Ambiente_e_Sicurezza..
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ove parcellizzare la disciplina normativa e gli<br />
interventi regolatori implicherebbe non solo il<br />
difetto delle condizioni tecniche necessarie alla<br />
funzionalità del mercato in oggetto, ma talvolta<br />
la stessa compromissione dei principi costituzionali<br />
alla cui osservanza le regole del mercato<br />
debbono conformarsi; pertanto, spetta alla Corte<br />
valutare, di volta in volta, se questi presupposti<br />
ricorrano nel caso di specie».<br />
Svolta questa rilevante premessa, la Corte<br />
Costituzionale, pur riconoscendo apertamente,daunlato,che,attraversoledirettive<br />
di cui all’art. 14, comma 2, decreto citato,<br />
l’autoritàèingradodiincideresullamateria<br />
energetica (oggetto di potestà legislativa<br />
concorrente), dall’altro ritiene, tuttavia, che<br />
«le molteplici previsioni di cui si compone la<br />
norma impugnata, in ragione delle finalità cui<br />
appaiono ispirate e dell’obiettivo fascio di interessi<br />
che ne vengono incisi, siano riconducibili,<br />
con un giudizio di prevalenza rispetto alla<br />
materia dell’energia, a materia di competenza<br />
esclusiva dello Stato».<br />
Sicché, in definitiva, viene escluso ogni contrastoconiprecetticostituzionaliinquantole<br />
specifiche funzioni assegnate all’autorità in<br />
temadicollegamentodegliimpiantialimentati<br />
da fonti energetiche rinnovabili alla rete<br />
elettricaattengonoallacompetenzaesclusiva<br />
statale. Inoltre, si soggiunge, l’AEEG è chiamata<br />
in questo contesto ad assicurare il correttoedefficientefunzionamentodelmercato<br />
dell’energia elettrica «fissando “le condizioni<br />
atte a garantire a tutti gli utenti della rete la<br />
libertà di accesso a parità di condizioni, l’imparzialità<br />
e la neutralità del servizio di trasmissione<br />
e dispacciamento” (art. 3, comma 3, del<br />
D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, in relazione agli<br />
artt. 9 e 23 della direttiva 26 giugno 2003, n.<br />
2003/54/CE)» [6] .<br />
Nello specifico settore dell’energia prodotta<br />
dalle fonti energetiche rinnovabili, l’esigen<br />
AMBIENTE E RISORSE<br />
Articolo<br />
zadiassicurarelatrasparenzaelalibertàdi<br />
accessodelmercatoenergeticovaconiugata<br />
conl’obiettivodiderivazionecomunitariadi<br />
promuovere in via prioritaria le fonti energeticherinnovabili,poichéquestecontribuiscono<br />
alla protezione dell’ambiente e allo<br />
svilupposostenibile.<br />
Con le proprie direttive l’Autorità è, pertanto,<br />
tenuta a contemperare e bilanciare entrambequesteesigenze:<br />
l daunlato,latuteladelmercato;<br />
l dall’altro,l’incentivazionedellefontirinnovabiliafiniditutelaambientale.<br />
Queste direttive «in altri termini, si trovano<br />
all’incrocio delle competenze esclusive dello<br />
Stato in materia di “tutela della concorrenza”<br />
(art. 117, comma 2, lettera e della Costituzione)<br />
e di “tutela dell’ambiente” (art. 117, comma<br />
2, letterasdella Costituzione)».<br />
E sulla questione la Corte conclude che,<br />
«per questa ragione, la norma impugnata, pur<br />
ripercuotendosi sulle materie della produzione,<br />
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia,<br />
è caratterizzata dalla finalità prevalente<br />
di assicurare e conformare gli interessi<br />
peculiarmente connessi alla protezione dell’ambiente<br />
nell’ambito di un mercato concorrenziale».<br />
Vengono così rigettate, in quanto infondate,<br />
anchequestecensuresollevatedallaRegione<br />
Veneto.<br />
La terza questione<br />
Da ultimo, la Consulta prende posizione<br />
sulla questione di legittimità costituzionale<br />
sollevata dalla Regione Toscana con riferimentoall’art.12,comma3,ultimoperiodo,<br />
D.Lgs. n. 387/2003, laddove, con riferimento<br />
all’autorizzazione unica per gli impianti<br />
offshore [7] , statuisce che «l’autorizzazione<br />
è rilasciata dal Ministero dei Trasporti,<br />
6) Ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 79/1999 (recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme<br />
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica»), «L’Autorità per l’energia elettrica e il gas fissa le condizioni<br />
atteagarantireatuttigliutentidellaretelalibertàdiaccessoaparitàdicondizioni,l’imparzialitàelaneutralitàdel<br />
servizioditrasmissioneedispacciamento.Nell’esercizioditalecompetenzal’Autoritàperseguel’obiettivodellapiù<br />
efficienteutilizzazionedell’energiaelettricaprodottaocomunqueimmessanelsistemaelettriconazionale,compatibilmenteconivincolitecnicidellarete.L’Autoritàprevede,inoltre,l’obbligodiutilizzazioneprioritariadell’energia<br />
elettricaprodottaamezzodifontienergeticherinnovabiliediquellaprodottamediantecogenerazione».<br />
7) Si pensi, a titolo di esempio, ai parchi eolici offshore costruiti in mare aperto. Si tratta di un processo che richiede<br />
tecnologie molto sofisticate e che presenta notevoli profili di complessità nella fase di realizzazione. Per un’approfondita<br />
trattazione sull’argomento si rinvia a F. Grumelli,Eolicooffshore.Dalprogettiall’eserciziocomesirealizzaunparco,<br />
inTecnologie&Soluzioniperl’<strong>Ambiente</strong> n. 1/2009, pag. 8.<br />
7luglio2009N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 95 ILSOLE24ORE