Ambiente_e_Sicurezza..
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ILSOLE24ORE 66<br />
PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
Articolo<br />
amministrazioniedentipubblici,inconformità<br />
ai principi della legge 7 agosto 1990, n.<br />
241, devono individuare, secondo i propri<br />
ordinamenti,unoopiùsoggettiaiqualiaffidareicompitipropridelresponsabiledelprocedimento,<br />
limitatamente al rispetto delle norme<br />
del presente codice alla cui osservanza<br />
sonotenuti [1] .<br />
Ècondivisibile,invece,l’elencazionedegliobblighi<br />
del responsabile dei lavori contenuta<br />
neldocumentodelleASLlaziali.Quantoalle<br />
responsabilitàdelcommittentestesso,neldocumentosonochiaritequelleresidualirispettoagliobblighidelcommittente;atalproposito,ènecessariosottolinearecheinassenzadi<br />
un obbligo di nomina il committente può<br />
decideredinonassegnarealresponsabiledei<br />
lavorialcunicompitichepuòsvolgeredirettamente.Unaconsiderazionechemeritagrandeattenzione,chetuttavianonèpienamentecondivisibile,èrelativaallaverificadell’idoneitàtecnica<br />
delle imprese; nel documento è evidenziato<br />
che «secondo i regolamenti vigenti in<br />
materia di lavori pubblici, è possibile che una<br />
Ditta/Impresa si avvalga, tramite la formula<br />
dell’avvalimento,dicapacitàe/orequisitidialtraImpresaaifinidelraggiungimentodeirequisitiminiminecessariperl’idoneitàtecnicoprofessionale.<br />
In tali casi la scelta della formula<br />
dell’avvalimento deve essere evidenziata nel<br />
contratto di appalto o in altro documento con<br />
valenza contrattuale con l’indicazione dell’impresadicuicisiavvale.Siritienechelaformula<br />
dell’avvalimentosiaestendibileanchealcasodi<br />
appaltiprivati».<br />
Nulla questio circa la prima parte delle indicazionisull’avvalimento,con<br />
laprecisazioneche<br />
ilricorsoaquestaformuladevenecessariamenteessereesplicitatoinfasedidomandadipartecipazioneallagarapubblica;l’ultimapartedel<br />
discorso, nel quale si estende l’avvalimento al<br />
settore privato, pur essendo sicuramente interessanteeaffascinantedalpuntodivistagiuridico,nonconvincedeltutto.Èopportunoricordare,infatti,chel’avvalimentoèunistitutodinaturasquisitamentepubblicistica,inseritonelcodicedegliappaltipubblici<br />
al fine di ampliare al massimo la platea dei<br />
possibilipartecipantiaunagara(quindi,assicurarelamassimaconcorrenza)negliappaltinei<br />
quali è difficilmente ipotizzabile che una sola<br />
impresasiaingradodipossederetuttiirequisiti<br />
necessari per realizzare al meglio l’opera o il<br />
servizioe,altempostesso,lastazioneappaltante<br />
intenda limitare (pur alla soglia massima<br />
consentita)ilricorsoalsubappalto.Infatti,quello<br />
dei lavori pubblici è un settore speciale, nel<br />
quale le garanzie per la stazione appaltante e,<br />
quindi,perilfruitoredell’operasono(odovrebberoessere)molteplicietalidanonmetterein<br />
alcun modo in pericolo la qualità complessiva<br />
dell’offerta anche in presenza di una impresa<br />
nondirettamentequalificataperlarealizzazionedell’opera.<br />
Bendiversoè,invece,ilsettoreprivato,dovele<br />
necessitàdicontrollosonomaggioriedovela<br />
carenzadicompetenzetecnicheoeconomiche<br />
è supplita solo con altri meccanismi quali il<br />
subappalto o il nolo di attrezzature; se si ammettesse<br />
l’avvalimento nel settore privato, si<br />
potrebbeancherealizzareunaggiramentodellenormeintemadiresponsabilitàsolidaledelcommittenteconl’appaltatoreoilsubappaltatore<br />
per le retribuzioni dei dipendenti dell’appaltatore,<br />
ovvero della responsabilità ex art.<br />
26,comma4,Testounicosicurezza.<br />
La tesi è sicuramente interessante, tuttavia<br />
non sembra rispondere al dettato normativo<br />
che in nessun caso ha previsto l’estensione<br />
dell’avvalimentoalsettoreprivato.<br />
Sono condivisibili, invece, le considerazioni<br />
svolte in ordine agli obblighi incombenti ex<br />
art. 97 sul datore di lavoro dell’impresa affidataria;<br />
la linea guida ha precisato che deve<br />
«ritenersi soddisfatto l’obbligo di cui sopra da<br />
partedelladittaaffidataria,nelmomentoincui<br />
lastessapredispongaunpercorsoorganizzativo<br />
specifico e documentato e verificabile, comunque<br />
in linea con quanto previsto dall’art. 30<br />
commi 2, 3, 4. Si ritiene che il datore di lavoro<br />
della ditta affidataria, al fine di vigilare sulle<br />
imprese subappaltatrici, non possa utilizzare<br />
personale o usufruire delle capacità organizzative<br />
delle imprese stesse», una considerazione<br />
sicuramente apprezzabile.<br />
Lanormanonlohaprecisato,maèassolutamenteinopportunoanzi,deveessereconside<br />
1) Per maggiori informazioni sull’argomento si veda, dello stesso Autore, Responsabile dei lavori: la decisione sulla<br />
nominaèobbligatoriaofacoltativa?,in<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>n.8/2009,pag.52.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13