionetecnica<br />

La relazione tecnica deve contenere,<br />

per il caso dell’ammoniaca, almeno<br />

nelle linee generali:<br />

l il procedimento adottato per l’utilizzazione<br />

dell’ammoniaca;<br />

l le macchine e gli apparecchi frigoriferi<br />

installati;<br />

l il contenuto dell’ammoniaca nell’impianto;<br />

l le cautele connesse con il carico<br />

di ammoniaca nel ciclo frigorifero;<br />

l i dispositivi di protezione individuale<br />

e collettiva per le persone addette<br />

all’utilizzazione dell’ammoniaca;<br />

l i mezzi usati per la neutralizzazione<br />

dell’azione tossica del gas, indicante,<br />

perlomeno, le relazioni su:<br />

- la ventilazione forzata;<br />

- la rilevazione dell’ammoniaca;<br />

- le valvole di sicurezza;<br />

- l’abbattimento dell’ammoniaca<br />

dalle valvole di sicurezza;<br />

- l’abbattimento delle fughe di<br />

ammoniaca gassosa nel sito dell’impiego;<br />

- lo smaltimento delle soluzioni<br />

ammoniacali di risulta degli abbattimenti.<br />

Un esempio di relazione tecnica è<br />

riportata nel riquadro 3.<br />

Nel riquadro 4 è riportata la scheda<br />

di sicurezza dell’ammoniaca in<br />

ottemperanza dei disposti del decreto<br />

del Ministero della Salute 7 settembre<br />

2002, «Recepimento della direttiva<br />

2001/58/CE riguardante le modalità<br />

dell’informazione su sostanze e<br />

preparati pericolosi immessi in commercio».<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


Impiantoadiluvio<br />

Nel caso di fughe di ammoniaca<br />

gassosa una soluzione tecnica per<br />

l’abbattimento della sostanza pericolosa<br />

potrebbe essere l’utilizzo di un<br />

impianto a diluvio.<br />

Nel caso in studio, quindi dell’impianto<br />

frigorifero che utilizza 250 kg<br />

di ammoniaca, allo scopo di calcolare<br />

la portata di acqua da inviare agli<br />

ugelli, si è proceduto alla individuazione<br />

e alla valutazione delle conseguenze<br />

di incidenti credibili in sala<br />

macchine (sala compressori e sala separatori).<br />

Si ipotizza la rottura di una tubazione<br />

dovuta a eventi accidentali.<br />

L’ammoniaca liquida, in pressione,<br />

in seguito a un rilascio accidentale,<br />

subisce una rapida e consistente<br />

vaporizzazione.<br />

L’ammoniaca è, inoltre, molto solubile<br />

in acqua: 90 g/100 ml a 0 °C,<br />

7,4 g/100 ml a 100 °C.<br />

Le operazioni condotte nella sala<br />

macchina dell’impianto frigorifero<br />

sono esclusivamente di tipo fisico:<br />

l compressione;<br />

l condensazione;<br />

l laminazione (decompressione);<br />

l evaporazione.<br />

Queste operazioni sono condotte<br />

in pressione (pressione massima operativa<br />

della mandata dei compressori<br />

pari a 15,85 bar assoluto), con temperatura<br />

massima della mandata dei<br />

compressori pari a + 35 °C.<br />

Sulla base di questa ipotesi pessimistica<br />

si individua lo “scenario incidentale”:<br />

l evento primario - perdita significativa<br />

di ammoniaca gassosa dalla<br />

tubazione di collegamento della<br />

mandata dei compressori;<br />

l sostanza coinvolta - ammoniaca;<br />

l larghezza apertura equivalente<br />

- Ø 1,5-3 mm;<br />

l portata efflusso - 1,2 kg/s.<br />

La percentuale di ammoniaca che<br />

vaporizza per flash è pari a circa il<br />

23%.<br />

In realtà, una frazione almeno<br />

equivalente a quella di flash viene<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

trascinata in aria sotto forma di goccioline<br />

(aerosol) ed evapora in aria; il<br />

liquido sottoraffreddatori evapora rapidamente<br />

a contatto con la superficie<br />

delle apparecchiature o della pavimentazione.<br />

In pratica, si può conservativamente<br />

assumere che tutta la portata<br />

di rilascio sia dispersa sotto forma<br />

gassosa.<br />

Dalle proprietà fisico-chimiche<br />

della NH 3 è evidenziato che a + 35 °C<br />

sono solubili 35,5 grammi di NH3<br />

con 100 grammi di H2O per formare<br />

idrossido di ammonio (1 gr NH3 con<br />

2,82 gr H 2O), quindi, 1 kg di NH 3 è<br />

solubile con 2,82 litri di H2O.<br />

Per cui, nell’ipotesi in cui tutta la<br />

NH3 fuoriuscita venga prelevata dall’estrattore<br />

occorrerà investire la corrente<br />

d’aria con una portata d’acqua<br />

totale pari a 1,2 kg/s x 2,82 l/kg =<br />

3,3852 l/s =12.186 l/h.<br />

In sala macchine sono stati montati<br />

5 ugelli con portata di 25.000 l/h<br />

cadauno, che risultano adeguati ad<br />

abbattere la portata dell’ammoniaca<br />

ipotizzata, 5 x 2.500 = 12,5 m 3 /ora.<br />

Nel momento in cui avviene la<br />

rottura, i rilevatori presenti nella sala<br />

compressori attivano il sistema di abbattimento<br />

e lanciano un allarme in<br />

luogo presidiato (guardiana dell’impianto).<br />

La persona che riceve l’allarme<br />

provvederà immediatamente ad avvertire<br />

telefonicamente un tecnico<br />

frigorista dello stabilimento che dovrà<br />

essere, quindi, sempre reperibile.<br />

È lecito supporre che in un tempo<br />

massimo di 0,5 h il tecnico frigorista<br />

e/o i mezzi di soccorso possano intervenire<br />

sull’impianto.<br />

Il personale dotato degli opportuni<br />

mezzi di protezione personale intercetterà<br />

la porzione del circuito nel<br />

quale si è verificata la rottura e bloccherà,<br />

pertanto, la fuoriuscita dell’ammoniaca<br />

alle portate di scarico<br />

ipotizzate, se considerate costanti durante<br />

tutto il periodo del versamento,<br />

il tempo di scarica sarà, comunque,<br />

di T = 300/1,2 = 250 s.<br />

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SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articiolo<br />

L’acqua spruzzata nell’abbattitore<br />

in uscita dovrà essere convogliata,<br />

raccolta e smaltita in accordo con le<br />

autorità localmente competenti.<br />

Stabilito che la durata d’intervento<br />

dell’abbattitore è pari a 0,5 h si ha<br />

che il quantitativo di acqua scaricato<br />

e la capacità minima della vasca di<br />

raccolta è pari a 12.200 l/h x 0,5 h =<br />

6.100 l = 6,1 m 3 . Sotto la pavimentazione<br />

è stata montata una vasca di<br />

raccolta da 6,5 m 3 . Deve essere allegata<br />

la certificazione della portata degli<br />

ugelli.<br />

Ventilazioneforzata<br />

In ottemperanza dei disposti del<br />

decreto ministeriale 10 giugno 1980,<br />

«Riconoscimento di efficacia di sistemi<br />

di sicurezza applicati agli impianti<br />

frigoriferi industriali ad ammoniaca»,<br />

è necessario effettuare dei precisi<br />

calcoli di dimensionamento della<br />

ventilazione forzata e deve essere indicato<br />

anche il numero dei ventilatori<br />

installati.<br />

Sempre nel caso di impianto frigorifero<br />

che utilizza 250 kg di ammoniaca,<br />

per l’estrazione dell’aria<br />

dalla sala compressori saranno installati<br />

2 elettroventilatori di cui uno in<br />

funzionamento continuo con motore<br />

in esecuzione ATEX.<br />

L’estrattore d'aria dovrà essere alimentato<br />

da una linea privilegiata in<br />

esecuzione antideflagrante, prelevata<br />

a monte di tutte le utenze.<br />

In accordo con il D.M. 10 giugno<br />

1980, la portata d'aria degli estrattori<br />

dovrà essere calcolata con la formula<br />

seguente:<br />

Q = 50 (G 2 ) 1/3<br />

dove:<br />

Q = portata d’aria in m 3 /h.<br />

G = quantità in kg di ammoniaca.<br />

I due ventilatori avranno una portata<br />

d’aria pari ad almeno:<br />

Q = 50 (300 2 ) 0.333 =<br />

50 x 44.81 = 2.241 m 3 /h.<br />

81


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articiolo<br />

Saranno installati, pertanto, due<br />

estrattori d’aria, di cui uno in funzione,<br />

che aspira l’aria dalla sala compressori,<br />

aventi, ciascuno, la portata<br />

pari a 3800 m 3 /h.<br />

L’impiantodirilevazione<br />

È necessario fornire anche le opportune<br />

indicazioni generali di buona<br />

norma tecnica di progettazione dell’impianto<br />

di rilevazione dell’ammoniaca<br />

gassosa nonché le soglie degli<br />

allarmi con i relativi interventi automatici<br />

per l’abbattimento.<br />

Nella centrale frigorifera sono installati<br />

2 rilevatori di NH 3 a doppia<br />

soglia di intervento e uno a una sola<br />

soglia di intervento.<br />

Quello a una sola soglia (50 ppm)<br />

costituisce il preallarme, il cosiddetto<br />

allarme di tossicità.<br />

All’attivarsi di questa soglia si ha<br />

82<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

un allarme acustico a frequenza costante<br />

e visivo continuo in luogo presidiato,<br />

per cui i patentati, dopo aver<br />

preventivamente indossato i mezzi<br />

protettivi (guanti in gomma, tuta in<br />

gomma, stivali in gomma) e l’autorespiratore<br />

completo di maschera a tutto<br />

facciale, devono recarsi in sala<br />

macchine per verificare la fuga di<br />

ammoniaca e, possibilmente, per eliminarla.<br />

È conveniente indossare già<br />

l’autorespiratore in modo che, se la<br />

fuga dell’ammoniaca degenerasse,<br />

gli operatori sarebbero già protetti.<br />

Gli altri due rilevatori presentano<br />

una prima soglia pari all’1% di ammoniaca<br />

in aria, che attiva automaticamente<br />

un dispositivo di allarme visivo<br />

intermittente e sonoro, a frequenza<br />

variabile, ubicato in un luogo<br />

presidiato e mette in funzione il se-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

condo ventilatore di estrazione, e, alla<br />

seconda soglia, pari al 2% di ammoniaca<br />

in aria, gli stessi rilevatori<br />

fanno scattare un allarme sonoro udibile<br />

nell’intero stabilimento e mettono<br />

fuori tensione tutte le apparecchiature<br />

elettriche, a eccezione dell’impianto<br />

di ventilazione forzata;<br />

inoltre, mettono in funzione la valvola<br />

elettromagnetica di immissione<br />

dell’acqua agli ugelli di irrorazione<br />

acqua nella sala macchine.<br />

I rilevatori non permetteranno il<br />

ripristino manuale delle condizioni<br />

normali nell’impianto se la concentrazione<br />

non sarà scesa sotto il valore<br />

di 50 ppm.<br />

Devono essere presentati, in allegato<br />

alla documentazione, la certificazione<br />

dei sensori e la prima taratura<br />

o l’ultima verifica periodica. l<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


IGIENE E SICUREZZA<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Commento<br />

Dal 1° gennaio 2007 il CFP è obbligatorio per tutti i conducenti di veicoli sotto le 3,5 t<br />

Trasporto stradale di merci pericolose:<br />

rassegna delle principali novità per l’ADR<br />

diGianPaoloMaderi, partnerCOMITESs.r.l.<br />

IldecretodelMinistro<br />

deiTrasporti3gennaio2007<br />

haformalizzatol’entrata<br />

invigoredell’ADR2007,<br />

conunperiodotransitorio<br />

previstofinoal30giugno2007.<br />

Lenuovedisposizionisonogià<br />

obbligatorie,quindi,apartire<br />

dal1°luglio2007.<br />

LanormativainternazionaleADR<br />

prevedetremodalitàditrasporto<br />

sustradaperlemercipericolose<br />

qualiiltrasportoincolli,<br />

iltrasportoincisterna<br />

eiltrasportoallarinfusa.<br />

Laspedizionedimercipericolose<br />

èunadelleproblematiche<br />

chenumeroseorganizzazioni<br />

devonoaffrontare<br />

quotidianamente;moltemerci<br />

diusocomunecome,<br />

peresempio,verniciabase<br />

disolvente,adesivi,bombolette<br />

spraysono,infatti,daconsiderarsi<br />

pericoloseaifinidell’ADR.<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

In un panorama normativo in continua<br />

evoluzione è necessario un<br />

costante aggiornamento per una<br />

gestione corretta delle spedizioni di<br />

merci pericolose e per il loro trasporto<br />

in condizioni di sicurezza.<br />

Trasportodimercipericolose<br />

nellegalleriestradali<br />

La novità più importante del D.M.<br />

3 gennaio 2007, ADR 2007, è la regolamentazione<br />

del trasporto di merci<br />

pericolose nelle gallerie stradali<br />

(sezione 1.9.5, ADR 2007), che ha<br />

introdotto limitazioni al transito delle<br />

merci pericolose. La nuova norma ha<br />

previsto la classificazione delle gallerie<br />

stradali in 5 categorie indicate con<br />

appositi segnali e codici alfanumerici,<br />

dalla categoria “A” (per la quale<br />

non vi è alcuna restrizione al passaggio<br />

delle merci pericolose) alla “E”<br />

(per la quale è vietato il passaggio di<br />

quasi tutte le merci pericolose). I criteri<br />

non riguardano solamente la pericolosità<br />

delle sostanze che transitano<br />

nelle gallerie ma è previsto che<br />

una stessa galleria potrà appartenere<br />

a diverse categorie, secondo quanto<br />

deciderà l’Autorità competente alla<br />

classificazione.<br />

Sono previsti anche appositi segnali<br />

stradali da collocarsi sul percorso<br />

che prevede una galleria con limitazioni<br />

al transito delle merci pericolose.<br />

La norma entrerà in vigore il 1°<br />

gennaio 2010 (cap. 1.6.1.12), ma<br />

sta già suscitando perplessità all’interno<br />

di molti paesi, tra cui<br />

l’Italia, che per situazione geografica<br />

ha numerosi tunnel posti lungo<br />

l’intera rete stradale e autostradale.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

Paesi come l’Italia, la Svizzera e la<br />

Francia, che dispongono di tunnel importanti<br />

e strategici per il trasporto delle<br />

merci, hanno posto gravi dubbi sulla<br />

possibilità di applicare il nuovo regolamento<br />

e hanno chiesto una proroga per<br />

l’applicazione della norma.<br />

I dubbi principali sono legati alle<br />

informazioni in possesso dell’autista<br />

che non conosce le restrizioni previste<br />

per le sostanze trasportate. Anche<br />

nel nuovo ADR 2007, infatti, non si<br />

prevedono obblighi legati a riferimenti<br />

scritti alle restrizioni, neppure<br />

all’interno del documento di trasporto.<br />

Un altro aspetto importante da<br />

considerare è legato alla formazione<br />

degli autisti rispetto alla nuove regole;<br />

l’accordo ADR prevede una nuova<br />

edizione della normativa a livello<br />

biennale ma non tratta, nello specifico,<br />

i programmi di formazione per il<br />

personale viaggiante. I programmi di<br />

formazione, relativamente al conseguimento<br />

del “patentino ADR” non<br />

viaggiano di pari passo; per esempio,<br />

l’esame per il conseguimento del certificato<br />

di formazione professionale<br />

per gli autisti contiene i quiz dell’ADR<br />

2005. Inoltre, il certificato di<br />

formazione professionale ha una durata<br />

di 5 anni e non prevede formazione<br />

obbligatoria per l’autista durante<br />

questo lasso di tempo. Alcune perplessità<br />

evidenti sono legate agli aggiornamenti<br />

dei programmi di corsi<br />

di formazione per gli autisti e le modalità<br />

con le quali verranno formate le<br />

persone addette al trasporto di merci<br />

pericolose (capitolo 1.3, ADR).<br />

In Italia, il D.Lgs. 5 ottobre 2006,<br />

n. 264, «Attuazione della Direttiva<br />

83


84<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Commento<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

InformazioniriportatenelDDT<br />

2004/54/CE in materia di sicurezza<br />

per le gallerie della rete stradale<br />

transeuropea», mostra che l’Italia ha<br />

il maggior numero di gallerie in Europa<br />

che rientrano nel campo di applicazione<br />

della normativa (lunghezza<br />

del tunnel superiore ai 500 metri).<br />

Il contenuto del testo del D.Lgs. n.<br />

264/2006 mette in evidenza il legame<br />

con il capitolo 1.9.5, ADR 2007; la<br />

competenza nell’applicazione delle<br />

misure di sicurezza e i controlli spettano<br />

al Ministero delle Infrastrutture.<br />

Un ultimo dato (dati Confetra)<br />

evidenzia un traffico di merci attraverso<br />

le Alpi con un predomino ancora<br />

marcato nel trasporto stradale<br />

rispetto all’intermodale (trasporto effettuato<br />

con l’ausilio di una combinazione<br />

di mezzi diversi come autocarro<br />

e treno).<br />

Questa soluzione permette di<br />

migliorare gli aspetti legati alla sicurezza<br />

e di ridurre i rischi e i problemi<br />

legati al passaggio delle merci<br />

pericolose all’interno dei tunnel.<br />

Tra i vantaggi si riscontra l’assenza<br />

di divieti di circolazione nelle ore<br />

notturne, nei fine settimana e nei<br />

giorni festivi e spedizioni di merci<br />

in tempi certi, evitando zone a traffico<br />

stradale congestionato.<br />

ADR2005 ADR2007<br />

a),b),c)ed)<br />

“UN1203Benzina,3,II a),b),c)ed)<br />

b),c),a)ed)<br />

Benzina,3,UN1203,II<br />

Documento<br />

ditrasporto(DDT)<br />

Tra le novità dell’ADR 2007 si<br />

segnalano anche modifiche relative<br />

alla compilazione del documento di<br />

trasporto (DDT). La lettera h), paragrafo<br />

5.4.1.1.1, relativa alla compilazione<br />

del DDT, fornisce la possibilità<br />

di indicare nel documento la dizione<br />

«Consegna-Vendita» in sostituzione<br />

del nome e dell’indirizzo dei destinatari,<br />

nel caso di destinatari multipli<br />

che non possono essere identificati<br />

all’inizio del trasporto. È doveroso<br />

precisare che questa possibilità, secondo<br />

il nuovo testo ADR 2007, è<br />

legata all’accordo delle autorità competenti<br />

dei Paesi interessati dal trasporto.<br />

Sono state riviste anche le disposizioni<br />

relative ai mezzi di<br />

contenimento dei vuoti non ripuliti<br />

che possono contenere residui<br />

di merci pericolose (eccetto la<br />

classe 7-radioattivi); infatti, si<br />

prevede che i documenti di trasporto<br />

utilizzati per il trasporto<br />

dei mezzi di contenimento pieni<br />

possono essere ugualmente utilizzati<br />

per il ritorno a vuoto (paragrafo<br />

5.4.1.1.6.2.3). L’indicazione<br />

della quantità sul DDT deve esse-<br />

Valorisogliaperlesostanzetossiche<br />

Gruppo<br />

d’imballaggio<br />

DL50peringestione<br />

(mg/kg)<br />

DL50perassorbimento<br />

cutaneo(mg/kg)<br />

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“UN1203Benzina,3,II<br />

TABELLA 1<br />

re eliminata e sostituita dalla frase<br />

«Ritorno a vuoto, non ripulito».<br />

Per esempio, nel caso di trasporto<br />

di carburanti in cisterna, da una raffineria<br />

a diversi distributori di carburante,<br />

il documento di trasporto iniziale<br />

può essere utilizzato per il ritorno<br />

della cisterna vuota non ripulita<br />

con l’indicazione “Ritorno a vuoto,<br />

non ripulito”, eliminando la frase relativa<br />

alla quantità iniziale.<br />

Altra importante novità è costituita<br />

dalla definizione di un’unica sequenza<br />

delle informazioni riportata<br />

nel DDT in base al seguente ordine:<br />

l UN;<br />

l numero ONU;<br />

l designazione ufficiale di trasporto;<br />

l numero (i) dei modelli di etichetta;<br />

l gruppo di imballaggio (si veda la<br />

tabella 1).<br />

Criteridiclassificazione<br />

L’ADR 2007 ha modificato alcuni<br />

criteri di classificazione delle merci;<br />

in particolare, la classe 1 (esplosivi)<br />

prevede una nuova classificazione<br />

dei fuochi pirotecnici (par. 2.2.1.1.7);<br />

la classe 3 prevede un abbassamento<br />

del punto di infiammabilità dei liqui-<br />

TABELLA2<br />

CL50perinalazione<br />

(mg/l)<br />

I


IGIENE E SICUREZZA<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Commento<br />

