Ambiente_e_Sicurezza..
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SPECIALE<br />
Tutela ambientale<br />
Fusioni e acquisizioni, real estate ed esercizio<br />
di impresa: il peso del rischio ambientale<br />
L’APPROFONDIMENTO<br />
Bonifiche<br />
Lo stato dell’arte<br />
tra giurisprudenza e nuovi approcci<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
AMBIENTE<br />
Energia<br />
Fotovoltaico: vantaggi, costi e tecnologie<br />
DALLE REGIONI<br />
ARTICOLI DA PAGINA<br />
<strong>Sicurezza</strong> degli impianti<br />
Le novità per le verifiche nel settore elettrico ARTICOLO A PAGINA<br />
Sostanze pericolose<br />
L’impiego dell’ammoniaca<br />
dal trasporto alla conservazione<br />
<strong>Sicurezza</strong> in cantiere<br />
Riconversione di centrale elettrica:<br />
la gestione di una grande opera<br />
ARTICOLI DA PAGINA<br />
ARTICOLO A PAGINA<br />
ARTICOLO A PAGINA<br />
ARTICOLO A PAGINA<br />
20<br />
47<br />
62<br />
66<br />
104<br />
116<br />
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Bonifiche dei siti inquinati:<br />
le novità per committenti, progettisti ed esecutori<br />
Dall’analisi di rischio alle concentrazioni soglia<br />
Rimini, 7 novembre 2007<br />
Fiera Ecomondo - Sala Diotallevi 1, Hall Sud. 1° piano, lato ovest<br />
Orario dei lavori: 14.30 - 18.00<br />
Programma<br />
Il procedimento di bonifica nel D.Lgs. 152/2006<br />
• L'interpretazione della giurisprudenza amministrativa:<br />
gestione acque di falda emunte, analisi di rischio e CSR,<br />
principio 'chi inquina paga' e altri aspetti controversi<br />
• Le prospettive di riforma<br />
Responsabilità penale in materia di siti<br />
contaminati<br />
• Omessa bonifica dei siti inquinati: art.257<br />
D.Lgs. n.152/2006<br />
• Caratteristiche della fattispecie penale<br />
• Confronto con analogo reato ex articolo 51-bis<br />
del D.Lgs. 22/1997<br />
Luci e ombre del mercato delle bonifiche<br />
in Italia<br />
• I caratteri tipici del mercato italiano<br />
• Prima analisi delle caratteristiche degli operatori iscritti<br />
all’Albo<br />
• Elementi di forza e di debolezza dell’attuale sistema<br />
di qualificazione degli operatori<br />
• Rapporto tra committenza ed esecuzione<br />
Bonifica dei siti: implicazioni economiche<br />
dell'intervento di risanamento<br />
• Sviluppo sostenibile: i costi per l'azienda<br />
• Impatti sul bilancio aziendale<br />
• Qualità dell'intervento a tutela del costo:<br />
l'Osservatorio Nazionale delle bonifiche<br />
• Il ruolo del mondo universitario e delle assicurazioni<br />
Il processo di adeguamento ed evoluzione<br />
del servizio assicurativo<br />
• L’innovazione nelle coperture classiche<br />
di responsabilità civile inquinamento<br />
• Nuove forme di rischio in tema di bonifiche:<br />
la risposta assicurativa<br />
• Un nuovo approccio nell’offerta del servizio:<br />
il crisis management<br />
• Qualità nell’intervento riparatorio del danno<br />
per la condivisione dei criteri di liquidazione del sinistro<br />
Servizio clienti<br />
Tel. 02 4587.020 Fax 02 4587.025<br />
info@formazione.ilsole24ore.com<br />
Invito<br />
Intervengono:<br />
Aldo Bertelle<br />
AIG Europe SA<br />
Carlo Bossi<br />
Tauw Italia<br />
ASSORECA<br />
Claudio Cacciamani<br />
Uniparmassicurazioni<br />
Università degli Studi di Parma<br />
Angelo Merlin<br />
NCTM Studio Legale Associato<br />
ASSORECA<br />
Federico Peres<br />
B&P avvocati<br />
Modera i lavori:<br />
Dario De Andrea<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> Il Sole 24 ORE<br />
La partecipazione al convegno è libera e gratuita<br />
fino ad esaurimento posti, previo ingresso in fiera.<br />
Si prega di confermare l’adesione al convegno<br />
collegandosi all’indirizzo<br />
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Sponsor:<br />
5 a<br />
Edizione<br />
Il Sole 24 ORE Formazione<br />
www.formazione.ilsole24ore.com
GAZZETTAUFFICIALE:GLIULTIMI15GIORNI<br />
GAZZETTAUFFICIALEREPUBBLICAITALIANA<br />
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATOIN<br />
Igiene<br />
dellavoro<br />
DecretodelMinistero<br />
dellaDifesa<br />
24luglio2007<br />
Contributi<br />
efinanziamenti DecretodelMinistero<br />
dell’Economia<br />
edelleFinanze<br />
26luglio2007<br />
<strong>Sicurezza</strong><br />
deitrasporti<br />
SICUREZZA<br />
«Istruzionitecnicheperdisciplinarel’organizzazione<br />
operativa in ordine alla<br />
gestione in sicurezza radiologica delle<br />
attività e alla tutela contro i rischi derivanti<br />
dalle radiazioni ionizzanti»<br />
«MisurerelativealFondoperlapromozione<br />
dei trasporti marittimi sicuri»<br />
Decretolegislativo<br />
10agosto2007,n.162 «Attuazionedelledirettive2004/49/CEe<br />
2004/51/CE relative alla sicurezza e allo<br />
sviluppo delle ferrovie comunitarie»<br />
Legge<br />
27settembre2007,<br />
n.166<br />
Acqua DirettivadelPresidente<br />
delConsiglio<br />
deiMinistri<br />
5ottobre2007<br />
Rifiuti Ordinanza<br />
delPresidente<br />
delConsiglio<br />
deiMinistri<br />
4ottobre2007,n.3616<br />
Suolo DecretodelPresidente<br />
delConsiglio<br />
deiMinistri<br />
12ottobre2007<br />
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione<br />
tra il Governo della Repubblica<br />
italiana e il Governo della Repubblica<br />
francese relativa al traforo stradale del<br />
MonteBianco,fattoaLuccail24novembre<br />
2006»<br />
AMBIENTE<br />
«Indirizzioperativiperprevedere,prevenire<br />
e fronteggiare eventuali situazioni di<br />
emergenza connesse a fenomeni idrogeologicieidraulici»<br />
«Ulteriori disposizioni per fronteggiare la<br />
situazione di crisi socioeconomicoambientale<br />
nel settore dello smaltimento dei<br />
rifiutinelterritoriodellaregioneLazio»<br />
«ProrogadellostatodiemergenzainrelazioneaifenomenidisubsidenzainattonelterritoriodeicomunidiGuidoniaMontecelioeTivoliinprovinciadiRoma»<br />
Iltestoèdisponibileonlineall’indirizzo<br />
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S.O. n. 207 alla GazzettaUfficialedel16<br />
ottobre2007,n.241<br />
Insintesiapag.96<br />
GazzettaUfficiale<br />
dell’8ottobre2007,n.234<br />
Insintesiapag.96<br />
S.O. n. 199 alla Gazzetta<br />
Ufficiale dell’8 ottobre<br />
2007,n.234<br />
Insintesiapag.96<br />
GazzettaUfficiale<br />
dell’11ottobre2007,n.237<br />
GazzettaUfficiale<br />
del15ottobre2007,n.240<br />
Insintesiapag.108<br />
GazzettaUfficiale<br />
del12ottobre2007,n.238<br />
Insintesiapag.108<br />
GazzettaUfficiale<br />
del20ottobre2007,n.245<br />
Insintesiapag.108
Insintesi<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
SOMMARIO<br />
SPECIALE.............................................................................................................................. p. 10<br />
L’APPROFONDIMENTO............................................................................................................. p. 10<br />
IGIENE E SICUREZZA................................................................................................................ p. 10<br />
AMBIENTE ............................................................................................................................. p. 12<br />
DALLE REGIONI ..................................................................................................................... p. 13<br />
Articoli<br />
Approfondimenti<br />
l Quali profili di rischio ambientale nelle operazioni societarie straordinarie?<br />
di Marco Tonellotto.............................................................................................................. p. 20<br />
l Il rischio penale ambientale per le imprese tra disposizioni “ineffettive” e riforma<br />
di Angelo Merlin .................................................................................................................. p. 25<br />
l Quanto incide sul valore delle transazioni la determinazione di passività ambientali?<br />
di Marco Brevi ..................................................................................................................... p. 30<br />
l Come arginare il rischio ambientale nelle operazioni di compravendita<br />
di Paolo Gallarati e Carlo Grignani...................................................................................... p. 34<br />
l SGA: strumenti indispensabili per prevenire il rischio ambientale<br />
di Massimo Bettanin............................................................................................................ p. 38<br />
l Rischio ambientale: una nuova leva per lo sviluppo di soluzioni assicurative<br />
di Giovanni Faglia ............................................................................................................... p. 41<br />
l I cambiamenti per le bonifiche ambientali alla luce della recente giurisprudenza<br />
di Fabio Bianchi................................................................................................................... p. 47<br />
l Bonifiche: nuove interpretazioni sui procedimenti amministrativi<br />
di Marco Tonellotto.............................................................................................................. p. 51<br />
l Tempestività, competenza e condivisione: come gestire il sinistro “inquinamento”<br />
di Aldo Bertelle.................................................................................................................... p. 55<br />
l Importanti novità normative per le verifiche nel settore elettrico<br />
di Silvia Berri e Angelo Baggini ........................................................................................... p. 62<br />
l Dall’utilizzazione alla conservazione le modalità di gestione dell’ammoniaca<br />
di Amerigo Lovato ............................................................................................................... p. 66<br />
l Trasporto stradale di merci pericolose: rassegna delle principali novità per l’ADR<br />
di Gian Paolo Maderi........................................................................................................... p. 83<br />
l Salute e sicurezza dei lavoratori: come cambia la norma con il REACH?<br />
di Katia Adrigo..................................................................................................................... p. 89<br />
7
SOMMARIO<br />
l Lavorazioni nelle officine meccaniche/Accesso a un impianto termico<br />
di Mario Abate..................................................................................................................... p. 98<br />
l Fotovoltaico: vantaggi, costi e tecnologie<br />
di Silvia Berri ....................................................................................................................... p. 104<br />
l Tra MinLavoro e Regione Campania la prima intesa in materia di sicurezza<br />
di Aldo Avvisati.................................................................................................................... p. 114<br />
l Trasformazione di una centrale elettrica: gestire in sicurezza un grande cantiere<br />
di Gabriella Galli.................................................................................................................. p. 116<br />
Legislazione<br />
l Trasporto stradale di merci pericolose: rassegna delle principali novità per l’ADR<br />
Decreto del Ministero dei Trasporti 3 gennaio 2007 ............................................................ p. 87<br />
l Istruzioni tecniche contro il rischio da esposizione alle radiazioni ionizzanti<br />
Decreto del Ministero della Difesa 24 luglio 2007 ............................................................... p. 96<br />
l <strong>Sicurezza</strong> della navigazione<br />
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2007................................... p. 96<br />
l <strong>Sicurezza</strong> e sviluppo della rete ferroviaria comunitaria<br />
Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 ......................................................................... p. 96<br />
l Fenomeni di subsidenza<br />
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 ...................................... p. 108<br />
l Dalle Regioni<br />
Delibere e leggi regionali settembre-ottobre 2007 .............................................................. p. 120<br />
Prassi<br />
l Rischio idrogeologico<br />
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2007..................................................... p. 108<br />
l Gestione emergenziale di rifiuti<br />
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2007, n. 3616 .................................. p. 108<br />
Giurisprudenza<br />
l Infortunio sul lavoro. Travisamento della prova<br />
Cassazione penale, sez. IV, 24 aprile 2007, n. 16420......................................................... p. 99<br />
l Responsabilità del costruttore per infortunio presso le macchine<br />
Cassazione penale, sez. IV, 19 aprile 2007, n. 15873......................................................... p. 101<br />
l Legittimazione a impugnare atti amministrativi<br />
Consiglio di Stato, sez. V, 23 aprile 2007, n. 1830 .............................................................. p. 109<br />
l Demolizione e ricostruzione nel concetto di ristrutturazione edilizia<br />
Cassazione penale, sez. fer., 14 agosto 2007, n. 32899..................................................... p. 110<br />
8<br />
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13 novembre 2007 N. 21
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9
SINTESI<br />
INSINTESI<br />
10<br />
RUBRICA<br />
Speciale<br />
TUTELA AMBIENTALE<br />
ARTICOLI ........................................................................................................................................................................................da pag. 20<br />
Il rischio ambientale nelle attività di M&A, nel real estate e nell’esercizio di impresa Nell'ambito di operazioni di<br />
fusioni e acquisizioni societarie (merger and acquisition), come anche nelle normali attività di impresa, gli aspetti ambientali<br />
hanno sempre più spesso un’influenza molto forte sulla valutazione economica dell’oggetto della transazione. In questi<br />
ambiti, il termine “ambientale” viene usato per identificare quella particolare tipologia di rischio nel quale incorre l’acquirente<br />
di un sito industriale a causa delle condizioni ambientali preesistenti al momento dell’efficacia della compravendita e al<br />
conseguente subentro dell’acquirente nella proprietà del sito. Non a caso, i settori dove le passività ambientali hanno un peso<br />
maggiore sono quello immobiliare (real estate) e industriale, che richiedono attenti processi di valutazione delle attività e delle<br />
caratteristiche dell’oggetto della transazione. In questi contesti si viene a determinare una logica contrapposizione tra<br />
l’acquirente, che ha interesse a escludere o limitare l’assunzione del rischio ambientale, e il venditore, che, al contrario, tende<br />
a escludere o limitare possibili rivalse dell’acquirente nei suoi confronti al verificarsi di eventuali responsabilità ambientali.<br />
L’equilibrio tra questi contrapposti interessi viene normalmente contemperato in sede precontrattuale o contrattuale mediante<br />
il ricorso a strumenti di varia natura, come, rispettivamente, la due diligence o i patti di manleva e il rilascio di garanzie<br />
finanziarie pro acquirente. Altrettanto utili per la prevenire/mitigare il rischio ambientale sono l’adozione di SGA e un’adeguata<br />
copertura assicurativa.<br />
L’Approfondimento<br />
BONIFICHE<br />
ARTICOLI........................................................................................................................................................................................ da pag. 47<br />
Lo stato dell’arte tra giurisprudenza e nuovi approcci A poco più di un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del<br />
D.Lgs. n. 152/2006 (Testo unico ambientale), il settore delle bonifiche dei siti contaminati non è ancora giunto a quell’assetto<br />
stabile che l’opera di riordino e coordinamento delle disposizioni di settore del Legislatore avrebbe dovuto garantire.<br />
Al contrario, si sono riproposte problematiche che avrebbero dovuto ritenersi già risolte da parte della dottrina e della<br />
giurisprudenza con la normativa del D.Lgs. n. 22/1997. Così, la sezione II del TAR di Catania, con la sentenza 20 luglio 2007, n.<br />
1254, stabilendo che l’operato della pubblica amministrazione in occasione di vicende di contaminazione risulta, talvolta, ancora<br />
caratterizzato da incertezze interpretative e di applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 e da una generale prospettiva tesa a<br />
ricostruire i profili della responsabilità in campo ambientale in termini oggettivi, ha inteso tracciare le linee operative che l’azione<br />
amministrativa dovrebbe ora seguire in questo ambito. Sul settore resta, quindi, alto il livello di attenzione, tanto che anche il<br />
mercato assicurativo sta iniziando a proporre polizze specifiche a protezione dei rischi da inquinamento, in modo da tutelare il<br />
patrimonio aziendale, contribuendo, di conseguenza, ad aumentare il valore, in termini di solvibilità, dell’impresa stessa.<br />
Igieneesicurezza<br />
ANTINCENDIO<br />
QUESITI SULL’ANTINCENDIO .............................................................................................................................................................a pag. 97<br />
Lavorazioni nelle officine meccaniche/Accesso a un impianto termico In questo numero <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> propone<br />
quattro chiarimenti in merito a: il calcolo del numero di addetti nel caso di una attività 72, «Officine meccaniche per lavorazioni a<br />
freddo con oltre 25 addetti», quindi, se è necessario riferirlo alle persone effettivemente operanti nelle lavorazioni meccaniche o<br />
intenderlo come somma di tutte le persone presenti nell’ambiente anche per altre operazioni; le caratteristiche di una centrale<br />
termica inserita all’interno della volumetria di un fabbricato scolastico, in particolare, sulla correttezza di prevedere un accesso<br />
alla stessa da un disimpegno a uso esclusivo, al quale si potrebbe accedere dalla stessa intercapedine su cui è attestata la parete<br />
di aerazione..<br />
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI<br />
SINTESI ..............................................................................................................................................................................................a pag. 96<br />
<strong>Sicurezza</strong> della navigazione Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2007 ha disposto l’utilizzo,<br />
nel settore della nautica da diporto, del contributo già stanziato dall’art. 145, comma 40, legge n. 388/2000, al fine di<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
13 novembre 2007 N. 21
RUBRICA<br />
SINTESI<br />
finanziare l’incentivazione e il sostegno per l’alta formazione professionale nonché i progetti di studio e di ricerca per la<br />
promozione di trasporti marittimi sicuri. Il termine per inoltrare le istanze di finanziamento (dal 90% al 25% dei costi per<br />
le attività di ricerca) risulta, tuttavia, già scaduto lo scorso 23 ottobre 2007 (in Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2007, n.<br />
234).<br />
IGIENE DEL LAVORO<br />
SINTESI ..............................................................................................................................................................................................a pag. 96<br />
IstruzionitecnichecontroilrischiodaesposizionealleradiazioniionizzantiIl Ministero della Difesa, condecreto24luglio2007, ha<br />
pubblicato le istruzioni tecniche per la disciplina dell’organizzazione operativa inerente alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e<br />
alla tutela contro i rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, riportate in allegato al provvedimento stesso. Istruzioni e<br />
modalità operative sono definite negli Allegati da I a XII al decreto (in S.O. n. 207 allaGazzettaUfficiale del 16 ottobre 2007, n. 241 e nella<br />
sezione“Notizienormative” del sitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).<br />
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />
ARTICOLO ........................................................................................................................................................................................a pag. 62<br />
Importanti novità normative per le verifiche nel settore elettrico Al fine di renderla omogenea alla sesta edizione<br />
della CEI 648, è stata pubblicata la seconda edizione della norma tecnica CEI 6414, dedicata alle verifiche degli impianti<br />
elettrici utilizzatori. La nuova versione della guida propone criteri di comportamento uniformi da adottare nel corso delle<br />
verifiche, nel rispetto dei principali standard di sicurezza, e rappresenta un valido strumento per gli accertamenti sugli<br />
impianti di categoria 0 e I, ma anche per alcuni appartenenti alle categorie II e III, considerando le verifiche di cui al D.P.R. n.<br />
462/2001.<br />
SICUREZZA DEI TRASPORTI<br />
SINTESI ..............................................................................................................................................................................................a pag. 96<br />
<strong>Sicurezza</strong> e sviluppo della rete ferroviaria comunitaria Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, riporta la nuova disciplina di<br />
derivazione comunitaria inerente alle condizioni di sicurezza per l’accesso al mercato dei servizi ferroviari, con l’obiettivo, inoltre, di<br />
mantenere, «ove ragionevolmente praticabile», il costante miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario italiano, soprattutto<br />
attraverso la prevenzione degli incidenti gravi. Il campo di applicazione della nuova normativa si estende all’intero “sistema ferroviario”<br />
italiano, a esclusione delle metropolitane, dei tram e di altri sistemi di trasporto leggero su rotaia, delle reti funzionalmente isolate dal resto<br />
del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché alle imprese ferroviarie che operano<br />
esclusivamente su queste reti e, infine, a esclusione dell’infrastruttura ferroviaria privata utilizzata solo dal proprietario per le sue operazioni<br />
di trasporto merci (in S.O. n. 199 allaGazzettaUfficiale dell’8 ottobre 2007, n. 234)<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
MASSIMA E NOTA ............................................................................................................................................................................a pag. 99<br />
Infortunio sul lavoro. Travisamento della prova In caso di difformità di valutazioni nei due gradi del giudizio di merito,<br />
oppure di diverse soluzioni accolte dai giudici di merito in tema di responsabilità, il giudice di appello deve dar conto degli<br />
argomenti di prova sviluppati nella decisione modificata, anche con argomentazioni contrastanti per implicito, e deve<br />
delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio, e confutare specificamente i più rilevanti<br />
argomenti motivazionali della prima sentenza con ragionamento logico e coerente, a pena di travisamento della prova.<br />
(Cassazione penale, sez. IV, 24 aprile 2007, n. 16420 e nella sezione “Documentazione integrativa” del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />
MASSIMA E NOTA ..........................................................................................................................................................................a pag. 101<br />
ResponsabilitàdelcostruttoreperillavoroallemacchineIl costruttore risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla<br />
costruzione di una macchina che risulti priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza (obbligo su di lui incombente per il disposto<br />
dell'articolo 7 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547), a meno che l'utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità<br />
tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (per esempio, nel caso di una totale<br />
trasformazione strutturale della macchina). (Cassazione penale, sez. IV, 19 aprile 2007, n. 15873 e nella sezione “Documentazione<br />
integrativa” del sitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
SOSTANZE PERICOLOSE<br />
ARTICOLO........................................................................................................................................................................................ a pag. 66<br />
Le modalità di gestione dell’ammoniaca dall’utilizzazione alla conservazione Il Regio Decreto 9 gennaio 1927, n.<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
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11
SINTESI<br />
RUBRICA<br />
147, «Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici», definisce gas tossico una qualsiasi sostanza<br />
tossica che per essere utilizzata deve presentarsi allo stato gassoso.<br />
Appartiene a questa categoria anche l’ammoniaca, utilizzata come fluido frigorigeno negli impianti frigoriferi per la sua<br />
capacità di produrre freddo a basso costo. Un impianto frigorifero che utilizzi una quantità di ammoniaca pari a 250 kg deve<br />
essere autorizzato per l’impiego, la custodia e la conservazione del gas tossico, ma non necessita di licenza per il trasporto. Si<br />
riportano, tra le diverse particolarità per il caso in studio, un esempio di relazione tecnica e uno di scheda dei dati di<br />
sicurezza.<br />
COMMENTO.....................................................................................................................................................................................a pag. 83<br />
TESTO................................................................................................................................................................................................a pag. 87<br />
Sultrasportostradaledimercipericoloseleprincipalinovitàdell’ADR2007In vigore già a partire dal 1° luglio 2007, la normativa<br />
internazionale ADR prevede tre diverse modalità di trasporto su strada per le merci pericolose, il trasporto in colli, il trasporto in cisterna e il<br />
trasporto alla rinfusa. Molte merci di uso comune come, per esempio, vernici a base di solvente, adesivi, bombolette spray, devono<br />
considerarsi pericolose ai fini dell’ADR; sono molte, quindi, le problematiche che numerose organizzazioni devono affrontare quotidianamente<br />
per la spedizione di merci considerate pericolose.<br />
ARTICOLO ........................................................................................................................................................................................a pag. 89<br />
SullasaluteesicurezzadeilavoratoricomecambialanormativaconilREACH?Con la pubblicazione del regolamento n.<br />
1907/2006 (REACH), la Comunità europea ha fornito degli utili strumenti per il miglioramento del livello di tutela della salute<br />
umana e dell’ambiente.<br />
Risultano introdotte, infatti, numerose novità in materia di registrazione, di valutazione, di autorizzazione e di restrizione dei<br />
chemical. L’introduzione di queste innovazioni ha interessato anche la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza<br />
dei lavoratori, quindi, in particolare, il D.Lgs. n. 626/1994.<br />
È opportuno, quindi, che i soggetti appartenenti al “sistema prevenzione” si adeguino alle nuove disposizioni comunitarie,<br />
favorendo una integrazione delle disposizioni normative vigenti con quelle del REACH.<br />
<strong>Ambiente</strong><br />
ACQUA<br />
SINTESI............................................................................................................................................................................................ a pag. 108<br />
Rischio idrogeologico Vista la tendenza, negli ultimi anni, al manifestarsi di eventi meteoclimatici per diversi aspetti<br />
anomali rispetto alla normalità percepita e adottata come riferimento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato i<br />
criteri operativi per fronteggiare la stagione autunnale in arrivo che sembra confermare questo andamento.<br />
La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2007 sollecita i presidenti delle regioni e delle province<br />
autonome, i prefetti, l’UPI, l’ANCI e l’UNCEM a rivolgere particolare attenzione ai territori esposti a situazioni di rischio elevato<br />
e molto elevato, con particolare riguardo alle aree recentemente percorse dal fuoco, auspicando, inoltre, il completo<br />
recepimento del sistema di allertamento nazionale, sia in termini revisionali sia di monitoraggio e di sorveglianza (in Gazzetta<br />
Ufficiale del 15 ottobre 2007, n. 240).<br />
ENERGIA<br />
ARTICOLO ......................................................................................................................................................................................a pag. 104<br />
Fotovoltaico: vantaggi, costi e tecnologie Il fotovoltaico è in fase di grande rilancio, sia a fronte degli impegni assunti<br />
tramite la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto sia in seguito all’entrata in vigore delle recenti misure legislative sul<br />
“contoenergia” e il rendimento energetico degli edifici. Per comprendere veramente le reali opportunità offerte da questa<br />
fonte rinnovabile, è necessario conoscere tutti gli aspetti legati, dai risvolti applicativi fino ai costi e alla normativa tecnica di<br />
settore.<br />
RIFIUTI<br />
SINTESI ............................................................................................................................................................................................a pag. 108<br />
Gestione emergenziale di rifiuti L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2007, n. 3616, conferma,<br />
sino alla scadenza dello stato di emergenza, a favore del Presidente della regione Lazio Commissario delegato, i poteri già<br />
attribuitigli per favorire il definitivo superamento della situazione socioeconomicoambientale nel settore dei rifiuti urbani,<br />
speciali e speciali pericolosi derivanti e connessi alla gestione dei rifiuti urbani.<br />
Lo stesso Commissario delegato risulta anche investito della competenza a rilasciare l’AIA (autorizzazione integrata ambientale),<br />
se necessaria, in capo agli impianti di recupero/trattamento (in Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2007, n. 238).<br />
12<br />
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13 novembre 2007 N. 21
RUBRICA<br />
SINTESI<br />
MASSIMA E NOTA ..........................................................................................................................................................................a pag. 109<br />
Legittimazione a impugnare atti amministrativi Il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la<br />
legittimazione ad impugnare atti amministrativi a tutela dell’ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro<br />
natura giuridica), purché a) perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, b) abbiano<br />
un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e c) un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a<br />
fruizione collettiva che si assume leso, anche se non ricomprese nell’elenco delle associazioni a carattere nazionale<br />
individuate dal Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> ai sensi dell’art. 13 della Legge 8/7/1986, n. 349, poiché tale norma ha creato un<br />
ulteriore criterio di legittimazione che si è aggiunto e non sostituito a quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza<br />
per l’azionabilità dei c.d. “interessi diffusi” in materia ambientale. (Consiglio di Stato, sez. V, 23 aprile 2007, n. 1830 e nella<br />
sezione “Documentazione integrativa” del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
SUOLO<br />
SINTESI ............................................................................................................................................................................................a pag. 108<br />
Fenomeni di subsidenza Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 ha prorogato di un ulteriore<br />
anno, fino al 30 settembre 2008, lo stato di emergenza inerente ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di<br />
Guidonia Montecelio e di Tivoli, in provincia di Roma (in Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2007, n. 245).<br />
TUTELA AMBIENTALE<br />
MASSIMA E NOTA ..........................................................................................................................................................................a pag. 110<br />
Demolizione e ricostruzione nel concetto di ristrutturazione edilizia Nel concetto di ristrutturazione edilizia rientrano<br />
anche le opere di demolizione e di fedele ricostruzione del fabbricato, mentre eventuali modifiche di volumetria e sagoma<br />
rilevano solo ai fini del titolo abilitativo richiesto. (Cassazione penale, 14 agosto 2007, n. 32899 e nella sezione “Documentazione<br />
integrativa” del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
DalleRegioni<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
ARTICOLO ......................................................................................................................................................................................a pag. 114<br />
Tra MinLavoro e regione Campania la prima intesa in materia di sicurezza La regione Campania ha presentato due<br />
provvedimenti che testimoniano l’attenzione verso una problematica che continua ad avere dimensioni spropositate sul<br />
territorio regionale. Il primo provvedimento è la legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, che reca importanti norme in materia<br />
di sicurezza e di legalità inerenti alla disciplina degli «appalti di lavori pubblici, servizi e forniture»; il secondo è il «Protocollo di<br />
intesa per il coordinamento in Campania degli interventi in materia di tutela, salute e sicurezza sul lavoro», il primo protocollo<br />
di intesa stipulato tra il Ministero del Lavoro e una regione (in B.U.R.C. del 19 marzo 2007, n. 15 e nella sezione<br />
“Documentazione integrativa” del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).<br />
SICUREZZA IN CANTIERE<br />
ARTICOLO ......................................................................................................................................................................................a pag. 116<br />
Trasformazione di una centrale elettrica: gestire in sicurezza un grande cantiere L’area della centrale elettrica di<br />
Torrevaldalica Nord è interessata da un grande progetto di riconversione il quale richiede una notevole impegno di cooperazione<br />
tra tutti i soggetti coinvolti, vista la complessità e la dimensione dell’opera e la molteplicità di imprese coinvolte. Al fine di<br />
gestire al meglio questa situazione, il committente dell’opera, l’ente nazionale di produzione dell’energia elettrica, ha<br />
stipulato un «Protocollo di intesa sulle relazioni industriali» con le organizzazioni sindacali confederali di Civitavecchia,<br />
testimoniando la volontà di ottemperare agli obblighi legislativi oltre un livello formale di attuazione.<br />
SINTESI............................................................................................................................................................................................ a pag. 120<br />
Delibere e leggi regionali settembreottobre 2007 Tra le leggi e le delibere regionali pubblicate nei mesi di<br />
settembre e ottobre rilevano la circolare dell’Assessorato dei Lavori pubblici Regione Sicilia 3 ottobre 2007, esplicativa<br />
della legge regionale n. 20/2007 in materia di prevenzione e di sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili, il decreto<br />
dell’Assessorato del Territorio e dell’<strong>Ambiente</strong> Regione Sicilia 9 agosto 2007 sulle nuove procedure per le autorizzazioni<br />
alle emissioni in atmosfera, il decreto dirigenziale Regione Toscana 4 settembre 2007, n. 4253, sull’approvazione<br />
delle modalità di effettuazione delle misure di controllo sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, la legge<br />
Regione Lombardia 3 ottobre 2007, n. 24, sulle modifiche alla legge per il governo del territorio n. 12/2005 e, infine,<br />
la delibera della Giunta Regione Puglia 18 settembre 2007, n. 1463, di chiarimento del programma regionale per la<br />
tutela dell’ambiente.<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
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13
SCADENZARIO<br />
RUBRICA<br />
OBBLIGHI,ADEMPIMENTI,SCADENZE<br />
acuradiMarcoFabrizio, avvocatoinRoma<br />
14<br />
31<br />
OTTOBRE<br />
15<br />
NOVEMBRE<br />
20<br />
NOVEMBRE<br />
30<br />
NOVEMBRE<br />
RELAZIONEMENSILESULL’INQUINAMENTOACUSTICOAEROPORTUALE<br />
Entroil31ottobre2007leregionidevonotrasmetterealMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>edellaTuteladelterritorioedelmarenonchéalMinisterodeiTrasporti,larelazionemensilesulmonitoraggiodelrumoreaeroportuale.Questoalfinediverificareilrispetto,dapartedeglieventualivolinotturnicompresinellafasciaorariadalleore23.00alleore6.00locali,deirequisitiacusticiprevistidalcapitolo3,parteII,volumeI,Allegato<br />
XVIallaConvenzionerelativaall’aviazionecivileinternazionale,stipulataaChicagoil7dicembre1944e<br />
ratificatainItaliaconleggen.561/1956.Dallecitateprescrizionirisultano,comunque,esentatiivolidiStato,sanitariediemergenza.(Art.1,D.P.R.9novembre1999,n.476)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Regioni Mensile 30novembre2007<br />
DENUNCIADEGLIINFORTUNIDELSETTOREESTRATTIVO<br />
Entroil15novembre2007il“titolare”exart.2,comma1,letterab),D.Lgs.n.624/1996,devetrasmettere<br />
all’autoritàdivigilanzaunprospettoriassuntivo,anchesenegativo,degliinfortuniverificatisinelmese<br />
precedenteecheabbianocomportatoun’assenzadallavorodialmenotregiorni.(Art.25,comma8,<br />
D.Lgs.25novembre1996,n.624)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Titolareexart.2,comma1,lettera<br />
b),D.Lgs.n.624/1996<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
Mensile 15dicembre2007<br />
DENUNCIAPERIODICADEGLIIMBALLAGGIDELMESEPRECEDENTE<br />
Il20novembre2007èl’ultimogiorno,periproduttoriogliutilizzatoridiimballaggiiscrittialConsorzio<br />
nazionaleimballaggi(CONAI)einregimedidichiarazionemensile,perpresentareladenunciaecalcolare,sullabasedellefattureemesseodeidocumentiricevuti,ilcontributoprelevatoodovutonelmeseprecedente,distinguendogliimportirelativiaciascunatipologiadimaterialieindicandoilrelativoconsorziodiappartenenza.GliimportirelativialladichiarazionepresentatadovrannoessereversatialCO<br />
NAI,entroisuccessivi90giorni,suunoopiùdeiseiconticorrentibancari,ognunorelativoaunatipologia<br />
dimateriali,acciaio,alluminio,carta,legno,plasticaevetro.(Art.7,commi9e10,regolamentoCONAI)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Produttori o utilizzatori di imballaggiiscrittialConsorzionazionale<br />
imballaggi(CONAI)einregimedi<br />
dichiarazionemensile<br />
Mensile 20dicembre2007<br />
IPPC:TRASMISSIONEDELLECOMUNICAZIONI<br />
L’Agenzianazionaleperlaprotezioneeiservizitecnici(APATgiàANPA)devetrasmettere,entroil30novembre2007,alMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>edellaTuteladelterritorioedelmare,idatirelativiallecomunicazioni<br />
annualiricevuteanormadell’art.4,D.M.23novembre2001,recanteidati,ilformatoelemodalitàdella<br />
comunicazionedicuiall’abrogatoart.10,comma1,decretolegislativo4agosto1999,n.372,oggiart.12,<br />
comma1,D.Lgs.18febbraio2005,n.59.(Art.4,comma5,D.M.23novembre2001)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
APAT(giàANPA) Annuale 30novembre2008<br />
RELAZIONEANNUALESULLOSTATODIATTUAZIONEDEIPROGRAMMIATTUATIVIDELPROTOCOLLODIKYOTO<br />
Il30novembre2007scadeiltermineannualeentroilqualeilMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>edellatuteladelterritorioedelmaredevepresentare,alParlamento,unarelazioneillustrativasullostatodiattuazionedeiprogrammipilotanazionalieinternazionaliperlariduzionedelleemissioniel’impiegodipiantagioniforestali<br />
perl’assorbimentodicarbonio.Sitrattadeiprogrammicaratterizzatidall’obiettivodidefinireimodellidi<br />
interventopiùefficacidalpuntodivistadeicosti,siaalivellointernosianell’ambitodelleiniziativecongiunteprevistedaimeccanismiistituitidalProtocollodiKyoto.(Art.2,commi<br />
3e 4,legge1°giugno2002,n.120)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Ministerodell’<strong>Ambiente</strong>edella<br />
Tuteladelterritorioedelmare<br />
Annuale 30novembre2008<br />
13 novembre 2007 N. 21
30<br />
NOVEMBRE<br />
11<br />
DICEMBRE<br />
15<br />
DICEMBRE<br />
20<br />
DICEMBRE<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
RUBRICA<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
SCADENZARIO<br />
RELAZIONEMENSILESULL’INQUINAMENTOACUSTICOAEROPORTUALE<br />
Entroil30novembre2007,leregionidevonotrasmetterealMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>edellatuteladel<br />
territorioedelmarenonchéalMinisterodeiTrasporti,larelazionemensilesulmonitoraggiodelrumore<br />
aeroportuale.Questoalfinediverificareilrispetto,dapartedeglieventualivolinotturnicompresinella<br />
fasciaorariadalleore23.00alleore6.00locali,deirequisitiacusticiprevistidalcapitolo3,parteII,volumeI,AllegatoXVIallaConvenzionerelativaall’aviazionecivileinternazionale,stipulataaChicagoil7<br />
dicembre1944eratificatainItaliacon laleggen.561/1956.Dallecitateprescrizionirisultanoesentati,<br />
comunque,ivolidiStato,sanitariediemergenza.(Art.1,D.P.R.9novembre1999,n.476)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Regioni Mensile 31dicembre2007<br />
SICUREZZASUILUOGHIDILAVORO:ATTIVITÀDISPETTACOLOVIAGGIANTE<br />
L’11dicembre2007entrainvigorelanuovadisciplinainmateriadisicurezzaperleattivitàdispettacolo<br />
viaggiante,dicuialD.M.18maggio2007.<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Chiunque <br />
AUTOVEICOLINUOVI:DESCRIZIONEDELLAGUIDARELATIVAALRISPARMIODICARBURANTEEALLEEMISSIONIDICO2<br />
I“costruttori”diautoveicolidevonofornireentroil15dicembre2007,alMinisterodelloSviluppoEconomico,leinformazionidicuiaipunti1e2,allegatoIIalD.P.R.n.84/2003,concernentiladescrizionedellaguidarelativaalrisparmiodicarburanteealleemissionidiCO2delleautovetturenuovechepossonoessereacquistateinItalia.Acaricodeitrasgressoriovveroacaricodicolorocheadempierannoinmodoincompletooinesattoèprevistalasanzioneamministrativada250,00<br />
a1.000,00euro.(Artt.4e11,<br />
D.P.R.17febbraio2004,n.84;circolare6agosto2007,n.0023958)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Personefisicheogiuridicheresponsabili,<br />
verso l’autorità che rilascia<br />
l’omologazione,dituttigliaspetti<br />
delprocedimentodiomologazioneedellaconformitàdellaproduzionediun’autovettura(“costruttore”exart.1,comma1,letteraf),<br />
D.P.R.n.84/2003)<br />
Annuale 15dicembre2008<br />
DENUNCIADEGLIINFORTUNIDELSETTOREESTRATTIVO<br />
Entroil15dicembre2007il“titolare”exart.2,comma1,letterab),D.Lgs.n.624/1996,devetrasmettere<br />
all’autoritàdivigilanzaunprospettoriassuntivo,anchesenegativo,degliinfortuniverificatisinelmese<br />
precedenteecheabbianocomportatoun’assenzadallavorodialmenotregiorni.(Art.25,comma8,<br />
D.Lgs.25novembre1996,n.624)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Titolareexart.2,comma1,lettera<br />
b),D.Lgs.n.624/1996<br />
Mensile 15gennaio2008<br />
DENUNCIAPERIODICADEGLIIMBALLAGGIDELMESEPRECEDENTE<br />
Il20dicembre2007èl’ultimogiorno,periproduttoriogliutilizzatoridegliimballaggiiscrittialConsorzionazionaleimballaggi(CONAI)einregimedidichiarazionemensile,perpresentareladenunciaecalcolare,sullabasedellefattureemesseodeidocumentiricevuti,ilcontributoprelevatoodovutonelmeseprecedente,distinguendogliimportirelativiaciascunatipologiadimaterialieindicandoilrelativo<br />
consorziodiappartenenza.Gliimportirelativialladichiarazionepresentatadovrannoessereversatial<br />
CONAIentroisuccessivi90giornisuunoopiùdeiseiconticorrentibancari,ognunorelativoaunatipologiadimateriali(acciaio,alluminio,carta,legno,plasticaevetro).(Art.7,commi9e10,regolamento<br />
CONAI)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Produttori o utilizzatori di imballaggiiscrittialConsorzionazionale<br />
imballaggi(CONAI)einregimedi<br />
dichiarazionemensile<br />
Mensile 20gennaio2008<br />
15
16<br />
SCADENZARIO<br />
20<br />
DICEMBRE<br />
31<br />
DICEMBRE<br />
RUBRICA<br />
STRUTTURESANITARIEPUBBLICHEEPRIVATE“ESISTENTI”:ADEGUAMENTOALLAREGOLADIPREVENZIONEINCENDI<br />
Il26dicembre2007scadeiltermineentroilqualelestrutturesanitariepubblicheeprivateesistential<br />
momentodell’entratainvigoredelD.M.18settembre2002dovrannoessereadeguateallanuovanormativatecnicadiprevenzioneincendicontenutaneldecretostesso.(Art.6,D.M.18settembre2002)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Titolari di strutture sanitarie pubbliche<br />
e private esistenti al momento<br />
dell’entrata in vigore del<br />
D.M.18settembre2002<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
<br />
RELAZIONEANNUALESULRIUTILIZZODELLEACQUEREFLUE<br />
Il31dicembre2007scadeiltermineentroilqualeiltitolaredellaretedidistribuzionedelleacquerefluerecuperate,seesistente,devetrasmettereallaregioneterritorialmentecompetenteirisultatidelmonitoraggioeffettuatoaifinidellaverificadeiparametrichimiciemicrobiologicidelleacquerefluerecuperate,chevengonodistribuite,edeglieffettiambientali,agronomiciepedologicidellororiutilizzo.(Art.11,D.M.12giugno<br />
2003,n.185.Nota:ilD.M.n.185/2003èstatoabrogatodalD.M.2maggio2006,chehareiterato,all’art.11,il<br />
medesimoincombenteprevistodall’art.11,D.M.n.185/2003;ilD.M.2maggio2006èstato,apropriovolta,<br />
dichiarato“inefficace”concomunicatodelMinisterodell’ambienteedellatuteladelterritorioedelmare)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Titolaridellaretedidistribuzione<br />
diacquerefluerecuperate<br />
Annuale 31dicembre2008<br />
REGISTROSUICASIDIMESOTELIOMAASBESTOCORRELATI:RISULTANZEANNUALI<br />
L’ISPESLdevetrasmetterealleregioni,entroil31dicembre2007,idatidisintesiannualirelativiallerisultanze<br />
delregistrosuicasidimesoteliomaasbestocorrelati.Lacomunicazionedovràessereinviatainformaanonimaaisensidell’art.23,comma4,leggen.675/1996.(Art.5,comma4,D.P.C.M.10dicembre2002,n.308)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
ISPESL Annuale 31dicembre2008<br />
VEICOLIFUORIUSO:COMUNICAZIONEANNUALEDEGLI“OPERATORIECONOMICI”<br />
Iproduttori,idistributori,glioperatoriaddettiallaraccolta,nonchélecompagniediassicurazionedeiveicoliamotoreeleimpresedifrantumazione,direcuperoediriciclaggioovveroglialtrioperatoricheeffettuanoiltrattamentodiunveicolofuoriusoedeirelativicomponentiemateriali(cosìdetti“operatorieconomici”exart.3,comma1,letterau),D.Lgs.n.209/2003),devonopubblicare,entroil31dicembre2007,erenderedisponibiliall’Albonazionaledelleimpresecheeffettuanolagestionedeirifiuti,leinformazionirelative<br />
a:costruzionedelveicoloedeirelativicomponentichepossonoesserereimpiegati,recuperatiericiclati;il<br />
correttotrattamento(sottoilprofiloambientale)delveicolofuoriuso,conparticolareriferimentoallarimozionedituttiiliquidieallademolizione;l’ottimizzazionedellepossibilitàdireimpiego,diriciclaggioedi<br />
recuperodelveicolofuoriusoedeirelativicomponenti;iprogressiconseguitiinmateriadirecuperoedi<br />
riciclaggioalfinediridurrelosmaltimentodelveicolofuoriusoedeirifiuticostituitidairelativicomponenti<br />
emateriali.(Art.11,comma5,D.Lgs.24giugno2003,n.209)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Produttori,distributori,operatori<br />
addettiallaraccolta,compagniedi<br />
assicurazionedeiveicoliamotore,<br />
impresedifrantumazione,direcuperoediriciclaggio,altrioperatori<br />
cheeffettuanoiltrattamentodiun<br />
veicolofuoriusoedeirelativicomponentiemateriali<br />
Annuale 31dicembre2008<br />
COMUNICAZIONEANNUALESUGLIIMPIANTIPORTUALIDIRACCOLTAPERIRIFIUTIPRODOTTIDALLENAVIEIRESIDUIDELCARICO<br />
IlMinisterodelleInfrastrutture devecomunicare,allaCommissioneeuropeaealMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>edellatuteladelterritorioedelmare,l’elencodellenavi,diversedaipescherecciedalleimbarcazioni<br />
dadiporto,chenonhannoconferitoirifiutiprodottiabordoeiresiduidicaricoanormadelD.Lgs. 24<br />
giugno2003,n.182,«Attuazionedelladirettiva2000/59/CErelativaagliimpiantiportualidiraccoltaper<br />
irifiutiprodottidallenaviediresiduidelcarico».(Art.14,comma3,D.Lgs.24giugno2003,n.182)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
MinisterodelleInfrastrutture Annuale 31dicembre2008<br />
13 novembre 2007 N. 21
31<br />
DICEMBRE<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
RUBRICA<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
SCADENZARIO<br />
Grandiimpiantidicombustione:ratatrimestrale“carbontax”<br />
Gliesercentideigrandiimpiantidicombustione(GIC),exdirettiva88/609/CEE,devonoversare<br />
laratatrimestraledell’impostasuiconsumidicarbone,dicokedipetrolio,dibitumediorigine<br />
naturale emulsionato con il 30% di acqua (orimulsion), impiegati negli impianti di<br />
combustione nell’anno precedente. Nell’ipotesi di ritardato adempimento sarà applicabile la<br />
sanzioneamministrativapecuniariadiunasommadaldoppioalquadruplodellatassadovuta,<br />
fermi restando i principi generali stabiliti dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Per le<br />
inosservanze di diverso tipo sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro<br />
258,23 a euro 1.549,37 (art. 50, D.Lgs. n. 504/1996). (Art. 8, commi 7 e 8, legge 23 dicembre<br />
1998, n. 448)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Esercenti dei grandi impianti di<br />
combustione (GIC) ex direttiva<br />
88/609/CEE<br />
Trimestrale 31marzo2008<br />
GRANDIIMPIANTIDICOMBUSTIONE:RATATRIMESTRALEDELLATASSASULLEEMISSIONIDIANIDRIDESOLFOROSAE<br />
SUGLIOSSIDIDIAZOTOECONGUAGLIO<br />
Gliesercentideigrandiimpiantidicombustione(GIC)exdirettiva88/609/CEE(potenzatermicapario<br />
superiorea50MW,indipendentementedaltipodicombustibileutilizzatoedestinatiallaproduzione<br />
di energia, a eccezione di quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in<br />
procedimentidifabbricazione)eart.1,comma3,D.P.R.n.416/2001,devonoversarelaratatrimestrale<br />
della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx). In caso di ritardato<br />
adempimentodecorrerannol’indennitàdimoraegliinteressiprevistidall’art.3,comma4,D.Lgs.n.<br />
504/1996. Per l’omesso pagamento sarà applicabile l’indennità di mora e gli interessi dovuti per il<br />
ritardo,oltrechelasanzioneamministrativapecuniariadiunasommadaldoppioalquadruplodella<br />
tassadovuta.Perleinosservanzedidiversotiposaràapplicabilelasanzioneamministrativapecuniaria<br />
daeuro258,23aeuro1.549,37(art.50,D.Lgs.n.504/1996).(Art.17,commi2933,legge27dicembre<br />
1997,n.449;art.4,D.P.R.26ottobre2001,n.416)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Esercenti dei grandi impianti di<br />
combustione (GIC) ex direttiva<br />
88/609/CEE e art. 1, comma 3,<br />
D.P.R.n.416/2001<br />
Trimestrale 31marzo2008<br />
COMUNICAZIONEDEICENTRIAUTORIZZATISULLAQUANTITÀDIHALONINENTRATA,INGIACENZAEINUSCITA<br />
I «centri autorizzati di raccolta dell’halon» (cioè delle sostanze controllate lesive dell’ozono<br />
stratosferico elencate nella tabella A, gruppo II, legge n. 549/1993, e delle sostanze indicate<br />
nell’Allegato I, gruppo III, regolamento CE n. 2037/2000) devono comunicare, al Ministero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio e del mare nonché al Ministero dello Sviluppo<br />
Economico (già delle Attività produttive), l’informativa semestrale sulle quantità di halon in<br />
ingresso, le quantità in giacenza, le quantità in uscita e la loro destinazione per tipo di<br />
sostanza. Nel caso di avvio a distruzione dovrà essere richiesta, a chi provvede alla stessa, una<br />
attestazione di avvenuta distruzione da inviare in copia ai medesimi Ministeri. (Art. 4, comma<br />
7, D.M. 3 ottobre 2001)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Centri autorizzati di raccolta<br />
dell’halon<br />
Semestrale 30giugno2008<br />
COMUNICAZIONEDEICENTRIAUTORIZZATISULLAQUANTITÀDICFCINENTRATA,INGIACENZAEINUSCITA<br />
I «centri autorizzati di raccolta dei clorofluorocarburi» (cioè delle sostanze controllate lesive<br />
dell’ozono stratosferico elencate nella tabella A, gruppo I, legge n. 549/1993, e delle sostanze<br />
indicate nell’Allegato I, gruppi I e II, regolamento CE n. 2037/2000) devono comunicare al<br />
Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero dello<br />
Sviluppo Economico (già delle Attività produttive), l’informativa semestrale sulle quantità di<br />
CFC in ingresso, le quantità in giacenza, le quantità in uscita e la loro destinazione per tipo di<br />
sostanza. Nel caso di avvio a distruzione dovrà essere richiesta, a chi provvede alla stessa, una<br />
attestazione di avvenuta distruzione da inviare in copia ai medesimi Ministeri. (Art. 9, comma<br />
6, D.M. 3 ottobre 2001)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Centri autorizzati di raccolta dei<br />
clorofluorocarburi<br />
Semestrale 30giugno2008<br />
17
9382_71583 22-10-2007 15:39 Pagina 1<br />
Organizzano il Convegno<br />
“Dalla certificazione di processo e di prodotto<br />
agli Acquisti Verdi: l’impostazione ecosostenibile<br />
che vede il pubblico ed il privato sullo stesso fronte”<br />
che si terrà a Rimini, 7 novembre 2007<br />
nell’ambito di Ecomondo ‘07 Rimini Fiera<br />
Sala Eventi Pad. B 4, dalle ore 14.15 alle ore 18.00<br />
Con il Patrocinio di<br />
È stata invitata a partecipare ai lavori<br />
il Sottosegretario al Ministero dell'<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del Territorio e del Mare,<br />
professoressa Laura Marchetti<br />
Moderatori: Gian Felice Clemente - Igeam S.r.l., Enrico Cancila - ERVET<br />
Apertura lavori e saluti a cura degli organizzatori<br />
Walter Ganapini, AssoSCAI: Politiche integrate di prodotto, acquisti verdi e controllo della filiera.<br />
Teresa Gargiulo, Federlegno: Innovazione tecnologica e l'Ecodesign: la sfida ambientale del settore.<br />
Caterina Rinaldi, ENEA: Le politiche integrate di prodotto: metodi e realizzazioni.<br />
Lucio Piccolotto, Unione industriali Pordenone: Politica integrata di prodotto in un distretto<br />
industriale.<br />
Balázs Sára, Febe Ecologic: Certificazioni EPD nel settore legno-arredo: sinergie nella catena<br />
di prodotto.<br />
Primo Barzoni, Palm: Il ruolo dell'imballaggio sostenibile: benefici ambientali ed economici.<br />
Catia Bastioli, Novamont: L'innovazione tecnologica a favore della sostenibilità ambientale.<br />
Angelo Spina, Acquisti & Sostenibilità: Sostenibilità sociale ed ambientale lungo la catena<br />
della fornitura.<br />
Riccardo Rifici - Ministero dell'<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio e del mare:<br />
La strategia nazionale per gli acquisti verdi delle Pubbliche Amministrazioni.<br />
Lidia Capparelli, CONSIP: L'impegno di CONSIP per gli acquisti verdi in rete.<br />
Umberto Musumeci, Valore Sociale: Misurare la responsabilità sociale è possibile?<br />
Stefano Aldini, Certiquality - Emanuela Venturini, Arpaer: Le linee guida a supporto degli<br />
enti locali per un approccio agli acquisti verdi sistematico ed organizzato.<br />
Segreteria Organizzativa:<br />
igeam_direzionemarketing@igeam.it - www.igeam.it<br />
Monica Grilli tel. 06669911 - 0666991305<br />
info2@palm.it - www.palm.it - Marco Piervenanzi tel. 037582022218<br />
Nell’ambito di<br />
Ecomondo Rimini Fiera<br />
7/10 novembre ‘07<br />
www.ecomondo.com
M&A,REALESTATE,ESERCIZIODIIMPRESA:<br />
QUANTOPESAILRISCHIOAMBIENTALE?<br />
Nell’ambito di operazioni di fusioni e acquisizioni societarie (merger<br />
and acquisition M&A), come anche nelle normali attività di impresa,<br />
gli aspetti ambientali hanno sempre più spesso un’influenza molto<br />
fortesullavalutazioneeconomicadell’oggettodellatransazione.Particolarmenteinteressatisonoilsettoreindustrialeequelloimmobiliare.Sultemaèopportunopassareinrassegna:<br />
l leprincipalifattispeciedirischioambientale;<br />
l le disposizioni “ineffettive” e le prospettive di riforma tra D.Lgs. n.<br />
231/2001ed.d.l.sullapenalizzazionedeidelitticontrol’ambiente;<br />
l quantoincidasulvaloredelletransazioniladeterminazionedipassivitàambientali;<br />
l glistrumentiperlefasiprecontrattuali(duediligence)econtrattuali(pattidimanlevaogaranziefinanziarieafavoredell’acquirente);<br />
l l’adozionediSGAperprevenireilrischioambientale;<br />
l lepropostedelmercatoassicurativocontroilrischioambientale.<br />
Contributi di:<br />
• Marco Tonellotto<br />
• Angelo Merlin<br />
• Marco Brevi<br />
• Paolo Gallarati e Carlo Grignani<br />
• Massimo Bettanin<br />
• Giovanni Faglia
TUTELA AMBIENTALE<br />
Articolo<br />
SPECIALE<br />
Il discorso può essere ampliato al settore real estate e all’attività ordinaria d’impresa<br />
Quali profili di rischio ambientale<br />
nelle operazioni societarie straordinarie?<br />
diMarcoTonellotto, avvocato,NCTMstudiolegaleassociato<br />
Iprofilidirischioconnessi<br />
allenonconformitàambientali<br />
diunsitoodiun’attività<br />
industrialecostituisconotemi<br />
diindubbiarilevanzanelcontesto<br />
delleoperazionisocietarie<br />
straordinarie(M&A),delreal<br />
estateodell’esercizioordinario<br />
diun’impresa,dalmomentoche<br />
l’ordinamentogiuridicoitaliano<br />
riconnetteall’esistenza<br />
dipassivitàambientaliilsorgere<br />
diunsistemadiresponsabilità<br />
eoneridinaturacivile,<br />
penaleeamministrativa,<br />
suscettibilid’incidereinquesti<br />
ambiti.Conriferimento<br />
allecriticitàambientali<br />
maggiormentenote<br />
esignificativecontaminazione<br />
deisiti,abbandonodirifiuti<br />
edannoambientalemeritano,<br />
pertanto,diessereevidenziati<br />
gliaspettipiùrilevanti<br />
dirischioambientaleallaluce<br />
dellenovitàintrodotte<br />
nellalegislazione,oltreunanno<br />
fa,dalD.Lgs.n.152/2006.<br />
20<br />
Rischioambientale<br />
econtaminazionedeisiti<br />
Per quanto concerne la problematica<br />
della contaminazione dei siti, il<br />
principale problema che deve affrontare<br />
il proprietario di un’area inquinata<br />
al quale non sia addebitabile la<br />
responsabilità [1] di questa passività<br />
ambientale è quello dell’eventuale<br />
assunzione degli oneri e dei costi della<br />
bonifica. Infatti, se da un lato, con<br />
l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/<br />
2006, può ritenersi definitivamente<br />
affermato [2] il modello di una responsabilità<br />
soggettiva di tipo “aquiliano”,<br />
in forza del quale destinatario<br />
dell’obbligo di bonifica è solamente<br />
il soggetto responsabile della contaminazione<br />
cui la stessa sia riferibile a<br />
titolo di dolo o colpa [3] , dall’altro la<br />
ribadita natura di onere reale [4] degli<br />
interventi nei quali si articola il procedimento<br />
di bonifica, unitamente al<br />
privilegio speciale immobiliare che<br />
assiste le relative spese, paiono<br />
esporre il proprietario incolpevole al<br />
rischio di dover comunque sopportare<br />
i costi della bonifica, ovviamente<br />
entro i limiti di valore del bene immobile,<br />
quando questa sia stata effettuata<br />
dalla pubblica amministrazione<br />
che agisca successivamente in sede<br />
esecutiva per recuperare il proprio<br />
credito. Pur trattandosi di un rischio<br />
effettivo e concreto, nel passaggio tra<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
il “vecchio” D.Lgs. n. 22/1997 [5] e il<br />
“nuovo” D.Lgs. n. 152/2006, ne sono<br />
stati meglio definiti i confini, dal momento<br />
che l’art. 253, D.Lgs. n. 152/<br />
2006, ha chiaramente escluso qualsiasi<br />
forma di automatismo nel sorgere<br />
dell’onere reale o nell’esercizio del<br />
privilegio speciale immobiliare. Infatti,<br />
per la nascita dell’onere reale<br />
è ora presupposta l’iscrizione dello<br />
stesso nei registri immobiliari e la<br />
sua indicazione nel certificato di<br />
destinazione urbanistica, mentre la<br />
condizione per l’esercizio del privilegio<br />
e la ripetizione delle spese sostenute<br />
dalla pubblica amministrazione<br />
è costituita dall’avvio di un<br />
apposito procedimento amministrativo<br />
finalizzato all’emanazione<br />
di un provvedimento motivato che<br />
giustifichi l’impossibilità di individuare<br />
il responsabile o la non esperibilità<br />
di azioni esecutive nei confronti<br />
di quest’ultimo o, ancora, la<br />
loro infruttuosità. Inoltre, l’art. 253,<br />
D.Lgs. n. 152/2006, stabilisce pure<br />
un tetto massimo del rischio in esame,<br />
dato che il proprietario non responsabile<br />
risponde soltanto nei limiti<br />
del valore di mercato del sito, quale<br />
determinato a seguito dell’esecuzione<br />
degli interventi di bonifica. Sul<br />
punto è recentemente intervenuta<br />
un’interessante interpretazione giurisprudenziale<br />
[6] che ha puntualizzato<br />
[1] Totalmente diversa è, invece, la prospettiva del proprietario o del gestore responsabili della contaminazione, che dovranno<br />
integralmente sopportare gli oneri e i costi della bonifica, soggiacendo pure alle eventuali sanzioni penali del caso.<br />
[2] Il D.Lgs. n. 152/2006 recepisce, infatti, nell’ordinamento italiano il principio “chi inquina paga”, che, per come richiamato nel<br />
contesto che la nuova legge quadro ambientale - in questo senso si veda l’art. 239 del suddetto decreto - riserva al tema della<br />
bonifica dei siti contaminati, non può ritenersi un principio puramente programmatico, dovendo, invece, trovare applicazione<br />
concreta nella disciplina di questo segmento della materia. Dal che discende, pertanto, il profilo squisitamente soggettivo delle<br />
responsabilità, accolto dal legislatore nel disciplinare l’istituto delle bonifiche. Si aggiunga poi che l’art. 311, comma 2, D.Lgs. n.<br />
(segue)<br />
13 novembre 2007 N. 21
come la causa del recupero delle<br />
spese sostenute dalla parte pubblica<br />
sia quella dell’ingiustificato arricchimento<br />
ai sensi dell’art. 2041<br />
del codice civile [7] . Da questa impostazione<br />
consegue che la pretesa<br />
azionabile dalla pubblica autorità è<br />
destinata a incontrare limiti ulteriori,<br />
dovendo, innanzitutto, la parte pubblica<br />
dare la prova dell’esistenza di<br />
un incremento patrimoniale del privato.<br />
