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Ambiente_e_Sicurezza..

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l verifica, per i lavori pubblici e<br />

per i lavori privati soggetti a<br />

permesso di costruire, dell’idoneità<br />

tecnico-professionale dell’impresa<br />

affidataria, delle imprese<br />

esecutrici e dei lavoratori<br />

autonomi con le modalità di cui<br />

all’Allegato XVII (art. 90, comma<br />

9, lettera a);<br />

l verifica, per i lavori privati non<br />

soggetti a permesso di costruire,<br />

dell’idoneità tecnico-professionale<br />

dell’impresa affidataria,<br />

delle imprese esecutrici e<br />

dei lavoratori autonomi, mediante<br />

il certificato di iscrizione<br />

alla Camera di commercio, industria<br />

e artigianato e il DURC,<br />

corredato di autocertificazione<br />

riguardo il possesso degli altri<br />

requisiti previsti in relazione ai<br />

diversi soggetti (Allegato XVII,<br />

art. 90, comma 9, lettera a);<br />

l trasmissione all’amministrazione<br />

competente prima dell’inizio<br />

dei lavori, oggetto del permesso<br />

di costruire o della denuncia di<br />

inizio attività, del nominativo<br />

delle imprese esecutrici e della<br />

documentazione del punto precedente.<br />

Questo obbligo sussiste<br />

anche per lavori in economia affidati<br />

a lavoratori autonomi o per<br />

lavori eseguiti da proprio personale<br />

dipendente senza ricorrere<br />

al subappalto (art. 90, comma 9,<br />

lettera c);<br />

l invio del piano di sicurezza e di<br />

coordinamento a tutte le imprese<br />

invitate a presentare offerte<br />

per l’esecuzione dei lavori (art.<br />

101, comma 1);<br />

l richiesta alle imprese esecutrici<br />

della dichiarazione dell’organico<br />

medio annuo, per qualifica,<br />

corredata dagli estremi delle<br />

ILSOLE24ORE 22<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

FocusTU­OsservatorioINAIL­Articolo<br />

denuncie all’INPS, all’INAIL e alle<br />

Casse edili e richiesta della<br />

dichiarazione sul contratto collettivo<br />

applicato ai lavoratori<br />

dipendenti; questi documenti<br />

sono sostituibili, per lavori privati<br />

non soggetti a permesso di<br />

costruire, rispettivamente, con<br />

il DURC e con un’autocertificazione<br />

relativa al contratto collettivo<br />

applicato (art. 90, comma<br />

9, lettera b);<br />

l valutazione del PSC e del fascicolo<br />

(art. 90, comma 2);<br />

l facoltà di sostituire in qualsiasi<br />

momento i soggetti designati,<br />

anche personalmente, se in possesso<br />

dei requisiti di cui all’art.<br />

98 (art. 90, comma 8);<br />

l facoltà di svolgere, se in possesso<br />

dei requisiti di cui all’art. 98,<br />

le funzioni di coordinatore per<br />

la progettazione e per l’esecuzione<br />

(art. 90, comma 6);<br />

l adozione di provvedimenti di<br />

sospensione dei lavori, allontanamento<br />

dal cantiere o risoluzione<br />

del contratto, effettuati<br />

su segnalazione del coordinatore<br />

per l’esecuzione dei lavori,<br />

per inosservanze di lavoratori<br />

autonomi, datori di lavoro, dirigenti<br />

e preposti alle disposizioni<br />

degli artt. 94 [1] , 95 [2] e 96 [3] e alle<br />

prescrizioni contenute nel PSC<br />

(art. 92, comma 1 lettera e);<br />

l trasmissione della notifica preliminare,<br />

prima dell’inizio dei<br />

lavori, all’unità sanitaria locale<br />

e alla direzione provinciale del<br />

lavoro per i cantieri nei quali è<br />

prevista, o si verifica in corso<br />

d’opera, la presenza contemporanea<br />

di più imprese e nei cantieri<br />

con unica impresa di entità<br />

presunta non inferiore a 200 uo-<br />

1) Art.94,D.Lgs.n.81/2008,«Obblighideilavoratoriautonomi».<br />

2) Art.95,D.Lgs.n.81/2008,«Misuregeneraliditutela».<br />

3) Art.96,D.Lgs.n.81/2008,«Obblighideidatoridilavoro,deidirigentiedeipreposti».<br />

mini-giorno (art. 99, comma 1).<br />

Il legislatore ha individuato la responsabilità<br />

di tutti gli obblighi<br />

elencati, non solo per il responsabile<br />

dei lavori, ma anche per il<br />

committente, sanzionando entrambi<br />

in caso di mancata attuazione<br />

dei doveri elencati dal primo<br />

al sesto punto compreso.<br />

Quindi, in tutto questo è necessario<br />

comprendere quale è il ruolo<br />

del committente e il motivo per cui<br />

è copresente in misura ugualitaria<br />

con il responsabile dei lavori sugli<br />

stessi obblighi, se ha designato un<br />

professionista per adempiervi. Il<br />

legislatore italiano, come quello<br />

europeo, è convinto che la sicurezza<br />

dell’opera sia decisa dal committente,<br />

poiché questo è il soggetto<br />

che detiene il potere decisionale<br />

e di spesa.<br />

Questa affermazione non è in contrasto<br />

con la condivisione degli obblighi<br />

tra il committente e il responsabile<br />

dei lavori presente negli<br />

articoli elencati. La<br />

condivisione di queste responsabilità<br />

deve essere intesa nell’ambito<br />

dell’obbligo di vigilanza che il<br />

committente ha nella veste di datore<br />

di lavoro del responsabile dei<br />

lavori e, quindi, in qualità di soggetto<br />

in capo al quale ricadono le<br />

responsabilità delle figure da lui<br />

nominate. Inoltre, è possibile affermare<br />

che, in termini generali, è<br />

il committente che decide la sicurezza<br />

dell’opera, stabilendo i costi<br />

dell’opera e quelli delle professionalità<br />

dei soggetti che nomina, il<br />

progettista, il direttore dei lavori<br />

e i coordinatori. Appaltare i lavori<br />

con l’obiettivo di risparmiare comporta<br />

inevitabilmente il rischio che<br />

i minori costi incidano anche sulle<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13

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