Ambiente_e_Sicurezza..
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PRIMOPIANO<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
l Focus TU<br />
Dallanormativacomunitaria<br />
ilruolodelresponsabiledeilavori<br />
ARTICOLOAPAG.20<br />
l <strong>Sicurezza</strong> del lavoro<br />
IlpareredellaS.C.sueffettivitàeresponsabilitàpenalenellavoroautonomo<br />
ARTICOLOAPAG.36<br />
RifiutiinCampania:ilTUperlagestionedell’emergenza<br />
COMMENTOAPAG.41TESTOAPAG.42<br />
RIFIUTI E BONIFICHE<br />
l Rifiuti<br />
Stoccaggioabusivo:leresponsabilitàperlabonifica<br />
ARTICOLOAPAG.77<br />
AMBIENTE E RISORSE<br />
l Acque<br />
Inuovicriterisulmonitoraggiotecnico<br />
ARTICOLOAPAG.86<br />
l Energia<br />
FER:laConsultasulripartodellecompetenze<br />
ARTICOLOAPAG.90<br />
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7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 3 ILSOLE24ORE
NOVITÀ<br />
GAZZETTA UFFICIALE: GLI ULTIMI 15 GIORNI<br />
ILSOLE24ORE 6<br />
GAZZETTAUFFICIALEREPUBBLICAITALIANA<br />
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN<br />
Aria Deliberazione<br />
delMinisterodell’<strong>Ambiente</strong><br />
e della Tutela<br />
del territorio e del mare<br />
10 aprile 2009<br />
Energia Decreto del Presidente<br />
della Repubblica<br />
2 aprile 2009, n. 59<br />
Rifiuti Ordinanza del Presidente<br />
del Consiglio dei Ministri<br />
28 maggio 2009, n. 3774<br />
Ordinanza del Presidente<br />
del Consiglio dei Ministri<br />
28 maggio 2009, n. 3775<br />
Ordinanza del Presidente<br />
del Consiglio dei Ministri<br />
15 maggio 2009, n. 3770<br />
«Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione<br />
europea 2007/589/CE istitutiva delle linee guida per il<br />
monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad<br />
effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento<br />
europeo e del Consiglio» (G.U. del 4 giugno 2009, n. 127)<br />
«Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a)<br />
eb),deldecretolegislativo19agosto2005,n.192,concernenteattuazionedelladirettiva2002/91/CEsulrendimentoenergetico<br />
in edilizia» (G.U. del 10 giugno 2009, n. 132)<br />
«Disposizioni urgenti di protezione civile» (G.U. dell’11<br />
giugno 2009, n. 133)<br />
«Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare<br />
l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti<br />
nella regione Campania» (G.U. dell’11 giugno 2009, n. 133)<br />
«Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare<br />
l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti<br />
nella regione Campania» (G.U. del 1° giugno 2009, n. 125)<br />
@Gazzetta Ufficiale<br />
del 4 giugno 2009, n. 127<br />
In sintesi a pag. 106<br />
@Gazzetta Ufficiale<br />
del10giugno2009,n.132<br />
In sintesia a pag. 107<br />
Gazzetta Ufficiale<br />
dell’11giugno2009,n.133<br />
In sintesi a pag. 106<br />
Gazzetta Ufficiale<br />
dell’11giugno2009,n.133<br />
Insintesiapag.106<br />
Gazzetta Ufficiale<br />
del1°giugno2009,n.125<br />
Insintesiapag.106<br />
ARGOMENTO<br />
GAZZETTAUFFICIALEDELLECOMUNITÀEUROPEE<br />
PROVVEDIMENTO PUBBLICATO IN<br />
Certificazione<br />
e qualità<br />
Igiene di alimenti<br />
e bevande<br />
«Direttiva 2009/40/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009<br />
concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi»<br />
«Decisione della Commissione del 3 giugno 2009 che istituisce il gruppo di esperti<br />
chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica»<br />
«Direttiva 2009/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 per<br />
il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da<br />
estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti»<br />
G.U.C.E. L del 6 giugno<br />
2009, n. 141<br />
In sintesi a pag. 105<br />
G.U.C.E. L del 5 giugno<br />
2009, n. 139<br />
In sintesi a pag. 104<br />
G.U.C.E. L del 6 giugno<br />
2009, n. 141<br />
In sintesi a pag. 104<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
SOMMARIO<br />
ILSOLE24ORE 8<br />
SOMMARIO<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
lInapertura/FocusTU<br />
Definizionedelresponsabiledeilavori:unritornoalladirettivacomunitaria<br />
diMariaPacciana ....................................................................................................................20<br />
Valutazionedelrischio:i4casidiaggiornamento<br />
diStefanoTaraborrelli ..............................................................................................................24<br />
l<strong>Sicurezza</strong>degliimpianti<br />
Trasformatoriperladistribuzioneelettrica:normativaeuropeaeanalisieconomica<br />
diAngeloBagginieFrancoBua ................................................................................................30<br />
l<strong>Sicurezza</strong>dellavoro<br />
LaposizionedellaCassazionesullaresponsabilitàpenalenell’usodilavoroautonomo<br />
diMarioGallo ..........................................................................................................................36<br />
GestionerifiutiinCampania:comesiapplicailD.Lgs.81inproceduradiemergenza?<br />
diLuigiSoardo .........................................................................................................................41<br />
DecretodelPresidentedelConsigliodeiMinistri23gennaio2009............................................42<br />
Lasicurezzanelleattivitàdibonifica:analisidellecriticitànormative<br />
diSimonaBerardi,ElisabettaBemporad,MonicaGherardi,MarioMarianieClaudioMariotti....47<br />
l<strong>Sicurezza</strong>incantiere<br />
PerlasicurezzaneicantierilaRegioneEmiliaRomagnasiallineaal“Testounico”<br />
diFlaviaTriozzi..........................................................................................................................56<br />
Leggeregionale2marzo2009,n.2..........................................................................................59<br />
SusicurezzaincantiereeTUalcuneindicazionioperativedalleASLRegioneLazio<br />
diGabrieleTaddia.....................................................................................................................64<br />
GRANDIRISCHI<br />
lAntincendio<br />
LaprevenzioneincendinelTUsicurezza<br />
diMarcelloTambone.........................................................................................................68<br />
lSostanzepericolose<br />
Imballaggiricondizionati:nuoveprescrizioni<br />
eproveperilrecuperodeicontenitori<br />
diFilippoBonfattieMicheleRotunno................................................................................71<br />
lAntincendio<br />
CointestazionedelCPI/Larghezzadellescaleedelleuscitediunalbergo/<br />
Tramezzidiseparazionetracorridoioecamera/CPIperunaattivitàframmentata/<br />
Conformitàantincendioperun’isolaecologica<br />
acuradiMarioAbate.........................................................................................................74<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
lRifiuti<br />
Stoccaggioabusivodirifiuti:leresponsabilitàperlabonifica<br />
diDarioManganaro...........................................................................................................77<br />
AMBIENTEERISORSE<br />
lInapertura/Acqua<br />
Acque.Corpiidrici:inuovicriterisulmonitoraggiotecnicomodificanoilD.Lgs.152<br />
diMaraChilosieSerenaCorbetta..............................................................................................86<br />
lEnergia<br />
Fontienergeticherinnovabili:laConsultainterviene<br />
ancorasulripartodellecompetenze<br />
diSalvoRenatoCerruto......................................................................................................90<br />
lVAS<br />
Conilprogetto“DIVAS”piùsupportoalledecisioniperlavalutazionestrategica<br />
diGabriellaChiellinoeRobertaGadia.......................................................................................97<br />
RASSEGNE<br />
Rassegnadilegislazione<br />
acuradiSabrinaApicella.................................................................................................104<br />
acuradiMarcoFabrizio...................................................................................................106<br />
Rassegnadigiurisprudenza<br />
acuradiPierguidoSoprani .............................................................................................109<br />
acuradiMariaMelizzi.....................................................................................................112<br />
Rassegnadidelibereeleggiregionali<br />
acuradiSabrinaApicella.................................................................................................115<br />
RUBRICHE<br />
UltimeinGazzettaUfficiale............................................................................................6<br />
Insintesi..........................................................................................................................11<br />
Scadenzario<br />
acuradiMarcoFabrizio.....................................................................................................17<br />
Leparoledellasicurezza<br />
acuradiSaraCastagnoli..................................................................................................120<br />
SOMMARIO<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9 ILSOLE24ORE
SOMMARIO<br />
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Presidente: Giancarlo Cerutti<br />
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<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> è il<br />
quindicinale de Il Sole 24 ORE<br />
rivolto ad imprese, enti pubblici,<br />
consulenti e professionisti<br />
tecnici che operano nei settori<br />
dell’ambiente, dell’igiene<br />
e della sicurezza sul lavoro.<br />
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A partire dal 2008 <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> si presenta con una<br />
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IN SINTESI<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Ilresponsabiledeilavori:unritornoalladirettivacomunitariaLafiguradelresponsabile<br />
dei lavori, definita all’art. 89, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/2009, è una tra le novità, rispetto alla<br />
normativa previgente, che più hanno fatto discutere dopo la pubblicazione del Testo unico sicurezza. Nel<br />
ridefinirelemodalitàdinominaelecompetenze,illegislatorehafattoriferimentoall’esperienzaeallacasistica<br />
derivantedall’applicazionepiùchedecennaledellaprecedentenormativa,aidatisugliinfortuniancoraelevati<br />
nelsettoreealrispettodelladirettivacomunitaria92/57/CEEsulleprescrizioniminimedisicurezzaedisalutenei<br />
cantieritemporaneiemobili.L’elaborazionidituttiquestidatihaportatoallacoincidenzadelresponsabiledei<br />
lavoriconilprogettista,nellafasediprogettazione,econildirettoredeilavorinellafasediesecuzione.<br />
Sulla valutazione del rischio quattro le occasioni di aggiornamento Il decreto<br />
legislativo n. 81/2008 ha previsto che la valutazione del rischio debba essere rielaborata in quattro diverse<br />
occasioni, nel caso di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative, in<br />
relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, in seguito a infortuni<br />
significativieselasorveglianzasanitarianeevidenzialanecessità.Ciascunadiquesteoccasionidiaggiornamento<br />
della valutazione del rischio richiede diverse tipologie di analisi, nella tempistica, nei contenuti e nella<br />
metodologia di lavoro. È opportuno determinare le caratteristiche di ogni obbligo al fine di individuare le<br />
modifichechedevonoesseretrasferitesulrelativodocumento.<br />
Trasformatoriperladistribuzioneelettrica:lanormativaeuropeaeleperdite <br />
Fondamentalinelsistemadiproduzione,ditrasmissioneedidistribuzionedell’energiaelettrica,itrasformatoridi<br />
potenza generalmente sono macchine molto efficienti attraverso le quali transita tutta l’energia prodotta o<br />
utilizzatadaunaqualsiasiutenza.Èopportunosottolinearecheuntrasformatoreaelevataefficienzaenergetica<br />
nella distribuzione pubblica potrebbe permettere un’importante riduzione del consumo di energia. In realtà<br />
esistonoanchenumerositrasformatoriindustrialichehannounconsumopariquasiallametàdell’energiatotale<br />
consumata dal settore industriale e terziario. Occorre capire, però, se l’aspetto del risparmio energetico può<br />
essereconciliatoconilrisparmioeconomico.<br />
IlpareredellaSupremaCortesueffettivitàeresponsabilitàpenalenell’impiegodilavoroautonomoLadisciplinadellatuteladellasaluteedellasicurezzasullavorohaassimilatoil<br />
principiofondamentale,ormaiaccoltoindottrinaeingiurisprudenza,dellaeffettivitàdeicompitiedelleattività<br />
che devono essere valutate su un piano non solo formale ma soprattutto sostanziale, al fine di stabilire le<br />
conseguentiresponsabilitàpenali.L’art.299,D.Lgs.9aprile2008,n.81,haaccoltolastessaimpostazionein<br />
meritoall’eserciziodifattodelleattribuzionipropriedeldatoredilavoro,deldirigenteedelprepostoeaquesto,<br />
sostanzialmente,sièuniformatalaCortediCassazionepenale,sezioneIV,checonlasentenza6maggio2009,<br />
n.18998,haconfermatounimportanteorientamentoinmateriadiobblighidiprevenzionedegliinfortunisul<br />
lavoroperquantoriguardal’impiegodilavoroautonomoall’internodell’impresaeglieffetticonseguentiallo<br />
scostamento dal contratto nella successiva fase di attuazione del rapporto con il conseguente utilizzo di<br />
manodoperairregolare.<br />
RifiutiinCampania:comesiapplicailD.Lgs.81allagestionedell’emergenza?Il<br />
decretodelPresidentedelConsigliodeiMinistri23gennaio2009,«Applicazionedeldecretolegislativo9<br />
aprile2008,n.81,diattuazionedell’articolo1dellalegge3agosto2007,n.123,inmateriadituteladella<br />
saluteedellasicurezzaneiluoghidilavororelativamenteallacomplessivaazionedigestionedell’emergenzarifiutinellaregioneCampania»,hadisciplinatolagestionedellasicurezzaedellatuteladellasalutedei<br />
lavoratori,anchevolontari,addettiaiservizidiprotezionecivileneiluoghidilavoro,neisitienegliambienti<br />
in cui si svolgono, sotto il coordinamento della struttura del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza<br />
del Consiglio dei Ministri, le attività e i servizi connessi all’emergenza rifiuti nella regione Campania (in<br />
Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2009, n. 104, e nella sezione “Notizie normative” del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).<br />
SINTESI<br />
Articolo<br />
apag.20<br />
Articolo<br />
apag.24<br />
Articolo<br />
apag.30<br />
Articolo<br />
apag.36<br />
Commento<br />
apag.41<br />
Testo<br />
apag.42<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 11 ILSOLE24ORE
SINTESI<br />
Articolo<br />
apag.47<br />
Articolo<br />
apag.56<br />
Articolo<br />
apag.64<br />
Sintesi<br />
apag.104<br />
Sintesi<br />
apag.104<br />
Massimaenota<br />
apag.109<br />
Massimaenota<br />
pag.110<br />
ILSOLE24ORE 12<br />
<strong>Sicurezza</strong>deilavoratorinelleattivitàdibonifica:analisidellecriticitànormativeAnalizzandoleattivitàdibonificadeisiticontaminatidalpuntodivistadellaprevenzioneedellaprotezione<br />
dalrischio,èpossibileriscontraremoltesimilitudiniconleattivitàdelsettoredell’edilizia.Infatti,esistonoalcunefasi<br />
lavorative particolarmente critiche in termini di rischio per la sicurezza, quali, per esempio, i rischi di crollo di<br />
struttureabbandonateneisitidismessiorischidiincendio,diesplosionee/odiesposizioneasostanzepericolose,<br />
sianellefasidirisanamentodegliimpiantiodeiserbatoidismessi,sianellabonifica/messainsicurezzadidiscariche<br />
nelle quali sono ancora in corso fenomeni di biodegradazione. Al rischio per la sicurezza, inoltre, si aggiunge il<br />
rischioperlasalutedeilavoratorioriginatodaagentifisici,biologiechimici.Ènecessario,quindi,chelanormativain<br />
materiadibonificadicuialTitoloV,ParteIV,D.Lgs.n.152/2006siaarmonizzataconquellainerenteallatuteladella<br />
saluteedellasicurezzadeilavoratori,ilD.Lgs.n.81/2008.<br />
La sicurezza nei cantieri: dalla Regione EmiliaRomagna la legge quadro ai<br />
sensi del TU LaRegioneEmiliaRomagna,conlalegge2marzo2009,n.2,haapprovatoinviadefinitivala<br />
regolamentazionequadrosulla«Tutelaesicurezzadellavoroneicantieriediliediingegneriacivile».Giàdaunaprima<br />
letturadell’art.1emergonodueterminicheindicanolastradaintrapresadalprovvedimentolegislativo,«promuovere»<br />
e«ulteriori».Diconseguenza,risultanosubitochiaridueelementi,lavolontàdiandareavantirispettoaidettamidel<br />
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosiddetto Testo unico sicurezza, e l’intenzione di puntare sul concetto di<br />
“promozione”qualemollaperfavorirel’adempimentodegliobblighi(inB.U.EmiliaRomagnadel2marzo2009,n.33<br />
enellasezione“Documentazioneintegrativa”delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
<strong>Sicurezza</strong> in cantiere e TU: alcune indicazioni operative dalle ASLRegione<br />
LazioIlcoordinamentodeidirettoriSPRESALdelleASLdellaRegioneLaziohapubblicatoundocumentocondata<br />
30 settembre 2008, «Prime indicazioni operative per l’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008. Titolo IV - cantieri<br />
temporaneiomobili»,ilquale,nonostantelaprossimapubblicazionedeldecretocorrettivoalD.Lgs.n.81/2008,ha<br />
fornitoalcuneindicazioniutilisull’applicazionedellanormativainerentealsettoredellecostruzioni.Ildocumentoè<br />
unaveraeproprialineaguida,strutturatainmododaanalizzareneldettaglioalcunenormecontenutenelTitoloIV,<br />
D.Lgs.n.81/2008,analisichesipresentainteressanteancheperviadellapartedi“modulistica”allegataincalce.<br />
ProduzionebiologicaLadecisionedellaCommissione3giugno2009,n.2009/427/CE,èstatapubblicata<br />
ai fini del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2007, n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e<br />
all’etichettaturadeiprodottibiologici,ilqualehadefinitogliobiettivieiprincipiapplicabiliallaproduzionebiologicae<br />
ha stabilito i requisiti fondamentali relativi alla produzione, all’etichettatura e al controllo dei prodotti biologici<br />
nell’ambitodellaproduzionevegetale,animaleeacquicola(inG.U.C.E.Ldel5giugno2009,n.139).<br />
SolventidaestrazioneneiprodottialimentariLadirettiva2009/32/CEdelParlamentoeuropeoedel<br />
Consiglio23aprile2009siapplicaaisolventidaestrazioneimpiegatiodestinatiaessereimpiegatinellapreparazione<br />
deiprodottialimentariodeiloroingredienti.Sonopreclusidalcampodiapplicazionedelprovvedimento,invece,i<br />
solventidaestrazioneimpiegatiperlaproduzionediadditivialimentari,divitamineedialtriadditivinutritivi,amenoche<br />
questiultiminonfigurinoinunodeglielenchidell’AllegatoIalprovvedimento(inG.U.C.E.Ldel6giugno2009,n.141).<br />
Responsabilità del capocantiere L’esistenza, in un cantiere, del capocantiere, non esclude la<br />
responsabilità di altri soggetti, quali il direttore tecnico o, salendo nella scala delle responsabilità, del legale<br />
rappresentantedell’impresa,manonnelcasodicondotteestemporanee(nellaspecie:repentinarimozionedelle<br />
transenneacantiereancoraapertoealavorinonancoraultimati,conmancatasegnalazioneperdeviareiltraffico<br />
pedonale e mancato riempimento dello scavo in modo da ricostruire la pavimentazione con le caratteristiche<br />
tecniche originali). (Cassazione penale, sez. IV, 28 gennaio 2009, n. 4119, e nella sezione “Documentazione<br />
integrativa”delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
Violazione del dovere di vigilanza Le dimensioni dell’azienda non possono in alcun modo<br />
giustificarelaviolazione,dapartedeldatoredilavoro,deldoveredivigilanzaedicontrollodelrealeecostanterispetto,<br />
dapartedeilavoratori,dellenormedisicurezza,nonchédiinterventoperimpedireilformarsiedilconsolidarsidiprassi<br />
lavorativechemettanoarepentagliol’incolumitàdeilavoratori,postoche,attraversounacorrettaorganizzazioneed<br />
opportunedisposizioni,ildatoredilavoropuòesserecostantementeinformatosuitemidellasicurezzaedelrispetto,<br />
dapartedeglistessilavoratori,dellerelativenorme.Doverieresponsabilitàcheprescindonodallacircostanzadella<br />
inconsapevolezzanellapraticadiprassidilavorononcorrette.(Cassazionepenale,sez.IV,12febbraio2009,n.6195,e<br />
nellasezione“Documentazioneintegrativa”delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
Obblighidelcoordinatoreperl’esecuzioneLadisciplinacontenutanell’articolo5delD.Lgs.n.<br />
494/1996(attualeart.92delD.Lgs.n.81/2008)postulacheilverbo”assicurare”(usatonell’originariaformulazione<br />
del decreto) implica una diretta e personale partecipazione dell’agente all’obbligo di prevenzione, mentre il<br />
verbo”verificare”,introdottodalD.Lgs.n.528/1999,sembrapiuttostoriferirsiadun’attivitàdicontrollodell’opera<br />
altrui.(Cassazionepenale,sez.IV,12febbraio2009,n.6219,enellasezione“Documentazioneintegrativa”del<br />
sitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
GRANDIRISCHI<br />
Laprevenzionedegliincendiaisensideldecretolegislativon.81/2008Ilrischio<br />
incendiohasemprecaratterizzatoqualsiasiattivitàantropica,lacuiprincipalecausaeradovutasiaallargoimpiego<br />
chesifacevadellegno,siaallamancanzadiun’idoneaattivitàdiprevenzioneneiluoghidilavoro.Nonostantela<br />
sostituzionedellegnoutilizzatonellestruttureconaltrimaterialimenocombustibili,ilpericolodovutoall’incendio<br />
èrimastosempremoltoforte,acausa,peresempio,dellemaggioridifficoltàdell’esododovuteanuovearchitetture,dellapresenzadistrutturemetallichechehannouncomportamentopocoaffidabileincasodiincendio,oppure<br />
digasmoltotossicichepossonosvilupparsidallacombustionedeinuovimaterialidirivestimento,difinituraedi<br />
arredo. Quindi, è opportuno effettuare una idonea valutazione del rischio degli ambienti di lavoro, adottare le<br />
necessariemisureperlariduzionedeipericolieformareeinformareilavoratoriesposti.<br />
Imballaggiricondizionati:nuoveprescrizionieproveperilrecuperodeicontenitori<br />
L’ADRdefiniscelediversetipologiediimballaggielerelativeprescrizioniriguardantilalorocostruzioneeleprovedi<br />
conformitànecessarieeindividua,asecondadellecapacità,treclassidicontenitori:imballaggi,grandiimballaggie<br />
grandiimballaggiallarinfusa(GIR).IlLegislatoreponeregolechiareinmeritoalladisciplinadiomologazionedegli<br />
imballaggi,delleprovecheessidevonosubireprimadiessereutilizzatiedellemarcaturecheessidebbonoriportare,<br />
chesitrattidiimballagginuoviodirecipientiricondizionati.L’accordostabilisce,infatti,chegliimballaggidevono<br />
essere fabbricati, ricondizionati e provati secondo un programma di garanzia di qualità giudicato soddisfacente<br />
dall’autoritàcompetente.Inparticolare,ilcontenitorericondizionatodeveessereripristinatonellasuaformaenel<br />
suoprofilooriginaleedeveessere,infine,ispezionatodopolaripulituraeprimadiessereverniciato.<br />
CointestazionedelCPI/Larghezzadellescaleedelleuscitediunalbergo/Tramezzidi<br />
separazione tra corridoio e camere/CPI per una attività frammentata/Conformità<br />
antincendioperun’isolaecologica In questo numero, <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> propone alcuni quesiti in<br />
materiaantincendio.Traidiversiproposti,saràtrattatoilcasodiunaattivitàdivenditadiautorealizzatainunedificioa<br />
uso esclusivo costituito da due piani fuori terra, la quale è stata divisa in due attività, entrambe con il deposito di<br />
autoveicolialprimopianoel’esposizionealpianoterra;ènecessariocomprenderese,infunzionedelledimensioniedelle<br />
nuovecaratteristichedeilocali,deveessererichiestouncertificatodiprevenzioneincendicointestatoalleduesocietà.<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Stoccaggioabusivodirifiuti:leresponsabilitàperlabonificaLacontaminazionedelsuolo<br />
edelsottosuolononèsololaconseguenzadifattiaccidentalieoccasionali,maèilrisultatodiunapraticadiffusae<br />
prolungata nel tempo con danneggiamento grave di risorse naturali, compromissione di parti del territorio e<br />
creazionedistatidipericoloperlasalutedellapopolazione.Inparticolare,ladisciplinavigentevietal’abbandonoeil<br />
deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato<br />
solidooliquido,nelleacquesuperficialiesotterranee.Oltrealresponsabiledellaviolazionedeldivieto,dovranno<br />
provvedereallarimozione,all’avvioalrecuperoosmaltimentodeirifiutiealripristinodellostatodeiluoghiancheil<br />
proprietarioeititolarididirittirealiepersonalidigodimentosull’area,aiqualitaleviolazionesiaimputabileatitolodi<br />
dolo o colpa. Tuttavia, il proprietario di un’area che adotti un comportamento attivo e diligente per la tutela<br />
dell’ambienteenonrimangaassolutamenteinerte,nelcasodiabbandonoodepositoincontrollatodirifiuti,non<br />
risponderàatitolodicolpaodolonell’illecitocommessodasoggettiterziedeffettiviresponsabili.<br />
Campania: emergenza rifiuti Con due ordinanze 28 maggio 2009, n. 3774 e n. 3775, e una<br />
ordinanza15maggio2009,n.3770,laPresidenzadelConsigliodeiMinistrihafornitoulterioridisposizioniper<br />
fronteggiarel’emergenzanelsettoredellosmaltimentodeirifiutinellaregioneCampania(inGazzettaUfficiale11<br />
giugno2009,n.133,e GazzettaUfficialedel1°giugno2009,n.125)<br />
SINTESI<br />
Massimaenota<br />
apag.111<br />
Articolo<br />
apag.68<br />
Articolo<br />
apag.71<br />
Quesitiper<br />
l’incendio<br />
apag.74<br />
Articolo<br />
apag.77<br />
Sintesi<br />
apag.106<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 13 ILSOLE24ORE
SINTESI<br />
Massimaenota<br />
apag.112<br />
Inapertura/<br />
articolo<br />
apag.86<br />
Articolo<br />
apag.90<br />
Articolo<br />
apag.97<br />
Sintesi<br />
apag.106<br />
ILSOLE24ORE 14<br />
Veicoli a motore e relative parti. Smaltimento Rientrano nella nozione di rifiuti speciali i<br />
veicoliamotore,irimorchieloroparti.Aquestofineènecessariochesitrattidimezzinonpiùusabilicometali,<br />
ancheseancoranonprividivaloreeconomico;inaltriterminièsufficientechesitrattidioggettiabbandonatio<br />
destinatiall’abbandono,nonnelsensodiresnullius,bensìinquellotraslatofunzionaledicosa(opartedicosa)<br />
non più idonea allo scopo per il quale era stata originariamente costruita (Cassazione, sezione penale III, 15<br />
maggio2009,n.20424,Pres.DeMaioenellasezione“Documentazioneintegrativa”delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
AMBIENTEERISORSE<br />
Acque.Corpiidrici:inuovicriterisulmonitoraggiotecnicomodificanoilD.Lgs.<br />
n. 152/2006 Nuove modifiche per la Parte III, D.Lgs. n. 152/2006, relativa alla tutela delle acque. In<br />
particolare,ildecretodelMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>dellaTuteladelterritorioedelmare14aprile2009,n.56,ha<br />
stabilitoicriteritecniciperilmonitoraggiodeicorpiidricieperl’identificazionedellecondizionidiriferimento,<br />
abrogandolatabella2delD.M.6novembre2003,n.367,esostituendo,conl’Allegato2alnuovodecreto,il<br />
punto 1.1.1 dell’Allegato III, Parte III, D.Lgs. n. 152/2006. Il provvedimento si inserisce nel complesso iter di<br />
attuazionedelladirettivaquadrosulleacque2000/60/CE,ancheinossequioallelineeguidainmateriadiacque<br />
emanatedallaCommissioneeuropeaconformementealleprevisionidellastessadirettiva.Ulterioriapprofondimentineiprossiminumeridi<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
Fonti energetiche rinnovabili: la Consulta interviene ancora sul riparto delle<br />
competenze La Corte Costituzionale, con la sentenza del 27 marzo 2009, n. 88, ha affrontato le<br />
problematiche relative alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regione in materia di produzione e<br />
distribuzione di energia a livello nazionale, esaminando la tenuta costituzionale delle recenti modifiche<br />
normativeapportatedallaleggeFinanziaria2008adalcuniarticolidelD.Lgs.n.387/2003.Trattandosidi<br />
una disciplina di certo non connotata da chiarezza e linearità, le precisazioni evidenziate dalla Corte<br />
CostituzionaleinmeritoalcorrettoripartodicompetenzetraStatoeRegionisonodestinateadiventareun<br />
puntodiriferimentononsoloinquestoambito.Lequestioniaffrontatesiriferisconoalrilasciodell’autorizzazioneperlarealizzazioneegestionedegliimpiantidiproduzionedienergiaelettricadafontirinnovabilie<br />
allaconnessionediquestiultimiallareteelettrica.<br />
Conilprogetto“DIVAS”piùsupportoalledecisionisullavalutazionestrategica<br />
IlprocessodiapplicazionedellaVAShaevidenziatoalcunedifficoltànelrendereilsuomeccanismoefficientee<br />
nel garantire una adeguata ricaduta sulla pianificazione. Per questo motivo, è stato finanziato il progetto<br />
“DIVAS”, con l’obiettivo di sviluppare un software per agevolare il compito delle piccole amministrazioni,<br />
accompagnandole nello svolgimento del processo di VAS. La valutazione ambientale di un piano parte da<br />
un’analisipreliminarecheconsentel’individuazionediquellecriticitàchediventanogliobiettividimiglioramentodaconseguireperilraggiungimentodellasostenibilitàambientale.L’utenteèaiutatonell’identificazionedegli<br />
elementidaincluderenellosviluppodelladocumentazionetecnicaenon,nellasceltadegliindicatoriambientali,<br />
nell’identificazionedelleazionidipianocriticheenellacreazionediunareportisticachedocumentailprocessodi<br />
VASfinoallastesurafinaledelrapportoambientale.<br />
PianodimonitoraggiodigasadeffettoserraLadeliberazionedelMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>e<br />
dellaTuteladelterritorioedelmare10aprile2009haapprovatoledisposizionidiattuazionedelladecisionedella<br />
Commissione europea 2007/589/CE istitutiva delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle<br />
emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. A<br />
caricodeigestoridegliimpiantiinpossessodelleautorizzazioniaemetteregasaeffettoserraexart.4,D.Lgs.n.<br />
216/2006, è previsto l’obbligo di effettuare il monitoraggio secondo le disposizioni della decisione 18 luglio<br />
2007,n.2007/589/CE,comeintegratedalledisposizionidiattuazioneallegateincalceallanuovadeliberazione<br />
e a seguito dell’approvazione del Piano di monitoraggio da parte del Comitato nazionale di attuazione della<br />
direttiva 2003/87/CE. Ulteriori approfondimenti nei prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> (in Gazzetta<br />
Ufficialedel4giugno2009,n.127enellasezione“Notizienormative”delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
RendimentoenergeticoinediliziaIldecretodelPresidentedellaRepubblica2aprile2009,n.59,ha<br />
definitoicriterigenerali,lemetodologiedicalcoloeirequisitiminimiperlaprestazioneenergeticadegliedificie<br />
degliimpiantitermiciperlaclimatizzazioneinvernaleeperlapreparazionedell’acquacaldaperusiigienicosanitari.Ilterminediemanazionedelnuovoprovvedimentoerastatooriginariamenteprevistoa120giornidall’entratainvigoredelD.Lgs.n.192/2005,conrinvioafuturiulterioridecretiperquantoriguardaladisciplinarelativaai<br />
criterigenerali,lemetodologiedicalcoloeirequisitiminimiperlaprestazioneenergeticadegliimpiantitermiciper<br />
laclimatizzazioneestivae,limitatamentealterziario,perl’illuminazioneartificialedegliedifici.Ulterioriapprofondimenti<br />
nei prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> (in Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2009, n. 132 e nella<br />
sezione“Notizienormative”delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).<br />
ScarichidiazotonitrosoealluminioLasussistenzadelreatononpuòessereesclusasottoilprofilo<br />
soggettivoperl’addottafarraginositàdellanormativasugliscarichi.Nemmenoinvirtùdelcriteriodell’ignoranza<br />
inevitabile, teorizzato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 364/1988, è possibile scusare chi effettua<br />
scarichi di reflui industriali senza informarsi delle leggi penali che disciplinano la materia, incombendo agli<br />
interessatil’onerediverificarelaconformitàdellacondottaallenormeambientalidicuièpresuntalaconoscenzaex<br />
articolo 5 c.p. (Cassazione, III sezione penale, 14 maggio 2009, n. 20241 e nella sezione “Documentazione<br />
integrativa”delsitowww.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />
CERTIFICAZIONEEQUALITÀ<br />
Controllo tecnico dei veicoli a motore La direttiva 2009/40/CE del Parlamento Europeo e del<br />
Consiglio6maggio2009haprevistol’obbligo,pergliStatimembri,disottoporreauncontrollotecnicoperiodicoi<br />
veicoliamotoreimmatricolatiinciascunoStato,nonchéilororimorchiesemirimorchi.Lecategoriedeiveicolida<br />
controllare,laperiodicitàdelcontrollotecnicoeglielementidacontrollareobbligatoriamentesonoindicatinegli<br />
AllegatiIeIIallanuovadirettiva(inG.U.C.E.Ldel6giugno2009,n.141).<br />
SINTESI<br />
Sintesi<br />
apag.107<br />
Massimaenota<br />
apag.113<br />
Sintesi<br />
apag.105<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 15 ILSOLE24ORE
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OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SCADENZE<br />
acuradiMarcoFabrizio,avvocatoinRoma<br />
“Tardiva”comunicazioneannualerifiuticonsanzioneridotta(MUD)<br />
Chiunqueeffettuaatitoloprofessionaleattivitàdiraccoltaeditrasportodirifiuti,compresiicommerciantiegliintermediaridi<br />
rifiutisenzadetenzione,ovverosvolgeleoperazionidirecuperoedismaltimentodeirifiuti,iConsorziistituitiperilrecuperoe<br />
ilriciclaggiodiparticolaritipologiedirifiuti,nonchéleimpreseeglientiproduttoriinizialidirifiutipericolosieleimpreseegli<br />
entiproduttoriinizialidirifiutinonpericolosiprovenientidaattivitàindustriali,artigianaliedelcosiddettodownstream[art.<br />
184,comma3,letterec),d)eg),D.Lgs.n.152/2006],può/possonoeffettuare,entroil29giugno2009,lacomunicazione<br />
annuale con le modalità previste dalla legge n. 70/1994, dichiarando le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti<br />
oggettodelleproprieattivitàsvoltedurantel’annoprecedenteeaccedendoallemerasanzioneamministrativapecuniariain<br />
misura ridotta da euro 26,00 a euro 160,00 prevista nel caso di comunicazione tardiva entro 60 giorni dalla scadenza<br />
ordinaria(30aprile2009).Dall’adempimentosonoesonerati,comunque,gliimprenditoriagricolidicuiall’art.2135,c.c.,con<br />
volumed’affariannuononsuperioreaeuro8.000,00,leimpresecheraccolgonoetrasportanoipropririfiutinonpericolosi<br />
exart.212,comma8,nonché,perisolirifiutinonpericolosi,leimpreseeglientiproduttoriinizialichenonhannopiùdidieci<br />
dipendenti. Qualora i produttori di rifiuti pericolosi effettuino il conferimento al servizio pubblico di raccolta sarà cura di<br />
quest’ultimo,amezzodelgestoredelservizioepreviaappositaconvenzione,effettuarelacomunicazione.(Art.189,comma<br />
3,D.Lgs.n.152/2006,modificatodall’art.2,comma24,D.Lgs.n.4/2008;legge25gennaio1994,n.70)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di<br />
trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di<br />
rifiutisenzadetenzione,ovverosvolgeleoperazionidirecuperoe<br />
di smaltimento dei rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero e il<br />
riciclaggiodiparticolaritipologiedirifiuti,nonchéleimpreseegli<br />
enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti<br />
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti da attività<br />
industriali, artigianali e del cosiddetto down stream (art. 184,<br />
comma3,letterec),d)eg),D.Lgs.n.152/2006)<br />
Annuale 29giugno2010<br />
Struttureturistico-alberghiere:adeguamentoallanormativadiprevenzioneincendi<br />
Il 30 giugno 2009 scade il termine, reiteratamente prorogato, per adeguare alle pertinenti disposizioni di prevenzione<br />
incendilestruttureturisticoalberghiereconoltre25postilettoesistentialladatadientratainvigoredeldecretodelMinistero<br />
dell’Interno9aprile1994.Laprorogadelterminesaràapplicabileallestrutturericettiveperlequalisiastatopresentato,entro<br />
il30giugno2005,alcompetenteComandoprovincialedeiVigilidelFuoco,ilprogettodiadeguamentoperl’acquisizione<br />
delparerediconformitàexart.2,D.P.R.n.37/1998,e,comunque,soltantonelcasoincuiinoccasionedelrinnovodelCPIle<br />
medesimestruttureabbianoricevutoulterioriprescrizionicomportantiperlalororealizzazioneunaspesasuperioreaeuro<br />
100.000,00.(Art.3,comma2-bis,D.L.n.248/2007,convertito,conmodificazioni,inleggen.31/2008)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Titolari di strutture turistico alberghiere con oltre 25 posti letto<br />
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero<br />
dell’Interno9aprile1994perlequalisiastatopresentato,entroil<br />
30 giugno 2005, al competente Comando provinciale dei Vigili<br />
del Fuoco, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del<br />
parere di conformità ex art. 2, D.P.R. n. 37/1998, e, comunque,<br />
soltanto nel caso in cui in occasione del rinnovo del CPI le<br />
medesime strutture abbiano ricevuto ulteriori prescrizioni<br />
comportanti per la loro realizzazione una spesa superiore a €<br />
100.000,00<br />
<br />
Discariche:terminedelperiododisalvaguardia<br />
Dal30giugno2009cessailperiodotransitoriogiàprevistodall’art.17,D.Lgs.n.36/2003,relativoairifiutichepossonoessere<br />
ammessiindiscarica(art.17,D.Lgs.n.36/2003,eart.5,comma1bis,D.L.n.208/2008convertito,conmodificazioni,in<br />
legge27febbraio2009,n.13).<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Chiunque <br />
SCADENZARIO<br />
29<br />
GIUGNO<br />
30<br />
GIUGNO<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 17 ILSOLE24ORE
SCADENZARIO<br />
30<br />
GIUGNO<br />
ILSOLE24ORE 18<br />
Divietodivenditadipittureevernicicontenentisolventi<br />
Dal 30 giugno 2009 non potranno più essere vendute, al consumatore finale, le pitture e vernici indicate nell’Allegato I al D.Lgs. n.<br />
161/2006,eaventiuncontenutodiCOVsuperioreaivalorilimiteprevistinell’AllegatoII(art.7,comma1bis,D.Lgs.n.161/2006,come<br />
modificatodall’art.2,comma9quater,D.L.3giugno2008,n.97,convertito,conmodificazioni,inlegge2agosto2008,n.129).<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Chiunque <br />
Autoritàdibacinodirilievonazionale:coordinamentodeiPianidigestionedeibaciniidrografici<br />
Il 30 giugno 2009 scade il termine entro il quale le autorità di bacino di rilievo nazionale devono coordinare i Piani di gestione<br />
dei bacini idrografici ex art. 13, direttiva 2000/60/CE, all’interno del distretto idrografico di appartenenza con particolare<br />
riferimento al programma di misure (di base e straordinarie) già previsti dall’art. 11 (art. 1, comma 3bis, D.L. 30 dicembre<br />
2008, n. 208, convertiti, con modifiche, in legge 27 febbraio 2009, n. 13).<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Autorità di bacino di rilievo nazionale <br />
Relazioneannualesugliimpiantidiincenerimentoodicoincenerimentoconcapacitànominaledidueopiùtonn/ora<br />
I gestori degli impianti di incenerimento o di coincenerimento con capacità nominale di due o più tonn/ora devono<br />
predisporre, entro il 30 giugno 2009, una relazione annuale relativa al funzionamento e alla sorveglianza dell’impianto, che<br />
deve essere trasmesso all’autorità competente (che, a propria volta, dovrà renderla accessibile al pubblico ai sensi dell’art. 15,<br />
comma 2, D.Lgs. n. 133/2005). La relazione dovrà fornire, come requisito minimo, informazioni in merito all’andamento del<br />
processo delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua, nel rispetto delle norme sulle emissioni introdotte dal D.Lgs. n.<br />
133/2005. A carico dei trasgressori è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 35.000,00 (art.<br />
19, comma 15, D.Lgs. n. 133/2005).(Artt.15e19,comma15,D.Lgs.11maggio2005,n.133)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Gestori di impianti di incenerimento o di coincenerimento con<br />
capacità nominale di due o più tonn/ora<br />
Annuale 30 giugno 2010<br />
Anticipazionetrimestraledelsovraprezzounitariodivenditadibatteriealpiombo<br />
Il 30 giugno 2009 scade il termine entro il quale tutti i produttori e gli importatori di batterie al piombo, nonché gli importatori di<br />
beni contenenti batterie al piombo, devono effettuare il versamento trimestrale concernente l’anticipo del sovraprezzo unitario<br />
di vendita delle batterie al piombo previsto dall’art. 9quinquies, comma 8, legge n. 475/1988.(Art.2,D.M.18ottobre2005)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Produttori e importatori di batterie al piombo nonché importatori<br />
di beni contenenti batterie al piombo<br />
Trimestrale 30 settembre 2009<br />
Contributoconsortilepergliolivegetaliperusoalimentare<br />
Il 30 giugno 2009 scade il termine per effettuare il versamento trimestrale del contributo di riciclaggio degli oli e dei grassi<br />
vegetali e animali esausti, che deve essere effettuato a favore del Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e di<br />
trattamento degli oli dei grassi vegetali e animali esausti.(Art.2,D.M.27novembre2003)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Coloro che immettono sul mercato nazionale oli vegetali<br />
confezionati, anche importati,che cedono oli vegetali alle imprese<br />
che li utilizzano come ingredienti di prodotti composti, che<br />
importano oli vegetali per utilizzarli direttamente come<br />
ingredienti di prodotti composti<br />
Trimestrale 30 settembre 2009<br />
ComunicazioniIPPC:trasmissioniinformazioniall’ISPRA(giàANPA)<br />
Le “autorità competenti” diverse dalla statale (Regioni e Province autonome)ex art. 4, comma 1, D.M. 23 novembre 2001,<br />
come modificato dal D.M. 26 aprile 2002, devono trasmettere entro oggi all’ISPRA (già APAT), previa validazione, le<br />
comunicazioni IPPC relative all’anno precedente.(Art.4,comma3,D.M.23novembre2001,eart.1,D.M.26aprile2002)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Regioni e Province autonome Annuale 30 giugno 2010<br />
Comunicazionedeicentriautorizzatisullaquantitàdihaloninentrata,ingiacenzaeinuscita<br />
I«centriautorizzatidiraccoltadell’halon» (cioè delle sostanze controllate lesive dell’ozono stratosferico elencate in tabella A,<br />
gruppo II, legge n. 549/1993, e delle sostanze indicate nell’Allegato I, gruppo III, regolamento CE n. 2037/2000) devono<br />
comunicare al Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero dello Sviluppo economico,<br />
l’informativa semestrale sulle quantità di halon in ingresso, in giacenza, in uscita e la loro destinazione per tipo di sostanza.<br />
Nel caso di avvio a distruzione dovrà essere richiesta, a chi provvede alla stessa, una attestazione di avvenuta distruzione che<br />
deve essere inviata in copia ai medesimi Ministeri.(Art.4,comma7,D.M.3ottobre2001)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Centri autorizzati di raccolta dell’halon Semestrale 31 dicembre 2009<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
ComunicazionedeicentriautorizzatisullaquantitàdiCFCinentrata,ingiacenzaeinuscita<br />
I«centriautorizzatidiraccoltadeiclorofluorocarburi»(cioèdellesostanzecontrollatelesivedell’ozonostratosfericoelencate<br />
intabellaA,gruppoI,leggen.549/1993,edellesostanzeindicatenell’AllegatoI,gruppiIeII,regolamentoCEn.2037/2000)<br />
devono comunicare al Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio e del mare nonché al Ministero dello Sviluppo<br />
economico,l’informativasemestralesullequantitàdiCFCiningresso,ingiacenza,inuscitaelalorodestinazionepertipodi<br />
sostanza. Nel caso di avvio a distruzione dovrà essere richiesta, a chi provvede alla stessa, una attestazione di avvenuta<br />
distruzionedainviareincopiaaimedesimiMinisteri.(Art.9,comma6,D.M.3ottobre2001)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Centriautorizzatidiraccoltadeiclorofluorocarburi Semestrale 31dicembre2009<br />
Relazionesullostatolavorideisoggettibeneficiaridelprogrammanazionaledibonificaediripristinoambientale<br />
Isoggettibeneficiaridelprogrammanazionaledibonificaediripristinoambientaledeisitiinquinatidiinteressenazionale<br />
devonopredisporre,entroil30giugno2009,larelazionesemestralesullostatodeilavori,cosìdaevidenziarnelostatodi<br />
avanzamento sia sotto il profilo fisico che finanziario. La relazione deve essere trasmessa alla regione territorialmente<br />
competente.(Art.7,comma3,D.M.n.468/2001)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Soggetti beneficiari del programma nazionale di bonifica e di<br />
ripristinoambientaledeisitiinquinatidiinteressenazionale<br />
Semestrale 31dicembre2009<br />
Comunicazioneannualedellaqualitàdell’aria-ambiente<br />
LeRegionidevonotrasmettereentroil30giugno2009,alMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>edellatuteladelterritorioedelmareeal<br />
Ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza sociale, tramite l’ISPRA (ex APAT), la comunicazione relativa al<br />
rilevamentodeilivellichesuperanoivalorilimitedell’ariaambienteoltreilmargineditolleranza,ledateoiperiodiincuiil<br />
superamento si è verificato, nonché i valori registrati, corredata delle informazioni di cui all’Allegato X, sezione I, D.M. n.<br />
60/2002.Lamedesimacomunicazionedovràesseretrasmessaancheinriferimentoalsuperamentodelvalorelimitepergli<br />
inquinantiinriferimentoaiqualinonrisultastabilitounmargineditolleranza.Dovrannoesserecomunicatiancheimotividi<br />
questisuperamentiel’elencodellezoneedegliagglomeratiincuiilivellisonosuperiorioinferioriaivalorilimiteexart.8,<br />
commi1e2,eart.9,D.Lgs.n.351/1999.(Art.12,comma1,D.Lgs.n.351/1999;art.5,comma3,D.M.n.60/2002)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Regioni Annuale 30giugno2010<br />
Secondarata“carbontax”deigrandiimpiantidicombustione<br />
Gliesercentideigrandiimpiantidicombustione(GIC)exdirettiva88/609/CEEdevonoversarelaratatrimestraledell’imposta<br />
sui consumi di carbone, di coke di petrolio, di bitume di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua (orimulsion),<br />
impiegati negli impianti di combustione nell’anno precedente. Nell’ipotesi di ritardato adempimento sarà applicabile la<br />
sanzioneamministrativapecuniariadiunasommadaldoppioalquadruplodellatassadovuta,fermirestandoiprincipigenerali<br />
stabiliti dal D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472. Per le inosservanze di diverso tipo sarà applicabile la sanzione amministrativa<br />
pecuniariadaeuro258,23aeuro1.549,37(art.50,D.Lgs.n.504/1996).(Art.8,commi7e8,legge23dicembre1998,n.448)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva<br />
88/609/CEE<br />
Trimestrale 30settembre2009<br />
Secondaratatassasuemissionidianidridesolforosaesuossididiazotodeigrandiimpiantidicombustione<br />
Gliesercentideigrandiimpiantidicombustione(GIC)exdirettiva88/609/CEE(potenzatermicapariosuperiorea50MW,<br />
indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato e destinati alla produzione di energia, a eccezione di quelli che<br />
utilizzanodirettamenteiprodottidicombustioneinprocedimentidifabbricazione)eart.1,comma3,D.P.R.n.416/2001,<br />
devonoversarelasecondaratatrimestraledellatassasulleemissionidianidridesolforosa(SO 2)ediossididiazoto(NO x).In<br />
caso di ritardato adempimento decorreranno l’indennità di mora e gli interessi previsti dall’art. 3, comma 4, D.Lgs. n.<br />
504/1996.Perl’omessopagamentosaràapplicabilel’indennitàdimoraegliinteressidovutiperilritardooltrechelasanzione<br />
amministrativapecuniariadiunasommadaldoppioalquadruplodellatassadovuta.Perleinosservanzedidiversotiposarà<br />
applicabilelasanzioneamministrativapecuniariadaeuro258,23aeuro1.549,37(art.50,D.Lgs.n.504/1996).(Art. 17,<br />
commi29-33,legge27dicembre1997,n.449;art.4,D.P.R.26ottobre2001,n.416)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Esercenti dei grandi impianti di combustione (GIC) ex direttiva<br />
88/609/CEEeart.1,comma3,D.P.R.n.416/2001<br />
Trimestrale 30settembre2009<br />
Comunicazionetrimestralesuglielettrodotti<br />
Gliesercentidielettrodotticontensionedieserciziononinferiorea132kVdevonofornireagliorganidicontrollo,secondole<br />
modalitàfornitedaglistessi,12valoriperciascungiorno,corrispondentiaivalorimedidellecorrentiregistratiognidueore<br />
nellenormalicondizionidiesercizio.(Art.5,comma4,D.P.C.M.8luglio2003)<br />
SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMASCADENZA<br />
Esercenti di elettrodotti con tensione di esercizio non inferiore a<br />
132kV<br />
Trimestrale 30settembre2009<br />
SCADENZARIO<br />
30<br />
GIUGNO<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 19 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 20<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
FocusTUOsservatorioINAILArticolo<br />
DEFINIZIONE DEL RESPONSABILE DEI LAVORI:<br />
UN RITORNO ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA<br />
l di Maria Pacciana<br />
esperto di sicurezza, ingegnere INAIL<br />
Tra le modifiche alla precedente normativa sui cantieri temporanei e mobili,<br />
la più controversa e discussa nel Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, riguarda certamente<br />
il responsabile dei lavori, per nomina, per competenze e per responsabilità<br />
che l’incarico configura nella nuova impostazione. Il legislatore, nel ridefinire questa<br />
figura, così come per le altre modifiche, ha fatto riferimento all’esperienza<br />
e alla casistica derivante dall’applicazione più che decennale della precedente<br />
normativa, ai dati sugli infortuni ancora elevati del settore e al rispetto della<br />
direttiva comunitaria 92/57/CEE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute<br />
nei cantieri temporanei e mobili. Questi elementi hanno condotto alla coincidenza<br />
del responsabile dei lavori con il progettista, nella fase di progettazione,<br />
e con il direttore dei lavori nella fase di esecuzione.<br />
Il responsabile dei lavori è definito,<br />
all’art. 89, comma 1, lettera c),<br />
come «il soggetto incaricato, dal<br />
committente, della progettazione<br />
o del controllo dell’esecuzione<br />
dell’opera; tale soggetto coincide<br />
con il progettista per la fase di<br />
progettazione dell’opera e con il<br />
direttore dei lavori per la fase di<br />
esecuzione dell’opera. Nel campo<br />
di applicazione del decreto legislativo<br />
12 aprile 2006, n. 163, e<br />
successive modifiche, il responsabile<br />
dei lavori è il responsabile unico<br />
del procedimento». Nella definizione<br />
è possibile osservare un ritorno<br />
alla normativa comunitaria<br />
per la quale il responsabile dei lavori<br />
è «qualsiasi persona fisica o<br />
giuridica incaricata della progettazione<br />
e/o dell’esecuzione e/o<br />
del controllo dell’esecuzione dell’opera<br />
per conto del committente».<br />
La direttiva non ha esaminato,<br />
infatti, la possibilità di nomina da<br />
parte del committente e in questo<br />
la definizione individuata nel<br />
D.Lgs. n. 81/2008 ne ha replicato<br />
le condizioni recuperando il dettato<br />
europeo, a differenza di quanto<br />
aveva fatto il D.Lgs. n. 494/1996<br />
che aveva introdotto, rispetto alla<br />
definizione comunitaria, la facoltà<br />
del committente di incaricare il responsabile<br />
dei lavori, considerandolo<br />
come quel «soggetto che può<br />
essere incaricato dal committente<br />
ai fini della progettazione o della<br />
esecuzione o del controllo dell’esecuzione<br />
dell’opera. Nel caso<br />
di appalto di opera pubblica, il responsabile<br />
dei lavori è il responsa-<br />
bile unico del procedimento ai sensi<br />
dell’art. 7 della L. 11/2/1994 n.<br />
109 e successive modifiche».<br />
LA DEFINIZIONE EX TU<br />
La prima parte della definizione del<br />
Testo unico recupera integralmente,<br />
quindi, il significato che il legislatore<br />
europeo ha inteso affidare al<br />
responsabile dei lavori, quale figura<br />
chiave e, pertanto, necessaria, nel<br />
processo che conduce alla realizzazione<br />
dell’opera in sicurezza. La seconda<br />
parte della definizione, nella<br />
quale il legislatore ha richiesto la<br />
coincidenza del responsabile dei lavori<br />
con il progettista per la fase di<br />
progettazione dell’opera e con il direttore<br />
dei lavori per la fase di esecuzione,<br />
ha tenuto conto di considerazioni<br />
legate all’elevato numero di<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
subappalti che si registra da anni in<br />
cantiere. Infatti, nel corso di più di<br />
dieci anni di applicazione del D.Lgs.<br />
n. 494/1996 il “fare impresa” nelle<br />
costruzioni e, quindi, il “modo di costruire”,<br />
è stato fortemente influenzato<br />
dal fenomeno della globalizzazione<br />
della manodopera, dalla<br />
riduzione delle risorse umane nell’impresa<br />
e dal conseguente frazionamento<br />
dell’esecuzione dell’opera.<br />
Negli ultimi anni si è assistito,<br />
attraverso l’istituto del subappalto,<br />
alla moltiplicazione dei soggetti che<br />
prendono parte all’esecuzione di<br />
un’opera - processo già intrinsecamente<br />
complesso per la mutevolezza<br />
e la temporaneità delle condizioni<br />
di lavoro che considera - rendendo<br />
difficile e complicato garantire,<br />
in alcuni casi, per il responsabile dei<br />
lavori, il rispetto delle misure generali<br />
di tutela della salute e della sicurezza<br />
dei lavoratori.<br />
In questo scenario il committente,<br />
soggetto non necessariamente<br />
preparato nel campo della sicurezza,<br />
ha bisogno di una figura al suo<br />
fianco che abbia competenze e capacità<br />
tecniche adeguate per governare<br />
l’intero processo e garantire<br />
la gestione dello stato di complessità<br />
descritto, ancor più che in<br />
passato. Quindi, la scelta del legislatore,<br />
ricadendo sul progettista e<br />
sul direttore dei lavori, ha l’obiettivo<br />
di fornire queste garanzie a<br />
tutto il processo di progettazione e<br />
di realizzazione dell’opera, scegliendo<br />
quelle figure che, tra tutte,<br />
nel processo edilizio, possono<br />
offrire queste condizioni.<br />
Dalla disposizione del legislatore<br />
è possibile riscontrare anche la<br />
volontà di far coincidere in cantiere,<br />
in capo a un unico soggetto, le<br />
decisioni di produzione e di rispetto<br />
dei tempi, compito proprio del<br />
direttore dei lavori, e gli aspetti di<br />
salute e sicurezza, in passato di-<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
FocusTUOsservatorioINAILArticolo<br />
sgiunti tra loro e all’attenzione rispettivamente<br />
del direttore dei<br />
lavori e del responsabile dei lavori,<br />
se nominati. Questa volontà si<br />
basa sulla convinzione che l’esecuzione<br />
di una lavorazione, sia essa<br />
una variante progettuale o una<br />
semplice modifica esecutiva, non<br />
può prescindere dall’analisi e dall’individuazione<br />
delle misure generali<br />
di sicurezza della stessa,<br />
contemplando nella soluzione<br />
scelta decisioni che riguardano il<br />
cronoprogramma, le interferenze<br />
con altre lavorazioni e la qualità<br />
del manufatto.<br />
In questo quadro gestionale del<br />
cantiere anche il coordinatore in<br />
fase di esecuzione recupera forza<br />
proprio in virtù della coincidenza<br />
tra responsabile dei lavori e direttore<br />
dei lavori, per la condivisione<br />
delle problematiche di sicurezza<br />
con un unico soggetto che ha la<br />
responsabilità, non solo delle scelte<br />
tecniche, di esecuzione del progetto<br />
e di organizzazione delle<br />
operazioni di cantiere, ma anche<br />
delle decisioni che riguardano la<br />
sicurezza. L’obiettivo di circoscrivere<br />
gli aspetti di salute e di sicurezza<br />
sul lavoro in un ambito gestionale<br />
e manageriale è fortemente<br />
presente, peraltro, nel<br />
Titolo I, D.Lgs. n. 81/2008, con<br />
l’art. 30, nel quale sono stati introdotti<br />
i sistemi di organizzazione<br />
aziendale per la gestione degli<br />
aspetti di salute e di sicurezza quale<br />
strumento idoneo ad avere efficacia<br />
esimente della responsabilità<br />
amministrativa; così come tutto<br />
il decreto ha sviluppato ed esaltato<br />
l’impostazione del nouvelle approche<br />
introdotta dal D.Lgs. n. 626/<br />
1994 nella legislazione italiana<br />
mediante il recepimento della direttiva<br />
comunitaria 92/57/CEE,<br />
pretendendo da tutta l’organizzazione<br />
la partecipazione agli aspetti<br />
di sicurezza, affidando le responsabilità<br />
e i compiti di controllo attivo<br />
ai dirigenti e ai preposti e chiedendo,<br />
infine, al datore di lavoro,<br />
di offrire prova della sua vigilanza<br />
sull’attuazione delle misure di prevenzione<br />
(art. 16, comma 3). In<br />
questo contesto deve essere interpretato<br />
il termine “coincide” nella<br />
definizione dell’art. 89, comma 1,<br />
lettera c), come la volontà del legislatore<br />
di trovare una risposta ai<br />
problemi di gestione della sicurezza<br />
anche nei cantieri temporanei e<br />
mobili, quotidianamente all’attenzione<br />
delle cronache.<br />
LE COMPETENZE<br />
Nel D.Lgs. n. 81/2008 il responsabile<br />
dei lavori ha competenze più<br />
ampie rispetto al passato, recupera<br />
tecnicamente il ruolo di dominus<br />
dell’opera ed è a conoscenza<br />
delle scelte tecniche gestionali<br />
operate, sia di tipo progettuale<br />
che di carattere esecutivo. Nello<br />
scenario descritto i suoi obblighi,<br />
sostanzialmente coincidenti con<br />
quanto disposto in precedenza dal<br />
D.Lgs. n. 494/1996, tranne che per<br />
le condizioni di nomina dei coordinatori<br />
della sicurezza, sono attuati<br />
con una consapevolezza e una visione<br />
generale più estesa; i contenuti<br />
di questi obblighi, individuati<br />
agli artt. 90, 92, comma 1, lettera<br />
e), 93, comma 2, 99 e 101, comma<br />
1, e sono sintetizzabili in:<br />
l applicazione dei principi e delle<br />
misure generali, di cui all’art.<br />
15, di tutela della salute e della<br />
sicurezza dei lavoratori nei luoghi<br />
di lavoro in tutte le fasi e<br />
previsione della durata delle lavorazioni<br />
(art. 90, comma 1);<br />
l designazione dei coordinatori e<br />
comunicazione dei loro nominativi<br />
alle imprese esecutrici e ai<br />
lavoratori autonomi (art. 90,<br />
commi 3, 4, 5, 7);<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 21 ILSOLE24ORE
l verifica, per i lavori pubblici e<br />
per i lavori privati soggetti a<br />
permesso di costruire, dell’idoneità<br />
tecnico-professionale dell’impresa<br />
affidataria, delle imprese<br />
esecutrici e dei lavoratori<br />
autonomi con le modalità di cui<br />
all’Allegato XVII (art. 90, comma<br />
9, lettera a);<br />
l verifica, per i lavori privati non<br />
soggetti a permesso di costruire,<br />
dell’idoneità tecnico-professionale<br />
dell’impresa affidataria,<br />
delle imprese esecutrici e<br />
dei lavoratori autonomi, mediante<br />
il certificato di iscrizione<br />
alla Camera di commercio, industria<br />
e artigianato e il DURC,<br />
corredato di autocertificazione<br />
riguardo il possesso degli altri<br />
requisiti previsti in relazione ai<br />
diversi soggetti (Allegato XVII,<br />
art. 90, comma 9, lettera a);<br />
l trasmissione all’amministrazione<br />
competente prima dell’inizio<br />
dei lavori, oggetto del permesso<br />
di costruire o della denuncia di<br />
inizio attività, del nominativo<br />
delle imprese esecutrici e della<br />
documentazione del punto precedente.<br />
Questo obbligo sussiste<br />
anche per lavori in economia affidati<br />
a lavoratori autonomi o per<br />
lavori eseguiti da proprio personale<br />
dipendente senza ricorrere<br />
al subappalto (art. 90, comma 9,<br />
lettera c);<br />
l invio del piano di sicurezza e di<br />
coordinamento a tutte le imprese<br />
invitate a presentare offerte<br />
per l’esecuzione dei lavori (art.<br />
101, comma 1);<br />
l richiesta alle imprese esecutrici<br />
della dichiarazione dell’organico<br />
medio annuo, per qualifica,<br />
corredata dagli estremi delle<br />
ILSOLE24ORE 22<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
FocusTUOsservatorioINAILArticolo<br />
denuncie all’INPS, all’INAIL e alle<br />
Casse edili e richiesta della<br />
dichiarazione sul contratto collettivo<br />
applicato ai lavoratori<br />