Inoltre, poiché l’azione di arricchimento<br />
è di tipo sussidiario [8] , la<br />
sua proponibilità presuppone la prova<br />
da parte dell’interessato di non<br />
aver avuto la possibilità di proporre<br />
azioni alternative, a prescindere dal<br />
risultato utile conseguibile attraverso<br />
di esse. Va, quindi, da sé che coordinando<br />
questo principio con la previsione<br />
che definisce i contenuti e i fini<br />
del procedimento amministrativo<br />
contemplato dall’art. 253, D.Lgs. n.<br />
152/2006, ove l’amministrazione<br />
non coltivi efficacemente le indagini<br />
per l’individuazione del colpevole e<br />
le azioni per perseguirlo, viene meno<br />
la possibilità di una sua rivalsa sul<br />
proprietario incolpevole per le spese<br />
di bonifica. Si aggiunga, infine, che<br />
l’azione di arricchimento si prescrive<br />
nell’ordinario termine decennale, a<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
SPECIALE<br />
partire dal giorno in cui si è verificato<br />
il fatto produttivo dell’impoverimento<br />
e del correlativo arricchimento.<br />
Un secondo profilo d’interesse per<br />
l’operatore economico che debba<br />
confrontarsi col tema delle bonifiche<br />
è quello collegato alla nuova definizione<br />
di sito contaminato introdotta<br />
dal D.Lgs. n. 152/2006, per le implicazioni<br />
che ne possono derivare sotto<br />
il profilo del rischio connesso al<br />
meccanismo dell’onere reale. Ai sensi<br />
dell’art. 240, lettera e), D.Lgs. n.<br />
152/2006, un sito può definirsi contaminato<br />
solamente quando sia riscontrabile<br />
un superamento delle concentrazioni<br />
soglia di rischio (CSR) definite<br />
a seguito di una procedura di<br />
analisi di rischio. Pertanto, il semplice<br />
superamento dei valori tabellari<br />
predefiniti per legge, le cosiddette<br />
concentrazioni soglia di contaminazione<br />
(CSC), rende l’area soltanto<br />
“potenzialmente contaminata” [9] , con<br />
la conseguenza di preservarne il regime<br />
giuridico proprio dei siti non contaminati<br />
[10] , quali definiti dall’art.<br />
240, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006.<br />
Di conseguenza, durante la fase antecedente<br />
alla definizione delle CSR,<br />
nessun onere reale e vincolo particolare<br />
viene a gravare sull’area.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
TUTELA AMBIENTALE<br />
Articolo<br />
Sempre con riferimento alla situazione<br />
di potenziale contaminazione<br />
di un’area, l’art. 245, comma<br />
2, D.Lgs. n. 152/2006 ha introdotto<br />
una novità, che interessa direttamente<br />
i proprietari e i gestori di siti<br />
contaminati, non responsabili della<br />
contaminazione, tenuti ora a comunicare<br />
alla pubblica amministrazione<br />
il rilevato superamento (o il pericolo<br />
concreto e attuale di superamento)<br />
delle concentrazioni soglia<br />
di contaminazione (CSC) e ad attuare<br />
le misure di prevenzione del<br />
caso, secondo la procedura di cui<br />
all’art. 242, D.Lgs. n. 152/2006.<br />
Dal tenore letterale della norma [11]<br />
si potrebbe ritenere che l’obbligo di<br />
porre in essere interventi di emergenza<br />
vada, quindi, esteso anche a<br />
soggetti diversi dal responsabile<br />
delle contaminazione. Tuttavia, per<br />
le considerazioni già svolte in precedenza<br />
sulla natura tendenzialmente<br />
soggettiva della responsabilità<br />
in materia ambientale, gli obblighi<br />
eventualmente gravanti su<br />
chi non sia responsabile della passività<br />
in questione devono concepirsi<br />
come contenuti, dovendo<br />
escludersi nei confronti di questi<br />
qualsiasi considerazione risarcitoria<br />
o punitiva [12] . Pertanto, le misu-<br />
152/2006, nel trattare della più ampia responsabilità per danni all’ambiente, costituisce e disciplina la situazione giuridica<br />
soggettiva di questa responsabilità, riferendola, in via esclusiva - salve le espresse eccezioni collegate alla posizione del cosiddetto<br />
“operatore” - al responsabile dell’inquinamento, fornendo così all’interprete un orientamento decisivo nella ricostruzione degli<br />
obblighi connessi alla contaminazione dei siti e all’individuazione dei loro destinatari.<br />
[3] Si veda, in proposito, la sentenza del TAR Sicilia, Catania, sez. II, 20 luglio 2007, n. 1254, commentata, dallo stesso Autore, a pag. 51.<br />
[4] L’onere reale può essere definito un peso che grava sul fondo e che continua a seguirlo nonostante i trasferimenti di proprietà dello<br />
stesso. Per una più compiuta trattazione del tema si veda F. Peres, Siti Contaminati, Il Sole 24 Ore, 2001, p. 31 e segg.<br />
[5] Per quanto riguarda onere reale e privilegio speciale immobiliare, la norma di riferimento è rappresentata dall’art. 17, commi 10 e 11.<br />
[6] Si veda la sentenza del TAR Sicilia, Catania, sez. II, 20 luglio 2007, n. 1254.<br />
[7] Art. 2041 c.c.: «Azione generale di arricchimento. Chi senza giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei<br />
limiti dell’arricchimento, ad indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l’arricchimento abbia<br />
per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda».<br />
[8] Art. 2042 c.c. «Carattere sussidiario dell’azione. L’azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare<br />
un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito».<br />
[9] Si veda, in questo senso, l’art. 240, lettera d), D.Lgs. n. 152/2006.<br />
[10] In questo senso, si vedano le sentenze del TAR Lombardia, Milano, 27 giugno 2007, n. 5288; TAR Lombardia, Milano, 27 giugno<br />
2007, n. 5289.<br />
[11] Art. 245, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006: «Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’art. 242,<br />
il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto di superamento delle concentrazioni soglia di<br />
contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le<br />
misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’art. 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si<br />
attiva, sentito il comune, per l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque<br />
riconosciuta al proprietario o a altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la<br />
realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità».<br />
[12] In proposito si veda, L. Prati, La giurisprudenza in tema di bonifiche dei siti d’intereresse nazionale dopo il D.Lgs n. 152/2006, in<br />
www.ambientediritto.it, Dottrina 2007.<br />
21
22<br />
TUTELA AMBIENTALE<br />
Articolo<br />
re di prevenzione vanno intese in<br />
senso rigido, cioè per quello che<br />
effettivamente sono [13] , sostanziandosi<br />
soltanto negli interventi che<br />
si rendono necessari nel circoscritto<br />
ambito dell’immediatezza<br />
di un evento, al<br />
fine di bloccare<br />
un’aggressione<br />
imminente a beni<br />
primari e che il<br />
Legislatore ha<br />
posto in capo al<br />
proprietario e al<br />
gestore dell’area<br />
non responsabili<br />
in base al principio<br />
di solidarietà<br />
sociale, trattandosi,<br />
per l’appunto,<br />
dei soggetti<br />
che hanno<br />
le maggiori possibilità<br />
di attivarsi<br />
per primi.<br />
Al di fuori di<br />
questo contesto,<br />
che non contempla pertanto situazioni<br />
di contaminazione storica [14] o<br />
diffusa, è ragionevole ritenere che in<br />
capo al proprietario e al gestore<br />
estranei alla causazione della contaminazione<br />
non sorgano altri e diversi<br />
obblighi di intervento [15] .<br />
Ilrischioambientale<br />
daabbandonodirifiuti<br />
Per quanto riguarda il diverso<br />
capitolo delle passività ambientali<br />
Allalucediquanto<br />
dispostodalD.Lgs.<br />
n.152/2006,perlanascita<br />
dell’onererealeèora<br />
presuppostal’iscrizione<br />
dellostessoneiregistri<br />
immobiliarielasua<br />
indicazionenel<br />
certificatodi<br />
destinazioneurbanistica<br />
SPECIALE<br />
costituite dall’illecito abbandono<br />
di rifiuti [16] nel suolo o nel sottosuolo,<br />
il D.Lgs. n. 152/2006, con<br />
l’art. 192 ripropone il sistema delle<br />
responsabilità delineato dall’art.<br />
14, D.Lgs. n. 22/1997, secondo<br />
il quale<br />
l’obbligo di rimozione<br />
e avvio<br />
a recupero o<br />
smaltimento dei<br />
rifiuti e del ripristino<br />
dello stato<br />
dei luoghi gravano<br />
sia sull’autore<br />
dell’evento<br />
sia, in via solidale,<br />
sul proprietario<br />
del sito o sul<br />
titolare di diritti<br />
reali o personali<br />
di godimento<br />
sullo stesso, ai<br />
quali l’abbandono<br />
in questione sia riferibile a titolo<br />
di dolo o colpa, sia, ancora,<br />
sulla persona giuridica ai cui amministratori<br />
o rappresentanti vada<br />
imputata la responsabilità dell’illecita<br />
gestione dei rifiuti.<br />
Sotto quest’ultimo profilo, il<br />
precitato articolo 192 precisa, però,<br />
in modo più netto e puntuale,<br />
l’ambito della responsabilità solidale<br />
degli enti giuridici, definendo,<br />
attraverso il richiamo alla<br />
[13] Ai sensi dell’art. 240, lettera i), le misure di prevenzione sono rappresentante da «le iniziative per contrastare un evento, un atto o<br />
un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile<br />
che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi<br />
di tale minaccia».<br />
[14] In questo caso, sul presupposto che le stesse non comportino rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, dal<br />
momento che, diversamente, dovrebbe trovare applicazione il combinato disposto del secondo periodo del comma 1 dell’art. 242,<br />
D.Lgs. n. 152/2006, da coordinarsi con la previsione di cui all’art. 245 dello stesso decreto. Resta, peraltro, fermo che, anche per le<br />
cosiddette contaminazioni storiche, l’obbligo di bonifica continua a gravare unicamente sul responsabile, mentre i soggetti non<br />
colpevoli si troveranno esposti nei termini passati in rassegna dal presente articolo.<br />
[15] Deve, pertanto, escludersi che il proprietario o il gestore incolpevoli possano risultare gravati da obblighi di messa in sicurezza di<br />
emergenza, come lucidamente affermato dalle sentenze del TAR Lombardia, Milano, 27 giugno 2007, n. 5288 e del TAR Sicilia,<br />
Catania, sez. I, 20 luglio 2007, n. 1254. Si aggiunga poi, che costoro non appaiono neppure come i destinatari della sanzione penale<br />
di cui all’art. 257, D.Lgs. n. 152/2006, che si riferisce unicamente ad azioni od omissioni del responsabile della contaminazione.<br />
Univoco, in questo senso, il richiamo che questa norma fa ai soli obblighi di cui all’art. 242, D.Lgs. n. 152/2006, che, sotto il profilo<br />
soggettivo e oggettivo, contempla situazioni e destinatari diversi da quelli di cui all’art. 245, D.Lgs. n. 152/2006 e che la rende, per<br />
il principio di tipicità dell’illecito penale, non suscettibile di applicazione a casi diversi da quelli espressamente contemplati.<br />
[16] Per la nozione di rifiuto, si veda l’art. 183, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006.<br />
[17] «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità<br />
giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» (in Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140).<br />
[18] Si veda, in questo senso, l’art. 30, D.Lgs. n. 231/2001.<br />
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casistica rinvenibile nel D.Lgs. n.<br />
231/2001 [17] , quando si realizzi il<br />
subentro nei diritti di una persona<br />
giuridica, al quale il Legislatore<br />
riconnette il sorgere dell’obbligo<br />
solidale. Tentando, quindi, una<br />
sintesi, si può ritenere che i suddetti<br />
obblighi di natura ambientale<br />
si trasferiscano da un entità<br />
giuridica all’altra nei seguenti<br />
casi:<br />
l trasformazione di società, per<br />
gli eventi anteriori alla trasformazione<br />
stessa;<br />
l fusione, con riferimento alla<br />
responsabilità dell’ente che ne risulta;<br />
l scissione, ove resta ferma, nel caso<br />
in cui sia parziale, la responsabilità<br />
dell’ente scisso per i fatti commessi<br />
anteriormente alla data di efficacia<br />
della scissione e alla quale si<br />
aggiunge, in tutti i casi, la responsabilità<br />
concorrente degli enti beneficiari,<br />
seppure con alcuni temperamenti<br />
[18] ;<br />
l cessione o conferimento d’azienda,<br />
per gli illeciti commessi durante<br />
l’esercizio dell’azienda ceduta o<br />
conferita, per i quali il cessionario è<br />
chiamato a rispondere nei limiti del<br />
valore dell’azienda stessa, previa<br />
escussione del cedente.<br />
Infine, anche nel contesto applicativo<br />
dell’art. 192, D.Lgs. n.<br />
13 novembre 2007 N. 21
152/2006, merita d’essere ricordato<br />
il profilo di rischio costituito<br />
dall’esecuzione degli interventi<br />
di rimozione, smaltimento, recupero<br />
e ripristino in danno dei<br />
soggetti responsabili, con la differenza,<br />
rispetto alla materia delle<br />
bonifiche, che la pretesa dell’amministrazione<br />
non è, però, assistita<br />
da onere reale o privilegio speciale<br />
immobiliare.<br />
Infine, in continuità con la disciplina<br />
del decreto “Ronchi”, il<br />
quadro dei rischi determinati dall’abbandono<br />
dei rifiuti va completato<br />
[19] con riferimento alla particolare<br />
fattispecie della costituzione<br />
e gestione di una discarica<br />
abusiva [20] , prevista dall’art. 256,<br />
comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, alla<br />
quale l’ordinamento italiano riconnette<br />
- per la sola posizione dei<br />
responsabili o dei compartecipi<br />
dell’illecito - i consueti obblighi di<br />
bonifica e ripristino dei luoghi, cui<br />
si accompagna, però, la confisca<br />
dell’area.<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
SPECIALE<br />
La compromissione<br />
dell’ambiente<br />
Venendo, infine, al tema del<br />
danno ambientale, i profili di rischio<br />
per le operazioni di M&A, di<br />
real estate e per<br />
la gestione ordinaria<br />
dell’attività<br />
di impresa sono<br />
costituiti dall’articolato<br />
sistema<br />
di azioni e misure<br />
introdotte o<br />
definite dal<br />
D.Lgs. n. 152/<br />
2006 per contrastare<br />
il pericolo<br />
di compromissione<br />
dell’ambiente.<br />
Accanto alle tradizionali<br />
azioni<br />
di ripristino ambientale<br />
e di risarcimento<br />
del danno, il Legislatore<br />
ha ora previsto procedure di cosiddetta<br />
precauzione e azioni di<br />
prevenzione, il cui fine è quello di<br />
Lemisurediprevenzione<br />
vannointeseinsenso<br />
”rigido”;inaltritermini,<br />
sidevonoidentificare<br />
soltantoeunicamente<br />
negliinterventichesi<br />
rendononecessari<br />
nel circoscrittoambito<br />
dell’immediatezza<br />
diunevento<br />
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TUTELA AMBIENTALE<br />
Articolo<br />
consentire un tempestivo intervento<br />
[21] a fronte di pericoli potenziali<br />
o concreti, che determinino una<br />
minaccia reale e imminente di<br />
danno all’ambiente. Mentre l’ordinaria<br />
azione di<br />
danno [22] continua,<br />
però, a rivolgersi<br />
a colui<br />
che, con dolo o<br />
colpa, abbia arrecato<br />
danno all’ambiente,<br />
la<br />
vera novità è costituita<br />
dal fatto<br />
che gli obblighi<br />
nascenti delle<br />
azioni di precauzione,<br />
di prevenzione<br />
e ripristino<br />
[23] , sono,<br />
invece, riferiti<br />
alla figura del<br />
cosiddetto “operatore” [24] , cioè di<br />
chi, in relazione a una determinata<br />
attività, dispone del potere gestionale,<br />
decisionale e di controllo ge-<br />
[19] La rappresentazione dei profili di rischio connessi all’illecita gestione dei rifiuti su un sito non sarebbe completa senza il richiamo<br />
dell’art. 3, comma 32, legge n. 549/1995 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»; in S.O. alla Gazzetta Ufficiale del<br />
29 dicembre 1995, n. 302), che così recita: «L’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste<br />
la discarica abusiva è tenuto, in solido, agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale ed al pagamento del tributo e<br />
delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai<br />
competenti organi della Regione, prima della constatazione delle violazioni di legge». Pur trattandosi di norma ancora formalmente<br />
vigente, gli interpreti si sono ripetutamente interrogati se questo articolo non sia stato, nel frattempo, tacitamente abrogato dalla<br />
normativa sopravvenuta che, tanto per quanto riguardava il D.Lgs. n. 22/1997 e ora il D.Lgs. n. 152/2006, ha introdotto principi -<br />
come quello della responsabilità per dolo o colpa - in antitesi con i profili di responsabilità oggettiva propri della norma in<br />
questione.<br />
[20] Per la definizione puntuale della fattispecie, si vedano le sentenze della Cassazione penale, sez. III, 2 luglio 2004, n. 38318;<br />
Cassazione penale, sez. III, 15 marzo 2005, n. 21966; Cassazione penale, sez. III, 14 aprile 2005, n. 20499; Cassazione penale, sez.<br />
III, 1° giugno 2005, n. 20499.<br />
[21] In entrambi i casi, le procedure mirano ad assicurare le cosiddette misure di prevenzione che, in sostanziale analogia con quelle<br />
definite dall’art. 240, lettera i), D.Lgs. n. 152/2006, consistono, ai sensi dell’art. 302, comma 8, medesimo decreto, nelle «misure<br />
prese per reagire ad un evento o un’omissione che ha creato una minaccia imminente di danno ambientale, al fine di impedire o<br />
minimizzare tale danno».<br />
[22] Si tratta di azione esercitabile dallo Stato sia attraverso le ordinarie azioni civili sia mediante la costituzione di parte civile nei<br />
procedimenti penali per violazione di norme ambientali dalle quali sia scaturito un danno ambientale sia, ancora, attraverso<br />
l’emanazione di un’ordinanza amministrativa, disciplinata dall’art. 313, D.Lgs. n. 152/2006.<br />
[23] Per questa azione va però segnalato un profilo particolare, determinato dall’individuazione dei possibili legittimati passivi della<br />
pretesa ministeriale, ove azionata con apposita ordinanza amministrativa, che la legge individua, non solo, com’è evidente, nel<br />
responsabile dell’evento dannoso, ma pure negli obbligati in solido rappresentati dal soggetto nel cui effettivo interesse il<br />
comportamento è stato tenuto o da colui che abbia tratto oggettivo vantaggio dalla condotta illecita, sottraendosi all’onere<br />
economico necessario per apprestare in via preventiva quanto necessario secondo le norme applicabili. Si tratta, pertanto, di figure<br />
di responsabili che non appaiono immediatamente coincidenti con quella del cosiddetto operatore.<br />
[24] Per la cui definizione si veda l’art. 302, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 152/2006, e cioè qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o<br />
privata, che esercita o controlla un’attività professionale - cioè qualsiasi azione che, a prescindere da fini di lucro, venga svolta nel<br />
corso di un’attività economica, industriale, commerciale, artigianale, agricola, di prestazione di servizi, pubblica o privata - avente<br />
rilevanza ambientale oppure che eserciti comunque potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di questa attività, compresi il<br />
titolare del permesso o dell’autorizzazione a svolgere detta attività.<br />
23
TUTELA AMBIENTALE<br />
Articolo<br />
nerale sulla stessa. Di qui, quell’ulteriore<br />
profilo d’obbligo, in<br />
forza del quale l’operatore che non<br />
provveda direttamente alle azioni<br />
di cui sopra è, comunque, tenuto a<br />
rimborsare i costi sostenuti dallo<br />
Stato per la loro attivazione, soggiacendo<br />
all’azione esecutiva pubblica,<br />
a meno che non fornisca la<br />
prova liberatoria di cui all’art.<br />
24<br />
SPECIALE<br />
308, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 152/<br />
2006 [25] . Ricalcando la responsabilità<br />
dell’operatore quella disciplinata<br />
dall’art. 2050, codice civile<br />
[26] , è legittimo ritenere che, in<br />
questo ristretto ambito, il Legislatore<br />
abbia introdotto un profilo del<br />
tutto eccezionale di responsabilità<br />
oggettiva nella disciplina della<br />
materia ambientale. Il profilarsi di<br />
[25] Ai sensi dell’art. 308, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 «non sono a carico dell’operatore i costi delle azioni di precauzione, prevenzione e<br />
ripristino adottate conformemente alle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto se egli può provare che il danno<br />
ambientale o la minaccia imminente di tale danno: a) è stato causato da un terzo e si è verificato nonostante l’esistenza di misure di<br />
sicurezza astrattamente idonee; b) è conseguenza dell’osservanza di un ordine o un’istruzione obbligatori impartiti da un’autorità<br />
pubblica, diversi da quelli impartiti a seguito di un’emissione o di un incidente imputabili all’operatore; in tal caso il Ministero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio adotta le misure necessarie per consentire all’operatore il recupero dei costi sostenuti».<br />
Inoltre, ai sensi del successivo comma 5 «l’operatore non è tenuto a sostenere i costi delle azioni di cui al comma 5 intraprese<br />
conformemente alle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto qualora dimostri che non gli è attribuibile un comportamento<br />
doloso o colposo e che l’intervento preventivo a tutela dell’ambiente è stato causato da: a) un’emissione o un evento espressamente<br />
consentiti da un’autorizzazione conferita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari recanti attuazione delle misure<br />
legislative adottate dalla Comunità europea di cui allegato 5 della parte sesta del presente decreto, applicabili alla data dell’emissione,<br />
dell’evento e in piena conformità alle condizioni ivi previste; b) un’emissione o un’attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un<br />
prodotto nel corso dell’attività che l’operatore dimostri non essere stati considerati probabile causa del danno ambientale secondo lo<br />
stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell’emissione o dell’esecuzione dell’attività».<br />
[26] In questa prospettiva interpretativa, il connotato delle pericolosità potrebbe, quindi, desumersi dal profilo della “rilevanza<br />
ambientale” dell’attività, menzionato dall’art. 302, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, nel senso di ritenere pericoloso tutto ciò che<br />
possa incidere sull’ambiente.<br />
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ambiti non definiti di responsabilità<br />
oggettiva amplia notevolmente,<br />
pertanto, la portata del rischio implicito<br />
nelle azioni di cui sopra,<br />
inducendo doverosamente a considerare<br />
la portata di tali passività<br />
nel momento dell’esercizio dell’attività<br />
d’impresa o in quello della<br />
valutazione di asset aziendali o<br />
di compendi immobiliari. l<br />
13 novembre 2007 N. 21
SPECIALE<br />
TUTELA AMBIENTALE<br />
Articolo<br />
Diventa indispensabile mettere a punto un sistema aziendale di “governo del rischio”<br />
Il rischio penale ambientale per le imprese<br />
tra disposizioni “ineffettive” e riforma<br />
diAngeloMerlin, avvocato,NCTMStudioLegaleAssociato<br />
L’impostazioneincentratasulla<br />
punibilitàdiviolazioniformali<br />
integratedaprecettiditipo<br />
amministrativodetermina<br />
unacarenzadiefficacia<br />
preventivae,indefinitiva,<br />
unpotenzialevulnusalprincipio<br />
di“effettività”,cherappresenta<br />
ladimensioneintrinsecamente<br />
funzionalistadelricorso<br />
alprecettopenale.Inoltre,<br />
nelcasodeireatiambientali,<br />
ilricorso,perlopiù,afattispecie<br />
contravvenzionaliimplicanon<br />
soltantol’esiguitàsanzionatoria<br />
dellecorniciedittalipreviste<br />
(sanzionispessovanificate<br />
daitantiprovvedimenti<br />
diclemenzaebeneficiprocessuali<br />
esistenti)ulteriormente<br />
enfatizzataanche<br />
dallapossibilitàdelricorso<br />
all’istitutodell’oblazione,<br />
ma,soprattutto,<br />
dalconseguenzialeridotto<br />
termineprescrizionale,<br />
checertononincentiva<br />
leautoritàinquirenti<br />
nellarepressione<br />
diquestotipodiilleciti.<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
Provvedimenticautelari<br />
reali:ilrischio“concreto”<br />
Nel diritto penale dell’ambiente,<br />
le singole fattispecie incriminatrici<br />
contenute nella normativa speciale,<br />
assai di rado tipizzano direttamente<br />
condotte di alterazione dell’equilibrio<br />
ambientale, prediligendo, viceversa,<br />
forme di incriminazione ricostruite<br />
intorno al requisito dell’inosservanza<br />
di precetti amministrativi al<br />
cui rispetto è subordinato lo svolgimento<br />
di attività industriali ritenute<br />
“pericolose” per l’ambiente [1] .<br />
Quindi, l’ipotesi criminosa - per la<br />
cui configurabilità è sufficiente la<br />
colpa trattandosi di contravvenzione<br />
- viene spesso posta in essere anche<br />
qualora non vi sia stata alcuna offesa<br />
all’ambiente, punendo fatti imperniati<br />
su semplici violazioni di obblighi<br />
di natura strumentale, riconoscendo<br />
all’intervento penale un ruolo meramente<br />
sanzionatorio di regole poste<br />
al di fuori del proprio ambito [2] .<br />
La legislazione prevede tre tipi di<br />
fattispecie costruite sull’inosservanza<br />
della funzione amministrativa di controllo<br />
e rientranti nel modello contravvenzionale:<br />
l esercizio “non autorizzato” dall’autorità<br />
(ad esempio esercizio di un<br />
impianto che provoca emissioni in<br />
atmosfera senza autorizzazione, attività<br />
di gestione dei rifiuti in mancanza<br />
della prescritta autorizzazione,<br />
iscrizione o comunicazione), ovvero<br />
la sottospecie rappresentata dall’esercizio<br />
dell’attività in violazione di determinate<br />
prescrizioni imposte dalla<br />
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PA (ad esempio scarico di acque reflue<br />
industriali contenenti sostanze<br />
pericolose senza osservare le prescrizioni<br />
dell’autorizzazione);<br />
l mera disobbedienza a disposizioni<br />
dell’autorità di controllo (ad esempio<br />
l’inottemperanza - prevista dall’art.<br />
255, comma 3, D.Lgs. n. 152/<br />
2006 - all’ordinanza sindacale di rimozione<br />
dei rifiuti);<br />
l superamento di limiti tabellari di<br />
emissione e/o immissione di sostanze<br />
ritenute offensive per l’ambiente (ad<br />
esempio il superamento - previsto<br />
dall’art. 137, comma 5, D.Lgs. n.<br />
152/2006 nell’effettuazione di uno<br />
scarico di acque reflue industriali -<br />
dei valori limite di emissione fissati<br />
per le sostanze pericolose).<br />
A simile struttura sanzionatoria<br />
sono, sicuramente, collegati diversi<br />
inconvenienti e problemi, manifestatisi<br />
nella prassi e puntualmente rilevati<br />
dalla dottrina e dalla giuriprudenza,<br />
sia sul piano dogmatico che<br />
su quello politico criminale.<br />
Senza entrare nell’approfondimento<br />
dottrinale di questi argomenti,<br />
è necessario però rilevare, di seguito,<br />
come l’impostazione incentrata sulla<br />
punibilità di violazioni formali integrate<br />
da precetti di tipo amministrativo<br />
determini una carenza di efficacia<br />
preventiva e, in definitiva, un potenziale<br />
vulnus al principio di “effettività”,<br />
che rappresenta la dimensione<br />
intrinsecamente funzionalista del ricorso<br />
al precetto penale.<br />
Inoltre, nel caso dei reati ambientali,<br />
il ricorso, per lo più, a fattispecie<br />
[1] Si veda Giunta, Il diritto penale dell’ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, pag. 1098.<br />
[2] In questo senso, si veda Lo Monte, Diritto penale e tutela dell’ambiente, Giuffrè, 2004, pag. 133 e segg.<br />
25
TUTELA AMBIENTALE<br />
Articolo<br />
contravvenzionali implica non soltanto<br />
l’esiguità sanzionatoria delle<br />
cornici edittali previste (sanzioni<br />
spesso vanificate dai tanti provvedimenti<br />
di clemenza e benefici processuali<br />
esistenti) ulteriormente enfatizzata<br />
anche dalla possibilità del ricorso<br />
all’istituto dell’oblazione, ma, soprattutto,<br />
dal conseguenziale ridotto<br />
termine prescrizionale, che, certo,<br />
non incentiva le autorità inquirenti<br />
nella repressione di questo tipo di illeciti.<br />
La realtà giudiziaria spesso dimostra<br />
come il processo penale, per queste<br />
tipologie di reati ambientali, venga<br />
vissuto per lo più (in assenza di<br />
azioni civili risarcitorie avanzate tramite<br />
la costituzione di parte civile)<br />
come un semplice “elemento di disturbo”<br />
all’attività di impresa.<br />
Il vero “rischio” che può mettere<br />
a repentaglio anche la stabilità di una<br />
azienda è, invece, quello relativo all’applicazione,<br />
in sede di indagini<br />
preliminari svolte per l’accertamento<br />
di reati ambientali, del sequestro<br />
preventivo, previsto dall’art. 321 del<br />
c.p.p., delle «cose pertinenti al reato»,<br />
allo scopo di impedire che la<br />
loro libera disponibilità:<br />
l «possa aggravare o protrarre le<br />
conseguenze del reato»;<br />
l «possa agevolare la commissione<br />
di altri reati».<br />
E così che, ad esempio, è stato<br />
giudicato legittimo il sequestro preventivo<br />
di un impianto industriale a<br />
seguito dell’accertamento che le sue<br />
emissioni in atmosfera, in forma diffusa<br />
o in forma convogliata, superavano<br />
gli standard o le norme tecniche<br />
imposte dal D.Lgs. n. 152/<br />
26<br />
SPECIALE<br />
2006 [3] , oppure il sequestro preventivo<br />
di un impianto di termodistruzione<br />
di rifiuti speciali destinati all’incenerimento<br />
emesso, fondamentalmente,<br />
allo scopo di interrompere l’attività<br />
illecita con riferimento all’emissione<br />
di diossine, quanto meno fino<br />
al sicuro accertamento delle cause e<br />
all’adozione dei rimedi occorrenti [4]<br />
o, infine, il sequestro di un depuratore<br />
che esercitava anche lo smaltimento<br />
di rifiuti liquidi conferiti a distanza<br />
senza essere in possesso della necessaria<br />
autorizzazione [5] .<br />
Nella legislazione ambientale<br />
sussistono, inoltre, autonome ipotesi<br />
di sequestro preventivo finalizzato<br />
alla confisca obbligatoria. Possono<br />
essere oggetto del provvedimento<br />
i mezzi di trasporto con cui<br />
vengono consumati i reati di attività<br />
di trasporto illecito di rifiuti in mancanza<br />
della prescritta autorizzazione<br />
(art. 259, comma 2, D.Lgs. n.<br />
152/2006) oppure le aree sulle quali<br />
viene realizzata una discarica abusiva<br />
(art. 256, comma 3, del D.Lgs. n.<br />
152/2006), discarica che, ai sensi<br />
dell’art. 2 comma 1, lettera g),<br />
D.Lgs. n. 36/2003 [6] , può configurarsi<br />
anche all’interno dell’area in<br />
cui ha sede l’impresa laddove vengano<br />
depositati in modo incontrollato<br />
rifiuti non smaltiti nei tempi<br />
previsti dalla normativa [7] . In quest’ultimo<br />
caso, il “rischio” della<br />
confisca dell’area sulla quale insiste<br />
la discarica abusiva è a carico della<br />
società proprietaria della stessa atteso<br />
che «quando l’attività illecita è<br />
posta in essere attraverso i propri<br />
organi rappresentativi, mentre a costoro<br />
sono addebitabili le responsabilità<br />
per i singoli reati, le conse-<br />
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guenze patrimoniali ricadono sull’ente<br />
esponenziale in nome e per<br />
conto del quale gli organi hanno<br />
agito, salvo che si dimostri che<br />
l’imputato ha agito di propria<br />
esclusiva iniziativa» [8] .<br />
Nei casi di applicazione di provvedimenti<br />
cautelari reali sussiste, per<br />
l’impresa, un danno economico difficile<br />
da quantificare nella sua complessità,<br />
ma sicuramente di grande<br />
rilievo e che si ripercuote a vari livelli,<br />
in termini di diminuzione:<br />
l del reddito;<br />
l della competitività;<br />
l della credibilità nei confronti dei<br />
clienti e dei fornitori;<br />
l del peggioramento dell’immagine<br />
aziendale [9] .<br />
“Delittiambientali”e<br />
responsabilitàdellepersone<br />
giuridiche:ipotesidiriforma<br />
Alla luce di questi rilievi, appare<br />
possibile comprendere le ragioni della<br />
insufficienza e inadeguatezza della<br />
normativa italiana in materia di diritto<br />
penale ambientale, circostanza che<br />
ha indotto, tanto la dottrina quanto le<br />
commissioni governative di volta in<br />
volta incaricate di procedere alla riforma<br />
della parte speciale del codice<br />
penale, a riformulare le fattispecie incriminatrici<br />
in termini radicalmente<br />
diversi da quelli attuali.<br />
Recentemente, il Consiglio dei Ministri<br />
del 24 aprile 2007 ha approvato<br />
un disegno di legge finalizzato all’introduzione,<br />
nell’ambito del codice penale,<br />
dei delitti contro l’ambiente,<br />
comprendente anche una delega al<br />
Governo per il riordino, il coordinamento<br />
e l’integrazione della relativa<br />
disciplina [10] . Il disegno di legge nasce<br />
[3] Si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 3 maggio 2007, n. 16818 che correttamente afferma «che il fumus delicti non è<br />
escluso dalla circostanza che la società ha nel frattempo presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della<br />
legislazione sopravvenuta, essendo evidente che la semplice presentazione della domanda non abilita ancora la società a continuare<br />
l’attività produttiva con emissioni inquinanti nell’atmosfera».<br />
[4] Si veda la sentenza della Cassazione penale, 3 aprile 2007, n. 13676.<br />
[5] Si veda la sentenza della Cassazione penale, 3 agosto 1999, n. 2358.<br />
[6] «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» (in S.O. n. 40 alla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2003, n.<br />
59). Si vedano anche i nn. 7-8-9-10/2003 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
[7] Si veda la sentenza della Cassazione penale, 9 marzo 2007, n. 10258.<br />
[8] Si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 29 maggio 20078, n. 21120.<br />
[9] In questo senso Dal Maso, Bartolomeo, Rischio ambientale e rischio creditizio, in Finanza e Sviluppo Sostenibile, Il Sole 24 ORE,<br />
pag. 31 e segg.<br />
[10] Si veda anche l’approfondimento di F. Castoldi sul n. 16/2007 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
13 novembre 2007 N. 21
dall’esigenza di introdurre una tutela<br />
“rafforzata” dell’ambiente destinata a<br />
integrare la normativa extracodicistica<br />
contenuta nel D.Lgs. n. 152/2006,<br />
proponendo l’introduzione di un autonomo<br />
Titolo, il VI-bis, contenente i<br />
«Delitti contro l’ambiente», da collocarsi,<br />
per una evidente affinità, dopo i<br />
delitti contro l’incolumità pubblica.<br />
Questo nuovo Titolo è imperniato<br />
su tre fattispecie-base:<br />
l l’«Inquinamento ambientale» (art.<br />
452-bis) [11] con il passaggio al danno<br />
nella ipotesi aggravata prevista dall’art.<br />
452-ter [12] ;<br />
l il «Disastro ambientale» (art.<br />
452-quater) [13] ;<br />
l l’«Alterazione del patrimonio naturale,<br />
della flora e della fauna» (art.<br />
452-quinqies) [14] .<br />
Accanto a queste, viene proposta<br />
l’introduzione di ulteriori fattispecie,<br />
al fine sia di completare la tutela che<br />
di supplire a carenze, sotto il profilo<br />
della ridotta efficacia, riscontrate nella<br />
normativa vigente:<br />
l «Traffico illecito di rifiuti» (art.<br />
452-septies);<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
SPECIALE<br />
l «Traffico di materiale radioattivo»<br />
(art. 452-octies).<br />
Tutti delitti di natura dolosa di cui<br />
viene prevista la punibilità anche a<br />
titolo di colpa al fine di coprire le<br />
varie realtà fenomeniche (art.<br />
452-undecies).<br />
Vengono, altresì, previste le fattispecie<br />
di:<br />
l «Delitti ambientali in forma organizzata»<br />
(art. 452-nonies);<br />
l «Frode in materia ambientale»<br />
(art. 452-decies);<br />
l «Impedimento al controllo» (art.<br />
452-undecies) e un delitto di omessa<br />
bonifica (art. 452-quaterdecies), che<br />
punisce il destinatario dell’ordine di<br />
bonifica che non ottempera allo stesso.<br />
Il Governo ha, infine, ritenuto di<br />
proporre l’introduzione, all’interno<br />
del Titolo VIII, Capo I, del Libro II<br />
del c.p., dell’articolo 498-bis «Danneggiamento<br />
delle risorse economiche<br />
ed ambientali» che dovrebbe tutelare<br />
l’ambiente non già sotto il profilo<br />
squisitamente naturalistico, ma<br />
come bene economico, la cui compromissione<br />
ne impedisce la fruizione<br />
da parte della collettività.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
TUTELA AMBIENTALE<br />
Articolo<br />
Il regime sanzionatorio che ispira<br />
tutta l’iniziativa legislativa è temperato<br />
da due disposizioni:<br />
l una diminuente relativa al «Ravvedimento<br />
operoso» (art. 452-quinquiesdecies);<br />
l una specifica causa di non punibilità<br />
per l’autore di una delle condotte<br />
incriminatrici introdotte dal Titolo VIbis,<br />
che volontariamente rimuova il<br />
pericolo ovvero elimini il danno da lui<br />
provocato prima che sia esercitata<br />
l’azione penale (art. 452-sexiesdecies).<br />
L’aspetto probabilmente più importante<br />
dell’iniziativa governativa -<br />
anche nella visione prospettica che<br />
ogni impresa deve avere per la “gestione<br />
del rischio” - riguarda la previsione<br />
di una responsabilità diretta<br />
delle persone giuridiche e, dunque,<br />
di sanzioni direttamente irrogabili alle<br />
stesse ampliando l’ambito di operatività<br />
del D.Lgs. n. 231/2001 [15] .<br />
Non è certamente una novità considerato<br />
che, come si ricorderà, la legge<br />
delega [16] prevedeva la responsabilità<br />
da reato delle persone giuridiche<br />
[11] «È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da cinquemila a tremila euro chiunque illegittimamente immette<br />
nell’ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o<br />
rilevante: a) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria; b) per la flora o per la fauna<br />
selvatica».<br />
[12] «Nei casi previsti dall’articolo 452-bis, se la compromissione durevole o rilevante si verifica, si applica la pena della reclusione da<br />
due a sei anni e della multa da ventimila a sessantamila euro. La compromissione si considera rilevante quando la sua eliminazione<br />
risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti<br />
eccezionali. Se dalla legittima immissione deriva il pericolo concreto per la vita o l’incolumità delle persone, si applica la pena della<br />
reclusione da due anni e sei mesi a sette anni».<br />
[13] «Chiunque illegittimamente immette nell’ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale,<br />
è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da trentamila a duecentocinquantamila euro. Si ha disastro ambientale<br />
quando il fatto, in ragione della rilevanza oggettiva o dell’estensione della compromissione, ovvero del numero delle persone offese<br />
o esposte al pericolo, offende la pubblica incolumità. La stessa pena si applica se il fatto cagiona una alterazione irreversibile<br />
dell’equilibrio dell’ecosistema».<br />
[14] «Fuori dai casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da<br />
duemila a ventimila euro chiunque illegittimamente: a) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a<br />
cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per la flora o il patrimonio naturale; b) sottrae animali<br />
ovvero li sottopone a condizioni o trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per<br />
la fauna. Nei casi previsti dal primo comma, se la compromissione si realizza, le pene sono aumentate di un terzo».<br />
[15] «Art. 25-sexies - (Reati ambientali). 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis del Libro II del<br />
Codice Penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies,<br />
452-septies, comma 1 e 2, 452-octies, comma 1, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli<br />
articoli 452-quater, 452-septies, comma 3, 4 e 5, e 452-octies, comma 2 e 3, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; 2. Nei<br />
casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,<br />
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno; 3. Se l’ente o una sua organizzazione vengono stabilmente utilizzati allo scopo<br />
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-septies e 452-octies, si applica la<br />
sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3». Nella versione definitiva non<br />
potrà essere introdotto l’art. 25-sexies al D.Lgs. n. 231/2001 in quanto già esistente in quest’ultimo decreto legislativo a seguito<br />
dell’inserimento dell’art. 9, legge 18 aprile 2005, n. 62 in materia di abusi di mercato.<br />
[16] Art. 11, legge 29 settembre 2000, n. 300 sulla lotta contro la corruzione (in S.O. n. 176 alla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000,<br />
n. 250).<br />
27
28<br />
TUTELA AMBIENTALE<br />
Articolo<br />
anche per le fattispecie incriminatrici<br />
colpose poste a tutela dell’ambiente.<br />
Ma, la scelta “minimalista” del Legislatore<br />
delegato, probabilmente riconducibile<br />
al timore dell’impatto del novum<br />
normativo sulla funzionalità delle<br />
imprese e, più in<br />
generale, al timore<br />
di un rischio economico<br />
eccessivo<br />
per il patrimonio<br />
delle stesse [17] , sta<br />
venendo gradualmente<br />
ricondotta<br />
nella prospettazione<br />
originaria del<br />
Legislatore delegante;<br />
al proposito<br />
si veda la recentissima<br />
introduzione,<br />
da parte dell’art. 9,<br />
legge 3 agosto<br />
2007, n. 123 [18] ,<br />
della responsabilità<br />
delle persone<br />
giuridiche per i reati<br />
colposi di omicidio colposo (art.<br />
589 c.p.) o lesioni colpose gravi o<br />
gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)<br />
con violazione delle norme antinfortunistiche<br />
e sulla tutela dell’igiene e<br />
della salute sul lavoro.<br />
Il modello di responsabilità da<br />
reato delle persone giuridiche appare<br />
certamente idoneo a superare<br />
i problemi di colpevolezza individuale<br />
che la recente dottrina muove<br />
ai reati di pericolo astratto e,<br />
inoltre, è certamente aderente a<br />
quanto propone, in sede comunitaria,<br />
la Commissione europea con<br />
la recente proposta di direttiva<br />
sulla protezione dell’ambiente attraverso<br />
il diritto penale [19] .<br />
Si consideri, infine, che il D.Lgs.<br />
n. 231/2001 introduce una tecnica di<br />
controllo della criminalità d’impresa<br />
relativamente nuova per la nostra<br />
esperienza giuridica, che consente al<br />
L’aspettoprobabilmente<br />
piùimportante<br />
dell’iniziativagovernativa<br />
diriformariguarda<br />
laprevisione<br />
di responsabilitàdiretta<br />
dellepersonegiuridiche<br />
e,dunque,disanzioni<br />
direttamenteirrogabili<br />
allestesse<br />
SPECIALE<br />
giudice di intervenire non soltanto<br />
applicando sanzioni - idonee a incidere<br />
sia sul patrimonio dell’ente, sia<br />
sulla sua capacità di stare sul mercato<br />
- ma anche verificando l’adeguatezza<br />
della sua struttura organizzativa,<br />
sotto il profilo<br />
della capacità dell’ente<br />
a sviluppare<br />
correttamente<br />
momenti di controllo<br />
interno,<br />
idonei a eliminare<br />
il rischio di commissione<br />
di reati<br />
per i quali è prevista<br />
la relativa<br />
responsabilità. Da<br />
questa prospettiva,<br />
i modelli organizzativi<br />
di gestione<br />
che devono<br />
essere idonei a<br />
prevenire i reati<br />
presupposti rivestono un ruolo centrale.<br />
“Governodelrischio”:come<br />
implementareilsistema<br />
Decisivo, per l’impresa, è cogliere,<br />
sin d’ora, l’aspetto positivo che<br />
il Legislatore ha cercato di perseguire<br />
con il D.Lgs. n. 231/2001,<br />
cioè quello di prevenire la commissione<br />
dei reati presupposti nell’interesse<br />
dell’ente o, in altri termini,<br />
di minimizzare il rischio reato<br />
all’interno delle organizzazioni a<br />
struttura complessa.<br />
L’avvertimento che il Legislatore<br />
rivolge alle aziende non potrebbe<br />
essere più chiaro e perentorio,<br />
affermando che se si vuole<br />
evitare di rispondere dei reati<br />
commessi nel proprio interesse, è<br />
necessario adottare e implementare<br />
modelli di organizzazione e ge-<br />
[17] Si veda Amato, Finalità, applicazione e prospettive della responsabilità amministrativa degli enti, in Cass. pen. n. 1/2007, pag. 353.<br />
[18] «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in<br />
materia» (in Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2007, n. 185). Si vedano gli approfondimenti sui nn. 17-18-19-20/2007 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
[19] Il 9 febbraio 2007 è stata presentata dalla Commissione europea una proposta di direttiva, COM (2007) 51 final, volta ad<br />
assicurare un livello minimo di tutela penale dell’ambiente in tutta l’Unione Europea.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
stione idonei a prevenire la commissione<br />
di reati della stessa specie<br />
di quello concretamente verificatosi.<br />
Ed è proprio la mancata<br />
adozione e la successiva attuazione<br />
dei modelli organizzativi (cosiddetta<br />
“compliance program”) a<br />
fondare, nei confronti dell’ente,<br />
un rimprovero di colpevolezza<br />
normativa. Modelli che, in estrema<br />
sintesi:<br />
l devono individuare le attività<br />
“a rischio”, nel cui ambito, cioè,<br />
possono essere commessi i reati<br />
presupposti;<br />
l devono prevedere specifici protocolli<br />
diretti a disciplinare le attività “a<br />
rischio”, in modo da prevenire e impedire<br />
la commissione dei reati;<br />
l devono prevedere specifici obblighi<br />
di informazione nei confronti<br />
dell’organismo deputato al controllo<br />
e alla vigilanza;<br />
l devono, infine, introdurre un sistema<br />
disciplinare idoneo a sanzionare<br />
il mancato rispetto delle misure<br />
precauzionali (si veda l’art. 6, D.Lgs.<br />
n. 231/2001).<br />
Ma, al di là del fatto che la responsabilità<br />
da reato delle persone<br />
giuridiche non è ancora in vigore per<br />
i reati in materia ambientale, i modelli<br />
organizzativi prefigurati da questa<br />
normativa hanno la medesima funzione<br />
cautelare (preventiva) dei modelli<br />
di diligenza rilevanti per il diritto<br />
penale ambientale.<br />
Basti pensare, ad esempio, alla<br />
disciplina in materia di smaltimento<br />
dei rifiuti, laddove il dovere del soggetto<br />
apicale (amministratore di una<br />
società che gestisce un impianto<br />
produttivo e che, quindi, assume<br />
una posizione di garanzia in quanto<br />
tenuto a vigilare che i propri dipendenti<br />
o altri sottoposti osservino<br />
le norme ambientali) è quello di far<br />
rispettare la normativa sullo smal-<br />
13 novembre 2007 N. 21
timento dei rifiuti e di impedire, attraverso<br />
una valida vigilanza e<br />
formazione del personale, che i<br />
propri dipendenti la violino. Sussistendo,<br />
quindi, la responsabilità penale<br />
colposa «se il legale rappresentante<br />
non adotti le misure atte ad<br />
assicurare il corretto smaltimento<br />
dei rifiuti e se non assolva l’onere di<br />
provare che il servizio di prevenzione<br />
sia funzionante e che ad esso sia<br />
preposto un dirigente responsabile»<br />
[20] .<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
SPECIALE<br />
Solamente l’adozione di un modello<br />
di organizzazione e gestione<br />
specifico [21] , attuale [22] ed efficace<br />
[23] può consentire, oggi, all’imprenditore,<br />
di minimizzare il rischio<br />
reato, nonché di impostare,<br />
nel caso in cui si verifichi la commissione<br />
di uno stesso, un’adeguata<br />
difesa penale, dimostrando al<br />
giudice di aver valutato tutti i rischi<br />
imposti dalle regole cautelari ambientali<br />
(risk assessment) e, conseguentemente<br />
aver costruito e scru-<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
TUTELA AMBIENTALE<br />
Articolo<br />
polosamente attuato un idoneo sistema<br />
di risk management, di “governo<br />
del rischio”.<br />
Sotto questo aspetto vanno, quindi,<br />
rivalutati anche i sistemi di gestione<br />
ambientali volontaristici come<br />
l’ISO 14001 e l’EMAS [24] che, se efficacemente<br />
attuati dalle imprese<br />
(l’attuazione dei sistemi è la maggior<br />
fonte di spesa per le aziende), consentono<br />
certamente una importante e<br />
vantaggiosa attività di prevenzione<br />
dell’attuale “rischio penale”. l<br />
[20] Si veda la sentenza della Cass. pen., sez. III, 19 aprile 2007, n. 15989.<br />
[21] Il compliance sarà specifico quando individuerà correttamente le aree di rischio sia esterne che interne.<br />
[22] Un modello organizzativo è idoneo a ridurre i rischi da reato in quanto sia costantemente adattato ai caratteri della struttura e<br />
dell’attività di impresa.<br />
[23] L’efficacia di un modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto a elaborare meccanismi di decisione e di controllo<br />
tali da eliminare - o quantomeno ridurre significativamente - l’area del rischio da responsabilità.<br />
[24] Si veda l’approfondimento di M. Bettanin a pag. 38.<br />
29
TUTELA AMBIENTALE<br />
Articolo<br />
SPECIALE<br />
La rilevazione effettuata tramite la due diligence può assumere un peso particolare<br />
Quanto incide sul valore delle transazioni<br />
la determinazione di passività ambientali?<br />
diMarcoBrevi, partnerERMItalia<br />
L’acquistoolavenditadiaziende<br />
oimmobilipuòesporreleparti<br />
interessate,acquirentee<br />
venditore,acostiimprevisti<br />
associatiapassivitàambientali.<br />
L’attivitàdiduediligencesvolta<br />
nelcorsodelletrattative<br />
dicompravenditapuòconsentire<br />
divalutarequesticosti<br />
epermetterealleparti<br />
digiungereadaccordi<br />
contrattualichetenganoconto<br />
deifuturicostiperl’eliminazione<br />
dellepassivitàindividuate.<br />
Questaanalisipuòesseresvolta<br />
adiversilivelli<br />
diapprofondimentoinrelazione<br />
alladimensionedell’oggetto<br />
dellavalutazioneedegliinteressi<br />
delcompratoreodelvenditore.<br />
L’incidenzadellepassività<br />
ambientalisulvalore<br />
dellatransazionevaria,quindi,<br />
nonsoloasecondadellarelativa<br />
tipologia,maancheaseconda<br />
delprofilodirischio<br />
delcommittenteedeltipo<br />
divalutazioneeffettuata.<br />
30<br />
Nel corso degli ultimi cinque<br />
anni si è registrato un vero e<br />
proprio “boom” delle attività<br />
di compravendita di aziende e immobili.<br />
Dal 2002 - dopo la crisi delle<br />
borse seguita allo scoppio della cosiddetta<br />
“bolla tecnologica” e ai fatti<br />
dell’11 settembre - e fino al 2006, le<br />
attività di M&A (acronimo inglese<br />
per merger and acquisition, ovvero<br />
fusioni e acquisizioni) sono costantemente<br />
aumentate, soprattutto sotto la<br />
crescente spinta degli investitori finanziari<br />
(private equity - PE), come<br />
evidenziato nel grafico 1.<br />
Le previsioni per quest’anno e per<br />
i prossimi anni sono per un progressivo<br />
rallentamento o addirittura di<br />
una probabile inversione del trend,<br />
anche a causa della stretta creditizia<br />
delle banche in conseguenza degli effetti<br />
della crisi dei mutui sub prime.<br />
È ragionevole però pensare che, se<br />
diminuirà l’attività degli investitori<br />
finanziari, aumenterà, invece, l’attività<br />
delle compravendite effettuate<br />
da società industriali.<br />
In ogni caso, comunque vada il<br />
mercato, è interessante vedere come<br />
gli aspetti ambientali abbiano un’influenza<br />
sempre maggiore nella valutazione<br />
economica dell’oggetto della<br />
transazione. Ovviamente, questo riguarda<br />
principalmente alcuni settori<br />
piuttosto che altri. Normalmente, infatti,<br />
la compravendita di banche, assicurazioni<br />
e società multimediali<br />
(video e telefonia) non ha una componente<br />
ambientale significativa e<br />
l’attività di verifica ambientale non è<br />
normalmente richiesta nel corso della<br />
due diligence per questi settori. Diverso<br />
è, invece, il caso dei settori<br />
industriale e immobiliare, dove le<br />
passività ambientali possono giocare<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
un ruolo significativo nella determinazione<br />
del valore finale del bene.<br />
Per “due diligence” si intende l’attività<br />
di raccolta e verifica di informazioni<br />
di natura patrimoniale, finanziaria,<br />
economica e gestionale relativa<br />
a un’azienda o un bene oggetto<br />
di acquisizione o di possibile acquisizione,<br />
per la definizione di un quadro<br />
dettagliato della stessa. L’obiettivo<br />
delle due diligence è quello di evidenziare<br />
l’opportunità di aggiustamenti<br />
al valore dichiarato una volta<br />
constatate differenze sostanziali che<br />
ne suggeriscono la riduzione. L’audit<br />
ambientale è, quindi, quella particolare<br />
attività svolta nel corso della due<br />
diligence finalizzata a identificare le<br />
passività ambientali, ovvero tutti i<br />
costi che si dovranno sostenere per<br />
prevenire, ridurre o riparare danni<br />
causati all’ambiente dalle attività<br />
operative o, comunque, presenti allo<br />
stato di fatto del bene oggetto di<br />
compravendita.<br />
L’identificazione delle passività<br />
ambientali è un processo di valutazione<br />
che richiede un’analisi attenta delle<br />
attività e delle caratteristiche dell’oggetto<br />
della transazione. Vanno analizzate<br />
sia la conformità alla legislazione<br />
ambientale applicabile, per verificare<br />
la necessità di eventuali investimenti<br />
necessari a riportare lo stabilimento in<br />
regola con le leggi vigenti, sia i potenziali<br />
rischi legati al fatto che un fenomeno<br />
di contaminazione sia avvenuto<br />
in passato e non sia stato ancora identificato<br />
o alla probabilità che possa avvenire<br />
in futuro. In questo caso, è importante<br />
verificare le attuali modalità<br />
di gestione dello stabilimento, in modo<br />
da determinare la probabilità di tale<br />
rischio.<br />
Va, però, tenuto conto che esisto-<br />
13 novembre 2007 N. 21
Rank Value (US$b)<br />
$ 4,000<br />
$ 3,500<br />
$ 3,000<br />
$ 2,500<br />
$ 2,000<br />
$ 1,500<br />
$ 1,000<br />
$ 500<br />
$ 0<br />
no percezioni del rischio ambientale<br />
diverse a seconda dei diversi soggetti<br />
coinvolti. Per il singolo individuo, il<br />
rischio ambientale è rappresentato<br />
dal rischio per la sua salute o dell’ambiente<br />
in cui vive. Per l’imprenditore<br />
(sia esso nella fattispecie il<br />
venditore o l’acquirente) il rischio<br />
ambientale è rappresentato da tutte<br />
quelle situazioni legate all’ambiente<br />
che potrebbero causargli costi e delle<br />
quali desidera rimuoverne perfino il<br />
pericolo. La speranza è che gli obiettivi<br />
del secondo possano soddisfare<br />
le esigenze del primo e l’obiettivo<br />
della due diligence ambientale, non a<br />
caso, è di identificare correttamente<br />
questi rischi in modo da rassicurare<br />
tutte le parti coinvolte sulla esistenza<br />
o meno di un rischio ambientale e sui<br />
possibili tempi e costi di intervento<br />
per ridurlo o eliminarlo. Tali costi<br />
includono tutti quelli sostenuti da<br />
un’azienda - o da altri per conto della<br />
stessa - per prevenire, ridurre o riparare<br />
danni causati all’ambiente dalle<br />
sue attività operative ovvero per con-<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
SPECIALE<br />
Incidenza dei fondi<br />
private equity nell’attività M&A<br />
1996<br />
1997<br />
(Fonte: Thomson Financial)<br />
1998<br />
1999<br />
US Volume (US$b)<br />
Sponsor Activity % of US<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
Global Volume (US$b)<br />
Sponsor Activity as % of Global<br />
Grafico 1<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
servare risorse scarse rinnovabili e<br />
non rinnovabili<br />
I costi ambientali sono normalmente<br />
riferite a varie categorie. Vi<br />
sono, innanzitutto, i costi di adeguamento<br />
alle normative ambientali,<br />
principalmente relative:<br />
l alle emissioni in atmosfera;<br />
l agli scarichi idrici;<br />
l alla gestione rifiuti.<br />
Tra questi vengono anche considerati<br />
i costi che ragionevolmente si<br />
dovranno sostenere con l’entrata in<br />
vigore di normative che, pur non essendo<br />
ancora vigenti al momento<br />
dell’audit, sono in procinto di entrare<br />
in vigore a breve.<br />
Vi sono poi i costi relativi alla<br />
diminuzione del rischio, ovvero all’individuazione<br />
di situazioni in regola<br />
con la normativa, ma che potrebbero<br />
causare la necessità di investimenti<br />
anche ingenti nell’immediato<br />
futuro. Per certi impianti industriali<br />
questi costi possono essere anche<br />
molto alti qualora, ad esempio, si<br />
debbano adeguare impianti di abbat-<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
5%<br />
0%<br />
Percentage of Volume (%)<br />
TUTELA AMBIENTALE<br />
Articolo<br />
timento delle emissioni o di trattamento<br />
delle acque ormai obsoleti o<br />
che non garantiscono un’adeguata affidabilità<br />
di rispettare le normative<br />
nell’immediato futuro.<br />
Infine, vi sono i costi associati a<br />
interventi di bonifica e decontaminazione,<br />
che rappresentano delle<br />
passività legate alla presenza di fenomeni<br />
di contaminazione del terreno o<br />
delle acque di falda o alla necessità<br />
di rimuovere amianto o decontaminare<br />
apparecchiature o edifici contaminati<br />
da sostanze pericolose.<br />
La determinazione di questi costi<br />
viene fatta attraverso varie metodologie<br />
di valutazione che normalmente<br />
comprendono l’analisi documentale,<br />
la visita dei siti e l’elaborazione delle<br />
informazioni disponibili.<br />
Un elemento di fondamentale importanza<br />
nella valutazione dei costi<br />
ambientali è la determinazione della<br />
soglia economica di riferimento, normalmente<br />
chiamata material threshold,<br />
che rappresenta il valore al di<br />
sotto del quale gli eventuali costi che<br />
devono essere sostenuti sono indicati<br />
come “minori” e non stimati puntualmente.<br />
Viceversa, per gli aspetti ambientali<br />
che si presume possano comportare<br />
costi superiori a questa soglia,<br />
viene fatta una stima il più possibile<br />
attendibile del probabile costo<br />
che dovrà essere sostenuto per prevenire,<br />
mitigare o rimediare all’impatto<br />
ambientale identificato.<br />
L’importo della material threshold<br />
può variare sensibilmente in<br />
relazione a diversi fattori. Il criterio<br />
principale è che la material threshold<br />
è stabilita in funzione dell’importo<br />
totale della transazione e delle caratteristiche<br />
intrinseche e della dimensione<br />
attesa degli impatti ambientali<br />
del bene oggetto della valutazione.<br />
Per uno stabilimento a forte impatto<br />
ambientale o il cui valore della transazione<br />
è molto alto normalmente si<br />
stabilirà una material threshold abbastanza<br />
alta, ovvero pari o superiore a<br />
100.000 euro. Per stabilimenti a basso<br />
impatto ambientale o il cui costo<br />
atteso di acquisto sia meno elevato la<br />
material threshold può, invece, scen-<br />
31
TUTELA AMBIENTALE<br />
Articolo<br />
SPECIALE<br />
BC,MLCeRWC:l’esempiodiunserbatoiointerrato<br />
Uncasoesemplareperdescrivere“bestcase”(BC),“mostlikelycase”(MLC)e“reasonableworstcase”(RWC)<br />
èquellodiunserbatoiointerratochecontieneohacontenutosostanzechimichepotenzialmenteinquinanti.<br />
Qualora non esistano informazioni specifiche sulla tenuta del serbatoio, l’audit concluderà che esiste la<br />
possibilitàcheilserbatoioabbiaoabbiaavutodelleperditeeche,quindi,sidebbaprocedereallasostituzione<br />
del serbatoio ed eventualmente alla bonifica del terreno o delle acque sotterranee eventualmente<br />
contaminate.Diconseguenza,siraccomanderàdieffettuareuntestditenutadelserbatoioe,incasodiesito<br />
negativo(ovveroilserbatoioperde),siraccomanderàilcampionamentodelterrenoedeventualmentedella<br />
falda nelle vicinanze del serbatoio stesso, per valutare la severità e l’estensione della contaminazione<br />
eventualmente presente. A questa valutazione, andrà anche affiancato un esame che terrà conto dell’età<br />
delserbatoio,delsuovolume,dellasostanzacontenuta,ecc.UnapossibileconclusioneèchedalBCemerga<br />
cheilcostoprevistosarà“minore”,ovveroaldisottodellamaterialthreshold,qualoradaltestditenutasi<br />
determini che il serbatoio è integro e, quindi, non si presume che possa esserci della contaminazione.<br />
Viceversa,seiltestditenutadovesseevidenziaredelleperditeeleindaginisuccessiveconcluderecheesiste<br />
unacontaminazionedelterreno,manondellafalda,ilMLCpotrebbeconcluderecheilcostostimatoèpari<br />
aX,ovveroalcostonecessarioallarimozionedelserbatoioeallabonificadiunacertaquantitàditerreno.<br />
Infine, se viene determinato che anche la falda acquifera possa essere contaminata il RWC sarà pari, ad<br />
esempio, a 10X, ovvero al costo della bonifica di un maggior volume di terreno oltre che delle acque<br />
sotterranee.<br />
dere a 25.000 euro o anche meno.<br />
Un altro criterio è la tipologia di<br />
committente. Tradizionalmente gli<br />
investitori finanziari (banche, private<br />
equity e venture capital) tendono a<br />
preferire una material threshold medio-alta<br />
(da 50.000 euro in su), in<br />
quanto hanno, per definizione, una<br />
maggiore propensione al rischio e<br />
hanno già preventivato che, in seguito<br />
all’acquisizione, dovranno comunque<br />
intervenire con del capitale nell’azienda<br />
acquisita. Al contrario, gli<br />
investitori industriali tendono a preferire<br />
delle material threshold più basse<br />
in quanto il loro obiettivo è soprattutto<br />
creare delle sinergie produttive con<br />
il loro business già esistente e, ovviamente,<br />
minimizzare la necessità di investimento<br />
post acquisto.<br />
La stima dei costi ambientali si<br />
può basare su elementi di valutazione<br />
forniti dallo stabilimento stesso (ad<br />
esempio budget di spesa approvati o<br />