TABELLA3<br />

Tipologiedicertificatodiabilitazioneprofessionaleperconducenti(CFP)<br />

Veicolinoncisternati tipoBbase<br />

Veicolicisternati tipoAeB+specializzazionecisterna<br />

Veicolitrasportantiesplosivi tipoB+specializzazioneesplosivi<br />

Veicolitrasportantimaterialeradioattivo tipoB+specializzazioneradioattivi<br />

di da 61° (ADR 2005) a 60°.<br />

La classe 6.1 (tossici) contiene<br />

nuovi valori soglia di tossicità acuta<br />

per le sostanze tossiche, come evidenziato<br />

nella tabella 2.<br />

La classe 6.2 (infettivi) introduce<br />

una nuova definizione di “colture”,<br />

con l’esclusione dall’ADR di campioni<br />

di prelievi effettuati sull’uomo<br />

e/o sugli animali e dei rifiuti classificati<br />

con i codici CER 18.01.04 e<br />

18.02.03 (rifiuti la cui raccolta e<br />

smaltimento non richiedono precauzioni<br />

particolari in funzione della<br />

prevenzione di infezioni quali l’abbigliamento,<br />

i contenitori o gli indumenti<br />

monouso).<br />

L’orientamentodeicolli<br />

Il testo ADR 2007 prevede un<br />

nuovo paragrafo (5.2.1.9) per le etichette<br />

con frecce di orientamento per<br />

il carico. Le etichette sono previste<br />

per gli imballaggi combinati contenenti<br />

liquidi, imballaggi con sfiati e<br />

recipienti criogenici per gas liquefatti<br />

refrigerati. In generale, è previsto che<br />

gli imballaggi contenenti dei liquidi<br />

devono essere imballati con le chiusure<br />

verso l’alto e sistemati in imballaggi<br />

esterni secondo i marchi di<br />

orientamento prescritti al 5.2.3.9<br />

(frecce di orientamento).<br />

Di conseguenza, anche gli imballaggi<br />

contenenti “quantità limitate”<br />

di liquidi devono essere marcati<br />

con le frecce di orientamento,<br />

a eccezione dei recipienti in pressione<br />

(esclusi i criogenici), dei liquidi<br />

in quantità inferiore a 120<br />

ml, delle materie infettanti in<br />

quantità inferiore a 50 ml, degli<br />

oggetti a tenuta in ogni orientamento<br />

(aerosol, termometri ecc.) e<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

di alcuni imballi speciali per sostanze<br />

radioattive.<br />

Infine, una nuova etichetta di pericolo<br />

è prevista per la classe 5.2 (perossidi<br />

organici); la normativa prevede<br />

un periodo transitorio per l’applicazione<br />

del nuovo pittogramma, che diventerà<br />

obbligatorio dal 1° gennaio 2011.<br />

Ilfascicolodellacisterna<br />

È stato introdotto un nuovo documento<br />

che accompagnerà tutti i trasporti<br />

in cisterna e contenente le informazioni<br />

tecniche importanti relative<br />

alla cisterna. Queste notizie riguardano<br />

le attestazioni e i certificati<br />

(approvazione del prototipo, paragrafo<br />

6.8.2.3.), i controlli e le prove relative<br />

a tutte le classi (paragrafo<br />

6.8.2.4.) e i controlli e le prove relative<br />

alla classe 2 (paragrafo 6.8.3.4.). Il<br />

fascicolo deve essere conservato, dal<br />

proprietario o dal gestore (eventualmente<br />

esibito all’autorità competente),<br />

per tutta la vita della cisterna e<br />

conservato per altri 15 mesi dopo che<br />

la cisterna è stata ritirata dal servizio.<br />

In caso di cambio di proprietario,<br />

il fascicolo deve essere trasferito al<br />

nuovo; una copia del fascicolo e della<br />

documentazione deve essere messa<br />

a disposizione dell’esperto durante<br />

le prove, i controlli e le verifiche ordinari<br />

e straordinari della cisterna.<br />

Altre modifiche si registrano nella<br />

tabella “A” (cap. 3.2.1.):<br />

l alcune nuove prescrizioni di diverse<br />

sostanze;<br />

l l’inserimento di nuove rubriche<br />

(numeri UN) e l’annullamento di rubriche<br />

presenti nell’ADR 2005;<br />

l un paragrafo dedicato alla movimentazione<br />

e allo stivaggio delle<br />

merci pericolose (7.5.7);<br />

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l alcune integrazioni di disposizioni<br />

speciali, come:<br />

- la 327 (modalità di trasporto di<br />

aerosol come rifiuti);<br />

- la disposizione 652 (esenzione<br />

dall’ADR per alcuni recipienti metallici<br />

destinati a contenere gas per<br />

mongolfiere);<br />

- la 653 (esenzione dall’ADR per<br />

alcuni tipi di bombole contenenti non<br />

più di 0,5 litri di diossido di carbonio);<br />

l nuovi limiti quantitativi per i liquidi<br />

tossici e corrosivi (PG. III,<br />

LQ19) nel trasporto in regime di<br />

quantità limitate.<br />

Novitàsuiveicoli<br />

Il paragrafo 9.2.1 definisce gli obblighi<br />

relativi al limitatore di velocità<br />

sui mezzi con massa oltre le 3,5 t,<br />

rendendo questo dispositivo obbligatorio<br />

per i veicoli con massa massima<br />

superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati<br />

per la prima volta dopo il 31<br />

dicembre 2007. Inoltre, dopo questa<br />

data, tutti i veicoli di massa complessiva<br />

superiore alle 7.5 tonnellate<br />

dovranno essere dotati di estintori per<br />

un totale di materiale estinguente di<br />

12 kg.<br />

Certificatodiformazione<br />

professionale(CFP)<br />

Inoltre, per i trasportatori di merci<br />

pericolose su strada, dal 1° gennaio<br />

2007 è obbligatorio il certificato di<br />

formazione professionale (CFP), anche<br />

per tutti i conducenti di veicoli<br />

sotto le 3,5 tonnellate (si veda la tabella<br />

3); è stata chiarita, inoltre, l’interpretazione<br />

del capitolo 8.2 dove<br />

una qualsiasi altra persona che accompagna<br />

il conducente, per ragioni<br />

85


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Commento<br />

di sicurezza o la cui presenza sia giustificata<br />

da esigenze operative, non<br />

deve essere in possesso di CFP.<br />

Questa norma, essendo inserita<br />

nel testo ADR 2005 non beneficia<br />

dei consueti sei mesi di transizione<br />

passati i quali, invece, entreranno in<br />

86<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

vigore le modifiche previste dall’ADR<br />

2007 (1° luglio 2007).<br />

Le sanzioni previste per la guida<br />

senza CFP nel trasporto di merci<br />

pericolose sono descritte dai commi<br />

8 e 8-bis, art. 168, nuovo Codice<br />

della Strada. Questo disposto<br />

Insintesiiprincipalipuntidell’ADR2007<br />

(invigoredal1°luglio2007)<br />

Capitolo1<br />

•restrizionialpassaggiodellemercipericolosenellegalleriestradali;<br />

•esenzionetotaledaADRneltrasportodirecipientidistoccaggistaticivuoti,nonripuliti;<br />

•nuoveprescrizioniperl’esamedeiconsulentiperlasicurezzadeltrasporto.<br />

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prevede una sanzione amministrativa<br />

da 1.693,13 a 6.773,63 euro, alla<br />

quale si aggiungono le sanzioni accessorie<br />

della sospensione della<br />

carta di circolazione e della sospensione<br />

della patente di guida per un<br />

periodo da due a sei mesi. l<br />

Capitolo2<br />

•classificazionedifuochipirotecnici;<br />

•abbassamento(da61°a60°)delpuntodiinfiammabilitàdeiliquididiClasse3;<br />

•sostanzetossicheclasse6.1.:nuovivalorisogliaditossicitàacuta;<br />

•materieinfettantidiclasse6.2:nuovedefinizionidicoltureedesclusionidall’ADRdialcuniCodiciCER.<br />

TABELLA4<br />

Capitolo3<br />

•modificheallatabellaA“Listadellemercipericolose”;<br />

•eliminazionedialcunerubriche edintroduzionedinuovinumeriONU(Un3469e3470­Vernicicorrosive/infiammabili,UN3291­rifiutiospedalieriinazotoliquidorefrigerato;<br />

•nuovedisposizionispecialipertrasportodiaerosolcomerifiuti;esenzioneADR perbombolecontenentinonpiù<br />

di0,5ldianidridecarbonica;<br />

•modificatrasportoinquantitàlimitata(da3la5l­LQ19)perunitàdicollodiliquiditossiciecorrosividelgruppo<br />

diimballaggioII.<br />

Capitolo4<br />

•paragrafo 4.1.3.requisitideirecipientiapressioneperiltrasportodiliquidiesolidi;<br />

•istruzioneP300peraerosol,cartuccedigaseperpileacombustibile;<br />

•modificadell’istruzioneP650;<br />

•nuovoparagrafo4.3.2.1.7“Fascicolocisterna”.<br />

Capitolo5<br />

•apposizionemarcatura“sovraimballaggio”nellalinguadelPaesed’origineoltrecheinInglese,Francese,Tedesco;<br />

•etichetta“orientamentocolli”enuovaetichettaper“perossidiorganici”;<br />

•apposizionepannelliarancio;<br />

•documentoditrasporto:sequenzaobbligatoriadelleinformazionirelativeallaclassificazionedellemerci,semplificazioneperilritornodellecisternevuote,nonripulite.<br />

Capitolo6<br />

•modificaentrodueannidellenormenazionalidiprogettazionedeirecipientiinpressioneedincisterne(paragrafi6.2.2,6.2.5e6.8.2.6);<br />

•modificacapitolo6.5.“GIR”;<br />

•modificatempisticaperproveinizialiedintermediedariportarenellamarcaturacisterne.<br />

Capitolo7<br />

•nuovedisposizioniperiltrasportoallarinfusadeirifiuticlasse6.2.,UN3291;<br />

•modalitàdicaricodicollicontenentiliquidisottoquellicontenentisolidi;<br />

•disposizionigeneraliperlamessainsicurezzadelcarico(paragrafo7.5.1.).<br />

Capitolo8<br />

•codificadirestrizioneingalleriaesignificatointerminididivietodipassaggio.<br />

Capitolo9<br />

•obbligodellimitatoredivelocitàperiveicolidimassamassimacomplessivaoltrele3,5tonimmatricolatilaprima<br />

voltadopoil31dicembre2007.<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Decreto del Ministero dei Trasporti 3 gennaio 2007<br />

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SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Legislazione<br />

Recepimento della direttiva 2006/89/CE della Commissione del 3 novembre 2006, che adatta per la<br />

sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento<br />

delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada.<br />

In Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2007, n. 66.<br />

Visto l’art. 229 del nuovo codice della strada approvato<br />

con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato<br />

nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.<br />

114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica<br />

a recepire, secondo le competenze loro attribuite,<br />

le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate<br />

dallo stesso codice;<br />

Visto l’art. 168 del nuovo codice della strada che ai<br />

commi 2 e 6 stabilisce la competenza del Ministro dei<br />

Trasporti a decretare in materia di sicurezza del trasporto<br />

su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;<br />

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito<br />

nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni<br />

urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed<br />

in particolare l’art. 1, comma 5, con il quale è stato<br />

istituito il Ministero dei Trasporti;<br />

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive<br />

modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato<br />

l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di<br />

merci pericolose su strada, denominato ADR;<br />

Visto il decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione<br />

del 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B,<br />

pubblicati nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta<br />

Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della<br />

direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento<br />

delle legislazioni degli Stati membri relative al<br />

trasporto di merci pericolose su strada;<br />

Visto il decreto del Ministro dei Trasporti e della<br />

navigazione del 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento<br />

ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n.<br />

128 del 4 giugno 1997, di attuazione della direttiva<br />

96/86/CE della Commissione che adegua al progresso<br />

tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di<br />

merci pericolose su strada;<br />

Visto il decreto del Ministro dei Trasporti e della<br />

navigazione del 28 settembre 1999, pubblicato nel<br />

supplemento ordinario n. 186 alla Gazzetta Ufficiale<br />

n. 249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della direttiva<br />

1999/47/CE della Commissione che adegua per la<br />

seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/<br />

CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;<br />

Visto il decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione<br />

del 3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta<br />

Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, con il quale è stata<br />

attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e<br />

del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE concernente<br />

il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati<br />

membri relative al trasporto di merci pericolose su strada,<br />

ed è stato abrogato il decreto del Ministro dei Trasporti e<br />

della navigazione del 4 settembre 1996 ad eccezione degli<br />

allegati A e B;<br />

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e<br />

dei trasporti del 21 dicembre 2001, pubblicato nella<br />

Gazzetta Ufficiale n. 1 del 21 gennaio 2002, di recepimento<br />

della direttiva 2001/7/CE della Commissione<br />

che adatta per la terza volta al progresso tecnico la<br />

direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose<br />

su strada;<br />

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei<br />

trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />

n. 156 dell’8 luglio 2003, di recepimento della direttiva<br />

2003/28/CE della Commissione che adatta per la<br />

quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE<br />

relativa al trasporto di merci pericolose su strada;<br />

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e<br />

dei trasporti 2 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta<br />

Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2005, di recepimento<br />

della direttiva 2004/111/CE della Commissione che<br />

adatta per la quinta volta al progresso tecnico la<br />

direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose<br />

su strada;<br />

Vista la direttiva 2006/89/CE della Commissione del 3<br />

novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle<br />

Comunità europee n. L 305 del 4 novembre 2006, che<br />

adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva<br />

94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni<br />

degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose<br />

su strada;<br />

Adotta<br />

il seguente decreto:<br />

(Testo rilevante ai fini dello<br />

Spazio Economico Europeo)<br />

87


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Legislazione<br />

Art.1<br />

1. Gli allegati A e B al decreto del Ministro dei Trasporti<br />

e della navigazione del 4 settembre 1996, come da<br />

ultimo aggiornati con il decreto del Ministro delle Infrastrutture<br />

e dei trasporti del 2 agosto 2005, sono così<br />

modificati:<br />

a) l’allegato A è sostituito dal seguente:<br />

«Allegato A - Disposizioni dell’allegato A all’accordo<br />

europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su<br />

strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007,<br />

fermo restando che l’espressione “parte contraente” è sostituita<br />

da “Stato membro”»;<br />

b) l’allegato B è sostituito dal seguente:<br />

«Allegato B - Disposizioni dell’allegato B all’accordo<br />

europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su<br />

strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007,<br />

fermo restando che l’espressione “parte contraente” è sostituita<br />

da “Stato membro”».<br />

2. Le disposizioni degli allegati A e B all’accordo<br />

88<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose<br />

su strada (ADR), nel testo consolidato dalla versione<br />

2007, in vigore dal 1° gennaio 2007, di cui al comma 1,<br />

sono consultabili sul sito Internet www.unece.org/trans/<br />

danger/danger.htm.<br />

3. La traduzione in lingua italiana del testo consolidato<br />

dalla versione 2007 delle disposizioni degli allegati A e B<br />

all’accordo europeo sul trasporto internazionale di merci<br />

pericolose su strada, di cui al comma 1, sarà pubblicata<br />

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero<br />

dei Trasporti, non appena ultimata la traduzione del<br />

testo stesso.<br />

Art.2<br />

1. L’applicazione delle disposizioni degli allegati<br />

A e B, di cui al comma 1 dell’art. 1, decorre dal 1°<br />

gennaio 2007 con un periodo transitorio fino al 30<br />

giugno 2007.<br />

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />

della Repubblica italiana. l<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


IGIENE E SICUREZZA<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

La trasmissione delle informazioni viene effttuata tramite la scheda dei dati (SDS)<br />

Salute e sicurezza dei lavoratori:<br />

come cambia la norma con il REACH?<br />

diKatiaAldrigo, consulenteinmateriadisicurezza<br />

Conlapubblicazione<br />

delregolamentodelParlamento<br />

europeoedelConsiglio<br />

18dicembre2006,n.1907/2006<br />

(REACH),laComunitàeuropea<br />

havolutofornireglistrumenti<br />

necessariperilmiglioramento<br />

dellivellodellatuteladellasalute<br />

umanaedell’ambiente.<br />

Sonostateintrodotte,infatti,<br />

moltenovitàinmateria<br />

diregistrazione,divalutazione,<br />

diautorizzazioneedirestrizione<br />

dellesostanzechimiche.<br />

L’introduzionediquestinuovi<br />

elementihainteressatoanche<br />

ilquadronormativoinmateria<br />

dituteladellasalute<br />

edellasicurezzadeilavoratori,<br />

inparticolare,quindi,ilD.Lgs.<br />

n.626/1994.Ènecessario,quindi,<br />

chelefiguredelsistema<br />

diprevenzionesiadeguino<br />

perrivedere,utilizzaree,<br />

sedelcaso,integrare<br />

ledisposizioniderivanti<br />

dallenormechesioccupano<br />

dituteladeilavoratoriconle<br />

prescrizionifornitedalREACH.<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

Sebbene il paragrafo 4, art. 2,<br />

«Ambito d’applicazione», regolamento<br />

del Parlamento europeo<br />

e del Consiglio 18 dicembre<br />

2006, n. 1907/2006 [1] (REACH) e seguenti<br />

modifiche e integrazioni, preveda<br />

che «si applica fatte salve: a) la<br />

normativa comunitaria in materia di<br />

luogo di lavoro e ambientale, compresa<br />

la direttiva 89/391/CEE del<br />

Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente<br />

l’attuazione di misure volte<br />

a promuovere il miglioramento della<br />

sicurezza e della salute dei lavoratori<br />

durante il lavoro», questa prescrizione<br />

modifica le norme inerenti ai chemical<br />

nei luoghi di lavoro, marginalmente<br />

le disposizioni degli anni ‘50,<br />

come il D.P.R. n. 547/1955, il D.P.R.<br />

n. 303/1956, la “Seveso” ecc., ma, in<br />

particolare, il D.Lgs. n. 626/1994.<br />

Questi disposti obbligano il datore<br />

di lavoro, fondamentalmente, e le figure<br />

che assieme a esso si occupano di<br />

sicurezza e di salute (RSPP, SPP, medico<br />

competente, RLS ecc.), come riportato<br />

dagli artt. 3 e 4, D.Lgs. n. 626/<br />

1994 (si vedano i riquadri 1 e 2), a<br />

una serie di obblighi e di doveri, spesso<br />

sottostimati e non completamente e<br />

correttamente considerati ai fini di<br />

quanto richiesto dalla legislazione.<br />

Lenuoveinformazioni<br />

dettatedalREACH<br />

Con l’entrata in vigore del REA-<br />

CH, avvenuta il 1° giugno 2007, una<br />

delle incombenze a carico dei pro-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

duttori, degli importatori e, per certi<br />

aspetti, degli utilizzatori a valle di<br />

sostanze in quanto tali, in quanto<br />

componenti di preparati o di articoli<br />

(si veda il tabella 1), è il Titolo IV,<br />

«Informazioni all’interno della catena<br />

d’approvvigionamento», il cui<br />

compito fondamentale è lo scambio<br />

di informazioni in possesso, «dall’alto<br />

verso l’alto e dal basso verso l’alto»,<br />

secondo quanto normato.<br />

Il documento fondamentale con<br />

cui avverrà questa trasmissione di<br />

dati è la scheda dei dati di sicurezza<br />

(SDS; si veda la tabella 2) fornita,<br />

nei tempi previsti, e aggiornata, ai<br />

sensi dell’Allegato II, dal fornitore di<br />

una sostanza o di un preparato, nei<br />

casi riportati all’art. 31, «Prescrizioni<br />

relative alle schede di dati di sicurezza»:<br />

«a) quando una sostanza o un<br />

preparato risponde ai criteri di classificazione<br />

come sostanza o preparato<br />

pericoloso a norma delle direttive<br />

67/548/CEE o 1999/45/CE, o<br />

b) quando una sostanza è persistente,<br />

bioaccumulabile e tossica ovvero<br />

molto persistente e molto bioaccumulabile<br />

in base ai criteri di cui<br />

all’allegato XIII, o<br />

c) quando una sostanza è inclusa<br />

nell’elenco stabilito a norma dell’articolo<br />

59, paragrafo 1, per ragioni<br />

diverse da quelle di cui alle lettere a)<br />

e b)».<br />

Inoltre, il fornitore deve trasmettere<br />

al destinatario, nel caso in cui ne<br />

faccia esplicita richiesta, una SDS<br />

[1] «Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la<br />

valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze<br />

chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.<br />

1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/<br />

CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE».<br />

89


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

anche nel caso di un preparato che<br />

non risponde ai criteri di classificazione<br />

come preparato pericoloso, a<br />

norma degli artt. 5, 6 e 7, direttiva<br />

1999/45/CE, ma che contiene:<br />

«a) in concentrazione individuale<br />

pari o superiore all’1% in peso per i<br />

preparati non gassosi e pari o superiore<br />

allo 0,2% in volume per i preparati<br />

gassosi almeno una sostanza<br />

che presenta pericoli per la salute<br />

umana o per l’ambiente o<br />

b) in concentrazione individuale<br />

pari o superiore allo 0,1% in peso<br />

per i preparati non gassosi almeno<br />

90<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

una sostanza che è persistente, bioaccumulabile<br />

e tossica oppure molto<br />

persistente e molto bioaccumulabile<br />

in base ai criteri di cui all’allegato<br />

XIII o che è stata inclusa nell’elenco<br />

stabilito a norma dell’articolo 59,<br />

paragrafo 1, per ragioni diverse da<br />

quelle di cui alla lettera a), o<br />

c) una sostanza per la quale la<br />

normativa comunitaria fissa limiti di<br />

esposizione sul luogo di lavoro».<br />

In più, tranne il caso in cui un<br />

utilizzatore a valle o un distributore<br />

ne facciano richiesta, il fornitore non<br />

è tenuto a fornire la SDS nel caso in<br />

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RIQUADRO1<br />

Art.3<br />

Misuregeneraliditutela<br />

1.Lemisuregeneraliperlaprotezionedellasaluteeperlasicurezzadeilavoratorisono:<br />

a)valutazionedeirischiperlasaluteelasicurezza;<br />

b)eliminazionedeirischiinrelazionealleconoscenzeacquisiteinbasealprogressotecnicoe,oveciònonè<br />

possibile,lororiduzionealminimo;<br />

c)riduzionedeirischiallafonte;<br />

d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella<br />

prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori<br />

dell’ambientedilavoro;<br />

e)sostituzionediciòcheèpericolosoconciòchenonloè,oèmenopericoloso;<br />

f)rispettodeiprincipiergonomicinellaconcezionedeipostidilavoro,nellasceltadelleattrezzatureenella<br />

definizionedeimetodidilavoroeproduzione,ancheperattenuareillavoromonotonoequelloripetitivo;<br />

g)prioritàdellemisurediprotezionecollettivarispettoallemisurediprotezioneindividuale;<br />

h)limitazionealminimodelnumerodeilavoratorichesono,ochepossonoessere,espostialrischio;<br />

i)utilizzolimitatodegliagentichimici,fisiciebiologici,suiluoghidilavoro;<br />

l)controllosanitariodeilavoratoriinfunzionedeirischispecifici;<br />

m)allontanamentodellavoratoredall’esposizionearischio,permotivisanitariinerentiallasuapersona;<br />

n)misureigieniche;<br />

o)misurediprotezionecollettivaedindividuale;<br />

p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei<br />

lavoratoriedipericolograveedimmediato;<br />

q)usodisegnalidiavvertimentoedisicurezza;<br />

r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai<br />

dispositividisicurezzainconformitàallaindicazionedeifabbricanti;<br />

s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti,<br />

sullequestioniriguardantilasicurezzaelasalutesulluogodilavoro;<br />

t)istruzioniadeguateailavoratori.<br />

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso<br />

comportareonerifinanziariperilavoratori.<br />

cui le sostanze o i preparati pericolosi<br />

sono offerti o venduti al pubblico,<br />

purché siano completati di informazioni<br />

adeguate per permettere agli<br />

utilizzatori di adottare le misure necessarie<br />

ai fini della protezione della<br />

salute umana, della sicurezza e dell’ambiente.<br />

Questo documento, sebbene già<br />

presente da tempo [2] , è integrato<br />

con alcuni importanti nuovi obblighi<br />

come, per esempio, l’inserimento<br />

del numero di registrazione<br />

della/e sostanza/e (quando disponibile<br />

e secondo il caso), dell’in-<br />

[2] «Direttiva 2001/58/CE della Commissione del 27 luglio 2001 che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che<br />

definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell’articolo 14 della<br />

direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente<br />

all’articolo 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (schede dati di sicurezza)».<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

