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Ambiente_e_Sicurezza..

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PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

FocusTU­Articolo<br />

l <strong>Sicurezza</strong> del lavoro. La determinazione di “significativo” per revisionare il DVR<br />

ILSOLE24ORE 24<br />

Valutazione del rischio:<br />

i 4 casi di aggiornamento<br />

29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, in aggiunta all’obbligo di rielaborare la<br />

valutazione dei rischi e il relativo documento in «occasione di modifiche del<br />

L’art.<br />

processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della<br />

salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della<br />

tecnica, della prevenzione e della protezione», già previsto dall’art. 4, comma 5,<br />

lettera b), D.Lgs. n. 626/1994, ha introdotto l’obbligo di rielaborare la valutazione dei<br />

rischi e il corrispondente documento «a seguito di infortuni significativi o quando i<br />

risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità».<br />

Ciascuna delle quattro “occasioni di aggiornamento” della valutazione dei rischi<br />

richiede valutazioni che differiscono tra loro, oltre che nella tempistica, anche nei<br />

contenuti e nella metodologia di lavoro. È necessario individuare, quindi, le<br />

caratteristiche principali di ciascuna di queste, per determinare, a grandi linee, le relative<br />

modifiche da apportare, di conseguenza, al documento di valutazione dei rischi.<br />

l di Stefano Taraborrelli,GeiconS.r.l.<br />

Aggiornamento<br />

della valutazione dei rischi<br />

Evoluzionedellatecnica<br />

diprevenzioneeprotezione<br />

È necessario esaminare brevemente in cosa<br />

consistal’obbligodiaggiornarelavalutazione<br />

dei rischi in relazione al grado di evoluzione<br />

dellatecnica,dellaprevenzioneedellaprotezione.Questanecessitàtrovalasuagiustificazionenelfattochelatecnicadellaprevenzioneedellaprotezione,poichéincontinuaevoluzione,<br />

rende costantemente disponibili<br />

nuove tecnologie, adottando le quali è generalmente<br />

possibile ridurre la frequenza e la<br />

gravitàdiinfortuniedimalattieprofessionali.<br />

Periodicamente, quindi, secondo questo disposto,deveessereverificatal’idoneitàtecnicadellesoluzioniadottateaifinidellasalutee<br />

della sicurezza dei lavoratori. L’iniziativa di<br />

queste verifiche, d’altro canto, almeno in linea<br />

di massima, non compete al datore di<br />

lavoro,nétantomenoalserviziodiprevenzioneeprotezioneaziendaleinquanto,ingenere,<br />

è il legislatore europeo che, con l’emanazionedidirettiveparticolari,introducerequisiti<br />

di sicurezza e di tutela della salute più<br />

restringenti, proprio in considerazione della<br />

lorofattibilità,resasipossibilegrazieall’evoluzione<br />

dello stato della tecnica (si vedano le<br />

direttive particolari emanate ai sensi dell’art.<br />

16,comma1,direttiva89/391/CEE).Lesca­<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13

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