dipendenti; questi documenti<br />
sono sostituibili, per lavori privati<br />
non soggetti a permesso di<br />
costruire, rispettivamente, con<br />
il DURC e con un’autocertificazione<br />
relativa al contratto collettivo<br />
applicato (art. 90, comma<br />
9, lettera b);<br />
l valutazione del PSC e del fascicolo<br />
(art. 90, comma 2);<br />
l facoltà di sostituire in qualsiasi<br />
momento i soggetti designati,<br />
anche personalmente, se in possesso<br />
dei requisiti di cui all’art.<br />
98 (art. 90, comma 8);<br />
l facoltà di svolgere, se in possesso<br />
dei requisiti di cui all’art. 98,<br />
le funzioni di coordinatore per<br />
la progettazione e per l’esecuzione<br />
(art. 90, comma 6);<br />
l adozione di provvedimenti di<br />
sospensione dei lavori, allontanamento<br />
dal cantiere o risoluzione<br />
del contratto, effettuati<br />
su segnalazione del coordinatore<br />
per l’esecuzione dei lavori,<br />
per inosservanze di lavoratori<br />
autonomi, datori di lavoro, dirigenti<br />
e preposti alle disposizioni<br />
degli artt. 94 [1] , 95 [2] e 96 [3] e alle<br />
prescrizioni contenute nel PSC<br />
(art. 92, comma 1 lettera e);<br />
l trasmissione della notifica preliminare,<br />
prima dell’inizio dei<br />
lavori, all’unità sanitaria locale<br />
e alla direzione provinciale del<br />
lavoro per i cantieri nei quali è<br />
prevista, o si verifica in corso<br />
d’opera, la presenza contemporanea<br />
di più imprese e nei cantieri<br />
con unica impresa di entità<br />
presunta non inferiore a 200 uo-<br />
1) Art.94,D.Lgs.n.81/2008,«Obblighideilavoratoriautonomi».<br />
2) Art.95,D.Lgs.n.81/2008,«Misuregeneraliditutela».<br />
3) Art.96,D.Lgs.n.81/2008,«Obblighideidatoridilavoro,deidirigentiedeipreposti».<br />
mini-giorno (art. 99, comma 1).<br />
Il legislatore ha individuato la responsabilità<br />
di tutti gli obblighi<br />
elencati, non solo per il responsabile<br />
dei lavori, ma anche per il<br />
committente, sanzionando entrambi<br />
in caso di mancata attuazione<br />
dei doveri elencati dal primo<br />
al sesto punto compreso.<br />
Quindi, in tutto questo è necessario<br />
comprendere quale è il ruolo<br />
del committente e il motivo per cui<br />
è copresente in misura ugualitaria<br />
con il responsabile dei lavori sugli<br />
stessi obblighi, se ha designato un<br />
professionista per adempiervi. Il<br />
legislatore italiano, come quello<br />
europeo, è convinto che la sicurezza<br />
dell’opera sia decisa dal committente,<br />
poiché questo è il soggetto<br />
che detiene il potere decisionale<br />
e di spesa.<br />
Questa affermazione non è in contrasto<br />
con la condivisione degli obblighi<br />
tra il committente e il responsabile<br />
dei lavori presente negli<br />
articoli elencati. La<br />
condivisione di queste responsabilità<br />
deve essere intesa nell’ambito<br />
dell’obbligo di vigilanza che il<br />
committente ha nella veste di datore<br />
di lavoro del responsabile dei<br />
lavori e, quindi, in qualità di soggetto<br />
in capo al quale ricadono le<br />
responsabilità delle figure da lui<br />
nominate. Inoltre, è possibile affermare<br />
che, in termini generali, è<br />
il committente che decide la sicurezza<br />
dell’opera, stabilendo i costi<br />
dell’opera e quelli delle professionalità<br />
dei soggetti che nomina, il<br />
progettista, il direttore dei lavori<br />
e i coordinatori. Appaltare i lavori<br />
con l’obiettivo di risparmiare comporta<br />
inevitabilmente il rischio che<br />
i minori costi incidano anche sulle<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
condizioni di sicurezza con cui sono<br />
eseguiti i lavori, nonostante i controlli<br />
svolti dalle figure preposte.<br />
Affidare i compiti di progettista e<br />
di direttore dei lavori con le stesse<br />
parcelle previste prima dell’entrata<br />
in vigore del D.Lgs. n. 81/2008<br />
vuol dire non riconoscere il nuovo<br />
ruolo e le sopravvenute responsabilità<br />
affidate ora a questi soggetti<br />
www.formazione.ilsole24ore.com/ristrutturazioniedilizie<br />
Servizio Clienti<br />
Tel. 02 4587.020 - Fax 02 4587.025<br />
info@formazione.ilsole24ore.com<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
FocusTUOsservatorioINAILArticolo<br />
nel cantiere. Il committente nel<br />
processo edilizio deve essere, con<br />
il suo comportamento e le sue scelte,<br />
anche economiche, il garante<br />
dell’eticità del cantiere a tutti i<br />
livelli, nei confronti dell’impresa<br />
appaltatrice e dei soggetti innanzi<br />
considerati. Avere un comportamento<br />
socialmente responsabile<br />
deve significare riconoscere consa-<br />
La partecipazione è gratuita fi no ad esaurimento posti. Per iscrizioni: www.assistenzaclienti.ilsole24ore.com/eventi/<br />
pevolmente, per il committente,<br />
le proprie responsabilità, il valore<br />
del lavoro e, quindi, il valore dei<br />
lavoratori che realizzano la sua<br />
opera. Solo con questa consapevolezza,<br />
solo dando efficacia all’impegno<br />
posto dal legislatore nell’interpretare<br />
le difficoltà delle imprese<br />
e del mercato, potranno<br />
essere ridotti gli infortuni. l<br />
Ristrutturazioni edilizie: normative, tecnologie e agevolazioni<br />
fi scali per la tutela e il recupero del patrimonio immobiliare<br />
Milano, 30 giugno 2009<br />
Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61 (Ore 9.30 - 13.00)<br />
TEMI<br />
• Strutture esistenti: analisi e verifi che previste dalla nuove normative<br />
tecniche<br />
• Problematiche geotecniche del costruito: diagnosi e consolidamento<br />
• Una tecnica innovativa per il consolidamento del terreno di fondazione<br />
• Agevolazioni tributarie in materia di ristrutturazione e risanamento<br />
del patrimonio edilizio: i vantaggi per le imprese<br />
• Interventi non convenzionali di recupero di infrastrutture ed opere<br />
monumentali: il caso della Torre Civica di Città di Castello<br />
e l’ampliamento di un sottopasso ferroviario a Genova<br />
• Interventi di miglioramento delle caratteristiche del terreno<br />
di fondazione in ambiente urbano<br />
Sponsor: In collaborazione con:<br />
RELATORI<br />
Attilio Bianchi, Ingegnere Strutturista, Cap Engineering<br />
Claudio di Prisco, Professore Ordinario di Geotecnica, Dipartimento<br />
di Ingegneria Strutturale, Politecnico di Milano<br />
Fabrizio Mansueto, Legale Rappresentante, Project Manager Ingegneria<br />
Geotecnica, Studio Montaldo & Associati<br />
Alberto Pasquetto, Responsabile Comunicazione, Uretek<br />
Giovanni Rolando, Vice Presidente, Responsabile del settore strutture<br />
e sismica, Consiglio Nazionale degli Ingegneri<br />
Claudio Sabbatini, Esperto di Fiscalità<br />
Modera i lavori:<br />
Massimo Cassani, Responsabile Redazione di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />
Il Sole 24 ORE<br />
Organizzazione con sistema di qualità certifi cato ISO 9001:2000<br />
Il Sole 24 ORE Formazione<br />
www.formazione.ilsole24ore.com<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 23 ILSOLE24ORE
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
FocusTUArticolo<br />
l <strong>Sicurezza</strong> del lavoro. La determinazione di “significativo” per revisionare il DVR<br />
ILSOLE24ORE 24<br />
Valutazione del rischio:<br />
i 4 casi di aggiornamento<br />
29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, in aggiunta all’obbligo di rielaborare la<br />
valutazione dei rischi e il relativo documento in «occasione di modifiche del<br />
L’art.<br />
processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della<br />
salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della<br />
tecnica, della prevenzione e della protezione», già previsto dall’art. 4, comma 5,<br />
lettera b), D.Lgs. n. 626/1994, ha introdotto l’obbligo di rielaborare la valutazione dei<br />
rischi e il corrispondente documento «a seguito di infortuni significativi o quando i<br />
risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità».<br />
Ciascuna delle quattro “occasioni di aggiornamento” della valutazione dei rischi<br />
richiede valutazioni che differiscono tra loro, oltre che nella tempistica, anche nei<br />
contenuti e nella metodologia di lavoro. È necessario individuare, quindi, le<br />
caratteristiche principali di ciascuna di queste, per determinare, a grandi linee, le relative<br />
modifiche da apportare, di conseguenza, al documento di valutazione dei rischi.<br />
l di Stefano Taraborrelli,GeiconS.r.l.<br />
Aggiornamento<br />
della valutazione dei rischi<br />
Evoluzionedellatecnica<br />
diprevenzioneeprotezione<br />
È necessario esaminare brevemente in cosa<br />
consistal’obbligodiaggiornarelavalutazione<br />
dei rischi in relazione al grado di evoluzione<br />
dellatecnica,dellaprevenzioneedellaprotezione.Questanecessitàtrovalasuagiustificazionenelfattochelatecnicadellaprevenzioneedellaprotezione,poichéincontinuaevoluzione,<br />
rende costantemente disponibili<br />
nuove tecnologie, adottando le quali è generalmente<br />
possibile ridurre la frequenza e la<br />
gravitàdiinfortuniedimalattieprofessionali.<br />
Periodicamente, quindi, secondo questo disposto,deveessereverificatal’idoneitàtecnicadellesoluzioniadottateaifinidellasalutee<br />
della sicurezza dei lavoratori. L’iniziativa di<br />
queste verifiche, d’altro canto, almeno in linea<br />
di massima, non compete al datore di<br />
lavoro,nétantomenoalserviziodiprevenzioneeprotezioneaziendaleinquanto,ingenere,<br />
è il legislatore europeo che, con l’emanazionedidirettiveparticolari,introducerequisiti<br />
di sicurezza e di tutela della salute più<br />
restringenti, proprio in considerazione della<br />
lorofattibilità,resasipossibilegrazieall’evoluzione<br />
dello stato della tecnica (si vedano le<br />
direttive particolari emanate ai sensi dell’art.<br />
16,comma1,direttiva89/391/CEE).Lesca<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
denzediquesteverifiche coincidono, quindi,<br />
coniterminiperl’adeguamentodiattrezzature,<br />
di impianti ecc., che caratterizzano l’ambientedilavoro,ainuovirequisitidisicurezzaedituteladellasaluteintrodottidallegislatoreitalianoinsededirecepimentodelledirettive<br />
europee. Aggiornare la valutazione dei rischi,<br />
in simili occasioni, si traduce sostanzialmente<br />
nel verificare la rispondenza degli<br />
elementi che caratterizzano l’ambiente di lavoro<br />
ai requisiti di sicurezza e di tutela della<br />
salute di nuova introduzione e nell’adeguare<br />
quelli in difetto. In genere, le iniziative del<br />
legislatoresonopiuttostomirateeciascunadi<br />
esse riguarda solo alcuni degli elementi che<br />
caratterizzanol’ambientedilavoro,peresempio,<br />
le macchine, gli impianti elettrici ecc.,<br />
quindi,inquesteoccasioni,anchel’attivitàdi<br />
aggiornamento è generalmente mirata all’adeguamentodeglielementisingolarmente.<br />
Modifichedelprocessoproduttivo<br />
odell’organizzazione<br />
L’obbligo di aggiornare la valutazionedel rischio<br />
e il relativo documento in occasione di<br />
modifichedelprocessoproduttivoedell’organizzazionedellavoro,giàintrodottonelpanoramalegislativonazionaleconl’art.4,comma<br />
5, lettera b), D.Lgs. n. 626/1994, nella formulazione<br />
proposta dal D.Lgs. n. 81/2008<br />
hasubitounaleggeramodifica,infatti,laproposizione<br />
«che hanno rilevanza» utilizzata dal<br />
D.Lgs.n.626/1994,nellanuovaformulazione<br />
è stata sostituita con il termine, sinonimo,<br />
«significative».<br />
Le modifiche del processo produttivo e dell’organizzazione<br />
del lavoro, in seguito alle<br />
quali la valutazione dei rischi e il relativo<br />
documento devono essere rielaborati, secondoildispostolegislativo,sonoquellecherisultanoessere«significative»aifinidellasalutee<br />
dellasicurezzadeilavoratori.<br />
Lasignificatività,inquestocaso,essendoriferitaall’influenzachelemodifichepotrebbero<br />
apportare sulla salute e sulla sicurezza dei<br />
lavoratori, sembrerebbe intesa a qualificare<br />
l’insieme dei pericoli introdotti nell’ambiente<br />
dilavoropereffettodellemodifichestesse.<br />
Inlineadiprincipio,considerandochel’attivitàdiprevenzioneediprotezioneèfinalizzata,<br />
almeno in lenea di massima, all’integrazione<br />
dell’interfaccialavoratoreambientedilavoro<br />
in modo che il secondo non rechi danni al<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
FocusTUArticolo<br />
primo,èpossibileaffermarechequalsiasimodificaapportataaquestainterfacciapotrebbe<br />
rivelarsisignificativaaifinidellasaluteedella<br />
sicurezza dei lavoratori. Seguendo questo<br />
principio, l’introduzione di nuove attrezzaturedilavoro,dinuoviimpianti,dinuovetecnologie,<br />
di nuove sostanze ecc., che può creare<br />
addiritturaunanuovainterfaccia,deveessere<br />
necessariamenteannoveratatralemodifiche<br />
checomportanol’obbligodiaggiornarelavalutazione<br />
dei rischi. Meno ovvia della precedenteè,invece,lasignificativitàdiquellemodifichedelprocessoproduttivoche,senzaintrodurre<br />
nuovi elementi, consistono<br />
essenzialmente nell’organizzare diversamente<br />
quelli già presenti nell’ambiente di lavoro.<br />
In tal caso la modifica dell’interfaccia lavoratoreambientedilavoroavvieneattraversolacombinazionediversadielementipreesistenti<br />
ed è proprio questa diversità che lascia<br />
insorgere il sospetto che siano stati introdotti<br />
nuovi pericoli che, pertanto, devono essere<br />
individuatievalutati.Èopportunosottolineare<br />
che la necessità di aggiornare la valutazione<br />
dei rischi, in simili occasioni, non implica<br />
automaticamente quella di dover adottare<br />
nuove misure di sicurezza. Nella nuova organizzazionedelprocessoproduttivoprecedentisituazionidipericolopotrebberoesserestate,<br />
infatti, addirittura eliminate, eliminando<br />
allafontelanecessitàdiridurreilrischiocorrispondente.<br />
Si pensi, per esempio, a un layoutdiproduzioneottimizzatopereliminareo<br />
ridurre la necessità di movimentare manualmente<br />
dei carichi. Questo obiettivo potrebbe<br />
esserestatoconseguito,peresempio,spostandoopportunamentelediverseunitàchecostituiscono<br />
i lay-out senza introdurre altre attrezzature.Indefinitiva,lemodifichestrutturaliapportate<br />
ai processi produttivi dovrebbero essere<br />
comunque seguite, almeno nella maggioranzadeicasi,daunaggiornamentodellavalutazionedeirischi.<br />
L’organizzazionedellavorononriguarda,però,<br />
solo le infrastrutture, ma anche gli addetti al<br />
processoproduttivo.L’ambientedilavoro,infatti,<br />
è caratterizzato, oltre che dalla presenza di<br />
macchine, di attrezzature ecc., anche dal fatto<br />
che più persone cooperano per conseguire un<br />
determinato risultato. Ciascun lavoratore, con<br />
la sua attività, può introdurre pericoli nell’ambientedilavoroincuioperanoisuoicolleghie<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 26<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
FocusTUArticolo<br />
viceversa. È evidente, quindi, come anche le<br />
modificheapportateasingolemansionipossano<br />
costituire modifiche significative dell’organizzazionedellavoronecessitantidiesserevalutate.Percuiancheinquestocasoèopportuno<br />
aggiornarecomunquelavalutazionedeirischi,<br />
in base all’esito della quale saranno adottate<br />
misuredisicurezzacommisurateallasignificatività<br />
delle modifiche introdotte nell’ambiente<br />
dilavoroattraversoquelleapportatealmansionario.Infine,ancheconsiderandochel’art.28,<br />
comma 2, lettera d), D.Lgs. n. 81/2008, ha<br />
previstoesplicitamentecheildocumentodivalutazione<br />
dei rischi individui le procedure per<br />
l’attuazione delle misure da realizzare e che<br />
indichiiruolidell’organizzazioneaziendaleche<br />
videbbonoprovvedere,sembralogicoporsila<br />
domanda se anche le modifiche apportate all’organizzazionediquestiruolisianodaritenersisignificativeaifinidellasaluteedellasicurezzadeilavoratori.<br />
Inquestatipologiadimodifiche,ènecessario<br />
evidenziarlo,nonrientranoimeripassaggidi<br />
incaricotrasoggettiuscentiealtrisubentranti<br />
nei medesimi ruoli. Questi passaggi, infatti,<br />
nonmodificanoinalcunmodol’organizzazionestessadeiruoli.<br />
D’altro canto, in presenza di una modifica<br />
significativa dell’organizzazione del lavoro,<br />
il legislatore ha previsto che sia rielaborata<br />
sialavalutazionedeirischisiaildocumento<br />
corrispondente. La valutazione in quanto<br />
tale, però, è strettamente legata all’organizzazione<br />
del processo produttivo e dei suoi<br />
addetti,infatti,èinquestasedechepossono<br />
essere introdotti i pericoli e che intervengono<br />
le misure di sicurezza e di tutela della<br />
salute adottate a seguito delle precedenti<br />
valutazionideirischi.Lemodificheapportateall’organizzazionediquestiruoli,percontro,<br />
non interferiscono con il processo produttivo;<br />
in particolare, non introducono<br />
nuovipericoli,népregiudicanoinalcunmodo<br />
la bontà delle misure di sicurezza e di<br />
tutela della salute adottate in precedenza.<br />
Lavalutazionestessa,quindi,sidirebbenon<br />
siainfluenzatadallemodificheapportateall’organizzazione<br />
dei ruoli dell’organizzazione<br />
aziendale. Il relativo documento, invece,<br />
dovendoesplicitamentecontenereleindicazioni<br />
di cui all’art. 28, comma 2, lettera d),<br />
evidentemente deve essere aggiornato per<br />
contemplarel’avvenutamodifica.<br />
Risultatidellasorveglianzasanitaria<br />
Ènecessariocomprendere,agrandilinee,cosa<br />
comportil’obbligodiaggiornarelavalutazione<br />
dei rischi qualora i risultati della sorveglianza<br />
sanitaria ne evidenzino la necessità. Considerandoungenericocasopratico,siipotizziche,<br />
in occasione della visita medica periodica, il<br />
medicocompetentediagnostichiaunlavoratoreunapatologiaimputabile,conbuonaprobabilità,all’avvenutaesposizionedellostessoaun<br />
pericolo o a un fattore di rischio. In tal caso,<br />
prima di procedere nell’aggiornamento della<br />
valutazione dei rischi, si dovrebbe accertare<br />
l’originediquestapatologia,ovvero:<br />
l selastessasiaimputabilealfattochel’esposizione<br />
del lavoratore, al particolare pericolo,<br />
non sia stata contenuta al di sotto dei<br />
livelliminimidisogliastabilitiperlegge;<br />
l se,inalternativa,siaimputabilealfattoche<br />
lo specifico lavoratore manifesti una particolaresensibilitàaquestofattoredirischio,essendol’esposizionestessagiàstataridottaaldisottodeilivelliminimidisoglia;<br />
l sesiaimputabilealfattocheillavoratoresia<br />
statoe/ocontinuiaessereespostoalfattore<br />
in ambienti diversi da quello di lavoro, in<br />
quantolospecificofattoredirischio,nell’ambiente<br />
di lavoro, non è presente affatto o la<br />
sua intensità è già stata ridotta a un livello<br />
taledaescluderelapossibilitàchesimanifestino<br />
patologie per effetto dell’avvenuta<br />
esposizionedellavoratore.<br />
Secondol’approcciopreventivo,lavalutazione<br />
deirischiterminerebbeconilridurreillivellodi<br />
esposizionedellavoratorealdisottodeivalori<br />
minimistabilitiperlegge.Questasoluzionenon<br />
soddisfa,però,ilnuovodispostolegislativo,perchéquestoprevedelanecessitàdiaggiornarela<br />
valutazione dei rischi qualora la sorveglianza<br />
sanitariariscontrilapresenzadiunapatologia,<br />
a prescindere che questa sia stata causata o<br />
meno dall’esposizione a un fattore di rischio<br />
non contenuta sotto i livelli minimi di soglia.<br />
L’aggiornamento della valutazione dei rischi,<br />
trovandolasuagiustificazionenell’eventopatologico<br />
e prescindendo da quelle che possano<br />
esserne state le cause, dovrebbe aver luogo,<br />
quindi, al manifestarsi di ogni malattia professionale,almenomeritevolediattenzionimediche.<br />
Prima di intraprendere la valutazione dei<br />
rischiènecessarioindagare,però,lecausedella<br />
patologia,perchésonopropriolecauseindividuatedurantel’indagineadoveresserevaluta<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
te per stabilire se le stesse siano riconducibili<br />
alla presenza di pericoli misconosciuti nella<br />
precedente valutazione o se, al contrario, siano<br />
riconducibili a fattori di rischio estranei all’ambientedilavoro.Nelprimocaso,larielaborazione<br />
della valutazione dei rischi terminerebbe<br />
dopo aver individuato le soluzioni più efficaci a<br />
ridurre l’esposizione dei lavoratori al particolare<br />
pericolo, riducendo il più possibile la probabilità<br />
che possano insorgere patologie analoghe<br />
in altri soggetti. Nel secondo caso, non essendo<br />
emersi pericoli da eliminare o da ridurre, la<br />
rielaborazione della valutazione dei rischi terminerebbe<br />
senza la previsione di nuove misure<br />
di sicurezza e di tutela della salute.<br />
Infortunisignificativi<br />
L’aggettivo “significativo”, riferito alle modifiche<br />
del processo produttivo e dell’organizzazione<br />
del lavoro, qualifica l’insieme dei pericoli<br />
introdotti nell’ambiente di lavoro per effetto<br />
delle modifiche stesse. In coerenza con<br />
l’approccio preventivo, la significatività, in<br />
questo caso, è riferita alla condotta, che si<br />
manifesta nell’apportare le “modifiche”, e indica<br />
l’effetto potenziale che questa condotta<br />
potrebbe produrre sulla salute e sulla sicurezza<br />
dei lavoratori.<br />
Nel contesto degli infortuni significativi, invece,<br />
secondo l’interpretazione letterale, l’aggettivo<br />
“significativi” sembrerebbe qualificare in<br />
qualche modo il termine “infortuni” al quale è<br />
associato, ovvero, sembrerebbe qualificare<br />
un evento e non più una condotta.<br />
Nel cercare di comprendere come si possa<br />
procedere operativamente per attribuire all’evento<br />
“infortunio” la qualifica di “significativo”,<br />
quest’ipotesi interpretativa trova anche<br />
delle conferme.<br />
Si consideri un incidente dal quale sia derivato<br />
un infortunio. Essendo evidenti le conseguenze<br />
che quest’ultimo ha prodotto sulle<br />
persone, in genere è possibile stimare, senza<br />
grandi difficoltà, la gravità delle lesioni lamentate<br />
dal/dagli infortunati. Almeno in linea<br />
di massima, gli infortuni possono essere<br />
sempre classificati in base a conoscenze deducibili<br />
dalle evidenze degli stessi, ossia in base<br />
alla gravità delle lesioni lamentate, al numero<br />
di soggetti coinvolti, ma anche in base a considerazioni<br />
di carattere generale, come, per<br />
esempio, la ricorrenza e la gravità media degli<br />
infortuni, riferita alla specifica realtà aziendale<br />
o al settore di attività al quale la stessa<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
FocusTUArticolo<br />
appartiene, e in base ad altre considerazioni<br />
analoghe, accomunate tutte dalla stessa peculiarità;<br />
prescindono dalla conoscenza delle<br />
cause dell’infortunio e da quella delle condotte,<br />
dirette e/o mediate, che siano in relazione<br />
causale con lo stesso.<br />
Seguendo questo approccio, attribuire la qualifica<br />
di “significativo” all’evento “infortunio”<br />
si direbbe non comporti difficoltà operative<br />
particolari.<br />
In alternativa,sipotrebbepensarediqualificare<br />
gli infortuni in base alle cause che li hanno<br />
prodotti e/o in base alle condotte, dirette e/o<br />
mediate, che siano in relazione causale con lo<br />
stesso. Procedendo in questo modo, prima di<br />
poter qualificare il generico infortunio, sarebbe<br />
necessario innanzitutto indagarne le cause e da<br />
queste risalire alle condotte. Valutando cause e<br />
condotte si potrebbe attribuire all’infortunio la<br />
qualifica di significativo per indicare come il<br />
suo manifestarsi abbia evidenziato una lacuna<br />
nelle misure di sicurezza e di tutela precedentemente<br />
adottate.<br />
Il criterio di qualificazione appena illustrato<br />
incontra, però, difficoltà operative insormontabili,<br />
perché la qualifica di “significativo”, che<br />
determina la necessità di procedere nella rielaborazione<br />
della valutazione dei rischi, potrebbe<br />
essere attribuita all’infortunio solo dopo<br />
aver eseguito la valutazione stessa.<br />
In definitiva, sembrerebbe che in questo caso<br />
l’aggettivo “significativo” non possa che qualificare<br />
l’evento “infortunio” secondo un criterio<br />
di valutazione ex post basato sulla conoscenza<br />
delle sole conseguenze dell’evento.<br />
Secondo la chiave di lettura proposta, dunque,<br />
l’aggiornamento della valutazione dei rischi a<br />
seguito di infortuni significativi si muove sullo<br />
stesso piano dell’aggiornamento della valutazione<br />
dei rischi qualora i risultati della sorveglianza<br />
sanitaria ne evidenzino la necessità.<br />
L’affinità delle due necessità, d’altro canto,<br />
rende plausibile la previsione di un approccio<br />
simile nei due casi, con la conferma, almeno<br />
parziale, della corretta interpretazione del<br />
senso attribuito al termine “significativi”.<br />
Analogamente al caso della sorveglianza sanitaria,<br />
quindi, a seguito di un infortunio significativo,<br />
è necessario innanzitutto indagare le cause e<br />
risalire alle condotte che potrebbero averlo prodotto.<br />
Nella successiva rielaborazione della valutazione<br />
dei rischi, quindi, è necessario valutare<br />
le cause e le condotte individuate durante<br />
l’indagineperstabilireselestessesianoricondu<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 27 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 28<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
FocusTUArticolo<br />
cibili alla presenza di pericoli misconosciuti o<br />
non adeguatamente protetti o se, al contrario,<br />
nonsianoaffattoriconducibiliapericolipresentinell’ambientedilavoro.<br />
Nel primo caso, la rielaborazione della valutazionedeirischiterminerebbedopoaverindividuato<br />
le soluzioni più efficaci a eliminare o a<br />
proteggereipericolicosìindividuatiedopoaver<br />
ridottoilpiùpossibilelaprobabilitàchepossano<br />
accadereinfortunisimili.Nelsecondocaso,non<br />
essendoemersipericolidaeliminareodaridurre,larielaborazionedellavalutazionedeirischiterminerebbesenzalaprevisionedinuovemisuredisicurezzaedituteladellasalute.<br />
Alcune considerazioni<br />
L’obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi<br />
e il relativo documento, in relazione al<br />
grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione<br />
e della protezione, deve essere introdottodivoltainvoltaconun’iniziativadel<br />
legislatore. I titolari di quest’obbligo sono i<br />
soggettititolaridiunrapportodilavoroconi<br />
lavoratori o, comunque, i soggetti che hanno<br />
laresponsabilitàdelleorganizzazionistesseo<br />
delle unità produttive in quanto esercitano i<br />
poteridecisionaliedispesa(art.2,comma1,<br />
lettera b), «datore di lavoro», D.Lgs. n. 81/<br />
2008). Questo obbligo grava, quindi, sui datori<br />
di lavoro, nella misura in cui le attività<br />
svolte dalle loro organizzazioni rientrano nel<br />
campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/<br />
2008. Il datore di lavoro è destinatario di<br />
quest’obbligo in virtù del suo ruolo giuridico<br />
dirappresentantedell’ente.L’obbligo,quindi,<br />
èassociatoaunostatogiuridicoedèindipendentedallacondottadeldatoredilavoroe/o<br />
daquelladeisuoisubordinati.<br />
L’obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi<br />
e il relativo documento, in occasione di<br />
modifichedelprocessoproduttivoodell’organizzazionedellavorosignificativeaifinidella<br />
sicurezzaedellasalutedeilavoratorigravasul<br />
datoredilavoronellamisuraincuilostessoha<br />
manifestato la condotta che introduce la necessità<br />
dell’aggiornamento. In assenza della<br />
condottatipicaallaqualeèassociatol’obbligo,<br />
l’obbligostessoèassente.<br />
L’obbligo di aggiornare la valutazione dei<br />
rischieilrelativodocumento,qualorairisultati<br />
della sorveglianza sanitaria ne evidenzino<br />
la necessità, e quello di aggiornala a seguito<br />
di infortuni significativi gravano sul<br />
datore di lavoro al manifestarsi dell’evento<br />
corrispondente, ossia al manifestarsi di una<br />
patologia professionale o di un infortunio<br />
significativo.<br />
Iprimidueobblighiesaminatisonointrodotti<br />
da una scelta consapevole, rispettivamente,<br />
del legislatore e del datore di lavoro, mentre<br />
gliultimiduesonointrodottidalmanifestarsi<br />
diuneventoche,perlasuanaturaaccidentale,nonèprevedibileapriori.<br />
Ne consegue che, mentre nei primi due casi<br />
l’aggiornamentodellavalutazionedeirischie<br />
delcorrispondentedocumentopossonoessereinqualchemodopianificati,neglialtricasi<br />
questo non è possibile. Può accadere, infatti,<br />
che due eventi “significativi” si susseguano<br />
nelgirodipochigiorni,cosìcomepuòaccaderecheuneventosimanifestiqualefenomeno<br />
isolatoneltempo.<br />
Proprio le peculiarità che caratterizzano le<br />
quattro occasioni di aggiornamento evidenziano<br />
l’opportunità di individuare un modo<br />
adeguato per assolvere ciascuno degli obblighicorrispondenti.<br />
Aggiornamento del documento<br />
di valutazione dei rischi<br />
Evoluzionedelletecnica<br />
diprevenzioneeprotezione<br />
L’aggiornamentodellavalutazionedeirischiin<br />
relazione al grado di evoluzione della tecnica,<br />
della prevenzione e della protezione consiste,<br />
inlineadimassima,nelverificarelaconformità<br />
dell’ambientedilavoroodisuoielementicaratteristici,airequisitidisicurezzaedituteladella<br />
salute di nuova introduzione e nell’adeguare<br />
quelliindifetto.Inoccasionediquestaverifica,<br />
ildocumentodivalutazionedeirischidovrebbe<br />
essere aggiornato almeno nei contenuti di cui<br />
all’art.28,comma2,lettereb),c)ed).Tuttavia,<br />
considerando che le modifiche apportate a<br />
questi elementi sicuramente incrementano il<br />
livello di sicurezza dell’ambiente di lavoro, la<br />
rielaborazionedeldocumentopotrebbeessere<br />
rinviata,almenoperunbreveperiodo,peresserecongiunta,peresempio,aun’altraoccasione<br />
di aggiornamento che si prevede essere imminente.Almenofintantochel’interodocumento<br />
non sia stato rielaborato, sarebbe opportuno<br />
allegareall’edizionecorrenteunarelazionecon<br />
la descrizione degli interventi migliorativi implementatiperadeguareglielementisottoposti<br />
averifica.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
Modifichedelprocessoproduttivo<br />
odell’organizzazionedellavoro<br />
Inoccasionedimodificheapportatealprocesso<br />
produttivo o all’organizzazione del lavoro<br />
che risultino significative ai fini della salute e<br />
della sicurezsza dei lavoratori, la valutazione<br />
deirischieilrelativodocumentodovrebbero<br />
essere rielaborati per contemplare gli effetti<br />
dellemodificheintrodotte.Considerandoche<br />
in questo caso la valutazione dei rischi può<br />
essereeseguitautilizzandometodigiàconsolidati<br />
nelle precedenti valutazioni, anche la<br />
rielaborazione del documento potrebbe avvenire<br />
secondo i criteri utilizzati nel redigere<br />
leprecedentiedizioni.<br />
Infortunisignificativi<br />
esorveglianzasanitaria<br />
L’aggiornamento della valutazione dei rischi e<br />
delrelativodocumento,qualorairisultatidella<br />
sorveglianzasanitarianeevidenzinolanecessità,<br />
e l’aggiornamento a seguito di infortuni significativisonoentrambiprecedutidall’indaginedellecausechehannoresopossibilel’evento.<br />
La successiva rielaborazione della<br />
valutazionedeirischi,inentrambiicasi,èfinalizzata<br />
alla rimozione delle cause individuate<br />
durantel’indaginee/oallariduzionedellaloro<br />
potenzialeincidenzacausale,ovveroallarimozione<br />
dei nuovi pericoli individuati e/o alla riduzione<br />
della loro pericolosità. L’aleatorietà<br />
della ricorrenza di queste occasioni di aggiornamento<br />
e il fine della rielaborazione stessa<br />
suggeriscono l’idea di adottare un approccio<br />
modularechesintetizziirisultatidell’indaginee<br />
dellasuccessivavalutazioneinununicoaddendumdiaggiornamentodaallegareall’edizione<br />
corrente del documento di valutazione dei rischi,<br />
senza dover procedere ogni volta nella<br />
rielaborazione integrale della valutazione dei<br />
rischiedelrelativodocumento.<br />
Ilmodello“Sbagliandos’impara”,propostodall’ISPESLnel2003<br />
[1] ,sembraparticolarmente<br />
adatto allo scopo, infatti, questo modello che<br />
conalcunevariantipuòessereutilizzatoanche<br />
nelcasodellemalattieprofessionaliconsente<br />
di organizzare in unico documento i risultati<br />
dell’indagine,laricostruzioneschematicadella<br />
dinamica dell’incidente, la descrizione delle<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
FocusTUArticolo<br />
condotte in nesso causale con l’infortunio e<br />
l’indicazionedellemisuredisicurezzaedituteladellasalute,adottandolequalidovrebbeesserepossibileridurrelaricorrenzae/olagravitàdieventianaloghi.<br />
Conclusioni<br />
Alterminediquestaanalisichehapermesso<br />
di individuare le peculiarità che caratterizzanociascunadelleoccasionidiaggiornamento<br />
della valutazione del rischio e del relativo<br />
documentoprevistedalD.Lgs.n.81/2008,è<br />
possibilefareunabreveulterioreriflessione.<br />
Appareevidentecheidueobblighidiaggiornamento,<br />
già previsti dal D.Lgs. n. 626/<br />
1994,sonorelativiallivelloditutelaminimo<br />
che deve essere garantito nell’ambiente di<br />
lavoro. In particolare, il primo regola come<br />
questolivellodebbaessereprogressivamente<br />
elevato nel tempo, il secondo dispone che il<br />
livelloraggiuntosiamantenutoancheaseguito<br />
di trasformazioni aziendali. I due nuovi<br />
obblighi di aggiornamento, introdotti dal<br />
D.Lgs. n. 81/2008, prevedono che, al manifestarsi<br />
di infortuni significativi o di malattie<br />
professionali,sianoindividuatelecausecheli<br />
hannoresipossibiliechelestessesianovalutate<br />
per accertare la presenza di pericoli misconosciutiononadeguatamentestimatinelleprecedentivalutazioni.Lasuccessivarielaborazione<br />
della valutazione dei rischi<br />
termina, quindi, con l’individuazione di soluzioniidoneeaeliminareoaridurreadeguatamenteilrischioassociatoaipericolicosìindividuati.<br />
L’approccio delineato dai due nuovi<br />
obblighi, prevedendo l’eliminazione progressivadeipuntidebolipresentinell’insiemedelle<br />
misure di sicurezza e di tutela della salute,<br />
comporta un graduale incremento del livello<br />
di sicurezza effettivamente garantito dalla<br />
specificarealtàaziendale.<br />
Raggiuntoillivellodisicurezzaminimoinderogabile,<br />
con l’introduzione dei due nuovi obblighi,<br />
si direbbe che il legislatore abbia previsto<br />
che il livello di tutela sia progressivamente incrementatoconinterventimiratiallarimozionedeipericolichehannorivelatoinvalidarlomaggiormente,<br />
ossia con interventi efficaci ai fini<br />
dellaprevenzioneedellaprotezione. l<br />
1) Per maggiori informazioni sul modello si rimanda alla lettura della documentazione di approfondimento scaricabile<br />
gratuitamenteall’indirizzowww.ispesl.it/im/documenti/risultati/approfModello.pdf.<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 29 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 30<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
OsservatorioCEIArticolo<br />
TRASFORMATORI PER LA DISTRIBUZIONE ELETTRICA:<br />
NORMATIVA EUROPEA E ANALISI ECONOMICA<br />
l di Angelo Baggini<br />
Università degli Studi di Bergamo<br />
Franco Bua<br />
ECD Engineering Consulting and Design - Milano e Pavia<br />
Da un recente studio finanziato in parte dalla Comunità europea è emerso<br />
che il numero dei trasformatori di distribuzione in Europa è di circa 4,5 milioni<br />
di unità e le perdite totali EU-25 a essi imputabili sono stimate attorno ai 40 TWh<br />
all’anno.<br />
La nuova norma europea CEI EN 50464-1 (CEI 14-34), «Trasformatori trifase per<br />
distribuzione immersi in olio a 50 Hz, da 50 kVA a 2500 kVA con tensione massima<br />
per il componente non superiore a 36 kV, Parte 1: Prescrizioni generali»,<br />
ha stabilito a livello continentale le classi normalizzate di perdite per i trasformatori<br />
di distribuzione, riducendo, inoltre, i valori ammessi nei precedenti documenti<br />
normativi. I criteri di scelta dei trasformatori devono essere mirati<br />
al miglioramento dell’efficienza dei trasformatori, ma anche tenere conto di altre<br />
esigenze tecniche e, chiaramente, devono essere giustificati economicamente.<br />
Studi condotti sui trasformatori MT/BT industriali isolati in olio dimostrano come<br />
l’impiego di trasformatori a perdite ridotte si giustifica non solo in termini energetici<br />
e ambientali ma anche in termini di redditività dell’investimento.<br />
I trasformatori di distribuzione sono<br />
apparecchiature che trasformano<br />
l’energia elettrica distribuita<br />
in media tensione (con valori<br />
tipici compresi tra 10 kV fino a un<br />
massimo di 36 kV) in energia elettrica<br />
con un livello di tensione appropriato<br />
per l’utilizzo in ambito<br />
residenziale, nella maggior parte<br />
delle attività commerciali e in<br />
parte nell’industria (in genere si<br />
tratta di una distribuzione in bassa<br />
tensione di tipo trifase con ten-<br />
sione pari a 400 V e non oltre 1 kV).<br />
La popolazione europea dei trasformatori<br />
di distribuzione è stata<br />
stimata, attraverso un recente studio<br />
finanziato in parte dalla Commissione<br />
europea, pari a circa 4,5<br />
milioni di unità, di cui circa il 60% è<br />
installato in soli 4 Stati:<br />
l Francia (oltre 23%);<br />
l Germania (oltre 16%);<br />
l Italia (oltre 13%);<br />
l Spagna (oltre 8%).<br />
È stato stimato, inoltre, che il mer-<br />
cato, in termini di nuove unità (sia<br />
per sostituzione di macchine esistenti,<br />
sia per nuove installazioni) è<br />
di circa il 3% dello stock esistente.<br />
Questi dati sottolineano come, nonostante<br />
i trasformatori siano<br />
macchine estremamente efficienti,<br />
il problema delle perdite non<br />
può essere assolutamente trascurato,<br />
visti i grandi numeri in gioco.<br />
I trasformatori di distribuzione, infatti,<br />
a differenza delle altre macchine<br />
elettriche, sono responsabili<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
Tabella 1<br />
del transito del 100% dell’energia<br />
elettrica fornita ai consumatori finali;<br />
per questo motivo l’efficienza<br />
di queste macchine, pur essendo<br />
intrinsecamente elevata, ricopre<br />
un ruolo fondamentale nelle<br />
politiche di risparmio energetico.<br />
Inoltre, le perdite totali nei trasformatori<br />
di distribuzione in<br />
EU-25 sono stimate attorno ai 40<br />
TWh all’anno.<br />
Questo significa che le perdite imputabili<br />
all’installazione di nuovi<br />
trasformatori sono pari a circa 1,24<br />
TWh all’anno.<br />
Dal punto di vista della situazione a<br />
livello industriale e a livello di utilities,<br />
la situazione, in termini di<br />
efficienza energetica del parco<br />
trasformatori di distribuzione è<br />
pressoché identica. Sebbene, infatti,<br />
il parco trasformatori di proprietà<br />
delle utilities sia mediamente<br />
caratterizzato da perdite<br />
maggiori, l’efficienza globale è del<br />
tutto simile a quella del parco trasformatori<br />
utilizzato nell’industria,<br />
dove a una maggiore efficienza<br />
intrinseca delle macchine<br />
installate si contrappone un utilizzo<br />
a carichi molto più elevati.<br />
Si ricorda, infatti, che l’efficienza<br />
dei trasformatori è massima per<br />
un’utilizzazione degli stessi al<br />
40-50% circa della loro potenza nominale<br />
e decresce, quindi, all’au-<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
OsservatorioCEIArticolo<br />
Valori delle perdite a vuoto (P 0) fissate per i trasformatori in olio MT/BT dalla norma CEI EN 50464-1<br />
Potenza<br />
nominale<br />
(kVA)<br />
Perdite a vuoto (W)<br />
E0 D0 C0 B0 A0<br />
50 190 145 125 110 90<br />
100 320 260 210 180 145<br />
160 460 375 300 260 210<br />
250 650 530 425 360 300<br />
315 770 630 520 440 360<br />
400 930 750 610 520 430<br />
500 1.100 880 720 610 510<br />
630 1.300 1.030 860 730 600<br />
630 1.200 940 800 680 560<br />
800 1.400 1.150 930 800 650<br />
1.000 1.700 1.400 1.100 940 770<br />
1.250 2.100 1.750 1.350 1.150 950<br />
1.600 2.600 2.200 1.700 1.450 1.200<br />
2.000 3.100 2.700 2.100 1.800 1.450<br />
2.500 3.500 3.200 2.500 2.150 1.750<br />
Vcc (%)<br />
mentare o al decrescere della potenza<br />
erogata.<br />
La situazione europea nella distribuzione<br />
di energia elettrica, dal<br />
punto di vista sia tecnico che strutturale,<br />
è molto diversificata.<br />
In generale, se si osserva la situazione<br />
a livello continentale, non è<br />
possibile effettuare una generalizzazione,<br />
in quanto le grandi aziende<br />
distributrici di energia hanno<br />
approcci molto differenti per<br />
quanto riguarda la gestione del<br />
problema delle perdite nei trasformatori<br />
di distribuzione.<br />
In ogni caso, comunque, è possibile<br />
fare tre osservazioni di carattere<br />
generale:<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 31 ILSOLE24ORE<br />
4<br />
6
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
OsservatorioCEIArticolo<br />
l le utilities prestano maggiore attenzione<br />
al problema della riduzione<br />
delle perdite nei trasformatori<br />
di quanto non avvenga a<br />
livello industriale. In ogni caso, a<br />
causa dell’alto fattore di carico<br />
dei trasformatori di distribuzione<br />
delle aziende elettrocommerciali,<br />
l’efficienza globale risulta<br />
del tutto simile a quella dei<br />
trasformatori utilizzati a livello<br />
industriale. Inoltre, molto spesso<br />
le utilities mantengono una<br />
certa capacità di riserva per far<br />
fronte ai picchi di carico, magari<br />
in situazioni di emergenza. Per<br />
questi motivi i trasformatori di<br />
distribuzione lavorano spesso in<br />
condizioni di efficienza minore<br />
di quella massima;<br />
l in generale, le macchine di maggiore<br />
potenza hanno perdite, in<br />
termini percentuali, minori.<br />
Questo vale in generale per le<br />
perdite dovute al carico;<br />
l la qualità del parco trasformatori,<br />
in generale, non è attualmente<br />
particolarmente elevata,<br />
a causa della presenza di<br />
molti trasformatori vecchi (la<br />
vita media di un trasformatore<br />
di distribuzione può variare tra i<br />
10 e i 35 anni).<br />
Una statistica interessante mostra,<br />
a conferma di questo, come a livello<br />
europeo il carico medio dei trasformatori<br />
di proprietà delle utilities<br />
sia attorno al 19% della potenza<br />
nominale, mentre per quanto<br />
riguarda i trasformatori in servizio<br />
negli impianti industriali il carico<br />
medio si attesta su un 38% della<br />
potenza nominale installata.<br />
Appare evidente, quindi, come sia<br />
assolutamente necessaria la presenza<br />
di politiche di gestione corretta<br />
dell’efficienza energetica<br />
dei trasformatori.<br />
Non esistono, però, al momento,<br />
normative obbligatorie o altre di-<br />
ILSOLE24ORE 32<br />
sposizioni in materia, anche se<br />
l’importanza di una strategia continentale<br />
comune sui trasformatori<br />
di distribuzione ad alta efficienza<br />
può essere evidenziata attraverso<br />
un solo dato, considerate le perdite<br />
evidenziate è possibile individuare<br />
un’opportunità di riduzione<br />
delle emissioni di CO 2 annuali pari<br />
ad almeno 9 milioni di tonnellate<br />
all’anno.<br />
Un miglioramento dell’efficienza<br />
del parco trasformatori, oltre ai<br />
benefici di carattere ambientale,<br />
porterebbe soprattutto un vantaggio<br />
economico nel medio-lungo periodo<br />
per gli utilizzatori.<br />
Dal punto di vista normativo, grazie<br />
alle novità introdotte dalla<br />
nuova norma CEI EN 50464-1 in merito<br />
alle classi che stabiliscono i limiti<br />
delle perdite, sono stati compiuti<br />
alcuni passi fondamentali<br />
verso una strategia globale di miglioramento<br />
dell’efficienza energica<br />
dei trasformatori e, in particolare,<br />
verso la standardizzazione,<br />
almeno a livello europeo, dei trasformatori<br />
ad alta efficienza.<br />
Chiaramente, vista l’importanza e<br />
le evidenti opportunità di risparmio<br />
energetico e di sostegno ambientale,<br />
è quanto mai necessario<br />
un deciso sostegno della Comunità<br />
europea per finanziare tutte le attività<br />
di sviluppo di questo nuovo<br />
standard.<br />
LE PERDITE<br />
NEI TRASFORMATORI<br />
Le perdite di un trasformatore di<br />
potenza sono di due tipi:<br />
l perdite a vuoto;<br />
l perdite dovute al carico.<br />
Le perdite a vuoto sono dovute<br />
principalmente alle perdite nel circuito<br />
magnetico del trasformatore<br />
e sono proporzionali al quadrato<br />
della tensione.<br />
Questo tipo di perdite dipende<br />
principalmente dalle modalità costruttive<br />
del nucleo magnetico, in<br />
pratica dal tipo di materiale usato,<br />
ovvero dalla sua qualità intrinseca<br />
e dal tipo di montaggio dello stesso,<br />
e dalle condizioni di lavoro, ovvero<br />
dall’induzione, cioè dal livello<br />
di tensione di funzionamento e<br />
dalla frequenza.<br />
Le perdite a vuoto si possono considerare<br />
costanti in quanto:<br />
l sono indipendenti dalle condizioni<br />
di funzionamento, cioè<br />
dalla potenza del carico alla<br />
quale la macchina è sottoposta;<br />
l la tensione è mantenuta, per ragioni<br />
di servizio, costante.<br />
Le perdite dovute al carico sono<br />
dovute principalmente alle perdite<br />
negli avvolgimenti e sono proporzionali<br />
al quadrato della corrente<br />
o, equivalentemente, al quadrato<br />
della potenza apparente del carico.<br />
Si tratta, in sostanza, delle perdite<br />
per effetto Joule, anche se<br />
esistono altre perdite che in prima<br />
approssimazione possono essere<br />
trascurate. Le perdite dovute al<br />
carico dipendono fortemente,<br />
quindi, dalle condizioni di funzionamento<br />
(potenza del carico).<br />
Le perdite totali sono definite, infine,<br />
come la somma delle perdite<br />
a vuoto e a carico.<br />
Negli ultimi anni si sono osservati<br />
sensibili miglioramenti dal punto<br />
di vista della riduzione delle perdite<br />
a vuoto, grazie al miglioramento<br />
della tecnologia costruttiva delle<br />
macchine. Queste perdite, comunque,<br />
costituiscono ancora all’incirca<br />
i due terzi delle perdite totali<br />
dei trasformatori di distribuzione,<br />
anche se nel passato tale percentuale<br />
raggiungeva anche l’80% delle<br />
perdite totali.<br />
Al contrario, negli ultimi cinque<br />
anni è stato osservato un significativo<br />
incremento delle perdite dovute<br />
al carico.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
Tabella 2<br />
Una possibile chiave di lettura potrebbe<br />
essere che gli utenti prestano<br />
maggiore attenzione alle perdite<br />
a vuoto accettando valori di perdite<br />
dovute a carichi maggiori per<br />
mantenere stabili i costi di investimento<br />
nel trasformatore.<br />
In linea generale esistono, infatti,<br />
due modi per scegliere un trasformatore<br />
energeticamente più efficiente:<br />
l il primo è quello di scegliere, a<br />
parità di potenza nominale, una<br />
macchina con perdite totali minori;<br />
l il secondo è quello di dimensionare<br />
il trasformatore in modo<br />
tale che il punto di funzionamento<br />
corrisponda con quello<br />
caratterizzato dalla massima<br />
efficienza.<br />
Quest’ultimo criterio comporta,<br />
sostanzialmente, la scelta di una<br />
macchina sovradimensionata rispetto<br />
al carico che deve alimentare;<br />
in pratica, seguendo questo approccio<br />
si dovrebbe scegliere un<br />
trasformatore di potenza nominale<br />
pari a 400 kVA per alimentare un<br />
carico pari a 200 kVA.<br />
EVOLUZIONE NORMATIVA<br />
I valori delle perdite a vuoto e delle<br />
perdite dovute al carico sono stati<br />
standardizzati dal CENELEC nel<br />
1992 in due documenti di armoniz-<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
OsservatorioCEIArticolo<br />
Valori delle perdite a carico (P K) fissate per i trasformatori in olio MT/BT dalla Norma CEI EN 50464-1<br />
Potenza<br />
nominale<br />
(kVA)<br />
Perdite dovute al carico (W)<br />
D k C k B k A k<br />
50 1.350 1.100 875 750<br />
100 2.150 1.750 1.475 1.250<br />
160 3.100 2.350 2.000 1.700<br />
250 4.200 3.250 2.750 2.350<br />
315 5.000 3.900 3.250 2.800<br />
400 6.000 4.600 3.850 3.250<br />
500 7.200 5.500 4.600 3.900<br />
630 8.400 6.500 5.400 4.600<br />
630 8.700 6.750 5.600 4.800<br />
800 10.500 8.400 7.000 6.000<br />
1.000 13.000 10.500 9.000 7.600<br />
1.250 16.000 13.500 11.000 9.500<br />
1.600 20.000 17.000 14.000 12.000<br />
2.000 26.000 21000 18.000 15.000<br />
2.500 32.000 26.500 22.000 18.500<br />
Vcc (%)<br />
zazione (HD 428 e HD 538; si vedano<br />
le tabelle 1 e 2).<br />
In particolare, per quanto riguarda<br />
i trasformatori in olio, sono state<br />
definite tre classi di perdite, sia<br />
per le perdite a vuoto sia per quelle<br />
dovute al carico. Da una classe<br />
all'altra le perdite a vuoto diminuiscono<br />
del 20% circa, mentre le perdite<br />
dovute al carico diminuiscono<br />
del 25% o del 15%. La scelta di questi<br />
valori è stata determinata sulla<br />
base dello stato dell'arte della pratica<br />
costruttiva europea dell'inizio<br />
degli anni novanta.<br />
A livello italiano il CEI ha recepito i<br />
limiti del documento di armonizzazione<br />
CENELEC con scostamenti di<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 33 ILSOLE24ORE<br />
4<br />
6
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
OsservatorioCEIArticolo<br />
qualche percento, normalizzando,<br />
per i trasformatori in olio, due serie<br />
definite rispettivamente a perdite<br />
normali e a perdite ridotte.<br />
Invece, per quanto riguarda i trasformatori<br />
a secco, allo stato attuale,<br />
anche se sono in corso i lavori<br />
a livello europeo, non esiste ancora<br />
alcuna serie normalizzata a<br />
perdite ridotte sia in ambito CENE-<br />
LEC che italiano; l’eccezione nazionale<br />
in ambito EU è costituta<br />
dalla norma DIN 42523.<br />
Nel 2001, il TC14 del CENELEC ha<br />
ricevuto formale mandato dalla<br />
Commissione europea di revisionare<br />
la definizione e il numero delle<br />
classi di perdita dei trasformatori,<br />
al fine di aumentarne il rendimento<br />
e di definirne un metodo standard<br />
di misurazione.<br />
Il lavoro è stato diviso in due fasi:<br />
l la prima si proponeva la normalizzazione<br />
di una serie a perdite<br />
ridotte per i trasformatori di potenza<br />
a secco;<br />
l la seconda di definire un ulteriore<br />
livello di riduzione delle perdite<br />
per i trasformatori in olio e<br />
di studiare la fattibilità di<br />
un’eventuale eliminazione del<br />
più alto livello di perdite previsto<br />
dal documento HD428.<br />
L’attività del gruppo di lavoro del<br />
CENELEC (WG21 del TC14) si è conclusa<br />
il 25 gennaio 2005 ed è iniziato<br />
l’iter di approvazione del documento<br />
e, quindi, di emissione del nuovo<br />
standard. Tra i risultati conseguiti si<br />
possono sinteticamente citare:<br />
l la riduzione del livello di perdite;<br />
l l’allineamento della denominazione<br />
delle classi di perdite al<br />
più familiare sistema di etichettatura<br />
energetica degli elettrodomestici<br />
(la classe A corrisponde<br />
alle perdite minori);<br />
l l’introduzione del concetto di<br />
classi “mobili” nel senso che,<br />
ILSOLE24ORE 34<br />
per esempio, la classe A designerà<br />
sempre il livello di perdite<br />
minori, indipendentemente dal<br />
valore, che potrà cambiare,<br />
quindi, allineandosi alla BAT.<br />
Nel luglio del 2006 il documento è<br />
andato al voto per essere approvato<br />
e diventare la nuova norma europea<br />
con il codice EN 50464-1 e,<br />
quindi, in Italia CEI EN 50464-1 (CEI<br />
14-34), «Trasformatori trifase per<br />
distribuzione immersi in olio a 50<br />
Hz, da 50 kVA a 2500 kVA con tensione<br />
massima per il componente<br />
non superiore a 36 kV - Parte 1:<br />
Prescrizioni generali».<br />
CRITERI DI SCELTA<br />
DALLE CEI EN 50464-1<br />
I criteri di scelta dei trasformatori<br />
devono essere mirati, quindi, al<br />
miglioramento dell’efficienza dei<br />
trasformatori, ma anche tenere<br />
conto di altre esigenze tecniche e,<br />
chiaramente, devono essere giustificati<br />
economicamente.<br />
Da un punto di vista strettamente<br />
finanziario, il criterio di scelta più<br />
corretto di un trasformatore di potenza<br />
è quello di acquistare la<br />
macchina che presenta il costo totale<br />
attualizzato più basso, chiaramente,<br />
senza trascurare alcuna<br />
componente di costo e, quindi, anche<br />
quello associato alle perdite.<br />
La valutazione della convenienza<br />
di una soluzione piuttosto che di<br />
un’altra deve essere condotta determinando<br />
il costo attualizzato<br />
della macchina che si compone:<br />
l del costo attualizzato del trasformatore<br />
installato (costo<br />
della macchina e di tutti gli oneri<br />
connessi);<br />
l del costo attualizzato delle perdite<br />
a vuoto e delle perdite a<br />
carico.<br />
Tuttavia, se si vogliono confrontare<br />
due trasformatori aventi la stessa<br />
potenza nominale ma diversa effi-<br />
cienza (diverso livello di perdite),<br />
è possibile trascurare i costi di installazione,<br />
di manutenzione, di riparazione<br />
e di dismissione.<br />
Assodato che il costo delle perdite<br />
è una variabile imprescindibile<br />
nella scelta, il problema è quello di<br />
determinare un modo per includere<br />
il costo delle perdite nel computo.<br />
La norma CEI EN 50464-1 propone,<br />
per il calcolo del costo delle<br />
perdite a vuoto e delle perdite a<br />
carico, una formula che permette<br />
di valutare il costo della macchina<br />
in funzione del costo di acquisto<br />
del trasformatore e delle perdite.<br />
È necessario tenere presente che il<br />
costo delle perdite si distribuisce<br />
durante la vita utile del trasformatore<br />
e deve essere scontato, quindi,<br />
al momento dell’acquisto in<br />
funzione del tasso di attualizzazione<br />
e, appunto, della vita utile della<br />
macchina. Infine, sarebbe necessario<br />
prevedere il tasso di crescita<br />
del diagramma di carico del trasformatore<br />
e del costo dell’energia,<br />
al fine di poter effettuare una<br />
valutazione ancora più accurata<br />
del costo totale d’esercizio.<br />
Studi condotti sui trasformatori<br />
MT/BT industriali, isolati in olio,<br />
dimostrano come l’impiego di trasformatori<br />
a perdite ridotte si giustifica<br />
non solo in termini energetici<br />
e ambientali ma anche in termini<br />
di redditività dell’investimento.<br />
Altri studi sono stati condotti su<br />
utenti industriali caratterizzati secondo<br />
la classificazione EUROSTAT<br />
in termini di consumo annuale di<br />
energia elettrica, di potenza impegnata,<br />
di ore annue di utilizzazione<br />
e di costo dell’energia ed è stato<br />
effettuato il confronto tra l’impiego<br />
di trasformatori con livelli di efficienza<br />
diversi, assumendo, come<br />
caso base, quello relativo al trasformatore<br />
a perdite normali.<br />
Oltre al caso di nuovo acquisto, è<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
stato considerato anche il caso di<br />
sostituzione di un trasformatore in<br />
servizio da 5 anni con un trasformatore<br />
avente livelli di perdite inferiori.<br />
I calcoli sono stati effettuati:<br />
l considerando una vita utile dei<br />
trasformatori pari a 10 anni e 15<br />
anni;<br />
l considerando le ore annue di<br />
utilizzazione delle perdite dovute<br />
al carico coincidenti con<br />
quelle definite da EUROSTAT per<br />
ciascuna classe di utilizzatori [1] ;<br />
l considerando profili di carico<br />
definiti in modo da tener conto<br />
della variabilità sia della potenza<br />
richiesta dal carico, sia del<br />
costo dell’energia;<br />
l considerando il prezzo dell’energia<br />
elettrica e il diagramma<br />
di carico costanti nell’arco<br />
della vita del trasformatore;<br />
l considerando il prezzo dell’energia<br />
elettrica e il diagramma<br />
di carico variabili determi-<br />
nando i tassi di variazione sulla<br />
base dei trend storici degli ultimi<br />
10 anni.<br />
Per valutare la convenienza dell’investimento<br />
sono stati analizzati<br />
i flussi di cassa per i diversi casi<br />
esaminati e sono stati calcolati,<br />
per ciascuno, il valore generato dal<br />
capitale investito (VAN), il tasso di<br />
rendimento interno (TIR) e il tempo<br />
di recupero.<br />
I risultati principali possono essere<br />
sintetizzati come segue:<br />
l la scelta di trasformatori più efficienti<br />
è sempre un investimento<br />
redditizio per qualsiasi utente<br />
industriale;<br />
l la scelta di un trasformatore<br />
con livelli di perdite pari a<br />
quelle A 0A K, ovvero della macchina<br />
più efficiente secondo la<br />
norma CEI EN 50464-1, è quella<br />
che garantisce un VAN dell’investimento<br />
superiore per tutte<br />
le categorie di consumatori industriali<br />
e, quindi, il costo to-<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
OsservatorioCEIArticolo<br />
tale attualizzato minore;<br />
l la scelta di un trasformatore a<br />
D 0B K secondo la norma CEI EN<br />
50464-1 è quella che massimizza<br />
il TIR e presenta il tempo di<br />
ritorno più breve tra le opzioni<br />
analizzate con un tempo di ritorno<br />
medio pari a 2,8 anni;<br />
l trasformatori più efficienti da un<br />
punto di vista energetico rispetto<br />
alla serie D 0B K hanno VAN superiori,<br />
ma rispetto alla serie D 0B K hanno<br />
TIR inferiori e tempi di ritorno<br />
relativamente più lunghi;<br />
l sovradimensionare un trasformatore<br />
al fine di esercirlo al<br />
punto di massima efficienza non<br />
è una soluzione economicamente<br />
vantaggiosa;<br />
l l’impiego combinato di una macchina<br />
più efficiente e sovradimensionata<br />
rispetto al carico non<br />
sempre ha un effetto sinergico<br />
dal punto di vista energetico e,<br />
più spesso, questa soluzione ha<br />
un costo maggiore dell’impiego<br />
di un trasformatore E 0C K. l<br />
1) Conloscopodiconfrontareiprezzidell’energiaelettricatraidiversipaesidell’Unioneeuropeaetradifferentivolumidiconsumo,Eurostat<br />
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu)hadefinitoalcunecategorieconvenzionalidiriferimento,siaperutenzedomestichecheindustriali.Per<br />
quantoriguardagliutentiindustrialisonostatedefinite7utenzestandardnell’intervalloda30MWha70GWhall’anno,identificatecon<br />
lalettera“I”seguitadaunindiceprogressivoda“c”a“i”.<br />
Norme, progetti, appalti, mercati.<br />
Informazioni e abbonamenti al sito http://vetrina.ilsole24ore.com/ediliziaterritorio<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 35 ILSOLE24ORE
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Articolo<br />
l Dalla sentenza n. 18998/2009 indicazioni sull’utilizzo di manodopera irregolare<br />
Un lavoratore autonomo è deceduto, nel 2001, a causa di una caduta da 8 m di altezza,<br />
provocata dal cedimento di un lucernario in vetroresina nel corso di operazioni di pulizia<br />
di canali di scolo. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato, nel 2005, la condanna<br />
