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Ambiente_e_Sicurezza..

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ILSOLE24ORE 26<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

FocusTU­Articolo<br />

viceversa. È evidente, quindi, come anche le<br />

modificheapportateasingolemansionipossano<br />

costituire modifiche significative dell’organizzazionedellavoronecessitantidiesserevalutate.Percuiancheinquestocasoèopportuno<br />

aggiornarecomunquelavalutazionedeirischi,<br />

in base all’esito della quale saranno adottate<br />

misuredisicurezzacommisurateallasignificatività<br />

delle modifiche introdotte nell’ambiente<br />

dilavoroattraversoquelleapportatealmansionario.Infine,ancheconsiderandochel’art.28,<br />

comma 2, lettera d), D.Lgs. n. 81/2008, ha<br />

previstoesplicitamentecheildocumentodivalutazione<br />

dei rischi individui le procedure per<br />

l’attuazione delle misure da realizzare e che<br />

indichiiruolidell’organizzazioneaziendaleche<br />

videbbonoprovvedere,sembralogicoporsila<br />

domanda se anche le modifiche apportate all’organizzazionediquestiruolisianodaritenersisignificativeaifinidellasaluteedellasicurezzadeilavoratori.<br />

Inquestatipologiadimodifiche,ènecessario<br />

evidenziarlo,nonrientranoimeripassaggidi<br />

incaricotrasoggettiuscentiealtrisubentranti<br />

nei medesimi ruoli. Questi passaggi, infatti,<br />

nonmodificanoinalcunmodol’organizzazionestessadeiruoli.<br />

D’altro canto, in presenza di una modifica<br />

significativa dell’organizzazione del lavoro,<br />

il legislatore ha previsto che sia rielaborata<br />

sialavalutazionedeirischisiaildocumento<br />

corrispondente. La valutazione in quanto<br />

tale, però, è strettamente legata all’organizzazione<br />

del processo produttivo e dei suoi<br />

addetti,infatti,èinquestasedechepossono<br />

essere introdotti i pericoli e che intervengono<br />

le misure di sicurezza e di tutela della<br />

salute adottate a seguito delle precedenti<br />

valutazionideirischi.Lemodificheapportateall’organizzazionediquestiruoli,percontro,<br />

non interferiscono con il processo produttivo;<br />

in particolare, non introducono<br />

nuovipericoli,népregiudicanoinalcunmodo<br />

la bontà delle misure di sicurezza e di<br />

tutela della salute adottate in precedenza.<br />

Lavalutazionestessa,quindi,sidirebbenon<br />

siainfluenzatadallemodificheapportateall’organizzazione<br />

dei ruoli dell’organizzazione<br />

aziendale. Il relativo documento, invece,<br />

dovendoesplicitamentecontenereleindicazioni<br />

di cui all’art. 28, comma 2, lettera d),<br />

evidentemente deve essere aggiornato per<br />

contemplarel’avvenutamodifica.<br />

Risultatidellasorveglianzasanitaria<br />

Ènecessariocomprendere,agrandilinee,cosa<br />

comportil’obbligodiaggiornarelavalutazione<br />

dei rischi qualora i risultati della sorveglianza<br />

sanitaria ne evidenzino la necessità. Considerandoungenericocasopratico,siipotizziche,<br />

in occasione della visita medica periodica, il<br />

medicocompetentediagnostichiaunlavoratoreunapatologiaimputabile,conbuonaprobabilità,all’avvenutaesposizionedellostessoaun<br />

pericolo o a un fattore di rischio. In tal caso,<br />

prima di procedere nell’aggiornamento della<br />

valutazione dei rischi, si dovrebbe accertare<br />

l’originediquestapatologia,ovvero:<br />

l selastessasiaimputabilealfattochel’esposizione<br />

del lavoratore, al particolare pericolo,<br />

non sia stata contenuta al di sotto dei<br />

livelliminimidisogliastabilitiperlegge;<br />

l se,inalternativa,siaimputabilealfattoche<br />

lo specifico lavoratore manifesti una particolaresensibilitàaquestofattoredirischio,essendol’esposizionestessagiàstataridottaaldisottodeilivelliminimidisoglia;<br />

l sesiaimputabilealfattocheillavoratoresia<br />

statoe/ocontinuiaessereespostoalfattore<br />

in ambienti diversi da quello di lavoro, in<br />

quantolospecificofattoredirischio,nell’ambiente<br />

di lavoro, non è presente affatto o la<br />

sua intensità è già stata ridotta a un livello<br />

taledaescluderelapossibilitàchesimanifestino<br />

patologie per effetto dell’avvenuta<br />

esposizionedellavoratore.<br />

Secondol’approcciopreventivo,lavalutazione<br />

deirischiterminerebbeconilridurreillivellodi<br />

esposizionedellavoratorealdisottodeivalori<br />

minimistabilitiperlegge.Questasoluzionenon<br />

soddisfa,però,ilnuovodispostolegislativo,perchéquestoprevedelanecessitàdiaggiornarela<br />

valutazione dei rischi qualora la sorveglianza<br />

sanitariariscontrilapresenzadiunapatologia,<br />

a prescindere che questa sia stata causata o<br />

meno dall’esposizione a un fattore di rischio<br />

non contenuta sotto i livelli minimi di soglia.<br />

L’aggiornamento della valutazione dei rischi,<br />

trovandolasuagiustificazionenell’eventopatologico<br />

e prescindendo da quelle che possano<br />

esserne state le cause, dovrebbe aver luogo,<br />

quindi, al manifestarsi di ogni malattia professionale,almenomeritevolediattenzionimediche.<br />

Prima di intraprendere la valutazione dei<br />

rischiènecessarioindagare,però,lecausedella<br />

patologia,perchésonopropriolecauseindividuatedurantel’indagineadoveresserevaluta­<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13

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