Ambiente_e_Sicurezza..
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PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
FocusTUArticolo<br />
l <strong>Sicurezza</strong> del lavoro. La determinazione di “significativo” per revisionare il DVR<br />
ILSOLE24ORE 24<br />
Valutazione del rischio:<br />
i 4 casi di aggiornamento<br />
29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, in aggiunta all’obbligo di rielaborare la<br />
valutazione dei rischi e il relativo documento in «occasione di modifiche del<br />
L’art.<br />
processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della<br />
salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della<br />
tecnica, della prevenzione e della protezione», già previsto dall’art. 4, comma 5,<br />
lettera b), D.Lgs. n. 626/1994, ha introdotto l’obbligo di rielaborare la valutazione dei<br />
rischi e il corrispondente documento «a seguito di infortuni significativi o quando i<br />
risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità».<br />
Ciascuna delle quattro “occasioni di aggiornamento” della valutazione dei rischi<br />
richiede valutazioni che differiscono tra loro, oltre che nella tempistica, anche nei<br />
contenuti e nella metodologia di lavoro. È necessario individuare, quindi, le<br />
caratteristiche principali di ciascuna di queste, per determinare, a grandi linee, le relative<br />
modifiche da apportare, di conseguenza, al documento di valutazione dei rischi.<br />
l di Stefano Taraborrelli,GeiconS.r.l.<br />
Aggiornamento<br />
della valutazione dei rischi<br />
Evoluzionedellatecnica<br />
diprevenzioneeprotezione<br />
È necessario esaminare brevemente in cosa<br />
consistal’obbligodiaggiornarelavalutazione<br />
dei rischi in relazione al grado di evoluzione<br />
dellatecnica,dellaprevenzioneedellaprotezione.Questanecessitàtrovalasuagiustificazionenelfattochelatecnicadellaprevenzioneedellaprotezione,poichéincontinuaevoluzione,<br />
rende costantemente disponibili<br />
nuove tecnologie, adottando le quali è generalmente<br />
possibile ridurre la frequenza e la<br />
gravitàdiinfortuniedimalattieprofessionali.<br />
Periodicamente, quindi, secondo questo disposto,deveessereverificatal’idoneitàtecnicadellesoluzioniadottateaifinidellasalutee<br />
della sicurezza dei lavoratori. L’iniziativa di<br />
queste verifiche, d’altro canto, almeno in linea<br />
di massima, non compete al datore di<br />
lavoro,nétantomenoalserviziodiprevenzioneeprotezioneaziendaleinquanto,ingenere,<br />
è il legislatore europeo che, con l’emanazionedidirettiveparticolari,introducerequisiti<br />
di sicurezza e di tutela della salute più<br />
restringenti, proprio in considerazione della<br />
lorofattibilità,resasipossibilegrazieall’evoluzione<br />
dello stato della tecnica (si vedano le<br />
direttive particolari emanate ai sensi dell’art.<br />
16,comma1,direttiva89/391/CEE).Lesca<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13