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Ambiente_e_Sicurezza..

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Tabella 4<br />

zione dell’impianto di trattamento<br />

a un’altra, essendo due differenti<br />

attività specialistiche. Inoltre, vi<br />

sono casi in cui la bonifica è condotta<br />

in siti ancora in attività o,<br />

addirittura, contemporaneamente<br />

alla realizzazione di nuove attività<br />

su porzioni del sito già bonificate.<br />

È evidente che in queste situazioni<br />

molti dei rischi presenti sono di tipo<br />

trasversale e, quindi, devono<br />

essere affrontati nel PSC, ovvero i<br />

lavoratori devono essere tutelati<br />

sia dai rischi associati alla specifica<br />

attività di cantiere sia da quelli<br />

connessi alla interferenza tra le diverse<br />

lavorazioni.<br />

Sulla base di questo è possibile dedurre<br />

che il piano di protezione<br />

previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 non<br />

è altro che il PSC disciplinato dal<br />

D.Lgs. n. 81/2008, in quanto entrambi<br />

contemplano l’analisi di determinati<br />

rischi lavorativi prevalentemente<br />

legati, non tanto alla<br />

attività della singola impresa,<br />

quanto alle caratteristiche intrin-<br />

seche dell’area di cantiere e del<br />

suo intorno, oltreché alle interferenze<br />

tra le lavorazioni.<br />

Ma è proprio a questo punto che è<br />

possibile evidenziare le criticità di<br />

“comunicazione” tra la normativa<br />

ambientale e quelle in materia di<br />

appalti e di sicurezza nei cantieri,<br />

in quanto le PA coinvolte nell’approvazione<br />

di progetti di messa in<br />

sicurezza e/o di bonifica non ricevono<br />

un progetto definitivo o un<br />

progetto esecutivo (D.Lgs. n. 163/<br />

2006), ma un progetto operativo<br />

(D.Lgs. n. 152/2006), in cui non si<br />

riscontra praticamente mai un PSC<br />

annesso e sul quale, di norma, l’amministrazione<br />

competente pone<br />

prescrizioni e integrazioni. Solo a<br />

valle di queste, solitamente, è redatto<br />

il progetto definitivo e/o esecutivo<br />

che è posto a base di gara.<br />

A oggi, soltanto in pochi casi e, generalmente,<br />

relativi a progetti definitivi<br />

redatti ai sensi della precedente<br />

normativa vigente in materia<br />

di siti inquinati (D.M. n.<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

OsservatorioISPESL­Articolo<br />

PREDISPOSIZIONE DEL PSC: RISCHI AGGIUNTIVI CONNESSI ALLE LAVORAZIONI<br />

1 investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere<br />

2 seppellimento<br />

3 caduta dall’alto<br />

4 insalubrità dell’aria nei lavori in galleria<br />

5 instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria<br />

6 demolizioni o manutenzioni<br />

7 incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere<br />

8 sbalzi eccessivi di temperatura<br />

9 elettrocuzione<br />

10 rumore<br />

11 uso di sostanze chimiche<br />

471/1999) risultano essere stati<br />

presentati PSC annessi a progetti di<br />

messa in sicurezza e/o di bonifica.<br />

Si ravvisa la necessità, quindi, di<br />

atti formali (circolari ministeriali<br />

o, meglio ancora, provvedimenti<br />

normativi) che permettano di risolvere<br />

queste criticità. In particolare,<br />

sarebbe opportuno che:<br />

l il D.Lgs. n. 152/2006 prevedesse<br />

livelli progettuali conformi alle<br />

vigenti normative in materia di<br />

progettazione di opere e LLPP o,<br />

almeno, un livello progettuale<br />

di tipo “definitivo” (ex D.Lgs. n.<br />

163/2006), la cui approvazione<br />

formale da parte delle PA competenti<br />

in materia di siti inquinati<br />

avvenisse, però, a valle del<br />

recepimento da parte del proponente<br />

di eventuali prescrizioni<br />

o richieste di integrazione/<br />

modifica. Questo comporterebbe<br />

una riduzione sia dei costi di<br />

progettazione, sia dei tempi di<br />

attuazione dell’intervento previsto;<br />

l il PSC (D.Lgs. n. 81/2008) o il<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 51 ILSOLE24ORE

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