Ambiente_e_Sicurezza..
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ILSOLE24ORE 92<br />
AMBIENTE E RISORSE<br />
Articolo<br />
legge Finanziaria 2008 si prevedeva, più genericamente,<br />
che questa autorizzazione unica<br />
venisse rilasciata«dallaRegioneoaltrosoggettoistituzionaledelegatodallaRegione».<br />
Reputando che, per effetto delle intervenute<br />
modifiche normative, la competenza al rilascio<br />
del provvedimento autorizzatorio de quo fosse<br />
ormai stata trasferita alle province, la Regione<br />
Veneto proponeva ricorso in via principale per<br />
sollevare questione di legittimità costituzionale.<br />
Secondo l’assunto della ricorrente, la norma di<br />
rango statale, introdotta dalla legge Finanziaria<br />
2008, laddove individua la Provincia quale ente<br />
esclusivamente competente al riguardo, lederebbe<br />
i criteri di riparto consacrati dagli artt.<br />
117, comma 3, e 118, Costituzione, oltre a collidere<br />
con il principio di leale collaborazione tra<br />
Stato e Regioni.<br />
Il Giudice delle Leggi ha bocciato in maniera<br />
netta la tesi patrocinata evidenziandone l’erroneità<br />
del presupposto interpretativo. Viene<br />
escluso che, in materia, sia subentrata la Provincia<br />
e viene, invece, confermato e ribadito<br />
esplicitamente che la competenza amministrativa<br />
al rilascio dell’autorizzazione unica<br />
permane in capo alla regione.<br />
Dal tenore letterale della disposizione censurata<br />
si evince chiaramente che il Legislatore<br />
non ha inteso operare un trasferimento di<br />
attribuzioni, ma, più semplicemente, si è ri<br />
Il termine massimo per la conclusione del procedimento di<br />
cui al presente comma non può comunque essere superiore<br />
a centottanta giorni.<br />
5. All’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui<br />
all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è<br />
previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano<br />
le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti,<br />
quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie<br />
individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con<br />
riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della<br />
denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo<br />
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6<br />
giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni. Con decreto<br />
del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il<br />
Ministro dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del territorio e del mare,<br />
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del<br />
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive<br />
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di<br />
capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione<br />
per i quali si procede con la medesima disciplina della<br />
denuncia di inizio attività.<br />
[…]<br />
stretto alle sole Province il novero dei soggetti<br />
istituzionali cui può essere delegata la potestà<br />
di rilasciare l’autorizzazioneex art. 12, D.Lgs.<br />
n. 387/2003.<br />
Secondo la Corte, la competenza amministrativa<br />
in questione è rimasta alla Regione «la<br />
quale dispone della mera facoltà, e non certo<br />
dell’obbligo,didelegarnel’esercizioalleProvince».<br />
Da qui la declatoria di infondatezza della<br />
questione di legittimità proposta.<br />
La seconda questione<br />
Con il medesimo ricorso, la Regione Veneto<br />
ha sollevato anche la questione di legittimità<br />
costituzionale dell’art. 2, comma 165, legge<br />
Finanziaria 2008 che ha modificato il comma<br />
2 dell’art. 14, D.Lgs. n. 387/2003, ampliando<br />
il raggio d’azione dell’AEEG in sede<br />
di connessione di impianti alimentati da fonti<br />
energetiche rinnovabili alle reti elettriche. Più<br />
precisamente, mediante l’inserimento delle<br />
lettere dafbis) afsepties) al comma 2, è stato<br />
ampliato il contenuto delle direttive che potrà<br />
adottare l’Authority.<br />
La ricorrente si doleva ancora una volta della<br />
violazione del riparto costituzionale di<br />
competenze, oltreché del principio di leale<br />
collaborazione tra Stato e Regioni, in quanto<br />
a suo dire questo ampliamento di competenze<br />
andrebbe a menomare la propria sfera<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13