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Ambiente_e_Sicurezza..

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sioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva<br />

2003/87/CEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio,peraltrogiàindirizzata(conefficaciacogente)<br />

a tutti gli Stati membri (art. 4, decisione n. 2007/<br />

589/CE). A carico dei gestori degli impianti in<br />

possesso delle autorizzazioni a emettere gas a effettoserraexart.4,D.Lgs.n.216/2006,èprevisto<br />

l’obbligo di effettuare il monitoraggio medesimo<br />

secondo le disposizioni della decisione 18 luglio<br />

2007, n. 2007/589/CE, come integrate dalle disposizionidiattuazioneallegateincalceallanuova<br />

deliberazione e a seguito dell’approvazione del<br />

PianodimonitoraggiodapartedelComitatonazionalediattuazionedelladirettiva2003/87/CE(ai<br />

sensi dell’art. 2, comma 7). Il Piano di monitoraggio,<br />

già previsto dal paragrafo 4.3, decisione n.<br />

2007/589/CE, dovrà essere redatto, secondo il<br />

formato elettronico disponibile sul sito internet<br />

istituzionale www.minambiente.it, in conformità allanormativaedovràrecare,tral’altro,informazionisullametodologiadimonitoraggioapplicatadal<br />

1° gennaio 2009 alla data di avvio del Piano<br />

stesso. Questo Piano dovrà essere presentato al<br />

Comitato, entro 90 giorni dalla data di pubblicazionedelladeliberazione,siadapartedeigestoridi<br />

impiantiinpossessodell’autorizzazioneaemettere<br />

gas a effetto serra, sia da parte dei gestori di impianti<br />

privi di questa autorizzazione, anche nel<br />

casodisoggezionealladisciplinadicuialD.Lgs.n.<br />

216/2006 ma senza alcuna domanda di autorizzazione<br />

inoltrata in tal senso, fatta eccezione solo<br />

perigestoridiimpianticheallamedesimadata(2<br />

settembre 2009) abbiano presentato domanda di<br />

chiusura totale dell’impianto (art. 2, commi 2, 3 e<br />

4, deliberazione). In caso di modifiche il Piano<br />

dovrà essere aggiornato, con pedissequo invio almeno60giorniprimadell’avvenutamodifica(art.<br />

3). Ulteriori approfondimenti nei prossimi numeri<br />

di<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

Rendimento<br />

energetico in edilizia<br />

Decreto del Presidente<br />

della Repubblica<br />

2 aprile 2009, n. 59<br />

«Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma<br />

1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19<br />

agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della<br />

direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico<br />

in edilizia» (G.U. del 10 giugno 2009, n. 132)<br />

Ildecretohadefinitoicriterigenerali,lemetodologie<br />

di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione<br />

energetica degli edifici e degli impianti<br />

termici per la climatizzazione invernale e per la<br />

preparazione dell’acqua calda per usi igienicosanitari.<br />

Il termine di emanazione del nuovo<br />

provvedimento era stato originariamente previsto<br />

a 120 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs.<br />

n. 192/2005 (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 192/<br />

2005; art. 1, comma 1, D.P.R. n. 59/2009), con<br />

rinvioafuturiulterioridecretiperquantoriguarda<br />

la disciplina relativa ai criteri generali, le metodologie<br />

di calcolo e i requisiti minimi per la<br />

prestazione energetica degli impianti termici per<br />

la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario,<br />

per l’illuminazione artificiale degli edifici<br />

(art. 1, comma 2, D.P.R. n. 59/2009). Il decreto<br />

ha rinviato alle norme tecniche nazionali per le<br />

metodologiedicalcolodelleprestazionienergetichedegliedifici,inparticolare,comedefinitenelcontestodellenormeENasupportodelladirettiva<br />

2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e<br />

loro successive modificazioni (oggi UNI/TS<br />

11300 ­ 1, «Prestazioni energetiche degli edifici -<br />

Parte 1: determinazione del fabbisogno di energia<br />

termicadell’edificioperlaclimatizzazioneestivaed<br />

invernale», e UNI/TS 11300 ­ 2, «Prestazioni<br />

energetiche degli edifici - Parte 2: determinazione<br />

delfabbisognodienergiaprimariaedeirendimenti<br />

per la climatizzazione invernale e per la produzionediacquacaldasanitaria»),conrinvioallelinee<br />

guida nazionali ex art. 6, comma 9, D.Lgs. n.<br />

192/2005, per le metodologie di calcolo della<br />

prestazione energetica (art. 3, commi 1 e 2,<br />

D.P.R.n.59/2009).<br />

La nuova disciplina ha rinviato anche alla legge<br />

n. 10/1991 relativamente ai criteri generali e ai<br />

requisiti della prestazione energetica per la progettazione<br />

degli edifici e per la progettazione e<br />

l’installazione di impianti, indicando come, in<br />

questa fase, per tutte le categorie di edifici ­ nel<br />

caso di edifici di nuova costruzione ­ dovrà sempre<br />

essere determinato, in fase di progettazione,<br />

l’indice di prestazione energetica per la climatizzazioneinvernale(EPi),verificandochelostesso<br />

risulti inferiore al valore limite di cui alla tabella<br />

ex punto 1, Allegato C al D.Lgs. n. 192/2005,<br />

così come, nel caso di edifici di nuova costruzione<br />

e di ristrutturazione di edifici esistenti, dovrà<br />

essere sempre determinata, in fase progettuale,<br />

anche la prestazione energetica per il raffrescamento<br />

estivo dell’involucro edilizio (Epe, invol),<br />

LEGISLAZIONE<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 107 ILSOLE24ORE

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