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SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

RIQUADRO2<br />

Art.4<br />

Obblighideldatoredilavoro,deldirigenteedelpreposto<br />

1. Il datore di lavoro in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta,<br />

nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella<br />

sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli<br />

riguardantiigruppidilavoratoriespostiarischiparticolari.<br />

2.All’esitodellavalutazionedicuialcomma1,ildatoredilavoroelaboraundocumentocontenente:<br />

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono<br />

specificatiicriteriadottatiperlavalutazionestessa;<br />

b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale,<br />

conseguenteallavalutazionedicuiallaletteraa);<br />

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di<br />

sicurezza.<br />

3.Ildocumentoècustoditopressol’aziendaovverounitàproduttiva.<br />

4.Ildatoredilavoro:<br />

a)designailresponsabiledelserviziodiprevenzioneeprotezioneinternooesternoall’aziendasecondole<br />

regoledicuiall’art.8;<br />

b)designagliaddettialserviziodiprevenzioneeprotezioneinternooesternoall’aziendasecondoleregole<br />

dicuiall’articolo8;<br />

c)nomina,neicasiprevistidall’articolo16,ilmedicocompetente.<br />

5.Ildatoredilavoroadottalemisurenecessarieperlasicurezzaelasalutedeilavoratori,edinparticolare:<br />

a)designapreventivamenteilavoratoriincaricatidell’attuazionedellemisurediprevenzioneincendielotta<br />

antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto<br />

soccorsoe,comunque,digestionedell’emergenza;<br />

b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno<br />

rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della<br />

tecnica,dellaprevenzioneedellaprotezione;<br />

c)nell’affidareicompitiailavoratoritienecontodellecapacitàedellecondizionideglistessiinrapportoalla<br />

lorosaluteeallasicurezza;<br />

d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito il responsabile del<br />

serviziodiprevenzioneeprotezione;<br />

e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni<br />

accedanoallezonecheliespongonoadunrischiograveespecifico;<br />

f)richiedel’osservanzadapartedeisingolilavoratoridellenormevigenti,nonchédelledisposizioniaziendali<br />

in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di<br />

protezioneindividualemessialorodisposizione;<br />

g) richiede l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto,<br />

informandolosuiprocessiesuirischiconnessiall’attivitàproduttiva;<br />

h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i<br />

lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona<br />

pericolosa;<br />

i)informailpiùprestopossibileilavoratoriespostialrischiodiunpericolograveedimmediatocircailrischio<br />

stessoeledisposizionipreseodaprendereinmateriadiprotezione;<br />

l)siastiene,salvoeccezionidebitamentemotivate,dalrichiedereailavoratoridiriprenderelaloroattivitàin<br />

unasituazionedilavoroincuipersisteunpericolograveedimmediato;<br />

m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle<br />

misuredisicurezzaediprotezionedellasaluteeconsentealrappresentanteperlasicurezzadiaccederealle<br />

informazioniedalladocumentazioneaziendaledicuiall’articolo19,comma1,letterae);<br />

n)prendeappropriatiprovvedimentiperevitarechelemisuretecnicheadottatepossanocausarerischiper<br />

lasalutedellapopolazioneodeteriorarel’ambienteesterno;<br />

o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano<br />

un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica<br />

professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di<br />

ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del<br />

91


SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Lavoro e della Previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all’articolo 393 del<br />

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul<br />

luogo di lavoro a disposizione dell’organo di vigilanza. Fino all’emanazione di tale decreto il registro è<br />

redattoinconformitàaimodelligiàdisciplinatidalleleggivigenti;<br />

p)consultailrappresentanteperlasicurezzaneicasiprevistidall’articolo19,comma1,lettereb),c)ed);<br />

q)adottalemisurenecessarieaifinidellaprevenzioneincendiedell’evacuazionedeilavoratori,nonchéper<br />

il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle<br />

dimensionidell’azienda,ovverodell’unitàproduttiva,ealnumerodellepersonepresenti.<br />

6.Ildatoredilavoroeffettualavalutazionedicuialcomma1edelaboraildocumentodicuialcomma2in<br />

collaborazioneconilresponsabiledelserviziodiprevenzioneeprotezioneeconilmedicocompetente,nei<br />

casiincuisiaobbligatorialasorveglianzasanitaria,previaconsultazionedelrappresentanteperlasicurezza.<br />

7. La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di<br />

modifichedelprocessoproduttivosignificativeaifinidellasicurezzaedellasalutedeilavoratori.<br />

8.Ildatoredilavorocustodisce,pressoaziendaovverounitàproduttiva,lacartellasanitariaedirischiodel<br />

lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna<br />

copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne<br />

facciarichiesta.<br />

9.Perlepiccoleemedieaziende,conunoopiùdecretidaemanarsientroil31/3/1996dapartedeiMinistri<br />

delLavoroedellaPrevidenzasociale,dell’Industria,delCommercioedell’ArtigianatoedellaSanità,sentita<br />

la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, in<br />

relazioneallanaturadeirischiealledimensionidell’azienda,sonodefiniteprocedurestandardizzatepergli<br />

adempimentidocumentalidicuialpresentearticolo.Talidisposizioninonsiapplicanoalleattivitàindustriali<br />

di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive<br />

modifiche,soggetteall’obbligodidichiarazioneonotificaaisensidegliarticoli4e6deldecretostesso,alle<br />

centralitermoelettriche,agliimpiantielaboratorinucleari,alleaziendeestrattiveealtreattivitàminerarie,<br />

alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di<br />

ricoveroecurasiapubblichesiaprivate.<br />

10.Perlemedesimeaziendedicuialcomma9,primoperiodo,conunoopiùdecretideiMinistridelLavoro<br />

edellaprevidenzasociale,dell’IndustriadelCommercioedell’ArtigianatoedellaSanità,sentitalaCommissione<br />

consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, possono essere<br />

altresìdefiniti:<br />

a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di<br />

prevenzioneeprotezioneinaziendeovverounitàproduttivecheimpieganounnumerodiaddettisuperioreaquelloindicatonell’AllegatoI;<br />

b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all’anno della visita di cui all’articolo 17, lettera h),<br />

degliambientidilavorodapartedelmedicocompetente,fermarestandol’obbligatorietàdivisiteulteriori,<br />

allorchésimodificanolesituazionidirischio.<br />

11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota 1 dell’Allegato I, il datore di lavoro delle aziende<br />

familiarinonchédelleaziendecheoccupanofinoadieciaddettinonèsoggettoagliobblighidicuiaicommi<br />

2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei<br />

rischieadempimentodegliobblighiadessacollegati.l’autocertificazionedeveessereinviataalrappresentante<br />

per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari<br />

nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate<br />

nell’ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza<br />

sociale,diconcertoconiMinistridellaSanità,dell’IndustriadelCommercioedell’Artigianato,delleRisorse<br />

agricolealimentarieforestaliedell’Interno,perquantodirispettivacompetenza.<br />

12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del<br />

presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a<br />

pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione<br />

tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi<br />

previstidalpresentedecreto,relativamenteaipredettiinterventi,siintendonoassolti,dapartedeidirigenti<br />

o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione<br />

competenteoalsoggettochenehaobbligogiuridico.<br />

92<br />

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13 novembre 2007 ­ N. 21


13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

DefinizionedellefigureassoggettatealREACH<br />

(Capo2,art.3,REACH)<br />

dirizzo e-mail del tecnico competente,<br />

dei valori DNEL (livello derivato<br />

senza effetto) e PNEC (concentrazione<br />

prevedibile priva di<br />

effetti), quando fruibili ecc.<br />

Inoltre, ogni attore della catena<br />

d’approvvigionamento, secondo<br />

quanto di competenza, che ha<br />

l’obbligo di effettuare il CSA (valutazione<br />

della sicurezza chimica -<br />

Chemical Safety Assessment) e<br />

conseguentemente il CSR (relazione<br />

sulla sicurezza chimica - Chemical<br />

Safety Report), ovvero produttori,<br />

importatori o utilizzatori a<br />

valle, deve verificare che le informazioni<br />

riportate nella SDS siano<br />

coerenti con quelle contenute in<br />

questa valutazione e di riportare i<br />

relativi scenari di esposizione, incluse,<br />

se del caso, le categorie<br />

d’uso e d’esposizione (si veda la<br />

tabella 3) in un allegato della<br />

scheda dei dati di sicurezza che<br />

consideri gli usi identificati e includa<br />

determinati requisiti (si veda<br />

il riquadro 3).<br />

Il successivo art. 32, «Obbligo di<br />

comunicare informazioni a valle della<br />

catena d’approvvigionamento per<br />

le sostanze in quanto tali o in quanto<br />

componenti di preparati per le quali<br />

non è prescritta una scheda di dati di<br />

sicurezza», dispone che il fornitore di<br />

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SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

TABELLA1<br />

Produttorediunarticolo: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all’interno della<br />

Comunità;<br />

Dichiarante: ilfabbricanteol’importatorediunasostanza,oilproduttoreol’importatorediun<br />

articolochepresentaunaregistrazioneperunasostanza;<br />

Fabbricante: ognipersonafisicaogiuridicastabilitanellaComunitàchefabbricaunasostanzaall’internodellaComunità;<br />

Importatore: ognipersonafisicaogiuridicastabilitanellaComunitàresponsabiledell’importazione;<br />

Utilizzatoreavalle: ognipersonafisicaogiuridicastabilitanellaComunitàdiversadalfabbricanteodall’importatorecheutilizzaunasostanza,inquantotaleoinquantocomponentediun<br />

preparato,nell’eserciziodellesueattivitàindustrialioprofessionali.Idistributoriei<br />

consumatorinonsonoconsideratiutilizzatoriavalle.Unreimportatoreacuisiapplical’esenzionedicuiall’articolo2,paragrafo7,letterac)èconsideratounutilizzatore<br />

avalle;<br />

Distributore: ognipersonafisicaogiuridicastabilitanellaComunità,compresoilrivenditorealdettaglio,<br />

che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in<br />

quantotaleoinquantocomponentediunpreparato,aifinidellasuavenditaaterzi;<br />

Attoridellacatena<br />

d’approvvigionamento:<br />

Fornitore di una sostanza o<br />

diunpreparato:<br />

tuttiifabbricantie/oimportatorie/outilizzatoriavalleinunacatenad’approvvigionamento;<br />

ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul<br />

mercatounasostanza,inquantotaleoinquantocomponentediunpreparato,oun<br />

preparato;<br />

Fornitorediunarticolo: ogniproduttoreoimportatorediunarticolo,distributoreoaltroattoredellacatena<br />

diapprovvigionamentocheimmetteunarticolosulmercato;<br />

Destinatariodiunasostanza<br />

odiunpreparato:<br />

unutilizzatoreavalleoundistributoreacuivienefornitaunasostanzaounpreparato;<br />

Destinatariodiunarticolo: unutilizzatoreindustrialeoprofessionaleoundistributorecuivienefornitounarticolo,esclusiiconsumatori.<br />

una sostanza (intesa in quanto tale o<br />

in quanto componente di un preparato),<br />

non obbligato a redigere una<br />

SDS, secondo quanto appena espresso,<br />

deve comunicare ai destinatari di<br />

queste sostanze, le seguenti informazioni,<br />

adeguate e aggiornate:<br />

«a) il numero o i numeri di registrazione<br />

di cui all’articolo 20, paragrafo<br />

3, se disponibili, per le sostanze<br />

per le quali le informazioni sono<br />

comunicate in forza delle lettere b),<br />

c) o d) del presente paragrafo;<br />

b) se la sostanza è soggetta ad autorizzazione,<br />

precisazioni sulle eventuali<br />

autorizzazioni rilasciate o rifiutate<br />

a norma del titolo VII nella mede-<br />

93


94<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

I16puntidellaschedadeidatidisicurezza<br />

1 Identificazionedellasostanza/delpreparatoedellasocietà/impresa;<br />

2 identificazionedeipericoli;<br />

3 composizione/informazionisugliingredienti;<br />

4 misurediprontosoccorso;<br />

5 misuredilottaantincendio;<br />

6 misureincasodirilascioaccidentale;<br />

7 manipolazioneeimmagazzinamento;<br />

8 controllidell’esposizione/protezioneindividuale;<br />

9 proprietàfisicheechimiche;<br />

10 stabilitàereattività;<br />

11 informazionitossicologiche;<br />

12 informazioniecologiche;<br />

13 considerazionisullosmaltimento;<br />

14 informazionisultrasporto;<br />

15 informazionisullaregolamentazione;<br />

16 altreinformazioni.<br />

sima catena d’approvvigionamento;<br />

c) precisazioni sulle eventuali restrizioni<br />

imposte a norma del titolo VIII;<br />

d) ogni altra informazione disponibile<br />

e pertinente sulla sostanza, necessaria<br />

per consentire l’identificazione<br />

e l’applicazione di misure appropriate<br />

di gestione dei rischi, incluse<br />

le condizioni specifiche derivanti<br />

dall’applicazione dell’allegato<br />

XI, punto 3».<br />

Poiché il REACH si occupa anche<br />

di sostanze contenute all’interno degli<br />

articoli (art. 33, «Obbligo di comunicare<br />

informazioni sulle sostanze<br />

presenti negli articoli»), nello stesso<br />

regolamento è previsto che «Il fornitore<br />

di un articolo contenente una<br />

sostanza che risponde ai criteri di<br />

cui all’articolo 57 ed è stata identificata<br />

a norma dell’articolo 59, paragrafo<br />

1, in concentrazioni superiori<br />

allo 0,1% in peso/peso fornisce al<br />

destinatario dell’articolo informazioni,<br />

in possesso del fornitore, sufficienti<br />

a consentire la sicurezza d’uso<br />

dell’articolo e comprendenti, quanto<br />

meno, il nome della sostanza», e,<br />

inoltre «Su richiesta di un consumatore,<br />

il fornitore di un articolo contenente<br />

una sostanza che risponde ai<br />

criteri di cui all’articolo 57 ed è stata<br />

identificata a norma dell’articolo 59,<br />

paragrafo 1, in concentrazioni superiori<br />

allo 0,1% in peso/peso fornisce<br />

al consumatore informazioni, in possesso<br />

del fornitore, sufficienti a consentire<br />

la sicurezza d’uso dell’articolo<br />

e comprendenti, quanto meno, il<br />

nome della sostanza».<br />

Lagestione<br />

delleinformazioni<br />

Queste informazioni (si veda<br />

l’art. 35, «Accesso dei lavoratori<br />

alle informazioni», REACH) devono<br />

essere messe a disposizione, dai<br />

datori di lavoro, ai lavoratori nonché<br />

ai loro rappresentati che utilizzano<br />

le sostanze, i preparati o gli<br />

articoli, o che possono essere espo-<br />

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TABELLA2<br />

sti nel corso della loro attività professionale.<br />

Si deduce chiaramente<br />

come questo concetto ricada negli<br />

obblighi stabiliti dal D.Lgs. n. 626/<br />

1994 e seguenti modifiche e integrazioni,<br />

come, per esempio, la valutazione<br />

dei rischi, l’informazione<br />

e la formazione, la sorveglianza sanitaria,<br />

la misure preventive e protettive<br />

ecc., e, pertanto, con il RE-<br />

ACH implementi, in maniera esaustiva<br />

e corretta, la percezione dei<br />

pericoli/rischi derivanti dai chemical.<br />

Pertanto, è necessario che le figure<br />

già menzionate nell’attività di<br />

sicurezza e di tutela della salute nei<br />

luoghi di lavoro si adeguino per<br />

rivedere, utilizzare e, se del caso,<br />

integrare le disposizioni derivanti<br />

dalle norme che si occupano di tutela<br />

dei lavoratori, in particolare il<br />

D.Lgs. n. 626/1994, con le prescrizioni<br />

fornite dal REACH, per quanto<br />

di pertinenza. l<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Definizionidellecategoried’usoed’esposizione<br />

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SOSTANZE PERICOLOSE<br />

Articolo<br />

TABELLA3<br />

Uso: ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione,trattamento,riempimentodicontenitori,trasferimentodauncontenitoreadunaltro,miscelazione,produzionediunarticoloodognialtrautilizzazione.<br />

Usoproprio<br />

deldichiarante: unusoindustrialeoprofessionaledapartedeldichiarante.<br />

Uso<br />

identificato:<br />

Scenario<br />

d’esposizione:<br />

l’usodiunasostanza,inquantotaleoinquantocomponentediunpreparato,ol’usodiunpreparato,previstodaunattoredellacatenad’approvvigionamento,compresol’usoproprio,ochegli<br />

ènotificatoperiscrittodaunutilizzatoreimmediatamenteavalle.<br />

l‘insiemedellecondizioni,compreselecondizionioperativeelemisuredigestionedeirischi,che<br />

descrivonoilmodoincuilasostanzaèfabbricataoutilizzataduranteilsuociclodivitaeilmodo<br />

incuiilfabbricanteol'importatorecontrollaoraccomandaagliutilizzatoriavalledicontrollare<br />

l’esposizionedellepersoneedell’ambiente.Questiscenarid'esposizionepossonocoprireunprocessoounusospecificoopiùprocessiousispecifici,sedelcaso.<br />

Categoria d’uso<br />

ed’esposizione: unoscenariod’esposizionechecopreunavastagammadiprocessiousi,incuiiprocessiogliusi<br />

sonocomunicatiquantomenointerminidibrevedescrizionegeneraledell’uso.<br />

Informazionidariportareperogniscenariod’esposizione<br />

Scenariod’esposizionerelativoall’uso________________:<br />

RIQUADRO3<br />

Condizionioperative:<br />

­iprocessicoinvolti,compresalaformafisicasottocuilasostanzaèfabbricata,trasformatae/outilizzata;<br />

­ le attività dei lavoratori relative a tali processi e la durata e la frequenza della loro esposizione alla<br />

sostanza;<br />

­leattivitàdeiconsumatorieladurataelafrequenzadellaloroesposizioneallasostanza;<br />

­ladurataelafrequenzadelleemissionidellasostanzaneivaricompartiambientalieisistemiditrattamentodelleacquereflueeladiluizionenelcompartoambientalericevente;<br />

Misuredigestionedeirischi:<br />

­ le misure di gestione dei rischi per ridurre o evitare l’esposizione diretta o indiretta della popolazione<br />

(compresiilavoratorieiconsumatori)edeivaricompartiambientaliallasostanza;<br />

­ le misure di gestione dei rifiuti per ridurre o evitare l’esposizione della popolazione e dell’ambiente alla<br />

