02.06.2013 Views

Ambiente_e_Sicurezza..

Ambiente_e_Sicurezza..

Ambiente_e_Sicurezza..

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

subappalti che si registra da anni in<br />

cantiere. Infatti, nel corso di più di<br />

dieci anni di applicazione del D.Lgs.<br />

n. 494/1996 il “fare impresa” nelle<br />

costruzioni e, quindi, il “modo di costruire”,<br />

è stato fortemente influenzato<br />

dal fenomeno della globalizzazione<br />

della manodopera, dalla<br />

riduzione delle risorse umane nell’impresa<br />

e dal conseguente frazionamento<br />

dell’esecuzione dell’opera.<br />

Negli ultimi anni si è assistito,<br />

attraverso l’istituto del subappalto,<br />

alla moltiplicazione dei soggetti che<br />

prendono parte all’esecuzione di<br />

un’opera - processo già intrinsecamente<br />

complesso per la mutevolezza<br />

e la temporaneità delle condizioni<br />

di lavoro che considera - rendendo<br />

difficile e complicato garantire,<br />

in alcuni casi, per il responsabile dei<br />

lavori, il rispetto delle misure generali<br />

di tutela della salute e della sicurezza<br />

dei lavoratori.<br />

In questo scenario il committente,<br />

soggetto non necessariamente<br />

preparato nel campo della sicurezza,<br />

ha bisogno di una figura al suo<br />

fianco che abbia competenze e capacità<br />

tecniche adeguate per governare<br />

l’intero processo e garantire<br />

la gestione dello stato di complessità<br />

descritto, ancor più che in<br />

passato. Quindi, la scelta del legislatore,<br />

ricadendo sul progettista e<br />

sul direttore dei lavori, ha l’obiettivo<br />

di fornire queste garanzie a<br />

tutto il processo di progettazione e<br />

di realizzazione dell’opera, scegliendo<br />

quelle figure che, tra tutte,<br />

nel processo edilizio, possono<br />

offrire queste condizioni.<br />

Dalla disposizione del legislatore<br />

è possibile riscontrare anche la<br />

volontà di far coincidere in cantiere,<br />

in capo a un unico soggetto, le<br />

decisioni di produzione e di rispetto<br />

dei tempi, compito proprio del<br />

direttore dei lavori, e gli aspetti di<br />

salute e sicurezza, in passato di-<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

FocusTU­OsservatorioINAIL­Articolo<br />

sgiunti tra loro e all’attenzione rispettivamente<br />

del direttore dei<br />

lavori e del responsabile dei lavori,<br />

se nominati. Questa volontà si<br />

basa sulla convinzione che l’esecuzione<br />

di una lavorazione, sia essa<br />

una variante progettuale o una<br />

semplice modifica esecutiva, non<br />

può prescindere dall’analisi e dall’individuazione<br />

delle misure generali<br />

di sicurezza della stessa,<br />

contemplando nella soluzione<br />

scelta decisioni che riguardano il<br />

cronoprogramma, le interferenze<br />

con altre lavorazioni e la qualità<br />

del manufatto.<br />

In questo quadro gestionale del<br />

cantiere anche il coordinatore in<br />

fase di esecuzione recupera forza<br />

proprio in virtù della coincidenza<br />

tra responsabile dei lavori e direttore<br />

dei lavori, per la condivisione<br />

delle problematiche di sicurezza<br />

con un unico soggetto che ha la<br />

responsabilità, non solo delle scelte<br />

tecniche, di esecuzione del progetto<br />

e di organizzazione delle<br />

operazioni di cantiere, ma anche<br />

delle decisioni che riguardano la<br />

sicurezza. L’obiettivo di circoscrivere<br />

gli aspetti di salute e di sicurezza<br />

sul lavoro in un ambito gestionale<br />

e manageriale è fortemente<br />

presente, peraltro, nel<br />

Titolo I, D.Lgs. n. 81/2008, con<br />

l’art. 30, nel quale sono stati introdotti<br />

i sistemi di organizzazione<br />

aziendale per la gestione degli<br />

aspetti di salute e di sicurezza quale<br />

strumento idoneo ad avere efficacia<br />

esimente della responsabilità<br />

amministrativa; così come tutto<br />

il decreto ha sviluppato ed esaltato<br />

l’impostazione del nouvelle approche<br />

introdotta dal D.Lgs. n. 626/<br />

1994 nella legislazione italiana<br />

mediante il recepimento della direttiva<br />

comunitaria 92/57/CEE,<br />

pretendendo da tutta l’organizzazione<br />

la partecipazione agli aspetti<br />

di sicurezza, affidando le responsabilità<br />

e i compiti di controllo attivo<br />

ai dirigenti e ai preposti e chiedendo,<br />

infine, al datore di lavoro,<br />

di offrire prova della sua vigilanza<br />

sull’attuazione delle misure di prevenzione<br />

(art. 16, comma 3). In<br />

questo contesto deve essere interpretato<br />

il termine “coincide” nella<br />

definizione dell’art. 89, comma 1,<br />

lettera c), come la volontà del legislatore<br />

di trovare una risposta ai<br />

problemi di gestione della sicurezza<br />

anche nei cantieri temporanei e<br />

mobili, quotidianamente all’attenzione<br />

delle cronache.<br />

LE COMPETENZE<br />

Nel D.Lgs. n. 81/2008 il responsabile<br />

dei lavori ha competenze più<br />

ampie rispetto al passato, recupera<br />

tecnicamente il ruolo di dominus<br />

dell’opera ed è a conoscenza<br />

delle scelte tecniche gestionali<br />

operate, sia di tipo progettuale<br />

che di carattere esecutivo. Nello<br />

scenario descritto i suoi obblighi,<br />

sostanzialmente coincidenti con<br />

quanto disposto in precedenza dal<br />

D.Lgs. n. 494/1996, tranne che per<br />

le condizioni di nomina dei coordinatori<br />

della sicurezza, sono attuati<br />

con una consapevolezza e una visione<br />

generale più estesa; i contenuti<br />

di questi obblighi, individuati<br />

agli artt. 90, 92, comma 1, lettera<br />

e), 93, comma 2, 99 e 101, comma<br />

1, e sono sintetizzabili in:<br />

l applicazione dei principi e delle<br />

misure generali, di cui all’art.<br />

15, di tutela della salute e della<br />

sicurezza dei lavoratori nei luoghi<br />

di lavoro in tutte le fasi e<br />

previsione della durata delle lavorazioni<br />

(art. 90, comma 1);<br />

l designazione dei coordinatori e<br />

comunicazione dei loro nominativi<br />

alle imprese esecutrici e ai<br />

lavoratori autonomi (art. 90,<br />

commi 3, 4, 5, 7);<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 21 ILSOLE24ORE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!