emessa dal Tribunale di Voghera nei confronti del direttore dello stabilimento, il quale era stato<br />
riconosciuto colpevole, in quanto delegato in materia di sicurezza, della contravvenzione degli<br />
artt. 70 e 77, D.P.R. n. 164/1956. L’imputato e la società avevano proposto ricorso per Cassazione<br />
proponendo una strategia difensiva basata su due punti fondamentali. Analizzati gli atti, la<br />
Suprema Corte ha fornito un importante orientamento in materia di obblighi di prevenzione degli<br />
infortuni sul lavoro per quanto riguarda l’impiego di lavoro autonomo all’interno dell’impresa e gli<br />
effetti conseguenti allo scostamento dal contratto, nella successiva fase di attuazione del<br />
rapporto, con il conseguente utilizzo di manodopera irregolare.<br />
ILSOLE24ORE 36<br />
La posizione della Cassazione<br />
sulla responsabilità penale<br />
nell’uso di lavoro autonomo<br />
l di Mario Gallo,ProfessoreacontrattodiDirittodelLavoronell’UniversitàdegliStudidiCassino<br />
Nell’ambitodelladisciplinainmateriadisalute<br />
e di sicurezza sul lavoro, un principio fondamentaleormaiaccoltoindottrinaeingiurisprudenzaèquellodellaeffettivitàdeicompiti<br />
e delle attività che devono essere valutate,<br />
pertanto, su un piano non solo formale, ma<br />
soprattutto sostanziale, al fine di stabilire le<br />
conseguentiresponsabilitàpenali [1] .Lostesso<br />
èstatorecentementecodificatodall’art.299,<br />
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per quanto ri<br />
guarda l’esercizio di fatto delle attribuzioni<br />
proprie del datore di lavoro, del dirigente e<br />
del preposto [2] e a questo, sostanzialmente, si<br />
è uniformata la Corte di Cassazione penale,<br />
sezione IV, che con la sentenza 6 maggio<br />
2009, n. 18998 (si veda il riquadro 1), ha<br />
confermato un importante orientamento in<br />
materiadiobblighidiprevenzionedegliinfortunisullavoroperquantoriguardal’impiego<br />
dilavoroautonomoall’internodell’impresae<br />
1) Siveda,inparticolare,Cass.pen.,sez.IV,13marzo2009,n.11216;Cass.pen.,sez.III,3giugno2008,n.22118;Cass.<br />
pen., sez. IV, 3 giugno 1995, n. 6486; Cass. pen., sez. IV, 20 aprile 1989, n. 6025; Cass., Sezioni Unite, 14 ottobre<br />
1992,n.9874;Cass.pen.,sez.IV,24luglio2000;Cass.pen.,sez.III,26maggio2008,n.21002;Cass.pen.,sez.IV,<br />
7marzo2008,n.6210;Cass.pen.,sez.IV,22aprile2004,n.18638.<br />
2) Piùprecisamente,l’art.299,«Eserciziodifattodipoteridirettivi»,D.Lgs.n.81/2008,hastabilitocheleposizionidi<br />
garanziarelativeaisoggettidicuiall’art.2,comma1,lettereb),d)ede)gravanoanchesucoluiilquale,pursprovvistodi<br />
regolareinvestitura,esercitiinconcretoipoterigiuridiciriferitiaciascunodeisoggettidefiniti.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
Riquadro 1<br />
gli effetti conseguenti allo scostamento dal<br />
contratto, nella successiva fase di attuazione<br />
del rapporto, con il conseguente utilizzo di<br />
manodoperairregolare.Questafattispecieappare<br />
molto diffusa e, spesso, è riconducibile<br />
alla simulazione dei rapporti in virtù della<br />
quale le parti stipulano un contratto d’opera<br />
ex art. 2222, c.c., ma di fatto presenta tutti i<br />
caratteridellasubordinazionequalila eterodeterminazione<br />
della prestazione lavorativa,<br />
ilrispettodiunorariodilavoro,laretribuzione,<br />
l’utilizzo degli strumenti del datore di lavoroecc.Negliultimianniquestofenomenorisultasempre<br />
più dilagante e ha effetti quasi sempre<br />
moltonegativisulcosiddettorapportodisicurezzache,risentendodelnomeniuris,èincanalato<br />
in schemi inidonei che comportano l’evasione<br />
da obblighi fondamentali come, per<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Articolo<br />
lResponsabilitàpenalinell’impiegodimanodoperairregolare<br />
etuteledellavoroautonomo<br />
Cassazionepenale,sez.IV,6maggio2009,n.18998<br />
Prevenzione infortuni sul lavoro Reato di omicidio colposo Reati di cui agli artt. 70 e 77 del D.P.R. n.<br />
164/1956 Natura del rapporto di lavoro Impiego irregolare di manodopera irregolare Omissione delle<br />
misurediprevenzioneeprotezionedallecadutedell’altoCondottaimprudentedellavoratoreResponsabilitàdeldirettoredistabilimentodelegatoallasicurezzaValutazioneSussiste.<br />
Ai fini dell’accertamento dei regimi giuridici applicabili e delle responsabilità penali è irrilevante il nomen iuris del<br />
contratto,mentreoccorreconsiderarecomeineffettiilrapportodilavorohaavutosvolgimento.Lavicendaprocessuale<br />
trae origine dal decesso di un lavoratore a seguito della caduta dall’altezza di otto metri, provocata per il cedimento,<br />
sotto il suo peso, di un lucernaio in vetroresina durante le operazioni di pulizia dei canali di scolo. La difesa aveva<br />
sostenuto la natura autonoma del rapporto di lavoro, come risultante dal contratto, e l’assenza dell’obbligo per il<br />
committente di fornirgli le attrezzature tecniche per garantirgli la sicurezza e la condotta imprudente della vittima.<br />
Tuttavia,laS.C.haconfermatolasentenzadellaCorted‘Appello,condannandoildirettoredellostabilimentodelegato<br />
alla sicurezza, in quanto l’accertata causa della morte dell’operaio era da collegare eziologicamente alla sua condotta<br />
omissiva colposa, tenuto conto che la posizione di garanzia nei confronti dell’operaio lo obbligava, ai sensi delle<br />
disposizioniantinfortunistichedicuiagliartt.70e77D.P.R.n.164/1956,adavvertirlospecificamentedeirischidicaduta<br />
dall’alto.Infatti,lanaturasubordinatadelrapportodilavoro,dimostratadalfattochel’attivitàeraretribuitamensilmente<br />
ed era svolta per contoealledipendenzedellasocietà con prestazioni anche diverse da quella dellamanutenzione dei<br />
macchinari, comportava il rispetto dei principi di tutela previsti per tale forma di lavoro. Inoltre, per quanto riguarda il<br />
comportamento imprudente, la S.C. ha altresì confermato il consolidato orientamento in base al quale, in caso di<br />
infortuniosullavorooriginatodall’assenzaoinidoneitàdellemisurediprevenzione,nessunaefficaciacausaleesclusiva<br />
puòessereattribuitaalcomportamentodellavoratoreinfortunatocheabbiadatooccasioneall’eventoquandoquesto<br />
siadaricondursiancheallamancanzaoinsufficienzadiquellecauteleche,seadottate,sarebberovalseaneutralizzareil<br />
rischiodisiffattocomportamento.<br />
esempio, la valutazione dei rischi legati alla<br />
mansione di fatto svolta, l’informazione e la<br />
formazione,l’assoggettamentoallasorveglianzasanitariaelavigilanza.Pertanto,lasentenza<br />
n. 18998/2009, anche se riguardante il<br />
D.P.R.n.164/1956,oraabrogatodalD.Lgs.n.<br />
81/2008,offremolteplicispuntidiriflessione,<br />
siasuicontenutidell’obbligazionedisicurezza,<br />
sia su un determinato modus operandi che, rispondendo<br />
prevalentemente a logiche economiche,appare,tuttavia,semprepiùinconciliabile<br />
con i nuovi regimi introdotti dal D.Lgs. n.<br />
81/2009(sivedalatabella1) [3] .<br />
Lavicendaprocessuale<br />
Il caso affrontato dalla S.C. è inerente alla<br />
vicendadiunlavoratore“autonomo”decedutonelgennaiodel2001,aseguitodellacaduta<br />
un’altezza di otto metri, provocata per il<br />
3) Perunapprofondimentosiveda,dellostessoAutore,Guidapraticasicurezzadellavoro,IlSole24Ore,2009.<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 37 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 38<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Articolo<br />
cedimento,sottoilsuopeso,diunlucernaioin<br />
vetroresina durante le operazioni di pulizia<br />
dei canali di scolo. Nel 2005, la Corte di<br />
Appello di Milano aveva confermato la sentenzadicondannaemessail30aprile2004,<br />
dal Tribunale di Voghera, nei confronti del<br />
direttore dello stabilimento che, in quanto<br />
delegato in materia di sicurezza, era stato<br />
riconosciutocolpevoledellacontravvenzione<br />
di cui agli artt. 70 e 77, D.P.R. n. 164/1956,<br />
per non avere «predisposto o fatto predisporre<br />
idonei sottopalchi di protezione o elementi di<br />
ripartizione del carico sui lucernai del tetto di<br />
detto stabilimento, al fine di evitare cadute dall’alto<br />
degli operai che ivi si recassero per lavori<br />
dimanutenzionedeicanalidigronda»,nonché<br />
del delitto di omicidio colposo perché «nella<br />
spiegata qualità, per colpa e violazione delle<br />
suddette norme antinfortunistiche, affidando al<br />
lavoratorelavoridimanutenzionedeicanalidi<br />
scolo e delle gronde sul tetto di un capannone,<br />
cagionava al predetto, a seguito della caduta<br />
dall’altezza di otto metri lesioni personali gravissime,<br />
cui conseguiva il decesso». L’imputato<br />
e la società, per quanto riguarda gli interessi<br />
civili, hanno proposto ricorso per cassazione,<br />
censurandolasentenzadellaCorted’Appello<br />
di Milano con l’adozione di una strategia difensivabasataessenzialmentesuduepunti:<br />
l ilrapportotrasocietàelavoratoredeceduto<br />
era di natura autonoma, regolato da un<br />
apposito contratto d’appalto, con l’effetto<br />
che il direttore, secondo i ricorrenti, in<br />
quanto committente e non datore di lavoro,avevasoloildoveredisegnalareall’appaltatore<br />
gli eventuali rischi connessi al<br />
lavoro appaltato, ma non anche «l’obbligo<br />
difornirglileattrezzaturetecnichepergarantirglilasicurezza,checompeteinveceallavoratoreautonomo»;<br />
l secondo la tesi difensiva, il direttore non<br />
potevaessereritenutoresponsabiledell’infortunio<br />
mortale accaduto, in quanto, da<br />
unlato,l’iniziativadisaliresultettodoveva<br />
ritenersiavulsadagliobblighidelcontratto<br />
diappalto,vistochel’oggettoeralamanutenzione<br />
dei macchinari e non la pulizia<br />
deitetti,mentre,dall’altro,igiudicidimeri<br />
to non avevano preso in considerazione il<br />
fattoche,neicasidiurgenzaodiinterventi<br />
discarsorilievo,perprassieranoicapiturno<br />
che commissionavano i lavori e al momentodell’evento,peraltro,ildirettoreera<br />
assente.<br />
Impiegodilavoroirregolare<br />
eresponsabilitàdelcommittente<br />
Perquantoriguardailprimomotivodelricorso,<br />
la S.C. lo ha ritenuto infondato, poiché il<br />
direttoreedelegatoallasicurezzadellostabilimento<br />
deve rispondere penalmente del delitto<br />
e della contravvenzione ascrittagli, in<br />
quanto «l’accertata causa della morte dell’operaio<br />
era da collegare eziologicamente alla sua<br />
condotta omissiva colposa, tenuto conto che la<br />
posizionedigaranzianeiconfrontidell’operaio<br />
lo obbligava, ai sensi delle disposizioni antinfortunistichedicuiagliartt.70e77delD.P.R.<br />
n. 164/1956, ad avvertirlo specificamente dei<br />
rischi di caduta dall’alto connessi alla pulitura<br />
dei canali di scolo e delle grondaie del tetto del<br />
capannone,edafornirgli,inognicaso,lemisure<br />
diprotezioneidoneeadevitaretalirischi».<br />
Questaconclusionetrovaconfermasullabase<br />
delle risultanze dei due gradi precedenti<br />
di giudizio, dai quali è emerso che il lavoratoredecedutosvolgevaquotidianamente,all’internodell’azienda,ancheunadiversaattività,aldifuoridelcontrattodiappaltoperla<br />
manutenzione dei macchinari della società,<br />
inquanto«èstatoaccertato,tramiteplurimee<br />
conformitestimonianze,chelavittima,oltreal<br />
lavorodimeccanico,perilqualeeraobbligato<br />
pereffettodelcontrattodiappalto,ivisvolgeva<br />
qualsiasi altro lavoro gli venisse richiesto, per<br />
arrotondare le sue entrate, tenuto conto che<br />
all’epoca era l’unico percettore di reddito in<br />
famiglia». In altre parole, la S.C. ha riconosciuto<br />
la natura subordinata del rapporto di<br />
lavoro dimostrata dal fatto che l’attività era<br />
retribuitamensilmenteederasvoltapercontoealledipendenzedellasocietàconprestazionianchediversedaquelladellamanutenzione<br />
dei macchinari, configurandosi così<br />
un’ipotesi d’impiego di manodopera irregolare<br />
[4] .<br />
4) SivedaCass.pen.,27ottobre1988,inbaseallaqualelanormativaantinfortunisticatutelal’integritàfisicaelasalutedi<br />
tuttigliaddetti,anchesolodifatto,aunadataattivitàlavorativa,prescindendodallemodalitàdiassunzioneallavoroe<br />
dell’eventualemancatoperfezionamentodelcontrattodilavoro,purchésiaprovatalaconsapevolezzadell’imprenditoreo<br />
dichiperessotenutoall’osservanzadellaleggeinmateria,circal’attivitàsvoltadalprestatored’opera.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
Condotta imprudente del lavoratore<br />
e condotta omissiva del delegato<br />
Per quanto riguarda, invece, l’invocata condotta<br />
imprudente del lavoratore salito sul<br />
tetto senza alcun ordine, per la S.C., conformemente<br />
a un ormai consolidato principio<br />
giurisprudenziale, in caso di infortunio sul<br />
lavoro originato dall’assenza o dall’inidoneità<br />
delle misure di prevenzione, nessuna<br />
efficacia causale esclusiva può essere attribuita<br />
al comportamento del lavoratore infortunato,<br />
che abbia dato occasione all’evento,<br />
quando questo sia da ricondursi<br />
anche alla mancanza o all’insufficienza di<br />
quelle cautele che, se adottate, sarebbero<br />
valse a neutralizzare il rischio di questo<br />
comportamento. In altri termini, non è possibile<br />
sostenere l’esenzione di responsabilità<br />
penali da parte di chi invochi la condotta<br />
imprudente del lavoratore, ma versa in re<br />
illecita per non avere negligentemente impedito<br />
l’evento lesivo che è conseguito. Infatti,ilnonaverspecificamenteinformatola<br />
vittimadellecondizionidipericoloesistenti<br />
nellazonacircostanteeilnonaverlaprotetta<br />
con opere provvisionali idonee a evitare<br />
cadute dal tetto (sottopalchi di protezione o<br />
elementidiripartizionedelcaricosuilucernai<br />
del tetto) non trova esimenti nel com<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
Articolo<br />
Tabella 1<br />
• La sentenza della Corte di Cassazione n. 18998/2009 in sintesi<br />
• Ai fini dall’accertamento delle responsabilità penali e dei regimi di tutela applicabili hanno rilevanza i poteri e le attività<br />
effettivamente esercitate in concreto, essendo irrilevante il nomen iuris (principio di effettività);<br />
• lo svolgimento di un’attività diversa da quella di lavoro autonomo prevista dal contratto svolta con i caratteri della<br />
subordinazione, comporta l’applicazione delle tutele specifiche previste per questa forma di lavoro;<br />
• il direttore e delegato alla sicurezza dello stabilimento risponde penalmente dell’infortunio mortale del lavoratore per aver<br />
omesso di avvertirlo specificamente dei rischi di caduta dall’alto connessi alla pulitura dei canali di scolo e delle grondaie del<br />
tetto del capannone, e per non aver predisposto le misure di prevenzione e di protezione idonee a evitare questi rischi;<br />
• la normativa antinfortunistica mira a tutelare l’incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità,<br />
ma anche da quelli che possono scaturire dalla sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi<br />
raccomandate, purché connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa;<br />
• non è possibile sostenere l’esenzione di responsabilità penali da parte di chi invochi la condotta imprudente del lavoratore<br />
ma versa in re illecita per non avere negligentemente impedito l’evento lesivo che è conseguito.<br />
portamento imprudente del lavoratore.<br />
Inoltre, ha osservato la S.C. , l’errore «sulla<br />
legittima aspettativa che non si verifichino<br />
condotte imprudenti da parte dei lavoratori<br />
nonèinvocabile,nonsoloperlailliceitàdella<br />
propria condotta omissiva, ma anche per la<br />
mancata attività diretta ad evitare l’evento,<br />
imputabile a colpa altrui, quando si è, come<br />
nel caso de quo, nella possibilità in concreto<br />
diimpedirlo» [5] .<br />
Il doppio aspetto della colpa<br />
Pertanto,sirilevailcosiddetto“doppioaspettodellacolpa”,inbasealqualesirispondesia<br />
per colpa diretta sia per colpa indiretta, una<br />
volta che l’incidente dipende dal comportamento<br />
dell’agente, che invoca a sua discriminantelaresponsabilitàaltrui.D’altrocanto,la<br />
S.C. ha osservato con grande perizia che la<br />
normativa antinfortunistica mira a tutelare<br />
l’incolumitàdellavoratorenonsolodairischi<br />
derivanti da incidenti o da fatalità, ma anche<br />
daquelli«chepossonoscaturiredallasuestesse<br />
disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle<br />
istruzioni o prassi raccomandate, purché connesse<br />
allo svolgimento dell’attività lavorativa».<br />
Questaposizione,ancheseappareparticolarmenterigida,daunlato,sisposaperfettamente<br />
con i precedenti orientamenti espressi in<br />
5) Intemad’infortunisullavoroilcomportamentodellavoratoreèidoneoaescludereilrapportocausalefral’inadempimentodeldatoredilavoroel’eventoinfortunisticosoloquandoabbiaicaratteridell’abonormità(sivedaCass.,sezionelavoro,<br />
12aprile2000,n.4708;Cass.26maggio1981,n.3453;sivedaancheCass.16giugno1998,n.6000,inForoit.,<br />
1999,I,pag.1531).<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 39 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 40<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
Articolo<br />
materia di vigilanza sui lavoratori [6] ma dall’altro,<br />
rischia di generare, in alcuni casi, un<br />
puntodinonritornoinordineall’ipotesiincui<br />
illavoratorescientementenonosservileistruzioniogliordiniimpartiti<br />
[7] .<br />
Conclusioni<br />
L’autorevoleorientamentoespressodallaS.C.<br />
di Cassazione con la sentenza n. 18998/<br />
2009haconsentitodisvilupparealcunebrevi<br />
riflessioni conclusive. La prima è che, analizzando<br />
la vicenda processuale, emerge che<br />
spesso il nomen iuris del contratto di lavoro<br />
può costituire un serio ostacolo alla tutela<br />
piena del diritto alla salute del prestatore di<br />
lavoro e, sotto questo profilo, un importante<br />
passo avanti è stato compiuto con l’art. 2,<br />
comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, il<br />
quale ha affermato perentoriamente che per<br />
lavoratore s’intende una persona che, «indipendentemente<br />
dalla tipologia contrattuale,<br />
svolgeun’attivitàlavorativanell’ambitodell‘organizzazione<br />
di un datore di lavoro pubblico o<br />
privato, con o senza retribuzione, anche al solo<br />
fine di apprendere un mestiere, un’arte o una<br />
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici<br />
e familiari». Pertanto, questa nuova definizione,unitamenteagliinsegnamentiespres<br />
si nella sentenza n. 18998/1999, devono<br />
servire da monito per quei datori di lavoro<br />
checontinuanoaricorrereaformulecontrattuali<br />
di comodo e, in particolare, stipulano<br />
contratti d’opera o d’appalto per realizzare<br />
risparmi di costo con lavoratori autonomi<br />
che, di fatto, eseguono prestazioni di lavoro<br />
subordinato;inmateriadisaluteedisicurezza<br />
sul lavoro, la schermatura contrattuale<br />
adottata da un lato è estremamente fragile e<br />
dall’altro può determinare, di per sé, rischi<br />
aggiuntivi, in quanto nei contesti aziendali<br />
troppofrequentementequestilavoratorisono<br />
emarginatirispettoaiprocessiprevezionistici<br />
che hanno per oggetto la formazione, la sorveglianza<br />
sanitaria, la fornitura di dispositivi<br />
diprotezioneindividualeecc. [8] .<br />
La seconda è che la sentenza ha riaffermato<br />
anchelacentralitàdell’obbligodivigilanza,attualmenteunodeipernidelmodellodiriformaintrodottodalD.Lgs.n.81/2008(inparticolare,gliartt.19e30)chedeveessereesercitato<br />
sui lavoratori, non solo in termini formali, ma<br />
soprattutto sostanziali, specie per quanto riguardalavorazioniadaltorischiocomenelcasodequo,incuil’esecuzionedilavoriinaltezza<br />
richiede particolari cautele antinfortunistiche<br />
oltrecheunaspecificaformazione. l<br />
6) SivedaCassazionepenale,sez.IV,3giugno1995,n.6486.<br />
7) Per un approfondimento si veda, di A. Alibrandi, Rischio elettivo ed attività lavorativa colposamente svolta: una<br />
distinzionenecessaria,inMass.Giur.Lav.,1981,pag.190.<br />
8) Perunapprofondimentosiveda,dellostessoAutore,Lasicurezzaperilavoriatipici,IlSole24Ore,Milano,2008.<br />
Il Sole 24 ORE Arketipo<br />
Progetti, dettagli, materiali, impianti.<br />
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PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
Commento<br />
l <strong>Sicurezza</strong> del lavoro. Necessaria la VdR senza predisporre il relativo documento<br />
Il decreto del Presidente del Consiglio<br />
dei Ministri 23 gennaio 2009,<br />
«Applicazionedeldecretolegislativo9<br />
aprile 2008, n. 81, di attuazione dell’articolo1dellalegge3agosto2007,<br />
n.123,inmateriadituteladellasalute<br />
e della sicurezza nei luoghi di lavoro<br />
relativamente alla complessiva azione<br />
di gestione dell’emergenza rifiuti nella<br />
regione Campania» [1] , ha disciplinato<br />
lagestionedellasicurezzaedellatuteladellasalutedeilavoratori,anche<br />
volontari, addetti ai servizi di protezione<br />
civile nei luoghi di lavoro, nei<br />
sitienegliambientiincuisisvolgono,<br />
sottoilcoordinamentodellastruttura<br />
delSottosegretariodi Stato presso la<br />
PresidenzadelConsigliodeiMinistri,<br />
leattivitàeiserviziconnessiall’emergenzarifiutinellaRegioneCampania.<br />
Gestione rifiuti in Campania:<br />
come si applica il D.Lgs. 81<br />
in procedura di emergenza?<br />
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto 23 gennaio 2009, ha fornito alcune<br />
disposizioni particolari in materia di salute e di sicurezza sul lavoro al fine di conformare<br />
l’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 alle specifiche esigenze derivanti dalla particolarità delle<br />
attività e dei servizi connessi all’emergenza rifiuti nella Regione Campania. Tra le diverse<br />
disposizioni, di rilievo la previsione che il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei<br />
Ministri debba individuare uno o più datori di lavoro i quali si potranno avvalersi di un SPP diretto<br />
da un responsabile e supportato, se necessario, da un medico competente.<br />
l di Luigi Soardo,Ingegneriadella<strong>Sicurezza</strong><br />
1) InGazzettaUfficialedel7maggio2009,n.104.<br />
Questi soggetti sono vincolati, pertanto,<br />
alle norme del nuovo regolamentoaifinidell’applicazionedellemisurediprevenzioneediprotezione<br />
per la tutela della salute e della<br />
sicurezzadeilavoratoriinrelazione<br />
allaspecificitàdelleattivitàsvolte.<br />
Il D.P.C.M. 23 gennaio 2009 è uno<br />
dei tanti decreti attuativi attesi dopo<br />
l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/<br />
2008eprevistoanormadell’art.3,<br />
comma 2, «Campo di applicazione»,<br />
nel quale è stato disposto che «Nei<br />
riguardidelleForzearmateediPolizia,<br />
del Dipartimento dei vigili del fuoco,<br />
delsoccorsopubblicoedelladifesacivile,<br />
dei servizi di protezione civile le<br />
disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008<br />
sono applicate tenendo conto delle effettive<br />
particolari esigenze connesse al<br />
servizioespletatooallepeculiaritàorganizzative,individuateentroenonoltredodicimesidalladatadientratain<br />
vigoredelD.Lgs.n.81/2008».<br />
Le motivazioni di base, relative all’emanazione<br />
del nuovo provvedimento<br />
devono essere ricercate ancheneltentativodiorganizzareedi<br />
gestire in sicurezza lo svolgimento<br />
della complessa e globale attività<br />
emergenziale di gestione dei rifiuti<br />
nellaRegioneCampania,inrelazione<br />
all’accadimento di eventi straordinari<br />
e, quindi, lontani dalla normale<br />
routine, considerando gli<br />
aspettiafferentia:<br />
l l’imprevedibilità degli ipotetici<br />
scenaridiemergenza;<br />
l latempestivitàdiinterventoinassenzadiadeguatapianificazione;<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 41 ILSOLE24ORE
l l’immediatezza e la precarietà di<br />
organizzazionelogistica,dirisorseedimezzidisponibili;<br />
l laridottapossibilitàoperativaaifini<br />
dell’adeguamentoorganizzativo;<br />
l la tempistica limitata per il superamentodellafaseemergenziale;<br />
l l’impossibilità pratica di programmare<br />
e di adottare completamente<br />
le più idonee misure di<br />
prevenzioneediprotezione.<br />
Le differenze con il TU<br />
Le norme del D.P.C.M. 23 gennaio<br />
2009presentano,rispettoall’applicazione<br />
del D.Lgs. n. 81/2008, alcunedifformitàoperativeintermini<br />
diagevolazioni,quali:<br />
l deveessereeffettuatalavalutazionedeirischidurantelosvolgimentodelleattivitàsenzapredisporre,<br />
tuttavia, apposito documento, ma<br />
è sufficiente la redazione di un<br />
rapportoconclusivodeirischispecificichesisonopresentatinelcorsodell’attivitàsvoltaconindicazione<br />
delle misure di tutela che possono<br />
essere adottate in occasione<br />
dianaloghesituazioni.Ilrapporto<br />
conclusivo deve essere consegnatoentro60giornidalterminedelleoperazionialSottosegretariodi<br />
StatoallaPresidenzadelConsiglio<br />
dei Ministri con delega all’emergenzarifiutinellaRegioneCampania.<br />
Le principali misure e procedure<br />
di sicurezza evidenziate dall’esame<br />
del rapporto conclusivo<br />
devonoessereraccolteinunapposito<br />
«Documento delle misure di<br />
LEGISLAZIONE<br />
ILSOLE24ORE 42<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
Legislazione<br />
procedure di sicurezza nell’attività<br />
di protezione civile» che costituirà<br />
unutilestrumentodidatticoperla<br />
informazione e la formazione generaledelpersonaleoperativopotenzialmenteimpegnatonelleattivitàdiprotezionecivile;<br />
l nell’ambito dei cantieri temporanei<br />
o mobili le opere ritenute necessarie<br />
devono essere eseguite<br />
con immediatezza e speditezza,<br />
anche con affidamenti eccezionali,chenonconsentonolaredazionepreliminaredelPSC.IntalcasolacommittenzaètenutaallanominaimmediatadiunCSEcheprovvede<br />
a coordinare lo svolgimento<br />
dellevarieattivitàdicompetenza,<br />
assicurando una presenza continuaincantiere,ancheavvalendosidiassistenti.IlCSEèesonerato<br />
dalla redazione del PSC, ma è tenuto<br />
comunque, dove presente,<br />
alla redazione del fascicolo dell’opera.IlCSEpuòlimitareleprocedurediformalizzazionedelleattivitàsvolteallasolaverbalizzazionedellesituazionidirischiograveriscontrateeincorsodisospensione<br />
per pericoli gravi e imminenti,<br />
indipendentemente dal fatto che<br />
si tratti di rischi interferenti tra le<br />
diverse imprese ovvero di rischi<br />
propridellasingolaimpresa.Inoltre,<br />
la notifica formale prevista<br />
dall’art. 99, D.Lgs. n. 81/2008,<br />
può essere inoltrata all’organo di<br />
vigilanza anche successivamente<br />
all’iniziodeilavori,purchésiprov<br />
veda a darne informazione con<br />
qualsiasimezzo.<br />
La tutela<br />
Lemisureditutelamesseincampo<br />
attengonoa:<br />
l attivitàdiinformazione,diformazioneediaddestramentoatuttoil<br />
personale operante nei luoghi di<br />
lavoro,neisitienegliambienti,in<br />
materiadiprevenzioneediprotezionesugliaspettigeneralidiprotezionecivileesullemisuregeneralidiprevenzione;<br />
l applicazione della sorveglianza<br />
sanitariaatuttoilpersonaleimpegnato<br />
nelle attività di protezione<br />
civile, in relazione alla specificità<br />
dell’emergenza, secondo criteri<br />
unatantumaconclusionediogni<br />
emergenzae,sedelcaso,anchea<br />
una sorveglianza periodica, sempreovviamenteinbasealgiudizio<br />
delmedicocompetente.<br />
Per quanto concerne le attività di<br />
vigilanza, sarà effettuata in termini<br />
diesclusivitàdaunappositoorgano<br />
composto da personale dell’Ufficio<br />
divigilanza,dapersonalemilitaree<br />
civile dell’Amministrazione della<br />
difesanonchédapersonaleesperto<br />
del Corpo nazionale dei Vigili del<br />
Fuoco o da altri organi di vigilanza<br />
in materia di salute e di sicurezza<br />
neiluoghidilavoro.Questisoggetti<br />
saranno individuati con successivo<br />
decreto del Sottosegretario di Stato<br />
allaPresidenzadelConsigliodeiMinistri,comepurelacostituzionedell’organodivigilanza.<br />
l<br />
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri<br />
23 gennaio 2009<br />
Applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell’articolo 1 della legge<br />
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro<br />
relativamente alla complessiva azione di gestione dell’emergenza rifiuti nella Regione Campania.<br />
in Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2009, n. 104<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
Vista la legge 23 agosto 2008, n. 400 recante «Disciplina<br />
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del<br />
ConsigliodeiMinistri»;<br />
Vistoildecretolegislativodel30luglio1999,n.300recante<br />
«Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.<br />
11dellalegge15marzo1997,n.59»;<br />
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione<br />
delServizionazionaledellaprotezionecivile»;<br />
Vistoildecretolegge23maggio2008,n.90,convertito,con<br />
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, recante<br />
«Misurestraordinarieperfronteggiarel’emergenzanelsettore<br />
dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e<br />
ulterioridisposizionidiprotezionecivile»;<br />
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante<br />
«Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in<br />
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di<br />
lavoro»edinparticolarel’art.3,comma2;<br />
Visto l’art. 7, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del<br />
Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008 con il<br />
quale,inrelazioneallosvolgimentodelleattivitàconnessealla<br />
gestionedell’emergenzarifiutinellaregioneCampaniaefino<br />
alla cessazione dello stato di emergenza nel predetto territorio,conprovvedimentodelPresidentedelConsigliodeiMinistrisonodefinitelemisurediapplicazionedellanormativain<br />
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di<br />
lavorodicuialdecretolegislativo3aprile2008,n.81,tenuto<br />
conto delle temporanee, effettive e particolari esigenze connessealleattivitàespletateedallepeculiaritàorganizzative;<br />
Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 14 giugno<br />
1999, n. 450, «Regolamento recante norme per l’individuazionedelleparticolariesigenzeconnessealservizioespletato<br />
nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei<br />
vigilidelfuocoedegliufficicentralieperifericidell’Amministrazione<br />
della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle<br />
autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza<br />
pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle<br />
quali occorre tener conto nell’applicazione delle disposizioni<br />
concernentiilmiglioramentodellasicurezzaesalutedeilavoratori<br />
nei luoghi di lavoro» emanato in attuazione dell’art. 1,<br />
comma2,deldecretolegislativo19settembre1994,n.626;<br />
VistoildecretodelMinistrodell’internoindata10settembre<br />
2001,recante«Articolazioneorganizzativaefunzionaledella<br />
DirezioneinterregionaledellaPoliziadiStatoconparticolare<br />
riguardo all’art. 7 riguardante l’espletamento dei compiti di<br />
vigilanzaexart.23deldecretolegislativo19settembre1994,<br />
n.626»;<br />
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 14 giugno<br />
2000,n.284,recante«Regolamentodiattuazionedeldecreto<br />
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, del decreto legislativo<br />
19settembre1994,n.626edeldecretolegislativo19marzo<br />
IL PRESIDENTE<br />
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
Legislazione<br />
1996,n.242,inmateriadisicurezzadeilavoratorisuiluoghi<br />
dilavoronell’ambitodelMinisterodelladifesa»;<br />
Consideratocheperlosvolgimentodellacomplessivaattività<br />
di gestione dell’emergenza rifiuti nella regione Campania<br />
occorre definire specifiche norme organizzative in funzione<br />
delleparticolariesigenzestraordinarie;<br />
Ritenutodiindividuare,principalmente,neiseguentielementi<br />
ed aspetti, le peculiarità che caratterizzano le attività di<br />
protezione civile per la gestione dell’emergenza rifiuti nella<br />
regioneCampania:<br />
imprevedibilitàdegliscenaridiemergenzarichiedentiiltempestivoimpegnodiuominiemezzi;<br />
necessità di intervento immediato in assenza di preliminare<br />
pianificazione;<br />
organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a<br />
caratterediimmediatezzaeprecarietàconl’utilizzodellesole<br />
risorse disponibili, contestuale indisponibilità dei tempi necessariperl’immediatoadeguamentoedottimizzazionedelle<br />
risorse necessarie in ogni caso a fronteggiare l’emergenza in<br />
corso;<br />
ridotta possibilità di operare ai fini dell’adeguamento della<br />
organizzazionediProtezionecivile,siaacausadellaimprevedibilitàeparticolaritàdell’eventoemergenziale,siainragione<br />
delcoinvolgimentodiunitàoperativedidiversaestrazione,in<br />
quanto appartenenti a diverse Amministrazioni, enti, o soggettigiàimpiegatiindifferentiorganizzazioni,concompetenze,<br />
specializzazioni e specifica esperienza in diversi settori di<br />
impiego;<br />
limitatezza dei tempi a disposizione per il superamento dell’emergenza<br />
che, peraltro, richiede l’adozione di provvedimentiurgenti,talvoltaimmediati;impossibilità,ocomunquefortedifficoltànelvalutare,apriori,<br />
i limiti e/o le opportunità di scelte ottimali, rispetto alla<br />
pianificazionedelleattivitàabreve,medioelungotermine;<br />
impossibilità pratica di programmare ed adottare completamentelepiùadeguatemisurediprevenzioneeprotezione,sia<br />
per la tempestività ed a volte immediatezza dell’intervento,<br />
sia per le caratteristiche di indeterminatezza del contesto<br />
degliscenariemergenzialineiqualiilpersonalevienechiamatoadoperare;<br />
necessità di dover derogare, prevalentemente per gli aspetti<br />
formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le<br />
scelte da operare in materia di prevenzione e protezione,<br />
fermarestandolacondizionechevenganoosservatiedadottatisostanzialieconcreticriterioperativiingradodigarantire<br />
latuteladeilavoratoriedellepersonecomunquecoinvolte;<br />
impossibilità di procedere preventivamente all’attuazione di<br />
miratiinterventidiinformazione,formazioneeaddestramento<br />
del personale coinvolto nell’emergenza in quanto riferiti<br />
oggettivamenteascenarinonnotioprevedibili,fermorestan<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 43 ILSOLE24ORE
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
Legislazione<br />
do, al riguardo, che sia garantita, in via generale, la formazione,<br />
l’informazione e l’addestramento al personale per gli<br />
aspetti generali della sicurezza e dell’auto protezione, ivi compresa<br />
la fornitura di Dispositivi di protezione individuale di<br />
base, così che sia assicurata la capacità di iniziativa consapevole,<br />
atta a fronteggiare i pericoli che possono presentarsi<br />
anche nelle specificità dell’emergenza;<br />
Ravvisata la necessità di conformare con l’indispensabile flessibilità<br />
l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.<br />
81, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori,<br />
in relazione alle specifiche esigenze derivanti dalla particolarità<br />
delle attività e servizi connesse all’emergenza rifiuti nella<br />
regione Campania come sopra indicato, anche adeguando le<br />
disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell’interno in<br />
data 14 giugno 1999, n. 450;<br />
Ravvisata, altresì, la necessità, connessa alle peculiari esigenze<br />
emergenziali, che la specifica e mirata attività di vigilanza,<br />
ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,<br />
debba essere svolta da un apposito organo di vigilanza composto<br />
da personale appartenente all’Ufficio di cui all’art. 7<br />
decreto del Ministro dell’interno del 10 settembre 2001, da<br />
personale militare e civile dell’Amministrazione della difesa<br />
di cui all’art. 3 del decreto del Ministro della difesa del 14<br />
giugno 2000, n. 284, nonché da personale esperto del Corpo<br />
nazionale dei vigili del fuoco o di altri organi di vigilanza in<br />
materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con<br />
qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria;<br />
ILSOLE24ORE 44<br />
Decreta:<br />
Art. 1<br />
Campo di applicazione<br />
1. Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte<br />
integrante e sostanziale del presente provvedimento, i luoghi di<br />
lavoro, i siti e gli ambienti in cui si svolgono, sotto il coordinamento<br />
della struttura del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza<br />
del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 1, comma 2 del<br />
decretolegge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, attività e servizi connessi<br />
all’emergenza rifiuti nella regione Campania, ove opera il<br />
personale, anche volontario, comunque addetto ai servizi di<br />
protezione civile, sono soggetti al presente regolamento per<br />
l’applicazione delle norme di prevenzione e protezione per la<br />
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in relazione alle<br />
particolarità e peculiarità delle attività svolte.<br />
Art. 2<br />
Individuazione del datore di lavoro<br />
1. Al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori che<br />
operano nei luoghi e nelle condizioni di cui all’art. 1, il Sottosegretario<br />
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri<br />
all’art. 1, comma 2, del decretolegge 23 maggio 2008, n. 90,<br />
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.<br />
123, di cui individua uno o più datori di lavoro, secondo le<br />
dimensioni e l’estensione dei luoghi di lavoro, siti ed ambienti,<br />
compatibilmente con la particolarità e peculiarità imposte<br />
dalla situazione emergenziale in atto.<br />
2. Il datore di lavoro si avvale di un servizio di prevenzione e<br />
protezione diretto da un responsabile del servizio di previsione<br />
e protezione, per quanto necessario integrato dalle figure<br />
di medico competente, esperto qualificato e medico autorizzato,<br />
affinché possa essere adeguatamente supportato nelle<br />
scelte operative ai fini della sicurezza dello svolgimento dell’attività<br />
di protezione civile.<br />
Art. 3<br />
Informazione Formazione Addestramento<br />
1. Il personale che opera nei luoghi di lavoro, nei siti e negli<br />
ambienti di cui all’art. 1, deve essere opportunamente informato,<br />
formato ed addestrato in materia di prevenzione e<br />
protezione sugli aspetti generali di protezione civile e sulle<br />
misure generali di prevenzione secondo quanto previsto nell’art.<br />
4 del presente Regolamento.<br />
Art. 4<br />
Valutazione dei rischi<br />
1. Il datore di lavoro valuta i rischi durante lo svolgimento<br />
delle attività secondo i tempi e le modalità compatibili con<br />
l’evoluzione del servizio svolto, avvalendosi della consulenza<br />
specialistica dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, ove occorra,<br />
di ulteriori esperti in materia di sicurezza.<br />
2. Il datore di lavoro, ferma restando l’adozione di sostanziali<br />
e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei<br />
lavoratori e delle persone comunque coinvolte nelle attività<br />
connesse alla gestione dell’emergenza rifiuti nei luoghi di<br />
lavoro nei siti e negli ambienti di cui all’art. 1, è esonerato dal<br />
redigere il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.<br />
17 e dall’art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.<br />
81, ma, al termine della specifica attività, redige in collaborazione<br />
con i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, un rapporto<br />
conclusivo dei rischi peculiari che si sono presentati nel corso<br />
dell’attività svolta, lo stesso datore di lavoro deve indicare le<br />
misure di prevenzione e protezione che possono essere adottate<br />
in occasione di analoghe situazioni. Il rapporto conclusivo<br />
deve essere consegnato entro 60 giorni dal termine delle<br />
operazioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio<br />
dei Ministri con delega all’emergenza rifiuti nella regione<br />
Campania, il quale dispone per la divulgazione al personale<br />
ai fini informativiformativi, così che possano essere implementate<br />
la consapevolezza e la capacità di affrontare<br />
adeguatamente la situazione di rischio nel caso delle possibili<br />
future attività di protezione civile. Le principali misure e<br />
procedure di sicurezza che si evidenziano dall’esame del<br />
rapporto conclusivo debbono essere raccolte in un apposito<br />
«Documento delle misure di procedure di sicurezza nell’attività<br />
di protezione civile» che costituirà un utile strumento<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
didattico per la informazione e formazione generale del personale<br />
operativo potenzialmente impegnato nelle attività di<br />
protezionecivile.<br />
Art. 5<br />
Sorveglianza sanitaria<br />
1.Ilpersonalecomunqueimpegnatonelleattivitàdiprotezione<br />
civile, in relazione alla specificità della emergenza ed a<br />
giudiziodelmedicocompetentee,ovenecessario,delmedico<br />
autorizzato,deveesseresottopostoallasorveglianzasanitaria<br />
«unatantum»aconclusionediogniemergenzae,sedelcaso,<br />
ancheadunasorveglianzaperiodicasecondoleindicazionie<br />
motivazioniaddottedaglistessimedici.<br />
Art. 6<br />
Riunione periodica di sicurezza<br />
1.Idatoridilavorosonotenutiadindirelariunioneperiodicadi<br />
sicurezza prevista dall’art. 35 del decreto legislativo 9 aprile<br />
2008,n.81,nellaqualeesporreairappresentantideilavoratori<br />
perlasicurezzal’attivitàsvoltainmateriadiprevenzione.Ditale<br />
riunioneèsufficienteredigereunverbaleriepilogativoindicante<br />
lepersonechevihannopartecipatoel’elencodegliargomenti<br />
trattati.Irappresentantideilavoratoriperlasicurezzapossono<br />
far pervenire al datore di lavoro eventuali considerazioni in<br />
meritoagliargomentitrattati.Taliconsiderazionipotrannoessere<br />
allegate al rapporto conclusivo dei rischi redatto coerentementeall’art.4,comma2,delpresenteprovvedimento.<br />
2. Il datore di lavoro, nell’esercizio della propria attività, in<br />
ragionedellapeculiaresituazionediemergenzainattonelterritoriodellaregioneCampanianelsettoredellosmaltimentodei<br />
rifiutinonhal’obbligodellaformalizzazionedelleincombenze<br />
inmateriadiprevenzioneeprotezione,indicatiall’art.35,comma5,deldecretolegislativo9aprile2008,n.81.<br />
Art. 7<br />
Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV<br />
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81<br />
1. Le attività rientranti nel titolo IV del decreto legislativo 9<br />
aprile 2008, n. 81, poste in essere dalle strutture coordinate<br />
dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei<br />
Ministri all’art. 1, comma 2, del decretolegge 23 maggio<br />
2008 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14<br />
luglio 2008, n. 123, in ragione del contesto emergenziale in<br />
atto,possonoafferireasituazioniperlequalileopereritenute<br />
necessariedevonoessereeseguiteconimmediatezzaespeditezza,ancheconaffidamentieccezionali,chenonconsentonolaredazionepreliminaredelpianodellasicurezzaecoordinamento.Intalcasolacommittenzaèesoneratadallaredazione<br />
del piano della sicurezza e coordinamento ma è tenuta alla<br />
nominaimmediatadiuncoordinatoreperlasicurezzainfase<br />
diesecuzionecheprovvedeacoordinarelosvolgimentodelle<br />
varieattivitàdicompetenza,assicurandounapresenzacontinuaincantiere,ancheavvalendosidiassistenti.Ilcoordinato<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
Legislazione<br />
re per la sicurezza in fase di esecuzione è esonerato dalla<br />
redazione del piano della sicurezza e coordinamento, ma è<br />
tenuto comunque, ove presente, alla redazione del fascicolo<br />
di cui art. 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9<br />
aprile2008,n.81,anchesesuccessivamenteallarealizzazionedell’operaprevistaenecessaria.<br />
2.Ilcoordinatoreperlasicurezzainfasediesecuzione,fermo<br />
restando i propri compiti e mansioni, ai fini delle attività di<br />
verifica,controllo,organizzazione,segnalazioniesospensioni<br />
dicuiall’art.92deldecretolegislativo9aprile2008,n.81,e<br />
per rendere più spedita la propria azione di coordinamento,<br />
consideratal’esigenzadiassicurareunapresenzapiùassidua<br />
nel cantiere, integrata da personale esperto della Struttura<br />
missione sicurezza, può limitare le procedure di formalizzazionedelleattivitàsvolteallasolaverbalizzazionedellesituazioni<br />
di rischio grave riscontrate ed in corso di sospensione<br />
perpericoligraviedimminenti,indipendentementedalfatto<br />
chetrattasidirischiinterferentitralediverseimpreseovvero<br />
dirischipropridellasingolaimpresa.<br />
3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,<br />
inoltre,redigeverbalidicoordinamentoconildatoredilavoro<br />
e con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle<br />
varieditteedimprese,secondolemodalitàsemplificateindicateall’art.6delpresenteregolamento.Perlamiglioreattuazionedellediversificateincombenzedicuialpresentearticolo,idatoridilavorosiavvalgonodiunitàdipersonalequalificato,perl’espletamentodellenecessarieattivitàdiAudit.4.Lanotificaformaleprevistadall’art.99deldecretolegislativo<br />
9 aprile 2008, n. 81, può essere inoltrata all’organo di<br />
vigilanzaanchesuccessivamenteall’iniziodeilavori,purchési<br />
provvedaadarneinformazioneconqualsiasimezzo,appena<br />
possibile,inragionedellaparticolaritàepeculiaritàdell’attivitàsvoltanell’ambitodelrelativoscenariodiemergenza.<br />
Art. 8<br />
Vigilanza<br />
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente<br />
regolamento, ai sensi del decreto legislativo del 19 dicembre<br />
1994, n. 758, viene effettuata in termini di esclusività da un<br />
appositoorganocompostodapersonaledell’Ufficiodivigilanza<br />
di cui all’art. 7 del decreto del Ministro dell’interno del 10<br />
settembre2001,dapersonalemilitareeciviledell’Amministrazionedelladifesadicuiall’art.3deldecretodelMinistrodella<br />
difesadel14giugno2000,n.284,nonchédapersonaleesperto<br />
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da altri organi di<br />
vigilanzainmateriadisaluteedisicurezzaneiluoghidilavoro.<br />
2. Con successivo decreto del Sottosegretario di Stato alla<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri all’art. 1, comma 2, del<br />
decretolegge23maggio2008,n.90,convertito,conmodificazioni,dallalegge14luglio2008,n.123,ècostituitol’organo<br />
di vigilanza e sono individuati i funzionari dei predetti<br />
organismi,ancheconqualificadiUfficialediPoliziagiudiziaria,cheeffettuerannol’attivitàdivigilanza.<br />
l<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 45 ILSOLE24ORE
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
OsservatorioISPESLArticolo<br />
LA SICUREZZA NELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA:<br />
ANALISI DELLE CRITICITÀ NORMATIVE<br />
l di Simona Berardi, Elisabetta Bemporad, Monica Gherardi, Mario Mariani<br />
ISPESL<br />
Claudio Mariotti<br />
Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.<br />
Le criticità dei processi lavorativi che caratterizzano le bonifiche dei siti contaminati<br />
sono caratterizzate da notevoli criticità inerenti ai processi lavorativi. L’ISPESL,<br />
nell’ambito della programmazione triennale della propria attività di ricerca,<br />
ha promosso uno studio multidisciplinare mirato alla definizione di strumenti efficaci<br />
per la gestione del rischio per la salute e per la sicurezza nelle attività di bonifica.<br />
Sarà analizzato il tema della gestione del rischio occupazionale nelle attività<br />
di bonifica dei siti contaminati, focalizzando l’attenzione, in particolare,<br />
sulla normativa vigente in materia di siti inquinati (D.Lgs. n. 152/2006) e di salute<br />
e di sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008). L’obiettivo principale è quello di<br />
porre in evidenza le contraddizioni e le incongruenze attualmente presenti tra le<br />
disposizioni di questi provvedimenti normativi e di proporre alcune possibili soluzioni<br />
a queste criticità. Il tutto è stato condotto auspicando una futura possibile e, forse,<br />
opportuna armonizzazione degli stessi. In questo ambito saranno riportati,<br />
inoltre, i risultati di un’analisi statistica effettuata sugli infortuni di settore.<br />
Se analizzate nell’ottica della prevenzione<br />
e della protezione dal rischio<br />
per la sicurezza dei lavoratori,<br />
le attività di bonifica dei siti<br />
contaminati presentano molte similitudini<br />
con le attività lavorative<br />
di tipo civile ed edilizio (movimentazione<br />
con mezzi pesanti, scavi,<br />
trivellazioni ecc.). Tuttavia,<br />
un’analisi approfondita dei cicli lavorativi<br />
evidenzia aspetti peculiari<br />
attualmente poco standardizzati.<br />
Esistono, infatti, alcune fasi lavorative<br />
particolarmente critiche in<br />
termini di rischio per la sicurezza;<br />
si pensi, per esempio, a:<br />
l i rischi di crollo di strutture in<br />
Osservatorio<br />
acuradell’Ufficio<br />
RelazioniconilPubblico<br />
stato di lungo abbandono nei siti<br />
dismessi;<br />
l i rischi di incendio e/o di esplosione<br />
e di esposizione a sostanze<br />
pericolose, sia durante la bonifica<br />
di impianti e/o di serbatoi<br />
dismessi presenti nei siti, sia durante<br />
la bonifica/messa in sicurezza<br />
di discariche in cui siano<br />
ancora attivi fenomeni di biodegradazione;<br />
l i rischi di franamenti, di seppellimento<br />
e di caduta nel vuoto di<br />
lavoratori e di mezzi d’opera<br />
durante gli scavi di caratterizzazione<br />
o di annegamento durante<br />
attività a mare frequentemente<br />
sottovalutati o non considerati.<br />
Al rischio per la sicurezza, inoltre,<br />
si aggiunge il rischio per la salute<br />
dei lavoratori originato da agenti<br />
fisici, biologici e chimici. Il più evidente<br />
è naturalmente quello legato<br />
alla presenza di contaminati chimici,<br />
quantitativamente e qualitativamente<br />
molto variabile, nel<br />
suolo, nelle acque superficiali e<br />
profonde e/o nei rifiuti se presenti.<br />
Le attività relative alla gestione<br />
dei siti contaminati danno spesso<br />
vita a condizioni di lavoro particolari<br />
fortemente correlate alla specificità<br />
dei siti stessi. Questa peculiarità<br />
risulta tanto più critica<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 47 ILSOLE24ORE
Tabella 1<br />
Rischi per la sicurezza dovuti a:<br />
(rischi di natura infortunistica)<br />
ILSOLE24ORE 48<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
OsservatorioISPESLArticolo<br />
Rischi per la salute dovuti a:<br />
(rischi di natura igienicoambientale)<br />
Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a:<br />
(rischi trasversali)<br />
quanto più risultano complessi la<br />
struttura e la dimensione dei siti, si<br />
pensi, per esempio, al caso dei cosiddetti<br />
“megasiti”.<br />
INQUADRAMENTO<br />
TECNICO-NORMATIVO<br />
Nel campo dell’igiene e della sicurezza<br />
nei luoghi di lavoro il “rischio”<br />
è definito come la «probabilità<br />
di raggiungimento del livello<br />
potenziale di danno nelle condizioni<br />
di impiego o di esposizione ad<br />
un determinato fattore o agente<br />
oppure alla loro combinazione»<br />
(D.Lgs. n. 81/2008).<br />
I rischi che potenzialmente possono<br />
scaturire dallo svolgimento delle<br />
attività lavorative sono suddivisibili<br />
in tre categorie, come mostrato<br />
nella tabella 1.<br />
I rischi per la sicurezza (o rischi<br />
di natura infortunistica) sono<br />
originati dal potenziale verificarsi<br />
di incidenti o di infortuni e<br />
possono causare, come conseguenza<br />
dell’accadimento di un<br />
evento fisico-traumatico di diversa<br />
natura (meccanica, elettrica,<br />
chimica, termica ecc.), danni<br />
TIPOLOGIE DI RISCHI PROFESSIONALI<br />
• strutture;<br />
• macchine;<br />
• impianti elettrici;<br />
• sostanze pericolose;<br />
• incendio, esplosioni;<br />
• scavi.<br />
• agenti chimici;<br />
• agenti fisici;<br />
• agenti biologici.<br />
o menomazioni più o meno gravi.<br />
I rischi per la salute (o rischi igienico-ambientali)<br />
sono originati<br />
dalla potenziale compromissione<br />
dell’equilibrio biologico dei lavoratori<br />
esposti a fattori ambientali<br />
di rischio di natura chimica, fisica e<br />
biologica e possono portare, come<br />
conseguenza dell’esposizione, all’insorgenza<br />
di specifiche patologie<br />
che spesso si traducono nella<br />
contrazione di vere e proprie malattie<br />
professionali.<br />
I rischi per la sicurezza e la salute<br />
(o rischi trasversali) sono originati<br />
dalla organizzazione del lavoro,<br />
ovvero sono individuabili all’interno<br />
della complessa articolazione<br />
che caratterizza il rapporto tra<br />
l’operatore e l’organizzazione del<br />
lavoro in cui è inserito.<br />
Questo rapporto è immerso, peraltro,<br />
in un quadro di compatibilità e<br />
di interazioni che è di tipo psicologico<br />
e organizzativo oltre che ergonomico.<br />
Tra i rischi trasversali è<br />
possibile comprendere anche quelli<br />
esterni, ossia i rischi che l’attività<br />
lavorativa può comportare per<br />
l’ambiente e la popolazione pre-<br />
• organizzazione del lavoro;<br />
• fattori psicologici;<br />
• fattori ergonomici;<br />
• condizioni di lavoro difficili;<br />
• ambiente esterno ad area di cantiere.<br />
sente all’esterno dell’area di cantiere.<br />
L’attuale riferimento normativo in<br />
tema di gestione dei siti contaminati<br />
è il Titolo V, «Bonifica di siti<br />
contaminati», Parte IV, D.Lgs. n.<br />
152/2006 (cosiddetto Codice ambientale),<br />
«Norme in materia ambientale»,<br />
che ha disciplinato gli<br />
interventi di bonifica e di ripristino<br />
ambientale dei siti contaminati e<br />
ha definito le procedure, i criteri e<br />
le modalità per lo svolgimento delle<br />
operazioni necessarie a tal fine.<br />
Il D.Lgs. n. 152/2006 ha offerto lo<br />
spunto per approfondire alcune<br />
contraddizioni e incongruenze tra<br />
le disposizioni di quest’ultimo<br />
provvedimento normativo e quelle<br />
introdotte dal D.Lgs. n. 81/2008,<br />
principale testo normativo di riferimento<br />
in tema di “salute e sicurezza<br />
dei lavoratori”. Infatti:<br />
l l’art 242, comma 7, D.Lgs. n.<br />
152/2006, ha previsto che per<br />
gli interventi di bonifica o di<br />
messa in sicurezza, operativa o<br />
permanente, sia predisposto un<br />
“progetto operativo” la cui<br />
struttura e contenuti non risul-<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
Tabella 2<br />
tano chiaramente delineati;<br />
l l’Allegato 3 al Titolo V, D.Lgs. n.<br />
152/2006, ha previsto, inoltre,<br />
un “piano di protezione” che<br />
deve essere predisposto in conformità<br />
a quanto previsto dalla<br />
normativa in materia di protezione<br />
dei lavoratori, che tenga<br />
in particolare conto la possibilità<br />
che questi siano esposti a sostanze<br />
pericolose.<br />
Queste disposizioni hanno utilizzato,<br />
quindi, definizioni diverse da<br />
quelle riscontrabili nel D.Lgs. n.<br />
81/2008, nonché nel D.Lgs. n. 163/<br />
2006 ( il cosiddetto Codice dei contratti<br />
pubblici). Pertanto, queste<br />
differenze terminologiche tra i<br />
provvedimenti normativi citati appaiono<br />
in grado di determinare non<br />
poche criticità nelle ipotesi di bonifica<br />
di siti contaminati, specie<br />
qualora si consideri che questi lavori<br />
costituiscono null’altro che<br />
una particolare tipologia di lavori<br />
civili o di ingegneria che sono eseguiti<br />
in “cantieri temporanei e mobili”<br />
e, in quanto tali, assoggettati<br />
al regime in tema di sicurezza dei<br />
lavoratori di cui al Titolo IV, D.Lgs.<br />
n. 81/2008.<br />
L’inevitabile intersezione delle<br />
due norme specifiche (D.Lgs. n.<br />
152/2006 e D.Lgs. n. 81/2008) si<br />
concretizza in fase di redazione dei<br />
documenti per la salute e la sicurezza<br />
dei lavoratori.<br />
ADEMPIMENTI DOCUMENTALI<br />
NELLA VALUTAZIONE<br />
DEL RISCHIO<br />
A differenza di quanto previsto dal<br />
Codice ambientale, al fine di garantire<br />
la sicurezza e la salute dei<br />
lavoratori all’interno dei cantieri<br />
temporanei e mobili, è necessario<br />
redigere, ai sensi del D.Lgs. n. 81/<br />
2008, non solo un semplice “piano<br />
di protezione”, ma specifici strumenti<br />
pianificatori quali:<br />
l il piano operativo di sicurezza<br />
(POS);<br />
l il piano di sicurezza e coordinamento<br />
(PSC);<br />
l il piano di sicurezza sostitutivo<br />
(PSS).<br />
Il piano operativo di sicurezza<br />
(POS) deve essere redatto dal datore<br />
di lavoro di ogni impresa esecutrice<br />
coinvolta nelle attività del<br />
cantiere temporaneo o mobile.<br />
Questo documento deve contenere,<br />
tra le altre cose, la valutazione<br />
di tutti i rischi per la sicurezza e la<br />
salute connessi alle proprie lavora-<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
OsservatorioISPESLArticolo<br />
RISCHI DA CONSIDERARE NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO<br />
Classi di rischio Rischi per la sicurezza Rischi per la salute Rischi trasversali<br />
Rischi connessi all’area di<br />
cantiere<br />
Rischi connessi all’organizzazione<br />
del cantiere<br />
Rischi aggiuntivi connessi alle<br />
lavorazioni<br />
Rischi connessi alla interferenza<br />
tra le lavorazioni<br />
X X X<br />
X X<br />
X X<br />
zioni in cantiere e, conseguentemente,<br />
l’indicazione delle misure<br />
di prevenzione e di protezione<br />
adottate (sia generali, sia specifiche).<br />
Il POS deve essere redatto sia<br />
nel caso in cui nel cantiere operi<br />
un’unica impresa, sia nel caso di<br />
più imprese. In quest’ultimo caso,<br />
il POS deve essere considerato come<br />
piano complementare di dettaglio<br />
del PSC.<br />
Il piano di sicurezza e coordinamento<br />
(PSC) è il documento complementare<br />
al progetto esecutivo e<br />
deve essere redatto dal coordinatore<br />
per la progettazione, designato<br />
dal committente, nei cantieri in<br />
cui è prevista la presenza, anche<br />
non contemporanea, di più imprese<br />
ed è specifico per ogni singolo<br />
cantiere temporaneo o mobile.<br />
Questo documento deve contenere,<br />
tra le altre cose, la valutazione<br />
dei rischi in riferimento all’area e<br />
all’organizzazione dello specifico<br />
cantiere, alle lavorazioni interferenti<br />
e ai rischi aggiuntivi rispetto<br />
a quelli specifici propri dell’attività<br />
delle singole imprese esecutrici<br />
o dei lavoratori autonomi. Anche in<br />
questo caso il documento deve riportare,<br />
in riferimento ai rischi individuati:<br />
l le scelte progettuali;<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 49 ILSOLE24ORE<br />
X
Tabella 3<br />
ILSOLE24ORE 50<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
OsservatorioISPESLArticolo<br />
PREDISPOSIZIONE DEL PSC: RISCHI CONNESSI ALL’AREA DEL CANTIERE<br />
Rischi legati alle caratteristiche dell’area di cantiere •rumori, polveri, fibre, fumi, vapori, gas, odori o altri<br />
inquinanti aerodispersi;<br />
•caduta di materiali dall’alto;<br />
•falde, fossati, alvei fluviali, alberi;<br />
•banchine portuali, manufatti interferenti o sui quali<br />
intervenire.<br />
Rischi da fattori esterni all’area di cantiere •altri cantieri o insediamenti produttivi;<br />
•infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti.<br />
Rischi per area circostante edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole,<br />
ospedali, case di riposo, abitazioni.<br />
l le procedure;<br />
l le misure preventive e protettive;<br />
l le prescrizioni operative;<br />
l i dispositivi di protezione collettiva<br />
e individuale;<br />
l le modalità organizzative di cooperazione<br />
e di coordinamento fra<br />
le diverse imprese esecutrici.<br />
Inoltre, altro elemento richiesto è<br />
la stima dei costi per la sicurezza.<br />
Le classi di rischi di cui si deve tenere<br />
conto nella predisposizione del<br />
PSC sono riportate nella tabella 2.<br />
I rischi connessi all’area di cantiere<br />
e quelli aggiuntivi connessi alle lavorazioni<br />
sono riportati nel dettaglio<br />
nelle tabelle 3 e 4. In particolare,<br />
per rischi aggiuntivi si intendono<br />
tutti quei rischi connessi alle<br />
lavorazioni, con l’esclusione di<br />
quelli specifici propri dell’attività<br />
delle singole imprese.<br />
Infine, nei casi in cui la particolarità<br />
delle lavorazioni lo richieda, il PSC<br />
deve indicare il tipo di procedure<br />
complementari e di dettaglio al PSC<br />
stesso e connesse alle scelte autonome<br />
dell’impresa esecutrice, che<br />
devono essere esplicitate nel POS.<br />
Il piano di sicurezza sostitutivo<br />
(PSS) del PSC è previsto solo nel<br />
settore dei lavori pubblici (art.<br />
131, D.Lgs. n. 163/2006, Codice<br />
dei contratti) e in tal caso è l’appaltatore<br />
il soggetto responsabile<br />
della sua presentazione. Il PSS contiene<br />
gli stessi elementi del PSC,<br />
con esclusione della stima dei costi<br />
per la sicurezza.<br />
Nella tabella 5 è riportata una sintesi<br />
delle peculiarità dei piani di<br />
sicurezza.<br />
Il D.Lgs. n. 81/2008 ha previsto che<br />
il PSC sia redatto durante la progettazione<br />
dell’opera (definitiva o esecutiva,<br />
a seconda del tipo di gara di<br />
appalto che si esplica), prima della<br />
presentazione delle offerte, e che<br />
sia trasmesso (o messo a disposizione<br />
nel caso di opera pubblica) a tutte<br />
le imprese concorrenti alla gara<br />
di appalto. Conseguentemente, la<br />
stazione appaltante, sia che ponga a<br />
base di gara il progetto definitivo,<br />
sia che vi ponga il progetto esecutivo<br />
(D.Lgs. n. 163/2006), deve sempre<br />
ricomprendere o, meglio, allegare<br />
il PSC al progetto posto a base<br />
della procedura selettiva.<br />
Peraltro, il D.P.R. n. 554/1999,<br />
«Regolamento di attuazione della<br />
legge quadro in materia di lavori<br />
pubblici 11 febbraio 1994, n. 109»,<br />
il quale, sino all’entrata in vigore<br />
del nuovo regolamento attuativo<br />
del D.Lgs. n. 163/2006, continua a<br />
trovare applicazione, a eccezione<br />
di alcune disposizioni già abrogate<br />
dallo stesso Codice degli appalti<br />
pubblici, ha previsto che già il progetto<br />
preliminare contenga le prime<br />
indicazioni e disposizioni per la<br />
stesura dei piani di sicurezza.<br />
Dopo aver sinteticamente descritto<br />
quanto previsto dalle norme vigenti<br />
in materia di appalti e di sicurezza<br />
per i lavoratori nei cantieri, è<br />
necessario tornare alle attività di<br />
messa in sicurezza e/o di bonifica<br />
dei siti contaminati evidenziando<br />
che spesso, in questo ambito, data<br />
la molteplicità degli interventi necessari,<br />
emerge la necessità di<br />
coinvolgere più imprese, aventi<br />
competenze e attività diversificate.<br />
Per esempio, nel caso di messa<br />
in sicurezza d’emergenza (MISE)<br />
della falda, nella maggioranza dei<br />
casi condotta tramite interventi di<br />
Pump & Treat [1] , in genere accade<br />
che la realizzazione dei pozzi sia<br />
affidata a una ditta e la realizza-<br />
1) IlPump&Treatèunsistemautilizzatopermettereinsicurezzae/operlabonificaconsistentenell’emungimentoenelsuccessivotrattamento<br />
delleacquesotterraneecontaminate.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
Tabella 4<br />
zione dell’impianto di trattamento<br />
a un’altra, essendo due differenti<br />
attività specialistiche. Inoltre, vi<br />
sono casi in cui la bonifica è condotta<br />
in siti ancora in attività o,<br />
addirittura, contemporaneamente<br />
alla realizzazione di nuove attività<br />
su porzioni del sito già bonificate.<br />
È evidente che in queste situazioni<br />
molti dei rischi presenti sono di tipo<br />
trasversale e, quindi, devono<br />
essere affrontati nel PSC, ovvero i<br />
lavoratori devono essere tutelati<br />
sia dai rischi associati alla specifica<br />
attività di cantiere sia da quelli<br />
connessi alla interferenza tra le diverse<br />
lavorazioni.<br />
Sulla base di questo è possibile dedurre<br />
che il piano di protezione<br />
previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 non<br />
è altro che il PSC disciplinato dal<br />
D.Lgs. n. 81/2008, in quanto entrambi<br />
contemplano l’analisi di determinati<br />
rischi lavorativi prevalentemente<br />
legati, non tanto alla<br />
attività della singola impresa,<br />
quanto alle caratteristiche intrin-<br />
seche dell’area di cantiere e del<br />
suo intorno, oltreché alle interferenze<br />
tra le lavorazioni.<br />
Ma è proprio a questo punto che è<br />
possibile evidenziare le criticità di<br />
“comunicazione” tra la normativa<br />
ambientale e quelle in materia di<br />
appalti e di sicurezza nei cantieri,<br />
in quanto le PA coinvolte nell’approvazione<br />
di progetti di messa in<br />
sicurezza e/o di bonifica non ricevono<br />
un progetto definitivo o un<br />
progetto esecutivo (D.Lgs. n. 163/<br />
2006), ma un progetto operativo<br />
(D.Lgs. n. 152/2006), in cui non si<br />
riscontra praticamente mai un PSC<br />
annesso e sul quale, di norma, l’amministrazione<br />
competente pone<br />
prescrizioni e integrazioni. Solo a<br />
valle di queste, solitamente, è redatto<br />
il progetto definitivo e/o esecutivo<br />
che è posto a base di gara.<br />
A oggi, soltanto in pochi casi e, generalmente,<br />
relativi a progetti definitivi<br />
redatti ai sensi della precedente<br />
normativa vigente in materia<br />
di siti inquinati (D.M. n.<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
OsservatorioISPESLArticolo<br />
PREDISPOSIZIONE DEL PSC: RISCHI AGGIUNTIVI CONNESSI ALLE LAVORAZIONI<br />
1 investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere<br />
2 seppellimento<br />
3 caduta dall’alto<br />
4 insalubrità dell’aria nei lavori in galleria<br />
5 instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria<br />
6 demolizioni o manutenzioni<br />
7 incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere<br />
8 sbalzi eccessivi di temperatura<br />
9 elettrocuzione<br />
10 rumore<br />
11 uso di sostanze chimiche<br />
471/1999) risultano essere stati<br />
presentati PSC annessi a progetti di<br />
messa in sicurezza e/o di bonifica.<br />
Si ravvisa la necessità, quindi, di<br />
atti formali (circolari ministeriali<br />
o, meglio ancora, provvedimenti<br />
normativi) che permettano di risolvere<br />
queste criticità. In particolare,<br />
sarebbe opportuno che:<br />
l il D.Lgs. n. 152/2006 prevedesse<br />
livelli progettuali conformi alle<br />
vigenti normative in materia di<br />
progettazione di opere e LLPP o,<br />
almeno, un livello progettuale<br />
di tipo “definitivo” (ex D.Lgs. n.<br />
163/2006), la cui approvazione<br />
formale da parte delle PA competenti<br />
in materia di siti inquinati<br />
avvenisse, però, a valle del<br />
recepimento da parte del proponente<br />
di eventuali prescrizioni<br />
o richieste di integrazione/<br />
modifica. Questo comporterebbe<br />
una riduzione sia dei costi di<br />
progettazione, sia dei tempi di<br />
attuazione dell’intervento previsto;<br />
l il PSC (D.Lgs. n. 81/2008) o il<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 51 ILSOLE24ORE
Tabella5<br />
ILSOLE24ORE 52<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
OsservatorioISPESLArticolo<br />
PSS (ossia il piano di protezione<br />
ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006)<br />
fosse parte integrante del progetto<br />
definitivo di qualsiasi opera<br />
prevista, sia essa una caratterizzazione,<br />
una messa in sicurezza<br />
o un intervento di bonifica<br />
propriamente detto. In ogni caso,<br />
l’approvazione del progetto<br />
da parte dell’amministrazione<br />
competente dovrebbe contemplare<br />
anche l’approvazione del<br />
PSC. Inoltre, la presentazione<br />
del PSC in questa fase consentirebbe<br />
di evidenziare rischi la cui<br />
riduzione potrebbe richiedere,<br />
in alcuni casi, modifiche anche<br />
significative delle tempistiche e<br />
delle modalità d’intervento, sia<br />
in termini di procedure lavorative<br />
che di attrezzature e/o di impianti.<br />
Infine, sarebbe opportuno evidenziare<br />
la necessità di predisporre il<br />
CARATTERISTICHE DEI PIANI DI SICUREZZA<br />
Tipo piano sicurezza POS PSC PSS<br />
Soggetto competente Datore di lavoro impresa esecutrice<br />
Coordinatore per la progettazione<br />
Quando è necessario Sempre In presenza (anche non<br />
contemporanea) di più<br />
imprese<br />
Rischi affrontati Rischi connessi alle lavorazioni<br />
specifiche dell’impresa<br />
Quando redigerlo Entro 30 giorni dall’aggiudicazione<br />
dei lavori (art. 131,<br />
D.Lgs. n. 163/2006)<br />
Rischi connessi all’area<br />
di cantiere, all’organizzazione<br />
del cantiere, alle<br />
lavorazioni, alle interferenze<br />
tra le lavorazioni<br />
Prima della presentazione<br />
delle offerte<br />
PSC anche per le attività di caratterizzazione<br />
e di messa in sicurezza<br />
d’emergenza, dovendo svolgersi<br />
nella maggior parte dei casi in aree<br />
o in siti in cui non si conosce o non<br />
sia ben definita né l’entità, né la<br />
distribuzione e la tipologia di eventuali<br />
sostanze inquinanti presenti<br />
e, quindi, tutti potenzialmente pericolosi<br />
per i lavoratori.<br />
ANALISI DEGLI INFORTUNI<br />
DI SETTORE<br />
La casistica degli infortuni, computando<br />
variabili quali la frequenza,<br />
la gravità e la dinamica, costituisce<br />
un’attività imprescindibile per<br />
l’individuazione dei fattori di rischio<br />
che realmente incidono sulla<br />
sicurezza dei lavoratori.<br />
Sarà presentata un’analisi statistica<br />
dei dati nazionali sugli infortuni<br />
della classe ATECO 2002 O-90.03,<br />
«Pulizia delle aree pubbliche; de-<br />
Appaltatore<br />
Nel settore lavori pubblici, anche<br />
in presenza di una sola<br />
impresa<br />
Rischi connessi all’area di<br />
cantiere, all’organizzazione<br />
del cantiere, alle lavorazioni,<br />
alle interferenze tra le lavorazioni<br />
Prima della presentazione<br />
delle offerte<br />
Livello di progettazione A valle del progetto esecutivo Progetto a base di gara A valle del progetto esecutivo<br />
contaminazione e disinquinamento<br />
dell'ambiente», condotta utilizzando<br />
le informazioni contenute in<br />
alcune banche dati ISPESL [2] .<br />
Da una prima analisi dei dati è stato<br />
possibile rilevare come la classe<br />
ATECO 2002 O-90.03 dal 2002 ha<br />
aumentato la sua rappresentatività<br />
sul totale delle classi per numero<br />
di addetti, raggiungendo nel<br />
2004 lo 0,056% (9.613 addetti). Il<br />
dato relativo al numero di aziende,<br />
appena lo 0,02% (1.040 aziende),<br />
evidenzia una dimensione media<br />
(9,24 addetti) superiore a quella<br />
nazionale (microimpresa con 3,14<br />
addetti).<br />
Sulla base degli indicatori previsti<br />
dalla norma UNI-7249:2007, «Statistiche<br />
degli infortuni sul lavoro»,<br />
la classe ATECO 2002 O-90.03,<br />
escludendo gli eventi in itinere, si<br />
posiziona leggermente al di sotto<br />
della media nazionale, sia per<br />
2) “Banca dati interattiva degli infortuni sul lavoro 2000-2006”(http://www.ispesl.it/dw_il_5/index.jsp), e “Banca dati interattiva delle<br />
impreseperglianni2002,2003e2004”(http://www.ispesl.it/dwh/dwh.asp).<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
Tabella6<br />
Indicatore<br />
quanto riguarda l’indice di frequenza,<br />
sia per l’indice di gravità,<br />
collocandosi in una posizione intermedia<br />
sul totale delle classi<br />
ATECO rappresentate (507). Per<br />
quanto riguarda, invece, la media<br />
dei giorni di invalidità temporanea<br />
e del grado di invalidità e il rapporto<br />
di gravità, riferite all’intero periodo<br />
2000-2007 e, dunque, maggiormente<br />
rappresentative, si evidenzia<br />
una maggiore gravità degli<br />
infortuni rispetto alla media nazionale<br />
e posizioni più avanzate in<br />
graduatoria inerenti alla durata<br />
media dell’invalidità temporanea<br />
e il rapporto di gravità.<br />
In un secondo e più approfondito<br />
livello di elaborazione, i dati sono<br />
stati filtrati in base alla variabile<br />
ESAW (European Statistics on Accidents<br />
at Work) “luogo di lavoro”,<br />
considerando i siti industriali, i<br />
cantieri, le cave e le miniere, luoghi<br />
altri o non precisati. È stato<br />
individuato, in questo modo, un<br />
sottoinsieme della classe ATECO<br />
O-90.03 maggiormente rappresen-<br />
tativo delle attività di bonifica di<br />
siti contaminati. Per questo sottoinsieme<br />
gli indicatori peggiorano<br />
lievemente e le dispersioni intorno<br />
alla media risultano, peraltro,<br />
piuttosto elevate denunciando la<br />
rilevante influenza di eventi estremi<br />
(molto lievi e/o molto gravi).<br />
Per il sottoinsieme il numero totale<br />
di infortuni, nell’intervallo temporale<br />
2000-2007, sempre con<br />
l’esclusione degli eventi in itinere,<br />
è pari a 1.277 e rappresenta il<br />
53,6% di quelli della classe ATECO<br />
nel suo complesso (2.383) e lo<br />
0,019% di quelli complessivi, sempre<br />
a esclusione degli infortuni in<br />
itinere, ossia considerando tutte le<br />
tipologie di attività lavorative<br />
(6.482.252) tenendo presente che,<br />
però, per ben il 33,9% degli infortuni<br />
(2.195.352) non è stato fornito il<br />
dato relativo alla classe ATECO.<br />
Come numero di eventi nell’arco<br />
degli 8 anni la classe ATECO<br />
O.90.03 nel suo complesso si colloca<br />
al 246° posto sul totale delle 507<br />
classi rappresentate nel database.<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
OsservatorioISPESLArticolo<br />
INDICATORI DI INFORTUNI PER LA CLASSE ATECO O.90.03<br />
E PER IL SOTTOINSIEME RAPPRESENTATIVO DEL SETTORE “BONIFICHE”<br />
Periodo di<br />
riferimento<br />
Indice<br />
di frequenza 20032004<br />
Valore totale<br />
classi Italia<br />
Valore classe<br />
ATECO<br />
O.90.03<br />
Posizione<br />
graduatoria<br />
classi ATECO<br />
Valore<br />
sottoinsieme<br />
bonifiche<br />
34,73 29,61 244°/507 <br />
Indice di gravità 2.717,06 1.796,84 238°/507 <br />
Durata media<br />
dell’inabilità<br />
temporanea<br />
Media grado<br />
invalidità<br />
20002007<br />
22,23 ± 41,87 29,01 ± 46,57 184°/507 29,44 ± 50,90<br />
0,58 ± 2,89 0,68 ± 2,83 240°/507 0,71 ± 2,88<br />
Rapporto gravità 4,89% 5,00% 169°/507 5,39<br />
Per circa il 90% si tratta di eventi<br />
temporanei.<br />
Su base territoriale i dati indicano<br />
che la regione che presenta un<br />
maggior numero di eventi è la Sicilia,<br />
seguita dalla Toscana, dal Lazio<br />
e dalla Liguria, mentre l’anno in<br />
cui sono occorsi più eventi è il<br />
2000. Se si analizza il variare del<br />
numero di eventi totali annui, nell’arco<br />
temporale 2000-2005, è evidente<br />
un trend discendente, infatti,<br />
nel 2000 il numero totale di<br />
eventi è pari a 218, questo numero<br />
diminuisce negli anni successivi, fino<br />
a dimezzarsi nel 2004 e 2005,<br />
mentre nel 2006 e 2007 si ha un<br />
aumento consistente con un numero<br />
di eventi rispettivamente pari a<br />
145 e 192. Il trend deve essere letto<br />
considerando il fatto che si tratta<br />
di un settore relativamente giovane<br />
e in sviluppo.<br />
L’approfondimento di tipo geografico<br />
a livello regionale è stato esteso,<br />
quindi, agli indicatori forniti direttamente<br />
dal “database infortuni”,<br />
valutati per il sottoinsieme<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 53 ILSOLE24ORE
Tabella7<br />
Regione/<br />
Dato<br />
ILSOLE24ORE 54<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
OsservatorioISPESLArticolo<br />
INDICATORI STATISTICI D’INFORTUNIO DEL SETTORE “BONIFICHE”<br />
PER REGIONE PER IL PERIODO 2000-2007<br />
Giorni invalidità temporanea Grado invalidità<br />
Somma Media<br />
Deviazione<br />
standard<br />
Somma Media<br />
Deviazione<br />
standard<br />
Rapporto<br />
di gravità<br />
Somma<br />
Abruzzo 743 33,77 48,94 19 0,86 2,42 4,76<br />
Basilicata 2.280 30,81 48,94 55 0,74 2,44 7,14<br />
Calabria 478 15,93 13,7 1 0,03 0,18 0<br />
Campania 1.120 19,31 27,58 16 0,28 1,17 3,85<br />
Emilia<br />
Romagna<br />
Friuli Venezia<br />
Giulia<br />
2.677 29,42 46,26 72 0,79 2,62 6,9<br />
1.419 38,35 57,02 8 0,22 0,92 0<br />
Lazio 3.220 23,5 31,99 55 0,4 1,78 2,48<br />
Liguria 3.799 33,62 53,78 138 1,22 2,73 8,04<br />
Lombardia 3.681 38,75 90,57 117 1,23 6,44 6,67<br />
Marche 205 17,08 20,82 7 0,58 2,02 8,33<br />
Molise 60 20 12,49 0 0 0 0<br />
Piemonte 2.576 30,31 50,95 45 0,53 2,11 5,95<br />
Prov. aut.<br />
di Bolzano<br />
Prov. aut.<br />
di Trento<br />
164 23,43 29,55 4 0,57 1,51 0<br />
Puglia 906 31,24 30,46 24 0,83 2,09 7,41<br />
Sardegna 1.321 31,45 37,2 28 0,67 2,23 7,5<br />
Sicilia 6.202 31,81 49,13 137 0,7 2,51 5,43<br />
Toscana 4.857 26,25 54,51 113 0,61 2,42 3,98<br />
Umbria 193 16,08 17,94 0 0 0 0<br />
Valle D’Aosta 53 7,57 8,22 0 0 0 0<br />
Veneto 1.643 38,21 51,93 65 1,51 4,65 11,9<br />
Totale 37.597 29,44 50,9 904 0,71 2,88 5,39<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
individuato per l’intero arco temporale<br />
(8 anni) di copertura del database.<br />
I risultati sono riportati nella tabella<br />
7 in cui sono evidenziati, in<br />
tonalità di grigio decrescenti, i valori<br />
regionali superiori, rispettivamente,<br />
del 20%, del 10% e semplicemente<br />
superiori al totale nazionale,<br />
declassando l’evidenziazione<br />
di una tonalità nel caso in cui la<br />
deviazione standard superiore rispetto<br />
a quella riferita al totale nazionale<br />
evidenziasse una influenza<br />
marcata di eventi estremi. Quindi,<br />
su questa base è stata stabilita una<br />
sorta di scala cromatica della gravità<br />
per le regioni. La Liguria conferma<br />
la criticità evidenziata per il<br />
triennio 2002-2004 dagli indicatori<br />
di frequenza e di gravità ed emergono<br />
nuove criticità per Lombardia<br />
e Veneto.<br />
Infine, con riferimento alle dinamiche<br />
d’infortunio, sono state<br />
analizzate alcune variabili di classificazione<br />
secondo i criteri di priorità<br />
indicati dall’ESAW. Per quanto<br />
riguarda le caratteristiche dei lavoratori,<br />
sembrano essere maggiormente<br />
a rischio gli operatori e i<br />
pulitori; l’età non sembra avere un<br />
ruolo determinante e il tipo di lesioni<br />
prevalenti sono contusioni,<br />
lussazioni, distorsioni e distrazioni<br />
alla mano e alla gamba. Invece,<br />
per le cause e le circostanze degli<br />
eventi, la stanchezza (ora ordinale<br />
dell’evento) non appare un fattore<br />
particolarmente influente e per le<br />
altre variabili, quali il tipo di lavoro<br />
(mansione), la deviazione, il<br />
contatto e l’agente materiale della<br />
deviazione, a causa delle lacune<br />
nei flussi informativi (dati assenti o<br />
errati > 50%), non sono emerse variabili<br />
dominanti. Gli unici due infortuni<br />
mortali occorsi nel periodo<br />
esaminato nel settore sono stati incidenti<br />
stradali sul lavoro, uno di<br />
tipo attivo e l’altro di tipo passivo<br />
che hanno coinvolto la testa.<br />
CONCLUSIONI<br />
È emerso, quindi, che le attività<br />
relative alla gestione dei siti contaminati<br />
danno spesso vita a condizioni<br />
di lavoro particolari, non<br />
sempre riconducibili a quelle comunemente<br />
riscontrabili nell’ambito<br />
dei lavori edili e di ingegneria<br />
e, spesso, sono fortemente corre-<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
OsservatorioISPESLArticolo<br />
late alla specificità dei siti stessi.<br />
Da questo deriva la necessità, anche<br />
alla luce dei numerosi infortuni<br />
occorsi negli ultimi anni, di elaborare<br />
e di fornire le modalità e gli<br />
strumenti operativi per una più<br />
corretta gestione di queste attività,<br />
dal punto di vista sia tecnico sia<br />
normativo.<br />
In particolare, in riferimento a<br />
questo ultimo aspetto, è auspicabile<br />
una futura armonizzazione tra<br />
tutti i provvedimenti normativi<br />
coinvolti, il D.Lgs. n. 152/2006, il<br />
D.Lgs. n. 81/2008 e il D.Lgs. n.<br />
163/2006, al fine di rendere più<br />
snelle ed efficaci le procedure per<br />
la gestione dei siti contaminati,<br />
avendo contemporaneamente<br />
adeguata cura degli aspetti legati<br />
alla salute e alla sicurezza delle<br />
maestranze coinvolte, non solo in<br />
fase esecutiva, ma anche in quella<br />
progettuale. Infine, un elemento<br />
sicuramente determinante, per ottimizzare<br />
e validare le misure individuate,<br />
riguarda la predisposizione<br />
di un programma di ispezioni e<br />
di sopralluoghi finalizzati alla verifica<br />
delle modalità di attuazione<br />
dei documenti di sicurezza. l<br />
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7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 55 ILSOLE24ORE
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
Commento<br />
l Emanata la legge quadro n. 2/2009 per la tutela nel settore edile<br />
La Regione Emilia Romagna, con<br />
la legge 2 marzo 2009, n. 2, ha<br />
approvatoinviadefinitivalaregolamentazione<br />
quadro sulla «Tutela<br />
e sicurezza del lavoro nei cantieri<br />
edili e di ingegneria civile». Già da<br />
una prima lettura dell’art. 1 emergono<br />
due termini che indicano la<br />
strada intrapresa dal provvedimento<br />
legislativo, «promuovere» e<br />
«ulteriori».<br />
Di conseguenza, risultano subito<br />
chiari due elementi, la volontà di<br />
andare avanti rispetto ai dettami<br />
del decreto legislativo 9 aprile<br />
2008,n.81,cosiddettoTestounico<br />
di tutela della salute e della<br />
sicurezza dei lavoratori, e l’intenzione<br />
di puntare sul concetto di<br />
ILSOLE24ORE 56<br />
Per la sicurezza nei cantieri<br />
la Regione Emilia Romagna<br />
si allinea al “Testo unico”<br />
Con legge 2 marzo 2009, n. 2, la Regione Emilia-Romagna ha regolamentato la disciplina<br />
per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori del settore delle costruzioni. Scopo<br />
del nuovo provvedimento regionale è quello di promuovere nuovi livelli di intervento e di<br />
garanzia rispetto a quelli già previsti dalla normativa statale, comunque nel rispetto dei principi<br />
fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e di sicurezza sul lavoro.<br />
Oltre alle definizioni necessarie alla corretta applicazione della legge regionale riprese dal D.Lgs. n.<br />
81/2008, il provvedimento ha definito le modalità per la promozione della sicurezza nei cantieri e<br />
per la razionalizzazione dell’attività amministrativa e le attività di monitoraggio e di segnalazione.<br />
Inoltre, la legge n. 2/2009 ha anche indicato alcuni incentivi per i committenti, «che svolgono la<br />
loro attività secondo principi di responsabilità sociale», e per le imprese.<br />
l di Flavia Triozzi,formatriceinmateriadisicurezzaediigienesullavoro<br />
“promozione” quale molla per favorirel’adempimentodegliobblighi.<br />
Con grande senso della realtà,<br />
il legislatore ha scelto di rivolgere<br />
la sua attenzione al mondo<br />
dei cantieri (sia edili sia di ingegneriacivile)dovel’incidenzadegli<br />
infortuni è ancora elevata e<br />
nei quali è possibile rilevare carenze<br />
in termini di sicurezza, di<br />
rispetto delle condizioni contrattualiedituteladeilavoratori.<br />
La promozione passa attraverso<br />
una maggiore attività formativa e<br />
informativa di prevenzione che<br />
coinvolge tutti i soggetti a partire<br />
da quelli più deboli come gli apprendisti,<br />
sino ad arrivare agli imprenditori<br />
e a coloro che devono<br />
vigilare sulla sicurezza (si veda il<br />
riquadro1).<br />
La Regione si fa promotrice della<br />
sottoscrizione di accordi rivolti alla<br />
creazione di un sistema di prescrizioni<br />
indirizzate alle imprese e<br />
ai soggetti esecutori (si veda la tabella<br />
1) che, a qualunque titolo,<br />
operanoneicantieri.<br />
Questipatti,promossiedeventualmente<br />
riconosciuti dalla Regione,<br />
vincolanogliaderentialrispettodi<br />
quantodispostoneglistessi.<br />
L’osservatorio<br />
La Regione svolge funzioni di osservatorio<br />
per la sicurezza e la tuteladellavoroneicantieri(siveda<br />
il riquadro 2), anche attraverso<br />
l’integrazione con le attività del<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
Riquadro 1<br />
l Interventi da promuovere sul fronte della formazione<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
Commento<br />
Art.3,comma2<br />
a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori che operano nel cantiere, comprensive dei percorsi volti a<br />
garantireglistandardformativiindividuatidallaGiuntaregionaleperl’apprendistatoinedilizia;<br />
b) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori e ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed<br />
esecutival’adozionedellemisuredisicurezza,relativamentealavoriparticolarmentecomplessiopericolosi;<br />
c)larealizzazionediattivitàformativeperilpersonaleprepostoallavigilanzasuicantieri;<br />
d) la sottoscrizione di accordi con ordini e collegi professionali, organismi paritetici di settore ed altri enti competenti, al<br />
fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle<br />
disposizionivigenti;<br />
e)larealizzazionedimoduliformativispecificisullasicurezzaesullatuteladellasaluteneicantieripergiovanieadultinon<br />
occupatichefrequentanopercorsidiformazioneprofessionalefinalizzatiall’inserimentolavorativoinedilizia;<br />
f)larealizzazionedimoduliformativispecificisullasicurezzaesullatuteladellasaluterivoltiagliimprenditorieailavoratori<br />
autonomicheoperanonelcantiere,nonchéaisoggetticheintendonointraprenderetaliattività.<br />
l’Osservatoriodeicontrattipubblici<br />
e con le attività del Servizio informativonazionaleperlaprevenzione<br />
nei luoghi di lavoro (SINP).<br />
Presso la struttura che svolge le<br />
funzioni di osservatorio è istituito<br />
un sistema informativo di monitoraggio<br />
e di raccolta delle informazioni.<br />
Un apporto fondamentale<br />
all’integrazione del sistema informativoèfornito:<br />
l dalleAziendesanitarielocali;<br />
l dagliEntilocali;<br />
e,previoaccordo,<br />
l dalla Direzione regionale del lavoro;<br />
l dalla Direzione regionale del<br />
l’Istitutonazionaleperl’assicurazione<br />
contro gli infortuni sul lavoro(INAIL);<br />
l dalla Direzione regionale dell’Istituto<br />
nazionale previdenza<br />
sociale(INPS);<br />
l dai Dipartimenti territoriali dell’Istitutosuperioreperlaprevenzione<br />
e sicurezza del lavoro<br />
(ISPESL);<br />
l dagliorganismipariteticidisettore<br />
e gli altri enti competenti in<br />
materia.<br />
Gli strumenti finanziari<br />
Per rimanere nell’intento della<br />
promozione la legge ha dedicato<br />
l’intero Capo III agli strumenti finanziari<br />
per portare le imprese<br />
verso livelli di sicurezza a incidentalità“zero”.Inparticolare,l’art.7,<br />
comma 1, ha stabilito che «La Regione<br />
definisce gli incentivi economici,<br />
anche a seguito di accordi con<br />
altri enti interessati, a favore dei<br />
committenti che affidano l’esecuzionedilavoriadimpresechesvolgono<br />
la loro attività secondo principi di<br />
responsabilitàsociale».<br />
Nellospecifico,perottenereilriconoscimento<br />
degli incentivi le imprese<br />
esecutrici dei lavori devono<br />
impegnarsiagarantireunaseriedi<br />
condizioniquali:<br />
Tabella 1<br />
• Contenuto degli accordi per la creazione di un sistema di prescrizioni<br />
Art. 3, comma 4 «a) la definizione di buone prassi, norme di buona tecnica ovvero codici di condotta, da<br />
adottare nello svolgimento delle attività in cantiere e loro aggiornamento;<br />
b) la definizione delle modalità di adesione volontaria, piena e incondizionata, alle<br />
prescrizioni di cui sopra, da parte dei soggetti esecutori che, a qualunque titolo, svolgono<br />
la propria attività nell’ambito del cantiere;<br />
c) l’individuazione di idonee e specifiche modalità di controllo sull’effettiva adozione delle<br />
prescrizioni di cui alla lettera a) da parte delle imprese che hanno sottoscritto tali accordi».<br />
Art. 3, comma 5<br />
Lavori particolarmente pericolosi<br />
«Nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente pericolosi, gli accordi di<br />
cui al comma 4 possono essere definiti direttamente tra i committenti, le imprese<br />
esecutrici e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore».<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 57 ILSOLE24ORE
Riquadro 2<br />
lFinalitàdell’osservatorio<br />
l garantire lo svolgimento di sopralluoghi,<br />
da parte degli organismi<br />
paritetici di settore, per<br />
poter verificare l’applicazione<br />
delle norme contrattuali e in<br />
materiadisicurezza;<br />
l essereinpossessodelcertificato<br />
di iscrizione alla Camera di<br />
commercio con la dicitura antimafia;<br />
l impegnarsialrispettodellebuoneprassisottoscritte(prescrizioni)<br />
anche nel caso di lavori particolarmente<br />
complessi o particolarmentepericolosi;<br />
l impegnarsi nella realizzazione<br />
di percorsi formativi rivolti agli<br />
apprendisti;<br />
l impegnarsi ad adottare idonei<br />
sistemi informatici di controllo<br />
e di registrazione automatica<br />
delle presenze autorizzate nei<br />
cantieri;<br />
l impegnarsi a dare applicazione<br />
ai contratti collettivi, nazionale<br />
eterritorialeinvigore.<br />
Questirequisitisiestendonoatutti<br />
isoggetticheoperanonelcantiere.<br />
Congliartt.8e9laRegione,nella<br />
redazionedeibandifinalizzatialla<br />
ILSOLE24ORE 58<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Commento<br />
Art.5,comma4<br />
«LaRegionemediantel’eserciziodellefunzionidiosservatorio:<br />
a)concorre,conglienticompetenti,almonitoraggiodell’applicazionedelledisposizionivigentiinmateria,dellenormedi<br />
buonatecnica,deicodicidicondottaedellebuoneprassi;<br />
b)segnalaalleautoritàeaglienticompetentipossibilifenomenidiinosservanzaoviolazionedelledisposizionivigentiin<br />
materia;<br />
c)cural’elaborazionedeidati,raccoltidalsistemainformativo,alfinedellaprogrammazioneequalificazionedell’attivitàdi<br />
vigilanzaedipromozionedellasicurezza;<br />
d)individual’elencodeilavoriparticolarmentepericolosi;<br />
e)rileva,sullabasedelleinformazioniraccolte,ifabbisogniformativideilavoratori;<br />
f) svolge le analisi dei costi della sicurezza e del lavoro, anche al fine di valutarne l’incidenza sui prezzi di esecuzione dei<br />
lavori;<br />
g)raccoglieleinformazionirelativeaititoliabilitativiall’attivitàediliziarilasciatidagliEntilocalieallenotifichepreliminari<br />
comunicate alle Aziende di unità sanitarie locali e alle Direzioni provinciali del lavoro ai sensi dell’articolo 99 del decreto<br />
legislativon.81del2008;<br />
h)raccoglieleinformazionirelativeagliincentivieaicontributidicuiagliarticoli7,8e9».<br />
concessione di contributi alle imprese<br />
edili e richiesti da committenti<br />
per la realizzazione di interventi<br />
di edilizia residenziale pubblica<br />
o sociale o da enti pubblici,<br />
ha inserito tra i requisiti o i criteri<br />
di valutazione anche quelli riguardanti<br />
l’impegno ad attuare livelli<br />
ulterioririspettoaquantoprevisto<br />
dalle disposizioni vigenti in materia<br />
di tutela della salute e della<br />
sicurezzadeilavoratori.<br />
Qualora il contributo sia richiesto<br />
da enti pubblici, la concessione<br />
dello stesso è subordinata all’impegnodell’enterichiedentediprevederel’obbligo,perl’impresaesecutrice,<br />
di attuare livelli ulteriori<br />
rispettoaquantoprevistodalledisposizioni<br />
vigenti in materia nei<br />
cantieri.<br />
LaGiuntaregionale,conapposito<br />
atto, ha specificato i livelli ulteriori.<br />
A tal fine, la Regione ha promosso<br />
alcuniaccordiconglientipubblici<br />
competenti e con gli istituti di credito,iconsorzifidieconleassociazioni<br />
di rappresentanza delle imprese,<br />
finalizzati ad agevolare l’ac<br />
cesso al credito per le imprese che<br />
realizzino interventi volti a garantirelivelliulterioririspettoaquanto<br />
previsto dalle disposizioni vigenti<br />
in materia di tutela della saluteedellasicurezzadeilavoratori<br />
neicantieri.<br />
Infine il provvedimento non dimentica<br />
che “il criterio dell’offerta<br />
economicamente più vantaggiosa”,<br />
presente nei bandi di gara per<br />
l’attribuzione degli appalti pubblici,<br />
si rivela come una “mannaia”<br />
chetagliafuoridaicantierilasicurezza.<br />
Quindi,inquesticasi,èstatuitoche<br />
«uno dei sub-criteri di valutazione<br />
dell’offerta sia costituito dall’impegno<br />
per l’impresa aggiudicataria di<br />
soddisfare, prima dell’inizio dei lavori,irequisitipreordinatialmiglioramento<br />
delle condizioni di sicurezzadeilavoratorinelcantiereoveverrannosvoltiilavori,rispettoailivelliminimistabilitidalledisposizionivigenti».<br />
Questo criterio rimette in gioco la<br />
parte migliore dell’imprenditoria<br />
edileitaliana. l<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
LEGISLAZIONE<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
Legislazione<br />
Legge regionale 2 marzo 2009, n. 2<br />
Tutela della sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile<br />
Nel Bollettino Ufficiale del 2 marzo 2009, n. 33.<br />
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO<br />
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA<br />
la seguente legge:<br />
CAPO I<br />
Principi e norme generali<br />
Art. 1<br />
Principi<br />
1. La Regione EmiliaRomagna, con la presente legge, promuove<br />
livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto<br />
previsto dalla normativa statale di tutela della salute e<br />
sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile,<br />
temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata.<br />
2. La Regione esercita le proprie competenze ai sensi dell’articolo<br />
117, comma terzo, della Costituzione nel rispetto dei<br />
principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia<br />
di tutela e sicurezza sul lavoro.<br />
Art. 2<br />
Definizioni<br />
1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni di cui<br />
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo<br />
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela<br />
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché le<br />
definizioni che seguono:<br />
a) “lavoratore”: oltre ai soggetti individuati dalle disposizioni<br />
statali vigenti in materia sono equiparati le persone fisiche che<br />
a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, svolgono un’attività<br />
nell’ambito del cantiere;<br />
b) “lavori particolarmente complessi”: le lavorazioni inerenti<br />
ad opere e impianti di particolare complessità esecutiva, ovvero<br />
ad elevata componente tecnologica, nonché le lavorazioni<br />
che si svolgono mediante l’organizzazione di più cantieri<br />
logisticamente connessi o interferenti;<br />
c) “lavori particolarmente pericolosi”: le lavorazioni individuate<br />
dalla Giunta regionale, in particolare sulla base delle<br />
informazioni desunte dai dati statistici comunicati dalla struttura<br />
con funzioni di osservatorio di cui all’articolo 5, nonché<br />
le lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e<br />
la salute dei lavoratori, come definite dall’Allegato XI del<br />
decreto legislativo n. 81 del 2008.<br />
CAPO II<br />
Disposizioni in materia di sicurezza e tutela<br />
della salute e del lavoro nei cantieri edili<br />
pubblici e privati<br />
Art. 3<br />
Promozione della sicurezza nei cantieri<br />
1. La Regione promuove la realizzazione di interventi diretti<br />
alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, alla<br />
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al<br />
contrasto dell’irregolarità delle condizioni di lavoro, alla<br />
diffusione della cultura della sicurezza, della legalità e della<br />
qualità del lavoro, favorendo la piena e più efficace applicazione,<br />
anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi<br />
ed attuativi.<br />
2. A tal fine la Regione promuove:<br />
a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori che<br />
operano nel cantiere, comprensive dei percorsi volti a garantire<br />
gli standard formativi individuati dalla Giunta regionale<br />
per l’apprendistato in edilizia;<br />
b) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori e ai<br />
soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva<br />
l’adozione delle misure di sicurezza, relativamente a lavori<br />
particolarmente complessi o pericolosi;<br />
c) la realizzazione di attività formative per il personale preposto<br />
alla vigilanza sui cantieri;<br />
d) la sottoscrizione di accordi con ordini e collegi professionali,<br />
organismi paritetici di settore ed altri enti competenti, al<br />
fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione<br />
e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni<br />
vigenti;<br />
e) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza<br />
e sulla tutela della salute nei cantieri per giovani e<br />
adulti non occupati che frequentano percorsi di formazione<br />
professionale finalizzati all’inserimento lavorativo in<br />
edilizia;<br />
f) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza<br />
e sulla tutela della salute rivolti agli imprenditori e ai lavoratori<br />
autonomi che operano nel cantiere, nonché ai soggetti che<br />
intendono intraprendere tali attività.<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 59 ILSOLE24ORE
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Legislazione<br />
3. La Regione promuove, altresì, la sottoscrizione di accordi<br />
conglienticompetentinellemateriedicuiallapresentelegge<br />
e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle<br />
impresedisettore,finalizzati:<br />
a)all’informazione,assistenzaeconsulenzaailavoratoriealle<br />
imprese;<br />
b)alperseguimentodellalegalitàeregolaritàdellavoro;<br />
c)almiglioramentodeilivellidituteladefinitidalledisposizionivigenti;<br />
d)allavalorizzazionedellaresponsabilitàsocialedelleimprese;<br />
e) all’adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai<br />
sensidell’articolo30deldecretolegislativon.81del2008;<br />
f) a definire forme di incentivazione, anche economica, a<br />
favore dei lavoratori correlate all’adozione di misure di sicurezza<br />
e tutela della salute ulteriori rispetto a quelle previste<br />
dalledisposizionivigenti.<br />
4.Aisensidelcomma3laRegionepromuove,inparticolare,<br />
la sottoscrizione di accordi preordinati alla definizione di un<br />
sistemadiprescrizionirivoltealleimpreseedaisoggettichea<br />
qualunque titolo operano nei cantieri. Tali accordi vincolano<br />
gli aderenti al rispetto di quanto in essi disposto e possono<br />
essere riconosciuti dalla Regione, che a tal fine si esprime<br />
sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo7deldecretolegislativon.81del2008,acondizioneche<br />
prevedano:<br />
a) prescrizioni volte a definire buone prassi, norme di buona<br />
tecnica ovvero codici di condotta, da adottare nello svolgimentodelleattivitàincantiere;b)ladefinizionedellemodalitàorganizzativeeprocedimentali<br />
di individuazione e di aggiornamento delle prescrizioni di<br />
cuiallaletteraa);<br />
c)ladefinizionedellemodalitàdiadesionevolontaria,pienae<br />
incondizionata, alle prescrizioni di cui alla lettera a) da parte<br />
dei soggetti esecutori che, a qualunque titolo, svolgono la<br />
propriaattivitànell’ambitodelcantiere;<br />
d) l’individuazione di idonee e specifiche modalità di controllo<br />
sull’effettiva adozione delle prescrizioni di cui alla<br />
lettera a) da parte delle imprese che hanno sottoscritto tali<br />
accordi.<br />
5. Nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmentepericolosi,gliaccordidicuialcomma4possonoessere<br />
definitidirettamentetraicommittenti,leimpreseesecutricie<br />
leassociazionidirappresentanzadeilavoratoriedelleimpresedisettore.<br />
6. La Regione approva gli indirizzi per la tutela della salute<br />
e la prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni,<br />
sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui<br />
all’articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in<br />
coerenzacongliaccorditraloStato,leRegionieleProvince<br />
autonome per la tutela della salute e la prevenzione nei<br />
luoghidilavoro.<br />
7. La Regione promuove, anche attraverso la rete degli<br />
sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia,<br />
ILSOLE24ORE 60<br />
l’informazioneeladivulgazioneaicittadini,alleimprese,ai<br />
professionistidelsettoreeallerelativeassociazioni,ordinie<br />
collegi,delleinformazionirelativeaglistrumentidiincentivazione<br />
di cui al Capo III e agli atti di attuazione della<br />
presentelegge.<br />
Art.4<br />
Razionalizzazionedell’attivitàamministrativa<br />
1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle<br />
competenze del Comitato regionale di coordinamento di<br />
cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008,<br />
promuove la sottoscrizione di accordi con gli enti pubblici<br />
competenti in materia, finalizzati a razionalizzare e semplificare<br />
l’attività amministrativa, nonché a migliorare l’efficienzael’efficaciadell’attivitàdivigilanzaedicontrollodei<br />
cantieri. A tal fine la Regione valorizza gli strumenti di<br />
collaborazione istituzionale di cui al Capo IV della legge<br />
regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della<br />
societàdell’informazione).<br />
2.Inparticolare,gliaccordidicuialcomma1sonofinalizzati:<br />
a)asemplificare,mediantesistemiinformaticidiacquisizione<br />
e di trasmissione dei dati, le procedure di rilascio o di ricevimentodeidocumenti,traiqualiquelliriguardantilanotifica<br />
preliminare e il titolo abilitativo edilizio, con cui i soggetti<br />
interessati possono adempiere agli obblighi previsti dalle disposizionivigentie,ovequestelorichiedano,possonoattestare<br />
l’adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali,<br />
nonché il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei<br />
lavoratorieallacorresponsionedelleretribuzioni;<br />
b)asemplificareeduniformaregliadempimentidocumentali<br />
necessariaifinidell’attivitàdivigilanzaecontrollodeicantieri<br />
edelleimprese;<br />
c)asemplificarel’attivitàdimonitoraggioevigilanza,mediante<br />
sistemi informatici di controllo e registrazione automatica<br />
dellepresenzeautorizzateneicantieri,voltialriconoscimento<br />
dell’identità,dell’accessoedellapermanenzaneicantieridegliaddettiedeilavoratoriautorizzati;<br />
d)adincentivareleattivitàdellapoliziaamministrativalocale<br />
di prevenzione e controllo in edilizia favorendone lo svolgimento<br />
secondo criteri di omogeneità, nonchè ad incentivare<br />
le attività di supporto agli organi di vigilanza preposti alla<br />
verifica della sicurezza e regolarità del lavoro, ai sensi della<br />
legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della<br />
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema<br />
integratodisicurezza).<br />
Art.5<br />
Attivitàdimonitoraggioesegnalazione<br />
1.LaRegionesvolgefunzionidiosservatorioperlasicurezza<br />
e tutela del lavoro nei cantieri, anche mediante integrazione<br />
con le attività dell’Osservatorio dei contratti pubblici di cui<br />
all’articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163<br />
(Codicedeicontrattipubblicirelativialavori,serviziefornitu<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
e in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)<br />
e con le attività del Servizio Informativo Nazionale per la<br />
Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all’articolo 8<br />
del decreto legislativo n. 81 del 2008.<br />
2. Le funzioni di osservatorio per la sicurezza e tutela del<br />
lavoro sono finalizzate a supportare l’attività di promozione,<br />
prevenzione e controllo della sicurezza e regolarità del lavoro<br />
degli enti competenti, nonché l’attività del Comitato regionale<br />
di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n.<br />
81 del 2008.<br />
3. Presso la struttura che esercita le funzioni di osservatorio<br />
è istituito un sistema informativo di monitoraggio e raccolta<br />
delle informazioni rilevanti ai fini del comma 4. Concorrono<br />
all’integrazione del sistema informativo le Aziende unità<br />
sanitarie locali, gli Enti locali e, previo accordo, la Direzione<br />
regionale del lavoro, la Direzione regionale dell’Istituto<br />
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro<br />
(INAIL), la Direzione regionale dell’Istituto nazionale previdenza<br />
sociale (INPS), i Dipartimenti territoriali dell’Istituto<br />
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPE<br />
SL), gli organismi paritetici di settore e gli altri enti competenti<br />
in materia.<br />
4. La Regione mediante l’esercizio delle funzioni di osservatorio:<br />
a) concorre, con gli enti competenti, al monitoraggio dell’applicazione<br />
delle disposizioni vigenti in materia, delle norme di<br />
buona tecnica, dei codici di condotta e delle buone prassi;<br />
b) segnala alle autorità e agli enti competenti possibili fenomeni<br />
di inosservanza o violazione delle disposizioni vigenti in<br />
materia;<br />
c) cura l’elaborazione dei dati, raccolti dal sistema informativo,<br />
al fine della programmazione e qualificazione dell’attività<br />
di vigilanza e di promozione della sicurezza;<br />
d) individua, ai sensi dell’articolo 2, l’elenco dei lavori particolarmente<br />
pericolosi;<br />
e) rileva, sulla base delle informazioni raccolte, i fabbisogni<br />
formativi dei lavoratori;<br />
f) svolge le analisi dei costi della sicurezza e del lavoro, anche<br />
al fine di valutarne l’incidenza sui prezzi di esecuzione dei<br />
lavori;<br />
g) raccoglie le informazioni relative ai titoli abilitativi all’attività<br />
edilizia rilasciati dagli Enti locali e alle notifiche preliminari<br />
comunicate alle Aziende unità sanitarie locali e alle Direzioni<br />
provinciali del lavoro ai sensi dell’articolo 99 del decreto<br />
legislativo n. 81 del 2008;<br />
h) raccoglie le informazioni relative agli incentivi e ai contributi<br />
di cui agli articoli 7, 8 e 9.<br />
Art. 6<br />
Requisiti tecnici<br />
1. L’Assemblea legislativa regionale adotta atti di indirizzo e<br />
coordinamento tecnico, ai sensi dell’articolo 16 della legge<br />
regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
Legislazione<br />
tutela e l’uso del territorio), concernenti i requisiti tecnici<br />
cogenti di cui all’articolo 33, comma 2, lettera a) della legge<br />
regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale<br />
dell’edilizia). Tali requisiti tecnici cogenti, obbligatori su tutto<br />
il territorio regionale, sono finalizzati a soddisfare le esigenze<br />
previste dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza,<br />
nell’esecuzione di successivi interventi di manutenzione nel<br />
manufatto esistente, qualora comportino l’esecuzione di lavori<br />
particolarmente pericolosi. Tali atti di indirizzo e coordinamento<br />
tecnico sono sottoposti a revisione periodica.<br />
2. La Giunta regionale propone all’Assemblea legislativa regionale<br />
gli atti di indirizzo e coordinamento tecnico di cui al<br />
comma 1, sentite le associazioni di rappresentanza dei lavoratori<br />
e delle imprese di settore, gli enti ed organismi competenti<br />
in materia, nonché gli ordini, i collegi professionali e le organizzazioni<br />
di categoria interessati.<br />
3. I requisiti di cui al comma 1 sono formulati in termini<br />
prestazionali e sono definiti avendo riguardo alle tipologie<br />
d’intervento, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza<br />
al fine di ridurre al minimo l’impatto sulle costruzioni.<br />
4. La Giunta regionale adotta linee guida e soluzioni conformi<br />
mediante le quali è possibile realizzare le prestazioni di cui al<br />
comma 3 e ne assicura la diffusione a tutti gli operatori del<br />
settore.<br />
5. I Comuni adeguano il Regolamento Urbanistico Edilizio<br />
(RUE) a quanto previsto degli atti di indirizzo e coordinamento<br />
di cui al comma 1 in merito ai requisiti cogenti, entro sei<br />
mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della<br />
Regione. Trascorso tale termine i requisiti obbligatori trovano<br />
diretta applicazione.<br />
CAPO III<br />
Strumenti di incentivazione e disciplina<br />
dei contributi regionali<br />
Art. 7<br />
Incentivi al committente<br />
1. La Regione definisce gli incentivi economici, anche a seguito<br />
di accordi con altri enti interessati, a favore dei committenti<br />
che affidano l’esecuzione di lavori ad imprese che svolgono la<br />
loro attività secondo principi di responsabilità sociale, così<br />
come specificati nel presente articolo.<br />
2. Al fine di ottenere gli incentivi di cui al comma 1, l’esecuzione<br />
dei lavori deve essere affidata ad imprese che:<br />
a) si impegnino a garantire, in riferimento a tutta la durata dei<br />
lavori, l’accesso e lo svolgimento di sopralluoghi, da parte<br />
degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove<br />
si svolgono i lavori stessi, finalizzati a verificare l’applicazione<br />
delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della<br />
salute sui luoghi di lavoro, nonchè il rispetto delle norme<br />
contrattuali di lavoro vigenti e degli indici minimi di congruità<br />
ivi previsti, secondo modalità definite dal Comitato regionale<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 61 ILSOLE24ORE
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
Legislazione<br />
dicoordinamentodicuiall’articolo7deldecretolegislativon.<br />
81del2008;<br />
b) abbiano prodotto il certificato di iscrizione alla Camera di<br />
Commercio,Industria,ArtigianatoeAgricoltura(CCIAA)corredatodelladicitura“antimafia”,aisensidelledisposizionivigenti;<br />
c) si impegnino ad attuare gli accordi, ove esistenti, di cui<br />
all’articolo3,comma4,riconosciutidallaRegione;<br />
d) si impegnino ad applicare gli standard formativi per l’apprendistatoinediliziaindividuatidallaGiuntaregionale;<br />
e) nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente<br />
pericolosi, si impegnino a sottoscrivere ed attuare gli<br />
accordi, ove esistenti, di cui all’articolo 3, comma 5, riconosciutidallaRegione;<br />
f) si impegnino ad adottare idonei sistemi informatici di controllo<br />
e registrazione automatica delle presenze autorizzate<br />
nei cantieri, volti al riconoscimento dell’identità, dell’accesso<br />
e della permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori<br />
autorizzati,secondomodalitàdefinitedallaRegione;<br />
g) si impegnino a dare applicazione ai contratti collettivi,<br />
nazionaleeterritoriale,invigoreperilsettoreeperlazonain<br />
cuièubicatoilcantieree,inparticolare,inordineallemodalitàdiiscrizioneallacassaedileoveprevistadaisuddettiaccordicollettivi.<br />
3. Qualora l’impresa esecutrice si avvalga nello svolgimento<br />
delle attività di cantiere, a qualunque titolo, di soggetti o<br />
impreseterze,gliincentividicuialcomma1sonoriconosciuti<br />
a condizione che anche tali soggetti o imprese soddisfino le<br />
medesime condizioni previste per l’impresa incaricata dal<br />
committente.<br />
4.LaGiuntaregionale,inconformitàaiprincipiedallefinalità<br />
dellapresentelegge,sentitoilComitatoregionaledicoordinamento<br />
di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del<br />
2008elacompetenteCommissioneassembleare,puòmodificare,integrareograduarelecondizionieirequisitidicuiai<br />
commi2e3.<br />
5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, la Giunta<br />
regionale definisce le modalità di presentazione dell’istanza<br />
relativaagliincentivieconomicidicuialcomma1,nonchéle<br />
modalitàdiriconoscimento,erogazione,controlloerevocadi<br />
cuiaicommi6e7.<br />
6.Lecondizionieirequisitidicuialcomma2sonodichiarati<br />
dall’impresa ai sensi delle disposizioni vigenti e trasmessi al<br />
committentecheprovvedeatrasmetterelarelativadocumentazione<br />
all’amministrazione competente prima dell’inizio dei<br />
lavori.Copiadelledichiarazionidicuialcomma2,èdetenuta<br />
dall’impresanelcantieredurantetuttaladuratadeilavori,al<br />
finediconsentirelaloroverificadapartedeglienticompetenti<br />
e degli organismi paritetici di settore, i quali, in caso di<br />
difformità rispetto agli obblighi previsti dalle disposizioni vigentiinmateriadisicurezzaetuteladellasaluteedellavoro,<br />
provvedonoadarnesegnalazioneagliorganicompetenti.<br />
7. L’amministrazione competente procede alla revoca degli<br />
incentivi economici di cui al comma 1, qualora nei confronti<br />
ILSOLE24ORE 62<br />
del committente sia stata pronunciata sentenza di condanna<br />
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna<br />
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della<br />
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di<br />
procedura penale, in riferimento alle fattispecie previste dall’articolo157,comma1,letterea)eb)deldecretolegislativo<br />
n.81del2008.<br />
Art. 8<br />
Incentivi alle imprese<br />
1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla<br />
concessione di contributi alle imprese edili previsti dalle<br />
vigentileggiregionalidisettore,prevedechetrairequisitio<br />
i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti<br />
l’impegnoadattuarelivelliulterioririspettoaquantoprevistodalledisposizionivigentiinmateriadituteladellasalute<br />
e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, così come specificati<br />
da un apposito atto approvato dalla Giunta regionale, in<br />
coerenza con i principi della responsabilità sociale delle<br />
imprese.<br />
2.LaRegionepromuovelasottoscrizionediaccordi:<br />
a)conglientipubblicicompetentialfinedifavorirelapiù<br />
ampia e coordinata applicazione degli incentivi e dei<br />
benefici previsti dalle disposizioni vigenti in materia di<br />
obblighi assicurativi e previdenziali, nonché di sicurezza<br />
deilavoratori;<br />
b)congliistitutidicredito,consorzifidieconleassociazionidi<br />
rappresentanzadelleimprese,finalizzatiadagevolarel’accesso<br />
al credito per le imprese che realizzino interventi volti a<br />
garantirelivelliulterioririspettoaquantoprevistodalledisposizionivigentiinmateriadituteladellasaluteesicurezzadei<br />
lavoratorineicantieri.<br />
Art. 9<br />
Disposizioni relative alla tutela e sicurezza del lavoro<br />
nei cantieri di edilizia residenziale pubblica e sociale<br />
1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla<br />
concessione di contributi richiesti da committenti per la<br />
realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica<br />
o sociale previsti dalle vigenti leggi regionali di settore,<br />
prevede che tra i requisiti e i criteri di valutazione vi siano<br />
anchequelliriguardantil’impegnoadattuarelivelliulteriori<br />
rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in<br />
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei<br />
cantieri.<br />
2.Qualorailcontributodicuialcomma1vengarichiestoda<br />
entipubblici,laconcessionedellostessoèsubordinatal’impegnodell’enterichiedentediprevederel’obbligo,perl’impresa<br />
esecutrice,diattuarelivelliulterioririspettoaquantoprevisto<br />
dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e<br />
sicurezzadeilavoratorineicantieri.<br />
3.Aifinidell’applicazionedelpresentearticolo,laGiuntaregionale,conappositoatto,specificailivelliulterioridicuiaicommi<br />
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1 e 2 sulla base delle condizioni e dei requisiti previsti dall’articolo<br />
7.<br />
Art. 10<br />
Selezione degli operatori economici<br />
che realizzano lavori pubblici<br />
1. Qualora il contratto sia affidato con il criterio dell’offerta<br />
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del<br />
decreto legislativo n. 163 del 2006, la stazione appaltante può<br />
prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, che uno dei<br />
subcriteri di valutazione dell’offerta sia costituito dall’impegno<br />
per l’impresa aggiudicataria di soddisfare, prima dell’inizio dei<br />
lavori, le condizioni preordinate al miglioramento delle condizioni<br />
di sicurezza dei lavoratori nel cantiere ove verranno svolti i<br />
lavori, rispetto ai livelli minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti.<br />
Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.<br />
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PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
Legislazione<br />
I LIBRI DI AMBIENTE & SICUREZZA<br />
Art. 11<br />
Norma finanziaria<br />
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto previsto<br />
dall’articolo 7 della presente legge si fa fronte mediante<br />
l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi<br />
capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della<br />
necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo<br />
37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40<br />
(Ordinamento contabile della Regione EmiliaRomagna,<br />
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo<br />
1972, n. 4).<br />
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della<br />
Regione.<br />
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare<br />
come legge della Regione EmiliaRomagna. l<br />
LA SICUREZZA NEI CANTIERI<br />
TEMPORANEI E MOBILI<br />
M. Vigone<br />
L'entrata in vigore di una riforma legislativa pone spesso grandi dubbi<br />
sull'interpretazione del testo normativo. Questo è successo anche con la pubblicazione<br />
del nuovo Testo Unico sulla sicurezza del lavoro. Per agevolare la comprensione<br />
delle nuove disposizioni in tema di cantieri temporanei e mobili, il<br />
volume raccoglie tutta la normativa riguardante gli obblighi del committente,<br />
del responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione<br />
dei lavori, dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. Ampio spazio è<br />
riservato alla prevenzione degli infortuni nei lavori in quota e nelle costruzioni<br />
(scavi, ponteggi e impalcature, ponteggi fissi e mobili, demolizioni).<br />
Ogni norma è, corredata da utili schede contenenti gli adempimenti, le modalità<br />
pratiche utili, le norme tecniche esistenti per applicare i dispositivi di legge,<br />
nonché le sanzioni previste per le eventuali inadempienze.<br />
Completa il volume un cd con una selezione della legislazione e della prassi di<br />
riferimento.<br />
Pagg. 416 – € 45,00<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 63 ILSOLE24ORE<br />
Gruppo<br />
La cultura dei fatti.
