Ambiente_e_Sicurezza..
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ILSOLE24ORE 26<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
FocusTUArticolo<br />
viceversa. È evidente, quindi, come anche le<br />
modificheapportateasingolemansionipossano<br />
costituire modifiche significative dell’organizzazionedellavoronecessitantidiesserevalutate.Percuiancheinquestocasoèopportuno<br />
aggiornarecomunquelavalutazionedeirischi,<br />
in base all’esito della quale saranno adottate<br />
misuredisicurezzacommisurateallasignificatività<br />
delle modifiche introdotte nell’ambiente<br />
dilavoroattraversoquelleapportatealmansionario.Infine,ancheconsiderandochel’art.28,<br />
comma 2, lettera d), D.Lgs. n. 81/2008, ha<br />
previstoesplicitamentecheildocumentodivalutazione<br />
dei rischi individui le procedure per<br />
l’attuazione delle misure da realizzare e che<br />
indichiiruolidell’organizzazioneaziendaleche<br />
videbbonoprovvedere,sembralogicoporsila<br />
domanda se anche le modifiche apportate all’organizzazionediquestiruolisianodaritenersisignificativeaifinidellasaluteedellasicurezzadeilavoratori.<br />
Inquestatipologiadimodifiche,ènecessario<br />
evidenziarlo,nonrientranoimeripassaggidi<br />
incaricotrasoggettiuscentiealtrisubentranti<br />
nei medesimi ruoli. Questi passaggi, infatti,<br />
nonmodificanoinalcunmodol’organizzazionestessadeiruoli.<br />
D’altro canto, in presenza di una modifica<br />
significativa dell’organizzazione del lavoro,<br />
il legislatore ha previsto che sia rielaborata<br />
sialavalutazionedeirischisiaildocumento<br />
corrispondente. La valutazione in quanto<br />
tale, però, è strettamente legata all’organizzazione<br />
del processo produttivo e dei suoi<br />
addetti,infatti,èinquestasedechepossono<br />
essere introdotti i pericoli e che intervengono<br />
le misure di sicurezza e di tutela della<br />
salute adottate a seguito delle precedenti<br />
valutazionideirischi.Lemodificheapportateall’organizzazionediquestiruoli,percontro,<br />
non interferiscono con il processo produttivo;<br />
in particolare, non introducono<br />
nuovipericoli,népregiudicanoinalcunmodo<br />
la bontà delle misure di sicurezza e di<br />
tutela della salute adottate in precedenza.<br />
Lavalutazionestessa,quindi,sidirebbenon<br />
siainfluenzatadallemodificheapportateall’organizzazione<br />
dei ruoli dell’organizzazione<br />
aziendale. Il relativo documento, invece,<br />
dovendoesplicitamentecontenereleindicazioni<br />
di cui all’art. 28, comma 2, lettera d),<br />
evidentemente deve essere aggiornato per<br />
contemplarel’avvenutamodifica.<br />
Risultatidellasorveglianzasanitaria<br />
Ènecessariocomprendere,agrandilinee,cosa<br />
comportil’obbligodiaggiornarelavalutazione<br />
dei rischi qualora i risultati della sorveglianza<br />
sanitaria ne evidenzino la necessità. Considerandoungenericocasopratico,siipotizziche,<br />
in occasione della visita medica periodica, il<br />
medicocompetentediagnostichiaunlavoratoreunapatologiaimputabile,conbuonaprobabilità,all’avvenutaesposizionedellostessoaun<br />
pericolo o a un fattore di rischio. In tal caso,<br />
prima di procedere nell’aggiornamento della<br />
valutazione dei rischi, si dovrebbe accertare<br />
l’originediquestapatologia,ovvero:<br />
l selastessasiaimputabilealfattochel’esposizione<br />
del lavoratore, al particolare pericolo,<br />
non sia stata contenuta al di sotto dei<br />
livelliminimidisogliastabilitiperlegge;<br />
l se,inalternativa,siaimputabilealfattoche<br />
lo specifico lavoratore manifesti una particolaresensibilitàaquestofattoredirischio,essendol’esposizionestessagiàstataridottaaldisottodeilivelliminimidisoglia;<br />
l sesiaimputabilealfattocheillavoratoresia<br />
statoe/ocontinuiaessereespostoalfattore<br />
in ambienti diversi da quello di lavoro, in<br />
quantolospecificofattoredirischio,nell’ambiente<br />
di lavoro, non è presente affatto o la<br />
sua intensità è già stata ridotta a un livello<br />
taledaescluderelapossibilitàchesimanifestino<br />
patologie per effetto dell’avvenuta<br />
esposizionedellavoratore.<br />
Secondol’approcciopreventivo,lavalutazione<br />
deirischiterminerebbeconilridurreillivellodi<br />
esposizionedellavoratorealdisottodeivalori<br />
minimistabilitiperlegge.Questasoluzionenon<br />
soddisfa,però,ilnuovodispostolegislativo,perchéquestoprevedelanecessitàdiaggiornarela<br />
valutazione dei rischi qualora la sorveglianza<br />
sanitariariscontrilapresenzadiunapatologia,<br />
a prescindere che questa sia stata causata o<br />
meno dall’esposizione a un fattore di rischio<br />
non contenuta sotto i livelli minimi di soglia.<br />
L’aggiornamento della valutazione dei rischi,<br />
trovandolasuagiustificazionenell’eventopatologico<br />
e prescindendo da quelle che possano<br />
esserne state le cause, dovrebbe aver luogo,<br />
quindi, al manifestarsi di ogni malattia professionale,almenomeritevolediattenzionimediche.<br />
Prima di intraprendere la valutazione dei<br />
rischiènecessarioindagare,però,lecausedella<br />
patologia,perchésonopropriolecauseindividuatedurantel’indagineadoveresserevaluta<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13