Ambiente_e_Sicurezza..
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PREVENZIONE E PROTEZIONE<br />
Commento<br />
l Emanata la legge quadro n. 2/2009 per la tutela nel settore edile<br />
La Regione Emilia Romagna, con<br />
la legge 2 marzo 2009, n. 2, ha<br />
approvatoinviadefinitivalaregolamentazione<br />
quadro sulla «Tutela<br />
e sicurezza del lavoro nei cantieri<br />
edili e di ingegneria civile». Già da<br />
una prima lettura dell’art. 1 emergono<br />
due termini che indicano la<br />
strada intrapresa dal provvedimento<br />
legislativo, «promuovere» e<br />
«ulteriori».<br />
Di conseguenza, risultano subito<br />
chiari due elementi, la volontà di<br />
andare avanti rispetto ai dettami<br />
del decreto legislativo 9 aprile<br />
2008,n.81,cosiddettoTestounico<br />
di tutela della salute e della<br />
sicurezza dei lavoratori, e l’intenzione<br />
di puntare sul concetto di<br />
ILSOLE24ORE 56<br />
Per la sicurezza nei cantieri<br />
la Regione Emilia Romagna<br />
si allinea al “Testo unico”<br />
Con legge 2 marzo 2009, n. 2, la Regione Emilia-Romagna ha regolamentato la disciplina<br />
per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori del settore delle costruzioni. Scopo<br />
del nuovo provvedimento regionale è quello di promuovere nuovi livelli di intervento e di<br />
garanzia rispetto a quelli già previsti dalla normativa statale, comunque nel rispetto dei principi<br />
fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela e di sicurezza sul lavoro.<br />
Oltre alle definizioni necessarie alla corretta applicazione della legge regionale riprese dal D.Lgs. n.<br />
81/2008, il provvedimento ha definito le modalità per la promozione della sicurezza nei cantieri e<br />
per la razionalizzazione dell’attività amministrativa e le attività di monitoraggio e di segnalazione.<br />
Inoltre, la legge n. 2/2009 ha anche indicato alcuni incentivi per i committenti, «che svolgono la<br />
loro attività secondo principi di responsabilità sociale», e per le imprese.<br />
l di Flavia Triozzi,formatriceinmateriadisicurezzaediigienesullavoro<br />
“promozione” quale molla per favorirel’adempimentodegliobblighi.<br />
Con grande senso della realtà,<br />
il legislatore ha scelto di rivolgere<br />
la sua attenzione al mondo<br />
dei cantieri (sia edili sia di ingegneriacivile)dovel’incidenzadegli<br />
infortuni è ancora elevata e<br />
nei quali è possibile rilevare carenze<br />
in termini di sicurezza, di<br />
rispetto delle condizioni contrattualiedituteladeilavoratori.<br />
La promozione passa attraverso<br />
una maggiore attività formativa e<br />
informativa di prevenzione che<br />
coinvolge tutti i soggetti a partire<br />
da quelli più deboli come gli apprendisti,<br />
sino ad arrivare agli imprenditori<br />
e a coloro che devono<br />
vigilare sulla sicurezza (si veda il<br />
riquadro1).<br />
La Regione si fa promotrice della<br />
sottoscrizione di accordi rivolti alla<br />
creazione di un sistema di prescrizioni<br />
indirizzate alle imprese e<br />
ai soggetti esecutori (si veda la tabella<br />
1) che, a qualunque titolo,<br />
operanoneicantieri.<br />
Questipatti,promossiedeventualmente<br />
riconosciuti dalla Regione,<br />
vincolanogliaderentialrispettodi<br />
quantodispostoneglistessi.<br />
L’osservatorio<br />
La Regione svolge funzioni di osservatorio<br />
per la sicurezza e la tuteladellavoroneicantieri(siveda<br />
il riquadro 2), anche attraverso<br />
l’integrazione con le attività del<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13