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Ambiente_e_Sicurezza..

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PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />

Commento<br />

l Emanata la legge quadro n. 2/2009 per la tutela nel settore edile<br />

La Regione Emilia Romagna, con<br />

la legge 2 marzo 2009, n. 2, ha<br />

approvatoinviadefinitivalaregolamentazione<br />

quadro sulla «Tutela<br />

e sicurezza del lavoro nei cantieri<br />

edili e di ingegneria civile». Già da<br />

una prima lettura dell’art. 1 emergono<br />

due termini che indicano la<br />

strada intrapresa dal provvedimento<br />

legislativo, «promuovere» e<br />

«ulteriori».<br />

Di conseguenza, risultano subito<br />

chiari due elementi, la volontà di<br />

andare avanti rispetto ai dettami<br />

del decreto legislativo 9 aprile<br />

2008,n.81,cosiddettoTestounico<br />

di tutela della salute e della<br />

sicurezza dei lavoratori, e l’intenzione<br />

di puntare sul concetto di<br />

ILSOLE24ORE 56<br />

Per la sicurezza nei cantieri<br />

la Regione Emilia Romagna<br />

si allinea al “Testo unico”<br />

Con legge 2 marzo 2009, n. 2, la Regione Emilia-Romagna ha regolamentato la disciplina<br />

per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori del settore delle costruzioni. Scopo<br />

del nuovo provvedimento regionale è quello di promuovere nuovi livelli di intervento e di<br />

garanzia rispetto a quelli già previsti dalla normativa statale, comunque nel rispetto dei principi<br />

fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e di sicurezza sul lavoro.<br />

Oltre alle definizioni necessarie alla corretta applicazione della legge regionale riprese dal D.Lgs. n.<br />

81/2008, il provvedimento ha definito le modalità per la promozione della sicurezza nei cantieri e<br />

per la razionalizzazione dell’attività amministrativa e le attività di monitoraggio e di segnalazione.<br />

Inoltre, la legge n. 2/2009 ha anche indicato alcuni incentivi per i committenti, «che svolgono la<br />

loro attività secondo principi di responsabilità sociale», e per le imprese.<br />

l di Flavia Triozzi,formatriceinmateriadisicurezzaediigienesullavoro<br />

“promozione” quale molla per favorirel’adempimentodegliobblighi.<br />

Con grande senso della realtà,<br />

il legislatore ha scelto di rivolgere<br />

la sua attenzione al mondo<br />

dei cantieri (sia edili sia di ingegneriacivile)dovel’incidenzadegli<br />

infortuni è ancora elevata e<br />

nei quali è possibile rilevare carenze<br />

in termini di sicurezza, di<br />

rispetto delle condizioni contrattualiedituteladeilavoratori.<br />

La promozione passa attraverso<br />

una maggiore attività formativa e<br />

informativa di prevenzione che<br />

coinvolge tutti i soggetti a partire<br />

da quelli più deboli come gli apprendisti,<br />

sino ad arrivare agli imprenditori<br />

e a coloro che devono<br />

vigilare sulla sicurezza (si veda il<br />

riquadro1).<br />

La Regione si fa promotrice della<br />

sottoscrizione di accordi rivolti alla<br />

creazione di un sistema di prescrizioni<br />

indirizzate alle imprese e<br />

ai soggetti esecutori (si veda la tabella<br />

1) che, a qualunque titolo,<br />

operanoneicantieri.<br />

Questipatti,promossiedeventualmente<br />

riconosciuti dalla Regione,<br />

vincolanogliaderentialrispettodi<br />

quantodispostoneglistessi.<br />

L’osservatorio<br />

La Regione svolge funzioni di osservatorio<br />

per la sicurezza e la tuteladellavoroneicantieri(siveda<br />

il riquadro 2), anche attraverso<br />

l’integrazione con le attività del­<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13

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