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Ambiente_e_Sicurezza..

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Riquadro 1<br />

gli effetti conseguenti allo scostamento dal<br />

contratto, nella successiva fase di attuazione<br />

del rapporto, con il conseguente utilizzo di<br />

manodoperairregolare.Questafattispecieappare<br />

molto diffusa e, spesso, è riconducibile<br />

alla simulazione dei rapporti in virtù della<br />

quale le parti stipulano un contratto d’opera<br />

ex art. 2222, c.c., ma di fatto presenta tutti i<br />

caratteridellasubordinazionequalila eterodeterminazione<br />

della prestazione lavorativa,<br />

ilrispettodiunorariodilavoro,laretribuzione,<br />

l’utilizzo degli strumenti del datore di lavoroecc.Negliultimianniquestofenomenorisultasempre<br />

più dilagante e ha effetti quasi sempre<br />

moltonegativisulcosiddettorapportodisicurezzache,risentendodelnomeniuris,èincanalato<br />

in schemi inidonei che comportano l’evasione<br />

da obblighi fondamentali come, per<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Articolo<br />

lResponsabilitàpenalinell’impiegodimanodoperairregolare<br />

etuteledellavoroautonomo<br />

Cassazionepenale,sez.IV,6maggio2009,n.18998<br />

Prevenzione infortuni sul lavoro ­ Reato di omicidio colposo ­ Reati di cui agli artt. 70 e 77 del D.P.R. n.<br />

164/1956 ­ Natura del rapporto di lavoro ­ Impiego irregolare di manodopera irregolare ­ Omissione delle<br />

misurediprevenzioneeprotezionedallecadutedell’alto­Condottaimprudentedellavoratore­Responsabilitàdeldirettoredistabilimentodelegatoallasicurezza­Valutazione­Sussiste.<br />

Ai fini dell’accertamento dei regimi giuridici applicabili e delle responsabilità penali è irrilevante il nomen iuris del<br />

contratto,mentreoccorreconsiderarecomeineffettiilrapportodilavorohaavutosvolgimento.Lavicendaprocessuale<br />

trae origine dal decesso di un lavoratore a seguito della caduta dall’altezza di otto metri, provocata per il cedimento,<br />

sotto il suo peso, di un lucernaio in vetroresina durante le operazioni di pulizia dei canali di scolo. La difesa aveva<br />

sostenuto la natura autonoma del rapporto di lavoro, come risultante dal contratto, e l’assenza dell’obbligo per il<br />

committente di fornirgli le attrezzature tecniche per garantirgli la sicurezza e la condotta imprudente della vittima.<br />

Tuttavia,laS.C.haconfermatolasentenzadellaCorted‘Appello,condannandoildirettoredellostabilimentodelegato<br />

alla sicurezza, in quanto l’accertata causa della morte dell’operaio era da collegare eziologicamente alla sua condotta<br />

omissiva colposa, tenuto conto che la posizione di garanzia nei confronti dell’operaio lo obbligava, ai sensi delle<br />

disposizioniantinfortunistichedicuiagliartt.70e77D.P.R.n.164/1956,adavvertirlospecificamentedeirischidicaduta<br />

dall’alto.Infatti,lanaturasubordinatadelrapportodilavoro,dimostratadalfattochel’attivitàeraretribuitamensilmente<br />

ed era svolta per contoealledipendenzedellasocietà con prestazioni anche diverse da quella dellamanutenzione dei<br />

macchinari, comportava il rispetto dei principi di tutela previsti per tale forma di lavoro. Inoltre, per quanto riguarda il<br />

comportamento imprudente, la S.C. ha altresì confermato il consolidato orientamento in base al quale, in caso di<br />

infortuniosullavorooriginatodall’assenzaoinidoneitàdellemisurediprevenzione,nessunaefficaciacausaleesclusiva<br />

puòessereattribuitaalcomportamentodellavoratoreinfortunatocheabbiadatooccasioneall’eventoquandoquesto<br />

siadaricondursiancheallamancanzaoinsufficienzadiquellecauteleche,seadottate,sarebberovalseaneutralizzareil<br />

rischiodisiffattocomportamento.<br />

esempio, la valutazione dei rischi legati alla<br />

mansione di fatto svolta, l’informazione e la<br />

formazione,l’assoggettamentoallasorveglianzasanitariaelavigilanza.Pertanto,lasentenza<br />

n. 18998/2009, anche se riguardante il<br />

D.P.R.n.164/1956,oraabrogatodalD.Lgs.n.<br />

81/2008,offremolteplicispuntidiriflessione,<br />

siasuicontenutidell’obbligazionedisicurezza,<br />

sia su un determinato modus operandi che, rispondendo<br />

prevalentemente a logiche economiche,appare,tuttavia,semprepiùinconciliabile<br />

con i nuovi regimi introdotti dal D.Lgs. n.<br />

81/2009(sivedalatabella1) [3] .<br />

Lavicendaprocessuale<br />

Il caso affrontato dalla S.C. è inerente alla<br />

vicendadiunlavoratore“autonomo”decedutonelgennaiodel2001,aseguitodellacaduta<br />

un’altezza di otto metri, provocata per il<br />

3) Perunapprofondimentosiveda,dellostessoAutore,Guidapraticasicurezzadellavoro,IlSole24Ore,2009.<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 37 ILSOLE24ORE

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