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PRIMOPIANO<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

l Focus TU<br />

Dallanormativacomunitaria<br />

ilruolodelresponsabiledeilavori<br />

ARTICOLOAPAG.20<br />

l <strong>Sicurezza</strong> del lavoro<br />

IlpareredellaS.C.sueffettivitàeresponsabilitàpenalenellavoroautonomo<br />

ARTICOLOAPAG.36<br />

RifiutiinCampania:ilTUperlagestionedell’emergenza<br />

COMMENTOAPAG.41­TESTOAPAG.42<br />

RIFIUTI E BONIFICHE<br />

l Rifiuti<br />

Stoccaggioabusivo:leresponsabilitàperlabonifica<br />

ARTICOLOAPAG.77<br />

AMBIENTE E RISORSE<br />

l Acque<br />

Inuovicriterisulmonitoraggiotecnico<br />

ARTICOLOAPAG.86<br />

l Energia<br />

FER:laConsultasulripartodellecompetenze<br />

ARTICOLOAPAG.90<br />

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7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 3 ILSOLE24ORE


NOVITÀ<br />

GAZZETTA UFFICIALE: GLI ULTIMI 15 GIORNI<br />

ILSOLE24ORE 6<br />

GAZZETTAUFFICIALEREPUBBLICAITALIANA<br />

ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN<br />

Aria Deliberazione<br />

delMinisterodell’<strong>Ambiente</strong><br />

e della Tutela<br />

del territorio e del mare<br />

10 aprile 2009<br />

Energia Decreto del Presidente<br />

della Repubblica<br />

2 aprile 2009, n. 59<br />

Rifiuti Ordinanza del Presidente<br />

del Consiglio dei Ministri<br />

28 maggio 2009, n. 3774<br />

Ordinanza del Presidente<br />

del Consiglio dei Ministri<br />

28 maggio 2009, n. 3775<br />

Ordinanza del Presidente<br />

del Consiglio dei Ministri<br />

15 maggio 2009, n. 3770<br />

«Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione<br />

europea 2007/589/CE istitutiva delle linee guida per il<br />

monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad<br />

effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento<br />

europeo e del Consiglio» (G.U. del 4 giugno 2009, n. 127)<br />

«Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a)<br />

eb),deldecretolegislativo19agosto2005,n.192,concernenteattuazionedelladirettiva2002/91/CEsulrendimentoenergetico<br />

in edilizia» (G.U. del 10 giugno 2009, n. 132)<br />

«Disposizioni urgenti di protezione civile» (G.U. dell’11<br />

giugno 2009, n. 133)<br />

«Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare<br />

l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti<br />

nella regione Campania» (G.U. dell’11 giugno 2009, n. 133)<br />

«Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare<br />

l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti<br />

nella regione Campania» (G.U. del 1° giugno 2009, n. 125)<br />

@Gazzetta Ufficiale<br />

del 4 giugno 2009, n. 127<br />

In sintesi a pag. 106<br />

@Gazzetta Ufficiale<br />

del10giugno2009,n.132<br />

In sintesia a pag. 107<br />

Gazzetta Ufficiale<br />

dell’11giugno2009,n.133<br />

In sintesi a pag. 106<br />

Gazzetta Ufficiale<br />

dell’11giugno2009,n.133<br />

Insintesiapag.106<br />

Gazzetta Ufficiale<br />

del1°giugno2009,n.125<br />

Insintesiapag.106<br />

ARGOMENTO<br />

GAZZETTAUFFICIALEDELLECOMUNITÀEUROPEE<br />

PROVVEDIMENTO PUBBLICATO IN<br />

Certificazione<br />

e qualità<br />

Igiene di alimenti<br />

e bevande<br />

«Direttiva 2009/40/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009<br />

concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi»<br />

«Decisione della Commissione del 3 giugno 2009 che istituisce il gruppo di esperti<br />

chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica»<br />

«Direttiva 2009/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 per<br />

il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da<br />

estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti»<br />

G.U.C.E. L del 6 giugno<br />

2009, n. 141<br />

In sintesi a pag. 105<br />

G.U.C.E. L del 5 giugno<br />

2009, n. 139<br />

In sintesi a pag. 104<br />

G.U.C.E. L del 6 giugno<br />

2009, n. 141<br />

In sintesi a pag. 104<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


SOMMARIO<br />

ILSOLE24ORE 8<br />

SOMMARIO<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

lInapertura/FocusTU<br />

Definizionedelresponsabiledeilavori:unritornoalladirettivacomunitaria<br />

diMariaPacciana ....................................................................................................................20<br />

Valutazionedelrischio:i4casidiaggiornamento<br />

diStefanoTaraborrelli ..............................................................................................................24<br />

l<strong>Sicurezza</strong>degliimpianti<br />

Trasformatoriperladistribuzioneelettrica:normativaeuropeaeanalisieconomica<br />

diAngeloBagginieFrancoBua ................................................................................................30<br />

l<strong>Sicurezza</strong>dellavoro<br />

LaposizionedellaCassazionesullaresponsabilitàpenalenell’usodilavoroautonomo<br />

diMarioGallo ..........................................................................................................................36<br />

GestionerifiutiinCampania:comesiapplicailD.Lgs.81inproceduradiemergenza?<br />

diLuigiSoardo .........................................................................................................................41<br />

DecretodelPresidentedelConsigliodeiMinistri23gennaio2009............................................42<br />

Lasicurezzanelleattivitàdibonifica:analisidellecriticitànormative<br />

diSimonaBerardi,ElisabettaBemporad,MonicaGherardi,MarioMarianieClaudioMariotti....47<br />

l<strong>Sicurezza</strong>incantiere<br />

PerlasicurezzaneicantierilaRegioneEmiliaRomagnasiallineaal“Testounico”<br />

diFlaviaTriozzi..........................................................................................................................56<br />

Leggeregionale2marzo2009,n.2..........................................................................................59<br />

SusicurezzaincantiereeTUalcuneindicazionioperativedalleASL­RegioneLazio<br />

diGabrieleTaddia.....................................................................................................................64<br />

GRANDIRISCHI<br />

lAntincendio<br />

LaprevenzioneincendinelTUsicurezza<br />

diMarcelloTambone.........................................................................................................68<br />

lSostanzepericolose<br />

Imballaggiricondizionati:nuoveprescrizioni<br />

eproveperilrecuperodeicontenitori<br />

diFilippoBonfattieMicheleRotunno................................................................................71<br />

lAntincendio<br />

CointestazionedelCPI/Larghezzadellescaleedelleuscitediunalbergo/<br />

Tramezzidiseparazionetracorridoioecamera/CPIperunaattivitàframmentata/<br />

Conformitàantincendioperun’isolaecologica<br />

acuradiMarioAbate.........................................................................................................74<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


RIFIUTIEBONIFICHE<br />

lRifiuti<br />

Stoccaggioabusivodirifiuti:leresponsabilitàperlabonifica<br />

diDarioManganaro...........................................................................................................77<br />

AMBIENTEERISORSE<br />

lInapertura/Acqua<br />

Acque.Corpiidrici:inuovicriterisulmonitoraggiotecnicomodificanoilD.Lgs.152<br />

diMaraChilosieSerenaCorbetta..............................................................................................86<br />

lEnergia<br />

Fontienergeticherinnovabili:laConsultainterviene<br />

ancorasulripartodellecompetenze<br />

diSalvoRenatoCerruto......................................................................................................90<br />

lVAS<br />

Conilprogetto“DIVAS”piùsupportoalledecisioniperlavalutazionestrategica<br />

diGabriellaChiellinoeRobertaGadia.......................................................................................97<br />

RASSEGNE<br />

Rassegnadilegislazione<br />

acuradiSabrinaApicella.................................................................................................104<br />

acuradiMarcoFabrizio...................................................................................................106<br />

Rassegnadigiurisprudenza<br />

acuradiPierguidoSoprani .............................................................................................109<br />

acuradiMariaMelizzi.....................................................................................................112<br />

Rassegnadidelibereeleggiregionali<br />

acuradiSabrinaApicella.................................................................................................115<br />

RUBRICHE<br />

UltimeinGazzettaUfficiale............................................................................................6<br />

Insintesi..........................................................................................................................11<br />

Scadenzario<br />

acuradiMarcoFabrizio.....................................................................................................17<br />

Leparoledellasicurezza<br />

acuradiSaraCastagnoli..................................................................................................120<br />

SOMMARIO<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 ILSOLE24ORE


SOMMARIO<br />

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Direttoreresponsabile: FRANCESCO DEMURO<br />

Responsabilediredazione: Massimo Cassani<br />

Coordinamentoeditoriale: Dario De Andrea (02/57316293)<br />

Redazione: Katia Rebucini (02/57316300; fax 02/39646926)<br />

Proprietarioededitore: IL SOLE 24 ORE S.p.A.<br />

Presidente: Giancarlo Cerutti<br />

AmministratoreDelegato: CLAUDIO CALABI<br />

Registrazione Tribunale di Milano n. 749 del 9 novembre 1998.<br />

Sedelegale:Via Monte Rosa, 91 ­ 20149 Milano.<br />

Amministrazione: Via Monte Rosa, 91 ­ 20149 Milano.<br />

Direzione, redazione: Via G. Patecchio, 2 ­ 20141 Milano ­ Fax<br />

02/30223992.<br />

IL SOLE 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Le fotocopie per<br />

uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del<br />

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del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22<br />

aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di<br />

carattere professionale, economico o commerciale o comunque<br />

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<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

Il sistema di informazione&approfondimento.<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> è il<br />

quindicinale de Il Sole 24 ORE<br />

rivolto ad imprese, enti pubblici,<br />

consulenti e professionisti<br />

tecnici che operano nei settori<br />

dell’ambiente, dell’igiene<br />

e della sicurezza sul lavoro.<br />

NOVITÀ 2008<br />

A partire dal 2008 <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> si presenta con una<br />

nuova struttura editoriale, una grafica funzionale e, per<br />

un’informazione ancora più specialistica e mirata, due nuovi<br />

supplementi periodici di approfondimento:<br />

· Tecnologie&Soluzioni per l’ambiente<br />

· Lavoro Sicuro<br />

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www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


IN SINTESI<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Ilresponsabiledeilavori:unritornoalladirettivacomunitaria­Lafiguradelresponsabile<br />

dei lavori, definita all’art. 89, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/2009, è una tra le novità, rispetto alla<br />

normativa previgente, che più hanno fatto discutere dopo la pubblicazione del Testo unico sicurezza. Nel<br />

ridefinirelemodalitàdinominaelecompetenze,illegislatorehafattoriferimentoall’esperienzaeallacasistica<br />

derivantedall’applicazionepiùchedecennaledellaprecedentenormativa,aidatisugliinfortuniancoraelevati<br />

nelsettoreealrispettodelladirettivacomunitaria92/57/CEEsulleprescrizioniminimedisicurezzaedisalutenei<br />

cantieritemporaneiemobili.L’elaborazionidituttiquestidatihaportatoallacoincidenzadelresponsabiledei<br />

lavoriconilprogettista,nellafasediprogettazione,econildirettoredeilavorinellafasediesecuzione.<br />

Sulla valutazione del rischio quattro le occasioni di aggiornamento ­ Il decreto<br />

legislativo n. 81/2008 ha previsto che la valutazione del rischio debba essere rielaborata in quattro diverse<br />

occasioni, nel caso di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative, in<br />

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, in seguito a infortuni<br />

significativieselasorveglianzasanitarianeevidenzialanecessità.Ciascunadiquesteoccasionidiaggiornamento<br />

della valutazione del rischio richiede diverse tipologie di analisi, nella tempistica, nei contenuti e nella<br />

metodologia di lavoro. È opportuno determinare le caratteristiche di ogni obbligo al fine di individuare le<br />

modifichechedevonoesseretrasferitesulrelativodocumento.<br />

Trasformatoriperladistribuzioneelettrica:lanormativaeuropeaeleperdite ­<br />

Fondamentalinelsistemadiproduzione,ditrasmissioneedidistribuzionedell’energiaelettrica,itrasformatoridi<br />

potenza generalmente sono macchine molto efficienti attraverso le quali transita tutta l’energia prodotta o<br />

utilizzatadaunaqualsiasiutenza.Èopportunosottolinearecheuntrasformatoreaelevataefficienzaenergetica<br />

nella distribuzione pubblica potrebbe permettere un’importante riduzione del consumo di energia. In realtà<br />

esistonoanchenumerositrasformatoriindustrialichehannounconsumopariquasiallametàdell’energiatotale<br />

consumata dal settore industriale e terziario. Occorre capire, però, se l’aspetto del risparmio energetico può<br />

essereconciliatoconilrisparmioeconomico.<br />

IlpareredellaSupremaCortesueffettivitàeresponsabilitàpenalenell’impiegodilavoroautonomo­Ladisciplinadellatuteladellasaluteedellasicurezzasullavorohaassimilatoil<br />

principiofondamentale,ormaiaccoltoindottrinaeingiurisprudenza,dellaeffettivitàdeicompitiedelleattività<br />

che devono essere valutate su un piano non solo formale ma soprattutto sostanziale, al fine di stabilire le<br />

conseguentiresponsabilitàpenali.L’art.299,D.Lgs.9aprile2008,n.81,haaccoltolastessaimpostazionein<br />

meritoall’eserciziodifattodelleattribuzionipropriedeldatoredilavoro,deldirigenteedelprepostoeaquesto,<br />

sostanzialmente,sièuniformatalaCortediCassazionepenale,sezioneIV,checonlasentenza6maggio2009,<br />

n.18998,haconfermatounimportanteorientamentoinmateriadiobblighidiprevenzionedegliinfortunisul<br />

lavoroperquantoriguardal’impiegodilavoroautonomoall’internodell’impresaeglieffetticonseguentiallo<br />

scostamento dal contratto nella successiva fase di attuazione del rapporto con il conseguente utilizzo di<br />

manodoperairregolare.<br />

RifiutiinCampania:comesiapplicailD.Lgs.81allagestionedell’emergenza?­Il<br />

decretodelPresidentedelConsigliodeiMinistri23gennaio2009,«Applicazionedeldecretolegislativo9<br />

aprile2008,n.81,diattuazionedell’articolo1dellalegge3agosto2007,n.123,inmateriadituteladella<br />

saluteedellasicurezzaneiluoghidilavororelativamenteallacomplessivaazionedigestionedell’emergenzarifiutinellaregioneCampania»,hadisciplinatolagestionedellasicurezzaedellatuteladellasalutedei<br />

lavoratori,anchevolontari,addettiaiservizidiprotezionecivileneiluoghidilavoro,neisitienegliambienti<br />

in cui si svolgono, sotto il coordinamento della struttura del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza<br />

del Consiglio dei Ministri, le attività e i servizi connessi all’emergenza rifiuti nella regione Campania (in<br />

Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2009, n. 104, e nella sezione “Notizie normative” del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).<br />

SINTESI<br />

Articolo<br />

apag.20<br />

Articolo<br />

apag.24<br />

Articolo<br />

apag.30<br />

Articolo<br />

apag.36<br />

Commento<br />

apag.41<br />

Testo<br />

apag.42<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 11 ILSOLE24ORE


SINTESI<br />

Articolo<br />

apag.47<br />

Articolo<br />

apag.56<br />

Articolo<br />

apag.64<br />

Sintesi<br />

apag.104<br />

Sintesi<br />

apag.104<br />

Massimaenota<br />

apag.109<br />

Massimaenota<br />

pag.110<br />

ILSOLE24ORE 12<br />

<strong>Sicurezza</strong>deilavoratorinelleattivitàdibonifica:analisidellecriticitànormative­Analizzandoleattivitàdibonificadeisiticontaminatidalpuntodivistadellaprevenzioneedellaprotezione<br />

dalrischio,èpossibileriscontraremoltesimilitudiniconleattivitàdelsettoredell’edilizia.Infatti,esistonoalcunefasi<br />

lavorative particolarmente critiche in termini di rischio per la sicurezza, quali, per esempio, i rischi di crollo di<br />

struttureabbandonateneisitidismessiorischidiincendio,diesplosionee/odiesposizioneasostanzepericolose,<br />

sianellefasidirisanamentodegliimpiantiodeiserbatoidismessi,sianellabonifica/messainsicurezzadidiscariche<br />

nelle quali sono ancora in corso fenomeni di biodegradazione. Al rischio per la sicurezza, inoltre, si aggiunge il<br />

rischioperlasalutedeilavoratorioriginatodaagentifisici,biologiechimici.Ènecessario,quindi,chelanormativain<br />

materiadibonificadicuialTitoloV,ParteIV,D.Lgs.n.152/2006siaarmonizzataconquellainerenteallatuteladella<br />

saluteedellasicurezzadeilavoratori,ilD.Lgs.n.81/2008.<br />

La sicurezza nei cantieri: dalla Regione Emilia­Romagna la legge quadro ai<br />

sensi del TU ­ LaRegioneEmilia­Romagna,conlalegge2marzo2009,n.2,haapprovatoinviadefinitivala<br />

regolamentazionequadrosulla«Tutelaesicurezzadellavoroneicantieriediliediingegneriacivile».Giàdaunaprima<br />

letturadell’art.1emergonodueterminicheindicanolastradaintrapresadalprovvedimentolegislativo,«promuovere»<br />

e«ulteriori».Diconseguenza,risultanosubitochiaridueelementi,lavolontàdiandareavantirispettoaidettamidel<br />

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosiddetto Testo unico sicurezza, e l’intenzione di puntare sul concetto di<br />

“promozione”qualemollaperfavorirel’adempimentodegliobblighi(inB.U.Emilia­Romagnadel2marzo2009,n.33<br />

enellasezione“Documentazioneintegrativa”delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

<strong>Sicurezza</strong> in cantiere e TU: alcune indicazioni operative dalle ASL­Regione<br />

Lazio­IlcoordinamentodeidirettoriSPRESALdelleASLdellaRegioneLaziohapubblicatoundocumentocondata<br />

30 settembre 2008, «Prime indicazioni operative per l’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008. Titolo IV - cantieri<br />

temporaneiomobili»,ilquale,nonostantelaprossimapubblicazionedeldecretocorrettivoalD.Lgs.n.81/2008,ha<br />

fornitoalcuneindicazioniutilisull’applicazionedellanormativainerentealsettoredellecostruzioni.Ildocumentoè<br />

unaveraeproprialineaguida,strutturatainmododaanalizzareneldettaglioalcunenormecontenutenelTitoloIV,<br />

D.Lgs.n.81/2008,analisichesipresentainteressanteancheperviadellapartedi“modulistica”allegataincalce.<br />

Produzionebiologica­LadecisionedellaCommissione3giugno2009,n.2009/427/CE,èstatapubblicata<br />

ai fini del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2007, n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e<br />

all’etichettaturadeiprodottibiologici,ilqualehadefinitogliobiettivieiprincipiapplicabiliallaproduzionebiologicae<br />

ha stabilito i requisiti fondamentali relativi alla produzione, all’etichettatura e al controllo dei prodotti biologici<br />

nell’ambitodellaproduzionevegetale,animaleeacquicola(inG.U.C.E.Ldel5giugno2009,n.139).<br />

Solventidaestrazioneneiprodottialimentari­Ladirettiva2009/32/CEdelParlamentoeuropeoedel<br />

Consiglio23aprile2009siapplicaaisolventidaestrazioneimpiegatiodestinatiaessereimpiegatinellapreparazione<br />

deiprodottialimentariodeiloroingredienti.Sonopreclusidalcampodiapplicazionedelprovvedimento,invece,i<br />

solventidaestrazioneimpiegatiperlaproduzionediadditivialimentari,divitamineedialtriadditivinutritivi,amenoche<br />

questiultiminonfigurinoinunodeglielenchidell’AllegatoIalprovvedimento(inG.U.C.E.Ldel6giugno2009,n.141).<br />

Responsabilità del capocantiere ­ L’esistenza, in un cantiere, del capocantiere, non esclude la<br />

responsabilità di altri soggetti, quali il direttore tecnico o, salendo nella scala delle responsabilità, del legale<br />

rappresentantedell’impresa,manonnelcasodicondotteestemporanee(nellaspecie:repentinarimozionedelle<br />

transenneacantiereancoraapertoealavorinonancoraultimati,conmancatasegnalazioneperdeviareiltraffico<br />

pedonale e mancato riempimento dello scavo in modo da ricostruire la pavimentazione con le caratteristiche<br />

tecniche originali). (Cassazione penale, sez. IV, 28 gennaio 2009, n. 4119, e nella sezione “Documentazione<br />

integrativa”delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

Violazione del dovere di vigilanza ­ Le dimensioni dell’azienda non possono in alcun modo<br />

giustificarelaviolazione,dapartedeldatoredilavoro,deldoveredivigilanzaedicontrollodelrealeecostanterispetto,<br />

dapartedeilavoratori,dellenormedisicurezza,nonchédiinterventoperimpedireilformarsiedilconsolidarsidiprassi<br />

lavorativechemettanoarepentagliol’incolumitàdeilavoratori,postoche,attraversounacorrettaorganizzazioneed<br />

opportunedisposizioni,ildatoredilavoropuòesserecostantementeinformatosuitemidellasicurezzaedelrispetto,<br />

dapartedeglistessilavoratori,dellerelativenorme.Doverieresponsabilitàcheprescindonodallacircostanzadella<br />

inconsapevolezzanellapraticadiprassidilavorononcorrette.(Cassazionepenale,sez.IV,12febbraio2009,n.6195,e<br />

nellasezione“Documentazioneintegrativa”delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


Obblighidelcoordinatoreperl’esecuzione­Ladisciplinacontenutanell’articolo5delD.Lgs.n.<br />

494/1996(attualeart.92delD.Lgs.n.81/2008)postulacheilverbo”assicurare”(usatonell’originariaformulazione<br />

del decreto) implica una diretta e personale partecipazione dell’agente all’obbligo di prevenzione, mentre il<br />

verbo”verificare”,introdottodalD.Lgs.n.528/1999,sembrapiuttostoriferirsiadun’attivitàdicontrollodell’opera<br />

altrui.(Cassazionepenale,sez.IV,12febbraio2009,n.6219,enellasezione“Documentazioneintegrativa”del<br />

sitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

GRANDIRISCHI<br />

Laprevenzionedegliincendiaisensideldecretolegislativon.81/2008­Ilrischio<br />

incendiohasemprecaratterizzatoqualsiasiattivitàantropica,lacuiprincipalecausaeradovutasiaallargoimpiego<br />

chesifacevadellegno,siaallamancanzadiun’idoneaattivitàdiprevenzioneneiluoghidilavoro.Nonostantela<br />

sostituzionedellegnoutilizzatonellestruttureconaltrimaterialimenocombustibili,ilpericolodovutoall’incendio<br />

èrimastosempremoltoforte,acausa,peresempio,dellemaggioridifficoltàdell’esododovuteanuovearchitetture,dellapresenzadistrutturemetallichechehannouncomportamentopocoaffidabileincasodiincendio,oppure<br />

digasmoltotossicichepossonosvilupparsidallacombustionedeinuovimaterialidirivestimento,difinituraedi<br />

arredo. Quindi, è opportuno effettuare una idonea valutazione del rischio degli ambienti di lavoro, adottare le<br />

necessariemisureperlariduzionedeipericolieformareeinformareilavoratoriesposti.<br />

Imballaggiricondizionati:nuoveprescrizionieproveperilrecuperodeicontenitori<br />

­L’ADRdefiniscelediversetipologiediimballaggielerelativeprescrizioniriguardantilalorocostruzioneeleprovedi<br />

conformitànecessarieeindividua,asecondadellecapacità,treclassidicontenitori:imballaggi,grandiimballaggie<br />

grandiimballaggiallarinfusa(GIR).IlLegislatoreponeregolechiareinmeritoalladisciplinadiomologazionedegli<br />

imballaggi,delleprovecheessidevonosubireprimadiessereutilizzatiedellemarcaturecheessidebbonoriportare,<br />

chesitrattidiimballagginuoviodirecipientiricondizionati.L’accordostabilisce,infatti,chegliimballaggidevono<br />

essere fabbricati, ricondizionati e provati secondo un programma di garanzia di qualità giudicato soddisfacente<br />

dall’autoritàcompetente.Inparticolare,ilcontenitorericondizionatodeveessereripristinatonellasuaformaenel<br />

suoprofilooriginaleedeveessere,infine,ispezionatodopolaripulituraeprimadiessereverniciato.<br />

CointestazionedelCPI/Larghezzadellescaleedelleuscitediunalbergo/Tramezzidi<br />

separazione tra corridoio e camere/CPI per una attività frammentata/Conformità<br />

antincendioperun’isolaecologica ­ In questo numero, <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> propone alcuni quesiti in<br />

materiaantincendio.Traidiversiproposti,saràtrattatoilcasodiunaattivitàdivenditadiautorealizzatainunedificioa<br />

uso esclusivo costituito da due piani fuori terra, la quale è stata divisa in due attività, entrambe con il deposito di<br />

autoveicolialprimopianoel’esposizionealpianoterra;ènecessariocomprenderese,infunzionedelledimensioniedelle<br />

nuovecaratteristichedeilocali,deveessererichiestouncertificatodiprevenzioneincendicointestatoalleduesocietà.<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Stoccaggioabusivodirifiuti:leresponsabilitàperlabonifica­Lacontaminazionedelsuolo<br />

edelsottosuolononèsololaconseguenzadifattiaccidentalieoccasionali,maèilrisultatodiunapraticadiffusae<br />

prolungata nel tempo con danneggiamento grave di risorse naturali, compromissione di parti del territorio e<br />

creazionedistatidipericoloperlasalutedellapopolazione.Inparticolare,ladisciplinavigentevietal’abbandonoeil<br />

deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato<br />

solidooliquido,nelleacquesuperficialiesotterranee.Oltrealresponsabiledellaviolazionedeldivieto,dovranno<br />

provvedereallarimozione,all’avvioalrecuperoosmaltimentodeirifiutiealripristinodellostatodeiluoghiancheil<br />

proprietarioeititolarididirittirealiepersonalidigodimentosull’area,aiqualitaleviolazionesiaimputabileatitolodi<br />

dolo o colpa. Tuttavia, il proprietario di un’area che adotti un comportamento attivo e diligente per la tutela<br />

dell’ambienteenonrimangaassolutamenteinerte,nelcasodiabbandonoodepositoincontrollatodirifiuti,non<br />

risponderàatitolodicolpaodolonell’illecitocommessodasoggettiterziedeffettiviresponsabili.<br />

Campania: emergenza rifiuti ­ Con due ordinanze 28 maggio 2009, n. 3774 e n. 3775, e una<br />

ordinanza15maggio2009,n.3770,laPresidenzadelConsigliodeiMinistrihafornitoulterioridisposizioniper<br />

fronteggiarel’emergenzanelsettoredellosmaltimentodeirifiutinellaregioneCampania(inGazzettaUfficiale11<br />

giugno2009,n.133,e GazzettaUfficialedel1°giugno2009,n.125)<br />

SINTESI<br />

Massimaenota<br />

apag.111<br />

Articolo<br />

apag.68<br />

Articolo<br />

apag.71<br />

Quesitiper<br />

l’incendio<br />

apag.74<br />

Articolo<br />

apag.77<br />

Sintesi<br />

apag.106<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 13 ILSOLE24ORE


SINTESI<br />

Massimaenota<br />

apag.112<br />

Inapertura/<br />

articolo<br />

apag.86<br />

Articolo<br />

apag.90<br />

Articolo<br />

apag.97<br />

Sintesi<br />

apag.106<br />

ILSOLE24ORE 14<br />

Veicoli a motore e relative parti. Smaltimento ­ Rientrano nella nozione di rifiuti speciali i<br />

veicoliamotore,irimorchieloroparti.Aquestofineènecessariochesitrattidimezzinonpiùusabilicometali,<br />

ancheseancoranonprividivaloreeconomico;inaltriterminièsufficientechesitrattidioggettiabbandonatio<br />

destinatiall’abbandono,nonnelsensodiresnullius,bensìinquellotraslato­funzionale­dicosa(opartedicosa)<br />

non più idonea allo scopo per il quale era stata originariamente costruita (Cassazione, sezione penale III, 15<br />

maggio2009,n.20424,Pres.DeMaioenellasezione“Documentazioneintegrativa”delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

AMBIENTEERISORSE<br />

Acque.Corpiidrici:inuovicriterisulmonitoraggiotecnicomodificanoilD.Lgs.<br />

n. 152/2006 ­ Nuove modifiche per la Parte III, D.Lgs. n. 152/2006, relativa alla tutela delle acque. In<br />

particolare,ildecretodelMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>dellaTuteladelterritorioedelmare14aprile2009,n.56,ha<br />

stabilitoicriteritecniciperilmonitoraggiodeicorpiidricieperl’identificazionedellecondizionidiriferimento,<br />

abrogandolatabella2delD.M.6novembre2003,n.367,esostituendo,conl’Allegato2alnuovodecreto,il<br />

punto 1.1.1 dell’Allegato III, Parte III, D.Lgs. n. 152/2006. Il provvedimento si inserisce nel complesso iter di<br />

attuazionedelladirettivaquadrosulleacque2000/60/CE,ancheinossequioallelineeguidainmateriadiacque<br />

emanatedallaCommissioneeuropeaconformementealleprevisionidellastessadirettiva.Ulterioriapprofondimentineiprossiminumeridi<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

Fonti energetiche rinnovabili: la Consulta interviene ancora sul riparto delle<br />

competenze ­ La Corte Costituzionale, con la sentenza del 27 marzo 2009, n. 88, ha affrontato le<br />

problematiche relative alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regione in materia di produzione e<br />

distribuzione di energia a livello nazionale, esaminando la tenuta costituzionale delle recenti modifiche<br />

normativeapportatedallaleggeFinanziaria2008adalcuniarticolidelD.Lgs.n.387/2003.Trattandosidi<br />

una disciplina di certo non connotata da chiarezza e linearità, le precisazioni evidenziate dalla Corte<br />

CostituzionaleinmeritoalcorrettoripartodicompetenzetraStatoeRegionisonodestinateadiventareun<br />

puntodiriferimentononsoloinquestoambito.Lequestioniaffrontatesiriferisconoalrilasciodell’autorizzazioneperlarealizzazioneegestionedegliimpiantidiproduzionedienergiaelettricadafontirinnovabilie<br />

allaconnessionediquestiultimiallareteelettrica.<br />

Conilprogetto“DIVAS”piùsupportoalledecisionisullavalutazionestrategica<br />

­IlprocessodiapplicazionedellaVAShaevidenziatoalcunedifficoltànelrendereilsuomeccanismoefficientee<br />

nel garantire una adeguata ricaduta sulla pianificazione. Per questo motivo, è stato finanziato il progetto<br />

“DIVAS”, con l’obiettivo di sviluppare un software per agevolare il compito delle piccole amministrazioni,<br />

accompagnandole nello svolgimento del processo di VAS. La valutazione ambientale di un piano parte da<br />

un’analisipreliminarecheconsentel’individuazionediquellecriticitàchediventanogliobiettividimiglioramentodaconseguireperilraggiungimentodellasostenibilitàambientale.L’utenteèaiutatonell’identificazionedegli<br />

elementidaincluderenellosviluppodelladocumentazionetecnicaenon,nellasceltadegliindicatoriambientali,<br />

nell’identificazionedelleazionidipianocriticheenellacreazionediunareportisticachedocumentailprocessodi<br />

VASfinoallastesurafinaledelrapportoambientale.<br />

Pianodimonitoraggiodigasadeffettoserra­LadeliberazionedelMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>e<br />

dellaTuteladelterritorioedelmare10aprile2009haapprovatoledisposizionidiattuazionedelladecisionedella<br />

Commissione europea 2007/589/CE istitutiva delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle<br />

emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. A<br />

caricodeigestoridegliimpiantiinpossessodelleautorizzazioniaemetteregasaeffettoserraexart.4,D.Lgs.n.<br />

216/2006, è previsto l’obbligo di effettuare il monitoraggio secondo le disposizioni della decisione 18 luglio<br />

2007,n.2007/589/CE,comeintegratedalledisposizionidiattuazioneallegateincalceallanuovadeliberazione<br />

e a seguito dell’approvazione del Piano di monitoraggio da parte del Comitato nazionale di attuazione della<br />

direttiva 2003/87/CE. Ulteriori approfondimenti nei prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> (in Gazzetta<br />

Ufficialedel4giugno2009,n.127enellasezione“Notizienormative”delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


Rendimentoenergeticoinedilizia­IldecretodelPresidentedellaRepubblica2aprile2009,n.59,ha<br />

definitoicriterigenerali,lemetodologiedicalcoloeirequisitiminimiperlaprestazioneenergeticadegliedificie<br />

degliimpiantitermiciperlaclimatizzazioneinvernaleeperlapreparazionedell’acquacaldaperusiigienico­sanitari.Ilterminediemanazionedelnuovoprovvedimentoerastatooriginariamenteprevistoa120giornidall’entratainvigoredelD.Lgs.n.192/2005,conrinvioafuturiulterioridecretiperquantoriguardaladisciplinarelativaai<br />

criterigenerali,lemetodologiedicalcoloeirequisitiminimiperlaprestazioneenergeticadegliimpiantitermiciper<br />

laclimatizzazioneestivae,limitatamentealterziario,perl’illuminazioneartificialedegliedifici.Ulterioriapprofondimenti<br />

nei prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> (in Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2009, n. 132 e nella<br />

sezione“Notizienormative”delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).<br />

Scarichidiazotonitrosoealluminio­Lasussistenzadelreatononpuòessereesclusasottoilprofilo<br />

soggettivoperl’addottafarraginositàdellanormativasugliscarichi.Nemmenoinvirtùdelcriteriodell’ignoranza<br />

inevitabile, teorizzato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 364/1988, è possibile scusare chi effettua<br />

scarichi di reflui industriali senza informarsi delle leggi penali che disciplinano la materia, incombendo agli<br />

interessatil’onerediverificarelaconformitàdellacondottaallenormeambientalidicuièpresuntalaconoscenzaex<br />

articolo 5 c.p. (Cassazione, III sezione penale, 14 maggio 2009, n. 20241 e nella sezione “Documentazione<br />

integrativa”delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

CERTIFICAZIONEEQUALITÀ<br />

Controllo tecnico dei veicoli a motore ­ La direttiva 2009/40/CE del Parlamento Europeo e del<br />

Consiglio6maggio2009haprevistol’obbligo,pergliStatimembri,disottoporreauncontrollotecnicoperiodicoi<br />

veicoliamotoreimmatricolatiinciascunoStato,nonchéilororimorchiesemirimorchi.Lecategoriedeiveicolida<br />

controllare,laperiodicitàdelcontrollotecnicoeglielementidacontrollareobbligatoriamentesonoindicatinegli<br />

AllegatiIeIIallanuovadirettiva(inG.U.C.E.Ldel6giugno2009,n.141).<br />

SINTESI<br />

Sintesi<br />

apag.107<br />

Massimaenota<br />

apag.113<br />

Sintesi<br />

apag.105<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 15 ILSOLE24ORE


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n. 196/’03 rivolgendosi al Responsabile del trattamento, che è il Responsabile del Coordinamento Commerciale, presso Il Sole 24 ORE S.p.A. - Database Marketing Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del<br />

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OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SCADENZE<br />

acuradiMarcoFabrizio,avvocatoinRoma<br />

“Tardiva”comunicazioneannualerifiuticonsanzioneridotta(MUD)<br />

Chiunqueeffettuaatitoloprofessionaleattivitàdiraccoltaeditrasportodirifiuti,compresiicommerciantiegliintermediaridi<br />

rifiutisenzadetenzione,ovverosvolgeleoperazionidirecuperoedismaltimentodeirifiuti,iConsorziistituitiperilrecuperoe<br />

ilriciclaggiodiparticolaritipologiedirifiuti,nonchéleimpreseeglientiproduttoriinizialidirifiutipericolosieleimpreseegli<br />

entiproduttoriinizialidirifiutinonpericolosiprovenientidaattivitàindustriali,artigianaliedelcosiddettodownstream[art.<br />

184,comma3,letterec),d)eg),D.Lgs.n.152/2006],può/possonoeffettuare,entroil29giugno2009,lacomunicazione<br />

annuale con le modalità previste dalla legge n. 70/1994, dichiarando le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti<br />

oggettodelleproprieattivitàsvoltedurantel’annoprecedenteeaccedendoallemerasanzioneamministrativapecuniariain<br />

misura ridotta da euro 26,00 a euro 160,00 prevista nel caso di comunicazione tardiva entro 60 giorni dalla scadenza<br />

ordinaria(30aprile2009).Dall’adempimentosonoesonerati,comunque,gliimprenditoriagricolidicuiall’art.2135,c.c.,con<br />

volumed’affariannuononsuperioreaeuro8.000,00,leimpresecheraccolgonoetrasportanoipropririfiutinonpericolosi<br />

exart.212,comma8,nonché,perisolirifiutinonpericolosi,leimpreseeglientiproduttoriinizialichenonhannopiùdidieci<br />

dipendenti. Qualora i produttori di rifiuti pericolosi effettuino il conferimento al servizio pubblico di raccolta sarà cura di<br />

quest’ultimo,amezzodelgestoredelservizioepreviaappositaconvenzione,effettuarelacomunicazione.(Art.189,comma<br />

3,D.Lgs.n.152/2006,modificatodall’art.2,comma24,D.Lgs.n.4/2008;legge25gennaio1994,n.70)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di<br />

trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di<br />

rifiutisenzadetenzione,ovverosvolgeleoperazionidirecuperoe<br />

di smaltimento dei rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero e il<br />

riciclaggiodiparticolaritipologiedirifiuti,nonchéleimpreseegli<br />

enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti<br />

produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti da attività<br />

industriali, artigianali e del cosiddetto down stream (art. 184,<br />

comma3,letterec),d)eg),D.Lgs.n.152/2006)<br />

Annuale 29giugno2010<br />

Struttureturistico-alberghiere:adeguamentoallanormativadiprevenzioneincendi<br />

Il 30 giugno 2009 scade il termine, reiteratamente prorogato, per adeguare alle pertinenti disposizioni di prevenzione<br />

incendilestruttureturistico­alberghiereconoltre25postilettoesistentialladatadientratainvigoredeldecretodelMinistero<br />

dell’Interno9aprile1994.Laprorogadelterminesaràapplicabileallestrutturericettiveperlequalisiastatopresentato,entro<br />

il30giugno2005,alcompetenteComandoprovincialedeiVigilidelFuoco,ilprogettodiadeguamentoperl’acquisizione<br />

delparerediconformitàexart.2,D.P.R.n.37/1998,e,comunque,soltantonelcasoincuiinoccasionedelrinnovodelCPIle<br />

medesimestruttureabbianoricevutoulterioriprescrizionicomportantiperlalororealizzazioneunaspesasuperioreaeuro<br />

100.000,00.(Art.3,comma2-bis,D.L.n.248/2007,convertito,conmodificazioni,inleggen.31/2008)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Titolari di strutture turistico alberghiere con oltre 25 posti letto<br />

esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero<br />

dell’Interno9aprile1994perlequalisiastatopresentato,entroil<br />

30 giugno 2005, al competente Comando provinciale dei Vigili<br />

del Fuoco, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del<br />

parere di conformità ex art. 2, D.P.R. n. 37/1998, e, comunque,<br />

soltanto nel caso in cui in occasione del rinnovo del CPI le<br />

medesime strutture abbiano ricevuto ulteriori prescrizioni<br />

comportanti per la loro realizzazione una spesa superiore a €<br />

100.000,00<br />

­ ­<br />

Discariche:terminedelperiododisalvaguardia<br />

Dal30giugno2009cessailperiodotransitoriogiàprevistodall’art.17,D.Lgs.n.36/2003,relativoairifiutichepossonoessere<br />

ammessiindiscarica(art.17,D.Lgs.n.36/2003,eart.5,comma1­bis,D.L.n.208/2008convertito,conmodificazioni,in<br />

legge27febbraio2009,n.13).<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Chiunque ­ ­<br />

SCADENZARIO<br />

29<br />

GIUGNO<br />

30<br />

GIUGNO<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 17 ILSOLE24ORE


SCADENZARIO<br />

30<br />

GIUGNO<br />

ILSOLE24ORE 18<br />

Divietodivenditadipittureevernicicontenentisolventi<br />

Dal 30 giugno 2009 non potranno più essere vendute, al consumatore finale, le pitture e vernici indicate nell’Allegato I al D.Lgs. n.<br />

161/2006,eaventiuncontenutodiCOVsuperioreaivalorilimiteprevistinell’AllegatoII(art.7,comma1­bis,D.Lgs.n.161/2006,come<br />

modificatodall’art.2,comma9­quater,D.L.3giugno2008,n.97,convertito,conmodificazioni,inlegge2agosto2008,n.129).<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Chiunque ­ ­<br />

Autoritàdibacinodirilievonazionale:coordinamentodeiPianidigestionedeibaciniidrografici<br />

Il 30 giugno 2009 scade il termine entro il quale le autorità di bacino di rilievo nazionale devono coordinare i Piani di gestione<br />

dei bacini idrografici ex art. 13, direttiva 2000/60/CE, all’interno del distretto idrografico di appartenenza con particolare<br />

riferimento al programma di misure (di base e straordinarie) già previsti dall’art. 11 (art. 1, comma 3­bis, D.L. 30 dicembre<br />

2008, n. 208, convertiti, con modifiche, in legge 27 febbraio 2009, n. 13).<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Autorità di bacino di rilievo nazionale ­ ­<br />

Relazioneannualesugliimpiantidiincenerimentoodicoincenerimentoconcapacitànominaledidueopiùtonn/ora<br />

I gestori degli impianti di incenerimento o di coincenerimento con capacità nominale di due o più tonn/ora devono<br />

predisporre, entro il 30 giugno 2009, una relazione annuale relativa al funzionamento e alla sorveglianza dell’impianto, che<br />

deve essere trasmesso all’autorità competente (che, a propria volta, dovrà renderla accessibile al pubblico ai sensi dell’art. 15,<br />

comma 2, D.Lgs. n. 133/2005). La relazione dovrà fornire, come requisito minimo, informazioni in merito all’andamento del<br />

processo delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua, nel rispetto delle norme sulle emissioni introdotte dal D.Lgs. n.<br />

133/2005. A carico dei trasgressori è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 35.000,00 (art.<br />

19, comma 15, D.Lgs. n. 133/2005).(Artt.15e19,comma15,D.Lgs.11maggio2005,n.133)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Gestori di impianti di incenerimento o di coincenerimento con<br />

capacità nominale di due o più tonn/ora<br />

Annuale 30 giugno 2010<br />

Anticipazionetrimestraledelsovraprezzounitariodivenditadibatteriealpiombo<br />

Il 30 giugno 2009 scade il termine entro il quale tutti i produttori e gli importatori di batterie al piombo, nonché gli importatori di<br />

beni contenenti batterie al piombo, devono effettuare il versamento trimestrale concernente l’anticipo del sovraprezzo unitario<br />

di vendita delle batterie al piombo previsto dall’art. 9­quinquies, comma 8, legge n. 475/1988.(Art.2,D.M.18ottobre2005)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Produttori e importatori di batterie al piombo nonché importatori<br />

di beni contenenti batterie al piombo<br />

Trimestrale 30 settembre 2009<br />

Contributoconsortilepergliolivegetaliperusoalimentare<br />

Il 30 giugno 2009 scade il termine per effettuare il versamento trimestrale del contributo di riciclaggio degli oli e dei grassi<br />

vegetali e animali esausti, che deve essere effettuato a favore del Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e di<br />

trattamento degli oli dei grassi vegetali e animali esausti.(Art.2,D.M.27novembre2003)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Coloro che immettono sul mercato nazionale oli vegetali<br />

confezionati, anche importati,che cedono oli vegetali alle imprese<br />

che li utilizzano come ingredienti di prodotti composti, che<br />

importano oli vegetali per utilizzarli direttamente come<br />

ingredienti di prodotti composti<br />

Trimestrale 30 settembre 2009<br />

ComunicazioniIPPC:trasmissioniinformazioniall’ISPRA(giàANPA)<br />

Le “autorità competenti” diverse dalla statale (Regioni e Province autonome)ex art. 4, comma 1, D.M. 23 novembre 2001,<br />

come modificato dal D.M. 26 aprile 2002, devono trasmettere entro oggi all’ISPRA (già APAT), previa validazione, le<br />

comunicazioni IPPC relative all’anno precedente.(Art.4,comma3,D.M.23novembre2001,eart.1,D.M.26aprile2002)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Regioni e Province autonome Annuale 30 giugno 2010<br />

Comunicazionedeicentriautorizzatisullaquantitàdihaloninentrata,ingiacenzaeinuscita<br />

I«centriautorizzatidiraccoltadell’halon» (cioè delle sostanze controllate lesive dell’ozono stratosferico elencate in tabella A,<br />

gruppo II, legge n. 549/1993, e delle sostanze indicate nell’Allegato I, gruppo III, regolamento CE n. 2037/2000) devono<br />

comunicare al Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero dello Sviluppo economico,<br />

l’informativa semestrale sulle quantità di halon in ingresso, in giacenza, in uscita e la loro destinazione per tipo di sostanza.<br />

Nel caso di avvio a distruzione dovrà essere richiesta, a chi provvede alla stessa, una attestazione di avvenuta distruzione che<br />

deve essere inviata in copia ai medesimi Ministeri.(Art.4,comma7,D.M.3ottobre2001)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Centri autorizzati di raccolta dell’halon Semestrale 31 dicembre 2009<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


ComunicazionedeicentriautorizzatisullaquantitàdiCFCinentrata,ingiacenzaeinuscita<br />

I«centriautorizzatidiraccoltadeiclorofluorocarburi»(cioèdellesostanzecontrollatelesivedell’ozonostratosfericoelencate<br />

intabellaA,gruppoI,leggen.549/1993,edellesostanzeindicatenell’AllegatoI,gruppiIeII,regolamentoCEn.2037/2000)<br />

devono comunicare al Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio e del mare nonché al Ministero dello Sviluppo<br />

economico,l’informativasemestralesullequantitàdiCFCiningresso,ingiacenza,inuscitaelalorodestinazionepertipodi<br />

sostanza. Nel caso di avvio a distruzione dovrà essere richiesta, a chi provvede alla stessa, una attestazione di avvenuta<br />

distruzionedainviareincopiaaimedesimiMinisteri.(Art.9,comma6,D.M.3ottobre2001)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Centriautorizzatidiraccoltadeiclorofluorocarburi Semestrale 31dicembre2009<br />

Relazionesullostatolavorideisoggettibeneficiaridelprogrammanazionaledibonificaediripristinoambientale<br />

Isoggettibeneficiaridelprogrammanazionaledibonificaediripristinoambientaledeisitiinquinatidiinteressenazionale<br />

devonopredisporre,entroil30giugno2009,larelazionesemestralesullostatodeilavori,cosìdaevidenziarnelostatodi<br />

avanzamento sia sotto il profilo fisico che finanziario. La relazione deve essere trasmessa alla regione territorialmente<br />

competente.(Art.7,comma3,D.M.n.468/2001)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Soggetti beneficiari del programma nazionale di bonifica e di<br />

ripristinoambientaledeisitiinquinatidiinteressenazionale<br />

Semestrale 31dicembre2009<br />

Comunicazioneannualedellaqualitàdell’aria-ambiente<br />

LeRegionidevonotrasmettereentroil30giugno2009,alMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>edellatuteladelterritorioedelmareeal<br />

Ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza sociale, tramite l’ISPRA (ex APAT), la comunicazione relativa al<br />

rilevamentodeilivellichesuperanoivalorilimitedell’aria­ambienteoltreilmargineditolleranza,ledateoiperiodiincuiil<br />

superamento si è verificato, nonché i valori registrati, corredata delle informazioni di cui all’Allegato X, sezione I, D.M. n.<br />

60/2002.Lamedesimacomunicazionedovràesseretrasmessaancheinriferimentoalsuperamentodelvalorelimitepergli<br />

inquinantiinriferimentoaiqualinonrisultastabilitounmargineditolleranza.Dovrannoesserecomunicatiancheimotividi<br />

questisuperamentiel’elencodellezoneedegliagglomeratiincuiilivellisonosuperiorioinferioriaivalorilimiteexart.8,<br />

commi1e2,eart.9,D.Lgs.n.351/1999.(Art.12,comma1,D.Lgs.n.351/1999;art.5,comma3,D.M.n.60/2002)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Regioni Annuale 30giugno2010<br />

Secondarata“carbontax”deigrandiimpiantidicombustione<br />

Gliesercentideigrandiimpiantidicombustione(GIC)exdirettiva88/609/CEEdevonoversarelaratatrimestraledell’imposta<br />

sui consumi di carbone, di coke di petrolio, di bitume di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua (orimulsion),<br />

impiegati negli impianti di combustione nell’anno precedente. Nell’ipotesi di ritardato adempimento sarà applicabile la<br />

sanzioneamministrativapecuniariadiunasommadaldoppioalquadruplodellatassadovuta,fermirestandoiprincipigenerali<br />

stabiliti dal D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472. Per le inosservanze di diverso tipo sarà applicabile la sanzione amministrativa<br />

pecuniariadaeuro258,23aeuro1.549,37(art.50,D.Lgs.n.504/1996).(Art.8,commi7e8,legge23dicembre1998,n.448)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva<br />

88/609/CEE<br />

Trimestrale 30settembre2009<br />

Secondaratatassasuemissionidianidridesolforosaesuossididiazotodeigrandiimpiantidicombustione<br />

Gliesercentideigrandiimpiantidicombustione(GIC)exdirettiva88/609/CEE(potenzatermicapariosuperiorea50MW,<br />

indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato e destinati alla produzione di energia, a eccezione di quelli che<br />

utilizzanodirettamenteiprodottidicombustioneinprocedimentidifabbricazione)eart.1,comma3,D.P.R.n.416/2001,<br />

devonoversarelasecondaratatrimestraledellatassasulleemissionidianidridesolforosa(SO 2)ediossididiazoto(NO x).In<br />

caso di ritardato adempimento decorreranno l’indennità di mora e gli interessi previsti dall’art. 3, comma 4, D.Lgs. n.<br />

504/1996.Perl’omessopagamentosaràapplicabilel’indennitàdimoraegliinteressidovutiperilritardooltrechelasanzione<br />

amministrativapecuniariadiunasommadaldoppioalquadruplodellatassadovuta.Perleinosservanzedidiversotiposarà<br />

applicabilelasanzioneamministrativapecuniariadaeuro258,23aeuro1.549,37(art.50,D.Lgs.n.504/1996).(Art. 17,<br />

commi29-33,legge27dicembre1997,n.449;art.4,D.P.R.26ottobre2001,n.416)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva<br />

88/609/CEEeart.1,comma3,D.P.R.n.416/2001<br />

Trimestrale 30settembre2009<br />

Comunicazionetrimestralesuglielettrodotti<br />

Gliesercentidielettrodotticontensionedieserciziononinferiorea132kVdevonofornireagliorganidicontrollo,secondole<br />

modalitàfornitedaglistessi,12valoriperciascungiorno,corrispondentiaivalorimedidellecorrentiregistratiognidueore<br />

nellenormalicondizionidiesercizio.(Art.5,comma4,D.P.C.M.8luglio2003)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />

Esercenti di elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a<br />

132kV<br />

Trimestrale 30settembre2009<br />

SCADENZARIO<br />

30<br />

GIUGNO<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 19 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 20<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

FocusTU­OsservatorioINAIL­Articolo<br />

DEFINIZIONE DEL RESPONSABILE DEI LAVORI:<br />

UN RITORNO ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA<br />

l di Maria Pacciana<br />

esperto di sicurezza, ingegnere INAIL<br />

Tra le modifiche alla precedente normativa sui cantieri temporanei e mobili,<br />

la più controversa e discussa nel Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, riguarda certamente<br />

il responsabile dei lavori, per nomina, per competenze e per responsabilità<br />

che l’incarico configura nella nuova impostazione. Il legislatore, nel ridefinire questa<br />

figura, così come per le altre modifiche, ha fatto riferimento all’esperienza<br />

e alla casistica derivante dall’applicazione più che decennale della precedente<br />

normativa, ai dati sugli infortuni ancora elevati del settore e al rispetto della<br />

direttiva comunitaria 92/57/CEE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute<br />

nei cantieri temporanei e mobili. Questi elementi hanno condotto alla coincidenza<br />

del responsabile dei lavori con il progettista, nella fase di progettazione,<br />

e con il direttore dei lavori nella fase di esecuzione.<br />

Il responsabile dei lavori è definito,<br />

all’art. 89, comma 1, lettera c),<br />

come «il soggetto incaricato, dal<br />

committente, della progettazione<br />

o del controllo dell’esecuzione<br />

dell’opera; tale soggetto coincide<br />

con il progettista per la fase di<br />

progettazione dell’opera e con il<br />

direttore dei lavori per la fase di<br />

esecuzione dell’opera. Nel campo<br />

di applicazione del decreto legislativo<br />

12 aprile 2006, n. 163, e<br />

successive modifiche, il responsabile<br />

dei lavori è il responsabile unico<br />

del procedimento». Nella definizione<br />

è possibile osservare un ritorno<br />

alla normativa comunitaria<br />

per la quale il responsabile dei lavori<br />

è «qualsiasi persona fisica o<br />

giuridica incaricata della progettazione<br />

e/o dell’esecuzione e/o<br />

del controllo dell’esecuzione dell’opera<br />

per conto del committente».<br />

La direttiva non ha esaminato,<br />

infatti, la possibilità di nomina da<br />

parte del committente e in questo<br />

la definizione individuata nel<br />

D.Lgs. n. 81/2008 ne ha replicato<br />

le condizioni recuperando il dettato<br />

europeo, a differenza di quanto<br />

aveva fatto il D.Lgs. n. 494/1996<br />

che aveva introdotto, rispetto alla<br />

definizione comunitaria, la facoltà<br />

del committente di incaricare il responsabile<br />

dei lavori, considerandolo<br />

come quel «soggetto che può<br />

essere incaricato dal committente<br />

ai fini della progettazione o della<br />

esecuzione o del controllo dell’esecuzione<br />

dell’opera. Nel caso<br />

di appalto di opera pubblica, il responsabile<br />

dei lavori è il responsa-<br />

bile unico del procedimento ai sensi<br />

dell’art. 7 della L. 11/2/1994 n.<br />

109 e successive modifiche».<br />

LA DEFINIZIONE EX TU<br />

La prima parte della definizione del<br />

Testo unico recupera integralmente,<br />

quindi, il significato che il legislatore<br />

europeo ha inteso affidare al<br />

responsabile dei lavori, quale figura<br />

chiave e, pertanto, necessaria, nel<br />

processo che conduce alla realizzazione<br />

dell’opera in sicurezza. La seconda<br />

parte della definizione, nella<br />

quale il legislatore ha richiesto la<br />

coincidenza del responsabile dei lavori<br />

con il progettista per la fase di<br />

progettazione dell’opera e con il direttore<br />

dei lavori per la fase di esecuzione,<br />

ha tenuto conto di considerazioni<br />

legate all’elevato numero di<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


subappalti che si registra da anni in<br />

cantiere. Infatti, nel corso di più di<br />

dieci anni di applicazione del D.Lgs.<br />

n. 494/1996 il “fare impresa” nelle<br />

costruzioni e, quindi, il “modo di costruire”,<br />

è stato fortemente influenzato<br />

dal fenomeno della globalizzazione<br />

della manodopera, dalla<br />

riduzione delle risorse umane nell’impresa<br />

e dal conseguente frazionamento<br />

dell’esecuzione dell’opera.<br />

Negli ultimi anni si è assistito,<br />

attraverso l’istituto del subappalto,<br />

alla moltiplicazione dei soggetti che<br />

prendono parte all’esecuzione di<br />

un’opera - processo già intrinsecamente<br />

complesso per la mutevolezza<br />

e la temporaneità delle condizioni<br />

di lavoro che considera - rendendo<br />

difficile e complicato garantire,<br />

in alcuni casi, per il responsabile dei<br />

lavori, il rispetto delle misure generali<br />

di tutela della salute e della sicurezza<br />

dei lavoratori.<br />

In questo scenario il committente,<br />

soggetto non necessariamente<br />

preparato nel campo della sicurezza,<br />

ha bisogno di una figura al suo<br />

fianco che abbia competenze e capacità<br />

tecniche adeguate per governare<br />

l’intero processo e garantire<br />

la gestione dello stato di complessità<br />

descritto, ancor più che in<br />

passato. Quindi, la scelta del legislatore,<br />

ricadendo sul progettista e<br />

sul direttore dei lavori, ha l’obiettivo<br />

di fornire queste garanzie a<br />

tutto il processo di progettazione e<br />

di realizzazione dell’opera, scegliendo<br />

quelle figure che, tra tutte,<br />

nel processo edilizio, possono<br />

offrire queste condizioni.<br />

Dalla disposizione del legislatore<br />

è possibile riscontrare anche la<br />

volontà di far coincidere in cantiere,<br />

in capo a un unico soggetto, le<br />

decisioni di produzione e di rispetto<br />

dei tempi, compito proprio del<br />

direttore dei lavori, e gli aspetti di<br />

salute e sicurezza, in passato di-<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