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Articolo<br />
l Interessanti proposte sulla sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo<br />
In tempi ormai brevi dovrebbe essere pubblicato il decreto “correttivo” al Testo unico sicurezza,<br />
che dovrebbe modificare in modo sostanziale buona parte del D.Lgs. n. 81/2008, rivelatosi<br />
quasi subito in diverse parti lacunoso o non sufficientemente chiaro; proprio per far fronte alle<br />
difficoltà applicative del testo soprattutto nel settore dei cantieri temporanei o mobili il gruppo<br />
regionale edilizia delle ASL della Regione Lazio ha elaborato ed emanato alcune indicazioni (linee<br />
guida) volte a facilitare l’interpretazione delle principali norme del Titolo IV (lavori nei cantieri<br />
temporanei o mobili) la cui applicazione si è rivelata particolarmente ostica.<br />
ILSOLE24ORE 64<br />
Su sicurezza in cantiere e TU<br />
alcune indicazioni operative<br />
dalle ASLRegione Lazio<br />
l di Gabriele Taddia,avvocatoinFerrara<br />
Ildocumentodelcoordinamentodeidirettori<br />
SPRESALdelleASLdellaRegioneLazio30<br />
settembre2008,«Primeindicazionioperative<br />
perl’applicazionedelD.Lgs.n.81/2008.TitoloIVcantieritemporaneiomobili»,conserva<br />
un sicuro interesse nonostante la prossima<br />
emanazione del correttivo, anche in considerazionedelfattochenonèancoradatosapere<br />
quandoildecretolegislativomodificativodel<br />
Testo unico, depositato presso la Conferenza<br />
StatoRegioni, entrerà effettivamente in vigore,<br />
posto comunque il limite ultimo del 16<br />
agosto 2009 per la definitiva emanazione. Il<br />
documento è una vera e propria linea guida,<br />
strutturata in modo da analizzare nel dettaglio<br />
alcune norme contenute nel Titolo IV,<br />
D.Lgs. n. 81/2008, analisi che si presenta<br />
come di sicuro interesse anche per via della<br />
parte di “modulistica” allegata in calce al documento.<br />
Inrealtà, nonmancanelcomplessodeltesto<br />
qualchepassaggiononcompletamentecondi<br />
visibile,purtenendocontodelfattochediverse<br />
norme introdotte ex novo nel D.Lgs. n.<br />
81/2008 sono estremamente carenti dal<br />
punto di vista del coordinamento con il resto<br />
del corpo normativo, con conseguente estrema<br />
difficoltà nel capire il senso di alcune disposizioni.<br />
Responsabilitàdicommittente<br />
eresponsabilelavori<br />
Èilcaso,peresempio,dellevalutazionicompiute<br />
nelle linee guida sulla responsabilità di<br />
committente e responsabile dei lavori; il documento<br />
delle ASL laziali, riprendendo un<br />
filone dottrinale che ha trovato sostenitori di<br />
indubbioprestigio,haaffermatoche«nelcaso<br />
in cui vi sia un incarico di progettazione e di<br />
controllosull’esecuzionedell’operac’èsemprela<br />
figuradelresponsabiledeilavori.Taleinterpretazione,giàcondivisadalgruppodilavoroediliziainterregionale,risultaconfermatadalfattocheilcomma2dell’art.93metteincapoobbli<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
ghispecificialsoloresponsabiledeilavori».<br />
Questa interpretazione è nata a causa della<br />
formulazioneassolutamenteinfelicedelladefinizionedi<br />
«responsabile dei lavori»contenuta<br />
nell’art. 89, comma 1, lettera c), D.Lgs. n.<br />
81/2008,ilqualelohadefinitocomeil«soggettoincaricatodalcommittentedellaprogettazione<br />
o del controllo dell’esecuzione dell’opera;<br />
talesoggettocoincideconilprogettistainfasedi<br />
progettazione dell’opera e con il direttore dei<br />
lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel<br />
campodiapplicazionedeldecretolegislativo12<br />
aprile2006n.163esuccessivemodificazioni,<br />
ilresponsabiledeilavorièilresponsabileunico<br />
delprocedimento».<br />
NelvigoredelD.Lgs.n.494/1996erachiaro<br />
chelanominadellostessoresponsabilefosse<br />
lasciata alla piena libertà del committente, il<br />
qualepotevapacificamentescegliere«se»nominareunsoggettochefosseinsuavecedelegato<br />
all’attuazione delle norme legate alla sicurezza<br />
nel cantiere e, soprattutto, «chi» nominare<br />
non essendo la scelta in alcun modo<br />
condizionatadaltestodilegge.<br />
LanuovadefinizionediresponsabiledeilavoricontenutanelTestounicohacomplicatole<br />
cosepoiché,nellaprecedente versione, infatti,ilresponsabiledeilavorieradefinitocomeilsoggettoche«puòessereincaricatodalcommittenteaifinidellaprogettazioneodellaesecuzioneodelcontrollodell’esecuzionedell’opera»;<br />
insostanza, ilTestounico,oltreavincolarela<br />
scelta soggettiva del professionista da nominare,haancheeliminatol’inciso«soggettoche<br />
può essere nominato», facendo sorgere in alcuni<br />
interpreti la convinzione che il legislatoreavessevolutoobbligatoriamentelapresenza<br />
di un soggetto responsabile in vece del<br />
committente.<br />
In realtà una lettura più attenta e articolata<br />
del Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, porta a<br />
conclusioniopposte;èpossibileosservare,infatti,cometutteledisposizioniseguenticontinuanoafarriferimentoaobblighialternativi<br />
del committente o del responsabile dei lavori<br />
e, pertanto, emerge così un quadro che<br />
portaaconcludererispettoall’assenzadiuna<br />
automaticitàrispettoallapresenzadelRL.<br />
In tal senso ha disposto l’art. 90, D.Lgs. n.<br />
81/2008, «Obblighi del committente o del responsabiledeilavori»,che,riprendendoquantoprevistodalD.Lgs.n.494/1996,haprevistoilrapportofracommittenteeresponsabile<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
Articolo<br />
deilavoricomealternativoenonesclusivoin<br />
favore del responsabile lavori rispetto agli<br />
adempimenti imposti dal Titolo IV; l’obbligo<br />
èsempreconfiguratoacaricodelcommittente,<br />
come primo soggetto responsabile tenuto<br />
all’adempimento «o», in via subordinata, a<br />
caricodelresponsabiledeilavori.<br />
Se la nomina fosse effettivamente obbligatoria<br />
oppure addirittura automatica, non vi sarebbe<br />
ragione per prevedere un’alternatività<br />
di obblighi. All’adempimento sarebbe tenuto<br />
ilresponsabiledeilavoriinluogodelcommittente,alqualeresiduerebbealpiùunoneredi<br />
vigilanzarispettoall’attivitàdeldelegato.<br />
Anche l’art. 93 ha ridotto le responsabilità<br />
connesse all'adempimento degli obblighi «limitatamente<br />
all’incarico conferito al responsabile<br />
dei lavori»; è espressamente prevista,<br />
quindi,lanecessitàdiunincaricodelcommittentealresponsabiledeilavoriaffinchécostui<br />
sia costituito responsabile in base a quanto<br />
concordatoconlostessocommittente.<br />
Gli “appalti pubblici”<br />
Per quanto concerne il “settore pubblico”,<br />
l’art.89haprecisatoche,nelcampodiapplicazione<br />
del decreto legislativo 12 aprile<br />
2006, n. 163, il responsabile dei lavori è il<br />
responsabile unico del procedimento. La differenza<br />
con l’art. 3, D.Lgs. n. 494/1996, è<br />
evidente, la norma non fa più riferimento,<br />
come in precedenza, al settore degli appalti<br />
pubblici, ma al campo di applicazione del<br />
D.Lgs.n.163/2006.<br />
Pertanto, ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. n. 163/<br />
2006,lastazioneappaltantedevedesignare,<br />
quale RUP, un soggetto in possesso del titolo<br />
«distudioecompetenzaadeguatiinrelazioneai<br />
compiti per cui è nominato. Per i lavori e i<br />
servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura<br />
deve essere un tecnico. Per le amministrazioni<br />
aggiudicatricideveessereundipendentediruolo.Incasodiaccertatacarenzadidipendentidi<br />
ruoloinpossessodiprofessionalitàadeguate,le<br />
amministrazioniaggiudicatricinominanoilresponsabiledelprocedimentotraipropridipendentiinservizio».<br />
Quindi, non è da escludere che se il RUP,<br />
qualeresponsabiledeilavori,devecoincidere<br />
conilcoordinatoreinfasediprogettazione,lo<br />
stessodebbaavereititolinecessariperesercitarequestoruolo.<br />
Lestazioniappaltantichenonsonopubbliche<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 65 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 66<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
Articolo<br />
amministrazioniedentipubblici,inconformità<br />
ai principi della legge 7 agosto 1990, n.<br />
241, devono individuare, secondo i propri<br />
ordinamenti,unoopiùsoggettiaiqualiaffidareicompitipropridelresponsabiledelprocedimento,<br />
limitatamente al rispetto delle norme<br />
del presente codice alla cui osservanza<br />
sonotenuti [1] .<br />
Ècondivisibile,invece,l’elencazionedegliobblighi<br />
del responsabile dei lavori contenuta<br />
neldocumentodelleASLlaziali.Quantoalle<br />
responsabilitàdelcommittentestesso,neldocumentosonochiaritequelleresidualirispettoagliobblighidelcommittente;atalproposito,ènecessariosottolinearecheinassenzadi<br />
un obbligo di nomina il committente può<br />
decideredinonassegnarealresponsabiledei<br />
lavorialcunicompitichepuòsvolgeredirettamente.Unaconsiderazionechemeritagrandeattenzione,chetuttavianonèpienamentecondivisibile,èrelativaallaverificadell’idoneitàtecnica<br />
delle imprese; nel documento è evidenziato<br />
che «secondo i regolamenti vigenti in<br />
materia di lavori pubblici, è possibile che una<br />
Ditta/Impresa si avvalga, tramite la formula<br />
dell’avvalimento,dicapacitàe/orequisitidialtraImpresaaifinidelraggiungimentodeirequisitiminiminecessariperl’idoneitàtecnicoprofessionale.<br />
In tali casi la scelta della formula<br />
dell’avvalimento deve essere evidenziata nel<br />
contratto di appalto o in altro documento con<br />
valenza contrattuale con l’indicazione dell’impresadicuicisiavvale.Siritienechelaformula<br />
dell’avvalimentosiaestendibileanchealcasodi<br />
appaltiprivati».<br />
Nulla questio circa la prima parte delle indicazionisull’avvalimento,con<br />
laprecisazioneche<br />
ilricorsoaquestaformuladevenecessariamenteessereesplicitatoinfasedidomandadipartecipazioneallagarapubblica;l’ultimapartedel<br />
discorso, nel quale si estende l’avvalimento al<br />
settore privato, pur essendo sicuramente interessanteeaffascinantedalpuntodivistagiuridico,nonconvincedeltutto.Èopportunoricordare,infatti,chel’avvalimentoèunistitutodinaturasquisitamentepubblicistica,inseritonelcodicedegliappaltipubblici<br />
al fine di ampliare al massimo la platea dei<br />
possibilipartecipantiaunagara(quindi,assicurarelamassimaconcorrenza)negliappaltinei<br />
quali è difficilmente ipotizzabile che una sola<br />
impresasiaingradodipossederetuttiirequisiti<br />
necessari per realizzare al meglio l’opera o il<br />
servizioe,altempostesso,lastazioneappaltante<br />
intenda limitare (pur alla soglia massima<br />
consentita)ilricorsoalsubappalto.Infatti,quello<br />
dei lavori pubblici è un settore speciale, nel<br />
quale le garanzie per la stazione appaltante e,<br />
quindi,perilfruitoredell’operasono(odovrebberoessere)molteplicietalidanonmetterein<br />
alcun modo in pericolo la qualità complessiva<br />
dell’offerta anche in presenza di una impresa<br />
nondirettamentequalificataperlarealizzazionedell’opera.<br />
Bendiversoè,invece,ilsettoreprivato,dovele<br />
necessitàdicontrollosonomaggioriedovela<br />
carenzadicompetenzetecnicheoeconomiche<br />
è supplita solo con altri meccanismi quali il<br />
subappalto o il nolo di attrezzature; se si ammettesse<br />
l’avvalimento nel settore privato, si<br />
potrebbeancherealizzareunaggiramentodellenormeintemadiresponsabilitàsolidaledelcommittenteconl’appaltatoreoilsubappaltatore<br />
per le retribuzioni dei dipendenti dell’appaltatore,<br />
ovvero della responsabilità ex art.<br />
26,comma4,Testounicosicurezza.<br />
La tesi è sicuramente interessante, tuttavia<br />
non sembra rispondere al dettato normativo<br />
che in nessun caso ha previsto l’estensione<br />
dell’avvalimentoalsettoreprivato.<br />
Sono condivisibili, invece, le considerazioni<br />
svolte in ordine agli obblighi incombenti ex<br />
art. 97 sul datore di lavoro dell’impresa affidataria;<br />
la linea guida ha precisato che deve<br />
«ritenersi soddisfatto l’obbligo di cui sopra da<br />
partedelladittaaffidataria,nelmomentoincui<br />
lastessapredispongaunpercorsoorganizzativo<br />
specifico e documentato e verificabile, comunque<br />
in linea con quanto previsto dall’art. 30<br />
commi 2, 3, 4. Si ritiene che il datore di lavoro<br />
della ditta affidataria, al fine di vigilare sulle<br />
imprese subappaltatrici, non possa utilizzare<br />
personale o usufruire delle capacità organizzative<br />
delle imprese stesse», una considerazione<br />
sicuramente apprezzabile.<br />
Lanormanonlohaprecisato,maèassolutamenteinopportunoanzi,deveessereconside<br />
1) Per maggiori informazioni sull’argomento si veda, dello stesso Autore, Responsabile dei lavori: la decisione sulla<br />
nominaèobbligatoriaofacoltativa?,in<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>n.8/2009,pag.52.<br />
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ato vietato, che controllore e controllato<br />
coincidano, come sarebbe nel caso in cui il<br />
datoredilavorodell’impresaaffidatariautilizzasse<br />
personale o risorse del subappaltatore<br />
pericontrolliacaricodelsubappaltatoremedesimo.<br />
Lasospensionedell’attività<br />
Estremamente interessanti sono anche gli<br />
esempiapplicativisuicasidisospensionedell’efficaciadeltitoloabilitativo;inquestasezione<br />
e in quella dedicata alla interdizione dell’attività<br />
imprenditoriale, le linee guida delle<br />
ASL laziali hanno fornito il contributo di<br />
maggioreinteresseequalitàinquantoappare<br />
utilissimoilricorsoacasipraticiperverificare<br />
l’applicazione della norma. Si rimanda alla<br />
lettura dei singoli approfondimenti contenuti<br />
nel documento, i quali appaiono estremamente<br />
chiari e non necessitano di particolari<br />
considerazioni.<br />
Per quanto concerne la sospensione dell’attività,<br />
il documento ha precisato opportuna<br />
Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.<br />
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PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Articolo<br />
mentechel’organodivigilanza,nelmomento<br />
in cui si avvede dell’esistenza di una grave e<br />
reiterata violazione (che, quindi, legittima la<br />
sospensione dell’attività) deve attivarsi con<br />
duepercorsifralorodistinti:<br />
l uno di carattere penale con la redazione<br />
del verbale di ispezione e di prescrizione<br />
che contesta all’interessato la violazione<br />
dellanorma;<br />
l un altro di carattere amministrativo con<br />
l’adozione del provvedimento di sospensionedell’attività.Seguel’indicazioneprecisadeipercorsidiimpugnazione.<br />
Nel complesso le linee guida appaiono come<br />
unostrumentodiindubbiautilitàperconsentireall’imprenditoredinonincorrereinviolazionidettatedalledifficoltàinterpretativedellenorme.Ildocumentopresentaanchealcuniaspettichemeritanounapprofondimentocritico,<br />
ma che sicuramente contribuiscono ad<br />
ampliare il dibattito su una normativa mai<br />
sufficientementechiara. l<br />
I LIBRI DI AMBIENTE & SICUREZZA<br />
SICUREZZA SUL LAVORO:<br />
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ<br />
di M. Vigone<br />
L'impresa, sia di grandi che di piccole dimensioni, ha una serie di<br />
adempimenti che consistono, fra gli altri, in denunce, registrazioni,<br />
collaudi, verifiche, richieste di autorizzazioni.<br />
Il volume analizza, sotto forma di schede, ogni argomento trattato dal<br />
nuovo Testo unico sulla sicurezza, Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008,<br />
riportando: il testo di legge da rispettare, l'indicazione degli<br />
adempimenti, le modalità pratiche utili al perseguimento del fine voluto,<br />
nonché le sanzioni previste per le eventuali inadempienze.<br />
Completa l’opera un CD-Rom contenente tutta la normativa e la prassi<br />
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ILSOLE24ORE 68<br />
GRANDI RISCHI<br />
FocusTUOsservatorioISPESLArticolo<br />
LA PREVENZIONE INCENDI NEL TU SICUREZZA<br />
l di Marcello Tambone<br />
1° Ricercatore Dipartimento Tecnologie di sicurezza - ISPESL<br />
Presente fin dall’antichità, il rischio di incendio ha sempre caratterizzato qualsiasi<br />
attività antropica. Tra le numerose cause da cui derivavano gli incedi nel passato,<br />
possono essere evidenziate quelle dovute al largo impiego del legno come elemento<br />
costruttivo, ovvero alla mancanza di una idonea prevenzione incendi nei luoghi di<br />
lavoro. Ma se è vero che a partire dalla seconda metà dell’800 il legno utilizzato<br />
nelle costruzioni è era stato progressivamente sostituito da altri materiali non<br />
combustibili, è altrettanto vero che altri pericoli provenivano dalle nuove<br />
architetture, come quelli derivati delle maggiori difficoltà di esodo, o quelli<br />
provenienti dalla presenza di strutture metalliche poco affidabili in caso d’incendio<br />
o ancora quelli originati dai ”nuovi” gas d’incendio provenienti dalla combustione<br />
di materiali di rivestimento, di finitura e di arredo. Oggi, al fine di realizzare una<br />
idonea prevenzione incendi, è necessario che ogni datore di lavoro provveda<br />
a effettuare una idonea valutazione dei rischi d’incendio dei luoghi di lavoro,<br />
ad adottare idonee misure per la riduzione dei pericoli d’incendio e a formare<br />
e informare tutti lavoratori esposti.<br />
L’incendio è sempre stato ed è tutt’ora<br />
uno dei maggiori pericoli in<br />
tutte le attività umane. Infatti,<br />
grandi incendi, in passato, hanno<br />
devastato popolosi quartieri o, addirittura,<br />
intere città [1] , in parte per<br />
il massiccio impiego del legno come:<br />
l elemento portante (aree mediterranee);<br />
l materiale da costruzione (aree<br />
del nord Europa);<br />
Osservatorio<br />
acuradell’Ufficio<br />
RelazioniconilPubblico<br />
in parte per la mancanza di:<br />
l opportuna prevenzione nelle attività<br />
lavorative;<br />
l appropriati “corpi” organizzati,<br />
addestrati e muniti di mezzi, dispositivi<br />
e attrezzature per la<br />
lotta alle calamità in genere e<br />
agli incendi in particolare;<br />
l necessaria informazione delle<br />
persone sul comportamento da<br />
adottare in caso di incendio.<br />
D’altronde, se è vero che le strutture<br />
realizzate con materiali<br />
combustibili sono andate in gran<br />
parte scomparendo già a partire<br />
dal XIX secolo e sostituite con il<br />
ferro, la ghisa, l’acciaio e il cemento<br />
armato, è altrettanto vero<br />
che nuove problematiche si sono<br />
sviluppate nelle architetture a<br />
partire dalla seconda metà dell’800,<br />
come:<br />
l la maggiore difficoltà di esodo<br />
1) Peresempio,gliincendidiRomadel64d.C.(volontario),diLondradel798edel982,diVeneziadel1106,diDresdadel1491,diOslodel<br />
1624,diLondradel1665,diEdimburgodel1700,diCopenaghendel1728,diStoccolmadel1751,diCostantinopolidel1750-1756-<br />
1782-1784-1870,diMoscadel1812(semidistruttadaglistessirussipercacciareNapoleoneBonaparte),diChicagodel1871,diParigi<br />
del 1871, di Boston del 1872, di San Francisco del 1906 (incendio determinato dalla scoppio delle tubature del gas a seguito di un<br />
disastrosoterremoto),diBruxellesdel1910,diTokiodel1923.<br />
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in caso d’incendio, dovuta<br />
ai notevoli sviluppi in altezza<br />
delle nuove architetture (come,<br />
per esempio, i primi grattacieli<br />
nordamericani);<br />
l la presenza di strutture metalliche,<br />
poco affidabili in caso d’incendio;<br />
l i pericolosissimi gas d’incendio<br />
provenienti dai nuovi materiali<br />
di rivestimento, di finitura e di<br />
arredo, come l’acido cianidrico,<br />
l’acido cloridrico, l’acroleina,<br />
il fosgene, l’ammoniaca<br />
ecc., che si sono aggiunti ai<br />
consueti pericoli dovuti a carenza<br />
di ossigeno nell’area interessata<br />
dall’incendio, a fumi<br />
visibili, a gas d’incendio come<br />
l’anidride carbonica, l’ossido<br />
di carbonio ecc.<br />
Per far fronte alle vecchie e alle<br />
nuove problematiche legate all’incendio,<br />
anche in Italia, a partire<br />
dal 1955, il legislatore ha provveduto<br />
all’emanazione di un corpus<br />
di norme in materia antincendio<br />
nei luoghi di lavoro, con le quali è<br />
stata indicata la strada da percorrere<br />
per:<br />
l prevenire l’insorgenza di un incendio<br />
e la sua eventuale propagazione;<br />
l mettere in salvo, nel minore<br />
tempo possibile, le persone presenti<br />
sul luogo del sinistro;<br />
l combattere l’incendio con le<br />
attrezzature, i mezzi e i dispositivi<br />
antincendio (quando possibile).<br />
Ai fini della prevenzione è necessario<br />
provvedere alla realizzazione<br />
di opere di ingegneria con criteri<br />
antincendio, all’installazione<br />
di mezzi necessari alla lotta al-<br />
GRANDI RISCHI<br />
FocusTUOsservatorioISPESLArticolo<br />
l’incendio, al costante controllo e<br />
manutenzione, all’adozione di<br />
opportune misure organizzative e<br />
gestionali, alla formazione e all’informazione<br />
dei lavoratori.<br />
OPERE DI INGEGNERIA<br />
CON CRITERI ANTINCENDIO<br />
Le opere di ingegneria devono essere<br />
realizzate con criteri antincendio<br />
(a cura dei progettisti e dei<br />
costruttori), quindi, già attrezzate,<br />
prima della loro messa in servizio,<br />
con:<br />
l strutture resistenti al fuoco;<br />
l compartimentazioni (parte/i della<br />
struttura edilizia delimitata da<br />
elementi costruttivi con resistenza<br />
al fuoco REI predeterminata);<br />
la compartimentazione comprende<br />
i solai (compartimentazione<br />
orizzontale), le pareti divisorie<br />
(compartimentazione verticale) e<br />
le porte;<br />
l percorsi di esodo “protetti”;<br />
l scale interne “protette”, a<br />
“prova di fumo”, a “prova di<br />
fumo con zona filtro semplice”,<br />
o con “disimpegno mantenuto<br />
in soprapressione” o, ancora,<br />
con “canna di ventilazione”<br />
sfociante sopra la<br />
copertura ecc., installate in<br />
posizione contrapposta (quando<br />
sono più di una);<br />
l scale di sicurezza esterne, costruite<br />
con materiali incombustibili,<br />
installate in una posizione<br />
tale da non poter essere raggiunte<br />
dagli effetti di un<br />
incendio (gas d’incendio, fumo,<br />
calore e fiamme), e in posizione<br />
contrapposta (quando risultano<br />
presenti più di una scala);<br />
l uscite di emergenza costituite<br />
di un numero di moduli (1 modulo<br />
è pari a 0,60 m) proporzionali<br />
al numero massimo previsto delle<br />
persone in esodo di emergenza,<br />
ubicate in posizione contrapposta<br />
(quando risultano<br />
presenti più di una uscita di<br />
emergenza) [2] .<br />
MEZZI ANTINCENDIO<br />
Ai fini della lotta antincendio, è<br />
necessario provvedere all’installazione,<br />
all’interno dei luoghi<br />
di lavoro (a cura del datore di<br />
lavoro in collaborazione con il<br />
RSPP), di:<br />
l estintori portatili (numero, tipologia,<br />
capacità e ubicazione);<br />
l estintori carrellati (numero, tipologia,<br />
capacità e ubicazione);<br />
l idranti e naspi (numero, ubicazione);<br />
l attacchi di mandata per autopompe<br />
(numero, ubicazione);<br />
l rivelatori d’incendio (numero,<br />
tipologia e ubicazione);<br />
l impianti di spegnimento automatico<br />
e/o manuale d’incendio (numero,<br />
tipologia e ubicazione);<br />
l impianti di allarme acustici e/<br />
od ottici, ad attivazione automatica<br />
e/o manuale;<br />
l dispositivi di illuminazione di<br />
emergenza (numero, tipologia e<br />
ubicazione);<br />
l porte resistenti al fuoco (caratteristiche<br />
e ubicazione);<br />
l vie e uscite di emergenza;<br />
l segnaletica di salute e di sicurezza<br />
sul lavoro, tipologia e ubicazione<br />
(cartelli di “divieto”, di<br />
“avvertimento”, di “prescrizione”,<br />
di “salvataggio”, di “soccorso”,<br />
“antincendio”, che evidenziano<br />
“ostacoli”;<br />
2) Per esempio, il decretodelMinisterodell’Interno22febbraio2006,«Approvazionedellaregolatecnicadiprevenzioneincendiperla<br />
progettazione,lacostruzioneel’eserciziodiedificie/olocalidestinatiaduffici».<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 69 ILSOLE24ORE
l segnaletica “aggiuntiva”, come<br />
le planimetrie dei luoghi di lavoro,<br />
dove siano riportate le seguenti<br />
informazioni:<br />
- la posizione di colui che guarda<br />
il cartello;<br />
- il percorso più breve per il raggiungimento<br />
di una uscita di sicurezza<br />
o di un luogo sicuro;<br />
- l’ubicazione delle scale di<br />
emergenza e quella dei dispositivi<br />
di lotta agli incendi (estintori<br />
e idranti);<br />
l armadi con attrezzature antincendio<br />
(contenenti, per esempio,<br />
secchiello di sabbia, picozzino,<br />
coperta antifiamma,<br />
lampada di emergenza autoalimentata<br />
ecc.), DPI (come, per<br />
esempio, elmetto con visiera,<br />
indumenti ignifughi, guanti antiustione,<br />
stivali in gomma,<br />
maschera antigas, autorespiratore<br />
ecc.), numero, contenuti,<br />
ubicazione ecc. [3] .<br />
CONTROLLO<br />
E MANUTENZIONE<br />
Per ottenere una efficace prevenzione<br />
degli incendi è opportuno effettuare<br />
il controllo e la manutenzione<br />
degli impianti, dei dispositivi,<br />
delle attrezzature e dei mezzi<br />
antincendio presenti nei luoghi di<br />
lavoro (a cura del datore di lavoro),<br />
affinché il loro livello di sicurezza<br />
non scada nel tempo [4] .<br />
MISURE ORGANIZZATIVE<br />
E GESTIONALI<br />
È opportuno adottare misure organizzative<br />
e gestionali (a cura del<br />
datore di lavoro in collaborazione<br />
del RSPP), quando, a seguito della<br />
valutazione dei rischi, di quella<br />
ILSOLE24ORE 70<br />
GRANDI RISCHI<br />
FocusTUOsservatorioISPESLArticolo<br />
d’incendio e del piano di emergenza,<br />
sono individuate particolari<br />
difficoltà nell’esodo, come, per<br />
esempio, quando:<br />
l in un luogo di lavoro risulta presente<br />
una o più persone “diversamente<br />
abili” (punto 8.3, Allegato<br />
VIII al D.M. 10 marzo 1998,<br />
«Assistenza alle persone disabili<br />
in caso di incendio», e circolare<br />
del Ministero dell’Interno 1°<br />
marzo 2002, n. 4, «Linee guida<br />
per la valutazione della sicurezza<br />
antincendio nei luoghi di lavoro<br />
ove siano presenti persone<br />
disabili»);<br />
l la struttura edilizia presenta<br />
vincoli architettonici o urbanistici<br />
e, quindi, è necessario porre<br />
in essere opportune misure<br />
precauzionali per lo sfollamento<br />
delle persone in caso di emergenza<br />
(decreto del Ministero dei<br />
Beni culturali e ambientali 20<br />
maggio 1992, n. 569, «Regolamento<br />
contenente norme di sicurezza<br />
antincendio per gli edifici<br />
storici e artistici destinati a<br />
musei, gallerie, esposizioni e<br />
mostre») ecc.<br />
FORMAZIONE<br />
E INFORMAZIONE<br />
Il datore di lavoro deve provvedere<br />
alla formazione e all’informazione<br />
dei lavoratori sui pericoli d’incendio<br />
nei luoghi di lavoro e sul comportamento<br />
che deve essere adottato in<br />
caso di una emergenza incendio. In<br />
particolare, i lavoratori sono:<br />
l informati:<br />
- sui rischi d’incendio legati all’attività<br />
svolta;<br />
- sui rischi di incendio legati alle<br />
specifiche mansioni svolte;<br />
- sulle misure di prevenzione e<br />
3) Sivedanogliartt.17,43e46,D.Lgs.9aprile2008,n.81,egliartt.2e5,D.M.10marzo1998.<br />
4) Sivedal’art.18,D.Lgs.9aprile2008,n.81.<br />
di protezione incendi adottate<br />
nel luogo di lavoro con particolare<br />
riferimento:<br />
a) all’osservanza delle misure di<br />
prevenzione incendi e relativo corretto<br />
comportamento negli ambienti<br />
di lavoro;<br />
b) al divieto di utilizzo degli ascensori<br />
per l’evacuazione in caso d’incendio;<br />
c) all’importanza di tenere chiuse<br />
le porte resistenti al fuoco (REI);<br />
d) alle modalità di apertura delle<br />
porte di uscita;<br />
- sull’ubicazione delle vie di<br />
uscita;<br />
- sulle procedure che devono essere<br />
adottate in caso di incendio<br />
e, in particolare:<br />
a) le azioni da attuare in caso di<br />
incendio;<br />
b) l’azionamento del segnale di allarme;<br />
c) le procedure da porre in essere al<br />
momento dell’attivazione dell’allarme,<br />
nella fase di esodo, fino al<br />
punto di raccolta in un luogo sicuro;<br />
- sui nominativi dei lavoratori<br />
incaricati della gestione dell’emergenza<br />
incendio e di pronto<br />
soccorso;<br />
- sul nominativo del RSPP dell’azienda.<br />
formati:<br />
- sui rischi di incendio correlati<br />
al posto di lavoro (come, per<br />
esempio, i lavoratori addetti all’utilizzo<br />
di sostanze infiammabili<br />
ovvero di attrezzature a<br />
fiamma libera);<br />
- quando svolgono incarichi di<br />
prevenzione, di lotta antincendio<br />
ovvero di gestione delle<br />
emergenze. In questo caso, la<br />
formazione dovrà essere conforme<br />
ai contenuti dell’Allegato<br />
IX al D.M. 10 marzo 1998. l<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
GRANDI RISCHI<br />
Articolo<br />
l Sostanze pericolose. L’ADR 2009 fornisce osservazioni e chiarimenti sul riutilizzo<br />
Imballaggi ricondizionati:<br />
nuove prescrizioni e prove<br />
per il recupero dei contenitori<br />
Il recupero e riutilizzo degli imballaggi di dimensioni ridotte per motivi di rischio l’ADR non<br />
prevede processi di ricondizionamento per i grandi imballaggi e per i GIR sono attività<br />
ricondotte alle prescrizioni riguardanti gli “imballaggi ricondizionati”, poiché nell’ADR manca<br />
la definizione di “imballaggio recuperato”. Ogni imballaggio destinato a subire trattamento di<br />
ricondizionamento deve recare i marchi prescritti dall’ADR in forma permanente. I marchi destinati<br />
agli imballaggi ricondizionati non devono indicare caratteristiche funzionali superiori a quelle per<br />
le quali il prototipo originale è stato provato e marcato. Quest’ultimo aspetto è fondamentale nel<br />
campo delle merci pericolose regolamentato da prescrizioni più restrittive e cautelative di quelle<br />
previste nella norma ambientale del recupero dei rifiuti di imballaggio.<br />
l di Filippo BonfattieMichele Rotunno,DangerousGoodsSafetyAdvisorADReconsulenti<br />
ambientali-EcoricercheS.r.l.<br />
Il capitolo 1.2 dell’accordo ADR definisce<br />
“imballaggio”unoopiùrecipientieognialtro<br />
elemento o materiale necessario per permettere<br />
ai recipienti di svolgere la loro funzione<br />
dicontenimentoealtrefunzionidisicurezza.<br />
L’accordo definisce varie tipologie di imballaggio:<br />
combinato, composito, di soccorso,<br />
esterno, intermedio, interno, metallico leggero,<br />
ricondizionato, ricostruito, riutilizzato, a<br />
tenutadipolveri.<br />
Leprescrizionirelativeallacostruzioneealle<br />
prove di conformità degli imballaggi sono riportate<br />
nel capitolo 6.1 dell’accordo. Si deve<br />
notare comunque che l’ADR considera imballaggiirecipientidicapacitànonsuperioreai450leche,unavoltariempiti,nonpresentinomassanettasuperiorea400kg.Tuttavia<br />
quest’ultimo valore di massa costituisce un<br />
limitesuperioreedeveesserevalutatoinfun<br />
zione del gruppo di imballaggio delle merci<br />
pericolosecontenute(sivedalasezione4.1.4<br />
dell’accordo).<br />
Irecipientidicapacitàsuperiorea450lecon<br />
massanettamassimasuperiorea400kg(ma<br />
convolumeinferiorea3m 3 )vengonodefiniti<br />
dall’ADR“grandiimballaggi”esonoprogettati<br />
per movimentazione meccanica. L’ADR riportaleprescrizionidicostruzioneeleprove<br />
tecnichealcapitolo6.6.<br />
Gli imballaggi trasportabili rigidi o flessibili<br />
diversi da quelli specificati nel capitolo 6.1<br />
dell’accordovengono,infine,definitiGIR,ovvero<br />
“grandi imballaggi per il trasporto alla<br />
rinfusa”. Progettati per la movimentazione<br />
meccanica, i GIR hanno capacità non superiore<br />
a 3 m 3 per le materie solide e liquide a<br />
medio e basso rischio dei gruppi di imballaggioIIeIIIecapacitànonsuperiorea1,5<br />
m 3<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 71 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 72<br />
GRANDI RISCHI<br />
Articolo<br />
perlemateriesolidedigruppodiimballaggio<br />
I nel caso di GIR flessibili, di plastica rigida,<br />
compositi, di cartone o di legno. Qualora siano<br />
di materiale metallico, per le materie di<br />
gruppodiimballaggioI,iGIRpossonoavere<br />
capacità fino a 3 m 3 . Le prescrizioni relative<br />
alla costruzione e le prove sono riportate nel<br />
capitolo6.5dell’accordo.<br />
Nellapraticaquotidiana,èpossibileimbattersiinimballaggiderivantidaprocessodirecupero,ovveroricondizionati.Illegislatoreponeregolechiareinmeritoalladisciplinadiomologazione<br />
degli imballaggi, delle prove che<br />
essi devono subire prima di essere utilizzati,<br />
in funzione del tipo di merce pericolosa, e<br />
delle marcature che essi debbono riportare,<br />
sia che si tratti di imballaggi nuovi, sia che si<br />
tratti di recipienti ricondizionati. La sottosezione<br />
6.1.1.4 dell’accordo stabilisce, infatti,<br />
che gli imballaggi devono essere fabbricati,<br />
ricondizionatieprovatisecondounprogramma<br />
di garanzia di qualità, giudicato soddisfacente<br />
dall’autorità competente, in modo che<br />
ogni imballaggio soddisfi le prescrizioni del<br />
capitolo6.1dell’accordo.<br />
Gli utilizzatori degli imballaggi, tuttavia, non<br />
mostranosemprealtrettantacautelanellaverifica<br />
degli imballaggi acquistati, soprattutto<br />
quandoquestiprovengonodaunprocessodi<br />
recupero. Molti imballaggi che hanno contenuto<br />
merci pericolose e non pericolose, vengono<br />
avviati a procedure di recupero sia in<br />
regime semplificato ai sensi dell’art. 216,<br />
D.Lgs.n.152/2006 [1] esuccessivemodifiche<br />
e integrazioni (soprattutto nel caso degli imballaggi<br />
non pericolosi codificati con CER<br />
15.01.02, 15.01.04, 15.01.05, 15.01.06,<br />
15.01.09), sia in regime ordinario ai sensi<br />
dell’art.208delmedesimodispostonormativo(èquestoilcasodegliimballaggipericolosi,ovverochehannocontenutomercepericolosa,codificaticonCER15.01.10*e15.01.11*).<br />
In questo caso le società che effettuano il<br />
trattamento dei rifiuti di imballaggio e che<br />
operano sul territorio nazionale in regime di<br />
comunicazione o autorizzazione alle attività<br />
direcuperoR3,R4,R5,oltrealciclodirecupero<br />
previsto nella propria autorizzazione finalizzato<br />
alla trasformazione del rifiuto in<br />
materia prima secondaria, ovvero “mps”, de<br />
vonorispettareancheledisposizioniexsottosezione<br />
6.1.3.8 dell’ADR e quelle della definizionediimballaggioricondizionatodicuial<br />
capitolo 1.2 dell’accordo. Poiché nell’ADR<br />
mancaladefinizionediimballaggiorecuperato,<br />
si ritiene che la materia prima secondaria<br />
derivante dal processo di recupero di un imballaggiopossaesserericonducibilearagione<br />
all’“imballaggioricondizionato”.<br />
Siricorda,però,chel’ADRdefiniscerigorosamente<br />
l’“imballaggio ricondizionato”, ovvero<br />
esso può essere un fusto metallico ripulito<br />
affinché i materiali di costruzione ritrovino il<br />
loroaspettoiniziale,essendostatirimossitutti<br />
icontenuti,lacorrosioneinternaedesterna,i<br />
rivestimentiesternieleetichette.Ilcontenitore<br />
deve essere ripristinato nella sua forma e<br />
nel suo profilo originale, essendo stati raddrizzati<br />
(se necessario) e resi stagni gli orli e<br />
sostituite tutte le guarnizioni di tenuta che<br />
non facciano parte dell’imballaggio, e deve<br />
essere,infine,ispezionatodopolaripuliturae<br />
prima di essere verniciato. Non sono conformi<br />
al processo di ricondizionamento imballaggichepresentinocorrosionepervaiolatura<br />
(pitting corrosion), per crevice corrosion o per<br />
corrosione generalizzata, così come non lo<br />
sonosepresentanoevidentidifettiallafilettaturaochiusuredanneggiate.<br />
Anche gli imballaggi di plastica, quali fusti e<br />
taniche,possonoesserericondizionatiapatto<br />
chesianostatiripulitipermostrareimateriali<br />
di costruzione, dopo l’eliminazione di ogni<br />
residuo del carico, dei rivestimenti esterni e<br />
delle etichette. Devono, inoltre, essere stati<br />
sostituiti tutti i giunti che non abbiano fatto<br />
parteintegrantedell’imballaggioedeveessereeffettuataunaispezionedopolaripulitura.<br />
Imballaggi che presentano incisioni, piegature,fessure,filettatureochiusuredanneggiate<br />
o altri difetti visibili non sono conformi al<br />
processodiricondizionamento.<br />
Permotividirischiodovutiallalorocapienza,<br />
l’ADR non prevede processi di ricondizionamentoperigrandiimballaggieperiGIR.<br />
Giuridicamente le caratteristiche funzionali<br />
richiestedallegislatorenelcampodellemerci<br />
pericolose sono sicuramente più restrittive e<br />
cautelativediquelleprevistenellanormaambientale<br />
del recupero dei rifiuti di imballag<br />
1) «Normeinmateriaambientale»(inS.O.n.96allaGazzettaUfficialedel14aprile2006,n.88).<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
Esempio di marcatura presente<br />
su imballaggio ricondizionato<br />
3H1/Y1.2/150/06<br />
I/ROSSI RECUPERI/09/RL<br />
gio.Ovviamentelarispostarisiedenellafinalità<br />
che ha l’imballaggio recuperato e nella<br />
volontàdellegislatoredinonrichiedereprove<br />
direcuperotroppooneroseperquegliimballaggi<br />
che non saranno destinati a contenere<br />
mercipericolose.<br />
Leaziendecherecuperanogliimballaggiper<br />
immetterli sul mercato come “mps”, o effettuandounasemplicelavorazioneconto/terziperunadittaritirando,ricondizionandoerendendoallamedesimadittaglistessiimballaggi<br />
(debitamente identificati), devono quindi<br />
rispettareanchequantorichiestodall’ADRin<br />
materia,ovveroquantoprescrittoallesottosezioni6.1.3.8e6.1.3.9dellanorma.Ladittacheeffettuailricondizionamentodell’imballaggio<br />
deve apporre un marchio durevolecomprendentenell’ordine:<br />
l il nome dello Stato nel quale è stato effet<br />
GRANDI RISCHI<br />
Articolo<br />
tuato il ricondizionamento, indicato nella<br />
sigladistintivaprevistaperiveicolineltrafficointernazionale;<br />
l il nome della società che ricondiziona o<br />
altraidentificazionedell’imballaggiospecificatadall’autoritàcompetente;<br />
l l’anno di ricondizionamento, la lettera “R”<br />
e,perogniimballaggiocheabbiasuperato<br />
la prova di tenuta prescritta al 6.1.1.3, la<br />
letteraaddizionale“L”.<br />
Un esempio di marcatura presente su un im<br />
ballaggio ricondizionato può essere la se<br />
Fonte: GSE, 2008<br />
guente:<br />
Ogni imballaggio suscettibile di subire trattamento<br />
di ricondizionamento deve recare i<br />
marchi prescritti dall’ADR in forma permanente(adesempioappostoperimbutitura).<br />
Qualora dopo le operazioni di recupero e ricondizionamentoimarchiprescrittial6.1.3.1<br />
dell’ADR (marcatura UN) non appaiano più<br />
né sul coperchio, né sulla virola di un fusto<br />
metallico, il ricondizionatore deve applicarli<br />
in una forma durevole, seguiti dai marchi soprariportati.Questimarchinondevonoindicare<br />
caratteristiche funzionali superiori a<br />
quelleperlequaliilprototipooriginaleèstato<br />
provatoemarcato.Qualoragliimballaggifossero<br />
fabbricati in materia plastica riciclata,<br />
dovràessereappostaancheladicitura“REC”<br />
inprossimitàdelmarchioprescrittoal6.1.3.1,<br />
facendosalvalaqualitàdellamateriaplastica<br />
recuperata ai sensi del D.M. 5 febbraio<br />
1998 [2] esuccessivemodificheeintegrazioni,<br />
oveapplicabile. l<br />
2) «Individuazionedeirifiutinonpericolosisottopostialleproceduresemplificatedirecuperoaisensidegliarticoli31<br />
e33deldecretolegislativo5febbraio1997,n.22»(inS.O.n.72allaGazzettaUfficialedel16aprile1998,n.88).<br />
Norme, progetti, appalti, mercati.<br />
Informazioni e abbonamenti al sito http://vetrina.ilsole24ore.com/ediliziaterritorio<br />
Figura 1<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 73 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 74<br />
GRANDIRISCHI<br />
Domandeerisposte<br />
Quesiti sull’antincendio<br />
l acuradi Mario Abate,DirettoreViceDirigente,ComandoprovincialeVVF-Milano<br />
Cointestazione del CPI<br />
DOMANDA<br />
Un’esposizionediautoèstatarealizzatainunedificioausoesclusivocostituitodaduepianifuoriterrasulla<br />
basediunprogettoapprovatonel2001.<br />
Alpianoterra,disuperficieparia900m 2 ,èrealizzatalaveraepropriaesposizioneaccessibilealpubblico.<br />
Alpianoprimo,disuperficieparia900m 2 ,èstatorealizzatoildepositodiautoveicoli(prividicarburantee<br />
con alimentazione elettrica disconnessa). Per portare le auto al piano primo è installato un apposito<br />
montacarichi. Ilproprietariohadecisodidividereinduel’edificioediaffittareledueporzionidell’edificioa<br />
duesocietàdivenditadiautodistinte.<br />
Alpianoterrasarannorealizzati,pertanto,duecompartimentiprividicomunicazionieconaccessiindipendentidestinatientrambiaesposizioneautoaccessibilealpubblico.<br />
Alprimopianosarannorealizzatiduecompartimentidestinatiadepositodiautoveicoli(prividicarburantee<br />
conalimentazioneelettricadisconnessa).<br />
Entrambeleporzioniavrannosuperficielordacomplessivasuperiorea400m 2 percuisarannoindividuabili<br />
comeattività87dicuialD.M.16febbraio1982.<br />
Ilmiodubbioriguardailmontacarichichesarebbeutilizzatoperportareleautoinentrambiidepositiautoal<br />
primopiano.Ilmontacarichisaràaccessibiledall’esterno(daspazioscoperto).Ilvanodelmontacarichiavrà<br />
resistenzaalfuocoREI120.AlpianoprimosaràrealizzatoundisimpegnodisbarcoREI120.Lacomunicazione<br />
con un compartimento (deposito auto) avverrà tramite porta REI 120 con autochiusura. La comunicazione<br />
conl’altrocompartimento(depositoauto)avverràtramitefiltroaprovadifumo.<br />
Chiaramente,questamodificacomportalarichiestadelparerediconformitàantincendio.<br />
Il fatto di avere il montacarichi in comune e l’impianto idrico antincendio in comune comporta il dover<br />
cointestareilcertificatodiprevenzioneincendialleduesocietà?<br />
RISPOSTA<br />
Perrispondereinmanieraprecisaoccorrerebbe<br />
verificare esattamente la configurazione<br />
delleattivitàdescritte.<br />
In linea di massima, quello che può determinarelanecessitàdicointestareilcertificatodiprevenzioneincendièlaconnessionefunzionalefraleduesezionidell’edificio.Laconnessione<br />
funzionale può essere determinata, più<br />
Larghezza delle scale e delle uscite di un albergo<br />
DOMANDA<br />
che dalla unicità dell’impianto antincendio,<br />
dalla fruizione non completamente distinta<br />
delledueattivitàe,quindi,dall’eventualeutilizzocomunedimontacarichi,diviediaccesso,diviediesodo,dicomandidiinterventodi<br />
emergenzaecc.<br />
Un altro elemento di valutazione può essere<br />
costituito dall’indipendenza dei comandi degli<br />
impianti (per esempio, elettrico, antincendio)perogniattività.<br />
Comesicalcolalalarghezzadellescalefacentipartedelsistemadiviediesododiun’attivitàalberghiera?<br />
Ai sensi del punto 7.6, «Larghezza totale delle uscite», D.M. 9 aprile 1994, «La larghezza totale delle<br />
uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo<br />
affollamentoprevistoelacapacitàdideflussodelpiano.<br />
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GRANDIRISCHI<br />
Domandeerisposte<br />
Perlestrutturericettivecheoccupanopiùdiduepianifuoriterra,lalarghezzatotaledelleviediuscitache<br />
immettonoall’apertovienecalcolatasommandoilmassimoaffollamentoprevistoinduepianiconsecutivi,<br />
conriferimentoaquelliaventimaggioreaffollamento».<br />
Dovendo calcolare la larghezza delle scale nonché il numero totale dei moduli di uscite di emergenza<br />
necessariaffinchèsiagarantitol’esodo,nelcasoincuiiduepianiamaggioraffollamentosianoilpianoterra<br />
(doveèpresenteilristorante,lahall,ilbar,lasalacolazioniecc.)eilprimopiano,conqualecriteriosicalcolala<br />
larghezzadellescale?<br />
Considerando la somma dell’affollamento del piano terra e del primo piano oppure, visto che le persone<br />
presentialpianoterranonutilizzanolescale,solol’affollamentodelprimopiano?<br />
RISPOSTA<br />
Lalarghezzadellescaledeveesseredeterminatainbaseall’affollamentoprevistoneidue<br />
pianiconsecutiviinelevazionecheospitanoil<br />
maggiornumerocomplessivodipersone.<br />
Quindi,escludendoilpianoterra,occorreindividuare<br />
i due piani consecutivi di massimo affollamento<br />
e calcolare la larghezza delle scale<br />
in base alla somma delle presenze di ciascun<br />
piano e alla capacità di deflusso prevista dal<br />
punto7.2,decretoministeriale9aprile1994.<br />
Viceversa, se, come spesso accade, le uscite<br />
del piano terra sono indipendenti dal vano<br />
scala, il dimensionamento delle uscite al pianoterradevetenercontodelmassimoaffollamentoprevistoaquestolivello.<br />
A queste uscite (o numero di moduli) calcolate<br />
perilpianoterraoccorreaggiungere,invece,ulteriori<br />
moduli di esodo per tenere conto delle<br />
scaleprovenientidaipianisuperioriqualoraqueste<br />
non immettano direttamente all’aperto ma,<br />
per esempio, conducano nella hall dell’albergo<br />
(neicasiincuiquestasituazioneèconsentita).<br />
Tramezzi di separazione tra corridoio e camera<br />
DOMANDA<br />
All’internodiunalbergo,sel’accessoallecamere,ubicatealprimo,alsecondoealterzopianofuoriterra(al<br />
pianoterraèpresentelahallelasalacolazioni),èrealizzatomedianteunballatoioesterno,itramezzidiseparazionetralecamereeicorridoidevonoesserecomunqueREI30?<br />
Poichélecameresarannorealizzateconunapareteparzialmentevetrataprospicienteproprioilballatoio,è<br />
necessariocomprendereseivetridovrannoessereREIoppure,seilballatoioèconsiderabileesterno(anche<br />
secopertodallaproiezionedelballatoiodelpianosuperiore),possonoessereditiponormale.<br />
RISPOSTA<br />
Il punto 6.5, «Corridoi», D.M. 9 aprile 1994,<br />
ha prescritto che «I tramezzi che separano le<br />
camere per ospiti dai corridoi devono avere<br />
caratteristichediresistenzaalfuocononinferioreaREI30.LeportedellecameredevonoaverecaratteristichenoninferioreaRE30condispositivodiautochiusura».Questoalfinediassicurareunaidoneacompartimentazionechegarantiscalafruibilitàdeicorridoicomeviediesodoincasodiincendio.<br />
Quindi, a rigore, anche nel caso prospettato,<br />
in cui i corridoi di piano sono costituiti da<br />
ballatoi esterni, i requisiti citati devono comunqueessererispettati.<br />
Infatti,incasodiincendio,ilballatoiopotrebbe<br />
essere investito dal fumo, che presumibilmente<br />
tenderebbe a disperdersi con relativa<br />
facilità, venendo interessato, inoltre, dall’irraggiamentotermicooriginatodallefiamme.<br />
Questa situazione potrebbe ritardare o addiritturaimpedirel’evacuazionedellepersonee<br />
deiclientiamenodinonavereadisposizione<br />
unballatoiosufficientementelargo.<br />
Aquest’ultimoriguardo,l’eventualesufficiente<br />
larghezza del ballatoio deve essere oggetto di<br />
valutazione in sede di esame del progetto da<br />
partedelcompetenteComandoprovincialedei<br />
Vigili del Fuoco sulla base degli esiti di una<br />
approfonditavalutazionedelrischioincendio.<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 75 ILSOLE24ORE
DOMANDA<br />
ILSOLE24ORE 76<br />
GRANDIRISCHI<br />
Domandeerisposte<br />
Una ditta, soggetta ai controlli di prevenzione incendi in quanto ricadente al punto 87, D.M. 16 febbraio<br />
1982,intendesepararecompletamenteleduepartidestinaterispettivamenteaesposizioneeadeposito,in<br />
mododanonesserepiùsoggettaallarichiestadelcertificatodiprevenzioneincendi.<br />
Inparticolare,siintenderebbeprocedereaunaseparazionecompletatraleduezonecreandolocalidistintie<br />
separati, con accessi indipendenti, e ognuno avente superficie inferiore a 400 m 2 . Nel primo locale la ditta<br />
svolgerebbe l’attività di vendita vera e propria, mentre il secondo locale sarebbe utilizzato per il deposito<br />
dellamerce.<br />
Inquestaeventualità,oltreanonraggiungerelesuperficiperfarrientrarel’attivitàtraquelledicuiaipunti<br />
87 e 88, D.M. 16 febbraio 1982, i quantitativi di materiali combustibili, presenti in ciascun locale, non<br />
configurerebberonemmenoaltreattivitàsoggettecompresenell’elencoallegatoallostessodecreto.<br />
Quindi, ricapitolando la ditta è sempre la stessa, l’attività è la stessa ma i due locali sono complementari e<br />
inscindibili.<br />
Unatalesituazionedeterminaancoral’esistenzadiunaattività87anchesenonc’èpiùunacomunicazione<br />
direttatraiduelocali?<br />
Oppure la separazione determina, sic et simpliciter, una non più necessaria osservanza della normativa<br />
antincendio?<br />
DOMANDA<br />
CPI per una attività frammentata<br />
RISPOSTA<br />
Unaseparazione,privadicomunicazioni,tralocalicompartimentatiaventiaccessidiversieindipendenti<br />
realizza certamente una frammentazionedelrischioincendiodiunaattività.Pertanto,selecaratteristichedelleattivitàsvolteneicompartimentirisultanoaldisottodelle<br />
soglie stabilite dall’elenco allegato al D.M. 16<br />
febbraio1982,qualilimitidiinteressedalpunto<br />
di vista della prevenzione incendi, le stesse<br />
possonoessereesclusedaicontrollidiprevenzioneincendie,quindi,dallarichiestadelcertificatodiprevenzioneincendi.<br />
Perilcasoprospettato,quindi,selasuperficiedel<br />
localevendita,comprensivadeiserviziedeidepositi<br />
con essa comunicanti, è inferiore ai 400<br />
m 2 , l’attività non può configurarsi rientrante al<br />
punto87,D.M.16febbraio1982.<br />
È necessario non confondere, però, l’assoggettabilitàaicontrollideiVigilidelFuococon<br />
l’osservanza dei criteri di sicurezza e delle<br />
normegeneralidiprevenzioneincendi.<br />
Conformità antincendio per un’isola ecologica<br />
Sistapredisponendolarichiestadiparerediconformitàantincendioperun’isolaecologica,nellaqualesono<br />
depositatidiversimaterialitracuicarta,legname,plastica,gommaecc.<br />
Siconfiguranocomedepositiancheseimaterialistazionanoincontainerall’aperto?<br />
RISPOSTA<br />
Aifinidellaassoggettabilitàall’obbligodicertificatodiprevenzioneincendi,occorreverificare<br />
semplicemente se ogni singola tipologia<br />
di deposito, quale legna, carta, plastica ecc.,<br />
possa o meno essere ricomprensibile in una<br />
delleattivitàdicuialD.M.16febbraio1982.<br />
Peresempio,considerandolacarta,lavocedi<br />
cui al punto 43, D.M. 16 febbraio 1982, ha<br />
compresoidepositiconcapacitàmaggioredi<br />
50 q, indipendentemente dal fatto che siano<br />
ubicatiall’apertooalchiuso.<br />
Quando il legislatore ha voluto escludere i<br />
depositi all’aperto, lo ha fatto espressamente,<br />
comealpunto46,D.M.16febbraio1982.<br />
Lostessovaleperquantospecificatoaipunti<br />
55e58,D.M.16febbraio1982.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
l Il TUA definisce criteri, procedure e modalità per lo svolgimento delle operazioni<br />
Stoccaggio abusivo di rifiuti:<br />
le responsabilità per la bonifica<br />
192, D.Lgs. n. 152/2006 disciplina il divieto di abbandono e deposito incontrollato di<br />
rifiuti sul suolo e la loro immissione, allo stato solido o liquido, nelle acque, imponendo al<br />
L’art.<br />
responsabile dell’inquinamento l’attuazione di misure di messa in sicurezza d’emergenza<br />
finalizzate a prevenire l’eventuale diffondersi di agenti inquinanti nell’ambiente circostante, oltre<br />
alla messa in moto del relativo procedimento amministrativo che permette la bonifica definitiva<br />
delle aree contaminate. La maggiore problematica per la pubblica amministrazione consiste nella<br />
ricerca del responsabile dell’inquinamento, soggetto principale da cui inizia l’attuazione del<br />
relativo procedimento amministrativo di bonifica dell’area inquinata. Positivamente deve<br />
considerarsi, inoltre, l’attuazione della procedura semplificata, che, tuttavia, risulta essere limitata<br />
dall’estensione della superficie dell’area contaminata.<br />
l diDarioManganaro,avvocato,affiliatoaInterprofessionalNetwork<br />
Attualmente, una delle maggiori problematiche<br />
legate all’ambiente riguarda l’inquinamento<br />
del suolo, del sottosuolo e dell’aria,<br />
dovutoadagentiinquinantidinaturasolidae<br />
liquida,solitamenteabbandonatiedepositati<br />
inmanieraincontrollatainsitieareesiapubblichecheprivate.Siassistecontinuamentee<br />
frequentemente a episodi che non solo danneggianol’ambienteeilterritoriocircostante,<br />
mamettonocostantementeinpericololavita<br />
elasalutedellepersone.<br />
Gli sforzi che sono stati fatti al fine di evitare<br />
l’insorgere di problematiche del genere sono<br />
notevolieilLegislatoreitalianohacercatodi<br />
adottarenelcorsodeltempotuttiipiùopportuni<br />
provvedimenti per la salvaguardia dell’ambientechecicircondaeincuiviviamo.<br />
Ildivietodiabbandono<br />
edepositoincontrollatodirifiuti<br />
Il divieto di abbandono e di deposito incontrollatodirifiutisulsuoloelaloroimmissione,<br />
allo stato solido o liquido, nelle acque, è prescrittodall’art.192,D.Lgs.n.152/2006(cosiddetto<br />
Testo unico ambientale). È opportuno<br />
precisare che l’abbandono e il deposito<br />
incontrollato di rifiuti sono fattispecie simili.<br />
Tuttavia, mentre il caso di abbandono di<br />
rifiutiècaratterizzatodall’accumulodeirifiuti<br />
stessiinevidentestatodiabbandono,ovvero<br />
lasciati con incuria e al degrado in aree pubbliche<br />
e private soggette a uso pubblico, per<br />
depositoincontrollatosiintendeunaccumulo<br />
di rifiuti sul sito, implicando un’ipotesi più<br />
rilevantedell’abbandonocheassumequasile<br />
vestididiscaricaegestionenonautorizzatadi<br />
rifiuti.<br />
Elementodifferenzialetraleduefattispecieè,<br />
infatti, quello dell’occasionalità dell’evento.<br />
Ogni qual volta si configuri questo elemento,<br />
l’evento posto in essere rientra nella<br />
fattispeciedell’abbandonodeirifiuti;nelmomento<br />
in cui, invece, l’abbandono dei rifiuti<br />
sia ripetuto sistematicamente e in maniera<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 77 ILSOLE24ORE
Tabella 1<br />
ILSOLE24ORE 78<br />
RIFIUTI E BONIFICHE<br />
Articolo<br />
Le procedure operative e amministrative previste<br />
Entro le 24 ore successive all’evento<br />
o all’individuazione di contaminazioni storiche<br />
l Comunicazione di un potenziale danno ambientale al Comune, alla Provincia,<br />
alla Regione, al Prefetto della Provincia che entro le 24 ore successive informa<br />
il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />
l Adozione delle necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza, che<br />
dovranno essere oggetto della comunicazione di cui al precedente punto<br />
l La comunicazione, non appena pervenuta, abilita l’operatore alla realizzazione<br />
degli interventi di prevenzione e messa in sicurezza<br />
l Se l’operatore non provvede, l’Autorità preposta al controllo irroga una<br />
sanzione amministrativa per ogni giorno di ritardo<br />
l Il Comune e la Regione verificano l’efficacia degli interventi di messa in<br />
sicurezza d’emergenza da adottare e possono fissare prescrizioni ed integrazioni<br />
permanente, si rientra nella fattispecie del<br />
depositoincontrollato.<br />
Occorre evidenziare che l’abbandono e il deposito<br />
incontrollato sul suolo possono riguardare<br />
diverse tipologie di rifiuti; pertanto, è di<br />
fondamentale importanza accertare e comprenderelapresenzadieventualisostanzepericoloseconelevatotassodiinquinamento,se<br />
si tratta di rifiuti solidi o allo stato liquido, sia<br />
per l’individuazione del diverso regime sanzionatoriosiaperl’adozionediefficacimisure<br />
dituteladell’ambienteedellasalutepubblica.<br />
Ilregimesanzionatorio,chevieneapplicatoa<br />
