02.06.2013 Views

Ambiente_e_Sicurezza..

Ambiente_e_Sicurezza..

Ambiente_e_Sicurezza..

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

elazione all’accertato avvenuto superamento<br />

della concentrazione della soglia di contaminazione<br />

(CSC).<br />

Pertanto, occorrerà distinguere due ipotesi:<br />

l IpotesiA:laCSCnonrisultaesseresuperata;<br />

in questo caso, infatti, il responsabile<br />

dell’inquinamento, qualora abbia accertato<br />

che la CSC non sia stato superato, provvede<br />

al ripristino della zona contaminata, dandone<br />

comunque notizia con apposita autocertificazione<br />

al comune e alla provincia competenti<br />

per territorio entro 48 ore dalla comunicazione.<br />

L’autocertificazione, in questo<br />

caso, conclude il procedimento amministrativo,<br />

fatte salve le eventuali attività di verifica<br />

e di controllo che le pubbliche amministrazioni<br />

competenti vorranno mettere in atto (si<br />

veda latabella2).<br />

l Ipotesi B: la CSC è stato superata; in<br />

questo caso si innesta una procedura particolare<br />

anche qualora il CSC sia stato superato<br />

di un solo parametro. Il responsabile<br />

dell’inquinamento, infatti, avvedutosi del<br />

superamento della soglia del CSC, ne dà<br />

immediatamente notizia al Comune e alle<br />

Province competenti per territorio, con<br />

l’indicazione delle misure di messa in sicurezza<br />

del sito che sono state adottate; nei<br />

successivi 30 giorni, il responsabile dell’inquinamento<br />

presenta al comune, alla provincia<br />

nonché alla Regione competenti per<br />

territorio il cosiddetto piano di caratterizzazione.<br />

Entro i 30 giorni successivi, la<br />

regione convoca la conferenza dei servizi<br />

che autorizza il piano di caratterizzazione<br />

con eventuali modifiche e integrazioni<br />

Una volta terminato il passaggio del piano di<br />

caratterizzazione, sulla base delle risultanze<br />

che ne derivano bisognerà applicare la procedura<br />

di analisi del rischio CSR (concentrazione<br />

soglia rischio).<br />

Infatti, entro i sei mesi dall’approvazione del<br />

piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile<br />

dell’inquinamento, presenta alla regione<br />

i risultati dell’analisi del rischio; la conferenza<br />

dei servizi convocata dalla regione, a<br />

seguito dell’istruttoria volta in contraddittorio<br />

con il soggetto responsabile, approva il documento<br />

di analisi del rischio entro i 60 giorni<br />

dalla ricezione dello stesso.<br />

A questo punto, si aprono due ipotesi che<br />

riguardano il superamento o meno delle CSR:<br />

l Ipotesi 1: se le concentrazione dei conta­<br />

RIFIUTI E BONIFICHE<br />

Articolo<br />

minati è inferiore alla CSR, la cnferenza dei<br />

servizi, con l’approvazione del documento<br />

dell’analisi di rischio, dichiara concluso positivamente<br />

il procedimento e il soggetto<br />

responsabile, in questo caso, entro 60 giorni<br />

dall’approvazione del documento, invia<br />

alla Provincia e alla Regione competenti un<br />

piano di monitoraggio da cui sono individuati<br />

i parametri da sottoporre a controllo<br />

e la frequenza e la durata del monitoraggio;<br />

la Regione, sentita la Provincia, approverà<br />

il piano di monitoraggio entra 30 giorni<br />

dal ricevimento dello stesso.<br />

l Ipotesi 2: qualora invece la concentrazione<br />

dei contaminati sia superiore alla CSR, il<br />

soggetto responsabile sottopone alla regione,<br />

nei successivi sei mesi dall’approvazione<br />

del documento di analisi del rischio, il<br />

progetto operativo degli interventi di bonifica<br />

e di messa in sicurezza, operativa e<br />

permanente e, ove necessario, le ulteriori<br />

misure di riparazione e di ripristino ambientale<br />

al fine di minimizzare e ricondurre<br />

ad accettabilità il rischio derivante dallo<br />

stato delle contaminazioni presenti nel sito.<br />

La regione, una volta che ha acquisito il parere<br />

del comune e della provincia competenti<br />

per territorio mediante apposita conferenza<br />

dei servizi e sentito, altresì, il soggetto responsabile,<br />

approva il progetto definitivo di bonifica<br />

con eventuali prescrizioni e integrazioni<br />

entro 60 giorni dal suo ricevimento; con il<br />

provvedimento di approvazione definitivo del<br />

relativo progetto di bonifica sono stabiliti anche<br />

i tempi di esecuzione, indicando inoltre le<br />

eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione<br />

dei lavori (si veda latabella3).<br />

La procedura operativa semplificata<br />

Un breve cenno, infine, deve essere fatto in<br />

merito alla procedura operativa semplificata<br />

bonifica dei siti contaminati, introdotta , insieme<br />

a quella ordinaria, dal Legislatore e che<br />

abbrevia notevolmente i termini, ma la cui<br />

attuazione dipende o meno dall’estensione<br />

della superficie dell’area che risulta essere<br />

contaminata.<br />

Questa procedura, infatti, disciplinata dall’art.<br />

249, testo unico ambientale, si applica esclusivamente<br />

a superfici che non siano superiori<br />

a 1000 metri quadrati e prevede che, qualora<br />

venga superata la CSC, il responsabile dell’inquinamento<br />

debba effettuare una comunica­<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 83 ILSOLE24ORE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!