FocusTU­OsservatorioINAIL­Articolo<br />

sgiunti tra loro e all’attenzione rispettivamente<br />

del direttore dei<br />

lavori e del responsabile dei lavori,<br />

se nominati. Questa volontà si<br />

basa sulla convinzione che l’esecuzione<br />

di una lavorazione, sia essa<br />

una variante progettuale o una<br />

semplice modifica esecutiva, non<br />

può prescindere dall’analisi e dall’individuazione<br />

delle misure generali<br />

di sicurezza della stessa,<br />

contemplando nella soluzione<br />

scelta decisioni che riguardano il<br />

cronoprogramma, le interferenze<br />

con altre lavorazioni e la qualità<br />

del manufatto.<br />

In questo quadro gestionale del<br />

cantiere anche il coordinatore in<br />

fase di esecuzione recupera forza<br />

proprio in virtù della coincidenza<br />

tra responsabile dei lavori e direttore<br />

dei lavori, per la condivisione<br />

delle problematiche di sicurezza<br />

con un unico soggetto che ha la<br />

responsabilità, non solo delle scelte<br />

tecniche, di esecuzione del progetto<br />

e di organizzazione delle<br />

operazioni di cantiere, ma anche<br />

delle decisioni che riguardano la<br />

sicurezza. L’obiettivo di circoscrivere<br />

gli aspetti di salute e di sicurezza<br />

sul lavoro in un ambito gestionale<br />

e manageriale è fortemente<br />

presente, peraltro, nel<br />

Titolo I, D.Lgs. n. 81/2008, con<br />

l’art. 30, nel quale sono stati introdotti<br />

i sistemi di organizzazione<br />

aziendale per la gestione degli<br />

aspetti di salute e di sicurezza quale<br />

strumento idoneo ad avere efficacia<br />

esimente della responsabilità<br />

amministrativa; così come tutto<br />

il decreto ha sviluppato ed esaltato<br />

l’impostazione del nouvelle approche<br />

introdotta dal D.Lgs. n. 626/<br />

1994 nella legislazione italiana<br />

mediante il recepimento della direttiva<br />

comunitaria 92/57/CEE,<br />

pretendendo da tutta l’organizzazione<br />

la partecipazione agli aspetti<br />

di sicurezza, affidando le responsabilità<br />

e i compiti di controllo attivo<br />

ai dirigenti e ai preposti e chiedendo,<br />

infine, al datore di lavoro,<br />

di offrire prova della sua vigilanza<br />

sull’attuazione delle misure di prevenzione<br />

(art. 16, comma 3). In<br />

questo contesto deve essere interpretato<br />

il termine “coincide” nella<br />

definizione dell’art. 89, comma 1,<br />

lettera c), come la volontà del legislatore<br />

di trovare una risposta ai<br />

problemi di gestione della sicurezza<br />

anche nei cantieri temporanei e<br />

mobili, quotidianamente all’attenzione<br />

delle cronache.<br />

LE COMPETENZE<br />

Nel D.Lgs. n. 81/2008 il responsabile<br />

dei lavori ha competenze più<br />

ampie rispetto al passato, recupera<br />

tecnicamente il ruolo di dominus<br />

dell’opera ed è a conoscenza<br />

delle scelte tecniche gestionali<br />

operate, sia di tipo progettuale<br />

che di carattere esecutivo. Nello<br />

scenario descritto i suoi obblighi,<br />

sostanzialmente coincidenti con<br />

quanto disposto in precedenza dal<br />

D.Lgs. n. 494/1996, tranne che per<br />

le condizioni di nomina dei coordinatori<br />

della sicurezza, sono attuati<br />

con una consapevolezza e una visione<br />

generale più estesa; i contenuti<br />

di questi obblighi, individuati<br />

agli artt. 90, 92, comma 1, lettera<br />

e), 93, comma 2, 99 e 101, comma<br />

1, e sono sintetizzabili in:<br />

l applicazione dei principi e delle<br />

misure generali, di cui all’art.<br />

15, di tutela della salute e della<br />

sicurezza dei lavoratori nei luoghi<br />

di lavoro in tutte le fasi e<br />

previsione della durata delle lavorazioni<br />

(art. 90, comma 1);<br />

l designazione dei coordinatori e<br />

comunicazione dei loro nominativi<br />

alle imprese esecutrici e ai<br />

lavoratori autonomi (art. 90,<br />

commi 3, 4, 5, 7);<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 21 ILSOLE24ORE


l verifica, per i lavori pubblici e<br />

per i lavori privati soggetti a<br />

permesso di costruire, dell’idoneità<br />

tecnico-professionale dell’impresa<br />

affidataria, delle imprese<br />

esecutrici e dei lavoratori<br />

autonomi con le modalità di cui<br />

all’Allegato XVII (art. 90, comma<br />

9, lettera a);<br />

l verifica, per i lavori privati non<br />

soggetti a permesso di costruire,<br />

dell’idoneità tecnico-professionale<br />

dell’impresa affidataria,<br />

delle imprese esecutrici e<br />

dei lavoratori autonomi, mediante<br />

il certificato di iscrizione<br />

alla Camera di commercio, industria<br />

e artigianato e il DURC,<br />

corredato di autocertificazione<br />

riguardo il possesso degli altri<br />

requisiti previsti in relazione ai<br />

diversi soggetti (Allegato XVII,<br />

art. 90, comma 9, lettera a);<br />

l trasmissione all’amministrazione<br />

competente prima dell’inizio<br />

dei lavori, oggetto del permesso<br />

di costruire o della denuncia di<br />

inizio attività, del nominativo<br />

delle imprese esecutrici e della<br />

documentazione del punto precedente.<br />

Questo obbligo sussiste<br />

anche per lavori in economia affidati<br />

a lavoratori autonomi o per<br />

lavori eseguiti da proprio personale<br />

dipendente senza ricorrere<br />

al subappalto (art. 90, comma 9,<br />

lettera c);<br />

l invio del piano di sicurezza e di<br />

coordinamento a tutte le imprese<br />

invitate a presentare offerte<br />

per l’esecuzione dei lavori (art.<br />

101, comma 1);<br />

l richiesta alle imprese esecutrici<br />

della dichiarazione dell’organico<br />

medio annuo, per qualifica,<br />

corredata dagli estremi delle<br />

ILSOLE24ORE 22<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

FocusTU­OsservatorioINAIL­Articolo<br />

denuncie all’INPS, all’INAIL e alle<br />

Casse edili e richiesta della<br />

dichiarazione sul contratto collettivo<br />

applicato ai lavoratori<br />

dipendenti; questi documenti<br />

sono sostituibili, per lavori privati<br />

non soggetti a permesso di<br />

costruire, rispettivamente, con<br />

il DURC e con un’autocertificazione<br />

relativa al contratto collettivo<br />

applicato (art. 90, comma<br />

9, lettera b);<br />

l valutazione del PSC e del fascicolo<br />

(art. 90, comma 2);<br />

l facoltà di sostituire in qualsiasi<br />

momento i soggetti designati,<br />

anche personalmente, se in possesso<br />

dei requisiti di cui all’art.<br />

98 (art. 90, comma 8);<br />

l facoltà di svolgere, se in possesso<br />

dei requisiti di cui all’art. 98,<br />

le funzioni di coordinatore per<br />

la progettazione e per l’esecuzione<br />

(art. 90, comma 6);<br />

l adozione di provvedimenti di<br />

sospensione dei lavori, allontanamento<br />

dal cantiere o risoluzione<br />

del contratto, effettuati<br />

su segnalazione del coordinatore<br />

per l’esecuzione dei lavori,<br />

per inosservanze di lavoratori<br />

autonomi, datori di lavoro, dirigenti<br />

e preposti alle disposizioni<br />

degli artt. 94 [1] , 95 [2] e 96 [3] e alle<br />

prescrizioni contenute nel PSC<br />

(art. 92, comma 1 lettera e);<br />

l trasmissione della notifica preliminare,<br />

prima dell’inizio dei<br />

lavori, all’unità sanitaria locale<br />

e alla direzione provinciale del<br />

lavoro per i cantieri nei quali è<br />

prevista, o si verifica in corso<br />

d’opera, la presenza contemporanea<br />

di più imprese e nei cantieri<br />

con unica impresa di entità<br />

presunta non inferiore a 200 uo-<br />

1) Art.94,D.Lgs.n.81/2008,«Obblighideilavoratoriautonomi».<br />

2) Art.95,D.Lgs.n.81/2008,«Misuregeneraliditutela».<br />

3) Art.96,D.Lgs.n.81/2008,«Obblighideidatoridilavoro,deidirigentiedeipreposti».<br />

mini-giorno (art. 99, comma 1).<br />

Il legislatore ha individuato la responsabilità<br />

di tutti gli obblighi<br />

elencati, non solo per il responsabile<br />

dei lavori, ma anche per il<br />

committente, sanzionando entrambi<br />

in caso di mancata attuazione<br />

dei doveri elencati dal primo<br />

al sesto punto compreso.<br />

Quindi, in tutto questo è necessario<br />

comprendere quale è il ruolo<br />

del committente e il motivo per cui<br />

è copresente in misura ugualitaria<br />

con il responsabile dei lavori sugli<br />

stessi obblighi, se ha designato un<br />

professionista per adempiervi. Il<br />

legislatore italiano, come quello<br />

europeo, è convinto che la sicurezza<br />

dell’opera sia decisa dal committente,<br />

poiché questo è il soggetto<br />

che detiene il potere decisionale<br />

e di spesa.<br />

Questa affermazione non è in contrasto<br />

con la condivisione degli obblighi<br />

tra il committente e il responsabile<br />

dei lavori presente negli<br />

articoli elencati. La<br />

condivisione di queste responsabilità<br />

deve essere intesa nell’ambito<br />

dell’obbligo di vigilanza che il<br />

committente ha nella veste di datore<br />

di lavoro del responsabile dei<br />

lavori e, quindi, in qualità di soggetto<br />

in capo al quale ricadono le<br />

responsabilità delle figure da lui<br />

nominate. Inoltre, è possibile affermare<br />

che, in termini generali, è<br />

il committente che decide la sicurezza<br />

dell’opera, stabilendo i costi<br />

dell’opera e quelli delle professionalità<br />

dei soggetti che nomina, il<br />

progettista, il direttore dei lavori<br />

e i coordinatori. Appaltare i lavori<br />

con l’obiettivo di risparmiare comporta<br />

inevitabilmente il rischio che<br />

i minori costi incidano anche sulle<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


condizioni di sicurezza con cui sono<br />

eseguiti i lavori, nonostante i controlli<br />

svolti dalle figure preposte.<br />

Affidare i compiti di progettista e<br />

di direttore dei lavori con le stesse<br />

parcelle previste prima dell’entrata<br />

in vigore del D.Lgs. n. 81/2008<br />

vuol dire non riconoscere il nuovo<br />

ruolo e le sopravvenute responsabilità<br />

affidate ora a questi soggetti<br />

www.formazione.ilsole24ore.com/ristrutturazioniedilizie<br />

Servizio Clienti<br />

Tel. 02 4587.020 - Fax 02 4587.025<br />

info@formazione.ilsole24ore.com<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

FocusTU­OsservatorioINAIL­Articolo<br />

nel cantiere. Il committente nel<br />

processo edilizio deve essere, con<br />

il suo comportamento e le sue scelte,<br />

anche economiche, il garante<br />

dell’eticità del cantiere a tutti i<br />

livelli, nei confronti dell’impresa<br />

appaltatrice e dei soggetti innanzi<br />

considerati. Avere un comportamento<br />

socialmente responsabile<br />

deve significare riconoscere consa-<br />

La partecipazione è gratuita fi no ad esaurimento posti. Per iscrizioni: www.assistenzaclienti.ilsole24ore.com/eventi/<br />

pevolmente, per il committente,<br />

le proprie responsabilità, il valore<br />

del lavoro e, quindi, il valore dei<br />

lavoratori che realizzano la sua<br />

opera. Solo con questa consapevolezza,<br />

solo dando efficacia all’impegno<br />

posto dal legislatore nell’interpretare<br />

le difficoltà delle imprese<br />

e del mercato, potranno<br />

essere ridotti gli infortuni. l<br />

Ristrutturazioni edilizie: normative, tecnologie e agevolazioni<br />

fi scali per la tutela e il recupero del patrimonio immobiliare<br />

Milano, 30 giugno 2009<br />

Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61 (Ore 9.30 - 13.00)<br />

TEMI<br />

• Strutture esistenti: analisi e verifi che previste dalla nuove normative<br />

tecniche<br />

• Problematiche geotecniche del costruito: diagnosi e consolidamento<br />

• Una tecnica innovativa per il consolidamento del terreno di fondazione<br />

• Agevolazioni tributarie in materia di ristrutturazione e risanamento<br />

del patrimonio edilizio: i vantaggi per le imprese<br />

• Interventi non convenzionali di recupero di infrastrutture ed opere<br />

monumentali: il caso della Torre Civica di Città di Castello<br />

e l’ampliamento di un sottopasso ferroviario a Genova<br />

• Interventi di miglioramento delle caratteristiche del terreno<br />

di fondazione in ambiente urbano<br />

Sponsor: In collaborazione con:<br />

RELATORI<br />

Attilio Bianchi, Ingegnere Strutturista, Cap Engineering<br />

Claudio di Prisco, Professore Ordinario di Geotecnica, Dipartimento<br />

di Ingegneria Strutturale, Politecnico di Milano<br />

Fabrizio Mansueto, Legale Rappresentante, Project Manager Ingegneria<br />

Geotecnica, Studio Montaldo & Associati<br />

Alberto Pasquetto, Responsabile Comunicazione, Uretek<br />

Giovanni Rolando, Vice Presidente, Responsabile del settore strutture<br />

e sismica, Consiglio Nazionale degli Ingegneri<br />

Claudio Sabbatini, Esperto di Fiscalità<br />

Modera i lavori:<br />

Massimo Cassani, Responsabile Redazione di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

Il Sole 24 ORE<br />

Organizzazione con sistema di qualità certifi cato ISO 9001:2000<br />

Il Sole 24 ORE Formazione<br />

www.formazione.ilsole24ore.com<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 23 ILSOLE24ORE


PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

FocusTU­Articolo<br />

l <strong>Sicurezza</strong> del lavoro. La determinazione di “significativo” per revisionare il DVR<br />

ILSOLE24ORE 24<br />

Valutazione del rischio:<br />

i 4 casi di aggiornamento<br />

29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, in aggiunta all’obbligo di rielaborare la<br />

valutazione dei rischi e il relativo documento in «occasione di modifiche del<br />

L’art.<br />

processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della<br />

salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della<br />

tecnica, della prevenzione e della protezione», già previsto dall’art. 4, comma 5,<br />

lettera b), D.Lgs. n. 626/1994, ha introdotto l’obbligo di rielaborare la valutazione dei<br />

rischi e il corrispondente documento «a seguito di infortuni significativi o quando i<br />

risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità».<br />

Ciascuna delle quattro “occasioni di aggiornamento” della valutazione dei rischi<br />

richiede valutazioni che differiscono tra loro, oltre che nella tempistica, anche nei<br />

contenuti e nella metodologia di lavoro. È necessario individuare, quindi, le<br />

caratteristiche principali di ciascuna di queste, per determinare, a grandi linee, le relative<br />

modifiche da apportare, di conseguenza, al documento di valutazione dei rischi.<br />

l di Stefano Taraborrelli,GeiconS.r.l.<br />

Aggiornamento<br />

della valutazione dei rischi<br />

Evoluzionedellatecnica<br />

diprevenzioneeprotezione<br />

È necessario esaminare brevemente in cosa<br />

consistal’obbligodiaggiornarelavalutazione<br />

dei rischi in relazione al grado di evoluzione<br />

dellatecnica,dellaprevenzioneedellaprotezione.Questanecessitàtrovalasuagiustificazionenelfattochelatecnicadellaprevenzioneedellaprotezione,poichéincontinuaevoluzione,<br />

rende costantemente disponibili<br />

nuove tecnologie, adottando le quali è generalmente<br />

possibile ridurre la frequenza e la<br />

gravitàdiinfortuniedimalattieprofessionali.<br />

Periodicamente, quindi, secondo questo disposto,deveessereverificatal’idoneitàtecnicadellesoluzioniadottateaifinidellasalutee<br />

della sicurezza dei lavoratori. L’iniziativa di<br />

queste verifiche, d’altro canto, almeno in linea<br />

di massima, non compete al datore di<br />

lavoro,nétantomenoalserviziodiprevenzioneeprotezioneaziendaleinquanto,ingenere,<br />

è il legislatore europeo che, con l’emanazionedidirettiveparticolari,introducerequisiti<br />

di sicurezza e di tutela della salute più<br />

restringenti, proprio in considerazione della<br />

lorofattibilità,resasipossibilegrazieall’evoluzione<br />

dello stato della tecnica (si vedano le<br />

direttive particolari emanate ai sensi dell’art.<br />

16,comma1,direttiva89/391/CEE).Lesca­<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


denzediquesteverifiche coincidono, quindi,<br />

coniterminiperl’adeguamentodiattrezzature,<br />

di impianti ecc., che caratterizzano l’ambientedilavoro,ainuovirequisitidisicurezzaedituteladellasaluteintrodottidallegislatoreitalianoinsededirecepimentodelledirettive<br />

europee. Aggiornare la valutazione dei rischi,<br />

in simili occasioni, si traduce sostanzialmente<br />

nel verificare la rispondenza degli<br />

elementi che caratterizzano l’ambiente di lavoro<br />

ai requisiti di sicurezza e di tutela della<br />

salute di nuova introduzione e nell’adeguare<br />

quelli in difetto. In genere, le iniziative del<br />

legislatoresonopiuttostomirateeciascunadi<br />

esse riguarda solo alcuni degli elementi che<br />

caratterizzanol’ambientedilavoro,peresempio,<br />

le macchine, gli impianti elettrici ecc.,<br />

quindi,inquesteoccasioni,anchel’attivitàdi<br />

aggiornamento è generalmente mirata all’adeguamentodeglielementisingolarmente.<br />

Modifichedelprocessoproduttivo<br />

odell’organizzazione<br />

L’obbligo di aggiornare la valutazionedel rischio<br />

e il relativo documento in occasione di<br />

modifichedelprocessoproduttivoedell’organizzazionedellavoro,giàintrodottonelpanoramalegislativonazionaleconl’art.4,comma<br />

5, lettera b), D.Lgs. n. 626/1994, nella formulazione<br />

proposta dal D.Lgs. n. 81/2008<br />

hasubitounaleggeramodifica,infatti,laproposizione<br />

«che hanno rilevanza» utilizzata dal<br />

D.Lgs.n.626/1994,nellanuovaformulazione<br />

è stata sostituita con il termine, sinonimo,<br />

«significative».<br />

Le modifiche del processo produttivo e dell’organizzazione<br />

del lavoro, in seguito alle<br />

quali la valutazione dei rischi e il relativo<br />

documento devono essere rielaborati, secondoildispostolegislativo,sonoquellecherisultanoessere«significative»aifinidellasalutee<br />

dellasicurezzadeilavoratori.<br />

Lasignificatività,inquestocaso,essendoriferitaall’influenzachelemodifichepotrebbero<br />

apportare sulla salute e sulla sicurezza dei<br />

lavoratori, sembrerebbe intesa a qualificare<br />

l’insieme dei pericoli introdotti nell’ambiente<br />

dilavoropereffettodellemodifichestesse.<br />

Inlineadiprincipio,considerandochel’attivitàdiprevenzioneediprotezioneèfinalizzata,<br />

almeno in lenea di massima, all’integrazione<br />

dell’interfaccialavoratore­ambientedilavoro<br />

in modo che il secondo non rechi danni al<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

FocusTU­Articolo<br />

primo,èpossibileaffermarechequalsiasimodificaapportataaquestainterfacciapotrebbe<br />

rivelarsisignificativaaifinidellasaluteedella<br />

sicurezza dei lavoratori. Seguendo questo<br />

principio, l’introduzione di nuove attrezzaturedilavoro,dinuoviimpianti,dinuovetecnologie,<br />

di nuove sostanze ecc., che può creare<br />

addiritturaunanuovainterfaccia,deveessere<br />

necessariamenteannoveratatralemodifiche<br />

checomportanol’obbligodiaggiornarelavalutazione<br />

dei rischi. Meno ovvia della precedenteè,invece,lasignificativitàdiquellemodifichedelprocessoproduttivoche,senzaintrodurre<br />

nuovi elementi, consistono<br />

essenzialmente nell’organizzare diversamente<br />

quelli già presenti nell’ambiente di lavoro.<br />

In tal caso la modifica dell’interfaccia lavoratore­ambientedilavoroavvieneattraversolacombinazionediversadielementipreesistenti<br />

ed è proprio questa diversità che lascia<br />

insorgere il sospetto che siano stati introdotti<br />

nuovi pericoli che, pertanto, devono essere<br />

individuatievalutati.Èopportunosottolineare<br />

che la necessità di aggiornare la valutazione<br />

dei rischi, in simili occasioni, non implica<br />

automaticamente quella di dover adottare<br />

nuove misure di sicurezza. Nella nuova organizzazionedelprocessoproduttivoprecedentisituazionidipericolopotrebberoesserestate,<br />

infatti, addirittura eliminate, eliminando<br />

allafontelanecessitàdiridurreilrischiocorrispondente.<br />

Si pensi, per esempio, a un layoutdiproduzioneottimizzatopereliminareo<br />

ridurre la necessità di movimentare manualmente<br />

dei carichi. Questo obiettivo potrebbe<br />

esserestatoconseguito,peresempio,spostandoopportunamentelediverseunitàchecostituiscono<br />

i lay-out senza introdurre altre attrezzature.Indefinitiva,lemodifichestrutturaliapportate<br />

ai processi produttivi dovrebbero essere<br />

comunque seguite, almeno nella maggioranzadeicasi,daunaggiornamentodellavalutazionedeirischi.<br />

L’organizzazionedellavorononriguarda,però,<br />

solo le infrastrutture, ma anche gli addetti al<br />

processoproduttivo.L’ambientedilavoro,infatti,<br />

è caratterizzato, oltre che dalla presenza di<br />

macchine, di attrezzature ecc., anche dal fatto<br />

che più persone cooperano per conseguire un<br />

determinato risultato. Ciascun lavoratore, con<br />

la sua attività, può introdurre pericoli nell’ambientedilavoroincuioperanoisuoicolleghie<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 26<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

FocusTU­Articolo<br />

viceversa. È evidente, quindi, come anche le<br />

modificheapportateasingolemansionipossano<br />

costituire modifiche significative dell’organizzazionedellavoronecessitantidiesserevalutate.Percuiancheinquestocasoèopportuno<br />

aggiornarecomunquelavalutazionedeirischi,<br />

in base all’esito della quale saranno adottate<br />

misuredisicurezzacommisurateallasignificatività<br />

delle modifiche introdotte nell’ambiente<br />

dilavoroattraversoquelleapportatealmansionario.Infine,ancheconsiderandochel’art.28,<br />

comma 2, lettera d), D.Lgs. n. 81/2008, ha<br />

previstoesplicitamentecheildocumentodivalutazione<br />

dei rischi individui le procedure per<br />

l’attuazione delle misure da realizzare e che<br />

indichiiruolidell’organizzazioneaziendaleche<br />

videbbonoprovvedere,sembralogicoporsila<br />

domanda se anche le modifiche apportate all’organizzazionediquestiruolisianodaritenersisignificativeaifinidellasaluteedellasicurezzadeilavoratori.<br />

Inquestatipologiadimodifiche,ènecessario<br />

evidenziarlo,nonrientranoimeripassaggidi<br />

incaricotrasoggettiuscentiealtrisubentranti<br />

nei medesimi ruoli. Questi passaggi, infatti,<br />

nonmodificanoinalcunmodol’organizzazionestessadeiruoli.<br />

D’altro canto, in presenza di una modifica<br />

significativa dell’organizzazione del lavoro,<br />

il legislatore ha previsto che sia rielaborata<br />

sialavalutazionedeirischisiaildocumento<br />

corrispondente. La valutazione in quanto<br />

tale, però, è strettamente legata all’organizzazione<br />

del processo produttivo e dei suoi<br />

addetti,infatti,èinquestasedechepossono<br />

essere introdotti i pericoli e che intervengono<br />

le misure di sicurezza e di tutela della<br />

salute adottate a seguito delle precedenti<br />

valutazionideirischi.Lemodificheapportateall’organizzazionediquestiruoli,percontro,<br />

non interferiscono con il processo produttivo;<br />

in particolare, non introducono<br />

nuovipericoli,népregiudicanoinalcunmodo<br />

la bontà delle misure di sicurezza e di<br />

tutela della salute adottate in precedenza.<br />

Lavalutazionestessa,quindi,sidirebbenon<br />

siainfluenzatadallemodificheapportateall’organizzazione<br />

dei ruoli dell’organizzazione<br />

aziendale. Il relativo documento, invece,<br />

dovendoesplicitamentecontenereleindicazioni<br />

di cui all’art. 28, comma 2, lettera d),<br />

evidentemente deve essere aggiornato per<br />

contemplarel’avvenutamodifica.<br />

Risultatidellasorveglianzasanitaria<br />

Ènecessariocomprendere,agrandilinee,cosa<br />

comportil’obbligodiaggiornarelavalutazione<br />

dei rischi qualora i risultati della sorveglianza<br />

sanitaria ne evidenzino la necessità. Considerandoungenericocasopratico,siipotizziche,<br />

in occasione della visita medica periodica, il<br />

medicocompetentediagnostichiaunlavoratoreunapatologiaimputabile,conbuonaprobabilità,all’avvenutaesposizionedellostessoaun<br />

pericolo o a un fattore di rischio. In tal caso,<br />

prima di procedere nell’aggiornamento della<br />

valutazione dei rischi, si dovrebbe accertare<br />

l’originediquestapatologia,ovvero:<br />

l selastessasiaimputabilealfattochel’esposizione<br />

del lavoratore, al particolare pericolo,<br />

non sia stata contenuta al di sotto dei<br />

livelliminimidisogliastabilitiperlegge;<br />

l se,inalternativa,siaimputabilealfattoche<br />

lo specifico lavoratore manifesti una particolaresensibilitàaquestofattoredirischio,essendol’esposizionestessagiàstataridottaaldisottodeilivelliminimidisoglia;<br />

l sesiaimputabilealfattocheillavoratoresia<br />

statoe/ocontinuiaessereespostoalfattore<br />

in ambienti diversi da quello di lavoro, in<br />

quantolospecificofattoredirischio,nell’ambiente<br />

di lavoro, non è presente affatto o la<br />

sua intensità è già stata ridotta a un livello<br />

taledaescluderelapossibilitàchesimanifestino<br />

patologie per effetto dell’avvenuta<br />

esposizionedellavoratore.<br />

Secondol’approcciopreventivo,lavalutazione<br />

deirischiterminerebbeconilridurreillivellodi<br />

esposizionedellavoratorealdisottodeivalori<br />

minimistabilitiperlegge.Questasoluzionenon<br />

soddisfa,però,ilnuovodispostolegislativo,perchéquestoprevedelanecessitàdiaggiornarela<br />

valutazione dei rischi qualora la sorveglianza<br />

sanitariariscontrilapresenzadiunapatologia,<br />

a prescindere che questa sia stata causata o<br />

meno dall’esposizione a un fattore di rischio<br />

non contenuta sotto i livelli minimi di soglia.<br />

L’aggiornamento della valutazione dei rischi,<br />

trovandolasuagiustificazionenell’eventopatologico<br />

e prescindendo da quelle che possano<br />

esserne state le cause, dovrebbe aver luogo,<br />

quindi, al manifestarsi di ogni malattia professionale,almenomeritevolediattenzionimediche.<br />

Prima di intraprendere la valutazione dei<br />

rischiènecessarioindagare,però,lecausedella<br />

patologia,perchésonopropriolecauseindividuatedurantel’indagineadoveresserevaluta­<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


te per stabilire se le stesse siano riconducibili<br />

alla presenza di pericoli misconosciuti nella<br />

precedente valutazione o se, al contrario, siano<br />

riconducibili a fattori di rischio estranei all’ambientedilavoro.Nelprimocaso,larielaborazione<br />

della valutazione dei rischi terminerebbe<br />

dopo aver individuato le soluzioni più efficaci a<br />

ridurre l’esposizione dei lavoratori al particolare<br />

pericolo, riducendo il più possibile la probabilità<br />

che possano insorgere patologie analoghe<br />

in altri soggetti. Nel secondo caso, non essendo<br />

emersi pericoli da eliminare o da ridurre, la<br />

rielaborazione della valutazione dei rischi terminerebbe<br />

senza la previsione di nuove misure<br />

di sicurezza e di tutela della salute.<br />

Infortunisignificativi<br />

L’aggettivo “significativo”, riferito alle modifiche<br />

del processo produttivo e dell’organizzazione<br />

del lavoro, qualifica l’insieme dei pericoli<br />

introdotti nell’ambiente di lavoro per effetto<br />

delle modifiche stesse. In coerenza con<br />

l’approccio preventivo, la significatività, in<br />

questo caso, è riferita alla condotta, che si<br />

manifesta nell’apportare le “modifiche”, e indica<br />

l’effetto potenziale che questa condotta<br />

potrebbe produrre sulla salute e sulla sicurezza<br />

dei lavoratori.<br />

Nel contesto degli infortuni significativi, invece,<br />

secondo l’interpretazione letterale, l’aggettivo<br />

“significativi” sembrerebbe qualificare in<br />

qualche modo il termine “infortuni” al quale è<br />

associato, ovvero, sembrerebbe qualificare<br />

un evento e non più una condotta.<br />

Nel cercare di comprendere come si possa<br />

procedere operativamente per attribuire all’evento<br />

“infortunio” la qualifica di “significativo”,<br />

quest’ipotesi interpretativa trova anche<br />

delle conferme.<br />

Si consideri un incidente dal quale sia derivato<br />

un infortunio. Essendo evidenti le conseguenze<br />

che quest’ultimo ha prodotto sulle<br />

persone, in genere è possibile stimare, senza<br />

grandi difficoltà, la gravità delle lesioni lamentate<br />

dal/dagli infortunati. Almeno in linea<br />

di massima, gli infortuni possono essere<br />

sempre classificati in base a conoscenze deducibili<br />

dalle evidenze degli stessi, ossia in base<br />

alla gravità delle lesioni lamentate, al numero<br />

di soggetti coinvolti, ma anche in base a considerazioni<br />

di carattere generale, come, per<br />

esempio, la ricorrenza e la gravità media degli<br />

infortuni, riferita alla specifica realtà aziendale<br />

o al settore di attività al quale la stessa<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

FocusTU­Articolo<br />

appartiene, e in base ad altre considerazioni<br />

analoghe, accomunate tutte dalla stessa peculiarità;<br />

prescindono dalla conoscenza delle<br />

cause dell’infortunio e da quella delle condotte,<br />

dirette e/o mediate, che siano in relazione<br />

causale con lo stesso.<br />

Seguendo questo approccio, attribuire la qualifica<br />

di “significativo” all’evento “infortunio”<br />

si direbbe non comporti difficoltà operative<br />

particolari.<br />

In alternativa,sipotrebbepensarediqualificare<br />

gli infortuni in base alle cause che li hanno<br />

prodotti e/o in base alle condotte, dirette e/o<br />

mediate, che siano in relazione causale con lo<br />

stesso. Procedendo in questo modo, prima di<br />

poter qualificare il generico infortunio, sarebbe<br />

necessario innanzitutto indagarne le cause e da<br />

queste risalire alle condotte. Valutando cause e<br />

condotte si potrebbe attribuire all’infortunio la<br />

qualifica di significativo per indicare come il<br />

suo manifestarsi abbia evidenziato una lacuna<br />

nelle misure di sicurezza e di tutela precedentemente<br />

adottate.<br />

Il criterio di qualificazione appena illustrato<br />

incontra, però, difficoltà operative insormontabili,<br />

perché la qualifica di “significativo”, che<br />

determina la necessità di procedere nella rielaborazione<br />

della valutazione dei rischi, potrebbe<br />

essere attribuita all’infortunio solo dopo<br />

aver eseguito la valutazione stessa.<br />

In definitiva, sembrerebbe che in questo caso<br />

l’aggettivo “significativo” non possa che qualificare<br />

l’evento “infortunio” secondo un criterio<br />

di valutazione ex post basato sulla conoscenza<br />

delle sole conseguenze dell’evento.<br />

Secondo la chiave di lettura proposta, dunque,<br />

l’aggiornamento della valutazione dei rischi a<br />

seguito di infortuni significativi si muove sullo<br />

stesso piano dell’aggiornamento della valutazione<br />

dei rischi qualora i risultati della sorveglianza<br />

sanitaria ne evidenzino la necessità.<br />

L’affinità delle due necessità, d’altro canto,<br />

rende plausibile la previsione di un approccio<br />

simile nei due casi, con la conferma, almeno<br />

parziale, della corretta interpretazione del<br />

senso attribuito al termine “significativi”.<br />

Analogamente al caso della sorveglianza sanitaria,<br />

quindi, a seguito di un infortunio significativo,<br />

è necessario innanzitutto indagare le cause e<br />

risalire alle condotte che potrebbero averlo prodotto.<br />

Nella successiva rielaborazione della valutazione<br />

dei rischi, quindi, è necessario valutare<br />

le cause e le condotte individuate durante<br />

l’indagineperstabilireselestessesianoricondu­<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 27 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 28<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

FocusTU­Articolo<br />

cibili alla presenza di pericoli misconosciuti o<br />

non adeguatamente protetti o se, al contrario,<br />

nonsianoaffattoriconducibiliapericolipresentinell’ambientedilavoro.<br />

Nel primo caso, la rielaborazione della valutazionedeirischiterminerebbedopoaverindividuato<br />

le soluzioni più efficaci a eliminare o a<br />

proteggereipericolicosìindividuatiedopoaver<br />

ridottoilpiùpossibilelaprobabilitàchepossano<br />

accadereinfortunisimili.Nelsecondocaso,non<br />

essendoemersipericolidaeliminareodaridurre,larielaborazionedellavalutazionedeirischiterminerebbesenzalaprevisionedinuovemisuredisicurezzaedituteladellasalute.<br />

Alcune considerazioni<br />

L’obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi<br />

e il relativo documento, in relazione al<br />

grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione<br />

e della protezione, deve essere introdottodivoltainvoltaconun’iniziativadel<br />

legislatore. I titolari di quest’obbligo sono i<br />

soggettititolaridiunrapportodilavoroconi<br />

lavoratori o, comunque, i soggetti che hanno<br />

laresponsabilitàdelleorganizzazionistesseo<br />

delle unità produttive in quanto esercitano i<br />

poteridecisionaliedispesa(art.2,comma1,<br />

lettera b), «datore di lavoro», D.Lgs. n. 81/<br />

2008). Questo obbligo grava, quindi, sui datori<br />

di lavoro, nella misura in cui le attività<br />

svolte dalle loro organizzazioni rientrano nel<br />

campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/<br />

2008. Il datore di lavoro è destinatario di<br />

quest’obbligo in virtù del suo ruolo giuridico<br />

dirappresentantedell’ente.L’obbligo,quindi,<br />

èassociatoaunostatogiuridicoedèindipendentedallacondottadeldatoredilavoroe/o<br />

daquelladeisuoisubordinati.<br />

L’obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi<br />

e il relativo documento, in occasione di<br />

modifichedelprocessoproduttivoodell’organizzazionedellavorosignificativeaifinidella<br />

sicurezzaedellasalutedeilavoratorigravasul<br />

datoredilavoronellamisuraincuilostessoha<br />

manifestato la condotta che introduce la necessità<br />

dell’aggiornamento. In assenza della<br />

condottatipicaallaqualeèassociatol’obbligo,<br />

l’obbligostessoèassente.<br />

L’obbligo di aggiornare la valutazione dei<br />

rischieilrelativodocumento,qualorairisultati<br />

della sorveglianza sanitaria ne evidenzino<br />

la necessità, e quello di aggiornala a seguito<br />

di infortuni significativi gravano sul<br />

datore di lavoro al manifestarsi dell’evento<br />

corrispondente, ossia al manifestarsi di una<br />

patologia professionale o di un infortunio<br />

significativo.<br />

Iprimidueobblighiesaminatisonointrodotti<br />

da una scelta consapevole, rispettivamente,<br />

del legislatore e del datore di lavoro, mentre<br />

gliultimiduesonointrodottidalmanifestarsi<br />

diuneventoche,perlasuanaturaaccidentale,nonèprevedibileapriori.<br />

Ne consegue che, mentre nei primi due casi<br />

l’aggiornamentodellavalutazionedeirischie<br />

delcorrispondentedocumentopossonoessereinqualchemodopianificati,neglialtricasi<br />

questo non è possibile. Può accadere, infatti,<br />

che due eventi “significativi” si susseguano<br />

nelgirodipochigiorni,cosìcomepuòaccaderecheuneventosimanifestiqualefenomeno<br />

isolatoneltempo.<br />

Proprio le peculiarità che caratterizzano le<br />

quattro occasioni di aggiornamento evidenziano<br />

l’opportunità di individuare un modo<br />

adeguato per assolvere ciascuno degli obblighicorrispondenti.<br />

Aggiornamento del documento<br />

di valutazione dei rischi<br />

Evoluzionedelletecnica<br />

diprevenzioneeprotezione<br />

L’aggiornamentodellavalutazionedeirischiin<br />

relazione al grado di evoluzione della tecnica,<br />

della prevenzione e della protezione consiste,<br />

inlineadimassima,nelverificarelaconformità<br />

dell’ambientedilavoroodisuoielementicaratteristici,airequisitidisicurezzaedituteladella<br />

salute di nuova introduzione e nell’adeguare<br />

quelliindifetto.Inoccasionediquestaverifica,<br />

ildocumentodivalutazionedeirischidovrebbe<br />

essere aggiornato almeno nei contenuti di cui<br />

all’art.28,comma2,lettereb),c)ed).Tuttavia,<br />

considerando che le modifiche apportate a<br />

questi elementi sicuramente incrementano il<br />

livello di sicurezza dell’ambiente di lavoro, la<br />

rielaborazionedeldocumentopotrebbeessere<br />

rinviata,almenoperunbreveperiodo,peresserecongiunta,peresempio,aun’altraoccasione<br />

di aggiornamento che si prevede essere imminente.Almenofintantochel’interodocumento<br />

non sia stato rielaborato, sarebbe opportuno<br />

allegareall’edizionecorrenteunarelazionecon<br />

la descrizione degli interventi migliorativi implementatiperadeguareglielementisottoposti<br />

averifica.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


Modifichedelprocessoproduttivo<br />

odell’organizzazionedellavoro<br />

Inoccasionedimodificheapportatealprocesso<br />

produttivo o all’organizzazione del lavoro<br />

che risultino significative ai fini della salute e<br />

della sicurezsza dei lavoratori, la valutazione<br />

deirischieilrelativodocumentodovrebbero<br />

essere rielaborati per contemplare gli effetti<br />

dellemodificheintrodotte.Considerandoche<br />

in questo caso la valutazione dei rischi può<br />

essereeseguitautilizzandometodigiàconsolidati<br />

nelle precedenti valutazioni, anche la<br />

rielaborazione del documento potrebbe avvenire<br />

secondo i criteri utilizzati nel redigere<br />

leprecedentiedizioni.<br />

Infortunisignificativi<br />

esorveglianzasanitaria<br />

L’aggiornamento della valutazione dei rischi e<br />

delrelativodocumento,qualorairisultatidella<br />

sorveglianzasanitarianeevidenzinolanecessità,<br />

e l’aggiornamento a seguito di infortuni significativisonoentrambiprecedutidall’indaginedellecausechehannoresopossibilel’evento.<br />

La successiva rielaborazione della<br />

valutazionedeirischi,inentrambiicasi,èfinalizzata<br />

alla rimozione delle cause individuate<br />

durantel’indaginee/oallariduzionedellaloro<br />

potenzialeincidenzacausale,ovveroallarimozione<br />

dei nuovi pericoli individuati e/o alla riduzione<br />

della loro pericolosità. L’aleatorietà<br />

della ricorrenza di queste occasioni di aggiornamento<br />

e il fine della rielaborazione stessa<br />

suggeriscono l’idea di adottare un approccio<br />

modularechesintetizziirisultatidell’indaginee<br />

dellasuccessivavalutazioneinununicoaddendumdiaggiornamentodaallegareall’edizione<br />

corrente del documento di valutazione dei rischi,<br />

senza dover procedere ogni volta nella<br />

rielaborazione integrale della valutazione dei<br />

rischiedelrelativodocumento.<br />

Ilmodello“Sbagliandos’impara”,propostodall’ISPESLnel2003<br />

[1] ,sembraparticolarmente<br />

adatto allo scopo, infatti, questo modello ­ che<br />

conalcunevariantipuòessereutilizzatoanche<br />

nelcasodellemalattieprofessionali­consente<br />

di organizzare in unico documento i risultati<br />

dell’indagine,laricostruzioneschematicadella<br />

dinamica dell’incidente, la descrizione delle<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

FocusTU­Articolo<br />

condotte in nesso causale con l’infortunio e<br />

l’indicazionedellemisuredisicurezzaedituteladellasalute,adottandolequalidovrebbeesserepossibileridurrelaricorrenzae/olagravitàdieventianaloghi.<br />

Conclusioni<br />

Alterminediquestaanalisichehapermesso<br />

di individuare le peculiarità che caratterizzanociascunadelleoccasionidiaggiornamento<br />

della valutazione del rischio e del relativo<br />

documentoprevistedalD.Lgs.n.81/2008,è<br />

possibilefareunabreveulterioreriflessione.<br />

Appareevidentecheidueobblighidiaggiornamento,<br />

già previsti dal D.Lgs. n. 626/<br />

1994,sonorelativiallivelloditutelaminimo<br />

che deve essere garantito nell’ambiente di<br />

lavoro. In particolare, il primo regola come<br />

questolivellodebbaessereprogressivamente<br />

elevato nel tempo, il secondo dispone che il<br />

livelloraggiuntosiamantenutoancheaseguito<br />

di trasformazioni aziendali. I due nuovi<br />

obblighi di aggiornamento, introdotti dal<br />

D.Lgs. n. 81/2008, prevedono che, al manifestarsi<br />

di infortuni significativi o di malattie<br />

professionali,sianoindividuatelecausecheli<br />

hannoresipossibiliechelestessesianovalutate<br />

per accertare la presenza di pericoli misconosciutiononadeguatamentestimatinelleprecedentivalutazioni.Lasuccessivarielaborazione<br />

della valutazione dei rischi<br />

termina, quindi, con l’individuazione di soluzioniidoneeaeliminareoaridurreadeguatamenteilrischioassociatoaipericolicosìindividuati.<br />

L’approccio delineato dai due nuovi<br />

obblighi, prevedendo l’eliminazione progressivadeipuntidebolipresentinell’insiemedelle<br />

misure di sicurezza e di tutela della salute,<br />

comporta un graduale incremento del livello<br />

di sicurezza effettivamente garantito dalla<br />

specificarealtàaziendale.<br />

Raggiuntoillivellodisicurezzaminimoinderogabile,<br />

con l’introduzione dei due nuovi obblighi,<br />

si direbbe che il legislatore abbia previsto<br />

che il livello di tutela sia progressivamente incrementatoconinterventimiratiallarimozionedeipericolichehannorivelatoinvalidarlomaggiormente,<br />

ossia con interventi efficaci ai fini<br />

dellaprevenzioneedellaprotezione. l<br />

1) Per maggiori informazioni sul modello si rimanda alla lettura della documentazione di approfondimento scaricabile<br />

gratuitamenteall’indirizzowww.ispesl.it/im/documenti/risultati/approfModello.pdf.<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 29 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 30<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

OsservatorioCEI­Articolo<br />

TRASFORMATORI PER LA DISTRIBUZIONE ELETTRICA:<br />

NORMATIVA EUROPEA E ANALISI ECONOMICA<br />

l di Angelo Baggini<br />

Università degli Studi di Bergamo<br />

Franco Bua<br />

ECD Engineering Consulting and Design - Milano e Pavia<br />

Da un recente studio finanziato in parte dalla Comunità europea è emerso<br />

che il numero dei trasformatori di distribuzione in Europa è di circa 4,5 milioni<br />

di unità e le perdite totali EU-25 a essi imputabili sono stimate attorno ai 40 TWh<br />

all’anno.<br />

La nuova norma europea CEI EN 50464-1 (CEI 14-34), «Trasformatori trifase per<br />

distribuzione immersi in olio a 50 Hz, da 50 kVA a 2500 kVA con tensione massima<br />

per il componente non superiore a 36 kV, Parte 1: Prescrizioni generali»,<br />

ha stabilito a livello continentale le classi normalizzate di perdite per i trasformatori<br />

di distribuzione, riducendo, inoltre, i valori ammessi nei precedenti documenti<br />

normativi. I criteri di scelta dei trasformatori devono essere mirati<br />

al miglioramento dell’efficienza dei trasformatori, ma anche tenere conto di altre<br />

esigenze tecniche e, chiaramente, devono essere giustificati economicamente.<br />

Studi condotti sui trasformatori MT/BT industriali isolati in olio dimostrano come<br />

l’impiego di trasformatori a perdite ridotte si giustifica non solo in termini energetici<br />

e ambientali ma anche in termini di redditività dell’investimento.<br />

I trasformatori di distribuzione sono<br />

apparecchiature che trasformano<br />

l’energia elettrica distribuita<br />

in media tensione (con valori<br />

tipici compresi tra 10 kV fino a un<br />

massimo di 36 kV) in energia elettrica<br />

con un livello di tensione appropriato<br />

per l’utilizzo in ambito<br />

residenziale, nella maggior parte<br />

delle attività commerciali e in<br />

parte nell’industria (in genere si<br />

tratta di una distribuzione in bassa<br />

tensione di tipo trifase con ten-<br />

sione pari a 400 V e non oltre 1 kV).<br />

La popolazione europea dei trasformatori<br />

di distribuzione è stata<br />

stimata, attraverso un recente studio<br />

finanziato in parte dalla Commissione<br />

europea, pari a circa 4,5<br />

milioni di unità, di cui circa il 60% è<br />

installato in soli 4 Stati:<br />

l Francia (oltre 23%);<br />

l Germania (oltre 16%);<br />

l Italia (oltre 13%);<br />

l Spagna (oltre 8%).<br />

È stato stimato, inoltre, che il mer-<br />

cato, in termini di nuove unità (sia<br />

per sostituzione di macchine esistenti,<br />

sia per nuove installazioni) è<br />

di circa il 3% dello stock esistente.<br />

Questi dati sottolineano come, nonostante<br />

i trasformatori siano<br />

macchine estremamente efficienti,<br />

il problema delle perdite non<br />

può essere assolutamente trascurato,<br />

visti i grandi numeri in gioco.<br />

I trasformatori di distribuzione, infatti,<br />

a differenza delle altre macchine<br />

elettriche, sono responsabili<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


Tabella 1<br />

del transito del 100% dell’energia<br />

elettrica fornita ai consumatori finali;<br />

per questo motivo l’efficienza<br />

di queste macchine, pur essendo<br />

intrinsecamente elevata, ricopre<br />

un ruolo fondamentale nelle<br />

politiche di risparmio energetico.<br />

Inoltre, le perdite totali nei trasformatori<br />

di distribuzione in<br />

EU-25 sono stimate attorno ai 40<br />

TWh all’anno.<br />

Questo significa che le perdite imputabili<br />

all’installazione di nuovi<br />

trasformatori sono pari a circa 1,24<br />

TWh all’anno.<br />

Dal punto di vista della situazione a<br />

livello industriale e a livello di utilities,<br />

la situazione, in termini di<br />

efficienza energetica del parco<br />

trasformatori di distribuzione è<br />

pressoché identica. Sebbene, infatti,<br />

il parco trasformatori di proprietà<br />

delle utilities sia mediamente<br />

caratterizzato da perdite<br />

maggiori, l’efficienza globale è del<br />

tutto simile a quella del parco trasformatori<br />

utilizzato nell’industria,<br />

dove a una maggiore efficienza<br />

intrinseca delle macchine<br />

installate si contrappone un utilizzo<br />

a carichi molto più elevati.<br />

Si ricorda, infatti, che l’efficienza<br />

dei trasformatori è massima per<br />

un’utilizzazione degli stessi al<br />

40-50% circa della loro potenza nominale<br />

e decresce, quindi, all’au-<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

OsservatorioCEI­Articolo<br />

Valori delle perdite a vuoto (P 0) fissate per i trasformatori in olio MT/BT dalla norma CEI EN 50464-1<br />

Potenza<br />

nominale<br />

(kVA)<br />

Perdite a vuoto (W)<br />

E0 D0 C0 B0 A0<br />

50 190 145 125 110 90<br />

100 320 260 210 180 145<br />

160 460 375 300 260 210<br />

250 650 530 425 360 300<br />

315 770 630 520 440 360<br />

400 930 750 610 520 430<br />

500 1.100 880 720 610 510<br />

630 1.300 1.030 860 730 600<br />

630 1.200 940 800 680 560<br />

800 1.400 1.150 930 800 650<br />

1.000 1.700 1.400 1.100 940 770<br />

1.250 2.100 1.750 1.350 1.150 950<br />

1.600 2.600 2.200 1.700 1.450 1.200<br />

2.000 3.100 2.700 2.100 1.800 1.450<br />

2.500 3.500 3.200 2.500 2.150 1.750<br />

Vcc (%)<br />

mentare o al decrescere della potenza<br />

erogata.<br />

La situazione europea nella distribuzione<br />

di energia elettrica, dal<br />

punto di vista sia tecnico che strutturale,<br />

è molto diversificata.<br />

In generale, se si osserva la situazione<br />

a livello continentale, non è<br />

possibile effettuare una generalizzazione,<br />

in quanto le grandi aziende<br />

distributrici di energia hanno<br />

approcci molto differenti per<br />

quanto riguarda la gestione del<br />

problema delle perdite nei trasformatori<br />

di distribuzione.<br />

In ogni caso, comunque, è possibile<br />

fare tre osservazioni di carattere<br />

generale:<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 31 ILSOLE24ORE<br />

4<br />

6


PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

OsservatorioCEI­Articolo<br />

l le utilities prestano maggiore attenzione<br />

al problema della riduzione<br />

delle perdite nei trasformatori<br />

di quanto non avvenga a<br />

livello industriale. In ogni caso, a<br />

causa dell’alto fattore di carico<br />

dei trasformatori di distribuzione<br />

delle aziende elettrocommerciali,<br />

l’efficienza globale risulta<br />

del tutto simile a quella dei<br />

trasformatori utilizzati a livello<br />

industriale. Inoltre, molto spesso<br />

le utilities mantengono una<br />

certa capacità di riserva per far<br />

fronte ai picchi di carico, magari<br />

in situazioni di emergenza. Per<br />

questi motivi i trasformatori di<br />

distribuzione lavorano spesso in<br />

condizioni di efficienza minore<br />

di quella massima;<br />

l in generale, le macchine di maggiore<br />

potenza hanno perdite, in<br />

termini percentuali, minori.<br />

Questo vale in generale per le<br />

perdite dovute al carico;<br />

l la qualità del parco trasformatori,<br />

in generale, non è attualmente<br />

particolarmente elevata,<br />

a causa della presenza di<br />

molti trasformatori vecchi (la<br />

vita media di un trasformatore<br />

di distribuzione può variare tra i<br />

10 e i 35 anni).<br />

Una statistica interessante mostra,<br />

a conferma di questo, come a livello<br />

europeo il carico medio dei trasformatori<br />

di proprietà delle utilities<br />

sia attorno al 19% della potenza<br />

nominale, mentre per quanto<br />

riguarda i trasformatori in servizio<br />

negli impianti industriali il carico<br />

medio si attesta su un 38% della<br />

potenza nominale installata.<br />

Appare evidente, quindi, come sia<br />

assolutamente necessaria la presenza<br />

di politiche di gestione corretta<br />

dell’efficienza energetica<br />

dei trasformatori.<br />

Non esistono, però, al momento,<br />

normative obbligatorie o altre di-<br />

ILSOLE24ORE 32<br />

sposizioni in materia, anche se<br />

l’importanza di una strategia continentale<br />

comune sui trasformatori<br />

di distribuzione ad alta efficienza<br />

può essere evidenziata attraverso<br />

un solo dato, considerate le perdite<br />

evidenziate è possibile individuare<br />

un’opportunità di riduzione<br />

delle emissioni di CO 2 annuali pari<br />

ad almeno 9 milioni di tonnellate<br />

all’anno.<br />

Un miglioramento dell’efficienza<br />

del parco trasformatori, oltre ai<br />

benefici di carattere ambientale,<br />

porterebbe soprattutto un vantaggio<br />

economico nel medio-lungo periodo<br />

per gli utilizzatori.<br />

Dal punto di vista normativo, grazie<br />

alle novità introdotte dalla<br />

nuova norma CEI EN 50464-1 in merito<br />

alle classi che stabiliscono i limiti<br />

delle perdite, sono stati compiuti<br />

alcuni passi fondamentali<br />

verso una strategia globale di miglioramento<br />

dell’efficienza energica<br />

dei trasformatori e, in particolare,<br />

verso la standardizzazione,<br />

almeno a livello europeo, dei trasformatori<br />

ad alta efficienza.<br />

Chiaramente, vista l’importanza e<br />

le evidenti opportunità di risparmio<br />

energetico e di sostegno ambientale,<br />

è quanto mai necessario<br />

un deciso sostegno della Comunità<br />

europea per finanziare tutte le attività<br />

di sviluppo di questo nuovo<br />

standard.<br />

LE PERDITE<br />

NEI TRASFORMATORI<br />

Le perdite di un trasformatore di<br />

potenza sono di due tipi:<br />

l perdite a vuoto;<br />

l perdite dovute al carico.<br />

Le perdite a vuoto sono dovute<br />

principalmente alle perdite nel circuito<br />

magnetico del trasformatore<br />

e sono proporzionali al quadrato<br />

della tensione.<br />

Questo tipo di perdite dipende<br />

principalmente dalle modalità costruttive<br />

del nucleo magnetico, in<br />

pratica dal tipo di materiale usato,<br />

ovvero dalla sua qualità intrinseca<br />

e dal tipo di montaggio dello stesso,<br />

e dalle condizioni di lavoro, ovvero<br />

dall’induzione, cioè dal livello<br />

di tensione di funzionamento e<br />

dalla frequenza.<br />

Le perdite a vuoto si possono considerare<br />

costanti in quanto:<br />

l sono indipendenti dalle condizioni<br />

di funzionamento, cioè<br />

dalla potenza del carico alla<br />

quale la macchina è sottoposta;<br />

l la tensione è mantenuta, per ragioni<br />

di servizio, costante.<br />

Le perdite dovute al carico sono<br />

dovute principalmente alle perdite<br />

negli avvolgimenti e sono proporzionali<br />

al quadrato della corrente<br />

o, equivalentemente, al quadrato<br />

della potenza apparente del carico.<br />

Si tratta, in sostanza, delle perdite<br />

per effetto Joule, anche se<br />

esistono altre perdite che in prima<br />

approssimazione possono essere<br />

trascurate. Le perdite dovute al<br />

carico dipendono fortemente,<br />

quindi, dalle condizioni di funzionamento<br />

(potenza del carico).<br />

Le perdite totali sono definite, infine,<br />

come la somma delle perdite<br />

a vuoto e a carico.<br />

Negli ultimi anni si sono osservati<br />

sensibili miglioramenti dal punto<br />

di vista della riduzione delle perdite<br />

a vuoto, grazie al miglioramento<br />

della tecnologia costruttiva delle<br />

macchine. Queste perdite, comunque,<br />

costituiscono ancora all’incirca<br />

i due terzi delle perdite totali<br />

dei trasformatori di distribuzione,<br />

anche se nel passato tale percentuale<br />

raggiungeva anche l’80% delle<br />

perdite totali.<br />

Al contrario, negli ultimi cinque<br />

anni è stato osservato un significativo<br />

incremento delle perdite dovute<br />

al carico.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


Tabella 2<br />

Una possibile chiave di lettura potrebbe<br />

essere che gli utenti prestano<br />

maggiore attenzione alle perdite<br />

a vuoto accettando valori di perdite<br />

dovute a carichi maggiori per<br />

mantenere stabili i costi di investimento<br />

nel trasformatore.<br />

In linea generale esistono, infatti,<br />

due modi per scegliere un trasformatore<br />

energeticamente più efficiente:<br />

l il primo è quello di scegliere, a<br />

parità di potenza nominale, una<br />

macchina con perdite totali minori;<br />

l il secondo è quello di dimensionare<br />

il trasformatore in modo<br />

tale che il punto di funzionamento<br />

corrisponda con quello<br />

caratterizzato dalla massima<br />

efficienza.<br />

Quest’ultimo criterio comporta,<br />

sostanzialmente, la scelta di una<br />

macchina sovradimensionata rispetto<br />

al carico che deve alimentare;<br />

in pratica, seguendo questo approccio<br />

si dovrebbe scegliere un<br />

trasformatore di potenza nominale<br />

pari a 400 kVA per alimentare un<br />

carico pari a 200 kVA.<br />

EVOLUZIONE NORMATIVA<br />

I valori delle perdite a vuoto e delle<br />

perdite dovute al carico sono stati<br />

standardizzati dal CENELEC nel<br />

1992 in due documenti di armoniz-<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

OsservatorioCEI­Articolo<br />

Valori delle perdite a carico (P K) fissate per i trasformatori in olio MT/BT dalla Norma CEI EN 50464-1<br />

Potenza<br />

nominale<br />

(kVA)<br />

Perdite dovute al carico (W)<br />

D k C k B k A k<br />

50 1.350 1.100 875 750<br />

100 2.150 1.750 1.475 1.250<br />

160 3.100 2.350 2.000 1.700<br />

250 4.200 3.250 2.750 2.350<br />

315 5.000 3.900 3.250 2.800<br />

400 6.000 4.600 3.850 3.250<br />

500 7.200 5.500 4.600 3.900<br />

630 8.400 6.500 5.400 4.600<br />

630 8.700 6.750 5.600 4.800<br />

800 10.500 8.400 7.000 6.000<br />

1.000 13.000 10.500 9.000 7.600<br />

1.250 16.000 13.500 11.000 9.500<br />

1.600 20.000 17.000 14.000 12.000<br />

2.000 26.000 21000 18.000 15.000<br />

2.500 32.000 26.500 22.000 18.500<br />

Vcc (%)<br />

zazione (HD 428 e HD 538; si vedano<br />

le tabelle 1 e 2).<br />

In particolare, per quanto riguarda<br />

i trasformatori in olio, sono state<br />

definite tre classi di perdite, sia<br />

per le perdite a vuoto sia per quelle<br />

dovute al carico. Da una classe<br />

all'altra le perdite a vuoto diminuiscono<br />

del 20% circa, mentre le perdite<br />

dovute al carico diminuiscono<br />

del 25% o del 15%. La scelta di questi<br />

valori è stata determinata sulla<br />

base dello stato dell'arte della pratica<br />

costruttiva europea dell'inizio<br />

degli anni novanta.<br />

A livello italiano il CEI ha recepito i<br />

limiti del documento di armonizzazione<br />

CENELEC con scostamenti di<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 33 ILSOLE24ORE<br />