preventivi richiesti) o su valutazioni<br />
tecniche di chi effettua l’audit (e che<br />
normalmente si riferiscono a casi<br />
analoghi in contesti simili). La stima<br />
dei costi ambientali viene fatta tenendo<br />
in considerazione tre possibili<br />
scenari, definiti:<br />
l best case (BC): è il caso più favorevole<br />
che ci si può aspettare, ovvero<br />
32<br />
il caso in cui sono verificate tutte le<br />
assunzioni positive fatte in mancanza<br />
di informazioni specifiche sull’aspetto<br />
in questione;<br />
l most likely case (MLC): è il caso<br />
più probabile che ci si aspetti che<br />
accada, ovvero si può considerare come<br />
la spesa che quasi sicuramente<br />
l’acquirente sarà chiamato ad affrontare<br />
nel breve-medio periodo;<br />
l reasonable worst case (RWC): è<br />
il caso peggiore che possa capitare,<br />
qualora si verifichino tutte le assunzioni<br />
negative che vengono fatte in<br />
assenza di informazioni precise.<br />
Valutazionidocumentali<br />
Un aspetto particolare riguarda<br />
le valutazioni di un grande numero<br />
di siti effettuate solo su base documentale<br />
o in caso di visite a copertura<br />
solo parziale del portafoglio<br />
di siti oggetto di valutazione. È il<br />
caso, ad esempio, di grandi “parchi”<br />
di immobili messi in vendita<br />
da banche, assicurazioni o fondi<br />
immobiliari, ma anche di reti di<br />
distribuzione di carburanti, negozi,<br />
hotel.<br />
In questo caso, gli elementi utili<br />
per la valutazione delle passività<br />
ambientali possono essere ricavati<br />
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da poche visite ad hoc e dalle informazioni<br />
ottenibili dalla revisione<br />
dei documenti forniti dal venditore.<br />
L’analisi documentale viene solitamente<br />
svolta nell’ambito di “data<br />
room” organizzate dal venditore e<br />
dai suoi advisor. Nelle data room<br />
viene consentito all’acquirente di<br />
visionare una serie di documenti<br />
predisposti dal venditore e che, per<br />
quanto riguarda la parte ambientale,<br />
normalmente comprendono rapporti<br />
di audit eseguiti in passato,<br />
autorizzazioni e permessi, risultati<br />
di analisi e monitoraggi. In questo<br />
caso, può essere utile utilizzare<br />
strumenti statistici di valutazione<br />
tipo l’analisi “Montecarlo”, che<br />
permettono di estendere le valutazioni<br />
effettuate su un campione significativo<br />
e rappresentativo a un<br />
universo molto più ampio. Mentre<br />
in passato le data room consistevano<br />
nel far confluire la documentazione<br />
in forma cartacea presso un<br />
luogo fisico di consultazione, solitamente<br />
un ufficio legale, negli ultimi<br />
anni è invalsa la prassi di utilizzare<br />
data room virtuali, ovvero<br />
siti web ad accesso controllato e<br />
riservato dove i documenti possono<br />
essere visionati senza muoversi dal<br />
proprio ufficio. l<br />
13 novembre 2007 N. 21
13 novembre 2007 N. 21<br />
SPECIALE<br />
Esempidipassivitàambientali<br />
identificatenelcorsodirecentioperazionidiM&A<br />
Tipo<br />
dioperazione<br />
Target Impiantodismaltimentorifiuti<br />
Tipo<br />
acquirente<br />
Material<br />
Threshold<br />
Principali<br />
criticità<br />
ambientali<br />
Prezzo<br />
acquisto/<br />
vendita<br />
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TUTELA AMBIENTALE<br />
Articolo<br />
TABELLA1<br />
Vendita Acquisto Acquisto Acquisto Acquisto<br />
Investitori finanziari<br />
6 stabilimenti di Portafoglio im<br />
produzione mobiliare(300siti)<br />
meccanica<br />
all’estero<br />
Gruppo privato<br />
italiano<br />
Grupporealestateinternazionale<br />
60 stazioni di servizio<br />
in Gran Bretagna<br />
Gruppo privato italiano<br />
Impiantodiproduzione<br />
di combustibili<br />
Bancaestera<br />
50.000euro 30.000euro 50.000euro 50.000euro 100.000euro<br />
Serbatoi interrati,<br />
contaminazione<br />
terreno e acque<br />
sotterranee<br />
Contaminazione<br />
terreno e acque<br />
sotterranee<br />
100milionidieuro 130 milioni di<br />
euro<br />
Serbatoi interrati,contaminazione<br />
terreno e acquesotterranee<br />
Serbatoi interrati,<br />
contaminazione<br />
terrenoeacquesotterranee,amianto<br />
Contaminazione<br />
terreno e acque<br />
sotterranee, emissioniinatmosfera<br />
250milionidieuro 1.300milionidieuro 35milionidieuro<br />
MLC 1milionedieuro 1,5milionidieuro 6,5milionidieuro 12milionidieuro 35milionidieuro<br />
RWC 2milionidieuro 4,5milionidieuro 8milionidieuro 26milionidieuro 39milionidieuro<br />
Glossario<br />
l M&A:acronimoinglesepermergerandacquisition,ovverofusionieacquisizioni;<br />
l duediligence:attivitàdiraccoltaeverificadiinformazionidinaturapatrimoniale,finanziaria,economica<br />
e gestionale relativa a un’azienda o un bene oggetto di acquisizione o di possibile acquisizione, per la<br />
definizionediunquadrodettagliatodellastessa;<br />
l privateequity:investitorifinanziariprivati;<br />
l passivitàambientali:costichesidovrannosostenereperprevenire,ridurreoripararedannicausatiall’ambientedalleattivitàoperativeocomunquepresentiallostatodifattodelbeneoggettodicompravendita;<br />
l materialitythreshold:sogliaeconomicadiriferimento.<br />
33
TUTELA AMBIENTALE<br />
Articolo<br />
SPECIALE<br />
Esistono strumenti precontrattuali e contrattuali per mediare tra venditori e acquirenti<br />
Come arginare il rischio ambientale<br />
nelle operazioni di compravendita<br />
diPaoloGallaratieCarloGrignani, avvocatiinMilano,NCTMStudioLegaleAssociato<br />
Iltermine“ambientale”siapplica<br />
aquellaparticolaretipologia<br />
dirischionelqualeincorre<br />
l’acquirentediunsitoindustriale<br />
acausadellecondizioni<br />
ambientalidelsitopreesistenti<br />
almomentodell’efficacia<br />
dellacompravendita<br />
ealconseguentesubentro<br />
dell’acquirentenellaproprietà<br />
delsito.Èovvio,infatti,come,<br />
nell’ambitodioperazioni<br />
dicompravenditaaventia<br />
oggettositiarischioambientale,<br />
daunpartel’acquirenteabbia<br />
interesseaescludereolimitare<br />
l’assunzionedelrischio<br />
ambientale,mentre,dall’altra,<br />
ilvenditoreabbial’interesse<br />
contrarioaescludereolimitare<br />
possibilirivalsedell’acquirente<br />
neisuoiconfrontialverificarsi<br />
dieventualiresponsabilità<br />
ambientali.L’equilibriotraquesti<br />
contrappostiinteressiviene<br />
normalmentecontemperato<br />
insedeprecontrattuale<br />
ocontrattualemedianteilricorso<br />
astrumentidivarianatura,come,<br />
rispettivamente,laduediligence<br />
oipattidimanlevaeilrilascio<br />
digaranziefinanziarie<br />
proacquirente.<br />
34<br />
Lanozione<br />
dirischioambientale<br />
Una situazione di rischio ambientale<br />
[1] può sussistere non solo in relazione<br />
a siti contaminati, ma anche a<br />
siti che, seppur non contaminati, siano<br />
comunque potenzialmente idonei<br />
a cagionare un danno o altra responsabilità<br />
di natura ambientale in ragione<br />
delle attività su di essi esercitate<br />
(ad esempio in quanto produttive di<br />
scarichi, rifiuti, emissioni).<br />
Nelle operazioni di compravendita<br />
di siti, l’acquirente tende a subentrare<br />
al venditore nel relativo rischio<br />
ambientale in qualità di cosiddetto<br />
“proprietario incolpevole”; questa<br />
qualifica, non espressamente definita<br />
dalla legislazione in materia, emerge<br />
dal complesso di obblighi, oneri e<br />
responsabilità che a vario titolo la<br />
legge pone a carico del proprietario<br />
di un sito a prescindere dall’imputabilità<br />
a suo carico, per dolo o colpa,<br />
di condotte contaminanti o comunque<br />
lesive di norme di legge.<br />
In particolare, dalle disposizioni<br />
dettate dal codice civile e del D.Lgs.<br />
n. 152/2006 (“Codice dell’ambiente”)<br />
emerge un contesto normativo in<br />
cui il proprietario incolpevole, pur<br />
non essendo responsabile delle condizioni<br />
ambientali del sito è:<br />
l esposto ai potenziali costi di bonifica<br />
(a causa dei relativi oneri reali<br />
e privilegi speciali previsti dalla<br />
legge);<br />
l tenuto a stringenti obblighi di co-<br />
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municazione alle autorità territoriali<br />
e di primo intervento in caso di inquinamento<br />
attuale o potenziale;<br />
l passibile di sospensione dell’attività<br />
o di revoca delle autorizzazioni<br />
all’uso di impianti non conformi a<br />
prescrizioni ambientali;<br />
l soggetto al rischio di danni e sanzioni<br />
per mancata denuncia di discariche<br />
abusive o abbandono di rifiuti.<br />
Alla luce di quanto precede, appare<br />
di tutta evidenza come, nell’ambito<br />
di operazioni di compravendita<br />
aventi a oggetto siti a rischio<br />
ambientale:<br />
l da un parte, l’acquirente abbia interesse<br />
a escludere o limitare l’assunzione<br />
del rischio ambientale;<br />
l dall’altra, il venditore abbia l’interesse<br />
contrario a escludere o limitare<br />
possibili rivalse dell’acquirente nei<br />
suoi confronti al verificarsi di eventuali<br />
responsabilità ambientali.<br />
Ledinamichenegoziali<br />
volteadisciplinare<br />
ilrischioambientale<br />
L’equilibrio tra questi contrapposti<br />
interessi viene normalmente contemperato<br />
in sede precontrattuale o<br />
contrattuale mediante il ricorso a<br />
strumenti di varia natura. Tra gli strumenti<br />
tipicamente precontrattuali<br />
spicca l’attività di indagine (cosiddetta<br />
due diligence) [2] volta a verificare<br />
le condizioni ambientali del sito<br />
e a rilevarne eventuali vizi di conformità,<br />
che consentono alle parti di ac-<br />
[1] Ai fini delle considerazioni che seguono, il termine “rischio ambientale” si riferisce al rischio nel quale incorre l’acquirente di un<br />
sito industriale a causa delle condizioni ambientali del sito preesistenti al momento dell’efficacia della compravendita e al<br />
conseguente subentro dell’acquirente nella proprietà del sito.<br />
[2] Sul tema si veda l’approfondimento di M. Brevi a pag. 30.<br />
13 novembre 2007 N. 21
13 novembre 2007 N. 21<br />
SPECIALE<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
TUTELA AMBIENTALE<br />
Articolo<br />
Il rischio ambientale nelle operazioni di M&A e di Real Estate<br />
Vendor due diligence - phase I<br />
(verifica documentale<br />
e interviste su autonoma<br />
iniziativa del venditore)<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Identificazione del rischio<br />
contaminazione;<br />
abbandono e gestione illecita<br />
di rifiuti;<br />
difformità da norme di legge<br />
(scarichi, emissioni, rumore);<br />
danno ambientale.<br />
Lettera di intenti<br />
(non vincolante)<br />
Due diligence - phase I<br />
da parte dell’acquirente<br />
(basata o agevolata dalla<br />
vendor due diligence)<br />
Identificazione del rischio<br />
contaminazione;<br />
abbandono e gestione illecita<br />
di rifiuti;<br />
difformità da norme di legge<br />
(scarichi, emissioni, rumore);<br />
danno ambientale.<br />
1. Fase preparatoria<br />
Non accettabile<br />
Accettabile<br />
2. Fase precontrattuale e contrattuale<br />
Non accettabile<br />
Accettabile<br />
Figura 1<br />
Vendor due diligence - phase II<br />
(prelievi/esami sulle matrici<br />
ambientali)<br />
Azioni di ripristino della<br />
conformità ambientale<br />
Avvio delle negoziazioni<br />
con il potenziale acquirente<br />
Due diligence - phase II<br />
(prima o dopo signing o closing)<br />
gestione comune delle indagini<br />
(nomina di consulente comune);<br />
tempistica non facilmente prevedibile;<br />
esito incerto delle indagini e obblighi<br />
di intervento;<br />
definizione del soggetto che procederà<br />
a eventuali comunicazioni di legge<br />
e misure di prevenzione e messa in<br />
sicurezza;<br />
ripartizione dei costi;<br />
rischio di sopralluoghi e ispezioni delle<br />
autorità e gestione dei rapporti con esse.<br />
Firma di accordo<br />
preliminare/definitivo<br />
Accettabile<br />
patti di manleva;<br />
garanzie finanziarie;<br />
obblighi di ripristino<br />
della conformità ambientale.<br />
Recesso dalle<br />
trattative<br />
o dall’accordo<br />
preliminare<br />
35
TUTELA AMBIENTALE<br />
Articolo<br />
quisire piena consapevolezza del rischio<br />
ambientale connesso al sito oggetto<br />
di compravendita. Tra gli strumenti<br />
contrattuali spiccano invece la<br />
previsione di patti di manleva e il<br />
rilascio di garanzie finanziarie in favore<br />
dell’acquirente.<br />
Lafaseprecontrattuale<br />
Per quanto attiene alla fase precontrattuale<br />
(si veda la figura 1), solitamente<br />
l’attività di due diligence<br />
può essere condotta dal venditore<br />
(cosiddetta vendor due diligence),<br />
soprattutto in caso di operatori specializzati<br />
di settore e coinvolti in operazioni<br />
di M&A (mergers & acquisitions,<br />
fusioni e acquisizioni) su base<br />
routinaria, che, in quanto tali, sono<br />
dediti a un continuo monitoraggio<br />
della situazione ambientale dei propri<br />
siti industriali. A prescindere da ciò,<br />
un’attività di due diligence viene comunque<br />
normalmente condotta dall’acquirente<br />
(cosiddetta buyer due diligence),<br />
stante il suo preminente interesse<br />
all’identificazione del rischio<br />
ambientale in via propedeutica alla<br />
negoziazione del prezzo e al contenimento<br />
di eventuali passività latenti [3] .<br />
Nella prassi, l’attività di due diligence<br />
in materia ambientale [4] tende<br />
a distinguersi in due fasi:<br />
l in primo luogo, si delinea una cosiddetta<br />
phase 1, nel corso della quale<br />
l’indagine verifica le condizioni<br />
ambientali del sito attraverso l’analisi<br />
di documenti o archivi e l’acquisizione<br />
di informazioni dai soggetti coinvolti<br />
nella conduzione del sito. La<br />
phase 1 viene solitamente preceduta<br />
dalla sottoscrizione di accordi di confidenzialità<br />
(con impegni di riservatezza<br />
a carico di entrambi i contraen-<br />
36<br />
SPECIALE<br />
ti) e, se del caso, da lettere di intenti<br />
con cui vengono definiti scopo, tempi<br />
e modi per l’espletamento dell’indagine.<br />
Nel caso in cui l’indagine di<br />
prima fase non evidenzi un rischio<br />
ambientale rilevante, l’acquirente e il<br />
venditore tendono a procedere direttamente<br />
alla firma di un accordo preliminare<br />
(cosiddetto signing) o definitivo<br />
(cosiddetto closing) per la<br />
compravendita del sito;<br />
l nel caso in cui invece la phase 1<br />
evidenzi un rischio ambientale rilevante,<br />
l’acquirente tende a esigere la<br />
conduzione di una ulteriore fase di<br />
indagine, detta phase 2, volta alla verifica<br />
delle condizioni ambientali del<br />
sito sulla base di prelievi e campionamenti.<br />
Lo svolgimento di una phase<br />
2 può costituire fonte di dissidi tra<br />
acquirente e venditore, soprattutto se<br />
effettuata prima della firma di accordi<br />
preliminari (e, dunque, prima dell’assunzione<br />
di un impegno vincolante<br />
ad acquistare il sito da parte<br />
dell’acquirente). Questa indagine<br />
comporta, infatti, verifiche invasive<br />
sul sito i cui tempi, costi ed esiti sono<br />
difficilmente prevedibili; nei casi più<br />
semplici, possono insorgere difficoltà<br />
tra le parti anche solo nel raggiungere<br />
un accordo in merito all’eventuale<br />
nomina di un consulente tecnico comune<br />
cui deputare l’indagine, oppure<br />
in merito alle modalità di ripartizione<br />
dei relativi costi nonché delle azioni<br />
conseguenti all’eventuale scoperta di<br />
difformità ambientali.<br />
Nell’ambito del processo negoziale,<br />
le parti devono altresì preoccuparsi<br />
di concordare la tempistica della<br />
phase 2 e, in particolare, se la medesima<br />
possa avere luogo:<br />
l prima del signing;<br />
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l dopo il signing, ma prima del closing;<br />
l dopo il closing.<br />
Nei primi due casi, è ragionevole<br />
attendersi che l’acquirente richieda al<br />
venditore il diritto di recedere dalle<br />
trattative (ovvero dal contratto preliminare)<br />
nel caso in cui l’esito della<br />
phase 2 non sia soddisfacente per<br />
l’acquirente (e dunque evidenzi l’esistenza<br />
di un rischio ambientale rilevante).<br />
Nell’ultimo caso (e cioè di<br />
una phase 2 che evidenzi rischi rilevanti<br />
successivamente al closing), il<br />
venditore tende invece a riconoscere<br />
all’acquirente solo il diritto di agire<br />
per il risarcimento del danno.<br />
Lafasecontrattuale<br />
Nel caso in cui l’esito della phase<br />
2 sia soddisfacente per l’acquirente<br />
o, comunque, le parti raggiungano un<br />
accordo sulla rimozione del rischio<br />
ambientale eventualmente rilevato, le<br />
parti procedono alla stipulazione dell’accordo<br />
preliminare o definitivo,<br />
nel cui contesto assumono particolare<br />
rilievo i patti di manleva o di garanzie<br />
finanziarie a favore dell’acquirente.<br />
I primi sono solitamente qualificati<br />
come patti atipici, validi in quanto<br />
diretti a realizzare interessi meritevoli<br />
di tutela a norma dell’art. 1322 del<br />
codice civile, utilizzati per allocare il<br />
rischio ambientale sul venditore, imponendogli<br />
obblighi di indennizzo a<br />
fronte della potenziale o attuale contaminazione<br />
del sito ovvero dell’idoneità<br />
del sito ad arrecare danno all’ambiente,<br />
a terzi o all’acquirente, in<br />
conseguenza delle condizioni ambientali<br />
del sito anteriori alla data di<br />
efficacia della compravendita [5] .<br />
[3] La prassi di procedere ad attività di due diligence deriva, oltre che dalla ragionevole attitudine a valutare il rischio transazionale da<br />
parte degli operatori economici, anche dall’assetto normativo che, nell’ordinamento italiano, da un lato pone a carico del venditore<br />
l’onere di non tacere in mala fede al compratore i vizi della cosa venduta ai sensi dell’art. 1490 c.c. (ciò che altrimenti rende<br />
inefficace qualsiasi patto con cui si escluda o limiti la garanzia per vizi a cui il venditore è tenuto), mentre dall’altro lato pone a<br />
carico dell’acquirente l’onere di identificare i vizi facilmente riconoscibili, non coperti dal regime di garanzia legale ai sensi<br />
dell’art. 1491, per tentare di scontarli dal prezzo in sede di trattativa.<br />
[4] Si veda l’approfondimento di F. Bianchi sul n. 17/2007 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
[5] L’efficacia del patto di manleva è ormai consolidata in giurisprudenza. Si veda per tutte la sentenza della Cassazione civile, sez. III,<br />
8 marzo 1980, n. 1543, la cui massima recita: «Il patto di manleva ha per contenuto il dovere di sollevare altri dalle conseguenze di<br />
(segue)<br />
13 novembre 2007 N. 21
In questo senso, i patti di manleva<br />
attribuiscono normalmente all’acquirente<br />
un diritto di rivalsa nei<br />
confronti del venditore, non solo nel<br />
caso in cui quest’ultimo sia il responsabile<br />
dell’inquinamento o del<br />
danno, ma anche nel caso in cui lo<br />
stesso sia, a sua volta, proprietario<br />
incolpevole.<br />
I patti di manleva tendono ad articolarsi<br />
in dichiarazioni e garanzie di<br />
conformità ambientale alle quali si<br />
accompagnano specifici obblighi di<br />
indennizzo da parte del venditore, nel<br />
caso in cui le medesime risultino inveritiere<br />
o incomplete [6] ; in luogo o in<br />
aggiunta agli obblighi di indennizzo,<br />
possono essere previsti obblighi di riduzione<br />
in pristino del sito. Per contro,<br />
a fronte di queste richieste, il venditore<br />
esige normalmente l’introduzione<br />
di limitazioni ai propri obblighi<br />
di indennizzo, quali, ad esempio, la<br />
previsione di “de minimis”, franchigie<br />
e massimali, termini di durata e di<br />
denunzia breve a pena di decadenza a<br />
carico dell’acquirente per la comunicazione<br />
dell’evento dannoso, clausole<br />
di mitigazione o compensazione, obblighi<br />
di gestione comune del contenzioso<br />
e altro.<br />
Nel caso in cui, all’atto della<br />
compravendita del sito, vi sia una<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
SPECIALE<br />
procedura di bonifica già insistente<br />
o di imminente avvio sul sito<br />
medesimo, le parti possono, altresì,<br />
concordare che la titolarità del<br />
sito venga trasferita all’acquirente<br />
lasciando che la procedura di bonifica<br />
(unitamente ai relativi costi<br />
e oneri) rimanga in capo al venditore<br />
fino a che questa non sia stata<br />
portata a compimento mediante il<br />
rilascio del relativo certificato da<br />
parte dell’autorità competente o<br />
anche oltre, fino all’esaurimento<br />
delle eventuali prescrizioni o delle<br />
misure di monitoraggio stabilite<br />
nel certificato.<br />
L’acquirente può, da ultimo, negoziare<br />
con il venditore il rilascio di<br />
garanzie finanziarie in proprio favore<br />
a copertura del rischio ambientale.<br />
Solitamente, queste garanzie possono<br />
essere di tipo bancario o assicurativo<br />
o consistere caparre o cauzioni<br />
(cosiddette “escrow”) oppure - ben<br />
più efficacemente per l’acquirente -<br />
nella (parziale) ritenzione del prezzo<br />
con facoltà di compensazione da parte<br />
dell’acquirente [7] .<br />
Le garanzie bancarie o assicurative<br />
potranno essere, a titolo esemplificativo,<br />
autonome o fideiussorie, a<br />
prima richiesta o giustificate, a scalare<br />
o a importo fisso [8] .<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
TUTELA AMBIENTALE<br />
Articolo<br />
La creazione di un eventuale fondo<br />
di garanzia potrà avvenire su un<br />
conto di una delle parti ovvero su di<br />
un fondo comune, con pagamento<br />
dietro richiesta unilaterale o congiunta;<br />
le somme potranno essere corrisposte<br />
dietro semplice richiesta ovvero<br />
previa presentazione di un relativo<br />
ordine di giustizia o di altri documenti<br />
giustificativi.<br />
A fronte della varietà e della relativa<br />
gradazione dei rimedi finanziari<br />
elaborati dalla prassi, occorre, tuttavia,<br />
precisare che questi rimedi finanziari<br />
possono risultare inefficienti<br />
nel perseguimento della piena soddisfazione<br />
delle ragioni dell’acquirente-proprietario<br />
incolpevole, a<br />
causa della possibile sopravvenuta<br />
insolvenza del venditore o comunque<br />
dell’inefficienza del sistema<br />
processuale.<br />
Conclusioni<br />
Da questa considerazione emerge,<br />
con tutta evidenza, l’importanza preminente,<br />
nelle compravendite afflitte<br />
da rischio ambientale, di una ponderata<br />
fase prenegoziale di accertamento<br />
preventivo delle condizioni del sito<br />
volta a una diagnosi attendibile in<br />
grado di evitare operazioni dagli effetti<br />
pregiudizievoli potenzialmente<br />
irreversibili. l<br />
un fatto dannoso e, quindi, realizza una assunzione di garanzia da parte dell’obbligato”; e ancora “il divieto sancito dall’art. 1229 c.c.<br />
di stipulare patti preventivi di irresponsabilità trova la sua “ratio” nell’esigenza di non consentire la indiretta acquiescenza alla<br />
violazione di norme fondamentali per la convivenza sociale e di eliminare una remora alla colpa grave e al dolo. Tuttavia, detto<br />
divieto, essendo limitato dal generale principio dell’autonomia negoziale, non si estende ai patti con i quali si convenga il<br />
trasferimento ad altri dell’incidenza economica del danno, in quanto, in tale ipotesi, il patto non determina alcuna forma di<br />
irresponsabilità, ma riversa soltanto su di un’altro soggetto le conseguenze patrimoniali dell’illecito, senza violare il diritto del<br />
danneggiato».<br />
[6] L’importanza per l’acquirente di ottenere apposite dichiarazioni e garanzie è particolarmente accentuata in operazioni di<br />
compravendita di siti o aziende industriali strutturate mediante l’acquisto di veicoli societari (cosiddetto share deal), in quanto,<br />
ai sensi della consolidata giurisprudenza, «la cessione delle azioni o delle quote di una società ha come oggetto immediato la<br />
partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta.<br />
Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla<br />
consistenza economica della partecipazione - possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione per difetto di “qualità”<br />
della cosa venduta ai sensi dell’art. 1497 c.c. solo se il cedente abbia fornito a tale riguardo specifiche garanzie contrattuali, anche<br />
diversamente qualificate, sufficiente essendo che il rilascio della garanzia si evinca inequivocamente dal contratto» (Cassazione<br />
civile, sez. I, 13 dicembre 2006, n. 26690).<br />
[7] Nella prassi vengono anche adottate forme ibride di strumenti di garanzia, quali la fideiussione cauzionale (o cauzione fideiussoria<br />
o assicurazione cauzionale), che costituisce una figura contrattuale atipica, intermedia fra il deposito cauzionale e la fideiussione,<br />
la quale, pure avendo come parte un’impresa di assicurazione, assolve alla funzione non di copertura di un rischio, ma di garantire<br />
il pagamento di una cauzione (Cassazione civile, sez. III, 24 dicembre 1992, n. 13661).<br />
[8] Sulla distinzione tra garanzie autonome e fideiussore, si veda in giurisprudenza la sentenza della Cassazione civile, sez. III, 2 aprile<br />
2002, n. 4637, in cui si chiarisce che «il contratto atipico di garanzia autonoma si differenzia dalla fideiussione per la mancanza<br />
dell’elemento dell’accessorietà, nel senso che il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni fondate sulla<br />
validità o efficacia del rapporto di base».<br />
37
TUTELA AMBIENTALE<br />
Articolo<br />
SPECIALE<br />
Gli errori degli operatori tra le principali cause di inquinamento di suolo e acque superficiali<br />
SGA: strumenti indispensabili<br />
per prevenire il rischio ambientale<br />
diMassimoBettanin, amministratoredelegatoERMItalia<br />
Laculturaelagestione<br />
ambientaletraleimpreseitaliane<br />
negliultimidiecianniha<br />
conosciutounosviluppo<br />
considerevole,grazieanche<br />
all’affermarsidistandard<br />
internazionalidiriferimento(ISO<br />
14001,EMAS).Nonsempre,<br />
tuttavia,leaziende<br />
comprendonotragliobiettivi<br />
dellagestioneambientale,<br />
anchelaprevenzionedeldanno<br />
ambientale;nonacaso,<br />
l’esperienzasuuncentinaio<br />
diprogettidicaratterizzazione,<br />
bonificaeripristinoambientale<br />
dimostrachesonoproprio<br />
glierrori,icomportamenti<br />
noncorrettioledisattenzioni<br />
(dovuteascarsaconoscenza)<br />
deglioperatoridurante<br />
leoperazionidimovimentazione<br />
etravasoarappresentare<br />
laquotapiùsignificativa<br />
deglieventidiinquinamento<br />
delsuolo,sottosuolo<br />
edelleacquesuperficiali,<br />
seguite,adistanza,<br />
dallelineefognarie<br />
edallecanalineinterrate<br />
utilizzateperiltrasporto<br />
direfluiindustriali<br />
edallosmaltimento<br />
insitodirifiutipericolosi<br />
edall’utilizzoditerreni<br />
direcuperocontaminati<br />
inattivitàdicostruzione.<br />
38<br />
Il sistema di gestione ambientale<br />
dell’impresa comprende, secondo<br />
quanto indicato dalla norma internazionale<br />
ISO 14001, «la struttura<br />
organizzativa, le responsabilità, le<br />
procedure, i processi e le risorse necessarie<br />
per definire e attuare la politica,<br />
gli obiettivi e i programmi ambientali».<br />
Tipicamente, l’attuazione<br />
della politica comporta il perseguimento<br />
di alcuni obiettivi fondamentali<br />
minimali per una sana e corretta<br />
gestione dell’impresa. Un efficace sistema<br />
di gestione ambientale dovrebbe<br />
garantire:<br />
l il rispetto dei requisiti e degli obblighi<br />
di legge (compliance legislativa)<br />
per minimizzare le possibili “liabilities”<br />
sia amministrative che penali<br />
in capo alla direzione;<br />
l il miglioramento delle prestazioni<br />
ambientali (ad esempio, in tema di<br />
rifiuti, una progressiva riduzione delle<br />
quantità generate e smaltite, miglioramento<br />
delle modalità di smaltimento,<br />
ampliamento della quantità di<br />
rifiuti sul totale generato soggetta a<br />
recupero o riciclo, incremento della<br />
raccolta differenziata in sito, ecc.);<br />
l la prevenzione di eventi, anche accidentali,<br />
che possono generare un<br />
danno ambientale con conseguenti<br />
importanti implicazioni sul profilo<br />
economico-patrimoniale dell’azienda.<br />
Tralasciando i primi due elementi<br />
che, sia pur fondamentali e “propedeutici”<br />
all’ottenimento di una certificazione<br />
ambientale, sono meno rilevanti<br />
ai fini di quanto sarà discusso a<br />
seguire, è opportuno concentrarsi sull’ultimo.<br />
Per capire, in termini pratici,<br />
cosa significhi per un’impresa ridurre<br />
il rischio di causare un danno ambientale,<br />
con le relative ripercussioni<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
economico-finanziare che ne possono<br />
scaturire, è necessario cercare di identificare<br />
gli eventi che sono o possono<br />
essere causa di danno ambientale. Gli<br />
eventi più frequenti di danno ambientale<br />
in realtà industriali e nel settore<br />
immobiliare sono:<br />
l lo spandimento accidentale di sostanze<br />
pericolose per l’ambiente durante<br />
le operazioni di movimentazione<br />
(ad esempio carico-scarico di prodotti<br />
chimici da automezzi, trasferimento<br />
a mezzo carrello elevatore o<br />
transpallet, travasi, ecc.);<br />
l il rilascio da serbatoi fuori terra o<br />
attrezzature o macchinari contenenti<br />
sostanze pericolose per l’ambiente (si<br />
pensi, ad esempio, alle macchine per<br />
le lavorazioni meccaniche che utilizzano<br />
oli idraulici, lubrificanti, emulsioni<br />
lubro-refrigeranti, solventi);<br />
l le perdite da serbatoi o tubazioni<br />
interrate (tipicamente di prodotti petroliferi<br />
quali gasolio, benzina, oli<br />
diatermici, oli lubrificanti oppure solventi);<br />
l perdite dalla rete fognaria di reflui<br />
industriali contaminati.<br />
Quelli che, invece, preoccupano in<br />
minor misura le imprese di questi settori,<br />
almeno fino a oggi, sono i danni<br />
ambientali correlati alle emissioni in<br />
atmosfera di sostanze inquinanti con<br />
conseguenti ricadute al suolo nelle vicinanze<br />
del sito e danneggiamento di<br />
culture o proprietà, eventi, di fatto, limitati<br />
a poche circoscritte tipologie industriali<br />
(ad esempio centrali termoelettriche,<br />
impianti per la lavorazione<br />
dei metalli, fonderie).<br />
Lo spandimento accidentale di sostanze<br />
pericolose per l’ambiente può<br />
avvenire sia in ambito industriale sia<br />
in quello immobiliare. Basti pensare<br />
13 novembre 2007 N. 21
all’operazione di approvvigionamento<br />
di gasolio a un condominio dotato<br />
di caldaie alimentate con questa tipologia<br />
di combustibile.<br />
Una corretta procedura di gestione<br />
della problematica degli spandimenti,<br />
spesso sottostimata dai responsabili<br />
aziendali, deve prevedere alcune<br />
misure orientate sia alla prevenzione<br />
dell’evento che alla sua mitigazione:<br />
l nel caso le sostanze chimiche utilizzate<br />
siano rilevanti, la minimizzazione,<br />
ovunque possibile, dell’uso di<br />
contenitori mobili (ad esempio fusti<br />
metallici, cisternette, fustini, ecc.),<br />
che, richiedendo più operazioni manuali,<br />
presentano maggiori rischi di<br />
spandimento;<br />
l la predisposizioni di aree di movimentazione<br />
e stoccaggio adeguate<br />
con sistemi di contenimento delle<br />
eventuali perdite di prodotto. Questi<br />
sistemi, necessariamente di volume<br />
adeguato, devono prevedere un’impermeabilizzazione<br />
delle superfici<br />
che tenga conto della tipologia dei<br />
prodotti movimentati e stoccati (molto<br />
spesso le superfici delle aree di<br />
stoccaggio sono corrose o deteriorate<br />
per una cattiva opera di impermeabilizzazione)<br />
e la protezione, se possibile,<br />
dagli agenti atmosferici;<br />
l la definizione di corrette modalità<br />
operative che devono comprendere:<br />
- un’attenta segregazione di prodotti<br />
eventualmente non compatibili<br />
(cioé quelli che, se messi in contatto,<br />
possono generare incendio, esplosione,<br />
reazioni improvvise e incontrollabili,<br />
ecc.);<br />
- l’utilizzo di appropriate attrezzature<br />
per la movimentazione dei contenitori<br />
e il travaso dei prodotti (che<br />
deve avvenire solo su aree dedicate<br />
che soddisfino gli stessi criteri indicati<br />
al secondo punto);<br />
- la perfetta chiusura dei contenitori;<br />
- l’indicazione del contenuto e<br />
delle relative caratteristiche di pericolo;<br />
- l’ispezione e la manutenzione<br />
periodica delle aree di stoccaggio e<br />
movimentazione;<br />
l la presenza di attrezzature e mate-<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
SPECIALE<br />
riali per la gestione e il controllo degli<br />
eventuali spandimenti che dovessero<br />
accadere nonostante le misure<br />
precauzionali adottate. Questi materiali<br />
dovrebbero essere disponibili in<br />
prossimità delle aree di movimentazione<br />
e travaso ed essere compatibili<br />
con i prodotti movimentati;<br />
l la costante informazione e formazione<br />
del personale addetto alle operazioni<br />
di movimentazione e travaso.<br />
La formazione<br />
dovrebbe comprendere,<br />
oltre a<br />
indicazioni operative,<br />
anche la<br />
chiara descrizione<br />
dei possibili effetti<br />
sull’ambiente<br />
legati a eventuali<br />
spandimenti accidentali<br />
dei prodotti<br />
movimentati<br />
(spesso tralasciata<br />
e non nota agli<br />
operatori). Particolare<br />
attenzione<br />
deve essere posta<br />
anche allo svolgimento<br />
di prove pratiche di pronto intervento<br />
per il controllo degli spandimenti<br />
accidentali finalizzate a verificare<br />
il grado di preparazione del personale<br />
addetto e l’adeguatezza delle<br />
attrezzature di emergenza e delle modalità<br />
di intervento.<br />
Per quanto riguarda i punti critici<br />
e le possibili conseguenze sull’ambiente<br />
deve essere posta particolare<br />
attenzione alla presenza di tombini e<br />
caditoie per la raccolta di acque meteoriche<br />
nelle aree di carico-scarico<br />
e/o movimentazione o nelle loro immediate<br />
vicinanze. Va ricordato, infatti,<br />
che lo spandimento di prodotti<br />
chimici o petroliferi nella rete delle<br />
“acque bianche” comporta ingenti<br />
danni sia al corpo recettore finale<br />
(spesso, infatti, le acque meteoriche<br />
non confluisco agli impianti di trattamento<br />
e depurazione presenti in stabilimento)<br />
sia al sottosuolo nel caso<br />
in cui la rete fognaria, come molto<br />
spesso accade, sia danneggiata.<br />
Le stesse considerazioni valide<br />
Glierrori,<br />
icomportamentinon<br />
correttioledisattenzioni<br />
deglioperatoridurantele<br />
fasidimovimentazionee<br />
travasorappresentano<br />
lecausepiùricorrenti<br />
di inquinamento<br />
del suolo,sottosuolo<br />
eacquesuperficiali<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
TUTELA AMBIENTALE<br />
Articolo<br />
per gli spandimenti accidentali valgono,<br />
in massima parte, anche per lo<br />
stoccaggio di prodotti chimici e petroliferi<br />
in serbatoi fuori terra. A questo<br />
proposito, le carenze più frequenti<br />
e gravi dei sistemi di gestione con<br />
riferimento a queste installazioni<br />
comprendono:<br />
l la mancanza di bacini di contenimento<br />
adeguati (se non addirittura la<br />
totale assenza) o il loro precario stato<br />
di manutenzione;<br />
l l’assenza di<br />
procedure per lo<br />
svuotamento dell’acqua<br />
meteorica<br />
che si accumula<br />
nei bacini (un’acquapotenzialmente<br />
contaminata<br />
con il/i prodotto/i<br />
contenuto/i nei<br />
serbatoi presenti<br />
all’interno del bacino);<br />
l la mancanza di<br />
adeguate baie di<br />
carico-scarico per<br />
gli automezzi;<br />
l il posizionamento errato delle aree<br />
di stoccaggio spesso in prossimità di<br />
recettori “sensibili” dal punto di vista<br />
ambientale, quali tombini per la raccolta<br />
di acque meteoriche o pozzi di<br />
emungimento acque.<br />
Senza dubbio, una della cause più<br />
frequenti di contaminazione del suolo<br />
e della falda è data dalle perdite<br />
dai serbatoi e tubazioni interrate.<br />
Queste strutture interrate sono molto<br />
diffuse sul territorio, essendo presenti<br />
in ambito industriale per lo stoccaggio<br />
di combustibili, oli e prodotti chimici,<br />
nel contesto immobiliare per lo<br />
stoccaggio soprattutto di gasolio per<br />
riscaldamento e, infine, presso i distributori<br />
di carburante.<br />
I serbatoi interrati e le relative tubazioni<br />
di adduzione, laddove presenti,<br />
devono essere, quindi, necessariamente<br />
inclusi nel campo di applicazione<br />
di un sistema di gestione ambientale.<br />
Con il supporto di aziende<br />
specializzate, è opportuno prevedere<br />
lo svolgimento di verifiche di tenuta<br />
39
TUTELA AMBIENTALE<br />
Articolo<br />
periodiche con frequenza variabile in<br />
funzione dell’età e delle caratteristiche<br />
costruttive del serbatoio. La definizione<br />
di adeguate procedure operative<br />
per l’effettuazione delle operazioni<br />
di carico-scarico permette di<br />
prevenire sia gli spandimenti accidentali<br />
sia, soprattutto, continui “piccoli”<br />
rilasci (spesso su aree non impermeabilizzate)<br />
che, nel lungo termine, possono<br />
portare a una contaminazione significativa<br />
del sottosuolo.<br />
In caso di vetustà dei serbatoi è<br />
necessario sostituirli con altri posti<br />
fuori terra e tubazioni aeree facilmente<br />
ispezionabili. Qualora ciò non fosse<br />
possibile (ad esempio per motivi legati<br />
alla sicurezza dell’impianto o mancanza<br />
di spazio), si deve prevedere:<br />
l l’installazione di serbatoi/tubazioni<br />
a doppia parete con gas interstiziale<br />
in pressione e manometro esterno<br />
per il controllo di eventuali perdite; il<br />
mantello esterno deve essere opportunamente<br />
rivestito e/o trattato per<br />
contrastare l’aggressione chimica da<br />
parte dei microrganismi presenti nel<br />
suolo. Il serbatoio/tubazione deve essere<br />
dotato di un anodo sacrificale<br />
per evitare gli effetti corrosivi di<br />
eventuali correnti vaganti presenti<br />
nel terreno, particolarmente pericolose<br />
nel caso sia presente nelle vicinanze<br />
una linea ferroviaria elettrificata;<br />
l una procedura operativa per il<br />
controllo periodico della pressione<br />
tra le due pareti del serbatoi e la verifica<br />
delle condizioni dell’anodo.<br />
Questi controlli dovranno essere registrati<br />
e documentati.<br />
L’utilizzo della rete fognaria di<br />
uno stabilimento per la raccolta e il<br />
recapito di liquidi contenenti sostanze<br />
chimiche pericolose per l’ambiente<br />
(spesso miscelate tra loro) può rappresentare<br />
un elemento particolarmente<br />
critico dal punto di vista ambientale.<br />
Infatti, la sua tenuta non è<br />
garantita a causa delle continue sollecitazioni<br />
meccaniche (si pensi, ad<br />
esempio, al passaggio di pesanti automezzi<br />
al di sopra della fognatura<br />
laddove questa incrocia una strada<br />
interna del sito) e/o chimiche (si pensi<br />
ad esempio all’effetto generato dal<br />
40<br />
SPECIALE<br />
continuo passaggio di liquidi corrosivi).<br />
Va aggiunto che spesso lo sviluppo<br />
della rete fognaria di uno stabilimento<br />
è notevole e, quindi, il controllo<br />
sulla tenuta è assai problematico.<br />
Ciò nondimeno, il rischio di causare<br />
un danno ambientale a causa<br />
delle perdite dalla rete fognaria è<br />
troppo elevato per non essere preso<br />
in considerazione nell’ambito di un<br />
efficace sistema di gestione ambientale.<br />
In particolare, nel caso sia presente<br />
una rete fognaria con le caratteristiche<br />
sopra descritte, il sistema gestionale<br />
prevede:<br />
l una completa mappatura della rete<br />
con l’indicazione dei tratti effettivamente<br />
a rischio, la natura dei liquidi<br />
in essi convogliati, i recapiti e i corpi<br />
recettori;<br />
l una corrispondenza “sul terreno”<br />
di quanto indicato nella planimetria,<br />
attraverso una chiara identificazione<br />
dei tombini e delle caditoie corrispondenti<br />
a tratti di fognatura dedicati ad<br />
acque industriali, sanitarie e/o meteoriche<br />
(ad esempio attraverso la tinteggiatura<br />
con colori diversi) nonché dei<br />
punti di scarico che dovrebbero essere<br />
opportunamente identificati;<br />
l una procedura operativa per la corretta<br />
esecuzione del controllo di tenuta<br />
dei tratti considerati a rischio e per<br />
la manutenzione periodica; il controllo<br />
dovrà essere visivo nei tratti ispezionabili<br />
e con videocamera in quelli<br />
non accessibili. La frequenza sarà variabile<br />
in funzione delle caratteristiche<br />
della fognatura e della sua età;<br />
l interventi immediati di manutenzione<br />
straordinaria dei tratti che, a<br />
seguito delle verifiche periodiche,<br />
dovessero rivelarsi danneggiati o in<br />
cattivo stato di conservazione. Questi<br />
interventi possono prevedere la sostituzione<br />
del tratto danneggiato oppure<br />
il rivestimento della parete interna<br />
della fognatura con calze impermeabilizzanti<br />
che non richiedono lavori<br />
di scavo e rimozione;<br />
l interventi di formazione del personale<br />
di stabilimento per evitare lo<br />
sversamento volontario o accidentale<br />
nella rete fognaria di prodotti non<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
compatibili con le caratteristiche della<br />
rete fognaria o del recapito finale<br />
(impianto di trattamento o corpo recettore).<br />
Il personale dovrà, inoltre,<br />
essere adeguatamente addestrato alla<br />
gestione di eventuali situazioni anomale<br />
o di emergenza che dovrà prevedere<br />
l’utilizzo di attrezzature di<br />
contenimento/assorbimento nonché,<br />
laddove tecnicamente fattibile, la<br />
manovra di serrande o valvole per<br />
l’interruzione dello scarico “fuori<br />
norma” o la sua deviazione in vasche<br />
di raccolta di emergenza mantenute<br />
vuote per tale scopo.<br />
In linea generale, come già indicato<br />
per i serbatoi interrati, nel caso si<br />
dovesse procedere al rifacimento di<br />
una rete fognaria (o parti di essa) dedicata<br />
al convogliamento di reflui pericolosi<br />
per l’ambiente, è preferibile,<br />
per una più semplice ed efficace gestione,<br />
prevedere tubazioni aeree oppure<br />
posizionate in cunicoli facilmente<br />
ispezionabili.<br />
Conclusioni<br />
L’esperienza in oltre un centinaio<br />
di progetti di caratterizzazione, bonifica<br />
e ripristino ambientale dimostra<br />
che sono proprio gli errori, i comportamenti<br />
non corretti o le disattenzioni<br />
(dovute a scarsa conoscenza) degli<br />
operatori durante le fasi di movimentazione<br />
e travaso a rappresentare la<br />
quota più significativa degli eventi di<br />
inquinamento del suolo, sottosuolo e<br />
delle acque superficiali.<br />
In seconda posizione ci sono le<br />
linee fognarie e canaline interrate utilizzate<br />
per il trasporto di reflui industriali,<br />
rispetto alle quali sono emersi<br />
evidenti errori di progettazione con<br />
conseguenze pesanti sia in termini<br />
ambientali che economici.<br />
Per frequenza e significatività del<br />
danno causato vanno, infine, citati lo<br />
smaltimento in sito di rifiuti pericolosi<br />
e l’utilizzo di terreni di recupero<br />
contaminati in attività di costruzione.<br />
Si tratta, fortunatamente, di infelici<br />
pratiche abbastanza frequenti nel<br />
passato e che gli attuali sistemi di<br />
gestione ambientale non contemplano<br />
più. l<br />
13 novembre 2007 N. 21
SPECIALE<br />
TUTELA AMBIENTALE<br />
Articolo<br />
Il mercato italiano sta studiando prodotti differenziati per l’ampliamento della copertura<br />
Rischio ambientale: una nuova leva<br />
per lo sviluppo di soluzioni assicurative<br />
diGiovanniFaglia, responsabilePoolInquinamento<br />
Lamaggiorpartedelleimprese<br />
industrialicontinua<br />
asottovalutareilrischio<br />
inquinamentononostante<br />
lalegislazioneambientale<br />
italianasiadiventatanegliultimi<br />
annimoltosevera.Relativamente<br />
alsettoreimmobiliare<br />
edellefusionieacquisizioni<br />
(M&A),visonoesigenze<br />
assicurativespecifichesoprattutto<br />
relativamentealrischio<br />
diinattesespesedibonifica<br />
acaricodelvenditore/acquirente.<br />
Conlavolontàdioffrireprodotti<br />
assicurativisempre<br />
all’avanguardia,ilmercato<br />
assicurativoitalianostamettendo<br />
apuntonuovepolizze<br />
diresponsabilitàambientale<br />
perl’eserciziod’impresa,<br />
ingradodioffrireunacopertura<br />
estremamenteampia,<br />
ma,allostessotempo,<br />
chiaraecomprensibile.<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
Negli ultimi anni, l’interesse<br />
per la problematica dell’inquinamento<br />
e della conseguente<br />
responsabilità ambientale è<br />
aumentato in maniera consistente; lo<br />
dimostrano gli interventi legislativi<br />
comunitari e nazionali, fra cui il<br />
nuovo Testo Unico ambientale<br />
(D.Lgs. n. 152/2006) contenente anche<br />
il recepimento della direttiva<br />
2004/35/CE sulla responsabilità ambientale<br />
e l’interesse dei media e<br />
dell’opinione pubblica, come anche<br />
l’attenzione del mondo industriale e<br />
finanziario, delle università e degli<br />
studiosi della materia.<br />
Anche il mercato assicurativo sta<br />
mostrando sempre maggiore attenzione<br />
per questo settore, con una<br />
crescita moderata, ma costante, della<br />
domanda di coperture specifiche<br />
da parte delle imprese e con la richiesta<br />
di prodotti assicurativi innovativi.<br />
Il mondo industriale è sempre<br />
più interessato alla questione,<br />
ma frequentemente la valutazione<br />
dei rischi e delle potenzialità dei<br />
danni da inquinamento non viene<br />
svolta in maniera corretta.<br />
Il principio “chi inquina paga” è<br />
una realtà in Italia già da diversi<br />
anni; nonostante ciò, c’è la sensazione<br />
che molte imprese non ne abbiano<br />
una precisa percezione.<br />
In particolare, il tema delle bonifiche<br />
riguarda direttamente o<br />
indirettamente ogni settore di attività,<br />
non solo quelle produttive,<br />
ma anche gli operatori che lavorano<br />
presso terzi o che si occupano<br />
del trasporto delle merci.<br />
La questione dello scarso ricorso<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
a strumenti assicurativi specifici non<br />
riguarda comunque solo l’Italia; anche<br />
in altri paesi europei come Spagna,<br />
Francia ed Olanda la percentuale<br />
delle imprese che decide di assicurarsi<br />
è, infatti, ancora molto ridotta.<br />
Sensibilizzare le imprese alla<br />
corretta gestione dei propri rischi<br />
ambientali è un interesse:<br />
l dell’azienda stessa, che salvaguarda<br />
il proprio patrimonio ed è<br />
tutelata da eventuali richieste di risarcimento;<br />
l dello Stato e della pubblica amministrazione,<br />
che hanno garanzie<br />
sulla solvibilità del soggetto responsabile<br />
dell’inquinamento e riducono<br />
la possibilità di dover procedere direttamente<br />
alle bonifiche, sopportandone<br />
i relativi costi;<br />
l della collettività tutta che ne ottiene<br />
indubbi benefici.<br />
L’individuazione dei rischi è il<br />
primo passo per la riduzione del rischio<br />
stesso e una sua gestione ottimale.<br />
Un ruolo fondamentale del<br />
mercato assicurativo è quello di coadiuvare<br />
l’impresa nell’identificazione,<br />
valutazione e corretta gestione di<br />
tutti i rischi compresi quelli da inquinamento.<br />
La limitata diffusione<br />
di polizze dedicate ai rischi inquinamento<br />
è motivata da diverse ragioni<br />
tra cui:<br />
l le problematiche ambientali sono<br />
in genere molto tecniche e non di<br />
immediata comprensione;<br />
l il fatto che molte aziende sottovalutino<br />
i propri rischi ambientali e<br />
siano convinte che la loro attività<br />
non possa causare un danno da in-<br />
41
42<br />
TUTELA AMBIENTALE<br />
Articolo<br />
SPECIALE<br />
LagestionedeirischiinquinamentoinItalia:<br />
valori percentuali<br />
Qual’èlapercentualedelleimpreseconsapevoledeipropririschiinquinamento?<br />
Ediqueste,quanteeffettuanounacorrettagestionedeirischiinquinamento?<br />
Difficiledastabilire,maèpossibiledisicuroaffermareche:<br />
(*) lapercentualedelleimpreseconsapevoledeipropririschiinquinamento<br />
(*) lapercentualedelleimpresecheeffettuaunacorrettagestionedeirischiinquinamento<br />
100% lapercentualedelleimpreseitalianechedovrebbevalutareipropririschiinquinamento<br />
quinamento, trovandosi, di conseguenza,<br />
impreparate allorché si verifica<br />
un evento inquinante, che comporta<br />
la necessità di far fronte a ingenti<br />
spese di messa in sicurezza,<br />
bonifica e ripristino;<br />
l vi è un alto numero di aziende<br />
che hanno sottoscritto, più o meno<br />
consapevolmente, un’estensione<br />
per l’inquinamento accidentale<br />
sulla polizza RCG, di regola con<br />
massimali/sottolimiti molto contenuti.<br />
Nello specifico, il problema<br />
riguarda il significato di “inquinamento<br />
accidentale” e la tipologia<br />
di danni che verranno effettivamente<br />
risarciti. Il risultato è che,<br />
in caso di sinistro, spesso la garanzia<br />
non risulta operante. Ad esempio,<br />
in caso di incendio, per i danni<br />
a matrici ambientali, persone e<br />
aziende limitrofe (inquinamento di<br />
terreno e falda causato dalle acque<br />
di spegnimento, intossicazione<br />
delle persone per i fumi, interruzione<br />
di esercizio di ferrovie, autostrade<br />
o attività commerciali o di<br />
servizi), la polizza incendio non<br />
opera e, di regola, neanche quella<br />
RCG; al contrario, una specifica<br />
polizza per i danni da inquinamento<br />
offre una completa copertura assicurativa<br />
per ogni tipologia di<br />
danno.<br />
RealestateeM&A:<br />
problematicheassicurative<br />
Negli ultimi anni, molte aree industriali<br />
dismesse sono state oggetto<br />
di riqualificazione urbanistica e/o<br />
residenziale.<br />
Il rischio di dover sostenere spese<br />
di bonifica, anche se non si è direttamente<br />
responsabili della contaminazione,<br />
è particolarmente sentito nel<br />
settore real estate (immobiliare) e<br />
nei casi di merger & acquisition (fusioni<br />
e acquisizioni).<br />
Trovare un accordo tra le parti in<br />
merito agli obblighi di bonifica è<br />
assai complicato e, in molti casi,<br />
questa difficoltà può determinare il<br />
fallimento della trattativa. Pertanto,<br />
la due diligence ambientale [1] (di<br />
primo e secondo livello) ha un importanza<br />
sempre maggiore sull’esito<br />
della transazione. Le principali responsabilità<br />
a cui sono esposti i proprietari<br />
e i gestori di patrimoni immobiliari<br />
sono:<br />
l responsabilità civile per danni a<br />
[1] Si vedano gli approfondimenti di M. Brevi a pag. 30 e di P. Gallarati e C. Grignani a pag. 34.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
TABELLA1<br />
90% lapercentualedelleimpresechescegliecomesoluzioneassicurativaperiltrasferimentodeipropririschi<br />
inquinamentol’estensionesullapolizzaRCT/RCOall’inquinamentocosiddetto“accidentale”<br />
1% lapercentualedelleimpreseassicurateconunaspecificapolizzaperdannidainquinamento<br />
(*) Nonèpossibilefaredistinzionipertipologiad’aziendanéperdimensione,perchémagnitudoeprobabilitàdiunsinistronon<br />
dipendonostrettamentedaquestevariabili.Idati,nonufficiali,derivanodastimedelpoolinquinamento.<br />
cose, persone e da interruzione di<br />
attività;<br />
l responsabilità ambientale, che<br />
determina obblighi di bonifica e ripristino<br />
in caso di danno ad acque,<br />
suolo, specie e habitat naturali protetti<br />
sia in siti propri che di terzi;<br />
l diminuzione del valore del patrimonio<br />
immobiliare, sia proprio<br />
che di terzi, causato dalla contaminazione;<br />
l spese legali;<br />
l ritardi nella vendita/acquisizione<br />
di beni immobili o rami d’azienda;<br />
l scarsa disponibilità da parte degli<br />
investitori al finanziamento.<br />
Normare correttamente le responsabilità<br />
dei due soggetti con<br />
clausole contrattuali è fondamentale<br />
ed è, pertanto, indispensabile avere<br />
buoni consulenti sia tecnici che legali<br />
per la stesura di un buon contratto.<br />
Tuttavia, qualora non si riuscisse<br />
a trovare un accordo tra le<br />
parti, se il contratto non fosse sufficiente<br />
e/o se la parte che si assume<br />
l’onere dei costi di un’eventuale bonifica<br />
per contaminazioni pregresse<br />
dovesse poi risultare insolvente, una<br />
copertura assicurativa è fondamentale<br />
per la protezione dell’azienda e<br />
del suo patrimonio. La tipologia di<br />
13 novembre 2007 N. 21
casi è molto varia e può riguardare:<br />
l siti dismessi o in dismissione così<br />
come ancora produttivi;<br />
l interi stabilimenti o parti di<br />
questi;<br />
l siti da bonificare, già bonificati o in<br />
cui non ci sono contaminazioni note.<br />
È evidente che ognuno di questi<br />
casi ha esigenze assicurative specifiche.<br />
L’offerta del mercato assicurativo<br />
in questo settore vede una bassa<br />
diffusione in Italia rispetto ad altri<br />
Paesi come Inghilterra e Stati Uniti,<br />
dove, peraltro, anche la normativa<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
SPECIALE<br />
ambientale è completamente diversa.<br />
Sono disponibili alcuni prodotti<br />
che però non hanno avuto il gradimento<br />
del mercato, sia per i costi che<br />
per le garanzie offerte:<br />
l copertura per i danni a terzi e le<br />
spese di bonifica sia interne che<br />
esterne al sito assicurato con attività<br />
correnti;<br />
l copertura per le società che svolgono<br />
le operazioni di bonifica presso<br />
il sito da bonificare;<br />
l clean up cost cup: copre i costi<br />
eccedenti quando i costi di disinquinamento<br />
effettivi sono superiori a<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
TUTELA AMBIENTALE<br />
Articolo<br />
quelli preventivati; ciò può avvenire<br />
sia per l’introduzione di norme più<br />
severe sia per la scoperta di altri<br />
inquinanti successivamente alla pianificazione<br />
della bonifica.<br />
Essendo un mercato in fase di notevole<br />
sviluppo c’è da attendersi un<br />
aumento sia nella domanda che nell’offerta<br />
di questo tipo di coperture.<br />
Fondamentale è la messa a punto<br />
di garanzie innovative che rispondano<br />
alle esigenze delle imprese; un<br />
grande impulso viene dallo sviluppo<br />
della normativa sia a livello nazionale<br />
che comunitario. l<br />
IlPoolInquinamento<br />
Il Pool Inquinamento è un consorzio di coriassicurazione, senza personalità giuridica, attivo dal 1979, che<br />
puòcontaresullapartecipazionedi44compagniedicui40diassicurazionedirettae4diriassicurazione.Si<br />
occupa della valutazione tecnica dei rischi, dei sopralluoghi tecnici presso le imprese industriali, della<br />
gestionedeisinistri,dellostudiodelleproblematicheambientaliediquelleassicurative.<br />
43
BONIFICHE:STATODELL’ARTE<br />
TRAGIURISPRUDENZAENUOVIAPPROCCI<br />
A conferma del “fermento” che ancora contraddistingue il settore<br />
delle bonifiche, la sentenza del TAR di Catania, sezione II, 20 luglio<br />
2007, n. 1254, nello stabilire come l’operato della pubblica<br />
amministrazione in occasione di vicende di contaminazione risulti,<br />
talvolta, ancora caratterizzato da incertezze interpretative e di<br />
applicazionedelD.Lgs.n.152/2006edaunageneraleprospettivatesa<br />
a ricostruire i profili della responsabilità in campo ambientale in<br />
termini oggettivi, ha inteso tracciare le linee operative che l’azione<br />
amministrativadovrebbeoraseguireinquestoambito.<br />
Forti segnali anche dal mercato assicurativo che sta iniziando a<br />
proporrepolizzespecificheaprotezionedeirischidainquinamento,in<br />
modo da tutelare il patrimonio aziendale, contribuendo, di<br />
conseguenza, ad aumentare il valore, in termini di solvibilità,<br />
dell’impresastessa.<br />
Contributi di:<br />
• Fabio Bianchi<br />
• Marco Tonellotto<br />
• Aldo Bertelle
Stampanti laser e soluzioni per la salute<br />
Inquinamento ambientale, polveri sottili: termini ormai familiari,<br />
che preoccupano e mobilitano ricerche importanti.<br />
Da anni cresce l’attenzione per<br />
i pericoli provocati da mezzi di<br />
trasporto e impianti di riscaldamento,<br />
eppure solo ora emerge la<br />
domanda inquietante di quale sia<br />
il nostro ambiente di lavoro. Perché<br />
trascorriamo in ambienti chiusi<br />
fino al 90% del nostro tempo totale<br />
ed in media 170 ore al mese in<br />
ufficio. Purtroppo i dati indicati<br />
dalle ricerche scientifiche non sono<br />
rassicuranti: uno studio pilota dell’Università<br />
tedesca di Giessen ha<br />
esaminato, nel 2006, 63 uffici di<br />
quattro città tedesche, verificando<br />
la quantità di inquinanti rilevati in<br />
diversi momenti della giornata. In<br />
particolare la presenza di composti<br />
organici volatili aumentava da pochi microgrammi fino a<br />
330 per metro cubo d’aria e raddoppiava la concentrazione di<br />
polveri sottili, in stretta relazione all’entrata in funzione delle<br />
stampanti laser. In Germania il problema era stato posto all’attenzione<br />
grazie all’attività di un’associazione che ha registrato<br />
più di 1200 casi di patologie legate all’utilizzo dei toner delle<br />
stampanti laser, evidenziando danni ai polmoni, alle vie respiratorie,<br />
agli occhi e alla pelle. Risultati analoghi vengono dall’Australia:<br />
un gruppo di ricerca dell’Università di tecnologia<br />
di Queensland, guidato dalla docente Lidia Morawska, ha registrato<br />
le emissioni in ambienti chiusi con stampanti in stampa.<br />
La concentrazione di polveri sottili era cinque volte superiore<br />
a quella misurata su una strada molto trafficata! Il problema<br />
dei rischi per la salute legati alle tecnologie di stampa a laser<br />
era già noto, particolarmente per la produzione di polveri sottili<br />
derivanti dai toner di ultima generazione. In effetti per poter<br />
aumentare la velocità prestazionale delle stampanti, vista l’impossibilità<br />
di aumentare ulteriormente la temperature del fusore,<br />
si è proceduto alla modifica della composizione del toner,<br />
incrementando la percentuale di poliesteri, principale causa<br />
dell’emissione del cosidetto nerofumo, ipotizzando addirittura<br />
da recenti studi, la generazione di formaldeide. Ma l’adozione<br />
di tecnologie avanzate ha solo evidenziato la problematica sul<br />
fronte delle nanopolveri. I rischi per la salute sono connessi<br />
proprio alle dimensioni tanto ridotte di queste emissioni: così<br />
piccole da evadere i naturali sistemi di filtraggio presenti nel<br />
nostro organismo e raggiungere gli alveoli polmonari, nei quali<br />
vengono convogliati dal sangue verso altri organi, fino allo<br />
stesso cervello. Anche dal punto di vista della composizione<br />
chimica i toner presentano due sostanze potenzialmente tos-<br />
Nella foto il Dust Buster, l’unico sistema italiano brevettato<br />
che elimina il problema delle polveri sottili emesse dalle<br />
stampanti laser -www.ecoserviceoffice.com.<br />
siche: lo stirene, legato a malattie<br />
e tumori del sangue, e il nerofumo,<br />
che può essere causa di tumori alle<br />
vie urinarie e problemi polmonari.<br />
In Italia il nerofumo è già stato<br />
riconosciuto responsabile di malattie<br />
professionali, in seguito alla<br />
vicenda dei portuali di Genova.<br />
La portata del problema emerge in<br />
tutta la sua gravità se confrontiamo<br />
il tempo trascorso quotidianamente<br />
in ambienti di lavoro chiusi e la<br />
molteplice fonte di rischio. Non<br />
riguarda solo i danni acuti per la<br />
salute, sempre più difficili da verificare,<br />
ma soprattutto quelli cronici,<br />
che si accumulano in anni di<br />
lavoro. Può dirci molto del cosiddetto<br />
“mal d’ufficio” che, secondo un rapporto dell’Agenzia<br />
europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, riguarda più<br />
di 40 milioni di lavoratori europei, con un costo dovuto alla<br />
scarsa produttività di circa 20 miliardi di euro. Quali le soluzioni<br />
possibili? Purtroppo il problema è acuito dalla tendenza<br />
attuale a “sigillare” il più possibile gli ambienti lavorativi, per<br />
contenere i costi di riscaldamento: le linee guida per la sicurezza<br />
sul lavoro suggeriscono invece di utilizzare le stampanti<br />
in ambienti ben areati, preferendo attrezzature recenti, dotate<br />
di adeguati filtri per l’ozono e di porre particolare cura alla<br />
manutenzione delle attrezzature. In particolare i toner andrebbero<br />
maneggiati solo con guanti monouso e una mascherina<br />
a protezione degli occhi. Una indicazione sostenuta dai più,<br />
riguarda l’utilizzo di ambienti appositi in cui confinare tutte<br />
le attrezzature di stampa: soluzione che diventa però inadeguata<br />
e controproducente proprio negli ambienti più esposti<br />
al rischio, quelli che richiedono un uso intensivo e prolungato<br />
delle stampanti. Diventa allora necessità la corsa a tecnologie<br />
all’avanguardia, in grado di rispondere alla complessità<br />
del problema. E’ il caso di una proposta tutta italiana: un sistema<br />
filtrante di nuova generazione, con brevetto internazionale,<br />
proposto da una ditta di Pesaro, la Eco Service Office<br />
-www.ecoserviceoffice.com-. Una ricerca del Dipartimento<br />
di Scienza dei Materiali e Ingegneria Chimica del Politecnico<br />
di Torino ne ha esaminato il rendimento, verificando anche<br />
una significativa capacità di bloccare le nanopolveri. Inoltre,<br />
secondo i ricercatori, le specifiche caratteristiche del sistema<br />
di filtraggio permettono di accorpare le emissioni eccedenti<br />
in particelle di dimensione maggiore e dunque idonee ad essere<br />
captate ed espulse prima di raggiungere i polmoni.(ARS)<br />
INFORMAZIONE COMMERCIALE
L'APPROFONDIMENTO<br />
BONIFICHE<br />
Articolo<br />
