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Ambiente_e_Sicurezza..

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ILSOLE24ORE 66<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

Articolo<br />

amministrazioniedentipubblici,inconformità<br />

ai principi della legge 7 agosto 1990, n.<br />

241, devono individuare, secondo i propri<br />

ordinamenti,unoopiùsoggettiaiqualiaffidareicompitipropridelresponsabiledelprocedimento,<br />

limitatamente al rispetto delle norme<br />

del presente codice alla cui osservanza<br />

sonotenuti [1] .<br />

Ècondivisibile,invece,l’elencazionedegliobblighi<br />

del responsabile dei lavori contenuta<br />

neldocumentodelleASLlaziali.Quantoalle<br />

responsabilitàdelcommittentestesso,neldocumentosonochiaritequelleresidualirispettoagliobblighidelcommittente;atalproposito,ènecessariosottolineareche­inassenzadi<br />

un obbligo di nomina ­ il committente può<br />

decideredinonassegnarealresponsabiledei<br />

lavorialcunicompitichepuòsvolgeredirettamente.Unaconsiderazionechemeritagrandeattenzione,chetuttavianonèpienamentecondivisibile,èrelativaallaverificadell’idoneitàtecnica<br />

delle imprese; nel documento è evidenziato<br />

che «secondo i regolamenti vigenti in<br />

materia di lavori pubblici, è possibile che una<br />

Ditta/Impresa si avvalga, tramite la formula<br />

dell’avvalimento,dicapacitàe/orequisitidialtraImpresaaifinidelraggiungimentodeirequisitiminiminecessariperl’idoneitàtecnico­professionale.<br />

In tali casi la scelta della formula<br />

dell’avvalimento deve essere evidenziata nel<br />

contratto di appalto o in altro documento con<br />

valenza contrattuale con l’indicazione dell’impresadicuicisiavvale.Siritienechelaformula<br />

dell’avvalimentosiaestendibileanchealcasodi<br />

appaltiprivati».<br />

Nulla questio circa la prima parte delle indicazionisull’avvalimento,con<br />

laprecisazioneche<br />

ilricorsoaquestaformuladevenecessariamenteessereesplicitatoinfasedidomandadipartecipazioneallagarapubblica;l’ultimapartedel<br />

discorso, nel quale si estende l’avvalimento al<br />

settore privato, pur essendo sicuramente interessanteeaffascinantedalpuntodivistagiuridico,nonconvincedeltutto.Èopportunoricordare,infatti,chel’avvalimentoèunistitutodinaturasquisitamentepubblicistica,inseritonelcodicedegliappaltipubblici<br />

al fine di ampliare al massimo la platea dei<br />

possibilipartecipantiaunagara(quindi,assicurarelamassimaconcorrenza)negliappaltinei<br />

quali è difficilmente ipotizzabile che una sola<br />

impresasiaingradodipossederetuttiirequisiti<br />

necessari per realizzare al meglio l’opera o il<br />

servizioe,altempostesso,lastazioneappaltante<br />

intenda limitare (pur alla soglia massima<br />

consentita)ilricorsoalsubappalto.Infatti,quello<br />

dei lavori pubblici è un settore speciale, nel<br />

quale le garanzie per la stazione appaltante e,<br />

quindi,perilfruitoredell’operasono(odovrebberoessere)molteplicietalidanonmetterein<br />

alcun modo in pericolo la qualità complessiva<br />

dell’offerta anche in presenza di una impresa<br />

nondirettamentequalificataperlarealizzazionedell’opera.<br />

Bendiversoè,invece,ilsettoreprivato,dovele<br />

necessitàdicontrollosonomaggioriedovela<br />

carenzadicompetenzetecnicheoeconomiche<br />

è supplita solo con altri meccanismi quali il<br />

subappalto o il nolo di attrezzature; se si ammettesse<br />

l’avvalimento nel settore privato, si<br />

potrebbeancherealizzareunaggiramentodellenormeintemadiresponsabilitàsolidaledelcommittenteconl’appaltatoreoilsubappaltatore<br />

per le retribuzioni dei dipendenti dell’appaltatore,<br />

ovvero della responsabilità ex art.<br />

26,comma4,Testounicosicurezza.<br />

La tesi è sicuramente interessante, tuttavia<br />

non sembra rispondere al dettato normativo<br />

che in nessun caso ha previsto l’estensione<br />

dell’avvalimentoalsettoreprivato.<br />

Sono condivisibili, invece, le considerazioni<br />

svolte in ordine agli obblighi incombenti ex<br />

art. 97 sul datore di lavoro dell’impresa affidataria;<br />

la linea guida ha precisato che deve<br />

«ritenersi soddisfatto l’obbligo di cui sopra da<br />

partedelladittaaffidataria,nelmomentoincui<br />

lastessapredispongaunpercorsoorganizzativo<br />

specifico e documentato e verificabile, comunque<br />

in linea con quanto previsto dall’art. 30<br />

commi 2, 3, 4. Si ritiene che il datore di lavoro<br />

della ditta affidataria, al fine di vigilare sulle<br />

imprese subappaltatrici, non possa utilizzare<br />

personale o usufruire delle capacità organizzative<br />

delle imprese stesse», una considerazione<br />

sicuramente apprezzabile.<br />

Lanormanonlohaprecisato,maèassolutamenteinopportunoanzi,deveessereconside­<br />

1) Per maggiori informazioni sull’argomento si veda, dello stesso Autore, Responsabile dei lavori: la decisione sulla<br />

nominaèobbligatoriaofacoltativa?,in<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>n.8/2009,pag.52.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13

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