4<br />

6


PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

OsservatorioCEI­Articolo<br />

qualche percento, normalizzando,<br />

per i trasformatori in olio, due serie<br />

definite rispettivamente a perdite<br />

normali e a perdite ridotte.<br />

Invece, per quanto riguarda i trasformatori<br />

a secco, allo stato attuale,<br />

anche se sono in corso i lavori<br />

a livello europeo, non esiste ancora<br />

alcuna serie normalizzata a<br />

perdite ridotte sia in ambito CENE-<br />

LEC che italiano; l’eccezione nazionale<br />

in ambito EU è costituta<br />

dalla norma DIN 42523.<br />

Nel 2001, il TC14 del CENELEC ha<br />

ricevuto formale mandato dalla<br />

Commissione europea di revisionare<br />

la definizione e il numero delle<br />

classi di perdita dei trasformatori,<br />

al fine di aumentarne il rendimento<br />

e di definirne un metodo standard<br />

di misurazione.<br />

Il lavoro è stato diviso in due fasi:<br />

l la prima si proponeva la normalizzazione<br />

di una serie a perdite<br />

ridotte per i trasformatori di potenza<br />

a secco;<br />

l la seconda di definire un ulteriore<br />

livello di riduzione delle perdite<br />

per i trasformatori in olio e<br />

di studiare la fattibilità di<br />

un’eventuale eliminazione del<br />

più alto livello di perdite previsto<br />

dal documento HD428.<br />

L’attività del gruppo di lavoro del<br />

CENELEC (WG21 del TC14) si è conclusa<br />

il 25 gennaio 2005 ed è iniziato<br />

l’iter di approvazione del documento<br />

e, quindi, di emissione del nuovo<br />

standard. Tra i risultati conseguiti si<br />

possono sinteticamente citare:<br />

l la riduzione del livello di perdite;<br />

l l’allineamento della denominazione<br />

delle classi di perdite al<br />

più familiare sistema di etichettatura<br />

energetica degli elettrodomestici<br />

(la classe A corrisponde<br />

alle perdite minori);<br />

l l’introduzione del concetto di<br />

classi “mobili” nel senso che,<br />

ILSOLE24ORE 34<br />

per esempio, la classe A designerà<br />

sempre il livello di perdite<br />

minori, indipendentemente dal<br />

valore, che potrà cambiare,<br />

quindi, allineandosi alla BAT.<br />

Nel luglio del 2006 il documento è<br />

andato al voto per essere approvato<br />

e diventare la nuova norma europea<br />

con il codice EN 50464-1 e,<br />

quindi, in Italia CEI EN 50464-1 (CEI<br />

14-34), «Trasformatori trifase per<br />

distribuzione immersi in olio a 50<br />

Hz, da 50 kVA a 2500 kVA con tensione<br />

massima per il componente<br />

non superiore a 36 kV - Parte 1:<br />

Prescrizioni generali».<br />

CRITERI DI SCELTA<br />

DALLE CEI EN 50464-1<br />

I criteri di scelta dei trasformatori<br />

devono essere mirati, quindi, al<br />

miglioramento dell’efficienza dei<br />

trasformatori, ma anche tenere<br />

conto di altre esigenze tecniche e,<br />

chiaramente, devono essere giustificati<br />

economicamente.<br />

Da un punto di vista strettamente<br />

finanziario, il criterio di scelta più<br />

corretto di un trasformatore di potenza<br />

è quello di acquistare la<br />

macchina che presenta il costo totale<br />

attualizzato più basso, chiaramente,<br />

senza trascurare alcuna<br />

componente di costo e, quindi, anche<br />

quello associato alle perdite.<br />

La valutazione della convenienza<br />

di una soluzione piuttosto che di<br />

un’altra deve essere condotta determinando<br />

il costo attualizzato<br />

della macchina che si compone:<br />

l del costo attualizzato del trasformatore<br />

installato (costo<br />

della macchina e di tutti gli oneri<br />

connessi);<br />

l del costo attualizzato delle perdite<br />

a vuoto e delle perdite a<br />

carico.<br />

Tuttavia, se si vogliono confrontare<br />

due trasformatori aventi la stessa<br />

potenza nominale ma diversa effi-<br />

cienza (diverso livello di perdite),<br />

è possibile trascurare i costi di installazione,<br />

di manutenzione, di riparazione<br />

e di dismissione.<br />

Assodato che il costo delle perdite<br />

è una variabile imprescindibile<br />

nella scelta, il problema è quello di<br />

determinare un modo per includere<br />

il costo delle perdite nel computo.<br />

La norma CEI EN 50464-1 propone,<br />

per il calcolo del costo delle<br />

perdite a vuoto e delle perdite a<br />

carico, una formula che permette<br />

di valutare il costo della macchina<br />

in funzione del costo di acquisto<br />

del trasformatore e delle perdite.<br />

È necessario tenere presente che il<br />

costo delle perdite si distribuisce<br />

durante la vita utile del trasformatore<br />

e deve essere scontato, quindi,<br />

al momento dell’acquisto in<br />

funzione del tasso di attualizzazione<br />

e, appunto, della vita utile della<br />

macchina. Infine, sarebbe necessario<br />

prevedere il tasso di crescita<br />

del diagramma di carico del trasformatore<br />

e del costo dell’energia,<br />

al fine di poter effettuare una<br />

valutazione ancora più accurata<br />

del costo totale d’esercizio.<br />

Studi condotti sui trasformatori<br />

MT/BT industriali, isolati in olio,<br />

dimostrano come l’impiego di trasformatori<br />

a perdite ridotte si giustifica<br />

non solo in termini energetici<br />

e ambientali ma anche in termini<br />

di redditività dell’investimento.<br />

Altri studi sono stati condotti su<br />

utenti industriali caratterizzati secondo<br />

la classificazione EUROSTAT<br />

in termini di consumo annuale di<br />

energia elettrica, di potenza impegnata,<br />

di ore annue di utilizzazione<br />

e di costo dell’energia ed è stato<br />

effettuato il confronto tra l’impiego<br />

di trasformatori con livelli di efficienza<br />

diversi, assumendo, come<br />

caso base, quello relativo al trasformatore<br />

a perdite normali.<br />

Oltre al caso di nuovo acquisto, è<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


stato considerato anche il caso di<br />

sostituzione di un trasformatore in<br />

servizio da 5 anni con un trasformatore<br />

avente livelli di perdite inferiori.<br />

I calcoli sono stati effettuati:<br />

l considerando una vita utile dei<br />

trasformatori pari a 10 anni e 15<br />

anni;<br />

l considerando le ore annue di<br />

utilizzazione delle perdite dovute<br />

al carico coincidenti con<br />

quelle definite da EUROSTAT per<br />

ciascuna classe di utilizzatori [1] ;<br />

l considerando profili di carico<br />

definiti in modo da tener conto<br />

della variabilità sia della potenza<br />

richiesta dal carico, sia del<br />

costo dell’energia;<br />

l considerando il prezzo dell’energia<br />

elettrica e il diagramma<br />

di carico costanti nell’arco<br />

della vita del trasformatore;<br />

l considerando il prezzo dell’energia<br />

elettrica e il diagramma<br />

di carico variabili determi-<br />

nando i tassi di variazione sulla<br />

base dei trend storici degli ultimi<br />

10 anni.<br />

Per valutare la convenienza dell’investimento<br />

sono stati analizzati<br />

i flussi di cassa per i diversi casi<br />

esaminati e sono stati calcolati,<br />

per ciascuno, il valore generato dal<br />

capitale investito (VAN), il tasso di<br />

rendimento interno (TIR) e il tempo<br />

di recupero.<br />

I risultati principali possono essere<br />

sintetizzati come segue:<br />

l la scelta di trasformatori più efficienti<br />

è sempre un investimento<br />

redditizio per qualsiasi utente<br />

industriale;<br />

l la scelta di un trasformatore<br />

con livelli di perdite pari a<br />

quelle A 0A K, ovvero della macchina<br />

più efficiente secondo la<br />

norma CEI EN 50464-1, è quella<br />

che garantisce un VAN dell’investimento<br />

superiore per tutte<br />

le categorie di consumatori industriali<br />

e, quindi, il costo to-<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

OsservatorioCEI­Articolo<br />

tale attualizzato minore;<br />

l la scelta di un trasformatore a<br />

D 0B K secondo la norma CEI EN<br />

50464-1 è quella che massimizza<br />

il TIR e presenta il tempo di<br />

ritorno più breve tra le opzioni<br />

analizzate con un tempo di ritorno<br />

medio pari a 2,8 anni;<br />

l trasformatori più efficienti da un<br />

punto di vista energetico rispetto<br />

alla serie D 0B K hanno VAN superiori,<br />

ma rispetto alla serie D 0B K hanno<br />

TIR inferiori e tempi di ritorno<br />

relativamente più lunghi;<br />

l sovradimensionare un trasformatore<br />

al fine di esercirlo al<br />

punto di massima efficienza non<br />

è una soluzione economicamente<br />

vantaggiosa;<br />

l l’impiego combinato di una macchina<br />

più efficiente e sovradimensionata<br />

rispetto al carico non<br />

sempre ha un effetto sinergico<br />

dal punto di vista energetico e,<br />

più spesso, questa soluzione ha<br />

un costo maggiore dell’impiego<br />

di un trasformatore E 0C K. l<br />

1) Conloscopodiconfrontareiprezzidell’energiaelettricatraidiversipaesidell’Unioneeuropeaetradifferentivolumidiconsumo,Eurostat<br />

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu)hadefinitoalcunecategorieconvenzionalidiriferimento,siaperutenzedomestichecheindustriali.Per<br />

quantoriguardagliutentiindustrialisonostatedefinite7utenzestandardnell’intervalloda30MWha70GWhall’anno,identificatecon<br />

lalettera“I”seguitadaunindiceprogressivoda“c”a“i”.<br />

Norme, progetti, appalti, mercati.<br />

Informazioni e abbonamenti al sito http://vetrina.ilsole24ore.com/ediliziaterritorio<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 35 ILSOLE24ORE


PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Articolo<br />

l Dalla sentenza n. 18998/2009 indicazioni sull’utilizzo di manodopera irregolare<br />

Un lavoratore autonomo è deceduto, nel 2001, a causa di una caduta da 8 m di altezza,<br />

provocata dal cedimento di un lucernario in vetroresina nel corso di operazioni di pulizia<br />

di canali di scolo. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato, nel 2005, la condanna<br />

emessa dal Tribunale di Voghera nei confronti del direttore dello stabilimento, il quale era stato<br />

riconosciuto colpevole, in quanto delegato in materia di sicurezza, della contravvenzione degli<br />

artt. 70 e 77, D.P.R. n. 164/1956. L’imputato e la società avevano proposto ricorso per Cassazione<br />

proponendo una strategia difensiva basata su due punti fondamentali. Analizzati gli atti, la<br />

Suprema Corte ha fornito un importante orientamento in materia di obblighi di prevenzione degli<br />

infortuni sul lavoro per quanto riguarda l’impiego di lavoro autonomo all’interno dell’impresa e gli<br />

effetti conseguenti allo scostamento dal contratto, nella successiva fase di attuazione del<br />

rapporto, con il conseguente utilizzo di manodopera irregolare.<br />

ILSOLE24ORE 36<br />

La posizione della Cassazione<br />

sulla responsabilità penale<br />

nell’uso di lavoro autonomo<br />

l di Mario Gallo,ProfessoreacontrattodiDirittodelLavoronell’UniversitàdegliStudidiCassino<br />

Nell’ambitodelladisciplinainmateriadisalute<br />

e di sicurezza sul lavoro, un principio fondamentaleormaiaccoltoindottrinaeingiurisprudenzaèquellodellaeffettivitàdeicompiti<br />

e delle attività che devono essere valutate,<br />

pertanto, su un piano non solo formale, ma<br />

soprattutto sostanziale, al fine di stabilire le<br />

conseguentiresponsabilitàpenali [1] .Lostesso<br />

èstatorecentementecodificatodall’art.299,<br />

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per quanto ri­<br />

guarda l’esercizio di fatto delle attribuzioni<br />

proprie del datore di lavoro, del dirigente e<br />

del preposto [2] e a questo, sostanzialmente, si<br />

è uniformata la Corte di Cassazione penale,<br />

sezione IV, che con la sentenza 6 maggio<br />

2009, n. 18998 (si veda il riquadro 1), ha<br />

confermato un importante orientamento in<br />

materiadiobblighidiprevenzionedegliinfortunisullavoroperquantoriguardal’impiego<br />

dilavoroautonomoall’internodell’impresae<br />

1) Siveda,inparticolare,Cass.pen.,sez.IV,13marzo2009,n.11216;Cass.pen.,sez.III,3giugno2008,n.22118;Cass.<br />

pen., sez. IV, 3 giugno 1995, n. 6486; Cass. pen., sez. IV, 20 aprile 1989, n. 6025; Cass., Sezioni Unite, 14 ottobre<br />

1992,n.9874;Cass.pen.,sez.IV,24luglio2000;Cass.pen.,sez.III,26maggio2008,n.21002;Cass.pen.,sez.IV,<br />

7marzo2008,n.6210;Cass.pen.,sez.IV,22aprile2004,n.18638.<br />

2) Piùprecisamente,l’art.299,«Eserciziodifattodipoteridirettivi»,D.Lgs.n.81/2008,hastabilitocheleposizionidi<br />

garanziarelativeaisoggettidicuiall’art.2,comma1,lettereb),d)ede)gravanoanchesucoluiilquale,pursprovvistodi<br />

regolareinvestitura,esercitiinconcretoipoterigiuridiciriferitiaciascunodeisoggettidefiniti.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


Riquadro 1<br />

gli effetti conseguenti allo scostamento dal<br />

contratto, nella successiva fase di attuazione<br />

del rapporto, con il conseguente utilizzo di<br />

manodoperairregolare.Questafattispecieappare<br />

molto diffusa e, spesso, è riconducibile<br />

alla simulazione dei rapporti in virtù della<br />

quale le parti stipulano un contratto d’opera<br />

ex art. 2222, c.c., ma di fatto presenta tutti i<br />

caratteridellasubordinazionequalila eterodeterminazione<br />

della prestazione lavorativa,<br />

ilrispettodiunorariodilavoro,laretribuzione,<br />

l’utilizzo degli strumenti del datore di lavoroecc.Negliultimianniquestofenomenorisultasempre<br />

più dilagante e ha effetti quasi sempre<br />

moltonegativisulcosiddettorapportodisicurezzache,risentendodelnomeniuris,èincanalato<br />

in schemi inidonei che comportano l’evasione<br />

da obblighi fondamentali come, per<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Articolo<br />

lResponsabilitàpenalinell’impiegodimanodoperairregolare<br />

etuteledellavoroautonomo<br />

Cassazionepenale,sez.IV,6maggio2009,n.18998<br />

Prevenzione infortuni sul lavoro ­ Reato di omicidio colposo ­ Reati di cui agli artt. 70 e 77 del D.P.R. n.<br />

164/1956 ­ Natura del rapporto di lavoro ­ Impiego irregolare di manodopera irregolare ­ Omissione delle<br />

misurediprevenzioneeprotezionedallecadutedell’alto­Condottaimprudentedellavoratore­Responsabilitàdeldirettoredistabilimentodelegatoallasicurezza­Valutazione­Sussiste.<br />

Ai fini dell’accertamento dei regimi giuridici applicabili e delle responsabilità penali è irrilevante il nomen iuris del<br />

contratto,mentreoccorreconsiderarecomeineffettiilrapportodilavorohaavutosvolgimento.Lavicendaprocessuale<br />

trae origine dal decesso di un lavoratore a seguito della caduta dall’altezza di otto metri, provocata per il cedimento,<br />

sotto il suo peso, di un lucernaio in vetroresina durante le operazioni di pulizia dei canali di scolo. La difesa aveva<br />

sostenuto la natura autonoma del rapporto di lavoro, come risultante dal contratto, e l’assenza dell’obbligo per il<br />

committente di fornirgli le attrezzature tecniche per garantirgli la sicurezza e la condotta imprudente della vittima.<br />

Tuttavia,laS.C.haconfermatolasentenzadellaCorted‘Appello,condannandoildirettoredellostabilimentodelegato<br />

alla sicurezza, in quanto l’accertata causa della morte dell’operaio era da collegare eziologicamente alla sua condotta<br />

omissiva colposa, tenuto conto che la posizione di garanzia nei confronti dell’operaio lo obbligava, ai sensi delle<br />

disposizioniantinfortunistichedicuiagliartt.70e77D.P.R.n.164/1956,adavvertirlospecificamentedeirischidicaduta<br />

dall’alto.Infatti,lanaturasubordinatadelrapportodilavoro,dimostratadalfattochel’attivitàeraretribuitamensilmente<br />

ed era svolta per contoealledipendenzedellasocietà con prestazioni anche diverse da quella dellamanutenzione dei<br />

macchinari, comportava il rispetto dei principi di tutela previsti per tale forma di lavoro. Inoltre, per quanto riguarda il<br />

comportamento imprudente, la S.C. ha altresì confermato il consolidato orientamento in base al quale, in caso di<br />

infortuniosullavorooriginatodall’assenzaoinidoneitàdellemisurediprevenzione,nessunaefficaciacausaleesclusiva<br />

puòessereattribuitaalcomportamentodellavoratoreinfortunatocheabbiadatooccasioneall’eventoquandoquesto<br />

siadaricondursiancheallamancanzaoinsufficienzadiquellecauteleche,seadottate,sarebberovalseaneutralizzareil<br />

rischiodisiffattocomportamento.<br />

esempio, la valutazione dei rischi legati alla<br />

mansione di fatto svolta, l’informazione e la<br />

formazione,l’assoggettamentoallasorveglianzasanitariaelavigilanza.Pertanto,lasentenza<br />

n. 18998/2009, anche se riguardante il<br />

D.P.R.n.164/1956,oraabrogatodalD.Lgs.n.<br />

81/2008,offremolteplicispuntidiriflessione,<br />

siasuicontenutidell’obbligazionedisicurezza,<br />

sia su un determinato modus operandi che, rispondendo<br />

prevalentemente a logiche economiche,appare,tuttavia,semprepiùinconciliabile<br />

con i nuovi regimi introdotti dal D.Lgs. n.<br />

81/2009(sivedalatabella1) [3] .<br />

Lavicendaprocessuale<br />

Il caso affrontato dalla S.C. è inerente alla<br />

vicendadiunlavoratore“autonomo”decedutonelgennaiodel2001,aseguitodellacaduta<br />

un’altezza di otto metri, provocata per il<br />

3) Perunapprofondimentosiveda,dellostessoAutore,Guidapraticasicurezzadellavoro,IlSole24Ore,2009.<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 37 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 38<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Articolo<br />

cedimento,sottoilsuopeso,diunlucernaioin<br />

vetroresina durante le operazioni di pulizia<br />

dei canali di scolo. Nel 2005, la Corte di<br />

Appello di Milano aveva confermato la sentenzadicondannaemessail30aprile2004,<br />

dal Tribunale di Voghera, nei confronti del<br />

direttore dello stabilimento che, in quanto<br />

delegato in materia di sicurezza, era stato<br />

riconosciutocolpevoledellacontravvenzione<br />

di cui agli artt. 70 e 77, D.P.R. n. 164/1956,<br />

per non avere «predisposto o fatto predisporre<br />

idonei sottopalchi di protezione o elementi di<br />

ripartizione del carico sui lucernai del tetto di<br />

detto stabilimento, al fine di evitare cadute dall’alto<br />

degli operai che ivi si recassero per lavori<br />

dimanutenzionedeicanalidigronda»,nonché<br />

del delitto di omicidio colposo perché «nella<br />

spiegata qualità, per colpa e violazione delle<br />

suddette norme antinfortunistiche, affidando al<br />

lavoratorelavoridimanutenzionedeicanalidi<br />

scolo e delle gronde sul tetto di un capannone,<br />

cagionava al predetto, a seguito della caduta<br />

dall’altezza di otto metri lesioni personali gravissime,<br />

cui conseguiva il decesso». L’imputato<br />

e la società, per quanto riguarda gli interessi<br />

civili, hanno proposto ricorso per cassazione,<br />

censurandolasentenzadellaCorted’Appello<br />

di Milano con l’adozione di una strategia difensivabasataessenzialmentesuduepunti:<br />

l ilrapportotrasocietàelavoratoredeceduto<br />

era di natura autonoma, regolato da un<br />

apposito contratto d’appalto, con l’effetto<br />

che il direttore, secondo i ricorrenti, in<br />

quanto committente e non datore di lavoro,avevasoloildoveredisegnalareall’appaltatore<br />

gli eventuali rischi connessi al<br />

lavoro appaltato, ma non anche «l’obbligo<br />

difornirglileattrezzaturetecnichepergarantirglilasicurezza,checompeteinveceallavoratoreautonomo»;<br />

l secondo la tesi difensiva, il direttore non<br />

potevaessereritenutoresponsabiledell’infortunio<br />

mortale accaduto, in quanto, da<br />

unlato,l’iniziativadisaliresultettodoveva<br />

ritenersiavulsadagliobblighidelcontratto<br />

diappalto,vistochel’oggettoeralamanutenzione<br />

dei macchinari e non la pulizia<br />

deitetti,mentre,dall’altro,igiudicidimeri­<br />

to non avevano preso in considerazione il<br />

fattoche,neicasidiurgenzaodiinterventi<br />

discarsorilievo,perprassieranoicapiturno<br />

che commissionavano i lavori e al momentodell’evento,peraltro,ildirettoreera<br />

assente.<br />

Impiegodilavoroirregolare<br />

eresponsabilitàdelcommittente<br />

Perquantoriguardailprimomotivodelricorso,<br />

la S.C. lo ha ritenuto infondato, poiché il<br />

direttoreedelegatoallasicurezzadellostabilimento<br />

deve rispondere penalmente del delitto<br />

e della contravvenzione ascrittagli, in<br />

quanto «l’accertata causa della morte dell’operaio<br />

era da collegare eziologicamente alla sua<br />

condotta omissiva colposa, tenuto conto che la<br />

posizionedigaranzianeiconfrontidell’operaio<br />

lo obbligava, ai sensi delle disposizioni antinfortunistichedicuiagliartt.70e77delD.P.R.<br />

n. 164/1956, ad avvertirlo specificamente dei<br />

rischi di caduta dall’alto connessi alla pulitura<br />

dei canali di scolo e delle grondaie del tetto del<br />

capannone,edafornirgli,inognicaso,lemisure<br />

diprotezioneidoneeadevitaretalirischi».<br />

Questaconclusionetrovaconfermasullabase<br />

delle risultanze dei due gradi precedenti<br />

di giudizio, dai quali è emerso che il lavoratoredecedutosvolgevaquotidianamente,all’internodell’azienda,ancheunadiversaattività,aldifuoridelcontrattodiappaltoperla<br />

manutenzione dei macchinari della società,<br />

inquanto«èstatoaccertato,tramiteplurimee<br />

conformitestimonianze,chelavittima,oltreal<br />

lavorodimeccanico,perilqualeeraobbligato<br />

pereffettodelcontrattodiappalto,ivisvolgeva<br />

qualsiasi altro lavoro gli venisse richiesto, per<br />

arrotondare le sue entrate, tenuto conto che<br />

all’epoca era l’unico percettore di reddito in<br />

famiglia». In altre parole, la S.C. ha riconosciuto<br />

la natura subordinata del rapporto di<br />

lavoro dimostrata dal fatto che l’attività era<br />

retribuitamensilmenteederasvoltapercontoealledipendenzedellasocietàconprestazionianchediversedaquelladellamanutenzione<br />

dei macchinari, configurandosi così<br />

un’ipotesi d’impiego di manodopera irregolare<br />

[4] .<br />

4) SivedaCass.pen.,27ottobre1988,inbaseallaqualelanormativaantinfortunisticatutelal’integritàfisicaelasalutedi<br />

tuttigliaddetti,anchesolodifatto,aunadataattivitàlavorativa,prescindendodallemodalitàdiassunzioneallavoroe<br />

dell’eventualemancatoperfezionamentodelcontrattodilavoro,purchésiaprovatalaconsapevolezzadell’imprenditoreo<br />

dichiperessotenutoall’osservanzadellaleggeinmateria,circal’attivitàsvoltadalprestatored’opera.<br />

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Condotta imprudente del lavoratore<br />

e condotta omissiva del delegato<br />

Per quanto riguarda, invece, l’invocata condotta<br />

imprudente del lavoratore salito sul<br />

tetto senza alcun ordine, per la S.C., conformemente<br />

a un ormai consolidato principio<br />

giurisprudenziale, in caso di infortunio sul<br />

lavoro originato dall’assenza o dall’inidoneità<br />

delle misure di prevenzione, nessuna<br />

efficacia causale esclusiva può essere attribuita<br />

al comportamento del lavoratore infortunato,<br />

che abbia dato occasione all’evento,<br />

quando questo sia da ricondursi<br />

anche alla mancanza o all’insufficienza di<br />

quelle cautele che, se adottate, sarebbero<br />

valse a neutralizzare il rischio di questo<br />

comportamento. In altri termini, non è possibile<br />

sostenere l’esenzione di responsabilità<br />

penali da parte di chi invochi la condotta<br />

imprudente del lavoratore, ma versa in re<br />

illecita per non avere negligentemente impedito<br />

l’evento lesivo che è conseguito. Infatti,ilnonaverspecificamenteinformatola<br />

vittimadellecondizionidipericoloesistenti<br />

nellazonacircostanteeilnonaverlaprotetta<br />

con opere provvisionali idonee a evitare<br />

cadute dal tetto (sottopalchi di protezione o<br />

elementidiripartizionedelcaricosuilucernai<br />

del tetto) non trova esimenti nel com­<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

Articolo<br />

Tabella 1<br />

• La sentenza della Corte di Cassazione n. 18998/2009 in sintesi<br />

• Ai fini dall’accertamento delle responsabilità penali e dei regimi di tutela applicabili hanno rilevanza i poteri e le attività<br />

effettivamente esercitate in concreto, essendo irrilevante il nomen iuris (principio di effettività);<br />

• lo svolgimento di un’attività diversa da quella di lavoro autonomo prevista dal contratto svolta con i caratteri della<br />

subordinazione, comporta l’applicazione delle tutele specifiche previste per questa forma di lavoro;<br />

• il direttore e delegato alla sicurezza dello stabilimento risponde penalmente dell’infortunio mortale del lavoratore per aver<br />

omesso di avvertirlo specificamente dei rischi di caduta dall’alto connessi alla pulitura dei canali di scolo e delle grondaie del<br />

tetto del capannone, e per non aver predisposto le misure di prevenzione e di protezione idonee a evitare questi rischi;<br />

• la normativa antinfortunistica mira a tutelare l’incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità,<br />

ma anche da quelli che possono scaturire dalla sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi<br />

raccomandate, purché connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa;<br />

• non è possibile sostenere l’esenzione di responsabilità penali da parte di chi invochi la condotta imprudente del lavoratore<br />

ma versa in re illecita per non avere negligentemente impedito l’evento lesivo che è conseguito.<br />

portamento imprudente del lavoratore.<br />

Inoltre, ha osservato la S.C. , l’errore «sulla<br />

legittima aspettativa che non si verifichino<br />

condotte imprudenti da parte dei lavoratori<br />

nonèinvocabile,nonsoloperlailliceitàdella<br />

propria condotta omissiva, ma anche per la<br />

mancata attività diretta ad evitare l’evento,<br />

imputabile a colpa altrui, quando si è, come<br />

nel caso de quo, nella possibilità in concreto<br />

diimpedirlo» [5] .<br />

Il doppio aspetto della colpa<br />

Pertanto,sirilevailcosiddetto“doppioaspettodellacolpa”,inbasealqualesirispondesia<br />

per colpa diretta sia per colpa indiretta, una<br />

volta che l’incidente dipende dal comportamento<br />

dell’agente, che invoca a sua discriminantelaresponsabilitàaltrui.D’altrocanto,la<br />

S.C. ha osservato con grande perizia che la<br />

normativa antinfortunistica mira a tutelare<br />

l’incolumitàdellavoratorenonsolodairischi<br />

derivanti da incidenti o da fatalità, ma anche<br />

daquelli«chepossonoscaturiredallasuestesse<br />

disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle<br />

istruzioni o prassi raccomandate, purché connesse<br />

allo svolgimento dell’attività lavorativa».<br />

Questaposizione,ancheseappareparticolarmenterigida,daunlato,sisposaperfettamente<br />

con i precedenti orientamenti espressi in<br />

5) Intemad’infortunisullavoroilcomportamentodellavoratoreèidoneoaescludereilrapportocausalefral’inadempimentodeldatoredilavoroel’eventoinfortunisticosoloquandoabbiaicaratteridell’abonormità(sivedaCass.,sezionelavoro,<br />

12aprile2000,n.4708;Cass.26maggio1981,n.3453;sivedaancheCass.16giugno1998,n.6000,inForoit.,<br />

1999,I,pag.1531).<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 39 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 40<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

Articolo<br />

materia di vigilanza sui lavoratori [6] ma dall’altro,<br />

rischia di generare, in alcuni casi, un<br />

puntodinonritornoinordineall’ipotesiincui<br />

illavoratorescientementenonosservileistruzioniogliordiniimpartiti<br />

[7] .<br />

Conclusioni<br />

L’autorevoleorientamentoespressodallaS.C.<br />

di Cassazione con la sentenza n. 18998/<br />

2009haconsentitodisvilupparealcunebrevi<br />

riflessioni conclusive. La prima è che, analizzando<br />

la vicenda processuale, emerge che<br />

spesso il nomen iuris del contratto di lavoro<br />

può costituire un serio ostacolo alla tutela<br />

piena del diritto alla salute del prestatore di<br />

lavoro e, sotto questo profilo, un importante<br />

passo avanti è stato compiuto con l’art. 2,<br />

comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, il<br />

quale ha affermato perentoriamente che per<br />

lavoratore s’intende una persona che, «indipendentemente<br />

dalla tipologia contrattuale,<br />

svolgeun’attivitàlavorativanell’ambitodell‘organizzazione<br />

di un datore di lavoro pubblico o<br />

privato, con o senza retribuzione, anche al solo<br />

fine di apprendere un mestiere, un’arte o una<br />

professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici<br />

e familiari». Pertanto, questa nuova definizione,unitamenteagliinsegnamentiespres­<br />

si nella sentenza n. 18998/1999, devono<br />

servire da monito per quei datori di lavoro<br />

checontinuanoaricorrereaformulecontrattuali<br />

di comodo e, in particolare, stipulano<br />

contratti d’opera o d’appalto per realizzare<br />

risparmi di costo con lavoratori autonomi<br />

che, di fatto, eseguono prestazioni di lavoro<br />

subordinato;inmateriadisaluteedisicurezza<br />

sul lavoro, la schermatura contrattuale<br />

adottata da un lato è estremamente fragile e<br />

dall’altro può determinare, di per sé, rischi<br />

aggiuntivi, in quanto nei contesti aziendali<br />

troppofrequentementequestilavoratorisono<br />

emarginatirispettoaiprocessiprevezionistici<br />

che hanno per oggetto la formazione, la sorveglianza<br />

sanitaria, la fornitura di dispositivi<br />

diprotezioneindividualeecc. [8] .<br />

La seconda è che la sentenza ha riaffermato<br />

anchelacentralitàdell’obbligodivigilanza,attualmenteunodeipernidelmodellodiriformaintrodottodalD.Lgs.n.81/2008(inparticolare,gliartt.19e30)chedeveessereesercitato<br />

sui lavoratori, non solo in termini formali, ma<br />

soprattutto sostanziali, specie per quanto riguardalavorazioniadaltorischiocomenelcasodequo,incuil’esecuzionedilavoriinaltezza<br />

richiede particolari cautele antinfortunistiche<br />

oltrecheunaspecificaformazione. l<br />

6) SivedaCassazionepenale,sez.IV,3giugno1995,n.6486.<br />

7) Per un approfondimento si veda, di A. Alibrandi, Rischio elettivo ed attività lavorativa colposamente svolta: una<br />

distinzionenecessaria,inMass.Giur.Lav.,1981,pag.190.<br />

8) Perunapprofondimentosiveda,dellostessoAutore,Lasicurezzaperilavoriatipici,IlSole24Ore,Milano,2008.<br />

Il Sole 24 ORE Arketipo<br />

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PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

Commento<br />

l <strong>Sicurezza</strong> del lavoro. Necessaria la VdR senza predisporre il relativo documento<br />

Il decreto del Presidente del Consiglio<br />

dei Ministri 23 gennaio 2009,<br />

«Applicazionedeldecretolegislativo9<br />

aprile 2008, n. 81, di attuazione dell’articolo1dellalegge3agosto2007,<br />

n.123,inmateriadituteladellasalute<br />

e della sicurezza nei luoghi di lavoro<br />

relativamente alla complessiva azione<br />

di gestione dell’emergenza rifiuti nella<br />

regione Campania» [1] , ha disciplinato<br />

lagestionedellasicurezzaedellatuteladellasalutedeilavoratori,anche<br />

volontari, addetti ai servizi di protezione<br />

civile nei luoghi di lavoro, nei<br />

sitienegliambientiincuisisvolgono,<br />

sottoilcoordinamentodellastruttura<br />

delSottosegretariodi Stato presso la<br />

PresidenzadelConsigliodeiMinistri,<br />

leattivitàeiserviziconnessiall’emergenzarifiutinellaRegioneCampania.<br />

Gestione rifiuti in Campania:<br />

come si applica il D.Lgs. 81<br />

in procedura di emergenza?<br />

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto 23 gennaio 2009, ha fornito alcune<br />

disposizioni particolari in materia di salute e di sicurezza sul lavoro al fine di conformare<br />

l’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 alle specifiche esigenze derivanti dalla particolarità delle<br />

attività e dei servizi connessi all’emergenza rifiuti nella Regione Campania. Tra le diverse<br />

disposizioni, di rilievo la previsione che il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei<br />

Ministri debba individuare uno o più datori di lavoro i quali si potranno avvalersi di un SPP diretto<br />

da un responsabile e supportato, se necessario, da un medico competente.<br />

l di Luigi Soardo,Ingegneriadella<strong>Sicurezza</strong><br />

1) InGazzettaUfficialedel7maggio2009,n.104.<br />

Questi soggetti sono vincolati, pertanto,<br />

alle norme del nuovo regolamentoaifinidell’applicazionedellemisurediprevenzioneediprotezione<br />

per la tutela della salute e della<br />

sicurezzadeilavoratoriinrelazione<br />

allaspecificitàdelleattivitàsvolte.<br />

Il D.P.C.M. 23 gennaio 2009 è uno<br />

dei tanti decreti attuativi attesi dopo<br />

l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/<br />

2008eprevistoanormadell’art.3,<br />

comma 2, «Campo di applicazione»,<br />

nel quale è stato disposto che «Nei<br />

riguardidelleForzearmateediPolizia,<br />

del Dipartimento dei vigili del fuoco,<br />

delsoccorsopubblicoedelladifesacivile,<br />

dei servizi di protezione civile le<br />

disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008<br />

sono applicate tenendo conto delle effettive<br />

particolari esigenze connesse al<br />

servizioespletatooallepeculiaritàorganizzative,individuateentroenonoltredodicimesidalladatadientratain<br />

vigoredelD.Lgs.n.81/2008».<br />

Le motivazioni di base, relative all’emanazione<br />

del nuovo provvedimento<br />

devono essere ricercate ancheneltentativodiorganizzareedi<br />

gestire in sicurezza lo svolgimento<br />

della complessa e globale attività<br />

emergenziale di gestione dei rifiuti<br />

nellaRegioneCampania,inrelazione<br />

all’accadimento di eventi straordinari<br />

e, quindi, lontani dalla normale<br />

routine, considerando gli<br />

aspettiafferentia:<br />

l l’imprevedibilità degli ipotetici<br />

scenaridiemergenza;<br />

l latempestivitàdiinterventoinassenzadiadeguatapianificazione;<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 41 ILSOLE24ORE


l l’immediatezza e la precarietà di<br />

organizzazionelogistica,dirisorseedimezzidisponibili;<br />

l laridottapossibilitàoperativaaifini<br />

dell’adeguamentoorganizzativo;<br />

l la tempistica limitata per il superamentodellafaseemergenziale;<br />

l l’impossibilità pratica di programmare<br />

e di adottare completamente<br />

le più idonee misure di<br />

prevenzioneediprotezione.<br />

Le differenze con il TU<br />

Le norme del D.P.C.M. 23 gennaio<br />

2009presentano,rispettoall’applicazione<br />

del D.Lgs. n. 81/2008, alcunedifformitàoperativeintermini<br />

diagevolazioni,quali:<br />

l deveessereeffettuatalavalutazionedeirischidurantelosvolgimentodelleattivitàsenzapredisporre,<br />

tuttavia, apposito documento, ma<br />

è sufficiente la redazione di un<br />

rapportoconclusivodeirischispecificichesisonopresentatinelcorsodell’attivitàsvoltaconindicazione<br />

delle misure di tutela che possono<br />

essere adottate in occasione<br />

dianaloghesituazioni.Ilrapporto<br />

conclusivo deve essere consegnatoentro60giornidalterminedelleoperazionialSottosegretariodi<br />

StatoallaPresidenzadelConsiglio<br />

dei Ministri con delega all’emergenzarifiutinellaRegioneCampania.<br />

Le principali misure e procedure<br />

di sicurezza evidenziate dall’esame<br />

del rapporto conclusivo<br />

devonoessereraccolteinunapposito<br />

«Documento delle misure di<br />

LEGISLAZIONE<br />

ILSOLE24ORE 42<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

Legislazione<br />

procedure di sicurezza nell’attività<br />

di protezione civile» che costituirà<br />

unutilestrumentodidatticoperla<br />

informazione e la formazione generaledelpersonaleoperativopotenzialmenteimpegnatonelleattivitàdiprotezionecivile;<br />

l nell’ambito dei cantieri temporanei<br />

o mobili le opere ritenute necessarie<br />

devono essere eseguite<br />

con immediatezza e speditezza,<br />

anche con affidamenti eccezionali,chenonconsentonolaredazionepreliminaredelPSC.IntalcasolacommittenzaètenutaallanominaimmediatadiunCSEcheprovvede<br />

a coordinare lo svolgimento<br />

dellevarieattivitàdicompetenza,<br />

assicurando una presenza continuaincantiere,ancheavvalendosidiassistenti.IlCSEèesonerato<br />

dalla redazione del PSC, ma è tenuto<br />

comunque, dove presente,<br />

alla redazione del fascicolo dell’opera.IlCSEpuòlimitareleprocedurediformalizzazionedelleattivitàsvolteallasolaverbalizzazionedellesituazionidirischiograveriscontrateeincorsodisospensione<br />

per pericoli gravi e imminenti,<br />

indipendentemente dal fatto che<br />

si tratti di rischi interferenti tra le<br />

diverse imprese ovvero di rischi<br />

propridellasingolaimpresa.Inoltre,<br />

la notifica formale prevista<br />

dall’art. 99, D.Lgs. n. 81/2008,<br />

può essere inoltrata all’organo di<br />

vigilanza anche successivamente<br />

all’iniziodeilavori,purchésiprov­<br />

veda a darne informazione con<br />

qualsiasimezzo.<br />

La tutela<br />

Lemisureditutelamesseincampo<br />

attengonoa:<br />

l attivitàdiinformazione,diformazioneediaddestramentoatuttoil<br />

personale operante nei luoghi di<br />

lavoro,neisitienegliambienti,in<br />

materiadiprevenzioneediprotezionesugliaspettigeneralidiprotezionecivileesullemisuregeneralidiprevenzione;<br />

l applicazione della sorveglianza<br />

sanitariaatuttoilpersonaleimpegnato<br />

nelle attività di protezione<br />

civile, in relazione alla specificità<br />

dell’emergenza, secondo criteri<br />

unatantumaconclusionediogni<br />

emergenzae,sedelcaso,anchea<br />

una sorveglianza periodica, sempreovviamenteinbasealgiudizio<br />

delmedicocompetente.<br />

Per quanto concerne le attività di<br />

vigilanza, sarà effettuata in termini<br />

diesclusivitàdaunappositoorgano<br />

composto da personale dell’Ufficio<br />

divigilanza,dapersonalemilitaree<br />

civile dell’Amministrazione della<br />

difesanonchédapersonaleesperto<br />

del Corpo nazionale dei Vigili del<br />

Fuoco o da altri organi di vigilanza<br />

in materia di salute e di sicurezza<br />

neiluoghidilavoro.Questisoggetti<br />

saranno individuati con successivo<br />

decreto del Sottosegretario di Stato<br />

allaPresidenzadelConsigliodeiMinistri,comepurelacostituzionedell’organodivigilanza.<br />

l<br />

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri<br />

23 gennaio 2009<br />

Applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell’articolo 1 della legge<br />

3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro<br />

relativamente alla complessiva azione di gestione dell’emergenza rifiuti nella Regione Campania.<br />

in Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2009, n. 104<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


Vista la legge 23 agosto 2008, n. 400 recante «Disciplina<br />

dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del<br />

ConsigliodeiMinistri»;<br />

Vistoildecretolegislativodel30luglio1999,n.300recante<br />

«Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.<br />

11dellalegge15marzo1997,n.59»;<br />

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione<br />

delServizionazionaledellaprotezionecivile»;<br />

Vistoildecreto­legge23maggio2008,n.90,convertito,con<br />

modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, recante<br />

«Misurestraordinarieperfronteggiarel’emergenzanelsettore<br />

dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e<br />

ulterioridisposizionidiprotezionecivile»;<br />

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante<br />

«Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in<br />

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di<br />

lavoro»edinparticolarel’art.3,comma2;<br />

Visto l’art. 7, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del<br />

Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008 con il<br />

quale,inrelazioneallosvolgimentodelleattivitàconnessealla<br />

gestionedell’emergenzarifiutinellaregioneCampaniaefino<br />

alla cessazione dello stato di emergenza nel predetto territorio,conprovvedimentodelPresidentedelConsigliodeiMinistrisonodefinitelemisurediapplicazionedellanormativain<br />

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di<br />

lavorodicuialdecretolegislativo3aprile2008,n.81,tenuto<br />

conto delle temporanee, effettive e particolari esigenze connessealleattivitàespletateedallepeculiaritàorganizzative;<br />

Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 14 giugno<br />

1999, n. 450, «Regolamento recante norme per l’individuazionedelleparticolariesigenzeconnessealservizioespletato<br />

nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei<br />

vigilidelfuocoedegliufficicentralieperifericidell’Amministrazione<br />

della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle<br />

autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza<br />

pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle<br />

quali occorre tener conto nell’applicazione delle disposizioni<br />

concernentiilmiglioramentodellasicurezzaesalutedeilavoratori<br />

nei luoghi di lavoro» emanato in attuazione dell’art. 1,<br />

comma2,deldecretolegislativo19settembre1994,n.626;<br />

VistoildecretodelMinistrodell’internoindata10settembre<br />

2001,recante«Articolazioneorganizzativaefunzionaledella<br />

DirezioneinterregionaledellaPoliziadiStatoconparticolare<br />

riguardo all’art. 7 riguardante l’espletamento dei compiti di<br />

vigilanzaexart.23deldecretolegislativo19settembre1994,<br />

n.626»;<br />

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 14 giugno<br />

2000,n.284,recante«Regolamentodiattuazionedeldecreto<br />

legislativo 15 agosto 1991, n. 277, del decreto legislativo<br />

19settembre1994,n.626edeldecretolegislativo19marzo<br />

IL PRESIDENTE<br />

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

Legislazione<br />

1996,n.242,inmateriadisicurezzadeilavoratorisuiluoghi<br />

dilavoronell’ambitodelMinisterodelladifesa»;<br />

Consideratocheperlosvolgimentodellacomplessivaattività<br />

di gestione dell’emergenza rifiuti nella regione Campania<br />

occorre definire specifiche norme organizzative in funzione<br />

delleparticolariesigenzestraordinarie;<br />

Ritenutodiindividuare,principalmente,neiseguentielementi<br />

ed aspetti, le peculiarità che caratterizzano le attività di<br />

protezione civile per la gestione dell’emergenza rifiuti nella<br />

regioneCampania:<br />

imprevedibilitàdegliscenaridiemergenzarichiedentiiltempestivoimpegnodiuominiemezzi;<br />

necessità di intervento immediato in assenza di preliminare<br />

pianificazione;<br />

organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a<br />

caratterediimmediatezzaeprecarietàconl’utilizzodellesole<br />

risorse disponibili, contestuale indisponibilità dei tempi necessariperl’immediatoadeguamentoedottimizzazionedelle<br />

risorse necessarie in ogni caso a fronteggiare l’emergenza in<br />

corso;<br />

ridotta possibilità di operare ai fini dell’adeguamento della<br />

organizzazionediProtezionecivile,siaacausadellaimprevedibilitàeparticolaritàdell’eventoemergenziale,siainragione<br />

delcoinvolgimentodiunitàoperativedidiversaestrazione,in<br />

quanto appartenenti a diverse Amministrazioni, enti, o soggettigiàimpiegatiindifferentiorganizzazioni,concompetenze,<br />

specializzazioni e specifica esperienza in diversi settori di<br />

impiego;<br />

limitatezza dei tempi a disposizione per il superamento dell’emergenza<br />

che, peraltro, richiede l’adozione di provvedimentiurgenti,talvoltaimmediati;impossibilità,ocomunquefortedifficoltànelvalutare,apriori,<br />

i limiti e/o le opportunità di scelte ottimali, rispetto alla<br />

pianificazionedelleattivitàabreve,medioelungotermine;<br />

impossibilità pratica di programmare ed adottare completamentelepiùadeguatemisurediprevenzioneeprotezione,sia<br />

per la tempestività ed a volte immediatezza dell’intervento,<br />

sia per le caratteristiche di indeterminatezza del contesto<br />

degliscenariemergenzialineiqualiilpersonalevienechiamatoadoperare;<br />

necessità di dover derogare, prevalentemente per gli aspetti<br />

formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le<br />

scelte da operare in materia di prevenzione e protezione,<br />

fermarestandolacondizionechevenganoosservatiedadottatisostanzialieconcreticriterioperativiingradodigarantire<br />

latuteladeilavoratoriedellepersonecomunquecoinvolte;<br />

impossibilità di procedere preventivamente all’attuazione di<br />

miratiinterventidiinformazione,formazioneeaddestramento<br />

del personale coinvolto nell’emergenza in quanto riferiti<br />

oggettivamenteascenarinonnotioprevedibili,fermorestan­<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 43 ILSOLE24ORE


PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

Legislazione<br />

do, al riguardo, che sia garantita, in via generale, la formazione,<br />

l’informazione e l’addestramento al personale per gli<br />

aspetti generali della sicurezza e dell’auto protezione, ivi compresa<br />

la fornitura di Dispositivi di protezione individuale di<br />

base, così che sia assicurata la capacità di iniziativa consapevole,<br />

atta a fronteggiare i pericoli che possono presentarsi<br />

anche nelle specificità dell’emergenza;<br />

Ravvisata la necessità di conformare con l’indispensabile flessibilità<br />

l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.<br />

81, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori,<br />

in relazione alle specifiche esigenze derivanti dalla particolarità<br />

delle attività e servizi connesse all’emergenza rifiuti nella<br />

regione Campania come sopra indicato, anche adeguando le<br />

disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell’interno in<br />

data 14 giugno 1999, n. 450;<br />

Ravvisata, altresì, la necessità, connessa alle peculiari esigenze<br />

emergenziali, che la specifica e mirata attività di vigilanza,<br />

ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,<br />

debba essere svolta da un apposito organo di vigilanza composto<br />

da personale appartenente all’Ufficio di cui all’art. 7<br />

decreto del Ministro dell’interno del 10 settembre 2001, da<br />

personale militare e civile dell’Amministrazione della difesa<br />

di cui all’art. 3 del decreto del Ministro della difesa del 14<br />

giugno 2000, n. 284, nonché da personale esperto del Corpo<br />

nazionale dei vigili del fuoco o di altri organi di vigilanza in<br />

materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con<br />

qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria;<br />

ILSOLE24ORE 44<br />

Decreta:<br />

Art. 1<br />

Campo di applicazione<br />

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte<br />

integrante e sostanziale del presente provvedimento, i luoghi di<br />

lavoro, i siti e gli ambienti in cui si svolgono, sotto il coordinamento<br />

della struttura del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza<br />

del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 1, comma 2 del<br />

decreto­legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,<br />

dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, attività e servizi connessi<br />

all’emergenza rifiuti nella regione Campania, ove opera il<br />

personale, anche volontario, comunque addetto ai servizi di<br />

protezione civile, sono soggetti al presente regolamento per<br />

l’applicazione delle norme di prevenzione e protezione per la<br />

tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in relazione alle<br />

particolarità e peculiarità delle attività svolte.<br />

Art. 2<br />

Individuazione del datore di lavoro<br />

1. Al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori che<br />

operano nei luoghi e nelle condizioni di cui all’art. 1, il Sottosegretario<br />

di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri<br />

all’art. 1, comma 2, del decreto­legge 23 maggio 2008, n. 90,<br />

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.<br />

123, di cui individua uno o più datori di lavoro, secondo le<br />

dimensioni e l’estensione dei luoghi di lavoro, siti ed ambienti,<br />

compatibilmente con la particolarità e peculiarità imposte<br />

dalla situazione emergenziale in atto.<br />

2. Il datore di lavoro si avvale di un servizio di prevenzione e<br />

protezione diretto da un responsabile del servizio di previsione<br />

e protezione, per quanto necessario integrato dalle figure<br />

di medico competente, esperto qualificato e medico autorizzato,<br />

affinché possa essere adeguatamente supportato nelle<br />

scelte operative ai fini della sicurezza dello svolgimento dell’attività<br />

di protezione civile.<br />

Art. 3<br />

Informazione ­ Formazione ­ Addestramento<br />

1. Il personale che opera nei luoghi di lavoro, nei siti e negli<br />

ambienti di cui all’art. 1, deve essere opportunamente informato,<br />

formato ed addestrato in materia di prevenzione e<br />

protezione sugli aspetti generali di protezione civile e sulle<br />

misure generali di prevenzione secondo quanto previsto nell’art.<br />

4 del presente Regolamento.<br />

Art. 4<br />

Valutazione dei rischi<br />

1. Il datore di lavoro valuta i rischi durante lo svolgimento<br />

delle attività secondo i tempi e le modalità compatibili con<br />

l’evoluzione del servizio svolto, avvalendosi della consulenza<br />

specialistica dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, ove occorra,<br />

di ulteriori esperti in materia di sicurezza.<br />

2. Il datore di lavoro, ferma restando l’adozione di sostanziali<br />

e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei<br />

lavoratori e delle persone comunque coinvolte nelle attività<br />

connesse alla gestione dell’emergenza rifiuti nei luoghi di<br />

lavoro nei siti e negli ambienti di cui all’art. 1, è esonerato dal<br />

redigere il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.<br />

17 e dall’art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.<br />

81, ma, al termine della specifica attività, redige in collaborazione<br />

con i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, un rapporto<br />

conclusivo dei rischi peculiari che si sono presentati nel corso<br />

dell’attività svolta, lo stesso datore di lavoro deve indicare le<br />

misure di prevenzione e protezione che possono essere adottate<br />

in occasione di analoghe situazioni. Il rapporto conclusivo<br />

deve essere consegnato entro 60 giorni dal termine delle<br />

operazioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio<br />

dei Ministri con delega all’emergenza rifiuti nella regione<br />

Campania, il quale dispone per la divulgazione al personale<br />

ai fini informativi­formativi, così che possano essere implementate<br />

la consapevolezza e la capacità di affrontare<br />

adeguatamente la situazione di rischio nel caso delle possibili<br />

future attività di protezione civile. Le principali misure e<br />

procedure di sicurezza che si evidenziano dall’esame del<br />

rapporto conclusivo debbono essere raccolte in un apposito<br />

«Documento delle misure di procedure di sicurezza nell’attività<br />

di protezione civile» che costituirà un utile strumento<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


didattico per la informazione e formazione generale del personale<br />

operativo potenzialmente impegnato nelle attività di<br />

protezionecivile.<br />

Art. 5<br />

Sorveglianza sanitaria<br />

1.Ilpersonalecomunqueimpegnatonelleattivitàdiprotezione<br />

civile, in relazione alla specificità della emergenza ed a<br />

giudiziodelmedicocompetentee,ovenecessario,delmedico<br />

autorizzato,deveesseresottopostoallasorveglianzasanitaria<br />

«unatantum»aconclusionediogniemergenzae,sedelcaso,<br />

ancheadunasorveglianzaperiodicasecondoleindicazionie<br />

motivazioniaddottedaglistessimedici.<br />

Art. 6<br />

Riunione periodica di sicurezza<br />

1.Idatoridilavorosonotenutiadindirelariunioneperiodicadi<br />

sicurezza prevista dall’art. 35 del decreto legislativo 9 aprile<br />

2008,n.81,nellaqualeesporreairappresentantideilavoratori<br />

perlasicurezzal’attivitàsvoltainmateriadiprevenzione.Ditale<br />

riunioneèsufficienteredigereunverbaleriepilogativoindicante<br />

lepersonechevihannopartecipatoel’elencodegliargomenti<br />

trattati.Irappresentantideilavoratoriperlasicurezzapossono<br />

far pervenire al datore di lavoro eventuali considerazioni in<br />

meritoagliargomentitrattati.Taliconsiderazionipotrannoessere<br />

allegate al rapporto conclusivo dei rischi redatto coerentementeall’art.4,comma2,delpresenteprovvedimento.<br />

2. Il datore di lavoro, nell’esercizio della propria attività, in<br />

ragionedellapeculiaresituazionediemergenzainattonelterritoriodellaregioneCampanianelsettoredellosmaltimentodei<br />

rifiutinonhal’obbligodellaformalizzazionedelleincombenze<br />

inmateriadiprevenzioneeprotezione,indicatiall’art.35,comma5,deldecretolegislativo9aprile2008,n.81.<br />

Art. 7<br />

Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV<br />

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81<br />

1. Le attività rientranti nel titolo IV del decreto legislativo 9<br />

aprile 2008, n. 81, poste in essere dalle strutture coordinate<br />

dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei<br />

Ministri all’art. 1, comma 2, del decreto­legge 23 maggio<br />

2008 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14<br />

luglio 2008, n. 123, in ragione del contesto emergenziale in<br />

atto,possonoafferireasituazioniperlequalileopereritenute<br />

necessariedevonoessereeseguiteconimmediatezzaespeditezza,ancheconaffidamentieccezionali,chenonconsentonolaredazionepreliminaredelpianodellasicurezzaecoordinamento.Intalcasolacommittenzaèesoneratadallaredazione<br />

del piano della sicurezza e coordinamento ma è tenuta alla<br />

nominaimmediatadiuncoordinatoreperlasicurezzainfase<br />

diesecuzionecheprovvedeacoordinarelosvolgimentodelle<br />

varieattivitàdicompetenza,assicurandounapresenzacontinuaincantiere,ancheavvalendosidiassistenti.Ilcoordinato<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

Legislazione<br />

re per la sicurezza in fase di esecuzione è esonerato dalla<br />

redazione del piano della sicurezza e coordinamento, ma è<br />

tenuto comunque, ove presente, alla redazione del fascicolo<br />

di cui art. 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9<br />

aprile2008,n.81,anchesesuccessivamenteallarealizzazionedell’operaprevistaenecessaria.<br />

2.Ilcoordinatoreperlasicurezzainfasediesecuzione,fermo<br />

restando i propri compiti e mansioni, ai fini delle attività di<br />

verifica,controllo,organizzazione,segnalazioniesospensioni<br />

dicuiall’art.92deldecretolegislativo9aprile2008,n.81,e<br />

per rendere più spedita la propria azione di coordinamento,<br />

consideratal’esigenzadiassicurareunapresenzapiùassidua<br />

nel cantiere, integrata da personale esperto della Struttura<br />

missione sicurezza, può limitare le procedure di formalizzazionedelleattivitàsvolteallasolaverbalizzazionedellesituazioni<br />

di rischio grave riscontrate ed in corso di sospensione<br />

perpericoligraviedimminenti,indipendentementedalfatto<br />

chetrattasidirischiinterferentitralediverseimpreseovvero<br />

dirischipropridellasingolaimpresa.<br />

3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,<br />

inoltre,redigeverbalidicoordinamentoconildatoredilavoro<br />

e con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle<br />

varieditteedimprese,secondolemodalitàsemplificateindicateall’art.6delpresenteregolamento.Perlamiglioreattuazionedellediversificateincombenzedicuialpresentearticolo,idatoridilavorosiavvalgonodiunitàdipersonalequalificato,perl’espletamentodellenecessarieattivitàdiAudit.4.Lanotificaformaleprevistadall’art.99deldecretolegislativo<br />

9 aprile 2008, n. 81, può essere inoltrata all’organo di<br />

vigilanzaanchesuccessivamenteall’iniziodeilavori,purchési<br />

provvedaadarneinformazioneconqualsiasimezzo,appena<br />

possibile,inragionedellaparticolaritàepeculiaritàdell’attivitàsvoltanell’ambitodelrelativoscenariodiemergenza.<br />

Art. 8<br />

Vigilanza<br />

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente<br />

regolamento, ai sensi del decreto legislativo del 19 dicembre<br />

1994, n. 758, viene effettuata in termini di esclusività da un<br />

appositoorganocompostodapersonaledell’Ufficiodivigilanza<br />

di cui all’art. 7 del decreto del Ministro dell’interno del 10<br />

settembre2001,dapersonalemilitareeciviledell’Amministrazionedelladifesadicuiall’art.3deldecretodelMinistrodella<br />

difesadel14giugno2000,n.284,nonchédapersonaleesperto<br />

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da altri organi di<br />

vigilanzainmateriadisaluteedisicurezzaneiluoghidilavoro.<br />

2. Con successivo decreto del Sottosegretario di Stato alla<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri all’art. 1, comma 2, del<br />

decreto­legge23maggio2008,n.90,convertito,conmodificazioni,dallalegge14luglio2008,n.123,ècostituitol’organo<br />

di vigilanza e sono individuati i funzionari dei predetti<br />

organismi,ancheconqualificadiUfficialediPoliziagiudiziaria,cheeffettuerannol’attivitàdivigilanza.<br />

l<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 45 ILSOLE24ORE


PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

OsservatorioISPESL­Articolo<br />

LA SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA:<br />

ANALISI DELLE CRITICITÀ NORMATIVE<br />

l di Simona Berardi, Elisabetta Bemporad, Monica Gherardi, Mario Mariani<br />

ISPESL<br />

Claudio Mariotti<br />

Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.<br />

Le criticità dei processi lavorativi che caratterizzano le bonifiche dei siti contaminati<br />

sono caratterizzate da notevoli criticità inerenti ai processi lavorativi. L’ISPESL,<br />

nell’ambito della programmazione triennale della propria attività di ricerca,<br />

ha promosso uno studio multidisciplinare mirato alla definizione di strumenti efficaci<br />

per la gestione del rischio per la salute e per la sicurezza nelle attività di bonifica.<br />

Sarà analizzato il tema della gestione del rischio occupazionale nelle attività<br />

di bonifica dei siti contaminati, focalizzando l’attenzione, in particolare,<br />

sulla normativa vigente in materia di siti inquinati (D.Lgs. n. 152/2006) e di salute<br />

e di sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008). L’obiettivo principale è quello di<br />

porre in evidenza le contraddizioni e le incongruenze attualmente presenti tra le<br />

disposizioni di questi provvedimenti normativi e di proporre alcune possibili soluzioni<br />

a queste criticità. Il tutto è stato condotto auspicando una futura possibile e, forse,<br />

opportuna armonizzazione degli stessi. In questo ambito saranno riportati,<br />

inoltre, i risultati di un’analisi statistica effettuata sugli infortuni di settore.<br />

Se analizzate nell’ottica della prevenzione<br />

e della protezione dal rischio<br />

per la sicurezza dei lavoratori,<br />

le attività di bonifica dei siti<br />

contaminati presentano molte similitudini<br />

con le attività lavorative<br />

di tipo civile ed edilizio (movimentazione<br />

con mezzi pesanti, scavi,<br />

trivellazioni ecc.). Tuttavia,<br />

un’analisi approfondita dei cicli lavorativi<br />

evidenzia aspetti peculiari<br />

attualmente poco standardizzati.<br />

Esistono, infatti, alcune fasi lavorative<br />

particolarmente critiche in<br />

termini di rischio per la sicurezza;<br />

si pensi, per esempio, a:<br />

l i rischi di crollo di strutture in<br />

Osservatorio<br />

acuradell’Ufficio<br />

RelazioniconilPubblico<br />

stato di lungo abbandono nei siti<br />

dismessi;<br />

l i rischi di incendio e/o di esplosione<br />

e di esposizione a sostanze<br />

pericolose, sia durante la bonifica<br />

di impianti e/o di serbatoi<br />

dismessi presenti nei siti, sia durante<br />

la bonifica/messa in sicurezza<br />

di discariche in cui siano<br />

ancora attivi fenomeni di biodegradazione;<br />

l i rischi di franamenti, di seppellimento<br />

e di caduta nel vuoto di<br />

lavoratori e di mezzi d’opera<br />

durante gli scavi di caratterizzazione<br />

o di annegamento durante<br />

attività a mare frequentemente<br />

sottovalutati o non considerati.<br />

Al rischio per la sicurezza, inoltre,<br />

si aggiunge il rischio per la salute<br />

dei lavoratori originato da agenti<br />

fisici, biologici e chimici. Il più evidente<br />

è naturalmente quello legato<br />

alla presenza di contaminati chimici,<br />

quantitativamente e qualitativamente<br />

molto variabile, nel<br />

suolo, nelle acque superficiali e<br />

profonde e/o nei rifiuti se presenti.<br />

Le attività relative alla gestione<br />

dei siti contaminati danno spesso<br />

vita a condizioni di lavoro particolari<br />

fortemente correlate alla specificità<br />

dei siti stessi. Questa peculiarità<br />

risulta tanto più critica<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 47 ILSOLE24ORE


Tabella 1<br />

Rischi per la sicurezza dovuti a:<br />

(rischi di natura infortunistica)<br />

ILSOLE24ORE 48<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

OsservatorioISPESL­Articolo<br />

Rischi per la salute dovuti a:<br />

(rischi di natura igienico­ambientale)<br />

Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a:<br />

(rischi trasversali)<br />

quanto più risultano complessi la<br />

struttura e la dimensione dei siti, si<br />

pensi, per esempio, al caso dei cosiddetti<br />

“megasiti”.<br />

INQUADRAMENTO<br />

TECNICO-NORMATIVO<br />

Nel campo dell’igiene e della sicurezza<br />

nei luoghi di lavoro il “rischio”<br />

è definito come la «probabilità<br />

di raggiungimento del livello<br />

potenziale di danno nelle condizioni<br />

di impiego o di esposizione ad<br />

un determinato fattore o agente<br />

oppure alla loro combinazione»<br />

(D.Lgs. n. 81/2008).<br />

I rischi che potenzialmente possono<br />

scaturire dallo svolgimento delle<br />

attività lavorative sono suddivisibili<br />

in tre categorie, come mostrato<br />

nella tabella 1.<br />

I rischi per la sicurezza (o rischi<br />

di natura infortunistica) sono<br />

originati dal potenziale verificarsi<br />

di incidenti o di infortuni e<br />

possono causare, come conseguenza<br />

dell’accadimento di un<br />

evento fisico-traumatico di diversa<br />

natura (meccanica, elettrica,<br />

chimica, termica ecc.), danni<br />

TIPOLOGIE DI RISCHI PROFESSIONALI<br />

• strutture;<br />

• macchine;<br />

• impianti elettrici;<br />

• sostanze pericolose;<br />

• incendio, esplosioni;<br />

• scavi.<br />

• agenti chimici;<br />

• agenti fisici;<br />

• agenti biologici.<br />

o menomazioni più o meno gravi.<br />

I rischi per la salute (o rischi igienico-ambientali)<br />

sono originati<br />

dalla potenziale compromissione<br />

dell’equilibrio biologico dei lavoratori<br />

esposti a fattori ambientali<br />

di rischio di natura chimica, fisica e<br />

biologica e possono portare, come<br />

conseguenza dell’esposizione, all’insorgenza<br />

di specifiche patologie<br />

che spesso si traducono nella<br />

contrazione di vere e proprie malattie<br />

professionali.<br />

I rischi per la sicurezza e la salute<br />

(o rischi trasversali) sono originati<br />

dalla organizzazione del lavoro,<br />

ovvero sono individuabili all’interno<br />

della complessa articolazione<br />

che caratterizza il rapporto tra<br />

l’operatore e l’organizzazione del<br />

lavoro in cui è inserito.<br />

Questo rapporto è immerso, peraltro,<br />

in un quadro di compatibilità e<br />

di interazioni che è di tipo psicologico<br />

e organizzativo oltre che ergonomico.<br />

Tra i rischi trasversali è<br />

possibile comprendere anche quelli<br />

esterni, ossia i rischi che l’attività<br />

lavorativa può comportare per<br />

l’ambiente e la popolazione pre-<br />

• organizzazione del lavoro;<br />

• fattori psicologici;<br />

• fattori ergonomici;<br />

• condizioni di lavoro difficili;<br />

• ambiente esterno ad area di cantiere.<br />

sente all’esterno dell’area di cantiere.<br />

L’attuale riferimento normativo in<br />

tema di gestione dei siti contaminati<br />

è il Titolo V, «Bonifica di siti<br />

contaminati», Parte IV, D.Lgs. n.<br />

152/2006 (cosiddetto Codice ambientale),<br />

«Norme in materia ambientale»,<br />

che ha disciplinato gli<br />

interventi di bonifica e di ripristino<br />

ambientale dei siti contaminati e<br />

ha definito le procedure, i criteri e<br />

le modalità per lo svolgimento delle<br />

operazioni necessarie a tal fine.<br />

Il D.Lgs. n. 152/2006 ha offerto lo<br />

spunto per approfondire alcune<br />

contraddizioni e incongruenze tra<br />

le disposizioni di quest’ultimo<br />

provvedimento normativo e quelle<br />

introdotte dal D.Lgs. n. 81/2008,<br />

principale testo normativo di riferimento<br />

in tema di “salute e sicurezza<br />

dei lavoratori”. Infatti:<br />

l l’art 242, comma 7, D.Lgs. n.<br />

152/2006, ha previsto che per<br />

gli interventi di bonifica o di<br />

messa in sicurezza, operativa o<br />

permanente, sia predisposto un<br />

“progetto operativo” la cui<br />

struttura e contenuti non risul-<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