L’attuale impianto legislativo si basa sul Titolo V, Parte IV, decreto legislativo n. 152/2006<br />
I cambiamenti per le bonifiche ambientali<br />
alla luce della recente giurisprudenza<br />
diFabioBianchi, StudioLegalePasqualiniSalsa<br />
Lerecentimodifiche,all’interno<br />
delpiùampioTestounico<br />
sull’<strong>Ambiente</strong>(D.Lgs.<br />
n.152/2006),dellalegislazione<br />
inmateriadibonifiche,vanno<br />
lettenelsegnodelriordino<br />
edelcoordinamento<br />
delledisposizionidisettore<br />
attraversol’individuazione<br />
eabrogazionedellenorme<br />
incompatibiliconlanuova<br />
disciplina,dellapredisposizione<br />
diunregimetransitoriochefa<br />
salvelefontisecondarievigenti<br />
finoall’adozionedeinuovi<br />
provvedimentinonché<br />
dell’accelerazione<br />
delleoperazionidibonifica<br />
mediantesnellimento<br />
delleprocedurerelative.<br />
Successivamente,sentenze<br />
didifferentigradi digiudizio<br />
hannooffertointerpretazioni<br />
suquestioniqualilemisure<br />
diprevenzioneacarico<br />
delproprietarioogestore<br />
dell’area,laresponsabilità<br />
soggettivaeoggettivaincaso<br />
diinquinamentoambientale<br />
el’applicazionedelladisciplina<br />
sanzionatoriapenale.<br />
Èopportuno,quindi,passare<br />
inrassegnaleprincipalipronunce<br />
giurisprudenziali.<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
Ladisciplina<br />
dellebonifiche<br />
La disciplina della bonifica e del<br />
ripristino ambientale dei siti inquinati<br />
oggi è dettata dal Titolo V, Parte<br />
IV, D.Lgs. n. 152/2006 (“Testo<br />
Unico Ambientale”), dagli articoli<br />
239 al 253 e dall’art. 257, che regola<br />
l’apparato sanzionatorio.<br />
Il Titolo V del Testo Unico Ambientale<br />
è stato emanato da parte<br />
del Legislatore con finalità di assoluta<br />
evidenza quali:<br />
l riordino e coordinamento delle<br />
disposizioni di settore attraverso<br />
l’individuazione e abrogazione<br />
delle norme incompatibili con la<br />
nuova disciplina e la predisposizione<br />
di un regime transitorio che<br />
fa salve le fonti secondarie vigenti<br />
fino all’adozione dei nuovi provvedimenti;<br />
l accelerazione delle operazioni di<br />
bonifica mediante snellimento delle<br />
procedure relative.<br />
La parte relativa ai principi generali<br />
e alla relativa applicazione<br />
della disciplina è contenuta nell’art.<br />
239, che si riferisce alla definizione<br />
delle procedure, dei criteri e delle<br />
modalità per lo svolgimento delle<br />
operazioni necessarie all’eliminazione<br />
delle sorgenti dell’inquinamento,<br />
da effettuarsi in armonia<br />
con i principi e le norme comunitarie,<br />
con particolare riferimento al<br />
principio “chi inquina paga”.<br />
Per quanto concerne la nozione<br />
di “bonifica”, essa è definita dall’art.<br />
240, lettera p), come «l’insieme<br />
degli interventi atti ad eliminare<br />
le fonti di inquinamento e le sostanze<br />
inquinanti o a ridurre le<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
concentrazioni delle stesse presenti<br />
nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque<br />
sotterranee ad un livello uguale<br />
o inferiore ai valori delle concentrazioni<br />
soglia di rischio».<br />
Le altre definizioni indicate dal<br />
Legislatore nella disciplina legislativa<br />
sono rappresentate dalla:<br />
l “messa in sicurezza d’emergenza”,<br />
consistente in «ogni intervento<br />
immediato o a breve termine,<br />
da mettere in opera nelle<br />
condizioni di emergenza di cui alla<br />
lettera t) in caso di eventi di<br />
contaminazione repentini di qualsiasi<br />
natura, atto a contenere la<br />
diffusione delle sorgenti primarie<br />
di contaminazione, impedirne il<br />
contatto con altre matrici presenti<br />
nel sito e a rimuoverle, in attesa<br />
di eventuali ulteriori interventi di<br />
bonifica o di messa in sicurezza<br />
operativa o permanente»;<br />
l “messa in sicurezza permanente”,<br />
costituente «l’insieme degli interventi<br />
atti a isolare in modo definitivo<br />
le fonti inquinanti rispetto<br />
alle matrici ambientali circostanti<br />
e a garantire un elevato e definitivo<br />
livello di sicurezza per le persone e<br />
per l’ambiente. In tali casi devono<br />
essere previsti piani di monitoraggio<br />
e controllo e limitazioni d’uso<br />
rispetto alle previsioni degli strumenti<br />
urbanistici»;<br />
l “messa in sicurezza operativa”,<br />
ossia «l’insieme degli interventi<br />
eseguiti in un sito con attività<br />
in esercizio atti a garantire un<br />
adeguato livello di sicurezza per<br />
le persone e per l’ambiente, in<br />
attesa di ulteriori interventi di<br />
messa in sicurezza permanente o<br />
47
BONIFICHE<br />
Articolo<br />
I TERMINI PIÙ FREQUENTI<br />
48<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
l Bonifica: insieme degli interventi atti a eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a<br />
ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee a un livello<br />
uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio.<br />
l Sito: area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici<br />
ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e<br />
impiantistiche presenti.<br />
l Concentrazioni soglia di rischio: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare<br />
caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati<br />
nell’Allegato I alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione e<br />
il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti<br />
costituiscono i livelli di accettabilità per il sito.<br />
bonifica da realizzarsi alla cessazione<br />
dell’attività. Essi comprendono<br />
altresì gli interventi di contenimento<br />
della contaminazione<br />
da mettere in atto in via transitoria<br />
fino all’esecuzione della bonifica<br />
o della messa in sicurezza<br />
permanente, al fine di evitare la<br />
diffusione della contaminazione<br />
all’interno della stessa matrice o<br />
tra matrici differenti. In tali casi<br />
devono essere predisposti idonei<br />
piani di monitoraggio e controllo<br />
che consentano di verificare l’efficacia<br />
delle soluzioni adottate».<br />
Recentiproblematiche<br />
Alla luce di queste precisazioni<br />
normative va evidenziato che, a oggi,<br />
la messa in sicurezza e il ripristino<br />
ambientale dei siti contaminati<br />
hanno comportato il riaffacciarsi<br />
di problematiche che avrebbero dovuto<br />
ritenersi già risolte da parte<br />
della dottrina e della giurisprudenza<br />
con la normativa del D.Lgs. n.<br />
22/1997.<br />
Ciò, in riferimento alle opere<br />
di messa in sicurezza e bonifica<br />
imposte dalle pubbliche amministrazioni<br />
all’interno dei siti di interesse<br />
nazionale, amministrazioni<br />
i cui provvedimenti si sono<br />
rivolti a soggetti in capo ai quali<br />
non era dato individuare precise<br />
responsabilità quali autori delle<br />
rilevate contaminazioni.<br />
Alla luce di ciò, appare fondamentale<br />
valutare i recenti orientamenti<br />
giurisprudenziali consolidatisi<br />
nel vigore della precedente normativa,<br />
contribuendo, così, a chiarire<br />
entro quali limiti può legittimamente<br />
estrinsecarsi il potere dell’amministrazione.<br />
Misurediprevenzione<br />
acaricodelproprietario<br />
ogestoredell’area<br />
Il D.Lgs. n. 152/2006 prevede<br />
come il proprietario o il gestore<br />
dell’area debba attuare le misure di<br />
prevenzione e abbia l’obbligo di<br />
porre in essere interventi di natura<br />
emergenziale.<br />
Queste misure di prevenzione<br />
dettate dal Legislatore, che non<br />
possono essere intese in modo<br />
estensivo, sono state definite come<br />
iniziative dirette a contrastare una<br />
minaccia imminente per la salute o<br />
per l’ambiente che possa realizzarsi<br />
in un futuro prossimo. Esse sono,<br />
dunque, circoscritte agli interventi<br />
che si rendono necessari nell’immediatezza<br />
di un evento, per bloccare<br />
un’aggressione imminente a<br />
beni primari, il cui obbligo di “salvataggio”<br />
viene posto in capo anche<br />
al proprietario e al gestore dell’area<br />
incolpevoli in base a un evidente<br />
principio di solidarietà socia-<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
le, in quanto soggetti che hanno le<br />
maggiori possibilità di attivarsi per<br />
primi.<br />
Questi principi sono stati evidenziati<br />
recentemente dalla giurisprudenza<br />
del TAR Lombardia n.<br />
5289/2007, con la quale i giudici<br />
hanno precisato che «impone l’esecuzione<br />
di interventi di recupero<br />
ambientale anche di natura emergenziale<br />
al responsabile dell’inquinamento<br />
e che a carico di quest’ultimo,<br />
invero, non incombe alcun<br />
obbligo di porre in essere gli interventi<br />
ambientali in argomento ma<br />
solo la facoltà di eseguirli al fine di<br />
evitare l’espropriazione del terreno<br />
interessato, gravato da onere reale<br />
al pari delle spese sostenute per gli<br />
interventi di recupero ambientale<br />
assistite invece da privilegio speciale<br />
immobiliare». Come ben precisa<br />
questa sentenza, non deve essere<br />
confuso con questo principio il<br />
diverso caso in cui l’amministrazione<br />
comunale interessata abbia<br />
adottato un’ordinanza contingibile<br />
e urgente ai sensi dell’art. 54,<br />
D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce<br />
al Sindaco il potere di assumere<br />
provvedimenti dal contenuto atipico<br />
nell’interesse della pubblica incolumità<br />
a prescindere dall’accertamento<br />
delle effettive responsabilità.<br />
È evidente, peraltro, come un tale<br />
ordine non possa mai avere a og-<br />
13 novembre 2007 N. 21
LA GIURISPRUDENZA RECENTE<br />
l Cass. pen., sez. III, 2 maggio 2007, n. 16575/07<br />
l TAR Sicilia, sez. II, 20 luglio 2007, n. 1254/07<br />
l TAR Toscana, sez. II, 14 marzo 2007, n. 393/07<br />
l TAR Veneto, sez. III, 2 luglio 2007, n. 2111/07<br />
l TAR Lombardia, sez. II, 27 giugno 2007, n. 5289/07<br />
getto interventi la cui messa in opera<br />
richieda lunghi tempi di progettazione<br />
e realizzazione, per evidente<br />
incompatibilità degli stessi con<br />
la natura contingibile e urgente del<br />
provvedimento sindacale.<br />
Oltre a ciò, la giurisprudenza ha<br />
evidenziato che, in caso di mancata<br />
esecuzione degli interventi da parte<br />
del responsabile dell’inquinamento<br />
e qualora quest’ultimo sia irreperibile,<br />
le opere di recupero ambientale<br />
devono essere eseguite dall’amministrazione,<br />
la quale potrà rivalersi<br />
sul soggetto responsabile anche<br />
esercitando, nel caso in cui la<br />
rivalsa non vada a buon fine, le<br />
garanzie gravanti sul bene oggetto<br />
dei suddetti interventi.<br />
Inoltre, il Consiglio di Stato, con<br />
la sentenza n. 4525/2005, aveva risolto<br />
ogni residuo dubbio relativo a<br />
queste tematiche, evidenziando come<br />
l’ordinanza di messa in sicurezza<br />
e bonifica potesse essere notificata<br />
al proprietario del sito inquinato<br />
al fine di metterlo al conrrente di<br />
questo onere, e come, allo stesso<br />
tempo, non potessero essere imposte<br />
misure di bonifica senza un adeguato<br />
accertamento della responsabilità<br />
- o corresponsabilità - del<br />
proprietario per l’inquinamento del<br />
sito.<br />
In altre recenti sentenze, la giurisprudenza<br />
si è pronunciata in relazione<br />
alla tematica dei casi relativi<br />
a interventi di emergenza parti-<br />
[1] Si veda il commento di M. Tonellotto a pag. 51.<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
l Consiglio di Stato, sez. V, 14 giugno 2007, n. 3192/07<br />
l TAR Puglia, 11 giugno 2007, n. 2247/07<br />
colarmente onerosi che richiedono<br />
tempi lunghi per l’attuazione.<br />
A questo proposito, i giudici<br />
hanno evidenziato che, «in considerazione<br />
delle specifiche caratteristiche<br />
dell’area, in termini di efficacia<br />
nel raggiungere gli obiettivi<br />
finali, concentrazioni residue, tempi<br />
di esecuzione, impatto sull’ambiente<br />
circostante degli interventi<br />
le Amministrazioni debbono dare<br />
pienamente conto delle rilevate insufficienze<br />
del sistema inizialmente<br />
individuato, sulla base di un’analisi<br />
completa e basata su rilevazioni<br />
pertinenti e fornire indicazioni di<br />
dettaglio circa i vantaggi effettivi»<br />
(TAR Lecce n. 2247/2007).<br />
Questo organo giudicante ha<br />
precisato anche che, se la ratio dell’intervento<br />
disposto è quella di<br />
porre rimedio all’ulteriore incremento<br />
della contaminazione, non<br />
possa ritenersi che la prescrizione<br />
della realizzazione di una barriera<br />
fisica risulti la misura più adeguata<br />
e proporzionale al conseguimento<br />
dello scopo, posto che la rilevanza<br />
dell’intervento e i tempi verosimilmente<br />
lunghi per la sua realizzazione<br />
e messa in opera ne palesano la<br />
non idoneità.<br />
Inquinamento ambientale:<br />
responsabilità soggettiva e<br />
oggettiva<br />
Un altro caso in cui sono sorte<br />
problematiche relative all’applica-<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
BONIFICHE<br />
Articolo<br />
zione della normativa sulle bonifiche,<br />
riguarda l’art. 17, D.Lgs. n.<br />
22/1997, che assoggettava all’obbligo<br />
di bonifica «chiunque, anche<br />
in maniera accidentale, cagioni il<br />
superamento ovvero determini un<br />
pericolo concreto ed attuale di superamento<br />
dei limiti di accettabilità<br />
della contaminazione ambientale»<br />
dei suoli, delle acque superficiali<br />
e sotterranee in relazione alla<br />
particolare destinazione d’uso dei<br />
siti. Questa normativa prevedeva<br />
che l’unico accertamento che dovesse<br />
essere compiuto era quello<br />
relativo al nesso causale tra la condotta<br />
dell’autore dell’inquinamento<br />
e l’evento, trattandosi di una responsabilità<br />
di natura certamente<br />
oggettiva.<br />
La mancanza, nel D.Lgs. n. 152/<br />
2006, di un esplicito riferimento a<br />
forme di contaminazione “accidentale”<br />
depone circa un diverso sistema<br />
di imputazione di responsabilità,<br />
fondato sull’accertamento di parametri<br />
soggettivi di colpevolezza<br />
in capo all’inquinatore.<br />
A questo proposito, la giurisprudenza<br />
ha confermato tali conclusioni,<br />
ritenendo che «il legislatore del<br />
2006 ha operato una scelta decisa<br />
in favore della riconduzione della<br />
responsabilità per i danni all’ambiente<br />
nell’alveo della “tradizionale”<br />
ai sensi dell’art. 2043 c.c. della<br />
responsabilità extracontrattuale<br />
soggettiva, con il rigetto di una<br />
qualsiasi forma di responsabilità<br />
oggettiva» (TAR Catania n. 1254/<br />
2007) [1] .<br />
Secondo questa pronuncia,<br />
dunque, deve concludersi che il<br />
nuovo quadro normativo imporrebbe<br />
di escludere che il responsabile<br />
della bonifica o del danno<br />
ambientale possa essere individuato<br />
solo in virtù del rapporto<br />
esistente tra un determinato soggetto<br />
e l’apparato produttivo esistente<br />
nell’area inquinata, doven-<br />
49
BONIFICHE<br />
Articolo<br />
dosi escludere qualsiasi responsabilità<br />
“da posizione”.<br />
Ladisciplina<br />
sanzionatoriapenale<br />
L’art. 257 del Testo Unico punisce,<br />
con la pena alternativa dell’arresto<br />
o dell’ammenda, chiunque<br />
cagiona l’inquinamento del<br />
suolo, del sottosuolo, delle acque<br />
superficiali o delle acque sotterranee<br />
con il superamento delle concentrazioni<br />
soglia di rischio, qualora<br />
non provveda alla bonifica in<br />
conformità al progetto approvato<br />
dall’autorità competente nell’ambito<br />
del procedimento di cui agli<br />
articoli 242 e seguenti.<br />
La recente giurisprudenza ha<br />
precisato che l’evento è esclusivamente<br />
di danno, perché consiste so-<br />
50<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
lo nell’inquinamento e non in un<br />
prospettato e presunto pericolo di<br />
inquinamento. La condizione obiettiva<br />
di punibilità relativa al non<br />
provvedere alla bonifica è configurata<br />
nelle due fattispecie a confronto<br />
secondo presupposti e regole<br />
procedimentali non perfettamente<br />
sovrapponibili (sentenza della Cassazione<br />
penale, sez. III, 8 marzo<br />
2007, n. 9794/07).<br />
Il Legislatore con il nuovo Testo<br />
Unico ha introdotto una nuova ipotesi<br />
contravvenzionale, punita con<br />
la pena alternativa dell’arresto o<br />
dell’ammenda, in caso di mancata<br />
effettuazione della comunicazione<br />
di cui all’articolo 242.<br />
Inoltre, va evidenziato che il vigente<br />
art. 257 prevede un aggravamento<br />
di pena in caso di inquina-<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
mento provocato da sostanze pericolose<br />
e, inoltre, la possibilità che,<br />
in caso di sentenza di condanna<br />
per la contravvenzione di cui ai<br />
commi 1 e 2 o di sentenza emessa<br />
ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., il<br />
beneficio della sospensione condizionale<br />
della pena venga subordinato<br />
all’esecuzione degli interventi<br />
di emergenza, bonifica e ripristino<br />
ambientale.<br />
L’art. 257 del Testo Unico conclude<br />
evidenziando che «l’osservanza<br />
dei progetti approvati ai<br />
sensi degli articoli 242 e seguenti<br />
costituisce condizione di non punibilità<br />
per i reati ambientali contemplati<br />
da altre leggi per il medesimo<br />
evento e per la stessa condotta<br />
di inquinamento di cui al<br />
comma 1». l<br />
13 novembre 2007 N. 21
L'APPROFONDIMENTO<br />
BONIFICHE<br />
Articolo<br />
Il TAR Sicilia interviene sull’applicazione della legislazione e l’azione della PA<br />
Bonifiche: nuove interpretazioni<br />
sui procedimenti amministrativi<br />
diMarcoTonellotto, avvocato,NCTMStudiolegaleAssociato<br />
L’operatodellapubblica<br />
amministrazioneinoccasione<br />
divicendedicontaminazione<br />
risulta,talvolta,ancora<br />
caratterizzatodaincertezze<br />
interpretativeediapplicazione<br />
delD.Lgs.n.152/2006edauna<br />
generaleprospettiva,tesa<br />
aricostruireiprofili<br />
dellaresponsabilitàincampo<br />
ambientaleinterminioggettivi.<br />
Èlaconclusioneallaqualeè<br />
giuntoilTARSicilia,Catania,<br />
sez.II,che,conlasentenza<br />
20luglio2007,n.1254,hafatto<br />
chiarezzasualcuniprincipi<br />
epresuppostiapplicativi<br />
delcosiddettoTestoUnico<br />
ambientale,nelcontesto<br />
delquale,perquantoriguarda<br />
iltemadellebonifichedeisiti<br />
contaminati,hatracciato<br />
lelineeoperativechel’azione<br />
amministrativadovrebbeora<br />
seguireinquestoambito.<br />
Lapronunciacostituisce,<br />
pertanto,l’occasioneperun<br />
inquadramentosistematico<br />
inmeritoataluniprincipi<br />
difondodellamateria.<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
Il testo integrale della sentenza del TAR Sicilia,<br />
Catania, sez. II, 20 luglio 2007, n. 1254 è disponibile<br />
nella sezione “Documentazione integrativa” del<br />
sito:<br />
La sentenza TAR Sicilia, Catania,<br />
sez. II, 20 luglio 2007, n.<br />
1254, merita una particolare segnalazione,<br />
essendo intervenuta a fare<br />
chiarezza su taluni principi e presupposti<br />
applicativi del cosiddetto<br />
Testo Unico Ambientale, nel contesto<br />
del quale, per quanto riguarda il<br />
tema delle bonifiche dei siti contaminati,<br />
ha tracciato le linee operative<br />
che l’azione amministrativa dovrebbe<br />
ora seguire in questo ambito.<br />
La vicenda sostanziale sulla quale<br />
si è pronunciato il giudice amministrativo<br />
denota, infatti, come l’operato<br />
della pubblica amministrazione in<br />
occasione di vicende di contaminazione<br />
risulti, talvolta, ancora caratterizzato<br />
da incertezze interpretative e<br />
di applicazione del D.Lgs. n. 152/<br />
2006 e da una generale prospettiva,<br />
tesa a ricostruire i profili della responsabilità<br />
in campo ambientale in<br />
termini oggettivi.<br />
La pronuncia del TAR Catania costituisce,<br />
pertanto, l’occasione per un<br />
inquadramento sistematico in merito<br />
a taluni principi di fondo della materia,<br />
tracciando la strada per una corretta<br />
applicazione della legge, presidio<br />
di regolarità dei procedimenti<br />
amministrativi in tema di contaminazione<br />
dei siti.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
L’applicazionedelD.Lgs.<br />
n.152/2006aicasipregressi<br />
Con l’entrata in vigore del D.Lgs.<br />
n. 152/2006, si è posto il problema di<br />
individuare quale fosse la legge applicabile<br />
ai procedimenti amministrativi<br />
di bonifica che erano iniziati sotto<br />
il vigore della precedente disciplina<br />
normativa e che, alla data del 29<br />
aprile 2006, non si erano conclusi<br />
con l’adozione di un provvedimento<br />
finale.<br />
Nel contesto delle procedure<br />
aventi a oggetto siti d’interesse nazionale,<br />
così come in quelle riguardanti<br />
aree contaminate più circoscritte,<br />
la pubblica amministrazione ha<br />
spesso ritenuto che detti procedimenti<br />
avrebbero dovuto continuare applicando<br />
la previgente normativa di cui<br />
al D.Lgs. n. 22/1997 e al D.M. n.<br />
471/1999.<br />
Tuttavia, tanto in forza del principio<br />
generale “tempus regit actum” [1] ,<br />
quanto in ragione delle disciplina transitoria<br />
di cui agli articoli 264, comma<br />
1, lettera i) e 265, comma 4, D.Lgs. n.<br />
152/2006, appare corretto pervenire a<br />
conclusioni di segno opposto.<br />
Infatti, come correttamente ritenuto<br />
dalla sentenza in esame, il rapporto<br />
esistente tra procedimento e legge so-<br />
[1] Sul concetto del “tempus regit actum” si veda il contributo di M. Medugno sul n. 18/2007 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
51
BONIFICHE<br />
Articolo<br />
pravvenuta va analizzato con riferimento<br />
agli effetti dell’atto amministrativo,<br />
nel senso che, qualora muti<br />
la norma che disciplina l’azione amministrativa,<br />
restano salvi i sub procedimenti<br />
e gli atti che abbiano prodotto<br />
effetti consolidati, esteriorizzati e portati<br />
a esecuzione [2] . In questo senso,<br />
come correttamente evidenziato dal<br />
TAR Catania, si è pronunciata la giurisprudenza<br />
[3] , per l’appunto affermando<br />
che il principio “tempus regit<br />
actum” è applicabile al momento dell’emanazione<br />
del provvedimento finale,<br />
con salvezza delle sole fasi procedimentali<br />
che siano dotate di piena<br />
autonomia e definitività degli effetti.<br />
Il che vale ad affermare che, in<br />
mancanza dei presupposti visti in<br />
precedenza, il sopravvenire di una<br />
nuova disciplina del procedimento<br />
determina l’attrazione dello stesso<br />
nell’ambito dello “ius supervenies”<br />
e, quindi, l’applicazione della nuova<br />
legge.<br />
Inoltre, anche a prescindere dai<br />
principi d’ordine generale di cui sopra,<br />
a identiche conclusioni si deve<br />
pervenire sulla scorta delle norme<br />
che, in seno al D.Lgs. n. 152/2006,<br />
espressamente affrontano il problema<br />
della successione delle leggi. Da un<br />
lato, è, infatti, rinvenibile la previsione<br />
di cui all’art. 264, comma 1, lettera<br />
i) [4] , il quale prevede che i soli<br />
52<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
provvedimenti esecutivi che continuano<br />
ad applicarsi sono quelli entrati<br />
in vigore prima dell’aprile del<br />
2006. Dall’altro, questa interpretazione<br />
appare confermata da quanto<br />
dispone l’art. 265, comma 4, D.Lgs.<br />
n. 152/2006 [5] , ai sensi del quale vengono<br />
fatti salvi solamente i procedimenti<br />
che si sono conclusi con<br />
un’espressa autorizzazione degli interventi<br />
di bonifica [6] .<br />
Deve, quindi, essere condivisa la<br />
conclusione secondo la quale i procedimenti<br />
di bonifica iniziati sotto il<br />
vigore del D.Lgs. n. 22/1997, a partire<br />
dal 29 aprile 2006 avrebbero dovuto<br />
procedere secondo le nuove<br />
norme regolatrici del potere amministrativo,<br />
con intangibilità delle sole<br />
situazioni giuridiche definite.<br />
Bonifica:presupposto<br />
soggettivodiobbligoe<br />
responsabilità<br />
La sentenza in commento ha pure<br />
il pregio di chiarire che, con l’entrata<br />
in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, può<br />
ritenersi definitivamente affermato in<br />
questo ambito della materia ambientale<br />
il modello di una responsabilità<br />
soggettiva di tipo aquiliano, in forza<br />
del quale destinatario dell’obbligo di<br />
bonifica è solamente il soggetto responsabile<br />
della contaminazione, cui<br />
la stessa sia causalmente riferibile a<br />
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titolo di dolo o colpa.<br />
È, infatti, indubbio che il decreto<br />
suddetto ha recepito nell’ordinamento<br />
italiano il principio “chi inquina paga”,<br />
che, per come richiamato nel<br />
contesto che la nuova legge quadro<br />
ambientale riserva al tema della bonifica<br />
dei siti contaminati [7] , non può<br />
ritenersi un principio puramente programmatico,<br />
dovendo, invece, trovare<br />
applicazione concreta nella disciplina<br />
di questo segmento della materia ambientale.<br />
Da ciò discende, pertanto, il<br />
taglio squisitamente soggettivo delle<br />
responsabilità, quale accolto dal Legislatore<br />
nel disciplinare l’istituto delle<br />
bonifiche. Prova ne sia che gli articoli<br />
242 e 257, D.Lgs. n. 152/2006, bandendo<br />
qualsiasi riferimento ai profili<br />
di accidentalità nella causazione della<br />
contaminazione [8] , individuano quale<br />
destinatario dell’obbligo di bonifica<br />
solamente colui al quale l’evento di<br />
contaminazione sia causalmente riferibile<br />
a titolo di dolo o colpa.<br />
Peraltro, essendo l’obbligo di bonifica<br />
pure sanzionato penalmente<br />
per i profili conseguenti all’omissione<br />
dei doveri che ne conseguono,<br />
non possono condividersi - in mancanza<br />
di un espressa previsione normativa,<br />
così come presupporrebbe<br />
l’art. 42, codice penale [9] - le tesi volte<br />
all’affermazione dell’esistenza in<br />
materia di una responsabilità ogget-<br />
[2] In quest’ultimo caso, col limite che non siano però suscettibili di revisione o modificazione, circostanza che peraltro, a determinate<br />
condizioni, l’art. 265, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 escludeva.<br />
[3] Si vedano le sentenze del Consiglio di Stato, VI, 18 giugno 2004, n. 4163; TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, 29 aprile 2003, n. 161;<br />
Consiglio di Stato, VI, 27 dicembre 2000, n. 6890; TAR Campania, Napoli, 24 febbraio 1986, n. 107.<br />
[4] Art. 264, comma 1, lettera i), D.Lgs. 152/2006: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto<br />
restano e sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza, (…) il decreto legislativo 5<br />
febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a<br />
quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,<br />
continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del<br />
presente decreto».<br />
[5] Art. 265, comma 4 del D.lgs. 152/2006: «Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del<br />
presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, può essere presentata all’autorità competente adeguata relazione tecnica al fine<br />
di rimodulare gli obbiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L’autorità<br />
competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie».<br />
[6] Peraltro, in questa evenienza la legge introduce un meccanismo di revisione o modificazione degli effetti consolidati, rimettendone<br />
l’attivazione all’opzione della parte interessata.<br />
[7] In questo senso si veda l’art. 239, D.Lgs. n. 152/2006.<br />
[8] In questo senso si veda la precedente disciplina normativa di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 22/1997.<br />
[9] Art. 42 c.p.: «Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduto dalla legge come reato, se non l’ha commessa con<br />
coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo,<br />
salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l’evento è<br />
posto altrimenti a carico dell’agente come conseguenza della sua azione od omissione».<br />
13 novembre 2007 N. 21
tiva [10] , che va, invece, esclusa al di<br />
fuori dei casi espressamente previsti<br />
dal Legislatore.<br />
La scelta normativa consistente<br />
nel ricostruire la responsabilità in tema<br />
di bonifica dei siti contaminati in<br />
termini esclusivamente soggettivi,<br />
postula conseguentemente la necessità<br />
che l’azione amministrativa sia indirizzata<br />
all’individuazione dell’effettivo<br />
responsabile, non lasciando,<br />
invece,spazio a meccanismi - talvolta<br />
utilizzati dalla pubblica amministrazione<br />
- di accollo indifferenziato delle<br />
responsabilità ambientali di bonifica<br />
a carico delle attività insistenti sull’area<br />
contaminata o dei proprietari o<br />
dei titolari di diritti reali sul sito, a<br />
prescindere dalla determinazione di<br />
sicuri rapporti di causa ed effetto.<br />
Pertanto, molto opportunamente,<br />
la sentenza del TAR Catania precisa<br />
pure che è precipuo dovere dell’azione<br />
amministrativa verificare e accertare<br />
il presupposto causale della responsabilità,<br />
cioè il nesso di causa tra<br />
l’avvenuto inquinamento e una certa<br />
attività.<br />
A conferma di questo condivisibile<br />
percorso interpretativo, giova peraltro<br />
ricordare la previsione di cui<br />
all’art. 244, comma 2, D.Lgs. n. 152/<br />
2006, ai sensi del quale la PA deve<br />
svolgere le indagini del caso per<br />
identificare il responsabile effettivo<br />
della contaminazione, al quale solamente<br />
va indirizzata - come unico<br />
obbligato ai sensi della normativa vigente<br />
- l’ordinanza che impone la bonifica.<br />
Viene, pertanto, da sé che, secondo<br />
quanto prevede il D.Lgs. n. 152/<br />
2006:<br />
l l’amministrazione accerta la responsabilità<br />
dell’inquinamento;<br />
l è la stessa amministrazione a dover<br />
provvedere alla bonifica, salvo<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
poi recuperare le spese attraverso il<br />
meccanismo dell’onere reale e del<br />
privilegio speciale immobiliare.<br />
Questa fase del procedimento amministrativo<br />
è, quindi, di fondamentale<br />
importanza, richiedendo lo svolgimento<br />
di un’idonea istruttoria e<br />
adeguata ponderazione degli interventi<br />
necessari, anche sotto il profilo<br />
scientifico, per pervenire a conclusioni<br />
certe e inoppugnabili.<br />
Per questo aspetto, il TAR Catania,<br />
ritenendo di rilevare nell’istruttoria<br />
svolta nel caso sottoposto al suo<br />
esame:<br />
l carenze contenutistiche;<br />
l condizionamenti amministrativi<br />
sul metodo e sulle risultanze scientifiche<br />
dell’indagine;<br />
l assenza di un reale confronto tra<br />
pubblica amministrazione e parti interessate<br />
al procedimento,<br />
ha ritenuto di dover tracciare le<br />
linee inderogabili dell’azione amministrativa,<br />
che deve attenersi ai principi<br />
dell’indagine scientifica libera,<br />
priva di condizionamenti del pensiero<br />
diversi da quelli propri delle sole<br />
regole del metodo scientifico. Il giudice<br />
amministrativo siciliano ha,<br />
inoltre, sentito la necessità di ricordare<br />
che l’efficacia dell’attività amministrativa<br />
è assicurata anche:<br />
l dal generale rispetto dei principi e<br />
valori contemplati dall’ordinamento<br />
italiano;<br />
l dalla corretta applicazione delle<br />
più elementari normative sul procedimento<br />
amministrativo e di quelle<br />
poste a tutela dell’ambiente [11] .<br />
Tentando, perciò, una sintesi di<br />
quelle che potrebbero essere definite<br />
le linee guida dell’azione amministrativa<br />
in materia di bonifica, il<br />
TAR Catania ha evidenziato come<br />
l’istruttoria e l’attività pubblica in<br />
questo ambito debbano attenersi:<br />
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BONIFICHE<br />
Articolo<br />
l alla rigorosa applicazione delle<br />
normative procedimentali e sostanziali<br />
disciplinanti la materia, sia sotto<br />
il profilo dei presupposti ai quali l’ordinamento<br />
ricollega il sorgere degli<br />
obblighi di legge sia per quanto concerne<br />
l’individuazione della normativa<br />
in concreto applicabile;<br />
l al presupposto proprio di ogni indagine<br />
ambientale, nella quale, essendo<br />
preponderanti i contenuti tecnico-scientifici,<br />
l’accertamento di<br />
fatti, cause e meccanismi deve essere<br />
il frutto di una ricerca scientifica libera<br />
e rigorosa e deve tradursi in una<br />
pianificazione complessiva, approfondita<br />
e sistematica delle esigenze e<br />
degli obiettivi della bonifica e dei<br />
metodi (ossia delle pratiche scientifiche,<br />
tecniche, tecnologiche coerenti<br />
con gli obiettivi e misurabili, determinate<br />
nel tempo e nella quantità);<br />
l alla realizzazione, in sede amministrativa,<br />
di un autentico momento<br />
di confronto e di ponderazione<br />
delle diverse risultanze tecniche<br />
e scientifiche, anche ove<br />
proposte dalle parti private partecipanti<br />
al procedimento, e che, nel<br />
caso di mancata condivisione delle<br />
conclusioni, deve tradursi in<br />
un’appropriata, adeguata e approfondita<br />
motivazione in ordine alla<br />
eventuale difformità delle valutazioni<br />
pubbliche dall’apporto valutativo<br />
e partecipativo dei privati,<br />
in modo da consentire, nell’eventuale<br />
successiva sede giudiziale,<br />
l’espletamento delle necessarie valutazioni<br />
a mezzo di consulenze<br />
tecniche o verificazioni.<br />
Ogni deviazione rispetto a questi<br />
principi - e questo forse è l’insegnamento<br />
più importante che si ricava<br />
dalla sentenza in commento - viene<br />
ritenuta fonte di pregiudizio per la<br />
tutela dei beni giuridici protetti - sa-<br />
[10] Il TAR catanese ha pure correttamente puntualizzato come l’esistenza di una supposta responsabilità oggettiva non possa desumersi<br />
richiamando l’istituto dell’onere reale e del privilegio speciale immobiliare di cui all’art. 253, D.Lgs. n. 152/2006, trattandosi di<br />
una posizione di soggezione che poggia su un titolo assolutamente diverso e cioè quello dell’ingiustificato arricchimento ai sensi<br />
dell’art. 2041 c.c.<br />
[11] In proposito, è decisamente apprezzabile l’incisiva e usuale espressione riassuntiva di principi e valori costituzionali immanenti nel<br />
sistema delle garanzie tipico di ogni Stato di diritto e fatta propria dal TAR Catania, che ha affermato che «per reprimere il delitto<br />
non è lecito sopprimere il diritto».<br />
53
BONIFICHE<br />
Articolo<br />
lute e ambiente - e causa di compromissione<br />
dell’efficacia e dell’efficienza<br />
dell’azione amministrativa [12] .<br />
Messainsicurezzadi<br />
emergenzaeapplicazione<br />
La sentenza in commento merita<br />
di essere segnalata anche per aver<br />
opportunamente definito l’ambito di<br />
applicazione dell’istituto tecnico e<br />
giuridico della messa in sicurezza di<br />
emergenza (MISE). Chi opera nel<br />
campo delle bonifiche avrà sicuramente<br />
potuto constatare come, talvolta,<br />
la pubblica amministrazione<br />
prescriva interventi di MISE che in<br />
realtà, al di fuori di reali situazioni di<br />
emergenza, si sostanziano in anticipazioni<br />
delle operazioni di bonifica.<br />
Tuttavia, come correttamente evidenziato<br />
dal giudice amministrativo<br />
54<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
siciliano, la MISE è un istituto suscettibile<br />
di trovare applicazione in<br />
condizioni e su presupposti ben precisi<br />
e definiti dal Legislatore, secondo<br />
il combinato disposto dell’art.<br />
240, lettere m) e t), D.Lgs. n. 152/<br />
2006 [13] . La MISE consiste, infatti, in<br />
un intervento immediato o a breve<br />
termine e, quindi, non destinato a<br />
protrarsi a tempo indefinito, che postula<br />
l’esistenza di reali condizioni<br />
di emergenza [14] riferibili a eventi di<br />
contaminazione repentini [15] . È,<br />
quindi, evidente che, secondo il tenore<br />
letterale della legge, non c’è<br />
spazio per opere di MISE nel contesto<br />
di contaminazioni storiche o, comunque,<br />
quando non vi sia l’esigenza<br />
di un contenimento immediato di<br />
situazioni improvvise. Inoltre, trattandosi<br />
di una procedura d’urgenza,<br />
[12] Va segnalato che, proprio in ragione dei profili di inefficacia dell’azione amministrativa rilevati dal TAR Catania nell’azione della<br />
pubblica amministrazione, questo Giudice ha ritenuto di dover trasmettere gli atti processuali alla Procura Regionale della Corte<br />
dei Conti di Palermo e alla Procura della Repubblica di Siracusa, al fine della valutazione dell’eventuale sussistenza di profili di<br />
responsabilità erariale e penale dei funzionari e dirigenti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.<br />
[13] Art. 240, lettera m), D.Lgs. n. 152/2006: «messa in sicurezza d’emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere<br />
in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a<br />
contenere la diffusione delle sorgenti primarie della contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a<br />
rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente». Art. 240, lettera t),<br />
D.Lgs. n. 152/2006: «condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l’esecuzione di interventi di emergenza,<br />
quali ad esempio: 1) concentrazioni attuali o potenziali di vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a<br />
causare effetti nocivi acuti alla salute; 2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi d’acqua<br />
superficiali o nella falda; 3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; 4) pericolo di incendi o di<br />
esplosioni».<br />
[14] Si veda il sopra richiamato art. 240, lettera t), D.Lgs. n. 152/2006.<br />
[15] In questo senso si è pure recentemente pronunciato il TAR Sardegna, sez. II, 8. ottobre 2007, sent. n. 1809.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
la stessa giustamente non appare<br />
estensibile oltre i suoi limiti naturali,<br />
eventualmente per realizzare nel minor<br />
tempo possibile veri e propri interventi<br />
di bonifica, che vanno, invece,<br />
adottati nel rigoroso rispetto del<br />
procedimento tecnico e giuridico<br />
previsto dal Legislatore. La MISE<br />
risulta, perciò, legittima quando si<br />
proponga finalità di limitazione degli<br />
effetti dell’inquinamento e non di<br />
recupero della matrice ambientale.<br />
Nel caso di ricorso abusivo alla MI-<br />
SE, il TAR Catania ritiene di ravvisare<br />
un ulteriore profilo di inefficacia<br />
e inefficienza dell’azione amministrativa,<br />
possibile causa di compromissione<br />
della qualità dell’opera<br />
di recupero ambientale e fonte di responsabilità<br />
dei singoli funzionari e<br />
dirigenti pubblici. l<br />
13 novembre 2007 N. 21
L'APPROFONDIMENTO<br />
BONIFICHE<br />
Articolo<br />
La polizza specifica rappresenta uno strumento di tutela del patrimonio aziendale<br />
Tempestività, competenza e condivisione:<br />
come gestire il sinistro “inquinamento”<br />
diAldoBertelle, responsabileLineaInquinamentoAIGEuropeSA<br />
Lapolizzaassicurativa<br />
aprotezionedeirischi<br />
dainquinamentorappresenta<br />
unostrumentoditutela<br />
delpatrimonioaziendale,<br />
contribuendo,diconseguenza,<br />
adaumentareilvalore,intermini<br />
disolvibilità,dell’aziendastessa,<br />
rivestendoancheunavalenza<br />
sociale,garantendo<br />
allacollettivitàilrisarcimento<br />
deidannidainquinamento<br />
chesipossonoverificaredurante<br />
l’eserciziodellagenericaattività.<br />
Tuttavia,illivellodipercezione<br />
econsapevolezzasuquesto<br />
strumentodapartedeipotenziali<br />
stakeholderrestaancorabasso.<br />
L’analisidiuncasorelativo<br />
aunosversamentoaccidentale<br />
dicirca150mcdiprodotti<br />
petroliferisuunasuperficie<br />
dicirca1.000mqpuòessereutile<br />
achiarireiconcettidicuisopra.<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
La complessità tecnica, l’articolazione<br />
e, di conseguenza,<br />
la rilevante entità dei costi<br />
che generalmente assumono gli interventi<br />
di bonifica, impongono all’assicuratore<br />
la conoscenza delle<br />
attività che sostanziano la funzione<br />
della copertura, vale a dire: la riparazione<br />
del danno.<br />
Le scelte operate dall’assicurato<br />
a seguito di un evento incidentale,<br />
quand’anche consapevoli perché<br />
supportate dalla conoscenza preventiva<br />
degli elementi decisionali<br />
fondamentali al verificarsi di una<br />
emergenza ambientale (piano di<br />
gestione della crisi), non sempre<br />
sono sufficienti per influire positivamente<br />
sulla congruità e sull’efficacia<br />
degli interventi, come dimostrerà<br />
di seguito l’illustrazione di<br />
un caso.<br />
Il supporto di un assicuratore<br />
che possieda una struttura tecnica<br />
specialistica adeguata consente, infatti,<br />
non solo di disporre di competenze<br />
tecniche specialistiche - o,<br />
nel caso l’azienda disponga già di<br />
queste competenze, di mettere a<br />
confronto i rispettivi pareri - ma,<br />
soprattutto, di avvalersi dell’esperienza<br />
che l’assicuratore possiede<br />
nella gestione dei sinistri.<br />
La tempestività nel coinvolgimento<br />
dell’assicuratore e la condivisione<br />
delle azioni intraprese e da intraprendere<br />
rappresentano, comunque,<br />
le chiavi di successo per giungere<br />
a una liquidazione del sinistro<br />
di reciproca soddisfazione poiché<br />
entrambi hanno un comune obiettivo,<br />
che è quello di controllare al<br />
meglio il costo finale del danno.<br />
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Criticitànellagestione<br />
deisinistriinquinamento<br />
Nonostante la cultura degli<br />
stakeholder sul tema “rischio” sia<br />
ancora scarsa, la polizza (nello<br />
specifico a protezione dei rischi da<br />
inquinamento) rappresenta uno<br />
strumento di tutela del patrimonio<br />
aziendale e contribuisce, di conseguenza,<br />
ad aumentare il valore, in<br />
termini di solvibilità, dell’azienda<br />
stessa. A ciò si aggiunga la rilevante<br />
funzione sociale che la polizza<br />
assolve, ovvero di garantire alla<br />
collettività il risarcimento dei danni<br />
da inquinamento che si possono<br />
verificare durante l’esercizio della<br />
generica attività.<br />
La piena comprensione dello<br />
scenario nel quale si colloca la gestione<br />
del sinistro è essenziale al<br />
fine di evitare un aggravamento<br />
del danno; infatti:<br />
l gli interventi di emergenza per<br />
il contenimento del danno da inquinamento<br />
richiedono tempestività<br />
e competenza: l’azienda esposta<br />
al rischio, al fine di adempiere agli<br />
obblighi che la legge canalizza sulla<br />
stessa (D.Lgs. n. 152/2006), talvolta<br />
stipula preventivamente un<br />
contratto con una azienda specializzata<br />
nell’attività di pronto intervento;<br />
l gli interventi di emergenza e di<br />
bonifica possono comportare costi<br />
rilevanti (anche dell’ordine di alcuni<br />
milioni di euro); l’azienda,<br />
che potrebbe non possedere capacità<br />
finanziarie significative, ritiene<br />
di aver coperto il potenziale rischio<br />
di esposizione finanziara derivante<br />
dalla causazione di un dan-<br />
55
56<br />
BONIFICHE<br />
Articolo<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
Vocidicostorelativeaiprimidiciottomesi<br />
Interventidiemergenza Ammontare<br />
Attivitàdicantiere 40,67%<br />
Trasportoacqueinquinate 2,32%<br />
Smaltimentoacqueinquinate 10,25%<br />
Impiantoditrattamento 0,79%<br />
Riparazionedell’impianto 3,19%<br />
Consulenza 0,62%<br />
Varie 2,27%<br />
no, con il trasferimento dell’obbligazione<br />
economica relativa agli interventi<br />
ad altro soggetto (l'assicuratore)<br />
attraverso la polizza;<br />
l prescindendo dall’esistenza o<br />
meno di un contratto con l’azienda<br />
che ha causato l’inquinamento, la<br />
figura della società che interviene<br />
nella gestione dell’emergenza riveste<br />
un ruolo essenziale. Infatti, con<br />
il proprio intervento, infatti, realizza<br />
il contenimento del danno, ma,<br />
soprattutto, anticipa, di fatto, i costi<br />
dell'intervento indipendentemente<br />
dalla capacità finanziaria<br />
dell’azienda che ha prodotto il<br />
danno, peraltro in una fase in cui la<br />
tempestività e il riferimento alle<br />
prescrizioni della norma governano<br />
decisioni e azioni da intraprendere<br />
unitamente alla necessità di<br />
gestire i rapporti con i soggetti<br />
(pubblici e non) che, a vario titolo,<br />
possono influenzare gli interventi<br />
da adottare per fronteggiare<br />
l’emergenza;<br />
l avendo a riferimento gli ele-<br />
menti appena descritti, la società di<br />
pronto intervento opera, in genere,<br />
ritenendo che la copertura economica<br />
degli stessi sia, comunque,<br />
garantita dalla polizza. A differenza<br />
dell’azienda, tuttavia, il problema<br />
per il bonificatore può insorgere<br />
nel momento in cui, non avendo<br />
l’azienda la capacità economica<br />
per far fronte al costo degli interventi,<br />
deve sopportare gli oneri finanziari<br />
che gravano sugli esborsi<br />
la cui risarcibilità potrebbe essere<br />
totalmente o parzialmente esclusa<br />
dalla polizza.<br />
Da quest'ultima considerazione<br />
emerge, con evidenza, la necessità<br />
di un immediato coinvolgimento<br />
dell’assicuratore nel processo di<br />
gestione del sinistro per consentire<br />
la tempestiva rilevazione di un<br />
eventuale disallineamento fra l’entità<br />
del danno e l’importo che potrà<br />
essere risarcito dalla polizza. Al<br />
verificarsi del danno è opportuno,<br />
quindi, tenere presente le considerazioni<br />
che seguono:<br />
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60,11%<br />
Interventidibonifica<br />
Movimentoterra 4,05%<br />
Trasportoterreinquinate 4,79%<br />
Smaltimentoterrenoinquinato 26,26%<br />
Consulenza 1,99%<br />
Fornituramaterialediriempimento 1,77%<br />
Varie 1,03%<br />
39,89%<br />
Totale 100%<br />
TABELLA1<br />
l la legislazione (D.Lgs. n. 152/<br />
2006), nel fissare gli obblighi che<br />
ricadono su chi ha prodotto il danno,<br />
distingue la fase della messa in<br />
sicurezza di emergenza da quella<br />
della bonifica vera e propria;<br />
l gli effetti dell’intervento in genere<br />
si sovrappongono: oltre al<br />
“contenimento”, durante l’azione<br />
di rimozione della causa di inquinamento<br />
si realizza in parte anche<br />
la “bonifica”; nel caso in cui non<br />
sia possibile completarla segue il<br />
progetto di bonifica vero e proprio;<br />
l dalla rapidità di intervento dipende<br />
l’efficacia della prima fase<br />
(messa in sicurezza) che, nella situazione<br />
ottimale, consente di evitare<br />
la seconda (bonifica);<br />
l le sanzioni penali previste dalle<br />
norme per il soggetto che deve rispondere<br />
dei danni causati dall’inquinamento<br />
(indipendentemente<br />
dalle sue effettive responsabilità),<br />
gli impongono di porre rimedio il<br />
più rapidamente possibile alla situazione<br />
dannosa venutasi a creare;<br />
13 novembre 2007 N. 21
13 novembre 2007 N. 21<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
Incidenzapercentualedellesingolevocidicosto<br />
Interventidiemergenza Ammontare<br />
Attivitàdicantiere 34,37%<br />
Trasportoacqueinquinate 1,78%<br />
Smaltimentoacqueinquinate 7,89%<br />
Impiantoditrattamento 1,59%<br />
Riparazionedell’impianto 4,10%<br />
Consulenza 0,79%<br />
Varie 2,91%<br />
l al verificarsi del sinistro non<br />
c’è, quindi, normalmente il tempo<br />
per chiedere e/o delegare (al danneggiato<br />
certamente) gli interventi<br />
della prima fase, pena un aggravamento<br />
del danno;<br />
l il soggetto che deve farsi carico<br />
di questi oneri è, di conseguenza,<br />
colui che può essere chiamato a<br />
risponderne;<br />
l nel rapporto commerciale fra<br />
committente e società che effettua<br />
il pronto intervento è normalmente<br />
quest’ultima la prima a rimanere<br />
esposta economicamente;<br />
l chi anticipa (di fatto) l’importo<br />
corrispondente alla messa in sicurezza,<br />
se non addirittura anche della<br />
bonifica (nei casi più favorevoli)<br />
e, quindi, della riparazione del<br />
danno, è un soggetto che non ha<br />
poi titolarità giuridica per avvalersi<br />
dell’azione diretta nei confronti<br />
della compagnia assicuratrice del<br />
committente.<br />
Da quanto precede si ricavano<br />
alcuni spunti di riflessione in relazione<br />
ai fattori che possono influire<br />
sull’entità finale dei costi di riparazione<br />
del danno:<br />
l il primo riguarda la necessità<br />
sostanziale che caratterizza la fase<br />
dell’emergenza, ovvero quella di<br />
agire rapidamente. La scelta delle<br />
azioni da intraprendere risulta essere<br />
condizionata da questa priorità<br />
e ciò può avere come conseguenza<br />
l’implementazione di azioni<br />
ridondanti o, comunque, sproporzionate<br />
rispetto all’effettiva<br />
gravità della situazione. Pur se assolutamente<br />
comprensibile, questa<br />
condizione, tuttavia, deve essere<br />
correttamente e costantemente governata<br />
in modo da consentire, attraverso<br />
un costante monitoraggio,<br />
aggiustamenti tempestivi nel corso<br />
delle operazioni;<br />
l gli interessi dei soggetti coinvolti<br />
non sempre appaiono coincidenti.<br />
La priorità per il soggetto su<br />
cui ricade l’onere dell’intervento<br />
riparatorio è, indubbiamente, quel-<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
53,43%<br />
Interventidibonifica<br />
Movimentoterra 5,19%<br />
Trasportoterreinquinate 5,49%<br />
Smaltimentoterrenoinquinato 29,74%<br />
Consulenza 2,55%<br />
Fornituramaterialediriempimento 2,27%<br />
Varie 1,33%<br />
46,57%<br />
Totale 100%<br />
BONIFICHE<br />
Articolo<br />
TABELLA2<br />
la di eliminare o contenere le cause<br />
di imputazione penale; compito<br />
dell’autorità è quello di vigilare sul<br />
rispetto di quanto imposto dalle<br />
norme, prescindendo a volte, in<br />
questi casi, dalla situazione di contaminazione<br />
pregressa eventualmente<br />
già presente nell’area interessata<br />
dall’evento; le società chiamate<br />
a effettuare gli interventi di<br />
contenimento/bonifica hanno, come<br />
qualsiasi altra azienda, per scopo<br />
sociale quello di generare profitto;<br />
l da quanto precede si evince che,<br />
per nessuno dei soggetti menzionati,<br />
il contenimento dei costi risulta<br />
essere una priorità, neppure (entro<br />
certi limiti chiaramente) per<br />
l’azienda chiamata a rispondere<br />
della riparazione del danno;<br />
l il know-how delle società chiamate<br />
ad intervenire risulta essere,<br />
generalmente, l’unico elemento a<br />
garanzia dell’adeguatezza (tanto<br />
per efficacia quanto per calibratu-<br />
57
BONIFICHE<br />
Articolo<br />
ra) dell’intervento; a questo, tuttavia,<br />
se ne aggiunge un altro non<br />
meno importante, ma purtroppo<br />
non ancora sufficientemente diffuso,<br />
cioè la predisposizione di un<br />
piano di crisi che consente di non<br />
esporsi all’emotività che, talvolta,<br />
può condizionare negativamente<br />
anche la scelta dei soggetti da incaricare;<br />
l la “certezza del risarcimento”, a<br />
fronte della stipula di una polizza a<br />
tutela del rischio di danno ambientale,<br />
non dipende solo dalle esclusioni<br />
previste in polizza ma, in<br />
egual misura, dalla tempestività di<br />
coinvolgimento dell’assicuratore<br />
affinché sia messo nella condizione<br />
di valutare direttamente (sul<br />
campo e non solo per via documentale)<br />
l’entità complessiva del<br />
danno; in caso contrario, il rischio<br />
è quello di causare il dilatarsi dei<br />
tempi di liquidazione, con inevitabili<br />
ripercussioni sull’importo finale<br />
del sinistro;<br />
l l’assenza di legittimazione del<br />
bonificatore a richiedere il risarcimento<br />
direttamente all’assicuratore,<br />
ad esempio, ancorché assolutamente<br />
ineccepibile dal punto di vista<br />
giuridico, di fatto può favorire<br />
l’innalzamento dei costi di intervento,<br />
poiché chi si fa carico degli<br />
oneri finanziari riconducibili a un<br />
allungamento dei tempi di liquidazione<br />
tenderà a recuperarli attraverso<br />
i costi della sua attività.<br />
Analisidiuncasotipo<br />
Il riferimento a una casistica relativamente<br />
frequente per tipologia<br />
di contaminante e caratteristiche<br />
delle matrici ambientali interessate<br />
consente di meglio comprendere le<br />
considerazioni fin qui sviluppate.<br />
Su un terreno agricolo, in prossimità<br />
di una roggia utilizzata a scopi<br />
irrigui, vengono rilasciati da un<br />
impianto, a seguito di una rottura,<br />
circa 150 m 3 di prodotti petroliferi<br />
(gasolio e benzina) che contaminano<br />
una superficie di circa 1.000 m 2 .<br />
L’azienda interviene tempesti-<br />
58<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
vamente sul luogo del rilascio insieme<br />
alle società con le quali aveva<br />
in corso un contratto di pronto<br />
intervento.<br />
Gli interventi di emergenza posti<br />
in atto immediatamente dopo<br />
l’accaduto sono consistiti in:<br />
l blocco e isolamento della parte<br />
di impianto interessata dalla rottura;<br />
l sbarramento della roggia;<br />
l assorbimento con prodotti specifici<br />
e aspirazione del prodotto<br />
surnatante sulle acque del canale<br />
attraverso autobotti dotati di pompe<br />
aspiranti;<br />
l recinzione dell’area interessata<br />
con guardiania (24h/24h);<br />
l realizzazione di due aree di<br />
stoccaggio temporaneo (in loco)<br />
per il deposito del terreno contaminato<br />
rimosso tramite escavazione;<br />
l realizzazione di trincee drenanti<br />
per la captazione delle acque di<br />
falda superficiali;<br />
l realizzazione della deviazione<br />
del canale di irrigazione per favorire<br />
gli interventi di bonifica ed evitare<br />
la diffusione dell’inquinamento<br />
dal terreno;<br />
l asportazione del terreno contaminato<br />
nell’area interessata dallo<br />
sversamento.<br />
Contestualmente all’effettuazione<br />
degli interventi appena elencati:<br />
l dopo circa quattro mesi dal verificarsi<br />
dell’evento è stata intrapresa<br />
e portata a termine la campagna<br />
di caratterizzazione;<br />
l a distanza di tre mesi, è stato<br />
presentato il progetto di bonifica<br />
preliminare;<br />
l dopo otto mesi il progetto definitivo<br />
della prima delle tre fasi di<br />
cui si compone;<br />
l trascorso un anno è iniziata la<br />
realizzazione di questa prima fase,<br />
costituita dalle attività di scavo e<br />
smaltimento del terreno contaminato,<br />
conclusa nell’arco dei successivi<br />
sette mesi;<br />
l sono trascorsi da allora ulteriori<br />
nove mesi dalla presentazione, ap-<br />
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provazione e realizzazione della<br />
seconda fase, consistita nel ripristino<br />
dell’area, fino a giungere alla<br />
terza e ultima fase (ancora in corso)<br />
relativa agli interventi di bonifica<br />
delle acque, in particolare di<br />
quelle di falda. Complessivamente,<br />
quindi, il periodo durante il quale<br />
si sono svolti gli interventi (dalla<br />
fase di emergenza a quella di bonifica<br />
vera e propria) si estende, ad<br />
oggi, su un arco temporale di 33<br />
mesi.<br />
In proposito, va subito rilevato<br />
che questa tempistica, considerando<br />
anche quella relativa alle procedure<br />
imposte dalle norme, risulta<br />
congrua per eventi di questo tipo,<br />
mentre non si può affermare altrettanto<br />
per le modalità di gestione<br />
degli interventi effettuati, sia dal<br />
punto di vista tecnico che, di conseguenza,<br />
economico.<br />
L’esame delle voci di costo relative<br />
ai primi diciotto mesi (si veda<br />
la tabella 1), espressi in termini<br />
percentuali rispetto all’ammontare<br />
complessivo delle attività effettuate<br />
fino a quel momento, consente<br />
già di individuare il cuore del problema.<br />
Risulta, infatti, evidente la sproporzione<br />
esistente fra le spese relative<br />
agli interventi di emergenza,<br />
che risultano addirittura superiori<br />
rispetto a quelli di bonifica vera e<br />
propria, seppure riferiti solo alla<br />
prima delle tre fasi previste dal<br />
progetto definitivo. Non è casuale,<br />
peraltro, il periodo preso in esame,<br />
che corrisponde, infatti, a un arco<br />
di tempo nel quale, oltre a una sottostimata<br />
quantificazione iniziale<br />
dell’evento unitamente al ritardo<br />
nella comunicazione all’assicuratore,<br />
si è poi aggiunta l’assenza di<br />
un effettivo contraddittorio nelle<br />
scelte da operare fra chi decideva<br />
le azioni da intraprendere e colui<br />
che sarebbe stato poi chiamato a<br />
sostenerne i costi. A fronte di un<br />
costante innalzarsi della stima del<br />
danno, percepito il rischio che potesse<br />
sfuggire il controllo nella de-<br />
13 novembre 2007 N. 21
terminazione dell’importo finale,<br />
si è avviato, seppur tardivamente,<br />
un processo di condivisione delle<br />
azioni successive e di revisione<br />
critica di quanto effettuato fino a<br />
quel momento.<br />
Quest’ultima attività ha consentito,<br />
quindi, di evidenziare le seguenti<br />
principali criticità:<br />
l l’affidamento del servizio di<br />
pronto intervento deve avvenire attraverso<br />
una gara che consenta, in<br />
particolare, di confrontare differenti<br />
listini prezzi;<br />
l nonostante la fissazione dei<br />
prezzi attraverso il listino, è essenziale<br />
la verifica sul campo delle<br />
quantità impiegate (ore/uomo, ore/<br />
macchina, ecc.);<br />
l identica procedura di assegnazione<br />
deve essere adottata per<br />
l’esecuzione delle attività di bonifica<br />
e smaltimento rifiuti; per quest’ultima,<br />
in particolare, risultano<br />
fondamentali le attività di analisi e<br />
pesatura dei rifiuti, poiché dalla loro<br />
classificazione e quantità dipendono<br />
i costi di smaltimento;<br />
l particolarmente critica risulta<br />
essere la delimitazione in termini<br />
temporali della fase di emergenza.<br />
Se, infatti, appare chiaro che nelle<br />
prime 48-72 ore successive all’evento<br />
la priorità non può certo<br />
essere quella del controllo dei costi;<br />
tuttavia, trascorso questo lasso<br />
di tempo deve essere seguita una<br />
logica di “messa in sicurezza di<br />
emergenza”, con la quale porre in<br />
atto interventi comunque temporanei<br />
in attesa di effettuare, una volta<br />
completata la caratterizzazione e<br />
approvato il progetto definitivo,<br />
l’intervento di bonifica vero e proprio.<br />
Il tempo necessario per giungere<br />
all’approvazione del progetto<br />
definitivo, come mostrato anche<br />
dall’esempio di cui sopra, impone<br />
la ricerca di tutte quelle soluzioni<br />
che, a parità di efficacia, consentano<br />
un significativo contenimento<br />
dei costi rispetto ai criteri che invece<br />
governano la fase del pronto intervento;<br />
l l’analisi a posteriori dei costi<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
sostenuti durante il periodo temporale<br />
preso in esame, sulla base di<br />
motivazioni tecniche sostanziali,<br />
ha confermato (peraltro in termini<br />
assolutamente conservativi) che si<br />
sarebbero potute realizzare la fase<br />
di emergenza e la prima del progetto<br />
definitivo di bonifica con<br />
una spesa complessiva inferiore<br />
del 22% circa rispetto a quella corrispondente<br />
agli interventi effettivamente<br />
realizzati. La conseguente<br />
ridistribuzione dell’incidenza<br />
percentuale delle singole voci di<br />
costo (si veda la tabella 2) mostra,<br />
in particolare, come questa riduzione<br />
sia sostanzialmente riconducibile<br />
proprio alla fase di emergenza;<br />
l la fase del pronto intervento in<br />
particolare e, anche se in misura<br />
inferiore, quella dell’emergenza<br />
impattano sul costo complessivo<br />
dell’intervento soprattutto per i<br />
quantitativi di risorse impiegate e<br />
di rifiuti prodotti. Le difficoltà di<br />
una verifica documentale a posteriori<br />
sulla congruità di questi costi,<br />
in genere significativi, sono<br />
rappresentate dal differimento<br />
temporale con il quale viene eseguita<br />
e, soprattutto (proprio perché<br />
documentale), dall’impossibilità<br />
di avvalersi di riscontri diretti<br />
in campo; per queste motivazioni,<br />
tali voci di spesa costituiscono<br />
quindi ricorrente motivo di contestazione;<br />
l per la complessità e la specificità<br />
che le caratterizza, le attività di<br />
consulenza, progettazione, coordinamento<br />
e verifica di un intervento<br />
di bonifica devono essere affidate<br />
necessariamente, subito dopo<br />
l’evento, a un soggetto qualificato<br />
ed esperto in grado di governare le<br />
criticità sopra evidenziate e scevro<br />
da condizionamenti operativi;<br />
l quanto affermato in relazione al<br />
contenimento dei costi prescinde<br />
dall’esistenza o meno di una copertura<br />
assicurativa; l’azienda che<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
BONIFICHE<br />
Articolo<br />
ha causato il danno, infatti, deve<br />
rendere conto ai propri soci/azionisti<br />
non solo della riduzione dei costi<br />
nello svolgimento della sua normale<br />
attività, ma anche del contenimento<br />
delle perdite.<br />
Conclusioni<br />
Le criticità evidenziate dell’attività<br />
di bonifica offrono lo spunto<br />
per alcune riflessioni. Gli interventi<br />
di bonifica costituiscono un’area<br />
di business in continuo sviluppo e<br />
non solo, in prospettiva, per il recupero<br />
delle aree dismesse. Occorre,<br />
tuttavia, da parte dei soggetti<br />
coinvolti un atteggiamento consapevole<br />
volto, da un lato, al rispetto<br />
dell’ambiente e agli impatti dell’attività<br />