chiviolailpredettodivieto,èdisciplinatodall’art.255esegg.,D.Lgs.n.152/2006(cosiddetto<br />
“Testo unico ambientale”) e s.m.i., che<br />
trova applicazione sulla base delle diverse<br />
fattispeciechesipossonoverificare.<br />
Inparticolare,l’art.255prevedel’applicazione<br />
di una sanzione amministrativa che può<br />
andareda105a620euroe,nelcasoincuisi<br />
trattidiabbandonoedepositoincontrollatodi<br />
rifiuti ritenuti non pericolosi e non ingombranti,<br />
la predetta sanzione viene ulteriormentediminuita.<br />
Tuttavia, in questo ambito, occorre precisare<br />
chelasanzionepuòassumerecaratterepenaleoltrecheamministrativo.Infatti,nelcasoincuilecondottediabbando<br />
no e di deposito incontrollato di rifiuti siano<br />
posteinesseredasoggettititolaridiimpreseo<br />
enti(art.256,comma2),lasanzioneapplicata<br />
prevede l’arresto da tre mesi a un anno o<br />
l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, se si<br />
tratta di rifiuti non pericolosi, mentre, se si<br />
tratta di rifiuti pericolosi, la pena applicata è<br />
rappresentata dall’arresto da sei mesi a due<br />
anni, con conseguente applicazione di una<br />
ammenda che può andare da 2.600 a<br />
26.000euro.<br />
La sanzione rappresenta una pena contravvenzionale,comelamaggiorpartedeireatiin<br />
materia ambientale; ciò implica che, ai fini<br />
dell’applicazione della pena, sia sufficiente<br />
l’esistenza dell’elemento soggettivo della colpa,chesihaquandol’evento,anchesepreveduto,<br />
non è voluto dall’agente e si verifica a<br />
causa di negligenza o imprudenza o imperizia,<br />
ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti,ordiniodiscipline.<br />
Ovviamente,laresponsabilitàperlepredette<br />
sanzionipenalièpersonale;quindi,ogniqual<br />
volta si configuri il reato di abbandono e depositoincontrollatodirifiuti,occorreràaccertareeindividuareilsoggettoresponsabile.Se,<br />
nelcasodelleditteindividuali,l’accertamento<br />
el’individuazionedelresponsabilepuòessere<br />
piùsemplice,nelcasodellesocietàoccorrerà<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
Le procedure operative e amministrative previste<br />
verificareconattenzioneachieffettivamente<br />
sia stata conferita la rappresentanza legale<br />
della società e a chi erano stati conferiti i<br />
relativi poteri di gestione societaria, che gli<br />
avrebbero permesso di non violare questo<br />
divieto.<br />
Nelcasodiaziendestrutturatealivellosocietario<br />
in maniera più complessa, qualora il<br />
rappresentantelegaleabbiadelegatoadaltri,<br />
in tutto o in parte, le proprie mansioni, in<br />
quantosoggettochepuòsottoporreacontrollo<br />
l’operato del proprio delegato, è ovvio che<br />
lo stesso risponderà a titolo di responsabile,<br />
qualora sia consapevole delle relative inadempienze<br />
del delegato e non abbia provvedutoadadottareneisuoiconfrontigliopportuniprovvedimenti.<br />
Isiticontaminatiel’esclusione<br />
dellaresponsabilitàdelproprietario<br />
Prima di passare all’analisi delle procedura<br />
operativeeamministrativeperlabonificadei<br />
siticontaminati,occorrefareunabreverifles<br />
RIFIUTIEBONIFICHE<br />
Articolo<br />
Entro le 72 ore successive all’evento<br />
(cioè entro le 48 ore successive al termine indicato nella tabella 1)<br />
Il responsabile inquinamento svolge attività di indagine preliminare<br />
Non superamento CSC: chiusura procedimento<br />
con invio autocertificazione<br />
al Comune e alla Provincia entro<br />
48 ore dalla comunicazione, ferma<br />
restando l’attività di verifica e controllo<br />
dell’autorità competente.<br />
Superamento CSC: comunicazione<br />
immediata al Comune e alla Provincia<br />
con la descrizione delle misure di<br />
prevenzione e d’emergenza adottate<br />
nei successivi 30 giorni.<br />
Il responsabile inquinamento presenta<br />
al Comune, alla Provincia e alla Regione<br />
il piano di caratterizzazione.<br />
Nei successivi 30 giorni la Regione<br />
convoca la conferenza dei servizi e<br />
autorizza il piano di caratterizzazione<br />
con eventuali prescrizioni.<br />
sione sia sulla definizione di siti contaminati,<br />
nonchésull’eventualeesclusionediresponsabilitàdapartedelproprietariodell’area.Percomprendereseunsitorisultaesserecontaminato,occorreprendereariferimentodue<br />
parametrivalutativi:<br />
l le“concentrazioni soglia di contaminazione”<br />
(CSC), che riguardano i livelli di<br />
contaminazione delle matrici ambientali<br />
checostituisconovalorialdisopradeiqualiènecessarialacaratterizzazionedelsitoe<br />
l'analisidirischiositospecifica;<br />
l le “concentrazioni soglia di rischio”<br />
(CSR),cheriguardanoilivellidicontaminazione<br />
delle matrici ambientali, da determinare<br />
caso per caso con l'applicazione della<br />
proceduradianalisidirischiositospecifica,<br />
ilcuisuperamentorichiedelamessainsicurezzaelabonifica;questovaloreidentificailivellidicontaminazioneresidualiaccettabili,<br />
calcolati mediante analisi di rischio, sui<br />
quali impostare gli interventi di messa in<br />
sicurezzae/obonifica.<br />
Tabella2<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 79 ILSOLE24ORE
Tabella 3<br />
ILSOLE24ORE 80<br />
RIFIUTI E BONIFICHE<br />
Articolo<br />
Le procedure operative e amministrative previste<br />
Entro sei mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione<br />
Il responsabile presenta alla Regione i risultati dell’analisi di rischio, sulla base<br />
delle risultanze della caratterizzazione. La Regione approva il documento di<br />
analisi di rischio entro i 60 giorni dalla ricezione dello stesso, tramite delibera<br />
della Conferenza dei Servizi<br />
1) Se l’analisi di rischio dimostra che<br />
ci sono concentrazioni contaminanti<br />
< CSR, si conclude il procedimento<br />
e la Conferenza dei Servizi<br />
può prescrivere un piano di monitoraggio<br />
che deve essere approvato<br />
dalla Regione nei successivi 30<br />
giorni.<br />
Sullabasedeipredettiparametrisipuòavere:<br />
l un sito soltanto potenzialmente contaminato<br />
nel quale uno o più valori di concentrazionedellesostanzeinquinanti,rilevatinellematriciambientali,risultinosuperiori<br />
ai valori di concentrazione soglia di<br />
contaminazione(CSC)e/o<br />
l un sito contaminato a tutti gli effettinel<br />
qualeivaloridelleconcentrazionisogliadi<br />
rischio(CSR),determinaticonl'applicazione<br />
della procedura di analisi di rischio,<br />
risultanosuperati.<br />
Pertanto, nel momento in cui i predetti parametri<br />
risultano superati, vi può essere un interventodellapubblicaamministrazioneche,<br />
nell’eserciziodellepropriefunzioni,unavolta<br />
individuatiisitineiqualivengaaccertatochei<br />
livellidicontaminazionesonosuperioriaivaloridiconcentrazionesogliadicontaminazione(CSC),nedannocomunicazioneallaregione,allaprovinciaealcomuneterritorialmente<br />
competenti; a questo punto, la provincia,<br />
ricevuta la predetta comunicazione, dopo<br />
2) Se l’analisi di rischio dimostra che<br />
ci sono concentrazioni contaminanti<br />
> CSR, il responsabile, entro 6<br />
mesi dalla approvazione del documento<br />
di analisi del rischio, presenta<br />
il progetto di bonifica o di messa<br />
in sicurezza operativa o permanente.<br />
Entro 60 giorni dal ricevimento<br />
del progetto di cui sopra, la Regione<br />
lo approva con eventuali<br />
prescrizioni e integrazioni e acquisito<br />
il parere del Comune e della<br />
Provincia<br />
aversvoltoleopportuneindaginivolteaidentificare<br />
il responsabile dell’evento di superamentodellesogliedicontaminazioneesentitoilcomune,diffida,conordinanzamotivata,ilresponsabiledellapotenzialecontaminazione,nonchéilproprietariodelsito,aprovvedereadavviarelaproceduraoperativaamministrativavoltaallabonificadelsitocontaminato.<br />
Tuttavia, può accadere che il responsabile<br />
dellacontaminazionenonsiaindividuabileo<br />
non provveda e non prenda provvedimento<br />
neanche il proprietario del sito né altro soggettointeressato;inquestocaso,l’oneredegli<br />
interventi,cherisultasseronecessarialfinedi<br />
porre rimedio alla contaminazione del sito,<br />
dovrannoessereadottatidallastessaamministrazionecompetente.Daquinasceilproblemarelativoall’eventualeresponsabilitàdelproprietariodelsitocontaminatoedèproprioinmeritoaquestopuntochesivuolebrevementeporrel’attenzione<br />
sulla eventuale responsabilità del proprieta<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
io dell’area in cui l’illecito di abbandono o<br />
deposito incontrollato di rifiuti viene commesso,inquanto,ilpiùdellevolte,accadeche<br />
un soggetto, per quanto estraneo al fatto, diventi<br />
oggettivamente responsabile in quanto<br />
proprietario dell’area e per semplice responsabilità<br />
oggettiva; si evince chiaramente che,<br />
congiuntamente all’autore materiale dell’illecito,<br />
può rispondere, altresì, il proprietario<br />
dell’area, al quale , peraltro, la responsabilità<br />
èimputabilesoltantoatitolodidoloocolpa.<br />
Pertanto risulterà fondamentale, sulla base<br />
degliaccertamentichedovrannoessereeffettuati<br />
dalla pubblica amministrazione, individuare<br />
innanzitutto l’effettivo responsabile<br />
dell’illecitoambientalecommessoeverificare<br />
se il proprietario dell’area, o il soggetto che<br />
abbialadisponibilitàdelfondo,abbiapartecipato<br />
consapevolmente a questa attività o abbia<br />
colposamente omesso di provvedere a<br />
vietarlaoimpedirla,nelsensoche,pursapendo,<br />
abbia taciuto, oppure potesse venire a<br />
conoscenzadell’illecitoconunminimodidiligenza.<br />
Restapertantodadimostrareildoloolacolpa<br />
del proprietario, in quanto sullo stesso, purchénonsiailproduttoredeirifiuti,nonsussistealcunaresponsabilitàoggettivaqualesempliceproprietariodell’area.<br />
Il buon comportamento del proprietario di<br />
un’area,che,oltreadadottaretuttelemisure<br />
necessariepercercarediimpedirel’abbandono<br />
di rifiuti da parte di soggetti terzi, abbia<br />
collaborato fattivamente con la pubblica amministrazione,<br />
denunciando, altresì, l’illecito<br />
abbandono, è da considerare elemento sufficienteamanlevareilproprietariodell’areada<br />
qualsiasiformadiresponsabilità.<br />
Lo stesso art. 245, comma 2, Testo unico<br />
ambientale specifica che, fatti salvi gli obblighidelresponsabiledellapotenzialecontaminazionedelsitodabonificare,ilproprietarioo<br />
ilgestoredell'area,cherileviilsuperamentoo<br />
ilpericoloconcretoeattualedelsuperamento<br />
delle concentrazione soglia di contaminazione<br />
(CSC), deve darne comunicazione alla regione,<br />
alla provincia e al comune territorialmentecompetentieattuarelenecessariemisure<br />
di prevenzione. La provincia, una volta<br />
ricevutelecomunicazionidicuisopra,siattiva,sentitoilcomune,perl'identificazionedel<br />
soggettoresponsabilealfinedidarcorsoagli<br />
interventidibonifica.Nelcasoincui,infatti,la<br />
RIFIUTI E BONIFICHE<br />
Articolo<br />
pubblicaamministrazionenonsiaingradodi<br />
accertare l’autore dell’illecito e non si sia in<br />
gradodiprovarelacolpaoildolodelproprietariodell’area,laPAcompetentedeveordinarelabonificadeisiticontaminatiassumendoseneglioneri,salvofuturarivalsaneiconfrontidell’effettivoresponsabile.<br />
Pertanto,inconclusione,inlineadimassimaè<br />
possibile affermare che il proprietario di<br />
un’areacheadottiuncomportamentoattivoe<br />
diligenteperlatuteladell’ambienteenonsia<br />
rimasto assolutamente inerte, nel caso di abbandono<br />
o deposito incontrollato di rifiuti,<br />
nonrisponderàatitolodicolpaodolonell’illecito<br />
commesso da soggetti terzi ed effettivi<br />
responsabili.<br />
Procedure operative e amministrative<br />
per la bonifica dei siti contaminati<br />
Leprocedureoperativeeamministrative,che<br />
devonoessereadottateperlabonificadeisiti<br />
contaminati,comprendonoduefasidistinte:<br />
l messa in sicurezza e prevenzione dei<br />
siti contaminati, che si deve attuare nel<br />
momento in cui vi sia il verificarsi di un<br />
evento che possa appunto, anche potenzialmente,contaminareun’area;<br />
l laveraepropriaproceduracheporteràalla<br />
bonifica dei siti contaminati,operazione<br />
che viene avviata successivamente alla<br />
conclusionedellaprimafase.<br />
Messa in sicurezza e prevenzione<br />
L’art. 242, testo unico ambientale, specifica<br />
che, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente<br />
in grado di contaminare il sito, il<br />
responsabiledell’inquinamentodebbamettere<br />
in opera, entro ventiquattro ore, le misure<br />
necessariediprevenzioneenedebbadarele<br />
relative comunicazioni; l’operatore interessato<br />
deve adottare entro le ventiquattro ore, a<br />
propriespese,lenecessariemisurediprevenzioneedimessainsicurezza.<br />
L’operatore deve informare, con apposita comunicazione<br />
degli interventi più urgenti, il<br />
Comune, la Provincia, la Regione, nonché il<br />
Prefettodellaprovinciaterritorialmentecompetenti,<br />
che nelle ventiquattro ore successive<br />
deveinformareilMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>.<br />
La comunicazione deve contenere gli aspetti<br />
pertinentidellasituazionee,inparticolare,le<br />
generalità dell’operatore, le caratteristiche<br />
delsitointeressato,lematriciambientalipre<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 81 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 82<br />
RIFIUTI E BONIFICHE<br />
Articolo<br />
sumibilmentecoinvolteeladescrizionedegli<br />
interventi da eseguire. La comunicazione,<br />
non appena arriva al comune di pertinenza,<br />
abilita immediatamente l’operatore alla realizzazione<br />
degli interventi immediati (si veda<br />
latabella1).<br />
Gliinterventidimessainsicurezzasonofinalizzati<br />
alla rimozione e all’isolamento delle fonti<br />
inquinanti e al contenimento della diffusione<br />
degli inquinanti per impedire il contatto con<br />
l’uomoeconirecettoriambientalicircostanti.<br />
Il nuovo testo unico ambientale comprende<br />
cinque diverse definizioni riguardanti il concettodimessainsicurezza.<br />
l “misure di prevenzione”,checonsistono<br />
inquelleiniziativechepermettonodicontrastare<br />
un evento, un atto o un’omissione<br />
chehacreatounaminacciaimminenteper<br />
la salute o per l’ambiente, intesa come rischiosufficientementeprobabilechesiverifichi<br />
un danno sotto il profilo sanitarioambientaleinunfuturoealfinediimpedireilverificarsidiquestaminaccia;<br />
l “misure di riparazione”, che consistono<br />
in qualsiasi azione, tra cui misure di attenuazione<br />
o provvisorie, dirette a riparare,<br />
risanare o sostituire risorse naturali e/o<br />
servizinaturali;<br />
l “messa in sicurezza d’emergenza”, che<br />
riguarda ogni intervento immediato e a<br />
breve termine, da mettere in opera nelle<br />
condizioni di emergenza, in caso di eventi<br />
di contaminazione repentini di qualsiasi<br />
natura, in caso di rilasci accidentali o di<br />
improvvisoaccertamentodiunasituazione<br />
di contaminazione o di pericolo di contaminazione;<br />
questo intervento deve essere<br />
attoacontenereladiffusionedellesorgenti<br />
primarie di contaminazione. Le misure di<br />
messa in sicurezza d’emergenza devono<br />
essere adottate al verificarsi, per esempio,<br />
dieventiquali:<br />
concentrazioni attuali o potenziali dei<br />
vapori in spazi confinati prossime ai livelli<br />
diesplosività;<br />
presenza di quantità significative di prodotto<br />
in fase separata sul suolo o in corsi<br />
d’acqua;<br />
pericolodiincendiedesplosioni;<br />
contaminazionidipozzid’acquaautilizzo<br />
potabile;<br />
l “messa in sicurezza operativa”,checonsiste<br />
nell’insieme degli interventi eseguiti<br />
inunsitoconattivitàinesercizio,finalizzati<br />
agarantireunadeguatolivellodisicurezza<br />
perlepersoneeperl’ambiente,inattesadi<br />
ulteriori interventi di messa in sicurezza<br />
permanente o bonifica da realizzarsi alla<br />
cessazionedell’attività;essicomprendono,<br />
altresì,gliinterventidicontenimentodella<br />
contaminazione da mettere in atto in via<br />
transitoria in situazione di continuità e di<br />
compatibilità con le lavorazioni svolte nei<br />
sitiproduttiviinesercizio,finoall’esecuzionedellabonificaodellamessainsicurezza<br />
permanente;<br />
l “messa in sicurezza permanente”,consiste<br />
nell’insieme di interventi volti a isolare<br />
in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto<br />
alle matrici ambientali circostanti,<br />
così da garantire un elevato e definitivo<br />
livello di sicurezza per le persone e per<br />
l’ambiente.Questiinterventisonodaconsiderarsidefinitivineicasiincui,neisitinon<br />
interessati da attività produttive in esercizio,<br />
non sia possibile procedere alla rimozionedegliinquinanti.<br />
Gli interventi di messa in sicurezza d’urgenza<br />
sono, pertanto, mirati a rimuovere le fonti inquinanti<br />
primarie e secondarie e a evitare la<br />
diffusionedeicontaminantidalsitoversozone<br />
non inquinate e matrici ambientali adiacenti,<br />
per impedire dunque il contatto diretto della<br />
popolazioneconlacontaminazionepresente.<br />
Gli interventi di messa in sicurezza operativa<br />
si applicano, invece, ai siti contaminati in cui<br />
sonopresentiattivitàproduttiveinesercizioe<br />
sono finalizzati a minimizzare o a ridurre il<br />
rischioperlasalutepubblicaeperl’ambiente<br />
a livelli di accettabilità, attraverso contenimento<br />
degli inquinanti all’interno dei confini<br />
delsitoeallaprotezionedellematriciambientalisensibili.Infine,gliinterventidimessainsicurezzapermanente<br />
possono considerarsi quelli definitivisulsitononinteressatodaattivitàproduttiveinesercizio,alfinedirenderlofruibileper<br />
gliutilizziprevistidaglistrumentiurbanistici.<br />
La procedura operativa tradizionale<br />
Il responsabile dell’inquinamento, attuate le<br />
misurediprevenzioneconlemodalità esposte<br />
precedentemente, deve svolgere un’indaginepreliminaresuiparametrioggettodell’inquinamentonellezoneinteressate.<br />
Laproceduraoperativadeveesseredistintain<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
elazione all’accertato avvenuto superamento<br />
della concentrazione della soglia di contaminazione<br />
(CSC).<br />
Pertanto, occorrerà distinguere due ipotesi:<br />
l IpotesiA:laCSCnonrisultaesseresuperata;<br />
in questo caso, infatti, il responsabile<br />
dell’inquinamento, qualora abbia accertato<br />
che la CSC non sia stato superato, provvede<br />
al ripristino della zona contaminata, dandone<br />
comunque notizia con apposita autocertificazione<br />
al comune e alla provincia competenti<br />
per territorio entro 48 ore dalla comunicazione.<br />
L’autocertificazione, in questo<br />
caso, conclude il procedimento amministrativo,<br />
fatte salve le eventuali attività di verifica<br />
e di controllo che le pubbliche amministrazioni<br />
competenti vorranno mettere in atto (si<br />
veda latabella2).<br />
l Ipotesi B: la CSC è stato superata; in<br />
questo caso si innesta una procedura particolare<br />
anche qualora il CSC sia stato superato<br />
di un solo parametro. Il responsabile<br />
dell’inquinamento, infatti, avvedutosi del<br />
superamento della soglia del CSC, ne dà<br />
immediatamente notizia al Comune e alle<br />
Province competenti per territorio, con<br />
l’indicazione delle misure di messa in sicurezza<br />
del sito che sono state adottate; nei<br />
successivi 30 giorni, il responsabile dell’inquinamento<br />
presenta al comune, alla provincia<br />
nonché alla Regione competenti per<br />
territorio il cosiddetto piano di caratterizzazione.<br />
Entro i 30 giorni successivi, la<br />
regione convoca la conferenza dei servizi<br />
che autorizza il piano di caratterizzazione<br />
con eventuali modifiche e integrazioni<br />
Una volta terminato il passaggio del piano di<br />
caratterizzazione, sulla base delle risultanze<br />
che ne derivano bisognerà applicare la procedura<br />
di analisi del rischio CSR (concentrazione<br />
soglia rischio).<br />
Infatti, entro i sei mesi dall’approvazione del<br />
piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile<br />
dell’inquinamento, presenta alla regione<br />
i risultati dell’analisi del rischio; la conferenza<br />
dei servizi convocata dalla regione, a<br />
seguito dell’istruttoria volta in contraddittorio<br />
con il soggetto responsabile, approva il documento<br />
di analisi del rischio entro i 60 giorni<br />
dalla ricezione dello stesso.<br />
A questo punto, si aprono due ipotesi che<br />
riguardano il superamento o meno delle CSR:<br />
l Ipotesi 1: se le concentrazione dei conta<br />
RIFIUTI E BONIFICHE<br />
Articolo<br />
minati è inferiore alla CSR, la cnferenza dei<br />
servizi, con l’approvazione del documento<br />
dell’analisi di rischio, dichiara concluso positivamente<br />
il procedimento e il soggetto<br />
responsabile, in questo caso, entro 60 giorni<br />
dall’approvazione del documento, invia<br />
alla Provincia e alla Regione competenti un<br />
piano di monitoraggio da cui sono individuati<br />
i parametri da sottoporre a controllo<br />
e la frequenza e la durata del monitoraggio;<br />
la Regione, sentita la Provincia, approverà<br />
il piano di monitoraggio entra 30 giorni<br />
dal ricevimento dello stesso.<br />
l Ipotesi 2: qualora invece la concentrazione<br />
dei contaminati sia superiore alla CSR, il<br />
soggetto responsabile sottopone alla regione,<br />
nei successivi sei mesi dall’approvazione<br />
del documento di analisi del rischio, il<br />
progetto operativo degli interventi di bonifica<br />
e di messa in sicurezza, operativa e<br />
permanente e, ove necessario, le ulteriori<br />
misure di riparazione e di ripristino ambientale<br />
al fine di minimizzare e ricondurre<br />
ad accettabilità il rischio derivante dallo<br />
stato delle contaminazioni presenti nel sito.<br />
La regione, una volta che ha acquisito il parere<br />
del comune e della provincia competenti<br />
per territorio mediante apposita conferenza<br />
dei servizi e sentito, altresì, il soggetto responsabile,<br />
approva il progetto definitivo di bonifica<br />
con eventuali prescrizioni e integrazioni<br />
entro 60 giorni dal suo ricevimento; con il<br />
provvedimento di approvazione definitivo del<br />
relativo progetto di bonifica sono stabiliti anche<br />
i tempi di esecuzione, indicando inoltre le<br />
eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione<br />
dei lavori (si veda latabella3).<br />
La procedura operativa semplificata<br />
Un breve cenno, infine, deve essere fatto in<br />
merito alla procedura operativa semplificata<br />
bonifica dei siti contaminati, introdotta , insieme<br />
a quella ordinaria, dal Legislatore e che<br />
abbrevia notevolmente i termini, ma la cui<br />
attuazione dipende o meno dall’estensione<br />
della superficie dell’area che risulta essere<br />
contaminata.<br />
Questa procedura, infatti, disciplinata dall’art.<br />
249, testo unico ambientale, si applica esclusivamente<br />
a superfici che non siano superiori<br />
a 1000 metri quadrati e prevede che, qualora<br />
venga superata la CSC, il responsabile dell’inquinamento<br />
debba effettuare una comunica<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 83 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 84<br />
RIFIUTI E BONIFICHE<br />
Articolo<br />
zione dell’avvenuto superamento di questa<br />
sogliaalcomune,allaprovinciaeallaregione<br />
territorialmente competenti; una volta che<br />
vieneeffettuatalapredettacomunicazione,si<br />
possonoaveretrediversicasi:<br />
l il primo riguarda la sola ipotesi in cui gli<br />
interventidimessainsicurezzad’emergenzaeffettuatiriportinoivaloridicontaminazione<br />
sotto le CSC; in questo caso la chiusura<br />
del procedimento amministrativo si<br />
realizza con una nuova comunicazione effettuata<br />
entro 30 giorni dagli interventi di<br />
messainsicurezzad’emergenzaeffettuati;<br />
l il secondo riguarda l’ipotesi in cui agli interventidimessainsicurezzad’emergenza<br />
debbano seguire gli interventi di bonifica;<br />
in questo caso si potrà bonificare fino al<br />
raggiungimentodelleCSCodelleCSR,effettuandol’analisidirischio.Inquesticasi,<br />
sidovràpresentareunprogettodibonifica<br />
che dovrà essere approvato dalle autorità<br />
competentientro60giornidallapresentazionedellostesso;<br />
l ilterzosipuòpresentarequandovisiauna<br />
contaminazione della falda; in questa ipotesi,<br />
il responsabile dell’inquinamento dovrà<br />
comunicare alle autorità competenti<br />
ununicoprogettodibonifica,contenente:<br />
lasituazionedicontaminazioneriscontrata;<br />
gli interventi di messa in sicurezza<br />
d’emergenzaadottati;<br />
gli interventi di bonifica per riportare la<br />
contaminazioneadeterminativalori.<br />
Questo unico progetto di bonifica dovrà<br />
essereapprovatodalleautoritàcompetenti<br />
entro60giornidalsuoricevimento.<br />
Considerazioni conclusive<br />
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è<br />
possibileritenereche,riguardoallabonificadei<br />
siticontaminati,ilLegislatoreitalianoabbiaben<br />
disciplinatoilprocedimentodiattuazioneperla<br />
bonificadeisiticontaminati,nonsoloimponendoalresponsabiledell’inquinamentol’attuazionedimisuredimessainsicurezzad’emergenza<br />
atteaprevenirel’eventualediffondersidiagenti<br />
inquinantinell’ambientecircostante,maimponendo,altresì,qualoravenganosuperatideterminati<br />
parametri di contaminazione, la messa<br />
inmotodelrelativoprocedimentoamministrativo<br />
che permette la bonifica definitiva delle<br />
aree contaminate. La maggior problematica<br />
che può incontrare la pubblica amministrazionepuòconsisterenellaricercadelresponsabile<br />
dell’inquinamento,cherisultaessereilsoggetto<br />
principaledacuiinizial’attuazionedelrelativo<br />
procedimento amministrativo di bonifica dell’area<br />
inquinata e che molte volte riesce a sottrarsidalleproprieresponsabilità,facendocosì<br />
ricadere quest’onere a carico del proprietario<br />
dell’area di cui ne sia comunque accertata la<br />
responsabilità o a carico della pubblica amministrazione<br />
territorialmente competente, che<br />
potràaccollarsituttiglioneriesuccessivamente<br />
rivalersineiconfrontidell’effettivoresponsabile<br />
dell’inquinamento. Deve essere considerata<br />
positivamente,inoltre,l’attuazionedellaprocedura<br />
semplificata, introdotta e modificata dal<br />
Legislatorenelcorsodeltempo,inquantopermette<br />
sicuramente di raggiungere risultati in<br />
manierapiùcelereedefficiente,ancheserisultaessere,tuttavia,<br />
limitatadall’estensionedella<br />
superficiedell’areacontaminata. l<br />
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AMBIENTE E RISORSE<br />
Articolo<br />
Con il D.M. n. 56/2009 prosegue l’iter di attuazione della direttiva 2000/60/CE<br />
ILSOLE24ORE 86<br />
ACQUE<br />
Corpi idrici: i nuovi criteri<br />
sul monitoraggio tecnico<br />
modificano il D.Lgs. 152<br />
Il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> della Tutela del territorio e del mare, con decreto 14<br />
aprile 2009, n. 56, ha stabilito i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e<br />
per l’identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme<br />
tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, il nuovo<br />
provvedimento ha sostituito l’Allegato 1 alla Parte III, D.Lgs. n. 152/2006, ha abrogato<br />
la tabella 2 del D.M. 6 novembre 2003, n. 367, e ha sostituito, con l’Allegato 2 al<br />
nuovo decreto, il punto 1.1.1 dell’Allegato III, Parte III, D.Lgs. n. 152/2006. Ai sensi del<br />
D.M. n. 56/2009 le Regioni, sentite le Autorità di bacino ed entro novanta giorni dalla<br />
pubblicazione del nuovo provvedimento, devono adeguare e attuare i programmi di<br />
monitoraggio per la valutazione dello stato delle acque superficiali, in base alle<br />
modalità e ai criteri tecnici indicati nell’Allegato 1.<br />
l di Mara ChilosieSerena Corbetta,B&PAvvocati,Milano<br />
È stato pubblicato il decreto del Ministero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio e<br />
del mare del 14 aprile 2009, n. 56, «Criteri<br />
tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e<br />
l’identificazione delle condizioni di riferimento<br />
1) InS.O.n.83allaGazzettaUfficialedel30maggio2009,n.124,<br />
perlamodificadellenormetecnichedeldecreto<br />
legislativo152/2006» [1] .<br />
Questo provvedimento si è inserito nel complessoiterdiattuazionedelladirettivaquadro<br />
sulle acque 2000/60/CE, questa volta ag<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
giornandolemodalitàtecnicheperilmonitoraggiodeicorpiidrici<br />
[2] ,ancheinossequioalle<br />
lineeguidainmateriadiacqueemanatedalla<br />
Commissione europea conformemente alle<br />
previsionidellastessadirettiva.<br />
In particolare, il nuovo decreto ha stabilito i<br />
criteri per il monitoraggio e la classificazionedeicorpiidricisuperficialiesotterranei,<br />
in funzione degli obiettivi di qualità<br />
ambientale,ehafissatolecondizionidiriferimento<br />
tipospecifiche per i corpi idrici<br />
superficiali,attraverso:l<br />
l’Allegato 1, che ha sostituito integralmente<br />
l’Allegato 1 alla Parte III, D.Lgs. n.<br />
152/2006;<br />
l l’Allegato 2, che ha modificato il punto<br />
1.1.1, Allegato 3 alla Parte III, D.Lgs. n.<br />
152/2006.<br />
La possibilità che gli Allegati al D.Lgs. n.<br />
152/2006 possano essere modificati con<br />
una fonte di rango secondario è previsto<br />
dall’art.75,comma4,testounicoambientale,<br />
il quale ha stabilito che, attraverso regolamenti<br />
adottati ai sensi dell’art. 17, comma<br />
3, legge n. 400/1988 qual è il D.M. n.<br />
56/2009possanoessereappuntoriformati<br />
gli Allegati alla Parte III «per adeguarli a<br />
sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni<br />
scientifiche o tecnologiche».<br />
Inoltre,apartiredal14giugno2009(datadi<br />
entrata in vigore del nuovo provvedimento),<br />
perderà efficacia la tabella 2, D.M. 6 novembre<br />
2003, n. 367, relativa agli standard<br />
di qualità dei sedimenti di acque marinocostiere,dilaguneedistagni<br />
costieri (il D.M. n.<br />
367/2003,infatti,nonèstatoespressamente<br />
abrogatodalD.Lgs.n.152/2006e,pertanto,<br />
è rimasto in vigore nelle parti non espressamenteridisciplinate)<br />
[3] .<br />
È opportuno precisare che le modifiche apportateall’Allegato1allaParteIIIsonoriferite<br />
ai soli corpi idrici superficiali (punto 2,<br />
lettera A, nuovo Allegato I al D.Lgs. 152/<br />
2006); invece, per quanto riguarda i corpi<br />
idrici sotterranei trattati anche nel nuovo<br />
AMBIENTEERISORSE<br />
Articolo<br />
testodell’AllegatoIalpunto2,letteraBnon<br />
si registrano innovazioni né formali, né sostanzialirispettoaltestoprecedente.Lariforma<br />
si concentra, dunque, sui corpi idrici «superficiali»,quindi,«fiumi,<br />
laghi, acque di transizioneeacque<br />
marinocostiere».<br />
A norma dell’art. 3, decreto ministeriale n.<br />
56/2009, le regioni, sentite le Autorità di<br />
bacino e, comunque, entro novanta giorni<br />
dall’entrata in vigore del provvedimento,devono<br />
adeguare e attuare i programmi di<br />
monitoraggio per la valutazione dello stato<br />
delle acque superficiali, sulla base delle nuove<br />
modalità e dei nuovi criteri introdotti dall’Allegato1.Entroisuccessivitrentagiorni,leregionidevonoindividuareisitidiriferimento<br />
tipospecifici secondo le modalità<br />
definitenell’Allegato2.<br />
Laclassificazioneelaqualità<br />
Al punto 2, lettera A, Allegato 1 al D.Lgs. n.<br />
152/2006,èriportataun’unicatabellaA.1.1<br />
contenentetuttigli«elementi qualitativi per la<br />
classificazione dello stato ecologico per fiumi,<br />
laghi, acque di transizione e acque marinocostiere»,<br />
precedentemente ripetuti per ciascunatipologiadicorpoidrico;inquestomodo,è<br />
stata semplificata la lettura delle differenti<br />
tabelle previste dalla originaria versione dell’Allegato<br />
1 per la classificazione, riorganizzando<br />
in un unico schema tutte le voci che<br />
devono essere considerate, ossia (per macrocategorie):<br />
l gli«elementi biologici»;<br />
l gli«elementi idromorfologici a sostegno degli<br />
elementi biologici»;<br />
l il«regime idrogeologico»;<br />
l il«regime di marea»;<br />
l le«condizioni morfologiche»;<br />
l gli«elementi chimici e fisicochimici a sostegno<br />
degli elementi biologici».<br />
LatabellaA2fornisceladefinizionegenerale<br />
della «qualità ecologica» dei fiumi, dei laghi,<br />
2) L’ultimo intervento è rappresentato dal D.M. n. 131/2008 «Criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici<br />
(tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni)» (in S.O. n. 189 alla Gazzetta Ufficiale dell’11<br />
agosto 2008, n. 131). Si veda il commento della stessa autrice a pag. 78 su<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 19/2008.<br />
3) Si veda l’art. 78, D.Lgs. n. 152/2006, comma 1, secondo il quale, «ai fini della tutela delle acque superficiali<br />
dall’inquinamentoprovocatodallesostanzepericolose,icorpiidricisignificatividicuiall’articolo76devonoessere<br />
conformientroil31dicembre2008agli standarddiqualitàriportatiallatabella1/Adell’Allegato1allaParteTerza<br />
del presente decreto, la cui disciplina sostituisce ad ogni effetto quella di cui al decreto ministeriale 6 novembre<br />
2003,n.367».<br />
Iltestointegrale<br />
deldecretodelMinisterodell’<strong>Ambiente</strong>edellaTuteladelterritorioedelmaredel<br />
14aprile2009,n.56<br />
èdisponibilenella<br />
sezione”Notizie<br />
normative”delsito<br />
www.ambientesiu<br />
crezza.ilsole24ore.com<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 87 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 88<br />
AMBIENTE E RISORSE<br />
Articolo<br />
delleacqueditransizioneedelleacquemarinocostiere,individuandoicriteriutiliastabilirne<br />
lo stato come “elevato”, “buono”, “sufficiente”.<br />
Le successive tabelle riportano le definizioni<br />
normative per la classificazione dello stato<br />
ecologico,inparticolare:<br />
l latabellaA.2.1definizionidellostatoecologico<br />
elevato, buono e sufficiente dei fiumi;<br />
l la tabella A.2.2 definizioni dello stato<br />
ecologico elevato, buono e sufficiente dei<br />
laghi;<br />
l la tabella A.2.3 definizioni dello stato<br />
ecologicoelevato,buonoesufficientedelle<br />
acque di transizione;<br />
l la tabella A.2.4 definizioni dello stato<br />
ecologicoelevato,buonoesufficientedelle<br />
acque costiere.<br />
Questetabellesonorimastediidenticocontenuto<br />
rispetto alle precedenti e, per la definizione<br />
dello stato di qualità, utilizzano tutte i<br />
seguentiparametri(asecondadeicasidipertinenza):<br />
l elementi di qualità biologica (fitoplancton,macroalghe,angiosperme,microfitee<br />
fitobentos, microinvertebrati bentonici,<br />
faunaittica);<br />
l elementidiqualità idromorfologica(regimeidrologico,regimedimarea,continuità<br />
delfiume,condizionimorfologiche);<br />
l elementi di qualità fisico-chimica (condizionigenerali,inquinantisinteticispecifici,<br />
inquinantinonsinteticispecifici).<br />
La tabella A.2.5 ha definito il potenziale<br />
ecologico“massimo”,“buono”e“sufficiente”<br />
dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali,<br />
sempre considerando gli stessi criteri<br />
sopraelencati.<br />
Al punto A.2.6 è analizzato lo stato chimico<br />
delle acque (con particolare riferimento<br />
alla presenza di sostanze prioritarie, suddivise<br />
in «sostanze prioritarie P, prioritarie pericolose<br />
PP, rimanenti sostanze E») per il<br />
quale, rispetto alla precedente versione [4] ,<br />
sono stati introdotti numerosi approfondimentiintemadistandarddiqualitàambientaleediloroapplicazioneperlostatochimico<br />
ed ecologico; sono espressamente presi<br />
inconsiderazione:<br />
l la colonna d’acqua per le sostanze dell’elencodipriorità(tabella1/A);<br />
l i sedimenti nei corpi idrici marinocostieri<br />
editransizione(paragrafoA.2.6.1);<br />
l lacolonnad’acquaperalcunedellesostanze<br />
non appartenenti all’elenco di priorità<br />
(paragrafoA.2.7.);<br />
l altre sostanze, non appartenenti all’elenco<br />
di priorità, nei sedimenti per i corpi idrici<br />
marinocostieri e di transizione (paragrafo<br />
A.2.7.1).<br />
Il monitoraggio<br />
A partire dal punto A.3, il nuovo Allegato si<br />
occupadel monitoraggiodellostatoecologicoechimicodelleacquesuperficialiinsensostretto,rispettoalqualehamantenutolaprecedentearticolazionein:<br />
l monitoraggio di sorveglianza;<br />
l monitoraggio operativo;<br />
l monitoraggio di indagine.<br />
IlnuovoAllegato,tuttavia,hanotevolmente<br />
approfondito il tema del monitoraggio rispetto<br />
al testo previgente, aggiungendo numerose<br />
precisazioni, soprattutto di tipo tecnico.Leregioni,sentiteleAutoritàdibacino,devonodefinireunprogrammadimonitoraggiodi<br />
sorveglianza e un programma di monitoraggio<br />
operativo, che hanno valenza sessennale<br />
(il primo periodo è quello 20102015, ferma<br />
la necessità di monitorare anche gli anni<br />
20082009)edevonocontribuireallapredisposizione<br />
dei piani di gestione e dei piani di<br />
tutela delle acque di cui agli artt. 117 e 121,<br />
D.Lgs.n.152/2006.Inalcunicasispecifici,è<br />
necessarioistituireancheipianidimonitoraggiodiindagine.<br />
4) Lostatochimicodelleacque,primadellemodificheoperatedalD.M.n.56/2009,siarticolavaunicamentenelletabelle:<br />
-Tabella1/A-«Parametridibasedacontrollarenelleacquesuperficiali»(compostada1.«Inquinantiinorganici»,2.<br />
«Idrocarburi policiclici aromatici», 3. «Idrocarburi aromatici», 4. «Idrocarburi alifatici clorurati», 5. «Prodotti<br />
fitosanitariebiocidi»,6.«Compostiorganicisemivolatili»);<br />
-Tabella1/B-«Parametriaggiuntividamonitorarenelleacquesuperficiali»(compostada1.«Inquinantiinorganici»,<br />
2. «Organo metalli», 3. «Idrocarburi policiclici aromatici», 4. «Idrocarburi aromatici», 5. «Idrocarburi aromatici<br />
clorurati», 6. «Idrocarburi alifatici clorurati», 7. «Nitroaromatici clorurati», 8. «Alofenoli», 9. «Aniline e derivati»,<br />
10.«Prodottifitosanitariebiocidi»,11.«Compostiorganicisemivolatili»).<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
La scelta del programma di monitoraggio si<br />
basa sulla valutazione del rischio condotta ai<br />
sensi dell’Allegato 3, punto 1.1, sezione C,<br />
D.Lgs.n.152/2006.<br />
Obiettivo del monitoraggio è quello di<br />
stabilire un quadro generale coerente ed<br />
esauriente dello stato ecologico e chimico<br />
delle acque presenti in ciascun bacino<br />
idrografico e permettere la classificazione<br />
di tutti i corpi idrici superficiali in cinque<br />
classi.<br />
Il D.M. n. 56/2009 ha individuato anche le<br />
modalitàdiprogettazionedelmonitoraggioe<br />
divalutazionedelrischioegliobiettivispecificirelativiaciascuntipodiattività.<br />
Resta invariato il punto A.4. sulla classificazione<br />
e sulla presentazione dello stato ecologico,cosìcometuttoilpuntoBsuicorpiidrici<br />
sotterranei.<br />
Le condizioni di riferimento<br />
tipospecifiche<br />
Infine, l’Allegato 2 al D.M. n. 56/2009 ha<br />
sostituitoilpunto1.1.1,Allegato3allaParte<br />
III, D.Lgs. n. 152/2006, recante la fissazionedelle«condizionidiriferimentotipo-specifiche»<br />
per i corpi idrici superficiali. Sono<br />
AMBIENTE E RISORSE<br />
Articolo<br />
state riprese e in parte rielaborate le definizioni<br />
di condizioni idromorfologiche e fisicochimiche<br />
tipospecifiche, nonché di condizioni<br />
biologiche di riferimento tipospecifiche;<br />
in seguito, è stata individuata la<br />
funzione delle condizioni di riferimento anche<br />
in combinato con il rapporto di qualità<br />
ecologica(RQE).<br />
Infine, è stato descritto il processo per la<br />
determinazione delle condizioni di riferimento.<br />
Conclusioni<br />
Nonèstataeffettuataun’analisicritica,sottoil<br />
profilo strettamente tecnico, delle modifiche<br />
apportateallaprecedentedisciplina.Peraltro,è<br />
innegabile lo sforzo di completamento e di<br />
adeguamento del quadro normativo nazionale,inparteancoraincompleto.<br />
È auspicabile che questo funga da impulso e<br />
favorisca l’attuazione, da parte delle regioni,<br />
delle disposizioni riguardanti il monitoraggio,<br />
la classificazione e la tutela dei corpi idrici<br />
introdotte dalla direttiva quadro in materia di<br />
acque e incoraggi l’emanazione dei piani di<br />
gestione e dei piani di tutela delle acque, in<br />
molticasinonancoraportataacompimento. l<br />
Tecnologie&Soluzioni per l’ambiente<br />
Progettazione e gestione dei sistemi per la tutela dell’ambiente.<br />
SUL PROSSIMO NUMERO:<br />
• Vapori in ambiente indoor<br />
• Oil spill response<br />
• Abbattimento polveri industriali<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 89 ILSOLE24ORE
AMBIENTE E RISORSE<br />
Articolo<br />
La sentenza n. 88/2009 prende le mosse da due questioni su impianti offshore<br />
Con la sentenza n. 88/2009, la Corte Costituzionale affronta, con cognizione di causa, la<br />
spinosa questione della suddivisione della potestà legislativa tra Stato e Regioni in materia<br />
di energia. La pronuncia si incentra su recenti modifiche apportate dalla legge finanziaria<br />
2008 agli artt. 12 e 14, D.Lgs. n. 387/2003 che hanno ampliato il raggio d’azione dell’intervento<br />
statale a scapito della competenza regionale. In particolare, la Corte Costituzionale ha affrontato<br />
le questioni sollevate da Veneto e Toscana in merito alle autorizzazioni necessarie per la<br />
realizzazione di impianti per lo sfruttamento di fonti rinnovabili, alle autorizzazioni per gli impianti<br />
offshore e alle connessioni di questi impianti con la rete elettrica.<br />
Iltestointegrale<br />
dellasentenzadella<br />
CorteCostituzionale<br />
27marzo2009,<br />
n.88,èdisponibile<br />
nellasezione<br />
“Documentazione<br />
integrativa”delsito<br />
www.ambientesicu<br />
rezza.ilsole24ore.com<br />
ILSOLE24ORE 90<br />
Fonti energetiche rinnovabili:<br />
la Consulta interviene ancora<br />
sul riparto delle competenze<br />
l di Salvo Renato Cerruto,avvocatoinVenezia,PresidenteAGR<br />
(AssociazioneGestoriRifiutidelVeneto)<br />
Conlarecentesentenzadel27marzo2009,<br />
n.88,laCorteCostituzionale,nelrisolveretre<br />
diversequestionidilegittimitàcostituzionale,<br />
hachiaritocomedebbaessereattuatoilripartodicompetenzetraStatoeregioninelcampodella«produzione,trasportoedistribuzione<br />
nazionale dell’energia», che costituisce materia<br />
di legislazione concorrente (ex art. 117,<br />
comma 3, Costituzione) ove, pertanto, spetta<br />
alloStatodettareiprincipifondamentaliealle<br />
regioni emanare le normative specifiche di<br />
settore.Inparticolare,ilGiudicedelleLeggiè<br />
stato chiamato da Veneto e Toscana a esaminarelatenutacostituzionaledirecentimodifi<br />
chenormativeapportatedallaleggeFinanziaria<br />
2008 [1] (legge 24 dicembre 2007, n.<br />
244) agli artt. 12, comma 3, e 14, comma 2,<br />
delD.Lgs.n.387/2003 [2] .<br />
La prima questione<br />
La versione attuale dell’art. 12, comma 3,<br />
D.Lgs. n. 387/2003, prevede che, per la costruzioneel’eserciziodegliimpiantidiproduzione<br />
di energia elettrica alimentati da fonti<br />
energetiche rinnovabili (FER), sia necessaria<br />
un’autorizzazione unica «rilasciata dalla Regione<br />
o dalle Province delegate dalla Regione»<br />
[3] . Prima delle modifiche introdotte dalla<br />
1) «DisposizioniperlaformazionedelbilancioannualeepluriennaledelloStato(leggeFinanziaria2008)»(inS.O.n.<br />
285allaGazzettaUfficialedel28dicembre2007,n.300).<br />
2) «Attuazionedelladirettiva2001/77/CErelativaallapromozionedell’energiaelettricaprodottadafontienergeticherinnovabilinelmercatointernodell’elettricità»(inS.O.n.17allaGazzettaUfficialedel31gennaio2004,n.25).<br />
3) Primadellemodificheintrodottedallaleggefinanziaria2008,invece,l’art.12,comma3,prevedevachel’autorizzazione<br />
unicavenisserilasciatadallaRegioneodaaltrosoggettoistituzionaledelegatodallaRegione.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
Tabella 1<br />
•<br />
Art. 12, D.Lgs. n. 387/2003<br />
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative<br />
AMBIENTE E RISORSE<br />
Articolo<br />
Prima della legge Finanziaria 2008 Dopo la legge Finanziaria 2008<br />
1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da<br />
fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture<br />
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi<br />
impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica<br />
utilità ed indifferibili ed urgenti.<br />
[…]<br />
3. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di<br />
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi<br />
di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e<br />
riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché<br />
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla<br />
costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti<br />
ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro<br />
soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto<br />
delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di<br />
tutela del paesaggio e del patrimonio storicoartistico. A<br />
questo fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla<br />
regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di<br />
autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale<br />
di cui all’articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle<br />
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione<br />
e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,<br />
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e<br />
successive modificazioni.<br />
4. L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di<br />
un procedimento unico, al quale partecipano tutte le<br />
Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di<br />
semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7<br />
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.<br />
Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire<br />
ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e<br />
deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in pristino<br />
dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a<br />
seguito della dismissione dell’impianto. Il termine massimo<br />
per la conclusione del procedimento di cui al presente<br />
comma non può comunque essere superiore a centottanta<br />
giorni.<br />
5. All’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui<br />
all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non è<br />
previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano<br />
le procedure di cui ai commi 3 e 4.<br />
[…]<br />
1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da<br />
fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture<br />
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi<br />
impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica<br />
utilità ed indifferibili ed urgenti.<br />
[…]<br />
3. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di<br />
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi<br />
di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e<br />
riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché<br />
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla<br />
costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti<br />
ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle<br />
province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative<br />
vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del<br />
paesaggio e del patrimonio storicoartistico, che costituisce,<br />
ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A questo<br />
fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro<br />
trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.<br />
Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui<br />
all’articolo 63, commi 3 e 4, del Testo unico delle disposizioni<br />
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui<br />
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al<br />
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive<br />
modificazioni. Per gli impianti offshore l’autorizzazione è<br />
rilasciata dal Ministero dei Trasporti, sentiti il Ministero dello<br />
Sviluppo economico e il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della<br />
Tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al<br />
comma 4 e previa concessione d’uso del demanio marittimo<br />
da parte della competente autorità marittima.<br />
4. L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di<br />
unprocedimentounico,alqualepartecipanotutteleAmministrazioni<br />
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione<br />
e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990,<br />
n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di<br />
dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione<br />
statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico<br />
territoriale, o del patrimonio storicoartistico, la decisione, ove<br />
non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni,<br />
è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle<br />
province autonome di Trento e di Bolzano. Il rilascio dell’autorizzazione<br />
costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in<br />
conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo<br />
alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del<br />
soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto<br />
o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di<br />
misure di reinserimento e recupero ambientale.<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 91 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 92<br />
AMBIENTE E RISORSE<br />
Articolo<br />
legge Finanziaria 2008 si prevedeva, più genericamente,<br />
che questa autorizzazione unica<br />
venisse rilasciata«dallaRegioneoaltrosoggettoistituzionaledelegatodallaRegione».<br />
Reputando che, per effetto delle intervenute<br />
modifiche normative, la competenza al rilascio<br />
del provvedimento autorizzatorio de quo fosse<br />
ormai stata trasferita alle province, la Regione<br />
Veneto proponeva ricorso in via principale per<br />
sollevare questione di legittimità costituzionale.<br />
Secondo l’assunto della ricorrente, la norma di<br />
rango statale, introdotta dalla legge Finanziaria<br />
2008, laddove individua la Provincia quale ente<br />
esclusivamente competente al riguardo, lederebbe<br />
i criteri di riparto consacrati dagli artt.<br />
117, comma 3, e 118, Costituzione, oltre a collidere<br />
con il principio di leale collaborazione tra<br />
Stato e Regioni.<br />
Il Giudice delle Leggi ha bocciato in maniera<br />
netta la tesi patrocinata evidenziandone l’erroneità<br />
del presupposto interpretativo. Viene<br />
escluso che, in materia, sia subentrata la Provincia<br />
e viene, invece, confermato e ribadito<br />
esplicitamente che la competenza amministrativa<br />
al rilascio dell’autorizzazione unica<br />
permane in capo alla regione.<br />
Dal tenore letterale della disposizione censurata<br />
si evince chiaramente che il Legislatore<br />
non ha inteso operare un trasferimento di<br />
attribuzioni, ma, più semplicemente, si è ri<br />
Il termine massimo per la conclusione del procedimento di<br />
cui al presente comma non può comunque essere superiore<br />
a centottanta giorni.<br />
5. All’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui<br />
all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è<br />
previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano<br />
le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti,<br />
quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie<br />
individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con<br />
riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della<br />
denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo<br />
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6<br />
giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni. Con decreto<br />
del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il<br />
Ministro dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio e del mare,<br />
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del<br />
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive<br />
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di<br />
capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione<br />
per i quali si procede con la medesima disciplina della<br />
denuncia di inizio attività.<br />
[…]<br />
stretto alle sole Province il novero dei soggetti<br />
istituzionali cui può essere delegata la potestà<br />
di rilasciare l’autorizzazioneex art. 12, D.Lgs.<br />
n. 387/2003.<br />
Secondo la Corte, la competenza amministrativa<br />
in questione è rimasta alla Regione «la<br />
quale dispone della mera facoltà, e non certo<br />
dell’obbligo,didelegarnel’esercizioalleProvince».<br />
Da qui la declatoria di infondatezza della<br />
questione di legittimità proposta.<br />
La seconda questione<br />
Con il medesimo ricorso, la Regione Veneto<br />
ha sollevato anche la questione di legittimità<br />
costituzionale dell’art. 2, comma 165, legge<br />
Finanziaria 2008 che ha modificato il comma<br />
2 dell’art. 14, D.Lgs. n. 387/2003, ampliando<br />
il raggio d’azione dell’AEEG in sede<br />
di connessione di impianti alimentati da fonti<br />
energetiche rinnovabili alle reti elettriche. Più<br />
precisamente, mediante l’inserimento delle<br />
lettere dafbis) afsepties) al comma 2, è stato<br />
ampliato il contenuto delle direttive che potrà<br />
adottare l’Authority.<br />
La ricorrente si doleva ancora una volta della<br />
violazione del riparto costituzionale di<br />
competenze, oltreché del principio di leale<br />
collaborazione tra Stato e Regioni, in quanto<br />
a suo dire questo ampliamento di competenze<br />
andrebbe a menomare la propria sfera<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
Tabella 2<br />
•<br />
Art. 14, D.Lgs. n. 387/2003<br />
Questioni attinenti il collegamento degli impianti allarete elettrica<br />
AMBIENTE E RISORSE<br />
Articolo<br />
Prima della legge Finanziaria 2008 Dopo la legge Finanziaria 2008<br />
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente<br />
decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas emana<br />
specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed<br />
economiche per l’erogazione del servizio di connessione di<br />
impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con<br />
tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno<br />
obbligo di connessione di terzi.<br />
2. Le direttive di cui al comma 1:<br />
a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete,<br />
degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di<br />
utenza e di rete per la connessione;<br />
b) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione<br />
dei costi, a carico del produttore, per l’espletamento di<br />
tutte le fasi istruttorie necessarie per l’individuazione della<br />
soluzione definitiva di connessione;<br />
c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi di<br />
connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;<br />
d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete<br />
per la connessione possono essere realizzati interamente dal<br />