Tabella 2<br />

tano chiaramente delineati;<br />

l l’Allegato 3 al Titolo V, D.Lgs. n.<br />

152/2006, ha previsto, inoltre,<br />

un “piano di protezione” che<br />

deve essere predisposto in conformità<br />

a quanto previsto dalla<br />

normativa in materia di protezione<br />

dei lavoratori, che tenga<br />

in particolare conto la possibilità<br />

che questi siano esposti a sostanze<br />

pericolose.<br />

Queste disposizioni hanno utilizzato,<br />

quindi, definizioni diverse da<br />

quelle riscontrabili nel D.Lgs. n.<br />

81/2008, nonché nel D.Lgs. n. 163/<br />

2006 ( il cosiddetto Codice dei contratti<br />

pubblici). Pertanto, queste<br />

differenze terminologiche tra i<br />

provvedimenti normativi citati appaiono<br />

in grado di determinare non<br />

poche criticità nelle ipotesi di bonifica<br />

di siti contaminati, specie<br />

qualora si consideri che questi lavori<br />

costituiscono null’altro che<br />

una particolare tipologia di lavori<br />

civili o di ingegneria che sono eseguiti<br />

in “cantieri temporanei e mobili”<br />

e, in quanto tali, assoggettati<br />

al regime in tema di sicurezza dei<br />

lavoratori di cui al Titolo IV, D.Lgs.<br />

n. 81/2008.<br />

L’inevitabile intersezione delle<br />

due norme specifiche (D.Lgs. n.<br />

152/2006 e D.Lgs. n. 81/2008) si<br />

concretizza in fase di redazione dei<br />

documenti per la salute e la sicurezza<br />

dei lavoratori.<br />

ADEMPIMENTI DOCUMENTALI<br />

NELLA VALUTAZIONE<br />

DEL RISCHIO<br />

A differenza di quanto previsto dal<br />

Codice ambientale, al fine di garantire<br />

la sicurezza e la salute dei<br />

lavoratori all’interno dei cantieri<br />

temporanei e mobili, è necessario<br />

redigere, ai sensi del D.Lgs. n. 81/<br />

2008, non solo un semplice “piano<br />

di protezione”, ma specifici strumenti<br />

pianificatori quali:<br />

l il piano operativo di sicurezza<br />

(POS);<br />

l il piano di sicurezza e coordinamento<br />

(PSC);<br />

l il piano di sicurezza sostitutivo<br />

(PSS).<br />

Il piano operativo di sicurezza<br />

(POS) deve essere redatto dal datore<br />

di lavoro di ogni impresa esecutrice<br />

coinvolta nelle attività del<br />

cantiere temporaneo o mobile.<br />

Questo documento deve contenere,<br />

tra le altre cose, la valutazione<br />

di tutti i rischi per la sicurezza e la<br />

salute connessi alle proprie lavora-<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

OsservatorioISPESL­Articolo<br />

RISCHI DA CONSIDERARE NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO<br />

Classi di rischio Rischi per la sicurezza Rischi per la salute Rischi trasversali<br />

Rischi connessi all’area di<br />

cantiere<br />

Rischi connessi all’organizzazione<br />

del cantiere<br />

Rischi aggiuntivi connessi alle<br />

lavorazioni<br />

Rischi connessi alla interferenza<br />

tra le lavorazioni<br />

X X X<br />

X X<br />

X X<br />

zioni in cantiere e, conseguentemente,<br />

l’indicazione delle misure<br />

di prevenzione e di protezione<br />

adottate (sia generali, sia specifiche).<br />

Il POS deve essere redatto sia<br />

nel caso in cui nel cantiere operi<br />

un’unica impresa, sia nel caso di<br />

più imprese. In quest’ultimo caso,<br />

il POS deve essere considerato come<br />

piano complementare di dettaglio<br />

del PSC.<br />

Il piano di sicurezza e coordinamento<br />

(PSC) è il documento complementare<br />

al progetto esecutivo e<br />

deve essere redatto dal coordinatore<br />

per la progettazione, designato<br />

dal committente, nei cantieri in<br />

cui è prevista la presenza, anche<br />

non contemporanea, di più imprese<br />

ed è specifico per ogni singolo<br />

cantiere temporaneo o mobile.<br />

Questo documento deve contenere,<br />

tra le altre cose, la valutazione<br />

dei rischi in riferimento all’area e<br />

all’organizzazione dello specifico<br />

cantiere, alle lavorazioni interferenti<br />

e ai rischi aggiuntivi rispetto<br />

a quelli specifici propri dell’attività<br />

delle singole imprese esecutrici<br />

o dei lavoratori autonomi. Anche in<br />

questo caso il documento deve riportare,<br />

in riferimento ai rischi individuati:<br />

l le scelte progettuali;<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 49 ILSOLE24ORE<br />

X


Tabella 3<br />

ILSOLE24ORE 50<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

OsservatorioISPESL­Articolo<br />

PREDISPOSIZIONE DEL PSC: RISCHI CONNESSI ALL’AREA DEL CANTIERE<br />

Rischi legati alle caratteristiche dell’area di cantiere •rumori, polveri, fibre, fumi, vapori, gas, odori o altri<br />

inquinanti aerodispersi;<br />

•caduta di materiali dall’alto;<br />

•falde, fossati, alvei fluviali, alberi;<br />

•banchine portuali, manufatti interferenti o sui quali<br />

intervenire.<br />

Rischi da fattori esterni all’area di cantiere •altri cantieri o insediamenti produttivi;<br />

•infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti.<br />

Rischi per area circostante edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole,<br />

ospedali, case di riposo, abitazioni.<br />

l le procedure;<br />

l le misure preventive e protettive;<br />

l le prescrizioni operative;<br />

l i dispositivi di protezione collettiva<br />

e individuale;<br />

l le modalità organizzative di cooperazione<br />

e di coordinamento fra<br />

le diverse imprese esecutrici.<br />

Inoltre, altro elemento richiesto è<br />

la stima dei costi per la sicurezza.<br />

Le classi di rischi di cui si deve tenere<br />

conto nella predisposizione del<br />

PSC sono riportate nella tabella 2.<br />

I rischi connessi all’area di cantiere<br />

e quelli aggiuntivi connessi alle lavorazioni<br />

sono riportati nel dettaglio<br />

nelle tabelle 3 e 4. In particolare,<br />

per rischi aggiuntivi si intendono<br />

tutti quei rischi connessi alle<br />

lavorazioni, con l’esclusione di<br />

quelli specifici propri dell’attività<br />

delle singole imprese.<br />

Infine, nei casi in cui la particolarità<br />

delle lavorazioni lo richieda, il PSC<br />

deve indicare il tipo di procedure<br />

complementari e di dettaglio al PSC<br />

stesso e connesse alle scelte autonome<br />

dell’impresa esecutrice, che<br />

devono essere esplicitate nel POS.<br />

Il piano di sicurezza sostitutivo<br />

(PSS) del PSC è previsto solo nel<br />

settore dei lavori pubblici (art.<br />

131, D.Lgs. n. 163/2006, Codice<br />

dei contratti) e in tal caso è l’appaltatore<br />

il soggetto responsabile<br />

della sua presentazione. Il PSS contiene<br />

gli stessi elementi del PSC,<br />

con esclusione della stima dei costi<br />

per la sicurezza.<br />

Nella tabella 5 è riportata una sintesi<br />

delle peculiarità dei piani di<br />

sicurezza.<br />

Il D.Lgs. n. 81/2008 ha previsto che<br />

il PSC sia redatto durante la progettazione<br />

dell’opera (definitiva o esecutiva,<br />

a seconda del tipo di gara di<br />

appalto che si esplica), prima della<br />

presentazione delle offerte, e che<br />

sia trasmesso (o messo a disposizione<br />

nel caso di opera pubblica) a tutte<br />

le imprese concorrenti alla gara<br />

di appalto. Conseguentemente, la<br />

stazione appaltante, sia che ponga a<br />

base di gara il progetto definitivo,<br />

sia che vi ponga il progetto esecutivo<br />

(D.Lgs. n. 163/2006), deve sempre<br />

ricomprendere o, meglio, allegare<br />

il PSC al progetto posto a base<br />

della procedura selettiva.<br />

Peraltro, il D.P.R. n. 554/1999,<br />

«Regolamento di attuazione della<br />

legge quadro in materia di lavori<br />

pubblici 11 febbraio 1994, n. 109»,<br />

il quale, sino all’entrata in vigore<br />

del nuovo regolamento attuativo<br />

del D.Lgs. n. 163/2006, continua a<br />

trovare applicazione, a eccezione<br />

di alcune disposizioni già abrogate<br />

dallo stesso Codice degli appalti<br />

pubblici, ha previsto che già il progetto<br />

preliminare contenga le prime<br />

indicazioni e disposizioni per la<br />

stesura dei piani di sicurezza.<br />

Dopo aver sinteticamente descritto<br />

quanto previsto dalle norme vigenti<br />

in materia di appalti e di sicurezza<br />

per i lavoratori nei cantieri, è<br />

necessario tornare alle attività di<br />

messa in sicurezza e/o di bonifica<br />

dei siti contaminati evidenziando<br />

che spesso, in questo ambito, data<br />

la molteplicità degli interventi necessari,<br />

emerge la necessità di<br />

coinvolgere più imprese, aventi<br />

competenze e attività diversificate.<br />

Per esempio, nel caso di messa<br />

in sicurezza d’emergenza (MISE)<br />

della falda, nella maggioranza dei<br />

casi condotta tramite interventi di<br />

Pump & Treat [1] , in genere accade<br />

che la realizzazione dei pozzi sia<br />

affidata a una ditta e la realizza-<br />

1) IlPump&Treatèunsistemautilizzatopermettereinsicurezzae/operlabonificaconsistentenell’emungimentoenelsuccessivotrattamento<br />

delleacquesotterraneecontaminate.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


Tabella 4<br />

zione dell’impianto di trattamento<br />

a un’altra, essendo due differenti<br />

attività specialistiche. Inoltre, vi<br />

sono casi in cui la bonifica è condotta<br />

in siti ancora in attività o,<br />

addirittura, contemporaneamente<br />

alla realizzazione di nuove attività<br />

su porzioni del sito già bonificate.<br />

È evidente che in queste situazioni<br />

molti dei rischi presenti sono di tipo<br />

trasversale e, quindi, devono<br />

essere affrontati nel PSC, ovvero i<br />

lavoratori devono essere tutelati<br />

sia dai rischi associati alla specifica<br />

attività di cantiere sia da quelli<br />

connessi alla interferenza tra le diverse<br />

lavorazioni.<br />

Sulla base di questo è possibile dedurre<br />

che il piano di protezione<br />

previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 non<br />

è altro che il PSC disciplinato dal<br />

D.Lgs. n. 81/2008, in quanto entrambi<br />

contemplano l’analisi di determinati<br />

rischi lavorativi prevalentemente<br />

legati, non tanto alla<br />

attività della singola impresa,<br />

quanto alle caratteristiche intrin-<br />

seche dell’area di cantiere e del<br />

suo intorno, oltreché alle interferenze<br />

tra le lavorazioni.<br />

Ma è proprio a questo punto che è<br />

possibile evidenziare le criticità di<br />

“comunicazione” tra la normativa<br />

ambientale e quelle in materia di<br />

appalti e di sicurezza nei cantieri,<br />

in quanto le PA coinvolte nell’approvazione<br />

di progetti di messa in<br />

sicurezza e/o di bonifica non ricevono<br />

un progetto definitivo o un<br />

progetto esecutivo (D.Lgs. n. 163/<br />

2006), ma un progetto operativo<br />

(D.Lgs. n. 152/2006), in cui non si<br />

riscontra praticamente mai un PSC<br />

annesso e sul quale, di norma, l’amministrazione<br />

competente pone<br />

prescrizioni e integrazioni. Solo a<br />

valle di queste, solitamente, è redatto<br />

il progetto definitivo e/o esecutivo<br />

che è posto a base di gara.<br />

A oggi, soltanto in pochi casi e, generalmente,<br />

relativi a progetti definitivi<br />

redatti ai sensi della precedente<br />

normativa vigente in materia<br />

di siti inquinati (D.M. n.<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

OsservatorioISPESL­Articolo<br />

PREDISPOSIZIONE DEL PSC: RISCHI AGGIUNTIVI CONNESSI ALLE LAVORAZIONI<br />

1 investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere<br />

2 seppellimento<br />

3 caduta dall’alto<br />

4 insalubrità dell’aria nei lavori in galleria<br />

5 instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria<br />

6 demolizioni o manutenzioni<br />

7 incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere<br />

8 sbalzi eccessivi di temperatura<br />

9 elettrocuzione<br />

10 rumore<br />

11 uso di sostanze chimiche<br />

471/1999) risultano essere stati<br />

presentati PSC annessi a progetti di<br />

messa in sicurezza e/o di bonifica.<br />

Si ravvisa la necessità, quindi, di<br />

atti formali (circolari ministeriali<br />

o, meglio ancora, provvedimenti<br />

normativi) che permettano di risolvere<br />

queste criticità. In particolare,<br />

sarebbe opportuno che:<br />

l il D.Lgs. n. 152/2006 prevedesse<br />

livelli progettuali conformi alle<br />

vigenti normative in materia di<br />

progettazione di opere e LLPP o,<br />

almeno, un livello progettuale<br />

di tipo “definitivo” (ex D.Lgs. n.<br />

163/2006), la cui approvazione<br />

formale da parte delle PA competenti<br />

in materia di siti inquinati<br />

avvenisse, però, a valle del<br />

recepimento da parte del proponente<br />

di eventuali prescrizioni<br />

o richieste di integrazione/<br />

modifica. Questo comporterebbe<br />

una riduzione sia dei costi di<br />

progettazione, sia dei tempi di<br />

attuazione dell’intervento previsto;<br />

l il PSC (D.Lgs. n. 81/2008) o il<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 51 ILSOLE24ORE


Tabella5<br />

ILSOLE24ORE 52<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

OsservatorioISPESL­Articolo<br />

PSS (ossia il piano di protezione<br />

ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006)<br />

fosse parte integrante del progetto<br />

definitivo di qualsiasi opera<br />

prevista, sia essa una caratterizzazione,<br />

una messa in sicurezza<br />

o un intervento di bonifica<br />

propriamente detto. In ogni caso,<br />

l’approvazione del progetto<br />

da parte dell’amministrazione<br />

competente dovrebbe contemplare<br />

anche l’approvazione del<br />

PSC. Inoltre, la presentazione<br />

del PSC in questa fase consentirebbe<br />

di evidenziare rischi la cui<br />

riduzione potrebbe richiedere,<br />

in alcuni casi, modifiche anche<br />

significative delle tempistiche e<br />

delle modalità d’intervento, sia<br />

in termini di procedure lavorative<br />

che di attrezzature e/o di impianti.<br />

Infine, sarebbe opportuno evidenziare<br />

la necessità di predisporre il<br />

CARATTERISTICHE DEI PIANI DI SICUREZZA<br />

Tipo piano sicurezza POS PSC PSS<br />

Soggetto competente Datore di lavoro impresa esecutrice<br />

Coordinatore per la progettazione<br />

Quando è necessario Sempre In presenza (anche non<br />

contemporanea) di più<br />

imprese<br />

Rischi affrontati Rischi connessi alle lavorazioni<br />

specifiche dell’impresa<br />

Quando redigerlo Entro 30 giorni dall’aggiudicazione<br />

dei lavori (art. 131,<br />

D.Lgs. n. 163/2006)<br />

Rischi connessi all’area<br />

di cantiere, all’organizzazione<br />

del cantiere, alle<br />

lavorazioni, alle interferenze<br />

tra le lavorazioni<br />

Prima della presentazione<br />

delle offerte<br />

PSC anche per le attività di caratterizzazione<br />

e di messa in sicurezza<br />

d’emergenza, dovendo svolgersi<br />

nella maggior parte dei casi in aree<br />

o in siti in cui non si conosce o non<br />

sia ben definita né l’entità, né la<br />

distribuzione e la tipologia di eventuali<br />

sostanze inquinanti presenti<br />

e, quindi, tutti potenzialmente pericolosi<br />

per i lavoratori.<br />

ANALISI DEGLI INFORTUNI<br />

DI SETTORE<br />

La casistica degli infortuni, computando<br />

variabili quali la frequenza,<br />

la gravità e la dinamica, costituisce<br />

un’attività imprescindibile per<br />

l’individuazione dei fattori di rischio<br />

che realmente incidono sulla<br />

sicurezza dei lavoratori.<br />

Sarà presentata un’analisi statistica<br />

dei dati nazionali sugli infortuni<br />

della classe ATECO 2002 O-90.03,<br />

«Pulizia delle aree pubbliche; de-<br />

Appaltatore<br />

Nel settore lavori pubblici, anche<br />

in presenza di una sola<br />

impresa<br />

Rischi connessi all’area di<br />

cantiere, all’organizzazione<br />

del cantiere, alle lavorazioni,<br />

alle interferenze tra le lavorazioni<br />

Prima della presentazione<br />

delle offerte<br />

Livello di progettazione A valle del progetto esecutivo Progetto a base di gara A valle del progetto esecutivo<br />

contaminazione e disinquinamento<br />

dell'ambiente», condotta utilizzando<br />

le informazioni contenute in<br />

alcune banche dati ISPESL [2] .<br />

Da una prima analisi dei dati è stato<br />

possibile rilevare come la classe<br />

ATECO 2002 O-90.03 dal 2002 ha<br />

aumentato la sua rappresentatività<br />

sul totale delle classi per numero<br />

di addetti, raggiungendo nel<br />

2004 lo 0,056% (9.613 addetti). Il<br />

dato relativo al numero di aziende,<br />

appena lo 0,02% (1.040 aziende),<br />

evidenzia una dimensione media<br />

(9,24 addetti) superiore a quella<br />

nazionale (microimpresa con 3,14<br />

addetti).<br />

Sulla base degli indicatori previsti<br />

dalla norma UNI-7249:2007, «Statistiche<br />

degli infortuni sul lavoro»,<br />

la classe ATECO 2002 O-90.03,<br />

escludendo gli eventi in itinere, si<br />

posiziona leggermente al di sotto<br />

della media nazionale, sia per<br />

2) “Banca dati interattiva degli infortuni sul lavoro 2000-2006”(http://www.ispesl.it/dw_il_5/index.jsp), e “Banca dati interattiva delle<br />

impreseperglianni2002,2003e2004”(http://www.ispesl.it/dwh/dwh.asp).<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


Tabella6<br />

Indicatore<br />

quanto riguarda l’indice di frequenza,<br />

sia per l’indice di gravità,<br />

collocandosi in una posizione intermedia<br />

sul totale delle classi<br />

ATECO rappresentate (507). Per<br />

quanto riguarda, invece, la media<br />

dei giorni di invalidità temporanea<br />

e del grado di invalidità e il rapporto<br />

di gravità, riferite all’intero periodo<br />

2000-2007 e, dunque, maggiormente<br />

rappresentative, si evidenzia<br />

una maggiore gravità degli<br />

infortuni rispetto alla media nazionale<br />

e posizioni più avanzate in<br />

graduatoria inerenti alla durata<br />

media dell’invalidità temporanea<br />

e il rapporto di gravità.<br />

In un secondo e più approfondito<br />

livello di elaborazione, i dati sono<br />

stati filtrati in base alla variabile<br />

ESAW (European Statistics on Accidents<br />

at Work) “luogo di lavoro”,<br />

considerando i siti industriali, i<br />

cantieri, le cave e le miniere, luoghi<br />

altri o non precisati. È stato<br />

individuato, in questo modo, un<br />

sottoinsieme della classe ATECO<br />

O-90.03 maggiormente rappresen-<br />

tativo delle attività di bonifica di<br />

siti contaminati. Per questo sottoinsieme<br />

gli indicatori peggiorano<br />

lievemente e le dispersioni intorno<br />

alla media risultano, peraltro,<br />

piuttosto elevate denunciando la<br />

rilevante influenza di eventi estremi<br />

(molto lievi e/o molto gravi).<br />

Per il sottoinsieme il numero totale<br />

di infortuni, nell’intervallo temporale<br />

2000-2007, sempre con<br />

l’esclusione degli eventi in itinere,<br />

è pari a 1.277 e rappresenta il<br />

53,6% di quelli della classe ATECO<br />

nel suo complesso (2.383) e lo<br />

0,019% di quelli complessivi, sempre<br />

a esclusione degli infortuni in<br />

itinere, ossia considerando tutte le<br />

tipologie di attività lavorative<br />

(6.482.252) tenendo presente che,<br />

però, per ben il 33,9% degli infortuni<br />

(2.195.352) non è stato fornito il<br />

dato relativo alla classe ATECO.<br />

Come numero di eventi nell’arco<br />

degli 8 anni la classe ATECO<br />

O.90.03 nel suo complesso si colloca<br />

al 246° posto sul totale delle 507<br />

classi rappresentate nel database.<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

OsservatorioISPESL­Articolo<br />

INDICATORI DI INFORTUNI PER LA CLASSE ATECO O.90.03<br />

E PER IL SOTTOINSIEME RAPPRESENTATIVO DEL SETTORE “BONIFICHE”<br />

Periodo di<br />

riferimento<br />

Indice<br />

di frequenza 2003­2004<br />

Valore totale<br />

classi Italia<br />

Valore classe<br />

ATECO<br />

O.90.03<br />

Posizione<br />

graduatoria<br />

classi ATECO<br />

Valore<br />

sottoinsieme<br />

bonifiche<br />

34,73 29,61 244°/507 ­<br />

Indice di gravità 2.717,06 1.796,84 238°/507 ­<br />

Durata media<br />

dell’inabilità<br />

temporanea<br />

Media grado<br />

invalidità<br />

2000­2007<br />

22,23 ± 41,87 29,01 ± 46,57 184°/507 29,44 ± 50,90<br />

0,58 ± 2,89 0,68 ± 2,83 240°/507 0,71 ± 2,88<br />

Rapporto gravità 4,89% 5,00% 169°/507 5,39<br />

Per circa il 90% si tratta di eventi<br />

temporanei.<br />

Su base territoriale i dati indicano<br />

che la regione che presenta un<br />

maggior numero di eventi è la Sicilia,<br />

seguita dalla Toscana, dal Lazio<br />

e dalla Liguria, mentre l’anno in<br />

cui sono occorsi più eventi è il<br />

2000. Se si analizza il variare del<br />

numero di eventi totali annui, nell’arco<br />

temporale 2000-2005, è evidente<br />

un trend discendente, infatti,<br />

nel 2000 il numero totale di<br />

eventi è pari a 218, questo numero<br />

diminuisce negli anni successivi, fino<br />

a dimezzarsi nel 2004 e 2005,<br />

mentre nel 2006 e 2007 si ha un<br />

aumento consistente con un numero<br />

di eventi rispettivamente pari a<br />

145 e 192. Il trend deve essere letto<br />

considerando il fatto che si tratta<br />

di un settore relativamente giovane<br />

e in sviluppo.<br />

L’approfondimento di tipo geografico<br />

a livello regionale è stato esteso,<br />

quindi, agli indicatori forniti direttamente<br />

dal “database infortuni”,<br />

valutati per il sottoinsieme<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 53 ILSOLE24ORE


Tabella7<br />

Regione/<br />

Dato<br />

ILSOLE24ORE 54<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

OsservatorioISPESL­Articolo<br />

INDICATORI STATISTICI D’INFORTUNIO DEL SETTORE “BONIFICHE”<br />

PER REGIONE PER IL PERIODO 2000-2007<br />

Giorni invalidità temporanea Grado invalidità<br />

Somma Media<br />

Deviazione<br />

standard<br />

Somma Media<br />

Deviazione<br />

standard<br />

Rapporto<br />

di gravità<br />

Somma<br />

Abruzzo 743 33,77 48,94 19 0,86 2,42 4,76<br />

Basilicata 2.280 30,81 48,94 55 0,74 2,44 7,14<br />

Calabria 478 15,93 13,7 1 0,03 0,18 0<br />

Campania 1.120 19,31 27,58 16 0,28 1,17 3,85<br />

Emilia<br />

Romagna<br />

Friuli Venezia<br />

Giulia<br />

2.677 29,42 46,26 72 0,79 2,62 6,9<br />

1.419 38,35 57,02 8 0,22 0,92 0<br />

Lazio 3.220 23,5 31,99 55 0,4 1,78 2,48<br />

Liguria 3.799 33,62 53,78 138 1,22 2,73 8,04<br />

Lombardia 3.681 38,75 90,57 117 1,23 6,44 6,67<br />

Marche 205 17,08 20,82 7 0,58 2,02 8,33<br />

Molise 60 20 12,49 0 0 0 0<br />

Piemonte 2.576 30,31 50,95 45 0,53 2,11 5,95<br />

Prov. aut.<br />

di Bolzano<br />

Prov. aut.<br />

di Trento<br />

164 23,43 29,55 4 0,57 1,51 0<br />

Puglia 906 31,24 30,46 24 0,83 2,09 7,41<br />

Sardegna 1.321 31,45 37,2 28 0,67 2,23 7,5<br />

Sicilia 6.202 31,81 49,13 137 0,7 2,51 5,43<br />

Toscana 4.857 26,25 54,51 113 0,61 2,42 3,98<br />

Umbria 193 16,08 17,94 0 0 0 0<br />

Valle D’Aosta 53 7,57 8,22 0 0 0 0<br />

Veneto 1.643 38,21 51,93 65 1,51 4,65 11,9<br />

Totale 37.597 29,44 50,9 904 0,71 2,88 5,39<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


individuato per l’intero arco temporale<br />

(8 anni) di copertura del database.<br />

I risultati sono riportati nella tabella<br />

7 in cui sono evidenziati, in<br />

tonalità di grigio decrescenti, i valori<br />

regionali superiori, rispettivamente,<br />

del 20%, del 10% e semplicemente<br />

superiori al totale nazionale,<br />

declassando l’evidenziazione<br />

di una tonalità nel caso in cui la<br />

deviazione standard superiore rispetto<br />

a quella riferita al totale nazionale<br />

evidenziasse una influenza<br />

marcata di eventi estremi. Quindi,<br />

su questa base è stata stabilita una<br />

sorta di scala cromatica della gravità<br />

per le regioni. La Liguria conferma<br />

la criticità evidenziata per il<br />

triennio 2002-2004 dagli indicatori<br />

di frequenza e di gravità ed emergono<br />

nuove criticità per Lombardia<br />

e Veneto.<br />

Infine, con riferimento alle dinamiche<br />

d’infortunio, sono state<br />

analizzate alcune variabili di classificazione<br />

secondo i criteri di priorità<br />

indicati dall’ESAW. Per quanto<br />

riguarda le caratteristiche dei lavoratori,<br />

sembrano essere maggiormente<br />

a rischio gli operatori e i<br />

pulitori; l’età non sembra avere un<br />

ruolo determinante e il tipo di lesioni<br />

prevalenti sono contusioni,<br />

lussazioni, distorsioni e distrazioni<br />

alla mano e alla gamba. Invece,<br />

per le cause e le circostanze degli<br />

eventi, la stanchezza (ora ordinale<br />

dell’evento) non appare un fattore<br />

particolarmente influente e per le<br />

altre variabili, quali il tipo di lavoro<br />

(mansione), la deviazione, il<br />

contatto e l’agente materiale della<br />

deviazione, a causa delle lacune<br />

nei flussi informativi (dati assenti o<br />

errati > 50%), non sono emerse variabili<br />

dominanti. Gli unici due infortuni<br />

mortali occorsi nel periodo<br />

esaminato nel settore sono stati incidenti<br />

stradali sul lavoro, uno di<br />

tipo attivo e l’altro di tipo passivo<br />

che hanno coinvolto la testa.<br />

CONCLUSIONI<br />

È emerso, quindi, che le attività<br />

relative alla gestione dei siti contaminati<br />

danno spesso vita a condizioni<br />

di lavoro particolari, non<br />

sempre riconducibili a quelle comunemente<br />

riscontrabili nell’ambito<br />

dei lavori edili e di ingegneria<br />

e, spesso, sono fortemente corre-<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

OsservatorioISPESL­Articolo<br />

late alla specificità dei siti stessi.<br />

Da questo deriva la necessità, anche<br />

alla luce dei numerosi infortuni<br />

occorsi negli ultimi anni, di elaborare<br />

e di fornire le modalità e gli<br />

strumenti operativi per una più<br />

corretta gestione di queste attività,<br />

dal punto di vista sia tecnico sia<br />

normativo.<br />

In particolare, in riferimento a<br />

questo ultimo aspetto, è auspicabile<br />

una futura armonizzazione tra<br />

tutti i provvedimenti normativi<br />

coinvolti, il D.Lgs. n. 152/2006, il<br />

D.Lgs. n. 81/2008 e il D.Lgs. n.<br />

163/2006, al fine di rendere più<br />

snelle ed efficaci le procedure per<br />

la gestione dei siti contaminati,<br />

avendo contemporaneamente<br />

adeguata cura degli aspetti legati<br />

alla salute e alla sicurezza delle<br />

maestranze coinvolte, non solo in<br />

fase esecutiva, ma anche in quella<br />

progettuale. Infine, un elemento<br />

sicuramente determinante, per ottimizzare<br />

e validare le misure individuate,<br />

riguarda la predisposizione<br />

di un programma di ispezioni e<br />

di sopralluoghi finalizzati alla verifica<br />

delle modalità di attuazione<br />

dei documenti di sicurezza. l<br />

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7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 55 ILSOLE24ORE


PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

Commento<br />

l Emanata la legge quadro n. 2/2009 per la tutela nel settore edile<br />

La Regione Emilia Romagna, con<br />

la legge 2 marzo 2009, n. 2, ha<br />

approvatoinviadefinitivalaregolamentazione<br />

quadro sulla «Tutela<br />

e sicurezza del lavoro nei cantieri<br />

edili e di ingegneria civile». Già da<br />

una prima lettura dell’art. 1 emergono<br />

due termini che indicano la<br />

strada intrapresa dal provvedimento<br />

legislativo, «promuovere» e<br />

«ulteriori».<br />

Di conseguenza, risultano subito<br />

chiari due elementi, la volontà di<br />

andare avanti rispetto ai dettami<br />

del decreto legislativo 9 aprile<br />

2008,n.81,cosiddettoTestounico<br />

di tutela della salute e della<br />

sicurezza dei lavoratori, e l’intenzione<br />

di puntare sul concetto di<br />

ILSOLE24ORE 56<br />

Per la sicurezza nei cantieri<br />

la Regione Emilia Romagna<br />

si allinea al “Testo unico”<br />

Con legge 2 marzo 2009, n. 2, la Regione Emilia-Romagna ha regolamentato la disciplina<br />

per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori del settore delle costruzioni. Scopo<br />

del nuovo provvedimento regionale è quello di promuovere nuovi livelli di intervento e di<br />

garanzia rispetto a quelli già previsti dalla normativa statale, comunque nel rispetto dei principi<br />

fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e di sicurezza sul lavoro.<br />

Oltre alle definizioni necessarie alla corretta applicazione della legge regionale riprese dal D.Lgs. n.<br />

81/2008, il provvedimento ha definito le modalità per la promozione della sicurezza nei cantieri e<br />

per la razionalizzazione dell’attività amministrativa e le attività di monitoraggio e di segnalazione.<br />

Inoltre, la legge n. 2/2009 ha anche indicato alcuni incentivi per i committenti, «che svolgono la<br />

loro attività secondo principi di responsabilità sociale», e per le imprese.<br />

l di Flavia Triozzi,formatriceinmateriadisicurezzaediigienesullavoro<br />

“promozione” quale molla per favorirel’adempimentodegliobblighi.<br />

Con grande senso della realtà,<br />

il legislatore ha scelto di rivolgere<br />

la sua attenzione al mondo<br />

dei cantieri (sia edili sia di ingegneriacivile)dovel’incidenzadegli<br />

infortuni è ancora elevata e<br />

nei quali è possibile rilevare carenze<br />

in termini di sicurezza, di<br />

rispetto delle condizioni contrattualiedituteladeilavoratori.<br />

La promozione passa attraverso<br />

una maggiore attività formativa e<br />

informativa di prevenzione che<br />

coinvolge tutti i soggetti a partire<br />

da quelli più deboli come gli apprendisti,<br />

sino ad arrivare agli imprenditori<br />

e a coloro che devono<br />

vigilare sulla sicurezza (si veda il<br />

riquadro1).<br />

La Regione si fa promotrice della<br />

sottoscrizione di accordi rivolti alla<br />

creazione di un sistema di prescrizioni<br />

indirizzate alle imprese e<br />

ai soggetti esecutori (si veda la tabella<br />

1) che, a qualunque titolo,<br />

operanoneicantieri.<br />

Questipatti,promossiedeventualmente<br />

riconosciuti dalla Regione,<br />

vincolanogliaderentialrispettodi<br />

quantodispostoneglistessi.<br />

L’osservatorio<br />

La Regione svolge funzioni di osservatorio<br />

per la sicurezza e la tuteladellavoroneicantieri(siveda<br />

il riquadro 2), anche attraverso<br />

l’integrazione con le attività del­<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


Riquadro 1<br />

l Interventi da promuovere sul fronte della formazione<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

Commento<br />

Art.3,comma2<br />

a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori che operano nel cantiere, comprensive dei percorsi volti a<br />

garantireglistandardformativiindividuatidallaGiuntaregionaleperl’apprendistatoinedilizia;<br />

b) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori e ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed<br />

esecutival’adozionedellemisuredisicurezza,relativamentealavoriparticolarmentecomplessiopericolosi;<br />

c)larealizzazionediattivitàformativeperilpersonaleprepostoallavigilanzasuicantieri;<br />

d) la sottoscrizione di accordi con ordini e collegi professionali, organismi paritetici di settore ed altri enti competenti, al<br />

fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle<br />

disposizionivigenti;<br />

e)larealizzazionedimoduliformativispecificisullasicurezzaesullatuteladellasaluteneicantieripergiovanieadultinon<br />

occupatichefrequentanopercorsidiformazioneprofessionalefinalizzatiall’inserimentolavorativoinedilizia;<br />

f)larealizzazionedimoduliformativispecificisullasicurezzaesullatuteladellasaluterivoltiagliimprenditorieailavoratori<br />

autonomicheoperanonelcantiere,nonchéaisoggetticheintendonointraprenderetaliattività.<br />

l’Osservatoriodeicontrattipubblici<br />

e con le attività del Servizio informativonazionaleperlaprevenzione<br />

nei luoghi di lavoro (SINP).<br />

Presso la struttura che svolge le<br />

funzioni di osservatorio è istituito<br />

un sistema informativo di monitoraggio<br />

e di raccolta delle informazioni.<br />

Un apporto fondamentale<br />

all’integrazione del sistema informativoèfornito:<br />

l dalleAziendesanitarielocali;<br />

l dagliEntilocali;<br />

e,previoaccordo,<br />

l dalla Direzione regionale del lavoro;<br />

l dalla Direzione regionale del­<br />

l’Istitutonazionaleperl’assicurazione<br />

contro gli infortuni sul lavoro(INAIL);<br />

l dalla Direzione regionale dell’Istituto<br />

nazionale previdenza<br />

sociale(INPS);<br />

l dai Dipartimenti territoriali dell’Istitutosuperioreperlaprevenzione<br />

e sicurezza del lavoro<br />

(ISPESL);<br />

l dagliorganismipariteticidisettore<br />

e gli altri enti competenti in<br />

materia.<br />

Gli strumenti finanziari<br />

Per rimanere nell’intento della<br />

promozione la legge ha dedicato<br />

l’intero Capo III agli strumenti finanziari<br />

per portare le imprese<br />

verso livelli di sicurezza a incidentalità“zero”.Inparticolare,l’art.7,<br />

comma 1, ha stabilito che «La Regione<br />

definisce gli incentivi economici,<br />

anche a seguito di accordi con<br />

altri enti interessati, a favore dei<br />

committenti che affidano l’esecuzionedilavoriadimpresechesvolgono<br />

la loro attività secondo principi di<br />

responsabilitàsociale».<br />

Nellospecifico,perottenereilriconoscimento<br />

degli incentivi le imprese<br />

esecutrici dei lavori devono<br />

impegnarsiagarantireunaseriedi<br />

condizioniquali:<br />

Tabella 1<br />

• Contenuto degli accordi per la creazione di un sistema di prescrizioni<br />

Art. 3, comma 4 «a) la definizione di buone prassi, norme di buona tecnica ovvero codici di condotta, da<br />

adottare nello svolgimento delle attività in cantiere e loro aggiornamento;<br />

b) la definizione delle modalità di adesione volontaria, piena e incondizionata, alle<br />

prescrizioni di cui sopra, da parte dei soggetti esecutori che, a qualunque titolo, svolgono<br />

la propria attività nell’ambito del cantiere;<br />

c) l’individuazione di idonee e specifiche modalità di controllo sull’effettiva adozione delle<br />

prescrizioni di cui alla lettera a) da parte delle imprese che hanno sottoscritto tali accordi».<br />

Art. 3, comma 5<br />

Lavori particolarmente pericolosi<br />

«Nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente pericolosi, gli accordi di<br />

cui al comma 4 possono essere definiti direttamente tra i committenti, le imprese<br />

esecutrici e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore».<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 57 ILSOLE24ORE


Riquadro 2<br />

lFinalitàdell’osservatorio<br />

l garantire lo svolgimento di sopralluoghi,<br />

da parte degli organismi<br />

paritetici di settore, per<br />

poter verificare l’applicazione<br />

delle norme contrattuali e in<br />

materiadisicurezza;<br />

l essereinpossessodelcertificato<br />

di iscrizione alla Camera di<br />

commercio con la dicitura antimafia;<br />

l impegnarsialrispettodellebuoneprassisottoscritte(prescrizioni)<br />

anche nel caso di lavori particolarmente<br />

complessi o particolarmentepericolosi;<br />

l impegnarsi nella realizzazione<br />

di percorsi formativi rivolti agli<br />

apprendisti;<br />

l impegnarsi ad adottare idonei<br />

sistemi informatici di controllo<br />

e di registrazione automatica<br />

delle presenze autorizzate nei<br />

cantieri;<br />

l impegnarsi a dare applicazione<br />

ai contratti collettivi, nazionale<br />

eterritorialeinvigore.<br />

Questirequisitisiestendonoatutti<br />

isoggetticheoperanonelcantiere.<br />

Congliartt.8e9laRegione,nella<br />

redazionedeibandifinalizzatialla<br />

ILSOLE24ORE 58<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Commento<br />

Art.5,comma4<br />

«LaRegionemediantel’eserciziodellefunzionidiosservatorio:<br />

a)concorre,conglienticompetenti,almonitoraggiodell’applicazionedelledisposizionivigentiinmateria,dellenormedi<br />

buonatecnica,deicodicidicondottaedellebuoneprassi;<br />

b)segnalaalleautoritàeaglienticompetentipossibilifenomenidiinosservanzaoviolazionedelledisposizionivigentiin<br />

materia;<br />

c)cural’elaborazionedeidati,raccoltidalsistemainformativo,alfinedellaprogrammazioneequalificazionedell’attivitàdi<br />

vigilanzaedipromozionedellasicurezza;<br />

d)individual’elencodeilavoriparticolarmentepericolosi;<br />

e)rileva,sullabasedelleinformazioniraccolte,ifabbisogniformativideilavoratori;<br />

f) svolge le analisi dei costi della sicurezza e del lavoro, anche al fine di valutarne l’incidenza sui prezzi di esecuzione dei<br />

lavori;<br />

g)raccoglieleinformazionirelativeaititoliabilitativiall’attivitàediliziarilasciatidagliEntilocalieallenotifichepreliminari<br />

comunicate alle Aziende di unità sanitarie locali e alle Direzioni provinciali del lavoro ai sensi dell’articolo 99 del decreto<br />

legislativon.81del2008;<br />

h)raccoglieleinformazionirelativeagliincentivieaicontributidicuiagliarticoli7,8e9».<br />

concessione di contributi alle imprese<br />

edili e richiesti da committenti<br />

per la realizzazione di interventi<br />

di edilizia residenziale pubblica<br />

o sociale o da enti pubblici,<br />

ha inserito tra i requisiti o i criteri<br />

di valutazione anche quelli riguardanti<br />

l’impegno ad attuare livelli<br />

ulterioririspettoaquantoprevisto<br />

dalle disposizioni vigenti in materia<br />

di tutela della salute e della<br />

sicurezzadeilavoratori.<br />

Qualora il contributo sia richiesto<br />

da enti pubblici, la concessione<br />

dello stesso è subordinata all’impegnodell’enterichiedentediprevederel’obbligo,perl’impresaesecutrice,<br />

di attuare livelli ulteriori<br />

rispettoaquantoprevistodalledisposizioni<br />

vigenti in materia nei<br />

cantieri.<br />

LaGiuntaregionale,conapposito<br />

atto, ha specificato i livelli ulteriori.<br />

A tal fine, la Regione ha promosso<br />

alcuniaccordiconglientipubblici<br />

competenti e con gli istituti di credito,iconsorzifidieconleassociazioni<br />

di rappresentanza delle imprese,<br />

finalizzati ad agevolare l’ac­<br />

cesso al credito per le imprese che<br />

realizzino interventi volti a garantirelivelliulterioririspettoaquanto<br />

previsto dalle disposizioni vigenti<br />

in materia di tutela della saluteedellasicurezzadeilavoratori<br />

neicantieri.<br />

Infine il provvedimento non dimentica<br />

che “il criterio dell’offerta<br />

economicamente più vantaggiosa”,<br />

presente nei bandi di gara per<br />

l’attribuzione degli appalti pubblici,<br />

si rivela come una “mannaia”<br />

chetagliafuoridaicantierilasicurezza.<br />

Quindi,inquesticasi,èstatuitoche<br />

«uno dei sub-criteri di valutazione<br />

dell’offerta sia costituito dall’impegno<br />

per l’impresa aggiudicataria di<br />

soddisfare, prima dell’inizio dei lavori,irequisitipreordinatialmiglioramento<br />

delle condizioni di sicurezzadeilavoratorinelcantiereoveverrannosvoltiilavori,rispettoailivelliminimistabilitidalledisposizionivigenti».<br />

Questo criterio rimette in gioco la<br />

parte migliore dell’imprenditoria<br />

edileitaliana. l<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


LEGISLAZIONE<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

Legislazione<br />

Legge regionale 2 marzo 2009, n. 2<br />

Tutela della sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile<br />

Nel Bollettino Ufficiale del 2 marzo 2009, n. 33.<br />

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO<br />

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA<br />

la seguente legge:<br />

CAPO I<br />

Principi e norme generali<br />

Art. 1<br />

Principi<br />

1. La Regione Emilia­Romagna, con la presente legge, promuove<br />

livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto<br />

previsto dalla normativa statale di tutela della salute e<br />

sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile,<br />

temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata.<br />

2. La Regione esercita le proprie competenze ai sensi dell’articolo<br />

117, comma terzo, della Costituzione nel rispetto dei<br />

principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia<br />

di tutela e sicurezza sul lavoro.<br />

Art. 2<br />

Definizioni<br />

1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni di cui<br />

al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo<br />

1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela<br />

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché le<br />

definizioni che seguono:<br />

a) “lavoratore”: oltre ai soggetti individuati dalle disposizioni<br />

statali vigenti in materia sono equiparati le persone fisiche che<br />

a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, svolgono un’attività<br />

nell’ambito del cantiere;<br />

b) “lavori particolarmente complessi”: le lavorazioni inerenti<br />

ad opere e impianti di particolare complessità esecutiva, ovvero<br />

ad elevata componente tecnologica, nonché le lavorazioni<br />

che si svolgono mediante l’organizzazione di più cantieri<br />

logisticamente connessi o interferenti;<br />

c) “lavori particolarmente pericolosi”: le lavorazioni individuate<br />

dalla Giunta regionale, in particolare sulla base delle<br />

informazioni desunte dai dati statistici comunicati dalla struttura<br />

con funzioni di osservatorio di cui all’articolo 5, nonché<br />

le lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e<br />

la salute dei lavoratori, come definite dall’Allegato XI del<br />

decreto legislativo n. 81 del 2008.<br />

CAPO II<br />

Disposizioni in materia di sicurezza e tutela<br />

della salute e del lavoro nei cantieri edili<br />

pubblici e privati<br />

Art. 3<br />

Promozione della sicurezza nei cantieri<br />

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi diretti<br />

alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, alla<br />

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al<br />

contrasto dell’irregolarità delle condizioni di lavoro, alla<br />

diffusione della cultura della sicurezza, della legalità e della<br />

qualità del lavoro, favorendo la piena e più efficace applicazione,<br />

anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi<br />

ed attuativi.<br />

2. A tal fine la Regione promuove:<br />

a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori che<br />

operano nel cantiere, comprensive dei percorsi volti a garantire<br />

gli standard formativi individuati dalla Giunta regionale<br />

per l’apprendistato in edilizia;<br />

b) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori e ai<br />

soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva<br />

l’adozione delle misure di sicurezza, relativamente a lavori<br />

particolarmente complessi o pericolosi;<br />

c) la realizzazione di attività formative per il personale preposto<br />

alla vigilanza sui cantieri;<br />

d) la sottoscrizione di accordi con ordini e collegi professionali,<br />

organismi paritetici di settore ed altri enti competenti, al<br />

fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione<br />

e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni<br />

vigenti;<br />

e) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza<br />

e sulla tutela della salute nei cantieri per giovani e<br />

adulti non occupati che frequentano percorsi di formazione<br />

professionale finalizzati all’inserimento lavorativo in<br />

edilizia;<br />

f) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza<br />

e sulla tutela della salute rivolti agli imprenditori e ai lavoratori<br />

autonomi che operano nel cantiere, nonché ai soggetti che<br />

intendono intraprendere tali attività.<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 59 ILSOLE24ORE


PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Legislazione<br />

3. La Regione promuove, altresì, la sottoscrizione di accordi<br />

conglienticompetentinellemateriedicuiallapresentelegge<br />

e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle<br />

impresedisettore,finalizzati:<br />

a)all’informazione,assistenzaeconsulenzaailavoratoriealle<br />

imprese;<br />

b)alperseguimentodellalegalitàeregolaritàdellavoro;<br />

c)almiglioramentodeilivellidituteladefinitidalledisposizionivigenti;<br />

d)allavalorizzazionedellaresponsabilitàsocialedelleimprese;<br />

e) all’adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai<br />

sensidell’articolo30deldecretolegislativon.81del2008;<br />

f) a definire forme di incentivazione, anche economica, a<br />

favore dei lavoratori correlate all’adozione di misure di sicurezza<br />

e tutela della salute ulteriori rispetto a quelle previste<br />

dalledisposizionivigenti.<br />

4.Aisensidelcomma3laRegionepromuove,inparticolare,<br />

la sottoscrizione di accordi preordinati alla definizione di un<br />

sistemadiprescrizionirivoltealleimpreseedaisoggettichea<br />

qualunque titolo operano nei cantieri. Tali accordi vincolano<br />

gli aderenti al rispetto di quanto in essi disposto e possono<br />

essere riconosciuti dalla Regione, che a tal fine si esprime<br />

sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo7deldecretolegislativon.81del2008,acondizioneche<br />

prevedano:<br />

a) prescrizioni volte a definire buone prassi, norme di buona<br />

tecnica ovvero codici di condotta, da adottare nello svolgimentodelleattivitàincantiere;b)ladefinizionedellemodalitàorganizzativeeprocedimentali<br />

di individuazione e di aggiornamento delle prescrizioni di<br />

cuiallaletteraa);<br />

c)ladefinizionedellemodalitàdiadesionevolontaria,pienae<br />

incondizionata, alle prescrizioni di cui alla lettera a) da parte<br />

dei soggetti esecutori che, a qualunque titolo, svolgono la<br />

propriaattivitànell’ambitodelcantiere;<br />

d) l’individuazione di idonee e specifiche modalità di controllo<br />

sull’effettiva adozione delle prescrizioni di cui alla<br />

lettera a) da parte delle imprese che hanno sottoscritto tali<br />

accordi.<br />

5. Nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmentepericolosi,gliaccordidicuialcomma4possonoessere<br />

definitidirettamentetraicommittenti,leimpreseesecutricie<br />

leassociazionidirappresentanzadeilavoratoriedelleimpresedisettore.<br />

6. La Regione approva gli indirizzi per la tutela della salute<br />

e la prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni,<br />

sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui<br />

all’articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in<br />

coerenzacongliaccorditraloStato,leRegionieleProvince<br />

autonome per la tutela della salute e la prevenzione nei<br />

luoghidilavoro.<br />

7. La Regione promuove, anche attraverso la rete degli<br />

sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia,<br />

ILSOLE24ORE 60<br />

l’informazioneeladivulgazioneaicittadini,alleimprese,ai<br />

professionistidelsettoreeallerelativeassociazioni,ordinie<br />

collegi,delleinformazionirelativeaglistrumentidiincentivazione<br />

di cui al Capo III e agli atti di attuazione della<br />

presentelegge.<br />

Art.4<br />

Razionalizzazionedell’attivitàamministrativa<br />

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle<br />

competenze del Comitato regionale di coordinamento di<br />

cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008,<br />

promuove la sottoscrizione di accordi con gli enti pubblici<br />

competenti in materia, finalizzati a razionalizzare e semplificare<br />

l’attività amministrativa, nonché a migliorare l’efficienzael’efficaciadell’attivitàdivigilanzaedicontrollodei<br />

cantieri. A tal fine la Regione valorizza gli strumenti di<br />

collaborazione istituzionale di cui al Capo IV della legge<br />

regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della<br />

societàdell’informazione).<br />

2.Inparticolare,gliaccordidicuialcomma1sonofinalizzati:<br />

a)asemplificare,mediantesistemiinformaticidiacquisizione<br />

e di trasmissione dei dati, le procedure di rilascio o di ricevimentodeidocumenti,traiqualiquelliriguardantilanotifica<br />

preliminare e il titolo abilitativo edilizio, con cui i soggetti<br />

interessati possono adempiere agli obblighi previsti dalle disposizionivigentie,ovequestelorichiedano,possonoattestare<br />

l’adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali,<br />

nonché il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei<br />

lavoratorieallacorresponsionedelleretribuzioni;<br />

b)asemplificareeduniformaregliadempimentidocumentali<br />

necessariaifinidell’attivitàdivigilanzaecontrollodeicantieri<br />

edelleimprese;<br />

c)asemplificarel’attivitàdimonitoraggioevigilanza,mediante<br />

sistemi informatici di controllo e registrazione automatica<br />

dellepresenzeautorizzateneicantieri,voltialriconoscimento<br />

dell’identità,dell’accessoedellapermanenzaneicantieridegliaddettiedeilavoratoriautorizzati;<br />

d)adincentivareleattivitàdellapoliziaamministrativalocale<br />

di prevenzione e controllo in edilizia favorendone lo svolgimento<br />

secondo criteri di omogeneità, nonchè ad incentivare<br />

le attività di supporto agli organi di vigilanza preposti alla<br />

verifica della sicurezza e regolarità del lavoro, ai sensi della<br />

legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della<br />

polizia amministrativa locale e promozione di un sistema<br />

integratodisicurezza).<br />

Art.5<br />

Attivitàdimonitoraggioesegnalazione<br />

1.LaRegionesvolgefunzionidiosservatorioperlasicurezza<br />

e tutela del lavoro nei cantieri, anche mediante integrazione<br />

con le attività dell’Osservatorio dei contratti pubblici di cui<br />

all’articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163<br />

(Codicedeicontrattipubblicirelativialavori,serviziefornitu­<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


e in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)<br />

e con le attività del Servizio Informativo Nazionale per la<br />

Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all’articolo 8<br />

del decreto legislativo n. 81 del 2008.<br />

2. Le funzioni di osservatorio per la sicurezza e tutela del<br />

lavoro sono finalizzate a supportare l’attività di promozione,<br />

prevenzione e controllo della sicurezza e regolarità del lavoro<br />

degli enti competenti, nonché l’attività del Comitato regionale<br />

di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n.<br />

81 del 2008.<br />

3. Presso la struttura che esercita le funzioni di osservatorio<br />

è istituito un sistema informativo di monitoraggio e raccolta<br />

delle informazioni rilevanti ai fini del comma 4. Concorrono<br />

all’integrazione del sistema informativo le Aziende unità<br />

sanitarie locali, gli Enti locali e, previo accordo, la Direzione<br />

regionale del lavoro, la Direzione regionale dell’Istituto<br />

nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro<br />

(INAIL), la Direzione regionale dell’Istituto nazionale previdenza<br />

sociale (INPS), i Dipartimenti territoriali dell’Istituto<br />

superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPE­<br />

SL), gli organismi paritetici di settore e gli altri enti competenti<br />

in materia.<br />

4. La Regione mediante l’esercizio delle funzioni di osservatorio:<br />

a) concorre, con gli enti competenti, al monitoraggio dell’applicazione<br />

delle disposizioni vigenti in materia, delle norme di<br />

buona tecnica, dei codici di condotta e delle buone prassi;<br />

b) segnala alle autorità e agli enti competenti possibili fenomeni<br />

di inosservanza o violazione delle disposizioni vigenti in<br />

materia;<br />

c) cura l’elaborazione dei dati, raccolti dal sistema informativo,<br />

al fine della programmazione e qualificazione dell’attività<br />

di vigilanza e di promozione della sicurezza;<br />

d) individua, ai sensi dell’articolo 2, l’elenco dei lavori particolarmente<br />

pericolosi;<br />

e) rileva, sulla base delle informazioni raccolte, i fabbisogni<br />

formativi dei lavoratori;<br />

f) svolge le analisi dei costi della sicurezza e del lavoro, anche<br />

al fine di valutarne l’incidenza sui prezzi di esecuzione dei<br />

lavori;<br />

g) raccoglie le informazioni relative ai titoli abilitativi all’attività<br />

edilizia rilasciati dagli Enti locali e alle notifiche preliminari<br />

comunicate alle Aziende unità sanitarie locali e alle Direzioni<br />

provinciali del lavoro ai sensi dell’articolo 99 del decreto<br />

legislativo n. 81 del 2008;<br />

h) raccoglie le informazioni relative agli incentivi e ai contributi<br />

di cui agli articoli 7, 8 e 9.<br />

Art. 6<br />

Requisiti tecnici<br />

1. L’Assemblea legislativa regionale adotta atti di indirizzo e<br />

coordinamento tecnico, ai sensi dell’articolo 16 della legge<br />

regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

Legislazione<br />

tutela e l’uso del territorio), concernenti i requisiti tecnici<br />

cogenti di cui all’articolo 33, comma 2, lettera a) della legge<br />

regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale<br />

dell’edilizia). Tali requisiti tecnici cogenti, obbligatori su tutto<br />

il territorio regionale, sono finalizzati a soddisfare le esigenze<br />

previste dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza,<br />

nell’esecuzione di successivi interventi di manutenzione nel<br />

manufatto esistente, qualora comportino l’esecuzione di lavori<br />

particolarmente pericolosi. Tali atti di indirizzo e coordinamento<br />

tecnico sono sottoposti a revisione periodica.<br />

2. La Giunta regionale propone all’Assemblea legislativa regionale<br />

gli atti di indirizzo e coordinamento tecnico di cui al<br />

comma 1, sentite le associazioni di rappresentanza dei lavoratori<br />

e delle imprese di settore, gli enti ed organismi competenti<br />

in materia, nonché gli ordini, i collegi professionali e le organizzazioni<br />

di categoria interessati.<br />

3. I requisiti di cui al comma 1 sono formulati in termini<br />

prestazionali e sono definiti avendo riguardo alle tipologie<br />

d’intervento, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza<br />

al fine di ridurre al minimo l’impatto sulle costruzioni.<br />

4. La Giunta regionale adotta linee guida e soluzioni conformi<br />

mediante le quali è possibile realizzare le prestazioni di cui al<br />

comma 3 e ne assicura la diffusione a tutti gli operatori del<br />

settore.<br />

5. I Comuni adeguano il Regolamento Urbanistico Edilizio<br />

(RUE) a quanto previsto degli atti di indirizzo e coordinamento<br />

di cui al comma 1 in merito ai requisiti cogenti, entro sei<br />

mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della<br />

Regione. Trascorso tale termine i requisiti obbligatori trovano<br />

diretta applicazione.<br />

CAPO III<br />

Strumenti di incentivazione e disciplina<br />

dei contributi regionali<br />

Art. 7<br />

Incentivi al committente<br />

1. La Regione definisce gli incentivi economici, anche a seguito<br />

di accordi con altri enti interessati, a favore dei committenti<br />

che affidano l’esecuzione di lavori ad imprese che svolgono la<br />

loro attività secondo principi di responsabilità sociale, così<br />

come specificati nel presente articolo.<br />

2. Al fine di ottenere gli incentivi di cui al comma 1, l’esecuzione<br />

dei lavori deve essere affidata ad imprese che:<br />

a) si impegnino a garantire, in riferimento a tutta la durata dei<br />

lavori, l’accesso e lo svolgimento di sopralluoghi, da parte<br />

degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove<br />

si svolgono i lavori stessi, finalizzati a verificare l’applicazione<br />

delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della<br />

salute sui luoghi di lavoro, nonchè il rispetto delle norme<br />

contrattuali di lavoro vigenti e degli indici minimi di congruità<br />

ivi previsti, secondo modalità definite dal Comitato regionale<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 61 ILSOLE24ORE


PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

Legislazione<br />

dicoordinamentodicuiall’articolo7deldecretolegislativon.<br />

81del2008;<br />

b) abbiano prodotto il certificato di iscrizione alla Camera di<br />

Commercio,Industria,ArtigianatoeAgricoltura(CCIAA)corredatodelladicitura“antimafia”,aisensidelledisposizionivigenti;<br />

c) si impegnino ad attuare gli accordi, ove esistenti, di cui<br />

all’articolo3,comma4,riconosciutidallaRegione;<br />

d) si impegnino ad applicare gli standard formativi per l’apprendistatoinediliziaindividuatidallaGiuntaregionale;<br />

e) nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente<br />

pericolosi, si impegnino a sottoscrivere ed attuare gli<br />

accordi, ove esistenti, di cui all’articolo 3, comma 5, riconosciutidallaRegione;<br />

f) si impegnino ad adottare idonei sistemi informatici di controllo<br />

e registrazione automatica delle presenze autorizzate<br />

nei cantieri, volti al riconoscimento dell’identità, dell’accesso<br />

e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori<br />

autorizzati,secondomodalitàdefinitedallaRegione;<br />

g) si impegnino a dare applicazione ai contratti collettivi,<br />

nazionaleeterritoriale,invigoreperilsettoreeperlazonain<br />

cuièubicatoilcantieree,inparticolare,inordineallemodalitàdiiscrizioneallacassaedileoveprevistadaisuddettiaccordicollettivi.<br />

3. Qualora l’impresa esecutrice si avvalga nello svolgimento<br />

delle attività di cantiere, a qualunque titolo, di soggetti o<br />

impreseterze,gliincentividicuialcomma1sonoriconosciuti<br />

a condizione che anche tali soggetti o imprese soddisfino le<br />

medesime condizioni previste per l’impresa incaricata dal<br />

committente.<br />

4.LaGiuntaregionale,inconformitàaiprincipiedallefinalità<br />

dellapresentelegge,sentitoilComitatoregionaledicoordinamento<br />

di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del<br />

2008elacompetenteCommissioneassembleare,puòmodificare,integrareograduarelecondizionieirequisitidicuiai<br />

commi2e3.<br />

5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, la Giunta<br />

regionale definisce le modalità di presentazione dell’istanza<br />

relativaagliincentivieconomicidicuialcomma1,nonchéle<br />

modalitàdiriconoscimento,erogazione,controlloerevocadi<br />

cuiaicommi6e7.<br />

6.Lecondizionieirequisitidicuialcomma2sonodichiarati<br />

dall’impresa ai sensi delle disposizioni vigenti e trasmessi al<br />

committentecheprovvedeatrasmetterelarelativadocumentazione<br />

all’amministrazione competente prima dell’inizio dei<br />

lavori.Copiadelledichiarazionidicuialcomma2,èdetenuta<br />

dall’impresanelcantieredurantetuttaladuratadeilavori,al<br />

finediconsentirelaloroverificadapartedeglienticompetenti<br />

e degli organismi paritetici di settore, i quali, in caso di<br />

difformità rispetto agli obblighi previsti dalle disposizioni vigentiinmateriadisicurezzaetuteladellasaluteedellavoro,<br />

provvedonoadarnesegnalazioneagliorganicompetenti.<br />

7. L’amministrazione competente procede alla revoca degli<br />

incentivi economici di cui al comma 1, qualora nei confronti<br />

ILSOLE24ORE 62<br />

del committente sia stata pronunciata sentenza di condanna<br />

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna<br />

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della<br />

pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di<br />

procedura penale, in riferimento alle fattispecie previste dall’articolo157,comma1,letterea)eb)deldecretolegislativo<br />

n.81del2008.<br />

Art. 8<br />

Incentivi alle imprese<br />

1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla<br />

concessione di contributi alle imprese edili previsti dalle<br />

vigentileggiregionalidisettore,prevedechetrairequisitio<br />

i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti<br />

l’impegnoadattuarelivelliulterioririspettoaquantoprevistodalledisposizionivigentiinmateriadituteladellasalute<br />

e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, così come specificati<br />

da un apposito atto approvato dalla Giunta regionale, in<br />

coerenza con i principi della responsabilità sociale delle<br />

imprese.<br />

2.LaRegionepromuovelasottoscrizionediaccordi:<br />

a)conglientipubblicicompetentialfinedifavorirelapiù<br />

ampia e coordinata applicazione degli incentivi e dei<br />

benefici previsti dalle disposizioni vigenti in materia di<br />

obblighi assicurativi e previdenziali, nonché di sicurezza<br />

deilavoratori;<br />

b)congliistitutidicredito,consorzifidieconleassociazionidi<br />

rappresentanzadelleimprese,finalizzatiadagevolarel’accesso<br />

al credito per le imprese che realizzino interventi volti a<br />

garantirelivelliulterioririspettoaquantoprevistodalledisposizionivigentiinmateriadituteladellasaluteesicurezzadei<br />

lavoratorineicantieri.<br />

Art. 9<br />

Disposizioni relative alla tutela e sicurezza del lavoro<br />

nei cantieri di edilizia residenziale pubblica e sociale<br />

1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla<br />

concessione di contributi richiesti da committenti per la<br />

realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica<br />

o sociale previsti dalle vigenti leggi regionali di settore,<br />

prevede che tra i requisiti e i criteri di valutazione vi siano<br />

anchequelliriguardantil’impegnoadattuarelivelliulteriori<br />

rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in<br />

materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei<br />

cantieri.<br />

2.Qualorailcontributodicuialcomma1vengarichiestoda<br />

entipubblici,laconcessionedellostessoèsubordinatal’impegnodell’enterichiedentediprevederel’obbligo,perl’impresa<br />

esecutrice,diattuarelivelliulterioririspettoaquantoprevisto<br />

dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e<br />

sicurezzadeilavoratorineicantieri.<br />

3.Aifinidell’applicazionedelpresentearticolo,laGiuntaregionale,conappositoatto,specificailivelliulterioridicuiaicommi<br />

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1 e 2 sulla base delle condizioni e dei requisiti previsti dall’articolo<br />

7.<br />

Art. 10<br />

Selezione degli operatori economici<br />

che realizzano lavori pubblici<br />

1. Qualora il contratto sia affidato con il criterio dell’offerta<br />

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del<br />

decreto legislativo n. 163 del 2006, la stazione appaltante può<br />

prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, che uno dei<br />

sub­criteri di valutazione dell’offerta sia costituito dall’impegno<br />

per l’impresa aggiudicataria di soddisfare, prima dell’inizio dei<br />

lavori, le condizioni preordinate al miglioramento delle condizioni<br />

di sicurezza dei lavoratori nel cantiere ove verranno svolti i<br />

lavori, rispetto ai livelli minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti.<br />

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.<br />

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PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

Legislazione<br />

I LIBRI DI AMBIENTE & SICUREZZA<br />

Art. 11<br />

Norma finanziaria<br />

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto previsto<br />

dall’articolo 7 della presente legge si fa fronte mediante<br />

l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi<br />

capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della<br />

necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo<br />

37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40<br />

(Ordinamento contabile della Regione Emilia­Romagna,<br />

abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo<br />

1972, n. 4).<br />

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della<br />

Regione.<br />

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare<br />

come legge della Regione Emilia­Romagna. l<br />

LA SICUREZZA NEI CANTIERI<br />

TEMPORANEI E MOBILI<br />

M. Vigone<br />

L'entrata in vigore di una riforma legislativa pone spesso grandi dubbi<br />

sull'interpretazione del testo normativo. Questo è successo anche con la pubblicazione<br />

del nuovo Testo Unico sulla sicurezza del lavoro. Per agevolare la comprensione<br />

delle nuove disposizioni in tema di cantieri temporanei e mobili, il<br />

volume raccoglie tutta la normativa riguardante gli obblighi del committente,<br />

del responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione<br />

dei lavori, dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. Ampio spazio è<br />

riservato alla prevenzione degli infortuni nei lavori in quota e nelle costruzioni<br />

(scavi, ponteggi e impalcature, ponteggi fissi e mobili, demolizioni).<br />

Ogni norma è, corredata da utili schede contenenti gli adempimenti, le modalità<br />

pratiche utili, le norme tecniche esistenti per applicare i dispositivi di legge,<br />

nonché le sanzioni previste per le eventuali inadempienze.<br />

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riferimento.<br />

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7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 63 ILSOLE24ORE<br />

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La cultura dei fatti.


PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Articolo<br />

l Interessanti proposte sulla sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo<br />

In tempi ormai brevi dovrebbe essere pubblicato il decreto “correttivo” al Testo unico sicurezza,<br />

che dovrebbe modificare in modo sostanziale buona parte del D.Lgs. n. 81/2008, rivelatosi<br />

quasi subito in diverse parti lacunoso o non sufficientemente chiaro; proprio per far fronte alle<br />

difficoltà applicative del testo ­ soprattutto nel settore dei cantieri temporanei o mobili ­ il gruppo<br />

regionale edilizia delle ASL della Regione Lazio ha elaborato ed emanato alcune indicazioni (linee<br />

guida) volte a facilitare l’interpretazione delle principali norme del Titolo IV (lavori nei cantieri<br />

temporanei o mobili) la cui applicazione si è rivelata particolarmente ostica.<br />

ILSOLE24ORE 64<br />

Su sicurezza in cantiere e TU<br />

alcune indicazioni operative<br />

dalle ASL­Regione Lazio<br />

l di Gabriele Taddia,avvocatoinFerrara<br />

Ildocumentodelcoordinamentodeidirettori<br />

SPRESALdelleASLdellaRegioneLazio30<br />

settembre2008,«Primeindicazionioperative<br />

perl’applicazionedelD.Lgs.n.81/2008.TitoloIV­cantieritemporaneiomobili»,conserva<br />

un sicuro interesse nonostante la prossima<br />

emanazione del correttivo, anche in considerazionedelfattochenonèancoradatosapere<br />

quandoildecretolegislativomodificativodel<br />

Testo unico, depositato presso la Conferenza<br />

Stato­Regioni, entrerà effettivamente in vigore,<br />

posto comunque il limite ultimo del 16<br />

agosto 2009 per la definitiva emanazione. Il<br />

documento è una vera e propria linea guida,<br />

strutturata in modo da analizzare nel dettaglio<br />

alcune norme contenute nel Titolo IV,<br />

D.Lgs. n. 81/2008, analisi che si presenta<br />

come di sicuro interesse anche per via della<br />

parte di “modulistica” allegata in calce al documento.<br />

Inrealtà, nonmancanelcomplessodeltesto<br />

qualchepassaggiononcompletamentecondi­<br />

visibile,purtenendocontodelfattochediverse<br />

norme introdotte ex novo nel D.Lgs. n.<br />

81/2008 sono estremamente carenti dal<br />

punto di vista del coordinamento con il resto<br />

del corpo normativo, con conseguente estrema<br />

difficoltà nel capire il senso di alcune disposizioni.<br />

Responsabilitàdicommittente<br />

eresponsabilelavori<br />

Èilcaso,peresempio,dellevalutazionicompiute<br />

nelle linee guida sulla responsabilità di<br />

committente e responsabile dei lavori; il documento<br />

delle ASL laziali, riprendendo un<br />

filone dottrinale che ha trovato sostenitori di<br />

indubbioprestigio,haaffermatoche«nelcaso<br />

in cui vi sia un incarico di progettazione e di<br />

controllosull’esecuzionedell’operac’èsemprela<br />

figuradelresponsabiledeilavori.Taleinterpretazione,giàcondivisadalgruppodilavoroediliziainterregionale,risultaconfermatadalfattocheilcomma2dell’art.93metteincapoobbli­<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


ghispecificialsoloresponsabiledeilavori».<br />

Questa interpretazione è nata a causa della<br />

formulazioneassolutamenteinfelicedelladefinizionedi<br />

«responsabile dei lavori»contenuta<br />

nell’art. 89, comma 1, lettera c), D.Lgs. n.<br />

81/2008,ilqualelohadefinitocomeil«soggettoincaricatodalcommittentedellaprogettazione<br />

o del controllo dell’esecuzione dell’opera;<br />

talesoggettocoincideconilprogettistainfasedi<br />

progettazione dell’opera e con il direttore dei<br />

lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel<br />

campodiapplicazionedeldecretolegislativo12<br />

aprile2006n.163esuccessivemodificazioni,<br />

ilresponsabiledeilavorièilresponsabileunico<br />

delprocedimento».<br />

NelvigoredelD.Lgs.n.494/1996erachiaro<br />

chelanominadellostessoresponsabilefosse<br />

lasciata alla piena libertà del committente, il<br />

qualepotevapacificamentescegliere«se»nominareunsoggettochefosseinsuavecedelegato<br />

all’attuazione delle norme legate alla sicurezza<br />

nel cantiere e, soprattutto, «chi» nominare<br />

non essendo la scelta in alcun modo<br />

condizionatadaltestodilegge.<br />

LanuovadefinizionediresponsabiledeilavoricontenutanelTestounicohacomplicatole<br />

cosepoiché,nellaprecedente versione, infatti,ilresponsabiledeilavorieradefinitocomeilsoggettoche«puòessereincaricatodalcommittenteaifinidellaprogettazioneodellaesecuzioneodelcontrollodell’esecuzionedell’opera»;<br />

insostanza, ilTestounico,oltreavincolarela<br />

scelta soggettiva del professionista da nominare,haancheeliminatol’inciso«soggettoche<br />

può essere nominato», facendo sorgere in alcuni<br />

interpreti la convinzione che il legislatoreavessevolutoobbligatoriamentelapresenza<br />

di un soggetto responsabile in vece del<br />

committente.<br />

In realtà una lettura più attenta e articolata<br />

del Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, porta a<br />

conclusioniopposte;èpossibileosservare,infatti,cometutteledisposizioniseguenticontinuanoafarriferimentoaobblighialternativi<br />

del committente o del responsabile dei lavori<br />

e, pertanto, emerge così un quadro che<br />

portaaconcludererispettoall’assenzadiuna<br />

automaticitàrispettoallapresenzadelRL.<br />

In tal senso ha disposto l’art. 90, D.Lgs. n.<br />

81/2008, «Obblighi del committente o del responsabiledeilavori»,che,riprendendoquantoprevistodalD.Lgs.n.494/1996,haprevistoilrapportofracommittenteeresponsabile<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

Articolo<br />

deilavoricomealternativoenonesclusivoin<br />

favore del responsabile lavori rispetto agli<br />

adempimenti imposti dal Titolo IV; l’obbligo<br />

èsempreconfiguratoacaricodelcommittente,<br />

come primo soggetto responsabile tenuto<br />

all’adempimento «o», in via subordinata, a<br />

caricodelresponsabiledeilavori.<br />

Se la nomina fosse effettivamente obbligatoria<br />

oppure addirittura automatica, non vi sarebbe<br />

ragione per prevedere un’alternatività<br />

di obblighi. All’adempimento sarebbe tenuto<br />

ilresponsabiledeilavoriinluogodelcommittente,alqualeresiduerebbealpiùunoneredi<br />

vigilanzarispettoall’attivitàdeldelegato.<br />

Anche l’art. 93 ha ridotto le responsabilità<br />

connesse all'adempimento degli obblighi «limitatamente<br />

all’incarico conferito al responsabile<br />

dei lavori»; è espressamente prevista,<br />

quindi,lanecessitàdiunincaricodelcommittentealresponsabiledeilavoriaffinchécostui<br />

sia costituito responsabile in base a quanto<br />

concordatoconlostessocommittente.<br />

Gli “appalti pubblici”<br />

Per quanto concerne il “settore pubblico”,<br />

l’art.89haprecisatoche,nelcampodiapplicazione<br />

del decreto legislativo 12 aprile<br />

2006, n. 163, il responsabile dei lavori è il<br />

responsabile unico del procedimento. La differenza<br />

con l’art. 3, D.Lgs. n. 494/1996, è<br />

evidente, la norma non fa più riferimento,<br />

come in precedenza, al settore degli appalti<br />

pubblici, ma al campo di applicazione del<br />

D.Lgs.n.163/2006.<br />

Pertanto, ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. n. 163/<br />

2006,lastazioneappaltantedevedesignare,<br />

quale RUP, un soggetto in possesso del titolo<br />

«distudioecompetenzaadeguatiinrelazioneai<br />

compiti per cui è nominato. Per i lavori e i<br />

servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura<br />

deve essere un tecnico. Per le amministrazioni<br />

aggiudicatricideveessereundipendentediruolo.Incasodiaccertatacarenzadidipendentidi<br />

ruoloinpossessodiprofessionalitàadeguate,le<br />

amministrazioniaggiudicatricinominanoilresponsabiledelprocedimentotraipropridipendentiinservizio».<br />

Quindi, non è da escludere che se il RUP,<br />

qualeresponsabiledeilavori,devecoincidere<br />

conilcoordinatoreinfasediprogettazione,lo<br />

stessodebbaavereititolinecessariperesercitarequestoruolo.<br />

Lestazioniappaltantichenonsonopubbliche<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 65 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 66<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

Articolo<br />

amministrazioniedentipubblici,inconformità<br />

ai principi della legge 7 agosto 1990, n.<br />

241, devono individuare, secondo i propri<br />

ordinamenti,unoopiùsoggettiaiqualiaffidareicompitipropridelresponsabiledelprocedimento,<br />

limitatamente al rispetto delle norme<br />

del presente codice alla cui osservanza<br />

sonotenuti [1] .<br />

Ècondivisibile,invece,l’elencazionedegliobblighi<br />

del responsabile dei lavori contenuta<br />

neldocumentodelleASLlaziali.Quantoalle<br />

responsabilitàdelcommittentestesso,neldocumentosonochiaritequelleresidualirispettoagliobblighidelcommittente;atalproposito,ènecessariosottolineareche­inassenzadi<br />

un obbligo di nomina ­ il committente può<br />

decideredinonassegnarealresponsabiledei<br />

lavorialcunicompitichepuòsvolgeredirettamente.Unaconsiderazionechemeritagrandeattenzione,chetuttavianonèpienamentecondivisibile,èrelativaallaverificadell’idoneitàtecnica<br />

delle imprese; nel documento è evidenziato<br />

che «secondo i regolamenti vigenti in<br />

materia di lavori pubblici, è possibile che una<br />

Ditta/Impresa si avvalga, tramite la formula<br />

dell’avvalimento,dicapacitàe/orequisitidialtraImpresaaifinidelraggiungimentodeirequisitiminiminecessariperl’idoneitàtecnico­professionale.<br />

In tali casi la scelta della formula<br />

dell’avvalimento deve essere evidenziata nel<br />

contratto di appalto o in altro documento con<br />

valenza contrattuale con l’indicazione dell’impresadicuicisiavvale.Siritienechelaformula<br />

dell’avvalimentosiaestendibileanchealcasodi<br />

appaltiprivati».<br />

Nulla questio circa la prima parte delle indicazionisull’avvalimento,con<br />

laprecisazioneche<br />

ilricorsoaquestaformuladevenecessariamenteessereesplicitatoinfasedidomandadipartecipazioneallagarapubblica;l’ultimapartedel<br />

discorso, nel quale si estende l’avvalimento al<br />

settore privato, pur essendo sicuramente interessanteeaffascinantedalpuntodivistagiuridico,nonconvincedeltutto.Èopportunoricordare,infatti,chel’avvalimentoèunistitutodinaturasquisitamentepubblicistica,inseritonelcodicedegliappaltipubblici<br />

al fine di ampliare al massimo la platea dei<br />

possibilipartecipantiaunagara(quindi,assicurarelamassimaconcorrenza)negliappaltinei<br />

quali è difficilmente ipotizzabile che una sola<br />

impresasiaingradodipossederetuttiirequisiti<br />

necessari per realizzare al meglio l’opera o il<br />

servizioe,altempostesso,lastazioneappaltante<br />

intenda limitare (pur alla soglia massima<br />

consentita)ilricorsoalsubappalto.Infatti,quello<br />

dei lavori pubblici è un settore speciale, nel<br />

quale le garanzie per la stazione appaltante e,<br />

quindi,perilfruitoredell’operasono(odovrebberoessere)molteplicietalidanonmetterein<br />

alcun modo in pericolo la qualità complessiva<br />

dell’offerta anche in presenza di una impresa<br />

nondirettamentequalificataperlarealizzazionedell’opera.<br />

Bendiversoè,invece,ilsettoreprivato,dovele<br />

necessitàdicontrollosonomaggioriedovela<br />

carenzadicompetenzetecnicheoeconomiche<br />

è supplita solo con altri meccanismi quali il<br />

subappalto o il nolo di attrezzature; se si ammettesse<br />

l’avvalimento nel settore privato, si<br />

potrebbeancherealizzareunaggiramentodellenormeintemadiresponsabilitàsolidaledelcommittenteconl’appaltatoreoilsubappaltatore<br />

per le retribuzioni dei dipendenti dell’appaltatore,<br />

ovvero della responsabilità ex art.<br />

26,comma4,Testounicosicurezza.<br />

La tesi è sicuramente interessante, tuttavia<br />

non sembra rispondere al dettato normativo<br />

che in nessun caso ha previsto l’estensione<br />

dell’avvalimentoalsettoreprivato.<br />

Sono condivisibili, invece, le considerazioni<br />

svolte in ordine agli obblighi incombenti ex<br />

art. 97 sul datore di lavoro dell’impresa affidataria;<br />

la linea guida ha precisato che deve<br />

«ritenersi soddisfatto l’obbligo di cui sopra da<br />

partedelladittaaffidataria,nelmomentoincui<br />

lastessapredispongaunpercorsoorganizzativo<br />

specifico e documentato e verificabile, comunque<br />

in linea con quanto previsto dall’art. 30<br />

commi 2, 3, 4. Si ritiene che il datore di lavoro<br />

della ditta affidataria, al fine di vigilare sulle<br />

imprese subappaltatrici, non possa utilizzare<br />

personale o usufruire delle capacità organizzative<br />

delle imprese stesse», una considerazione<br />

sicuramente apprezzabile.<br />

Lanormanonlohaprecisato,maèassolutamenteinopportunoanzi,deveessereconside­<br />

1) Per maggiori informazioni sull’argomento si veda, dello stesso Autore, Responsabile dei lavori: la decisione sulla<br />

nominaèobbligatoriaofacoltativa?,in<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>n.8/2009,pag.52.<br />

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ato vietato, che controllore e controllato<br />

coincidano, come sarebbe nel caso in cui il<br />

datoredilavorodell’impresaaffidatariautilizzasse<br />

personale o risorse del subappaltatore<br />

pericontrolliacaricodelsubappaltatoremedesimo.<br />

Lasospensionedell’attività<br />

Estremamente interessanti sono anche gli<br />

esempiapplicativisuicasidisospensionedell’efficaciadeltitoloabilitativo;inquestasezione<br />

e in quella dedicata alla interdizione dell’attività<br />

imprenditoriale, le linee guida delle<br />

ASL laziali hanno fornito il contributo di<br />

maggioreinteresseequalitàinquantoappare<br />

utilissimoilricorsoacasipraticiperverificare<br />

l’applicazione della norma. Si rimanda alla<br />

lettura dei singoli approfondimenti contenuti<br />

nel documento, i quali appaiono estremamente<br />

chiari e non necessitano di particolari<br />

considerazioni.<br />

Per quanto concerne la sospensione dell’attività,<br />

il documento ha precisato opportuna­<br />

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PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Articolo<br />

mentechel’organodivigilanza,nelmomento<br />

in cui si avvede dell’esistenza di una grave e<br />

reiterata violazione (che, quindi, legittima la<br />

sospensione dell’attività) deve attivarsi con<br />

duepercorsifralorodistinti:<br />

l uno di carattere penale con la redazione<br />

del verbale di ispezione e di prescrizione<br />

che contesta all’interessato la violazione<br />

dellanorma;<br />

l un altro di carattere amministrativo con<br />

l’adozione del provvedimento di sospensionedell’attività.Seguel’indicazioneprecisadeipercorsidiimpugnazione.<br />

Nel complesso le linee guida appaiono come<br />

unostrumentodiindubbiautilitàperconsentireall’imprenditoredinonincorrereinviolazionidettatedalledifficoltàinterpretativedellenorme.Ildocumentopresentaanchealcuniaspettichemeritanounapprofondimentocritico,<br />

ma che sicuramente contribuiscono ad<br />

ampliare il dibattito su una normativa mai<br />

sufficientementechiara. l<br />

I LIBRI DI AMBIENTE & SICUREZZA<br />

SICUREZZA SUL LAVORO:<br />

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ<br />

di M. Vigone<br />

L'impresa, sia di grandi che di piccole dimensioni, ha una serie di<br />

adempimenti che consistono, fra gli altri, in denunce, registrazioni,<br />

collaudi, verifiche, richieste di autorizzazioni.<br />

Il volume analizza, sotto forma di schede, ogni argomento trattato dal<br />

nuovo Testo unico sulla sicurezza, Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008,<br />

riportando: il testo di legge da rispettare, l'indicazione degli<br />

adempimenti, le modalità pratiche utili al perseguimento del fine voluto,<br />

nonché le sanzioni previste per le eventuali inadempienze.<br />

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ILSOLE24ORE 68<br />

GRANDI RISCHI<br />

FocusTU­OsservatorioISPESL­Articolo<br />

LA PREVENZIONE INCENDI NEL TU SICUREZZA<br />

l di Marcello Tambone<br />

1° Ricercatore Dipartimento Tecnologie di sicurezza - ISPESL<br />

Presente fin dall’antichità, il rischio di incendio ha sempre caratterizzato qualsiasi<br />

attività antropica. Tra le numerose cause da cui derivavano gli incedi nel passato,<br />

possono essere evidenziate quelle dovute al largo impiego del legno come elemento<br />

costruttivo, ovvero alla mancanza di una idonea prevenzione incendi nei luoghi di<br />

lavoro. Ma se è vero che a partire dalla seconda metà dell’800 il legno utilizzato<br />

nelle costruzioni è era stato progressivamente sostituito da altri materiali non<br />

combustibili, è altrettanto vero che altri pericoli provenivano dalle nuove<br />

architetture, come quelli derivati delle maggiori difficoltà di esodo, o quelli<br />

provenienti dalla presenza di strutture metalliche poco affidabili in caso d’incendio<br />

o ancora quelli originati dai ”nuovi” gas d’incendio provenienti dalla combustione<br />

di materiali di rivestimento, di finitura e di arredo. Oggi, al fine di realizzare una<br />

idonea prevenzione incendi, è necessario che ogni datore di lavoro provveda<br />

a effettuare una idonea valutazione dei rischi d’incendio dei luoghi di lavoro,<br />

ad adottare idonee misure per la riduzione dei pericoli d’incendio e a formare<br />

e informare tutti lavoratori esposti.<br />

L’incendio è sempre stato ed è tutt’ora<br />

uno dei maggiori pericoli in<br />

tutte le attività umane. Infatti,<br />

grandi incendi, in passato, hanno<br />

devastato popolosi quartieri o, addirittura,<br />

intere città [1] , in parte per<br />

il massiccio impiego del legno come:<br />

l elemento portante (aree mediterranee);<br />

l materiale da costruzione (aree<br />

del nord Europa);<br />

Osservatorio<br />

acuradell’Ufficio<br />

RelazioniconilPubblico<br />

in parte per la mancanza di:<br />

l opportuna prevenzione nelle attività<br />

lavorative;<br />

l appropriati “corpi” organizzati,<br />

addestrati e muniti di mezzi, dispositivi<br />

e attrezzature per la<br />

lotta alle calamità in genere e<br />

agli incendi in particolare;<br />

l necessaria informazione delle<br />

persone sul comportamento da<br />

adottare in caso di incendio.<br />

D’altronde, se è vero che le strutture<br />

realizzate con materiali<br />

combustibili sono andate in gran<br />

parte scomparendo già a partire<br />

dal XIX secolo e sostituite con il<br />

ferro, la ghisa, l’acciaio e il cemento<br />

armato, è altrettanto vero<br />

che nuove problematiche si sono<br />

sviluppate nelle architetture a<br />

partire dalla seconda metà dell’800,<br />

come:<br />

l la maggiore difficoltà di esodo<br />

1) Peresempio,gliincendidiRomadel64d.C.(volontario),diLondradel798edel982,diVeneziadel1106,diDresdadel1491,diOslodel<br />

1624,diLondradel1665,diEdimburgodel1700,diCopenaghendel1728,diStoccolmadel1751,diCostantinopolidel1750-1756-<br />

1782-1784-1870,diMoscadel1812(semidistruttadaglistessirussipercacciareNapoleoneBonaparte),diChicagodel1871,diParigi<br />

del 1871, di Boston del 1872, di San Francisco del 1906 (incendio determinato dalla scoppio delle tubature del gas a seguito di un<br />

disastrosoterremoto),diBruxellesdel1910,diTokiodel1923.<br />

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in caso d’incendio, dovuta<br />

ai notevoli sviluppi in altezza<br />

delle nuove architetture (come,<br />

per esempio, i primi grattacieli<br />

nordamericani);<br />

l la presenza di strutture metalliche,<br />

poco affidabili in caso d’incendio;<br />

l i pericolosissimi gas d’incendio<br />

provenienti dai nuovi materiali<br />

di rivestimento, di finitura e di<br />

arredo, come l’acido cianidrico,<br />

l’acido cloridrico, l’acroleina,<br />

il fosgene, l’ammoniaca<br />

ecc., che si sono aggiunti ai<br />

consueti pericoli dovuti a carenza<br />

di ossigeno nell’area interessata<br />

dall’incendio, a fumi<br />

visibili, a gas d’incendio come<br />

l’anidride carbonica, l’ossido<br />

di carbonio ecc.<br />

Per far fronte alle vecchie e alle<br />

nuove problematiche legate all’incendio,<br />

anche in Italia, a partire<br />

dal 1955, il legislatore ha provveduto<br />

all’emanazione di un corpus<br />

di norme in materia antincendio<br />

nei luoghi di lavoro, con le quali è<br />

stata indicata la strada da percorrere<br />

per:<br />

l prevenire l’insorgenza di un incendio<br />

e la sua eventuale propagazione;<br />

l mettere in salvo, nel minore<br />

tempo possibile, le persone presenti<br />

sul luogo del sinistro;<br />

l combattere l’incendio con le<br />

attrezzature, i mezzi e i dispositivi<br />

antincendio (quando possibile).<br />

Ai fini della prevenzione è necessario<br />

provvedere alla realizzazione<br />

di opere di ingegneria con criteri<br />

antincendio, all’installazione<br />

di mezzi necessari alla lotta al-<br />

GRANDI RISCHI<br />

FocusTU­OsservatorioISPESL­Articolo<br />

l’incendio, al costante controllo e<br />

manutenzione, all’adozione di<br />

opportune misure organizzative e<br />

gestionali, alla formazione e all’informazione<br />

dei lavoratori.<br />

OPERE DI INGEGNERIA<br />

CON CRITERI ANTINCENDIO<br />

Le opere di ingegneria devono essere<br />

realizzate con criteri antincendio<br />

(a cura dei progettisti e dei<br />

costruttori), quindi, già attrezzate,<br />

prima della loro messa in servizio,<br />

con:<br />

l strutture resistenti al fuoco;<br />

l compartimentazioni (parte/i della<br />

struttura edilizia delimitata da<br />

elementi costruttivi con resistenza<br />

al fuoco REI predeterminata);<br />

la compartimentazione comprende<br />

i solai (compartimentazione<br />

orizzontale), le pareti divisorie<br />

(compartimentazione verticale) e<br />

le porte;<br />

l percorsi di esodo “protetti”;<br />

l scale interne “protette”, a<br />

“prova di fumo”, a “prova di<br />

fumo con zona filtro semplice”,<br />

o con “disimpegno mantenuto<br />

in soprapressione” o, ancora,<br />

con “canna di ventilazione”<br />

sfociante sopra la<br />

copertura ecc., installate in<br />

posizione contrapposta (quando<br />

sono più di una);<br />

l scale di sicurezza esterne, costruite<br />

con materiali incombustibili,<br />

installate in una posizione<br />

tale da non poter essere raggiunte<br />

dagli effetti di un<br />

incendio (gas d’incendio, fumo,<br />

calore e fiamme), e in posizione<br />

contrapposta (quando risultano<br />

presenti più di una scala);<br />

l uscite di emergenza costituite<br />

di un numero di moduli (1 modulo<br />

è pari a 0,60 m) proporzionali<br />

al numero massimo previsto delle<br />

persone in esodo di emergenza,<br />

ubicate in posizione contrapposta<br />

(quando risultano<br />

presenti più di una uscita di<br />

emergenza) [2] .<br />

MEZZI ANTINCENDIO<br />

Ai fini della lotta antincendio, è<br />

necessario provvedere all’installazione,<br />

all’interno dei luoghi<br />

di lavoro (a cura del datore di<br />

lavoro in collaborazione con il<br />

RSPP), di:<br />

l estintori portatili (numero, tipologia,<br />

capacità e ubicazione);<br />

l estintori carrellati (numero, tipologia,<br />

capacità e ubicazione);<br />

l idranti e naspi (numero, ubicazione);<br />

l attacchi di mandata per autopompe<br />

(numero, ubicazione);<br />

l rivelatori d’incendio (numero,<br />

tipologia e ubicazione);<br />

l impianti di spegnimento automatico<br />

e/o manuale d’incendio (numero,<br />

tipologia e ubicazione);<br />

l impianti di allarme acustici e/<br />

od ottici, ad attivazione automatica<br />

e/o manuale;<br />

l dispositivi di illuminazione di<br />

emergenza (numero, tipologia e<br />

ubicazione);<br />

l porte resistenti al fuoco (caratteristiche<br />

e ubicazione);<br />

l vie e uscite di emergenza;<br />

l segnaletica di salute e di sicurezza<br />

sul lavoro, tipologia e ubicazione<br />

(cartelli di “divieto”, di<br />

“avvertimento”, di “prescrizione”,<br />

di “salvataggio”, di “soccorso”,<br />

“antincendio”, che evidenziano<br />

“ostacoli”;<br />

2) Per esempio, il decretodelMinisterodell’Interno22febbraio2006,«Approvazionedellaregolatecnicadiprevenzioneincendiperla<br />

progettazione,lacostruzioneel’eserciziodiedificie/olocalidestinatiaduffici».<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 69 ILSOLE24ORE


l segnaletica “aggiuntiva”, come<br />

le planimetrie dei luoghi di lavoro,<br />

dove siano riportate le seguenti<br />

informazioni:<br />

- la posizione di colui che guarda<br />

il cartello;<br />

- il percorso più breve per il raggiungimento<br />

di una uscita di sicurezza<br />

o di un luogo sicuro;<br />

- l’ubicazione delle scale di<br />

emergenza e quella dei dispositivi<br />

di lotta agli incendi (estintori<br />

e idranti);<br />

l armadi con attrezzature antincendio<br />

(contenenti, per esempio,<br />

secchiello di sabbia, picozzino,<br />

coperta antifiamma,<br />

lampada di emergenza autoalimentata<br />

ecc.), DPI (come, per<br />

esempio, elmetto con visiera,<br />

indumenti ignifughi, guanti antiustione,<br />

stivali in gomma,<br />

maschera antigas, autorespiratore<br />

ecc.), numero, contenuti,<br />

ubicazione ecc. [3] .<br />

CONTROLLO<br />

E MANUTENZIONE<br />

Per ottenere una efficace prevenzione<br />

degli incendi è opportuno effettuare<br />

il controllo e la manutenzione<br />

degli impianti, dei dispositivi,<br />

delle attrezzature e dei mezzi<br />

antincendio presenti nei luoghi di<br />

lavoro (a cura del datore di lavoro),<br />

affinché il loro livello di sicurezza<br />

non scada nel tempo [4] .<br />

MISURE ORGANIZZATIVE<br />

E GESTIONALI<br />

È opportuno adottare misure organizzative<br />

e gestionali (a cura del<br />

datore di lavoro in collaborazione<br />

del RSPP), quando, a seguito della<br />

valutazione dei rischi, di quella<br />

ILSOLE24ORE 70<br />

GRANDI RISCHI<br />

FocusTU­OsservatorioISPESL­Articolo<br />

d’incendio e del piano di emergenza,<br />

sono individuate particolari<br />

difficoltà nell’esodo, come, per<br />

esempio, quando:<br />

l in un luogo di lavoro risulta presente<br />

una o più persone “diversamente<br />

abili” (punto 8.3, Allegato<br />

VIII al D.M. 10 marzo 1998,<br />

«Assistenza alle persone disabili<br />

in caso di incendio», e circolare<br />

del Ministero dell’Interno 1°<br />

marzo 2002, n. 4, «Linee guida<br />

per la valutazione della sicurezza<br />

antincendio nei luoghi di lavoro<br />

ove siano presenti persone<br />

disabili»);<br />

l la struttura edilizia presenta<br />

vincoli architettonici o urbanistici<br />

e, quindi, è necessario porre<br />

in essere opportune misure<br />

precauzionali per lo sfollamento<br />

delle persone in caso di emergenza<br />

(decreto del Ministero dei<br />

Beni culturali e ambientali 20<br />

maggio 1992, n. 569, «Regolamento<br />

contenente norme di sicurezza<br />

antincendio per gli edifici<br />

storici e artistici destinati a<br />

musei, gallerie, esposizioni e<br />

mostre») ecc.<br />

FORMAZIONE<br />

E INFORMAZIONE<br />

Il datore di lavoro deve provvedere<br />

alla formazione e all’informazione<br />

dei lavoratori sui pericoli d’incendio<br />

nei luoghi di lavoro e sul comportamento<br />

che deve essere adottato in<br />

caso di una emergenza incendio. In<br />

particolare, i lavoratori sono:<br />

l informati:<br />

- sui rischi d’incendio legati all’attività<br />

svolta;<br />

- sui rischi di incendio legati alle<br />

specifiche mansioni svolte;<br />

- sulle misure di prevenzione e<br />

3) Sivedanogliartt.17,43e46,D.Lgs.9aprile2008,n.81,egliartt.2e5,D.M.10marzo1998.<br />

4) Sivedal’art.18,D.Lgs.9aprile2008,n.81.<br />

di protezione incendi adottate<br />

nel luogo di lavoro con particolare<br />

riferimento:<br />

a) all’osservanza delle misure di<br />

prevenzione incendi e relativo corretto<br />

comportamento negli ambienti<br />

di lavoro;<br />

b) al divieto di utilizzo degli ascensori<br />

per l’evacuazione in caso d’incendio;<br />

c) all’importanza di tenere chiuse<br />

le porte resistenti al fuoco (REI);<br />

d) alle modalità di apertura delle<br />

porte di uscita;<br />

- sull’ubicazione delle vie di<br />

uscita;<br />

- sulle procedure che devono essere<br />

adottate in caso di incendio<br />

e, in particolare:<br />

a) le azioni da attuare in caso di<br />

incendio;<br />

b) l’azionamento del segnale di allarme;<br />

c) le procedure da porre in essere al<br />

momento dell’attivazione dell’allarme,<br />

nella fase di esodo, fino al<br />

punto di raccolta in un luogo sicuro;<br />

- sui nominativi dei lavoratori<br />

incaricati della gestione dell’emergenza<br />

incendio e di pronto<br />

soccorso;<br />

- sul nominativo del RSPP dell’azienda.<br />

formati:<br />

- sui rischi di incendio correlati<br />

al posto di lavoro (come, per<br />

esempio, i lavoratori addetti all’utilizzo<br />

di sostanze infiammabili<br />

ovvero di attrezzature a<br />

fiamma libera);<br />

- quando svolgono incarichi di<br />

prevenzione, di lotta antincendio<br />

ovvero di gestione delle<br />

emergenze. In questo caso, la<br />

formazione dovrà essere conforme<br />

ai contenuti dell’Allegato<br />

IX al D.M. 10 marzo 1998. l<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


GRANDI RISCHI<br />

Articolo<br />

l Sostanze pericolose. L’ADR 2009 fornisce osservazioni e chiarimenti sul riutilizzo<br />

Imballaggi ricondizionati:<br />

nuove prescrizioni e prove<br />

per il recupero dei contenitori<br />

Il recupero e riutilizzo degli imballaggi di dimensioni ridotte ­ per motivi di rischio l’ADR non<br />

prevede processi di ricondizionamento per i grandi imballaggi e per i GIR ­ sono attività<br />

ricondotte alle prescrizioni riguardanti gli “imballaggi ricondizionati”, poiché nell’ADR manca<br />

la definizione di “imballaggio recuperato”. Ogni imballaggio destinato a subire trattamento di<br />

ricondizionamento deve recare i marchi prescritti dall’ADR in forma permanente. I marchi destinati<br />

agli imballaggi ricondizionati non devono indicare caratteristiche funzionali superiori a quelle per<br />

le quali il prototipo originale è stato provato e marcato. Quest’ultimo aspetto è fondamentale nel<br />

campo delle merci pericolose regolamentato da prescrizioni più restrittive e cautelative di quelle<br />

previste nella norma ambientale del recupero dei rifiuti di imballaggio.<br />

l di Filippo BonfattieMichele Rotunno,DangerousGoodsSafetyAdvisorADReconsulenti<br />

ambientali-EcoricercheS.r.l.<br />

Il capitolo 1.2 dell’accordo ADR definisce<br />

“imballaggio”unoopiùrecipientieognialtro<br />

elemento o materiale necessario per permettere<br />

ai recipienti di svolgere la loro funzione<br />

dicontenimentoealtrefunzionidisicurezza.<br />

L’accordo definisce varie tipologie di imballaggio:<br />

combinato, composito, di soccorso,<br />

esterno, intermedio, interno, metallico leggero,<br />

ricondizionato, ricostruito, riutilizzato, a<br />

tenutadipolveri.<br />

Leprescrizionirelativeallacostruzioneealle<br />

prove di conformità degli imballaggi sono riportate<br />

nel capitolo 6.1 dell’accordo. Si deve<br />

notare comunque che l’ADR considera imballaggiirecipientidicapacitànonsuperioreai450leche,unavoltariempiti,nonpresentinomassanettasuperiorea400kg.Tuttavia<br />

quest’ultimo valore di massa costituisce un<br />

limitesuperioreedeveesserevalutatoinfun­<br />

zione del gruppo di imballaggio delle merci<br />

pericolosecontenute(sivedalasezione4.1.4<br />

dell’accordo).<br />

Irecipientidicapacitàsuperiorea450lecon<br />

massanettamassimasuperiorea400kg(ma<br />

convolumeinferiorea3m 3 )vengonodefiniti<br />

dall’ADR“grandiimballaggi”esonoprogettati<br />

per movimentazione meccanica. L’ADR riportaleprescrizionidicostruzioneeleprove<br />

tecnichealcapitolo6.6.<br />

Gli imballaggi trasportabili rigidi o flessibili<br />

diversi da quelli specificati nel capitolo 6.1<br />

dell’accordovengono,infine,definitiGIR,ovvero<br />

“grandi imballaggi per il trasporto alla<br />

rinfusa”. Progettati per la movimentazione<br />

meccanica, i GIR hanno capacità non superiore<br />

a 3 m 3 per le materie solide e liquide a<br />

medio e basso rischio dei gruppi di imballaggioIIeIIIecapacitànonsuperiorea1,5<br />

m 3<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 71 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 72<br />

GRANDI RISCHI<br />

Articolo<br />

perlemateriesolidedigruppodiimballaggio<br />

I nel caso di GIR flessibili, di plastica rigida,<br />

compositi, di cartone o di legno. Qualora siano<br />

di materiale metallico, per le materie di<br />

gruppodiimballaggioI,iGIRpossonoavere<br />

capacità fino a 3 m 3 . Le prescrizioni relative<br />

alla costruzione e le prove sono riportate nel<br />

capitolo6.5dell’accordo.<br />

Nellapraticaquotidiana,èpossibileimbattersiinimballaggiderivantidaprocessodirecupero,ovveroricondizionati.Illegislatoreponeregolechiareinmeritoalladisciplinadiomologazione<br />

degli imballaggi, delle prove che<br />

essi devono subire prima di essere utilizzati,<br />

in funzione del tipo di merce pericolosa, e<br />

delle marcature che essi debbono riportare,<br />

sia che si tratti di imballaggi nuovi, sia che si<br />

tratti di recipienti ricondizionati. La sottosezione<br />

6.1.1.4 dell’accordo stabilisce, infatti,<br />

che gli imballaggi devono essere fabbricati,<br />

ricondizionatieprovatisecondounprogramma<br />

di garanzia di qualità, giudicato soddisfacente<br />

dall’autorità competente, in modo che<br />

ogni imballaggio soddisfi le prescrizioni del<br />

capitolo6.1dell’accordo.<br />

Gli utilizzatori degli imballaggi, tuttavia, non<br />

mostranosemprealtrettantacautelanellaverifica<br />

degli imballaggi acquistati, soprattutto<br />

quandoquestiprovengonodaunprocessodi<br />

recupero. Molti imballaggi che hanno contenuto<br />

merci pericolose e non pericolose, vengono<br />

avviati a procedure di recupero sia in<br />

regime semplificato ai sensi dell’art. 216,<br />

D.Lgs.n.152/2006 [1] esuccessivemodifiche<br />

e integrazioni (soprattutto nel caso degli imballaggi<br />

non pericolosi codificati con CER<br />

15.01.02, 15.01.04, 15.01.05, 15.01.06,<br />

15.01.09), sia in regime ordinario ai sensi<br />

dell’art.208delmedesimodispostonormativo(èquestoilcasodegliimballaggipericolosi,ovverochehannocontenutomercepericolosa,codificaticonCER15.01.10*e15.01.11*).<br />

In questo caso le società che effettuano il<br />

trattamento dei rifiuti di imballaggio e che<br />

operano sul territorio nazionale in regime di<br />

comunicazione o autorizzazione alle attività<br />

direcuperoR3,R4,R5,oltrealciclodirecupero<br />

previsto nella propria autorizzazione finalizzato<br />

alla trasformazione del rifiuto in<br />

materia prima secondaria, ovvero “mps”, de­<br />

vonorispettareancheledisposizioniexsottosezione<br />

6.1.3.8 dell’ADR e quelle della definizionediimballaggioricondizionatodicuial<br />

capitolo 1.2 dell’accordo. Poiché nell’ADR<br />

mancaladefinizionediimballaggiorecuperato,<br />

si ritiene che la materia prima secondaria<br />

derivante dal processo di recupero di un imballaggiopossaesserericonducibilearagione<br />

all’“imballaggioricondizionato”.<br />

Siricorda,però,chel’ADRdefiniscerigorosamente<br />

l’“imballaggio ricondizionato”, ovvero<br />

esso può essere un fusto metallico ripulito<br />

affinché i materiali di costruzione ritrovino il<br />

loroaspettoiniziale,essendostatirimossitutti<br />

icontenuti,lacorrosioneinternaedesterna,i<br />

rivestimentiesternieleetichette.Ilcontenitore<br />

deve essere ripristinato nella sua forma e<br />

nel suo profilo originale, essendo stati raddrizzati<br />

(se necessario) e resi stagni gli orli e<br />

sostituite tutte le guarnizioni di tenuta che<br />

non facciano parte dell’imballaggio, e deve<br />

essere,infine,ispezionatodopolaripuliturae<br />

prima di essere verniciato. Non sono conformi<br />

al processo di ricondizionamento imballaggichepresentinocorrosionepervaiolatura<br />

(pitting corrosion), per crevice corrosion o per<br />

corrosione generalizzata, così come non lo<br />

sonosepresentanoevidentidifettiallafilettaturaochiusuredanneggiate.<br />

Anche gli imballaggi di plastica, quali fusti e<br />

taniche,possonoesserericondizionatiapatto<br />

chesianostatiripulitipermostrareimateriali<br />

di costruzione, dopo l’eliminazione di ogni<br />

residuo del carico, dei rivestimenti esterni e<br />

delle etichette. Devono, inoltre, essere stati<br />

sostituiti tutti i giunti che non abbiano fatto<br />

parteintegrantedell’imballaggioedeveessereeffettuataunaispezionedopolaripulitura.<br />

Imballaggi che presentano incisioni, piegature,fessure,filettatureochiusuredanneggiate<br />

o altri difetti visibili non sono conformi al<br />

processodiricondizionamento.<br />

Permotividirischiodovutiallalorocapienza,<br />

l’ADR non prevede processi di ricondizionamentoperigrandiimballaggieperiGIR.<br />

Giuridicamente le caratteristiche funzionali<br />

richiestedallegislatorenelcampodellemerci<br />

pericolose sono sicuramente più restrittive e<br />

cautelativediquelleprevistenellanormaambientale<br />

del recupero dei rifiuti di imballag­<br />

1) «Normeinmateriaambientale»(inS.O.n.96allaGazzettaUfficialedel14aprile2006,n.88).<br />

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Esempio di marcatura presente<br />

su imballaggio ricondizionato<br />

3H1/Y1.2/150/06<br />

I/ROSSI RECUPERI/09/RL<br />

gio.Ovviamentelarispostarisiedenellafinalità<br />

che ha l’imballaggio recuperato e nella<br />

volontàdellegislatoredinonrichiedereprove<br />

direcuperotroppooneroseperquegliimballaggi<br />

che non saranno destinati a contenere<br />

mercipericolose.<br />

Leaziendecherecuperanogliimballaggiper<br />

immetterli sul mercato come “mps”, o effettuandounasemplicelavorazioneconto/terziperunadittaritirando,ricondizionandoerendendoallamedesimadittaglistessiimballaggi<br />

(debitamente identificati), devono quindi<br />

rispettareanchequantorichiestodall’ADRin<br />

materia,ovveroquantoprescrittoallesottosezioni6.1.3.8e6.1.3.9dellanorma.Ladittacheeffettuailricondizionamentodell’imballaggio<br />

deve apporre un marchio durevolecomprendentenell’ordine:<br />

l il nome dello Stato nel quale è stato effet­<br />

GRANDI RISCHI<br />

Articolo<br />

tuato il ricondizionamento, indicato nella<br />

sigladistintivaprevistaperiveicolineltrafficointernazionale;<br />

l il nome della società che ricondiziona o<br />

altraidentificazionedell’imballaggiospecificatadall’autoritàcompetente;<br />

l l’anno di ricondizionamento, la lettera “R”<br />

e,perogniimballaggiocheabbiasuperato<br />

la prova di tenuta prescritta al 6.1.1.3, la<br />

letteraaddizionale“L”.<br />

Un esempio di marcatura presente su un im­<br />

ballaggio ricondizionato può essere la se­<br />

Fonte: GSE, 2008<br />

guente:<br />

Ogni imballaggio suscettibile di subire trattamento<br />

di ricondizionamento deve recare i<br />

marchi prescritti dall’ADR in forma permanente(adesempioappostoperimbutitura).<br />

Qualora dopo le operazioni di recupero e ricondizionamentoimarchiprescrittial6.1.3.1<br />

dell’ADR (marcatura UN) non appaiano più<br />

né sul coperchio, né sulla virola di un fusto<br />

metallico, il ricondizionatore deve applicarli<br />

in una forma durevole, seguiti dai marchi soprariportati.Questimarchinondevonoindicare<br />

caratteristiche funzionali superiori a<br />

quelleperlequaliilprototipooriginaleèstato<br />

provatoemarcato.Qualoragliimballaggifossero<br />

fabbricati in materia plastica riciclata,<br />

dovràessereappostaancheladicitura“REC”<br />

inprossimitàdelmarchioprescrittoal6.1.3.1,<br />

facendosalvalaqualitàdellamateriaplastica<br />

recuperata ai sensi del D.M. 5 febbraio<br />

1998 [2] esuccessivemodificheeintegrazioni,<br />

oveapplicabile. l<br />

2) «Individuazionedeirifiutinonpericolosisottopostialleproceduresemplificatedirecuperoaisensidegliarticoli31<br />

e33deldecretolegislativo5febbraio1997,n.22»(inS.O.n.72allaGazzettaUfficialedel16aprile1998,n.88).<br />

Norme, progetti, appalti, mercati.<br />

Informazioni e abbonamenti al sito http://vetrina.ilsole24ore.com/ediliziaterritorio<br />

Figura 1<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 73 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 74<br />

GRANDIRISCHI<br />

Domandeerisposte<br />

Quesiti sull’antincendio<br />

l acuradi Mario Abate,DirettoreViceDirigente,ComandoprovincialeVVF-Milano<br />

Cointestazione del CPI<br />

DOMANDA<br />

Un’esposizionediautoèstatarealizzatainunedificioausoesclusivocostituitodaduepianifuoriterrasulla<br />

basediunprogettoapprovatonel2001.<br />

Alpianoterra,disuperficieparia900m 2 ,èrealizzatalaveraepropriaesposizioneaccessibilealpubblico.<br />

Alpianoprimo,disuperficieparia900m 2 ,èstatorealizzatoildepositodiautoveicoli(prividicarburantee<br />

con alimentazione elettrica disconnessa). Per portare le auto al piano primo è installato un apposito<br />

montacarichi. Ilproprietariohadecisodidividereinduel’edificioediaffittareledueporzionidell’edificioa<br />

duesocietàdivenditadiautodistinte.<br />

Alpianoterrasarannorealizzati,pertanto,duecompartimentiprividicomunicazionieconaccessiindipendentidestinatientrambiaesposizioneautoaccessibilealpubblico.<br />

Alprimopianosarannorealizzatiduecompartimentidestinatiadepositodiautoveicoli(prividicarburantee<br />

conalimentazioneelettricadisconnessa).<br />

Entrambeleporzioniavrannosuperficielordacomplessivasuperiorea400m 2 percuisarannoindividuabili<br />

comeattività87dicuialD.M.16febbraio1982.<br />

Ilmiodubbioriguardailmontacarichichesarebbeutilizzatoperportareleautoinentrambiidepositiautoal<br />

primopiano.Ilmontacarichisaràaccessibiledall’esterno(daspazioscoperto).Ilvanodelmontacarichiavrà<br />

resistenzaalfuocoREI120.AlpianoprimosaràrealizzatoundisimpegnodisbarcoREI120.Lacomunicazione<br />

con un compartimento (deposito auto) avverrà tramite porta REI 120 con autochiusura. La comunicazione<br />

conl’altrocompartimento(depositoauto)avverràtramitefiltroaprovadifumo.<br />

Chiaramente,questamodificacomportalarichiestadelparerediconformitàantincendio.<br />

Il fatto di avere il montacarichi in comune e l’impianto idrico antincendio in comune comporta il dover<br />

cointestareilcertificatodiprevenzioneincendialleduesocietà?<br />

RISPOSTA<br />

Perrispondereinmanieraprecisaoccorrerebbe<br />

verificare esattamente la configurazione<br />

delleattivitàdescritte.<br />

In linea di massima, quello che può determinarelanecessitàdicointestareilcertificatodiprevenzioneincendièlaconnessionefunzionalefraleduesezionidell’edificio.Laconnessione<br />

funzionale può essere determinata, più<br />

Larghezza delle scale e delle uscite di un albergo<br />

DOMANDA<br />

che dalla unicità dell’impianto antincendio,<br />

dalla fruizione non completamente distinta<br />

delledueattivitàe,quindi,dall’eventualeutilizzocomunedimontacarichi,diviediaccesso,diviediesodo,dicomandidiinterventodi<br />

emergenzaecc.<br />

Un altro elemento di valutazione può essere<br />

costituito dall’indipendenza dei comandi degli<br />

impianti (per esempio, elettrico, antincendio)perogniattività.<br />

Comesicalcolalalarghezzadellescalefacentipartedelsistemadiviediesododiun’attivitàalberghiera?<br />

Ai sensi del punto 7.6, «Larghezza totale delle uscite», D.M. 9 aprile 1994, «La larghezza totale delle<br />

uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo<br />

affollamentoprevistoelacapacitàdideflussodelpiano.<br />

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GRANDIRISCHI<br />

Domandeerisposte<br />

Perlestrutturericettivecheoccupanopiùdiduepianifuoriterra,lalarghezzatotaledelleviediuscitache<br />

immettonoall’apertovienecalcolatasommandoilmassimoaffollamentoprevistoinduepianiconsecutivi,<br />

conriferimentoaquelliaventimaggioreaffollamento».<br />

Dovendo calcolare la larghezza delle scale nonché il numero totale dei moduli di uscite di emergenza<br />

necessariaffinchèsiagarantitol’esodo,nelcasoincuiiduepianiamaggioraffollamentosianoilpianoterra<br />

(doveèpresenteilristorante,lahall,ilbar,lasalacolazioniecc.)eilprimopiano,conqualecriteriosicalcolala<br />

larghezzadellescale?<br />

Considerando la somma dell’affollamento del piano terra e del primo piano oppure, visto che le persone<br />

presentialpianoterranonutilizzanolescale,solol’affollamentodelprimopiano?<br />

RISPOSTA<br />

Lalarghezzadellescaledeveesseredeterminatainbaseall’affollamentoprevistoneidue<br />

pianiconsecutiviinelevazionecheospitanoil<br />

maggiornumerocomplessivodipersone.<br />

Quindi,escludendoilpianoterra,occorreindividuare<br />

i due piani consecutivi di massimo affollamento<br />

e calcolare la larghezza delle scale<br />

in base alla somma delle presenze di ciascun<br />

piano e alla capacità di deflusso prevista dal<br />

punto7.2,decretoministeriale9aprile1994.<br />

Viceversa, se, come spesso accade, le uscite<br />

del piano terra sono indipendenti dal vano<br />

scala, il dimensionamento delle uscite al pianoterradevetenercontodelmassimoaffollamentoprevistoaquestolivello.<br />

A queste uscite (o numero di moduli) calcolate<br />

perilpianoterraoccorreaggiungere,invece,ulteriori<br />

moduli di esodo per tenere conto delle<br />

scaleprovenientidaipianisuperioriqualoraqueste<br />

non immettano direttamente all’aperto ma,<br />

per esempio, conducano nella hall dell’albergo<br />

(neicasiincuiquestasituazioneèconsentita).<br />

Tramezzi di separazione tra corridoio e camera<br />

DOMANDA<br />

All’internodiunalbergo,sel’accessoallecamere,ubicatealprimo,alsecondoealterzopianofuoriterra(al<br />

pianoterraèpresentelahallelasalacolazioni),èrealizzatomedianteunballatoioesterno,itramezzidiseparazionetralecamereeicorridoidevonoesserecomunqueREI30?<br />

Poichélecameresarannorealizzateconunapareteparzialmentevetrataprospicienteproprioilballatoio,è<br />

necessariocomprendereseivetridovrannoessereREIoppure,seilballatoioèconsiderabileesterno(anche<br />

secopertodallaproiezionedelballatoiodelpianosuperiore),possonoessereditiponormale.<br />

RISPOSTA<br />

Il punto 6.5, «Corridoi», D.M. 9 aprile 1994,<br />

ha prescritto che «I tramezzi che separano le<br />

camere per ospiti dai corridoi devono avere<br />

caratteristichediresistenzaalfuocononinferioreaREI30.LeportedellecameredevonoaverecaratteristichenoninferioreaRE30condispositivodiautochiusura».Questoalfinediassicurareunaidoneacompartimentazionechegarantiscalafruibilitàdeicorridoicomeviediesodoincasodiincendio.<br />

Quindi, a rigore, anche nel caso prospettato,<br />

in cui i corridoi di piano sono costituiti da<br />

ballatoi esterni, i requisiti citati devono comunqueessererispettati.<br />

Infatti,incasodiincendio,ilballatoiopotrebbe<br />

essere investito dal fumo, che presumibilmente<br />

tenderebbe a disperdersi con relativa<br />

facilità, venendo interessato, inoltre, dall’irraggiamentotermicooriginatodallefiamme.<br />

Questa situazione potrebbe ritardare o addiritturaimpedirel’evacuazionedellepersonee<br />

deiclientiamenodinonavereadisposizione<br />

unballatoiosufficientementelargo.<br />

Aquest’ultimoriguardo,l’eventualesufficiente<br />

larghezza del ballatoio deve essere oggetto di<br />

valutazione in sede di esame del progetto da<br />

partedelcompetenteComandoprovincialedei<br />

Vigili del Fuoco sulla base degli esiti di una<br />

approfonditavalutazionedelrischioincendio.<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 75 ILSOLE24ORE


DOMANDA<br />

ILSOLE24ORE 76<br />

GRANDIRISCHI<br />

Domandeerisposte<br />

Una ditta, soggetta ai controlli di prevenzione incendi in quanto ricadente al punto 87, D.M. 16 febbraio<br />

1982,intendesepararecompletamenteleduepartidestinaterispettivamenteaesposizioneeadeposito,in<br />

mododanonesserepiùsoggettaallarichiestadelcertificatodiprevenzioneincendi.<br />

Inparticolare,siintenderebbeprocedereaunaseparazionecompletatraleduezonecreandolocalidistintie<br />

separati, con accessi indipendenti, e ognuno avente superficie inferiore a 400 m 2 . Nel primo locale la ditta<br />

svolgerebbe l’attività di vendita vera e propria, mentre il secondo locale sarebbe utilizzato per il deposito<br />

dellamerce.<br />

Inquestaeventualità,oltreanonraggiungerelesuperficiperfarrientrarel’attivitàtraquelledicuiaipunti<br />

87 e 88, D.M. 16 febbraio 1982, i quantitativi di materiali combustibili, presenti in ciascun locale, non<br />

configurerebberonemmenoaltreattivitàsoggettecompresenell’elencoallegatoallostessodecreto.<br />

