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Ambiente_e_Sicurezza..

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ove parcellizzare la disciplina normativa e gli<br />

interventi regolatori implicherebbe non solo il<br />

difetto delle condizioni tecniche necessarie alla<br />

funzionalità del mercato in oggetto, ma talvolta<br />

la stessa compromissione dei principi costituzionali<br />

alla cui osservanza le regole del mercato<br />

debbono conformarsi; pertanto, spetta alla Corte<br />

valutare, di volta in volta, se questi presupposti<br />

ricorrano nel caso di specie».<br />

Svolta questa rilevante premessa, la Corte<br />

Costituzionale, pur riconoscendo apertamente,daunlato,che,attraversoledirettive<br />

di cui all’art. 14, comma 2, decreto citato,<br />

l’autoritàèingradodiincideresullamateria<br />

energetica (oggetto di potestà legislativa<br />

concorrente), dall’altro ritiene, tuttavia, che<br />

«le molteplici previsioni di cui si compone la<br />

norma impugnata, in ragione delle finalità cui<br />

appaiono ispirate e dell’obiettivo fascio di interessi<br />

che ne vengono incisi, siano riconducibili,<br />

con un giudizio di prevalenza rispetto alla<br />

materia dell’energia, a materia di competenza<br />

esclusiva dello Stato».<br />

Sicché, in definitiva, viene escluso ogni contrastoconiprecetticostituzionaliinquantole<br />

specifiche funzioni assegnate all’autorità in<br />

temadicollegamentodegliimpiantialimentati<br />

da fonti energetiche rinnovabili alla rete<br />

elettricaattengonoallacompetenzaesclusiva<br />

statale. Inoltre, si soggiunge, l’AEEG è chiamata<br />

in questo contesto ad assicurare il correttoedefficientefunzionamentodelmercato<br />

dell’energia elettrica «fissando “le condizioni<br />

atte a garantire a tutti gli utenti della rete la<br />

libertà di accesso a parità di condizioni, l’imparzialità<br />

e la neutralità del servizio di trasmissione<br />

e dispacciamento” (art. 3, comma 3, del<br />

D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, in relazione agli<br />

artt. 9 e 23 della direttiva 26 giugno 2003, n.<br />

2003/54/CE)» [6] .<br />

Nello specifico settore dell’energia prodotta<br />

dalle fonti energetiche rinnovabili, l’esigen­<br />

AMBIENTE E RISORSE<br />

Articolo<br />

zadiassicurarelatrasparenzaelalibertàdi<br />

accessodelmercatoenergeticovaconiugata<br />

conl’obiettivodiderivazionecomunitariadi<br />

promuovere in via prioritaria le fonti energeticherinnovabili,poichéquestecontribuiscono<br />

alla protezione dell’ambiente e allo<br />

svilupposostenibile.<br />

Con le proprie direttive l’Autorità è, pertanto,<br />

tenuta a contemperare e bilanciare entrambequesteesigenze:<br />

l daunlato,latuteladelmercato;<br />

l dall’altro,l’incentivazionedellefontirinnovabiliafiniditutelaambientale.<br />

Queste direttive «in altri termini, si trovano<br />

all’incrocio delle competenze esclusive dello<br />

Stato in materia di “tutela della concorrenza”<br />

(art. 117, comma 2, lettera e della Costituzione)<br />

e di “tutela dell’ambiente” (art. 117, comma<br />

2, letterasdella Costituzione)».<br />

E sulla questione la Corte conclude che,<br />

«per questa ragione, la norma impugnata, pur<br />

ripercuotendosi sulle materie della produzione,<br />

trasporto e distribuzione nazionale dell’energia,<br />

è caratterizzata dalla finalità prevalente<br />

di assicurare e conformare gli interessi<br />

peculiarmente connessi alla protezione dell’ambiente<br />

nell’ambito di un mercato concorrenziale».<br />

Vengono così rigettate, in quanto infondate,<br />

anchequestecensuresollevatedallaRegione<br />

Veneto.<br />

La terza questione<br />

Da ultimo, la Consulta prende posizione<br />

sulla questione di legittimità costituzionale<br />

sollevata dalla Regione Toscana con riferimentoall’art.12,comma3,ultimoperiodo,<br />

D.Lgs. n. 387/2003, laddove, con riferimento<br />

all’autorizzazione unica per gli impianti<br />

offshore [7] , statuisce che «l’autorizzazione<br />

è rilasciata dal Ministero dei Trasporti,<br />

6) Ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 79/1999 (recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme<br />

comuni per il mercato interno dell’energia elettrica»), «L’Autorità per l’energia elettrica e il gas fissa le condizioni<br />

atteagarantireatuttigliutentidellaretelalibertàdiaccessoaparitàdicondizioni,l’imparzialitàelaneutralitàdel<br />

servizioditrasmissioneedispacciamento.Nell’esercizioditalecompetenzal’Autoritàperseguel’obiettivodellapiù<br />

efficienteutilizzazionedell’energiaelettricaprodottaocomunqueimmessanelsistemaelettriconazionale,compatibilmenteconivincolitecnicidellarete.L’Autoritàprevede,inoltre,l’obbligodiutilizzazioneprioritariadell’energia<br />

elettricaprodottaamezzodifontienergeticherinnovabiliediquellaprodottamediantecogenerazione».<br />

7) Si pensi, a titolo di esempio, ai parchi eolici offshore costruiti in mare aperto. Si tratta di un processo che richiede<br />

tecnologie molto sofisticate e che presenta notevoli profili di complessità nella fase di realizzazione. Per un’approfondita<br />

trattazione sull’argomento si rinvia a F. Grumelli,Eolicooffshore.Dalprogettiall’eserciziocomesirealizzaunparco,<br />

inTecnologie&Soluzioniperl’<strong>Ambiente</strong> n. 1/2009, pag. 8.<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 95 ILSOLE24ORE

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