Ambiente_e_Sicurezza..
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Tabella 1<br />
ILSOLE24ORE 78<br />
RIFIUTI E BONIFICHE<br />
Articolo<br />
Le procedure operative e amministrative previste<br />
Entro le 24 ore successive all’evento<br />
o all’individuazione di contaminazioni storiche<br />
l Comunicazione di un potenziale danno ambientale al Comune, alla Provincia,<br />
alla Regione, al Prefetto della Provincia che entro le 24 ore successive informa<br />
il Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />
l Adozione delle necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza, che<br />
dovranno essere oggetto della comunicazione di cui al precedente punto<br />
l La comunicazione, non appena pervenuta, abilita l’operatore alla realizzazione<br />
degli interventi di prevenzione e messa in sicurezza<br />
l Se l’operatore non provvede, l’Autorità preposta al controllo irroga una<br />
sanzione amministrativa per ogni giorno di ritardo<br />
l Il Comune e la Regione verificano l’efficacia degli interventi di messa in<br />
sicurezza d’emergenza da adottare e possono fissare prescrizioni ed integrazioni<br />
permanente, si rientra nella fattispecie del<br />
depositoincontrollato.<br />
Occorre evidenziare che l’abbandono e il deposito<br />
incontrollato sul suolo possono riguardare<br />
diverse tipologie di rifiuti; pertanto, è di<br />
fondamentale importanza accertare e comprenderelapresenzadieventualisostanzepericoloseconelevatotassodiinquinamento,se<br />
si tratta di rifiuti solidi o allo stato liquido, sia<br />
per l’individuazione del diverso regime sanzionatoriosiaperl’adozionediefficacimisure<br />
dituteladell’ambienteedellasalutepubblica.<br />
Ilregimesanzionatorio,chevieneapplicatoa<br />
chiviolailpredettodivieto,èdisciplinatodall’art.255esegg.,D.Lgs.n.152/2006(cosiddetto<br />
“Testo unico ambientale”) e s.m.i., che<br />
trova applicazione sulla base delle diverse<br />
fattispeciechesipossonoverificare.<br />
Inparticolare,l’art.255prevedel’applicazione<br />
di una sanzione amministrativa che può<br />
andareda105a620euroe,nelcasoincuisi<br />
trattidiabbandonoedepositoincontrollatodi<br />
rifiuti ritenuti non pericolosi e non ingombranti,<br />
la predetta sanzione viene ulteriormentediminuita.<br />
Tuttavia, in questo ambito, occorre precisare<br />
chelasanzionepuòassumerecaratterepenaleoltrecheamministrativo.Infatti,nelcasoincuilecondottediabbando<br />
no e di deposito incontrollato di rifiuti siano<br />
posteinesseredasoggettititolaridiimpreseo<br />
enti(art.256,comma2),lasanzioneapplicata<br />
prevede l’arresto da tre mesi a un anno o<br />
l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, se si<br />
tratta di rifiuti non pericolosi, mentre, se si<br />
tratta di rifiuti pericolosi, la pena applicata è<br />
rappresentata dall’arresto da sei mesi a due<br />
anni, con conseguente applicazione di una<br />
ammenda che può andare da 2.600 a<br />
26.000euro.<br />
La sanzione rappresenta una pena contravvenzionale,comelamaggiorpartedeireatiin<br />
materia ambientale; ciò implica che, ai fini<br />
dell’applicazione della pena, sia sufficiente<br />
l’esistenza dell’elemento soggettivo della colpa,chesihaquandol’evento,anchesepreveduto,<br />
non è voluto dall’agente e si verifica a<br />
causa di negligenza o imprudenza o imperizia,<br />
ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti,ordiniodiscipline.<br />
Ovviamente,laresponsabilitàperlepredette<br />
sanzionipenalièpersonale;quindi,ogniqual<br />
volta si configuri il reato di abbandono e depositoincontrollatodirifiuti,occorreràaccertareeindividuareilsoggettoresponsabile.Se,<br />
nelcasodelleditteindividuali,l’accertamento<br />
el’individuazionedelresponsabilepuòessere<br />
piùsemplice,nelcasodellesocietàoccorrerà<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13