industriale sulle matrici<br />
ambientali e, dall’altro, a contemperare<br />
la necessaria esigenza della<br />
tutela del territorio con il diritto<br />
garantito costituzionalmente della<br />
libera iniziativa economica.<br />
Il coinvolgimento di un soggetto<br />
economico in un procedimento<br />
di bonifica può produrre un grave<br />
danno economico, col rischio di ripercussioni<br />
sulle sue scelte industriali<br />
e sui programmi di sviluppo,<br />
con conseguenze sul livello occupazionale,<br />
sull’indotto e sull’economia<br />
del territorio.<br />
Una delle maggiori criticità evidenziate<br />
anche dal caso illustrato è<br />
legata da un lato alla scarsa formazione<br />
degli attori coinvolti nel processo<br />
di bonifica che si trovano ad<br />
affrontare problematiche, criticità<br />
sulle quali non hanno maturato un<br />
adeguato livello di preparazione e,<br />
dall’altro, quantomeno dell’opportunità<br />
di un riscontro delle scelte<br />
intraprese da parte di un’altro fra il<br />
soggetto direttamente coinvolto in<br />
questo processo.<br />
L’assicuratore per gli oneri che<br />
è chiamato a sostenere e per<br />
l’esperienza specifica maturata in<br />
questo ambito, rappresenta certamente<br />
una figura in grado di fornire<br />
un contributo determinante per<br />
la soluzione ottimale di questi problemi.<br />
l<br />
59
62<br />
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />
Osservatorio CEI Articolo<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Importantinovitànormative<br />
perleverifichenelsettoreelettrico<br />
diSilviaBerri,ResponsabileComunicazioneePromozione<br />
eAngeloBaggini,CT64CEIFacoltàdiIngegneriadegliStudidiBergamoDalmine<br />
CEI - Comitato elettrotecnico italiano<br />
CEI<br />
ÈstatapubblicatalasecondaedizionedellaguidaCEI6414,dedicataalleverifiche,perrenderlaomogeneaallanormatecnica<br />
piùnotainItalia,laCEI648dellaqualeèuscitadapocolasestaedizione.<br />
La guida CEI 6414, «Verifiche agli impianti elettrici utilizzatori», fornisce criteri uniformi di comportamento da adottare<br />
durante le verifiche agli impianti elettrici utilizzatori per garantire che gli standard principali di sicurezza, relativi alla<br />
progettazione,all’installazioneeallamanutenzionedeglistessi,sianorispettatiemantenutineltempo.<br />
Lanuovanormarappresentaunvalidostrumentodilavoroperchiprocedealleverifichedegliimpiantielettricidicategoria0,<br />
IeanchealcunidegliimpiantidicategoriaIIeIII(cabineestazionielettriche),tenendoinconsiderazioneleverifichedicuial<br />
D.P.R.n.462/2001.<br />
Per eseguire minuziosamente le verifiche, è indispensabile integrare la CEI 6414 con norme e guide tipiche di settori<br />
specializzati(cantieri,cabineMT/BTdiutente,localiausomedicoecc.).<br />
Le modifiche introdotte al capitolo 41 e alla<br />
parte 6, CEI 648, «Impiantielettriciutilizzatori<br />
a tensione nominale non superiore a<br />
1.000Vincorrentealternataea1.500Vin<br />
corrente continua», hanno reso necessaria<br />
una revisione della guida CEI 6414 dedicata<br />
alle verifiche.<br />
La documentazione<br />
La prima parte della norma stabilisce che gli<br />
impianti elettrici siano corredati da una documentazione<br />
volta a garantirne una corretta<br />
identificazione e valutazione. Le istruzioni e i<br />
manuali operativi delle apparecchiature particolari,<br />
per esempio, degli impianti di emergenza,<br />
rappresentano documenti utili, da tenere<br />
sul posto, per gestire in tutta sicurezza<br />
un impianto elettrico. L’accertamento dell’idoneità<br />
della documentazione presentata è<br />
preliminare all’esame dell’impianto e, ai fini<br />
della verifica, è sufficiente disporre dei seguenti<br />
dati e documenti:<br />
l potenza impegnata di progetto;<br />
l valore della corrente di cortocircuito nel<br />
punto di allacciamento dell’impianto fornito<br />
dal distributore o, comunque, preso dal<br />
progettista;<br />
l planimetria intelligibile completa di:<br />
tutti gli ambienti interni, anche di quelli<br />
esterni, quando è necessario;<br />
le destinazioni d’uso;<br />
la posizione dei quadri elettrici e delle<br />
linee principali (montanti e dorsali) e secondarie;<br />
l la planimetria dell’impianto di terra e dei<br />
collegamenti equipotenziali con riportata<br />
l’indicazione delle loro caratteristiche (materiali,<br />
forma e dimensioni). Per quello che<br />
riguarda i dispersori è sufficiente disporre di<br />
una documentazione relativa alla loro realizzazione;<br />
l gli schemi elettrici delle officine elettriche<br />
(centrali, stazioni, cabine di trasformazione) e<br />
dei quadri elettrici complessi, nel caso integrati<br />
da tabelle, con allegate le indicazioni<br />
delle caratteristiche delle linee (sezioni, formazione,<br />
isolamento, tipo di posa, lunghezza),<br />
della corrente d’impiego, delle destinazioni,<br />
delle protezioni elettriche (corrente nominale,<br />
di regolazione, soglia e tempo di intervento,<br />
per quelli regolabili, per i relè differenziali)<br />
e degli organi di comando e sezionamento.<br />
Per gli impianti più semplici e non<br />
soggetti a obbligo di progettazione, ai fini<br />
della legge n. 46/1990, lo schema elettrico<br />
può essere sostituito da una descrizione dell’impianto<br />
che consenta di risalire alle sue caratteristiche<br />
di sicurezza e di funzionalità;<br />
l gli schemi elettrici di apparecchiature<br />
particolari di emergenza (segnalazioni, circuiti<br />
di sicurezza, batterie di accumulatori,<br />
comando ecc.) con in allegato le istruzioni<br />
per il loro esatto uso e manutenzione, l’indicazione<br />
delle caratteristiche per garantire<br />
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la protezione dai contatti indiretti e da sovracorrente.<br />
Le prescrizioni sulla documentazione da tenere<br />
sul posto variano in base al tipo di<br />
impianto, divisi in impianti soggetti o non<br />
all’obbligo della progettazione.<br />
Gli impianti soggetti all’obbligo della<br />
progettazione, ai sensi della legge n.<br />
46/1990 e del suo regolamento di attuazione<br />
(D.P.R. n. 447/1991), devono possedere<br />
una documentazione conforme a<br />
quanto stabilito dalla CEI 02, «Guida<br />
per la definizione della documentazione<br />
di progetto degli impianti elettrici» (si<br />
veda la tabella 1).<br />
Anche gli impianti non soggetti all’obbligo<br />
della progettazione devono possedere,<br />
comunque, la documentazione prevista<br />
come allegato obbligatorio dal decreto del<br />
Ministero dell’Industria, del Commercio e<br />
dell’Artigianato 20 febbraio 1992, «Approvazionedelmodellodidichiarazionediconformità<br />
dell’impianto alla regola dell’arte di<br />
cui all’art. 7 del regolamento di attuazione<br />
della Legge 5 marzo 1990, n. 46, recante<br />
normeperlasicurezzadegliimpianti».<br />
Per quello che riguarda gli impianti preesistenti<br />
l’entrata in vigore della legge n. 46/<br />
1990 (il 13 marzo 1990) e per quelli successivi<br />
ma precedenti il D.M. 20 febbraio 1992,<br />
sarebbe opportuno avere una documentazione<br />
che, in relazione al tipo di impianto,<br />
13 novembre 2007 N. 21
includa dati e notizie efficaci al fine di identificarli<br />
e valutarli correttamente (per esempio,<br />
planimetrie dei locali e schemi elettrici<br />
di massima).<br />
Infine, i contenuti di un documento nelle<br />
diverse situazioni reali possono essere raggruppati<br />
con quelli di altri documenti o essere<br />
suddivisi in più documenti; inoltre, possono<br />
variare in funzione di particolari esigenze.<br />
Il tecnico, durante le verifiche periodiche<br />
e straordinarie, deve procedere anche<br />
all’esame della documentazione circa eventuali<br />
ampliamenti, rifacimenti, riparazioni,<br />
modifiche, interventi manutentivi ecc.<br />
La verifica dell’impianto<br />
La verifica dell’impianto risulta composta da<br />
un controllo della corrispondenza tra la regola<br />
dell’arte e i dati di progetto dell’opera<br />
realizzata. Deve essere realizzata in maniera<br />
tale da portare all’emanazione di un parere<br />
affidabile. Le verifiche non devono essere<br />
confuse con i collaudi. Con il termine collaudo<br />
si intende una procedura tecnicoamministrativa<br />
idonea ad accertare la rispondenza<br />
ai dati di progetto e ai contenuti del<br />
capitolato d’appalto.<br />
La verifica è formata da due diversi momenti<br />
conseguenti:<br />
l l’esame a vista;<br />
l l’esecuzione di prove.<br />
L’esame a vista serve per verificare che i<br />
componenti dell’impianto elettrico siano<br />
stati scelti e messi in opera correttamente,<br />
che siano conformi alle prescrizioni delle relative<br />
norme e che non siano danneggiati<br />
visibilmente.<br />
L’esame può essere di due tipi:<br />
l ordinario;<br />
l approfondito.<br />
L’esame ordinario consiste nell’accertare i<br />
difetti dei componenti elettrici senza l’uso<br />
di utensili o di mezzi di accesso; questo è<br />
reso possibile dalla palese visibilità di alcuni<br />
difetti, come la mancanza di ancoraggi, le<br />
connessioni interrotte, gli involucri rotti, i<br />
dati di targa incompleti, senza l’uso di utensili<br />
o di mezzi di accesso.<br />
L’esame approfondito, invece, mira a identificare<br />
tutti quei difetti, l’errata installazione,<br />
le connessioni non effettuate, i morsetti<br />
lenti, che possono evidenziarsi solo con<br />
l’uso di attrezzi (per esempio strumenti,<br />
utensili e scale); può essere effettuato in<br />
aggiunta all’esame ordinario e richiede che<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
i componenti siano accessibili.<br />
L’esame approfondito è necessario in funzione<br />
di:<br />
l lo stato di conservazione dell’impianto<br />
(esistenza di modifiche o di manipolazioni<br />
non autorizzate, accuratezza delle manutenzioni,<br />
vetustà dell’impianto e dei relativi<br />
componenti, addestramento e/o esperienza<br />
del personale, manutenzioni non appropriate<br />
effettuate non seguendo le raccomandazioni<br />
del costruttore ecc.);<br />
l le condizioni ambientali (esposizione ad<br />
ambienti corrosivi, a prodotti chimici, eventuale<br />
accumulo di polvere o sporcizia, di<br />
ingresso di acqua, esposizione a eccessiva<br />
temperatura ambiente, presenza di guasti<br />
meccanici, esposizione a vibrazioni ecc.);<br />
l l’uso pesante dell’impianto (ore di funzionamento<br />
al giorno, numero di giorni per<br />
anno ecc.);<br />
l la qualità della documentazione esibita.<br />
L’esame a vista, di qualunque tipo, è sempre<br />
propedeutico alle prove.<br />
Il fine principale delle prove è quello di accertare<br />
i valori attraverso l’uso di appropriati<br />
strumenti elettrici.<br />
Le verifiche possono essere:<br />
l iniziali;<br />
l periodiche;<br />
l straordinarie.<br />
Tra i vari tipi di verifica non esistono grosse<br />
differenze nelle operazioni, è necessario che<br />
siano condotte in maniera da accertare la<br />
sicurezza dell’impianto. Durante le visite periodiche,<br />
nel momento in cui è accertato che<br />
le condizioni dell’impianto non sono cambiate,<br />
si può evitare di ripetere alcune prove<br />
effettuate all’atto della verifica iniziale. Inoltre,<br />
non è necessario eseguire delle prove<br />
nel caso in cui, pur essendo stati modificati<br />
alcuni parametri, le variazioni siano tali da<br />
ritenere soddisfatte, complessivamente, le<br />
condizioni imposte dalla normativa.<br />
Le verifiche possono essere effettuate tramitecontrolli<br />
a campione ototali.<br />
È più utile una verifica dell’impianto per<br />
campionatura quando sono installati, in<br />
grande quantità, componenti elettrici simili<br />
(per esempio, apparecchi di illuminazione,<br />
scatole di derivazione, prese a spina ecc.) o<br />
quando è stata notata una corretta conduzione<br />
dell’impianto (manutenzioni appropriate,<br />
documentazioni aggiornate, costruzioni<br />
elettriche nuove o in buono stato di<br />
conservazione ecc.).<br />
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SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />
Osservatorio CEI Articolo<br />
Per gli impianti esistenti, realizzati secondo<br />
le norme CEI superate da altre più recenti,<br />
la verifica dovrà accertare l’esistenza di uno<br />
standard di sicurezza accettabile in relazione<br />
alle innovazioni normative e/o alle conoscenze<br />
attuali.<br />
È bene sottolineare che:<br />
l le modalità di effettuazione delle verifiche<br />
devono essere rese note con una opportuna<br />
relazione;<br />
l l’esito delle verifiche deve essere documentato<br />
e tenuto a disposizione per la manutenzione<br />
e le verifiche successive;<br />
l le eventuali carenze dell’impianto siano<br />
indicate in maniera chiara ed esauriente.<br />
Si ricorda, infine, che nel corso delle verifiche<br />
devono essere adottate tutte le precauzioni<br />
utili per garantire la sicurezza delle<br />
persone e per evitare danni ai beni e ai<br />
componenti elettrici installati.<br />
Le fonti normative<br />
italiane ed europee<br />
In Italia sono due le fonti normative attuali<br />
usate per le verifiche degli impianti elettrici:<br />
l lenorme di legge;<br />
l lenorme tecniche.<br />
Le relazioni che intercorrono tra le due sono<br />
tuttora fonte di dubbio per gli addetti ai<br />
lavori.<br />
Le norme CEI rappresentano l’evoluzione<br />
delle norme di prevenzione degli infortuni<br />
perché attuano le prescrizioni generali contenute<br />
nel D.P.R. n. 547/1955 e ne integrano<br />
gli aspetti legati all’evoluzione delle applicazioni<br />
elettriche.<br />
Per gli impianti costruiti a regola d’arte,<br />
nel rispetto della normativa CEI, non<br />
sono necessariamente applicabili le norme<br />
del D.P.R. n. 547/1955 in quanto<br />
questa esecuzione assicura l’adozione<br />
di sistemi di sicurezza idonei. Chi si occupa<br />
delle verifiche non deve fare riferimento<br />
alle disposizioni tecniche del<br />
D.P.R. n. 547/1955 quando queste risultino<br />
oggettivamente e palesemente superate.<br />
Le disposizioni relative alla verifica<br />
degli impianti elettrici nei luoghi<br />
soggetti al D.P.R. n. 462/2001 sono riportate<br />
nella guida CEI 014 preparata<br />
di concerto con il Ministero delle Attività<br />
produttive.<br />
Le verifiche previste dalle norme tecniche,<br />
indispensabili per la sicurezza e,<br />
quindi, per il rispetto del principio legi<br />
63
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />
Osservatorio CEI Articolo<br />
slativo, non possono essere considerate<br />
identiche alle leggi. Per esempio, considerando<br />
il D.P.R. n. 462/2001, i soggetti<br />
deputati alle verifiche e l’ambito di<br />
applicazione sono diversi. Il decreto, infatti,<br />
è dedicato (art. 1) alla semplificazione<br />
del procedimento di denuncia<br />
delle installazioni e dei dispositivi di<br />
protezione contro le scariche atmosferiche,<br />
dei dispositivi di messa a terra degli<br />
impianti elettrici e degli impianti<br />
elettrici pericolosi.<br />
A livello legislativo, il riferimento per<br />
definire questi ultimi era il D.M. 22 dicembre<br />
1958 (tabelle allegate A e B),<br />
finché il D.Lgs. n. 233/2003, «Attuazione<br />
della direttiva 1999/92/CE relativa<br />
alle prescrizioni minime per il miglioramento<br />
della tutela della sicurezza e della<br />
salute dei lavoratori esposti al rischio<br />
di atmosfere esplosive» [1] , ha radicalmente<br />
modificato la situazione aggiungendo<br />
al D.Lgs. n. 626/1994 il Titolo<br />
VIIIbis, «Protezione da atmosfere<br />
esplosive», e abrogando gli artt. 329,<br />
comma 1, lettera a), e 331, D.P.R. n.<br />
547/1955, e le voci da 1 a 50 della<br />
tabella A e la tabella B del D.M. 22<br />
dicembre 1958, lasciando in vigore,<br />
nella tabella A, solo la voce 51 che<br />
riguarda gli esplosivi.<br />
All’art. 88undecies, D.Lgs. n. 626/1994<br />
(solo nazionale), è previsto che «Il datore<br />
dilavoroprovvedeaffinchéleinstallazioni<br />
elettriche nelle aree classificate come zone<br />
0, 1, 20 o 21 ai sensi dell’allegato<br />
XVbis siano sottoposte alle verifiche di<br />
cui al D.P.R. n. 462/2001». Se, dopo la<br />
classificazione, restano solo zone 2 o 22,<br />
allora il D.P.R. n. 462/2001 non si applica;<br />
il datore di lavoro non fa la denuncia,<br />
quindi, l’ASL/ARPA non procede all’omologazione<br />
e non vige l’obbligo di verifica<br />
periodica biennale, ma continuano a valere<br />
gli obblighi generali della sicurezza. Gli<br />
organi di vigilanza e di ispezione possono/devono<br />
vigilare e ispezionare e il conduttore<br />
dell’impianto deve mantenere e,<br />
quindi, prima verificare in conformità alle<br />
prescrizioni della normativa tecnica.<br />
Per quanto riguarda l’Unione Europea, è<br />
auspicabile l’unificazione delle verifiche di<br />
[1] In Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2003, n. 197.<br />
64<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
legge degli impianti elettrici, la quale potrebbe<br />
avere risvolti positivi sulla sicurezza<br />
nel mondo del lavoro e nella vita quotidiana,<br />
sull’occupazione e sullo sviluppo economico,<br />
stimabile in 9,6 miliardi di euro nella<br />
UE 15 (fonte FEEDS 2005).<br />
La situazione europea<br />
In Germania, dal 1997, è stata istituita l’Echeck,<br />
ovvero la certificazione facoltativa con<br />
periodicità suggerita di 4 anni dell’impianto<br />
domestico in riferimento alla norma DIN VDE<br />
0105100. Un documento in cui i certificatori<br />
(12.000, circa, in tutta la Germania) stabiliscono<br />
che l’impianto è a regola d’arte.<br />
In Francia, il CONSUEL (Comité National<br />
pour la Sécurité des Usagers de l’électricité<br />
), un’associazione di tutti gli operatori<br />
del settore, realizza verifiche, ai fini<br />
della sicurezza, degli impianti elettrici. Il<br />
distributore dell’energia non distribuisce<br />
tensione a un nuovo impianto senza<br />
l’attestato di conformità alle norme di<br />
sicurezza, fornito dall’installatore e vidimato<br />
dal CONSUEL.<br />
In Spagna vige un Real Decreto (n. 842/<br />
2002) e un regolamento elettrotecnico di<br />
bassa tensione. Un approccio molto simile a<br />
quello italiano, ma è più approfondito il<br />
problema legato alla qualificazione degli installatori.<br />
Per gli impianti elettrici domestici<br />
è prevista una dichiarazione di conformità<br />
dell’installatore, ma non sono previste verifiche<br />
periodiche (quinquennali in industria e<br />
commercio). Il Boletin de Instalaciones Eléctricas<br />
(dichiarazione di conformità) è redatto<br />
dall’installatore autorizzato, che è responsabile<br />
dei lavori, e deve essere vistato<br />
dal dipartimento pubblico locale (Tràmites<br />
delGobierno). Per ottenere la fornitura dell’energia<br />
il Boletin deve essere consegnato<br />
al fornitore.<br />
Le imprese devono essere inserite, in elenchi<br />
del Ministero dell’Industria, su base regionale<br />
(Comunidad) e sono previste due<br />
categorie:<br />
l la categoria basica (IBTB) per realizzare,<br />
riparare e mantenere gli impianti di bassa<br />
tensione;<br />
l la categoria especialista (IBTE), con la<br />
possibilità anche di operare su impianti con<br />
rischi specifici (incendio, esplosione, locali<br />
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medici ecc.).<br />
Il certificato di qualificazione è su base individuale<br />
e personale (come la patente di guida).<br />
In Gran Bretagna, il sistema di controllo è<br />
ancora in fase di attuazione e offre due<br />
possibilità:<br />
l la dichiarazione dell’installatore certificata<br />
con verifiche a campione da parte degli<br />
ispettori dell’ente di certificazione;<br />
l l’autorizzazione da parte della Pubblica<br />
Amministrazione locale per gli installatori<br />
non certificati.<br />
Infine, negli ambienti di lavoro italiani sono<br />
previste, già dal D.P.R. n. 547/1955, le verifiche<br />
iniziali, le verifiche periodiche ispettive,<br />
anche se limitate agli aspetti particolari degli<br />
impianti elettrici (impianti di terra, parafulmini<br />
e impianti in luoghi con pericolo di<br />
esplosione semplificate dal D.P.R. n. 462/<br />
2001) e l’obbligo della manutenzione da<br />
parte del datore di lavoro.<br />
La legge n. 46/1990, per il settore residenziale,<br />
prevede sia verifiche ispettive (art. 14,<br />
D.P.R. n. 392/1994) sia verifiche iniziali (dichiarazione<br />
di conformità, D.M. 22 febbraio<br />
1992). Tutto questo, però, non è stato<br />
attuato. Negli ultimi anni, sono state molte<br />
le iniziative in cantiere, in scadenza al 31<br />
dicembre 2007, non sempre coordinate e<br />
nessuna sinora realizzata:<br />
l la proroga per l’entrata in vigore del Capo<br />
V, «Normeperlasicurezzadegliimpianti»,<br />
D.P.R. 380/2001, «Testo unico delle disposizionilegislativeeregolamentariinmateriaedilizia»;<br />
l la delega per l’approvazione dei decreti<br />
di «Riordino normativa» e «Verifiche impianti»<br />
(definizione di un reale sistema di<br />
verifiche, determinazione delle competenze,<br />
previsione delle sanzioni) di cui all’art.<br />
11quaterdecies, comma 13, letteraa), legge<br />
n. 248/2005, «Misure di contrasto all’evasione<br />
fiscale e disposizioni tributarie e<br />
finanziarie», che risale alla Finanziaria 2005.<br />
Rimane incerto il futuro affidato all’eventuale<br />
entrata in vigore del decreto D.d.L.<br />
S.1293, «Conversioneinlegge,conmodificazioni,<br />
del decretolegge 28 dicembre<br />
2006, n. 300, recante proroga di termini<br />
previsti da disposizioni legislative» (decreto<br />
mille proroghe). l<br />
13 novembre 2007 N. 21
13 novembre 2007 N. 21<br />
Documentazione<br />
diprogetto<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Consistenza della documentazione di progetto elettrico<br />
in relazione alla destinazione d’uso dell’opera<br />
Edificicivili<br />
art.1,comma1,<br />
D.P.R.n.447/1991<br />
Progetto<br />
da<br />
redigereai<br />
sensidella<br />
Norma<br />
CEI64-8,<br />
art.132.1<br />
Destinazioned’usodelleopere<br />
Progettoda<br />
redigereai<br />
sensidella<br />
legge<br />
n.46/1990<br />
edelD.P.R.<br />
447/1991<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />
Osservatorio CEI Articolo<br />
Altreopere<br />
art.1,comma2,<br />
D.P.R.n.447/1991<br />
Progetto<br />
da<br />
redigereai<br />
sensidella<br />
NormaCEI<br />
64-8,<br />
art.132.1<br />
Progettoda<br />
redigereai<br />
sensidella<br />
legge46/90e<br />
delD.P.R.n.<br />
447/1991<br />
TABELLA1<br />
Progettoper<br />
opereolavori<br />
pubbliciai<br />
sensidella<br />
legge<br />
n.109/1994,<br />
D.P.R.<br />
554/1999<br />
a b c d e f g<br />
3.3Documentazionedelprogettopreliminare<br />
3.3.1 Relazioneillustrativa NO F F F SI<br />
3.3.2 Relazionetecnica NO NO NO NO SI<br />
3.3.3 Planimetriageneraleeschema<br />
elettricogenerale<br />
NO F F F SI<br />
3.3.4 Pianodisicurezza NO NO NO NO SI<br />
3.3.5 Calcolosommariodellespese NO NO NO NO SI<br />
3.4Documentazionedelprogettodefinitivo<br />
3.4.1 Relazionedescrittiva NO F F SI SI<br />
3.4.2 Relazionetecnica F SI F SI SI<br />
3.4.3 Elaboratigrafici F SI F SI SI<br />
3.4.4 Calcolipreliminari<br />
(relazioneillustrativa)<br />
3.4.5 Disciplinaredescrittivoe<br />
prestazionaledeglielementitecnici<br />
F SI F SI SI<br />
NO F F F SI<br />
3.4.6 Computometrico SI SI SI SI SI<br />
3.4.7 Computometricoestimativo F F F F SI<br />
3.4.8 Quadroeconomico NO NO NO NO SI<br />
3.5Documentazionedelprogettoesecutivo<br />
3.5.1 Relazionegenerale NO F F SI SI<br />
3.5.2 Relazionespecialistica SI SI SI SI SI<br />
3.5.3 Elaboratigrafici SI SI SI SI SI<br />
3.5.4 Calcoliesecutivi<br />
(relazioneillustrativa)<br />
3.5.5 Tabelleediagrammidi<br />
coordinamentodelleprotezioni<br />
F SI SI SI SI<br />
NO F F SI SI<br />
3.5.6 Pianodimanutenzione NO F F SI SI<br />
3.5.7 Pianodisicurezzaedi<br />
coordinamento(elementiper)<br />
F F F F SI<br />
3.5.8 Computometrico SI SI SI SI SI<br />
3.5.9 Computometricoestimativo F SI SI SI SI<br />
3.5.10 Quadroeconomico NO NO NO F SI<br />
3.5.11 Cronoprogramma NO F NO F SI<br />
3.5.12 Quadrodell’incidenza<br />
dellamanodopera<br />
3.5.13 Capitolatospecialed’appalto<br />
eschemadicontratto<br />
NO NO NO NO SI<br />
F SI F SI SI<br />
65
SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articolo<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Dal caso di un impianto frigorifero che impiega 250 kg di questo gas, le linee guida per l’uso<br />
Dall’utilizzazione alla conservazione<br />
le modalità di gestione dell’ammoniaca<br />
diAmerigoLovato, giàricercatoreeprogettistadiimpiantiindustrialichimicipressol’exgruppo<br />
Montedisonedocenteacontrattopressol’UniversitàdeglistudidiPadova,attualmentelibero<br />
professionistasusicurezzaesaluteneiluoghidilavoroeprotezionedell’ambiente<br />
L’impiegodeigastossicirichiede,<br />
ingenere,un’autorizzazione<br />
specificaaisensidelRegio<br />
decreto9gennaio1927,n.147.<br />
L’entecherilascia<br />
l’autorizzazione,afronte<br />
dispecificadomandadaparte<br />
dell’aziendacheimpiegailgas<br />
tossico,è,asecondadellalegge<br />
dellaRegioneacuiappartiene<br />
ilsitodell’impiego,ilsindaco<br />
delComuneacuiappartiene<br />
ilsito(comeaccade,peresempio,<br />
inEmiliaRomagna,inVeneto,<br />
inFriuliVeneziaGiulia,<br />
inToscana)oppurel’Azienda<br />
SanitariaLocalecompetente<br />
perterritoriodelsito<br />
(peresempio,inLombardia),<br />
aseguitodelparerepositivo<br />
dellaCommissioneTecnicaGas<br />
TossicidellaProvinciaacui<br />
appartienelazonadovesi<br />
impiegailgastossico.<br />
66<br />
Il regolamento speciale per l’impiego<br />
dei gas tossici è stato approvato<br />
con il Regio Decreto 9<br />
gennaio 1927, n. 147.<br />
Secondo quanto riportato all’art.<br />
1, Regio decreto 14 gennaio 1927, n.<br />
147, un gas tossico è una qualsiasi<br />
sostanza tossica che per essere impiegata<br />
deve essere allo stato gassoso,<br />
impiego il cui fine può essere indipendente<br />
dalla sua tossicità e utilizzato<br />
per altre sue caratteristiche; per<br />
esempio, l’ammoniaca, la cui tossicità<br />
è definita dalle frasi di rischio R23<br />
(tossica per inalazione), R34 (provoca<br />
ustioni), R50 (altamente tossico<br />
per gli organismi acquatici) è utilizzata,<br />
come fluido frigorigeno negli<br />
impianti frigoriferi, per la sua qualità<br />
di produrre freddo a basso costo e per<br />
l’affidabilità dell’impianto che la utilizza.<br />
Inoltre, l’art. 3, R.D. n. 147/1927,<br />
ha chiarito che l’«impiego» deve essere<br />
inteso come l’utilizzo, la custodia<br />
e la conservazione e il trasporto<br />
di un gas tossico.<br />
Nella tabella 1 è specificato per<br />
quali gas tossici e per quale quantità<br />
impiegata è obbligatoria l’autorizzazione,<br />
nonché quale tipologia di autorizzazione<br />
deve essere rilasciata, se<br />
per utilizzazione o per utilizzazione<br />
e custodia-conservazione o solo per<br />
custodia-conservazione.<br />
Ilcasodell’ammoniaca<br />
Si prenda come esempio il caso di<br />
un impianto frigorifero che utilizza<br />
250 kg di ammoniaca.<br />
L’art. 4, Regio decreto n. 147/<br />
1927, riguarda i provvedimenti che<br />
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deve emettere l’autorità relativamente<br />
all’impiego dei gas tossici, provvedimenti<br />
dell’autorità competente (per<br />
esempio, in Lombardia, è l’ASL del<br />
luogo dove si impiega il gas tossico<br />
o, in Piemonte, in Veneto, in Emilia-<br />
Romagna, in Friuli-Venezia Giulia è<br />
il sindaco) inerenti all’autorizzazione<br />
a utilizzarli, a custodirli e a conservarli<br />
e alla licenza a trasportarli.<br />
L’autorità competente è individuata<br />
dal Ministero dell’Interno, ai sensi<br />
dell’art. 5, R.D. n. 147/1927.<br />
Per quanto riguarda l’autorizzazione<br />
al trasporto dei gas tossici, è<br />
necessaria la licenza rilasciata dall’autorità<br />
di pubblica sicurezza del<br />
distretto, ai sensi dell’art. 23, R.D. n.<br />
147/1927.<br />
Lineeguida<br />
perl’usodeigastossici<br />
Esaminando il punto 2 della tabella<br />
1 dove sono riportate le specificità<br />
del gas tossico ammoniaca, si deduce<br />
che:<br />
l l’impianto deve essere autorizzato<br />
ai sensi del Regio decreto n. 147/<br />
1927 in quanto contiene una quantità<br />
di ammoniaca maggiore di 75 kg;<br />
l la licenza per il trasporto non è<br />
richiesta.<br />
È opportuno capire come deve essere<br />
autorizzato l’impianto nel rispetto<br />
del regolamento speciale per i gas<br />
tossici; sono necessarie, quindi, alcune<br />
considerazioni.<br />
L’ammoniaca è presente nell’impianto<br />
frigorifero come fluido frigorigeno,<br />
cioè per produrre frigorie, che<br />
sono ottenute sottoponendo il fluido a<br />
un ciclo chiuso, intendendo per “chiu-<br />
13 novembre 2007 N. 21
N.<br />
1<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
TabelladeigastossiciaisensidelR.D.n.147/1927<br />
Sostanzetossichegassose<br />
ocheperessereusate<br />
devonopassareallostato<br />
digasovapore<br />
a) HCN gas, da solo o con bromuro o<br />
clorurodicianogenooconirritanti<br />
b)HCNcompressooliquidomescolato<br />
constabilizzantieinrecipientiISPESL<br />
c)HCNliquidomescolatoconstabilizzanti,conirritanti,impastatoconinertiinrecipientiabassapressione<br />
(p100kg<br />
a)ClinH 2O No Qualsiasi No<br />
b)Clgas Sì No<br />
c) Cl compresso o liquefatto in recipientiISPESL<br />
Sì 75kg No<br />
7 Clopicrina(nitrocloroformio) (5) 1kg >1kg<br />
8 Cianogeno(bromuroeclorurodi) Sì Nessuna No<br />
9<br />
10<br />
Eterecianocarboniodasolooconirritanti<br />
Fosgene (cloruro di carbonio) compressooliquefattoinapparecchiature<br />
ISPESL<br />
Sì Nessuna No<br />
Sì Nessuna No<br />
11 Isonitrili(tipofenilisonitrile) Sì Nessuna No<br />
12 Ossidodietilenedasolooconaltresostanze<br />
Sì Nessuna No<br />
13 Piombotetraetile Sì Nessuna No<br />
14 Solfurodicarbonio (6) 5litri No<br />
15<br />
Idrogenofosforatodasolooconaltre<br />
sostanze capaci di liberarlo allo stato<br />
gassoso<br />
Sì Nessuna No<br />
TABELLA1<br />
67
68<br />
SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articolo<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
16 Bromurodimetile Sì Nessuna No<br />
17 Piombotetraetile Sì Nessuna No<br />
18 Solfatodimetile Sì Nessuna No<br />
19 Clorurodimetile Sì 75kg No<br />
20 Acidofluoridrico Sì (7) (8)<br />
21 Trifluorurodiboro Sì(9) Nessuna(9) Sì(9)<br />
22 Metilmercaptano Sì Nessuna >15kg<br />
23 Tetraidrotiofene Sìper >1kg(10) 1kg(10) Sìper> 1kg(10)<br />
24 Dimetilsolfuro Sìper >1kg(10) 1kg(10) Sìper>1kg(10)<br />
25 Etilisopropilsolfuro Sìper >1kg(10) 1kg(10) Sìper >1kg(10)<br />
26 Etilmercaptano Sìper>1kg(10) 1kg(10) Sìper >1kg(10)<br />
27 Dietilsolfuro Sìper>1kg(10) 1kg(10) Sìper>1kg(10)<br />
(1)L’autorizzazionenonoccorreperipiccoliimpiantidirefrigerazionecheutilizzanomenodi75kg.<br />
(2)Nonoccorrel’autorizzazionesoltantosel’utilizzazioneavvieneascopiagricolioenologici.<br />
(3)Nonoccorreautorizzazioneperlabenzinacontenentenonpiùdi0,8cm 3 dipiombotetraetileo0,55cm 3 dipiombotetrametile<br />
perogni1.000cm 3 dibenzina(valoriequivalentia0,85gdipiombo).Labenzinacosìtrattatadeveesserecontenutainrecipienti<br />
originali,recantil’indicazionechelabenzinacontienepiombotetraetileopiombotetraetileoloromiscele,edeveessereusata<br />
solocomecarburantepermotoriascoppio.Suquestirecipientidevonoessereindicateleistruzionisull’uso(D.M.delMinistero<br />
dellaSanità4marzo1961).<br />
(4)Senonutilizzatiperlaproduzionediacidocianidricogassoso.<br />
(5)Nonoccorreautorizzazioneperl’utilizzazionefinoa100ginapertacampagna.<br />
(6)Nonoccorreautorizzazioneperl’utilizzazionedi5litriinapertacampagnaoppurediqualsiasiquantitàinmagazzinidicereali<br />
esilosriconosciutiidoneieautorizzatidall’autoritàcompetente.<br />
(7)Nonoccorreautorizzazioneper:<br />
a)acidofluoridricoinsoluzioneacquosasinoal40%(inpeso);<br />
b)acidofluoridricoinsoluzioneacquosasinoall’85% (inpeso)perquantitativi non superioria50kgnetti;<br />
c)acidofluoridricoanidroliquefattoinrecipientiapressioneperquantitativinonsuperioria60kgnetti.<br />
Occorresemprel’autorizzazioneperacidofluoridricoallostatogassoso.<br />
(8)Occorrelicenzaperiltrasportosoltantoperacidofluoridricoanidroliquefattoinrecipientiapressioneperquantitativisuperioria60kgnetti.<br />
(9)Nonoccorrelicenzaaltrasportonéautorizzazioneall’utilizzazione,allacustodiaeallaconservazioneperquantitativifinoa5<br />
kgditrifluorurodiboroinsoluzione.Occorronosemprel’autorizzazioneelalicenzaperquantitativisuperiorieperiltrifluoruro<br />
diborocompressoinbombole.<br />
(10)Nonsiapplicanolenormedelregolamentoperl’impiegodeigastossicialgasdicittàeaigasdipetroliliquefatti(GPL)nei<br />
qualiquestasostanzasiapresentecomeodorizzante.<br />
so” (nella tecnologia dei cicli frigoriferi),<br />
non un ciclo che contiene un<br />
quantitativo fisso di ammoniaca che<br />
non viene consumata fisicamente e rimane<br />
sempre all’interno del ciclo medesimo,<br />
ma un “riciclo” continuo di<br />
compressione-condensazione-evaporazione-compressione,<br />
un riciclo che<br />
è soggetto a perdite, individuabili:<br />
l nelle macchine che nel tempo si<br />
usurano e perdono ammoniaca verso<br />
l’esterno dalle loro giunzioni non<br />
completamente saldate;<br />
l negli sfiati dei condensatori; in tutti<br />
gli impianti esiste uno sfiato, almeno<br />
manuale, in un opportuno volume<br />
d’acqua per evitare un accumulo di<br />
aria nel ciclo che ridurrebbe l’efficienza<br />
della condensazione e che potrebbe<br />
determinare un rischio di ten-<br />
siocorrosione nelle apparecchiature;<br />
l negli inevitabili trafilamenti dalle<br />
valvole di sicurezza durante l’esercizio<br />
normale dell’impianto, trafilamenti<br />
che vengono convogliati nell’apposita<br />
vasca di abbattimento;<br />
l nello scarico dalle valvole di sicurezza<br />
per errori di manovra o per<br />
emergenza incendio;<br />
l nel degasaggio dell’ammoniaca<br />
da componenti dell’impianto che devono<br />
essere sostituiti o riparati durante<br />
le necessarie manutenzioni ordinarie<br />
e/o straordinarie.<br />
Per tutte queste perdite (che si traducono<br />
in consumi) di ammoniaca,<br />
periodicamente si deve operare un<br />
rabbocco per portare il contenuto di<br />
NH 3 al valore iniziale; questo allo<br />
scopo di garantire un regolare ed effi-<br />
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ciente esercizio dell’impianto.<br />
Tutti questi rabbocchi devono essere<br />
annotati sul registro di cui all’art.<br />
57, R.D. n. 147/1927.<br />
Alla fine del 2005 alcune Province<br />
(soprattutto in Emilia-Romagna e<br />
in Lombardia) hanno richiesto alle<br />
aziende, che esercivano impianti frigoriferi<br />
ad ammoniaca, quali fossero<br />
i consumi di gas tossico negli ultimi<br />
5 anni, poichè un alto consumo di<br />
ammoniaca equivale, oltre a una cattiva<br />
gestione dell’impianto con possibili<br />
conseguenze sulla sicurezza dello<br />
stesso, a un’anomala immissione di<br />
gas tossico nell’ambiente esterno<br />
(nell’aria, nelle acque, nel suolo).<br />
Ne consegue che l’autorizzazione<br />
deve essere rilasciata per l’utilizzo,<br />
la custodia e la conservazione e non<br />
13 novembre 2007 N. 21
13 novembre 2007 N. 21<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
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SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articolo<br />
Facsimiledelladomandadiautorizzazioneautilizzareammoniaca<br />
RIQUADRO1<br />
“Autorizzazione ad utilizzare e detenere 250 (duecentocinquanta) kg di gas tossico ammoniaca, come<br />
fluidofrigorigeno,pressol’impianto frigorifero ubicato presso lo stabilimento di via......…….n. cap<br />
….. Comune o località ..…… sigla della Provincia con sede legale in via ……. n. ….. cap. ….. Comune o<br />
località …… sigla della Provincia (oppure gestito dalla società con sede legale in via ……. n. ….. cap. …..<br />
Comune o località …… sigla della Provincia .“<br />
Ilsottoscritto………..........,natoa..................il...................eresidentein....................<br />
......................, cod. fisc. ................................., in qualità di legale rappresentante o delegato per l’utilizzazione<br />
dell’ammoniaca<br />
perl’ottenimentodell’autorizzazioneinoggetto.<br />
Alloscopoilsottoscritto<br />
inoltradomanda<br />
dichiara<br />
l che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della<br />
legge31/5/1965,n.575”(antimafia);<br />
l chenonhasubitocondannepenaliechenonèsottopostoaprocedimentipenaliincorso.<br />
Sialleganoiseguentidocumenti:<br />
01.Dichiarazioneexart.11delR.D.n.147/1927;<br />
02.AttestatodipagamentodeidirittidiASL…….;<br />
03.Visuracameraledell’azienda;<br />
04.Copiadellepatentidiabilitazioneperl’ammoniacadeiconduttori;<br />
05.Piantastabilimentoconubicazionedell’impianto;<br />
06.Layoutdell’impiantofrigorifero;<br />
07.Schemadimarciadell’impianto;<br />
08.Relazionetecnicaperl’impianto;<br />
09.Schedadisicurezzadell’ammoniaca;<br />
10.ImpiantoadiluvioperabbattimentoNH3;<br />
11.Ventilazioneforzata;<br />
12.ImpiantorilevazioneNH3;<br />
13.SerbatoioovascadiabbattimentoNH 3davalvolesicurezza;<br />
14.Regolamentointerno;<br />
15.Pianodiemergenzaperl’ammoniaca;<br />
16.Assunzionediresponsabilitàdeldirettoretecnico;<br />
17.Valutazionedeirischidell’impiantoaisensidell’art.4,D.Lgs.n.626/1994;<br />
18.Valutazionedeirischidell’impiantoaisensidelTitoloVIIbis,D.Lgs.n.626/1994;<br />
19.Classificazionedelleareedipericolo:<br />
19bis.Valutazionedeirischidapotenzialiatmosfereesplosivediammoniaca;<br />
19ter.Valutazionedeirischidapotenzialiatmosfereesplosivedimetano;<br />
20.Ultimocontrollodegliimpiantielettricidimessaaterra;<br />
21.Ultimocontrollodegliimpianticontrolescaricheatmosferiche;<br />
22.Verbaledellaverificadiprimoimpiantoperimpiantiapressione;<br />
23.Certificatodiconformitàdeirilevatoridell’NH3;<br />
24.Certificatodipressaturadell’impianto;<br />
25.Certificatodell’ultimataraturadeirilevatori;<br />
26.Documentoperlacolorazionidelletubazioni;<br />
27.DocumentoperiDispositividiProtezioneindividualeeperiDispositividiProtezionecollettiva;<br />
28.Documentoperl’armadiettoprimosoccorsoNH 3;<br />
29.DocumentoperlasegnaleticadisicurezzaNH3;<br />
30.Registroperlemanutenzionieleverificheperiodichedell’impiantofrigorifero;<br />
31.DocumentazioneperilCPI;<br />
32.Proceduradisicurezzapergliinterventimanutentivi edimodificadell’impiantofrigorifero;<br />
33.Proceduradisicurezzaperl’entratadellepersoneneilocalidell’impiantofrigorifero.<br />
69
SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articolo<br />
solo per la custodia e la conservazione.<br />
Anche la circolare del Ministero<br />
della Sanità 22 luglio 1985, n. 30,<br />
nell’interpretazione dell’art. 62, ha<br />
chiarito come «gli impianti in questione<br />
(cioè gli impianti frigoriferi ad<br />
ammoniaca) possano il prima possibile<br />
dotarsi della prescritta autorizzazione<br />
all’utilizzazione del gas tossico<br />
ammoniaca allorquando ricorrano<br />
i fattori», cioè quando ricorrano<br />
le condizioni specificate nella tabella<br />
1. La stessa cosa è stata ribadita in<br />
una comunicazione del Ministero<br />
della Sanità 29 aprile 1986.<br />
L’autorizzazione all’utilizzazione<br />
è trattata nel Capo II, Regio decreto<br />
n. 147/1927, mentre quella della custodia<br />
e conservazione è riportata<br />
nel Capo III.<br />
Utilizzazione<br />
Gli obblighi e i documenti per<br />
l’utilizzazione dell’ammoniaca sono<br />
i seguenti:<br />
Data<br />
70<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
l inoltro al sindaco del comune o<br />
all’ASL di competenza del territorio<br />
dove viene utilizzato e/o conservato<br />
e custodico il gas tossico, da parte<br />
del legale rappresentante o da un suo<br />
delegato all’utilizzazione del gas tossico<br />
(formalmente delegato mediante<br />
atto notarile o decisione del consiglio<br />
di amministrazione dell’azienda)<br />
della domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione;<br />
l il sindaco o l’ASL tiene, per il<br />
proprio archivio, l’originale della domanda<br />
e ne invia una copia alla<br />
Commissione Tecnica Gas Tossici<br />
competente per territorio (costituita<br />
da un presidente, generalmente il responsabile<br />
del Servizio dell’Igiene<br />
pubblica o del Servizio di Prevenzione<br />
e <strong>Sicurezza</strong> negli Ambienti di Lavoro,<br />
un rappresentante della questura,<br />
un rappresentante dell’ARPA provinciale<br />
o dell’ASL del territorio, un<br />
componente dei Vigili del Fuoco della<br />
Provincia alla quale appartiene<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
l’unità dell’azienda interessata all’ottenimento<br />
dell’autorizzazione), la<br />
quale esprime un proprio parere,<br />
che viene trasmesso al sindaco o al<br />
responsabile dell’ASL, i quali formalizzano<br />
l’autorizzazione, trasmessa<br />
all’azienda, se questo parere è positivo,<br />
oppure le prescrizioni della Commissione,<br />
se il parere è negativo, e<br />
così via fintantoché il parere risulterà<br />
positivo.<br />
È ovvio che l’azienda potrà caricare<br />
l’ammoniaca nell’impianto e, quindi,<br />
avviare l’impianto ad autorizzazione<br />
ottenuta. Successivamente, l’azienda<br />
dovrà provvedere alla pubblicazione<br />
dell’autorizzazione sulla Gazzetta<br />
Ufficiale. Ottenuta la pubblicazione,<br />
l’azienda trasmetterà copia della<br />
pubblicazione all’ente che ha rilasciato<br />
l’autorizzazione.<br />
Custodia e conservazione<br />
Gli obblighi e i documenti per la<br />
custodia e la conservazione sono<br />
analoghi a quelli prescritti per l’utilizzazione.<br />
Facsimileperladichiarazioneaisensidell’art.11,R.D.n.147/1927<br />
IllustrissimoSig.Sindaco<br />
delComunedi…………..<br />
oppure<br />
Spett.leASLdi…......…<br />
RIQUADRO2<br />
p.c. Spett.le<br />
CommissioneTecnicaGasTossici<br />
…...........…………………………….………<br />
Ilsottoscritto..............................................................natoil........................................................ a ...................................,<br />
cod. fisc.......................,residentein.........................................,inqualitàdi.....................................................................<br />
legale rappresentante o delegato per l’utilizzazione dell’ammoniaca presso l’impianto frigorifero di via<br />
..................................delladittaconsedelegaleinvia......................................................<br />
dichiara<br />
che non esercita magazzini o depositi di gas tossico ammoniaca in altre Province diverse dalla Provincia di .......<br />
(Provinciadiappartenenzadelluogodell’impiantofrigorifero).<br />
Infede<br />
13 novembre 2007 N. 21
13 novembre 2007 N. 21<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Relazionetecnica<br />
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SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articolo<br />
RIQUADRO3<br />
1.Procedimentoadottatoperl’utilizzodell’ammoniaca<br />
L’impiantofrigoriferodellaSocietà………………….stabilimentodi……………deltipoacompressionediammoniacainciclobifase,èindicatosuiseguentidisegniallegati:<br />
n.1schemadimarcia;<br />
n.1piantageneraledelsito;<br />
n.1layoutdell’impiantofrigorifero.<br />
L’impiantofrigoriferoadammoniacaèutilizzatoperilraffreddamentodi………………………….<br />
Ilciclofrigoriferooperatralepressionidievaporazioneedicondensazionedelfluidofrigorigenoammoniaca.<br />
La centrale è costituita da due circuiti frigoriferi in serie tra loro collegati, ciascuno provvisto di due compressori<br />
alternativiinparallelo.<br />
Nel secondo circuito due compressori aspirano il vapore dell’ammoniaca (alla pressione corrispondente a 40 °C)<br />
dal separatore liquido/gas collocato nella cella a bassa temperatura e lo comprime fino al valore previsto di<br />
condensazionedell’ammoniaca(corrispondentea+35°C).<br />
Per la condensazione del fluido frigorigeno è installato un condensatore evaporativo con elettroventilatori<br />
centrifughiepompaacquadicondensazionemontatadirettamentesullamacchina.<br />
Nel condensatore, i vapori di ammoniaca condensano alla pressione corrispondente a +35 °C cedendo calore<br />
all’aria e all’acqua che circola sulla batteria di scambio e il liquido formatosi viene scaricato in un raccoglitore di<br />
liquidodiampiacapacità.<br />
Dalraccoglitorediliquidol’ammoniacacondensata(pressionecorrispondenteallatemperaturadi+35°C)alimenta,<br />
per differenza di pressione, il separatore liquido/gas a 15 °C. Parimenti, l’ammoniaca condensata e in alta<br />
pressioneprovenientedalraccoglitorediliquidoalimenta,perdifferenzadipressione,ilseparatoreliquido/gas<br />
a 40°C,chealimentaasuavolta,agravità,l’evaporatoreNH 3dellacella……...........<br />
L’alimentazione dei separatori liquido/gas è regolata da un sistema controllore di livello e da una valvola di<br />
laminazioneditipoON/OFF.<br />
Attraversoquestosistemadialimentazionel’ammoniacaliquidasubiscelalaminazioneesiportaallapressionedi<br />
evaporazioneesistenteall’internodelcorrispondenteseparatoreliquido/gasdiaspirazione.<br />
Daidueserbatoiseparatoriliquido/gasfunzionantiallapressionecorrispondentea15°Ce40°C,l’ammoniaca<br />
liquidavieneinviatanellacellafrigoriferadoveasportacaloredall’ariachecircolaattraversolerispettivebatterie<br />
diraffreddamentomantenendoleaivaloriditemperaturadesiderata.<br />
2. Macchineeapparecchifrigoriferiinstallati<br />
Gliapparecchieimacchinaridell’impiantofrigoriferochecontengonoammoniacasonoicompressoriapistoni,i<br />
separatorieilraccoglitore,chesonoubicatinellasalamacchinefrigorifera.<br />
Ilcondensatoreevaporativoèposizionatoall’esternodellasalacompressori.<br />
L’aerorefrigeranteconNH 3èubicatoall’internodellacellafrigorifera.<br />
Tuttigliapparecchieimacchinarisonointercettaticonvalvolemanuali.<br />
Tuttiigruppivalvoledialimentazioneediintercettazionedell’aerorefrigerantesonoubicatiall’internodellasala<br />
compressori.<br />
3.Caricadiammoniaca<br />
La quantità complessiva di ammoniaca utilizzata nell’impianto (carica) è pari a circa 250 kg, corrispondente a<br />
circa400litridiNH 3liquidaalla temperaturaminimadiesercizio.<br />
4. Modalitàdiesecuzionedellevarieoperazioniedellecauteleconnesseconilcaricodiammoniaca<br />
nelciclofrigorifero<br />
L’utilizzazione del gas richiede la presenza di persone debitamente istruite sul suo corretto funzionamento e<br />
sull’efficienzadellesuepartielettricheemeccaniche.<br />
Prima di aggiungere quantità di fluido frigorigeno si deve preventivamente controllare il fluido contenuto nella<br />
bomboladelgasliquefattoperevitareilriempimentoconunprodottoerrato.<br />
Lebomboleditravasodevonoesserestaccatedall’impiantosubitodopoiltravasodelfluido.<br />
Laquantitàmassimadifluidofrigorigenoammissibilenellabomboladitravasodeveesserecontrollatamediante<br />
pesaturanelcorsodelsuoriempimento.<br />
Lamassacontenutanellabomboladeveesserepunzonatasull’ogiva.<br />
Mentre si eseguono queste operazioni è necessario che vicino alla persona che le effettua sia presente una<br />
seconda persona che sorvegli l’andamento delle operazioni e che possa portare eventuale aiuto. Tutte e due le<br />
personedevonoindossareiDPIperl’ammoniaca).<br />
71
72<br />
SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articolo<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
5.Apparecchiemezzidausareperlaprotezioneindividualedellepersone<br />
addetteallautilizzazionedelgas<br />
InottemperanzaallenormeUNI8011deldicembre1979,devonoesseredisponibiliimaterialielencati nell’appositoallegaton………………………...<br />
L’allegaton…………………………… riportal’elencodelmaterialediprontosoccorso.<br />
6.Mezziusatiperlaneutralizzazionedell’azionetossicadelgas<br />
L’impianto frigorifero ad ammoniaca della ……………………………………. adotterà i sotto elencati sistemi per<br />
prevenireesplosioni,incendiodanniallepersone.<br />
Nellasalamacchine(doveèpossibilelaventilazioneartificiale)sonoinstallativentilatoriinesecuzioneATEX.<br />
Comeulterioreprotezione,sarannoinstallatirilevatoridiNH 3.<br />
In sala compressori è previsto, inoltre, l’abbattimento della NH 3 in caso di fuga della stessa, mediante l’abbattimentoapioggiaamezzodiugellinebulizzatoriposizionatinellasalamacchinestessa.<br />
Itrattiditubazionidell’ammoniacaall’internodelfabbricatosonodicostruzioneinteramentesaldata.<br />
6.1.Ventilazioneforzata<br />
Perl’estrazionedell’ariadallasalacompressorisarannoinstallati2elettroventilatoridicuiunoinfunzionamento<br />
continuoconmotoreinesecuzionealmenoADPE.<br />
L’estrattore d'aria sarà alimentato da una linea privilegiata in esecuzione almeno antideflagrante, prelevata a<br />
monteditutteleutenze.<br />
InaccordoconilD.M.10giugno1980,laportatad’ariadegliestrattorisaràcalcolataconlaformulaseguente:<br />
Q=50(G 2 )1/3<br />
dove:<br />
Q=portatad’aria inm3 /h;<br />
G=quantitàinkgdiammoniaca.<br />
Idueventilatoriavrannounaportatad’ariaparialmenoa:<br />
Q=50(250 2 ) 0.333 =50 x 44.81=2241m 3 /h.<br />
Pertanto, saranno installati due estrattori d’aria, di cui uno in funzione che aspira l’aria dalla sala compressori,<br />
aventeciascunolecaratteristichelaportataparia3800m 3 /h.<br />
Nell’allegaton……èriportatalacertificazionedeiventilatori.<br />
6.2.Rilevazionedell’ammoniaca<br />
Gliimpiantidirilevazioneperl’ammoniacadevonosegnalareseesisterischioperlasalutedell’uomo(garanziache<br />
si ottiene con la presenza di rilevatori cosiddetti di “tossicità”) e rischio per la vita dell’uomo o l’integrità delle<br />
struttureimpiantistiche(garanziachesiottieneconlapresenzadirilevatori cosiddettidi“esplosività”).<br />
Percomprenderemeglioquesteesigenzerilevailpunto1,AllegatoAalD.M.10giugno1980,sullecaratteristiche<br />
di pericolosità dell’ammoniaca, secondo il quale «L’ammoniaca (NH3) è avvertita dall’uomo con effetti irritanti a<br />
concentrazioni inferiori allo 0,01% in volume, produce effetti pericolosi in un tempo compreso tra i 30 ed i 60<br />
minuti primi a concentrazione dello 0,2÷0,3%, produce lesioni mortali entro pochi minuti a concentrazioni dello<br />
0,5÷1% (norme di sicurezza per gli impianti frigoriferi dell’ISO/TC 86) mentre è esplosiva alle più elevate<br />
percentuali,dal15al28%».<br />
Quindi,pergarantirecondizioniditranquillitàperlasalutedell’uomo,èbeneavereinstallato unrilevatore che<br />
allertiilfrigoristaquandolaconcentrazionenonsiasuperiorea50ppm,comeprescriveilD.M.26febbraio2004,<br />
per breve tempo di permanenza, com’è il caso del personale che gestisce l’impianto e, per avere sicurezza nei<br />
confronti dell’esplosività, è bene cautelarsi con rilevatori che agiscano efficacemente quando la concentrazione<br />
dell’ammoniacanell’ariaraggiungavalorichesiavvicinanoal2%,comestabilisceilD.M.15giugno1980.<br />
L’impiantodirilevazionedeveessereinesecuzioneATEX.<br />
Nell’allegaton.…….sonoriportateneldettagliolecautelechesiottengonoconirilevatori.<br />
Si riportano nell’allegato n. ……….. il certificato dei sensori e in allegato n. ………….la prima taratura o l’ultima<br />
verificaperiodica.<br />
6.3.Valvoledisicurezza<br />
Inosservanzaallenormepergliimpiantiinpressione,tutteleapparecchiatureinpressionedevonoesseredotate<br />
divalvoladisicurezza.<br />
Le caratteristiche delle valvole di sicurezza sono riportate nell’allegato n……………. (verifica di primo impianto,<br />
verificaeffettuatadapartedell’ISPESLodapartediunorganismonotificato).<br />
Lavalvolainstallataamontedellevalvoledisicurezzadeveesserepiombatainposizioneaperta.<br />
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IGIENE E SICUREZZA<br />
SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articolo<br />
6.4. Sistemadiabbattimentodell’ammoniacadalloscaricodellevalvoledisicurezza<br />
In conformità alle indicazioni ISPESL, l’abbattimento è eseguito con acqua in cui viene fatta confluire<br />
l’ammoniaca da abbattere. L’acqua avrà una capacità tale da poter abbattere tutta l’ammoniaca del ciclo<br />
frigorifero (250 kg) con l’ottenimento di una soluzione ammoniacale in concentrazione che non emani<br />
esalazionidiammoniacapericoloseperl’uomo.<br />
Nell’allegaton.……………………..èriportatoilcalcoloperquestoabbattimento.<br />
6.5.Relazionetecnicasull’abbattimentodellaNH3contenutanell’ariadiestrazionedellasalamacchine<br />
(salacompressoriesalaseparatori)<br />
Lafugadiammoniacanellasalamacchinepuòesserelaconseguenza,nellapeggioredelleipotesi,dellarottura<br />
di una tubazione; non si considerano rotture di recipienti a pressione, in quanto questi sono soggetti a collaudi e<br />
visiteperiodichedapartedeglientipreposti.Quandoavvienelafuga(soprattuttoincasodirottura),laconcentrazionedell’ammoniacanell’ariadellasalamacchinepuòarrivarealivellipericolosi,finoaglieffettidell’esplosività,per<br />
cui, per rispettare il D.M. 10 giugno 1980, si sono installati rilevatori “di esplosività”; più precisamente, quando la<br />
concentrazione raggiunge il valore dell’1%, il primo allarme di questi rilevatori segnala in luogo presidiato il<br />
raggiungimento di tale concentrazione e attiva automaticamente l’impianto a diluvio per l’abbattimento dell’ammoniaca,lacuisoluzioneammoniacaleèraccoltainunavascacollocatasottolapavimentazionedellasalamacchine.<br />
6.6.Smaltimentodellesoluzioniammoniacalidirisultadagliabbattimenti<br />
Lesoluzioniammoniacalidirisultadagliabbattimenti(siaquelledallevalvoledisicurezza,siaquelledall’impianto<br />
a diluvio), essendo classificate, dalla normativa sui rifiuti, come rifiuti pericolosi, devono essere smaltite da ditte<br />
autorizzateinproposito.<br />
I soggetti interessati<br />
Le persone coinvolte nell’impiego<br />
del gas tossico sono:<br />
l per le persone fisiche:<br />
- il legale rappresentante dell’azienda<br />
che impiega il gas tossico;<br />
- l’eventuale delegato al quale deve<br />
essere intestata l’autorizzazione;<br />
- il direttore tecnico per l’impiego;<br />
- il personale che gestisce l’impianto<br />
munito di abilitazione per<br />
l’ammoniaca;<br />
l per le persone giuridiche:<br />
- l’azienda che utilizza e custodisce-conserva<br />
l’ammoniaca;<br />
- il trasportatore dell’ammoniaca.<br />
La responsabilità per l’aspetto penale<br />
riguarda tutte le persone fisiche,<br />
che possono venire perseguite penalmente,<br />
più precisamente:<br />
l il legale rappresentante, se gestisce<br />
l’impianto in maniera difforme:<br />
- alla normativa pertinente la sicurezza<br />
sul lavoro e la protezione dell’ambiente;<br />
- a quanto prescritto dall’autorizzazione;<br />
- alle disposizioni del direttore<br />
tecnico;<br />
l il delegato, come per il legale<br />
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rappresentante;<br />
l il direttore tecnico se non ha fornito<br />
le disposizioni per la gestione<br />
dell’impianto o se le ha fornite in<br />
difformità alla norma o all’autorizzazione;<br />
l il personale che gestisce l’impianto,<br />
se ha gestito l’impianto in<br />
difformità alla normativa pertinente<br />
alla sicurezza sul lavoro e alla protezione<br />
dell’ambiente, all’autorizzazione,<br />
alle disposizioni del direttore tecnico<br />
e, in particolare, in difformità<br />
all’art. 5, D.Lgs. n. 626/1994;<br />
l il trasportatore che sia sprovvisto<br />
dell’eventuale licenza per il trasporto<br />
(art. 25, Regio decreto 9 gennaio<br />
1927, n. 147).<br />
La responsabilità per l’aspetto civilistico<br />
(per i danni provocati a terzi<br />
o a cose) riguarda:<br />
l l’azienda;<br />
l il trasportatore dell’ammoniaca;<br />
l il direttore tecnico se non è dipendente<br />
dell’azienda.<br />
La responsabilità penale può ricadere<br />
anche sull’azienda come persona<br />
giuridica se ricorrono le condizioni previste<br />
dalla legge 3 agosto 2007, n. 123.<br />
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Autorizzazioneall’uso<br />
L’autorizzazione è rilasciata al legale<br />
rappresentante dell’azienda o a<br />
una persona fisica appositamente delegata<br />
dall’azienda stessa. Nel riquadro<br />
1 è presentato il facsimile di delega<br />
da parte del consiglio di amministrazione<br />
della società. In caso di delega<br />
mediante atto notarile, occorre<br />
avere l’avvertenza che la delega sia<br />
fatta per intestazione dell’autorizzazione<br />
per l’utilizzazione dell’ammoniaca,<br />
specificando la sede (indirizzo)<br />
presso la quale è presente<br />
l’impianto frigorifero della società,<br />
e che i compiti delegati siano la responsabilità<br />
dell’osservanza di tutte<br />
le normative e le disposizioni riguardanti<br />
i settori oggetto della delega,<br />
con particolare riferimento a:<br />
l la sicurezza degli impianti e delle<br />
attrezzature di lavoro (impianti a<br />
pressione, impianti elettrici, macchinari,<br />
impianti e attrezzature antincendio,<br />
dispositivi di protezione collettiva<br />
e individuali, indumenti di lavoro);<br />
l la salute negli ambienti di lavoro,<br />
prevenzione e protezione da agenti chimici<br />
pericolosi, da agenti fisici (rumore,<br />
stress per entrata nelle celle a -20 °C,<br />
microclima);<br />
l la protezione dell’ambiente esterno<br />
(scarichi idrici, emissione all’atmosfera,<br />
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74<br />
SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articolo<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Schedadeidatidisicurezza<br />
Prodottichimici<br />
1.Elementiidentificatoridellasostanzaedellasocietà<br />
1.1Elementiidentificatoridellasostanza<br />
Denominazionechimica :Ammoniaca<br />
Altrimezzidiidentificazione<br />
Sinonimid’usopiùcomune :Ammoniacaanidra<br />
CASRegistryNumber :7664417<br />
NumeroEINECS :2316353<br />
NomeinEINECS :Ammoniacaanidra<br />
Pesomolecolare :17,03<br />
Formulabruta :H 3N<br />
Formuladistruttura :NH 3<br />
Decodifica:<br />
ND=nondisponibile.<br />
NA=nonapplicabile(oppureTI=tecnicamenteimpossibile).<br />
1.2ElementiidentificatoridellaSocietà<br />
Responsabiledell’immissionesulmercatocomunitario<br />
Nome:<br />
Indirizzo:<br />
Numeroditelefono:<br />
1.3Chiamateurgenti<br />
Numeroditelefono(perchiamateurgenti)dellasocietà:<br />
Organismoufficialediconsultazione:<br />
Numeroditelefono:<br />
2.Composizione/informazionesugliingredienti<br />
Sivedanolevoci3e15.<br />
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RIQUADRO4<br />
Emissione:……………..<br />
Revisione:…………..<br />
3.Indicazionedeipericoli<br />
■ Principalirischiperlasalute<br />
L’ammoniacaètossicaperl’apparatorespiratorio.<br />
Un‘esposizioneseveraoprolungataavaporipuòprovocareulcerazioniallacongiuntivaeallacornea,edemaalla<br />
glottide,broncospasma,edemapolmonareearrestorespiratorio.Èaltamenteirritanteperlemucoseocularie,in<br />
presenzadiumidità,perlapelle.<br />
Schizzi di ammoniaca liquida sulla pelle e negli occhi possono causare severe ustioni imputabili sia all’azione<br />
causticasiaall’effettorefrigerante.<br />
■ Principalirischiperl’ambiente<br />
Lasostanzapuòesserepericolosaperl’ambienteacquatico,inparticolareperipesci(sivedalavoce12).<br />
4.Misurediprimosoccorso<br />
■ Immediatointerventodelmedico<br />
■ Descrizionedeisintomiedeglieffetti;indicazioniperl’immediatosoccorso<br />
■ Inalazione<br />
Sintomi<br />
Irritazionealnaso,allagola,tosse,respiroaffannoso,dolorealtorace,broncospasma.<br />
Effettiritardatidaattendersi<br />
Edemapolmonare,bronchiteopolmonitechimica.<br />
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IGIENE E SICUREZZA<br />
SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articolo<br />
Interventidisoccorso<br />
Allontanarel’infortunatodallazonainquinataetenerlodistesoeariposoinambienteaerato.<br />
Se la persona tossisce insistentemente o è priva di conoscenza, ma respira, somministrare ossigeno a bassa<br />
pressione. Nel caso in cui l’infortunato non respiri, praticargli la respirazione artificiale e, quindi, somministrare<br />
ossigeno a bassa pressione. Poiché i sintomi dell’edema polmonare spesso si manifestano dopo alcune ore<br />
dall’esposizione,tenerel’infortunatosottoosservazionemedicaperalmeno48ore.<br />
■ Contattoconlapelle<br />
Sintomi<br />
Arrossamento,dolore,ulcerazioni,ustioni.<br />
Interventidisoccorso<br />
Toglieregliindumenticontaminati.<br />
Lavarelazonacutaneainteressataconmoltaacquacorrente.Richiederel’interventodelmedico.<br />
■ Contattocongliocchi<br />
Sintomi<br />
Irritazione,arrossamento,lacrimazione,dolore.<br />
Effettiritardatidaattendersi:<br />
Peresposizionisevere,ulcerazioniallacongiuntiva,allacorneaeall’iride,glaucoma,cataratta.<br />
Interventidisoccorso<br />
Lavare subito con acqua corrente per almeno 15 minuti mantenendo le palpebre ben aperte e facendo ruotare<br />
lentamenteibulbioculari.<br />
Se persiste il dolore, è consigliabile continuare l’irrigazione degli occhi fino all’arrivo del medico. È necessario un<br />
trattamentomedicospecialisticoilpiùprestopossibile.<br />
■ Mezziperiltrattamentospecificoeimmediatodatenereadisposizionesulpostodilavoro<br />
Fontanellelavaocchiedoccediemergenza.<br />
5.Misureantincendio<br />
Ivaporidiammoniacasonoinfiammabili(sivedaanchelavoce10).Raffreddare,daposizionesicura,icontenitori<br />
espostialfuococonacquanebulizzata.<br />
■ Mezzidiestinzioneappropriati<br />
Schiuma,acquanebulizzata,CO 2,polverechimica.<br />
■ Mezzidiestinzionechenondevonoessereusatiperragionidisicurezza<br />
Halon(sivedalavoce10).<br />
■ Rischiderivantidall’esposizioneallasostanza,aiprodottidicombustioneeaigasprodotti<br />
IntossicazionedavaporidiammoniacaeNOx(sivedanolevoci4e10).<br />
■ Equipaggiamentodiprotezionepergliaddettiall’estinzione<br />
Indossareunequipaggiamentoprotettivoindividualecompletoemunirsidiautorespiratore(sivedalavoce8).<br />
6.Misureincasodifuoriuscitaaccidentale<br />
Evacuare l’area in prossimità della perdita. Eliminare la perdita, se questo non comporta pericolo, dopo aver<br />
indossato i necessari mezzi di protezione (si veda la voce 8). Predisporre una adeguata ventilazione dei locali.<br />
Eliminareognifontediignizione(fiammelibere,scintille,superficicaldeecc.).<br />
■ Precauzioniindividualidiemergenza<br />
Evitareilcontattoconlapelleecongliocchieproteggerelevierespiratorie(sivedalavoce8).Interveniredopo<br />
averindossatogliadeguatimezziprotettiviindividuali(sivedalavoce8).Tenersisopravento.<br />
■ Precauzioniambientali<br />
Evitarecheilprodottopossaconfluirenellefognaturemeteoriche,nelleacquesuperficialiesotterranee.<br />