sostanzadurantelosmaltimentoe/oilriciclaggiodeirifiuti.<br />

95


LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

RASSEGNADILEGISLAZIONE<br />

a cura diMarcoFabrizio, avvocato in Roma<br />

ITALIA<br />

ISTRUZIONI TECNICHE CONTRO IL RISCHIO<br />

DA ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI<br />

DecretodelMinisterodellaDifesa<br />

24luglio2007<br />

«Istruzioni tecniche per disciplinare l’organizzazione<br />

operativa in ordine alla gestione in<br />

sicurezza radiologica delle attività e alla tutela<br />

contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti»<br />

(S.O. n. 207 alla G.U. del 16 ottobre 2007, n.<br />

241)<br />

Il decreto ha approvato le istruzioni tecniche per<br />

disciplinare l’organizzazione operativa per la gestione<br />

in sicurezza radiologica delle attività e per<br />

la tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni<br />

ionizzanti, istruzioni allegate al decreto stesso,<br />

composte di 87 articoli e dodici allegati tecnici. In<br />

particolare, risultano soggetti alla nuova disciplina<br />

anche gli studenti impiegati in attività formativa<br />

e i lavoratori esterni alla stessa amministrazione,<br />

comprendendo anche i rischi per la popolazione<br />

civile eventualmente coinvolta.<br />

La normativa si poggia sulla contigua disciplina<br />

valida in ambito civile (D.Lgs. n. 230/1995), recependone<br />

espressamente le definizioni (art. 1,<br />

comma 3, «Istruzioni tecniche»), disciplinando, in<br />

ambito militare, qualsiasi passaggio, dalla detenzione<br />

alla produzione e al trasporto, di sorgenti<br />

di radiazioni, di materie radioattive e di prodotti,<br />

nonché le apparecchiature e i dispositivi in genere<br />

che le contengono.<br />

SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE<br />

DecretodelMinisterodell’Economia<br />

edelleFinanze<br />

26luglio2007<br />

«Misure relative al Fondo per la promozione dei<br />

trasporti marittimi sicuri» (G.U. dell’8 ottobre<br />

2007, n. 234)<br />

96<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

Il decreto ha disposto l’utilizzo, nel settore della<br />

nautica da diporto, del contributo già stanziato<br />

dall’art. 145, comma 40, legge n. 388/2000, al fine<br />

di finanziare l’incentivazione e il sostegno per<br />

l’alta formazione professionale nonché i progetti<br />

di studio e di ricerca per la promozione di trasporti<br />

marittimi sicuri. L’assegnazione dei finanziamenti<br />

potrà avvenire, in particolare, per:<br />

• la riduzione dei fattori di rischio dei sinistri marittimi<br />

attraverso lo studio di metodologie e di modalità<br />

di progettazione e di costruzione di unità<br />

da diporto caratterizzate da elementi innovativi;<br />

• la riduzione dei fattori di rischio dei sinistri marittimi<br />

connessi ad aspetti tecnico­impiantistici<br />

delle navi e delle imbarcazioni da diporto;<br />

• la riduzione dei fattori di rischio per la sicurezza<br />

della navigazione connessi alla progettazione e<br />

alla verifica dei mezzi di salvataggio e alle tecniche<br />

di evacuazione delle unità da diporto;<br />

• la riduzione dei rischi per la nave e per le persone<br />

derivanti dalla gestione della sicurezza della<br />

navigazione e della security a bordo delle unità<br />

da diporto;<br />

• la riduzione dei rischi per la nave e il personale<br />

navigante imbarcato sulle navi e sulle imbarcazioni<br />

da diporto, correlati all’organizzazione e alle<br />

modalità delle prestazioni lavorative.<br />

Il termine per inoltrare le istanze di finanziamento<br />

(dal 90% al 25% dei costi per le attività<br />

di ricerca) risulta, tuttavia, già scaduto lo scorso<br />

23 ottobre 2007 (15 giorni dalla data di<br />

entrata in vigore del decreto, avvenuta il giorno<br />

stesso della data di pubblicazione in Gazzetta<br />

Ufficiale).<br />

SICUREZZA E SVILUPPO<br />

DELLA RETE FERROVIARIA COMUNITARIA<br />

Decretolegislativo<br />

10agosto2007,n.162<br />

«Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/<br />

CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie<br />

comunitarie» (S.O. n. 199 alla G.U. dell’8<br />

ottobre 2007, n. 234)<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


Il decreto riporta la nuova disciplina di derivazione<br />

comunitaria inerente alle condizioni di<br />

sicurezza per l’accesso al mercato dei servizi<br />

ferroviari, con l’obiettivo, inoltre, di mantenere,<br />

«ove ragionevolmente praticabile», il costante<br />

miglioramento della sicurezza del sistema<br />

ferroviario italiano, soprattutto attraverso<br />

la prevenzione degli incidenti gravi. Questi<br />

obiettivi potranno essere perseguiti attraverso<br />

diversi strumenti, quali:<br />

• l’ammodernamento e l’armonizzazione della<br />

struttura normativa nazionale con quella comunitaria;<br />

• la progressiva adozione degli obiettivi comuni<br />

di sicurezza e dei metodi comuni di sicurezza,<br />

come definiti dagli allegati al decreto medesimo;<br />

• l’individuazione di un organismo nazionale<br />

preposto alla sicurezza e di un organismo investigativo<br />

incaricato di effettuare indagini<br />

sugli incidenti e sugli inconvenienti ferroviari;<br />

• l’assegnazione dei compiti e delle competenze<br />

ai menzionati organismi, nonché la ripartizione<br />

di responsabilità tra i soggetti interessati<br />

(art. 1).<br />

Il campo di applicazione della nuova normativa<br />

si estende all’intero “sistema ferroviario”<br />

italiano, intendendo come tale «l’insieme dei<br />

sottosistemi di natura strutturale e funzionale,<br />

quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/<br />

16/CE e successive modificazioni nonché la gestione<br />

e l’esercizio nel suo complesso», a esclusione,<br />

peraltro, delle metropolitane, dei tram<br />

e di altri sistemi di trasporto leggero su rotaia,<br />

delle reti funzionalmente isolate dal resto del<br />

sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi<br />

passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché<br />

alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente<br />

su queste reti e, infine, a esclusione<br />

dell’infrastruttura ferroviaria privata utilizzata<br />

solo dal proprietario per le sue operazioni<br />

di trasporto merci (art. 2, commi 1 e 4).<br />

Risulta istituita, pertanto, l’Agenzia nazionale<br />

per la sicurezza delle ferrovie, con sede in Firenze,<br />

quale autorità assegnataria dei compiti<br />

di autorità preposta alla sicurezza per il sistema<br />

ferroviario italiano di cui al capo IV, direttiva<br />

2004/49/CE, competente per l’intero sistema<br />

ferroviario italiano e sottoposta ai poteri di<br />

indirizzo e di vigilanza del Ministro dei Trasporti<br />

(artt. 4­7).<br />

Quanto allo «Sviluppo e gestione della sicurezza»<br />

(capo III, artt. 8­13), il decreto demanda<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

a ciascun gestore dell’infrastruttura e a ciascuna<br />

impresa ferroviaria, la responsabilità della<br />

propria parte di sistema e del relativo finanziamento<br />

sicuro, compresa la fornitura di materiale<br />

e l’appalto di servizi nei confronti di<br />

utenti, di clienti, di lavoratori interessati e di<br />

terzi. Sotto questo profilo risulta imposto,<br />

inoltre, a carico dei gestori dell’infrastruttura<br />

o delle imprese ferroviarie, l’obbligo di elaborare<br />

dei propri sistemi di gestione della sicurezza<br />

(SGS), così da garantire almeno la sostenibilità<br />

dei CST (obiettivi comuni di sicurezza)<br />

da parte del sistema ferroviario, così come la<br />

conformità alle norme di sicurezza nazionali e<br />

ai requisiti di sicurezza contenuti nelle STI<br />

(specifiche tecniche di interoperabilità) e la<br />

pertinente applicazione dei metodi comuni di<br />

sicurezza (CSM). In particolare, il SGS, definito<br />

in dettaglio nell’allegato III al nuovo decreto,<br />

risulta finalizzato a garantire il controllo di<br />

tutti i rischi connessi all’attività dei gestori dell’infrastruttura<br />

o delle imprese ferroviarie,<br />

compresa la manutenzione, i servizi, la fornitura<br />

del materiale e il ricorso a imprese appaltatrici,<br />

tenendo conto, inoltre, dei rischi generati<br />

dalle attività dei terzi (art. 13). Sui medesimi<br />

gestori dell’infrastruttura così come delle<br />

imprese ferroviarie è previsto anche l’obbligo<br />

di rendicontazione annuale, a favore dell’Agenzia,<br />

con una relazione sulla sicurezza<br />

relativa all’anno precedente, indicando almeno<br />

i dati relativi alle modalità di conseguimento<br />

degli obiettivi di sicurezza interni e i risultati<br />

dei piani di sicurezza, l’elaborazione degli<br />

indicatori nazionali di sicurezza e dei CSI ex<br />

Allegato I, i risultati degli audit di sicurezza e<br />

le osservazioni relativamente alle carenze/malfunzionamento<br />

delle operazioni ferroviarie/<br />

gestione infrastruttura, tali da rivestire un interesse<br />

per l’Agenzia.<br />

Con l’entrata in vigore della nuova normativa,<br />

inoltre, lo stesso accesso all’infrastruttura sarà<br />

condizionato al possesso, per l’impresa ferroviaria,<br />

di un certificato di sicurezza valido per<br />

l’intera rete ferroviaria o parte di essa (art.<br />

14). A propria volta, il gestore dell’infrastruttura,<br />

per poter gestire e far funzionare l’infrastruttura<br />

ferroviaria, dovrà ottenere una speciale<br />

autorizzazione di sicurezza, rilasciabile a<br />

richiesta dall’Agenzia (art. 15).<br />

Per le reti regionali isolate e non isolate interessate<br />

da traffico di merci, la nuova disciplina<br />

è posticipata a tre anni dalla data di entrata in<br />

vigore del decreto. l<br />

97


DOMANDE E RISPOSTE<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

QUESITISULL’ANTINCENDIO<br />

diMarioAbate,DirettoreviceDirigente­ComandoprovincialeVVF­Milano<br />

98<br />

LAVORAZIONI NELLE OFFICINE MECCANICHE<br />

Nella definizione di attività 72, «Officine<br />

meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre<br />

25 addetti», il numero di addetti è da intendersiriferitoallepersoneeffettivamenteoperantinellelavorazionimeccanicheocomesommadi<br />

tuttelepersonepresentinell’ambienteancheper<br />

altreoperazioni(peresempio,perilcontrollodella<br />

qualità, per la semplice pulitura manuale, per<br />

l’amministrazioneecc.)?<br />

Occorre considerare i dipendenti specificamentedestinatiallamansionedilavorazione<br />

afreddoe,comunque,quelliespostiairischidella<br />

stessa. Chi lavora, per esempio, ai piani superiori<br />

negliufficipuòesseresenz’altroesclusodalcomputodegliaddetti.<br />

ACCESSO A UN IMPIANTO TERMICO<br />

Uno studio tecnico sta progettando l’adeguamento<br />

di una centrale termica inserita<br />

all’interno della volumetria di un fabbricato scolastico.<br />

L’edificioscolastico,realizzatoneglianni’40,èin<br />

muraturaportante.<br />

Il progetto prevede la trasformazione dell’impianto<br />

termico, attualmente a gasolio, a gas metano<br />

con l’utilizzo dello stesso locale interrato<br />

destinatoacentraletermica.<br />

Ilproblemaèchelacentraletermicaèsottostante<br />

a un ambiente scolastico con affollamento superiorea0,4pers./m<br />

2 e,pertanto,secondoilpunto4.2.1,D.M.12aprile1996,questasottostanzaèammessasoloselapareteconfinanteconintercapedine<br />

a uso esclusivo, si estenda per una lunghezzanoninferioreal20%delperimetro.<br />

Inoltre, secondo il punto 4.2.3 dello stesso decreto,l’aperturainaerazionesideveestendereafilo<br />

del soffitto, la superficie netta di aerazione deve<br />

essere aumentata del 50% e, in ogni caso, deve<br />

estendersilungoalmenoil70%dellapareteattestatasull’esterno.<br />

Trattandosi, però, di un intervento di adeguamento<br />

su di un edificio realizzato in muratura<br />

portante, non è possibile estendere la superficie<br />

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di aerazione per il 70% della parete attestata su<br />

intercapedineantincendio,inquantosiinnescherebberoserieproblematicheditipostrutturale.Sièpensato,pertanto,diridurreilperimetrodella<br />

centrale termica realizzando una parete REI<br />

120 in maniera tale da rispettare la condizione<br />

dell’estensione dell’aerazione al 70% della pareteattestatasuintercapedineantincendio.<br />

Inquestomodo,però,verrebbemenoilrequisito<br />

dell’acceso alla CT, infatti il punto 4.2.5 (accesso),<br />

D.M.12aprile1996,prevedeche,nelcasodilocaliubicatiall’internodelvolumedifabbricatidestinati,<br />

anche parzialmente, a scuole o soggetti ad<br />

affollamentosuperiorea0,4personeperm 2 ,l’accesso<br />

deve avvenire direttamente dall’esterno o<br />

da intercapedine antincendio di larghezza non<br />

inferiorea0,9m.<br />

Nel caso in esame, infatti, si configurerebbe un<br />

accessoallacentraletermicadadisimpegnoauso<br />

esclusivoalqualesiaccederebbe,asuavolta,dallastessaintercapedinesucuièattestatalaparete<br />

diaerazione.<br />

Ècorrettaquestaprocedura?<br />

Aisensidelpunto4.2.5,decretoministeriale<br />

12 aprile 1996, l’accesso al locale dove è installatol’impiantotermicopuòavvenire:<br />

l dall’esterno;<br />

l daspazioscoperto;<br />

l dastradapubblicaoprivatascoperta;<br />

l daporticati;<br />

l daintercapedineantincendiodilarghezzanon<br />

inferiorea0,9m;<br />

l dall’interno tramite disimpegno, realizzato in<br />

modo da evitare la formazione di sacche di gas,<br />

aerato a mezzo di aperture realizzate su parete<br />

attestatasuunospazioscoperto,unastradapubblicaoprivatascoperta,ointercapedine.<br />

Nel caso prospettato si avrebbe un accesso indiretto<br />

alla centrale termica da intercapedine, tramite<br />

locale disimpegno a uso esclusivo della centraletermica.<br />

Questasoluzioneprogettuale,purnonrisultando<br />

inclusaneicasiindividuatidalpunto4.2.5,appare<br />

perseguirelecondizionidisicurezzanoninferiori<br />

a quelli che deriverebbero dal puntuale rispetto<br />

dellaregolatecnicadiprevenzioneincendi. l<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


IGIENE E SICUREZZA<br />

RASSEGNADIGIURISPRUDENZA<br />

acuradiPierguidoSoprani, avvocato<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

INFORTUNIO SUL LAVORO.<br />

TRAVISAMENTO DELLA PROVA<br />

Cassazionepenale,sez.IV,<br />

(ud.23gennaio2007)<br />

24aprile2007,n.16420,<br />

Pres. Brusco,Rel.Novarese<br />

Infortunisullavoro­Contrastotralesentenzediprimoedisecondogrado­ObbligodelGiudicediappellodiforniremotivazionelogica<br />

e coerente ­ Condizioni ­ Valutazione ­<br />

Mancatorispetto­Ètale­Annullamentocon<br />

rinviodelladecisioneimpugnata<br />

In caso di difformità di valutazioni nei due gradi<br />

delgiudiziodimerito,oppuredidiversesoluzioni<br />

accolte dai giudici di merito in tema di responsabilità,<br />

il giudice di appello deve dar conto degli<br />

argomentidiprovasviluppatinelladecisionemodificata,<br />

anche con argomentazioni contrastanti<br />

per implicito, e deve delineare le linee portanti<br />

del proprio alternativo ragionamento probatorio,<br />

e confutare specificamente i più rilevanti argomenti<br />

motivazionali della prima sentenza con<br />

ragionamento logico e coerente, a pena di travisamentodellaprova.<br />

Nota<br />

Il Tribunale aveva condannato il legale rappresentante<br />

di una ditta esecutrice dei lavori di<br />

smontaggio di un ponteggio e datrice di lavoro<br />

della vittima e il responsabile tecnico e di cantiere<br />

della ditta esecutrice dell’impianto dell’ascensore,<br />

in relazione a un infortunio mortale in un<br />

cantiere. Al primo si addebitava di non aver impedito<br />

l’utilizzo di un ascensore non collaudato e<br />

con pianale inadeguato per il trasporto di strutture<br />

di ponteggio (sicché, cedendo questo pianale,<br />

la vittima era precipitata a terra); al secondo, di<br />

aver allestito questa piattaforma con tavole di<br />

armatura inidonee per consistenza, spessore e<br />

larghezza, e per aver consentito che, in caso di<br />

disattivazione dell’impianto, nondimeno resi­<br />

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GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

duasse la possibilità di utilizzare il quadro elettrico,<br />

di accedere all’ascensore e di rimuovere la<br />

pulsantiera, nonché di non avere prescritto la<br />

non utilizzabilità dell’impianto a causa della precarietà<br />

del pianale.<br />

Proposto appello, la Corte aveva condannato il<br />

datore di lavoro, assolvendo, però, il DT della ditta<br />

esecutrice dell’impianto dell’ascensore. La Corte<br />

aveva evidenziato che il datore di lavoro aveva<br />

illecitamente intermediato manodopera, giacché<br />

aveva subappaltato il montaggio del ponteggio a<br />

una ditta (il cui direttore e responsabile del cantiere<br />

aveva definito la sua posizione con il patteggiamento),<br />

attribuendole i propri lavoratori senza<br />

preoccuparsi della loro sicurezza e del rispetto<br />

delle norme di prevenzione degli infortuni; mentre<br />

il DT, pur avendo curato l’erezione dell’impianto<br />

ascensore ed effettuato il pianale provvisorio,<br />

aveva sospeso i lavori con il ritiro delle maestranze,<br />

in attesa del completamento dei lavori<br />

edili, per procedere, poi, all’ultimazione e alla<br />

rifinitura dell’impianto (in realtà, le maestranze,<br />

prima di allontanarsi dal cantiere, avevano avuto<br />

cura di abbassare l’ascensore al piano terreno, di<br />

infilare in un cunicolo all’interno di una struttura<br />

muraria, al di sotto del piano terra, la pulsantiera,<br />

di abbassare gli interruttori della locale centralina<br />

e di chiudere questo ambiente a chiave; pertanto,<br />

non erano rilevanti l’omesso scollegamento dei<br />

cavi della pulsantiera, neppure rimossa, e della<br />

centralina, accertato dal funzionario dell’ASL, né<br />

la consegna della chiave della predetta al responsabile<br />

della ditta, che procedeva alla rimozione<br />

del ponteggio senza disattivare l’impianto elettrico,<br />

atteso che l’accesso era necessario per consentire<br />

un pronto intervento in caso di incendi, di<br />

infiltrazioni di acqua o di altri pericoli, tenendo in<br />

ulteriore conto che l’accesso al vano ascensore dai<br />

piani era impedito mediante assi orizzontali inchiodati<br />

con chiodi di acciaio).<br />

Il ricorso per Cassazione, proposto sia dal datore<br />

di lavoro sia dalle parti civili, era articolato su<br />

molteplici motivi, tra i quali:<br />

99


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

• l’assenza del nesso eziologico tra le omissioni<br />

del datore di lavoro e l’evento, imputabile all’improvviso<br />

cedimento del pianale e alla colpevole<br />

tolleranza dell’uso improprio dell’ascensore;<br />

• il travisamento dei fatti nella ricostruzione del<br />

nesso causale in relazione agli speciali doveri collegati<br />

alla posizione di garanzia del DT, poiché<br />

l’uso dell’ascensore come montacarichi in un cantiere<br />

edile non è soltanto consueto e prevedibile,<br />

ma costituisce, nella fattispecie, «una prassi operativa»,<br />

secondo quanto accertato nel processo,<br />

mentre il pianale era stato costruito con tavole<br />

rinvenute in cantiere e del tutto inadeguate;<br />

• l’erronea applicazione del giudizio controfattuale,<br />

poiché, se il pianale fosse stato costruito<br />

secondo quanto prescrive la normativa di prevenzione<br />

infortuni (art. 23, D.P.R. n. 164/1956),<br />

l’evento non si sarebbe verificato;<br />

• la violazione dell’obbligo di sicurezza di impedire,<br />

con adeguate misure, l’uso dell’ascensore,<br />

giacché il cavo elettrico non era stato scollegato<br />

né isolato (operazione normale nel caso di temporanea<br />

interruzione dei lavori e unica soluzione<br />

ammessa per impedire realmente il funzionamento<br />

dell’ascensore), non era stata rimossa né<br />

scollegata neppure la pulsantiera, né era stata<br />

data informazione dei rischi specifici legati alla<br />

precarietà e alla pericolosità del pianale.<br />

Le omissioni evidenziate ai punti precedenti avevano<br />

dimostrato la tolleranza e il consenso all’uso<br />

dell’ascensore come montacarichi con un pianale<br />

inadeguato, laddove poi il DT, proprio perché<br />

aveva lasciato incustodito il montacarichi, avrebbe<br />

dovuto accertare e controllare che questa situazione<br />

non presentasse alcun pericolo per i lavoratori<br />

presenti in cantiere.<br />

Quanto alla posizione del datore di lavoro, la<br />

Cassazione ha condiviso le argomentazioni dei<br />

Giudici di merito. È stata correttamente affermata<br />

la responsabilità dell’imputato per aver effettuato<br />

«uncommerciodimanodopera» con la ditta<br />

subappaltatrice, disinteressandosi del tutto<br />

della sicurezza sul lavoro per i propri dipendenti,<br />

laddove la Giurisprudenza (ex plurimis Cass., sez.<br />

IV, 16 febbraio 2006, n. 5977) ha ritenuto che, in<br />

caso di subappalto di alcuni lavori, anche specialistici,<br />

che si svolgono nello stesso cantiere, non<br />

venendo meno la diretta riconducibilità all’appaltatore<br />

del potere­dovere in termini di organizza­<br />

100<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

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zione generale del cantiere, sussiste la sua responsabilità<br />

nella predisposizione delle misure<br />

antinfortunistiche, nella loro osservanza e dovuta<br />

sorveglianza al riguardo, tanto più che, nella fattispecie,<br />

erano all’opera operai della propria ditta<br />

(avviati al lavoro in regime di “caporalato”).<br />

Quanto alle doglianze delle parti civili, la Cassazione<br />

ha ritenuto gli argomenti motivazionali<br />

della sentenza di appello ispirati da un ragionamento<br />

non logico né coerente. In realtà, la sentenza<br />

impugnata aveva sostenuto che «era reso<br />

del tutto manifesto a chiunque lo stato di ”fuori<br />

uso”dellastruttura de qua», ma era poi costretta<br />

ad ammettere che la pulsantiera e il quadro elettrico<br />

non erano stati disattivati, nonostante il funzionario<br />

dell’ASL avesse spiegato che si sarebbe<br />

dovuto ricorrere allo scollegamento dei cavi, e<br />

che la pulsantiera non era stata neppure rimossa.<br />

Inoltre, era stata riconosciuta l’attendibilità della<br />

testimonianza del dipendente incaricato della<br />

messa in sicurezza dell’ascensore, nonostante<br />

questi fosse stato contrastato dalla deposizione<br />

di un altroteste.<br />

Neppure la Corte di appello aveva dato conto<br />

dell’invocata nozione di comune esperienza, suffragata<br />

dal quadro probatorio e sostenuta dalla<br />

sentenza di primo grado, secondo cui l’uso dell’ascensore<br />

come montacarichi costituisce una situazione<br />

prevedibile nei cantieri edili ed era, nella<br />

fattispecie, «consueto, ripetuto ed indotto»<br />

quasi«unaprassioperativa».<br />

In questo contesto fattuale e di riscontro probatorio,<br />

i Giudici di secondo grado non avrebbero<br />

avuto, secondo logica, la possibilità di ritenere<br />

«deltuttomanifesto» e soprattutto«tecnicamente<br />

concreto» lo stato di fuori uso dell’impianto<br />

che aveva cagionato l’infortunio. Né, al riguardo,<br />

erano decisive le ulteriori circostanze, riferite da<br />

unteste, relative alla collocazione della pulsantiera<br />

in un cunicolo all’interno di una struttura muraria,<br />

al di sotto del piano terra, e all’abbassamento<br />

degli interruttori del locale centralina,<br />

giacché l’ASL aveva ritenuto operazioni indispensabili<br />

la disattivazione del quadro elettrico e della<br />

pulsantiera per escludere l’utilizzazione dell’ascensore<br />

quale montacarichi.<br />

Né i Giudici di appello avevano ritenuto rilevante<br />

l’accertamento sull’idoneità del pianale, che invece<br />

la sentenza di primo grado aveva qualificato<br />

come inadatto, in quanto era prevedibile la possi­<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


ilità di utilizzo dell’ascensore come montacarichi,<br />

sicché doveva essere tenuta in considerazione<br />

l’esecuzione della piattaforma, secondo la disciplina<br />

dettata dall’art. 23, D.P.R. n. 164/1956 (tanto<br />

più, in ragione della sussistenza dell’obbligo di<br />

ridurre al minimo i rischi connessi all’utilizzo di<br />

attrezzature per operazioni e in condizioni non<br />

adatte); tant’è che il Tribunale era giunto alla conclusione<br />

che l’evento non si sarebbe verificato se il<br />

pianale fosse stato messo in opera in base alle<br />

prescrizioni della normativa antinfortunistica.<br />

L’accertata situazione di travisamento del fatto<br />

ha comportato, così, l’annullamento della decisione<br />

di appello, con rinvio ad altro Giudice di<br />

pari grado.<br />

RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE<br />

PER INFORTUNIO PRESSO LE MACCHINE<br />

Cassazionepenale,sez.IV,<br />

(ud.20marzo2007)<br />

19aprile2007,n.15873,<br />

Pres.DeGrazia,Rel.Colombo<br />

Lavoro­Infortunisullavoro­<strong>Sicurezza</strong>delle<br />

macchine ­ Responsabilità del costruttore ­<br />

Condizioni­Limiti­Concorrenteresponsabilità<br />

del datore di lavoro utilizzatore ­ Sussistenza­Limiti<br />

Il costruttore risponde per gli eventi dannosi<br />

causalmente ricollegabili alla costruzione di<br />

una macchina che risulti priva dei necessari<br />

dispositivi o requisiti di sicurezza (obbligo su<br />

di lui incombente per il disposto dell’articolo 7<br />

del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547), a meno che<br />

l’utilizzatore abbia compiuto sulla macchina<br />

trasformazioni di natura ed entità tale da poter<br />

essere considerate causa sopravvenuta da<br />

sola sufficiente a determinare l’evento (per<br />

esempio, nel caso di una totale trasformazione<br />

strutturale della macchina).<br />

Nota<br />

Il costruttore di una macchina utilizzata in un<br />

ambiente di lavoro, sprovvista di dispositivi diretti<br />

a rendere inaccessibile, per gli arti superiori dell’addetto,<br />

l’ingresso nella zona di operazione degli<br />

organi in movimento o a determinare l’arresto<br />

immediato degli ingranaggi in situazioni di emergenza,<br />

era stato tratto a giudizio in relazione alla<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

