Ambiente_e_Sicurezza..
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elazione all’accertato avvenuto superamento<br />
della concentrazione della soglia di contaminazione<br />
(CSC).<br />
Pertanto, occorrerà distinguere due ipotesi:<br />
l IpotesiA:laCSCnonrisultaesseresuperata;<br />
in questo caso, infatti, il responsabile<br />
dell’inquinamento, qualora abbia accertato<br />
che la CSC non sia stato superato, provvede<br />
al ripristino della zona contaminata, dandone<br />
comunque notizia con apposita autocertificazione<br />
al comune e alla provincia competenti<br />
per territorio entro 48 ore dalla comunicazione.<br />
L’autocertificazione, in questo<br />
caso, conclude il procedimento amministrativo,<br />
fatte salve le eventuali attività di verifica<br />
e di controllo che le pubbliche amministrazioni<br />
competenti vorranno mettere in atto (si<br />
veda latabella2).<br />
l Ipotesi B: la CSC è stato superata; in<br />
questo caso si innesta una procedura particolare<br />
anche qualora il CSC sia stato superato<br />
di un solo parametro. Il responsabile<br />
dell’inquinamento, infatti, avvedutosi del<br />
superamento della soglia del CSC, ne dà<br />
immediatamente notizia al Comune e alle<br />
Province competenti per territorio, con<br />
l’indicazione delle misure di messa in sicurezza<br />
del sito che sono state adottate; nei<br />
successivi 30 giorni, il responsabile dell’inquinamento<br />
presenta al comune, alla provincia<br />
nonché alla Regione competenti per<br />
territorio il cosiddetto piano di caratterizzazione.<br />
Entro i 30 giorni successivi, la<br />
regione convoca la conferenza dei servizi<br />
che autorizza il piano di caratterizzazione<br />
con eventuali modifiche e integrazioni<br />
Una volta terminato il passaggio del piano di<br />
caratterizzazione, sulla base delle risultanze<br />
che ne derivano bisognerà applicare la procedura<br />
di analisi del rischio CSR (concentrazione<br />
soglia rischio).<br />
Infatti, entro i sei mesi dall’approvazione del<br />
piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile<br />
dell’inquinamento, presenta alla regione<br />
i risultati dell’analisi del rischio; la conferenza<br />
dei servizi convocata dalla regione, a<br />
seguito dell’istruttoria volta in contraddittorio<br />
con il soggetto responsabile, approva il documento<br />
di analisi del rischio entro i 60 giorni<br />
dalla ricezione dello stesso.<br />
A questo punto, si aprono due ipotesi che<br />
riguardano il superamento o meno delle CSR:<br />
l Ipotesi 1: se le concentrazione dei conta<br />
RIFIUTI E BONIFICHE<br />
Articolo<br />
minati è inferiore alla CSR, la cnferenza dei<br />
servizi, con l’approvazione del documento<br />
dell’analisi di rischio, dichiara concluso positivamente<br />
il procedimento e il soggetto<br />
responsabile, in questo caso, entro 60 giorni<br />
dall’approvazione del documento, invia<br />
alla Provincia e alla Regione competenti un<br />
piano di monitoraggio da cui sono individuati<br />
i parametri da sottoporre a controllo<br />
e la frequenza e la durata del monitoraggio;<br />
la Regione, sentita la Provincia, approverà<br />
il piano di monitoraggio entra 30 giorni<br />
dal ricevimento dello stesso.<br />
l Ipotesi 2: qualora invece la concentrazione<br />
dei contaminati sia superiore alla CSR, il<br />
soggetto responsabile sottopone alla regione,<br />
nei successivi sei mesi dall’approvazione<br />
del documento di analisi del rischio, il<br />
progetto operativo degli interventi di bonifica<br />
e di messa in sicurezza, operativa e<br />
permanente e, ove necessario, le ulteriori<br />
misure di riparazione e di ripristino ambientale<br />
al fine di minimizzare e ricondurre<br />
ad accettabilità il rischio derivante dallo<br />
stato delle contaminazioni presenti nel sito.<br />
La regione, una volta che ha acquisito il parere<br />
del comune e della provincia competenti<br />
per territorio mediante apposita conferenza<br />
dei servizi e sentito, altresì, il soggetto responsabile,<br />
approva il progetto definitivo di bonifica<br />
con eventuali prescrizioni e integrazioni<br />
entro 60 giorni dal suo ricevimento; con il<br />
provvedimento di approvazione definitivo del<br />
relativo progetto di bonifica sono stabiliti anche<br />
i tempi di esecuzione, indicando inoltre le<br />
eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione<br />
dei lavori (si veda latabella3).<br />
La procedura operativa semplificata<br />
Un breve cenno, infine, deve essere fatto in<br />
merito alla procedura operativa semplificata<br />
bonifica dei siti contaminati, introdotta , insieme<br />
a quella ordinaria, dal Legislatore e che<br />
abbrevia notevolmente i termini, ma la cui<br />
attuazione dipende o meno dall’estensione<br />
della superficie dell’area che risulta essere<br />
contaminata.<br />
Questa procedura, infatti, disciplinata dall’art.<br />
249, testo unico ambientale, si applica esclusivamente<br />
a superfici che non siano superiori<br />
a 1000 metri quadrati e prevede che, qualora<br />
venga superata la CSC, il responsabile dell’inquinamento<br />
debba effettuare una comunica<br />
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