Quindi, ricapitolando la ditta è sempre la stessa, l’attività è la stessa ma i due locali sono complementari e<br />

inscindibili.<br />

Unatalesituazionedeterminaancoral’esistenzadiunaattività87anchesenonc’èpiùunacomunicazione<br />

direttatraiduelocali?<br />

Oppure la separazione determina, sic et simpliciter, una non più necessaria osservanza della normativa<br />

antincendio?<br />

DOMANDA<br />

CPI per una attività frammentata<br />

RISPOSTA<br />

Unaseparazione,privadicomunicazioni,tralocalicompartimentatiaventiaccessidiversieindipendenti<br />

realizza certamente una frammentazionedelrischioincendiodiunaattività.Pertanto,selecaratteristichedelleattivitàsvolteneicompartimentirisultanoaldisottodelle<br />

soglie stabilite dall’elenco allegato al D.M. 16<br />

febbraio1982,qualilimitidiinteressedalpunto<br />

di vista della prevenzione incendi, le stesse<br />

possonoessereesclusedaicontrollidiprevenzioneincendie,quindi,dallarichiestadelcertificatodiprevenzioneincendi.<br />

Perilcasoprospettato,quindi,selasuperficiedel<br />

localevendita,comprensivadeiserviziedeidepositi<br />

con essa comunicanti, è inferiore ai 400<br />

m 2 , l’attività non può configurarsi rientrante al<br />

punto87,D.M.16febbraio1982.<br />

È necessario non confondere, però, l’assoggettabilitàaicontrollideiVigilidelFuococon<br />

l’osservanza dei criteri di sicurezza e delle<br />

normegeneralidiprevenzioneincendi.<br />

Conformità antincendio per un’isola ecologica<br />

Sistapredisponendolarichiestadiparerediconformitàantincendioperun’isolaecologica,nellaqualesono<br />

depositatidiversimaterialitracuicarta,legname,plastica,gommaecc.<br />

Siconfiguranocomedepositiancheseimaterialistazionanoincontainerall’aperto?<br />

RISPOSTA<br />

Aifinidellaassoggettabilitàall’obbligodicertificatodiprevenzioneincendi,occorreverificare<br />

semplicemente se ogni singola tipologia<br />

di deposito, quale legna, carta, plastica ecc.,<br />

possa o meno essere ricomprensibile in una<br />

delleattivitàdicuialD.M.16febbraio1982.<br />

Peresempio,considerandolacarta,lavocedi<br />

cui al punto 43, D.M. 16 febbraio 1982, ha<br />

compresoidepositiconcapacitàmaggioredi<br />

50 q, indipendentemente dal fatto che siano<br />

ubicatiall’apertooalchiuso.<br />

Quando il legislatore ha voluto escludere i<br />

depositi all’aperto, lo ha fatto espressamente,<br />

comealpunto46,D.M.16febbraio1982.<br />

Lostessovaleperquantospecificatoaipunti<br />

55e58,D.M.16febbraio1982.<br />

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RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

l Il TUA definisce criteri, procedure e modalità per lo svolgimento delle operazioni<br />

Stoccaggio abusivo di rifiuti:<br />

le responsabilità per la bonifica<br />

192, D.Lgs. n. 152/2006 disciplina il divieto di abbandono e deposito incontrollato di<br />

rifiuti sul suolo e la loro immissione, allo stato solido o liquido, nelle acque, imponendo al<br />

L’art.<br />

responsabile dell’inquinamento l’attuazione di misure di messa in sicurezza d’emergenza<br />

finalizzate a prevenire l’eventuale diffondersi di agenti inquinanti nell’ambiente circostante, oltre<br />

alla messa in moto del relativo procedimento amministrativo che permette la bonifica definitiva<br />

delle aree contaminate. La maggiore problematica per la pubblica amministrazione consiste nella<br />

ricerca del responsabile dell’inquinamento, soggetto principale da cui inizia l’attuazione del<br />

relativo procedimento amministrativo di bonifica dell’area inquinata. Positivamente deve<br />

considerarsi, inoltre, l’attuazione della procedura semplificata, che, tuttavia, risulta essere limitata<br />

dall’estensione della superficie dell’area contaminata.<br />

l diDarioManganaro,avvocato,affiliatoaInterprofessionalNetwork<br />

Attualmente, una delle maggiori problematiche<br />

legate all’ambiente riguarda l’inquinamento<br />

del suolo, del sottosuolo e dell’aria,<br />

dovutoadagentiinquinantidinaturasolidae<br />

liquida,solitamenteabbandonatiedepositati<br />

inmanieraincontrollatainsitieareesiapubblichecheprivate.Siassistecontinuamentee<br />

frequentemente a episodi che non solo danneggianol’ambienteeilterritoriocircostante,<br />

mamettonocostantementeinpericololavita<br />

elasalutedellepersone.<br />

Gli sforzi che sono stati fatti al fine di evitare<br />

l’insorgere di problematiche del genere sono<br />

notevolieilLegislatoreitalianohacercatodi<br />

adottarenelcorsodeltempotuttiipiùopportuni<br />

provvedimenti per la salvaguardia dell’ambientechecicircondaeincuiviviamo.<br />

Ildivietodiabbandono<br />

edepositoincontrollatodirifiuti<br />

Il divieto di abbandono e di deposito incontrollatodirifiutisulsuoloelaloroimmissione,<br />

allo stato solido o liquido, nelle acque, è prescrittodall’art.192,D.Lgs.n.152/2006(cosiddetto<br />

Testo unico ambientale). È opportuno<br />

precisare che l’abbandono e il deposito<br />

incontrollato di rifiuti sono fattispecie simili.<br />

Tuttavia, mentre il caso di abbandono di<br />

rifiutiècaratterizzatodall’accumulodeirifiuti<br />

stessiinevidentestatodiabbandono,ovvero<br />

lasciati con incuria e al degrado in aree pubbliche<br />

e private soggette a uso pubblico, per<br />

depositoincontrollatosiintendeunaccumulo<br />

di rifiuti sul sito, implicando un’ipotesi più<br />

rilevantedell’abbandonocheassumequasile<br />

vestididiscaricaegestionenonautorizzatadi<br />

rifiuti.<br />

Elementodifferenzialetraleduefattispecieè,<br />

infatti, quello dell’occasionalità dell’evento.<br />

Ogni qual volta si configuri questo elemento,<br />

l’evento posto in essere rientra nella<br />

fattispeciedell’abbandonodeirifiuti;nelmomento<br />

in cui, invece, l’abbandono dei rifiuti<br />

sia ripetuto sistematicamente e in maniera<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 77 ILSOLE24ORE


Tabella 1<br />

ILSOLE24ORE 78<br />

RIFIUTI E BONIFICHE<br />

Articolo<br />

Le procedure operative e amministrative previste<br />

Entro le 24 ore successive all’evento<br />

o all’individuazione di contaminazioni storiche<br />

l Comunicazione di un potenziale danno ambientale al Comune, alla Provincia,<br />

alla Regione, al Prefetto della Provincia che entro le 24 ore successive informa<br />

il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

l Adozione delle necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza, che<br />

dovranno essere oggetto della comunicazione di cui al precedente punto<br />

l La comunicazione, non appena pervenuta, abilita l’operatore alla realizzazione<br />

degli interventi di prevenzione e messa in sicurezza<br />

l Se l’operatore non provvede, l’Autorità preposta al controllo irroga una<br />

sanzione amministrativa per ogni giorno di ritardo<br />

l Il Comune e la Regione verificano l’efficacia degli interventi di messa in<br />

sicurezza d’emergenza da adottare e possono fissare prescrizioni ed integrazioni<br />

permanente, si rientra nella fattispecie del<br />

depositoincontrollato.<br />

Occorre evidenziare che l’abbandono e il deposito<br />

incontrollato sul suolo possono riguardare<br />

diverse tipologie di rifiuti; pertanto, è di<br />

fondamentale importanza accertare e comprenderelapresenzadieventualisostanzepericoloseconelevatotassodiinquinamento,se<br />

si tratta di rifiuti solidi o allo stato liquido, sia<br />

per l’individuazione del diverso regime sanzionatoriosiaperl’adozionediefficacimisure<br />

dituteladell’ambienteedellasalutepubblica.<br />

Ilregimesanzionatorio,chevieneapplicatoa<br />

chiviolailpredettodivieto,èdisciplinatodall’art.255esegg.,D.Lgs.n.152/2006(cosiddetto<br />

“Testo unico ambientale”) e s.m.i., che<br />

trova applicazione sulla base delle diverse<br />

fattispeciechesipossonoverificare.<br />

Inparticolare,l’art.255prevedel’applicazione<br />

di una sanzione amministrativa che può<br />

andareda105a620euroe,nelcasoincuisi<br />

trattidiabbandonoedepositoincontrollatodi<br />

rifiuti ritenuti non pericolosi e non ingombranti,<br />

la predetta sanzione viene ulteriormentediminuita.<br />

Tuttavia, in questo ambito, occorre precisare<br />

chelasanzionepuòassumerecaratterepenaleoltrecheamministrativo.Infatti,nelcasoincuilecondottediabbando­<br />

no e di deposito incontrollato di rifiuti siano<br />

posteinesseredasoggettititolaridiimpreseo<br />

enti(art.256,comma2),lasanzioneapplicata<br />

prevede l’arresto da tre mesi a un anno o<br />

l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, se si<br />

tratta di rifiuti non pericolosi, mentre, se si<br />

tratta di rifiuti pericolosi, la pena applicata è<br />

rappresentata dall’arresto da sei mesi a due<br />

anni, con conseguente applicazione di una<br />

ammenda che può andare da 2.600 a<br />

26.000euro.<br />

La sanzione rappresenta una pena contravvenzionale,comelamaggiorpartedeireatiin<br />

materia ambientale; ciò implica che, ai fini<br />

dell’applicazione della pena, sia sufficiente<br />

l’esistenza dell’elemento soggettivo della colpa,chesihaquandol’evento,anchesepreveduto,<br />

non è voluto dall’agente e si verifica a<br />

causa di negligenza o imprudenza o imperizia,<br />

ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti,ordiniodiscipline.<br />

Ovviamente,laresponsabilitàperlepredette<br />

sanzionipenalièpersonale;quindi,ogniqual<br />

volta si configuri il reato di abbandono e depositoincontrollatodirifiuti,occorreràaccertareeindividuareilsoggettoresponsabile.Se,<br />

nelcasodelleditteindividuali,l’accertamento<br />

el’individuazionedelresponsabilepuòessere<br />

piùsemplice,nelcasodellesocietàoccorrerà<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


Le procedure operative e amministrative previste<br />

verificareconattenzioneachieffettivamente<br />

sia stata conferita la rappresentanza legale<br />

della società e a chi erano stati conferiti i<br />

relativi poteri di gestione societaria, che gli<br />

avrebbero permesso di non violare questo<br />

divieto.<br />

Nelcasodiaziendestrutturatealivellosocietario<br />

in maniera più complessa, qualora il<br />

rappresentantelegaleabbiadelegatoadaltri,<br />

in tutto o in parte, le proprie mansioni, in<br />

quantosoggettochepuòsottoporreacontrollo<br />

l’operato del proprio delegato, è ovvio che<br />

lo stesso risponderà a titolo di responsabile,<br />

qualora sia consapevole delle relative inadempienze<br />

del delegato e non abbia provvedutoadadottareneisuoiconfrontigliopportuniprovvedimenti.<br />

Isiticontaminatiel’esclusione<br />

dellaresponsabilitàdelproprietario<br />

Prima di passare all’analisi delle procedura<br />

operativeeamministrativeperlabonificadei<br />

siticontaminati,occorrefareunabreverifles­<br />

RIFIUTIEBONIFICHE<br />

Articolo<br />

Entro le 72 ore successive all’evento<br />

(cioè entro le 48 ore successive al termine indicato nella tabella 1)<br />

Il responsabile inquinamento svolge attività di indagine preliminare<br />

Non superamento CSC: chiusura procedimento<br />

con invio autocertificazione<br />

al Comune e alla Provincia entro<br />

48 ore dalla comunicazione, ferma<br />

restando l’attività di verifica e controllo<br />

dell’autorità competente.<br />

Superamento CSC: comunicazione<br />

immediata al Comune e alla Provincia<br />

con la descrizione delle misure di<br />

prevenzione e d’emergenza adottate<br />

nei successivi 30 giorni.<br />

Il responsabile inquinamento presenta<br />

al Comune, alla Provincia e alla Regione<br />

il piano di caratterizzazione.<br />

Nei successivi 30 giorni la Regione<br />

convoca la conferenza dei servizi e<br />

autorizza il piano di caratterizzazione<br />

con eventuali prescrizioni.<br />

sione sia sulla definizione di siti contaminati,<br />

nonchésull’eventualeesclusionediresponsabilitàdapartedelproprietariodell’area.Percomprendereseunsitorisultaesserecontaminato,occorreprendereariferimentodue<br />

parametrivalutativi:<br />

l le“concentrazioni soglia di contaminazione”<br />

(CSC), che riguardano i livelli di<br />

contaminazione delle matrici ambientali<br />

checostituisconovalorialdisopradeiqualiènecessarialacaratterizzazionedelsitoe<br />

l'analisidirischiositospecifica;<br />

l le “concentrazioni soglia di rischio”<br />

(CSR),cheriguardanoilivellidicontaminazione<br />

delle matrici ambientali, da determinare<br />

caso per caso con l'applicazione della<br />

proceduradianalisidirischiositospecifica,<br />

ilcuisuperamentorichiedelamessainsicurezzaelabonifica;questovaloreidentificailivellidicontaminazioneresidualiaccettabili,<br />

calcolati mediante analisi di rischio, sui<br />

quali impostare gli interventi di messa in<br />

sicurezzae/obonifica.<br />

Tabella2<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 79 ILSOLE24ORE


Tabella 3<br />

ILSOLE24ORE 80<br />

RIFIUTI E BONIFICHE<br />

Articolo<br />

Le procedure operative e amministrative previste<br />

Entro sei mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione<br />

Il responsabile presenta alla Regione i risultati dell’analisi di rischio, sulla base<br />

delle risultanze della caratterizzazione. La Regione approva il documento di<br />

analisi di rischio entro i 60 giorni dalla ricezione dello stesso, tramite delibera<br />

della Conferenza dei Servizi<br />

1) Se l’analisi di rischio dimostra che<br />

ci sono concentrazioni contaminanti<br />

< CSR, si conclude il procedimento<br />

e la Conferenza dei Servizi<br />

può prescrivere un piano di monitoraggio<br />

che deve essere approvato<br />

dalla Regione nei successivi 30<br />

giorni.<br />

Sullabasedeipredettiparametrisipuòavere:<br />

l un sito soltanto potenzialmente contaminato<br />

nel quale uno o più valori di concentrazionedellesostanzeinquinanti,rilevatinellematriciambientali,risultinosuperiori<br />

ai valori di concentrazione soglia di<br />

contaminazione(CSC)e/o<br />

l un sito contaminato a tutti gli effettinel<br />

qualeivaloridelleconcentrazionisogliadi<br />

rischio(CSR),determinaticonl'applicazione<br />

della procedura di analisi di rischio,<br />

risultanosuperati.<br />

Pertanto, nel momento in cui i predetti parametri<br />

risultano superati, vi può essere un interventodellapubblicaamministrazioneche,<br />

nell’eserciziodellepropriefunzioni,unavolta<br />

individuatiisitineiqualivengaaccertatochei<br />

livellidicontaminazionesonosuperioriaivaloridiconcentrazionesogliadicontaminazione(CSC),nedannocomunicazioneallaregione,allaprovinciaealcomuneterritorialmente<br />

competenti; a questo punto, la provincia,<br />

ricevuta la predetta comunicazione, dopo<br />

2) Se l’analisi di rischio dimostra che<br />

ci sono concentrazioni contaminanti<br />

> CSR, il responsabile, entro 6<br />

mesi dalla approvazione del documento<br />

di analisi del rischio, presenta<br />

il progetto di bonifica o di messa<br />

in sicurezza operativa o permanente.<br />

Entro 60 giorni dal ricevimento<br />

del progetto di cui sopra, la Regione<br />

lo approva con eventuali<br />

prescrizioni e integrazioni e acquisito<br />

il parere del Comune e della<br />

Provincia<br />

aversvoltoleopportuneindaginivolteaidentificare<br />

il responsabile dell’evento di superamentodellesogliedicontaminazioneesentitoilcomune,diffida,conordinanzamotivata,ilresponsabiledellapotenzialecontaminazione,nonchéilproprietariodelsito,aprovvedereadavviarelaproceduraoperativa­amministrativavoltaallabonificadelsitocontaminato.<br />

Tuttavia, può accadere che il responsabile<br />

dellacontaminazionenonsiaindividuabileo<br />

non provveda e non prenda provvedimento<br />

neanche il proprietario del sito né altro soggettointeressato;inquestocaso,l’oneredegli<br />

interventi,cherisultasseronecessarialfinedi<br />

porre rimedio alla contaminazione del sito,<br />

dovrannoessereadottatidallastessaamministrazionecompetente.Daquinasceilproblemarelativoall’eventualeresponsabilitàdelproprietariodelsitocontaminatoedèproprioinmeritoaquestopuntochesivuolebrevementeporrel’attenzione<br />

sulla eventuale responsabilità del proprieta­<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


io dell’area in cui l’illecito di abbandono o<br />

deposito incontrollato di rifiuti viene commesso,inquanto,ilpiùdellevolte,accadeche<br />

un soggetto, per quanto estraneo al fatto, diventi<br />

oggettivamente responsabile in quanto<br />

proprietario dell’area e per semplice responsabilità<br />

oggettiva; si evince chiaramente che,<br />

congiuntamente all’autore materiale dell’illecito,<br />

può rispondere, altresì, il proprietario<br />

dell’area, al quale , peraltro, la responsabilità<br />

èimputabilesoltantoatitolodidoloocolpa.<br />

Pertanto risulterà fondamentale, sulla base<br />

degliaccertamentichedovrannoessereeffettuati<br />

dalla pubblica amministrazione, individuare<br />

innanzitutto l’effettivo responsabile<br />

dell’illecitoambientalecommessoeverificare<br />

se il proprietario dell’area, o il soggetto che<br />

abbialadisponibilitàdelfondo,abbiapartecipato<br />

consapevolmente a questa attività o abbia<br />

colposamente omesso di provvedere a<br />

vietarlaoimpedirla,nelsensoche,pursapendo,<br />

abbia taciuto, oppure potesse venire a<br />

conoscenzadell’illecitoconunminimodidiligenza.<br />

Restapertantodadimostrareildoloolacolpa<br />

del proprietario, in quanto sullo stesso, purchénonsiailproduttoredeirifiuti,nonsussistealcunaresponsabilitàoggettivaqualesempliceproprietariodell’area.<br />

Il buon comportamento del proprietario di<br />

un’area,che,oltreadadottaretuttelemisure<br />

necessariepercercarediimpedirel’abbandono<br />

di rifiuti da parte di soggetti terzi, abbia<br />

collaborato fattivamente con la pubblica amministrazione,<br />

denunciando, altresì, l’illecito<br />

abbandono, è da considerare elemento sufficienteamanlevareilproprietariodell’areada<br />

qualsiasiformadiresponsabilità.<br />

Lo stesso art. 245, comma 2, Testo unico<br />

ambientale specifica che, fatti salvi gli obblighidelresponsabiledellapotenzialecontaminazionedelsitodabonificare,ilproprietarioo<br />

ilgestoredell'area,cherileviilsuperamentoo<br />

ilpericoloconcretoeattualedelsuperamento<br />

delle concentrazione soglia di contaminazione<br />

(CSC), deve darne comunicazione alla regione,<br />

alla provincia e al comune territorialmentecompetentieattuarelenecessariemisure<br />

di prevenzione. La provincia, una volta<br />

ricevutelecomunicazionidicuisopra,siattiva,sentitoilcomune,perl'identificazionedel<br />

soggettoresponsabilealfinedidarcorsoagli<br />

interventidibonifica.Nelcasoincui,infatti,la<br />

RIFIUTI E BONIFICHE<br />

Articolo<br />

pubblicaamministrazionenonsiaingradodi<br />

accertare l’autore dell’illecito e non si sia in<br />

gradodiprovarelacolpaoildolodelproprietariodell’area,laPAcompetentedeveordinarelabonificadeisiticontaminatiassumendoseneglioneri,salvofuturarivalsaneiconfrontidell’effettivoresponsabile.<br />

Pertanto,inconclusione,inlineadimassimaè<br />

possibile affermare che il proprietario di<br />

un’areacheadottiuncomportamentoattivoe<br />

diligenteperlatuteladell’ambienteenonsia<br />

rimasto assolutamente inerte, nel caso di abbandono<br />

o deposito incontrollato di rifiuti,<br />

nonrisponderàatitolodicolpaodolonell’illecito<br />

commesso da soggetti terzi ed effettivi<br />

responsabili.<br />

Procedure operative e amministrative<br />

per la bonifica dei siti contaminati<br />

Leprocedureoperativeeamministrative,che<br />

devonoessereadottateperlabonificadeisiti<br />

contaminati,comprendonoduefasidistinte:<br />

l messa in sicurezza e prevenzione dei<br />

siti contaminati, che si deve attuare nel<br />

momento in cui vi sia il verificarsi di un<br />

evento che possa appunto, anche potenzialmente,contaminareun’area;<br />

l laveraepropriaproceduracheporteràalla<br />

bonifica dei siti contaminati,operazione<br />

che viene avviata successivamente alla<br />

conclusionedellaprimafase.<br />

Messa in sicurezza e prevenzione<br />

L’art. 242, testo unico ambientale, specifica<br />

che, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente<br />

in grado di contaminare il sito, il<br />

responsabiledell’inquinamentodebbamettere<br />

in opera, entro ventiquattro ore, le misure<br />

necessariediprevenzioneenedebbadarele<br />

relative comunicazioni; l’operatore interessato<br />

deve adottare entro le ventiquattro ore, a<br />

propriespese,lenecessariemisurediprevenzioneedimessainsicurezza.<br />

L’operatore deve informare, con apposita comunicazione<br />

degli interventi più urgenti, il<br />

Comune, la Provincia, la Regione, nonché il<br />

Prefettodellaprovinciaterritorialmentecompetenti,<br />

che nelle ventiquattro ore successive<br />

deveinformareilMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>.<br />

La comunicazione deve contenere gli aspetti<br />

pertinentidellasituazionee,inparticolare,le<br />

generalità dell’operatore, le caratteristiche<br />

delsitointeressato,lematriciambientalipre­<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 81 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 82<br />

RIFIUTI E BONIFICHE<br />

Articolo<br />

sumibilmentecoinvolteeladescrizionedegli<br />

interventi da eseguire. La comunicazione,<br />

non appena arriva al comune di pertinenza,<br />

abilita immediatamente l’operatore alla realizzazione<br />

degli interventi immediati (si veda<br />

latabella1).<br />

Gliinterventidimessainsicurezzasonofinalizzati<br />

alla rimozione e all’isolamento delle fonti<br />

inquinanti e al contenimento della diffusione<br />

degli inquinanti per impedire il contatto con<br />

l’uomoeconirecettoriambientalicircostanti.<br />

Il nuovo testo unico ambientale comprende<br />

cinque diverse definizioni riguardanti il concettodimessainsicurezza.<br />

l “misure di prevenzione”,checonsistono<br />

inquelleiniziativechepermettonodicontrastare<br />

un evento, un atto o un’omissione<br />

chehacreatounaminacciaimminenteper<br />

la salute o per l’ambiente, intesa come rischiosufficientementeprobabilechesiverifichi<br />

un danno sotto il profilo sanitarioambientaleinunfuturoealfinediimpedireilverificarsidiquestaminaccia;<br />

l “misure di riparazione”, che consistono<br />

in qualsiasi azione, tra cui misure di attenuazione<br />

o provvisorie, dirette a riparare,<br />

risanare o sostituire risorse naturali e/o<br />

servizinaturali;<br />

l “messa in sicurezza d’emergenza”, che<br />

riguarda ogni intervento immediato e a<br />

breve termine, da mettere in opera nelle<br />

condizioni di emergenza, in caso di eventi<br />

di contaminazione repentini di qualsiasi<br />

natura, in caso di rilasci accidentali o di<br />

improvvisoaccertamentodiunasituazione<br />

di contaminazione o di pericolo di contaminazione;<br />

questo intervento deve essere<br />

attoacontenereladiffusionedellesorgenti<br />

primarie di contaminazione. Le misure di<br />

messa in sicurezza d’emergenza devono<br />

essere adottate al verificarsi, per esempio,<br />

dieventiquali:<br />

­ concentrazioni attuali o potenziali dei<br />

vapori in spazi confinati prossime ai livelli<br />

diesplosività;<br />

­ presenza di quantità significative di prodotto<br />

in fase separata sul suolo o in corsi<br />

d’acqua;<br />

­pericolodiincendiedesplosioni;<br />

­contaminazionidipozzid’acquaautilizzo<br />

potabile;<br />

l “messa in sicurezza operativa”,checonsiste<br />

nell’insieme degli interventi eseguiti<br />

inunsitoconattivitàinesercizio,finalizzati<br />

agarantireunadeguatolivellodisicurezza<br />

perlepersoneeperl’ambiente,inattesadi<br />

ulteriori interventi di messa in sicurezza<br />

permanente o bonifica da realizzarsi alla<br />

cessazionedell’attività;essicomprendono,<br />

altresì,gliinterventidicontenimentodella<br />

contaminazione da mettere in atto in via<br />

transitoria in situazione di continuità e di<br />

compatibilità con le lavorazioni svolte nei<br />

sitiproduttiviinesercizio,finoall’esecuzionedellabonificaodellamessainsicurezza<br />

permanente;<br />

l “messa in sicurezza permanente”,consiste<br />

nell’insieme di interventi volti a isolare<br />

in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto<br />

alle matrici ambientali circostanti,<br />

così da garantire un elevato e definitivo<br />

livello di sicurezza per le persone e per<br />

l’ambiente.Questiinterventisonodaconsiderarsidefinitivineicasiincui,neisitinon<br />

interessati da attività produttive in esercizio,<br />

non sia possibile procedere alla rimozionedegliinquinanti.<br />

Gli interventi di messa in sicurezza d’urgenza<br />

sono, pertanto, mirati a rimuovere le fonti inquinanti<br />

primarie e secondarie e a evitare la<br />

diffusionedeicontaminantidalsitoversozone<br />

non inquinate e matrici ambientali adiacenti,<br />

per impedire dunque il contatto diretto della<br />

popolazioneconlacontaminazionepresente.<br />

Gli interventi di messa in sicurezza operativa<br />

si applicano, invece, ai siti contaminati in cui<br />

sonopresentiattivitàproduttiveinesercizioe<br />

sono finalizzati a minimizzare o a ridurre il<br />

rischioperlasalutepubblicaeperl’ambiente<br />

a livelli di accettabilità, attraverso contenimento<br />

degli inquinanti all’interno dei confini<br />

delsitoeallaprotezionedellematriciambientalisensibili.Infine,gliinterventidimessainsicurezzapermanente<br />

possono considerarsi quelli definitivisulsitononinteressatodaattivitàproduttiveinesercizio,alfinedirenderlofruibileper<br />

gliutilizziprevistidaglistrumentiurbanistici.<br />

La procedura operativa tradizionale<br />

Il responsabile dell’inquinamento, attuate le<br />

misurediprevenzioneconlemodalità esposte<br />

precedentemente, deve svolgere un’indaginepreliminaresuiparametrioggettodell’inquinamentonellezoneinteressate.<br />

Laproceduraoperativadeveesseredistintain<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


elazione all’accertato avvenuto superamento<br />

della concentrazione della soglia di contaminazione<br />

(CSC).<br />

Pertanto, occorrerà distinguere due ipotesi:<br />

l IpotesiA:laCSCnonrisultaesseresuperata;<br />

in questo caso, infatti, il responsabile<br />

dell’inquinamento, qualora abbia accertato<br />

che la CSC non sia stato superato, provvede<br />

al ripristino della zona contaminata, dandone<br />

comunque notizia con apposita autocertificazione<br />

al comune e alla provincia competenti<br />

per territorio entro 48 ore dalla comunicazione.<br />

L’autocertificazione, in questo<br />

caso, conclude il procedimento amministrativo,<br />

fatte salve le eventuali attività di verifica<br />

e di controllo che le pubbliche amministrazioni<br />

competenti vorranno mettere in atto (si<br />

veda latabella2).<br />

l Ipotesi B: la CSC è stato superata; in<br />

questo caso si innesta una procedura particolare<br />

anche qualora il CSC sia stato superato<br />

di un solo parametro. Il responsabile<br />

dell’inquinamento, infatti, avvedutosi del<br />

superamento della soglia del CSC, ne dà<br />

immediatamente notizia al Comune e alle<br />

Province competenti per territorio, con<br />

l’indicazione delle misure di messa in sicurezza<br />

del sito che sono state adottate; nei<br />

successivi 30 giorni, il responsabile dell’inquinamento<br />

presenta al comune, alla provincia<br />

nonché alla Regione competenti per<br />

territorio il cosiddetto piano di caratterizzazione.<br />

Entro i 30 giorni successivi, la<br />

regione convoca la conferenza dei servizi<br />

che autorizza il piano di caratterizzazione<br />

con eventuali modifiche e integrazioni<br />

Una volta terminato il passaggio del piano di<br />

caratterizzazione, sulla base delle risultanze<br />

che ne derivano bisognerà applicare la procedura<br />

di analisi del rischio CSR (concentrazione<br />

soglia rischio).<br />

Infatti, entro i sei mesi dall’approvazione del<br />

piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile<br />

dell’inquinamento, presenta alla regione<br />

i risultati dell’analisi del rischio; la conferenza<br />

dei servizi convocata dalla regione, a<br />

seguito dell’istruttoria volta in contraddittorio<br />

con il soggetto responsabile, approva il documento<br />

di analisi del rischio entro i 60 giorni<br />

dalla ricezione dello stesso.<br />

A questo punto, si aprono due ipotesi che<br />

riguardano il superamento o meno delle CSR:<br />

l Ipotesi 1: se le concentrazione dei conta­<br />

RIFIUTI E BONIFICHE<br />

Articolo<br />

minati è inferiore alla CSR, la cnferenza dei<br />

servizi, con l’approvazione del documento<br />

dell’analisi di rischio, dichiara concluso positivamente<br />

il procedimento e il soggetto<br />

responsabile, in questo caso, entro 60 giorni<br />

dall’approvazione del documento, invia<br />

alla Provincia e alla Regione competenti un<br />

piano di monitoraggio da cui sono individuati<br />

i parametri da sottoporre a controllo<br />

e la frequenza e la durata del monitoraggio;<br />

la Regione, sentita la Provincia, approverà<br />

il piano di monitoraggio entra 30 giorni<br />

dal ricevimento dello stesso.<br />

l Ipotesi 2: qualora invece la concentrazione<br />

dei contaminati sia superiore alla CSR, il<br />

soggetto responsabile sottopone alla regione,<br />

nei successivi sei mesi dall’approvazione<br />

del documento di analisi del rischio, il<br />

progetto operativo degli interventi di bonifica<br />

e di messa in sicurezza, operativa e<br />

permanente e, ove necessario, le ulteriori<br />

misure di riparazione e di ripristino ambientale<br />

al fine di minimizzare e ricondurre<br />

ad accettabilità il rischio derivante dallo<br />

stato delle contaminazioni presenti nel sito.<br />

La regione, una volta che ha acquisito il parere<br />

del comune e della provincia competenti<br />

per territorio mediante apposita conferenza<br />

dei servizi e sentito, altresì, il soggetto responsabile,<br />

approva il progetto definitivo di bonifica<br />

con eventuali prescrizioni e integrazioni<br />

entro 60 giorni dal suo ricevimento; con il<br />

provvedimento di approvazione definitivo del<br />

relativo progetto di bonifica sono stabiliti anche<br />

i tempi di esecuzione, indicando inoltre le<br />

eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione<br />

dei lavori (si veda latabella3).<br />

La procedura operativa semplificata<br />

Un breve cenno, infine, deve essere fatto in<br />

merito alla procedura operativa semplificata<br />

bonifica dei siti contaminati, introdotta , insieme<br />

a quella ordinaria, dal Legislatore e che<br />

abbrevia notevolmente i termini, ma la cui<br />

attuazione dipende o meno dall’estensione<br />

della superficie dell’area che risulta essere<br />

contaminata.<br />

Questa procedura, infatti, disciplinata dall’art.<br />

249, testo unico ambientale, si applica esclusivamente<br />

a superfici che non siano superiori<br />

a 1000 metri quadrati e prevede che, qualora<br />

venga superata la CSC, il responsabile dell’inquinamento<br />

debba effettuare una comunica­<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 83 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 84<br />

RIFIUTI E BONIFICHE<br />

Articolo<br />

zione dell’avvenuto superamento di questa<br />

sogliaalcomune,allaprovinciaeallaregione<br />

territorialmente competenti; una volta che<br />

vieneeffettuatalapredettacomunicazione,si<br />

possonoaveretrediversicasi:<br />

l il primo riguarda la sola ipotesi in cui gli<br />

interventidimessainsicurezzad’emergenzaeffettuatiriportinoivaloridicontaminazione<br />

sotto le CSC; in questo caso la chiusura<br />

del procedimento amministrativo si<br />

realizza con una nuova comunicazione effettuata<br />

entro 30 giorni dagli interventi di<br />

messainsicurezzad’emergenzaeffettuati;<br />

l il secondo riguarda l’ipotesi in cui agli interventidimessainsicurezzad’emergenza<br />

debbano seguire gli interventi di bonifica;<br />

in questo caso si potrà bonificare fino al<br />

raggiungimentodelleCSCodelleCSR,effettuandol’analisidirischio.Inquesticasi,<br />

sidovràpresentareunprogettodibonifica<br />

che dovrà essere approvato dalle autorità<br />

competentientro60giornidallapresentazionedellostesso;<br />

l ilterzosipuòpresentarequandovisiauna<br />

contaminazione della falda; in questa ipotesi,<br />

il responsabile dell’inquinamento dovrà<br />

comunicare alle autorità competenti<br />

ununicoprogettodibonifica,contenente:<br />

­lasituazionedicontaminazioneriscontrata;<br />

­ gli interventi di messa in sicurezza<br />

d’emergenzaadottati;<br />

­ gli interventi di bonifica per riportare la<br />

contaminazioneadeterminativalori.<br />

Questo unico progetto di bonifica dovrà<br />

essereapprovatodalleautoritàcompetenti<br />

entro60giornidalsuoricevimento.<br />

Considerazioni conclusive<br />

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è<br />

possibileritenereche,riguardoallabonificadei<br />

siticontaminati,ilLegislatoreitalianoabbiaben<br />

disciplinatoilprocedimentodiattuazioneperla<br />

bonificadeisiticontaminati,nonsoloimponendoalresponsabiledell’inquinamentol’attuazionedimisuredimessainsicurezzad’emergenza<br />

atteaprevenirel’eventualediffondersidiagenti<br />

inquinantinell’ambientecircostante,maimponendo,altresì,qualoravenganosuperatideterminati<br />

parametri di contaminazione, la messa<br />

inmotodelrelativoprocedimentoamministrativo<br />

che permette la bonifica definitiva delle<br />

aree contaminate. La maggior problematica<br />

che può incontrare la pubblica amministrazionepuòconsisterenellaricercadelresponsabile<br />

dell’inquinamento,cherisultaessereilsoggetto<br />

principaledacuiinizial’attuazionedelrelativo<br />

procedimento amministrativo di bonifica dell’area<br />

inquinata e che molte volte riesce a sottrarsidalleproprieresponsabilità,facendocosì<br />

ricadere quest’onere a carico del proprietario<br />

dell’area di cui ne sia comunque accertata la<br />

responsabilità o a carico della pubblica amministrazione<br />

territorialmente competente, che<br />

potràaccollarsituttiglioneriesuccessivamente<br />

rivalersineiconfrontidell’effettivoresponsabile<br />

dell’inquinamento. Deve essere considerata<br />

positivamente,inoltre,l’attuazionedellaprocedura<br />

semplificata, introdotta e modificata dal<br />

Legislatorenelcorsodeltempo,inquantopermette<br />

sicuramente di raggiungere risultati in<br />

manierapiùcelereedefficiente,ancheserisultaessere,tuttavia,<br />

limitatadall’estensionedella<br />

superficiedell’areacontaminata. l<br />

Il Sole 24 ORE Arketipo<br />

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AMBIENTE E RISORSE<br />

Articolo<br />

Con il D.M. n. 56/2009 prosegue l’iter di attuazione della direttiva 2000/60/CE<br />

ILSOLE24ORE 86<br />

ACQUE<br />

Corpi idrici: i nuovi criteri<br />

sul monitoraggio tecnico<br />

modificano il D.Lgs. 152<br />

Il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> della Tutela del territorio e del mare, con decreto 14<br />

aprile 2009, n. 56, ha stabilito i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e<br />

per l’identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme<br />

tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, il nuovo<br />

provvedimento ha sostituito l’Allegato 1 alla Parte III, D.Lgs. n. 152/2006, ha abrogato<br />

la tabella 2 del D.M. 6 novembre 2003, n. 367, e ha sostituito, con l’Allegato 2 al<br />

nuovo decreto, il punto 1.1.1 dell’Allegato III, Parte III, D.Lgs. n. 152/2006. Ai sensi del<br />

D.M. n. 56/2009 le Regioni, sentite le Autorità di bacino ed entro novanta giorni dalla<br />

pubblicazione del nuovo provvedimento, devono adeguare e attuare i programmi di<br />

monitoraggio per la valutazione dello stato delle acque superficiali, in base alle<br />

modalità e ai criteri tecnici indicati nell’Allegato 1.<br />

l di Mara ChilosieSerena Corbetta,B&PAvvocati,Milano<br />

È stato pubblicato il decreto del Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio e<br />

del mare del 14 aprile 2009, n. 56, «Criteri<br />

tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e<br />

l’identificazione delle condizioni di riferimento<br />

1) InS.O.n.83allaGazzettaUfficialedel30maggio2009,n.124,<br />

perlamodificadellenormetecnichedeldecreto<br />

legislativo152/2006» [1] .<br />

Questo provvedimento si è inserito nel complessoiterdiattuazionedelladirettivaquadro<br />

sulle acque 2000/60/CE, questa volta ag­<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


giornandolemodalitàtecnicheperilmonitoraggiodeicorpiidrici<br />

[2] ,ancheinossequioalle<br />

lineeguidainmateriadiacqueemanatedalla<br />

Commissione europea conformemente alle<br />

previsionidellastessadirettiva.<br />

In particolare, il nuovo decreto ha stabilito i<br />

criteri per il monitoraggio e la classificazionedeicorpiidricisuperficialiesotterranei,<br />

in funzione degli obiettivi di qualità<br />

ambientale,ehafissatolecondizionidiriferimento<br />

tipo­specifiche per i corpi idrici<br />

superficiali,attraverso:l<br />

l’Allegato 1, che ha sostituito integralmente<br />

l’Allegato 1 alla Parte III, D.Lgs. n.<br />

152/2006;<br />

l l’Allegato 2, che ha modificato il punto<br />

1.1.1, Allegato 3 alla Parte III, D.Lgs. n.<br />

152/2006.<br />

La possibilità che gli Allegati al D.Lgs. n.<br />

152/2006 possano essere modificati con<br />

una fonte di rango secondario è previsto<br />

dall’art.75,comma4,testounicoambientale,<br />

il quale ha stabilito che, attraverso regolamenti<br />

adottati ai sensi dell’art. 17, comma<br />

3, legge n. 400/1988 ­ qual è il D.M. n.<br />

56/2009­possanoessereappuntoriformati<br />

gli Allegati alla Parte III «per adeguarli a<br />

sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni<br />

scientifiche o tecnologiche».<br />

Inoltre,apartiredal14giugno2009(datadi<br />

entrata in vigore del nuovo provvedimento),<br />

perderà efficacia la tabella 2, D.M. 6 novembre<br />

2003, n. 367, relativa agli standard<br />

di qualità dei sedimenti di acque marino­costiere,dilaguneedistagni<br />

costieri (il D.M. n.<br />

367/2003,infatti,nonèstatoespressamente<br />

abrogatodalD.Lgs.n.152/2006e,pertanto,<br />

è rimasto in vigore nelle parti non espressamenteridisciplinate)<br />

[3] .<br />

È opportuno precisare che le modifiche apportateall’Allegato1allaParteIIIsonoriferite<br />

ai soli corpi idrici superficiali (punto 2,<br />

lettera A, nuovo Allegato I al D.Lgs. 152/<br />

2006); invece, per quanto riguarda i corpi<br />

idrici sotterranei ­ trattati anche nel nuovo<br />

AMBIENTEERISORSE<br />

Articolo<br />

testodell’AllegatoIalpunto2,letteraB­non<br />

si registrano innovazioni né formali, né sostanzialirispettoaltestoprecedente.Lariforma<br />

si concentra, dunque, sui corpi idrici «superficiali»,quindi,«fiumi,<br />

laghi, acque di transizioneeacque<br />

marino­costiere».<br />

A norma dell’art. 3, decreto ministeriale n.<br />

56/2009, le regioni, sentite le Autorità di<br />

bacino e, comunque, entro novanta giorni<br />

dall’entrata in vigore del provvedimento,devono<br />

adeguare e attuare i programmi di<br />

monitoraggio per la valutazione dello stato<br />

delle acque superficiali, sulla base delle nuove<br />

modalità e dei nuovi criteri introdotti dall’Allegato1.Entroisuccessivitrentagiorni,leregionidevonoindividuareisitidiriferimento<br />

tipo­specifici secondo le modalità<br />

definitenell’Allegato2.<br />

Laclassificazioneelaqualità<br />

Al punto 2, lettera A, Allegato 1 al D.Lgs. n.<br />

152/2006,èriportataun’unicatabellaA.1.1<br />

contenentetuttigli«elementi qualitativi per la<br />

classificazione dello stato ecologico per fiumi,<br />

laghi, acque di transizione e acque marino­costiere»,<br />

precedentemente ripetuti per ciascunatipologiadicorpoidrico;inquestomodo,è<br />

stata semplificata la lettura delle differenti<br />

tabelle previste dalla originaria versione dell’Allegato<br />

1 per la classificazione, riorganizzando<br />

in un unico schema tutte le voci che<br />

devono essere considerate, ossia (per macrocategorie):<br />

l gli«elementi biologici»;<br />

l gli«elementi idromorfologici a sostegno degli<br />

elementi biologici»;<br />

l il«regime idrogeologico»;<br />

l il«regime di marea»;<br />

l le«condizioni morfologiche»;<br />

l gli«elementi chimici e fisico­chimici a sostegno<br />

degli elementi biologici».<br />

LatabellaA2fornisceladefinizionegenerale<br />

della «qualità ecologica» dei fiumi, dei laghi,<br />

2) L’ultimo intervento è rappresentato dal D.M. n. 131/2008 «Criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici<br />

(tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni)» (in S.O. n. 189 alla Gazzetta Ufficiale dell’11<br />

agosto 2008, n. 131). Si veda il commento della stessa autrice a pag. 78 su<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 19/2008.<br />

3) Si veda l’art. 78, D.Lgs. n. 152/2006, comma 1, secondo il quale, «ai fini della tutela delle acque superficiali<br />

dall’inquinamentoprovocatodallesostanzepericolose,icorpiidricisignificatividicuiall’articolo76devonoessere<br />

conformientroil31dicembre2008agli standarddiqualitàriportatiallatabella1/Adell’Allegato1allaParteTerza<br />

del presente decreto, la cui disciplina sostituisce ad ogni effetto quella di cui al decreto ministeriale 6 novembre<br />

2003,n.367».<br />

Iltestointegrale<br />

deldecretodelMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>edellaTuteladelterritorioedelmaredel<br />

14aprile2009,n.56<br />

èdisponibilenella<br />

sezione”Notizie<br />

normative”delsito<br />

www.ambientesiu­<br />

crezza.ilsole24ore.com<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 87 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 88<br />

AMBIENTE E RISORSE<br />

Articolo<br />

delleacqueditransizioneedelleacquemarino­costiere,individuandoicriteriutiliastabilirne<br />

lo stato come “elevato”, “buono”, “sufficiente”.<br />

Le successive tabelle riportano le definizioni<br />

normative per la classificazione dello stato<br />

ecologico,inparticolare:<br />

l latabellaA.2.1­definizionidellostatoecologico<br />

elevato, buono e sufficiente dei fiumi;<br />

l la tabella A.2.2 ­ definizioni dello stato<br />

ecologico elevato, buono e sufficiente dei<br />

laghi;<br />

l la tabella A.2.3 ­ definizioni dello stato<br />

ecologicoelevato,buonoesufficientedelle<br />

acque di transizione;<br />

l la tabella A.2.4 ­ definizioni dello stato<br />

ecologicoelevato,buonoesufficientedelle<br />

acque costiere.<br />

Questetabellesonorimastediidenticocontenuto<br />

rispetto alle precedenti e, per la definizione<br />

dello stato di qualità, utilizzano tutte i<br />

seguentiparametri(asecondadeicasidipertinenza):<br />

l elementi di qualità biologica (fitoplancton,macroalghe,angiosperme,microfitee<br />

fitobentos, microinvertebrati bentonici,<br />

faunaittica);<br />

l elementidiqualità idromorfologica(regimeidrologico,regimedimarea,continuità<br />

delfiume,condizionimorfologiche);<br />

l elementi di qualità fisico-chimica (condizionigenerali,inquinantisinteticispecifici,<br />

inquinantinonsinteticispecifici).<br />

La tabella A.2.5 ha definito il potenziale<br />

ecologico“massimo”,“buono”e“sufficiente”<br />

dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali,<br />

sempre considerando gli stessi criteri<br />

sopraelencati.<br />

Al punto A.2.6 è analizzato lo stato chimico<br />

delle acque (con particolare riferimento<br />

alla presenza di sostanze prioritarie, suddivise<br />

in «sostanze prioritarie P, prioritarie pericolose<br />

PP, rimanenti sostanze E») per il<br />

quale, rispetto alla precedente versione [4] ,<br />

sono stati introdotti numerosi approfondimentiintemadistandarddiqualitàambientaleediloroapplicazioneperlostatochimico<br />

ed ecologico; sono espressamente presi<br />

inconsiderazione:<br />

l la colonna d’acqua per le sostanze dell’elencodipriorità(tabella1/A);<br />

l i sedimenti nei corpi idrici marino­costieri<br />

editransizione(paragrafoA.2.6.1);<br />

l lacolonnad’acquaperalcunedellesostanze<br />

non appartenenti all’elenco di priorità<br />

(paragrafoA.2.7.);<br />

l altre sostanze, non appartenenti all’elenco<br />

di priorità, nei sedimenti per i corpi idrici<br />

marino­costieri e di transizione (paragrafo<br />

A.2.7.1).<br />

Il monitoraggio<br />

A partire dal punto A.3, il nuovo Allegato si<br />

occupadel monitoraggiodellostatoecologicoechimicodelleacquesuperficialiinsensostretto,rispettoalqualehamantenutolaprecedentearticolazionein:<br />

l monitoraggio di sorveglianza;<br />

l monitoraggio operativo;<br />

l monitoraggio di indagine.<br />

IlnuovoAllegato,tuttavia,hanotevolmente<br />

approfondito il tema del monitoraggio rispetto<br />

al testo previgente, aggiungendo numerose<br />

precisazioni, soprattutto di tipo tecnico.Leregioni,sentiteleAutoritàdibacino,devonodefinireunprogrammadimonitoraggiodi<br />

sorveglianza e un programma di monitoraggio<br />

operativo, che hanno valenza sessennale<br />

(il primo periodo è quello 2010­2015, ferma<br />

la necessità di monitorare anche gli anni<br />

2008­2009)edevonocontribuireallapredisposizione<br />

dei piani di gestione e dei piani di<br />

tutela delle acque di cui agli artt. 117 e 121,<br />

D.Lgs.n.152/2006.Inalcunicasispecifici,è<br />

necessarioistituireancheipianidimonitoraggiodiindagine.<br />

4) Lostatochimicodelleacque,primadellemodificheoperatedalD.M.n.56/2009,siarticolavaunicamentenelletabelle:<br />

-Tabella1/A-«Parametridibasedacontrollarenelleacquesuperficiali»(compostada1.«Inquinantiinorganici»,2.<br />

«Idrocarburi policiclici aromatici», 3. «Idrocarburi aromatici», 4. «Idrocarburi alifatici clorurati», 5. «Prodotti<br />

fitosanitariebiocidi»,6.«Compostiorganicisemivolatili»);<br />

-Tabella1/B-«Parametriaggiuntividamonitorarenelleacquesuperficiali»(compostada1.«Inquinantiinorganici»,<br />

2. «Organo metalli», 3. «Idrocarburi policiclici aromatici», 4. «Idrocarburi aromatici», 5. «Idrocarburi aromatici<br />

clorurati», 6. «Idrocarburi alifatici clorurati», 7. «Nitroaromatici clorurati», 8. «Alofenoli», 9. «Aniline e derivati»,<br />

10.«Prodottifitosanitariebiocidi»,11.«Compostiorganicisemivolatili»).<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


La scelta del programma di monitoraggio si<br />

basa sulla valutazione del rischio condotta ai<br />

sensi dell’Allegato 3, punto 1.1, sezione C,<br />

D.Lgs.n.152/2006.<br />

Obiettivo del monitoraggio è quello di<br />

stabilire un quadro generale coerente ed<br />

esauriente dello stato ecologico e chimico<br />

delle acque presenti in ciascun bacino<br />

idrografico e permettere la classificazione<br />

di tutti i corpi idrici superficiali in cinque<br />

classi.<br />

Il D.M. n. 56/2009 ha individuato anche le<br />

modalitàdiprogettazionedelmonitoraggioe<br />

divalutazionedelrischioegliobiettivispecificirelativiaciascuntipodiattività.<br />

Resta invariato il punto A.4. sulla classificazione<br />

e sulla presentazione dello stato ecologico,cosìcometuttoilpuntoBsuicorpiidrici<br />

sotterranei.<br />

Le condizioni di riferimento<br />

tipo­specifiche<br />

Infine, l’Allegato 2 al D.M. n. 56/2009 ha<br />

sostituitoilpunto1.1.1,Allegato3allaParte<br />

III, D.Lgs. n. 152/2006, recante la fissazionedelle«condizionidiriferimentotipo-specifiche»<br />

per i corpi idrici superficiali. Sono<br />

AMBIENTE E RISORSE<br />

Articolo<br />

state riprese e in parte rielaborate le definizioni<br />

di condizioni idromorfologiche e fisico­chimiche<br />

tipo­specifiche, nonché di condizioni<br />

biologiche di riferimento tipo­specifiche;<br />

in seguito, è stata individuata la<br />

funzione delle condizioni di riferimento anche<br />

in combinato con il rapporto di qualità<br />

ecologica(RQE).<br />

Infine, è stato descritto il processo per la<br />

determinazione delle condizioni di riferimento.<br />

Conclusioni<br />

Nonèstataeffettuataun’analisicritica,sottoil<br />

profilo strettamente tecnico, delle modifiche<br />

apportateallaprecedentedisciplina.Peraltro,è<br />

innegabile lo sforzo di completamento e di<br />

adeguamento del quadro normativo nazionale,inparteancoraincompleto.<br />

È auspicabile che questo funga da impulso e<br />

favorisca l’attuazione, da parte delle regioni,<br />

delle disposizioni riguardanti il monitoraggio,<br />

la classificazione e la tutela dei corpi idrici<br />

introdotte dalla direttiva quadro in materia di<br />

acque e incoraggi l’emanazione dei piani di<br />

gestione e dei piani di tutela delle acque, in<br />

molticasinonancoraportataacompimento. l<br />

Tecnologie&Soluzioni per l’ambiente<br />

Progettazione e gestione dei sistemi per la tutela dell’ambiente.<br />

SUL PROSSIMO NUMERO:<br />

• Vapori in ambiente indoor<br />

• Oil spill response<br />

• Abbattimento polveri industriali<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 89 ILSOLE24ORE


AMBIENTE E RISORSE<br />

Articolo<br />

La sentenza n. 88/2009 prende le mosse da due questioni su impianti offshore<br />

Con la sentenza n. 88/2009, la Corte Costituzionale affronta, con cognizione di causa, la<br />

spinosa questione della suddivisione della potestà legislativa tra Stato e Regioni in materia<br />

di energia. La pronuncia si incentra su recenti modifiche apportate dalla legge finanziaria<br />

2008 agli artt. 12 e 14, D.Lgs. n. 387/2003 che hanno ampliato il raggio d’azione dell’intervento<br />

statale a scapito della competenza regionale. In particolare, la Corte Costituzionale ha affrontato<br />

le questioni sollevate da Veneto e Toscana in merito alle autorizzazioni necessarie per la<br />

realizzazione di impianti per lo sfruttamento di fonti rinnovabili, alle autorizzazioni per gli impianti<br />

offshore e alle connessioni di questi impianti con la rete elettrica.<br />

Iltestointegrale<br />

dellasentenzadella<br />

CorteCostituzionale<br />

27marzo2009,<br />

n.88,èdisponibile<br />

nellasezione<br />

“Documentazione<br />

integrativa”delsito<br />

www.ambientesicu­<br />

rezza.ilsole24ore.com<br />

ILSOLE24ORE 90<br />

Fonti energetiche rinnovabili:<br />

la Consulta interviene ancora<br />

sul riparto delle competenze<br />

l di Salvo Renato Cerruto,avvocatoinVenezia,PresidenteAGR<br />

(AssociazioneGestoriRifiutidelVeneto)<br />

Conlarecentesentenzadel27marzo2009,<br />

n.88,laCorteCostituzionale,nelrisolveretre<br />

diversequestionidilegittimitàcostituzionale,<br />

hachiaritocomedebbaessereattuatoilripartodicompetenzetraStatoeregioninelcampodella«produzione,trasportoedistribuzione<br />

nazionale dell’energia», che costituisce materia<br />

di legislazione concorrente (ex art. 117,<br />

comma 3, Costituzione) ove, pertanto, spetta<br />

alloStatodettareiprincipifondamentaliealle<br />

regioni emanare le normative specifiche di<br />

settore.Inparticolare,ilGiudicedelleLeggiè<br />

stato chiamato da Veneto e Toscana a esaminarelatenutacostituzionaledirecentimodifi­<br />

chenormativeapportatedallaleggeFinanziaria<br />

2008 [1] (legge 24 dicembre 2007, n.<br />

244) agli artt. 12, comma 3, e 14, comma 2,<br />

delD.Lgs.n.387/2003 [2] .<br />

La prima questione<br />

La versione attuale dell’art. 12, comma 3,<br />

D.Lgs. n. 387/2003, prevede che, per la costruzioneel’eserciziodegliimpiantidiproduzione<br />

di energia elettrica alimentati da fonti<br />

energetiche rinnovabili (FER), sia necessaria<br />

un’autorizzazione unica «rilasciata dalla Regione<br />

o dalle Province delegate dalla Regione»<br />

[3] . Prima delle modifiche introdotte dalla<br />

1) «DisposizioniperlaformazionedelbilancioannualeepluriennaledelloStato(leggeFinanziaria2008)»(inS.O.n.<br />

285allaGazzettaUfficialedel28dicembre2007,n.300).<br />

2) «Attuazionedelladirettiva2001/77/CErelativaallapromozionedell’energiaelettricaprodottadafontienergeticherinnovabilinelmercatointernodell’elettricità»(inS.O.n.17allaGazzettaUfficialedel31gennaio2004,n.25).<br />

3) Primadellemodificheintrodottedallaleggefinanziaria2008,invece,l’art.12,comma3,prevedevachel’autorizzazione<br />

unicavenisserilasciatadallaRegioneodaaltrosoggettoistituzionaledelegatodallaRegione.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


Tabella 1<br />

•<br />

Art. 12, D.Lgs. n. 387/2003<br />

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative<br />

AMBIENTE E RISORSE<br />

Articolo<br />

Prima della legge Finanziaria 2008 Dopo la legge Finanziaria 2008<br />

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da<br />

fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture<br />

indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi<br />

impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica<br />

utilità ed indifferibili ed urgenti.<br />

[…]<br />

3. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di<br />

energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi<br />

di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e<br />

riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché<br />

le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla<br />

costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti<br />

ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro<br />

soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto<br />

delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di<br />

tutela del paesaggio e del patrimonio storico­artistico. A<br />

questo fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla<br />

regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di<br />

autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale<br />

di cui all’articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle<br />

disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione<br />

e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,<br />

di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e<br />

successive modificazioni.<br />

4. L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di<br />

un procedimento unico, al quale partecipano tutte le<br />

Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di<br />

semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7<br />

agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.<br />

Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire<br />

ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e<br />

deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in pristino<br />

dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a<br />

seguito della dismissione dell’impianto. Il termine massimo<br />

per la conclusione del procedimento di cui al presente<br />

comma non può comunque essere superiore a centottanta<br />

giorni.<br />

5. All’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui<br />

all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non è<br />

previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano<br />

le procedure di cui ai commi 3 e 4.<br />

[…]<br />

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da<br />

fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture<br />

indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi<br />

impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica<br />

utilità ed indifferibili ed urgenti.<br />

[…]<br />

3. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di<br />

energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi<br />

di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e<br />

riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché<br />

le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla<br />

costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti<br />

ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle<br />

province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative<br />

vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del<br />

paesaggio e del patrimonio storico­artistico, che costituisce,<br />

ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A questo<br />

fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro<br />

trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.<br />

Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui<br />

all’articolo 63, commi 3 e 4, del Testo unico delle disposizioni<br />

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui<br />

consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al<br />

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive<br />

modificazioni. Per gli impianti offshore l’autorizzazione è<br />

rilasciata dal Ministero dei Trasporti, sentiti il Ministero dello<br />

Sviluppo economico e il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della<br />

Tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al<br />

comma 4 e previa concessione d’uso del demanio marittimo<br />

da parte della competente autorità marittima.<br />

4. L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di<br />

unprocedimentounico,alqualepartecipanotutteleAmministrazioni<br />

interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione<br />

e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990,<br />

n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di<br />

dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione<br />

statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico<br />

territoriale, o del patrimonio storico­artistico, la decisione, ove<br />

non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni,<br />

è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle<br />

province autonome di Trento e di Bolzano. Il rilascio dell’autorizzazione<br />

costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in<br />

conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo<br />

alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del<br />

soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto<br />

o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di<br />

misure di reinserimento e recupero ambientale.<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 91 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 92<br />

AMBIENTE E RISORSE<br />

Articolo<br />

legge Finanziaria 2008 si prevedeva, più genericamente,<br />

che questa autorizzazione unica<br />

venisse rilasciata«dallaRegioneoaltrosoggettoistituzionaledelegatodallaRegione».<br />