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GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

verificazione di un infortunio sul lavoro. Unitamente<br />

a lui, a titolo autonomo, era stato imputato<br />

anche il datore di lavoro acquirente e utilizzatore<br />

del macchinario.<br />

In sede processuale il costruttore aveva proposto<br />

istanza di applicazione della pena (patteggiamento),<br />

ma contemporaneamente aveva insistito<br />

per una pronuncia assolutoria, con la formula<br />

«per non avere commesso il fatto», adducendo<br />

l’evidenza probatoria della sua estraneità al fatto<br />

in contestazione. In particolare, l’imputato, pur<br />

non contestando la ricostruzione dei fatti, aveva<br />

sostenuto che, non essendo in condizione, nella<br />

sua qualità di costruttore­venditore della macchina,<br />

di intervenire sulla medesima dopo la vendita,<br />

per rimuovere i difetti che ne avevano determinato,<br />

a dire dell’accusa, la pericolosità, l’infortunio<br />

avrebbe dovuto essere attribuito al solo datore<br />

di lavoro.<br />

La sentenza di primo grado del Tribunale, nell’accogliere<br />

l’istanza di patteggiamento ­ collateralmente<br />

rigettando la richiesta assolutoria ­ aveva<br />

rilevato che:<br />

• quest’ultima non poteva essere accolta, perché<br />

il reato era stato correttamente ascritto sia al datore<br />

di lavoro sia al costruttore;<br />

• la macchina sulla quale si è verificato l’infortunio,<br />

ceduta nello stato in cui era stata originariamente<br />

costruita, non aveva subìto, successivamente<br />

all’installazione sul luogo e fino al momento<br />

dell’infortunio, manomissioni o modifiche<br />

peggiorative in ordine ai dispositivi di sicurezza;<br />

• causa determinante del sinistro era stata la<br />

mancanza dei prescritti dispositivi di sicurezza.<br />

La decisione del Tribunale aderiva così alla Giurisprudenza<br />

della Suprema Corte (tra le tante, Cass.,<br />

sezioni unite, 20 gennaio 1991, n. 1003) secondo<br />

la quale, in relazione alle norme che impongono<br />

di dotare le macchine da lavoro dei dispositivi di<br />

sicurezza oggettivi, i costruttori delle macchine<br />

devono essere considerati diretti e principali destinatari<br />

delle norme, cosicché essi rispondono degli<br />

eventi infortunistici dipendenti dall’utilizzazione<br />

della macchina, per propria condotta e per colpa<br />

omissiva (se del caso, a titolo di cooperazione colposa<br />

con il datore di lavoroex art. 113, c.p.).<br />

Con il ricorso per Cassazione, l’imputato si doleva<br />

del fatto che, presentando richiesta di applicazione<br />

della pena, aveva insistito per l’emissione di<br />

una sentenza di proscioglimento, segnalando come<br />

dovesse applicarsi l’indirizzo interpretativo<br />

della Suprema Corte (erano state citate varie decisioni)<br />

secondo il quale le responsabilità del co­<br />

101


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

struttore, del venditore e dell’installatore delle<br />

macchine vengono a cessare nel momento in cui<br />

queste sono state poste a disposizione del datore<br />

di lavoro. Lo stesso aveva evidenziato, conseguenzialmente,<br />

l’assenza di qualsiasi responsabilità<br />

a carico proprio, lamentando che il giudice,<br />

disattendendo le prospettazioni difensive, aveva<br />

reso un’interpretazione non convincente, avendo<br />

attribuito, sia al venditore, sia al costruttore, una<br />

responsabilità per eventi verificatisi anche a distanza<br />

di anni dalla cessione del bene (quando è<br />

pacifico che, non avendone più la disponibilità,<br />

non avrebbe potuto comunque intervenire sul<br />

macchinario).<br />

La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha condiviso<br />

le ragioni decisionali espresse dal Tribunale,<br />

il quale aveva ritenuto la sussistenza del<br />

reato, aderendo alla Giurisprudenza di legittimità<br />

secondo la quale il costruttore risponde<br />

per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili<br />

alla costruzione di una macchina che risulti<br />

priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza<br />

(obbligo incombente sul costruttore<br />

102<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

per il disposto dell’art. 6, D.Lgs. n. 626/1994), a<br />

meno che l’utilizzatore abbia compiuto sulla<br />

macchina trasformazioni di natura e di entità<br />

tale da poter essere considerate causa sopravvenuta<br />

da sola sufficiente a determinare<br />

l’evento (per esempio, nel caso di una totale<br />

trasformazione strutturale della macchina;<br />

Cass. pen., sez. IV, 26 ottobre 2005, n. 1216).<br />

Già in passato la Cassazione aveva avuto modo di<br />

chiarire che, nell’ipotesi d’infortunio sul lavoro<br />

provocato da una macchina o da un impianto non<br />

conforme alle norme antinfortunistiche, l’uso di<br />

questa macchina o impianto, da parte del datore<br />

di lavoro, non fa venir meno il rapporto di causalità<br />

tra l’infortunio e la condotta di chi ha costruito,<br />

venduto o ceduto la macchina o realizzato l’impianto<br />

(Cass. pen., sezioni unite, 23 novembre<br />

1990, Tescaro) e che il divieto di produrre macchine<br />

non conformi alle norme per la prevenzione<br />

degli infortuni sul lavoro ha carattere assoluto e<br />

non ammette né giustificazioni tecniche, né la<br />

mancanza di rilievi da parte degli organi ispettivi<br />

(Cass. pen., sez. IV, 15 giugno 1990, Beretta). l<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


104<br />

ENERGIA<br />

Osservatorio CEI ­ Articolo<br />

AMBIENTE<br />

Fotovoltaico:vantaggi,costietecnologie<br />

diSilviaBerri<br />

Responsabile Comunicazione e Promozione CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano<br />

CEI - Comitato elettrotecnico italiano<br />

CEI<br />

L’aumento dei consumi non assecondato da una pari crescita della disponibilità delle fonti tradizionali, l’attuazione del<br />

Protocollo di Kyoto e le conseguenti e ricadute operative e l’entrata in vigore sia del decreto sulla certificazione energetica<br />

degli edifici (D.Lgs. n. 192/2005) sia della Finanziaria 2007 e succ. decreti attuativi che hanno introdotto un meccanismo di<br />

recupero fiscale per le spese sostenute a favore di misure di risparmio e/o certificazione energetica (DD.MM. 19 febbraio 2007 e<br />

D.Lgs. n. 20/2007) hanno prepotentemente portato alla ribalta le fonti rinnovabili come reale alternativa alle forme energetiche<br />

tradizionali. Tra queste, il fotovoltaico è quella che presenta la maggiore diffusione e le tecnologie più mature; è necessario<br />

però conoscerne tutti gli aspetti, dai risvolti applicativi fino ai costi e alla normativa tecnica di settore.<br />

Il problema dell’inquinamento atmosferico,<br />

causato principalmente dall’eccessivo utilizzo<br />

di combustibili fossili (petrolio, carbone,<br />

gas naturale) suscita, già da tempo, l’interessedistudiosi,politici,imprenditoriemedia.<br />

I governatori di tutto il mondo sono<br />

coinvolti per primi per individuare nuove<br />

strategie volte a ridurre il surriscaldamento<br />

globale. Il Protocollo di Kyoto è la prima<br />

risposta concreta con cui i governi si impegnanoaoperareunariduzionemediamondialedelleemissionideigasresponsabilidei<br />

mutamenti climatici del 5,2% rispetto ai livelli<br />

del 1990, da attuarsi entro il 2012.<br />

Tutte le nazioni stanno avviando politiche<br />

energeticheperincrementarelaproduzione<br />

di energia da fonti rinnovabili e sostenibili,<br />

chiamate “new renewable energy sources”,tralequaliunpostodirilievolooccupal’energiafotovoltaica.<br />

In tutto il mondo sono stati installati circa<br />

4.000MWdiimpiantifotovoltaiciperfornire<br />

energia elettrica sia a utenze connesse<br />

alla rete elettrica che a comunità isolate,<br />

con un incremento di oltre 50% rispetto al<br />

2004 (dati IEA PVPS). La Germania è il Paese<br />

leader per quanto riguarda l’installato<br />

annuoepuòvantareilpiùgrandeimpianto<br />

fotovoltaicoalmondoconunapotenzanominaleparia12MWp.<br />

Le ragioni del grande successo di questa<br />

tecnologia sono da ricercare nelle sue<br />

caratteristiche:<br />

l la fonte solare è facilmente disponibile<br />

sututtoilpianeta;<br />

l l’energia elettrica è prodotta nelle vicinanzedelsuoutilizzoe,quindi,siriducono<br />

icostiditrasportodell’energia;<br />

l gli impianti possono essere costruiti per<br />

ognimisuradienergiarichiesta;<br />

l possonoessereutilizzatesuperficidiappoggiogiàesistenti;<br />

l èparticolarmenteaffidabile;<br />

l lamanutenzionerichiestaèminima;<br />

l nonemettealcunasostanzainquinante.<br />

Se Germania e Giappone da soli valgono il<br />

77% dell’installato annuo, l’Italia occupa<br />

l’ultimaposizione,superataperfinodaSvizzera,<br />

Austria e Finlandia, Paesi noti per la<br />

loroscarsadisponibilitàsolare.<br />

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L’elevato numero di installazioni di impianti<br />

fotovoltaiciinvariPaesièsemprefortementeinfluenzatodaiprogrammigovernatividi<br />

supporto, la cui efficacia è però molto diversainfunzionedell’approccioadottato.In<br />

genere, questi programmi si sono rivelati<br />

efficaci quando hanno promosso gli impianti<br />

connessi alla rete mediante incentivi<br />

correlati all’energia elettrica da essi prodotta,comeindicatoanchenelladirettivaeuropea<br />

2001/77/CE [1] . Questo, invece, non è<br />

accadutoinItalia,quantomenofinoaluglio<br />

2005, provocando sia un notevole ristagno<br />

del mercato sia un mancato sviluppo dell’industria<br />

fotovoltaica e annullando, pertanto,<br />

l’ottima posizione mantenuta dall’Italiafinoal1994,quando,grazieallarealizzazione<br />

della centrale fotovoltaica da 3,3<br />

MWp di Serre Persano (SA), la potenza fotovoltaica<br />

installata era inferiore solo a<br />

quelladegliUSAeaquelladelGiappone.<br />

I nuovi decreti<br />

L’entratainvigoredelD.M.28luglio2005 [2] ,<br />

modificato dal D.M. 6 febbraio 2006 [3] e<br />

[1] «Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell’energia elettrica<br />

prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità» (in G.U.C.E. L del 27 ottobre 2001, n. 283).<br />

[2] «Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare» (in Gazzetta<br />

Ufficiale del 5 agosto 2005, n. 181).<br />

[3] «Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare» (in Gazzetta<br />

Ufficiale del 15 febbraio 2006, n. 38)<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


AMBIENTE<br />

ENERGIA<br />

Osservatorio CEI ­ Articolo<br />

IL PROBLEMA “SILICIO”<br />

La forte richiesta di moduli fotovoltaici sul mercato mondiale ha determinato difficoltà nella fornitura dei<br />

moduli fotovoltaici necessari e conseguentemente, per la prima volta, un incremento del loro prezzo.<br />

Principalmentesièverificataunaproduzionenonsufficientedisilicio(Si)perrealizzarelecellefotovoltaiche<br />

e, quindi, i moduli. Ciò è stato motivato dal fatto che, finora, il “silicio per uso solare” è stato fornito<br />

prevalentementedall’industriaelettronicaattraversounprocessodiraffinazionedelloscartodel“silicioper<br />

uso elettronico” e, solo in parte, da apposite aziende fornitrici, giacché all’incremento della domanda di<br />

siliciononhafattoseguito,almenoconlastessatempistica,l’aumentodellalorocapacitàproduttiva.<br />

A livello mondiale, di questo elemento per uso solare nel 2004 (essenzialmente concentrata in Germania,<br />

Norvegia,Russia,UcrainaeGiappone)sonostateprodottecirca14.300t,peruntotaledicirca1.200MWdi<br />

potenza, con consumo di Si pari a circa 12 tonnellate per 1 MW di celle solari. La produzione di silicio nel<br />

2005èstatasuperioreal2004,attestandosiacirca16.000t,mentrelapotenzacomplessivadellecellesolari<br />

al Silicio prodotte nello stesso periodo ha raggiunto 1.450 MW, con una riduzione del consumo di questo<br />

elementopariacircaa11tperMW,grazieallatendenzadiriduzionedellospessoredellecellefotovoltaiche.<br />

Valutazioni degli esperti del settore portano a prevedere al 2010 una produzione di silicio di 31.750 t<br />

chea8,5tperMWcorrispondonoa3.735MW/annodicellesolari(elaborazione dei dati Sarasin 2005).<br />

dallarecentepubblicazionedelD.M.19febbraio2007<br />

[4] ,sembraaverfinalmenteavviato<br />

una rilevante crescita del mercato fotovoltaico<br />

italiano che, fino al 2004, è stata<br />

modesta (30 MWp installati complessivamente)seconfrontataconquelladellaGermania,<br />

divenuta leader in Europa con una<br />

potenzainstallatapariacirca800MWpsolo<br />

nel 2005, nonostante il non elevatissimo<br />

gradodiinsolazione.Irisultatidell’incentivazione<br />

disposta da questi decreti degli impianti<br />

fotovoltaici collegati alla rete elettrica<br />

sono stati perfino superiori alle aspettative;<br />

da settembre a dicembre 2005; sono state,<br />

infatti,accettatedomandeperl’installazioni<br />

diimpiantifotovoltaici,perunatotaledipotenzacumulatapariacirca270MWp,mentrenelprimotrimestre2006sonostatepresentate<br />

domande per complessivi 1.200<br />

MWp, a fronte di un limite massimo finanziabileperl’anno2006paria85MWp.<br />

Da maggio 2007, il governo italiano offre<br />

incentivi a coloro che desiderano installare<br />

un impianto fotovoltaico entro 14 mesi.<br />

Questelecondizioni:<br />

l ilrimborsoperlespesediproduzioneva<br />

da un minimo di 40 centesimi di euro per<br />

kWh prodotto dagli impianti con i pannelli<br />

a terra fino ai 49 centesimi per quelli integratinegliedifici;<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

l gliincentivisonoerogatiper20anni;<br />

l il rimborso spese riguarda sia i singoli<br />

impianti realizzati a livello personale, sia<br />

quellicondominiali;<br />

l noncisonodistinzionisultipodifabbricato,<br />

ma gli incentivi sono maggiorati se i moduli<br />

fotovoltaici, installati su tetti piani e terrazze,nonsuperanol’altezzadellabalaustra;<br />

l hanno diritto al finanziamento tutti gli<br />

impianti fotovoltaici divenuti operativi secondolemodalitàtecnichestabilitedall’Autoritàperl’energiaelettricaeilgas;<br />

l lapotenzanominalenondeveessereinferiorea1kWegliimpiantidevonoessererealizzaticoncomponentidinuovacostruzioneo<br />

comunquenonutilizzatiinaltrestrutture;<br />

l gli impianti devono essere collegati alla<br />

rete elettrica oppure a piccole reti isolate e<br />

devono essere caratterizzati da un unico<br />

punto di connessione alla rete elettrica e<br />

noncondivisiconaltri;<br />

l per poter realizzare gli impianti è sufficiente<br />

presentare in comune una DIA (denunciad’inizioattività),firmatadauntecnico<br />

abilitato(architetto,ingegnere,geometra);<br />

l perrealizzareunimpiantofotovoltaicoe<br />

accederealletariffeincentivanti:<br />

­ è necessario presentare al gestore di rete<br />

il progetto preliminare dell’impianto e richiederelaconnessioneallarete;<br />

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­ aimpiantoultimatositrasmettelacomunicazione<br />

di fine lavori e la relativa documentazione<br />

e solo dopo si può chiedere<br />

l’incentivo al GSE che, entro sessanta giorni,comunicalatariffariconosciutachevaria<br />

in base all’impianto e alle sue capacità produttive;<br />

l la tariffa più alta è prevista per gli impianti<br />

integrati, cioè quelli in cui i pannelli<br />

fotovoltaici si integrano con le strutture<br />

(tetti, coperture, facciate) in modo tale da<br />

sostituire le funzionalità (ad esempio finestra<br />

con moduli che sostituiscono le vetrate).<br />

L’incentivo è riconosciuto per un periodo<br />

di vent’anni a decorrere dalla data di<br />

entrataineserciziodell’impianto;<br />

l icostidell’impiantosonovariabili:siparte<br />

da un minimo di 7.000 euro per kW per<br />

quelli di taglia fino a 10 kW, mentre per<br />

quelli di maggior grandezza il costo parte<br />

da5.000europerkW;<br />

l il costo annuo di manutenzione è pari,<br />

mediamente, al 1% del valore dell’impianto.<br />

I moduli, che rappresentano i componenti<br />

economicamente più costosi, sono<br />

longevi; l’esperienza dimostra fino a ora<br />

unavitamediadialmeno25anni;<br />

l l’impiantodeveessererealizzatoinconformità<br />

alla normativa comunitaria e alle<br />

disposizioni contenute nei decreti circa gli<br />

[4] «Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione<br />

dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» (in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2007, n. 45; si veda anche lo<br />

Speciale a firma degli Autori sul n. 7/2007 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

105


ENERGIA<br />

Osservatorio CEI ­ Articolo<br />

Cumulative installed capacity (MW)<br />

(Fonte: IEA - PVPS)<br />

standardeirendimentiepossedereunappositocertificatodicollaudofinale.<br />

Tipologie di impianti fotovoltaici<br />

Gli impianti fotovoltaici sono generalmente<br />

suddivisiinduegrandifamiglie:<br />

l impiantiisolatidallareteoaisola(off-grid);<br />

l impianticonnessiallarete(grid-connected).<br />

Impiantiisolatidallareteaisola<br />

Gli impianti a isola identificano le utenze<br />

elettriche isolate da altre fonti energetiche,<br />

comelareteelettrica,chesiriferisconoaun<br />

impianto fotovoltaico elettricamente isolato<br />

edautosufficiente.<br />

I principali componenti di questo tipo di<br />

impiantosono:<br />

l campo fotovoltaico: raccoglie energia<br />

mediante moduli fotovoltaici disposti opportunamente<br />

afavoredelsole;<br />

l regolatore di carica: stabilizza l’energia<br />

raccolta elagestisceall’internodelsistema;<br />

l batteriadiaccumulo:conserval’energia<br />

raccoltainpresenzadiirraggiamentosolare<br />

perpermettereunutilizzodifferitodaparte<br />

deicarichielettrici.<br />

l carichi elettrici, tra cui un eventuale inverter,<br />

sono direttamente connessi al regolatore<br />

di carica, che si comporta da vero e<br />

propriosupervisoredelsistema.<br />

Il campo fotovoltaico per gli impianti di<br />

106<br />

AMBIENTE<br />

Potenza totale installata nei Paesi membri IEA<br />

(porzione rilevante della potenza installata nel mondo)<br />

4.000<br />

3.500<br />

3.000<br />

2.500<br />

2.000<br />

1.500<br />

1.000<br />

500<br />

0<br />

Grid-connected<br />

Off grid<br />

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />

questo tipo è ottimizzato per uno specifico<br />

voltaggio di sistema, deciso generalmente<br />

infasediprogettazionedelsistemastesso.I<br />

voltaggi più utilizzati sono 12 o 24 V, più<br />

raramente48V;lestringheelettriche,quindi,cheformanoilcamposonomoltocorte,<br />

fino al limite del singolo modulo per stringa.<br />

Il campo fotovoltaico, dunque, risulta<br />

composto da semplici paralleli elettrici tra<br />

moduli,occasionalmentedotatididiodi.<br />

Le funzionalità più tipiche di un regolatore<br />

dicaricasono:<br />

l staccodelcampofotovoltaicodallabatteria<br />

in caso di voltaggio inferiore a quello<br />

utile per quest’ultima, come ad esempio<br />

dopoiltramonto;<br />

l stacco del campo fotovoltaico dalla batteriaincasodiricaricatotalediquest’ultima;<br />

l stacco dei carichi elettrici dalla batteria<br />

incasodiscaricaprofondadiquest’ultima.<br />

L’accumulatore è, in genere, costituito da<br />

monoblocchi o elementi singoli appositamenteprogettatipercaricheescaricheprofondeecicliche.Solitamente,nonsonoimpiegati<br />

accumulatori per uso automobilistico,<br />

che, pur funzionando a dovere, vengono<br />

rapidamente esauriti nelle prestazioni a<br />

causadellagravositàdiquestoimpiego.<br />

Impianticonnessiallarete<br />

Gli impianti connessi alla rete identificano<br />

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Figura 1<br />

quelleutenzeelettrichegiàservitedallarete<br />

nazionale, ma che iniettano in rete la produzione<br />

di energia elettrica risultante dal<br />

loro impianto fotovoltaico, opportunamente<br />

convertita in corrente alternata e sincronizzata<br />

a quella della rete. Sono impianti di<br />

recenteadozioneesonocomunementeanche<br />

chiamati “impianti in conto energia”,<br />

dalla normativa che attualmente li regolamenta.<br />

I principali componenti di un impiantofotovoltaicoconnessoallaretesono:<br />

l campo fotovoltaico: raccoglie energia<br />

mediante moduli fotovoltaici disposti opportunamenteafavoredelsole;<br />

l inverter: stabilizza l’energia raccolta,<br />

converte la corrente continua in corrente<br />

alternataelainiettainrete;<br />

l quadristica di protezione, controllo e<br />

misura:sisituainbaseallenormativevigentitral’inverterelaretechequestoalimenta<br />

