Ambiente_e_Sicurezza..
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l verifica, per i lavori pubblici e<br />
per i lavori privati soggetti a<br />
permesso di costruire, dell’idoneità<br />
tecnico-professionale dell’impresa<br />
affidataria, delle imprese<br />
esecutrici e dei lavoratori<br />
autonomi con le modalità di cui<br />
all’Allegato XVII (art. 90, comma<br />
9, lettera a);<br />
l verifica, per i lavori privati non<br />
soggetti a permesso di costruire,<br />
dell’idoneità tecnico-professionale<br />
dell’impresa affidataria,<br />
delle imprese esecutrici e<br />
dei lavoratori autonomi, mediante<br />
il certificato di iscrizione<br />
alla Camera di commercio, industria<br />
e artigianato e il DURC,<br />
corredato di autocertificazione<br />
riguardo il possesso degli altri<br />
requisiti previsti in relazione ai<br />
diversi soggetti (Allegato XVII,<br />
art. 90, comma 9, lettera a);<br />
l trasmissione all’amministrazione<br />
competente prima dell’inizio<br />
dei lavori, oggetto del permesso<br />
di costruire o della denuncia di<br />
inizio attività, del nominativo<br />
delle imprese esecutrici e della<br />
documentazione del punto precedente.<br />
Questo obbligo sussiste<br />
anche per lavori in economia affidati<br />
a lavoratori autonomi o per<br />
lavori eseguiti da proprio personale<br />
dipendente senza ricorrere<br />
al subappalto (art. 90, comma 9,<br />
lettera c);<br />
l invio del piano di sicurezza e di<br />
coordinamento a tutte le imprese<br />
invitate a presentare offerte<br />
per l’esecuzione dei lavori (art.<br />
101, comma 1);<br />
l richiesta alle imprese esecutrici<br />
della dichiarazione dell’organico<br />
medio annuo, per qualifica,<br />
corredata dagli estremi delle<br />
ILSOLE24ORE 22<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
FocusTUOsservatorioINAILArticolo<br />
denuncie all’INPS, all’INAIL e alle<br />
Casse edili e richiesta della<br />
dichiarazione sul contratto collettivo<br />
applicato ai lavoratori<br />
dipendenti; questi documenti<br />
sono sostituibili, per lavori privati<br />
non soggetti a permesso di<br />
costruire, rispettivamente, con<br />
il DURC e con un’autocertificazione<br />
relativa al contratto collettivo<br />
applicato (art. 90, comma<br />
9, lettera b);<br />
l valutazione del PSC e del fascicolo<br />
(art. 90, comma 2);<br />
l facoltà di sostituire in qualsiasi<br />
momento i soggetti designati,<br />
anche personalmente, se in possesso<br />
dei requisiti di cui all’art.<br />
98 (art. 90, comma 8);<br />
l facoltà di svolgere, se in possesso<br />
dei requisiti di cui all’art. 98,<br />
le funzioni di coordinatore per<br />
la progettazione e per l’esecuzione<br />
(art. 90, comma 6);<br />
l adozione di provvedimenti di<br />
sospensione dei lavori, allontanamento<br />
dal cantiere o risoluzione<br />
del contratto, effettuati<br />
su segnalazione del coordinatore<br />
per l’esecuzione dei lavori,<br />
per inosservanze di lavoratori<br />
autonomi, datori di lavoro, dirigenti<br />
e preposti alle disposizioni<br />
degli artt. 94 [1] , 95 [2] e 96 [3] e alle<br />
prescrizioni contenute nel PSC<br />
(art. 92, comma 1 lettera e);<br />
l trasmissione della notifica preliminare,<br />
prima dell’inizio dei<br />
lavori, all’unità sanitaria locale<br />
e alla direzione provinciale del<br />
lavoro per i cantieri nei quali è<br />
prevista, o si verifica in corso<br />
d’opera, la presenza contemporanea<br />
di più imprese e nei cantieri<br />
con unica impresa di entità<br />
presunta non inferiore a 200 uo-<br />
1) Art.94,D.Lgs.n.81/2008,«Obblighideilavoratoriautonomi».<br />
2) Art.95,D.Lgs.n.81/2008,«Misuregeneraliditutela».<br />
3) Art.96,D.Lgs.n.81/2008,«Obblighideidatoridilavoro,deidirigentiedeipreposti».<br />
mini-giorno (art. 99, comma 1).<br />
Il legislatore ha individuato la responsabilità<br />
di tutti gli obblighi<br />
elencati, non solo per il responsabile<br />
dei lavori, ma anche per il<br />
committente, sanzionando entrambi<br />
in caso di mancata attuazione<br />
dei doveri elencati dal primo<br />
al sesto punto compreso.<br />
Quindi, in tutto questo è necessario<br />
comprendere quale è il ruolo<br />
del committente e il motivo per cui<br />
è copresente in misura ugualitaria<br />
con il responsabile dei lavori sugli<br />
stessi obblighi, se ha designato un<br />
professionista per adempiervi. Il<br />
legislatore italiano, come quello<br />
europeo, è convinto che la sicurezza<br />
dell’opera sia decisa dal committente,<br />
poiché questo è il soggetto<br />
che detiene il potere decisionale<br />
e di spesa.<br />
Questa affermazione non è in contrasto<br />
con la condivisione degli obblighi<br />
tra il committente e il responsabile<br />
dei lavori presente negli<br />
articoli elencati. La<br />
condivisione di queste responsabilità<br />
deve essere intesa nell’ambito<br />
dell’obbligo di vigilanza che il<br />
committente ha nella veste di datore<br />
di lavoro del responsabile dei<br />
lavori e, quindi, in qualità di soggetto<br />
in capo al quale ricadono le<br />
responsabilità delle figure da lui<br />
nominate. Inoltre, è possibile affermare<br />
che, in termini generali, è<br />
il committente che decide la sicurezza<br />
dell’opera, stabilendo i costi<br />
dell’opera e quelli delle professionalità<br />
dei soggetti che nomina, il<br />
progettista, il direttore dei lavori<br />
e i coordinatori. Appaltare i lavori<br />
con l’obiettivo di risparmiare comporta<br />
inevitabilmente il rischio che<br />
i minori costi incidano anche sulle<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13