Reputando che, per effetto delle intervenute<br />

modifiche normative, la competenza al rilascio<br />

del provvedimento autorizzatorio de quo fosse<br />

ormai stata trasferita alle province, la Regione<br />

Veneto proponeva ricorso in via principale per<br />

sollevare questione di legittimità costituzionale.<br />

Secondo l’assunto della ricorrente, la norma di<br />

rango statale, introdotta dalla legge Finanziaria<br />

2008, laddove individua la Provincia quale ente<br />

esclusivamente competente al riguardo, lederebbe<br />

i criteri di riparto consacrati dagli artt.<br />

117, comma 3, e 118, Costituzione, oltre a collidere<br />

con il principio di leale collaborazione tra<br />

Stato e Regioni.<br />

Il Giudice delle Leggi ha bocciato in maniera<br />

netta la tesi patrocinata evidenziandone l’erroneità<br />

del presupposto interpretativo. Viene<br />

escluso che, in materia, sia subentrata la Provincia<br />

e viene, invece, confermato e ribadito<br />

esplicitamente che la competenza amministrativa<br />

al rilascio dell’autorizzazione unica<br />

permane in capo alla regione.<br />

Dal tenore letterale della disposizione censurata<br />

si evince chiaramente che il Legislatore<br />

non ha inteso operare un trasferimento di<br />

attribuzioni, ma, più semplicemente, si è ri­<br />

Il termine massimo per la conclusione del procedimento di<br />

cui al presente comma non può comunque essere superiore<br />

a centottanta giorni.<br />

5. All’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui<br />

all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è<br />

previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano<br />

le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti,<br />

quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie<br />

individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con<br />

riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della<br />

denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo<br />

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6<br />

giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni. Con decreto<br />

del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il<br />

Ministro dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio e del mare,<br />

d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del<br />

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive<br />

modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di<br />

capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione<br />

per i quali si procede con la medesima disciplina della<br />

denuncia di inizio attività.<br />

[…]<br />

stretto alle sole Province il novero dei soggetti<br />

istituzionali cui può essere delegata la potestà<br />

di rilasciare l’autorizzazioneex art. 12, D.Lgs.<br />

n. 387/2003.<br />

Secondo la Corte, la competenza amministrativa<br />

in questione è rimasta alla Regione «la<br />

quale dispone della mera facoltà, e non certo<br />

dell’obbligo,didelegarnel’esercizioalleProvince».<br />

Da qui la declatoria di infondatezza della<br />

questione di legittimità proposta.<br />

La seconda questione<br />

Con il medesimo ricorso, la Regione Veneto<br />

ha sollevato anche la questione di legittimità<br />

costituzionale dell’art. 2, comma 165, legge<br />

Finanziaria 2008 che ha modificato il comma<br />

2 dell’art. 14, D.Lgs. n. 387/2003, ampliando<br />

il raggio d’azione dell’AEEG in sede<br />

di connessione di impianti alimentati da fonti<br />

energetiche rinnovabili alle reti elettriche. Più<br />

precisamente, mediante l’inserimento delle<br />

lettere daf­bis) af­septies) al comma 2, è stato<br />

ampliato il contenuto delle direttive che potrà<br />

adottare l’Authority.<br />

La ricorrente si doleva ancora una volta della<br />

violazione del riparto costituzionale di<br />

competenze, oltreché del principio di leale<br />

collaborazione tra Stato e Regioni, in quanto<br />

­ a suo dire ­ questo ampliamento di competenze<br />

andrebbe a menomare la propria sfera<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


Tabella 2<br />

•<br />

Art. 14, D.Lgs. n. 387/2003<br />

Questioni attinenti il collegamento degli impianti allarete elettrica<br />

AMBIENTE E RISORSE<br />

Articolo<br />

Prima della legge Finanziaria 2008 Dopo la legge Finanziaria 2008<br />

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente<br />

decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas emana<br />

specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed<br />

economiche per l’erogazione del servizio di connessione di<br />

impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con<br />

tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno<br />

obbligo di connessione di terzi.<br />

2. Le direttive di cui al comma 1:<br />

a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete,<br />

degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di<br />

utenza e di rete per la connessione;<br />

b) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione<br />

dei costi, a carico del produttore, per l’espletamento di<br />

tutte le fasi istruttorie necessarie per l’individuazione della<br />

soluzione definitiva di connessione;<br />

c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi di<br />

connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;<br />

d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete<br />

per la connessione possono essere realizzati interamente dal<br />

produttore, individuando altresì i provvedimenti che il Gestore<br />

della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici<br />

di detti impianti; per i casi nei quali il produttore non intenda<br />

avvalersi di questa facoltà, stabiliscono quali sono le iniziative<br />

che il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di<br />

realizzazione;<br />

e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete,<br />

delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la<br />

realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle<br />

infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti;<br />

f) definiscono le modalità di ripartizione dei costi fra tutti i<br />

produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di<br />

adeguamento delle infrastrutture di rete. Dette modalità,<br />

basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori<br />

tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e<br />

quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete<br />

traggono dalle connessioni.<br />

[…]<br />

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente<br />

decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas emana<br />

specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed<br />

economiche per l’erogazione del servizio di connessione di<br />

impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con<br />

tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno<br />

obbligo di connessione di terzi.<br />

2. Le direttive di cui al comma 1:<br />

a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete,<br />

degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di<br />

utenza e di rete per la connessione;<br />

b) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione<br />

dei costi, a carico del produttore, per l’espletamento di<br />

tutte le fasi istruttorie necessarie per l’individuazione della<br />

soluzione definitiva di connessione;<br />

c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi di<br />

connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;<br />

d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete<br />

per la connessione possono essere realizzati interamente dal<br />

produttore, individuando altresì i provvedimenti che il Gestore<br />

della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici<br />

di detti impianti; per i casi nei quali il produttore non intenda<br />

avvalersi di questa facoltà, stabiliscono quali sono le iniziative<br />

che il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di<br />

realizzazione;<br />

e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete,<br />

delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la<br />

realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle<br />

infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti;<br />

f) definiscono le modalità di ripartizione dei costi fra tutti i<br />

produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di<br />

adeguamento delle infrastrutture di rete. Dette modalità,<br />

basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori<br />

tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e<br />

quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete<br />

traggono dalle connessioni.<br />

f­bis) sottopongono a termini perentori le attività poste a<br />

carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure<br />

sostitutive in caso di inerzia;<br />

f­ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 23<br />

della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del<br />

Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell’articolo 2 comma 24,<br />

lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure<br />

di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e<br />

gestori di rete con decisioni, adottate dall’Autorità per<br />

l’energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 93 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 94<br />

AMBIENTE E RISORSE<br />

Articolo<br />

di autonomia regionale in materia di produzione,<br />

trasporto e distribuzione nazionale<br />

dell’energia.<br />

Inquestopuntodellasentenzasiconcentrano<br />

leosservazionipiùpreziosedellaCorteCostituzionale.<br />

Anzitutto, in limine viene evidenziato che<br />

l’Autorità per l’energia elettrica e il gas<br />

costituisce a pieno titolo un’autorità nazionale<br />

come si evince dalla stessa legge n.<br />

481/1995 [4] (istitutiva delle cosiddette<br />

“Autorità amministrative indipendenti”), la<br />

quale, all’art. 2, comma 6, riporta che «le<br />

Autorità, in quanto autorità nazionali competenti<br />

per la regolazione e il controllo, svolgono<br />

attività consultiva e di segnalazione al<br />

Governo nelle materie di propria competen­<br />

f-quater) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla<br />

rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel<br />

caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere<br />

l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di<br />

adeguamento congrui;<br />

f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di<br />

adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater) includano<br />

tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento<br />

della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per<br />

gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla<br />

rete dell'energia elettrica prodotta;<br />

f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano<br />

ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) e che i costi<br />

associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore<br />

della rete;<br />

f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per<br />

favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della<br />

generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante<br />

impianti eserciti tramite società terze, operanti nel<br />

settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e<br />

le loro forme consortili.<br />

[…]<br />

za anche ai fini della definizione, del recepimento<br />

e della attuazione della normativa<br />

comunitaria» [5] .<br />

Premesso ciò, il Collegio nota che «la legge<br />

statale, pertanto, può assegnare all’Autorità, nel<br />

rispetto dei criteri indicati dall’art. 118 della<br />

Costituzione, le funzioni amministrative di cui<br />

lo Stato stesso è titolare, o di cui possa comunque<br />

rivendicare legittimamente l’esercizio» e<br />

prosegue «certamente, la natura “unitaria a<br />

livello nazionale” dei compiti delle Autorità indipendenti<br />

(sentenza n. 482/1995; sentenza n.<br />

256/2007, entrambe relative all’Autorità per<br />

la vigilanza sui lavori pubblici) è largamente<br />

connaturata alla finalità di assicurare una regolazione<br />

e un controllo uniforme di settori della<br />

vita civile, soggetti all’azione amministrativa,<br />

4) «Normeperlaconcorrenzaelaregolazionedeiservizidipubblicautilità.IstituzionedelleAutoritàdiregolazione<br />

deiservizidipubblicautilità» (in S.O. n. 136 allaGazzettaUfficiale del 18 dicembre 1995, n. 270).<br />

5) Le Authority sono enti pubblici dotati di sostanziale indipendenza dal Governo e caratterizzati da autonomia organizzatoria,<br />

finanziaria e contabile. In merito all’impianto generale della legge n. 481/1995 si rinvia a Consiglio di Stato, sez.<br />

VI, 10 ottobre 2005, n. 5467 secondo cui «la l. 14 novembre 1995 n. 481 (norme per la concorrenza e la<br />

regolazionedeiservizidipubblicautilitàediistituzionedelleAutoritàdiregolazionedeiservizidipubblicautilità)<br />

ha inteso disciplinare la concorrenza e la regolazione di tutte quelle attività, le quali, anche se genericamente<br />

definiteservizi,sonocaratterizzatedallaconnotazionedipubblicautilità,eriguardanonsoltantoipubbliciservizi<br />

intesicomeprestazionioriginariamentesottratteallaconcorrenza­perchériservatealleamministrazionipubbliche<br />

e da queste rese alla collettività degli utenti direttamente o per tramite concessionario, con modalità privilegiate<br />

anchesenonautoritative­maancheleattivitàeconomichenaturalmenteriservateaiprivati,chepresentanoprofili<br />

di interesse generale e che ne giustifichino l’assoggettamento ad una disciplina settoriale indipendente dalla<br />

qualificazionegiuridicadell’operatore».<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


ove parcellizzare la disciplina normativa e gli<br />

interventi regolatori implicherebbe non solo il<br />

difetto delle condizioni tecniche necessarie alla<br />

funzionalità del mercato in oggetto, ma talvolta<br />

la stessa compromissione dei principi costituzionali<br />

alla cui osservanza le regole del mercato<br />

debbono conformarsi; pertanto, spetta alla Corte<br />

valutare, di volta in volta, se questi presupposti<br />

ricorrano nel caso di specie».<br />

Svolta questa rilevante premessa, la Corte<br />

Costituzionale, pur riconoscendo apertamente,daunlato,che,attraversoledirettive<br />

di cui all’art. 14, comma 2, decreto citato,<br />

l’autoritàèingradodiincideresullamateria<br />

energetica (oggetto di potestà legislativa<br />

concorrente), dall’altro ritiene, tuttavia, che<br />

«le molteplici previsioni di cui si compone la<br />

norma impugnata, in ragione delle finalità cui<br />

appaiono ispirate e dell’obiettivo fascio di interessi<br />

che ne vengono incisi, siano riconducibili,<br />

con un giudizio di prevalenza rispetto alla<br />

materia dell’energia, a materia di competenza<br />

esclusiva dello Stato».<br />

Sicché, in definitiva, viene escluso ogni contrastoconiprecetticostituzionaliinquantole<br />

specifiche funzioni assegnate all’autorità in<br />

temadicollegamentodegliimpiantialimentati<br />

da fonti energetiche rinnovabili alla rete<br />

elettricaattengonoallacompetenzaesclusiva<br />

statale. Inoltre, si soggiunge, l’AEEG è chiamata<br />

in questo contesto ad assicurare il correttoedefficientefunzionamentodelmercato<br />

dell’energia elettrica «fissando “le condizioni<br />

atte a garantire a tutti gli utenti della rete la<br />

libertà di accesso a parità di condizioni, l’imparzialità<br />

e la neutralità del servizio di trasmissione<br />

e dispacciamento” (art. 3, comma 3, del<br />

D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, in relazione agli<br />

artt. 9 e 23 della direttiva 26 giugno 2003, n.<br />

2003/54/CE)» [6] .<br />

Nello specifico settore dell’energia prodotta<br />

dalle fonti energetiche rinnovabili, l’esigen­<br />

AMBIENTE E RISORSE<br />

Articolo<br />

zadiassicurarelatrasparenzaelalibertàdi<br />

accessodelmercatoenergeticovaconiugata<br />

conl’obiettivodiderivazionecomunitariadi<br />

promuovere in via prioritaria le fonti energeticherinnovabili,poichéquestecontribuiscono<br />

alla protezione dell’ambiente e allo<br />

svilupposostenibile.<br />

Con le proprie direttive l’Autorità è, pertanto,<br />

tenuta a contemperare e bilanciare entrambequesteesigenze:<br />

l daunlato,latuteladelmercato;<br />

l dall’altro,l’incentivazionedellefontirinnovabiliafiniditutelaambientale.<br />

Queste direttive «in altri termini, si trovano<br />

all’incrocio delle competenze esclusive dello<br />

Stato in materia di “tutela della concorrenza”<br />

(art. 117, comma 2, lettera e della Costituzione)<br />

e di “tutela dell’ambiente” (art. 117, comma<br />

2, letterasdella Costituzione)».<br />

E sulla questione la Corte conclude che,<br />

«per questa ragione, la norma impugnata, pur<br />

ripercuotendosi sulle materie della produzione,<br />

trasporto e distribuzione nazionale dell’energia,<br />

è caratterizzata dalla finalità prevalente<br />

di assicurare e conformare gli interessi<br />

peculiarmente connessi alla protezione dell’ambiente<br />

nell’ambito di un mercato concorrenziale».<br />

Vengono così rigettate, in quanto infondate,<br />

anchequestecensuresollevatedallaRegione<br />

Veneto.<br />

La terza questione<br />

Da ultimo, la Consulta prende posizione<br />

sulla questione di legittimità costituzionale<br />

sollevata dalla Regione Toscana con riferimentoall’art.12,comma3,ultimoperiodo,<br />

D.Lgs. n. 387/2003, laddove, con riferimento<br />

all’autorizzazione unica per gli impianti<br />

offshore [7] , statuisce che «l’autorizzazione<br />

è rilasciata dal Ministero dei Trasporti,<br />

6) Ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 79/1999 (recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme<br />

comuni per il mercato interno dell’energia elettrica»), «L’Autorità per l’energia elettrica e il gas fissa le condizioni<br />

atteagarantireatuttigliutentidellaretelalibertàdiaccessoaparitàdicondizioni,l’imparzialitàelaneutralitàdel<br />

servizioditrasmissioneedispacciamento.Nell’esercizioditalecompetenzal’Autoritàperseguel’obiettivodellapiù<br />

efficienteutilizzazionedell’energiaelettricaprodottaocomunqueimmessanelsistemaelettriconazionale,compatibilmenteconivincolitecnicidellarete.L’Autoritàprevede,inoltre,l’obbligodiutilizzazioneprioritariadell’energia<br />

elettricaprodottaamezzodifontienergeticherinnovabiliediquellaprodottamediantecogenerazione».<br />

7) Si pensi, a titolo di esempio, ai parchi eolici offshore costruiti in mare aperto. Si tratta di un processo che richiede<br />

tecnologie molto sofisticate e che presenta notevoli profili di complessità nella fase di realizzazione. Per un’approfondita<br />

trattazione sull’argomento si rinvia a F. Grumelli,Eolicooffshore.Dalprogettiall’eserciziocomesirealizzaunparco,<br />

inTecnologie&Soluzioniperl’<strong>Ambiente</strong> n. 1/2009, pag. 8.<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 95 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 96<br />

AMBIENTE E RISORSE<br />

Articolo<br />

sentitiilMinisterodelloSviluppoeconomicoe<br />

il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del<br />

territorio e del mare, con le modalità di cui al<br />

comma 4 e previa concessione d’uso del<br />

demaniomarittimodapartedellacompetente<br />

autoritàmarittima».<br />

Secondol’assuntodellaricorrente,ladisposizione<br />

in rassegna (inserita dall’art. 2, comma<br />

158,leggeFinanziaria2008),nonprevedendo<br />

il rilascio del provvedimento autorizzatorio<br />

previa intesa con la Regione, violerebbe i<br />

canonicostituzionalirelativialripartodicompetenze<br />

tra Stato e Regioni, nonché il principiodilealecollaborazione.Constringatamotivazione,laquestioneviene<br />

rapidamente dichiarata infondata sul rilievo<br />

che, per espressa previsione normativa,<br />

il rilascio dell’autorizzazione in parola<br />

deve avvenire «con le modalità di cui al<br />

comma4»che,asuavolta,imponel’avviodi<br />

un procedimento unico al quale partecipano<br />

tutte le amministrazioni interessate e<br />

che deve essere svolto nel rispetto dei principi<br />

di semplificazione e con le modalità<br />

stabilite dalla legge n. 241/1990 [8] . Se ne<br />

deduce che «alla luce di quest’ultima previsione<br />

appare chiaro che l’attuale assetto normativogarantisceampiamentel’eserciziodelle<br />

competenze regionali in materia, giacché<br />

per un verso spetta alla Giunta regionale<br />

pronunciarsiall’esitodelprocedimentounico,<br />

e, per altro verso, il dissenso “qualificato”<br />

espresso da un’amministrazione statale attiva,<br />

ai sensi dell’art. 14­quater della legge 7<br />

agosto 1990, n. 241, la Conferenza Stato­<br />

Regioni, ove è altresì assicurata la sfera di<br />

azioneregionale».<br />

Considerazioni conclusive<br />

La Corte Costituzionale, con la sentenza segnalata,haintesodissiparedubbiedequivoci<br />

interpretativiinunamateriasottopostaauna<br />

disciplinadicertononconnotatadachiarezza<br />

e linearità. In particolare, le sue precisazioni<br />

inmeritoalcorrettoripartodicompetenzetra<br />

Stato e regioni sono destinate a diventare un<br />

punto di riferimento, non solo nella materia<br />

energetica.<br />

In conclusione ­ per completezza di esposizione<br />

­ è necessario sottolineare che, per<br />

espressa previsione normativa, il procedimento<br />

unico contemplato dall’art. 12,<br />

D.Lgs. n. 387/2003 deve concludersi entro<br />

il termine massimo di 180 giorni, decorrente<br />

dalla data di presentazione della<br />

relativadomanda.<br />

Sulla valenza del termine la giurisprudenza<br />

amministrativa ha avuto occasione di<br />

precisare, da un lato, che esso ha un’evidente<br />

funzione acceleratoria nell’ottica di<br />

favorire le iniziative volte alla realizzazione<br />

degli impianti alimentati da fonti rinnovabili<br />

(si veda la sentenza del TAR Sicilia,<br />

Palermo, 22 ottobre 2008, n. 1277), e<br />

dall’altro, che ha natura perentoria, con la<br />

conseguenza che il suo inutile decorso dà<br />

vita al silenzio rifiuto impugnabile (si veda<br />

lasentenzadelTARBasilicata,Potenza,28<br />

marzo2008,n.78e,conforme,lapronuncia<br />

del TAR Basilicata, Potenza, 5 marzo<br />

2007,n.144).<br />

Si segnala anche un importante intervento<br />

del Giudice delle leggi che nel dichiarare la<br />

illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma<br />

1, L.R. n. 9/2005 [9] ha stabilito che<br />

«l’indicazione del termine massimo di centottanta<br />

giorni per la conclusione del procedimento<br />

di rilascio dell’autorizzazione unica<br />

per la costruzione e l’esercizio di impianti di<br />

produzione di energia elettrica alimentati da<br />

fonti rinnovabili, contenuto nell’art. 12, comma<br />

4, D.Lgs. n. 387/2003, deve qualificarsi<br />

quale principio fondamentale in materia di<br />

“produzione, trasporto e distribuzione nazionale<br />

dell’energia”, in quanto questa disposizione<br />

risulta ispirata alle regole della semplificazione<br />

amministrativa e della celerità, garantendo,<br />

in modo uniforme sull’intero<br />

territorio nazionale, la conclusione entro un<br />

termine definito del procedimento autorizzativo»<br />

[10] . l<br />

8) «Nuovenormeinmateriadiprocedimentoamministrativoedidirittodiaccessoaidocumentiamministrativi»(in<br />

GazzettaUfficialedel18agosto1990,n.192).<br />

9) «Moratoria per le procedure di valutazione d’impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di<br />

impiantidienergiaeolica»(inB.U.R.del12agosto2005,n.102).<br />

10)Si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 364/2006, in materia di valutazione d’impatto ambientale per la<br />

costruzionediimpiantidienergiaeolica.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


AMBIENTEERISORSE<br />

Articolo<br />

l VAS. L’attività, strutturata in 5 fasi, ha previsto lo sviluppo di un software<br />

Con il progetto “DIVAS”<br />

più supporto alle decisioni<br />

per la valutazione strategica<br />

La necessità di integrare la pianificazione territoriale con la valutazione<br />

ambientale strategica, come affermato dalla direttiva 2001/42/CE, ha portato al<br />

finanziamento del progetto DIVAS, con la partecipazione di amministrazioni,<br />

poli universitari ed enti tecnici, per l’elaborazione di uno strumento di supporto alla<br />

redazione della VAS. Il progetto è stato strutturato in cinque fasi di attività, dall’analisi<br />

del quadro legislativo allo studio degli strumenti a supporto delle decisioni (DSS)<br />

esistenti, dall’esame di diversi procedimenti di VAS già conclusi alla revisione della<br />

manualistica disponibile in materia, dall’utilizzo di alcuni casi di studio per la<br />

definizione del protocollo metodologico da adottare nel DSS allo sviluppo di un<br />

software. La fase conclusiva ha compreso la verifica sul campo del software e della<br />

metodologia elaborata per DIVAS attraverso il suo utilizzo in alcuni comuni selezionati<br />

come casi di studio, in Abruzzo e nel Veneto.<br />

l di Gabriella ChiellinoeRoberta Gadia,e<strong>Ambiente</strong>S.r.l.-Venezia(partnertecnicodelProgettoINTERREG/CARDS-PHAREDIVAS)<br />

Il contesto legislativo di recepimento della<br />

direttiva 2001/42/CE [1] prevede che la pianificazioneterritorialedebbaessereintegrata<br />

con la valutazione ambientale strategica<br />

(VAS). Nonostante la procedura di VAS sia<br />

stata inizialmente recepita da diverse leggi<br />

regionaliesuccessivamentenell’ordinamentoitaliano,ilprocessodiapplicazionemostra<br />

ancora alcune difficoltà nel rendere il suo<br />

meccanismo efficiente e nel garantire una<br />

adeguata ricaduta sulla pianificazione. È in<br />

questocontestochesivaainserireilprogetto“DIVAS”(www.progettodivas.org,apartire<br />

da metà luglio 2009), finanziato dal programma<br />

europeo INTERREG/CARDS­<br />

PHARE e promosso dalla Regione Veneto,<br />

dalla Regione Abruzzo e dall’Università di<br />

Ca’ Foscari, con la partecipazione dell’Università<br />

di Tirana, del Politecnico di Tirana e<br />

del Comune di Valona e la collaborazione<br />

tecnica del Consorzio Venezia Ricerche e di<br />

duesocietàprivate.L’obiettivodiquestopro­<br />

1) «Direttiva2001/42/CEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio,del27giugno2001,concernentelavalutazione<br />

deglieffettidideterminatipianieprogrammisull’ambiente»(inG.U.C.E.Ldel21luglio2001,n.197).<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 97 ILSOLE24ORE


ILSOLE24ORE 98<br />

AMBIENTE E RISORSE<br />

Articolo<br />

getto è stato lo sviluppo di un software con il<br />

compito di agevolare le piccole amministrazioni,accompagnandole,sianellafaseamministrativasiainquellavalutativa,nellosvolgimento<br />

del processo di VAS e in, particolare,<br />

nellastesuradelrapportoambientale.<br />

Il quadro normativo<br />

La direttiva europea 2001/42/CE concernente<br />

la valutazione degli effetti di determinati<br />

piani e programmi sull’ambiente naturale,<br />

cosiddetta direttiva VAS, entrata in vigore<br />

il21luglio2001,rappresentaunimportante<br />

passoavantinelcontestodeldirittoambientaleeuropeo.Essasiponecomeobiettivoquellodigarantire<br />

un elevato livello di protezione dell’ambiente<br />

e individua nella valutazione ambientalestrategicalostrumentoperl’integrazione<br />

delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione<br />

e dell’adozione di piani e programmi,<br />

al fine di promuovere lo sviluppo<br />

sostenibile. In questo modo, la direttiva garantisce<br />

che gli effetti ambientali, derivanti<br />

dall’attuazione di determinati piani e programmi,sianopresiinconsiderazioneevalutatidurantelaloroelaborazioneeprimadella<br />

loroadozione.<br />

La valutazione ambientale strategica, quindi,<br />

sidelineacomeunprocessosistematicointeso<br />

a valutare le conseguenze sul piano ambientaledelleazioniproposte­politiche,piani<br />

o iniziative nell’ambito di programmi nazionali,<br />

regionali e locali ­ in modo che queste<br />

sianoincluseeaffrontate,allaparidelleconsiderazioni<br />

di ordine economico e sociale, fin<br />

dalleprimefasi(strategiche)delprocessodecisionale.LaVASassolve,pertanto,alcompito<br />

di verificare la coerenza delle proposte<br />

programmaticheepianificatoriecongliobiettivi<br />

di sostenibilità, a differenza della VIA<br />

(valutazionediimpattoambientale)chesiapplicaasingoliprogettidiopere.<br />

L’elaborazione delle procedure individuate<br />

nella direttiva 2001/42/CE, che doveva essere<br />

recepita dagli Stati membri entro il<br />

2004,rappresentaunostrumentodisupportosiaperilproponentecheperildecisoreper<br />

la formazione degli indirizzi e delle scelte di<br />

pianificazione, fornendo opzioni alternative<br />

rispettoalraggiungimentodiunobiettivomedianteladeterminazionedeipossibiliimpatti<br />

delleazioniprospettate.<br />

Apartiredal2003,leregioniitaliane,competenti<br />

in materia di pianificazione, hanno iniziato<br />

a recepire la direttiva 2001/42/CE all’interno<br />

della loro legislazione, applicandola<br />

eintegrandolanellaprassiurbanisticaepianificatoria.<br />

Il recepimento della procedura di<br />

VAS nell’ordinamento italiano, prevista dalla<br />

direttiva 2001/42/CE, è avvenuto successivamente<br />

con il D.Lgs. n. 152/2006 [2] , come<br />

inseguitonovellatodalD.Lgs.n.4/2008 [3] .<br />

Le fasi del progetto<br />

IlprogettoDIVASèstrutturatoincinquefasi<br />

diattività(sivedalafigura1).Lafaseinizialeè<br />

stata dedicata all’analisi del quadro legislativo,<br />

ovvero direttive comunitarie e normative<br />

nazionali e regionali, e allo studio degli strumenti<br />

a supporto delle decisioni (DSS) esistenti.Inseguitoallafaseconoscitivainiziale,<br />

si è proceduto all’analisi di diversi procedimentidiVASgiàconclusi,allarevisionedella<br />

manualistica disponibile in materia di VAS e<br />

all’utilizzo di alcuni casi di studio al fine di<br />

definireilprotocollometodologicodaadottarenelDSS.Lafasediricercametodologicaèstataseguitadaungruppodilavorointerdisciplinare,<br />

composto da esperti in materia ambientale,<br />

urbanistica e sviluppo software, sviluppatoinunasecondafase,durantelaquale<br />

sonostaticomunicatiirisultatidelprogetto.<br />

Da ultimo, è stato verificato sul campo il software<br />

e la metodologia elaborata per DIVAS,<br />

attraverso l’applicazione in alcuni comuni<br />

presicomecasidistudio,siainAbruzzosiain<br />

Veneto.<br />

Gli aspetti metodologici<br />

Il software DIVAS è stato costruito facendo<br />

riferimento alla direttiva 2001/42/CE, al<br />

D.Lgs n. 152/2006 (e successive modifiche)<br />

eallaL.R.delVeneton.11/2004 [4] ,edèstato<br />

sviluppato dopo un’accurata analisi delle linee<br />

guida e dei manuali metodologici sulla<br />

2) «Normeinmateriaambientale»(inS.O.n.96allaGazzettaUfficialedel14aprile2006,n.88).<br />

3) «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in<br />

materiaambientale»(inS.O.n.24allaGazzettaUfficialedel29gennaio2008,n.24).<br />

4) «Normeperilgovernodelterritorio»(inB.U.R.del27aprile2004,n.45).<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


Fasi di attività del Progetto DIVAS<br />

VAS proposti a livello nazionale ed europeo<br />

dalle agenzie per l’ambiente e dalle amministrazionipubbliche.<br />

Da questa analisi è emersa, come fase critica<br />

nello sviluppo della VAS, la redazione del<br />

rapportoambientalee,inparticolare,lascelta<br />

degli indicatori per pressioni, impatti e risposte<br />

legate al piano, nonché la pianificazione<br />

del successivo monitoraggio a verifica della<br />

sostenibilitàdelpianostesso.<br />

Dall’analisi di alcune VAS già svolte è emersa<br />

una moltitudine di approcci metodologici diversi,chespessoperònonsidimostravanocoerenti<br />

con quanto richiesto dalla normativa. In<br />

particolare,venivaapplicataallaVASlastessa<br />

metodologia della VIA, utilizzando, talvolta,<br />

complessimodelliperl’analisidielementimoltospecificideipiani,perdendodivistalafinalità<br />

ultimadellavalutazioneambientalestrategica.<br />

Altro elemento emerso dall’analisi delle VAS<br />

elaborate riguarda l’uso di indicatori ambientali.Sonostaterilevate,infatti,scarsachiarezzaefortidiversitànellaloroscelta,ma,soprattutto,<br />

nel loro utilizzo, che si concentra prioritariamente<br />

nell’analisi dello stato dell’ambiente<br />

Attività 1<br />

Fase conoscitiva<br />

Attività 2<br />

Ricerca metodologica<br />

Attività 3<br />

Sviluppo del software<br />

Attività 4<br />

Disseminazione<br />

Attività 5<br />

Monitoraggio del progetto<br />

AMBIENTE E RISORSE<br />

Articolo<br />

e, solo marginalmente, nella previsione degli<br />

impatti derivanti dalle azioni di piano e nella<br />

programmazionedelmonitoraggio.<br />

Lagrandevariabilitàdiapproccie,soprattutto,<br />

la scarsa coerenza con la normativa rappresentano<br />

un problema sia per le amministrazionitenuteadattivareilprocessodiVAS<br />

siaperglientiprepostiallavalutazione.<br />

Il software DIVAS, inteso come strumento a<br />

supportodelleamministrazionilocaliperl’integrazionedelleconsiderazioniditutela,conservazione<br />

e valorizzazione naturale e ambientale<br />

nell’elaborazione e nell’adozione di<br />

pianieprogrammi,èstato,quindi,sviluppato<br />

allalucedeirisultatidiquesteanalisi.<br />

Obiettivo prioritario del progetto è stato sviluppare<br />

una metodologia standard, sufficientemente<br />

flessibile da poter essere di volta in<br />

volta adattata al contesto particolare in cui si<br />

applica, ma che, contemporaneamente, proponga<br />

un comune approccio conforme alla<br />

normativavigenteinmateria.<br />

Lalogicacheaccompagnaesostienelastruttura<br />

metodologica del software si fonda sullo<br />

svolgimentodiunaflow-chartchesegueleindi­<br />

Figura 1<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 99 ILSOLE24ORE


Box 1<br />

ILSOLE24ORE 100<br />

AMBIENTE E RISORSE<br />

Articolo<br />

l I passaggi dellaflow­chart<br />

l Step0:InformazionidibasesulComune;<br />

l Step1:RedazionediunaRelazionesulloStatodell’<strong>Ambiente</strong>;<br />

l Step2:RedazionedelRapportoAmbientale;<br />

- Step2.A.1:IllustrazionedeicontenutidelPiano,degliobiettiviedelleazioni;<br />

- Step2.A.2:Individuazionedelleareesignificativamenteinteressate;<br />

- Step2.B:Individuazionedeiprincipaliindicatoridistato;<br />

- Step2.C.1:Individuazionedeiproblemiambientaliesistenti;<br />

- Step2.C.2:Verificadicoerenzainterna;<br />

- Step2.D:Indicatoridistatofacoltativieipotesizero;<br />

- Step2.E:Indicatoridipressione;<br />

- Step2.F:Individuazionedeglieffettisignificativiedelleazionicritiche;<br />

- Step2.G:Sceltadegliindicatoridiimpattoevalutazione;<br />

- Step2.H:Individuazionedellemisuredimitigazioneecompensazione;<br />

- Step2.I.1:Sceltaemotivazionedellealternativeindividuate;<br />

- Step2.I.2:Descrizionedelledifficoltàindividuate;<br />

- Step2.J:Pianificazionedelmonitoraggio;<br />

-Step2.K:Stesuradellasintesinontecnica;<br />

l Step3:Consultazioni;<br />

l Step4:StesuradefinitivadelPiano;<br />

l Step5:ApprovazionedelPiano;<br />

l Step6:AttuazionedelPianoemonitoraggio.<br />

cazioni fornite della direttiva 2001/42/CE,<br />

doveritenutoopportunoaggiornatedalD.Lgs.<br />

n.152/2006(esuccessivemodifiche),echesi<br />

articolaneipassaggiriportatinel box 1.<br />

La suddivisione in step di secondo livello è<br />

voltaacomprenderenellastesuradelrapportoambientaletutteleinformazioninecessarie<br />

riportate nell’Allegato VI al D.Lgs. n. 152/<br />

2006. Le informazioni sono state, quindi, riviste<br />

e riadattate al contesto territoriale di<br />

riferimentodelprogettoDIVAS.<br />

La selezione di indicatori<br />

ambientali prioritari<br />

InunaVASgliindicatoridovrebberocostituire<br />

«uno strumento in grado di fornire informazioni<br />

in forma sintetica di un fenomeno più<br />

complesso e con significato più ampio; uno strumento<br />

in grado di rendere visibile un andamento<br />

o un fenomeno che non è immediatamente percepibile»(Organizzazioneperlacooperazionee<br />

losviluppoeconomico­OCSE,1993).<br />

Gli indicatori sono stati selezionati tra quelli<br />

identificaticomeipiùsignificativitralediverse<br />

liste redatte da ONU, OCSE, indicatori<br />

cmunitari europei, Agenzia europea per<br />

l’<strong>Ambiente</strong> (EEA), EUROSTAT, Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong>, Agenzia nazionale per la protezionedell’ambienteeperiservizitecnici(ex<br />

APAT, oggi ISPRA), Agenzia della Regione<br />

Veneto per la protezione dell’ambiente (AR­<br />

PAV)eRegioneVeneto.Dopoaververificato<br />

eventuali ripetizioni o incongruenze con il<br />

livello pianificatorio di interesse nell’ambito<br />

delprogetto,perognimatriceambientalesono<br />

stati scelti gli indicatori in base alla loro<br />

disponibilità accertata a livello regionale e<br />

allasignificativitàdellororuolodidescrittori.<br />

Sono,quindi,statisceltiindicatorichefossero:<br />

l rappresentativi;<br />

l valididalpuntodivistascientifico;<br />

l sempliciediagevoleinterpretazione;<br />

l capacidiindicarelatendenzaneltempo;<br />

l ove possibile, capaci di fornire un’indicazioneprecocesulletendenzeirreversibili;<br />

l sensibili ai cambiamenti che avvengono<br />

nell’ambienteonell’economiachedevono<br />

contribuireaindicare;<br />

l basati su dati facilmente disponibili o disponibiliacostiragionevoli;<br />

l basatisudatiadeguatamentedocumentati<br />

ediqualitàcerta;<br />

l aggiornabiliperiodicamente.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


Figura 2<br />

Selezione degli indicatori principali dal database<br />

contenuto all’interno del software DIVAS<br />

Lavalutazioneambientalestrategicadipolitiche,<br />

piani e programmi richiede l’organizzazione<br />

e la raccolta degli elementi conoscitivi<br />

attraverso i quali individuare e presentare le<br />

informazionisullostatodell’ambienteedelle<br />

risorsenaturalifacendoriferimentoalloschemaproceduraleD­P­S­I­R(drivingforces,pressures,<br />

states, impacts, responses). Il modello<br />

DPSIR, sviluppato in ambito EEA e adottato<br />

dall’Agenzia nazionale per la Protezione dell’ambiente<br />

per lo sviluppo del sistema conoscitivo<br />

e dei controlli in campo ambientale,<br />

negli ultimi tempi è diventato un vero e proprio<br />

standard operativo, poiché esprime un<br />

sistemadianalisinell’otticadellerelazionitra<br />

sistemaambientaleeumano.<br />

Ilmodellosibasasuunastrutturadirelazioni<br />

causalicheleganotraloro:<br />

l determinanti (settori economici, attività<br />

umane);<br />

AMBIENTE E RISORSE<br />

Articolo<br />

l pressioni(emissioni,rifiuti,ecc.);<br />

l stato (qualità fisiche, chimiche, biologiche,<br />

ecc.);<br />

l impatti(suecosistemi,salute,funzioni,fruizioni,ecc.);<br />

l risposte (politiche ambientali e settoriali,<br />

iniziative legislative, azioni di pianificazione,ecc.).<br />

Secondo questo sistema di analisi, le attività<br />

sociali ed economiche esercitano pressioni<br />

sull’ambiente e, di conseguenza, determinano<br />

cambiamenti sullo stato dell’ambiente,<br />

sullo stato e disponibilità delle risorse naturali<br />

rinnovabili e non e sulla biodiversità.<br />

Infine, tutti questi cambiamenti inducono<br />

degli impatti sulla salute umana, sugli ecosistemiesullerisorsenaturali,chepossonofar<br />

emergere una risposta politica e/o sociale<br />

che agisca da feedback sulle determinanti, o<br />

direttamentesullostatoosuglistessiimpatti,<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 101 ILSOLE24ORE


Figura 3<br />

ILSOLE24ORE 102<br />

AMBIENTE E RISORSE<br />

Articolo<br />

Selezione degli indicatori principali dal database<br />

contenuto all’interno del software DIVAS<br />

mediante azioni di adattamento o di miglioramento.<br />

Siècosìcostruitoun databasecontenentegli<br />

indicatoriambientaliprioritari,alfinediconsentire<br />

all’utente di selezionare gli indicatori<br />

più adeguati in relazione sia al tematismo<br />

ambientaleconsideratosiaall’azionedipiano<br />

e sia alla specifica fase di implementazione<br />

della procedura di VAS (analisi preliminare<br />

dellostatodell’ambiente,previsionedeglieffettiderivantidalleazionidipianoeprogrammazionedelmonitoraggio).<br />

Struttura della banca dati<br />

degli indicatori ambientali<br />

All’interno dello step relativo alla stesura del<br />

rapporto ambientale sono stati previsti ulteriori<br />

passaggi del software in cui l’utente è<br />

tenutoaindividuare:<br />

l unsetdiindicatoridistatoalfinedidescrivere<br />

e monitorare lo stato dell’ambiente<br />

attraversoparametricodificati(step2B);<br />

l un set di indicatori di pressione al fine di<br />

descrivere e monitorare le singole azioni<br />

neivaricompartiambientali(step2E);<br />

l un set di indicatori di impatto al fine di<br />

valutare la rilevanza delle singole azioni<br />

individuatecome“critiche”(step2G);<br />

l un set di indicatori al fine di pianificare il<br />

monitoraggio(step2J).<br />

Il rapporto ambientale deve, infatti, individuare,<br />

descrivere e valutare gli effetti significativichel’attuazionedelpianopropostopotrebbe<br />

avere sull’ambiente e sul patrimonio<br />

socio­culturale,nonchéleragionevolialternative<br />

che possono adottarsi in considerazione<br />

dell’ambitoterritorialedelpianostesso.<br />

Ildatabasedegliindicatoricontenutoall’internodelsoftwareDIVASproponeinautomatico<br />

unelencodiindicatoriprincipalichepossono<br />

essere selezionati singolarmente dall’utente<br />

(sivedalafigura2),inrelazioneallospecifico<br />

tematismoambientale:<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


l biodiversità;<br />

l floraefauna;<br />

l acqua;<br />

l aria;<br />

l suolo;<br />

l fattoriclimatici;<br />

l benimateriali;<br />

l saluteumana;<br />

l paesaggio;<br />

l patrimonioculturale;<br />

l economiaesocietà.<br />

Perogniindicatoreprincipale,unavoltaselezionato,<br />

viene inoltre fornita una scheda descrittiva<br />

contenente le seguenti informazioni<br />

(sivedalafigura3):<br />

l nomedell’indicatore;<br />

l componenteambientale;<br />

l tipologia(DPSIR);<br />

l funzione;<br />

l descrizione;<br />

l unitàdimisura;<br />

l fontedeidati;<br />

l periodicitàdiaggiornamento;<br />

l limitazioni;<br />

l riferimentinormativi;<br />

l riferimentibibliografici;<br />

l note;<br />

l parolechiave.<br />

Ilsoftware DIVAS: strumento<br />

di supporto alla VAS<br />

Come emerso dalla fase conoscitiva preliminare<br />

del progetto, le maggiori problematiche<br />

perunacorrettaapplicazionedellaVASsono<br />

rappresentateda:<br />

l la scarsità di dati ambientali puntuali e aggiornati,dovutaaunaretedirilevamentoe<br />

monitoraggio ancora in fase di completamentoeasistemididiffusionedeidatinon<br />

ancorapienamentesviluppati;<br />

l la disomogeneità nei metodi di valutazione,dovutasiaallediversecondizionieproblemiambientalidellesingoleareesiaalla<br />

AMBIENTE E RISORSE<br />

Articolo<br />

mancanzadiunaproceduraediindicatori<br />

ambientali standard, che rende difficile la<br />

fase di valutazione e approvazione dei documentirelativiallaVAS;<br />

l la difficoltà per i soggetti amministrativi di<br />

dimensioni ridotte, quali i piccoli comuni, di<br />

mettereincampounprocessodiraccoltadati<br />

e di loro elaborazione come quello richiesto<br />

dallaVAS,che,peressereefficace,necessita<br />

dicompetenzespecialistichediversificate.<br />

È in questo contesto che è nata l’idea di sviluppare<br />

un modello (il software DIVAS) che<br />

agevolilaprocedura,garantendounaparticolare<br />

attenzione al contesto ambientale negli<br />

strumenti urbanistici attraverso una corretta<br />

applicazionedellaVAS.<br />

Lavalutazioneambientalediunpianoparte,<br />

in particolare, da un’analisi preliminare che<br />

consistenell’individuazione:<br />

l dellematriciambientalimaggiormentecompromesse<br />

dall’effetto cumulativo e sinergico<br />

dellediverseattivitàpresentinelterritorio;<br />

l delle azioni critiche che rappresentano<br />

pressioniinsostenibiliperilterritorio.<br />

Sullabasedellecriticitàemerse,possonocosì<br />

essereindividuatigliobiettividimiglioramento<br />

da conseguire per mezzo di azioni specifiche,finalizzatealraggiungimentodellasostenibilitàambientale.<br />

DIVAS vuole rappresentare uno strumento<br />

operativocheaccompagnal’utenteattraverso<br />

tuttoilprocessodistesuradellaVASalivello<br />

procedurale e metodologico. L’utente viene<br />

aiutatonellaidentificazionedeglielementida<br />

includerenellosviluppodelladocumentazione<br />

tecnica e non, nella scelta degli indicatori<br />

ambientali(conschedediconsultazione),nellaidentificazionedelleazionidipianocriticheenellacreazionediunareportisticachedocumenta<br />

il processo di VAS, fino alla stesura<br />

finaledelrapportoambientale. l<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 103 ILSOLE24ORE


LEGISLAZIONE<br />

Testodisponibile<br />

on-linenellasezione<br />

”Notizienormative”<br />

delsito<br />

www.ambienteesicu­<br />

rezza.ilsole24ore.com<br />

ILSOLE24ORE 104<br />

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE<br />

l EUROPA<br />

acuradi Sabrina Apicella,avvocatoinRoma<br />

Produzione biologica<br />

Decisione della Commissione<br />

3 giugno 2009, n. 2009/427/CE<br />

«Decisione della Commissione del 3 giugno<br />

2009 che istituisce il gruppo di esperti chiamati a<br />

fornire una consulenza tecnica sulla produzione<br />

biologica» (G.U.C.E. L del 5 giugno 2009, n. 139)<br />

La decisione è stata pubblicata ai fini del regolamento<br />

(CE) del Consiglio 28 giugno 2007, n.<br />

834/2007, relativo alla produzione biologica e<br />

all’etichettatura dei prodotti biologici, il quale ha<br />

definito gli obiettivi e i principi applicabili alla<br />

produzione biologica e che ha stabilito i requisiti<br />

fondamentalirelativiallaproduzione,all’etichettaturaealcontrollodeiprodottibiologicinell’ambito<br />

dellaproduzionevegetale,animaleeacquicola.<br />

Infatti, è possibile che la Commissione abbia bisogno<br />

di una consulenza tecnica per decidere in<br />

meritoalrilasciodiun’autorizzazioneperl’utilizzo<br />

di prodotti, di sostanze e di tecniche nel quadro<br />

dell’agricoltura biologica e della trasformazione<br />

deiprodottibiologici,performulareomigliorarele<br />

norme che disciplinano la produzione biologica e,<br />

in generale, per ogni altra questione connessa al<br />

settoredellaproduzionebiologica.Sitratta,infatti,<br />

di attività complesse e di lunga durata, che richiedonoungradoelevatodispecializzazione.Perquestomotivo,ilnuovoprovvedimentohaistituito<br />

un gruppo di esperti, composto di tredici<br />

membri, chiamati a fornire consulenze tecniche<br />

sullaproduzionebiologica.<br />

Compito del gruppo sarà quello di assistere la<br />

Commissionenelleseguentiattività:<br />

l valutareiprodotti,lesostanzeeletecnicheche<br />

possono essere utilizzati nell’ambito della produzionebiologica,tenendocontodegliobiettivi<br />

e dei principi stabiliti nel regolamento (CE) n.<br />

834/2007;<br />

l migliorarelenormeesistentiedelaborarenuovenormediproduzione;<br />

l realizzareunoscambiodiesperienzeedibuone<br />

pratichenelsettoredellaproduzionebiologica.<br />

La Commissione potrà consultare il gruppo su<br />

qualsiasi aspetto connesso al settore della produzionebiologica.<br />

Ilprovvedimentoèentratoinvigoreilgiornodella<br />

suapubblicazioneinGazzettaUfficialedell’Unione<br />

Europea,avvenutail5giugno2009.<br />

Solventi da estrazione<br />

nei prodotti alimentari<br />

Direttiva 2009/32/CE<br />

del Parlamento Europeo<br />

e del Consiglio<br />

23 aprile 2009<br />

«Direttiva 2009/32/CE del Parlamento Europeo e<br />

del Consiglio del 23 aprile 2009 per il riavvicinamento<br />

delle legislazioni degli Stati membri riguardanti<br />

i solventi da estrazione impiegati nella preparazione<br />

dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti»<br />

(G.U.C.E. L del 6 giugno 2009, n. 141)<br />

Ladirettivasiapplicaaisolventidaestrazione[definiti<br />

dall’art. 1, paragrafo 2, lettera b), come quei<br />

solventi «impiegati nel corso di un procedimento di<br />

estrazionedurantelalavorazionedimaterieprimeodi<br />

prodotti alimentari, di componenti o di ingredienti di<br />

questi prodotti, i quali sono rimossi, ma possono condurreallapresenza,nonintenzionalematecnicamenteinevitabile,diresiduiodiderivatinelprodottoalimentareonell’ingrediente»]impiegatiodestinatiaessere<br />

impiegatinellapreparazionedeiprodottialimentari<br />

odeiloroingredienti.<br />

Sono preclusi dal campo di applicazione della direttiva,<br />

invece, i solventi da estrazione impiegati<br />

perlaproduzionediadditivialimentari,divitamine<br />

e di altri additivi nutritivi, a meno che questi<br />

ultiminonfigurinoinunodeglielenchidell’AllegatoIalprovvedimento.<br />

ConlanuovadirettivaèrichiestoagliStatimembri<br />

diautorizzarel’impiego,qualisolventidaestrazione<br />

nella fabbricazione di prodotti alimentari o di<br />

loroingredienti,dellesolesostanzeematerieelencate<br />

nell’Allegato I al nuovo provvedimento, nel<br />

rispettodellecondizionid’impiegoedellequantità<br />

massimediresiduichesonoeventualmenteprecisatenell’Allegatostesso.<br />

Inoltre,èpreclusalapossibilitàdilimitareodiostaco­<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


larel’immissionesulmercatodeiprodottialimentari<br />

odeiloroingredientipermotiviattinentiaisolventi<br />

da estrazione impiegati o ai loro residui, qualora<br />

questisoddisfinoledisposizionidelladirettiva.<br />

Agli Stati membri è richiesto di adottare tutte le<br />

misurenecessariepergarantirechelesostanzeele<br />

materie elencate come solventi da estrazione nell’Allegato<br />

I al provvedimento, rispettino i criteri<br />

generaliespecificidipurezzaquali:<br />

l non devono contenere un quantitativo tossicologicamente<br />

pericoloso di qualsiasi elemento o<br />

sostanza;<br />

l salvoderogheeventualmenteprevisteneicriteri<br />

specifici di purezza, non devono contenere<br />

oltre 1 mg/kg di arsenico od oltre 1 mg/kg di<br />

piombo;<br />

l devono soddisfare i criteri specifici di purezza<br />

adottatidallaCommissione.<br />

Gli Stati membri devono adottare, inoltre, tutti i<br />

provvedimenti necessari per garantire che le sostanzeelencatenell’AllegatoIedestinateaessere<br />

usate nei prodotti alimentari come solventi da<br />

estrazione per uso alimentare siano immesse sul<br />

mercatosoltantosesull’imballaggio,sulrecipiente<br />

o sull’etichettatura figurino alcune indicazioni<br />

scritteinmododaesserefacilmentevisibili,chiaramenteleggibilieindelebili:<br />

l ladenominazionecommercialeindicataconformementeall’AllegatoIalladirettiva;<br />

l unamenzionechiaracheindicachelasostanzaè<br />

diqualitàadattaaessereimpiegataperl’estrazionediprodottialimentariodeiloroingredienti;<br />

l una menzione che consenta di identificare la<br />

partita;<br />

l ilnomeolaragionesocialeel’indirizzodelfabbricante<br />

o dell’imballatore o di un venditore del<br />

prodottostabilitoall’internodellaComunità;<br />

l ilquantitativonettonominaleespressoinunità<br />

divolume;<br />

l sedelcaso,lecondizioniparticolaridiconservazioneodiimpiego.Infine,èopportunosottolinearechelanuovadirettiva<br />

si applicherà anche ai solventi da estrazione<br />

impiegatiodestinatiaessereimpiegatinellapreparazione<br />

dei prodotti alimentari o ingredienti alimentari<br />

importati nella Comunità; diversamente,<br />

lastessanonsiapplicanéaisolventidaestrazione<br />

né ai prodotti alimentari destinati all’esportazione<br />

fuoridellaComunità.<br />

Ilprovvedimento,chehaancheabrogatoladirettiva<br />

88/344/CEE,entreràinvigoreilventesimogiorno<br />

successivoallasuapubblicazioneinGazzettaUfficialedell’UnioneEuropea,avvenutail6giugno2009.<br />

Controllo tecnico<br />

dei veicoli a motore<br />

Direttiva 2009/40/CE<br />

del Parlamento Europeo<br />

e del Consiglio<br />

6 maggio 2009<br />

«Direttiva 2009/40/CE del Parlamento Europeo e<br />

del Consiglio del 6 maggio 2009 concernente il<br />

controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro<br />

rimorchi» (G.U.C.E. L del 6 giugno 2009, n. 141)<br />

Ilprovvedimentohaprevistol’obbligopergliStati<br />

membridisottoporreauncontrollotecnicoperiodico<br />

i veicoli a motore immatricolati in ciascuno<br />

Statononchéilororimorchiesemirimorchi.<br />

Lecategoriedeiveicolidacontrollare,laperiodicitàdelcontrollotecnicoeglielementidacontrollare<br />

obbligatoriamente sono indicati negli Allegati I<br />

eIIallanuovadirettiva.<br />

NonostanteledisposizionidicuiagliAllegatiIeII,<br />

èspecificamenteprevistocheciascunoStatomembropossa:<br />

l anticipare la data del primo controllo tecnico<br />

obbligatorio e, se necessario, imporre che il<br />

veicolo sia sottoposto a controllo prima della<br />

suaimmatricolazione;<br />

l ridurre l’intervallo tra due successivi controlli<br />

tecniciobbligatori;<br />

l rendere obbligatorio il controllo tecnico dell’equipaggiamentoopzionale;<br />

l aumentareilnumerodeglielementidacontrollare;<br />

l estendere l’obbligo del controllo tecnico periodicoadaltrecategoriediveicoli;<br />

l prescrivereulterioricontrollispeciali;<br />

l prescrivere norme minime di efficienza di frenaturapiùelevateeincluderecontrolliafrontedipesiacaricopiùelevatirispettoaquelliprecisati<br />

nell’Allegato II per i veicoli immatricolati<br />

neirispettiviterritori,purchéquestenormenon<br />

sianopiùrigorosediquelleprevisteperl’omologazioneoriginaledelveicolo.AgliStatimembrièfattoobbligoanchedicomunicare<br />

alla Commissione il testo delle principali disposizioni<br />

di diritto interno che essi adotteranno<br />

nel settore specificamente disciplinato dal nuovo<br />

provvedimentocomunitario.<br />

Ilprovvedimento,chehaabrogatoladirettiva96/<br />

96/CE, entrerà in vigore il ventesimo giorno successivoallasuapubblicazioneinGazzettaUfficiale<br />

dell’Unioneeuropeaavvenutail6giugno2009. l<br />

LEGISLAZIONE<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 105 ILSOLE24ORE


LEGISLAZIONE<br />

Testodisponibile<br />

on-linenellasezione<br />

”Notizienormative”<br />

delsito<br />

www.ambienteesicu­<br />

rezza.ilsole24ore.com<br />

ILSOLE24ORE 106<br />

l ITALIA<br />

acuradi Marco Fabrizio,avvocatoinRoma<br />

Campania:<br />

emergenza rifiuti<br />

Ordinanza del Presidente del<br />

Consiglio dei Ministri 28 maggio<br />

2009, n. 3774<br />

«Disposizioni urgenti di protezione civile» (G.U.<br />

dell’11 giugno 2009, n. 133)<br />

Tra le altre disposizioni, l’ordinanza ha previsto la<br />

cessazione,entroquindicigiornidalladatadipubblicazione<br />

della stessa in Gazzetta Ufficiale, degli<br />

incarichidiconsulenzaedicollaborazionecoordinata<br />

e continuata già conferiti per la soppressione<br />

divariemissioniafferentiallasituazioneemergenziale,<br />

qualora non confermati con provvedimento<br />

motivato del capo Missione amministrativo­finanziaria(art.11).<br />

Ordinanza del Presidente<br />

del Consiglio dei Ministri<br />

28 maggio 2009, n. 3775<br />

«Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile<br />

per fronteggiare l’emergenza nel settore dello<br />

smaltimento dei rifiuti nella regione Campania»<br />

(G.U. dell’11 giugno 2009, n. 133)<br />

L’ordinanza ha modificato, in particolare, l’art. 2,<br />

O.P.C.M. 12 marzo 2009, n. 3746, in merito all’obbligo,<br />

in carico alla Province di Napoli, Avellino,<br />

Benevento, Caserta e Salerno, di costituire societàatotaleoprevalentecapitalepubblicoperlagestionedeisitidistoccaggiodeirifiuti,dellediscariche<br />

e degli impianti di proprietà della Provincia<br />

periltrattamento,latrasferenza,losmaltimento,il<br />

recuperoeilriciclaggiodeirifiuti,concompiti­in<br />

carico alle medesime Provincie ­ di attività di programmazione,<br />

di indirizzo, di coordinamento e di<br />

controllo dell’intero ciclo di raccolta e di smaltimento<br />

dei rifiuti urbani sul territorio provinciale,<br />

anche relativamente agli analoghi compiti svolti<br />

dalleimpreseedallesocietàprivate(fattaeccezione,comunque,periltermovalorizzatorediAcerra<br />

equelloanccorainfasedirealizzazionediNapoli).<br />

In definitiva, l’ordinanza ha affidato alle società<br />

provinciali la gestione delle discariche e dell’impiantistica<br />

in proprietà della Provincia (nonché<br />

quellatrasferitadallaRegioneodaaltrienti)perlo<br />

stoccaggio,iltrattamento,latrasferenza,losmaltimento,ilrecuperoeilriciclaggiodeirifiuti,situate<br />

sulrispettivoterritorioprovinciale.<br />

Ordinanza del Presidente<br />

del Consiglio dei Ministri<br />

15 maggio 2009, n. 3770<br />

«Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile<br />

per fronteggiare l’emergenza nel settore dello<br />

smaltimento dei rifiuti nella regione Campania»<br />

(G.U. del 1° giugno 2009, n. 125)<br />

L’ordinanza,alfinedi«testare,incontinuo,ilcorretto<br />

funzionamento dei sistemi di cui si compone l’impiantoditermovalorizzazionediAcerraincondizionidicombustionecontinuadeirifiutisulletrelinee,sì<br />

daverificarel’andamentodeidatidelleemissioni»(II<br />

considerato), ha autorizzato il Sottosegretario di<br />

Stato dell’emergenza rifiuti in Campania a prorogare<br />

la durata della fase 1 di avviamento delle<br />

linee del termovalorizzatore fino, comunque, al 2<br />

luglio2009(nonoltre).<br />

Piano di monitoraggio<br />

dei gas a effetto serra<br />

Deliberazione del Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela<br />

del territorio e del mare<br />

10 aprile 2009<br />

«Disposizioni di attuazione della decisione della<br />

Commissione europea 2007/589/CE istitutiva<br />

delle linee guida per il monitoraggio e la<br />

comunicazione delle emissioni di gas ad effetto<br />

serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del<br />

Parlamento europeo e del Consiglio» (G.U. del<br />

4 giugno 2009, n. 127)<br />

La deliberazione ha approvato le disposizioni di<br />

attuazione della decisione della Commissione europea<br />

2007/589/CE istitutiva delle linee guida<br />

perilmonitoraggioelacomunicazionedelleemis­<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


sioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva<br />

2003/87/CEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio,peraltrogiàindirizzata(conefficaciacogente)<br />

a tutti gli Stati membri (art. 4, decisione n. 2007/<br />

589/CE). A carico dei gestori degli impianti in<br />

possesso delle autorizzazioni a emettere gas a effettoserraexart.4,D.Lgs.n.216/2006,èprevisto<br />

l’obbligo di effettuare il monitoraggio medesimo<br />

secondo le disposizioni della decisione 18 luglio<br />

2007, n. 2007/589/CE, come integrate dalle disposizionidiattuazioneallegateincalceallanuova<br />

deliberazione e a seguito dell’approvazione del<br />

PianodimonitoraggiodapartedelComitatonazionalediattuazionedelladirettiva2003/87/CE(ai<br />

sensi dell’art. 2, comma 7). Il Piano di monitoraggio,<br />

già previsto dal paragrafo 4.3, decisione n.<br />

2007/589/CE, dovrà essere redatto, secondo il<br />

formato elettronico disponibile sul sito internet<br />

istituzionale www.minambiente.it, in conformità allanormativaedovràrecare,tral’altro,informazionisullametodologiadimonitoraggioapplicatadal<br />

1° gennaio 2009 alla data di avvio del Piano<br />

stesso. Questo Piano dovrà essere presentato al<br />

Comitato, entro 90 giorni dalla data di pubblicazionedelladeliberazione,siadapartedeigestoridi<br />

impiantiinpossessodell’autorizzazioneaemettere<br />

gas a effetto serra, sia da parte dei gestori di impianti<br />

privi di questa autorizzazione, anche nel<br />

casodisoggezionealladisciplinadicuialD.Lgs.n.<br />

216/2006 ma senza alcuna domanda di autorizzazione<br />

inoltrata in tal senso, fatta eccezione solo<br />

perigestoridiimpianticheallamedesimadata(2<br />

settembre 2009) abbiano presentato domanda di<br />

chiusura totale dell’impianto (art. 2, commi 2, 3 e<br />

4, deliberazione). In caso di modifiche il Piano<br />

dovrà essere aggiornato, con pedissequo invio almeno60giorniprimadell’avvenutamodifica(art.<br />