produttore, individuando altresì i provvedimenti che il Gestore<br />
della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici<br />
di detti impianti; per i casi nei quali il produttore non intenda<br />
avvalersi di questa facoltà, stabiliscono quali sono le iniziative<br />
che il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di<br />
realizzazione;<br />
e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete,<br />
delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la<br />
realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle<br />
infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti;<br />
f) definiscono le modalità di ripartizione dei costi fra tutti i<br />
produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di<br />
adeguamento delle infrastrutture di rete. Dette modalità,<br />
basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori<br />
tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e<br />
quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete<br />
traggono dalle connessioni.<br />
[…]<br />
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente<br />
decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas emana<br />
specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed<br />
economiche per l’erogazione del servizio di connessione di<br />
impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con<br />
tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno<br />
obbligo di connessione di terzi.<br />
2. Le direttive di cui al comma 1:<br />
a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete,<br />
degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di<br />
utenza e di rete per la connessione;<br />
b) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione<br />
dei costi, a carico del produttore, per l’espletamento di<br />
tutte le fasi istruttorie necessarie per l’individuazione della<br />
soluzione definitiva di connessione;<br />
c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi di<br />
connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;<br />
d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete<br />
per la connessione possono essere realizzati interamente dal<br />
produttore, individuando altresì i provvedimenti che il Gestore<br />
della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici<br />
di detti impianti; per i casi nei quali il produttore non intenda<br />
avvalersi di questa facoltà, stabiliscono quali sono le iniziative<br />
che il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di<br />
realizzazione;<br />
e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete,<br />
delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la<br />
realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle<br />
infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti;<br />
f) definiscono le modalità di ripartizione dei costi fra tutti i<br />
produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di<br />
adeguamento delle infrastrutture di rete. Dette modalità,<br />
basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori<br />
tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e<br />
quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete<br />
traggono dalle connessioni.<br />
fbis) sottopongono a termini perentori le attività poste a<br />
carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure<br />
sostitutive in caso di inerzia;<br />
fter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 23<br />
della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del<br />
Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell’articolo 2 comma 24,<br />
lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure<br />
di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e<br />
gestori di rete con decisioni, adottate dall’Autorità per<br />
l’energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 93 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 94<br />
AMBIENTE E RISORSE<br />
Articolo<br />
di autonomia regionale in materia di produzione,<br />
trasporto e distribuzione nazionale<br />
dell’energia.<br />
Inquestopuntodellasentenzasiconcentrano<br />
leosservazionipiùpreziosedellaCorteCostituzionale.<br />
Anzitutto, in limine viene evidenziato che<br />
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas<br />
costituisce a pieno titolo un’autorità nazionale<br />
come si evince dalla stessa legge n.<br />
481/1995 [4] (istitutiva delle cosiddette<br />
“Autorità amministrative indipendenti”), la<br />
quale, all’art. 2, comma 6, riporta che «le<br />
Autorità, in quanto autorità nazionali competenti<br />
per la regolazione e il controllo, svolgono<br />
attività consultiva e di segnalazione al<br />
Governo nelle materie di propria competen<br />
f-quater) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla<br />
rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel<br />
caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere<br />
l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di<br />
adeguamento congrui;<br />
f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di<br />
adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater) includano<br />
tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento<br />
della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per<br />
gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla<br />
rete dell'energia elettrica prodotta;<br />
f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano<br />
ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) e che i costi<br />
associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore<br />
della rete;<br />
f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per<br />
favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della<br />
generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante<br />
impianti eserciti tramite società terze, operanti nel<br />
settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e<br />
le loro forme consortili.<br />
[…]<br />
za anche ai fini della definizione, del recepimento<br />
e della attuazione della normativa<br />
comunitaria» [5] .<br />
Premesso ciò, il Collegio nota che «la legge<br />
statale, pertanto, può assegnare all’Autorità, nel<br />
rispetto dei criteri indicati dall’art. 118 della<br />
Costituzione, le funzioni amministrative di cui<br />
lo Stato stesso è titolare, o di cui possa comunque<br />
rivendicare legittimamente l’esercizio» e<br />
prosegue «certamente, la natura “unitaria a<br />
livello nazionale” dei compiti delle Autorità indipendenti<br />
(sentenza n. 482/1995; sentenza n.<br />
256/2007, entrambe relative all’Autorità per<br />
la vigilanza sui lavori pubblici) è largamente<br />
connaturata alla finalità di assicurare una regolazione<br />
e un controllo uniforme di settori della<br />
vita civile, soggetti all’azione amministrativa,<br />
4) «Normeperlaconcorrenzaelaregolazionedeiservizidipubblicautilità.IstituzionedelleAutoritàdiregolazione<br />
deiservizidipubblicautilità» (in S.O. n. 136 allaGazzettaUfficiale del 18 dicembre 1995, n. 270).<br />
5) Le Authority sono enti pubblici dotati di sostanziale indipendenza dal Governo e caratterizzati da autonomia organizzatoria,<br />
finanziaria e contabile. In merito all’impianto generale della legge n. 481/1995 si rinvia a Consiglio di Stato, sez.<br />
VI, 10 ottobre 2005, n. 5467 secondo cui «la l. 14 novembre 1995 n. 481 (norme per la concorrenza e la<br />
regolazionedeiservizidipubblicautilitàediistituzionedelleAutoritàdiregolazionedeiservizidipubblicautilità)<br />
ha inteso disciplinare la concorrenza e la regolazione di tutte quelle attività, le quali, anche se genericamente<br />
definiteservizi,sonocaratterizzatedallaconnotazionedipubblicautilità,eriguardanonsoltantoipubbliciservizi<br />
intesicomeprestazionioriginariamentesottratteallaconcorrenzaperchériservatealleamministrazionipubbliche<br />
e da queste rese alla collettività degli utenti direttamente o per tramite concessionario, con modalità privilegiate<br />
anchesenonautoritativemaancheleattivitàeconomichenaturalmenteriservateaiprivati,chepresentanoprofili<br />
di interesse generale e che ne giustifichino l’assoggettamento ad una disciplina settoriale indipendente dalla<br />
qualificazionegiuridicadell’operatore».<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
ove parcellizzare la disciplina normativa e gli<br />
interventi regolatori implicherebbe non solo il<br />
difetto delle condizioni tecniche necessarie alla<br />
funzionalità del mercato in oggetto, ma talvolta<br />
la stessa compromissione dei principi costituzionali<br />
alla cui osservanza le regole del mercato<br />
debbono conformarsi; pertanto, spetta alla Corte<br />
valutare, di volta in volta, se questi presupposti<br />
ricorrano nel caso di specie».<br />
Svolta questa rilevante premessa, la Corte<br />
Costituzionale, pur riconoscendo apertamente,daunlato,che,attraversoledirettive<br />
di cui all’art. 14, comma 2, decreto citato,<br />
l’autoritàèingradodiincideresullamateria<br />
energetica (oggetto di potestà legislativa<br />
concorrente), dall’altro ritiene, tuttavia, che<br />
«le molteplici previsioni di cui si compone la<br />
norma impugnata, in ragione delle finalità cui<br />
appaiono ispirate e dell’obiettivo fascio di interessi<br />
che ne vengono incisi, siano riconducibili,<br />
con un giudizio di prevalenza rispetto alla<br />
materia dell’energia, a materia di competenza<br />
esclusiva dello Stato».<br />
Sicché, in definitiva, viene escluso ogni contrastoconiprecetticostituzionaliinquantole<br />
specifiche funzioni assegnate all’autorità in<br />
temadicollegamentodegliimpiantialimentati<br />
da fonti energetiche rinnovabili alla rete<br />
elettricaattengonoallacompetenzaesclusiva<br />
statale. Inoltre, si soggiunge, l’AEEG è chiamata<br />
in questo contesto ad assicurare il correttoedefficientefunzionamentodelmercato<br />
dell’energia elettrica «fissando “le condizioni<br />
atte a garantire a tutti gli utenti della rete la<br />
libertà di accesso a parità di condizioni, l’imparzialità<br />
e la neutralità del servizio di trasmissione<br />
e dispacciamento” (art. 3, comma 3, del<br />
D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, in relazione agli<br />
artt. 9 e 23 della direttiva 26 giugno 2003, n.<br />
2003/54/CE)» [6] .<br />
Nello specifico settore dell’energia prodotta<br />
dalle fonti energetiche rinnovabili, l’esigen<br />
AMBIENTE E RISORSE<br />
Articolo<br />
zadiassicurarelatrasparenzaelalibertàdi<br />
accessodelmercatoenergeticovaconiugata<br />
conl’obiettivodiderivazionecomunitariadi<br />
promuovere in via prioritaria le fonti energeticherinnovabili,poichéquestecontribuiscono<br />
alla protezione dell’ambiente e allo<br />
svilupposostenibile.<br />
Con le proprie direttive l’Autorità è, pertanto,<br />
tenuta a contemperare e bilanciare entrambequesteesigenze:<br />
l daunlato,latuteladelmercato;<br />
l dall’altro,l’incentivazionedellefontirinnovabiliafiniditutelaambientale.<br />
Queste direttive «in altri termini, si trovano<br />
all’incrocio delle competenze esclusive dello<br />
Stato in materia di “tutela della concorrenza”<br />
(art. 117, comma 2, lettera e della Costituzione)<br />
e di “tutela dell’ambiente” (art. 117, comma<br />
2, letterasdella Costituzione)».<br />
E sulla questione la Corte conclude che,<br />
«per questa ragione, la norma impugnata, pur<br />
ripercuotendosi sulle materie della produzione,<br />
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia,<br />
è caratterizzata dalla finalità prevalente<br />
di assicurare e conformare gli interessi<br />
peculiarmente connessi alla protezione dell’ambiente<br />
nell’ambito di un mercato concorrenziale».<br />
Vengono così rigettate, in quanto infondate,<br />
anchequestecensuresollevatedallaRegione<br />
Veneto.<br />
La terza questione<br />
Da ultimo, la Consulta prende posizione<br />
sulla questione di legittimità costituzionale<br />
sollevata dalla Regione Toscana con riferimentoall’art.12,comma3,ultimoperiodo,<br />
D.Lgs. n. 387/2003, laddove, con riferimento<br />
all’autorizzazione unica per gli impianti<br />
offshore [7] , statuisce che «l’autorizzazione<br />
è rilasciata dal Ministero dei Trasporti,<br />
6) Ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 79/1999 (recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme<br />
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica»), «L’Autorità per l’energia elettrica e il gas fissa le condizioni<br />
atteagarantireatuttigliutentidellaretelalibertàdiaccessoaparitàdicondizioni,l’imparzialitàelaneutralitàdel<br />
servizioditrasmissioneedispacciamento.Nell’esercizioditalecompetenzal’Autoritàperseguel’obiettivodellapiù<br />
efficienteutilizzazionedell’energiaelettricaprodottaocomunqueimmessanelsistemaelettriconazionale,compatibilmenteconivincolitecnicidellarete.L’Autoritàprevede,inoltre,l’obbligodiutilizzazioneprioritariadell’energia<br />
elettricaprodottaamezzodifontienergeticherinnovabiliediquellaprodottamediantecogenerazione».<br />
7) Si pensi, a titolo di esempio, ai parchi eolici offshore costruiti in mare aperto. Si tratta di un processo che richiede<br />
tecnologie molto sofisticate e che presenta notevoli profili di complessità nella fase di realizzazione. Per un’approfondita<br />
trattazione sull’argomento si rinvia a F. Grumelli,Eolicooffshore.Dalprogettiall’eserciziocomesirealizzaunparco,<br />
inTecnologie&Soluzioniperl’<strong>Ambiente</strong> n. 1/2009, pag. 8.<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 95 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 96<br />
AMBIENTE E RISORSE<br />
Articolo<br />
sentitiilMinisterodelloSviluppoeconomicoe<br />
il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del<br />
territorio e del mare, con le modalità di cui al<br />
comma 4 e previa concessione d’uso del<br />
demaniomarittimodapartedellacompetente<br />
autoritàmarittima».<br />
Secondol’assuntodellaricorrente,ladisposizione<br />
in rassegna (inserita dall’art. 2, comma<br />
158,leggeFinanziaria2008),nonprevedendo<br />
il rilascio del provvedimento autorizzatorio<br />
previa intesa con la Regione, violerebbe i<br />
canonicostituzionalirelativialripartodicompetenze<br />
tra Stato e Regioni, nonché il principiodilealecollaborazione.Constringatamotivazione,laquestioneviene<br />
rapidamente dichiarata infondata sul rilievo<br />
che, per espressa previsione normativa,<br />
il rilascio dell’autorizzazione in parola<br />
deve avvenire «con le modalità di cui al<br />
comma4»che,asuavolta,imponel’avviodi<br />
un procedimento unico al quale partecipano<br />
tutte le amministrazioni interessate e<br />
che deve essere svolto nel rispetto dei principi<br />
di semplificazione e con le modalità<br />
stabilite dalla legge n. 241/1990 [8] . Se ne<br />
deduce che «alla luce di quest’ultima previsione<br />
appare chiaro che l’attuale assetto normativogarantisceampiamentel’eserciziodelle<br />
competenze regionali in materia, giacché<br />
per un verso spetta alla Giunta regionale<br />
pronunciarsiall’esitodelprocedimentounico,<br />
e, per altro verso, il dissenso “qualificato”<br />
espresso da un’amministrazione statale attiva,<br />
ai sensi dell’art. 14quater della legge 7<br />
agosto 1990, n. 241, la Conferenza Stato<br />
Regioni, ove è altresì assicurata la sfera di<br />
azioneregionale».<br />
Considerazioni conclusive<br />
La Corte Costituzionale, con la sentenza segnalata,haintesodissiparedubbiedequivoci<br />
interpretativiinunamateriasottopostaauna<br />
disciplinadicertononconnotatadachiarezza<br />
e linearità. In particolare, le sue precisazioni<br />
inmeritoalcorrettoripartodicompetenzetra<br />
Stato e regioni sono destinate a diventare un<br />
punto di riferimento, non solo nella materia<br />
energetica.<br />
In conclusione per completezza di esposizione<br />
è necessario sottolineare che, per<br />
espressa previsione normativa, il procedimento<br />
unico contemplato dall’art. 12,<br />
D.Lgs. n. 387/2003 deve concludersi entro<br />
il termine massimo di 180 giorni, decorrente<br />
dalla data di presentazione della<br />
relativadomanda.<br />
Sulla valenza del termine la giurisprudenza<br />
amministrativa ha avuto occasione di<br />
precisare, da un lato, che esso ha un’evidente<br />
funzione acceleratoria nell’ottica di<br />
favorire le iniziative volte alla realizzazione<br />
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili<br />
(si veda la sentenza del TAR Sicilia,<br />
Palermo, 22 ottobre 2008, n. 1277), e<br />
dall’altro, che ha natura perentoria, con la<br />
conseguenza che il suo inutile decorso dà<br />
vita al silenzio rifiuto impugnabile (si veda<br />
lasentenzadelTARBasilicata,Potenza,28<br />
marzo2008,n.78e,conforme,lapronuncia<br />
del TAR Basilicata, Potenza, 5 marzo<br />
2007,n.144).<br />
Si segnala anche un importante intervento<br />
del Giudice delle leggi che nel dichiarare la<br />
illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma<br />
1, L.R. n. 9/2005 [9] ha stabilito che<br />
«l’indicazione del termine massimo di centottanta<br />
giorni per la conclusione del procedimento<br />
di rilascio dell’autorizzazione unica<br />
per la costruzione e l’esercizio di impianti di<br />
produzione di energia elettrica alimentati da<br />
fonti rinnovabili, contenuto nell’art. 12, comma<br />
4, D.Lgs. n. 387/2003, deve qualificarsi<br />
quale principio fondamentale in materia di<br />
“produzione, trasporto e distribuzione nazionale<br />
dell’energia”, in quanto questa disposizione<br />
risulta ispirata alle regole della semplificazione<br />
amministrativa e della celerità, garantendo,<br />
in modo uniforme sull’intero<br />
territorio nazionale, la conclusione entro un<br />
termine definito del procedimento autorizzativo»<br />
[10] . l<br />
8) «Nuovenormeinmateriadiprocedimentoamministrativoedidirittodiaccessoaidocumentiamministrativi»(in<br />
GazzettaUfficialedel18agosto1990,n.192).<br />
9) «Moratoria per le procedure di valutazione d’impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di<br />
impiantidienergiaeolica»(inB.U.R.del12agosto2005,n.102).<br />
10)Si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 364/2006, in materia di valutazione d’impatto ambientale per la<br />
costruzionediimpiantidienergiaeolica.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
AMBIENTEERISORSE<br />
Articolo<br />
l VAS. L’attività, strutturata in 5 fasi, ha previsto lo sviluppo di un software<br />
Con il progetto “DIVAS”<br />
più supporto alle decisioni<br />
per la valutazione strategica<br />
La necessità di integrare la pianificazione territoriale con la valutazione<br />
ambientale strategica, come affermato dalla direttiva 2001/42/CE, ha portato al<br />
finanziamento del progetto DIVAS, con la partecipazione di amministrazioni,<br />
poli universitari ed enti tecnici, per l’elaborazione di uno strumento di supporto alla<br />
redazione della VAS. Il progetto è stato strutturato in cinque fasi di attività, dall’analisi<br />
del quadro legislativo allo studio degli strumenti a supporto delle decisioni (DSS)<br />
esistenti, dall’esame di diversi procedimenti di VAS già conclusi alla revisione della<br />
manualistica disponibile in materia, dall’utilizzo di alcuni casi di studio per la<br />
definizione del protocollo metodologico da adottare nel DSS allo sviluppo di un<br />
software. La fase conclusiva ha compreso la verifica sul campo del software e della<br />
metodologia elaborata per DIVAS attraverso il suo utilizzo in alcuni comuni selezionati<br />
come casi di studio, in Abruzzo e nel Veneto.<br />
l di Gabriella ChiellinoeRoberta Gadia,e<strong>Ambiente</strong>S.r.l.-Venezia(partnertecnicodelProgettoINTERREG/CARDS-PHAREDIVAS)<br />
Il contesto legislativo di recepimento della<br />
direttiva 2001/42/CE [1] prevede che la pianificazioneterritorialedebbaessereintegrata<br />
con la valutazione ambientale strategica<br />
(VAS). Nonostante la procedura di VAS sia<br />
stata inizialmente recepita da diverse leggi<br />
regionaliesuccessivamentenell’ordinamentoitaliano,ilprocessodiapplicazionemostra<br />
ancora alcune difficoltà nel rendere il suo<br />
meccanismo efficiente e nel garantire una<br />
adeguata ricaduta sulla pianificazione. È in<br />
questocontestochesivaainserireilprogetto“DIVAS”(www.progettodivas.org,apartire<br />
da metà luglio 2009), finanziato dal programma<br />
europeo INTERREG/CARDS<br />
PHARE e promosso dalla Regione Veneto,<br />
dalla Regione Abruzzo e dall’Università di<br />
Ca’ Foscari, con la partecipazione dell’Università<br />
di Tirana, del Politecnico di Tirana e<br />
del Comune di Valona e la collaborazione<br />
tecnica del Consorzio Venezia Ricerche e di<br />
duesocietàprivate.L’obiettivodiquestopro<br />
1) «Direttiva2001/42/CEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio,del27giugno2001,concernentelavalutazione<br />
deglieffettidideterminatipianieprogrammisull’ambiente»(inG.U.C.E.Ldel21luglio2001,n.197).<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 97 ILSOLE24ORE
ILSOLE24ORE 98<br />
AMBIENTE E RISORSE<br />
Articolo<br />
getto è stato lo sviluppo di un software con il<br />
compito di agevolare le piccole amministrazioni,accompagnandole,sianellafaseamministrativasiainquellavalutativa,nellosvolgimento<br />
del processo di VAS e in, particolare,<br />
nellastesuradelrapportoambientale.<br />
Il quadro normativo<br />
La direttiva europea 2001/42/CE concernente<br />
la valutazione degli effetti di determinati<br />
piani e programmi sull’ambiente naturale,<br />
cosiddetta direttiva VAS, entrata in vigore<br />
il21luglio2001,rappresentaunimportante<br />
passoavantinelcontestodeldirittoambientaleeuropeo.Essasiponecomeobiettivoquellodigarantire<br />
un elevato livello di protezione dell’ambiente<br />
e individua nella valutazione ambientalestrategicalostrumentoperl’integrazione<br />
delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione<br />
e dell’adozione di piani e programmi,<br />
al fine di promuovere lo sviluppo<br />
sostenibile. In questo modo, la direttiva garantisce<br />
che gli effetti ambientali, derivanti<br />
dall’attuazione di determinati piani e programmi,sianopresiinconsiderazioneevalutatidurantelaloroelaborazioneeprimadella<br />
loroadozione.<br />
La valutazione ambientale strategica, quindi,<br />
sidelineacomeunprocessosistematicointeso<br />
a valutare le conseguenze sul piano ambientaledelleazionipropostepolitiche,piani<br />
o iniziative nell’ambito di programmi nazionali,<br />
regionali e locali in modo che queste<br />
sianoincluseeaffrontate,allaparidelleconsiderazioni<br />
di ordine economico e sociale, fin<br />
dalleprimefasi(strategiche)delprocessodecisionale.LaVASassolve,pertanto,alcompito<br />
di verificare la coerenza delle proposte<br />
programmaticheepianificatoriecongliobiettivi<br />
di sostenibilità, a differenza della VIA<br />
(valutazionediimpattoambientale)chesiapplicaasingoliprogettidiopere.<br />
L’elaborazione delle procedure individuate<br />
nella direttiva 2001/42/CE, che doveva essere<br />
recepita dagli Stati membri entro il<br />
2004,rappresentaunostrumentodisupportosiaperilproponentecheperildecisoreper<br />
la formazione degli indirizzi e delle scelte di<br />
pianificazione, fornendo opzioni alternative<br />
rispettoalraggiungimentodiunobiettivomedianteladeterminazionedeipossibiliimpatti<br />
delleazioniprospettate.<br />
Apartiredal2003,leregioniitaliane,competenti<br />
in materia di pianificazione, hanno iniziato<br />
a recepire la direttiva 2001/42/CE all’interno<br />
della loro legislazione, applicandola<br />
eintegrandolanellaprassiurbanisticaepianificatoria.<br />
Il recepimento della procedura di<br />
VAS nell’ordinamento italiano, prevista dalla<br />
direttiva 2001/42/CE, è avvenuto successivamente<br />
con il D.Lgs. n. 152/2006 [2] , come<br />
inseguitonovellatodalD.Lgs.n.4/2008 [3] .<br />
Le fasi del progetto<br />
IlprogettoDIVASèstrutturatoincinquefasi<br />
diattività(sivedalafigura1).Lafaseinizialeè<br />
stata dedicata all’analisi del quadro legislativo,<br />
ovvero direttive comunitarie e normative<br />
nazionali e regionali, e allo studio degli strumenti<br />
a supporto delle decisioni (DSS) esistenti.Inseguitoallafaseconoscitivainiziale,<br />
si è proceduto all’analisi di diversi procedimentidiVASgiàconclusi,allarevisionedella<br />
manualistica disponibile in materia di VAS e<br />
all’utilizzo di alcuni casi di studio al fine di<br />
definireilprotocollometodologicodaadottarenelDSS.Lafasediricercametodologicaèstataseguitadaungruppodilavorointerdisciplinare,<br />
composto da esperti in materia ambientale,<br />
urbanistica e sviluppo software, sviluppatoinunasecondafase,durantelaquale<br />
sonostaticomunicatiirisultatidelprogetto.<br />
Da ultimo, è stato verificato sul campo il software<br />
e la metodologia elaborata per DIVAS,<br />
attraverso l’applicazione in alcuni comuni<br />
presicomecasidistudio,siainAbruzzosiain<br />
Veneto.<br />
Gli aspetti metodologici<br />
Il software DIVAS è stato costruito facendo<br />
riferimento alla direttiva 2001/42/CE, al<br />
D.Lgs n. 152/2006 (e successive modifiche)<br />
eallaL.R.delVeneton.11/2004 [4] ,edèstato<br />
sviluppato dopo un’accurata analisi delle linee<br />
guida e dei manuali metodologici sulla<br />
2) «Normeinmateriaambientale»(inS.O.n.96allaGazzettaUfficialedel14aprile2006,n.88).<br />
3) «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in<br />
materiaambientale»(inS.O.n.24allaGazzettaUfficialedel29gennaio2008,n.24).<br />
4) «Normeperilgovernodelterritorio»(inB.U.R.del27aprile2004,n.45).<br />
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Fasi di attività del Progetto DIVAS<br />
VAS proposti a livello nazionale ed europeo<br />
dalle agenzie per l’ambiente e dalle amministrazionipubbliche.<br />
Da questa analisi è emersa, come fase critica<br />
nello sviluppo della VAS, la redazione del<br />
rapportoambientalee,inparticolare,lascelta<br />
degli indicatori per pressioni, impatti e risposte<br />
legate al piano, nonché la pianificazione<br />
del successivo monitoraggio a verifica della<br />
sostenibilitàdelpianostesso.<br />
Dall’analisi di alcune VAS già svolte è emersa<br />
una moltitudine di approcci metodologici diversi,chespessoperònonsidimostravanocoerenti<br />
con quanto richiesto dalla normativa. In<br />
particolare,venivaapplicataallaVASlastessa<br />
metodologia della VIA, utilizzando, talvolta,<br />
complessimodelliperl’analisidielementimoltospecificideipiani,perdendodivistalafinalità<br />
ultimadellavalutazioneambientalestrategica.<br />
Altro elemento emerso dall’analisi delle VAS<br />
elaborate riguarda l’uso di indicatori ambientali.Sonostaterilevate,infatti,scarsachiarezzaefortidiversitànellaloroscelta,ma,soprattutto,<br />
nel loro utilizzo, che si concentra prioritariamente<br />
nell’analisi dello stato dell’ambiente<br />
Attività 1<br />
Fase conoscitiva<br />
Attività 2<br />
Ricerca metodologica<br />
Attività 3<br />
Sviluppo del software<br />
Attività 4<br />
Disseminazione<br />
Attività 5<br />
Monitoraggio del progetto<br />
AMBIENTE E RISORSE<br />
Articolo<br />
e, solo marginalmente, nella previsione degli<br />
impatti derivanti dalle azioni di piano e nella<br />
programmazionedelmonitoraggio.<br />
Lagrandevariabilitàdiapproccie,soprattutto,<br />
la scarsa coerenza con la normativa rappresentano<br />
un problema sia per le amministrazionitenuteadattivareilprocessodiVAS<br />
siaperglientiprepostiallavalutazione.<br />
Il software DIVAS, inteso come strumento a<br />
supportodelleamministrazionilocaliperl’integrazionedelleconsiderazioniditutela,conservazione<br />
e valorizzazione naturale e ambientale<br />
nell’elaborazione e nell’adozione di<br />
pianieprogrammi,èstato,quindi,sviluppato<br />
allalucedeirisultatidiquesteanalisi.<br />
Obiettivo prioritario del progetto è stato sviluppare<br />
una metodologia standard, sufficientemente<br />
flessibile da poter essere di volta in<br />
volta adattata al contesto particolare in cui si<br />
applica, ma che, contemporaneamente, proponga<br />
un comune approccio conforme alla<br />
normativavigenteinmateria.<br />
Lalogicacheaccompagnaesostienelastruttura<br />
metodologica del software si fonda sullo<br />
svolgimentodiunaflow-chartchesegueleindi<br />
Figura 1<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 99 ILSOLE24ORE
Box 1<br />
ILSOLE24ORE 100<br />
AMBIENTE E RISORSE<br />
Articolo<br />
l I passaggi dellaflowchart<br />
l Step0:InformazionidibasesulComune;<br />
l Step1:RedazionediunaRelazionesulloStatodell’<strong>Ambiente</strong>;<br />
l Step2:RedazionedelRapportoAmbientale;<br />
- Step2.A.1:IllustrazionedeicontenutidelPiano,degliobiettiviedelleazioni;<br />
- Step2.A.2:Individuazionedelleareesignificativamenteinteressate;<br />
- Step2.B:Individuazionedeiprincipaliindicatoridistato;<br />
- Step2.C.1:Individuazionedeiproblemiambientaliesistenti;<br />
- Step2.C.2:Verificadicoerenzainterna;<br />
- Step2.D:Indicatoridistatofacoltativieipotesizero;<br />
- Step2.E:Indicatoridipressione;<br />
- Step2.F:Individuazionedeglieffettisignificativiedelleazionicritiche;<br />
- Step2.G:Sceltadegliindicatoridiimpattoevalutazione;<br />
- Step2.H:Individuazionedellemisuredimitigazioneecompensazione;<br />
- Step2.I.1:Sceltaemotivazionedellealternativeindividuate;<br />
- Step2.I.2:Descrizionedelledifficoltàindividuate;<br />
- Step2.J:Pianificazionedelmonitoraggio;<br />
-Step2.K:Stesuradellasintesinontecnica;<br />
l Step3:Consultazioni;<br />
l Step4:StesuradefinitivadelPiano;<br />
l Step5:ApprovazionedelPiano;<br />
l Step6:AttuazionedelPianoemonitoraggio.<br />
cazioni fornite della direttiva 2001/42/CE,<br />
doveritenutoopportunoaggiornatedalD.Lgs.<br />
n.152/2006(esuccessivemodifiche),echesi<br />
articolaneipassaggiriportatinel box 1.<br />
La suddivisione in step di secondo livello è<br />
voltaacomprenderenellastesuradelrapportoambientaletutteleinformazioninecessarie<br />
riportate nell’Allegato VI al D.Lgs. n. 152/<br />
2006. Le informazioni sono state, quindi, riviste<br />
e riadattate al contesto territoriale di<br />
riferimentodelprogettoDIVAS.<br />
La selezione di indicatori<br />
ambientali prioritari<br />
InunaVASgliindicatoridovrebberocostituire<br />
«uno strumento in grado di fornire informazioni<br />
in forma sintetica di un fenomeno più<br />
complesso e con significato più ampio; uno strumento<br />
in grado di rendere visibile un andamento<br />
o un fenomeno che non è immediatamente percepibile»(Organizzazioneperlacooperazionee<br />
losviluppoeconomicoOCSE,1993).<br />
Gli indicatori sono stati selezionati tra quelli<br />
identificaticomeipiùsignificativitralediverse<br />
liste redatte da ONU, OCSE, indicatori<br />
cmunitari europei, Agenzia europea per<br />
l’<strong>Ambiente</strong> (EEA), EUROSTAT, Ministero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong>, Agenzia nazionale per la protezionedell’ambienteeperiservizitecnici(ex<br />
APAT, oggi ISPRA), Agenzia della Regione<br />
Veneto per la protezione dell’ambiente (AR<br />
PAV)eRegioneVeneto.Dopoaververificato<br />
eventuali ripetizioni o incongruenze con il<br />
livello pianificatorio di interesse nell’ambito<br />
delprogetto,perognimatriceambientalesono<br />
stati scelti gli indicatori in base alla loro<br />
disponibilità accertata a livello regionale e<br />
allasignificativitàdellororuolodidescrittori.<br />
Sono,quindi,statisceltiindicatorichefossero:<br />
l rappresentativi;<br />
l valididalpuntodivistascientifico;<br />
l sempliciediagevoleinterpretazione;<br />
l capacidiindicarelatendenzaneltempo;<br />
l ove possibile, capaci di fornire un’indicazioneprecocesulletendenzeirreversibili;<br />
l sensibili ai cambiamenti che avvengono<br />
nell’ambienteonell’economiachedevono<br />
contribuireaindicare;<br />
l basati su dati facilmente disponibili o disponibiliacostiragionevoli;<br />
l basatisudatiadeguatamentedocumentati<br />
ediqualitàcerta;<br />
l aggiornabiliperiodicamente.<br />
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Figura 2<br />
Selezione degli indicatori principali dal database<br />
contenuto all’interno del software DIVAS<br />
Lavalutazioneambientalestrategicadipolitiche,<br />
piani e programmi richiede l’organizzazione<br />
e la raccolta degli elementi conoscitivi<br />
attraverso i quali individuare e presentare le<br />
informazionisullostatodell’ambienteedelle<br />
risorsenaturalifacendoriferimentoalloschemaproceduraleDPSIR(drivingforces,pressures,<br />
states, impacts, responses). Il modello<br />
DPSIR, sviluppato in ambito EEA e adottato<br />
dall’Agenzia nazionale per la Protezione dell’ambiente<br />
per lo sviluppo del sistema conoscitivo<br />
e dei controlli in campo ambientale,<br />
negli ultimi tempi è diventato un vero e proprio<br />
standard operativo, poiché esprime un<br />
sistemadianalisinell’otticadellerelazionitra<br />
sistemaambientaleeumano.<br />
Ilmodellosibasasuunastrutturadirelazioni<br />
causalicheleganotraloro:<br />
l determinanti (settori economici, attività<br />
umane);<br />
AMBIENTE E RISORSE<br />
Articolo<br />
l pressioni(emissioni,rifiuti,ecc.);<br />
l stato (qualità fisiche, chimiche, biologiche,<br />
ecc.);<br />
l impatti(suecosistemi,salute,funzioni,fruizioni,ecc.);<br />
l risposte (politiche ambientali e settoriali,<br />
iniziative legislative, azioni di pianificazione,ecc.).<br />
Secondo questo sistema di analisi, le attività<br />
sociali ed economiche esercitano pressioni<br />
sull’ambiente e, di conseguenza, determinano<br />
cambiamenti sullo stato dell’ambiente,<br />
sullo stato e disponibilità delle risorse naturali<br />
rinnovabili e non e sulla biodiversità.<br />
Infine, tutti questi cambiamenti inducono<br />
degli impatti sulla salute umana, sugli ecosistemiesullerisorsenaturali,chepossonofar<br />
emergere una risposta politica e/o sociale<br />
che agisca da feedback sulle determinanti, o<br />
direttamentesullostatoosuglistessiimpatti,<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 101 ILSOLE24ORE
Figura 3<br />
ILSOLE24ORE 102<br />
AMBIENTE E RISORSE<br />
Articolo<br />
Selezione degli indicatori principali dal database<br />
contenuto all’interno del software DIVAS<br />
mediante azioni di adattamento o di miglioramento.<br />
Siècosìcostruitoun databasecontenentegli<br />
indicatoriambientaliprioritari,alfinediconsentire<br />
all’utente di selezionare gli indicatori<br />
più adeguati in relazione sia al tematismo<br />
ambientaleconsideratosiaall’azionedipiano<br />
e sia alla specifica fase di implementazione<br />
della procedura di VAS (analisi preliminare<br />
dellostatodell’ambiente,previsionedeglieffettiderivantidalleazionidipianoeprogrammazionedelmonitoraggio).<br />
Struttura della banca dati<br />
degli indicatori ambientali<br />
All’interno dello step relativo alla stesura del<br />
rapporto ambientale sono stati previsti ulteriori<br />
passaggi del software in cui l’utente è<br />
tenutoaindividuare:<br />
l unsetdiindicatoridistatoalfinedidescrivere<br />
e monitorare lo stato dell’ambiente<br />
attraversoparametricodificati(step2B);<br />
l un set di indicatori di pressione al fine di<br />
descrivere e monitorare le singole azioni<br />
neivaricompartiambientali(step2E);<br />
l un set di indicatori di impatto al fine di<br />
valutare la rilevanza delle singole azioni<br />
individuatecome“critiche”(step2G);<br />
l un set di indicatori al fine di pianificare il<br />
monitoraggio(step2J).<br />
Il rapporto ambientale deve, infatti, individuare,<br />
descrivere e valutare gli effetti significativichel’attuazionedelpianopropostopotrebbe<br />
avere sull’ambiente e sul patrimonio<br />
socioculturale,nonchéleragionevolialternative<br />
che possono adottarsi in considerazione<br />
dell’ambitoterritorialedelpianostesso.<br />
Ildatabasedegliindicatoricontenutoall’internodelsoftwareDIVASproponeinautomatico<br />
unelencodiindicatoriprincipalichepossono<br />
essere selezionati singolarmente dall’utente<br />
(sivedalafigura2),inrelazioneallospecifico<br />
tematismoambientale:<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
l biodiversità;<br />
l floraefauna;<br />
l acqua;<br />
l aria;<br />
l suolo;<br />
l fattoriclimatici;<br />
l benimateriali;<br />
l saluteumana;<br />
l paesaggio;<br />
l patrimonioculturale;<br />
l economiaesocietà.<br />
Perogniindicatoreprincipale,unavoltaselezionato,<br />
viene inoltre fornita una scheda descrittiva<br />
contenente le seguenti informazioni<br />
(sivedalafigura3):<br />
l nomedell’indicatore;<br />
l componenteambientale;<br />
l tipologia(DPSIR);<br />
l funzione;<br />
l descrizione;<br />
l unitàdimisura;<br />
l fontedeidati;<br />
l periodicitàdiaggiornamento;<br />
l limitazioni;<br />
l riferimentinormativi;<br />
l riferimentibibliografici;<br />
l note;<br />
l parolechiave.<br />
Ilsoftware DIVAS: strumento<br />
di supporto alla VAS<br />
Come emerso dalla fase conoscitiva preliminare<br />
del progetto, le maggiori problematiche<br />
perunacorrettaapplicazionedellaVASsono<br />
rappresentateda:<br />
l la scarsità di dati ambientali puntuali e aggiornati,dovutaaunaretedirilevamentoe<br />
monitoraggio ancora in fase di completamentoeasistemididiffusionedeidatinon<br />
ancorapienamentesviluppati;<br />
l la disomogeneità nei metodi di valutazione,dovutasiaallediversecondizionieproblemiambientalidellesingoleareesiaalla<br />
AMBIENTE E RISORSE<br />
Articolo<br />
mancanzadiunaproceduraediindicatori<br />
ambientali standard, che rende difficile la<br />
fase di valutazione e approvazione dei documentirelativiallaVAS;<br />
l la difficoltà per i soggetti amministrativi di<br />
dimensioni ridotte, quali i piccoli comuni, di<br />
mettereincampounprocessodiraccoltadati<br />
e di loro elaborazione come quello richiesto<br />
dallaVAS,che,peressereefficace,necessita<br />
dicompetenzespecialistichediversificate.<br />
È in questo contesto che è nata l’idea di sviluppare<br />
un modello (il software DIVAS) che<br />
agevolilaprocedura,garantendounaparticolare<br />
attenzione al contesto ambientale negli<br />
strumenti urbanistici attraverso una corretta<br />
applicazionedellaVAS.<br />
Lavalutazioneambientalediunpianoparte,<br />
in particolare, da un’analisi preliminare che<br />
consistenell’individuazione:<br />
l dellematriciambientalimaggiormentecompromesse<br />
dall’effetto cumulativo e sinergico<br />
dellediverseattivitàpresentinelterritorio;<br />
l delle azioni critiche che rappresentano<br />
pressioniinsostenibiliperilterritorio.<br />
Sullabasedellecriticitàemerse,possonocosì<br />
essereindividuatigliobiettividimiglioramento<br />
da conseguire per mezzo di azioni specifiche,finalizzatealraggiungimentodellasostenibilitàambientale.<br />
DIVAS vuole rappresentare uno strumento<br />
operativocheaccompagnal’utenteattraverso<br />
tuttoilprocessodistesuradellaVASalivello<br />
procedurale e metodologico. L’utente viene<br />
aiutatonellaidentificazionedeglielementida<br />
includerenellosviluppodelladocumentazione<br />
tecnica e non, nella scelta degli indicatori<br />
ambientali(conschedediconsultazione),nellaidentificazionedelleazionidipianocriticheenellacreazionediunareportisticachedocumenta<br />
il processo di VAS, fino alla stesura<br />
finaledelrapportoambientale. l<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 103 ILSOLE24ORE
LEGISLAZIONE<br />
Testodisponibile<br />
on-linenellasezione<br />
”Notizienormative”<br />
delsito<br />
www.ambienteesicu<br />
rezza.ilsole24ore.com<br />
ILSOLE24ORE 104<br />
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE<br />
l EUROPA<br />
acuradi Sabrina Apicella,avvocatoinRoma<br />
Produzione biologica<br />
Decisione della Commissione<br />
3 giugno 2009, n. 2009/427/CE<br />
«Decisione della Commissione del 3 giugno<br />
2009 che istituisce il gruppo di esperti chiamati a<br />
fornire una consulenza tecnica sulla produzione<br />
biologica» (G.U.C.E. L del 5 giugno 2009, n. 139)<br />
La decisione è stata pubblicata ai fini del regolamento<br />
(CE) del Consiglio 28 giugno 2007, n.<br />
834/2007, relativo alla produzione biologica e<br />
all’etichettatura dei prodotti biologici, il quale ha<br />
definito gli obiettivi e i principi applicabili alla<br />
produzione biologica e che ha stabilito i requisiti<br />
fondamentalirelativiallaproduzione,all’etichettaturaealcontrollodeiprodottibiologicinell’ambito<br />
dellaproduzionevegetale,animaleeacquicola.<br />
Infatti, è possibile che la Commissione abbia bisogno<br />
di una consulenza tecnica per decidere in<br />
meritoalrilasciodiun’autorizzazioneperl’utilizzo<br />
di prodotti, di sostanze e di tecniche nel quadro<br />
dell’agricoltura biologica e della trasformazione<br />
deiprodottibiologici,performulareomigliorarele<br />
norme che disciplinano la produzione biologica e,<br />
in generale, per ogni altra questione connessa al<br />
settoredellaproduzionebiologica.Sitratta,infatti,<br />
di attività complesse e di lunga durata, che richiedonoungradoelevatodispecializzazione.Perquestomotivo,ilnuovoprovvedimentohaistituito<br />
un gruppo di esperti, composto di tredici<br />
membri, chiamati a fornire consulenze tecniche<br />
sullaproduzionebiologica.<br />
Compito del gruppo sarà quello di assistere la<br />
Commissionenelleseguentiattività:<br />
l valutareiprodotti,lesostanzeeletecnicheche<br />
possono essere utilizzati nell’ambito della produzionebiologica,tenendocontodegliobiettivi<br />
e dei principi stabiliti nel regolamento (CE) n.<br />
834/2007;<br />
l migliorarelenormeesistentiedelaborarenuovenormediproduzione;<br />
l realizzareunoscambiodiesperienzeedibuone<br />
pratichenelsettoredellaproduzionebiologica.<br />
La Commissione potrà consultare il gruppo su<br />
qualsiasi aspetto connesso al settore della produzionebiologica.<br />
Ilprovvedimentoèentratoinvigoreilgiornodella<br />
suapubblicazioneinGazzettaUfficialedell’Unione<br />
Europea,avvenutail5giugno2009.<br />
Solventi da estrazione<br />
nei prodotti alimentari<br />
Direttiva 2009/32/CE<br />
del Parlamento Europeo<br />
e del Consiglio<br />
23 aprile 2009<br />
«Direttiva 2009/32/CE del Parlamento Europeo e<br />
del Consiglio del 23 aprile 2009 per il riavvicinamento<br />
delle legislazioni degli Stati membri riguardanti<br />
i solventi da estrazione impiegati nella preparazione<br />
dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti»<br />
(G.U.C.E. L del 6 giugno 2009, n. 141)<br />
Ladirettivasiapplicaaisolventidaestrazione[definiti<br />
dall’art. 1, paragrafo 2, lettera b), come quei<br />
solventi «impiegati nel corso di un procedimento di<br />
estrazionedurantelalavorazionedimaterieprimeodi<br />
prodotti alimentari, di componenti o di ingredienti di<br />
questi prodotti, i quali sono rimossi, ma possono condurreallapresenza,nonintenzionalematecnicamenteinevitabile,diresiduiodiderivatinelprodottoalimentareonell’ingrediente»]impiegatiodestinatiaessere<br />
impiegatinellapreparazionedeiprodottialimentari<br />
odeiloroingredienti.<br />
Sono preclusi dal campo di applicazione della direttiva,<br />
invece, i solventi da estrazione impiegati<br />
perlaproduzionediadditivialimentari,divitamine<br />
e di altri additivi nutritivi, a meno che questi<br />
ultiminonfigurinoinunodeglielenchidell’AllegatoIalprovvedimento.<br />
ConlanuovadirettivaèrichiestoagliStatimembri<br />
diautorizzarel’impiego,qualisolventidaestrazione<br />
nella fabbricazione di prodotti alimentari o di<br />
loroingredienti,dellesolesostanzeematerieelencate<br />
nell’Allegato I al nuovo provvedimento, nel<br />
rispettodellecondizionid’impiegoedellequantità<br />
massimediresiduichesonoeventualmenteprecisatenell’Allegatostesso.<br />
Inoltre,èpreclusalapossibilitàdilimitareodiostaco<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
larel’immissionesulmercatodeiprodottialimentari<br />
odeiloroingredientipermotiviattinentiaisolventi<br />
da estrazione impiegati o ai loro residui, qualora<br />
questisoddisfinoledisposizionidelladirettiva.<br />
Agli Stati membri è richiesto di adottare tutte le<br />
misurenecessariepergarantirechelesostanzeele<br />
materie elencate come solventi da estrazione nell’Allegato<br />
I al provvedimento, rispettino i criteri<br />
generaliespecificidipurezzaquali:<br />
l non devono contenere un quantitativo tossicologicamente<br />
pericoloso di qualsiasi elemento o<br />
sostanza;<br />
l salvoderogheeventualmenteprevisteneicriteri<br />
specifici di purezza, non devono contenere<br />
oltre 1 mg/kg di arsenico od oltre 1 mg/kg di<br />
piombo;<br />
l devono soddisfare i criteri specifici di purezza<br />
adottatidallaCommissione.<br />
Gli Stati membri devono adottare, inoltre, tutti i<br />
provvedimenti necessari per garantire che le sostanzeelencatenell’AllegatoIedestinateaessere<br />
usate nei prodotti alimentari come solventi da<br />
estrazione per uso alimentare siano immesse sul<br />
mercatosoltantosesull’imballaggio,sulrecipiente<br />
o sull’etichettatura figurino alcune indicazioni<br />
scritteinmododaesserefacilmentevisibili,chiaramenteleggibilieindelebili:<br />
l ladenominazionecommercialeindicataconformementeall’AllegatoIalladirettiva;<br />
l unamenzionechiaracheindicachelasostanzaè<br />
diqualitàadattaaessereimpiegataperl’estrazionediprodottialimentariodeiloroingredienti;<br />
l una menzione che consenta di identificare la<br />
partita;<br />
l ilnomeolaragionesocialeel’indirizzodelfabbricante<br />
o dell’imballatore o di un venditore del<br />
prodottostabilitoall’internodellaComunità;<br />
l ilquantitativonettonominaleespressoinunità<br />
divolume;<br />
l sedelcaso,lecondizioniparticolaridiconservazioneodiimpiego.Infine,èopportunosottolinearechelanuovadirettiva<br />
si applicherà anche ai solventi da estrazione<br />
impiegatiodestinatiaessereimpiegatinellapreparazione<br />
dei prodotti alimentari o ingredienti alimentari<br />
importati nella Comunità; diversamente,<br />
lastessanonsiapplicanéaisolventidaestrazione<br />
né ai prodotti alimentari destinati all’esportazione<br />
fuoridellaComunità.<br />
Ilprovvedimento,chehaancheabrogatoladirettiva<br />
88/344/CEE,entreràinvigoreilventesimogiorno<br />
successivoallasuapubblicazioneinGazzettaUfficialedell’UnioneEuropea,avvenutail6giugno2009.<br />
Controllo tecnico<br />
dei veicoli a motore<br />
Direttiva 2009/40/CE<br />
del Parlamento Europeo<br />
e del Consiglio<br />
6 maggio 2009<br />
«Direttiva 2009/40/CE del Parlamento Europeo e<br />
del Consiglio del 6 maggio 2009 concernente il<br />
controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro<br />
rimorchi» (G.U.C.E. L del 6 giugno 2009, n. 141)<br />
Ilprovvedimentohaprevistol’obbligopergliStati<br />
membridisottoporreauncontrollotecnicoperiodico<br />
i veicoli a motore immatricolati in ciascuno<br />
Statononchéilororimorchiesemirimorchi.<br />
Lecategoriedeiveicolidacontrollare,laperiodicitàdelcontrollotecnicoeglielementidacontrollare<br />
obbligatoriamente sono indicati negli Allegati I<br />
eIIallanuovadirettiva.<br />
NonostanteledisposizionidicuiagliAllegatiIeII,<br />
èspecificamenteprevistocheciascunoStatomembropossa:<br />
l anticipare la data del primo controllo tecnico<br />
obbligatorio e, se necessario, imporre che il<br />
veicolo sia sottoposto a controllo prima della<br />
suaimmatricolazione;<br />
l ridurre l’intervallo tra due successivi controlli<br />
tecniciobbligatori;<br />
l rendere obbligatorio il controllo tecnico dell’equipaggiamentoopzionale;<br />
l aumentareilnumerodeglielementidacontrollare;<br />
l estendere l’obbligo del controllo tecnico periodicoadaltrecategoriediveicoli;<br />
l prescrivereulterioricontrollispeciali;<br />
l prescrivere norme minime di efficienza di frenaturapiùelevateeincluderecontrolliafrontedipesiacaricopiùelevatirispettoaquelliprecisati<br />
nell’Allegato II per i veicoli immatricolati<br />
neirispettiviterritori,purchéquestenormenon<br />
sianopiùrigorosediquelleprevisteperl’omologazioneoriginaledelveicolo.AgliStatimembrièfattoobbligoanchedicomunicare<br />
alla Commissione il testo delle principali disposizioni<br />
di diritto interno che essi adotteranno<br />
nel settore specificamente disciplinato dal nuovo<br />
provvedimentocomunitario.<br />
Ilprovvedimento,chehaabrogatoladirettiva96/<br />
96/CE, entrerà in vigore il ventesimo giorno successivoallasuapubblicazioneinGazzettaUfficiale<br />
dell’Unioneeuropeaavvenutail6giugno2009. l<br />
LEGISLAZIONE<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 105 ILSOLE24ORE
LEGISLAZIONE<br />
Testodisponibile<br />
on-linenellasezione<br />
”Notizienormative”<br />
delsito<br />
www.ambienteesicu<br />
rezza.ilsole24ore.com<br />
ILSOLE24ORE 106<br />
l ITALIA<br />
acuradi Marco Fabrizio,avvocatoinRoma<br />
Campania:<br />
emergenza rifiuti<br />
Ordinanza del Presidente del<br />
Consiglio dei Ministri 28 maggio<br />
2009, n. 3774<br />
«Disposizioni urgenti di protezione civile» (G.U.<br />
dell’11 giugno 2009, n. 133)<br />
Tra le altre disposizioni, l’ordinanza ha previsto la<br />
cessazione,entroquindicigiornidalladatadipubblicazione<br />
della stessa in Gazzetta Ufficiale, degli<br />
incarichidiconsulenzaedicollaborazionecoordinata<br />
e continuata già conferiti per la soppressione<br />
divariemissioniafferentiallasituazioneemergenziale,<br />
qualora non confermati con provvedimento<br />
motivato del capo Missione amministrativofinanziaria(art.11).<br />
Ordinanza del Presidente<br />
del Consiglio dei Ministri<br />
28 maggio 2009, n. 3775<br />
«Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile<br />
per fronteggiare l’emergenza nel settore dello<br />
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania»<br />
(G.U. dell’11 giugno 2009, n. 133)<br />
L’ordinanza ha modificato, in particolare, l’art. 2,<br />
O.P.C.M. 12 marzo 2009, n. 3746, in merito all’obbligo,<br />
in carico alla Province di Napoli, Avellino,<br />
Benevento, Caserta e Salerno, di costituire societàatotaleoprevalentecapitalepubblicoperlagestionedeisitidistoccaggiodeirifiuti,dellediscariche<br />
e degli impianti di proprietà della Provincia<br />
periltrattamento,latrasferenza,losmaltimento,il<br />
recuperoeilriciclaggiodeirifiuti,concompitiin<br />
carico alle medesime Provincie di attività di programmazione,<br />
di indirizzo, di coordinamento e di<br />
controllo dell’intero ciclo di raccolta e di smaltimento<br />
dei rifiuti urbani sul territorio provinciale,<br />
anche relativamente agli analoghi compiti svolti<br />
dalleimpreseedallesocietàprivate(fattaeccezione,comunque,periltermovalorizzatorediAcerra<br />
equelloanccorainfasedirealizzazionediNapoli).<br />
In definitiva, l’ordinanza ha affidato alle società<br />
provinciali la gestione delle discariche e dell’impiantistica<br />
in proprietà della Provincia (nonché<br />
quellatrasferitadallaRegioneodaaltrienti)perlo<br />
stoccaggio,iltrattamento,latrasferenza,losmaltimento,ilrecuperoeilriciclaggiodeirifiuti,situate<br />
sulrispettivoterritorioprovinciale.<br />
Ordinanza del Presidente<br />
del Consiglio dei Ministri<br />
15 maggio 2009, n. 3770<br />
«Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile<br />
per fronteggiare l’emergenza nel settore dello<br />
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania»<br />
(G.U. del 1° giugno 2009, n. 125)<br />
L’ordinanza,alfinedi«testare,incontinuo,ilcorretto<br />
funzionamento dei sistemi di cui si compone l’impiantoditermovalorizzazionediAcerraincondizionidicombustionecontinuadeirifiutisulletrelinee,sì<br />
daverificarel’andamentodeidatidelleemissioni»(II<br />
considerato), ha autorizzato il Sottosegretario di<br />
Stato dell’emergenza rifiuti in Campania a prorogare<br />
la durata della fase 1 di avviamento delle<br />
linee del termovalorizzatore fino, comunque, al 2<br />
luglio2009(nonoltre).<br />
Piano di monitoraggio<br />
dei gas a effetto serra<br />
Deliberazione del Ministero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela<br />
del territorio e del mare<br />
10 aprile 2009<br />
«Disposizioni di attuazione della decisione della<br />
Commissione europea 2007/589/CE istitutiva<br />
delle linee guida per il monitoraggio e la<br />
comunicazione delle emissioni di gas ad effetto<br />
serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del<br />
Parlamento europeo e del Consiglio» (G.U. del<br />
4 giugno 2009, n. 127)<br />
La deliberazione ha approvato le disposizioni di<br />
attuazione della decisione della Commissione europea<br />
2007/589/CE istitutiva delle linee guida<br />
perilmonitoraggioelacomunicazionedelleemis<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
sioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva<br />
2003/87/CEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio,peraltrogiàindirizzata(conefficaciacogente)<br />
a tutti gli Stati membri (art. 4, decisione n. 2007/<br />
589/CE). A carico dei gestori degli impianti in<br />
possesso delle autorizzazioni a emettere gas a effettoserraexart.4,D.Lgs.n.216/2006,èprevisto<br />
l’obbligo di effettuare il monitoraggio medesimo<br />
secondo le disposizioni della decisione 18 luglio<br />
2007, n. 2007/589/CE, come integrate dalle disposizionidiattuazioneallegateincalceallanuova<br />
deliberazione e a seguito dell’approvazione del<br />
PianodimonitoraggiodapartedelComitatonazionalediattuazionedelladirettiva2003/87/CE(ai<br />
sensi dell’art. 2, comma 7). Il Piano di monitoraggio,<br />
già previsto dal paragrafo 4.3, decisione n.<br />
2007/589/CE, dovrà essere redatto, secondo il<br />
formato elettronico disponibile sul sito internet<br />
istituzionale www.minambiente.it, in conformità allanormativaedovràrecare,tral’altro,informazionisullametodologiadimonitoraggioapplicatadal<br />
1° gennaio 2009 alla data di avvio del Piano<br />
stesso. Questo Piano dovrà essere presentato al<br />
Comitato, entro 90 giorni dalla data di pubblicazionedelladeliberazione,siadapartedeigestoridi<br />
impiantiinpossessodell’autorizzazioneaemettere<br />
gas a effetto serra, sia da parte dei gestori di impianti<br />
privi di questa autorizzazione, anche nel<br />
casodisoggezionealladisciplinadicuialD.Lgs.n.<br />
216/2006 ma senza alcuna domanda di autorizzazione<br />
inoltrata in tal senso, fatta eccezione solo<br />
perigestoridiimpianticheallamedesimadata(2<br />
settembre 2009) abbiano presentato domanda di<br />
chiusura totale dell’impianto (art. 2, commi 2, 3 e<br />
4, deliberazione). In caso di modifiche il Piano<br />
dovrà essere aggiornato, con pedissequo invio almeno60giorniprimadell’avvenutamodifica(art.<br />
3). Ulteriori approfondimenti nei prossimi numeri<br />
di<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />
Rendimento<br />
energetico in edilizia<br />
Decreto del Presidente<br />
della Repubblica<br />
2 aprile 2009, n. 59<br />
«Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma<br />
1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19<br />
agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della<br />
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico<br />
in edilizia» (G.U. del 10 giugno 2009, n. 132)<br />
Ildecretohadefinitoicriterigenerali,lemetodologie<br />
di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione<br />
energetica degli edifici e degli impianti<br />
termici per la climatizzazione invernale e per la<br />
preparazione dell’acqua calda per usi igienicosanitari.<br />
Il termine di emanazione del nuovo<br />
provvedimento era stato originariamente previsto<br />
a 120 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs.<br />
