Ambiente_e_Sicurezza..
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ILSOLE24ORE 38<br />
PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />
Articolo<br />
cedimento,sottoilsuopeso,diunlucernaioin<br />
vetroresina durante le operazioni di pulizia<br />
dei canali di scolo. Nel 2005, la Corte di<br />
Appello di Milano aveva confermato la sentenzadicondannaemessail30aprile2004,<br />
dal Tribunale di Voghera, nei confronti del<br />
direttore dello stabilimento che, in quanto<br />
delegato in materia di sicurezza, era stato<br />
riconosciutocolpevoledellacontravvenzione<br />
di cui agli artt. 70 e 77, D.P.R. n. 164/1956,<br />
per non avere «predisposto o fatto predisporre<br />
idonei sottopalchi di protezione o elementi di<br />
ripartizione del carico sui lucernai del tetto di<br />
detto stabilimento, al fine di evitare cadute dall’alto<br />
degli operai che ivi si recassero per lavori<br />
dimanutenzionedeicanalidigronda»,nonché<br />
del delitto di omicidio colposo perché «nella<br />
spiegata qualità, per colpa e violazione delle<br />
suddette norme antinfortunistiche, affidando al<br />
lavoratorelavoridimanutenzionedeicanalidi<br />
scolo e delle gronde sul tetto di un capannone,<br />
cagionava al predetto, a seguito della caduta<br />
dall’altezza di otto metri lesioni personali gravissime,<br />
cui conseguiva il decesso». L’imputato<br />
e la società, per quanto riguarda gli interessi<br />
civili, hanno proposto ricorso per cassazione,<br />
censurandolasentenzadellaCorted’Appello<br />
di Milano con l’adozione di una strategia difensivabasataessenzialmentesuduepunti:<br />
l ilrapportotrasocietàelavoratoredeceduto<br />
era di natura autonoma, regolato da un<br />
apposito contratto d’appalto, con l’effetto<br />
che il direttore, secondo i ricorrenti, in<br />
quanto committente e non datore di lavoro,avevasoloildoveredisegnalareall’appaltatore<br />
gli eventuali rischi connessi al<br />
lavoro appaltato, ma non anche «l’obbligo<br />
difornirglileattrezzaturetecnichepergarantirglilasicurezza,checompeteinveceallavoratoreautonomo»;<br />
l secondo la tesi difensiva, il direttore non<br />
potevaessereritenutoresponsabiledell’infortunio<br />
mortale accaduto, in quanto, da<br />
unlato,l’iniziativadisaliresultettodoveva<br />
ritenersiavulsadagliobblighidelcontratto<br />
diappalto,vistochel’oggettoeralamanutenzione<br />
dei macchinari e non la pulizia<br />
deitetti,mentre,dall’altro,igiudicidimeri<br />
to non avevano preso in considerazione il<br />
fattoche,neicasidiurgenzaodiinterventi<br />
discarsorilievo,perprassieranoicapiturno<br />
che commissionavano i lavori e al momentodell’evento,peraltro,ildirettoreera<br />
assente.<br />
Impiegodilavoroirregolare<br />
eresponsabilitàdelcommittente<br />
Perquantoriguardailprimomotivodelricorso,<br />
la S.C. lo ha ritenuto infondato, poiché il<br />
direttoreedelegatoallasicurezzadellostabilimento<br />
deve rispondere penalmente del delitto<br />
e della contravvenzione ascrittagli, in<br />
quanto «l’accertata causa della morte dell’operaio<br />
era da collegare eziologicamente alla sua<br />
condotta omissiva colposa, tenuto conto che la<br />
posizionedigaranzianeiconfrontidell’operaio<br />
lo obbligava, ai sensi delle disposizioni antinfortunistichedicuiagliartt.70e77delD.P.R.<br />
n. 164/1956, ad avvertirlo specificamente dei<br />
rischi di caduta dall’alto connessi alla pulitura<br />
dei canali di scolo e delle grondaie del tetto del<br />
capannone,edafornirgli,inognicaso,lemisure<br />
diprotezioneidoneeadevitaretalirischi».<br />
Questaconclusionetrovaconfermasullabase<br />
delle risultanze dei due gradi precedenti<br />
di giudizio, dai quali è emerso che il lavoratoredecedutosvolgevaquotidianamente,all’internodell’azienda,ancheunadiversaattività,aldifuoridelcontrattodiappaltoperla<br />
manutenzione dei macchinari della società,<br />
inquanto«èstatoaccertato,tramiteplurimee<br />
conformitestimonianze,chelavittima,oltreal<br />
lavorodimeccanico,perilqualeeraobbligato<br />
pereffettodelcontrattodiappalto,ivisvolgeva<br />
qualsiasi altro lavoro gli venisse richiesto, per<br />
arrotondare le sue entrate, tenuto conto che<br />
all’epoca era l’unico percettore di reddito in<br />
famiglia». In altre parole, la S.C. ha riconosciuto<br />
la natura subordinata del rapporto di<br />
lavoro dimostrata dal fatto che l’attività era<br />
retribuitamensilmenteederasvoltapercontoealledipendenzedellasocietàconprestazionianchediversedaquelladellamanutenzione<br />
dei macchinari, configurandosi così<br />
un’ipotesi d’impiego di manodopera irregolare<br />
[4] .<br />
4) SivedaCass.pen.,27ottobre1988,inbaseallaqualelanormativaantinfortunisticatutelal’integritàfisicaelasalutedi<br />
tuttigliaddetti,anchesolodifatto,aunadataattivitàlavorativa,prescindendodallemodalitàdiassunzioneallavoroe<br />
dell’eventualemancatoperfezionamentodelcontrattodilavoro,purchésiaprovatalaconsapevolezzadell’imprenditoreo<br />
dichiperessotenutoall’osservanzadellaleggeinmateria,circal’attivitàsvoltadalprestatored’opera.<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009N.13