Intaliimpiantilaretecostituiscelacosiddetta<br />

“batteriainfinita”,cheprendeincaricotutta<br />

l’energia in uscita dall’inverter e, in seguito,<br />

larilasciaarichiestadell’utente.Èunabatteria<br />

virtuale; infatti, la stessa energia iniettata<br />

in rete alcune ore prima, non può essere<br />

fisicamenterilasciata.Ivarigestoridiretesecondo<br />

la vigente normativa italiana devono<br />

fornire il servizio di batteria infinita a titolo<br />

gratuito,escluselespesedigestione,che,in<br />

genere, si concretizzano nel canone annuo<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


dilocazionediuncontatore,dedicatoesclusivamente<br />

a misurare la produzione di energiaelettricaeconnessoaquellodiconsumo<br />

per iniettare in rete o prelevare dalla rete<br />

l’energiainmodotrasparente.<br />

Gli inverter<br />

Ci sono, poi, diverse tipologie di inverter da<br />

scegliereopportunamenteinbasealtipodiimpianto.Secondolacollocazionesidistinguono:<br />

l inverterperesternodaquelliperinterno;<br />

l inverter con o senza trasformatore di<br />

isolamento, in base alla potenza dell’impiantoeairequisitidiconnessioneallarete;<br />

l inverterdistringaocentraliasecondadel<br />

leconsiderazionidiconvenienzaprogettuale;<br />

l inverter monofase o trifase, in funzione<br />

delleregolediconnessioneallarete<br />

L’effettofotovoltaicosiottienegrazieallaparticolareproprietàdeimaterialisemiconduttori<br />

che li rende capaci di generare automaticamente<br />

energia elettrica quando vengono irradiati<br />

dal sole. Le celle fotovoltaiche sono<br />

composte in maniera principale da silicio,<br />

molto presente in natura, ma sono anche<br />

utilizzatiilsilicioamorfo(a­Si),ildiseleniurodi<br />

indioerame(CIS),ildiseleniurodiindio,gallio<br />

erame(CIGS)eiltellorurodicadmio(CdTe).<br />

Le apparecchiature utilizzate negli impianti<br />

fotovoltaici sono formate nella maggioranza<br />

dei casi da moduli collocati su una struttura<br />

fissa con un’inclinazione e un’orientazione<br />

che ne favorisce l’esposizione solare.<br />

A volte si utilizzano anche sistemi a inseguimento<br />

solare che consentono di raccogliereunmaggiorquantitativodienergia<br />

(fino al 30% in più). Sono in fase di sperimentazioneversioniparticolaridigeneratorifotovoltaici,dettiaconcentrazionesolare,<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

AMBIENTE<br />

che utilizzano celle fotovoltaiche realizzate<br />

con materiali particolari che consentono la<br />

conversione fotovoltaica con alti valori di<br />

concentrazione dei raggi solari (circa 500X,<br />

cioè 500 volte). Nelle prove di laboratorio,<br />

questenuovecellefotovoltaiche(celleatripla<br />

giunzione) hanno dimostrato di poter convertire<br />

la luce solare in elettricità operando<br />

separatamente sulle diverse bande di frequenzadellaradiazionesolareeraggiungendorendimentidiconversionesuperiorianche<br />

del30%rispettoaquelliottenutidalleusuali<br />

celleinsilicio.Inquestomodo,sarebbepossibile<br />

ridurre in modo significativo i costi di<br />

produzioneperunitàdipotenzagenerata.La<br />

concentrazionedeiraggisolarièottenutautilizzando<br />

particolari dispositivi ottici montati<br />

suidoneiapparatiadinseguimentosolare.<br />

Lapotenzanominalecomplessivadiunimpianto<br />

fotovoltaico è data dalla somma dei<br />

valori di potenza nominale di ciascun modulo<br />

fotovoltaico di cui è composto il suo<br />

campo. L’unità di misura più usata è il chilowattdipicco(kWp).<br />

La superficie necessaria per un impianto<br />

fotovoltaico è ovviamente maggiore rispetto<br />

a quella occupata dai soli moduli<br />

fotovoltaici, che richiedono circa 8 m 2 /<br />

kWp a cui si aggiungono eventuali superfici<br />

occupate dai coni d’ombra prodotte<br />

dai moduli quando sono disposte<br />

in modo non complanare. Negli impianti<br />

su terreno o tetto piano, solitamente il<br />

campo è disposto su più file, rivolte verso<br />

il sole per poter massimizzare l’irraggiamento<br />

captato dai moduli. Le file sono<br />

stabilite tenendo conto delle caratteristiche<br />

geometriche del sito di installazione.<br />

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ENERGIA<br />

Osservatorio CEI ­ Articolo<br />

La normativa tecnica CEI<br />

Data l’importanza dell’argomento, il settore<br />

fotovoltaico è oggetto di attività normativa<br />

tecnica,condottasoprattuttoalivellointernazionale<br />

a partire dal 1982. Dal 1995 anche il<br />

CENELEC,l’organismoeuropeoperlanormativanelsettoreelettrico,sièdotatodiunanalogocomitatotecnico,chedal2003ècoordinatodalCEI,ilcomitatoelettrotecnicoitaliano,<br />

l’ente riconosciuto dallo Stato italiano e dall’UnioneEuropeaperlanormazioneinItalia.<br />

Per facilitare le transazioni internazionali, è<br />

opportunochel’attivitànormativanelsettore<br />

dell’energia fotovoltaica sia svolta a livello<br />

mondiale, non solo europeo o nazionale.<br />

Oggi sono 37 le norme e guide esistenti,<br />

elaboratealivelloIEC(InternationalElectrotechnicalCommission);28diquestesonostaterecepitedalCENELECe,quindi,adottateanche<br />

in Italia dal CEI, che, recentemente, ha<br />

pubblicato la guida tecnicaCEI82-25 per la<br />

progettazione, l’installazione e la verifica di<br />

impiantifotovoltaicidestinatiaoperareinparalleloallareteelettricadimediaebassatensione.<br />

Questo documento risulta uno strumento<br />

particolarmente utile per coloro che<br />

desiderano operare nel settore fotovoltaico<br />

e, in particolare, aderire al programma di incentivazionein“contoenergia”.<br />

Sono state pubblicate diverse norme CEI<br />

inerenti all’attività di impiantistica in questo<br />

settore.Sonodaricordare,inparticolarmodo,lenormeprincipali:<br />

l laserieCEIEN60904;<br />

l lenormeCEIEN61215eCEIEN61646;<br />

l la norma CEI­02 sulla documentazione<br />

diprogettodell’impiantofotovoltaico.<br />

Questenormesonomenzionateanchenell’ultimoD.M.19febbraio2007.<br />

l<br />

107


LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

AMBIENTE<br />

RASSEGNADILEGISLAZIONE<br />

acuradiMarcoFabrizio, avvocatoinRoma<br />

ITALIA<br />

RISCHIO IDROGEOLOGICO<br />

DirettivadelPresidente<br />

delConsigliodeiMinistri<br />

5ottobre2007<br />

«Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e<br />

fronteggiare eventuali situazioni di emergenza<br />

connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici»<br />

(G.U.del15ottobre2007,n.240)<br />

Vistalatendenza,negliultimianni,almanifestarsidieventimeteoclimaticiperdiversiaspettianomali<br />

rispetto alla normalità percepita e adottata<br />

come riferimento, la Presidenza del Consiglio dei<br />

Ministri ha pubblicato i criteri operativi per fronteggiarelastagioneautunnaleinarrivo,chesembra<br />

confermare questo andamento. Considerandolatempestivitàel’efficaciadellarispostaattuata<br />

dalla protezione civile, il provvedimento sottolinea,ancoraunavolta,«l’ineludibileesigenzache<br />

tali iniziative e procedure di prevenzione e di interventopossonoesseredavveroefficacisecondivise,conosciute,compreseedapplicateinuncontestodigeneralecoordinamento».Perl’effetto,la<br />

direttivasollecitaipresidentidelleregioniedelle<br />

provinceautonome,iprefetti,l’UPI,l’ANCIel’UN­<br />

CEMarivolgereparticolareattenzioneaiterritori<br />

esposti a situazioni di rischio elevato e molto elevato,<br />

con particolare riguardo alle aree recentemente<br />

percorse dal fuoco, auspicando, inoltre, il<br />

completo recepimento del sistema di allertamentonazionale,siainterminirevisionalisiadimonitoraggioedisorveglianza.<br />

GESTIONE EMERGENZIALE DI RIFIUTI<br />

OrdinanzadelPresidente<br />

delConsigliodeiMinistri<br />

4ottobre2007,n.3616<br />

«Ulterioridisposizioniperfronteggiarelasituazione<br />

dicrisisocio­economico­ambientalenelsettoredello<br />

108<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

smaltimentodeirifiutinelterritoriodellaregioneLazio»(G.U.del12ottobre2007,n.238)<br />

L’Ordinanza conferma, sino alla scadenza dello<br />

statodiemergenza,afavoredelPresidentedella<br />

regioneLazio­Commissariodelegato,ipoterigià<br />

attribuitigliperfavorireildefinitivosuperamento<br />

della situazione socio­economico­ambientale nel<br />

settoredeirifiutiurbani,specialiespecialipericolosi<br />

derivanti e connessi alla gestione dei rifiuti<br />

urbani.Inparticolare,ilCommissariopotràcontinuareaesercitareipoteriinmateriadi:<br />

• approvazione dei progetti di realizzazione degli<br />

impianticonnessialciclodismaltimentodeirifiuti<br />

urbani,nonchéalrilasciodiautorizzazioniall’eserciziodegliimpiantiditrattamentoedirecuperodirifiutispecialipericolosienonpericolosi,giàautorizzatioincorsod’istruttoriaal31gennaio2007;<br />

• autorizzazione per il conferimento dei rifiuti<br />

derivati da costruzione e da demolizione nel territorio<br />

comunale di Roma, comprese le terre e le<br />

rocce da scavo, limitatamente alle opere di interessepubblicodarealizzarsinellostessoterritorio<br />

delcomunediRoma,nell’ambitodell’emergenza<br />

dichiarata, inoltre, nel settore del traffico e della<br />

mobilitàcapitoliniexD.P.C.M.4agosto2006.<br />

Lo stesso Commissario delegato risulta anche<br />

investito della competenza a rilasciare l’AIA<br />

(autorizzazione integrata ambientale), se necessaria,<br />

in capo agli impianti di recupero/trattamento<br />

(art. 1).<br />

FENOMENI DI SUBSIDENZA<br />

DecretodelPresidente<br />

delConsigliodeiMinistri<br />

12ottobre2007<br />

«Proroga dello stato di emergenza in relazione ai<br />

fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei<br />

comunidiGuidoniaMontecelioeTivoliinprovincia<br />

diRoma»(G.U.del20ottobre2007,n.245)<br />

Ildecretoprorogadiunulterioreanno,finoal30<br />

settembre 2008, lo stato di emergenza inerente<br />

ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio<br />

dei comuni di Guidonia Montecelio e di Tivoli, in<br />

provinciadiRoma. l<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


AMBIENTE<br />

RASSEGNADIGIURISPRUDENZA<br />

acuradiMariaMelizzi, consulente legale<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

LEGITTIMAZIONE A IMPUGNARE<br />

ATTI AMMINISTRATIVI<br />

ConsigliodiStato,sez.V,<br />

(ud.13febbraio2007)<br />

23aprile2007,n.1830,<br />

Pres.Santoro,Rel.Russo<br />

Tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini-Rifiuti-Smaltimento-Discarica-Comitato<br />

di cittadini - Proprietari confinanti - Legittimazioneadagire<br />

Il giudice amministrativo può riconoscere, caso<br />

per caso, la legittimazione ad impugnare atti<br />

amministrativi a tutela dell’ambiente ad associazioni<br />

locali (indipendentemente dalla loro<br />

natura giuridica), purché a) perseguano statutariamente<br />

in modo non occasionale obiettivi<br />

di tutela ambientale, b) abbiano un adeguato<br />

grado di rappresentatività e stabilità e c)<br />

un’area di afferenza ricollegabile alla zona in<br />

cui è situato il bene a fruizione collettiva che si<br />

assume leso, anche se non ricomprese nell’elenco<br />

delle associazioni a carattere nazionale<br />

individuate dal Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> ai<br />

sensi dell’art. 13 della Legge 8/7/1986, n. 349,<br />

poiché tale norma ha creato un ulteriore criterio<br />

di legittimazione che si è aggiunto e non<br />

sostituitoaquelliinprecedenzaelaboratidalla<br />

giurisprudenza per l’azionabilità dei c.d. “interessi<br />

diffusi” in materia ambientale.<br />

Nota<br />

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto<br />

da una società che aveva visto approvato,<br />

dalla Giunta Provinciale di Taranto, il progetto<br />

presentato per la realizzazione di una discarica<br />

controllata di rifiuti non pericolosi.<br />

I proprietari delle aree confinanti al sito prescelto<br />

per la realizzazione della discarica, riunitisi<br />

in un comitato finalizzato alla «tutela dell’ambienteedellasalutedeicittadini»<br />

avevano<br />

impugnato, davanti al TAR, i provvedimenti<br />

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GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

amministrativi favorevoli alla realizzazione del<br />

progetto ritenendoli illegittimi.<br />

Il Tribunale amministrativo aveva riconosciuto<br />

la legittimazione ad agire dei ricorrenti, ritenendo<br />

fondati i motivi di ricorso e uniformandosi<br />

a quell’orientamento giurisprudenziale<br />

che ravvisa la legittimazione di associazioni<br />

ambientaliste, costituite a livello locale, che<br />

perseguano statutariamente e in modo non occasionale<br />

obiettivi di tutela dell’ambiente, con<br />

un adeguato grado di rappresentatività e di<br />

stabilità.<br />

Al contrario, il Collegio non ha condiviso, nel<br />

caso di specie, le conclusioni alle quali è giunto<br />

il giudice di primo grado ritenendo che, come<br />

correttamente dedotto dall’appellante, agli atti<br />

non è risultato essere stato depositato, da<br />

parte del comitato, copia dell’atto costitutivo o<br />

dello statuto da cui si potesse verificare se lo<br />

stesso avesse quei requisiti giuridici di rappresentatività<br />

e di stabilità in misura tale da poter<br />

riconoscere una sua legittimazione ad agire<br />

contro provvedimenti amministrativi lesivi dell’ambiente.<br />

Non basta, infatti, il mero scopo associativo a<br />

rendere differenziato un interesse diffuso o<br />

adespota, facente capo alla popolazione nel<br />

suo complesso, quale l’interesse alla salvaguardia<br />

dell’ambiente, specie quando questo scopo<br />

associativo si risolva, come nella specie (in cui è<br />

stata depositata una semplice delibera di conferimento<br />

di mandato per la proposizione del<br />

ricorso innanzi al TAR), senza mediazione alcuna<br />

di altre finalità, nell’utilizzazione di tutti i<br />

mezzi leciti per non consentire la realizzazione<br />

di un determinato progetto e, quindi, in definitiva,<br />

nella stessa finalità di proporre l’azione<br />

giurisdizionale (si veda Consiglio di Stato, sez.<br />

VI, 5 dicembre 2002, n. 6657).<br />

Oltre a negare la legittimazione ad agire del<br />

comitato, il collegio è giunto alla stessa conclusione<br />

anche per quello che riguarda la legittimazione<br />

ad agire dei proprietari delle aree<br />

confinanti alla discarica che si sono limitati ad<br />

affermare di essere proprietari di terreni confi­<br />

109


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

nanti con i suoli interessati dalla discarica in<br />

questione, senza specificare, né tanto meno<br />

provare, la sussistenza di una lesione concreta,<br />

immediata e attuale, che rinverrebbe alla loro<br />

sfera giuridica dalla esecuzione del provvedimento<br />

impugnato.<br />

Come sostenuto da una ormai consolidata giurisprudenza,<br />

infatti, la mera vicinanza di<br />

un’abitazione a una discarica non legittima il<br />

proprietario frontista a insorgere contro il<br />

provvedimento di approvazione dell’opera (si<br />

veda Consiglio di Stato, sez. V, 16 aprile 2003,<br />

n. 1948), essendo necessaria, al riguardo, la<br />

prova del danno che da questo riceve nella sua<br />

sfera giuridica o per il fatto che la localizzazione<br />

dell’impianto riduce il valore economico del<br />

fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le<br />

prescrizioni dettate dall’autorità competente<br />

in ordine alle modalità di gestione dell’impianto<br />

sono inidonee a salvaguardare la salute di<br />

chi vive nelle sue vicinanze; da questo consegue,<br />

pertanto, che il mero collegamento di un<br />

fondo con il territorio sul quale è localizzata<br />

una discarica non è da solo sufficiente a legittimare<br />

il proprietario a provocare uti singulus il<br />

sindacato di legittimità su qualsiasi provvedimento<br />

amministrativo preordinato alla tutela<br />

di interessi generali che nel territorio trovano<br />

la loro esplicazione (si veda Consiglio di Stato,<br />

sez. IV, 13 luglio 1998, n. 1088).<br />

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE<br />

NEL CONCETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA<br />

Cassazionepenale, sez.fer.<br />

(ud.9agosto2007)<br />

14agosto2007,n.32899,<br />

Pres.Santacroce,Rel.Franco<br />

Attivitàurbanistico/edilizia-Abusi-Recupero<br />

e sanatoria delle opere edilizie - Conservazione<br />

della natura - Reato edilizio e reato<br />

paesaggistico - Elemento oggettivo e soggettivo-AnnullamentoeRinvio<br />

Nel concetto di ristrutturazione edilizia rientrano<br />

anche le opere di demolizione e di<br />

fedele ricostruzione del fabbricato, mentre<br />

eventuali modifiche di volumetria e sagoma<br />

110<br />

AMBIENTE<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

rilevano solo ai fini del titolo abilitativo richiesto.<br />

Nota<br />

La Corte di Cassazione in parte ha annullato e<br />

in parte ha rinviato a nuovo giudizio la sentenza<br />

impugnata dai ricorrenti.<br />

Questi ultimi, con sentenza di primo grado confermata<br />

dalla Corte d’Appello, erano stati dichiarati<br />

colpevoli del reato di cui alla legge 28<br />

febbraio 1985, n. 47, art. 20, lettere b) e c),<br />

perché, dopo avere ottenuto la concessione<br />

edilizia per l’esecuzione di lavori di «ristrutturazione<br />

ed ampliamento di fabbricato», avevano<br />

eseguito, in parte in difformità dalla concessione<br />

edilizia e in parte in assenza di titolo<br />

autorizzativo:<br />

1) la completa demolizione del manufatto originariamente<br />

esistente;<br />

2) uno sbancamento di terreno di m 15 x 19<br />

effettuato nell’area interessata alla demolizione<br />

del manufatto;<br />

3) la creazione di un piazzale di m 50 x 12 con<br />

un fascia di m 3 che interessava una zona boscata,<br />

nonché del reato di cui al decreto legislativo<br />

29 ottobre 1999, n. 490, art. 163, in relazione<br />

al suddetto piazzale.<br />

I ricorrenti erano stati condannati ciascuno alla<br />

pena di due mesi di arresto e al pagamento<br />

dell’ammenda di euro 15.000,00, con la sostituzione<br />

della pena detentiva nella corrispondente<br />

ammenda di euro 2.280,00, con la non menzione<br />

e l’ordine di rimessione in pristino dello<br />

stato dei luoghi relativamente al piazzale.<br />

La Suprema Corte ha ritenuto condivisibile<br />

quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, secondo<br />

cui non sarebbe stato ravvisabile il reato<br />

edilizio con riguardo alla demolizione e alla<br />

ricostruzione del precedente manufatto e allo<br />

sbancamento di terreno.<br />

La Corte d’Appello aveva ritenuto che l’intervenuta<br />

demolizione non poteva rientrare nell’ambito<br />

della ristrutturazione perché la ristrutturazione,<br />

nel caso di demolizione, implicava la<br />

ricostruzione di un immobile con caratteristiche<br />

e volumetria corrispondenti a quelle dell’immobile<br />

demolito, mentre nella specie si era realizzato<br />

un ampliamento e, sempre secondo i giudici<br />

di secondo grado, non era meritevole di<br />

rilievo il fatto che la concessione edilizia avesse<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


autorizzato l’ampliamento, perché «lo stesso<br />

valeva ad escludere che si trattasse di ristrutturazioneequindichefossepossibile,inmancanza<br />

di apposita autorizzazione, la demolizione<br />

dell’originario edificio».<br />

Secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno<br />

2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative<br />

e regolamentari in materia edilizia) per<br />

«interventidiristrutturazioneedilizia» si intendono<br />

«gli interventi rivolti a trasformare gli organismiedilizimedianteuninsiemesistematico<br />

di opere che possono portare ad un organismo<br />

ediliziointuttooinpartediversodalprecedente»<br />

e che «nell’ambito degli interventi di ristrutturazione<br />

edilizia sono ricompresi anche<br />

quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione<br />

con la stessa volumetria e sagoma di<br />

quello preesistente, fatte salve le sole innovazioninecessarieperl’adeguamentoallanormativa<br />

antisismica»; inoltre, sono subordinati al<br />

permesso di costruire, tra gli altri,«gliinterventi<br />

di ristrutturazione edilizia che portino ad un<br />

organismo edilizio in tutto o in parte diverso<br />

dal precedente e che comportino aumento di<br />

unità immobiliari, modifiche del volume, della<br />

sagoma, dei prospetti o delle superfici».<br />

Questi interventi di ristrutturazione, ai sensi<br />

dell’art. 22, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, possono<br />

essere realizzati anche mediante denuncia<br />

di inizio di attività in alternativa al permesso di<br />

costruire.<br />

Sulla base delle richiamate disposizioni di legge,<br />

dunque, è vero che, nel caso in esame, si è trattato<br />

di un intervento di ristrutturazione (attuato<br />

mediante demolizione e ricostruzione) che non<br />

è consistito nella fedele ricostruzione del vecchio<br />

edificio, ma che ha portato a un organismo<br />

edilizio, in tutto o in parte, diverso dal precedente<br />

e con l’ampliamento della volumetria e<br />

che per la sua realizzazione sarebbe stato necessario<br />

il permesso di costruire o, in alternativa, la<br />

denunzia di inizio attività, ai sensi del decreto<br />

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,<br />

n. 380, art. 22, comma 3, letteraa).<br />

È anche vero, però, che gli imputati avevano<br />

richiesto e ottenuto la concessione edilizia n.<br />

45/2002 che, appunto, consentiva la ristrutturazione<br />

e l’ampliamento del fabbricato e che pertanto<br />

consentiva, per le ragioni indicate, anche<br />

la demolizione e la ricostruzione del fabbricato<br />

con gli ampliamenti previsti.<br />

Non può ritenersi, dunque, che l’attività edili­<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