■ Metodidipulizia<br />
Se la perdita di ammoniaca è in forma gassosa, bloccare il flusso di gas se questo non comporta pericolo.<br />
Abbatterelanubedigasconacquanebulizzata,daposizionesicura.<br />
Se la perdita di ammoniaca è in forma liquida, consentire che la sostanza evapori. Mai indirizzare direttamente<br />
gettidiacquasull’ammoniacaliquida.<br />
7.Manipolazioneestoccaggio<br />
7.1Manipolazione<br />
Operareinambientidotatidicappediaspirazioneoequivalentisistemidicaptazione.Disporreeusare,aseconda<br />
dellecircostanze,imezziprotettiviidonei(sivedalavoce8).Evitarel’inalazionedeivaporieilcontattoconlacute<br />
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SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articolo<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
e gli occhi. In prossimità dei luoghi di lavoro, prevedere la presenza di docce di emergenza e di fontanelle<br />
lavaocchi.Manipolareeaprireicontenitoriconcautelaeconservarliermeticamentechiusi.Bonificareletubazioni<br />
eleapparecchiatureprimadegliinterventidimanutenzione.Neilaboratorievitarecheilmercuriodeglistrumenti<br />
vengaacontattoconl’ammoniaca(pericolodiesplosione).<br />
7.2Stoccaggio<br />
■ Condizionidistoccaggio<br />
Nei serbatoi fissi osservare le condizioni di progetto. Stoccare in magazzini con strutture incombustibili, freschi,<br />
ben aerati e lontano da fonti di ignizione. Proteggere i contenitori dagli urti. Adottare impianti elettrici di<br />
sicurezza.Nonusarefiammelibere.Nonfumare.<br />
■ Materialiincompatibili<br />
Immagazzinareseparatamentedasostanzeossidanti,acidi,alogeniecc.(sivedalavoce10).<br />
8.Controllodell‘esposizioneeprotezioneindividuale<br />
■ Misure precauzionali e provvedimenti di natura tecnica da adottare durante l’uso al fine di<br />
ridurrealminimol’esposizionedellavoratore<br />
Operareinambientidotatidicappediaspirazioneoequivalentiimpiantidicaptazione.<br />
■ Parametrispecificidicontrollo<br />
Ambientale<br />
D.M.26febbraio2004<br />
■ Valorilimite<br />
TLVTWA:25ppm=17mg/m 3 TLVSTEL:35ppm=24mg/m 3<br />
■ Sogliaolfattiva<br />
5ppm odorepercepitosolodaalcunepersone;<br />
25ppmodorepercepitodallamaggiorpartedellepersone;<br />
50100ppmirritazionepercepitadallamaggiorpartedellepersone.<br />
■ Equipaggiamentoingradodifornireunaadeguataprotezioneindividuale<br />
■ Protezionerespiratoria<br />
Mascheraantigasafaccialecompletoconfiltrospecifico.<br />
Autorespiratorepericasidiemergenza.<br />
■ Protezionedellemani<br />
Guantiingomma.<br />
■ Protezionedegliocchi<br />
Visiera.<br />
Occhialidisicurezzaincombinazioneconlaprotezionerespiratoria.<br />
Nonutilizzarelentiacontatto.<br />
■ Protezionedellapelle<br />
Stivali,tuta,cappucciodiplasticaogommaconprotezionecompletadelcapovisoedelcolloatenutadigas.<br />
■ Misurespecifichediigiene<br />
Riporre gli abiti civili separatamente da quelli di lavoro. Non fumare, non mangiare, non bere se non nei luoghi<br />
consentiti.Togliereimmediatamentegliabiticontaminatidallasostanza.<br />
9.Proprietàfisicheechimiche<br />
Aspetto:<br />
1.statofisicoa20°Cepressioneatmosferica:gas;<br />
2.colore:incolore;<br />
odore:moltopungente(caratteristico);<br />
pHsoluzioneacquosa(conc.0,1N):11,1;<br />
puntodiebollizione: 33,4°Ca101,3kPa(1mmHg=133,3Pa);<br />
puntodifusione:77,7°C;<br />
puntodiinfiammabilità(liquidi):NA;<br />
infiammabilità(solidi):NA;<br />
infiammabilità(gas):<br />
1.autoinfiammabilità(autoaccensione):651°C;<br />
limiteinferioredi esplosività15%volumetrico (0°Ce101,3kPa);<br />
limitesuperiorediesplosività27%volumetrico(0°Ce101,3kPa);<br />
76<br />
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13 novembre 2007 N. 21
IGIENE E SICUREZZA<br />
proprietàesplosive:(sivedalavoce10);<br />
limite(inferiore)diesplosività:NAdellepolveriinaria;<br />
autoinfiammabilitàdellanubedipolvere:NA;<br />
proprietàcomburenti:nonclassificatocomburente;<br />
pressionedivapore:1013kPaa25,7°C(1mmHg=133,3Pa);<br />
densitàammoniacaliquida:0,6386glcm 3a0°Ce429,34kPa;<br />
densitàdeivapori(aria=1):0,5967a0°Ce101,3kPa<br />
solubilitàIdrosolubilità:<br />
1.899g/ia0°C;<br />
2.79g/ia100°C;<br />
solubilitàconaltrisolventi:metanolo,etanolo,etere,cloroformio;<br />
coefficientediripartizionenottanolo/acquaPow:ND;<br />
conducibilità:NA;<br />
velocitàdievaporazione:NA;<br />
viscosità:0,22510”poisea33,5°C.<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
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SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articolo<br />
10.Stabilitàereattività<br />
■ Condizionidaevitare<br />
Dannifisicieilriscaldamentodeicontenitori.<br />
■ Materiedaevitare<br />
Acontattoconmercurio,cloro,bromo,iodio,fluoro,ipoclorito,ossidodiargentoecalciopuòformarecomposti<br />
esplosivi.<br />
Reazioniesplosivepossonoformarsiconanidrideacetica,acidoipocloroso,esacianoferratodipotassio.Inpresenzadiumiditàcorroderame,alluminio,zincoeloroleghe.<br />
Prodottididecomposizionepericolosisonogliossididiazoto(prodottidicombustione).<br />
11.Informazionitossicologiche<br />
■ Effettipericolosiderivantidall’esposizioneallasostanza<br />
L’ammoniacaètossicaperinalazioneefortementeirritanteecorrosivapertuttelepartidelcorpo.<br />
■ Sintomi<br />
Contattocongliocchi:<br />
I vapori causano irritazione, arrossamento, lacrimazione e ulcerazione alla congiuntiva e alla cornea. Schizzi di<br />
ammoniaca liquida provocano gonfiore alle palpebre, ulcerazioni alla congiuntiva e alla cornea, glaucoma,<br />
cataratta.<br />
Contattoconlapelle:<br />
IIgaspuòprovocaredermatiti,illiquidograviustioniimputabilisiaall’effettocausticosiaaquellorefrigerante.<br />
■ Inalazione<br />
Unamoderataesposizioneaivaporipuòcausaremalditesta,salivazione,brucioredellatrachea,sudore,nausea,<br />
vomitoedoloresottolosterno.<br />
Un’esposizione severa può provocare edema alla glottide, broncospasma, edema polmonare e arresto respiratorio;possonoseguirebronchiteopolmonite.<br />
Esposizioniripetuteoprolungateabasseconcentrazionidivaporipossonoprovocarebronchiticroniche.<br />
■ Ingestione<br />
L’ingestione di una soluzione di ammoniaca a pH > 11,5 dà luogo immediatamente a dolori alla bocca, dietro lo<br />
sterno,dolorigastrici,vomitoconsangue.<br />
Lecomplicazionichepossonointerveniresuccessivamentesonoleemorragiedigestive,leperforazionidell’esofagoedellostomaco,acidosimetabolica,rischiodistenosidigestive.<br />
■ Informazionisullediverseviediesposizione<br />
Inalazione:<br />
uomo LCLo: 30.000ppm/5minuti<br />
uomo TCLo: 20ppm:irritazione<br />
uomo LCLo: 5.000ppm/5minuti<br />
ratto LCLo: 2.000ppm/4ore<br />
topo LC50: 4.837ppm/1ora<br />
gatto LCLo: 7.000ppml1ora<br />
coniglio LCLo: 7.000ppm/1ora<br />
77
SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articiolo<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Ingestione:<br />
ratto LD50: 350mg/kg(soluzioneacquosaal25%NH 3)<br />
■ Effettiritardatieimmediatiinseguitoall’esposizionebreveeprolungata<br />
Sensibilizzazione<br />
Puòcausaredermatiti.<br />
■ Cancerogenesi<br />
Noncisonoevidenzechel’ammoniacasiacancerogena.<br />
■ Mutagenesi<br />
Noncisonoevidenzechel’ammoniacasiamutagenaneimammiferi.<br />
■ Tossicitàperlariproduzione:ND<br />
■ Narcosi:ND<br />
12.Informazioniecologiche<br />
Utilizzaresecondolebuonepratichelavorativeevitandodidisperderelasostanzanell’ambiente.<br />
■ Tossicitàacquaticaealtridatidiecotossicità<br />
Asecondadellespecie,laconcentrazioneletalediammoniaca(LC 50)ècompresanelrange1.10,22.8mgNH 3/lper<br />
gliinvertebratie0.56,2.48mgNH 3/Iperipesci.<br />
■ Effetti,comportamentoetrasformazionenell’ambiente<br />
Nelsuolo,l’ammoniacaèrapidamenteossidatadaimicrorganismiaionenitrato.<br />
Nelleacquesuperficiali,puòesserenitrificatadaimicrorganismioessereadsorbitasuisedimentiosuicolloidi.<br />
Nell’atmosfera,puòesseredegradataperfotolisioneutralizzatadagliinquinantiacididell’aria.<br />
13.Considerazionisullosmaltimento<br />
■ Descrizioneemanipolazionedeiresidui<br />
Le eccedenze o i residui di ammoniaca devono essere manipolati adottando le precauzioni e gli eventuali mezzi<br />
protettiviindividualiindicatiallevoci7e8.<br />
■ Metodidismaltimentoidonei<br />
Soluzioni ammoniacali diluite possono essere trattate in impianti autorizzati, di depurazione biologica (con<br />
nitrificazione/denitrificazione).<br />
14.Informazionisultrasporto<br />
■ NumeroONU:1005<br />
■ Classificazioni:<br />
ADRIRID Classe:2 Ordinale:3°at Etichetta:6.1<br />
Pannelloarancione Numeripartesuperiore: 268<br />
delpericolo Numeriparteinferiore: 1005<br />
SchedaCEFICTEC(R)n.1<br />
Allegato7alleCT Classe:2 Sigla:3°at Etichetta:6.1<br />
(periltrasportoferroviario)<br />
IMO Classe:2 IMDGCodepage:2016 Etichetta:Tossico<br />
D.P.R.n.1008/1968 Classe:2 Sigla:2.7 Etichetta:B3<br />
(MinisterodellaMarinaMercantile,periltrasportomarittimo)<br />
IATA Classe:2 n.Identificativo:1005 Etichetta:Tossico+Corrosivo<br />
Varie<br />
■ Precauzioniparticolari<br />
Movimentazioneall’internodell’azienda<br />
Etichettare tutti i contenitori (inclusi i campioni per le analisi) secondo la regolamentazione riguardante la<br />
classificazione,l’etichettaturael’imballaggiodellesostanzepericolose.<br />
15.Informazionisullaregolamentazione<br />
Classificatanell’elencoCEEdellesostanzepericolose.<br />
78<br />
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13 novembre 2007 N. 21
IGIENE E SICUREZZA<br />
■ Informazionichefiguranosull’etichetta:<br />
Nomedelresponsabiledell’immissionesulmercatocomunitario<br />
Nomechimicodellasostanza:ammoniacaanidra<br />
#Classificazione:tossica,pericolosaperl’ambiente<br />
#Simboloeindicazionedelpericolo:T,N<br />
Frasidirischio:<br />
R10: Infiammabile<br />
R23: Tossicaperinalazione<br />
R34: Provocaustioni<br />
R50: Altamentetossicopergli<br />
organismiacquatici<br />
#Consiglidiprudenza: (S112): Conservaresottochiavefuori<br />
dellaportatadeibambini.<br />
S9: Conservareilrecipientein<br />
luogobenventilato.<br />
S16: Conservarelontanodafiamme<br />
escintilleNonfumare.<br />
S26: Incasodicontattocongliocchi<br />
lavareimmediatamentee<br />
abbondantementeconacquae<br />
consultareunmedico.<br />
S36/37139: Usareindumentiprotettivie<br />
guantiadattieproteggersigli<br />
occhi/lafaccia.<br />
S45: Incasodiincidenteodi<br />
malessereconsultare<br />
immediatamenteilmedico(se<br />
possibilemostrarglil’etichetta).<br />
S61: Nondisperderenell’ambiente.<br />
Riferirsialleistruzioni<br />
speciali/schedeinformativein<br />
materia.<br />
Seilprodottoèvendutoalpubblico,sonorichiestiiconsiglidiprudenzaS1,S2eS45.<br />
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SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articiolo<br />
#Nota L’etichetta di cui sopra riporta informazioni sulla sostanza riguardanti la classificazione di legge (n. CEE 2316353), si<br />
vedailD.M.28gennaio1992eilD.Lgs.3febbraio1997,n.52,ilD.M.4aprile1997,ilD.M.28aprile1997.<br />
■ Indicazione delle specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla protezione dell’uomo e<br />
dell’ambiente<br />
DirettiveCEE82/501e88/610,suirischidiincidentirilevanti.<br />
■ Indicazionedialtredisposizioninazionaliapplicabili<br />
L’impiego e l’immagazzinamento della ammoniaca è soggetto al R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 (regolamento Gas<br />
Tossici).Lasostanzaèsoggettaall’applicazionedelD.M.16novembre1983(rischidiincidentirilevanti)edelD.P.R.n.<br />
203/1988(emissioniall’atmosfera)esuccessivemodificheeintegrazioni(decretoministeriale20maggio1991ecc.).<br />
16.Altreinformazioni<br />
■ Informazionirilevantiperlasicurezzaelasalute<br />
Istruireilpersonalesuirischipresentatidallasostanza,sulleprecauzionidaosservareesullemisuredaprenderein<br />
casodiincidente.<br />
79
SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articiolo<br />
smaltimento rifiuti) in conformità al<br />
decreto legislativo n. 152/2006.<br />
Quindi, in conseguenza della sua<br />
specifica competenza ed esperienza<br />
in campo tecnico, antinfortunistico e<br />
di protezione ambientale, al delegato<br />
deve essere conferito ogni potere di<br />
iniziativa, di spesa e di controllo che<br />
sia utile o correlato alla sicurezza degli<br />
impianti e delle attrezzature, all’incolumità<br />
e alla salute delle maestranze<br />
e di chiunque operi presso<br />
l’impianto frigorifero, nonché alla<br />
protezione dell’ambiente.<br />
In virtù di questa delega, provvederà<br />
con piena e assoluta discrezionalità<br />
a individuare, stimolare e coordinare<br />
l’attività aziendale in vista del<br />
raggiungimento degli obiettivi stabiliti<br />
dalla società nei settori oggetto<br />
della delega stessa, operando affinché<br />
questi obiettivi siano sempre<br />
conformi alle esigenze di tutela della<br />
salute pubblica e dei lavoratori dello<br />
stabilimento, impartendo opportune<br />
disposizioni perché tutti i dipendenti<br />
siano edotti dei rischi ai quali sono<br />
esposti, osservino le norme di sicurezza,<br />
siano forniti dei mezzi di protezione<br />
previsti e li usino, applicando,<br />
per coloro che non osservino le<br />
disposizioni impartite, eventuali sanzioni<br />
aziendali.<br />
Il delegato avrà cura di provvedere<br />
affinché gli impianti, eventualmente<br />
anche attraverso le modifiche,<br />
gli adeguamenti, i controlli e la costante<br />
manutenzione, siano sempre<br />
rispondenti alle disposizioni per il<br />
contenimento, entro i limiti prescritti<br />
dalla legge, delle emissioni in atmosfera,<br />
degli scarichi idrici nel sottosuolo<br />
e negli insediamenti vicini.<br />
Al delegato sono attribuiti tutti i<br />
necessari poteri idonei a rappresentare<br />
la società nei confronti dei terzi e,<br />
in particolare, nei confronti dell’INAIL,<br />
delle autorità e degli Enti<br />
preposti all’applicazione delle normative<br />
di cui alla delega.<br />
Per quanto espressamente vietato<br />
dall’art. 1, comma 4-ter, decreto legislativo<br />
19 settembre 1994, n. 626,<br />
80<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
non può essere attribuita al delegato<br />
la responsabilità su tutte le valutazioni<br />
dei rischi.<br />
Tutti questi obblighi, non delegabili<br />
(come prescrive il D.Lgs. n. 626/<br />
1994, art. 1, comma 4-ter), rimangono<br />
in capo al legale rappresentante<br />
della società.<br />
Nel riquadro 1 è presentato il facsimile<br />
della domanda che riporta anche<br />
la lista dei documenti richiesti<br />
dalle Commissioni provinciali delle<br />
Regioni, per esempio, Piemonte,<br />
Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto,<br />
Friuli-Venezia Giulia, Toscana.<br />
A questo documento, oltre ad applicare<br />
una marca da bollo da 14,62<br />
euro, deve essere allegata la fotocopia<br />
fronte-retro della carta d’identità<br />
di chi sottoscrive la domanda, in<br />
quanto la domanda contiene alcune<br />
autocertificazioni.<br />
Nel riquadro 2 è riportato il facsimile<br />
della dichiarazione del legale<br />
rappresentante dell’azienda o del suo<br />
delegato, che impiega e custodisceconserva<br />
il gas tossico, ai sensi dell’art.<br />
11, comma 2, Regio Decreto 9<br />
gennaio 1927, n. 147, con la quale<br />
attesta di non esercire impianti contenenti<br />
gas tossico uguale a quello<br />
del sito per il quale si è inoltrata<br />
domanda, nella stessa provincia a cui<br />
appartiene il sito stesso.<br />
Patentatiperimpianto<br />
frigoriferoadammoniaca<br />
È importante definire in modo<br />
corretto e univoco l’organizzazione<br />
del personale addetto all’esercizio<br />
dell’impianto (quindi, per il personale<br />
munito di patente per l’ammoniaca).<br />
Premettendo che presso l’impianto<br />
frigorifero deve essere sempre<br />
presente almeno un patentato per<br />
l’ammoniaca, l’organico di queste<br />
persone deve essere:<br />
l di tre persone se il loro orario di<br />
lavoro è giornaliero;<br />
l di quattro persone se il loro orario<br />
di lavoro è in due turni;<br />
l di cinque persone se il loro orario<br />
di lavoro è in tre turni.<br />
Inoltre, deve esserci la disponibi-<br />
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lità di chiamata per esigenze di emergenza<br />
nelle ore notturne e festive,<br />
quindi, a turno i frigoristi devono essere<br />
reperibili e ci deve essere, presso<br />
l’impianto, un combinatore telefonico<br />
che lanci un messaggio diretto<br />
al cellulare aziendale del frigorista<br />
in caso di necessità, secondo una<br />
procedura che deve essere redatta e<br />
che deve garantire la certezza e la<br />
tempestività dell’intervento del frigorista.<br />
Larelazionetecnica<br />
La relazione tecnica deve contenere,<br />
per il caso dell’ammoniaca, almeno<br />
nelle linee generali:<br />
l il procedimento adottato per l’utilizzazione<br />
dell’ammoniaca;<br />
l le macchine e gli apparecchi frigoriferi<br />
installati;<br />
l il contenuto dell’ammoniaca nell’impianto;<br />
l le cautele connesse con il carico<br />
di ammoniaca nel ciclo frigorifero;<br />
l i dispositivi di protezione individuale<br />
e collettiva per le persone addette<br />
all’utilizzazione dell’ammoniaca;<br />
l i mezzi usati per la neutralizzazione<br />
dell’azione tossica del gas, indicante,<br />
perlomeno, le relazioni su:<br />
- la ventilazione forzata;<br />
- la rilevazione dell’ammoniaca;<br />
- le valvole di sicurezza;<br />
- l’abbattimento dell’ammoniaca<br />
dalle valvole di sicurezza;<br />
- l’abbattimento delle fughe di<br />
ammoniaca gassosa nel sito dell’impiego;<br />
- lo smaltimento delle soluzioni<br />
ammoniacali di risulta degli abbattimenti.<br />
Un esempio di relazione tecnica è<br />
riportata nel riquadro 3.<br />
Nel riquadro 4 è riportata la scheda<br />
di sicurezza dell’ammoniaca in<br />
ottemperanza dei disposti del decreto<br />
del Ministero della Salute 7 settembre<br />
2002, «Recepimento della direttiva<br />
2001/58/CE riguardante le modalità<br />
dell’informazione su sostanze e<br />
preparati pericolosi immessi in commercio».<br />
13 novembre 2007 N. 21
Impiantoadiluvio<br />
Nel caso di fughe di ammoniaca<br />
gassosa una soluzione tecnica per<br />
l’abbattimento della sostanza pericolosa<br />
potrebbe essere l’utilizzo di un<br />
impianto a diluvio.<br />
Nel caso in studio, quindi dell’impianto<br />
frigorifero che utilizza 250 kg<br />
di ammoniaca, allo scopo di calcolare<br />
la portata di acqua da inviare agli<br />
ugelli, si è proceduto alla individuazione<br />
e alla valutazione delle conseguenze<br />
di incidenti credibili in sala<br />
macchine (sala compressori e sala separatori).<br />
Si ipotizza la rottura di una tubazione<br />
dovuta a eventi accidentali.<br />
L’ammoniaca liquida, in pressione,<br />
in seguito a un rilascio accidentale,<br />
subisce una rapida e consistente<br />
vaporizzazione.<br />
L’ammoniaca è, inoltre, molto solubile<br />
in acqua: 90 g/100 ml a 0 °C,<br />
7,4 g/100 ml a 100 °C.<br />
Le operazioni condotte nella sala<br />
macchina dell’impianto frigorifero<br />
sono esclusivamente di tipo fisico:<br />
l compressione;<br />
l condensazione;<br />
l laminazione (decompressione);<br />
l evaporazione.<br />
Queste operazioni sono condotte<br />
in pressione (pressione massima operativa<br />
della mandata dei compressori<br />
pari a 15,85 bar assoluto), con temperatura<br />
massima della mandata dei<br />
compressori pari a + 35 °C.<br />
Sulla base di questa ipotesi pessimistica<br />
si individua lo “scenario incidentale”:<br />
l evento primario - perdita significativa<br />
di ammoniaca gassosa dalla<br />
tubazione di collegamento della<br />
mandata dei compressori;<br />
l sostanza coinvolta - ammoniaca;<br />
l larghezza apertura equivalente<br />
- Ø 1,5-3 mm;<br />
l portata efflusso - 1,2 kg/s.<br />
La percentuale di ammoniaca che<br />
vaporizza per flash è pari a circa il<br />
23%.<br />
In realtà, una frazione almeno<br />
equivalente a quella di flash viene<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
trascinata in aria sotto forma di goccioline<br />
(aerosol) ed evapora in aria; il<br />
liquido sottoraffreddatori evapora rapidamente<br />
a contatto con la superficie<br />
delle apparecchiature o della pavimentazione.<br />
In pratica, si può conservativamente<br />
assumere che tutta la portata<br />
di rilascio sia dispersa sotto forma<br />
gassosa.<br />
Dalle proprietà fisico-chimiche<br />
della NH 3 è evidenziato che a + 35 °C<br />
sono solubili 35,5 grammi di NH3<br />
con 100 grammi di H2O per formare<br />
idrossido di ammonio (1 gr NH3 con<br />
2,82 gr H 2O), quindi, 1 kg di NH 3 è<br />
solubile con 2,82 litri di H2O.<br />
Per cui, nell’ipotesi in cui tutta la<br />
NH3 fuoriuscita venga prelevata dall’estrattore<br />
occorrerà investire la corrente<br />
d’aria con una portata d’acqua<br />
totale pari a 1,2 kg/s x 2,82 l/kg =<br />
3,3852 l/s =12.186 l/h.<br />
In sala macchine sono stati montati<br />
5 ugelli con portata di 25.000 l/h<br />
cadauno, che risultano adeguati ad<br />
abbattere la portata dell’ammoniaca<br />
ipotizzata, 5 x 2.500 = 12,5 m 3 /ora.<br />
Nel momento in cui avviene la<br />
rottura, i rilevatori presenti nella sala<br />
compressori attivano il sistema di abbattimento<br />
e lanciano un allarme in<br />
luogo presidiato (guardiana dell’impianto).<br />
La persona che riceve l’allarme<br />
provvederà immediatamente ad avvertire<br />
telefonicamente un tecnico<br />
frigorista dello stabilimento che dovrà<br />
essere, quindi, sempre reperibile.<br />
È lecito supporre che in un tempo<br />
massimo di 0,5 h il tecnico frigorista<br />
e/o i mezzi di soccorso possano intervenire<br />
sull’impianto.<br />
Il personale dotato degli opportuni<br />
mezzi di protezione personale intercetterà<br />
la porzione del circuito nel<br />
quale si è verificata la rottura e bloccherà,<br />
pertanto, la fuoriuscita dell’ammoniaca<br />
alle portate di scarico<br />
ipotizzate, se considerate costanti durante<br />
tutto il periodo del versamento,<br />
il tempo di scarica sarà, comunque,<br />
di T = 300/1,2 = 250 s.<br />
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SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articiolo<br />
L’acqua spruzzata nell’abbattitore<br />
in uscita dovrà essere convogliata,<br />
raccolta e smaltita in accordo con le<br />
autorità localmente competenti.<br />
Stabilito che la durata d’intervento<br />
dell’abbattitore è pari a 0,5 h si ha<br />
che il quantitativo di acqua scaricato<br />
e la capacità minima della vasca di<br />
raccolta è pari a 12.200 l/h x 0,5 h =<br />
6.100 l = 6,1 m 3 . Sotto la pavimentazione<br />
è stata montata una vasca di<br />
raccolta da 6,5 m 3 . Deve essere allegata<br />
la certificazione della portata degli<br />
ugelli.<br />
Ventilazioneforzata<br />
In ottemperanza dei disposti del<br />
decreto ministeriale 10 giugno 1980,<br />
«Riconoscimento di efficacia di sistemi<br />
di sicurezza applicati agli impianti<br />
frigoriferi industriali ad ammoniaca»,<br />
è necessario effettuare dei precisi<br />
calcoli di dimensionamento della<br />
ventilazione forzata e deve essere indicato<br />
anche il numero dei ventilatori<br />
installati.<br />
Sempre nel caso di impianto frigorifero<br />
che utilizza 250 kg di ammoniaca,<br />
per l’estrazione dell’aria<br />
dalla sala compressori saranno installati<br />
2 elettroventilatori di cui uno in<br />
funzionamento continuo con motore<br />
in esecuzione ATEX.<br />
L’estrattore d'aria dovrà essere alimentato<br />
da una linea privilegiata in<br />
esecuzione antideflagrante, prelevata<br />
a monte di tutte le utenze.<br />
In accordo con il D.M. 10 giugno<br />
1980, la portata d'aria degli estrattori<br />
dovrà essere calcolata con la formula<br />
seguente:<br />
Q = 50 (G 2 ) 1/3<br />
dove:<br />
Q = portata d’aria in m 3 /h.<br />
G = quantità in kg di ammoniaca.<br />
I due ventilatori avranno una portata<br />
d’aria pari ad almeno:<br />
Q = 50 (300 2 ) 0.333 =<br />
50 x 44.81 = 2.241 m 3 /h.<br />
81
SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articiolo<br />
Saranno installati, pertanto, due<br />
estrattori d’aria, di cui uno in funzione,<br />
che aspira l’aria dalla sala compressori,<br />
aventi, ciascuno, la portata<br />
pari a 3800 m 3 /h.<br />
L’impiantodirilevazione<br />
È necessario fornire anche le opportune<br />
indicazioni generali di buona<br />
norma tecnica di progettazione dell’impianto<br />
di rilevazione dell’ammoniaca<br />
gassosa nonché le soglie degli<br />
allarmi con i relativi interventi automatici<br />
per l’abbattimento.<br />
Nella centrale frigorifera sono installati<br />
2 rilevatori di NH 3 a doppia<br />
soglia di intervento e uno a una sola<br />
soglia di intervento.<br />
Quello a una sola soglia (50 ppm)<br />
costituisce il preallarme, il cosiddetto<br />
allarme di tossicità.<br />
All’attivarsi di questa soglia si ha<br />
82<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
un allarme acustico a frequenza costante<br />
e visivo continuo in luogo presidiato,<br />
per cui i patentati, dopo aver<br />
preventivamente indossato i mezzi<br />
protettivi (guanti in gomma, tuta in<br />
gomma, stivali in gomma) e l’autorespiratore<br />
completo di maschera a tutto<br />
facciale, devono recarsi in sala<br />
macchine per verificare la fuga di<br />
ammoniaca e, possibilmente, per eliminarla.<br />
È conveniente indossare già<br />
l’autorespiratore in modo che, se la<br />
fuga dell’ammoniaca degenerasse,<br />
gli operatori sarebbero già protetti.<br />
Gli altri due rilevatori presentano<br />
una prima soglia pari all’1% di ammoniaca<br />
in aria, che attiva automaticamente<br />
un dispositivo di allarme visivo<br />
intermittente e sonoro, a frequenza<br />
variabile, ubicato in un luogo<br />
presidiato e mette in funzione il se-<br />
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condo ventilatore di estrazione, e, alla<br />
seconda soglia, pari al 2% di ammoniaca<br />
in aria, gli stessi rilevatori<br />
fanno scattare un allarme sonoro udibile<br />
nell’intero stabilimento e mettono<br />
fuori tensione tutte le apparecchiature<br />
elettriche, a eccezione dell’impianto<br />
di ventilazione forzata;<br />
inoltre, mettono in funzione la valvola<br />
elettromagnetica di immissione<br />
dell’acqua agli ugelli di irrorazione<br />
acqua nella sala macchine.<br />
I rilevatori non permetteranno il<br />
ripristino manuale delle condizioni<br />
normali nell’impianto se la concentrazione<br />
non sarà scesa sotto il valore<br />
di 50 ppm.<br />
Devono essere presentati, in allegato<br />
alla documentazione, la certificazione<br />
dei sensori e la prima taratura<br />
o l’ultima verifica periodica. l<br />
13 novembre 2007 N. 21
IGIENE E SICUREZZA<br />
SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Commento<br />
Dal 1° gennaio 2007 il CFP è obbligatorio per tutti i conducenti di veicoli sotto le 3,5 t<br />
Trasporto stradale di merci pericolose:<br />
rassegna delle principali novità per l’ADR<br />
diGianPaoloMaderi, partnerCOMITESs.r.l.<br />
IldecretodelMinistro<br />
deiTrasporti3gennaio2007<br />
haformalizzatol’entrata<br />
invigoredell’ADR2007,<br />
conunperiodotransitorio<br />
previstofinoal30giugno2007.<br />
Lenuovedisposizionisonogià<br />
obbligatorie,quindi,apartire<br />
dal1°luglio2007.<br />
LanormativainternazionaleADR<br />
prevedetremodalitàditrasporto<br />
sustradaperlemercipericolose<br />
qualiiltrasportoincolli,<br />
iltrasportoincisterna<br />
eiltrasportoallarinfusa.<br />
Laspedizionedimercipericolose<br />
èunadelleproblematiche<br />
chenumeroseorganizzazioni<br />
devonoaffrontare<br />
quotidianamente;moltemerci<br />
diusocomunecome,<br />
peresempio,verniciabase<br />
disolvente,adesivi,bombolette<br />
spraysono,infatti,daconsiderarsi<br />
pericoloseaifinidell’ADR.<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
In un panorama normativo in continua<br />
evoluzione è necessario un<br />
costante aggiornamento per una<br />
gestione corretta delle spedizioni di<br />
merci pericolose e per il loro trasporto<br />
in condizioni di sicurezza.<br />
Trasportodimercipericolose<br />
nellegalleriestradali<br />
La novità più importante del D.M.<br />
3 gennaio 2007, ADR 2007, è la regolamentazione<br />
del trasporto di merci<br />
pericolose nelle gallerie stradali<br />
(sezione 1.9.5, ADR 2007), che ha<br />
introdotto limitazioni al transito delle<br />
merci pericolose. La nuova norma ha<br />
previsto la classificazione delle gallerie<br />
stradali in 5 categorie indicate con<br />
appositi segnali e codici alfanumerici,<br />
dalla categoria “A” (per la quale<br />
non vi è alcuna restrizione al passaggio<br />
delle merci pericolose) alla “E”<br />
(per la quale è vietato il passaggio di<br />
quasi tutte le merci pericolose). I criteri<br />
non riguardano solamente la pericolosità<br />
delle sostanze che transitano<br />
nelle gallerie ma è previsto che<br />
una stessa galleria potrà appartenere<br />
a diverse categorie, secondo quanto<br />
deciderà l’Autorità competente alla<br />
classificazione.<br />
Sono previsti anche appositi segnali<br />
stradali da collocarsi sul percorso<br />
che prevede una galleria con limitazioni<br />
al transito delle merci pericolose.<br />
La norma entrerà in vigore il 1°<br />
gennaio 2010 (cap. 1.6.1.12), ma<br />
sta già suscitando perplessità all’interno<br />
di molti paesi, tra cui<br />
l’Italia, che per situazione geografica<br />
ha numerosi tunnel posti lungo<br />
l’intera rete stradale e autostradale.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
Paesi come l’Italia, la Svizzera e la<br />
Francia, che dispongono di tunnel importanti<br />
e strategici per il trasporto delle<br />
merci, hanno posto gravi dubbi sulla<br />
possibilità di applicare il nuovo regolamento<br />
e hanno chiesto una proroga per<br />
l’applicazione della norma.<br />
I dubbi principali sono legati alle<br />
informazioni in possesso dell’autista<br />
che non conosce le restrizioni previste<br />
per le sostanze trasportate. Anche<br />
nel nuovo ADR 2007, infatti, non si<br />
prevedono obblighi legati a riferimenti<br />
scritti alle restrizioni, neppure<br />
all’interno del documento di trasporto.<br />
Un altro aspetto importante da<br />
considerare è legato alla formazione<br />
degli autisti rispetto alla nuove regole;<br />
l’accordo ADR prevede una nuova<br />
edizione della normativa a livello<br />
biennale ma non tratta, nello specifico,<br />
i programmi di formazione per il<br />
personale viaggiante. I programmi di<br />
formazione, relativamente al conseguimento<br />
del “patentino ADR” non<br />
viaggiano di pari passo; per esempio,<br />
l’esame per il conseguimento del certificato<br />
di formazione professionale<br />
per gli autisti contiene i quiz dell’ADR<br />
2005. Inoltre, il certificato di<br />
formazione professionale ha una durata<br />
di 5 anni e non prevede formazione<br />
obbligatoria per l’autista durante<br />
questo lasso di tempo. Alcune perplessità<br />
evidenti sono legate agli aggiornamenti<br />
dei programmi di corsi<br />
di formazione per gli autisti e le modalità<br />
con le quali verranno formate le<br />
persone addette al trasporto di merci<br />
pericolose (capitolo 1.3, ADR).<br />
In Italia, il D.Lgs. 5 ottobre 2006,<br />
n. 264, «Attuazione della Direttiva<br />
83
84<br />
SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Commento<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
InformazioniriportatenelDDT<br />
2004/54/CE in materia di sicurezza<br />
per le gallerie della rete stradale<br />
transeuropea», mostra che l’Italia ha<br />
il maggior numero di gallerie in Europa<br />
che rientrano nel campo di applicazione<br />
della normativa (lunghezza<br />
del tunnel superiore ai 500 metri).<br />
Il contenuto del testo del D.Lgs. n.<br />
264/2006 mette in evidenza il legame<br />
con il capitolo 1.9.5, ADR 2007; la<br />
competenza nell’applicazione delle<br />
misure di sicurezza e i controlli spettano<br />
al Ministero delle Infrastrutture.<br />
Un ultimo dato (dati Confetra)<br />
evidenzia un traffico di merci attraverso<br />
le Alpi con un predomino ancora<br />
marcato nel trasporto stradale<br />
rispetto all’intermodale (trasporto effettuato<br />
con l’ausilio di una combinazione<br />
di mezzi diversi come autocarro<br />
e treno).<br />
Questa soluzione permette di<br />
migliorare gli aspetti legati alla sicurezza<br />
e di ridurre i rischi e i problemi<br />
legati al passaggio delle merci<br />
pericolose all’interno dei tunnel.<br />
Tra i vantaggi si riscontra l’assenza<br />
di divieti di circolazione nelle ore<br />
notturne, nei fine settimana e nei<br />
giorni festivi e spedizioni di merci<br />
in tempi certi, evitando zone a traffico<br />
stradale congestionato.<br />
ADR2005 ADR2007<br />
a),b),c)ed)<br />
“UN1203Benzina,3,II a),b),c)ed)<br />
b),c),a)ed)<br />
Benzina,3,UN1203,II<br />
Documento<br />
ditrasporto(DDT)<br />
Tra le novità dell’ADR 2007 si<br />
segnalano anche modifiche relative<br />
alla compilazione del documento di<br />
trasporto (DDT). La lettera h), paragrafo<br />
5.4.1.1.1, relativa alla compilazione<br />
del DDT, fornisce la possibilità<br />
di indicare nel documento la dizione<br />
«Consegna-Vendita» in sostituzione<br />
del nome e dell’indirizzo dei destinatari,<br />
nel caso di destinatari multipli<br />
che non possono essere identificati<br />
all’inizio del trasporto. È doveroso<br />
precisare che questa possibilità, secondo<br />
il nuovo testo ADR 2007, è<br />
legata all’accordo delle autorità competenti<br />
dei Paesi interessati dal trasporto.<br />
Sono state riviste anche le disposizioni<br />
relative ai mezzi di<br />
contenimento dei vuoti non ripuliti<br />
che possono contenere residui<br />
di merci pericolose (eccetto la<br />
classe 7-radioattivi); infatti, si<br />
prevede che i documenti di trasporto<br />
utilizzati per il trasporto<br />
dei mezzi di contenimento pieni<br />
possono essere ugualmente utilizzati<br />
per il ritorno a vuoto (paragrafo<br />
5.4.1.1.6.2.3). L’indicazione<br />
della quantità sul DDT deve esse-<br />
Valorisogliaperlesostanzetossiche<br />
Gruppo<br />
d’imballaggio<br />
DL50peringestione<br />
(mg/kg)<br />
DL50perassorbimento<br />
cutaneo(mg/kg)<br />
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“UN1203Benzina,3,II<br />
TABELLA 1<br />
re eliminata e sostituita dalla frase<br />
«Ritorno a vuoto, non ripulito».<br />
Per esempio, nel caso di trasporto<br />
di carburanti in cisterna, da una raffineria<br />
a diversi distributori di carburante,<br />
il documento di trasporto iniziale<br />
può essere utilizzato per il ritorno<br />
della cisterna vuota non ripulita<br />
con l’indicazione “Ritorno a vuoto,<br />
non ripulito”, eliminando la frase relativa<br />
alla quantità iniziale.<br />
Altra importante novità è costituita<br />
dalla definizione di un’unica sequenza<br />
delle informazioni riportata<br />
nel DDT in base al seguente ordine:<br />
l UN;<br />
l numero ONU;<br />
l designazione ufficiale di trasporto;<br />
l numero (i) dei modelli di etichetta;<br />
l gruppo di imballaggio (si veda la<br />
tabella 1).<br />
Criteridiclassificazione<br />
L’ADR 2007 ha modificato alcuni<br />
criteri di classificazione delle merci;<br />
in particolare, la classe 1 (esplosivi)<br />
prevede una nuova classificazione<br />
dei fuochi pirotecnici (par. 2.2.1.1.7);<br />
la classe 3 prevede un abbassamento<br />
del punto di infiammabilità dei liqui-<br />
TABELLA2<br />
CL50perinalazione<br />
(mg/l)<br />
I
IGIENE E SICUREZZA<br />
SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Commento<br />
TABELLA3<br />
Tipologiedicertificatodiabilitazioneprofessionaleperconducenti(CFP)<br />
Veicolinoncisternati tipoBbase<br />
Veicolicisternati tipoAeB+specializzazionecisterna<br />
Veicolitrasportantiesplosivi tipoB+specializzazioneesplosivi<br />
Veicolitrasportantimaterialeradioattivo tipoB+specializzazioneradioattivi<br />
di da 61° (ADR 2005) a 60°.<br />
La classe 6.1 (tossici) contiene<br />
nuovi valori soglia di tossicità acuta<br />
per le sostanze tossiche, come evidenziato<br />
nella tabella 2.<br />
La classe 6.2 (infettivi) introduce<br />
una nuova definizione di “colture”,<br />
con l’esclusione dall’ADR di campioni<br />
di prelievi effettuati sull’uomo<br />
e/o sugli animali e dei rifiuti classificati<br />
con i codici CER 18.01.04 e<br />
18.02.03 (rifiuti la cui raccolta e<br />
smaltimento non richiedono precauzioni<br />
particolari in funzione della<br />
prevenzione di infezioni quali l’abbigliamento,<br />
i contenitori o gli indumenti<br />
monouso).<br />
L’orientamentodeicolli<br />
Il testo ADR 2007 prevede un<br />
nuovo paragrafo (5.2.1.9) per le etichette<br />
con frecce di orientamento per<br />
il carico. Le etichette sono previste<br />
per gli imballaggi combinati contenenti<br />
liquidi, imballaggi con sfiati e<br />
recipienti criogenici per gas liquefatti<br />
refrigerati. In generale, è previsto che<br />
gli imballaggi contenenti dei liquidi<br />
devono essere imballati con le chiusure<br />
verso l’alto e sistemati in imballaggi<br />
esterni secondo i marchi di<br />
orientamento prescritti al 5.2.3.9<br />
(frecce di orientamento).<br />
Di conseguenza, anche gli imballaggi<br />
contenenti “quantità limitate”<br />
di liquidi devono essere marcati<br />
con le frecce di orientamento,<br />
a eccezione dei recipienti in pressione<br />
(esclusi i criogenici), dei liquidi<br />
in quantità inferiore a 120<br />
ml, delle materie infettanti in<br />
quantità inferiore a 50 ml, degli<br />
oggetti a tenuta in ogni orientamento<br />
(aerosol, termometri ecc.) e<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
di alcuni imballi speciali per sostanze<br />
radioattive.<br />
Infine, una nuova etichetta di pericolo<br />
è prevista per la classe 5.2 (perossidi<br />
organici); la normativa prevede<br />
un periodo transitorio per l’applicazione<br />
del nuovo pittogramma, che diventerà<br />
obbligatorio dal 1° gennaio 2011.<br />
Ilfascicolodellacisterna<br />
È stato introdotto un nuovo documento<br />
che accompagnerà tutti i trasporti<br />
in cisterna e contenente le informazioni<br />
tecniche importanti relative<br />
alla cisterna. Queste notizie riguardano<br />
le attestazioni e i certificati<br />
(approvazione del prototipo, paragrafo<br />
6.8.2.3.), i controlli e le prove relative<br />
a tutte le classi (paragrafo<br />
6.8.2.4.) e i controlli e le prove relative<br />
alla classe 2 (paragrafo 6.8.3.4.). Il<br />
fascicolo deve essere conservato, dal<br />
proprietario o dal gestore (eventualmente<br />
esibito all’autorità competente),<br />
per tutta la vita della cisterna e<br />
conservato per altri 15 mesi dopo che<br />
la cisterna è stata ritirata dal servizio.<br />
In caso di cambio di proprietario,<br />
il fascicolo deve essere trasferito al<br />
nuovo; una copia del fascicolo e della<br />
documentazione deve essere messa<br />
a disposizione dell’esperto durante<br />
le prove, i controlli e le verifiche ordinari<br />
e straordinari della cisterna.<br />
Altre modifiche si registrano nella<br />
tabella “A” (cap. 3.2.1.):<br />
l alcune nuove prescrizioni di diverse<br />
sostanze;<br />
l l’inserimento di nuove rubriche<br />
(numeri UN) e l’annullamento di rubriche<br />
presenti nell’ADR 2005;<br />
l un paragrafo dedicato alla movimentazione<br />
e allo stivaggio delle<br />
merci pericolose (7.5.7);<br />
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l alcune integrazioni di disposizioni<br />
speciali, come:<br />
- la 327 (modalità di trasporto di<br />
aerosol come rifiuti);<br />
- la disposizione 652 (esenzione<br />
dall’ADR per alcuni recipienti metallici<br />
destinati a contenere gas per<br />
mongolfiere);<br />
- la 653 (esenzione dall’ADR per<br />
alcuni tipi di bombole contenenti non<br />
più di 0,5 litri di diossido di carbonio);<br />
l nuovi limiti quantitativi per i liquidi<br />
tossici e corrosivi (PG. III,<br />
LQ19) nel trasporto in regime di<br />
quantità limitate.<br />
Novitàsuiveicoli<br />
Il paragrafo 9.2.1 definisce gli obblighi<br />
relativi al limitatore di velocità<br />
sui mezzi con massa oltre le 3,5 t,<br />
rendendo questo dispositivo obbligatorio<br />
per i veicoli con massa massima<br />
superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati<br />
per la prima volta dopo il 31<br />
dicembre 2007. Inoltre, dopo questa<br />
data, tutti i veicoli di massa complessiva<br />
superiore alle 7.5 tonnellate<br />
dovranno essere dotati di estintori per<br />
un totale di materiale estinguente di<br />
12 kg.<br />
Certificatodiformazione<br />
professionale(CFP)<br />
Inoltre, per i trasportatori di merci<br />
pericolose su strada, dal 1° gennaio<br />
2007 è obbligatorio il certificato di<br />
formazione professionale (CFP), anche<br />
per tutti i conducenti di veicoli<br />
sotto le 3,5 tonnellate (si veda la tabella<br />
3); è stata chiarita, inoltre, l’interpretazione<br />
del capitolo 8.2 dove<br />
una qualsiasi altra persona che accompagna<br />
il conducente, per ragioni<br />
85
SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Commento<br />
di sicurezza o la cui presenza sia giustificata<br />
da esigenze operative, non<br />
deve essere in possesso di CFP.<br />
Questa norma, essendo inserita<br />
nel testo ADR 2005 non beneficia<br />
dei consueti sei mesi di transizione<br />
passati i quali, invece, entreranno in<br />
86<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
vigore le modifiche previste dall’ADR<br />
2007 (1° luglio 2007).<br />
Le sanzioni previste per la guida<br />
senza CFP nel trasporto di merci<br />
pericolose sono descritte dai commi<br />
8 e 8-bis, art. 168, nuovo Codice<br />
della Strada. Questo disposto<br />
Insintesiiprincipalipuntidell’ADR2007<br />
(invigoredal1°luglio2007)<br />
Capitolo1<br />
•restrizionialpassaggiodellemercipericolosenellegalleriestradali;<br />
•esenzionetotaledaADRneltrasportodirecipientidistoccaggistaticivuoti,nonripuliti;<br />
•nuoveprescrizioniperl’esamedeiconsulentiperlasicurezzadeltrasporto.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
prevede una sanzione amministrativa<br />
da 1.693,13 a 6.773,63 euro, alla<br />
quale si aggiungono le sanzioni accessorie<br />
della sospensione della<br />
carta di circolazione e della sospensione<br />
della patente di guida per un<br />
periodo da due a sei mesi. l<br />
Capitolo2<br />
•classificazionedifuochipirotecnici;<br />
•abbassamento(da61°a60°)delpuntodiinfiammabilitàdeiliquididiClasse3;<br />
•sostanzetossicheclasse6.1.:nuovivalorisogliaditossicitàacuta;<br />
•materieinfettantidiclasse6.2:nuovedefinizionidicoltureedesclusionidall’ADRdialcuniCodiciCER.<br />
TABELLA4<br />
Capitolo3<br />
•modificheallatabellaA“Listadellemercipericolose”;<br />
•eliminazionedialcunerubriche edintroduzionedinuovinumeriONU(Un3469e3470Vernicicorrosive/infiammabili,UN3291rifiutiospedalieriinazotoliquidorefrigerato;<br />
•nuovedisposizionispecialipertrasportodiaerosolcomerifiuti;esenzioneADR perbombolecontenentinonpiù<br />
di0,5ldianidridecarbonica;<br />
•modificatrasportoinquantitàlimitata(da3la5lLQ19)perunitàdicollodiliquiditossiciecorrosividelgruppo<br />
diimballaggioII.<br />
Capitolo4<br />
•paragrafo 4.1.3.requisitideirecipientiapressioneperiltrasportodiliquidiesolidi;<br />
•istruzioneP300peraerosol,cartuccedigaseperpileacombustibile;<br />
•modificadell’istruzioneP650;<br />
•nuovoparagrafo4.3.2.1.7“Fascicolocisterna”.<br />
Capitolo5<br />
•apposizionemarcatura“sovraimballaggio”nellalinguadelPaesed’origineoltrecheinInglese,Francese,Tedesco;<br />
•etichetta“orientamentocolli”enuovaetichettaper“perossidiorganici”;<br />
•apposizionepannelliarancio;<br />
•documentoditrasporto:sequenzaobbligatoriadelleinformazionirelativeallaclassificazionedellemerci,semplificazioneperilritornodellecisternevuote,nonripulite.<br />
Capitolo6<br />
•modificaentrodueannidellenormenazionalidiprogettazionedeirecipientiinpressioneedincisterne(paragrafi6.2.2,6.2.5e6.8.2.6);<br />
•modificacapitolo6.5.“GIR”;<br />
•modificatempisticaperproveinizialiedintermediedariportarenellamarcaturacisterne.<br />
Capitolo7<br />
•nuovedisposizioniperiltrasportoallarinfusadeirifiuticlasse6.2.,UN3291;<br />
•modalitàdicaricodicollicontenentiliquidisottoquellicontenentisolidi;<br />
•disposizionigeneraliperlamessainsicurezzadelcarico(paragrafo7.5.1.).<br />
Capitolo8<br />
•codificadirestrizioneingalleriaesignificatointerminididivietodipassaggio.<br />
Capitolo9<br />
•obbligodellimitatoredivelocitàperiveicolidimassamassimacomplessivaoltrele3,5tonimmatricolatilaprima<br />
voltadopoil31dicembre2007.<br />
13 novembre 2007 N. 21
13 novembre 2007 N. 21<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Decreto del Ministero dei Trasporti 3 gennaio 2007<br />
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SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Legislazione<br />
Recepimento della direttiva 2006/89/CE della Commissione del 3 novembre 2006, che adatta per la<br />
sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento<br />
delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada.<br />
In Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2007, n. 66.<br />
Visto l’art. 229 del nuovo codice della strada approvato<br />
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato<br />
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.<br />
114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica<br />
a recepire, secondo le competenze loro attribuite,<br />
le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate<br />
dallo stesso codice;<br />
Visto l’art. 168 del nuovo codice della strada che ai<br />
commi 2 e 6 stabilisce la competenza del Ministro dei<br />
Trasporti a decretare in materia di sicurezza del trasporto<br />
su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;<br />
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito<br />
nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni<br />
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed<br />
in particolare l’art. 1, comma 5, con il quale è stato<br />
istituito il Ministero dei Trasporti;<br />
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive<br />
modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato<br />
l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di<br />
merci pericolose su strada, denominato ADR;<br />
Visto il decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione<br />
del 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B,<br />
pubblicati nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta<br />
Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della<br />
direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento<br />
delle legislazioni degli Stati membri relative al<br />
trasporto di merci pericolose su strada;<br />
Visto il decreto del Ministro dei Trasporti e della<br />
navigazione del 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento<br />
ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n.<br />
128 del 4 giugno 1997, di attuazione della direttiva<br />
96/86/CE della Commissione che adegua al progresso<br />
tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di<br />
merci pericolose su strada;<br />
Visto il decreto del Ministro dei Trasporti e della<br />
navigazione del 28 settembre 1999, pubblicato nel<br />
supplemento ordinario n. 186 alla Gazzetta Ufficiale<br />
n. 249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della direttiva<br />
1999/47/CE della Commissione che adegua per la<br />
seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/<br />
CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;<br />
Visto il decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione<br />
del 3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta<br />
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, con il quale è stata<br />
attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e<br />
del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE concernente<br />
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati<br />
membri relative al trasporto di merci pericolose su strada,<br />
ed è stato abrogato il decreto del Ministro dei Trasporti e<br />
della navigazione del 4 settembre 1996 ad eccezione degli<br />
allegati A e B;<br />
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e<br />
dei trasporti del 21 dicembre 2001, pubblicato nella<br />
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 21 gennaio 2002, di recepimento<br />
della direttiva 2001/7/CE della Commissione<br />
che adatta per la terza volta al progresso tecnico la<br />
direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose<br />
su strada;<br />
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei<br />
trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />
n. 156 dell’8 luglio 2003, di recepimento della direttiva<br />
2003/28/CE della Commissione che adatta per la<br />
quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE<br />
relativa al trasporto di merci pericolose su strada;<br />
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e<br />
dei trasporti 2 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta<br />
Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2005, di recepimento<br />
della direttiva 2004/111/CE della Commissione che<br />
adatta per la quinta volta al progresso tecnico la<br />
direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose<br />
su strada;<br />
Vista la direttiva 2006/89/CE della Commissione del 3<br />
novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle<br />
Comunità europee n. L 305 del 4 novembre 2006, che<br />
adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva<br />
94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni<br />
degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose<br />
su strada;<br />
Adotta<br />
il seguente decreto:<br />
(Testo rilevante ai fini dello<br />
Spazio Economico Europeo)<br />
87
SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Legislazione<br />
Art.1<br />
1. Gli allegati A e B al decreto del Ministro dei Trasporti<br />
e della navigazione del 4 settembre 1996, come da<br />
ultimo aggiornati con il decreto del Ministro delle Infrastrutture<br />
e dei trasporti del 2 agosto 2005, sono così<br />
modificati:<br />
a) l’allegato A è sostituito dal seguente:<br />
«Allegato A - Disposizioni dell’allegato A all’accordo<br />
europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su<br />
strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007,<br />
fermo restando che l’espressione “parte contraente” è sostituita<br />
da “Stato membro”»;<br />
b) l’allegato B è sostituito dal seguente:<br />
«Allegato B - Disposizioni dell’allegato B all’accordo<br />
europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su<br />
strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007,<br />
fermo restando che l’espressione “parte contraente” è sostituita<br />
da “Stato membro”».<br />
2. Le disposizioni degli allegati A e B all’accordo<br />
88<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
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europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose<br />
su strada (ADR), nel testo consolidato dalla versione<br />
2007, in vigore dal 1° gennaio 2007, di cui al comma 1,<br />
sono consultabili sul sito Internet www.unece.org/trans/<br />
danger/danger.htm.<br />
3. La traduzione in lingua italiana del testo consolidato<br />
dalla versione 2007 delle disposizioni degli allegati A e B<br />
all’accordo europeo sul trasporto internazionale di merci<br />
pericolose su strada, di cui al comma 1, sarà pubblicata<br />
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero<br />
dei Trasporti, non appena ultimata la traduzione del<br />
testo stesso.<br />
Art.2<br />
1. L’applicazione delle disposizioni degli allegati<br />
A e B, di cui al comma 1 dell’art. 1, decorre dal 1°<br />
gennaio 2007 con un periodo transitorio fino al 30<br />
giugno 2007.<br />
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />
della Repubblica italiana. l<br />
13 novembre 2007 N. 21
IGIENE E SICUREZZA<br />
SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articolo<br />
La trasmissione delle informazioni viene effttuata tramite la scheda dei dati (SDS)<br />
Salute e sicurezza dei lavoratori:<br />
come cambia la norma con il REACH?<br />
diKatiaAldrigo, consulenteinmateriadisicurezza<br />
Conlapubblicazione<br />
delregolamentodelParlamento<br />
europeoedelConsiglio<br />
18dicembre2006,n.1907/2006<br />
(REACH),laComunitàeuropea<br />
havolutofornireglistrumenti<br />
necessariperilmiglioramento<br />
dellivellodellatuteladellasalute<br />
umanaedell’ambiente.<br />
Sonostateintrodotte,infatti,<br />
moltenovitàinmateria<br />
diregistrazione,divalutazione,<br />
diautorizzazioneedirestrizione<br />
dellesostanzechimiche.<br />
L’introduzionediquestinuovi<br />
elementihainteressatoanche<br />
ilquadronormativoinmateria<br />
dituteladellasalute<br />
edellasicurezzadeilavoratori,<br />
inparticolare,quindi,ilD.Lgs.<br />
n.626/1994.Ènecessario,quindi,<br />
chelefiguredelsistema<br />
diprevenzionesiadeguino<br />
perrivedere,utilizzaree,<br />
sedelcaso,integrare<br />
ledisposizioniderivanti<br />
dallenormechesioccupano<br />
dituteladeilavoratoriconle<br />
prescrizionifornitedalREACH.<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
Sebbene il paragrafo 4, art. 2,<br />
«Ambito d’applicazione», regolamento<br />
del Parlamento europeo<br />
e del Consiglio 18 dicembre<br />
2006, n. 1907/2006 [1] (REACH) e seguenti<br />
modifiche e integrazioni, preveda<br />
che «si applica fatte salve: a) la<br />
normativa comunitaria in materia di<br />
luogo di lavoro e ambientale, compresa<br />
la direttiva 89/391/CEE del<br />
Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente<br />
l’attuazione di misure volte<br />
a promuovere il miglioramento della<br />
sicurezza e della salute dei lavoratori<br />
durante il lavoro», questa prescrizione<br />
modifica le norme inerenti ai chemical<br />
nei luoghi di lavoro, marginalmente<br />
le disposizioni degli anni ‘50,<br />
come il D.P.R. n. 547/1955, il D.P.R.<br />
n. 303/1956, la “Seveso” ecc., ma, in<br />
particolare, il D.Lgs. n. 626/1994.<br />
Questi disposti obbligano il datore<br />
di lavoro, fondamentalmente, e le figure<br />
che assieme a esso si occupano di<br />
sicurezza e di salute (RSPP, SPP, medico<br />
competente, RLS ecc.), come riportato<br />
dagli artt. 3 e 4, D.Lgs. n. 626/<br />
1994 (si vedano i riquadri 1 e 2), a<br />
una serie di obblighi e di doveri, spesso<br />
sottostimati e non completamente e<br />
correttamente considerati ai fini di<br />
quanto richiesto dalla legislazione.<br />
Lenuoveinformazioni<br />
dettatedalREACH<br />
Con l’entrata in vigore del REA-<br />
CH, avvenuta il 1° giugno 2007, una<br />
delle incombenze a carico dei pro-<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
duttori, degli importatori e, per certi<br />
aspetti, degli utilizzatori a valle di<br />
sostanze in quanto tali, in quanto<br />
componenti di preparati o di articoli<br />
(si veda il tabella 1), è il Titolo IV,<br />
«Informazioni all’interno della catena<br />
d’approvvigionamento», il cui<br />
compito fondamentale è lo scambio<br />
di informazioni in possesso, «dall’alto<br />
verso l’alto e dal basso verso l’alto»,<br />
secondo quanto normato.<br />
Il documento fondamentale con<br />
cui avverrà questa trasmissione di<br />
dati è la scheda dei dati di sicurezza<br />
(SDS; si veda la tabella 2) fornita,<br />
nei tempi previsti, e aggiornata, ai<br />
sensi dell’Allegato II, dal fornitore di<br />
una sostanza o di un preparato, nei<br />
casi riportati all’art. 31, «Prescrizioni<br />
relative alle schede di dati di sicurezza»:<br />
«a) quando una sostanza o un<br />
preparato risponde ai criteri di classificazione<br />
come sostanza o preparato<br />
pericoloso a norma delle direttive<br />
67/548/CEE o 1999/45/CE, o<br />
b) quando una sostanza è persistente,<br />
bioaccumulabile e tossica ovvero<br />
molto persistente e molto bioaccumulabile<br />
in base ai criteri di cui<br />
all’allegato XIII, o<br />
c) quando una sostanza è inclusa<br />
nell’elenco stabilito a norma dell’articolo<br />
59, paragrafo 1, per ragioni<br />
diverse da quelle di cui alle lettere a)<br />
e b)».<br />
Inoltre, il fornitore deve trasmettere<br />
al destinatario, nel caso in cui ne<br />
faccia esplicita richiesta, una SDS<br />
[1] «Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la<br />
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze<br />
chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.<br />
1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/<br />
CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE».<br />
89
SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articolo<br />
anche nel caso di un preparato che<br />
non risponde ai criteri di classificazione<br />
come preparato pericoloso, a<br />
norma degli artt. 5, 6 e 7, direttiva<br />
1999/45/CE, ma che contiene:<br />
«a) in concentrazione individuale<br />
pari o superiore all’1% in peso per i<br />
preparati non gassosi e pari o superiore<br />
allo 0,2% in volume per i preparati<br />
gassosi almeno una sostanza<br />
che presenta pericoli per la salute<br />
umana o per l’ambiente o<br />
b) in concentrazione individuale<br />
pari o superiore allo 0,1% in peso<br />
per i preparati non gassosi almeno<br />
90<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
una sostanza che è persistente, bioaccumulabile<br />
e tossica oppure molto<br />
persistente e molto bioaccumulabile<br />
in base ai criteri di cui all’allegato<br />
XIII o che è stata inclusa nell’elenco<br />
stabilito a norma dell’articolo 59,<br />
paragrafo 1, per ragioni diverse da<br />
quelle di cui alla lettera a), o<br />
c) una sostanza per la quale la<br />
normativa comunitaria fissa limiti di<br />
esposizione sul luogo di lavoro».<br />
In più, tranne il caso in cui un<br />
utilizzatore a valle o un distributore<br />
ne facciano richiesta, il fornitore non<br />
è tenuto a fornire la SDS nel caso in<br />
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RIQUADRO1<br />
Art.3<br />
Misuregeneraliditutela<br />
1.Lemisuregeneraliperlaprotezionedellasaluteeperlasicurezzadeilavoratorisono:<br />
a)valutazionedeirischiperlasaluteelasicurezza;<br />
b)eliminazionedeirischiinrelazionealleconoscenzeacquisiteinbasealprogressotecnicoe,oveciònonè<br />
possibile,lororiduzionealminimo;<br />
c)riduzionedeirischiallafonte;<br />
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella<br />
prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori<br />
dell’ambientedilavoro;<br />
e)sostituzionediciòcheèpericolosoconciòchenonloè,oèmenopericoloso;<br />
f)rispettodeiprincipiergonomicinellaconcezionedeipostidilavoro,nellasceltadelleattrezzatureenella<br />
definizionedeimetodidilavoroeproduzione,ancheperattenuareillavoromonotonoequelloripetitivo;<br />
g)prioritàdellemisurediprotezionecollettivarispettoallemisurediprotezioneindividuale;<br />
h)limitazionealminimodelnumerodeilavoratorichesono,ochepossonoessere,espostialrischio;<br />
i)utilizzolimitatodegliagentichimici,fisiciebiologici,suiluoghidilavoro;<br />
l)controllosanitariodeilavoratoriinfunzionedeirischispecifici;<br />
m)allontanamentodellavoratoredall’esposizionearischio,permotivisanitariinerentiallasuapersona;<br />
n)misureigieniche;<br />
o)misurediprotezionecollettivaedindividuale;<br />
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei<br />
lavoratoriedipericolograveedimmediato;<br />
q)usodisegnalidiavvertimentoedisicurezza;<br />
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai<br />
dispositividisicurezzainconformitàallaindicazionedeifabbricanti;<br />
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti,<br />
sullequestioniriguardantilasicurezzaelasalutesulluogodilavoro;<br />
t)istruzioniadeguateailavoratori.<br />
2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso<br />
comportareonerifinanziariperilavoratori.<br />
cui le sostanze o i preparati pericolosi<br />
sono offerti o venduti al pubblico,<br />
purché siano completati di informazioni<br />
adeguate per permettere agli<br />
utilizzatori di adottare le misure necessarie<br />
ai fini della protezione della<br />
salute umana, della sicurezza e dell’ambiente.<br />
Questo documento, sebbene già<br />
presente da tempo [2] , è integrato<br />
con alcuni importanti nuovi obblighi<br />
come, per esempio, l’inserimento<br />
del numero di registrazione<br />
della/e sostanza/e (quando disponibile<br />
e secondo il caso), dell’in-<br />
[2] «Direttiva 2001/58/CE della Commissione del 27 luglio 2001 che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che<br />
definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell’articolo 14 della<br />
direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente<br />
all’articolo 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (schede dati di sicurezza)».<br />
13 novembre 2007 N. 21
13 novembre 2007 N. 21<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
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SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articolo<br />
RIQUADRO2<br />
Art.4<br />
Obblighideldatoredilavoro,deldirigenteedelpreposto<br />
1. Il datore di lavoro in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta,<br />
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella<br />
sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli<br />
riguardantiigruppidilavoratoriespostiarischiparticolari.<br />
2.All’esitodellavalutazionedicuialcomma1,ildatoredilavoroelaboraundocumentocontenente:<br />
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono<br />
specificatiicriteriadottatiperlavalutazionestessa;<br />
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale,<br />
conseguenteallavalutazionedicuiallaletteraa);<br />
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di<br />
sicurezza.<br />
3.Ildocumentoècustoditopressol’aziendaovverounitàproduttiva.<br />
4.Ildatoredilavoro:<br />
a)designailresponsabiledelserviziodiprevenzioneeprotezioneinternooesternoall’aziendasecondole<br />
regoledicuiall’art.8;<br />
b)designagliaddettialserviziodiprevenzioneeprotezioneinternooesternoall’aziendasecondoleregole<br />
dicuiall’articolo8;<br />
c)nomina,neicasiprevistidall’articolo16,ilmedicocompetente.<br />