n. 192/2005 (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 192/<br />
2005; art. 1, comma 1, D.P.R. n. 59/2009), con<br />
rinvioafuturiulterioridecretiperquantoriguarda<br />
la disciplina relativa ai criteri generali, le metodologie<br />
di calcolo e i requisiti minimi per la<br />
prestazione energetica degli impianti termici per<br />
la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario,<br />
per l’illuminazione artificiale degli edifici<br />
(art. 1, comma 2, D.P.R. n. 59/2009). Il decreto<br />
ha rinviato alle norme tecniche nazionali per le<br />
metodologiedicalcolodelleprestazionienergetichedegliedifici,inparticolare,comedefinitenelcontestodellenormeENasupportodelladirettiva<br />
2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e<br />
loro successive modificazioni (oggi UNI/TS<br />
11300 1, «Prestazioni energetiche degli edifici -<br />
Parte 1: determinazione del fabbisogno di energia<br />
termicadell’edificioperlaclimatizzazioneestivaed<br />
invernale», e UNI/TS 11300 2, «Prestazioni<br />
energetiche degli edifici - Parte 2: determinazione<br />
delfabbisognodienergiaprimariaedeirendimenti<br />
per la climatizzazione invernale e per la produzionediacquacaldasanitaria»),conrinvioallelinee<br />
guida nazionali ex art. 6, comma 9, D.Lgs. n.<br />
192/2005, per le metodologie di calcolo della<br />
prestazione energetica (art. 3, commi 1 e 2,<br />
D.P.R.n.59/2009).<br />
La nuova disciplina ha rinviato anche alla legge<br />
n. 10/1991 relativamente ai criteri generali e ai<br />
requisiti della prestazione energetica per la progettazione<br />
degli edifici e per la progettazione e<br />
l’installazione di impianti, indicando come, in<br />
questa fase, per tutte le categorie di edifici nel<br />
caso di edifici di nuova costruzione dovrà sempre<br />
essere determinato, in fase di progettazione,<br />
l’indice di prestazione energetica per la climatizzazioneinvernale(EPi),verificandochelostesso<br />
risulti inferiore al valore limite di cui alla tabella<br />
ex punto 1, Allegato C al D.Lgs. n. 192/2005,<br />
così come, nel caso di edifici di nuova costruzione<br />
e di ristrutturazione di edifici esistenti, dovrà<br />
essere sempre determinata, in fase progettuale,<br />
anche la prestazione energetica per il raffrescamento<br />
estivo dell’involucro edilizio (Epe, invol),<br />
LEGISLAZIONE<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 107 ILSOLE24ORE
LEGISLAZIONE<br />
ILSOLE24ORE 108<br />
pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia<br />
termica per il raffrescamento dell’edificio<br />
(calcolata tenendo conto della temeperatura di<br />
progetto estiva secondo la norma UNI/TS<br />
11300 1) e la superficie utile (per gli edifici<br />
residenziali), purché la stessa non superi i parametriprevisti(art.4,commi2e3).<br />
Al di là di una notevole disciplina di dettaglio,<br />
sostanzialmente definita in funzione del tipo di<br />
impianto che si intende installare (art. 4), la<br />
nuovanormativahafornitoanchedisposizionia<br />
carattere generale valide per tutti gli edifici (per<br />
esempio, preferenza per impianto centralizzato<br />
digenerazionedelcalorepergliedificiconunità<br />
abitative superiori a quattro e appartenenti alle<br />
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I LIBRI DI AMBIENTE & SICUREZZA<br />
categorie E1 ed E2; requisiti per la definizione<br />
diimpiantidiclimatizzazioneinvernaledotatidi<br />
generatoredicalorealimentatiabiomasseecc.),<br />
confermando i criteri generali e i requisiti per<br />
l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli<br />
impiantitermiciperlaclimatizzazioneinvernale<br />
ex artt. 7 e 9, D.P.R. n. 412/1993 (art. 5). Il<br />
decreto sarà applicabile anche alle Regioni e<br />
Province autonome qualora esse non abbiano<br />
ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti<br />
in applicazione della direttiva 2002/91/<br />
CE e, comunque, fino all’entrata in vigore di<br />
questiprovvedimentiregionali.<br />
Ulteriori approfondimenti nei prossimi numeri<br />
di<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>. l<br />
LA GESTIONE DEI RIFIUTI<br />
DA APPARECCHIATURE<br />
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE<br />
Il Dlgs 151/2005 aggiornato con il Dlgs 20 novembre 2008, n. 188 (in<br />
G.U. 3 dicembre 2008), commentato con la giurisprudenza e la<br />
normativa europea<br />
A cura di Mara Chilosi<br />
Il volume illustra la normativa in materia di gestione dei Rifiuti da Apparecchiature<br />
Elettriche ed Elettroniche (RAEE), il cui corpo, pur derivando da un decreto legislativo<br />
entrato in vigore nel 2005 è stato avviato soltanto nel 2008.<br />
L'opera riepiloga la disciplina vigente, fornendo un'approfondita analisi, corredata<br />
di indicazioni giurisprudenziali e pratiche e fornendo un puntuale riferimento alla<br />
legislazione europea.<br />
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tipologia di rifiuti, con particolare riferimento al c.d. decreto di semplificazione,<br />
prevedendo, al contempo, una veloce ricapitolazione dei provvedimenti di recepimento<br />
della direttiva 2002/96/CE negli ordinamenti di alcuni Stati europei e una descrizione<br />
dei rispettivi sistemi di gestione.<br />
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RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA<br />
Responsabilità<br />
delcapocantiere<br />
Cassazionepenale,sez.IV,<br />
(ud.9dicembre2008)<br />
28gennaio2009,n.4119,<br />
Pres.Campanato<br />
PrevenzioneinfortuniCantiereedileLavoridiscavoRimozionedelletransennea<br />
cantiere ancora aperto Condotta estemporanea<br />
Soggetti responsabili Valutazione<br />
Capicantiere Sono responsabili <br />
Responsabilità del datore di lavoro e dei<br />
dirigenti delle imprese esecutrici ValutazioneNonsussiste<br />
L’esistenza,inuncantiere,delcapocantiere,<br />
nonescludelaresponsabilitàdialtrisoggetti,<br />
qualiildirettoretecnicoo,salendonellascala<br />
delle responsabilità, del legale rappresentante<br />
dell’impresa, ma non nel caso di condotteestemporanee(nellaspecie:repentina<br />
rimozione delle transenne a cantiere ancora<br />
aperto e a lavori non ancora ultimati, con<br />
mancata segnalazione per deviare il traffico<br />
pedonaleemancatoriempimentodelloscavoinmododaricostruirelapavimentazione<br />
conlecaratteristichetecnicheoriginali).<br />
Unprivatoeracadutolungounmarciapiede,<br />
sul quale era stato aperto un cantiere per la<br />
posainoperadicaviinfibraottica,nelpunto<br />
incui,perunaimperfettasistemazione,lasuperficie<br />
del marciapiede presentava un dislivello<br />
di qualche centimetro. A seguito della<br />
caduta aveva riportato la frattura del femore<br />
destro, trattata chirurgicamente in una struttura<br />
ospedaliera; a seguito di sopraggiunte<br />
complicazionipostoperatorielostessoeradeceduto.<br />
Erano stati chiamati a rispondere del<br />
reatodiomicidiocolposol’amministratoredelegato,ildirettoretecnicodicantiereeilcapo<br />
cantiere dell’impresa assuntrice ed esecutrice<br />
deilavori,nonchéildirettoretecnicodelcan<br />
acuradiPierguidoSoprani,avvocato<br />
tiere e il capocantiere della società subappaltatricedeilavoridiscavoedireinterro,aiquali<br />
erastatacontestatalanegligentegestionedel<br />
cantiere,chesieraconcretizzatanellaprematura<br />
rimozione delle transenne, nella carenza<br />
del POS del subappaltatore (con riferimento<br />
alla tutela dell’incolumità pubblica nella fase<br />
delloscavoedelripristinodelmantostradale),<br />
nell’omissione delle misure generali di tutela<br />
dell’art.3,D.Lgs.n.626/1994(attualeart.15,<br />
D.Lgs.n.81/2008)enell’assenzadellanecessariacooperazioneedelcoordinamentotrale<br />
impreseesecutricideilavori.<br />
SecondoiGiudicidimeritononvieraincertezza<br />
sul punto di caduta del privato, risultando<br />
dal verbale di accettazione e di ricovero in<br />
ospedale che lo stesso infortunato aveva dichiarato<br />
di essere inciampato in un tombino,<br />
come, del resto, era stato confermato dalle<br />
dichiarazioni rese da due testi. La sentenza<br />
aveva escluso, inoltre, l’efficacia causale rispettoallacadutadellepreesistenticondizioni<br />
psicofisiche dell’infortunato (deficit motorio).<br />
La caduta era avvenuta all’interno di un’area<br />
destinata alla circolazione dei pedoni interessatadacantierestradaleacausadellaprematura(perchéilavorinoneranoancoraterminati)rimozionedelletransenne;lanormacautelare<br />
violata è stata individuata nell’art. 21,<br />
Codicedellastrada,enell’art.40,regolamento<br />
del Codice della Strada, che hanno imposto,<br />
a carico di chi esegue lavori sulle aree<br />
destinateallacircolazionediveicoliedeipedoni,l’adozionediaccorgimentinecessariperla<br />
sicurezzael’obbligodidelimitazionediqueste<br />
aree, nonché nella violazione dell’obbligo di<br />
coordinamentotraledueimpreseesecutrici.<br />
ConricorsoperCassazione,gliimputatiavevanolamentatol’incertezzaprobatoriaesistente<br />
sull’esatto punto della caduta, la sussistenza<br />
dell’“insidia”conriguardoallostatodeiluoghi<br />
(attesochenonèsufficientelamerasconnessionedelterreno,bensìanchel’imprevedibilità<br />
e l’invisibilità della situazione insidiosa, nel<br />
casodispecieinsussistente,afrontedelletanteimperfezionidellasedestradaleinteressata<br />
dailavori)el’illogicitàdellamotivazione,posto<br />
che,purdandoattodelladecisionerepentina<br />
GIURISPRUDENZA<br />
Testodisponibile<br />
onlinenellasezione<br />
”Documentazione<br />
integrativa”delsito<br />
www.ambientesicu<br />
rezza.ilsole24ore.com<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 109 ILSOLE24ORE
GIURISPRUDENZA<br />
ILSOLE24ORE 110<br />
efrettolosadeicapicantieredelledueimpresedirimuovereletransenneposteaprotezionedelcantiere,nonavevatrattocoerenticonclusioniinpuntodiesclusionediresponsabilità<br />
dei vertici aziendali (datore di lavoro e<br />
direttoretecnicodelcantiere),iqualinonerano<br />
stati posti nelle condizioni, proprio per la<br />
frettolosaerepentinarimozionedelletransenne,<br />
di esercitare in concreto la verifica sulla<br />
correttagestionedelcantieredapartedeipreposti,<br />
in relazione agli obblighi gravanti sugli<br />
stessi in forza delle qualifiche prevenzionistiche<br />
possedute e delle correlate posizioni di<br />
garanzia.<br />
LaCassazionehaaccoltoiricorsi,limitatamentealleresponsabilitàdeiverticiaziendalidelle<br />
dueimprese.SecondoiGiudicidilegittimità,il<br />
pretesodifettodicoordinamentotralesocietà<br />
era stato ascritto apoditticamente anche ai<br />
legali rappresentanti e ai direttori tecnici di<br />
cantiere, senza che risultasse in alcun modo<br />
apprezzabile un profilo di colpa in concreto<br />
addebitabileaglistessi.L’estemporaneitàdella<br />
scelta operativa dei capi cantiere, che operavanocomepreposti,dirimuovereletransennenonpotevaimplicareilcoinvolgimentodeidiretti<br />
superiori; né i Giudici di merito avevano<br />
specificato il contenuto della colpa omissiva,<br />
in termini di individuazione della carenza di<br />
coordinamento dalla quale poter far discendereconseguenzeconcreteinordineallaverificazione<br />
dell’infortunio. È vero che, infatti,<br />
l’esistenza, in un cantiere, del capo cantiere,<br />
nonescludelapossibileresponsabilitàacarico<br />
di altri soggetti, quali il direttore tecnico o,<br />
salendonellascaladelleresponsabilità,dellegalerappresentantedell’impresa,manonnel<br />
caso di specie di repentina rimozione delle<br />
transenne a cantiere ancora aperto e a lavori<br />
nonancoraultimati.<br />
Violazione<br />
del dovere di vigilanza<br />
Cassazione penale, sez. IV,<br />
(ud. 6 novembre 2008)<br />
12 febbraio 2009, n. 6195,<br />
Pres. Licari, Rel. Foti<br />
InfortunisullavoroDatoredilavorodelegato<br />
Macchina cesoiatrice Prassi di la<br />
vorononcorrettaLesionipersonaliViolazionedeldoveredivigilanzaResponsabilitàdeldatoredilavoroValutazioneÈ<br />
responsabile<br />
Le dimensioni dell’azienda non possono in<br />
alcunmodogiustificarelaviolazione,dapartedeldatoredilavoro,deldoveredivigilanza<br />
edicontrollodelrealeecostanterispetto,da<br />
partedeilavoratori,dellenormedisicurezza,<br />
nonchédiinterventoperimpedireilformarsi<br />
edilconsolidarsidiprassilavorativechemettanoarepentagliol’incolumitàdeilavoratori,<br />
posto che, attraverso una corretta organizzazione<br />
ed opportune disposizioni, il datore<br />
di lavoro può essere costantemente<br />
informato sui temi della sicurezza e del rispetto,<br />
da parte degli stessi lavoratori, delle<br />
relative norme. Doveri e responsabilità che<br />
prescindono dalla circostanza della inconsapevolezzadellapraticadiprassidilavoronon<br />
corrette.<br />
Ildirettorediunostabilimentoproduttivo,delegatodaldatoredilavoroall’adozione,all’osservanzaealcontrollodelrispettodellenorme<br />
disicurezza,erastatocondannatoperilreato<br />
dilesionipersonalicolposegravissimeindanno<br />
di un lavoratore addetto a una macchina<br />
cesoiatrice, il quale aveva riportato l’amputazionedelpiededestroe,quindi,dellagamba<br />
fino al terzo medio per il sopraggiungere di<br />
necrosicutanea,nonchéferitadascoppioalla<br />
manosinistra.<br />
Il lavoratore, incaricato del controllo della<br />
macchina (la quale srotola un involto di lamiera<br />
che fa scorrere attraverso rulli e ne<br />
taglia i bordi per poi riavvolgerla), a causa<br />
dell’aggrovigliarsideglisfrididilamiera,avevasuperato,senzadisattivarelamacchina,la<br />
ringhiera alta circa un metro che ne percorreva<br />
l’intero perimetro e i relativi cancelli,<br />
dotatididispositividisicurezza,ederasalito,<br />
per eseguire dei controlli, sulla pedana che<br />
consente di operare nell’area dei rulli. Nel<br />
procedere a questo incombente, essendosi<br />
sportoinavantiperaccertarsichetuttoprocedesse<br />
regolarmente, si era sbilanciato e,<br />
perevitaredicadere,avevatentatodifareun<br />
passoindietroe,perdendol’equilibrio,aveva<br />
appoggiatounpiedepropriosullalamierain<br />
movimento,doveeracaduto.Ilpiededestro<br />
elamanosinistraeranostatitrainati,quindi,<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
versoirulliedaquestischiacciati.<br />
Lacolpaprevenzionisticacontestataall’imputato<br />
(art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 626/1994)<br />
consisteva nell’avere omesso di istruire adeguatamenteillavoratorecircalepropriemansioni<br />
e le modalità d’uso della macchina alla<br />
qualeerastatodestinato,nonchécircairischi<br />
connessi all’uso della stessa. L’obbligo di formazione,peraltro,èstatoritenutoancorapiù<br />
doveroso nel caso di specie, poiché la vittima<br />
era un giovane inesperto, assunto da soli tre<br />
mesiconcontrattodiformazionelavoro,che<br />
aveva finito con l’apprendere ”sul campo” la<br />
naturadellepropriemansioni,sullabasedelle<br />
indicazionideicolleghianziani.Ulterioreprofilodicolpadell’imputatoèstatorinvenutonell’averetolleratolaprassiconsolidatacheprevedeva<br />
l’accesso alla linea di produzione, superando<br />
le protezioni, con la macchina in<br />
movimento.<br />
Sullabasedellaviolazionedeldoverediformazione<br />
e di informazione del lavoratore, nonchédeldoveredivigilanza(avendoconsentito<br />
l’instaurarsi di una prassi lavorativa ad alto<br />
rischio), era stata affermata la responsabilità<br />
penaledell’imputato,ilquale,conricorsoper<br />
Cassazione, aveva dedotto che la macchina<br />
era idonea sotto il profilo della sicurezza, essendo<br />
dotata di una recinzione, i cui accessi<br />
eranostatimunitidimicrointerruttoriche,all’apertura<br />
dei cancelli, determinavano l’automatico<br />
blocco dell’impianto; mentre l’intervento<br />
sulla macchina era soggetto al rispetto<br />
di una specifica procedura. Appositi cartelli<br />
prevedevano, inoltre, l’espresso divieto di<br />
operare su organi in movimento; divieto ben<br />
notoailavoratori,comedaglistessiconfermatoancheindibattimento.<br />
Quantoallaprassioperativa,ilricorrenteaveva<br />
lamentato che le dimensioni dell’azienda<br />
escludevanolapossibilitàdivenireaconoscenzadiprassidifformirispettoaquelleprevisteecheildatoredilavorooilsuodelegatopossono<br />
essere chiamati a rispondere delle stesse<br />
solosenonabbianoadottatoregoleedivietiin<br />
materia, ovvero l’abbiano incoraggiata o abbiano<br />
omesso gli opportuni controlli; ipotesi<br />
deltuttodaescludersinelcasodispecie.<br />
Inoltre, lo stesso aveva dedotto che in<br />
realtà l’evento era stato determinato da<br />
un’imprudenza, individuale o collettiva,<br />
forse incoraggiata da una prassi distorta,<br />
che si poneva quale causa sopravvenuta<br />
escludente il rapporto di causalità rispet<br />
to alla condotta del datore di lavoro.<br />
Da ultimo, il ricorrente aveva richiamato gli<br />
artt. 4 e 5, D.Lgs. n. 626/1994, che hanno<br />
imposto al lavoratore l’osservanza delle normevigenti,nonchédelledisposizioniaziendali<br />
inmateriadisicurezzaediigienedellavoro,a<br />
tuteladellapropriaedell’altruiincolumità.<br />
LaCassazioneharitenutoinfondatoilricorso,<br />
confermando che l’infortunio doveva ricondursi<br />
alla negligenza dell’imputato che, violandogliobblighichegravavanosullostessoinragionedelladelegaricevuta,nonavevaadeguatamente<br />
vigilato affinché fossero realmente<br />
rispettate le procedure di sicurezza,<br />
avendotolleratol’instaurarsitrailavoratoridi<br />
unapericolosaprassioperativacheprevedeva<br />
rischiosi interventi sulla macchina in movimento.Prassicheprevedeval’elusione,invario<br />
modo, del sistema di sicurezza, divenuta<br />
consolidataeprotrattaneltempopoichéconsentivadiagireintempipiùrapidiefunzionali<br />
alla produzione, oltre che più comodi per<br />
l’operatore. Prassi della quale si era prontamente<br />
impadronito il lavoratore infortunato,<br />
giovaneeinesperto,dapocoassunto.<br />
Neancheledimensionidell’aziendapotevano<br />
giustificarelaviolazionedeldoveredivigilanza<br />
edicontrollodelrealeecostanterispetto,da<br />
parte dei lavoratori, delle norme di sicurezza,<br />
nonchédiinterventoperimpedireilformarsie<br />
ilconsolidarsidiprassilavorativechemettevano<br />
a repentaglio l’incolumità dei lavoratori,<br />
postoche,attraversounacorrettaorganizzazione<br />
e opportune disposizioni, l’imputato<br />
avrebbe potuto essere costantemente informatosuitemidellasicurezzaedelrispetto,dapartedeglistessilavoratori,dellerelativenorme.<br />
Doveri e responsabilità che prescindono<br />
dallacircostanzachelostessoimputatofosse,<br />
contrariamente a quanto ha sostenuto, realmenteinconsapevolediquellaprassi.<br />
Obblighi<br />
del coordinatore<br />
per l’esecuzione<br />
Cassazione penale, sez. IV,<br />
(ud. 19 dicembre 2008)<br />
12 febbraio 2009, n. 6219,<br />
Pres. Marini, Rel. Brusco<br />
GIURISPRUDENZA<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 111 ILSOLE24ORE
GIURISPRUDENZA<br />
ILSOLE24ORE 112<br />
Infortunio sul lavoro - Cantiere edile - Lavori<br />
sul tetto - Obblighi del Coordinatore<br />
per l’esecuzione dei lavori - Valutazione -<br />
Condizioni<br />
La disciplina contenuta nell’articolo 5 del<br />
D.Lgs.n.494/1996(attualeart.92delD.Lgs.<br />
n.81/2008)postulacheilverbo”assicurare”<br />
(usato nell’originaria formulazione del decreto)<br />
implica una diretta e personalepartecipazione<br />
dell’agente all’obbligo di prevenzione,mentreilverbo”verificare”,introdottodalD.Lgs.n.528/1999,sembrapiuttosto<br />
riferirsi ad un’attività di controllo dell’opera<br />
altrui.<br />
IlComunediTriesteavevaappaltatoilavoridi<br />
coibentazione e di impermeabilizzazione da<br />
eseguire sul tetto di un edificio di proprietà<br />
comunale e il coordinatore per la sicurezza<br />
avevaconsentitochequestilavorifosserosvoltisullasuperficieinelevazionesenzachefosse<br />
adottataalcunaoperaprovvisionaleprotettiva<br />
esenzacheilavoratoriavesseroadisposizione<br />
agganci di sicurezza. A causa dell’assenza di<br />
questemisurediprevenzionelapersonaoffesa,mentreeraaddettaailavoriindicati,avevapersol’equilibrioederacadutoalsuoloprocurandosilelesioniindicate.Condannatoperilreatodilesionicolposegravi,l’imputatoavevapropostoricorsoperCassazione,<br />
deducendo che la ditta appaltatrice<br />
eraunicae,quindi,ilcoordinatorenondoveva<br />
coordinarenullaeche,rispettoaquantoprevistonelcronoprogramma,ilavoriinelevazioneperildisfacimentodelmantodicopertura<br />
acuradi Maria Melizzi,consulentelegale<br />
Veicoli a motore<br />
e relative parti.<br />
Smaltimento<br />
Cassazione, sez. III, pen.<br />
15 maggio 2009, n. 20424,<br />
Pres. De Maio<br />
Rifiuti-Rifiutispeciali-Trasportononau-<br />
erano iniziati prima e la direzione lavori non<br />
avevainformatoilcoordinatorediquestoanticipato<br />
inizio dei lavori né l’aveva informato<br />
della presenza di un altro dipendente di una<br />
impresasubappaltatricechenoneraprevista.<br />
Inoltre,poichéalfattoeraapplicabileilD.Lgs.<br />
n.494/1996neltestooriginario,antecedente<br />
alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 528/<br />
1999,nonsussistevaalcunobbligodicontrollodelleproceduredilavoroincapoalCSE.<br />
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il<br />
ricorsorilevando,inprimoluogo,chel’imputatoavevaeffettuatoduesopralluoghidicontrollonelcantiere(ilsecondolostessogiornodell’infortunioeprimachel’eventosiverificasse);<br />
lo stesso avrebbe dovuto ”verificare”, ossia<br />
controllare l’opera altrui, con obbligo di<br />
intervento, come nel caso di specie, attesa la<br />
sussistenzadimoltepliciviolazionidellemisure<br />
di prevenzione. Secondo il Giudizio della Suprema<br />
Corte, il CSE non aveva adempiuto a<br />
questoobbligo.<br />
Quanto all’asserita anticipazione dei lavori, la<br />
tesi del ricorrente (che i venti giorni prima di<br />
dareinizioailavorifosserodaintenderecome<br />
giorni lavorativi) non aveva alcun aggancio né<br />
contrattuale né altrimenti documentale, risolvendosiinunaindebitaforzaturainterpretativa.<br />
D’altro canto, l’imputato aveva ammesso di<br />
essersirecatoincantiereilgiornodell’infortunioeprimachel’eventosiverificasse;quindi,allostessoeranotocheilavorieranogiàiniziati<br />
ed era suo obbligo intervenire immediatamente,<br />
ponendo in essere ogni iniziativa necessariaperifinidellaprevenzioneconnessial<br />
suoruolodicoordinatoreperl’esecuzionedei<br />
lavori. l<br />
torizzato-Veicoliamotoreepartidiessi-<br />
Smaltimento-Articolo51,comma1,lettera<br />
b),D.Lgs.n.22/1997<br />
Rientrano nella nozione di rifiuti speciali i<br />
veicoli a motore, i rimorchi e loro parti. A<br />
questofineènecessariochesitrattidimezzi<br />
non più usabili come tali, anche se ancora<br />
nonprividivaloreeconomico;inaltritermini<br />
èsufficientechesitrattidioggettiabbandonati<br />
o destinati all’abbandono, non nel sen<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
so di ”res nullius”, bensì in quello traslato <br />
funzionaledicosa(opartedicosa)nonpiù<br />
idoneaalloscopoperilqualeerastataoriginariamentecostruita.<br />
Sulla scorta del sopra richiamato principio di<br />
diritto,laSupremaCorteharigettatoilricorso<br />
avanzatodadueimputaticondannatiinprimo<br />
grado per violazione del cosiddetto decreto<br />
“Ronchi”(D.Lgs.n.22/1997)e,precisamente,<br />
l’articolo 51, comma 1, lettera b), in quanto<br />
trovati nell’atto di trasportare, su un camion,<br />
unmotocarroconsideratorifiutodestinatoalla<br />
rottamazione senza che, però, fossero in<br />
possessodellaprescrittaautorizzazione.<br />
La sentenza di primo grado era stata confermatadallaCorted’AppellodiLecce.Gliimputatihannopropostoricorsopercassazionededucendol’erroneaapplicazionedellanormasostanzialespecialeedifettodimotivazione[articolo606,lettereb)ede)]inrelazioneall’articolo51,comma1,letterab),D.Lgs.<br />
n.22/1997.<br />
Più in particolare, i ricorrenti eccepivano la<br />
mancata dimostrazione del fatto che l’autoveicolo<br />
trasportato fosse definibile come ”rifiuto”.<br />
In realtà esso come affermato anche da un<br />
testenellafasedimeritoeraancoraiscrittoal<br />
PRAe,cometale,potenzialmentecircolante.<br />
LaCortediCassazione,conlasentenzainesame,harigettatoilricorsoavanzatodagliimputati<br />
ritenendo la sentenza della Corte territorialenoncensurabile,postocheinessaèstatodatoampiamentecontodelfattochedalverbaledisequestrodelmezzooggettodicausa<br />
era evincibile lo stato di elevato degrado del<br />
veicolotaledanonpoteresserepiùcircolante.<br />
La Suprema Corte ha ritenuto, inoltre, non<br />
determinante, il riferimento alla persistente<br />
iscrizione del veicolo nell’apposito elenco del<br />
PRAperchélacircostanzanonincidevaaifini<br />
dellaqualificazionedelveicolocomerifiuto.<br />
LacostantegiurisprudenzadellaCortedilegittimità<br />
ha statuito il principio che «rientrano<br />
nellanozionedirifiutispecialiiveicoliamotore,irimorchieloroparti».<br />
Aquestofineènecessariochesitrattidimezzi<br />
nonpiùusabilicometali,ancheseancoranon<br />
privi di valore economico; in altri termini è<br />
sufficientechesitrattidioggettiabbandonati<br />
o destinati all’abbandono, non nel senso di<br />
”res nullius”, bensì in quello traslato funzionaledicosa(opartedicosa)nonpiùidoneaalloscopoperilqualeerastataoriginariamentecostruita(sezioneIII,18marzo1991,Gallello,Rv.186811).<br />
Si deve aggiungere, inoltre, che, nel caso in<br />
esame, nella fase di merito era stato provato<br />
che il veicolo trasportato era destinato a una<br />
dittachedovevaavviarelepraticheperlademolizioneariprovapropriodellanaturadi“rifiuto”delmezzomeccanico.<br />
Scarichi di azoto<br />
nitroso e alluminio<br />
Cassazione, sez. III pen.,<br />
14 maggio 2009, n. 20241,<br />
Pres. Onorato<br />
Rifiuti - Scarico reflui aziendali - Azoto nitrosoealluminio-Superamentodeivalori-<br />
COD - BOD - Articoli 45 e 59, D.Lgs. n.<br />
152/1999<br />
La sussistenza del reato non può essere<br />
esclusa sotto il profilo soggettivo per l’addottaferraginositàdellanormativasugliscarichi.<br />
Nemmeno in virtù del criterio della<br />
ignoranza inevitabile teorizzato nella sentenza<br />
della Corte Costituzionale n. 364/<br />
1988èpossibilescusarechieffettuascarichi<br />
direfluiindustrialisenzainformarsidelleleggipenalichedisciplinanolamateria,incombendo<br />
agli interessati l’onere di verificare la<br />
conformità della condotta alle norme ambientali<br />
di cui è presunta la conoscenza ex<br />
articolo5c.p.<br />
LaCortediCassazione,nellasentenzainesame,harigettatoilricorsoavanzatodallegalerappresentatediunaaziendaconservieracontrolasentenzadellaCorted’AppellodiNapoli<br />
che aveva confermato la condanna alla pena<br />
dell’arresto e dell’ammenda inflitta nel giudiziodiprimogradoperilreatodicuiagliarticoli<br />
45e59,D.Lgs.n.152/1999,peravereffettua<br />
GIURISPRUDENZA<br />
Testodisponibile<br />
onlinenellasezione<br />
”Documentazione<br />
integrativa”delsito<br />
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7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 113 ILSOLE24ORE
GIURISPRUDENZA<br />
ILSOLE24ORE 114<br />
to scarichi di reflui aziendali direttamente in<br />
un fiume con superamento dei valori di BOD,<br />
COD, azoto nitroso e alluminio, di cui alla tabella<br />
3, D.Lgs. n. 152/1999.<br />
Nel ricorso per cassazione l’imputato ha denunciato<br />
la violazione dell’articolo 137, D.Lgs.<br />
n. 152/2006, con riferimento alle tabelle 5 e<br />
3/A dell’allegato 5 perché, a dire sempre della<br />
difesa dell’imputato, l’azoto nitroso e l’alluminio<br />
non erano inclusi nella tabella 3 dell’Allegato<br />
5, sicché non sussisteva l’illecito penale,<br />
aggiungendo, inoltre, che la farraginosità della<br />
normativa aveva inciso sull’elemento psicologico<br />
del reato che andava escluso.<br />
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente<br />
infondato perchè nella tabella 3<br />
dell’Allegato 5 del vigente D.Lgs. n. 152/2006<br />
sono previsti valori limite per l’alluminio (si veda<br />
il n. 9) e per l’azoto nitroso (si vedano i nn.<br />
34 e 35).<br />
Nella parte motiva della sentenza, il Supremo<br />
Collegio ha ritenuto che il Tribunale di Napoli<br />
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avesse assolto l’obbligo della motivazione, ritenendo<br />
sussistenti a carico dell’imputato specifici<br />
e concreti elementi comprovanti la commissione<br />
del reato di scarico abusivo di rifiuti<br />
aziendali con superamento dei limiti d’accettabilità<br />
dell’azoto nitroso e dell’alluminio, ancora<br />
compresi nella tabella allegata alla normativa<br />
del 2006 sopra citata.<br />
La Cassazione, inoltre, ha evidenziato che la<br />
sussistenza del reato a carico dell’imputato<br />
non poteva essere esclusa sotto il profilo soggettivo<br />
per l’addotta ferraginosità della normativa<br />
sugli scarichi.<br />
Nemmeno in virtù del criterio della ignoranza<br />
inevitabile teorizzato nella sentenza della Corte<br />
Costituzionale n. 364/1988 è, infatti, possibile<br />
scusare chi effettua scarichi di reflui industriali<br />
senza informarsi delle leggi penali che<br />
disciplinano la materia, incombendo sugli interessati<br />
l’onere di verificare la conformità della<br />
condotta alle norme ambientali di cui è presunta<br />
la conoscenzaex articolo 5 c.p. l<br />
EFFICIENZA ENERGETICA<br />
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approntare progetti ecoefficienti, basati sulla scelta di materiali più idonei e facendo<br />
leva sulle migliori tecniche costruttive.<br />
Nel testo, vengono indicati i calcoli delle dispersioni termiche degli spazi riscaldati,<br />
degli apporti gratuiti di calore, delle perdite di emissione, di regolazione, di distribuzione<br />
e di produzione per giungere a stabilire il fabbisogno di energia primaria e<br />
quello della prestazione energetica dell'edificio.<br />
A completamento della materia sono stati calcolati i rendimenti termici utile medio<br />
mensile e globale medio stagionale e il rendimento di produzione medio stagionale.<br />
Il tutto come dettato dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e come modificato dal D.Lgs.<br />
29 dicembre 2006, n. 311.<br />
Nel CD-Rom viene riportata un'utile raccolta normativa contenente gli allegati al<br />
D.Lgs. n. 311/2006 (di modifica al D.Lgs. 19 agosto 2995, n. 192) e ai due D.M. 19<br />
febbraio 2007 sulle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio<br />
edilizio esistente e alle modalità per incentivare la produzione di energia elettrica<br />
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SARDEGNA<br />
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IGIENE E SICUREZZA<br />
Deliberazione Giunta Regionale 18 maggio 2009, n. 405<br />
«Linee guida per la gestione del Sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano<br />
e mangimi per l’alimentazione animale nella Regione Toscana»<br />
(in B.U. Toscana 27 maggio 2009, n. 21)<br />
Decreto Dirigenziale 12 maggio 2009, n. 2169<br />
«Approvazione delle “Linee guida per l’applicazione dell’autocontrollo igienico/sanitario nella<br />
produzione primaria di miele»<br />
(in B.U. Toscana 27 maggio 2009, n. 21)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 4 maggio 2009, m. 811333<br />
«Audit regionali intesi a verificare il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti dal<br />
regolamento CE/882/2004 in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi»<br />
(in B.U. Piemonte 21 maggio 2009, n. 20)<br />
Decreto Dirigenziale 7 maggio 2009, n. 63<br />
«D.G.R. n. 3639/2008, D.G.R. n. 361/2009 e D.G.R. n. 1260/2009: Attuazione della D.G.R.<br />
n. 4432/2007 e costituzione della struttura operativa della “Unità di Coordinamento<br />
Regionale per la <strong>Sicurezza</strong> Alimentare”»<br />
(in B.U. Veneto 9 giugno 2009, n. 47)<br />
Decreto Assessoriale 18 maggio 2009, n. 1081/35<br />
«Attività di vigilanza sull’autorità pubblica di controllo sulle produzioni a denominazione e<br />
indicazione di origine protetta - Protocollo di Intesa tra la Regione Autonoma di Sardegna e<br />
l’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari»<br />
(in B.U. Sardegna 6 giugno 2009, n. 19)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 28 aprile 2009, n. 1167<br />
«Progetto di informazione del sistema di prevenzione e promozione della salute negli<br />
ambienti di lavoro del Veneto (Prevnet). Approvazione e prenotazione somma»<br />
(in B.U. Veneto 19 maggio 2009, n. 41)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 7 maggio 2009, n. 1020<br />
@ «Approvazione del documento “Linee guida per la prevenzione dei problemi di sicurezza<br />
sul lavoro legati all’assunzione di alcolici»<br />
(in B.U. Friuli Venezia Giulia 20 maggio 2009, n. 20)<br />
Decreto Presidente Regione 18 maggio 2009, n. 216<br />
«Modifica del Decreto del Presidente della regione n. 562/2008 “Composizione Comitato<br />
regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ai sensi del<br />
D.P.C.M. 21 dicembre 2007 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3211 del<br />
7 novembre 2008”»<br />
(in B.U. Valle d’Aosta 22 maggio 2009, n. 22)<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 115 ILSOLE24ORE
LEGISLAZIONE<br />
VENETO<br />
TRENTINO AA<br />
Provincia<br />
autonoma<br />
di Bolzano<br />
<strong>Sicurezza</strong><br />
del lavoro<br />
Acqua<br />
TOSCANA Acqua<br />
UMBRIA Acqua<br />
PIEMONTE Acqua<br />
TRENTINO AA<br />
Provincia<br />
autonoma<br />
di Trento<br />
Acqua<br />
CAMPANIA Aria<br />
TOSCANA Aria<br />
ABRUZZO Bonifiche<br />
ILSOLE24ORE 116<br />
Deliberazione Giunta Regionale 19 maggio 2009, n. 1463<br />
«Modello Regionale di Sistema di gestione della <strong>Sicurezza</strong> per la strutture sanitarie<br />
pubbliche. Approvazione»<br />
(in B.U. Veneto 9 giugno 2009, n. 47)<br />
AMBIENTE<br />
Deliberazione Giunta Provinciale 16 marzo 2009, n. 780<br />
«Regolamento tipo di fognature e depurazione di cui all’art. 4 della legge provinciale 18<br />
giugno 2002, n. 8 recante “Disposizioni sulle acque”»<br />
(in B.U. Trentino Alto Adige 26 maggio 2009, n. 22)<br />
Decreto del Presidente Giunta Regionale 20 maggio 2009, n. 107<br />
«Accordo di Programma per la definizione di un programma di interventi finalizzato al<br />
miglioramento e razionalizzazione dei sistemi di approvvigionamento idrico del SII in coerenza<br />
con gli obiettivi del piano di tutela delle acque»<br />
(in B.U. Toscana 27 maggio 2009, n. 21)<br />
Decreto Presidenziale Giunta regionale 12 maggio 2009, n. 35<br />
«Art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e decreto del Ministero della Salute di<br />
concerto con il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio e del mare in data 5 aprile<br />
2008 “Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al<br />
consumo umano, che possono essere disposte dalla Regione Umbria”. Proroga alla deroga per<br />
il parametro arsenico»<br />
(in B.U. Umbria 27 maggio 2009, n. 24)<br />
Decreto Dirigenziale 24 aprile 2009, n. 157<br />
«Art. 13 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e<br />
delle politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio e<br />
del mare in data 29 dicembre 2008 “Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di<br />
qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla Regione<br />
Piemonte”. Deroga per il parametro arsenico»<br />
(in B.U. Piemonte 21 maggio 2009, n. 20)<br />
Ordinanza Presidenziale 19 maggio 2009, n. 3112/S143/LP/AT/IR/rf<br />
«Ordinanza per il valore di parametro dell’arsenico di origine geologica nelle acque fornite al<br />
consumo in alcuni Comuni della Provincia»<br />
(in B.U. Trentino AltoAdige 9 giugno 2009, n. 24)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 8 maggio 2009, n. 854<br />
@ «Provvedimenti per la gestione della qualità dell’aria ambiente»<br />
(in B.U. Campania 25 maggio 2009, n. 31)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 3 giugno 2009, n. 450<br />
«D.C.R. n. 44/2008 Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria<br />
(PRRM) 2008-2010: approvazione Linee Guida per il rilevamento della qualità dell’aria ed il<br />
relativo reporting»<br />
(in S.O. n. 63 al B.U. Toscana 10 giugno 2009, n. 23)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 23 marzo 2009, n. 139<br />
«Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006 - 2008 - art. 225 L.R. n.<br />
15 del 26.04.2004 - Intervento “Bonifiche aree ex-discariche” - B.1 - Definizione tetti di spesa<br />
per fase di Caratterizzazione e Analisi di Rischio ambientale sanitario sito specifica - art. 8, p. 9<br />
- Allegato 2 - L.R. n. 45/2007»<br />
(in B.U. Abruzzo 20 maggio 2009, n. 26)<br />
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VENETO Bonifiche<br />
VENETO Bonifiche<br />
TRENTINO AA<br />
Procincia<br />
autonoma<br />
di Bolzano<br />
Energia<br />
VENETO Energia<br />
LIGURIA Energia<br />
PIEMONTE Energia<br />
PUGLIA Energia<br />
PUGLIA Rifiuti<br />
UMBRIA Rifiuti<br />
CAMPANIA Rifiuti<br />
LEGISLAZIONE<br />
Deliberazione Giunta Regionale 19 maggio 2009, n. 1408<br />
«Costituzione dei nuovi Consorzi di bonifica del Veneto ai sensi dell’art. 3 della legge regionale<br />
8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”»<br />
(in B.U. Veneto 5 giugno 2009, n. 46)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 19 maggio 2009, n. 1409<br />
«Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”<br />
Artt. 6-9 e 41. Individuazione della data per la elezione delle Assemblee dei Consorzi di<br />
bonifica del Veneto e approvazione Allegato A “Regolamento elettorale per le elezioni delle<br />
Assemblee dei Consorzi di bonifica”»<br />
(in B.U. Veneto 5 giugno 2009, n. 46)<br />
Deliberazione Giunta Provinciale 4 maggio 2009, n. 1233<br />
«Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 2299 del 30 giugno 2008: direttive ai<br />
sensi dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 16, commi 5 e 6 (efficienza<br />
energetica)»<br />
(in B.U. Trentino Alto Adige 26 maggio 2009, n. 22)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 5 maggio 2009, n. 1192<br />
«Aggiornamento delle procedure di competenza regionale per l’autorizzazione all’installazione<br />
ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 12, D.Lgs. n.<br />
387/2003)»<br />
(in B.U. Veneto 26 maggio 2009, n. 43)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 12 maggio 2009, n. 595<br />
«Norme tecniche art. 16 l.r. 38/98. Indirizzi per lo sfruttamento delle energie rinnovabili:<br />
parziale rettifica DGR 551/2008»<br />
(in B.U. Liguria 3 giugno 2009, n. 22)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 25 maggio 2009, n. 1311468<br />
«Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13. “Disposizioni in materia di rendimento energetico<br />
nell’edilizia”. Modifica allegati III e V della D.G.R. 30 settembre 2008 n. 35-9702 recante<br />
disposizioni attuative in materia di impianti termici ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettere h), i),<br />
j), k), l), m) ed o) della L.R. 13/2007»<br />
(in B.U. Piemonte 4 giugno 2009, n. 22)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 13 maggio 2009, n. 810<br />
«Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” - FESR 2007<br />
- 2013»<br />
(in B.U. Puglia 5 giugno 2009, n. 81)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 23 aprile 2009 n. 646<br />
«Definizione di parametri per l’utilizzo del Rbd come materiale di copertura in discarica»<br />
(in B.U. Puglia 26 maggio 2009, n. 76)<br />
Deliberazione Consiglio Regionale 5 maggio 2009, n. 299<br />
«ORDINE DEL GIORNO - “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree<br />
inquinate - Affidamento dei servizi di raccolta, trattamento e recupero energetico – Distinzione<br />
dei soggetti gestori e separazione dei rispettivi interessi nelle diverse fasi delle gestione del<br />
calcolo integrato dei rifiuti”»<br />
(in B.U. Umbria 20 maggio 2009, n. 23)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 10 febbraio 2009, n. 215<br />
«Linee problematiche 2008 – 2013 per la gestione dei rifiuti urbani»<br />
(in B.U. Campania 25 maggio 2009, n. 31)<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 117 ILSOLE24ORE
LEGISLAZIONE<br />
PUGLIA Rifiuti<br />
BASILICATA Rifiuti<br />
BASILICATA Rifiuti<br />
UMBRIA Rifiuti<br />
MARCHE Rifiuti<br />
UMBRIA Rifiuti<br />
TRENTINO AA<br />
Provincia<br />
autonoma<br />
di Trento<br />
LOMBARDIA<br />
LIGURIA<br />
PIEMONTE<br />
UMBRIA<br />
Rifiuti<br />
Sostanze<br />
pericolose<br />
Sostanze<br />
pericolose<br />
Sostanze<br />
pericolose<br />
Tutela<br />
ambientale<br />
ILSOLE24ORE 118<br />
Deliberazione Giunta Regionale 23 aprile 2009, n. 645<br />
«Linee guida per la realizzazione di centri comunali di raccolta. Approvazione»<br />
(in B.U. Puglia 26 maggio 2009, n. 76)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 22 aprile 2009, n. 700<br />
«Sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani. Ratifica formale Intesa Istituzionale Regione<br />
Basilicata, Provincia di Potenza, Provincia di Matera»<br />
(in B.U. Basilicata 16 maggio 2009, n. 24)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 6 aprile 2009, n. 627<br />
«Art. 15 L.R. n. 6/2001 s.m.i. Schema-tipo Convenzione da sottoscrivere tra tutti i Comuni<br />
dell’intero territorio regionale per la costituzione dell’ATO Rifiuti Basilicata, schema-tipo Statuto<br />
dell’istituendo ATO. Approvazione»<br />
(in B.U. Basilicata 16 maggio 2009, n. 24)<br />
Deliberazione Consiglio Regionale 5 maggio 2009, n. 301<br />
@ «Piano regionale di gestione rifiuti»<br />
(in S.S. n. 1 al B.U. Umbria 10 giugno 2009, n. 26)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 25 maggio 2009 n. 842<br />
«Integrazione dell’allegato A) alla DGR n. 1210/2008 - Catasto regionale dei rifiuti - Previsione<br />
di “Disposizioni transitorie”»<br />
(in B.U. Marche 5 giugno 2009, n. 54)<br />
Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11<br />
«Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate»<br />
(in S.O. n. 1 al B.U. Umbria 20 maggio 2009, n. 23)<br />
Deliberazione Giunta Provinciale di Trento 22 maggio 2009, n. 1227<br />
«Linee guida e indicazioni operative per l’utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di<br />
scavo»<br />
(in S.O. n. 1 al B.U. Trentino AltoAdige 9 giugno 2009, n. 24)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 27 maggio 2009, n. 8/9528<br />
«Attivazione di misure di sostegno alle PMI per la gestione delle sostanze chimiche di cui al<br />
regolamento CE 1907/2006 (REACH)»<br />
(in S.O. n. 1 al B.U. Lombardia 9 giugno 2009, n. 23)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 12 maggio 2009, n. 573<br />
«Individuazione capitoli nell’ambito delle unità revisionali di base previste dalla L.R. 6 marzo<br />
2009, n. 5 “Nome per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di<br />
amianto, per le bonifiche e lo smaltimento”»<br />
(in B.U. Liguria 3 giugno 2009, n. 22)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 3 giugno 2009, 3011520<br />
«Art. 4 della L.R. n. 30/2008 - Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di<br />
contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto»<br />
(in B.U. Piemonte 11 maggio 2009, n. 23)<br />
Deliberazione Giunta Regionale 27 aprile 2009, n. 581<br />
«Approvazione del Disciplinare Tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli<br />
edifici di cui all’art.. 4 della L.R. n. 17/2008 “Norme in materia di sostenibilità ambientale degli<br />
interventi urbanistici ed edilizi”»<br />
(in S.O. n. 1 al B.U. Umbria 27 maggio 2009, n. 24)<br />
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TRENTINO AA<br />
Provincia<br />
autonoma<br />
di Trento<br />
SICILIA<br />
Tutela<br />
ambientale<br />
Tutela<br />
ambientale<br />
PIEMONTE VAS<br />
CALABRIA VIA<br />
LEGISLAZIONE<br />
Deliberazione Giunta Provinciale di Trento 22 maggio 2009, n. 1200<br />
«Approvazione dei criteri e delle modalità di gestione del fondo per le iniziative e gli interventi<br />
di promozione dello sviluppo sostenibile dell’ambiente previsto dall’articolo 12-bis della legge<br />
provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m.»<br />
(in S.O. n. 1 al B.U. Trentino AltoAdige 9 giugno 2009, n. 24)<br />
Decreto Assessoriale 28 aprile 2009<br />
«Individuazione dei parametri per l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento delle<br />
associazioni ambientaliste nella Regione siciliana»<br />
(in B.U. Sicilia 29 maggio 2009, n. 25)<br />
Deliberazione Giunta regionale 25 maggio 2009, n. 1211467<br />
«D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione ambientale<br />
strategica del Piano territoriale regionale. Espressione del parere motivato di compatibilità<br />
ambientale»<br />
(in B.U. Piemonte 28 maggio 2009, n. 21)<br />
Regolamento Regionale 14 maggio 2009, n. 5<br />
«Modifica al Regolamento regionale del 4 agosto 2008, n. 3. (“Regolamento regionale delle<br />
procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle<br />
procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”), pubblicato sul B.U.R. del 16<br />
agosto 2008 n. 16»<br />
(in S.S. n. 2 al B.U. Calabria 16 maggio 2009, n. 9)<br />
Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.<br />
Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com<br />
I LAVORI IN QUOTA E DI SCAVO<br />
NEI CANTIERI EDILI<br />
ISPESL<br />
A cura del Dipartimento Tecnologie di <strong>Sicurezza</strong><br />
Il settore delle costruzioni ed in particolare i lavori in quota e di scavo espongono il<br />
lavoratore dei cantieri a rischi particolarmente elevati; detti lavori debbono essere<br />
eseguiti in condizioni di sicurezza ed ergonomiche adeguate nel rispetto delle misure<br />
generali di tutela previste dall’art.15 del DLgs 81/2008.<br />
Lo strumento principe per far sì che le attività di cantiere siano sempre più sicure<br />
è la valutazione dei rischi e la loro eliminazione e/o riduzione attraverso<br />
l’individuazione e l’adozione delle misure di prevenzione e protezione a carattere<br />
organizzativo e/o tecnico, dei dispositivi di protezione collettiva e dei dispositivi di<br />
protezione individuale.<br />
Per tali ragioni, il volume si propone di offrire, grazie alla presenza delle schede<br />
operative, un esempio di strumento concreto e pratico per effettuare una corretta<br />
valutazione dei rischi e per la scelta dei sistemi di prevenzione e protezione da<br />
adottare che comprendono gli ancoraggi, i ponteggi fissi, i parapetti provvisori e le<br />
reti di sicurezza, le scale portatili, i dispositivi di protezione individuale ed i sistemi<br />
provvisionali di sostegno e protezione degli scavi.<br />
Pagg. 232 – € 27,00<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 119 ILSOLE24ORE
TERMINOLOGIA<br />
acuradi Sara Castagnoli,assegnistadiricercaSSLMIT<br />
ILSOLE24ORE 120<br />
Le parole della sicurezza:<br />
infortuni sul lavoro<br />
Schede tratte dal sito http://eohsterm.org, a cura di Carla Agrario e Sara Castagnoli, Scuola Superiore di Lingue<br />
ModerneperInterpretieTraduttoridiForlì,UniversitàdiBologna.<br />
INFORTUNIO SUL LAVORO<br />
Dominio: <strong>Sicurezza</strong> e salute sul lavoro è Malattia/infortuni<br />
Indicativo grammaticale Sintagma nominale<br />
Note grammaticali Maschile singolare<br />
Definizione È definito infortunio sul lavoro l’evento:<br />
1) avvenuto per causa violenta intesa come fattore che opera dall’esterno sulla persona, con<br />
azione intensa e concentrata nel tempo;<br />
2) verificatosi in occasione di lavoro (rischio specifico o generico aggravato del lavoro stesso), ossia<br />
ogniqualvolta il lavoro abbia determinato il rischio, anche al di fuori dell’orario di lavoro. Per<br />
occasione di lavoro devono intendersi tutte le condizioni in cui l’attività produttiva si svolge e nella<br />
quale è immanente il rischio di danno per il lavoratore danno che può provenire dallo stesso<br />
apparato produttivo oppure dipendere da fatti e situazioni proprie del lavoratore e ogni altra<br />
condizione ricollegabile in modo diretto o indiretto allo svolgimento dell’attività lavorativa;<br />
3) che abbia provocato la morte del lavoratore o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o<br />
parziale o ancora un’inabilità temporanea assoluta che determini l’astensione dal lavoro per più di<br />
tre giorni.<br />
Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore<br />
Il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL e alla pubblica sicurezza, entro due giorni da quello in<br />
cui ne è venuto a conoscenza, ogni infortunio con prognosi superiore a tre giorni mentre il<br />
lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio,<br />
anche di lieve entità. Ove non rispetti tale obbligo ed il datore di lavoro, non essendo venuto<br />
altrimenti a conoscenza dell’evento, non abbia fatto nei termini la denuncia, il lavoratore perde il<br />
diritto all’indennità per i giorni precedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell’infortunio.<br />
Fonte definizione “Infortunio sul lavoro”, Ed. Ipsoa Francis Lefebvre<br />
Legislazione europea Direttiva 89/391/CEE<br />
Legislazione italiana D.P.R. n. 1124/1965<br />
Contiene Infortunio in itinere<br />
Varianti Infortunio professionale<br />
Termini correlati Registro infortuni, Malattia professionale, Incidente rilevante, Lesione<br />
En = Workrelated accident<br />
Fr = Accident du travail<br />
De = Arbeitsunfall<br />
INFORTUNIO IN ITINERE<br />
Dominio <strong>Sicurezza</strong> e salute sul lavoro è Malattie/infortuni<br />
Indicativo grammaticale Sintagma nominale<br />
Note grammaticali Maschile singolare<br />
Definizione Infortunio occorso al lavoratore:<br />
1) durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;<br />
2) durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di<br />
lavoro;<br />
3) qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e<br />
ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13
Fonte definizione Art. 12, D.Lgs. n. 38/2000<br />
Legislazione europea Direttiva 89/391/CEE<br />
TERMINOLOGIA<br />
L’assicurazione copre questo tipo di infortunio salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto<br />
indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate; l’interruzione e la deviazione si intendono<br />
necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili<br />
o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo<br />
del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni<br />
direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di<br />
stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente<br />
sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.<br />
Legislazione italiana D.P.R. n. 1124/1965, D.Lgs. n. 38/2000<br />
Contenuto in Infortunio sul lavoro<br />
Fr =Accident de trajet<br />
De =Wegeunfall<br />
Proposta traduttiva En Workrelated road accident<br />
Indice di affidabilità En 10<br />
REGISTRO INFORTUNI<br />
Dominio: <strong>Sicurezza</strong> e salute sul lavoro è Documenti/certificazioni<br />
Indicativo grammaticale Sintagma nominale<br />
Note grammaticali Maschile singolare<br />
Definizione Registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano<br />
un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Nel registro sono annotati il<br />
nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze<br />
dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto dal datore<br />
di lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell’organo di vigilanza.<br />
Fonte definizione Art. 4, D.Lgs. n. 626/1994; Circolare n. 28, 5/3/1997<br />
Legislazione europea Direttiva 89/391/CEE<br />
Legislazione italiana D.Lgs. n. 626/1994<br />
Termini correlati Infortunio sul lavoro<br />
En =Accident book<br />
Fr ±Registre des accidents du travail bénins<br />
De ~Unfallanzeige<br />
Proposta traduttiva Fr Registre des accidents du travail<br />
Indice di affidabilità Fr 1<br />
Proposta traduttiva De Unfallregister<br />
Indice di affidabilità De 1<br />
Dominio: <strong>Sicurezza</strong> e salute sul lavoro è Malattie/infortuni<br />
Indicativo grammaticale Sostantivo<br />
Note grammaticali Femminile singolare<br />
LESIONE<br />
Definizione Modificazione peggiorativa dello stato fisico e psichico della persona conseguente all’infortunio sul<br />
lavoro (ferita, contusione, lussazione, frattura, perdita anatomica) o all’elemento che ha causato<br />
l’infortunio (da agenti infettivi, da altri agenti, da corpi estranei, da sforzo).<br />
Fonte definizione Archivio INAIL sugli eventi lesivi (infortuni sul lavoro e malattie professionali)<br />
Legislazione europea Direttiva 89/391/CEE<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 121 ILSOLE24ORE
TERMINOLOGIA<br />
Legislazione italiana D.P.R. n. 1124/1965, D.P.R. n. 1956/303, D.Lgs. n. 626/1994<br />
Tipi correlati Infortunio sul lavoro, Malattia professionale, Danno<br />
En = Personal injury<br />
DANNO BIOLOGICO<br />
Dominio <strong>Sicurezza</strong> e salute sul lavoro è Malattie/infortuni<br />
Indicativo grammaticale Sintagma nominale<br />
Note grammaticali Maschile singolare<br />
Definizione Lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale.<br />
Sull’integrità psico-fisica della persona si fonda la cosiddetta validità, ovverosia l’efficienza<br />
psico-fisica allo svolgimento di qualsiasi attività, lavorativa ed extralavorativa. Tutti i fatti che<br />
possono determinare un danno alla persona sotto forma di una diminuzione della integrità<br />
psico-fisica (e, quindi, della validità del soggetto) configurano un danno biologico. A seconda del<br />
grado di compromissione della validità si determinerà una maggiore o minore limitazione alla<br />
libertà di espansione del soggetto nella vita sociale; vita di relazione che riguarda tutti i rapporti<br />
interpersonali, compresa l’attività lavorativa.<br />
Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla<br />
capacità di produzione del reddito del danneggiato, ma sulla base delle menomazioni conseguenti<br />
alle lesioni dell’integrità psicofisica, valutate sulla base di un’apposita ”Tabella delle menomazioni”,<br />
comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.<br />
Fonte definizione Art. 13 D.Lgs. n. 38/2000; documento ISPESL ”Stress e mobbing - Guida per il medico”<br />
(http://www.ispesl.it/informazione/argomenti/stressmobbing.pdf)<br />
Legislazione italiana D.Lgs. n. 38/2000, D.Lgs. n. 626/1994<br />
Contenuto in Danno<br />
Termini correlati Prestazione da danno biologico<br />
Proposta traduttiva En Psycho-physical harm<br />
Indice di affidabilità En 5<br />
Nota:<br />
i simboli “=”, “±” e “~”, posti davanti agli equivalenti in lingua straniera del termine in esame, segnalano il grado di equivalenza tra il<br />
concetto italiano e quelli appartenenti agli altri sistemi linguistici/giuridici. Più precisamente:<br />
l “=” indica un’equivalenza totale: i due concetti sono perfettamente sovrapponibili;<br />
l “±” indica un’equivalenza parziale: i due concetti presentano molte caratteristiche in comune, ma non si può presupporre equivalenza in<br />
tutti i contesti;<br />
l “~” indica nonequivalenza: il concetto proposto come equivalente è quello più vicino semanticamente al termine principale, ma non<br />
esiste alcuna sovrapponibilità.<br />
ILSOLE24ORE 122<br />
Norme, progetti, appalti, mercati.<br />
Informazioni e abbonamenti al sito http://vetrina.ilsole24ore.com/ediliziaterritorio<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13