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Ambiente_e_Sicurezza..

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ILSOLE24ORE 92<br />

AMBIENTE E RISORSE<br />

Articolo<br />

legge Finanziaria 2008 si prevedeva, più genericamente,<br />

che questa autorizzazione unica<br />

venisse rilasciata«dallaRegioneoaltrosoggettoistituzionaledelegatodallaRegione».<br />

Reputando che, per effetto delle intervenute<br />

modifiche normative, la competenza al rilascio<br />

del provvedimento autorizzatorio de quo fosse<br />

ormai stata trasferita alle province, la Regione<br />

Veneto proponeva ricorso in via principale per<br />

sollevare questione di legittimità costituzionale.<br />

Secondo l’assunto della ricorrente, la norma di<br />

rango statale, introdotta dalla legge Finanziaria<br />

2008, laddove individua la Provincia quale ente<br />

esclusivamente competente al riguardo, lederebbe<br />

i criteri di riparto consacrati dagli artt.<br />

117, comma 3, e 118, Costituzione, oltre a collidere<br />

con il principio di leale collaborazione tra<br />

Stato e Regioni.<br />

Il Giudice delle Leggi ha bocciato in maniera<br />

netta la tesi patrocinata evidenziandone l’erroneità<br />

del presupposto interpretativo. Viene<br />

escluso che, in materia, sia subentrata la Provincia<br />

e viene, invece, confermato e ribadito<br />

esplicitamente che la competenza amministrativa<br />

al rilascio dell’autorizzazione unica<br />

permane in capo alla regione.<br />

Dal tenore letterale della disposizione censurata<br />

si evince chiaramente che il Legislatore<br />

non ha inteso operare un trasferimento di<br />

attribuzioni, ma, più semplicemente, si è ri­<br />

Il termine massimo per la conclusione del procedimento di<br />

cui al presente comma non può comunque essere superiore<br />

a centottanta giorni.<br />

5. All’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui<br />

all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è<br />

previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano<br />

le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti,<br />

quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie<br />

individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con<br />

riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della<br />

denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo<br />

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6<br />

giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni. Con decreto<br />

del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il<br />

Ministro dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio e del mare,<br />

d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del<br />

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive<br />

modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di<br />

capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione<br />

per i quali si procede con la medesima disciplina della<br />

denuncia di inizio attività.<br />

[…]<br />

stretto alle sole Province il novero dei soggetti<br />

istituzionali cui può essere delegata la potestà<br />

di rilasciare l’autorizzazioneex art. 12, D.Lgs.<br />

n. 387/2003.<br />

Secondo la Corte, la competenza amministrativa<br />

in questione è rimasta alla Regione «la<br />

quale dispone della mera facoltà, e non certo<br />

dell’obbligo,didelegarnel’esercizioalleProvince».<br />

Da qui la declatoria di infondatezza della<br />

questione di legittimità proposta.<br />

La seconda questione<br />

Con il medesimo ricorso, la Regione Veneto<br />

ha sollevato anche la questione di legittimità<br />

costituzionale dell’art. 2, comma 165, legge<br />

Finanziaria 2008 che ha modificato il comma<br />

2 dell’art. 14, D.Lgs. n. 387/2003, ampliando<br />

il raggio d’azione dell’AEEG in sede<br />

di connessione di impianti alimentati da fonti<br />

energetiche rinnovabili alle reti elettriche. Più<br />

precisamente, mediante l’inserimento delle<br />

lettere daf­bis) af­septies) al comma 2, è stato<br />

ampliato il contenuto delle direttive che potrà<br />

adottare l’Authority.<br />

La ricorrente si doleva ancora una volta della<br />

violazione del riparto costituzionale di<br />

competenze, oltreché del principio di leale<br />

collaborazione tra Stato e Regioni, in quanto<br />

­ a suo dire ­ questo ampliamento di competenze<br />

andrebbe a menomare la propria sfera<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13

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