5.Ildatoredilavoroadottalemisurenecessarieperlasicurezzaelasalutedeilavoratori,edinparticolare:<br />
a)designapreventivamenteilavoratoriincaricatidell’attuazionedellemisurediprevenzioneincendielotta<br />
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto<br />
soccorsoe,comunque,digestionedell’emergenza;<br />
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno<br />
rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della<br />
tecnica,dellaprevenzioneedellaprotezione;<br />
c)nell’affidareicompitiailavoratoritienecontodellecapacitàedellecondizionideglistessiinrapportoalla<br />
lorosaluteeallasicurezza;<br />
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito il responsabile del<br />
serviziodiprevenzioneeprotezione;<br />
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni<br />
accedanoallezonecheliespongonoadunrischiograveespecifico;<br />
f)richiedel’osservanzadapartedeisingolilavoratoridellenormevigenti,nonchédelledisposizioniaziendali<br />
in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di<br />
protezioneindividualemessialorodisposizione;<br />
g) richiede l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto,<br />
informandolosuiprocessiesuirischiconnessiall’attivitàproduttiva;<br />
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i<br />
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona<br />
pericolosa;<br />
i)informailpiùprestopossibileilavoratoriespostialrischiodiunpericolograveedimmediatocircailrischio<br />
stessoeledisposizionipreseodaprendereinmateriadiprotezione;<br />
l)siastiene,salvoeccezionidebitamentemotivate,dalrichiedereailavoratoridiriprenderelaloroattivitàin<br />
unasituazionedilavoroincuipersisteunpericolograveedimmediato;<br />
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle<br />
misuredisicurezzaediprotezionedellasaluteeconsentealrappresentanteperlasicurezzadiaccederealle<br />
informazioniedalladocumentazioneaziendaledicuiall’articolo19,comma1,letterae);<br />
n)prendeappropriatiprovvedimentiperevitarechelemisuretecnicheadottatepossanocausarerischiper<br />
lasalutedellapopolazioneodeteriorarel’ambienteesterno;<br />
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano<br />
un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica<br />
professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di<br />
ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del<br />
91
SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articolo<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Lavoro e della Previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all’articolo 393 del<br />
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul<br />
luogo di lavoro a disposizione dell’organo di vigilanza. Fino all’emanazione di tale decreto il registro è<br />
redattoinconformitàaimodelligiàdisciplinatidalleleggivigenti;<br />
p)consultailrappresentanteperlasicurezzaneicasiprevistidall’articolo19,comma1,lettereb),c)ed);<br />
q)adottalemisurenecessarieaifinidellaprevenzioneincendiedell’evacuazionedeilavoratori,nonchéper<br />
il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle<br />
dimensionidell’azienda,ovverodell’unitàproduttiva,ealnumerodellepersonepresenti.<br />
6.Ildatoredilavoroeffettualavalutazionedicuialcomma1edelaboraildocumentodicuialcomma2in<br />
collaborazioneconilresponsabiledelserviziodiprevenzioneeprotezioneeconilmedicocompetente,nei<br />
casiincuisiaobbligatorialasorveglianzasanitaria,previaconsultazionedelrappresentanteperlasicurezza.<br />
7. La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di<br />
modifichedelprocessoproduttivosignificativeaifinidellasicurezzaedellasalutedeilavoratori.<br />
8.Ildatoredilavorocustodisce,pressoaziendaovverounitàproduttiva,lacartellasanitariaedirischiodel<br />
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna<br />
copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne<br />
facciarichiesta.<br />
9.Perlepiccoleemedieaziende,conunoopiùdecretidaemanarsientroil31/3/1996dapartedeiMinistri<br />
delLavoroedellaPrevidenzasociale,dell’Industria,delCommercioedell’ArtigianatoedellaSanità,sentita<br />
la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, in<br />
relazioneallanaturadeirischiealledimensionidell’azienda,sonodefiniteprocedurestandardizzatepergli<br />
adempimentidocumentalidicuialpresentearticolo.Talidisposizioninonsiapplicanoalleattivitàindustriali<br />
di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive<br />
modifiche,soggetteall’obbligodidichiarazioneonotificaaisensidegliarticoli4e6deldecretostesso,alle<br />
centralitermoelettriche,agliimpiantielaboratorinucleari,alleaziendeestrattiveealtreattivitàminerarie,<br />
alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di<br />
ricoveroecurasiapubblichesiaprivate.<br />
10.Perlemedesimeaziendedicuialcomma9,primoperiodo,conunoopiùdecretideiMinistridelLavoro<br />
edellaprevidenzasociale,dell’IndustriadelCommercioedell’ArtigianatoedellaSanità,sentitalaCommissione<br />
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, possono essere<br />
altresìdefiniti:<br />
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di<br />
prevenzioneeprotezioneinaziendeovverounitàproduttivecheimpieganounnumerodiaddettisuperioreaquelloindicatonell’AllegatoI;<br />
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all’anno della visita di cui all’articolo 17, lettera h),<br />
degliambientidilavorodapartedelmedicocompetente,fermarestandol’obbligatorietàdivisiteulteriori,<br />
allorchésimodificanolesituazionidirischio.<br />
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota 1 dell’Allegato I, il datore di lavoro delle aziende<br />
familiarinonchédelleaziendecheoccupanofinoadieciaddettinonèsoggettoagliobblighidicuiaicommi<br />
2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei<br />
rischieadempimentodegliobblighiadessacollegati.l’autocertificazionedeveessereinviataalrappresentante<br />
per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari<br />
nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate<br />
nell’ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza<br />
sociale,diconcertoconiMinistridellaSanità,dell’IndustriadelCommercioedell’Artigianato,delleRisorse<br />
agricolealimentarieforestaliedell’Interno,perquantodirispettivacompetenza.<br />
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del<br />
presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a<br />
pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione<br />
tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi<br />
previstidalpresentedecreto,relativamenteaipredettiinterventi,siintendonoassolti,dapartedeidirigenti<br />
o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione<br />
competenteoalsoggettochenehaobbligogiuridico.<br />
92<br />
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13 novembre 2007 N. 21
13 novembre 2007 N. 21<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
DefinizionedellefigureassoggettatealREACH<br />
(Capo2,art.3,REACH)<br />
dirizzo e-mail del tecnico competente,<br />
dei valori DNEL (livello derivato<br />
senza effetto) e PNEC (concentrazione<br />
prevedibile priva di<br />
effetti), quando fruibili ecc.<br />
Inoltre, ogni attore della catena<br />
d’approvvigionamento, secondo<br />
quanto di competenza, che ha<br />
l’obbligo di effettuare il CSA (valutazione<br />
della sicurezza chimica -<br />
Chemical Safety Assessment) e<br />
conseguentemente il CSR (relazione<br />
sulla sicurezza chimica - Chemical<br />
Safety Report), ovvero produttori,<br />
importatori o utilizzatori a<br />
valle, deve verificare che le informazioni<br />
riportate nella SDS siano<br />
coerenti con quelle contenute in<br />
questa valutazione e di riportare i<br />
relativi scenari di esposizione, incluse,<br />
se del caso, le categorie<br />
d’uso e d’esposizione (si veda la<br />
tabella 3) in un allegato della<br />
scheda dei dati di sicurezza che<br />
consideri gli usi identificati e includa<br />
determinati requisiti (si veda<br />
il riquadro 3).<br />
Il successivo art. 32, «Obbligo di<br />
comunicare informazioni a valle della<br />
catena d’approvvigionamento per<br />
le sostanze in quanto tali o in quanto<br />
componenti di preparati per le quali<br />
non è prescritta una scheda di dati di<br />
sicurezza», dispone che il fornitore di<br />
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SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articolo<br />
TABELLA1<br />
Produttorediunarticolo: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all’interno della<br />
Comunità;<br />
Dichiarante: ilfabbricanteol’importatorediunasostanza,oilproduttoreol’importatorediun<br />
articolochepresentaunaregistrazioneperunasostanza;<br />
Fabbricante: ognipersonafisicaogiuridicastabilitanellaComunitàchefabbricaunasostanzaall’internodellaComunità;<br />
Importatore: ognipersonafisicaogiuridicastabilitanellaComunitàresponsabiledell’importazione;<br />
Utilizzatoreavalle: ognipersonafisicaogiuridicastabilitanellaComunitàdiversadalfabbricanteodall’importatorecheutilizzaunasostanza,inquantotaleoinquantocomponentediun<br />
preparato,nell’eserciziodellesueattivitàindustrialioprofessionali.Idistributoriei<br />
consumatorinonsonoconsideratiutilizzatoriavalle.Unreimportatoreacuisiapplical’esenzionedicuiall’articolo2,paragrafo7,letterac)èconsideratounutilizzatore<br />
avalle;<br />
Distributore: ognipersonafisicaogiuridicastabilitanellaComunità,compresoilrivenditorealdettaglio,<br />
che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in<br />
quantotaleoinquantocomponentediunpreparato,aifinidellasuavenditaaterzi;<br />
Attoridellacatena<br />
d’approvvigionamento:<br />
Fornitore di una sostanza o<br />
diunpreparato:<br />
tuttiifabbricantie/oimportatorie/outilizzatoriavalleinunacatenad’approvvigionamento;<br />
ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul<br />
mercatounasostanza,inquantotaleoinquantocomponentediunpreparato,oun<br />
preparato;<br />
Fornitorediunarticolo: ogniproduttoreoimportatorediunarticolo,distributoreoaltroattoredellacatena<br />
diapprovvigionamentocheimmetteunarticolosulmercato;<br />
Destinatariodiunasostanza<br />
odiunpreparato:<br />
unutilizzatoreavalleoundistributoreacuivienefornitaunasostanzaounpreparato;<br />
Destinatariodiunarticolo: unutilizzatoreindustrialeoprofessionaleoundistributorecuivienefornitounarticolo,esclusiiconsumatori.<br />
una sostanza (intesa in quanto tale o<br />
in quanto componente di un preparato),<br />
non obbligato a redigere una<br />
SDS, secondo quanto appena espresso,<br />
deve comunicare ai destinatari di<br />
queste sostanze, le seguenti informazioni,<br />
adeguate e aggiornate:<br />
«a) il numero o i numeri di registrazione<br />
di cui all’articolo 20, paragrafo<br />
3, se disponibili, per le sostanze<br />
per le quali le informazioni sono<br />
comunicate in forza delle lettere b),<br />
c) o d) del presente paragrafo;<br />
b) se la sostanza è soggetta ad autorizzazione,<br />
precisazioni sulle eventuali<br />
autorizzazioni rilasciate o rifiutate<br />
a norma del titolo VII nella mede-<br />
93
94<br />
SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articolo<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
I16puntidellaschedadeidatidisicurezza<br />
1 Identificazionedellasostanza/delpreparatoedellasocietà/impresa;<br />
2 identificazionedeipericoli;<br />
3 composizione/informazionisugliingredienti;<br />
4 misurediprontosoccorso;<br />
5 misuredilottaantincendio;<br />
6 misureincasodirilascioaccidentale;<br />
7 manipolazioneeimmagazzinamento;<br />
8 controllidell’esposizione/protezioneindividuale;<br />
9 proprietàfisicheechimiche;<br />
10 stabilitàereattività;<br />
11 informazionitossicologiche;<br />
12 informazioniecologiche;<br />
13 considerazionisullosmaltimento;<br />
14 informazionisultrasporto;<br />
15 informazionisullaregolamentazione;<br />
16 altreinformazioni.<br />
sima catena d’approvvigionamento;<br />
c) precisazioni sulle eventuali restrizioni<br />
imposte a norma del titolo VIII;<br />
d) ogni altra informazione disponibile<br />
e pertinente sulla sostanza, necessaria<br />
per consentire l’identificazione<br />
e l’applicazione di misure appropriate<br />
di gestione dei rischi, incluse<br />
le condizioni specifiche derivanti<br />
dall’applicazione dell’allegato<br />
XI, punto 3».<br />
Poiché il REACH si occupa anche<br />
di sostanze contenute all’interno degli<br />
articoli (art. 33, «Obbligo di comunicare<br />
informazioni sulle sostanze<br />
presenti negli articoli»), nello stesso<br />
regolamento è previsto che «Il fornitore<br />
di un articolo contenente una<br />
sostanza che risponde ai criteri di<br />
cui all’articolo 57 ed è stata identificata<br />
a norma dell’articolo 59, paragrafo<br />
1, in concentrazioni superiori<br />
allo 0,1% in peso/peso fornisce al<br />
destinatario dell’articolo informazioni,<br />
in possesso del fornitore, sufficienti<br />
a consentire la sicurezza d’uso<br />
dell’articolo e comprendenti, quanto<br />
meno, il nome della sostanza», e,<br />
inoltre «Su richiesta di un consumatore,<br />
il fornitore di un articolo contenente<br />
una sostanza che risponde ai<br />
criteri di cui all’articolo 57 ed è stata<br />
identificata a norma dell’articolo 59,<br />
paragrafo 1, in concentrazioni superiori<br />
allo 0,1% in peso/peso fornisce<br />
al consumatore informazioni, in possesso<br />
del fornitore, sufficienti a consentire<br />
la sicurezza d’uso dell’articolo<br />
e comprendenti, quanto meno, il<br />
nome della sostanza».<br />
Lagestione<br />
delleinformazioni<br />
Queste informazioni (si veda<br />
l’art. 35, «Accesso dei lavoratori<br />
alle informazioni», REACH) devono<br />
essere messe a disposizione, dai<br />
datori di lavoro, ai lavoratori nonché<br />
ai loro rappresentati che utilizzano<br />
le sostanze, i preparati o gli<br />
articoli, o che possono essere espo-<br />
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TABELLA2<br />
sti nel corso della loro attività professionale.<br />
Si deduce chiaramente<br />
come questo concetto ricada negli<br />
obblighi stabiliti dal D.Lgs. n. 626/<br />
1994 e seguenti modifiche e integrazioni,<br />
come, per esempio, la valutazione<br />
dei rischi, l’informazione<br />
e la formazione, la sorveglianza sanitaria,<br />
la misure preventive e protettive<br />
ecc., e, pertanto, con il RE-<br />
ACH implementi, in maniera esaustiva<br />
e corretta, la percezione dei<br />
pericoli/rischi derivanti dai chemical.<br />
Pertanto, è necessario che le figure<br />
già menzionate nell’attività di<br />
sicurezza e di tutela della salute nei<br />
luoghi di lavoro si adeguino per<br />
rivedere, utilizzare e, se del caso,<br />
integrare le disposizioni derivanti<br />
dalle norme che si occupano di tutela<br />
dei lavoratori, in particolare il<br />
D.Lgs. n. 626/1994, con le prescrizioni<br />
fornite dal REACH, per quanto<br />
di pertinenza. l<br />
13 novembre 2007 N. 21
13 novembre 2007 N. 21<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
Definizionidellecategoried’usoed’esposizione<br />
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SOSTANZE PERICOLOSE<br />
Articolo<br />
TABELLA3<br />
Uso: ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione,trattamento,riempimentodicontenitori,trasferimentodauncontenitoreadunaltro,miscelazione,produzionediunarticoloodognialtrautilizzazione.<br />
Usoproprio<br />
deldichiarante: unusoindustrialeoprofessionaledapartedeldichiarante.<br />
Uso<br />
identificato:<br />
Scenario<br />
d’esposizione:<br />
l’usodiunasostanza,inquantotaleoinquantocomponentediunpreparato,ol’usodiunpreparato,previstodaunattoredellacatenad’approvvigionamento,compresol’usoproprio,ochegli<br />
ènotificatoperiscrittodaunutilizzatoreimmediatamenteavalle.<br />
l‘insiemedellecondizioni,compreselecondizionioperativeelemisuredigestionedeirischi,che<br />
descrivonoilmodoincuilasostanzaèfabbricataoutilizzataduranteilsuociclodivitaeilmodo<br />
incuiilfabbricanteol'importatorecontrollaoraccomandaagliutilizzatoriavalledicontrollare<br />
l’esposizionedellepersoneedell’ambiente.Questiscenarid'esposizionepossonocoprireunprocessoounusospecificoopiùprocessiousispecifici,sedelcaso.<br />
Categoria d’uso<br />
ed’esposizione: unoscenariod’esposizionechecopreunavastagammadiprocessiousi,incuiiprocessiogliusi<br />
sonocomunicatiquantomenointerminidibrevedescrizionegeneraledell’uso.<br />
Informazionidariportareperogniscenariod’esposizione<br />
Scenariod’esposizionerelativoall’uso________________:<br />
RIQUADRO3<br />
Condizionioperative:<br />
iprocessicoinvolti,compresalaformafisicasottocuilasostanzaèfabbricata,trasformatae/outilizzata;<br />
le attività dei lavoratori relative a tali processi e la durata e la frequenza della loro esposizione alla<br />
sostanza;<br />
leattivitàdeiconsumatorieladurataelafrequenzadellaloroesposizioneallasostanza;<br />
ladurataelafrequenzadelleemissionidellasostanzaneivaricompartiambientalieisistemiditrattamentodelleacquereflueeladiluizionenelcompartoambientalericevente;<br />
Misuredigestionedeirischi:<br />
le misure di gestione dei rischi per ridurre o evitare l’esposizione diretta o indiretta della popolazione<br />
(compresiilavoratorieiconsumatori)edeivaricompartiambientaliallasostanza;<br />
le misure di gestione dei rifiuti per ridurre o evitare l’esposizione della popolazione e dell’ambiente alla<br />
sostanzadurantelosmaltimentoe/oilriciclaggiodeirifiuti.<br />
95
LEGISLAZIONE<br />
In breve<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
RASSEGNADILEGISLAZIONE<br />
a cura diMarcoFabrizio, avvocato in Roma<br />
ITALIA<br />
ISTRUZIONI TECNICHE CONTRO IL RISCHIO<br />
DA ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI<br />
DecretodelMinisterodellaDifesa<br />
24luglio2007<br />
«Istruzioni tecniche per disciplinare l’organizzazione<br />
operativa in ordine alla gestione in<br />
sicurezza radiologica delle attività e alla tutela<br />
contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti»<br />
(S.O. n. 207 alla G.U. del 16 ottobre 2007, n.<br />
241)<br />
Il decreto ha approvato le istruzioni tecniche per<br />
disciplinare l’organizzazione operativa per la gestione<br />
in sicurezza radiologica delle attività e per<br />
la tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni<br />
ionizzanti, istruzioni allegate al decreto stesso,<br />
composte di 87 articoli e dodici allegati tecnici. In<br />
particolare, risultano soggetti alla nuova disciplina<br />
anche gli studenti impiegati in attività formativa<br />
e i lavoratori esterni alla stessa amministrazione,<br />
comprendendo anche i rischi per la popolazione<br />
civile eventualmente coinvolta.<br />
La normativa si poggia sulla contigua disciplina<br />
valida in ambito civile (D.Lgs. n. 230/1995), recependone<br />
espressamente le definizioni (art. 1,<br />
comma 3, «Istruzioni tecniche»), disciplinando, in<br />
ambito militare, qualsiasi passaggio, dalla detenzione<br />
alla produzione e al trasporto, di sorgenti<br />
di radiazioni, di materie radioattive e di prodotti,<br />
nonché le apparecchiature e i dispositivi in genere<br />
che le contengono.<br />
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE<br />
DecretodelMinisterodell’Economia<br />
edelleFinanze<br />
26luglio2007<br />
«Misure relative al Fondo per la promozione dei<br />
trasporti marittimi sicuri» (G.U. dell’8 ottobre<br />
2007, n. 234)<br />
96<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
Il decreto ha disposto l’utilizzo, nel settore della<br />
nautica da diporto, del contributo già stanziato<br />
dall’art. 145, comma 40, legge n. 388/2000, al fine<br />
di finanziare l’incentivazione e il sostegno per<br />
l’alta formazione professionale nonché i progetti<br />
di studio e di ricerca per la promozione di trasporti<br />
marittimi sicuri. L’assegnazione dei finanziamenti<br />
potrà avvenire, in particolare, per:<br />
• la riduzione dei fattori di rischio dei sinistri marittimi<br />
attraverso lo studio di metodologie e di modalità<br />
di progettazione e di costruzione di unità<br />
da diporto caratterizzate da elementi innovativi;<br />
• la riduzione dei fattori di rischio dei sinistri marittimi<br />
connessi ad aspetti tecnicoimpiantistici<br />
delle navi e delle imbarcazioni da diporto;<br />
• la riduzione dei fattori di rischio per la sicurezza<br />
della navigazione connessi alla progettazione e<br />
alla verifica dei mezzi di salvataggio e alle tecniche<br />
di evacuazione delle unità da diporto;<br />
• la riduzione dei rischi per la nave e per le persone<br />
derivanti dalla gestione della sicurezza della<br />
navigazione e della security a bordo delle unità<br />
da diporto;<br />
• la riduzione dei rischi per la nave e il personale<br />
navigante imbarcato sulle navi e sulle imbarcazioni<br />
da diporto, correlati all’organizzazione e alle<br />
modalità delle prestazioni lavorative.<br />
Il termine per inoltrare le istanze di finanziamento<br />
(dal 90% al 25% dei costi per le attività<br />
di ricerca) risulta, tuttavia, già scaduto lo scorso<br />
23 ottobre 2007 (15 giorni dalla data di<br />
entrata in vigore del decreto, avvenuta il giorno<br />
stesso della data di pubblicazione in Gazzetta<br />
Ufficiale).<br />
SICUREZZA E SVILUPPO<br />
DELLA RETE FERROVIARIA COMUNITARIA<br />
Decretolegislativo<br />
10agosto2007,n.162<br />
«Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/<br />
CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie<br />
comunitarie» (S.O. n. 199 alla G.U. dell’8<br />
ottobre 2007, n. 234)<br />
13 novembre 2007 N. 21
Il decreto riporta la nuova disciplina di derivazione<br />
comunitaria inerente alle condizioni di<br />
sicurezza per l’accesso al mercato dei servizi<br />
ferroviari, con l’obiettivo, inoltre, di mantenere,<br />
«ove ragionevolmente praticabile», il costante<br />
miglioramento della sicurezza del sistema<br />
ferroviario italiano, soprattutto attraverso<br />
la prevenzione degli incidenti gravi. Questi<br />
obiettivi potranno essere perseguiti attraverso<br />
diversi strumenti, quali:<br />
• l’ammodernamento e l’armonizzazione della<br />
struttura normativa nazionale con quella comunitaria;<br />
• la progressiva adozione degli obiettivi comuni<br />
di sicurezza e dei metodi comuni di sicurezza,<br />
come definiti dagli allegati al decreto medesimo;<br />
• l’individuazione di un organismo nazionale<br />
preposto alla sicurezza e di un organismo investigativo<br />
incaricato di effettuare indagini<br />
sugli incidenti e sugli inconvenienti ferroviari;<br />
• l’assegnazione dei compiti e delle competenze<br />
ai menzionati organismi, nonché la ripartizione<br />
di responsabilità tra i soggetti interessati<br />
(art. 1).<br />
Il campo di applicazione della nuova normativa<br />
si estende all’intero “sistema ferroviario”<br />
italiano, intendendo come tale «l’insieme dei<br />
sottosistemi di natura strutturale e funzionale,<br />
quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/<br />
16/CE e successive modificazioni nonché la gestione<br />
e l’esercizio nel suo complesso», a esclusione,<br />
peraltro, delle metropolitane, dei tram<br />
e di altri sistemi di trasporto leggero su rotaia,<br />
delle reti funzionalmente isolate dal resto del<br />
sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi<br />
passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché<br />
alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente<br />
su queste reti e, infine, a esclusione<br />
dell’infrastruttura ferroviaria privata utilizzata<br />
solo dal proprietario per le sue operazioni<br />
di trasporto merci (art. 2, commi 1 e 4).<br />
Risulta istituita, pertanto, l’Agenzia nazionale<br />
per la sicurezza delle ferrovie, con sede in Firenze,<br />
quale autorità assegnataria dei compiti<br />
di autorità preposta alla sicurezza per il sistema<br />
ferroviario italiano di cui al capo IV, direttiva<br />
2004/49/CE, competente per l’intero sistema<br />
ferroviario italiano e sottoposta ai poteri di<br />
indirizzo e di vigilanza del Ministro dei Trasporti<br />
(artt. 47).<br />
Quanto allo «Sviluppo e gestione della sicurezza»<br />
(capo III, artt. 813), il decreto demanda<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
LEGISLAZIONE<br />
In breve<br />
a ciascun gestore dell’infrastruttura e a ciascuna<br />
impresa ferroviaria, la responsabilità della<br />
propria parte di sistema e del relativo finanziamento<br />
sicuro, compresa la fornitura di materiale<br />
e l’appalto di servizi nei confronti di<br />
utenti, di clienti, di lavoratori interessati e di<br />
terzi. Sotto questo profilo risulta imposto,<br />
inoltre, a carico dei gestori dell’infrastruttura<br />
o delle imprese ferroviarie, l’obbligo di elaborare<br />
dei propri sistemi di gestione della sicurezza<br />
(SGS), così da garantire almeno la sostenibilità<br />
dei CST (obiettivi comuni di sicurezza)<br />
da parte del sistema ferroviario, così come la<br />
conformità alle norme di sicurezza nazionali e<br />
ai requisiti di sicurezza contenuti nelle STI<br />
(specifiche tecniche di interoperabilità) e la<br />
pertinente applicazione dei metodi comuni di<br />
sicurezza (CSM). In particolare, il SGS, definito<br />
in dettaglio nell’allegato III al nuovo decreto,<br />
risulta finalizzato a garantire il controllo di<br />
tutti i rischi connessi all’attività dei gestori dell’infrastruttura<br />
o delle imprese ferroviarie,<br />
compresa la manutenzione, i servizi, la fornitura<br />
del materiale e il ricorso a imprese appaltatrici,<br />
tenendo conto, inoltre, dei rischi generati<br />
dalle attività dei terzi (art. 13). Sui medesimi<br />
gestori dell’infrastruttura così come delle<br />
imprese ferroviarie è previsto anche l’obbligo<br />
di rendicontazione annuale, a favore dell’Agenzia,<br />
con una relazione sulla sicurezza<br />
relativa all’anno precedente, indicando almeno<br />
i dati relativi alle modalità di conseguimento<br />
degli obiettivi di sicurezza interni e i risultati<br />
dei piani di sicurezza, l’elaborazione degli<br />
indicatori nazionali di sicurezza e dei CSI ex<br />
Allegato I, i risultati degli audit di sicurezza e<br />
le osservazioni relativamente alle carenze/malfunzionamento<br />
delle operazioni ferroviarie/<br />
gestione infrastruttura, tali da rivestire un interesse<br />
per l’Agenzia.<br />
Con l’entrata in vigore della nuova normativa,<br />
inoltre, lo stesso accesso all’infrastruttura sarà<br />
condizionato al possesso, per l’impresa ferroviaria,<br />
di un certificato di sicurezza valido per<br />
l’intera rete ferroviaria o parte di essa (art.<br />
14). A propria volta, il gestore dell’infrastruttura,<br />
per poter gestire e far funzionare l’infrastruttura<br />
ferroviaria, dovrà ottenere una speciale<br />
autorizzazione di sicurezza, rilasciabile a<br />
richiesta dall’Agenzia (art. 15).<br />
Per le reti regionali isolate e non isolate interessate<br />
da traffico di merci, la nuova disciplina<br />
è posticipata a tre anni dalla data di entrata in<br />
vigore del decreto. l<br />
97
DOMANDE E RISPOSTE<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
QUESITISULL’ANTINCENDIO<br />
diMarioAbate,DirettoreviceDirigenteComandoprovincialeVVFMilano<br />
98<br />
LAVORAZIONI NELLE OFFICINE MECCANICHE<br />
Nella definizione di attività 72, «Officine<br />
meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre<br />
25 addetti», il numero di addetti è da intendersiriferitoallepersoneeffettivamenteoperantinellelavorazionimeccanicheocomesommadi<br />
tuttelepersonepresentinell’ambienteancheper<br />
altreoperazioni(peresempio,perilcontrollodella<br />
qualità, per la semplice pulitura manuale, per<br />
l’amministrazioneecc.)?<br />
Occorre considerare i dipendenti specificamentedestinatiallamansionedilavorazione<br />
afreddoe,comunque,quelliespostiairischidella<br />
stessa. Chi lavora, per esempio, ai piani superiori<br />
negliufficipuòesseresenz’altroesclusodalcomputodegliaddetti.<br />
ACCESSO A UN IMPIANTO TERMICO<br />
Uno studio tecnico sta progettando l’adeguamento<br />
di una centrale termica inserita<br />
all’interno della volumetria di un fabbricato scolastico.<br />
L’edificioscolastico,realizzatoneglianni’40,èin<br />
muraturaportante.<br />
Il progetto prevede la trasformazione dell’impianto<br />
termico, attualmente a gasolio, a gas metano<br />
con l’utilizzo dello stesso locale interrato<br />
destinatoacentraletermica.<br />
Ilproblemaèchelacentraletermicaèsottostante<br />
a un ambiente scolastico con affollamento superiorea0,4pers./m<br />
2 e,pertanto,secondoilpunto4.2.1,D.M.12aprile1996,questasottostanzaèammessasoloselapareteconfinanteconintercapedine<br />
a uso esclusivo, si estenda per una lunghezzanoninferioreal20%delperimetro.<br />
Inoltre, secondo il punto 4.2.3 dello stesso decreto,l’aperturainaerazionesideveestendereafilo<br />
del soffitto, la superficie netta di aerazione deve<br />
essere aumentata del 50% e, in ogni caso, deve<br />
estendersilungoalmenoil70%dellapareteattestatasull’esterno.<br />
Trattandosi, però, di un intervento di adeguamento<br />
su di un edificio realizzato in muratura<br />
portante, non è possibile estendere la superficie<br />
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di aerazione per il 70% della parete attestata su<br />
intercapedineantincendio,inquantosiinnescherebberoserieproblematicheditipostrutturale.Sièpensato,pertanto,diridurreilperimetrodella<br />
centrale termica realizzando una parete REI<br />
120 in maniera tale da rispettare la condizione<br />
dell’estensione dell’aerazione al 70% della pareteattestatasuintercapedineantincendio.<br />
Inquestomodo,però,verrebbemenoilrequisito<br />
dell’acceso alla CT, infatti il punto 4.2.5 (accesso),<br />
D.M.12aprile1996,prevedeche,nelcasodilocaliubicatiall’internodelvolumedifabbricatidestinati,<br />
anche parzialmente, a scuole o soggetti ad<br />
affollamentosuperiorea0,4personeperm 2 ,l’accesso<br />
deve avvenire direttamente dall’esterno o<br />
da intercapedine antincendio di larghezza non<br />
inferiorea0,9m.<br />
Nel caso in esame, infatti, si configurerebbe un<br />
accessoallacentraletermicadadisimpegnoauso<br />
esclusivoalqualesiaccederebbe,asuavolta,dallastessaintercapedinesucuièattestatalaparete<br />
diaerazione.<br />
Ècorrettaquestaprocedura?<br />
Aisensidelpunto4.2.5,decretoministeriale<br />
12 aprile 1996, l’accesso al locale dove è installatol’impiantotermicopuòavvenire:<br />
l dall’esterno;<br />
l daspazioscoperto;<br />
l dastradapubblicaoprivatascoperta;<br />
l daporticati;<br />
l daintercapedineantincendiodilarghezzanon<br />
inferiorea0,9m;<br />
l dall’interno tramite disimpegno, realizzato in<br />
modo da evitare la formazione di sacche di gas,<br />
aerato a mezzo di aperture realizzate su parete<br />
attestatasuunospazioscoperto,unastradapubblicaoprivatascoperta,ointercapedine.<br />
Nel caso prospettato si avrebbe un accesso indiretto<br />
alla centrale termica da intercapedine, tramite<br />
locale disimpegno a uso esclusivo della centraletermica.<br />
Questasoluzioneprogettuale,purnonrisultando<br />
inclusaneicasiindividuatidalpunto4.2.5,appare<br />
perseguirelecondizionidisicurezzanoninferiori<br />
a quelli che deriverebbero dal puntuale rispetto<br />
dellaregolatecnicadiprevenzioneincendi. l<br />
13 novembre 2007 N. 21
IGIENE E SICUREZZA<br />
RASSEGNADIGIURISPRUDENZA<br />
acuradiPierguidoSoprani, avvocato<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
INFORTUNIO SUL LAVORO.<br />
TRAVISAMENTO DELLA PROVA<br />
Cassazionepenale,sez.IV,<br />
(ud.23gennaio2007)<br />
24aprile2007,n.16420,<br />
Pres. Brusco,Rel.Novarese<br />
InfortunisullavoroContrastotralesentenzediprimoedisecondogradoObbligodelGiudicediappellodiforniremotivazionelogica<br />
e coerente Condizioni Valutazione <br />
MancatorispettoÈtaleAnnullamentocon<br />
rinviodelladecisioneimpugnata<br />
In caso di difformità di valutazioni nei due gradi<br />
delgiudiziodimerito,oppuredidiversesoluzioni<br />
accolte dai giudici di merito in tema di responsabilità,<br />
il giudice di appello deve dar conto degli<br />
argomentidiprovasviluppatinelladecisionemodificata,<br />
anche con argomentazioni contrastanti<br />
per implicito, e deve delineare le linee portanti<br />
del proprio alternativo ragionamento probatorio,<br />
e confutare specificamente i più rilevanti argomenti<br />
motivazionali della prima sentenza con<br />
ragionamento logico e coerente, a pena di travisamentodellaprova.<br />
Nota<br />
Il Tribunale aveva condannato il legale rappresentante<br />
di una ditta esecutrice dei lavori di<br />
smontaggio di un ponteggio e datrice di lavoro<br />
della vittima e il responsabile tecnico e di cantiere<br />
della ditta esecutrice dell’impianto dell’ascensore,<br />
in relazione a un infortunio mortale in un<br />
cantiere. Al primo si addebitava di non aver impedito<br />
l’utilizzo di un ascensore non collaudato e<br />
con pianale inadeguato per il trasporto di strutture<br />
di ponteggio (sicché, cedendo questo pianale,<br />
la vittima era precipitata a terra); al secondo, di<br />
aver allestito questa piattaforma con tavole di<br />
armatura inidonee per consistenza, spessore e<br />
larghezza, e per aver consentito che, in caso di<br />
disattivazione dell’impianto, nondimeno resi<br />
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GIURISPRUDENZA<br />
Massime<br />
duasse la possibilità di utilizzare il quadro elettrico,<br />
di accedere all’ascensore e di rimuovere la<br />
pulsantiera, nonché di non avere prescritto la<br />
non utilizzabilità dell’impianto a causa della precarietà<br />
del pianale.<br />
Proposto appello, la Corte aveva condannato il<br />
datore di lavoro, assolvendo, però, il DT della ditta<br />
esecutrice dell’impianto dell’ascensore. La Corte<br />
aveva evidenziato che il datore di lavoro aveva<br />
illecitamente intermediato manodopera, giacché<br />
aveva subappaltato il montaggio del ponteggio a<br />
una ditta (il cui direttore e responsabile del cantiere<br />
aveva definito la sua posizione con il patteggiamento),<br />
attribuendole i propri lavoratori senza<br />
preoccuparsi della loro sicurezza e del rispetto<br />
delle norme di prevenzione degli infortuni; mentre<br />
il DT, pur avendo curato l’erezione dell’impianto<br />
ascensore ed effettuato il pianale provvisorio,<br />
aveva sospeso i lavori con il ritiro delle maestranze,<br />
in attesa del completamento dei lavori<br />
edili, per procedere, poi, all’ultimazione e alla<br />
rifinitura dell’impianto (in realtà, le maestranze,<br />
prima di allontanarsi dal cantiere, avevano avuto<br />
cura di abbassare l’ascensore al piano terreno, di<br />
infilare in un cunicolo all’interno di una struttura<br />
muraria, al di sotto del piano terra, la pulsantiera,<br />
di abbassare gli interruttori della locale centralina<br />
e di chiudere questo ambiente a chiave; pertanto,<br />
non erano rilevanti l’omesso scollegamento dei<br />
cavi della pulsantiera, neppure rimossa, e della<br />
centralina, accertato dal funzionario dell’ASL, né<br />
la consegna della chiave della predetta al responsabile<br />
della ditta, che procedeva alla rimozione<br />
del ponteggio senza disattivare l’impianto elettrico,<br />
atteso che l’accesso era necessario per consentire<br />
un pronto intervento in caso di incendi, di<br />
infiltrazioni di acqua o di altri pericoli, tenendo in<br />
ulteriore conto che l’accesso al vano ascensore dai<br />
piani era impedito mediante assi orizzontali inchiodati<br />
con chiodi di acciaio).<br />
Il ricorso per Cassazione, proposto sia dal datore<br />
di lavoro sia dalle parti civili, era articolato su<br />
molteplici motivi, tra i quali:<br />
99
GIURISPRUDENZA<br />
Massime<br />
• l’assenza del nesso eziologico tra le omissioni<br />
del datore di lavoro e l’evento, imputabile all’improvviso<br />
cedimento del pianale e alla colpevole<br />
tolleranza dell’uso improprio dell’ascensore;<br />
• il travisamento dei fatti nella ricostruzione del<br />
nesso causale in relazione agli speciali doveri collegati<br />
alla posizione di garanzia del DT, poiché<br />
l’uso dell’ascensore come montacarichi in un cantiere<br />
edile non è soltanto consueto e prevedibile,<br />
ma costituisce, nella fattispecie, «una prassi operativa»,<br />
secondo quanto accertato nel processo,<br />
mentre il pianale era stato costruito con tavole<br />
rinvenute in cantiere e del tutto inadeguate;<br />
• l’erronea applicazione del giudizio controfattuale,<br />
poiché, se il pianale fosse stato costruito<br />
secondo quanto prescrive la normativa di prevenzione<br />
infortuni (art. 23, D.P.R. n. 164/1956),<br />
l’evento non si sarebbe verificato;<br />
• la violazione dell’obbligo di sicurezza di impedire,<br />
con adeguate misure, l’uso dell’ascensore,<br />
giacché il cavo elettrico non era stato scollegato<br />
né isolato (operazione normale nel caso di temporanea<br />
interruzione dei lavori e unica soluzione<br />
ammessa per impedire realmente il funzionamento<br />
dell’ascensore), non era stata rimossa né<br />
scollegata neppure la pulsantiera, né era stata<br />
data informazione dei rischi specifici legati alla<br />
precarietà e alla pericolosità del pianale.<br />
Le omissioni evidenziate ai punti precedenti avevano<br />
dimostrato la tolleranza e il consenso all’uso<br />
dell’ascensore come montacarichi con un pianale<br />
inadeguato, laddove poi il DT, proprio perché<br />
aveva lasciato incustodito il montacarichi, avrebbe<br />
dovuto accertare e controllare che questa situazione<br />
non presentasse alcun pericolo per i lavoratori<br />
presenti in cantiere.<br />
Quanto alla posizione del datore di lavoro, la<br />
Cassazione ha condiviso le argomentazioni dei<br />
Giudici di merito. È stata correttamente affermata<br />
la responsabilità dell’imputato per aver effettuato<br />
«uncommerciodimanodopera» con la ditta<br />
subappaltatrice, disinteressandosi del tutto<br />
della sicurezza sul lavoro per i propri dipendenti,<br />
laddove la Giurisprudenza (ex plurimis Cass., sez.<br />
IV, 16 febbraio 2006, n. 5977) ha ritenuto che, in<br />
caso di subappalto di alcuni lavori, anche specialistici,<br />
che si svolgono nello stesso cantiere, non<br />
venendo meno la diretta riconducibilità all’appaltatore<br />
del poteredovere in termini di organizza<br />
100<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
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zione generale del cantiere, sussiste la sua responsabilità<br />
nella predisposizione delle misure<br />
antinfortunistiche, nella loro osservanza e dovuta<br />
sorveglianza al riguardo, tanto più che, nella fattispecie,<br />
erano all’opera operai della propria ditta<br />
(avviati al lavoro in regime di “caporalato”).<br />
Quanto alle doglianze delle parti civili, la Cassazione<br />
ha ritenuto gli argomenti motivazionali<br />
della sentenza di appello ispirati da un ragionamento<br />
non logico né coerente. In realtà, la sentenza<br />
impugnata aveva sostenuto che «era reso<br />
del tutto manifesto a chiunque lo stato di ”fuori<br />
uso”dellastruttura de qua», ma era poi costretta<br />
ad ammettere che la pulsantiera e il quadro elettrico<br />
non erano stati disattivati, nonostante il funzionario<br />
dell’ASL avesse spiegato che si sarebbe<br />
dovuto ricorrere allo scollegamento dei cavi, e<br />
che la pulsantiera non era stata neppure rimossa.<br />
Inoltre, era stata riconosciuta l’attendibilità della<br />
testimonianza del dipendente incaricato della<br />
messa in sicurezza dell’ascensore, nonostante<br />
questi fosse stato contrastato dalla deposizione<br />
di un altroteste.<br />
Neppure la Corte di appello aveva dato conto<br />
dell’invocata nozione di comune esperienza, suffragata<br />
dal quadro probatorio e sostenuta dalla<br />
sentenza di primo grado, secondo cui l’uso dell’ascensore<br />
come montacarichi costituisce una situazione<br />
prevedibile nei cantieri edili ed era, nella<br />
fattispecie, «consueto, ripetuto ed indotto»<br />
quasi«unaprassioperativa».<br />
In questo contesto fattuale e di riscontro probatorio,<br />
i Giudici di secondo grado non avrebbero<br />
avuto, secondo logica, la possibilità di ritenere<br />
«deltuttomanifesto» e soprattutto«tecnicamente<br />
concreto» lo stato di fuori uso dell’impianto<br />
che aveva cagionato l’infortunio. Né, al riguardo,<br />
erano decisive le ulteriori circostanze, riferite da<br />
unteste, relative alla collocazione della pulsantiera<br />
in un cunicolo all’interno di una struttura muraria,<br />
al di sotto del piano terra, e all’abbassamento<br />
degli interruttori del locale centralina,<br />
giacché l’ASL aveva ritenuto operazioni indispensabili<br />
la disattivazione del quadro elettrico e della<br />
pulsantiera per escludere l’utilizzazione dell’ascensore<br />
quale montacarichi.<br />
Né i Giudici di appello avevano ritenuto rilevante<br />
l’accertamento sull’idoneità del pianale, che invece<br />
la sentenza di primo grado aveva qualificato<br />
come inadatto, in quanto era prevedibile la possi<br />
13 novembre 2007 N. 21
ilità di utilizzo dell’ascensore come montacarichi,<br />
sicché doveva essere tenuta in considerazione<br />
l’esecuzione della piattaforma, secondo la disciplina<br />
dettata dall’art. 23, D.P.R. n. 164/1956 (tanto<br />
più, in ragione della sussistenza dell’obbligo di<br />
ridurre al minimo i rischi connessi all’utilizzo di<br />
attrezzature per operazioni e in condizioni non<br />
adatte); tant’è che il Tribunale era giunto alla conclusione<br />
che l’evento non si sarebbe verificato se il<br />
pianale fosse stato messo in opera in base alle<br />
prescrizioni della normativa antinfortunistica.<br />
L’accertata situazione di travisamento del fatto<br />
ha comportato, così, l’annullamento della decisione<br />
di appello, con rinvio ad altro Giudice di<br />
pari grado.<br />
RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE<br />
PER INFORTUNIO PRESSO LE MACCHINE<br />
Cassazionepenale,sez.IV,<br />
(ud.20marzo2007)<br />
19aprile2007,n.15873,<br />
Pres.DeGrazia,Rel.Colombo<br />
LavoroInfortunisullavoro<strong>Sicurezza</strong>delle<br />
macchine Responsabilità del costruttore <br />
CondizioniLimitiConcorrenteresponsabilità<br />
del datore di lavoro utilizzatore SussistenzaLimiti<br />
Il costruttore risponde per gli eventi dannosi<br />
causalmente ricollegabili alla costruzione di<br />
una macchina che risulti priva dei necessari<br />
dispositivi o requisiti di sicurezza (obbligo su<br />
di lui incombente per il disposto dell’articolo 7<br />
del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547), a meno che<br />
l’utilizzatore abbia compiuto sulla macchina<br />
trasformazioni di natura ed entità tale da poter<br />
essere considerate causa sopravvenuta da<br />
sola sufficiente a determinare l’evento (per<br />
esempio, nel caso di una totale trasformazione<br />
strutturale della macchina).<br />
Nota<br />
Il costruttore di una macchina utilizzata in un<br />
ambiente di lavoro, sprovvista di dispositivi diretti<br />
a rendere inaccessibile, per gli arti superiori dell’addetto,<br />
l’ingresso nella zona di operazione degli<br />
organi in movimento o a determinare l’arresto<br />
immediato degli ingranaggi in situazioni di emergenza,<br />
era stato tratto a giudizio in relazione alla<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
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GIURISPRUDENZA<br />
Massime<br />
verificazione di un infortunio sul lavoro. Unitamente<br />
a lui, a titolo autonomo, era stato imputato<br />
anche il datore di lavoro acquirente e utilizzatore<br />
del macchinario.<br />
In sede processuale il costruttore aveva proposto<br />
istanza di applicazione della pena (patteggiamento),<br />
ma contemporaneamente aveva insistito<br />
per una pronuncia assolutoria, con la formula<br />
«per non avere commesso il fatto», adducendo<br />
l’evidenza probatoria della sua estraneità al fatto<br />
in contestazione. In particolare, l’imputato, pur<br />
non contestando la ricostruzione dei fatti, aveva<br />
sostenuto che, non essendo in condizione, nella<br />
sua qualità di costruttorevenditore della macchina,<br />
di intervenire sulla medesima dopo la vendita,<br />
per rimuovere i difetti che ne avevano determinato,<br />
a dire dell’accusa, la pericolosità, l’infortunio<br />
avrebbe dovuto essere attribuito al solo datore<br />
di lavoro.<br />
La sentenza di primo grado del Tribunale, nell’accogliere<br />
l’istanza di patteggiamento collateralmente<br />
rigettando la richiesta assolutoria aveva<br />
rilevato che:<br />
• quest’ultima non poteva essere accolta, perché<br />
il reato era stato correttamente ascritto sia al datore<br />
di lavoro sia al costruttore;<br />
• la macchina sulla quale si è verificato l’infortunio,<br />
ceduta nello stato in cui era stata originariamente<br />
costruita, non aveva subìto, successivamente<br />
all’installazione sul luogo e fino al momento<br />
dell’infortunio, manomissioni o modifiche<br />
peggiorative in ordine ai dispositivi di sicurezza;<br />
• causa determinante del sinistro era stata la<br />
mancanza dei prescritti dispositivi di sicurezza.<br />
La decisione del Tribunale aderiva così alla Giurisprudenza<br />
della Suprema Corte (tra le tante, Cass.,<br />
sezioni unite, 20 gennaio 1991, n. 1003) secondo<br />
la quale, in relazione alle norme che impongono<br />
di dotare le macchine da lavoro dei dispositivi di<br />
sicurezza oggettivi, i costruttori delle macchine<br />
devono essere considerati diretti e principali destinatari<br />
delle norme, cosicché essi rispondono degli<br />
eventi infortunistici dipendenti dall’utilizzazione<br />
della macchina, per propria condotta e per colpa<br />
omissiva (se del caso, a titolo di cooperazione colposa<br />
con il datore di lavoroex art. 113, c.p.).<br />
Con il ricorso per Cassazione, l’imputato si doleva<br />
del fatto che, presentando richiesta di applicazione<br />
della pena, aveva insistito per l’emissione di<br />
una sentenza di proscioglimento, segnalando come<br />
dovesse applicarsi l’indirizzo interpretativo<br />
della Suprema Corte (erano state citate varie decisioni)<br />
secondo il quale le responsabilità del co<br />
101
GIURISPRUDENZA<br />
Massime<br />
struttore, del venditore e dell’installatore delle<br />
macchine vengono a cessare nel momento in cui<br />
queste sono state poste a disposizione del datore<br />
di lavoro. Lo stesso aveva evidenziato, conseguenzialmente,<br />
l’assenza di qualsiasi responsabilità<br />
a carico proprio, lamentando che il giudice,<br />
disattendendo le prospettazioni difensive, aveva<br />
reso un’interpretazione non convincente, avendo<br />
attribuito, sia al venditore, sia al costruttore, una<br />
responsabilità per eventi verificatisi anche a distanza<br />
di anni dalla cessione del bene (quando è<br />
pacifico che, non avendone più la disponibilità,<br />
non avrebbe potuto comunque intervenire sul<br />
macchinario).<br />
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha condiviso<br />
le ragioni decisionali espresse dal Tribunale,<br />
il quale aveva ritenuto la sussistenza del<br />
reato, aderendo alla Giurisprudenza di legittimità<br />
secondo la quale il costruttore risponde<br />
per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili<br />
alla costruzione di una macchina che risulti<br />
priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza<br />
(obbligo incombente sul costruttore<br />
102<br />
IGIENE E SICUREZZA<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
per il disposto dell’art. 6, D.Lgs. n. 626/1994), a<br />
meno che l’utilizzatore abbia compiuto sulla<br />
macchina trasformazioni di natura e di entità<br />
tale da poter essere considerate causa sopravvenuta<br />
da sola sufficiente a determinare<br />
l’evento (per esempio, nel caso di una totale<br />
trasformazione strutturale della macchina;<br />
Cass. pen., sez. IV, 26 ottobre 2005, n. 1216).<br />
Già in passato la Cassazione aveva avuto modo di<br />
chiarire che, nell’ipotesi d’infortunio sul lavoro<br />
provocato da una macchina o da un impianto non<br />
conforme alle norme antinfortunistiche, l’uso di<br />
questa macchina o impianto, da parte del datore<br />
di lavoro, non fa venir meno il rapporto di causalità<br />
tra l’infortunio e la condotta di chi ha costruito,<br />
venduto o ceduto la macchina o realizzato l’impianto<br />
(Cass. pen., sezioni unite, 23 novembre<br />
1990, Tescaro) e che il divieto di produrre macchine<br />
non conformi alle norme per la prevenzione<br />
degli infortuni sul lavoro ha carattere assoluto e<br />
non ammette né giustificazioni tecniche, né la<br />
mancanza di rilievi da parte degli organi ispettivi<br />
(Cass. pen., sez. IV, 15 giugno 1990, Beretta). l<br />
13 novembre 2007 N. 21
104<br />
ENERGIA<br />
Osservatorio CEI Articolo<br />
AMBIENTE<br />
Fotovoltaico:vantaggi,costietecnologie<br />
diSilviaBerri<br />
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano<br />
CEI - Comitato elettrotecnico italiano<br />
CEI<br />
L’aumento dei consumi non assecondato da una pari crescita della disponibilità delle fonti tradizionali, l’attuazione del<br />
Protocollo di Kyoto e le conseguenti e ricadute operative e l’entrata in vigore sia del decreto sulla certificazione energetica<br />
degli edifici (D.Lgs. n. 192/2005) sia della Finanziaria 2007 e succ. decreti attuativi che hanno introdotto un meccanismo di<br />
recupero fiscale per le spese sostenute a favore di misure di risparmio e/o certificazione energetica (DD.MM. 19 febbraio 2007 e<br />
D.Lgs. n. 20/2007) hanno prepotentemente portato alla ribalta le fonti rinnovabili come reale alternativa alle forme energetiche<br />
tradizionali. Tra queste, il fotovoltaico è quella che presenta la maggiore diffusione e le tecnologie più mature; è necessario<br />
però conoscerne tutti gli aspetti, dai risvolti applicativi fino ai costi e alla normativa tecnica di settore.<br />
Il problema dell’inquinamento atmosferico,<br />
causato principalmente dall’eccessivo utilizzo<br />
di combustibili fossili (petrolio, carbone,<br />
gas naturale) suscita, già da tempo, l’interessedistudiosi,politici,imprenditoriemedia.<br />
I governatori di tutto il mondo sono<br />
coinvolti per primi per individuare nuove<br />
strategie volte a ridurre il surriscaldamento<br />
globale. Il Protocollo di Kyoto è la prima<br />
risposta concreta con cui i governi si impegnanoaoperareunariduzionemediamondialedelleemissionideigasresponsabilidei<br />
mutamenti climatici del 5,2% rispetto ai livelli<br />
del 1990, da attuarsi entro il 2012.<br />
Tutte le nazioni stanno avviando politiche<br />
energeticheperincrementarelaproduzione<br />
di energia da fonti rinnovabili e sostenibili,<br />
chiamate “new renewable energy sources”,tralequaliunpostodirilievolooccupal’energiafotovoltaica.<br />
In tutto il mondo sono stati installati circa<br />
4.000MWdiimpiantifotovoltaiciperfornire<br />
energia elettrica sia a utenze connesse<br />
alla rete elettrica che a comunità isolate,<br />
con un incremento di oltre 50% rispetto al<br />
2004 (dati IEA PVPS). La Germania è il Paese<br />
leader per quanto riguarda l’installato<br />
annuoepuòvantareilpiùgrandeimpianto<br />
fotovoltaicoalmondoconunapotenzanominaleparia12MWp.<br />
Le ragioni del grande successo di questa<br />
tecnologia sono da ricercare nelle sue<br />
caratteristiche:<br />
l la fonte solare è facilmente disponibile<br />
sututtoilpianeta;<br />
l l’energia elettrica è prodotta nelle vicinanzedelsuoutilizzoe,quindi,siriducono<br />
icostiditrasportodell’energia;<br />
l gli impianti possono essere costruiti per<br />
ognimisuradienergiarichiesta;<br />
l possonoessereutilizzatesuperficidiappoggiogiàesistenti;<br />
l èparticolarmenteaffidabile;<br />
l lamanutenzionerichiestaèminima;<br />
l nonemettealcunasostanzainquinante.<br />
Se Germania e Giappone da soli valgono il<br />
77% dell’installato annuo, l’Italia occupa<br />
l’ultimaposizione,superataperfinodaSvizzera,<br />
Austria e Finlandia, Paesi noti per la<br />
loroscarsadisponibilitàsolare.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
L’elevato numero di installazioni di impianti<br />
fotovoltaiciinvariPaesièsemprefortementeinfluenzatodaiprogrammigovernatividi<br />
supporto, la cui efficacia è però molto diversainfunzionedell’approccioadottato.In<br />
genere, questi programmi si sono rivelati<br />
efficaci quando hanno promosso gli impianti<br />
connessi alla rete mediante incentivi<br />
correlati all’energia elettrica da essi prodotta,comeindicatoanchenelladirettivaeuropea<br />
2001/77/CE [1] . Questo, invece, non è<br />
accadutoinItalia,quantomenofinoaluglio<br />
2005, provocando sia un notevole ristagno<br />
del mercato sia un mancato sviluppo dell’industria<br />
fotovoltaica e annullando, pertanto,<br />
l’ottima posizione mantenuta dall’Italiafinoal1994,quando,grazieallarealizzazione<br />
della centrale fotovoltaica da 3,3<br />
MWp di Serre Persano (SA), la potenza fotovoltaica<br />
installata era inferiore solo a<br />
quelladegliUSAeaquelladelGiappone.<br />
I nuovi decreti<br />
L’entratainvigoredelD.M.28luglio2005 [2] ,<br />
modificato dal D.M. 6 febbraio 2006 [3] e<br />
[1] «Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell’energia elettrica<br />
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità» (in G.U.C.E. L del 27 ottobre 2001, n. 283).<br />
[2] «Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare» (in Gazzetta<br />
Ufficiale del 5 agosto 2005, n. 181).<br />
[3] «Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare» (in Gazzetta<br />
Ufficiale del 15 febbraio 2006, n. 38)<br />
13 novembre 2007 N. 21
AMBIENTE<br />
ENERGIA<br />
Osservatorio CEI Articolo<br />
IL PROBLEMA “SILICIO”<br />
La forte richiesta di moduli fotovoltaici sul mercato mondiale ha determinato difficoltà nella fornitura dei<br />
moduli fotovoltaici necessari e conseguentemente, per la prima volta, un incremento del loro prezzo.<br />
Principalmentesièverificataunaproduzionenonsufficientedisilicio(Si)perrealizzarelecellefotovoltaiche<br />
e, quindi, i moduli. Ciò è stato motivato dal fatto che, finora, il “silicio per uso solare” è stato fornito<br />
prevalentementedall’industriaelettronicaattraversounprocessodiraffinazionedelloscartodel“silicioper<br />
uso elettronico” e, solo in parte, da apposite aziende fornitrici, giacché all’incremento della domanda di<br />
siliciononhafattoseguito,almenoconlastessatempistica,l’aumentodellalorocapacitàproduttiva.<br />
A livello mondiale, di questo elemento per uso solare nel 2004 (essenzialmente concentrata in Germania,<br />
Norvegia,Russia,UcrainaeGiappone)sonostateprodottecirca14.300t,peruntotaledicirca1.200MWdi<br />
potenza, con consumo di Si pari a circa 12 tonnellate per 1 MW di celle solari. La produzione di silicio nel<br />
2005èstatasuperioreal2004,attestandosiacirca16.000t,mentrelapotenzacomplessivadellecellesolari<br />
al Silicio prodotte nello stesso periodo ha raggiunto 1.450 MW, con una riduzione del consumo di questo<br />
elementopariacircaa11tperMW,grazieallatendenzadiriduzionedellospessoredellecellefotovoltaiche.<br />
Valutazioni degli esperti del settore portano a prevedere al 2010 una produzione di silicio di 31.750 t<br />
chea8,5tperMWcorrispondonoa3.735MW/annodicellesolari(elaborazione dei dati Sarasin 2005).<br />
dallarecentepubblicazionedelD.M.19febbraio2007<br />
[4] ,sembraaverfinalmenteavviato<br />
una rilevante crescita del mercato fotovoltaico<br />
italiano che, fino al 2004, è stata<br />
modesta (30 MWp installati complessivamente)seconfrontataconquelladellaGermania,<br />
divenuta leader in Europa con una<br />
potenzainstallatapariacirca800MWpsolo<br />
nel 2005, nonostante il non elevatissimo<br />
gradodiinsolazione.Irisultatidell’incentivazione<br />
disposta da questi decreti degli impianti<br />
fotovoltaici collegati alla rete elettrica<br />
sono stati perfino superiori alle aspettative;<br />
da settembre a dicembre 2005; sono state,<br />
infatti,accettatedomandeperl’installazioni<br />
diimpiantifotovoltaici,perunatotaledipotenzacumulatapariacirca270MWp,mentrenelprimotrimestre2006sonostatepresentate<br />
domande per complessivi 1.200<br />
MWp, a fronte di un limite massimo finanziabileperl’anno2006paria85MWp.<br />
Da maggio 2007, il governo italiano offre<br />
incentivi a coloro che desiderano installare<br />
un impianto fotovoltaico entro 14 mesi.<br />
Questelecondizioni:<br />
l ilrimborsoperlespesediproduzioneva<br />
da un minimo di 40 centesimi di euro per<br />
kWh prodotto dagli impianti con i pannelli<br />
a terra fino ai 49 centesimi per quelli integratinegliedifici;<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
l gliincentivisonoerogatiper20anni;<br />
l il rimborso spese riguarda sia i singoli<br />
impianti realizzati a livello personale, sia<br />
quellicondominiali;<br />
l noncisonodistinzionisultipodifabbricato,<br />
ma gli incentivi sono maggiorati se i moduli<br />
fotovoltaici, installati su tetti piani e terrazze,nonsuperanol’altezzadellabalaustra;<br />
l hanno diritto al finanziamento tutti gli<br />
impianti fotovoltaici divenuti operativi secondolemodalitàtecnichestabilitedall’Autoritàperl’energiaelettricaeilgas;<br />
l lapotenzanominalenondeveessereinferiorea1kWegliimpiantidevonoessererealizzaticoncomponentidinuovacostruzioneo<br />
comunquenonutilizzatiinaltrestrutture;<br />
l gli impianti devono essere collegati alla<br />
rete elettrica oppure a piccole reti isolate e<br />
devono essere caratterizzati da un unico<br />
punto di connessione alla rete elettrica e<br />
noncondivisiconaltri;<br />
l per poter realizzare gli impianti è sufficiente<br />
presentare in comune una DIA (denunciad’inizioattività),firmatadauntecnico<br />
abilitato(architetto,ingegnere,geometra);<br />
l perrealizzareunimpiantofotovoltaicoe<br />
accederealletariffeincentivanti:<br />
è necessario presentare al gestore di rete<br />
il progetto preliminare dell’impianto e richiederelaconnessioneallarete;<br />
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aimpiantoultimatositrasmettelacomunicazione<br />
di fine lavori e la relativa documentazione<br />
e solo dopo si può chiedere<br />
l’incentivo al GSE che, entro sessanta giorni,comunicalatariffariconosciutachevaria<br />
in base all’impianto e alle sue capacità produttive;<br />
l la tariffa più alta è prevista per gli impianti<br />
integrati, cioè quelli in cui i pannelli<br />
fotovoltaici si integrano con le strutture<br />
(tetti, coperture, facciate) in modo tale da<br />
sostituire le funzionalità (ad esempio finestra<br />
con moduli che sostituiscono le vetrate).<br />
L’incentivo è riconosciuto per un periodo<br />
di vent’anni a decorrere dalla data di<br />
entrataineserciziodell’impianto;<br />
l icostidell’impiantosonovariabili:siparte<br />
da un minimo di 7.000 euro per kW per<br />
quelli di taglia fino a 10 kW, mentre per<br />
quelli di maggior grandezza il costo parte<br />
da5.000europerkW;<br />
l il costo annuo di manutenzione è pari,<br />
mediamente, al 1% del valore dell’impianto.<br />
I moduli, che rappresentano i componenti<br />
economicamente più costosi, sono<br />
longevi; l’esperienza dimostra fino a ora<br />
unavitamediadialmeno25anni;<br />
l l’impiantodeveessererealizzatoinconformità<br />
alla normativa comunitaria e alle<br />
disposizioni contenute nei decreti circa gli<br />
[4] «Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione<br />
dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» (in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2007, n. 45; si veda anche lo<br />
Speciale a firma degli Autori sul n. 7/2007 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
105
ENERGIA<br />
Osservatorio CEI Articolo<br />
Cumulative installed capacity (MW)<br />
(Fonte: IEA - PVPS)<br />
standardeirendimentiepossedereunappositocertificatodicollaudofinale.<br />
Tipologie di impianti fotovoltaici<br />
Gli impianti fotovoltaici sono generalmente<br />
suddivisiinduegrandifamiglie:<br />
l impiantiisolatidallareteoaisola(off-grid);<br />
l impianticonnessiallarete(grid-connected).<br />
Impiantiisolatidallareteaisola<br />
Gli impianti a isola identificano le utenze<br />
elettriche isolate da altre fonti energetiche,<br />
comelareteelettrica,chesiriferisconoaun<br />
impianto fotovoltaico elettricamente isolato<br />
edautosufficiente.<br />
I principali componenti di questo tipo di<br />
impiantosono:<br />
l campo fotovoltaico: raccoglie energia<br />
mediante moduli fotovoltaici disposti opportunamente<br />
afavoredelsole;<br />
l regolatore di carica: stabilizza l’energia<br />
raccolta elagestisceall’internodelsistema;<br />
l batteriadiaccumulo:conserval’energia<br />
raccoltainpresenzadiirraggiamentosolare<br />
perpermettereunutilizzodifferitodaparte<br />
deicarichielettrici.<br />
l carichi elettrici, tra cui un eventuale inverter,<br />
sono direttamente connessi al regolatore<br />
di carica, che si comporta da vero e<br />
propriosupervisoredelsistema.<br />
Il campo fotovoltaico per gli impianti di<br />
106<br />
AMBIENTE<br />
Potenza totale installata nei Paesi membri IEA<br />
(porzione rilevante della potenza installata nel mondo)<br />
4.000<br />
3.500<br />
3.000<br />
2.500<br />
2.000<br />
1.500<br />
1.000<br />
500<br />
0<br />
Grid-connected<br />
Off grid<br />
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
questo tipo è ottimizzato per uno specifico<br />
voltaggio di sistema, deciso generalmente<br />
infasediprogettazionedelsistemastesso.I<br />
voltaggi più utilizzati sono 12 o 24 V, più<br />
raramente48V;lestringheelettriche,quindi,cheformanoilcamposonomoltocorte,<br />
fino al limite del singolo modulo per stringa.<br />
Il campo fotovoltaico, dunque, risulta<br />
composto da semplici paralleli elettrici tra<br />
moduli,occasionalmentedotatididiodi.<br />
Le funzionalità più tipiche di un regolatore<br />
dicaricasono:<br />
l staccodelcampofotovoltaicodallabatteria<br />
in caso di voltaggio inferiore a quello<br />
utile per quest’ultima, come ad esempio<br />
dopoiltramonto;<br />
l stacco del campo fotovoltaico dalla batteriaincasodiricaricatotalediquest’ultima;<br />
l stacco dei carichi elettrici dalla batteria<br />
incasodiscaricaprofondadiquest’ultima.<br />
L’accumulatore è, in genere, costituito da<br />
monoblocchi o elementi singoli appositamenteprogettatipercaricheescaricheprofondeecicliche.Solitamente,nonsonoimpiegati<br />
accumulatori per uso automobilistico,<br />