AMBIENTE<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

zia svolta non fosse munita di idoneo titolo<br />

abilitativo, dal momento che la concessione<br />

edilizia prevedeva espressamente, oltre alla ristrutturazione,<br />

anche l’ampliamento.<br />

Per quanto riguarda, invece, la questione del<br />

piazzale che aveva invaso per circa tre metri<br />

una fascia boschiva, il Collegio ha ritenuto la<br />

motivazione della sentenza impugnata carente<br />

e contraddittoria sulla sussistenza sia dell’elemento<br />

oggettivo del reato sia di quello soggettivo.<br />

La Corte di Appello aveva ritenuto che la sanatoria,<br />

con cui era stato dato il permesso di costruire<br />

il piazzale adibito a parcheggio, fosse<br />

illegittima e non avesse efficacia estintiva del<br />

reato edilizio, perché il piazzale in questione<br />

aveva invaso per circa tre metri una fascia boschiva<br />

e, quindi, sarebbe stata necessaria l’autorizzazione<br />

paesaggistica, mentre il permesso<br />

di costruire in sanatoria avrebbe dovuto essere<br />

preceduto dalla valutazione di compatibilità a<br />

fini paesaggistici.<br />

A giudizio della Suprema Corte, invece, i giudici<br />

di secondo grado avevano omesso di prendere<br />

in considerazione tutti i rilievi e le eccezioni<br />

evidenziate dai ricorrenti (secondo cui tutti i<br />

tecnici comunali sentiti come testimoni avevano<br />

escluso l’interessamento di un’area boschiva,<br />

sia pure per una fascia di solo tre metri) e si<br />

erano astenuti dal decidere sulla richiesta di<br />

rinnovazione del dibattimento, limitandosi a richiamare<br />

le fotografie in atti, dalle quali, invece,<br />

non emerge in modo certo che fosse stata<br />

realmente invasa la zona boschiva, secondo<br />

quanto eccepito dagli imputati.<br />

Inoltre, i ricorrenti avevano eccepito la loro<br />

buona fede e la mancanza di coscienza dell’illiceità<br />

del fatto sottolineando che tutti i tecnici e<br />

i provvedimenti comunali avevano escluso che<br />

il piazzale avesse interessato la zona boschiva<br />

e, quindi, la necessità di una autorizzazione e<br />

di una valutazione ambientale, che la PA li aveva<br />

positivamente rassicurati sulla inesistenza di<br />

un vincolo ambientale mediante un comportamento<br />

concreto consistente nella emanazione<br />

della concessione edilizia del 2002, della concessione<br />

in variante del 2003 e, poi, del permesso<br />

di costruire in sanatoria nel 2006, senza richiedere,<br />

per nessuno di questi provvedimenti,<br />

il parere dell’ente predisposto al vincolo e che<br />

essi avevano richiesto l’autorizzazione ai fini<br />

paesaggistici ma la PA non l’aveva rilasciata<br />

non ritenendola necessaria. l<br />

111


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bilancio di sostenibilità. Indicatori ambientali e sociali.<br />

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gestire la sostenibilità.<br />

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aspetti tecnici e gestionali. Registri e formulari. Autorizzazioni. L’Albo Nazionale. Il trasporto rifiuti e le norme ADR.<br />

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TRAMINLAVORO E REGIONECAMPANIA<br />

LA PRIMA INTESA IN MATERIA DI SICUREZZA<br />

Articolo.....................................................................................................pag.114<br />

TRASFORMAZIONE DI UNA CENTRALE ELETTRICA:<br />

GESTIRE IN SICUREZZA UN GRANDE CANTIERE<br />

Articolo.................................................................................................... pag.116<br />

RASSEGNA DI DELIBERE E LEGGI REGIONALI<br />

SETTEMBRE-OTTOBRE 2007<br />

Sintesi........................................................................................................pag.120


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

DALLE REGIONI<br />

Nei bandi di gara le previsioni per il rispetto dei tempi e il contenimento dei costi<br />

Tra MinLavoro e Regione Campania<br />

la prima intesa in materia di sicurezza<br />

diAldoAvvisati, avvocatodelforodiTorreAnnunziata­Napoli,specialistaindirittodell’<strong>Ambiente</strong>e<strong>Sicurezza</strong>sullavoro<br />

InoccasionedellaIIConferenza<br />

NazionalesullaSalutee<strong>Sicurezza</strong><br />

sullavorotenutasiaNapoli<br />

il25 e26gennaio2007,<br />

laRegioneCampania<br />

hapresentatodueprovvedimenti<br />

chetestimonianolarinnovata<br />

attenzionedell’enteverso<br />

laproblematicachecontinua<br />

arivestire,sulterritorio,<br />

dimensionidrammatiche.<br />

Ilprimoprovvedimentoèlalegge<br />

27febbraio2007,n.3,<br />

«Disciplinadegliappaltidilavori<br />

pubblici,servizieforniturein<br />

Campania»,cherecadiversi<br />

disposticontenentinorme<br />

relativeallasicurezza<br />

eallalegalità,<br />

ilsecondoèil«Protocollod’intesa<br />

perilcoordinamento<br />

inCampaniadegliinterventi<br />

inmateriaditutela,salute<br />

esicurezzasullavoro»<br />

tralaRegioneCampania<br />

eilMinisterodelLavoro.<br />

114<br />

Il testo integrale della legge Regione Campania 27<br />

febbraio 2007, n. 3, è disponibile nella sezione “Documentazioneintegrativa”all’indirizzo:<br />

Assume carattere di particolare<br />

importanza la circostanza per<br />

cui, in un contesto temporale in<br />

cui il Governo affronta l’illegalità e gli<br />

infortuni diffusi, soprattutto in edilizia [1],<br />

in riferimento tanto al cosiddetto “pacchetto<br />

di misure urgenti per la sicurezza<br />

nei luoghi di lavoro”, introdotto, in fase<br />

di conversione in legge del decreto<br />

“Bersani”, dalla legge 4 agosto 2006, n.<br />

248, all’art. 36-bis, quanto alle disposizioni<br />

contenute nella “legge Finanziaria<br />

2007”, la Regione Campania che, purtroppo,<br />

gode del triste primato relativo<br />

allo stretto nesso esistente tra infortuni e<br />

lavoro nero, è la prima regione che prova<br />

a fare “sistema”, attraverso i suoi<br />

provvedimenti, con le istituzioni nazionali,<br />

in primis con il Ministero del Lavoro<br />

e della Previdenza sociale.<br />

GliappaltiinCampania<br />

Il disegno di legge presentato dall’Assessorato<br />

ai LLPP, «Disciplina degli<br />

appalti di lavori pubblici, servizi e<br />

forniture in Campania» [2] , nelle more<br />

approvato dal Consiglio regionale con<br />

legge 27 febbraio 2007, n. 3, già in fase<br />

di definizione delle finalità e degli<br />

obiettivi (art. 1), individua il rispetto<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

delle norme emanate a tutela dei diritti<br />

dei lavoratori e della sicurezza degli<br />

stessi nonché della regolarità delle posizioni<br />

assicurative e previdenziali, fra i<br />

contenuti da assicurare nelle attività e<br />

nelle modalità di svolgimento delle<br />

stesse nell’ambito degli appalti.<br />

Questo concetto è ribadito anche fra<br />

le finalità da assicurarsi a partire dalla<br />

progettazione dell’opera (art. 12).<br />

All’art. 50, comma 2, inoltre, è previsto<br />

che, nel bando di gara, le stazioni<br />

appaltanti possono inserire previsioni<br />

tese ad assicurare il rispetto dei tempi, il<br />

contenimento dei costi, la qualità del<br />

risultato e la sicurezza nella fase di<br />

esecuzione.<br />

Il contratto deve prevedere l’obbligo,<br />

per l’appaltatore, di rispettare e far<br />

rispettare, agli eventuali subappaltatori,<br />

le clausole di cui all’art. 51 sulla tutela<br />

dei lavoratori. Il mancato rispetto di<br />

questi obblighi può comportare l’applicazione<br />

di sanzioni economiche e può<br />

costituire, nel rispetto dei principi sanciti<br />

dal Codice in materia di appalti (il<br />

cosiddetto “Codice De Lise”, D.Lgs. n.<br />

163/2006), motivo di recesso dal contratto<br />

della stazione appaltante.<br />

Nell’art. 51, «Tutela dei lavoratori»,<br />

[1] Si vedano le risultanze “Indagine integrata per l’approfondimento dei casi di infortunio mortale” elaborazione realizzata<br />

dall’INAIL, dall’ISPESL, e dalle Regioni.<br />

[2] La legge Regione Campania 27 febbraio 2007, n. 3, in B.U. Regione Campania del 19 marzo 2007, n. 15, è entrata in vigore il 16<br />

settembre 2007 dopo avere superato l’esame di costituzionalità da parte del Governo nazionale.<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


è fatto obbligo a tutte le stazioni appaltanti,<br />

ai concessionari di opere pubbliche<br />

e a qualunque soggetto pubblico o privato<br />

che realizzi opere pubbliche nel territorio<br />

campano di prevedere, al fine di<br />

assicurare la leale cooperazione dell’appaltatore,<br />

nei contratti oltre che nei bandi<br />

di gara e nei capitolati speciali d’appalto,<br />

nonché nelle convenzioni, una serie di<br />

obblighi che garantiscano i lavoratori<br />

sotto un duplice profilo:<br />

l un trattamento retributivo e contributivo,<br />

effettivo e in linea con le condizioni<br />

economiche e normative previste<br />

dai contratti collettivi nazionali e territoriali<br />

di lavoro della categoria vigenti;<br />

l la certezza che dal cantiere vengano<br />

bandite le imprese che utilizzino la pratica<br />

del “lavoro nero”, che tanta incidenza<br />

negativa ha sul movimento infortunistico.<br />

In particolare, poi, al comma 3, art.<br />

51, è presente una previsione che accompagna<br />

il comma 3-bis, art. 7,<br />

D.Lgs. n. 626/1994, inserito dalla “legge<br />

Finanziaria 2007”, legge 27 dicembre<br />

2006, n. 296 [3] .<br />

Infatti, all’ultimo comma dell’art. 7,<br />

D.Lgs. n. 626/1994, è stata inserita una<br />

disposizione secondo la quale l’imprenditore<br />

risponde in solido con l’appaltatore,<br />

nonché con ciascuno degli eventuali<br />

subappaltatori, per tutti i danni per<br />

i quali il lavoratore, dipendente dell’appaltatore<br />

o del subappaltatore, non risulti<br />

indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale<br />

per l’assicurazione contro gli infortuni<br />

sul lavoro (INAIL).<br />

Nella legge regionale n. 3/2007 è<br />

specificato che, in caso di mancato pagamento<br />

delle retribuzioni o contribuzioni<br />

da parte dell’appaltatore, su istanza<br />

delle organizzazioni sindacali, la stazione<br />

appaltante provvede al pagamento<br />

delle somme dovute rivalendosi sugli<br />

importi a qualunque titolo spettanti all’appaltatore,<br />

in dipendenza delle attività<br />

eseguite, anche incamerando la cauzione<br />

definitiva.<br />

Come risulta all’evidenza, la disposizione<br />

contenuta nel provvedimento di<br />

legge regionale, non contemplando<br />

l’istituto della solidarietà passiva tra sta-<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

DALLE REGIONI<br />

zione appaltante e appaltatore ma obbligando,<br />

in caso d’inadempienza da parte<br />

dell’appaltatore, il committente a farsi<br />

direttamente carico dei pagamenti, salva<br />

le azioni di rivalsa da intentare ed è,<br />

certamente, più onerosa della disposizione<br />

contenuta nell’articolato del<br />

D.Lgs. n. 626/1994.<br />

Nell’ottica di favorire il rispetto e<br />

l’applicazione in Campania di norme,<br />

di regolamenti, di indirizzi, nazionali e<br />

regionali, in materia di sicurezza nei<br />

luoghi di lavoro e sui cantieri e promuovere<br />

una nuova e più diffusa cultura<br />

della sicurezza e della legalità, soprattutto<br />

nei cantieri temporanei e mobili, la<br />

Giunta regionale della Campania, oltre<br />

a incentivare la realizzazione di corsi di<br />

formazione e di aggiornamento in tema<br />

di sicurezza, di prevenzione degli infortuni,<br />

dell’igiene e di normativa tecnicoamministrativa,<br />

rivolti sia al personale<br />

delle pubbliche amministrazioni sia alle<br />

maestranze, si farà carico di predisporre<br />

tutta la modulistica relativa ai piani di<br />

sicurezza e coordinamento, per le diverse<br />

categorie di contratti pubblici, dalla<br />

verifica di applicabilità delle norme sulla<br />

sicurezza agli schemi-tipo dei piani di<br />

sicurezza, dai verbali di visita e di constatazione<br />

in loco ai verbali di contestazione,<br />

di inadempienza, di regolarizzazione<br />

e di sospensione dei lavori.<br />

Latuteladellasalute<br />

edellasicurezza<br />

Un altro provvedimento adottato in<br />

occasione dello svolgimento della II<br />

Conferenza Nazionale sulla Salute e <strong>Sicurezza</strong><br />

sul lavoro riguarda la stesura e<br />

la sigla di un «Protocollo d’intesa per il<br />

coordinamento in Campania degli interventi<br />

in materia di tutela, salute e<br />

sicurezza sul lavoro» tra la Regione<br />

Campania e il Ministero del Lavoro.<br />

Questo protocollo, ricordando in<br />

premessa che l’art. 117, comma 3, Costituzione,<br />

nel testo risultante per effetto<br />

delle modifiche introdotte con legge costituzionale<br />

n. 3/2001, attribuisce alle<br />

Regioni la potestà legislativa concorrente<br />

in materia di tutela della salute e<br />

della sicurezza sul lavoro, riservando la<br />

[3] La legge 27 dicembre 2006, n. 296, è entrata in vigore il 1° gennaio 2007.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

determinazione dei principi fondamentali<br />

alla legislazione dello Stato e partendo,<br />

tra le altre, dalle considerazioni<br />

che gli infortuni sul lavoro, con elevata<br />

frequenza di casi mortali e di gravissima<br />

invalidità, rappresentano, purtroppo,<br />

nella Regione Campania un fenomeno<br />

socialmente e umanamente grave e che<br />

questo fenomeno presenta forti interconnessioni<br />

con le forme di lavoro irregolare<br />

e sommerso, di per sé stessi elementi<br />

distorsivi per l’economia del<br />

mezzogiorno, che si accompagnano alla<br />

mancata adozione delle misure previste<br />

a tutela della salute e della sicurezza<br />

delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi<br />

di lavoro, si propone di coordinare<br />

un piano di azioni tra il Ministero e la<br />

Regione.<br />

Il protocollo, in particolare, mira a<br />

far formulare ai due soggetti sottoscrittori<br />

un piano di attività comuni e di<br />

progetti operativi al fine di assicurare il<br />

coordinamento delle diverse competenze<br />

pubbliche istituzionali, a favorire il<br />

raccordo dei dati e delle informazioni<br />

acquisite, a intraprendere ogni utile iniziativa<br />

nel rispetto delle procedure di<br />

legge e di contratto finalizzata al potenziamento<br />

degli organici ispettivi.<br />

A tali fini, il Ministero del Lavoro e<br />

la Regione hanno concordato di istituire,<br />

per l’intera durata dell’accordo, ovvero<br />

tre anni, e in via sperimentale, un<br />

coordinamento interistituzionale in<br />

Campania degli interventi in materia di<br />

tutela, di sicurezza e di salute sul lavoro.<br />

Inoltre, è previsto che, al fine di conferire<br />

maggiore incisività ed efficacia<br />

all’attività ispettiva svolta dagli apparati<br />

deputati alla vigilanza sui luoghi di lavoro,<br />

la Regione Campania si è impegnata,<br />

entro un mese dalla data della<br />

stipula dell’atto, a emanare specifici atti<br />

aventi ad oggetto la previsione di strutture<br />

di coordinamento a carattere provinciale.<br />

Si tratta del primo protocollo d’intesa<br />

del genere siglato dal Ministero del<br />

Lavoro con una Regione.<br />

Si attendono, quindi, gli sviluppi<br />

per valutarne la portata e considerarne<br />

la proponibilità anche per le altre Regioni.<br />

l<br />

115


SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Articolo<br />

DALLE REGIONI<br />

Il protocollo d’intesa sulle relazioni industriali anticipa la figura del RLS di sito produttivo<br />

Trasformazione di una centrale elettrica:<br />

gestire in sicurezza un grande cantiere<br />

di Gabriella Galli, Commissione consultiva nazionale, responsabile ufficio salute<br />

e sicurezza UIL nazionale<br />

Ilavoriditrasformazione<br />

dellacentraleelettrica<br />

diTorrevaldalicaNord<br />

(Civitavecchia)rappresentano<br />

unimpegnotale,percomplessità<br />

edimensionedelleopere<br />

eperlamolteplicitàdelleimprese<br />

coinvolte(circa200econla<br />

presenzadiungrannumero<br />

dipiccoleimprese),darichiedere,<br />

perquestocantiere<br />

cheèattualmentetraipiùgrandi<br />

d’Europa,unnotevoleimpegno<br />

dicooperazionetratutti<br />

isoggetticoinvoltinell’opera.<br />

Il«Protocollod’intesasulle<br />

relazioniindustriali»,stipulato<br />

traorganizzazionisindacali<br />

confederalidiCivitavecchia<br />

e ilcommittente,l’ente<br />

nazionaleproduttoredienergia<br />

elettrica,netestimoniala<br />

consapevolezzae,nelleconcrete<br />

scelteorganizzative,relazionali<br />

ecomunicativeindividuate,<br />

lavolontàdiottemperare<br />

agliobblighilegislativibenoltre<br />

unlivelloformalediattuazione.<br />

116<br />

della centrale elettrica<br />

di Torrevaldalica Nord inte-<br />

L’area<br />

ressata dal progetto di riconversione<br />

[1] , incluse le opere a<br />

mare, viene individuata, dal «Protocollo<br />

d’intesa sulle relazioni indistriali»,<br />

“come un unico sito<br />

produttivo nel quale tutte le imprese<br />

sono tenute all’osservanza delle<br />

regole e al rispetto di quanto previsto”<br />

dall’accordo, i cui obiettivi<br />

prioritari sono:<br />

l lo sviluppo di “un corretto<br />

flusso di informazioni” per poter<br />

monitorare costantemente le attività<br />

del cantiere;<br />

l la individuazione di “un tavolo<br />

abilitato a gestire le relazioni sindacali<br />

con le categorie interessate”,<br />

con riferimento all’oggetto<br />

del protocollo e per tutte le imprese<br />

presenti in cantiere;<br />

l la definizione di “misure e iniziative<br />

atte a garantire la sicurezza<br />

e la salute dei lavoratori impegnati<br />

nelle opere realizzate in<br />

cantiere”;<br />

l prevenire “controversie e ricercare<br />

soluzioni condivise ai<br />

conflitti che possono insorgere in<br />

ordine a problematiche inerenti<br />

l’osservanza dei contratti di lavoro<br />

applicati”;<br />

l la condivisione di iniziative finalizzate<br />

a “valorizzare e svilup-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

pare il comprensorio di Civitavecchia<br />

in termini di sviluppo e<br />

ricadute occupazionali”.<br />

Le relazioni industriali<br />

Il sistema di relazioni, progettato<br />

per far fronte alla complessità,<br />

alla dimensione del cantiere e<br />

alle molteplici problematiche di<br />

salute e di sicurezza connesse,<br />

prevede:<br />

l l’individuazione di specifiche<br />

figure e di strutture organizzative;<br />

l la definizione di modalità e di<br />

tempi di gestione delle relazioni<br />

stesse.<br />

La costituzione, nel maggio<br />

2006, del Tavolo permanente<br />

per il confronto sulle tematiche<br />

della sicurezza nel cantiere ha<br />

segnato l’avvio di una fase operativa<br />

nel confronto tra l’ente di<br />

produzione di energia elettrica e<br />

le organizzazioni sindacali confederali<br />

Cgil, Cisl e Uil di Civitavecchia<br />

firmatarie del protocollo.<br />

Il Tavolo, a composizione paritetica<br />

e per il quale è prevista una<br />

frequenza bimestrale d’incontri<br />

(oltre a specifici confronti dettati<br />

da situazioni di emergenza o di<br />

particolare urgenza), affronta tutte<br />

le problematiche che, direttamente<br />

o indirettamente, sono ine-<br />

[1] L’articolo è stato scritto prima dell’incidente mortale avvenuto a Torrevaldalica il 17 ottobre 2007. L’Autrice ha chiesto, pur in<br />

attesa che le indagini individuino cause e responsabilità del grave evento, di non sospenderne la pubblicazione ritenendo che gli<br />

impegni assunti dalle parti - mediante gli Accordi descritti nell’articolo - mantengano tutta la loro positività e validità e che, proprio<br />

in questo momento critico, questi impegni vadano assunti come riferimento, mantenuti e rafforzati.<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


enti alla salute, alla sicurezza e<br />

all’igiene del lavoro e alla prevenzione<br />

dei rischi. Questa sede<br />

è, in particolare, il luogo di scambio<br />

delle informazioni relative<br />

agli adempimenti, da parte delle<br />

ditte appaltatrici, delle clausole<br />

contrattuali relative alla sicurezza,<br />

materia su cui l’ente produttore<br />

di elettricità intende vigilare<br />

[2] nel rispetto delle previsioni<br />

del D.Lgs. n. 494/1996, dandone<br />

periodico riscontro nell’ambito<br />

del tavolo permanente.<br />

Una seconda struttura è rappresentata<br />

dal Comitato interimprese<br />

che opererà, per l’intero<br />

periodo di realizzazione dell’impianto,<br />

con l’obiettivo di garantire<br />

il coordinamento relativo a<br />

tutte le problematiche connesse<br />

alla gestione:<br />

l dei servizi comuni (mensa, trasporti,<br />

servizi pulizie, presidio<br />

sanitario);<br />

l della sicurezza;<br />

l delle relazioni sindacali.<br />

Il Comitato, assistito dall’amministratore<br />

unico, gestisce tra<br />

l’altro le relazioni con le organizzazioni<br />

sindacali delle categorie<br />

interessate. Per entrambe le<br />

due strutture sono previste riunioni,<br />

con periodicità che l’esperienza<br />

pratica ha reso sempre più<br />

frequenti, finalizzate ad affrontare<br />

i temi della sicurezza e del<br />

relativo coordinamento, della<br />

prevenzione, della formazione<br />

professionale e quella per la sicurezza.<br />

È prevista, inoltre, la costituzione,<br />

tra le parti firmatarie del<br />

protocollo, di un Osservatorio<br />

sulla sicurezza aperto alle istituzioni<br />

e alla società civile del territorio,<br />

allo scopo di promuovere<br />

iniziative in materia di sicurezza,<br />

finalizzate al miglioramento con-<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

