02.06.2013 Views

Ambiente_e_Sicurezza..

Ambiente_e_Sicurezza..

Ambiente_e_Sicurezza..

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Riquadro 1<br />

l Interventi da promuovere sul fronte della formazione<br />

PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

Commento<br />

Art.3,comma2<br />

a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori che operano nel cantiere, comprensive dei percorsi volti a<br />

garantireglistandardformativiindividuatidallaGiuntaregionaleperl’apprendistatoinedilizia;<br />

b) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori e ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed<br />

esecutival’adozionedellemisuredisicurezza,relativamentealavoriparticolarmentecomplessiopericolosi;<br />

c)larealizzazionediattivitàformativeperilpersonaleprepostoallavigilanzasuicantieri;<br />

d) la sottoscrizione di accordi con ordini e collegi professionali, organismi paritetici di settore ed altri enti competenti, al<br />

fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle<br />

disposizionivigenti;<br />

e)larealizzazionedimoduliformativispecificisullasicurezzaesullatuteladellasaluteneicantieripergiovanieadultinon<br />

occupatichefrequentanopercorsidiformazioneprofessionalefinalizzatiall’inserimentolavorativoinedilizia;<br />

f)larealizzazionedimoduliformativispecificisullasicurezzaesullatuteladellasaluterivoltiagliimprenditorieailavoratori<br />

autonomicheoperanonelcantiere,nonchéaisoggetticheintendonointraprenderetaliattività.<br />

l’Osservatoriodeicontrattipubblici<br />

e con le attività del Servizio informativonazionaleperlaprevenzione<br />

nei luoghi di lavoro (SINP).<br />

Presso la struttura che svolge le<br />

funzioni di osservatorio è istituito<br />

un sistema informativo di monitoraggio<br />

e di raccolta delle informazioni.<br />

Un apporto fondamentale<br />

all’integrazione del sistema informativoèfornito:<br />

l dalleAziendesanitarielocali;<br />

l dagliEntilocali;<br />

e,previoaccordo,<br />

l dalla Direzione regionale del lavoro;<br />

l dalla Direzione regionale del­<br />

l’Istitutonazionaleperl’assicurazione<br />

contro gli infortuni sul lavoro(INAIL);<br />

l dalla Direzione regionale dell’Istituto<br />

nazionale previdenza<br />

sociale(INPS);<br />

l dai Dipartimenti territoriali dell’Istitutosuperioreperlaprevenzione<br />

e sicurezza del lavoro<br />

(ISPESL);<br />

l dagliorganismipariteticidisettore<br />

e gli altri enti competenti in<br />

materia.<br />

Gli strumenti finanziari<br />

Per rimanere nell’intento della<br />

promozione la legge ha dedicato<br />

l’intero Capo III agli strumenti finanziari<br />

per portare le imprese<br />

verso livelli di sicurezza a incidentalità“zero”.Inparticolare,l’art.7,<br />

comma 1, ha stabilito che «La Regione<br />

definisce gli incentivi economici,<br />

anche a seguito di accordi con<br />

altri enti interessati, a favore dei<br />

committenti che affidano l’esecuzionedilavoriadimpresechesvolgono<br />

la loro attività secondo principi di<br />

responsabilitàsociale».<br />

Nellospecifico,perottenereilriconoscimento<br />

degli incentivi le imprese<br />

esecutrici dei lavori devono<br />

impegnarsiagarantireunaseriedi<br />

condizioniquali:<br />

Tabella 1<br />

• Contenuto degli accordi per la creazione di un sistema di prescrizioni<br />

Art. 3, comma 4 «a) la definizione di buone prassi, norme di buona tecnica ovvero codici di condotta, da<br />

adottare nello svolgimento delle attività in cantiere e loro aggiornamento;<br />

b) la definizione delle modalità di adesione volontaria, piena e incondizionata, alle<br />

prescrizioni di cui sopra, da parte dei soggetti esecutori che, a qualunque titolo, svolgono<br />

la propria attività nell’ambito del cantiere;<br />

c) l’individuazione di idonee e specifiche modalità di controllo sull’effettiva adozione delle<br />

prescrizioni di cui alla lettera a) da parte delle imprese che hanno sottoscritto tali accordi».<br />

Art. 3, comma 5<br />

Lavori particolarmente pericolosi<br />

«Nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente pericolosi, gli accordi di<br />

cui al comma 4 possono essere definiti direttamente tra i committenti, le imprese<br />

esecutrici e le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di settore».<br />

7luglio2009­N.13 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 57 ILSOLE24ORE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!