3). Ulteriori approfondimenti nei prossimi numeri<br />

di<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

Rendimento<br />

energetico in edilizia<br />

Decreto del Presidente<br />

della Repubblica<br />

2 aprile 2009, n. 59<br />

«Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma<br />

1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19<br />

agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della<br />

direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico<br />

in edilizia» (G.U. del 10 giugno 2009, n. 132)<br />

Ildecretohadefinitoicriterigenerali,lemetodologie<br />

di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione<br />

energetica degli edifici e degli impianti<br />

termici per la climatizzazione invernale e per la<br />

preparazione dell’acqua calda per usi igienicosanitari.<br />

Il termine di emanazione del nuovo<br />

provvedimento era stato originariamente previsto<br />

a 120 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs.<br />

n. 192/2005 (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 192/<br />

2005; art. 1, comma 1, D.P.R. n. 59/2009), con<br />

rinvioafuturiulterioridecretiperquantoriguarda<br />

la disciplina relativa ai criteri generali, le metodologie<br />

di calcolo e i requisiti minimi per la<br />

prestazione energetica degli impianti termici per<br />

la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario,<br />

per l’illuminazione artificiale degli edifici<br />

(art. 1, comma 2, D.P.R. n. 59/2009). Il decreto<br />

ha rinviato alle norme tecniche nazionali per le<br />

metodologiedicalcolodelleprestazionienergetichedegliedifici,inparticolare,comedefinitenelcontestodellenormeENasupportodelladirettiva<br />

2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e<br />

loro successive modificazioni (oggi UNI/TS<br />

11300 ­ 1, «Prestazioni energetiche degli edifici -<br />

Parte 1: determinazione del fabbisogno di energia<br />

termicadell’edificioperlaclimatizzazioneestivaed<br />

invernale», e UNI/TS 11300 ­ 2, «Prestazioni<br />

energetiche degli edifici - Parte 2: determinazione<br />

delfabbisognodienergiaprimariaedeirendimenti<br />

per la climatizzazione invernale e per la produzionediacquacaldasanitaria»),conrinvioallelinee<br />

guida nazionali ex art. 6, comma 9, D.Lgs. n.<br />

192/2005, per le metodologie di calcolo della<br />

prestazione energetica (art. 3, commi 1 e 2,<br />

D.P.R.n.59/2009).<br />

La nuova disciplina ha rinviato anche alla legge<br />

n. 10/1991 relativamente ai criteri generali e ai<br />

requisiti della prestazione energetica per la progettazione<br />

degli edifici e per la progettazione e<br />

l’installazione di impianti, indicando come, in<br />

questa fase, per tutte le categorie di edifici ­ nel<br />

caso di edifici di nuova costruzione ­ dovrà sempre<br />

essere determinato, in fase di progettazione,<br />

l’indice di prestazione energetica per la climatizzazioneinvernale(EPi),verificandochelostesso<br />

risulti inferiore al valore limite di cui alla tabella<br />

ex punto 1, Allegato C al D.Lgs. n. 192/2005,<br />

così come, nel caso di edifici di nuova costruzione<br />

e di ristrutturazione di edifici esistenti, dovrà<br />

essere sempre determinata, in fase progettuale,<br />

anche la prestazione energetica per il raffrescamento<br />

estivo dell’involucro edilizio (Epe, invol),<br />

LEGISLAZIONE<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 107 ILSOLE24ORE


LEGISLAZIONE<br />

ILSOLE24ORE 108<br />

pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia<br />

termica per il raffrescamento dell’edificio<br />

(calcolata tenendo conto della temeperatura di<br />

progetto estiva secondo la norma UNI/TS<br />

11300 ­ 1) e la superficie utile (per gli edifici<br />

residenziali), purché la stessa non superi i parametriprevisti(art.4,commi2e3).<br />

Al di là di una notevole disciplina di dettaglio,<br />

sostanzialmente definita in funzione del tipo di<br />

impianto che si intende installare (art. 4), la<br />

nuovanormativahafornitoanchedisposizionia<br />

carattere generale valide per tutti gli edifici (per<br />

esempio, preferenza per impianto centralizzato<br />

digenerazionedelcalorepergliedificiconunità<br />

abitative superiori a quattro e appartenenti alle<br />

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I LIBRI DI AMBIENTE & SICUREZZA<br />

categorie E1 ed E2; requisiti per la definizione<br />

diimpiantidiclimatizzazioneinvernaledotatidi<br />

generatoredicalorealimentatiabiomasseecc.),<br />

confermando i criteri generali e i requisiti per<br />

l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli<br />

impiantitermiciperlaclimatizzazioneinvernale<br />

ex artt. 7 e 9, D.P.R. n. 412/1993 (art. 5). Il<br />

decreto sarà applicabile anche alle Regioni e<br />

Province autonome qualora esse non abbiano<br />

ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti<br />

in applicazione della direttiva 2002/91/<br />

CE e, comunque, fino all’entrata in vigore di<br />

questiprovvedimentiregionali.<br />

Ulteriori approfondimenti nei prossimi numeri<br />

di<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>. l<br />

LA GESTIONE DEI RIFIUTI<br />

DA APPARECCHIATURE<br />

ELETTRICHE ED ELETTRONICHE<br />

Il Dlgs 151/2005 aggiornato con il Dlgs 20 novembre 2008, n. 188 (in<br />

G.U. 3 dicembre 2008), commentato con la giurisprudenza e la<br />

normativa europea<br />

A cura di Mara Chilosi<br />

Il volume illustra la normativa in materia di gestione dei Rifiuti da Apparecchiature<br />

Elettriche ed Elettroniche (RAEE), il cui corpo, pur derivando da un decreto legislativo<br />

entrato in vigore nel 2005 è stato avviato soltanto nel 2008.<br />

L'opera riepiloga la disciplina vigente, fornendo un'approfondita analisi, corredata<br />

di indicazioni giurisprudenziali e pratiche e fornendo un puntuale riferimento alla<br />

legislazione europea.<br />

Grande attenzione è dedicata ai prossimi sviluppi in merito alla gestione di questa<br />

tipologia di rifiuti, con particolare riferimento al c.d. decreto di semplificazione,<br />

prevedendo, al contempo, una veloce ricapitolazione dei provvedimenti di recepimento<br />

della direttiva 2002/96/CE negli ordinamenti di alcuni Stati europei e una descrizione<br />

dei rispettivi sistemi di gestione.<br />

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RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA<br />

Responsabilità<br />

delcapocantiere<br />

Cassazionepenale,sez.IV,<br />

(ud.9dicembre2008)<br />

28gennaio2009,n.4119,<br />

Pres.Campanato<br />

Prevenzioneinfortuni­Cantiereedile­Lavoridiscavo­Rimozionedelletransennea<br />

cantiere ancora aperto ­ Condotta estemporanea<br />

­ Soggetti responsabili ­ Valutazione<br />

­ Capicantiere ­ Sono responsabili ­<br />

Responsabilità del datore di lavoro e dei<br />

dirigenti delle imprese esecutrici ­ Valutazione­Nonsussiste<br />

L’esistenza,inuncantiere,delcapocantiere,<br />

nonescludelaresponsabilitàdialtrisoggetti,<br />

qualiildirettoretecnicoo,salendonellascala<br />

delle responsabilità, del legale rappresentante<br />

dell’impresa, ma non nel caso di condotteestemporanee(nellaspecie:repentina<br />

rimozione delle transenne a cantiere ancora<br />

aperto e a lavori non ancora ultimati, con<br />

mancata segnalazione per deviare il traffico<br />

pedonaleemancatoriempimentodelloscavoinmododaricostruirelapavimentazione<br />

conlecaratteristichetecnicheoriginali).<br />

Unprivatoeracadutolungounmarciapiede,<br />

sul quale era stato aperto un cantiere per la<br />

posainoperadicaviinfibraottica,nelpunto<br />

incui,perunaimperfettasistemazione,lasuperficie<br />

del marciapiede presentava un dislivello<br />

di qualche centimetro. A seguito della<br />

caduta aveva riportato la frattura del femore<br />

destro, trattata chirurgicamente in una struttura<br />

ospedaliera; a seguito di sopraggiunte<br />

complicazionipostoperatorielostessoeradeceduto.<br />

Erano stati chiamati a rispondere del<br />

reatodiomicidiocolposol’amministratoredelegato,ildirettoretecnicodicantiereeilcapo<br />

cantiere dell’impresa assuntrice ed esecutrice<br />

deilavori,nonchéildirettoretecnicodelcan­<br />

acuradiPierguidoSoprani,avvocato<br />

tiere e il capocantiere della società subappaltatricedeilavoridiscavoedireinterro,aiquali<br />

erastatacontestatalanegligentegestionedel<br />

cantiere,chesieraconcretizzatanellaprematura<br />

rimozione delle transenne, nella carenza<br />

del POS del subappaltatore (con riferimento<br />

alla tutela dell’incolumità pubblica nella fase<br />

delloscavoedelripristinodelmantostradale),<br />

nell’omissione delle misure generali di tutela<br />

dell’art.3,D.Lgs.n.626/1994(attualeart.15,<br />

D.Lgs.n.81/2008)enell’assenzadellanecessariacooperazioneedelcoordinamentotrale<br />

impreseesecutricideilavori.<br />

SecondoiGiudicidimeritononvieraincertezza<br />

sul punto di caduta del privato, risultando<br />

dal verbale di accettazione e di ricovero in<br />

ospedale che lo stesso infortunato aveva dichiarato<br />

di essere inciampato in un tombino,<br />

come, del resto, era stato confermato dalle<br />

dichiarazioni rese da due testi. La sentenza<br />

aveva escluso, inoltre, l’efficacia causale rispettoallacadutadellepreesistenticondizioni<br />

psicofisiche dell’infortunato (deficit motorio).<br />

La caduta era avvenuta all’interno di un’area<br />

destinata alla circolazione dei pedoni interessatadacantierestradaleacausadellaprematura(perchéilavorinoneranoancoraterminati)rimozionedelletransenne;lanormacautelare<br />

violata è stata individuata nell’art. 21,<br />

Codicedellastrada,enell’art.40,regolamento<br />

del Codice della Strada, che hanno imposto,<br />

a carico di chi esegue lavori sulle aree<br />

destinateallacircolazionediveicoliedeipedoni,l’adozionediaccorgimentinecessariperla<br />

sicurezzael’obbligodidelimitazionediqueste<br />

aree, nonché nella violazione dell’obbligo di<br />

coordinamentotraledueimpreseesecutrici.<br />

ConricorsoperCassazione,gliimputatiavevanolamentatol’incertezzaprobatoriaesistente<br />

sull’esatto punto della caduta, la sussistenza<br />

dell’“insidia”conriguardoallostatodeiluoghi<br />

(attesochenonèsufficientelamerasconnessionedelterreno,bensìanchel’imprevedibilità<br />

e l’invisibilità della situazione insidiosa, nel<br />

casodispecieinsussistente,afrontedelletanteimperfezionidellasedestradaleinteressata<br />

dailavori)el’illogicitàdellamotivazione,posto<br />

che,purdandoattodelladecisionerepentina<br />

GIURISPRUDENZA<br />

Testodisponibile<br />

on­linenellasezione<br />

”Documentazione<br />

integrativa”delsito<br />

www.ambientesicu­<br />

rezza.ilsole24ore.com<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 109 ILSOLE24ORE


GIURISPRUDENZA<br />

ILSOLE24ORE 110<br />

efrettolosadeicapi­cantieredelledueimpresedirimuovereletransenneposteaprotezionedelcantiere,nonavevatrattocoerenticonclusioniinpuntodiesclusionediresponsabilità<br />

dei vertici aziendali (datore di lavoro e<br />

direttoretecnicodelcantiere),iqualinonerano<br />

stati posti nelle condizioni, proprio per la<br />

frettolosaerepentinarimozionedelletransenne,<br />

di esercitare in concreto la verifica sulla<br />

correttagestionedelcantieredapartedeipreposti,<br />

in relazione agli obblighi gravanti sugli<br />

stessi in forza delle qualifiche prevenzionistiche<br />

possedute e delle correlate posizioni di<br />

garanzia.<br />

LaCassazionehaaccoltoiricorsi,limitatamentealleresponsabilitàdeiverticiaziendalidelle<br />

dueimprese.SecondoiGiudicidilegittimità,il<br />

pretesodifettodicoordinamentotralesocietà<br />

era stato ascritto apoditticamente anche ai<br />

legali rappresentanti e ai direttori tecnici di<br />

cantiere, senza che risultasse in alcun modo<br />

apprezzabile un profilo di colpa in concreto<br />

addebitabileaglistessi.L’estemporaneitàdella<br />

scelta operativa dei capi cantiere, che operavanocomepreposti,dirimuovereletransennenonpotevaimplicareilcoinvolgimentodeidiretti<br />

superiori; né i Giudici di merito avevano<br />

specificato il contenuto della colpa omissiva,<br />

in termini di individuazione della carenza di<br />

coordinamento dalla quale poter far discendereconseguenzeconcreteinordineallaverificazione<br />

dell’infortunio. È vero che, infatti,<br />

l’esistenza, in un cantiere, del capo cantiere,<br />

nonescludelapossibileresponsabilitàacarico<br />

di altri soggetti, quali il direttore tecnico o,<br />

salendonellascaladelleresponsabilità,dellegalerappresentantedell’impresa,manonnel<br />

caso di specie di repentina rimozione delle<br />

transenne a cantiere ancora aperto e a lavori<br />

nonancoraultimati.<br />

Violazione<br />

del dovere di vigilanza<br />

Cassazione penale, sez. IV,<br />

(ud. 6 novembre 2008)<br />

12 febbraio 2009, n. 6195,<br />

Pres. Licari, Rel. Foti<br />

Infortunisullavoro­Datoredilavorodelegato<br />

­ Macchina cesoiatrice ­ Prassi di la­<br />

vorononcorretta­Lesionipersonali­Violazionedeldoveredivigilanza­Responsabilitàdeldatoredilavoro­Valutazione­È<br />

responsabile<br />

Le dimensioni dell’azienda non possono in<br />

alcunmodogiustificarelaviolazione,dapartedeldatoredilavoro,deldoveredivigilanza<br />

edicontrollodelrealeecostanterispetto,da<br />

partedeilavoratori,dellenormedisicurezza,<br />

nonchédiinterventoperimpedireilformarsi<br />

edilconsolidarsidiprassilavorativechemettanoarepentagliol’incolumitàdeilavoratori,<br />

posto che, attraverso una corretta organizzazione<br />

ed opportune disposizioni, il datore<br />

di lavoro può essere costantemente<br />

informato sui temi della sicurezza e del rispetto,<br />

da parte degli stessi lavoratori, delle<br />

relative norme. Doveri e responsabilità che<br />

prescindono dalla circostanza della inconsapevolezzadellapraticadiprassidilavoronon<br />

corrette.<br />

Ildirettorediunostabilimentoproduttivo,delegatodaldatoredilavoroall’adozione,all’osservanzaealcontrollodelrispettodellenorme<br />

disicurezza,erastatocondannatoperilreato<br />

dilesionipersonalicolposegravissimeindanno<br />

di un lavoratore addetto a una macchina<br />

cesoiatrice, il quale aveva riportato l’amputazionedelpiededestroe,quindi,dellagamba<br />

fino al terzo medio per il sopraggiungere di<br />

necrosicutanea,nonchéferitadascoppioalla<br />

manosinistra.<br />

Il lavoratore, incaricato del controllo della<br />

macchina (la quale srotola un involto di lamiera<br />

che fa scorrere attraverso rulli e ne<br />

taglia i bordi per poi riavvolgerla), a causa<br />

dell’aggrovigliarsideglisfrididilamiera,avevasuperato,senzadisattivarelamacchina,la<br />

ringhiera alta circa un metro che ne percorreva<br />

l’intero perimetro e i relativi cancelli,<br />

dotatididispositividisicurezza,ederasalito,<br />

per eseguire dei controlli, sulla pedana che<br />

consente di operare nell’area dei rulli. Nel<br />

procedere a questo incombente, essendosi<br />

sportoinavantiperaccertarsichetuttoprocedesse<br />

regolarmente, si era sbilanciato e,<br />

perevitaredicadere,avevatentatodifareun<br />

passoindietroe,perdendol’equilibrio,aveva<br />

appoggiatounpiedepropriosullalamierain<br />

movimento,doveeracaduto.Ilpiededestro<br />

elamanosinistraeranostatitrainati,quindi,<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


versoirulliedaquestischiacciati.<br />

Lacolpaprevenzionisticacontestataall’imputato<br />

(art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 626/1994)<br />

consisteva nell’avere omesso di istruire adeguatamenteillavoratorecircalepropriemansioni<br />

e le modalità d’uso della macchina alla<br />

qualeerastatodestinato,nonchécircairischi<br />

connessi all’uso della stessa. L’obbligo di formazione,peraltro,èstatoritenutoancorapiù<br />

doveroso nel caso di specie, poiché la vittima<br />

era un giovane inesperto, assunto da soli tre<br />

mesiconcontrattodiformazionelavoro,che<br />

aveva finito con l’apprendere ”sul campo” la<br />

naturadellepropriemansioni,sullabasedelle<br />

indicazionideicolleghianziani.Ulterioreprofilodicolpadell’imputatoèstatorinvenutonell’averetolleratolaprassiconsolidatacheprevedeva<br />

l’accesso alla linea di produzione, superando<br />

le protezioni, con la macchina in<br />

movimento.<br />

Sullabasedellaviolazionedeldoverediformazione<br />

e di informazione del lavoratore, nonchédeldoveredivigilanza(avendoconsentito<br />

l’instaurarsi di una prassi lavorativa ad alto<br />

rischio), era stata affermata la responsabilità<br />

penaledell’imputato,ilquale,conricorsoper<br />

Cassazione, aveva dedotto che la macchina<br />

era idonea sotto il profilo della sicurezza, essendo<br />

dotata di una recinzione, i cui accessi<br />

eranostatimunitidimicrointerruttoriche,all’apertura<br />

dei cancelli, determinavano l’automatico<br />

blocco dell’impianto; mentre l’intervento<br />

sulla macchina era soggetto al rispetto<br />

di una specifica procedura. Appositi cartelli<br />

prevedevano, inoltre, l’espresso divieto di<br />

operare su organi in movimento; divieto ben<br />

notoailavoratori,comedaglistessiconfermatoancheindibattimento.<br />

Quantoallaprassioperativa,ilricorrenteaveva<br />

lamentato che le dimensioni dell’azienda<br />

escludevanolapossibilitàdivenireaconoscenzadiprassidifformirispettoaquelleprevisteecheildatoredilavorooilsuodelegatopossono<br />

essere chiamati a rispondere delle stesse<br />

solosenonabbianoadottatoregoleedivietiin<br />

materia, ovvero l’abbiano incoraggiata o abbiano<br />

omesso gli opportuni controlli; ipotesi<br />

deltuttodaescludersinelcasodispecie.<br />

Inoltre, lo stesso aveva dedotto che in<br />

realtà l’evento era stato determinato da<br />

un’imprudenza, individuale o collettiva,<br />

forse incoraggiata da una prassi distorta,<br />

che si poneva quale causa sopravvenuta<br />

escludente il rapporto di causalità rispet­<br />

to alla condotta del datore di lavoro.<br />

Da ultimo, il ricorrente aveva richiamato gli<br />

artt. 4 e 5, D.Lgs. n. 626/1994, che hanno<br />

imposto al lavoratore l’osservanza delle normevigenti,nonchédelledisposizioniaziendali<br />

inmateriadisicurezzaediigienedellavoro,a<br />

tuteladellapropriaedell’altruiincolumità.<br />

LaCassazioneharitenutoinfondatoilricorso,<br />

confermando che l’infortunio doveva ricondursi<br />

alla negligenza dell’imputato che, violandogliobblighichegravavanosullostessoinragionedelladelegaricevuta,nonavevaadeguatamente<br />

vigilato affinché fossero realmente<br />

rispettate le procedure di sicurezza,<br />

avendotolleratol’instaurarsitrailavoratoridi<br />

unapericolosaprassioperativacheprevedeva<br />

rischiosi interventi sulla macchina in movimento.Prassicheprevedeval’elusione,invario<br />

modo, del sistema di sicurezza, divenuta<br />

consolidataeprotrattaneltempopoichéconsentivadiagireintempipiùrapidiefunzionali<br />

alla produzione, oltre che più comodi per<br />

l’operatore. Prassi della quale si era prontamente<br />

impadronito il lavoratore infortunato,<br />

giovaneeinesperto,dapocoassunto.<br />

Neancheledimensionidell’aziendapotevano<br />

giustificarelaviolazionedeldoveredivigilanza<br />

edicontrollodelrealeecostanterispetto,da<br />

parte dei lavoratori, delle norme di sicurezza,<br />

nonchédiinterventoperimpedireilformarsie<br />

ilconsolidarsidiprassilavorativechemettevano<br />

a repentaglio l’incolumità dei lavoratori,<br />

postoche,attraversounacorrettaorganizzazione<br />

e opportune disposizioni, l’imputato<br />

avrebbe potuto essere costantemente informatosuitemidellasicurezzaedelrispetto,dapartedeglistessilavoratori,dellerelativenorme.<br />

Doveri e responsabilità che prescindono<br />

dallacircostanzachelostessoimputatofosse,<br />

contrariamente a quanto ha sostenuto, realmenteinconsapevolediquellaprassi.<br />

Obblighi<br />

del coordinatore<br />

per l’esecuzione<br />

Cassazione penale, sez. IV,<br />

(ud. 19 dicembre 2008)<br />

12 febbraio 2009, n. 6219,<br />

Pres. Marini, Rel. Brusco<br />

GIURISPRUDENZA<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 111 ILSOLE24ORE


GIURISPRUDENZA<br />

ILSOLE24ORE 112<br />

Infortunio sul lavoro - Cantiere edile - Lavori<br />

sul tetto - Obblighi del Coordinatore<br />

per l’esecuzione dei lavori - Valutazione -<br />

Condizioni<br />

La disciplina contenuta nell’articolo 5 del<br />

D.Lgs.n.494/1996(attualeart.92delD.Lgs.<br />

n.81/2008)postulacheilverbo”assicurare”<br />

(usato nell’originaria formulazione del decreto)<br />

implica una diretta e personalepartecipazione<br />

dell’agente all’obbligo di prevenzione,mentreilverbo”verificare”,introdottodalD.Lgs.n.528/1999,sembrapiuttosto<br />

riferirsi ad un’attività di controllo dell’opera<br />

altrui.<br />

IlComunediTriesteavevaappaltatoilavoridi<br />

coibentazione e di impermeabilizzazione da<br />

eseguire sul tetto di un edificio di proprietà<br />

comunale e il coordinatore per la sicurezza<br />

avevaconsentitochequestilavorifosserosvoltisullasuperficieinelevazionesenzachefosse<br />

adottataalcunaoperaprovvisionaleprotettiva<br />

esenzacheilavoratoriavesseroadisposizione<br />

agganci di sicurezza. A causa dell’assenza di<br />

questemisurediprevenzionelapersonaoffesa,mentreeraaddettaailavoriindicati,avevapersol’equilibrioederacadutoalsuoloprocurandosilelesioniindicate.Condannatoperilreatodilesionicolposegravi,l’imputatoavevapropostoricorsoperCassazione,<br />

deducendo che la ditta appaltatrice<br />

eraunicae,quindi,ilcoordinatorenondoveva<br />

coordinarenullaeche,rispettoaquantoprevistonelcronoprogramma,ilavoriinelevazioneperildisfacimentodelmantodicopertura<br />

acuradi Maria Melizzi,consulentelegale<br />

Veicoli a motore<br />

e relative parti.<br />

Smaltimento<br />

Cassazione, sez. III, pen.<br />

15 maggio 2009, n. 20424,<br />

Pres. De Maio<br />

Rifiuti-Rifiutispeciali-Trasportononau-<br />

erano iniziati prima e la direzione lavori non<br />

avevainformatoilcoordinatorediquestoanticipato<br />

inizio dei lavori né l’aveva informato<br />

della presenza di un altro dipendente di una<br />

impresasubappaltatricechenoneraprevista.<br />

Inoltre,poichéalfattoeraapplicabileilD.Lgs.<br />

n.494/1996neltestooriginario,antecedente<br />

alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 528/<br />

1999,nonsussistevaalcunobbligodicontrollodelleproceduredilavoroincapoalCSE.<br />

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il<br />

ricorsorilevando,inprimoluogo,chel’imputatoavevaeffettuatoduesopralluoghidicontrollonelcantiere(ilsecondolostessogiornodell’infortunioeprimachel’eventosiverificasse);<br />

lo stesso avrebbe dovuto ”verificare”, ossia<br />

controllare l’opera altrui, con obbligo di<br />

intervento, come nel caso di specie, attesa la<br />

sussistenzadimoltepliciviolazionidellemisure<br />

di prevenzione. Secondo il Giudizio della Suprema<br />

Corte, il CSE non aveva adempiuto a<br />

questoobbligo.<br />

Quanto all’asserita anticipazione dei lavori, la<br />

tesi del ricorrente (che i venti giorni prima di<br />

dareinizioailavorifosserodaintenderecome<br />

giorni lavorativi) non aveva alcun aggancio né<br />

contrattuale né altrimenti documentale, risolvendosiinunaindebitaforzaturainterpretativa.<br />

D’altro canto, l’imputato aveva ammesso di<br />

essersirecatoincantiereilgiornodell’infortunioeprimachel’eventosiverificasse;quindi,allostessoeranotocheilavorieranogiàiniziati<br />

ed era suo obbligo intervenire immediatamente,<br />

ponendo in essere ogni iniziativa necessariaperifinidellaprevenzioneconnessial<br />

suoruolodicoordinatoreperl’esecuzionedei<br />

lavori. l<br />

torizzato-Veicoliamotoreepartidiessi-<br />

Smaltimento-Articolo51,comma1,lettera<br />

b),D.Lgs.n.22/1997<br />

Rientrano nella nozione di rifiuti speciali i<br />

veicoli a motore, i rimorchi e loro parti. A<br />

questofineènecessariochesitrattidimezzi<br />

non più usabili come tali, anche se ancora<br />

nonprividivaloreeconomico;inaltritermini<br />

èsufficientechesitrattidioggettiabbandonati<br />

o destinati all’abbandono, non nel sen­<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


so di ”res nullius”, bensì in quello traslato ­<br />

funzionale­dicosa(opartedicosa)nonpiù<br />

idoneaalloscopoperilqualeerastataoriginariamentecostruita.<br />

Sulla scorta del sopra richiamato principio di<br />

diritto,laSupremaCorteharigettatoilricorso<br />

avanzatodadueimputaticondannatiinprimo<br />

grado per violazione del cosiddetto decreto<br />

“Ronchi”(D.Lgs.n.22/1997)e,precisamente,<br />

l’articolo 51, comma 1, lettera b), in quanto<br />

trovati nell’atto di trasportare, su un camion,<br />

unmotocarroconsideratorifiutodestinatoalla<br />

rottamazione senza che, però, fossero in<br />

possessodellaprescrittaautorizzazione.<br />

La sentenza di primo grado era stata confermatadallaCorted’AppellodiLecce.Gliimputatihannopropostoricorsopercassazionededucendol’erroneaapplicazionedellanormasostanzialespecialeedifettodimotivazione[articolo606,lettereb)ede)]inrelazioneall’articolo51,comma1,letterab),D.Lgs.<br />

n.22/1997.<br />

Più in particolare, i ricorrenti eccepivano la<br />

mancata dimostrazione del fatto che l’autoveicolo<br />

trasportato fosse definibile come ”rifiuto”.<br />

In realtà esso ­ come affermato anche da un<br />

testenellafasedimerito­eraancoraiscrittoal<br />

PRAe,cometale,potenzialmentecircolante.<br />

LaCortediCassazione,conlasentenzainesame,harigettatoilricorsoavanzatodagliimputati<br />

ritenendo la sentenza della Corte territorialenoncensurabile,postocheinessaèstatodatoampiamentecontodelfattochedalverbaledisequestrodelmezzooggettodicausa<br />

era evincibile lo stato di elevato degrado del<br />

veicolotaledanonpoteresserepiùcircolante.<br />

La Suprema Corte ha ritenuto, inoltre, non<br />

determinante, il riferimento alla persistente<br />

iscrizione del veicolo nell’apposito elenco del<br />

PRAperchélacircostanzanonincidevaaifini<br />

dellaqualificazionedelveicolocomerifiuto.<br />

LacostantegiurisprudenzadellaCortedilegittimità<br />

ha statuito il principio che «rientrano<br />

nellanozionedirifiutispecialiiveicoliamotore,irimorchieloroparti».<br />

Aquestofineènecessariochesitrattidimezzi<br />

nonpiùusabilicometali,ancheseancoranon<br />

privi di valore economico; in altri termini è<br />

sufficientechesitrattidioggettiabbandonati<br />

o destinati all’abbandono, non nel senso di<br />

”res nullius”, bensì in quello traslato ­ funzionale­dicosa(opartedicosa)nonpiùidoneaalloscopoperilqualeerastataoriginariamentecostruita(sezioneIII,18marzo1991,Gallello,Rv.186811).<br />

Si deve aggiungere, inoltre, che, nel caso in<br />

esame, nella fase di merito era stato provato<br />

che il veicolo trasportato era destinato a una<br />

dittachedovevaavviarelepraticheperlademolizioneariprovapropriodellanaturadi“rifiuto”delmezzomeccanico.<br />

Scarichi di azoto<br />

nitroso e alluminio<br />

Cassazione, sez. III pen.,<br />

14 maggio 2009, n. 20241,<br />

Pres. Onorato<br />

Rifiuti - Scarico reflui aziendali - Azoto nitrosoealluminio-Superamentodeivalori-<br />

COD - BOD - Articoli 45 e 59, D.Lgs. n.<br />

152/1999<br />

La sussistenza del reato non può essere<br />

esclusa sotto il profilo soggettivo per l’addottaferraginositàdellanormativasugliscarichi.<br />

Nemmeno in virtù del criterio della<br />

ignoranza inevitabile teorizzato nella sentenza<br />

della Corte Costituzionale n. 364/<br />

1988èpossibilescusarechieffettuascarichi<br />

direfluiindustrialisenzainformarsidelleleggipenalichedisciplinanolamateria,incombendo<br />

agli interessati l’onere di verificare la<br />

conformità della condotta alle norme ambientali<br />

di cui è presunta la conoscenza ex<br />

articolo5c.p.<br />

LaCortediCassazione,nellasentenzainesame,harigettatoilricorsoavanzatodallegalerappresentatediunaaziendaconservieracontrolasentenzadellaCorted’AppellodiNapoli<br />

che aveva confermato la condanna alla pena<br />

dell’arresto e dell’ammenda inflitta nel giudiziodiprimogradoperilreatodicuiagliarticoli<br />

45e59,D.Lgs.n.152/1999,peravereffettua­<br />

GIURISPRUDENZA<br />

Testodisponibile<br />

on­linenellasezione<br />

”Documentazione<br />

integrativa”delsito<br />

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7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 113 ILSOLE24ORE


GIURISPRUDENZA<br />

ILSOLE24ORE 114<br />

to scarichi di reflui aziendali direttamente in<br />

un fiume con superamento dei valori di BOD,<br />

COD, azoto nitroso e alluminio, di cui alla tabella<br />

3, D.Lgs. n. 152/1999.<br />

Nel ricorso per cassazione l’imputato ha denunciato<br />

la violazione dell’articolo 137, D.Lgs.<br />

n. 152/2006, con riferimento alle tabelle 5 e<br />

3/A dell’allegato 5 perché, a dire sempre della<br />

difesa dell’imputato, l’azoto nitroso e l’alluminio<br />

non erano inclusi nella tabella 3 dell’Allegato<br />

5, sicché non sussisteva l’illecito penale,<br />

aggiungendo, inoltre, che la farraginosità della<br />

normativa aveva inciso sull’elemento psicologico<br />

del reato che andava escluso.<br />

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente<br />

infondato perchè nella tabella 3<br />

dell’Allegato 5 del vigente D.Lgs. n. 152/2006<br />

sono previsti valori limite per l’alluminio (si veda<br />

il n. 9) e per l’azoto nitroso (si vedano i nn.<br />

34 e 35).<br />

Nella parte motiva della sentenza, il Supremo<br />

Collegio ha ritenuto che il Tribunale di Napoli<br />

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EDILIZIA E URBANISTICA<br />

avesse assolto l’obbligo della motivazione, ritenendo<br />

sussistenti a carico dell’imputato specifici<br />

e concreti elementi comprovanti la commissione<br />

del reato di scarico abusivo di rifiuti<br />

aziendali con superamento dei limiti d’accettabilità<br />

dell’azoto nitroso e dell’alluminio, ancora<br />

compresi nella tabella allegata alla normativa<br />

del 2006 sopra citata.<br />

La Cassazione, inoltre, ha evidenziato che la<br />

sussistenza del reato a carico dell’imputato<br />

non poteva essere esclusa sotto il profilo soggettivo<br />

per l’addotta ferraginosità della normativa<br />

sugli scarichi.<br />

Nemmeno in virtù del criterio della ignoranza<br />

inevitabile teorizzato nella sentenza della Corte<br />

Costituzionale n. 364/1988 è, infatti, possibile<br />

scusare chi effettua scarichi di reflui industriali<br />

senza informarsi delle leggi penali che<br />

disciplinano la materia, incombendo sugli interessati<br />

l’onere di verificare la conformità della<br />

condotta alle norme ambientali di cui è presunta<br />

la conoscenzaex articolo 5 c.p. l<br />

EFFICIENZA ENERGETICA<br />

DI EDIFICI E IMPIANTI TERMICI<br />

di C. De Trizio<br />

Il volume suggerisce, con un taglio pratico-operativo, lo studio e la ricerca di nuove<br />

soluzioni tecnologiche da mettere in atto, già in fase di progettazione, per poter<br />

approntare progetti ecoefficienti, basati sulla scelta di materiali più idonei e facendo<br />

leva sulle migliori tecniche costruttive.<br />

Nel testo, vengono indicati i calcoli delle dispersioni termiche degli spazi riscaldati,<br />

degli apporti gratuiti di calore, delle perdite di emissione, di regolazione, di distribuzione<br />

e di produzione per giungere a stabilire il fabbisogno di energia primaria e<br />

quello della prestazione energetica dell'edificio.<br />

A completamento della materia sono stati calcolati i rendimenti termici utile medio<br />

mensile e globale medio stagionale e il rendimento di produzione medio stagionale.<br />

Il tutto come dettato dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e come modificato dal D.Lgs.<br />

29 dicembre 2006, n. 311.<br />

Nel CD-Rom viene riportata un'utile raccolta normativa contenente gli allegati al<br />

D.Lgs. n. 311/2006 (di modifica al D.Lgs. 19 agosto 2995, n. 192) e ai due D.M. 19<br />

febbraio 2007 sulle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio<br />

edilizio esistente e alle modalità per incentivare la produzione di energia elettrica<br />

mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.<br />

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La cultura dei fatti.<br />

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LEGISLAZIONE<br />

RASSEGNA DI DELIBERE E LEGGI REGIONALI<br />

MAGGIO ­ GIUGNO 2009<br />

•<br />

Regione Ambito Estremi e nota<br />

TOSCANA<br />

TOSCANA<br />

PIEMONTE<br />

VENETO<br />

SARDEGNA<br />

VENETO<br />

FRIULI<br />

VENEZIA<br />

GIULIA<br />

VALLE<br />

D’AOSTA<br />

Igiene di<br />

alimenti<br />

e bevande<br />

Igiene di<br />

alimenti<br />

e bevande<br />

Igiene di<br />

alimenti<br />

e bevande<br />

Igiene di<br />

alimenti<br />

e bevande<br />

Igiene di<br />

alimenti<br />

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<strong>Sicurezza</strong><br />

del lavoro<br />

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IGIENE E SICUREZZA<br />

Deliberazione Giunta Regionale 18 maggio 2009, n. 405<br />

«Linee guida per la gestione del Sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano<br />

e mangimi per l’alimentazione animale nella Regione Toscana»<br />

(in B.U. Toscana 27 maggio 2009, n. 21)<br />

Decreto Dirigenziale 12 maggio 2009, n. 2169<br />

«Approvazione delle “Linee guida per l’applicazione dell’autocontrollo igienico/sanitario nella<br />

produzione primaria di miele»<br />

(in B.U. Toscana 27 maggio 2009, n. 21)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 4 maggio 2009, m. 8­11333<br />

«Audit regionali intesi a verificare il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dal<br />

regolamento CE/882/2004 in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi»<br />

(in B.U. Piemonte 21 maggio 2009, n. 20)<br />

Decreto Dirigenziale 7 maggio 2009, n. 63<br />

«D.G.R. n. 3639/2008, D.G.R. n. 361/2009 e D.G.R. n. 1260/2009: Attuazione della D.G.R.<br />

n. 4432/2007 e costituzione della struttura operativa della “Unità di Coordinamento<br />

Regionale per la <strong>Sicurezza</strong> Alimentare”»<br />

(in B.U. Veneto 9 giugno 2009, n. 47)<br />

Decreto Assessoriale 18 maggio 2009, n. 1081/35<br />

«Attività di vigilanza sull’autorità pubblica di controllo sulle produzioni a denominazione e<br />

indicazione di origine protetta - Protocollo di Intesa tra la Regione Autonoma di Sardegna e<br />

l’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari»<br />

(in B.U. Sardegna 6 giugno 2009, n. 19)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 28 aprile 2009, n. 1167<br />

«Progetto di informazione del sistema di prevenzione e promozione della salute negli<br />

ambienti di lavoro del Veneto (Prevnet). Approvazione e prenotazione somma»<br />

(in B.U. Veneto 19 maggio 2009, n. 41)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 7 maggio 2009, n. 1020<br />

@ «Approvazione del documento “Linee guida per la prevenzione dei problemi di sicurezza<br />

sul lavoro legati all’assunzione di alcolici»<br />

(in B.U. Friuli Venezia Giulia 20 maggio 2009, n. 20)<br />

Decreto Presidente Regione 18 maggio 2009, n. 216<br />

«Modifica del Decreto del Presidente della regione n. 562/2008 “Composizione Comitato<br />

regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ai sensi del<br />

D.P.C.M. 21 dicembre 2007 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3211 del<br />

7 novembre 2008”»<br />

(in B.U. Valle d’Aosta 22 maggio 2009, n. 22)<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 115 ILSOLE24ORE


LEGISLAZIONE<br />

VENETO<br />

TRENTINO A­A<br />

Provincia<br />

autonoma<br />

di Bolzano<br />

<strong>Sicurezza</strong><br />

del lavoro<br />

Acqua<br />

TOSCANA Acqua<br />

UMBRIA Acqua<br />

PIEMONTE Acqua<br />

TRENTINO A­A<br />

Provincia<br />

autonoma<br />

di Trento<br />

Acqua<br />

CAMPANIA Aria<br />

TOSCANA Aria<br />

ABRUZZO Bonifiche<br />

ILSOLE24ORE 116<br />

Deliberazione Giunta Regionale 19 maggio 2009, n. 1463<br />

«Modello Regionale di Sistema di gestione della <strong>Sicurezza</strong> per la strutture sanitarie<br />

pubbliche. Approvazione»<br />

(in B.U. Veneto 9 giugno 2009, n. 47)<br />

AMBIENTE<br />

Deliberazione Giunta Provinciale 16 marzo 2009, n. 780<br />

«Regolamento tipo di fognature e depurazione di cui all’art. 4 della legge provinciale 18<br />

giugno 2002, n. 8 recante “Disposizioni sulle acque”»<br />

(in B.U. Trentino Alto ­ Adige 26 maggio 2009, n. 22)<br />

Decreto del Presidente Giunta Regionale 20 maggio 2009, n. 107<br />

«Accordo di Programma per la definizione di un programma di interventi finalizzato al<br />

miglioramento e razionalizzazione dei sistemi di approvvigionamento idrico del SII in coerenza<br />

con gli obiettivi del piano di tutela delle acque»<br />

(in B.U. Toscana 27 maggio 2009, n. 21)<br />

Decreto Presidenziale Giunta regionale 12 maggio 2009, n. 35<br />

«Art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e decreto del Ministero della Salute di<br />

concerto con il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio e del mare in data 5 aprile<br />

2008 “Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al<br />

consumo umano, che possono essere disposte dalla Regione Umbria”. Proroga alla deroga per<br />

il parametro arsenico»<br />

(in B.U. Umbria 27 maggio 2009, n. 24)<br />

Decreto Dirigenziale 24 aprile 2009, n. 157<br />

«Art. 13 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e<br />

delle politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio e<br />

del mare in data 29 dicembre 2008 “Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di<br />

qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla Regione<br />

Piemonte”. Deroga per il parametro arsenico»<br />

(in B.U. Piemonte 21 maggio 2009, n. 20)<br />

Ordinanza Presidenziale 19 maggio 2009, n. 3112/S143/LP/AT/IR/rf<br />

«Ordinanza per il valore di parametro dell’arsenico di origine geologica nelle acque fornite al<br />

consumo in alcuni Comuni della Provincia»<br />

(in B.U. Trentino Alto­Adige 9 giugno 2009, n. 24)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 8 maggio 2009, n. 854<br />

@ «Provvedimenti per la gestione della qualità dell’aria ambiente»<br />

(in B.U. Campania 25 maggio 2009, n. 31)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 3 giugno 2009, n. 450<br />

«D.C.R. n. 44/2008 Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria<br />

(PRRM) 2008-2010: approvazione Linee Guida per il rilevamento della qualità dell’aria ed il<br />

relativo reporting»<br />

(in S.O. n. 63 al B.U. Toscana 10 giugno 2009, n. 23)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 23 marzo 2009, n. 139<br />

«Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006 - 2008 - art. 225 L.R. n.<br />

15 del 26.04.2004 - Intervento “Bonifiche aree ex-discariche” - B.1 - Definizione tetti di spesa<br />

per fase di Caratterizzazione e Analisi di Rischio ambientale sanitario sito specifica - art. 8, p. 9<br />

- Allegato 2 - L.R. n. 45/2007»<br />

(in B.U. Abruzzo 20 maggio 2009, n. 26)<br />

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VENETO Bonifiche<br />

VENETO Bonifiche<br />

TRENTINO A­A<br />

Procincia<br />

autonoma<br />

di Bolzano<br />

Energia<br />

VENETO Energia<br />

LIGURIA Energia<br />

PIEMONTE Energia<br />

PUGLIA Energia<br />

PUGLIA Rifiuti<br />

UMBRIA Rifiuti<br />

CAMPANIA Rifiuti<br />

LEGISLAZIONE<br />

Deliberazione Giunta Regionale 19 maggio 2009, n. 1408<br />

«Costituzione dei nuovi Consorzi di bonifica del Veneto ai sensi dell’art. 3 della legge regionale<br />

8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”»<br />

(in B.U. Veneto 5 giugno 2009, n. 46)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 19 maggio 2009, n. 1409<br />

«Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”<br />

Artt. 6-9 e 41. Individuazione della data per la elezione delle Assemblee dei Consorzi di<br />

bonifica del Veneto e approvazione Allegato A “Regolamento elettorale per le elezioni delle<br />

Assemblee dei Consorzi di bonifica”»<br />

(in B.U. Veneto 5 giugno 2009, n. 46)<br />

Deliberazione Giunta Provinciale 4 maggio 2009, n. 1233<br />

«Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 2299 del 30 giugno 2008: direttive ai<br />

sensi dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 16, commi 5 e 6 (efficienza<br />

energetica)»<br />

(in B.U. Trentino Alto ­ Adige 26 maggio 2009, n. 22)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 5 maggio 2009, n. 1192<br />

«Aggiornamento delle procedure di competenza regionale per l’autorizzazione all’installazione<br />

ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 12, D.Lgs. n.<br />

387/2003)»<br />

(in B.U. Veneto 26 maggio 2009, n. 43)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 12 maggio 2009, n. 595<br />

«Norme tecniche art. 16 l.r. 38/98. Indirizzi per lo sfruttamento delle energie rinnovabili:<br />

parziale rettifica DGR 551/2008»<br />

(in B.U. Liguria 3 giugno 2009, n. 22)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 25 maggio 2009, n. 13­11468<br />

«Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13. “Disposizioni in materia di rendimento energetico<br />

nell’edilizia”. Modifica allegati III e V della D.G.R. 30 settembre 2008 n. 35-9702 recante<br />

disposizioni attuative in materia di impianti termici ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettere h), i),<br />

j), k), l), m) ed o) della L.R. 13/2007»<br />

(in B.U. Piemonte 4 giugno 2009, n. 22)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 13 maggio 2009, n. 810<br />

«Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” - FESR 2007<br />

- 2013»<br />

(in B.U. Puglia 5 giugno 2009, n. 81)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 23 aprile 2009 n. 646<br />

«Definizione di parametri per l’utilizzo del Rbd come materiale di copertura in discarica»<br />

(in B.U. Puglia 26 maggio 2009, n. 76)<br />

Deliberazione Consiglio Regionale 5 maggio 2009, n. 299<br />

«ORDINE DEL GIORNO - “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree<br />

inquinate - Affidamento dei servizi di raccolta, trattamento e recupero energetico – Distinzione<br />

dei soggetti gestori e separazione dei rispettivi interessi nelle diverse fasi delle gestione del<br />

calcolo integrato dei rifiuti”»<br />

(in B.U. Umbria 20 maggio 2009, n. 23)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 10 febbraio 2009, n. 215<br />

«Linee problematiche 2008 – 2013 per la gestione dei rifiuti urbani»<br />

(in B.U. Campania 25 maggio 2009, n. 31)<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 117 ILSOLE24ORE


LEGISLAZIONE<br />

PUGLIA Rifiuti<br />

BASILICATA Rifiuti<br />

BASILICATA Rifiuti<br />

UMBRIA Rifiuti<br />

MARCHE Rifiuti<br />

UMBRIA Rifiuti<br />

TRENTINO A­A<br />

Provincia<br />

autonoma<br />

di Trento<br />

LOMBARDIA<br />

LIGURIA<br />

PIEMONTE<br />

UMBRIA<br />

Rifiuti<br />

Sostanze<br />

pericolose<br />

Sostanze<br />

pericolose<br />

Sostanze<br />

pericolose<br />

Tutela<br />

ambientale<br />

ILSOLE24ORE 118<br />

Deliberazione Giunta Regionale 23 aprile 2009, n. 645<br />

«Linee guida per la realizzazione di centri comunali di raccolta. Approvazione»<br />

(in B.U. Puglia 26 maggio 2009, n. 76)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 22 aprile 2009, n. 700<br />

«Sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani. Ratifica formale Intesa Istituzionale Regione<br />

Basilicata, Provincia di Potenza, Provincia di Matera»<br />

(in B.U. Basilicata 16 maggio 2009, n. 24)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 627<br />

«Art. 15 L.R. n. 6/2001 s.m.i. Schema-tipo Convenzione da sottoscrivere tra tutti i Comuni<br />

dell’intero territorio regionale per la costituzione dell’ATO Rifiuti Basilicata, schema-tipo Statuto<br />

dell’istituendo ATO. Approvazione»<br />

(in B.U. Basilicata 16 maggio 2009, n. 24)<br />

Deliberazione Consiglio Regionale 5 maggio 2009, n. 301<br />

@ «Piano regionale di gestione rifiuti»<br />

(in S.S. n. 1 al B.U. Umbria 10 giugno 2009, n. 26)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 25 maggio 2009 n. 842<br />

«Integrazione dell’allegato A) alla DGR n. 1210/2008 - Catasto regionale dei rifiuti - Previsione<br />

di “Disposizioni transitorie”»<br />

(in B.U. Marche 5 giugno 2009, n. 54)<br />

Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11<br />

«Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate»<br />

(in S.O. n. 1 al B.U. Umbria 20 maggio 2009, n. 23)<br />

Deliberazione Giunta Provinciale di Trento 22 maggio 2009, n. 1227<br />

«Linee guida e indicazioni operative per l’utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di<br />

scavo»<br />

(in S.O. n. 1 al B.U. Trentino Alto­Adige 9 giugno 2009, n. 24)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 27 maggio 2009, n. 8/9528<br />

«Attivazione di misure di sostegno alle PMI per la gestione delle sostanze chimiche di cui al<br />

regolamento CE 1907/2006 (REACH)»<br />

(in S.O. n. 1 al B.U. Lombardia 9 giugno 2009, n. 23)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 12 maggio 2009, n. 573<br />

«Individuazione capitoli nell’ambito delle unità revisionali di base previste dalla L.R. 6 marzo<br />

2009, n. 5 “Nome per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di<br />

amianto, per le bonifiche e lo smaltimento”»<br />

(in B.U. Liguria 3 giugno 2009, n. 22)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 3 giugno 2009, 30­11520<br />

«Art. 4 della L.R. n. 30/2008 - Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di<br />

contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto»<br />

(in B.U. Piemonte 11 maggio 2009, n. 23)<br />

Deliberazione Giunta Regionale 27 aprile 2009, n. 581<br />

«Approvazione del Disciplinare Tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli<br />

edifici di cui all’art.. 4 della L.R. n. 17/2008 “Norme in materia di sostenibilità ambientale degli<br />

interventi urbanistici ed edilizi”»<br />

(in S.O. n. 1 al B.U. Umbria 27 maggio 2009, n. 24)<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


TRENTINO A­A<br />

Provincia<br />

autonoma<br />

di Trento<br />

SICILIA<br />

Tutela<br />

ambientale<br />

Tutela<br />

ambientale<br />

PIEMONTE VAS<br />

CALABRIA VIA<br />

LEGISLAZIONE<br />

Deliberazione Giunta Provinciale di Trento 22 maggio 2009, n. 1200<br />

«Approvazione dei criteri e delle modalità di gestione del fondo per le iniziative e gli interventi<br />

di promozione dello sviluppo sostenibile dell’ambiente previsto dall’articolo 12-bis della legge<br />

provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m.»<br />

(in S.O. n. 1 al B.U. Trentino Alto­Adige 9 giugno 2009, n. 24)<br />

Decreto Assessoriale 28 aprile 2009<br />

«Individuazione dei parametri per l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento delle<br />

associazioni ambientaliste nella Regione siciliana»<br />

(in B.U. Sicilia 29 maggio 2009, n. 25)<br />

Deliberazione Giunta regionale 25 maggio 2009, n. 12­11467<br />

«D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione ambientale<br />

strategica del Piano territoriale regionale. Espressione del parere motivato di compatibilità<br />

ambientale»<br />

(in B.U. Piemonte 28 maggio 2009, n. 21)<br />

Regolamento Regionale 14 maggio 2009, n. 5<br />

«Modifica al Regolamento regionale del 4 agosto 2008, n. 3. (“Regolamento regionale delle<br />

procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle<br />

procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”), pubblicato sul B.U.R. del 16<br />

agosto 2008 n. 16»<br />

(in S.S. n. 2 al B.U. Calabria 16 maggio 2009, n. 9)<br />

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.<br />

Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com<br />

I LAVORI IN QUOTA E DI SCAVO<br />

NEI CANTIERI EDILI<br />

ISPESL<br />

A cura del Dipartimento Tecnologie di <strong>Sicurezza</strong><br />

Il settore delle costruzioni ed in particolare i lavori in quota e di scavo espongono il<br />

lavoratore dei cantieri a rischi particolarmente elevati; detti lavori debbono essere<br />

eseguiti in condizioni di sicurezza ed ergonomiche adeguate nel rispetto delle misure<br />

generali di tutela previste dall’art.15 del DLgs 81/2008.<br />

Lo strumento principe per far sì che le attività di cantiere siano sempre più sicure<br />

è la valutazione dei rischi e la loro eliminazione e/o riduzione attraverso<br />

l’individuazione e l’adozione delle misure di prevenzione e protezione a carattere<br />

organizzativo e/o tecnico, dei dispositivi di protezione collettiva e dei dispositivi di<br />

protezione individuale.<br />

Per tali ragioni, il volume si propone di offrire, grazie alla presenza delle schede<br />

operative, un esempio di strumento concreto e pratico per effettuare una corretta<br />

valutazione dei rischi e per la scelta dei sistemi di prevenzione e protezione da<br />

adottare che comprendono gli ancoraggi, i ponteggi fissi, i parapetti provvisori e le<br />

reti di sicurezza, le scale portatili, i dispositivi di protezione individuale ed i sistemi<br />

provvisionali di sostegno e protezione degli scavi.<br />

Pagg. 232 – € 27,00<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 119 ILSOLE24ORE


TERMINOLOGIA<br />

acuradi Sara Castagnoli,assegnistadiricercaSSLMIT<br />

ILSOLE24ORE 120<br />

Le parole della sicurezza:<br />

infortuni sul lavoro<br />

Schede tratte dal sito http://eohsterm.org, a cura di Carla Agrario e Sara Castagnoli, Scuola Superiore di Lingue<br />

ModerneperInterpretieTraduttoridiForlì,UniversitàdiBologna.<br />

INFORTUNIO SUL LAVORO<br />

Dominio: <strong>Sicurezza</strong> e salute sul lavoro è Malattia/infortuni<br />

Indicativo grammaticale Sintagma nominale<br />

Note grammaticali Maschile singolare<br />

Definizione È definito infortunio sul lavoro l’evento:<br />

1) avvenuto per causa violenta intesa come fattore che opera dall’esterno sulla persona, con<br />

azione intensa e concentrata nel tempo;<br />

2) verificatosi in occasione di lavoro (rischio specifico o generico aggravato del lavoro stesso), ossia<br />

ogniqualvolta il lavoro abbia determinato il rischio, anche al di fuori dell’orario di lavoro. Per<br />

occasione di lavoro devono intendersi tutte le condizioni in cui l’attività produttiva si svolge e nella<br />

quale è immanente il rischio di danno per il lavoratore ­ danno che può provenire dallo stesso<br />

apparato produttivo oppure dipendere da fatti e situazioni proprie del lavoratore ­ e ogni altra<br />

condizione ricollegabile in modo diretto o indiretto allo svolgimento dell’attività lavorativa;<br />

3) che abbia provocato la morte del lavoratore o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o<br />

parziale o ancora un’inabilità temporanea assoluta che determini l’astensione dal lavoro per più di<br />

tre giorni.<br />

Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore<br />

Il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL e alla pubblica sicurezza, entro due giorni da quello in<br />

cui ne è venuto a conoscenza, ogni infortunio con prognosi superiore a tre giorni mentre il<br />

lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio,<br />

anche di lieve entità. Ove non rispetti tale obbligo ed il datore di lavoro, non essendo venuto<br />

altrimenti a conoscenza dell’evento, non abbia fatto nei termini la denuncia, il lavoratore perde il<br />

diritto all’indennità per i giorni precedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell’infortunio.<br />

Fonte definizione “Infortunio sul lavoro”, Ed. Ipsoa ­ Francis Lefebvre<br />

Legislazione europea Direttiva 89/391/CEE<br />

Legislazione italiana D.P.R. n. 1124/1965<br />

Contiene Infortunio in itinere<br />

Varianti Infortunio professionale<br />

Termini correlati Registro infortuni, Malattia professionale, Incidente rilevante, Lesione<br />

En = Work­related accident<br />

Fr = Accident du travail<br />

De = Arbeitsunfall<br />

INFORTUNIO IN ITINERE<br />

Dominio <strong>Sicurezza</strong> e salute sul lavoro è Malattie/infortuni<br />

Indicativo grammaticale Sintagma nominale<br />

Note grammaticali Maschile singolare<br />

Definizione Infortunio occorso al lavoratore:<br />

1) durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;<br />

2) durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di<br />

lavoro;<br />

3) qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e<br />

ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13


Fonte definizione Art. 12, D.Lgs. n. 38/2000<br />

Legislazione europea Direttiva 89/391/CEE<br />

TERMINOLOGIA<br />

L’assicurazione copre questo tipo di infortunio salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto<br />

indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate; l’interruzione e la deviazione si intendono<br />

necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili<br />

o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo<br />

del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni<br />

direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di<br />

stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente<br />

sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.<br />

Legislazione italiana D.P.R. n. 1124/1965, D.Lgs. n. 38/2000<br />

Contenuto in Infortunio sul lavoro<br />

Fr =Accident de trajet<br />

De =Wegeunfall<br />

Proposta traduttiva En Work­related road accident<br />

Indice di affidabilità En 10<br />

REGISTRO INFORTUNI<br />

Dominio: <strong>Sicurezza</strong> e salute sul lavoro è Documenti/certificazioni<br />

Indicativo grammaticale Sintagma nominale<br />

Note grammaticali Maschile singolare<br />

Definizione Registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano<br />

un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Nel registro sono annotati il<br />

nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze<br />

dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto dal datore<br />

di lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell’organo di vigilanza.<br />

Fonte definizione Art. 4, D.Lgs. n. 626/1994; Circolare n. 28, 5/3/1997<br />

Legislazione europea Direttiva 89/391/CEE<br />

Legislazione italiana D.Lgs. n. 626/1994<br />

Termini correlati Infortunio sul lavoro<br />

En =Accident book<br />

Fr ±Registre des accidents du travail bénins<br />

De ~Unfallanzeige<br />

Proposta traduttiva Fr Registre des accidents du travail<br />

Indice di affidabilità Fr 1<br />

Proposta traduttiva De Unfallregister<br />

Indice di affidabilità De 1<br />

Dominio: <strong>Sicurezza</strong> e salute sul lavoro è Malattie/infortuni<br />

Indicativo grammaticale Sostantivo<br />

Note grammaticali Femminile singolare<br />

LESIONE<br />

Definizione Modificazione peggiorativa dello stato fisico e psichico della persona conseguente all’infortunio sul<br />

lavoro (ferita, contusione, lussazione, frattura, perdita anatomica) o all’elemento che ha causato<br />

l’infortunio (da agenti infettivi, da altri agenti, da corpi estranei, da sforzo).<br />

Fonte definizione Archivio INAIL sugli eventi lesivi (infortuni sul lavoro e malattie professionali)<br />

Legislazione europea Direttiva 89/391/CEE<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 121 ILSOLE24ORE


TERMINOLOGIA<br />

Legislazione italiana D.P.R. n. 1124/1965, D.P.R. n. 1956/303, D.Lgs. n. 626/1994<br />

Tipi correlati Infortunio sul lavoro, Malattia professionale, Danno<br />

En = Personal injury<br />

DANNO BIOLOGICO<br />

Dominio <strong>Sicurezza</strong> e salute sul lavoro è Malattie/infortuni<br />

Indicativo grammaticale Sintagma nominale<br />

Note grammaticali Maschile singolare<br />

Definizione Lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale.<br />

Sull’integrità psico-fisica della persona si fonda la cosiddetta validità, ovverosia l’efficienza<br />

psico-fisica allo svolgimento di qualsiasi attività, lavorativa ed extralavorativa. Tutti i fatti che<br />

possono determinare un danno alla persona sotto forma di una diminuzione della integrità<br />

psico-fisica (e, quindi, della validità del soggetto) configurano un danno biologico. A seconda del<br />

grado di compromissione della validità si determinerà una maggiore o minore limitazione alla<br />

libertà di espansione del soggetto nella vita sociale; vita di relazione che riguarda tutti i rapporti<br />

interpersonali, compresa l’attività lavorativa.<br />

Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla<br />

capacità di produzione del reddito del danneggiato, ma sulla base delle menomazioni conseguenti<br />

alle lesioni dell’integrità psicofisica, valutate sulla base di un’apposita ”Tabella delle menomazioni”,<br />

comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.<br />

Fonte definizione Art. 13 D.Lgs. n. 38/2000; documento ISPESL ”Stress e mobbing - Guida per il medico”<br />

(http://www.ispesl.it/informazione/argomenti/stressmobbing.pdf)<br />

Legislazione italiana D.Lgs. n. 38/2000, D.Lgs. n. 626/1994<br />

Contenuto in Danno<br />

Termini correlati Prestazione da danno biologico<br />

Proposta traduttiva En Psycho-physical harm<br />

Indice di affidabilità En 5<br />

Nota:<br />

i simboli “=”, “±” e “~”, posti davanti agli equivalenti in lingua straniera del termine in esame, segnalano il grado di equivalenza tra il<br />

concetto italiano e quelli appartenenti agli altri sistemi linguistici/giuridici. Più precisamente:<br />

l “=” indica un’equivalenza totale: i due concetti sono perfettamente sovrapponibili;<br />

l “±” indica un’equivalenza parziale: i due concetti presentano molte caratteristiche in comune, ma non si può presupporre equivalenza in<br />

tutti i contesti;<br />

l “~” indica non­equivalenza: il concetto proposto come equivalente è quello più vicino semanticamente al termine principale, ma non<br />

esiste alcuna sovrapponibilità.<br />

ILSOLE24ORE 122<br />

Norme, progetti, appalti, mercati.<br />

Informazioni e abbonamenti al sito http://vetrina.ilsole24ore.com/ediliziaterritorio<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13

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