che, pur funzionando a dovere, vengono<br />
rapidamente esauriti nelle prestazioni a<br />
causadellagravositàdiquestoimpiego.<br />
Impianticonnessiallarete<br />
Gli impianti connessi alla rete identificano<br />
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Figura 1<br />
quelleutenzeelettrichegiàservitedallarete<br />
nazionale, ma che iniettano in rete la produzione<br />
di energia elettrica risultante dal<br />
loro impianto fotovoltaico, opportunamente<br />
convertita in corrente alternata e sincronizzata<br />
a quella della rete. Sono impianti di<br />
recenteadozioneesonocomunementeanche<br />
chiamati “impianti in conto energia”,<br />
dalla normativa che attualmente li regolamenta.<br />
I principali componenti di un impiantofotovoltaicoconnessoallaretesono:<br />
l campo fotovoltaico: raccoglie energia<br />
mediante moduli fotovoltaici disposti opportunamenteafavoredelsole;<br />
l inverter: stabilizza l’energia raccolta,<br />
converte la corrente continua in corrente<br />
alternataelainiettainrete;<br />
l quadristica di protezione, controllo e<br />
misura:sisituainbaseallenormativevigentitral’inverterelaretechequestoalimenta<br />
Intaliimpiantilaretecostituiscelacosiddetta<br />
“batteriainfinita”,cheprendeincaricotutta<br />
l’energia in uscita dall’inverter e, in seguito,<br />
larilasciaarichiestadell’utente.Èunabatteria<br />
virtuale; infatti, la stessa energia iniettata<br />
in rete alcune ore prima, non può essere<br />
fisicamenterilasciata.Ivarigestoridiretesecondo<br />
la vigente normativa italiana devono<br />
fornire il servizio di batteria infinita a titolo<br />
gratuito,escluselespesedigestione,che,in<br />
genere, si concretizzano nel canone annuo<br />
13 novembre 2007 N. 21
dilocazionediuncontatore,dedicatoesclusivamente<br />
a misurare la produzione di energiaelettricaeconnessoaquellodiconsumo<br />
per iniettare in rete o prelevare dalla rete<br />
l’energiainmodotrasparente.<br />
Gli inverter<br />
Ci sono, poi, diverse tipologie di inverter da<br />
scegliereopportunamenteinbasealtipodiimpianto.Secondolacollocazionesidistinguono:<br />
l inverterperesternodaquelliperinterno;<br />
l inverter con o senza trasformatore di<br />
isolamento, in base alla potenza dell’impiantoeairequisitidiconnessioneallarete;<br />
l inverterdistringaocentraliasecondadel<br />
leconsiderazionidiconvenienzaprogettuale;<br />
l inverter monofase o trifase, in funzione<br />
delleregolediconnessioneallarete<br />
L’effettofotovoltaicosiottienegrazieallaparticolareproprietàdeimaterialisemiconduttori<br />
che li rende capaci di generare automaticamente<br />
energia elettrica quando vengono irradiati<br />
dal sole. Le celle fotovoltaiche sono<br />
composte in maniera principale da silicio,<br />
molto presente in natura, ma sono anche<br />
utilizzatiilsilicioamorfo(aSi),ildiseleniurodi<br />
indioerame(CIS),ildiseleniurodiindio,gallio<br />
erame(CIGS)eiltellorurodicadmio(CdTe).<br />
Le apparecchiature utilizzate negli impianti<br />
fotovoltaici sono formate nella maggioranza<br />
dei casi da moduli collocati su una struttura<br />
fissa con un’inclinazione e un’orientazione<br />
che ne favorisce l’esposizione solare.<br />
A volte si utilizzano anche sistemi a inseguimento<br />
solare che consentono di raccogliereunmaggiorquantitativodienergia<br />
(fino al 30% in più). Sono in fase di sperimentazioneversioniparticolaridigeneratorifotovoltaici,dettiaconcentrazionesolare,<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
AMBIENTE<br />
che utilizzano celle fotovoltaiche realizzate<br />
con materiali particolari che consentono la<br />
conversione fotovoltaica con alti valori di<br />
concentrazione dei raggi solari (circa 500X,<br />
cioè 500 volte). Nelle prove di laboratorio,<br />
questenuovecellefotovoltaiche(celleatripla<br />
giunzione) hanno dimostrato di poter convertire<br />
la luce solare in elettricità operando<br />
separatamente sulle diverse bande di frequenzadellaradiazionesolareeraggiungendorendimentidiconversionesuperiorianche<br />
del30%rispettoaquelliottenutidalleusuali<br />
celleinsilicio.Inquestomodo,sarebbepossibile<br />
ridurre in modo significativo i costi di<br />
produzioneperunitàdipotenzagenerata.La<br />
concentrazionedeiraggisolarièottenutautilizzando<br />
particolari dispositivi ottici montati<br />
suidoneiapparatiadinseguimentosolare.<br />
Lapotenzanominalecomplessivadiunimpianto<br />
fotovoltaico è data dalla somma dei<br />
valori di potenza nominale di ciascun modulo<br />
fotovoltaico di cui è composto il suo<br />
campo. L’unità di misura più usata è il chilowattdipicco(kWp).<br />
La superficie necessaria per un impianto<br />
fotovoltaico è ovviamente maggiore rispetto<br />
a quella occupata dai soli moduli<br />
fotovoltaici, che richiedono circa 8 m 2 /<br />
kWp a cui si aggiungono eventuali superfici<br />
occupate dai coni d’ombra prodotte<br />
dai moduli quando sono disposte<br />
in modo non complanare. Negli impianti<br />
su terreno o tetto piano, solitamente il<br />
campo è disposto su più file, rivolte verso<br />
il sole per poter massimizzare l’irraggiamento<br />
captato dai moduli. Le file sono<br />
stabilite tenendo conto delle caratteristiche<br />
geometriche del sito di installazione.<br />
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ENERGIA<br />
Osservatorio CEI Articolo<br />
La normativa tecnica CEI<br />
Data l’importanza dell’argomento, il settore<br />
fotovoltaico è oggetto di attività normativa<br />
tecnica,condottasoprattuttoalivellointernazionale<br />
a partire dal 1982. Dal 1995 anche il<br />
CENELEC,l’organismoeuropeoperlanormativanelsettoreelettrico,sièdotatodiunanalogocomitatotecnico,chedal2003ècoordinatodalCEI,ilcomitatoelettrotecnicoitaliano,<br />
l’ente riconosciuto dallo Stato italiano e dall’UnioneEuropeaperlanormazioneinItalia.<br />
Per facilitare le transazioni internazionali, è<br />
opportunochel’attivitànormativanelsettore<br />
dell’energia fotovoltaica sia svolta a livello<br />
mondiale, non solo europeo o nazionale.<br />
Oggi sono 37 le norme e guide esistenti,<br />
elaboratealivelloIEC(InternationalElectrotechnicalCommission);28diquestesonostaterecepitedalCENELECe,quindi,adottateanche<br />
in Italia dal CEI, che, recentemente, ha<br />
pubblicato la guida tecnicaCEI82-25 per la<br />
progettazione, l’installazione e la verifica di<br />
impiantifotovoltaicidestinatiaoperareinparalleloallareteelettricadimediaebassatensione.<br />
Questo documento risulta uno strumento<br />
particolarmente utile per coloro che<br />
desiderano operare nel settore fotovoltaico<br />
e, in particolare, aderire al programma di incentivazionein“contoenergia”.<br />
Sono state pubblicate diverse norme CEI<br />
inerenti all’attività di impiantistica in questo<br />
settore.Sonodaricordare,inparticolarmodo,lenormeprincipali:<br />
l laserieCEIEN60904;<br />
l lenormeCEIEN61215eCEIEN61646;<br />
l la norma CEI02 sulla documentazione<br />
diprogettodell’impiantofotovoltaico.<br />
Questenormesonomenzionateanchenell’ultimoD.M.19febbraio2007.<br />
l<br />
107
LEGISLAZIONE<br />
In breve<br />
AMBIENTE<br />
RASSEGNADILEGISLAZIONE<br />
acuradiMarcoFabrizio, avvocatoinRoma<br />
ITALIA<br />
RISCHIO IDROGEOLOGICO<br />
DirettivadelPresidente<br />
delConsigliodeiMinistri<br />
5ottobre2007<br />
«Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e<br />
fronteggiare eventuali situazioni di emergenza<br />
connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici»<br />
(G.U.del15ottobre2007,n.240)<br />
Vistalatendenza,negliultimianni,almanifestarsidieventimeteoclimaticiperdiversiaspettianomali<br />
rispetto alla normalità percepita e adottata<br />
come riferimento, la Presidenza del Consiglio dei<br />
Ministri ha pubblicato i criteri operativi per fronteggiarelastagioneautunnaleinarrivo,chesembra<br />
confermare questo andamento. Considerandolatempestivitàel’efficaciadellarispostaattuata<br />
dalla protezione civile, il provvedimento sottolinea,ancoraunavolta,«l’ineludibileesigenzache<br />
tali iniziative e procedure di prevenzione e di interventopossonoesseredavveroefficacisecondivise,conosciute,compreseedapplicateinuncontestodigeneralecoordinamento».Perl’effetto,la<br />
direttivasollecitaipresidentidelleregioniedelle<br />
provinceautonome,iprefetti,l’UPI,l’ANCIel’UN<br />
CEMarivolgereparticolareattenzioneaiterritori<br />
esposti a situazioni di rischio elevato e molto elevato,<br />
con particolare riguardo alle aree recentemente<br />
percorse dal fuoco, auspicando, inoltre, il<br />
completo recepimento del sistema di allertamentonazionale,siainterminirevisionalisiadimonitoraggioedisorveglianza.<br />
GESTIONE EMERGENZIALE DI RIFIUTI<br />
OrdinanzadelPresidente<br />
delConsigliodeiMinistri<br />
4ottobre2007,n.3616<br />
«Ulterioridisposizioniperfronteggiarelasituazione<br />
dicrisisocioeconomicoambientalenelsettoredello<br />
108<br />
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smaltimentodeirifiutinelterritoriodellaregioneLazio»(G.U.del12ottobre2007,n.238)<br />
L’Ordinanza conferma, sino alla scadenza dello<br />
statodiemergenza,afavoredelPresidentedella<br />
regioneLazioCommissariodelegato,ipoterigià<br />
attribuitigliperfavorireildefinitivosuperamento<br />
della situazione socioeconomicoambientale nel<br />
settoredeirifiutiurbani,specialiespecialipericolosi<br />
derivanti e connessi alla gestione dei rifiuti<br />
urbani.Inparticolare,ilCommissariopotràcontinuareaesercitareipoteriinmateriadi:<br />
• approvazione dei progetti di realizzazione degli<br />
impianticonnessialciclodismaltimentodeirifiuti<br />
urbani,nonchéalrilasciodiautorizzazioniall’eserciziodegliimpiantiditrattamentoedirecuperodirifiutispecialipericolosienonpericolosi,giàautorizzatioincorsod’istruttoriaal31gennaio2007;<br />
• autorizzazione per il conferimento dei rifiuti<br />
derivati da costruzione e da demolizione nel territorio<br />
comunale di Roma, comprese le terre e le<br />
rocce da scavo, limitatamente alle opere di interessepubblicodarealizzarsinellostessoterritorio<br />
delcomunediRoma,nell’ambitodell’emergenza<br />
dichiarata, inoltre, nel settore del traffico e della<br />
mobilitàcapitoliniexD.P.C.M.4agosto2006.<br />
Lo stesso Commissario delegato risulta anche<br />
investito della competenza a rilasciare l’AIA<br />
(autorizzazione integrata ambientale), se necessaria,<br />
in capo agli impianti di recupero/trattamento<br />
(art. 1).<br />
FENOMENI DI SUBSIDENZA<br />
DecretodelPresidente<br />
delConsigliodeiMinistri<br />
12ottobre2007<br />
«Proroga dello stato di emergenza in relazione ai<br />
fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei<br />
comunidiGuidoniaMontecelioeTivoliinprovincia<br />
diRoma»(G.U.del20ottobre2007,n.245)<br />
Ildecretoprorogadiunulterioreanno,finoal30<br />
settembre 2008, lo stato di emergenza inerente<br />
ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio<br />
dei comuni di Guidonia Montecelio e di Tivoli, in<br />
provinciadiRoma. l<br />
13 novembre 2007 N. 21
AMBIENTE<br />
RASSEGNADIGIURISPRUDENZA<br />
acuradiMariaMelizzi, consulente legale<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
LEGITTIMAZIONE A IMPUGNARE<br />
ATTI AMMINISTRATIVI<br />
ConsigliodiStato,sez.V,<br />
(ud.13febbraio2007)<br />
23aprile2007,n.1830,<br />
Pres.Santoro,Rel.Russo<br />
Tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini-Rifiuti-Smaltimento-Discarica-Comitato<br />
di cittadini - Proprietari confinanti - Legittimazioneadagire<br />
Il giudice amministrativo può riconoscere, caso<br />
per caso, la legittimazione ad impugnare atti<br />
amministrativi a tutela dell’ambiente ad associazioni<br />
locali (indipendentemente dalla loro<br />
natura giuridica), purché a) perseguano statutariamente<br />
in modo non occasionale obiettivi<br />
di tutela ambientale, b) abbiano un adeguato<br />
grado di rappresentatività e stabilità e c)<br />
un’area di afferenza ricollegabile alla zona in<br />
cui è situato il bene a fruizione collettiva che si<br />
assume leso, anche se non ricomprese nell’elenco<br />
delle associazioni a carattere nazionale<br />
individuate dal Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> ai<br />
sensi dell’art. 13 della Legge 8/7/1986, n. 349,<br />
poiché tale norma ha creato un ulteriore criterio<br />
di legittimazione che si è aggiunto e non<br />
sostituitoaquelliinprecedenzaelaboratidalla<br />
giurisprudenza per l’azionabilità dei c.d. “interessi<br />
diffusi” in materia ambientale.<br />
Nota<br />
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto<br />
da una società che aveva visto approvato,<br />
dalla Giunta Provinciale di Taranto, il progetto<br />
presentato per la realizzazione di una discarica<br />
controllata di rifiuti non pericolosi.<br />
I proprietari delle aree confinanti al sito prescelto<br />
per la realizzazione della discarica, riunitisi<br />
in un comitato finalizzato alla «tutela dell’ambienteedellasalutedeicittadini»<br />
avevano<br />
impugnato, davanti al TAR, i provvedimenti<br />
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GIURISPRUDENZA<br />
Massime<br />
amministrativi favorevoli alla realizzazione del<br />
progetto ritenendoli illegittimi.<br />
Il Tribunale amministrativo aveva riconosciuto<br />
la legittimazione ad agire dei ricorrenti, ritenendo<br />
fondati i motivi di ricorso e uniformandosi<br />
a quell’orientamento giurisprudenziale<br />
che ravvisa la legittimazione di associazioni<br />
ambientaliste, costituite a livello locale, che<br />
perseguano statutariamente e in modo non occasionale<br />
obiettivi di tutela dell’ambiente, con<br />
un adeguato grado di rappresentatività e di<br />
stabilità.<br />
Al contrario, il Collegio non ha condiviso, nel<br />
caso di specie, le conclusioni alle quali è giunto<br />
il giudice di primo grado ritenendo che, come<br />
correttamente dedotto dall’appellante, agli atti<br />
non è risultato essere stato depositato, da<br />
parte del comitato, copia dell’atto costitutivo o<br />
dello statuto da cui si potesse verificare se lo<br />
stesso avesse quei requisiti giuridici di rappresentatività<br />
e di stabilità in misura tale da poter<br />
riconoscere una sua legittimazione ad agire<br />
contro provvedimenti amministrativi lesivi dell’ambiente.<br />
Non basta, infatti, il mero scopo associativo a<br />
rendere differenziato un interesse diffuso o<br />
adespota, facente capo alla popolazione nel<br />
suo complesso, quale l’interesse alla salvaguardia<br />
dell’ambiente, specie quando questo scopo<br />
associativo si risolva, come nella specie (in cui è<br />
stata depositata una semplice delibera di conferimento<br />
di mandato per la proposizione del<br />
ricorso innanzi al TAR), senza mediazione alcuna<br />
di altre finalità, nell’utilizzazione di tutti i<br />
mezzi leciti per non consentire la realizzazione<br />
di un determinato progetto e, quindi, in definitiva,<br />
nella stessa finalità di proporre l’azione<br />
giurisdizionale (si veda Consiglio di Stato, sez.<br />
VI, 5 dicembre 2002, n. 6657).<br />
Oltre a negare la legittimazione ad agire del<br />
comitato, il collegio è giunto alla stessa conclusione<br />
anche per quello che riguarda la legittimazione<br />
ad agire dei proprietari delle aree<br />
confinanti alla discarica che si sono limitati ad<br />
affermare di essere proprietari di terreni confi<br />
109
GIURISPRUDENZA<br />
Massime<br />
nanti con i suoli interessati dalla discarica in<br />
questione, senza specificare, né tanto meno<br />
provare, la sussistenza di una lesione concreta,<br />
immediata e attuale, che rinverrebbe alla loro<br />
sfera giuridica dalla esecuzione del provvedimento<br />
impugnato.<br />
Come sostenuto da una ormai consolidata giurisprudenza,<br />
infatti, la mera vicinanza di<br />
un’abitazione a una discarica non legittima il<br />
proprietario frontista a insorgere contro il<br />
provvedimento di approvazione dell’opera (si<br />
veda Consiglio di Stato, sez. V, 16 aprile 2003,<br />
n. 1948), essendo necessaria, al riguardo, la<br />
prova del danno che da questo riceve nella sua<br />
sfera giuridica o per il fatto che la localizzazione<br />
dell’impianto riduce il valore economico del<br />
fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le<br />
prescrizioni dettate dall’autorità competente<br />
in ordine alle modalità di gestione dell’impianto<br />
sono inidonee a salvaguardare la salute di<br />
chi vive nelle sue vicinanze; da questo consegue,<br />
pertanto, che il mero collegamento di un<br />
fondo con il territorio sul quale è localizzata<br />
una discarica non è da solo sufficiente a legittimare<br />
il proprietario a provocare uti singulus il<br />
sindacato di legittimità su qualsiasi provvedimento<br />
amministrativo preordinato alla tutela<br />
di interessi generali che nel territorio trovano<br />
la loro esplicazione (si veda Consiglio di Stato,<br />
sez. IV, 13 luglio 1998, n. 1088).<br />
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE<br />
NEL CONCETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA<br />
Cassazionepenale, sez.fer.<br />
(ud.9agosto2007)<br />
14agosto2007,n.32899,<br />
Pres.Santacroce,Rel.Franco<br />
Attivitàurbanistico/edilizia-Abusi-Recupero<br />
e sanatoria delle opere edilizie - Conservazione<br />
della natura - Reato edilizio e reato<br />
paesaggistico - Elemento oggettivo e soggettivo-AnnullamentoeRinvio<br />
Nel concetto di ristrutturazione edilizia rientrano<br />
anche le opere di demolizione e di<br />
fedele ricostruzione del fabbricato, mentre<br />
eventuali modifiche di volumetria e sagoma<br />
110<br />
AMBIENTE<br />
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rilevano solo ai fini del titolo abilitativo richiesto.<br />
Nota<br />
La Corte di Cassazione in parte ha annullato e<br />
in parte ha rinviato a nuovo giudizio la sentenza<br />
impugnata dai ricorrenti.<br />
Questi ultimi, con sentenza di primo grado confermata<br />
dalla Corte d’Appello, erano stati dichiarati<br />
colpevoli del reato di cui alla legge 28<br />
febbraio 1985, n. 47, art. 20, lettere b) e c),<br />
perché, dopo avere ottenuto la concessione<br />
edilizia per l’esecuzione di lavori di «ristrutturazione<br />
ed ampliamento di fabbricato», avevano<br />
eseguito, in parte in difformità dalla concessione<br />
edilizia e in parte in assenza di titolo<br />
autorizzativo:<br />
1) la completa demolizione del manufatto originariamente<br />
esistente;<br />
2) uno sbancamento di terreno di m 15 x 19<br />
effettuato nell’area interessata alla demolizione<br />
del manufatto;<br />
3) la creazione di un piazzale di m 50 x 12 con<br />
un fascia di m 3 che interessava una zona boscata,<br />
nonché del reato di cui al decreto legislativo<br />
29 ottobre 1999, n. 490, art. 163, in relazione<br />
al suddetto piazzale.<br />
I ricorrenti erano stati condannati ciascuno alla<br />
pena di due mesi di arresto e al pagamento<br />
dell’ammenda di euro 15.000,00, con la sostituzione<br />
della pena detentiva nella corrispondente<br />
ammenda di euro 2.280,00, con la non menzione<br />
e l’ordine di rimessione in pristino dello<br />
stato dei luoghi relativamente al piazzale.<br />
La Suprema Corte ha ritenuto condivisibile<br />
quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, secondo<br />
cui non sarebbe stato ravvisabile il reato<br />
edilizio con riguardo alla demolizione e alla<br />
ricostruzione del precedente manufatto e allo<br />
sbancamento di terreno.<br />
La Corte d’Appello aveva ritenuto che l’intervenuta<br />
demolizione non poteva rientrare nell’ambito<br />
della ristrutturazione perché la ristrutturazione,<br />
nel caso di demolizione, implicava la<br />
ricostruzione di un immobile con caratteristiche<br />
e volumetria corrispondenti a quelle dell’immobile<br />
demolito, mentre nella specie si era realizzato<br />
un ampliamento e, sempre secondo i giudici<br />
di secondo grado, non era meritevole di<br />
rilievo il fatto che la concessione edilizia avesse<br />
13 novembre 2007 N. 21
autorizzato l’ampliamento, perché «lo stesso<br />
valeva ad escludere che si trattasse di ristrutturazioneequindichefossepossibile,inmancanza<br />
di apposita autorizzazione, la demolizione<br />
dell’originario edificio».<br />
Secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno<br />
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative<br />
e regolamentari in materia edilizia) per<br />
«interventidiristrutturazioneedilizia» si intendono<br />
«gli interventi rivolti a trasformare gli organismiedilizimedianteuninsiemesistematico<br />
di opere che possono portare ad un organismo<br />
ediliziointuttooinpartediversodalprecedente»<br />
e che «nell’ambito degli interventi di ristrutturazione<br />
edilizia sono ricompresi anche<br />
quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione<br />
con la stessa volumetria e sagoma di<br />
quello preesistente, fatte salve le sole innovazioninecessarieperl’adeguamentoallanormativa<br />
antisismica»; inoltre, sono subordinati al<br />
permesso di costruire, tra gli altri,«gliinterventi<br />
di ristrutturazione edilizia che portino ad un<br />
organismo edilizio in tutto o in parte diverso<br />
dal precedente e che comportino aumento di<br />
unità immobiliari, modifiche del volume, della<br />
sagoma, dei prospetti o delle superfici».<br />
Questi interventi di ristrutturazione, ai sensi<br />
dell’art. 22, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, possono<br />
essere realizzati anche mediante denuncia<br />
di inizio di attività in alternativa al permesso di<br />
costruire.<br />
Sulla base delle richiamate disposizioni di legge,<br />
dunque, è vero che, nel caso in esame, si è trattato<br />
di un intervento di ristrutturazione (attuato<br />
mediante demolizione e ricostruzione) che non<br />
è consistito nella fedele ricostruzione del vecchio<br />
edificio, ma che ha portato a un organismo<br />
edilizio, in tutto o in parte, diverso dal precedente<br />
e con l’ampliamento della volumetria e<br />
che per la sua realizzazione sarebbe stato necessario<br />
il permesso di costruire o, in alternativa, la<br />
denunzia di inizio attività, ai sensi del decreto<br />
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,<br />
n. 380, art. 22, comma 3, letteraa).<br />
È anche vero, però, che gli imputati avevano<br />
richiesto e ottenuto la concessione edilizia n.<br />
45/2002 che, appunto, consentiva la ristrutturazione<br />
e l’ampliamento del fabbricato e che pertanto<br />
consentiva, per le ragioni indicate, anche<br />
la demolizione e la ricostruzione del fabbricato<br />
con gli ampliamenti previsti.<br />
Non può ritenersi, dunque, che l’attività edili<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
AMBIENTE<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
GIURISPRUDENZA<br />
Massime<br />
zia svolta non fosse munita di idoneo titolo<br />
abilitativo, dal momento che la concessione<br />
edilizia prevedeva espressamente, oltre alla ristrutturazione,<br />
anche l’ampliamento.<br />
Per quanto riguarda, invece, la questione del<br />
piazzale che aveva invaso per circa tre metri<br />
una fascia boschiva, il Collegio ha ritenuto la<br />
motivazione della sentenza impugnata carente<br />
e contraddittoria sulla sussistenza sia dell’elemento<br />
oggettivo del reato sia di quello soggettivo.<br />
La Corte di Appello aveva ritenuto che la sanatoria,<br />
con cui era stato dato il permesso di costruire<br />
il piazzale adibito a parcheggio, fosse<br />
illegittima e non avesse efficacia estintiva del<br />
reato edilizio, perché il piazzale in questione<br />
aveva invaso per circa tre metri una fascia boschiva<br />
e, quindi, sarebbe stata necessaria l’autorizzazione<br />
paesaggistica, mentre il permesso<br />
di costruire in sanatoria avrebbe dovuto essere<br />
preceduto dalla valutazione di compatibilità a<br />
fini paesaggistici.<br />
A giudizio della Suprema Corte, invece, i giudici<br />
di secondo grado avevano omesso di prendere<br />
in considerazione tutti i rilievi e le eccezioni<br />
evidenziate dai ricorrenti (secondo cui tutti i<br />
tecnici comunali sentiti come testimoni avevano<br />
escluso l’interessamento di un’area boschiva,<br />
sia pure per una fascia di solo tre metri) e si<br />
erano astenuti dal decidere sulla richiesta di<br />
rinnovazione del dibattimento, limitandosi a richiamare<br />
le fotografie in atti, dalle quali, invece,<br />
non emerge in modo certo che fosse stata<br />
realmente invasa la zona boschiva, secondo<br />
quanto eccepito dagli imputati.<br />
Inoltre, i ricorrenti avevano eccepito la loro<br />
buona fede e la mancanza di coscienza dell’illiceità<br />
del fatto sottolineando che tutti i tecnici e<br />
i provvedimenti comunali avevano escluso che<br />
il piazzale avesse interessato la zona boschiva<br />
e, quindi, la necessità di una autorizzazione e<br />
di una valutazione ambientale, che la PA li aveva<br />
positivamente rassicurati sulla inesistenza di<br />
un vincolo ambientale mediante un comportamento<br />
concreto consistente nella emanazione<br />
della concessione edilizia del 2002, della concessione<br />
in variante del 2003 e, poi, del permesso<br />
di costruire in sanatoria nel 2006, senza richiedere,<br />
per nessuno di questi provvedimenti,<br />
il parere dell’ente predisposto al vincolo e che<br />
essi avevano richiesto l’autorizzazione ai fini<br />
paesaggistici ma la PA non l’aveva rilasciata<br />
non ritenendola necessaria. l<br />
111
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TRAMINLAVORO E REGIONECAMPANIA<br />
LA PRIMA INTESA IN MATERIA DI SICUREZZA<br />
Articolo.....................................................................................................pag.114<br />
TRASFORMAZIONE DI UNA CENTRALE ELETTRICA:<br />
GESTIRE IN SICUREZZA UN GRANDE CANTIERE<br />
Articolo.................................................................................................... pag.116<br />
RASSEGNA DI DELIBERE E LEGGI REGIONALI<br />
SETTEMBRE-OTTOBRE 2007<br />
Sintesi........................................................................................................pag.120
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Articolo<br />
DALLE REGIONI<br />
Nei bandi di gara le previsioni per il rispetto dei tempi e il contenimento dei costi<br />
Tra MinLavoro e Regione Campania<br />
la prima intesa in materia di sicurezza<br />
diAldoAvvisati, avvocatodelforodiTorreAnnunziataNapoli,specialistaindirittodell’<strong>Ambiente</strong>e<strong>Sicurezza</strong>sullavoro<br />
InoccasionedellaIIConferenza<br />
NazionalesullaSalutee<strong>Sicurezza</strong><br />
sullavorotenutasiaNapoli<br />
il25 e26gennaio2007,<br />
laRegioneCampania<br />
hapresentatodueprovvedimenti<br />
chetestimonianolarinnovata<br />
attenzionedell’enteverso<br />
laproblematicachecontinua<br />
arivestire,sulterritorio,<br />
dimensionidrammatiche.<br />
Ilprimoprovvedimentoèlalegge<br />
27febbraio2007,n.3,<br />
«Disciplinadegliappaltidilavori<br />
pubblici,servizieforniturein<br />
Campania»,cherecadiversi<br />
disposticontenentinorme<br />
relativeallasicurezza<br />
eallalegalità,<br />
ilsecondoèil«Protocollod’intesa<br />
perilcoordinamento<br />
inCampaniadegliinterventi<br />
inmateriaditutela,salute<br />
esicurezzasullavoro»<br />
tralaRegioneCampania<br />
eilMinisterodelLavoro.<br />
114<br />
Il testo integrale della legge Regione Campania 27<br />
febbraio 2007, n. 3, è disponibile nella sezione “Documentazioneintegrativa”all’indirizzo:<br />
Assume carattere di particolare<br />
importanza la circostanza per<br />
cui, in un contesto temporale in<br />
cui il Governo affronta l’illegalità e gli<br />
infortuni diffusi, soprattutto in edilizia [1],<br />
in riferimento tanto al cosiddetto “pacchetto<br />
di misure urgenti per la sicurezza<br />
nei luoghi di lavoro”, introdotto, in fase<br />
di conversione in legge del decreto<br />
“Bersani”, dalla legge 4 agosto 2006, n.<br />
248, all’art. 36-bis, quanto alle disposizioni<br />
contenute nella “legge Finanziaria<br />
2007”, la Regione Campania che, purtroppo,<br />
gode del triste primato relativo<br />
allo stretto nesso esistente tra infortuni e<br />
lavoro nero, è la prima regione che prova<br />
a fare “sistema”, attraverso i suoi<br />
provvedimenti, con le istituzioni nazionali,<br />
in primis con il Ministero del Lavoro<br />
e della Previdenza sociale.<br />
GliappaltiinCampania<br />
Il disegno di legge presentato dall’Assessorato<br />
ai LLPP, «Disciplina degli<br />
appalti di lavori pubblici, servizi e<br />
forniture in Campania» [2] , nelle more<br />
approvato dal Consiglio regionale con<br />
legge 27 febbraio 2007, n. 3, già in fase<br />
di definizione delle finalità e degli<br />
obiettivi (art. 1), individua il rispetto<br />
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delle norme emanate a tutela dei diritti<br />
dei lavoratori e della sicurezza degli<br />
stessi nonché della regolarità delle posizioni<br />
assicurative e previdenziali, fra i<br />
contenuti da assicurare nelle attività e<br />
nelle modalità di svolgimento delle<br />
stesse nell’ambito degli appalti.<br />
Questo concetto è ribadito anche fra<br />
le finalità da assicurarsi a partire dalla<br />
progettazione dell’opera (art. 12).<br />
All’art. 50, comma 2, inoltre, è previsto<br />
che, nel bando di gara, le stazioni<br />
appaltanti possono inserire previsioni<br />
tese ad assicurare il rispetto dei tempi, il<br />
contenimento dei costi, la qualità del<br />
risultato e la sicurezza nella fase di<br />
esecuzione.<br />
Il contratto deve prevedere l’obbligo,<br />
per l’appaltatore, di rispettare e far<br />
rispettare, agli eventuali subappaltatori,<br />
le clausole di cui all’art. 51 sulla tutela<br />
dei lavoratori. Il mancato rispetto di<br />
questi obblighi può comportare l’applicazione<br />
di sanzioni economiche e può<br />
costituire, nel rispetto dei principi sanciti<br />
dal Codice in materia di appalti (il<br />
cosiddetto “Codice De Lise”, D.Lgs. n.<br />
163/2006), motivo di recesso dal contratto<br />
della stazione appaltante.<br />
Nell’art. 51, «Tutela dei lavoratori»,<br />
[1] Si vedano le risultanze “Indagine integrata per l’approfondimento dei casi di infortunio mortale” elaborazione realizzata<br />
dall’INAIL, dall’ISPESL, e dalle Regioni.<br />
[2] La legge Regione Campania 27 febbraio 2007, n. 3, in B.U. Regione Campania del 19 marzo 2007, n. 15, è entrata in vigore il 16<br />
settembre 2007 dopo avere superato l’esame di costituzionalità da parte del Governo nazionale.<br />
13 novembre 2007 N. 21
è fatto obbligo a tutte le stazioni appaltanti,<br />
ai concessionari di opere pubbliche<br />
e a qualunque soggetto pubblico o privato<br />
che realizzi opere pubbliche nel territorio<br />
campano di prevedere, al fine di<br />
assicurare la leale cooperazione dell’appaltatore,<br />
nei contratti oltre che nei bandi<br />
di gara e nei capitolati speciali d’appalto,<br />
nonché nelle convenzioni, una serie di<br />
obblighi che garantiscano i lavoratori<br />
sotto un duplice profilo:<br />
l un trattamento retributivo e contributivo,<br />
effettivo e in linea con le condizioni<br />
economiche e normative previste<br />
dai contratti collettivi nazionali e territoriali<br />
di lavoro della categoria vigenti;<br />
l la certezza che dal cantiere vengano<br />
bandite le imprese che utilizzino la pratica<br />
del “lavoro nero”, che tanta incidenza<br />
negativa ha sul movimento infortunistico.<br />
In particolare, poi, al comma 3, art.<br />
51, è presente una previsione che accompagna<br />
il comma 3-bis, art. 7,<br />
D.Lgs. n. 626/1994, inserito dalla “legge<br />
Finanziaria 2007”, legge 27 dicembre<br />
2006, n. 296 [3] .<br />
Infatti, all’ultimo comma dell’art. 7,<br />
D.Lgs. n. 626/1994, è stata inserita una<br />
disposizione secondo la quale l’imprenditore<br />
risponde in solido con l’appaltatore,<br />
nonché con ciascuno degli eventuali<br />
subappaltatori, per tutti i danni per<br />
i quali il lavoratore, dipendente dell’appaltatore<br />
o del subappaltatore, non risulti<br />
indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale<br />
per l’assicurazione contro gli infortuni<br />
sul lavoro (INAIL).<br />
Nella legge regionale n. 3/2007 è<br />
specificato che, in caso di mancato pagamento<br />
delle retribuzioni o contribuzioni<br />
da parte dell’appaltatore, su istanza<br />
delle organizzazioni sindacali, la stazione<br />
appaltante provvede al pagamento<br />
delle somme dovute rivalendosi sugli<br />
importi a qualunque titolo spettanti all’appaltatore,<br />
in dipendenza delle attività<br />
eseguite, anche incamerando la cauzione<br />
definitiva.<br />
Come risulta all’evidenza, la disposizione<br />
contenuta nel provvedimento di<br />
legge regionale, non contemplando<br />
l’istituto della solidarietà passiva tra sta-<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
DALLE REGIONI<br />
zione appaltante e appaltatore ma obbligando,<br />
in caso d’inadempienza da parte<br />
dell’appaltatore, il committente a farsi<br />
direttamente carico dei pagamenti, salva<br />
le azioni di rivalsa da intentare ed è,<br />
certamente, più onerosa della disposizione<br />
contenuta nell’articolato del<br />
D.Lgs. n. 626/1994.<br />
Nell’ottica di favorire il rispetto e<br />
l’applicazione in Campania di norme,<br />
di regolamenti, di indirizzi, nazionali e<br />
regionali, in materia di sicurezza nei<br />
luoghi di lavoro e sui cantieri e promuovere<br />
una nuova e più diffusa cultura<br />
della sicurezza e della legalità, soprattutto<br />
nei cantieri temporanei e mobili, la<br />
Giunta regionale della Campania, oltre<br />
a incentivare la realizzazione di corsi di<br />
formazione e di aggiornamento in tema<br />
di sicurezza, di prevenzione degli infortuni,<br />
dell’igiene e di normativa tecnicoamministrativa,<br />
rivolti sia al personale<br />
delle pubbliche amministrazioni sia alle<br />
maestranze, si farà carico di predisporre<br />
tutta la modulistica relativa ai piani di<br />
sicurezza e coordinamento, per le diverse<br />
categorie di contratti pubblici, dalla<br />
verifica di applicabilità delle norme sulla<br />
sicurezza agli schemi-tipo dei piani di<br />
sicurezza, dai verbali di visita e di constatazione<br />
in loco ai verbali di contestazione,<br />
di inadempienza, di regolarizzazione<br />
e di sospensione dei lavori.<br />
Latuteladellasalute<br />
edellasicurezza<br />
Un altro provvedimento adottato in<br />
occasione dello svolgimento della II<br />
Conferenza Nazionale sulla Salute e <strong>Sicurezza</strong><br />
sul lavoro riguarda la stesura e<br />
la sigla di un «Protocollo d’intesa per il<br />
coordinamento in Campania degli interventi<br />
in materia di tutela, salute e<br />
sicurezza sul lavoro» tra la Regione<br />
Campania e il Ministero del Lavoro.<br />
Questo protocollo, ricordando in<br />
premessa che l’art. 117, comma 3, Costituzione,<br />
nel testo risultante per effetto<br />
delle modifiche introdotte con legge costituzionale<br />
n. 3/2001, attribuisce alle<br />
Regioni la potestà legislativa concorrente<br />
in materia di tutela della salute e<br />
della sicurezza sul lavoro, riservando la<br />
[3] La legge 27 dicembre 2006, n. 296, è entrata in vigore il 1° gennaio 2007.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
SICUREZZA DEL LAVORO<br />
Articolo<br />
determinazione dei principi fondamentali<br />
alla legislazione dello Stato e partendo,<br />
tra le altre, dalle considerazioni<br />
che gli infortuni sul lavoro, con elevata<br />
frequenza di casi mortali e di gravissima<br />
invalidità, rappresentano, purtroppo,<br />
nella Regione Campania un fenomeno<br />
socialmente e umanamente grave e che<br />
questo fenomeno presenta forti interconnessioni<br />
con le forme di lavoro irregolare<br />
e sommerso, di per sé stessi elementi<br />
distorsivi per l’economia del<br />
mezzogiorno, che si accompagnano alla<br />
mancata adozione delle misure previste<br />
a tutela della salute e della sicurezza<br />
delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi<br />
di lavoro, si propone di coordinare<br />
un piano di azioni tra il Ministero e la<br />
Regione.<br />
Il protocollo, in particolare, mira a<br />
far formulare ai due soggetti sottoscrittori<br />
un piano di attività comuni e di<br />
progetti operativi al fine di assicurare il<br />
coordinamento delle diverse competenze<br />
pubbliche istituzionali, a favorire il<br />
raccordo dei dati e delle informazioni<br />
acquisite, a intraprendere ogni utile iniziativa<br />
nel rispetto delle procedure di<br />
legge e di contratto finalizzata al potenziamento<br />
degli organici ispettivi.<br />
A tali fini, il Ministero del Lavoro e<br />
la Regione hanno concordato di istituire,<br />
per l’intera durata dell’accordo, ovvero<br />
tre anni, e in via sperimentale, un<br />
coordinamento interistituzionale in<br />
Campania degli interventi in materia di<br />
tutela, di sicurezza e di salute sul lavoro.<br />
Inoltre, è previsto che, al fine di conferire<br />
maggiore incisività ed efficacia<br />
all’attività ispettiva svolta dagli apparati<br />
deputati alla vigilanza sui luoghi di lavoro,<br />
la Regione Campania si è impegnata,<br />
entro un mese dalla data della<br />
stipula dell’atto, a emanare specifici atti<br />
aventi ad oggetto la previsione di strutture<br />
di coordinamento a carattere provinciale.<br />
Si tratta del primo protocollo d’intesa<br />
del genere siglato dal Ministero del<br />
Lavoro con una Regione.<br />
Si attendono, quindi, gli sviluppi<br />
per valutarne la portata e considerarne<br />
la proponibilità anche per le altre Regioni.<br />
l<br />
115
SICUREZZA IN CANTIERE<br />
Articolo<br />
DALLE REGIONI<br />
Il protocollo d’intesa sulle relazioni industriali anticipa la figura del RLS di sito produttivo<br />
Trasformazione di una centrale elettrica:<br />
gestire in sicurezza un grande cantiere<br />
di Gabriella Galli, Commissione consultiva nazionale, responsabile ufficio salute<br />
e sicurezza UIL nazionale<br />
Ilavoriditrasformazione<br />
dellacentraleelettrica<br />
diTorrevaldalicaNord<br />
(Civitavecchia)rappresentano<br />
unimpegnotale,percomplessità<br />
edimensionedelleopere<br />
eperlamolteplicitàdelleimprese<br />
coinvolte(circa200econla<br />
presenzadiungrannumero<br />
dipiccoleimprese),darichiedere,<br />
perquestocantiere<br />
cheèattualmentetraipiùgrandi<br />
d’Europa,unnotevoleimpegno<br />
dicooperazionetratutti<br />
isoggetticoinvoltinell’opera.<br />
Il«Protocollod’intesasulle<br />
relazioniindustriali»,stipulato<br />
traorganizzazionisindacali<br />
confederalidiCivitavecchia<br />
e ilcommittente,l’ente<br />
nazionaleproduttoredienergia<br />
elettrica,netestimoniala<br />
consapevolezzae,nelleconcrete<br />
scelteorganizzative,relazionali<br />
ecomunicativeindividuate,<br />
lavolontàdiottemperare<br />
agliobblighilegislativibenoltre<br />
unlivelloformalediattuazione.<br />
116<br />
della centrale elettrica<br />
di Torrevaldalica Nord inte-<br />
L’area<br />
ressata dal progetto di riconversione<br />
[1] , incluse le opere a<br />
mare, viene individuata, dal «Protocollo<br />
d’intesa sulle relazioni indistriali»,<br />
“come un unico sito<br />
produttivo nel quale tutte le imprese<br />
sono tenute all’osservanza delle<br />
regole e al rispetto di quanto previsto”<br />
dall’accordo, i cui obiettivi<br />
prioritari sono:<br />
l lo sviluppo di “un corretto<br />
flusso di informazioni” per poter<br />
monitorare costantemente le attività<br />
del cantiere;<br />
l la individuazione di “un tavolo<br />
abilitato a gestire le relazioni sindacali<br />
con le categorie interessate”,<br />
con riferimento all’oggetto<br />
del protocollo e per tutte le imprese<br />
presenti in cantiere;<br />
l la definizione di “misure e iniziative<br />
atte a garantire la sicurezza<br />
e la salute dei lavoratori impegnati<br />
nelle opere realizzate in<br />
cantiere”;<br />
l prevenire “controversie e ricercare<br />
soluzioni condivise ai<br />
conflitti che possono insorgere in<br />
ordine a problematiche inerenti<br />
l’osservanza dei contratti di lavoro<br />
applicati”;<br />
l la condivisione di iniziative finalizzate<br />
a “valorizzare e svilup-<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
pare il comprensorio di Civitavecchia<br />
in termini di sviluppo e<br />
ricadute occupazionali”.<br />
Le relazioni industriali<br />
Il sistema di relazioni, progettato<br />
per far fronte alla complessità,<br />
alla dimensione del cantiere e<br />
alle molteplici problematiche di<br />
salute e di sicurezza connesse,<br />
prevede:<br />
l l’individuazione di specifiche<br />
figure e di strutture organizzative;<br />
l la definizione di modalità e di<br />
tempi di gestione delle relazioni<br />
stesse.<br />
La costituzione, nel maggio<br />
2006, del Tavolo permanente<br />
per il confronto sulle tematiche<br />
della sicurezza nel cantiere ha<br />
segnato l’avvio di una fase operativa<br />
nel confronto tra l’ente di<br />
produzione di energia elettrica e<br />
le organizzazioni sindacali confederali<br />
Cgil, Cisl e Uil di Civitavecchia<br />
firmatarie del protocollo.<br />
Il Tavolo, a composizione paritetica<br />
e per il quale è prevista una<br />
frequenza bimestrale d’incontri<br />
(oltre a specifici confronti dettati<br />
da situazioni di emergenza o di<br />
particolare urgenza), affronta tutte<br />
le problematiche che, direttamente<br />
o indirettamente, sono ine-<br />
[1] L’articolo è stato scritto prima dell’incidente mortale avvenuto a Torrevaldalica il 17 ottobre 2007. L’Autrice ha chiesto, pur in<br />
attesa che le indagini individuino cause e responsabilità del grave evento, di non sospenderne la pubblicazione ritenendo che gli<br />
impegni assunti dalle parti - mediante gli Accordi descritti nell’articolo - mantengano tutta la loro positività e validità e che, proprio<br />
in questo momento critico, questi impegni vadano assunti come riferimento, mantenuti e rafforzati.<br />
13 novembre 2007 N. 21
enti alla salute, alla sicurezza e<br />
all’igiene del lavoro e alla prevenzione<br />
dei rischi. Questa sede<br />
è, in particolare, il luogo di scambio<br />
delle informazioni relative<br />
agli adempimenti, da parte delle<br />
ditte appaltatrici, delle clausole<br />
contrattuali relative alla sicurezza,<br />
materia su cui l’ente produttore<br />
di elettricità intende vigilare<br />
[2] nel rispetto delle previsioni<br />
del D.Lgs. n. 494/1996, dandone<br />
periodico riscontro nell’ambito<br />
del tavolo permanente.<br />
Una seconda struttura è rappresentata<br />
dal Comitato interimprese<br />
che opererà, per l’intero<br />
periodo di realizzazione dell’impianto,<br />
con l’obiettivo di garantire<br />
il coordinamento relativo a<br />
tutte le problematiche connesse<br />
alla gestione:<br />
l dei servizi comuni (mensa, trasporti,<br />
servizi pulizie, presidio<br />
sanitario);<br />
l della sicurezza;<br />
l delle relazioni sindacali.<br />
Il Comitato, assistito dall’amministratore<br />
unico, gestisce tra<br />
l’altro le relazioni con le organizzazioni<br />
sindacali delle categorie<br />
interessate. Per entrambe le<br />
due strutture sono previste riunioni,<br />
con periodicità che l’esperienza<br />
pratica ha reso sempre più<br />
frequenti, finalizzate ad affrontare<br />
i temi della sicurezza e del<br />
relativo coordinamento, della<br />
prevenzione, della formazione<br />
professionale e quella per la sicurezza.<br />
È prevista, inoltre, la costituzione,<br />
tra le parti firmatarie del<br />
protocollo, di un Osservatorio<br />
sulla sicurezza aperto alle istituzioni<br />
e alla società civile del territorio,<br />
allo scopo di promuovere<br />
iniziative in materia di sicurezza,<br />
finalizzate al miglioramento con-<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
DALLE REGIONI<br />
tinuo degli standard esistenti nei<br />
cantieri.<br />
Attività di cantiere<br />
e gestione degli appalti<br />
Il committente dei lavori, nel<br />
rispetto dell’obiettivo condiviso<br />
di favorire lo sviluppo professionale<br />
e il livello occupazionale nel<br />
territorio, si è impegnato sulla<br />
base del protocollo al coinvolgimento<br />
di imprese locali e all’utilizzo<br />
di manodopera sul territorio,<br />
promuovendo piani formativi<br />
mirati e coerenti con le esigenze<br />
di specializzazione previste in<br />
cantiere e la situazione professionale<br />
presente nel territorio. L’impegno<br />
del committente riguarda<br />
tutte le azioni utili a:<br />
l eliminare inadempienze contributive,<br />
assicurative e contrattuali;<br />
l implementare adeguate misure<br />
di sicurezza atte a salvaguardare<br />
l’impianto, il patrimonio di cantiere<br />
e la normale agibilità lavorativa<br />
(controllo degli accessi,<br />
tesserini di riconoscimento individuali,<br />
addetti alla sicurezza);<br />
l monitorare l’efficienza dei servizi<br />
esistenti in cantiere di responsabilità<br />
del Comitato interimprese.<br />
Per le clausole vincolanti inserite<br />
nei contratti di appalto e di<br />
subappalto, si prevede una verifica<br />
mensile delle prestazioni relative<br />
agli orari, alla regolarità contributiva,<br />
previdenziale e assistenziale<br />
nei confronti delle ditte<br />
appaltatrici e subappaltatrici, rispondendo<br />
il committente in solido<br />
dell’osservanza.<br />
Organizzazione<br />
della sicurezza<br />
Struttura fondamentale della<br />
gestione della sicurezza nel cantiere,<br />
in coerenza con quanto pre-<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
SICUREZZA IN CANTIERE<br />
Articolo<br />
visto dal Piano di sicurezza e coordinamento,<br />
è il Comitato di<br />
coordinamento per la sicurezza.<br />
Presieduto dal Coordinatore<br />
per l’esecuzione e di cui fanno<br />
parte i suoi collaboratori per le<br />
diverse aree tecnologiche e i rappresentanti<br />
delle imprese appaltatrici<br />
e fornitrici, il comitato:<br />
l garantisce la cooperazione e il<br />
coordinamento tra le imprese nell’attuazione<br />
delle misure di prevenzione<br />
e protezione dai rischi<br />
sul lavoro;<br />
l organizza e realizza tutto quello<br />
che è necessario ai fini della<br />
prevenzione;<br />
l assicura il funzionamento del<br />
presidio sanitario, dotato di mezzi<br />
di soccorso e di aree attrezzate<br />
per l’elisoccorso, per tutto il periodo<br />
di attività del cantiere;<br />
l gestisce l’interlocuzione con i<br />
rappresentanti dei lavoratori per<br />
la sicurezza.<br />
RLS e coordinamento<br />
della sicurezza<br />
Tuttavia, l’elemento più innovativo<br />
per la gestione della prevenzione<br />
nel sito/cantiere, introdotto<br />
nell’ambito dell’accordo, è<br />
rappresentato dal Collegio della<br />
sicurezza con l’individuazione<br />
dei rappresentanti dei lavoratori<br />
per la sicurezza del cantiere<br />
(RLSc). La scelta organizzativa<br />
individuata, di per sé originale e<br />
rispondente alla necessità di coordinamento<br />
di un cantiere di tale<br />
complessità e vastità, è di fatto<br />
anticipatrice della nuova figura<br />
del rappresentante dei lavoratori<br />
per la sicurezza di sito produttivo<br />
prevista, per tutti i settori, dalla<br />
legge n. 123/2007 [3] . L’esperienza<br />
di Torrevaldalica sarà preziosa,<br />
quindi, per valutare l’efficacia<br />
dell’azione del delegato di sito<br />
produttivo nella fase di estensio-<br />
[2] Nel rispetto degli obblighi previsti per il committente dal D.Lgs. n. 494/1996.<br />
[3] La lettera g), art. 1, legge n. 123/2007, fa esplicito riferimento al delegato di sito. In quanto presente tra i principi di delega per<br />
l’emanazione del Testo unico delle norme di salute e di sicurezza, le caratteristiche e le agibilità di questa figura saranno oggetto di<br />
confronto tra le parti sociali e i Ministeri competenti in fase di elaborazione dell’articolato oggetto della delega.<br />
117
118<br />
SICUREZZA IN CANTIERE<br />
Articolo<br />
ProcedureperilRLSM<br />
Procedura<br />
dicomunicazione<br />
Procedura<br />
perl’agibilità<br />
ne della figura a tutti i settori.<br />
Il numero elevato di imprese e<br />
di lavoratori presenti nel cantiere<br />
(si prevedono circa 15 milioni di<br />
ore lavorate nei 5 anni), la sovrapposizione<br />
delle fasi di demolizione<br />
e di ricostruzione di parti<br />
di impianto, con la presenza di<br />
lavoratori operanti in comparti<br />
diversi, ha suggerito, alle organizzazioni<br />
sindacali e al committente,<br />
di prevedere modalità specifiche<br />
di rappresentanza (in materia<br />
di salute e di sicurezza) e di<br />
coordinamento e di «istituire idonei<br />
strumenti di partecipazione e<br />
coinvolgimento degli Rls delle<br />
imprese operanti nel cantiere e<br />
degli Rlst».<br />
Pertanto, le OOSS hanno costituito<br />
un collegio intersettoriale<br />
della sicurezza formato da sei<br />
RLS delle imprese operanti nel<br />
cantiere e appartenenti a settori<br />
produttivi diversi (prevalentemente<br />
meccanici, nonchè edili,<br />
dei servizi e chimici); il collegio<br />
è specificatamente composto da<br />
due del comparto edile, due del<br />
comparto meccanico, uno del<br />
chimico e uno dei servizi. Il collegio<br />
di sicurezza, operativo dal<br />
febbraio 2007, si riunisce con il<br />
Coinvolge:<br />
•ilcoordinatoreperl’esecuzione(Enel);<br />
• i responsabili delle imprese<br />
(capi cantiere e/o<br />
RSPP);<br />
•iRLSc;<br />
•iRLSm;<br />
•ilavoratoridelleimpresemetalmeccaniche;<br />
•iRLSaziendali;<br />
Coinvolge:<br />
•RLSm;<br />
•RLSc;<br />
DALLE REGIONI<br />
coordinatore per l’esecuzione dei<br />
lavori, l’amministratore unico del<br />
Comitato interimprese e il site<br />
manager dell’ente committente,<br />
di norma mensilmente ma, nei<br />
primi mesi, anche ogni quindici<br />
giorni. Gli incontri vertono, oltre<br />
che sullo stato generale della sicurezza<br />
e dell’igiene del lavoro<br />
nel cantiere, compresa l’esecuzione<br />
degli apprestamenti e i servizi<br />
di cantiere, sull’attuazione<br />
dei corsi di formazione del personale<br />
delle imprese, sulla verifica<br />
della gestione delle emergenze e<br />
del primo soccorso. Ai componenti<br />
il collegio della sicurezza è<br />
attribuito il compito di:<br />
l evidenziare i punti di criticità;<br />
l formulare le proposte;<br />
l esaminare le misure adottate.<br />
I membri del collegio, dotati di<br />
cartellino di riconoscimento,<br />
usufruiscono degli spazi logistici<br />
concessi alle OOSS, possono<br />
affiggere nella bacheca sindacale<br />
i loro comunicati e, in quanto<br />
RLS, godono delle attribuzioni<br />
e delle tutele previste dalla legislazione<br />
vigente.<br />
Per l’esercizio delle loro funzioni,<br />
è stato concesso ai membri<br />
del collegio della sicurezza un<br />
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TABELLA1<br />
-iverbalidicoordinamentoemessidalCoordinamento<br />
perlasicurezzadelcantieredevonoessereconsegnatiancheaiRLSm.<br />
(Neiverbali sonoindicati, divoltainvolta,interventiritenutinecessarieopportunirivoltiallesingoleaziendechedevonoessere“oggettodiinformativa”neiconfrontidituttiilavoratoridipendentidallestesse<br />
aziendeedeiRLSaziendali);<br />
-iRLSmdovrannovigilarecheleaziendericevanoqueste<br />
comunicazioni;<br />
-iRLSmdovrannoverificarelacorrettaapplicazioneoperativadiquantoprevistoerapportarsiconiRLSdiazienda<br />
(ocon iRLScqualoranonvifosseroquelliaziendali).<br />
-iRLSmsirapportanoconiRLScperfavorireunoscambiodelleinformazionirelativoalquadrodelleproblematichedelcantiereconcadenzaregolare;<br />
-iRLSmhannopienaagibilità nellevarieareedelcantiere<br />
laddovesisvolgonoattivitàelettromeccaniche.<br />
primo monte ore complessivo di<br />
permessi aggiuntivi pari a 2.100<br />
ore l’anno. Questi permessi saranno<br />
utilizzati per l’espletamento<br />
dei compiti previsti dal mandato<br />
tra cui:<br />
l visionare periodicamente le<br />
aree di cantiere;<br />
l partecipare, quando convocati,<br />
alle riunioni del tavolo permanente;<br />
l partecipare alle riunioni con il<br />
coordinatore per l’esecuzione dei<br />
lavori, l’amministratore unico del<br />
Comitato interimprese e il site<br />
manager.<br />
Successivamente, a integrazione<br />
del precedente accordo relativo al<br />
Collegio intersettoriale della sicurezza<br />
e ai RLSc (di cantiere),<br />
un ulteriore accordo è sopraggiunto<br />
l’11 luglio 2007, stipulato,<br />
in questa seconda fase, da Cgil,<br />
Cisl e Uil di Civitavecchia direttamente<br />
con il Comitato interimprese<br />
per le imprese elettromeccaniche<br />
ed ellettrostrumentali<br />
presenti nel cantiere. L’intesa<br />
prevede l’istituzione di un Collegio<br />
categoriale della sicurezza,<br />
formato da 6 RLSm (ovvero RLS<br />
metalmeccanici) “provenienti dai<br />
RLS eletti nelle varie imprese<br />
13 novembre 2007 N. 21
elettromeccaniche operanti in<br />
cantiere”. I RLSm inizieranno la<br />
loro attività una volta formati.<br />
Le parti interessate hanno definito<br />
anche specifiche procedure, tra<br />
cui, in particolare, quelle descritte<br />
nella tabella 1, per permettere<br />
a questa nuova figura di poter<br />
operare in assenza di riferimenti<br />
normativi o di accordi quadro di<br />
riferimento. I RLSm hanno la disponibilità<br />
del tempo pieno per<br />
l’esercizio delle loro funzioni.<br />
La formazione<br />
Un capitolo specifico dell’accordo,<br />
di grande rilievo sia per il<br />
numero dei soggetti interessati,<br />
sia per il monte ore formativo<br />
definito, è dedicato alla formazione<br />
prevedendo interventi rivolti:<br />
l al Collegio della sicurezza in-<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
DALLE REGIONI<br />
tersettoriale e categoriale (RLSc<br />
e RLSm);<br />
l al RLS nelle imprese;<br />
l alla generalità dei lavoratori<br />
del cantiere.<br />
I RLS membri del collegio<br />
della sicurezza intersettoriale, in<br />
aggiunta a quanto previsto dai<br />
contratti collettivi, partecipano a<br />
corsi formativi di 64 ore pro capite<br />
all’anno, con 8 moduli di 8<br />
ore. Mentre, per i RLSm, l’accordo<br />
del luglio 2007 ha previsto<br />
una formazione aggiuntiva di 40<br />
ore per ciascun rappresentante.<br />
Per tutti i RLS delle imprese<br />
appaltatrici/subappaltatrici è previsto,<br />
invece, un modulo formativo<br />
aggiuntivo di 8 ore pro capite<br />
annuo.<br />
I corsi per la generalità dei lavoratori<br />
sono costituiti da due<br />
moduli di 8 ore ciascuno di cui,<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
SICUREZZA IN CANTIERE<br />
Articolo<br />
dopo un primo momento di esitazione,<br />
si è fatto carico il committente:<br />
l il modulo di base include anche<br />
l’intervento delle organizzazioni<br />
sindacali, della durata di 2<br />
ore;<br />
l il modulo specifico è connesso<br />
con il profilo professionale di<br />
ciascun lavoratore.<br />
Per quanto riguarda le modalità<br />
con cui è stata realizzata la<br />
formazione ai lavoratori vale la<br />
pena di sottolinearne:<br />
l il carattere attivo (finalizzato a<br />
motivare i lavoratori ad assumere<br />
comportamenti sicuri);<br />
l l’efficacia degli interventi di<br />
addestramento pratico in cantiere<br />
sui rischi maggiori, che potrebbero<br />
comportare le più gravi conseguenze.<br />
l<br />
119
LEGISLAZIONE<br />
In breve<br />
DALLE REGIONI<br />
RASSEGNADIDELIBEREELEGGIREGIONALI<br />
acuradiAlessandroJazzetti, magistrato<br />
120<br />
SETTEMBREOTTOBRE2007<br />
Regione Ambito Estremienota<br />
SICILIA<br />
<strong>Sicurezza</strong><br />
dellavoro<br />
ABRUZZO Acqua<br />
LOMBARDIA Acqua<br />
TRENTINOAA<br />
Provincia<br />
autonoma<br />
diBolzano<br />
Acqua<br />
SICILIA Acqua<br />
TRENTINOAA<br />
Provincia<br />
autonoma<br />
diTrento<br />
TOSCANA<br />
Aria<br />
Aria<br />
IGIENEESICUREZZA<br />
CircolareAssessoratodeiLavoriPubblici3ottobre2007<br />
«Circolare esplicativa della legge regionale 21 agosto 2007, n.<br />
20, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio<br />
1994,n.109,comeintrodottadallaleggeregionale2agosto2002,n.<br />
7esuccessivemodificheeintegrazioni,recantenormeinmateriadi<br />
lavoripubblici.Disposizioniinmateriadiprevenzioneesicurezzadei<br />
lavoratorineicantieriedili.Prorogaditerminiinmateriadiedilizia<br />
agevolataeconvenzionata.Disposizioniinmateriadifinanziamenti<br />
agevolatiecontributidelP.O.R.Sicilia2007/2013”»<br />
(in GazzettaUfficialeRegioneSicilia6ottobre2007,n.48)<br />
AMBIENTE<br />
DeliberaGiuntaRegionale16luglio2007,n.709<br />
«Modifica alla Delib. G.R. 18 dicembre 2006, n. 1475 avente ad<br />
oggetto ”Art. 92 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Attuazione del<br />
Programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine<br />
agricola”»<br />
(inB.U.Abruzzo14settembre2007,n.51)<br />
DeliberaGiuntaRegionale26settembre2007,n.8/5448<br />
«Metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico<br />
integratoinLombardiaaisensidellaL.R.n.26/2003»<br />
(inB.U.Lombardia8ottobre2007,n.41)<br />
DeliberaGiuntaProvinciale23luglio2007,n.2458<br />
«Documento preliminare di piano generale di utilizzazione delle<br />
acquepubblichedellaProvinciaAutonomadiBolzano»<br />
(inS.n.2alB.U.TrentinoAltoAdige2ottobre2007,n.40)<br />
DecretoAssessoratodelTerritorioedell’<strong>Ambiente</strong><br />
9agosto2007<br />
«Nuoveprocedureinmateriadiautorizzazionialleemissioniin<br />
atmosfera»<br />
(inGazzettaUfficialeRegioneSicilia14settembre2007,n.43)<br />
DeliberaGiuntaProvinciale24agosto2007,n.1765<br />
«Aggiornamento della tabella B del Testo unico delle leggi<br />
provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti,<br />
recante «Limiti di accettabilità per le emissioni da ciascuna<br />
unitàtermica ad uso produttivo o misto o da ciascuna unità<br />
produttiva»,aisensidell’art.51delmedesimoTestounico»<br />
(inB.U.TrentinoAltoAdige11settembre2007,n.37)<br />
DecretoDirigenziale4settembre2007,n.4253<br />
«Approvazione modalità di effettuazione delle misure di<br />
controllo sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai<br />
sensidell'art.25delD.Lgs.n.334/1999esuccessivemodifiche»<br />
(in B.U. Toscana 26 settembre 2007, n. 39, parte seconda,<br />
supplementon.110)<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
13 novembre 2007 N. 21
ABRUZZO Rifiuti<br />
EMILIAROMAGNA Rifiuti<br />
ABRUZZO<br />
EMILIAROMAGNA<br />
LOMBARDIA<br />
LOMBARDIA<br />
PUGLIA<br />
ABRUZZO<br />
LOMBARDIA<br />
PUGLIA<br />
13 novembre 2007 N. 21<br />
Tutela<br />
ambientale<br />
Tutela<br />
ambientale<br />
Tutela<br />
ambientale<br />
Tutela<br />
ambientale<br />
Tutela<br />
ambientale<br />
Valutazione<br />
diimpatto<br />
ambientale<br />
Valutazione<br />
diimpatto<br />
ambientale<br />
Valutazione<br />
diimpatto<br />
ambientale<br />
DALLE REGIONI<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
LEGISLAZIONE<br />
In breve<br />
DeliberaGiuntaRegionale13agosto2007,n.860<br />
«L.R.n.52/2000esuccessivemodificheedintegrazioni“Interventi<br />
finanziari urgenti per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti”;<br />
Riassegnazionefondi»<br />
(inB.U.Abruzzo14settembre2007,n.76speciale)<br />
DeliberaGiuntaRegionale30luglio2007,n.1193<br />
«Approvazionediunaccordoperlagestionediuncentrodiriciclaggio<br />
innovativo(CentroRemida)finalizzatoallapromozionedelrecupero<br />
eall’utilizzodeimaterialirecuperatiinattivitàdidattiche»<br />
(inB.U.EmiliaRomagna26settembre2007,n.145)<br />
DeliberaGiuntaRegionale13agosto2007,n.862<br />
«Delib. G.R. 3 maggio 2006, n. 461 avente per oggetto: D.Lgs. n.<br />
59/2005concernente“AttuazioneintegraledellaDirettiva96/61/CE<br />
relativaallaprevenzioneeriduzioneintegratedell’inquinamento”.<br />
Modifica art. 3 ed integrazione art. 5, Delib. G.R. n. 461/2006.<br />
Regolamentazione art. 10, comma 4 D.Lgs. n. 59/2007:<br />
approvazionemodulistica»<br />
(inB.U.Abruzzo14settembre2007,n.76speciale)<br />
DeliberaGiuntaRegionale27agosto2007,n.1288<br />
«Modifica della Delib. G.R. n. 1435/2006 relativa alle misure di<br />
conservazione per la gestione delle Zone di protezione speciale<br />
(ZPS),aisensidellaDirettiva79/409/CEE,dellaDirettiva92/43/CEEe<br />
delD.P.R.n.357/1997esuccessivemodificazioni»<br />
(inB.U.EmiliaRomagna26settembre2007,n.145)<br />
LeggeRegionale3ottobre2007,n.24<br />
«Modificheallaleggeregionale11marzo2005,n.12(leggeper<br />
ilgovernodelterritorio)»<br />
(inS.O.4ottobre2007,n.1,alB.U.Lombardia1°ottobre2007,<br />
n.40)<br />
DecretoDirigenziale18settembre2007,n.10132<br />
«Modificadellaproceduraperilrilasciodell’autorizzazioneintegrata<br />
ambientale (D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 «Attuazione integrale<br />
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione<br />
integratedell’inquinamento»),relativamenteagliimpiantiesistenti,<br />
previstadall’allegatoalD.Dirig.n.7968del17luglio2007»<br />
(inB.U.Lombardia1°ottobre2007,n.40)<br />
DeliberaGiuntaRegionale18settembre2007,n.1463<br />
«Delib.G.R.n.539/2007“Leggeregionalen.17/2000Art.4<br />
Programmaregionaleperlatuteladell’ambiente”.Rettifica»<br />
(inB.U.Puglia27settembre2007,n.137)<br />
DeliberaGiuntaRegionale13agosto2007,n.842<br />
«IndirizziconcernentilaValutazioneAmbientaleStrategica(V.A.S.)<br />
di Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio<br />
regionale»<br />
(inB.U.Abruzzo14settembre2007,n.51)<br />
DeliberaGiuntaRegionale26settembre2007,n.8/5450<br />
«Prorogadeiterminidipresentazionedell’istanzadiadesioneal2º<br />
BandoAccordodiProgrammaQuadro:“Interventidimitigazione<br />
d’impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti<br />
residenziali ricompresi nell’ambito territoriale prioritario del Piano<br />
Territorialed’AreaMalpensa,edinparticolare,inprimaistanza,siti<br />
nel territorio dei Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e<br />
Ferno,adiacentialsedimeaeroportuale”»<br />
(inB.U.Lombardia8ottobre2007,n.41)<br />
Determinazione5settembre2007,n.255<br />
«Lineeguida per la pianificazione strategica territoriale di Area<br />
Vasta. Proroga termini per la presentazione dei documenti relativi<br />
all’avvio del percorso di pianificazione strategica e del processo di<br />
valutazioneambientalestrategica(VAS)»<br />
(inB.U.Puglia20settembre2007,n.132)<br />
121
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