DALLE REGIONI<br />

tinuo degli standard esistenti nei<br />

cantieri.<br />

Attività di cantiere<br />

e gestione degli appalti<br />

Il committente dei lavori, nel<br />

rispetto dell’obiettivo condiviso<br />

di favorire lo sviluppo professionale<br />

e il livello occupazionale nel<br />

territorio, si è impegnato sulla<br />

base del protocollo al coinvolgimento<br />

di imprese locali e all’utilizzo<br />

di manodopera sul territorio,<br />

promuovendo piani formativi<br />

mirati e coerenti con le esigenze<br />

di specializzazione previste in<br />

cantiere e la situazione professionale<br />

presente nel territorio. L’impegno<br />

del committente riguarda<br />

tutte le azioni utili a:<br />

l eliminare inadempienze contributive,<br />

assicurative e contrattuali;<br />

l implementare adeguate misure<br />

di sicurezza atte a salvaguardare<br />

l’impianto, il patrimonio di cantiere<br />

e la normale agibilità lavorativa<br />

(controllo degli accessi,<br />

tesserini di riconoscimento individuali,<br />

addetti alla sicurezza);<br />

l monitorare l’efficienza dei servizi<br />

esistenti in cantiere di responsabilità<br />

del Comitato interimprese.<br />

Per le clausole vincolanti inserite<br />

nei contratti di appalto e di<br />

subappalto, si prevede una verifica<br />

mensile delle prestazioni relative<br />

agli orari, alla regolarità contributiva,<br />

previdenziale e assistenziale<br />

nei confronti delle ditte<br />

appaltatrici e subappaltatrici, rispondendo<br />

il committente in solido<br />

dell’osservanza.<br />

Organizzazione<br />

della sicurezza<br />

Struttura fondamentale della<br />

gestione della sicurezza nel cantiere,<br />

in coerenza con quanto pre-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Articolo<br />

visto dal Piano di sicurezza e coordinamento,<br />

è il Comitato di<br />

coordinamento per la sicurezza.<br />

Presieduto dal Coordinatore<br />

per l’esecuzione e di cui fanno<br />

parte i suoi collaboratori per le<br />

diverse aree tecnologiche e i rappresentanti<br />

delle imprese appaltatrici<br />

e fornitrici, il comitato:<br />

l garantisce la cooperazione e il<br />

coordinamento tra le imprese nell’attuazione<br />

delle misure di prevenzione<br />

e protezione dai rischi<br />

sul lavoro;<br />

l organizza e realizza tutto quello<br />

che è necessario ai fini della<br />

prevenzione;<br />

l assicura il funzionamento del<br />

presidio sanitario, dotato di mezzi<br />

di soccorso e di aree attrezzate<br />

per l’elisoccorso, per tutto il periodo<br />

di attività del cantiere;<br />

l gestisce l’interlocuzione con i<br />

rappresentanti dei lavoratori per<br />

la sicurezza.<br />

RLS e coordinamento<br />

della sicurezza<br />

Tuttavia, l’elemento più innovativo<br />

per la gestione della prevenzione<br />

nel sito/cantiere, introdotto<br />

nell’ambito dell’accordo, è<br />

rappresentato dal Collegio della<br />

sicurezza con l’individuazione<br />

dei rappresentanti dei lavoratori<br />

per la sicurezza del cantiere<br />

(RLSc). La scelta organizzativa<br />

individuata, di per sé originale e<br />

rispondente alla necessità di coordinamento<br />

di un cantiere di tale<br />

complessità e vastità, è di fatto<br />

anticipatrice della nuova figura<br />

del rappresentante dei lavoratori<br />

per la sicurezza di sito produttivo<br />

prevista, per tutti i settori, dalla<br />

legge n. 123/2007 [3] . L’esperienza<br />

di Torrevaldalica sarà preziosa,<br />

quindi, per valutare l’efficacia<br />

dell’azione del delegato di sito<br />

produttivo nella fase di estensio-<br />

[2] Nel rispetto degli obblighi previsti per il committente dal D.Lgs. n. 494/1996.<br />

[3] La lettera g), art. 1, legge n. 123/2007, fa esplicito riferimento al delegato di sito. In quanto presente tra i principi di delega per<br />

l’emanazione del Testo unico delle norme di salute e di sicurezza, le caratteristiche e le agibilità di questa figura saranno oggetto di<br />

confronto tra le parti sociali e i Ministeri competenti in fase di elaborazione dell’articolato oggetto della delega.<br />

117


118<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Articolo<br />

ProcedureperilRLSM<br />

Procedura<br />

dicomunicazione<br />

Procedura<br />

perl’agibilità<br />

ne della figura a tutti i settori.<br />

Il numero elevato di imprese e<br />

di lavoratori presenti nel cantiere<br />

(si prevedono circa 15 milioni di<br />

ore lavorate nei 5 anni), la sovrapposizione<br />

delle fasi di demolizione<br />

e di ricostruzione di parti<br />

di impianto, con la presenza di<br />

lavoratori operanti in comparti<br />

diversi, ha suggerito, alle organizzazioni<br />

sindacali e al committente,<br />

di prevedere modalità specifiche<br />

di rappresentanza (in materia<br />

di salute e di sicurezza) e di<br />

coordinamento e di «istituire idonei<br />

strumenti di partecipazione e<br />

coinvolgimento degli Rls delle<br />

imprese operanti nel cantiere e<br />

degli Rlst».<br />

Pertanto, le OOSS hanno costituito<br />

un collegio intersettoriale<br />

della sicurezza formato da sei<br />

RLS delle imprese operanti nel<br />

cantiere e appartenenti a settori<br />

produttivi diversi (prevalentemente<br />

meccanici, nonchè edili,<br />

dei servizi e chimici); il collegio<br />

è specificatamente composto da<br />

due del comparto edile, due del<br />

comparto meccanico, uno del<br />

chimico e uno dei servizi. Il collegio<br />

di sicurezza, operativo dal<br />

febbraio 2007, si riunisce con il<br />

Coinvolge:<br />

•ilcoordinatoreperl’esecuzione(Enel);<br />

• i responsabili delle imprese<br />

(capi cantiere e/o<br />

RSPP);<br />

•iRLSc;<br />

•iRLSm;<br />

•ilavoratoridelleimpresemetalmeccaniche;<br />

•iRLSaziendali;<br />

Coinvolge:<br />

•RLSm;<br />

•RLSc;<br />

DALLE REGIONI<br />

coordinatore per l’esecuzione dei<br />

lavori, l’amministratore unico del<br />

Comitato interimprese e il site<br />

manager dell’ente committente,<br />

di norma mensilmente ma, nei<br />

primi mesi, anche ogni quindici<br />

giorni. Gli incontri vertono, oltre<br />

che sullo stato generale della sicurezza<br />

e dell’igiene del lavoro<br />

nel cantiere, compresa l’esecuzione<br />

degli apprestamenti e i servizi<br />

di cantiere, sull’attuazione<br />

dei corsi di formazione del personale<br />

delle imprese, sulla verifica<br />

della gestione delle emergenze e<br />

del primo soccorso. Ai componenti<br />

il collegio della sicurezza è<br />

attribuito il compito di:<br />

l evidenziare i punti di criticità;<br />

l formulare le proposte;<br />

l esaminare le misure adottate.<br />

I membri del collegio, dotati di<br />

cartellino di riconoscimento,<br />

usufruiscono degli spazi logistici<br />

concessi alle OOSS, possono<br />

affiggere nella bacheca sindacale<br />

i loro comunicati e, in quanto<br />

RLS, godono delle attribuzioni<br />

e delle tutele previste dalla legislazione<br />

vigente.<br />

Per l’esercizio delle loro funzioni,<br />

è stato concesso ai membri<br />

del collegio della sicurezza un<br />

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TABELLA1<br />

-iverbalidicoordinamentoemessidalCoordinamento<br />

perlasicurezzadelcantieredevonoessereconsegnatiancheaiRLSm.<br />

(Neiverbali sonoindicati, divoltainvolta,interventiritenutinecessarieopportunirivoltiallesingoleaziendechedevonoessere“oggettodiinformativa”neiconfrontidituttiilavoratoridipendentidallestesse<br />

aziendeedeiRLSaziendali);<br />

-iRLSmdovrannovigilarecheleaziendericevanoqueste<br />

comunicazioni;<br />

-iRLSmdovrannoverificarelacorrettaapplicazioneoperativadiquantoprevistoerapportarsiconiRLSdiazienda<br />

(ocon iRLScqualoranonvifosseroquelliaziendali).<br />

-iRLSmsirapportanoconiRLScperfavorireunoscambiodelleinformazionirelativoalquadrodelleproblematichedelcantiereconcadenzaregolare;<br />

-iRLSmhannopienaagibilità nellevarieareedelcantiere<br />

laddovesisvolgonoattivitàelettromeccaniche.<br />

primo monte ore complessivo di<br />

permessi aggiuntivi pari a 2.100<br />

ore l’anno. Questi permessi saranno<br />

utilizzati per l’espletamento<br />

dei compiti previsti dal mandato<br />

tra cui:<br />

l visionare periodicamente le<br />

aree di cantiere;<br />

l partecipare, quando convocati,<br />

alle riunioni del tavolo permanente;<br />

l partecipare alle riunioni con il<br />

coordinatore per l’esecuzione dei<br />

lavori, l’amministratore unico del<br />

Comitato interimprese e il site<br />

manager.<br />

Successivamente, a integrazione<br />

del precedente accordo relativo al<br />

Collegio intersettoriale della sicurezza<br />

e ai RLSc (di cantiere),<br />

un ulteriore accordo è sopraggiunto<br />

l’11 luglio 2007, stipulato,<br />

in questa seconda fase, da Cgil,<br />

Cisl e Uil di Civitavecchia direttamente<br />

con il Comitato interimprese<br />

per le imprese elettromeccaniche<br />

ed ellettrostrumentali<br />

presenti nel cantiere. L’intesa<br />

prevede l’istituzione di un Collegio<br />

categoriale della sicurezza,<br />

formato da 6 RLSm (ovvero RLS<br />

metalmeccanici) “provenienti dai<br />

RLS eletti nelle varie imprese<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21


elettromeccaniche operanti in<br />

cantiere”. I RLSm inizieranno la<br />

loro attività una volta formati.<br />

Le parti interessate hanno definito<br />

anche specifiche procedure, tra<br />

cui, in particolare, quelle descritte<br />

nella tabella 1, per permettere<br />

a questa nuova figura di poter<br />

operare in assenza di riferimenti<br />

normativi o di accordi quadro di<br />

riferimento. I RLSm hanno la disponibilità<br />

del tempo pieno per<br />

l’esercizio delle loro funzioni.<br />

La formazione<br />

Un capitolo specifico dell’accordo,<br />

di grande rilievo sia per il<br />

numero dei soggetti interessati,<br />

sia per il monte ore formativo<br />

definito, è dedicato alla formazione<br />

prevedendo interventi rivolti:<br />

l al Collegio della sicurezza in-<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

DALLE REGIONI<br />

tersettoriale e categoriale (RLSc<br />

e RLSm);<br />

l al RLS nelle imprese;<br />

l alla generalità dei lavoratori<br />

del cantiere.<br />

I RLS membri del collegio<br />

della sicurezza intersettoriale, in<br />

aggiunta a quanto previsto dai<br />

contratti collettivi, partecipano a<br />

corsi formativi di 64 ore pro capite<br />

all’anno, con 8 moduli di 8<br />

ore. Mentre, per i RLSm, l’accordo<br />

del luglio 2007 ha previsto<br />

una formazione aggiuntiva di 40<br />

ore per ciascun rappresentante.<br />

Per tutti i RLS delle imprese<br />

appaltatrici/subappaltatrici è previsto,<br />

invece, un modulo formativo<br />

aggiuntivo di 8 ore pro capite<br />

annuo.<br />

I corsi per la generalità dei lavoratori<br />

sono costituiti da due<br />

moduli di 8 ore ciascuno di cui,<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

Articolo<br />

dopo un primo momento di esitazione,<br />

si è fatto carico il committente:<br />

l il modulo di base include anche<br />

l’intervento delle organizzazioni<br />

sindacali, della durata di 2<br />

ore;<br />

l il modulo specifico è connesso<br />

con il profilo professionale di<br />

ciascun lavoratore.<br />

Per quanto riguarda le modalità<br />

con cui è stata realizzata la<br />

formazione ai lavoratori vale la<br />

pena di sottolinearne:<br />

l il carattere attivo (finalizzato a<br />

motivare i lavoratori ad assumere<br />

comportamenti sicuri);<br />

l l’efficacia degli interventi di<br />

addestramento pratico in cantiere<br />

sui rischi maggiori, che potrebbero<br />

comportare le più gravi conseguenze.<br />

l<br />

119


LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

DALLE REGIONI<br />

RASSEGNADIDELIBEREELEGGIREGIONALI<br />

acuradiAlessandroJazzetti, magistrato<br />

120<br />

SETTEMBRE­OTTOBRE2007<br />

Regione Ambito Estremienota<br />

SICILIA<br />

<strong>Sicurezza</strong><br />

dellavoro<br />

ABRUZZO Acqua<br />

LOMBARDIA Acqua<br />

TRENTINOA­A<br />

Provincia<br />

autonoma<br />

diBolzano<br />

Acqua<br />

SICILIA Acqua<br />

TRENTINOA­A<br />

Provincia<br />

autonoma<br />

diTrento<br />

TOSCANA<br />

Aria<br />

Aria<br />

IGIENEESICUREZZA<br />

CircolareAssessoratodeiLavoriPubblici3ottobre2007<br />

«Circolare esplicativa della legge regionale 21 agosto 2007, n.<br />

20, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio<br />

1994,n.109,comeintrodottadallaleggeregionale2agosto2002,n.<br />

7esuccessivemodificheeintegrazioni,recantenormeinmateriadi<br />

lavoripubblici.Disposizioniinmateriadiprevenzioneesicurezzadei<br />

lavoratorineicantieriedili.Prorogaditerminiinmateriadiedilizia<br />

agevolataeconvenzionata.Disposizioniinmateriadifinanziamenti<br />

agevolatiecontributidelP.O.R.Sicilia2007/2013”»<br />

(in GazzettaUfficialeRegioneSicilia6ottobre2007,n.48)<br />

AMBIENTE<br />

DeliberaGiuntaRegionale16luglio2007,n.709<br />

«Modifica alla Delib. G.R. 18 dicembre 2006, n. 1475 avente ad<br />

oggetto ”Art. 92 ­ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ­ Attuazione del<br />

Programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine<br />

agricola”»<br />

(inB.U.Abruzzo14settembre2007,n.51)<br />

DeliberaGiuntaRegionale26settembre2007,n.8/5448<br />

«Metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico<br />

integratoinLombardiaaisensidellaL.R.n.26/2003»<br />

(inB.U.Lombardia8ottobre2007,n.41)<br />

DeliberaGiuntaProvinciale23luglio2007,n.2458<br />

«Documento preliminare di piano generale di utilizzazione delle<br />

acquepubblichedellaProvinciaAutonomadiBolzano»<br />

(inS.n.2alB.U.Trentino­AltoAdige2ottobre2007,n.40)<br />

DecretoAssessoratodelTerritorioedell’<strong>Ambiente</strong><br />

9agosto2007<br />

«Nuoveprocedureinmateriadiautorizzazionialleemissioniin<br />

atmosfera»<br />

(inGazzettaUfficialeRegioneSicilia14settembre2007,n.43)<br />

DeliberaGiuntaProvinciale24agosto2007,n.1765<br />

«Aggiornamento della tabella B del Testo unico delle leggi<br />

provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti,<br />

recante «Limiti di accettabilità per le emissioni da ciascuna<br />

unità­termica ad uso produttivo o misto o da ciascuna unità<br />

produttiva»,aisensidell’art.51delmedesimoTestounico»<br />

(inB.U.Trentino­AltoAdige11settembre2007,n.37)<br />

DecretoDirigenziale4settembre2007,n.4253<br />

«Approvazione modalità di effettuazione delle misure di<br />

controllo sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai<br />

sensidell'art.25delD.Lgs.n.334/1999esuccessivemodifiche»<br />

(in B.U. Toscana 26 settembre 2007, n. 39, parte seconda,<br />

supplementon.110)<br />

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13 novembre 2007 ­ N. 21


ABRUZZO Rifiuti<br />

EMILIA­ROMAGNA Rifiuti<br />

ABRUZZO<br />

EMILIA­ROMAGNA<br />

LOMBARDIA<br />

LOMBARDIA<br />

PUGLIA<br />

ABRUZZO<br />

LOMBARDIA<br />

PUGLIA<br />

13 novembre 2007 ­ N. 21<br />

Tutela<br />

ambientale<br />

Tutela<br />

ambientale<br />

Tutela<br />

ambientale<br />

Tutela<br />

ambientale<br />

Tutela<br />

ambientale<br />

Valutazione<br />

diimpatto<br />

ambientale<br />

Valutazione<br />

diimpatto<br />

ambientale<br />

Valutazione<br />

diimpatto<br />

ambientale<br />

DALLE REGIONI<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

DeliberaGiuntaRegionale13agosto2007,n.860<br />

«L.R.n.52/2000esuccessivemodificheedintegrazioni­“Interventi<br />

finanziari urgenti per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti”;<br />

Riassegnazionefondi»<br />

(inB.U.Abruzzo14settembre2007,n.76speciale)<br />

DeliberaGiuntaRegionale30luglio2007,n.1193<br />

«Approvazionediunaccordoperlagestionediuncentrodiriciclaggio<br />

innovativo(CentroRemida)finalizzatoallapromozionedelrecupero<br />

eall’utilizzodeimaterialirecuperatiinattivitàdidattiche»<br />

(inB.U.Emilia­Romagna26settembre2007,n.145)<br />

DeliberaGiuntaRegionale13agosto2007,n.862<br />

«Delib. G.R. 3 maggio 2006, n. 461 avente per oggetto: D.Lgs. n.<br />

59/2005concernente“AttuazioneintegraledellaDirettiva96/61/CE<br />

relativaallaprevenzioneeriduzioneintegratedell’inquinamento”.<br />

Modifica art. 3 ed integrazione art. 5, Delib. G.R. n. 461/2006.<br />

Regolamentazione art. 10, comma 4 ­ D.Lgs. n. 59/2007:<br />

approvazionemodulistica»<br />

(inB.U.Abruzzo14settembre2007,n.76speciale)<br />

DeliberaGiuntaRegionale27agosto2007,n.1288<br />

«Modifica della Delib. G.R. n. 1435/2006 relativa alle misure di<br />

conservazione per la gestione delle Zone di protezione speciale<br />

(ZPS),aisensidellaDirettiva79/409/CEE,dellaDirettiva92/43/CEEe<br />

delD.P.R.n.357/1997esuccessivemodificazioni»<br />

(inB.U.Emilia­Romagna26settembre2007,n.145)<br />

LeggeRegionale3ottobre2007,n.24<br />

«Modificheallaleggeregionale11marzo2005,n.12(leggeper<br />

ilgovernodelterritorio)»<br />

(inS.O.4ottobre2007,n.1,alB.U.Lombardia1°ottobre2007,<br />

n.40)<br />

DecretoDirigenziale18settembre2007,n.10132<br />

«Modificadellaproceduraperilrilasciodell’autorizzazioneintegrata<br />

ambientale (D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 «Attuazione integrale<br />

della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione<br />

integratedell’inquinamento»),relativamenteagliimpiantiesistenti,<br />

previstadall’allegatoalD.Dirig.n.7968del17luglio2007»<br />

(inB.U.Lombardia1°ottobre2007,n.40)<br />

DeliberaGiuntaRegionale18settembre2007,n.1463<br />

«Delib.G.R.n.539/2007­“Leggeregionalen.17/2000­Art.4­<br />

Programmaregionaleperlatuteladell’ambiente”.Rettifica»<br />

(inB.U.Puglia27settembre2007,n.137)<br />

DeliberaGiuntaRegionale13agosto2007,n.842<br />

«IndirizziconcernentilaValutazioneAmbientaleStrategica(V.A.S.)<br />

di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio<br />

regionale»<br />

(inB.U.Abruzzo14settembre2007,n.51)<br />

DeliberaGiuntaRegionale26settembre2007,n.8/5450<br />

«Prorogadeiterminidipresentazionedell’istanzadiadesioneal2º<br />

Bando­AccordodiProgrammaQuadro:“Interventidimitigazione<br />

d’impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti<br />

residenziali ricompresi nell’ambito territoriale prioritario del Piano<br />

Territorialed’AreaMalpensa,edinparticolare,inprimaistanza,siti<br />

nel territorio dei Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e<br />

Ferno,adiacentialsedimeaeroportuale”»<br />

(inB.U.Lombardia8ottobre2007,n.41)<br />

Determinazione5settembre2007,n.255<br />

«Linee­guida per la pianificazione strategica territoriale di Area<br />

Vasta. Proroga termini per la presentazione dei documenti relativi<br />

all’avvio del percorso di pianificazione strategica e del processo di<br />

valutazioneambientalestrategica(VAS)»<br />

(inB.U.Puglia20settembre2007,n.132)<br />

121


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