02.06.2013 Views

Ambiente_e_Sicurezza..

Ambiente_e_Sicurezza..

Ambiente_e_Sicurezza..

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ILSOLE24ORE 38<br />

PREVENZIONEEPROTEZIONE<br />

Articolo<br />

cedimento,sottoilsuopeso,diunlucernaioin<br />

vetroresina durante le operazioni di pulizia<br />

dei canali di scolo. Nel 2005, la Corte di<br />

Appello di Milano aveva confermato la sentenzadicondannaemessail30aprile2004,<br />

dal Tribunale di Voghera, nei confronti del<br />

direttore dello stabilimento che, in quanto<br />

delegato in materia di sicurezza, era stato<br />

riconosciutocolpevoledellacontravvenzione<br />

di cui agli artt. 70 e 77, D.P.R. n. 164/1956,<br />

per non avere «predisposto o fatto predisporre<br />

idonei sottopalchi di protezione o elementi di<br />

ripartizione del carico sui lucernai del tetto di<br />

detto stabilimento, al fine di evitare cadute dall’alto<br />

degli operai che ivi si recassero per lavori<br />

dimanutenzionedeicanalidigronda»,nonché<br />

del delitto di omicidio colposo perché «nella<br />

spiegata qualità, per colpa e violazione delle<br />

suddette norme antinfortunistiche, affidando al<br />

lavoratorelavoridimanutenzionedeicanalidi<br />

scolo e delle gronde sul tetto di un capannone,<br />

cagionava al predetto, a seguito della caduta<br />

dall’altezza di otto metri lesioni personali gravissime,<br />

cui conseguiva il decesso». L’imputato<br />

e la società, per quanto riguarda gli interessi<br />

civili, hanno proposto ricorso per cassazione,<br />

censurandolasentenzadellaCorted’Appello<br />

di Milano con l’adozione di una strategia difensivabasataessenzialmentesuduepunti:<br />

l ilrapportotrasocietàelavoratoredeceduto<br />

era di natura autonoma, regolato da un<br />

apposito contratto d’appalto, con l’effetto<br />

che il direttore, secondo i ricorrenti, in<br />

quanto committente e non datore di lavoro,avevasoloildoveredisegnalareall’appaltatore<br />

gli eventuali rischi connessi al<br />

lavoro appaltato, ma non anche «l’obbligo<br />

difornirglileattrezzaturetecnichepergarantirglilasicurezza,checompeteinveceallavoratoreautonomo»;<br />

l secondo la tesi difensiva, il direttore non<br />

potevaessereritenutoresponsabiledell’infortunio<br />

mortale accaduto, in quanto, da<br />

unlato,l’iniziativadisaliresultettodoveva<br />

ritenersiavulsadagliobblighidelcontratto<br />

diappalto,vistochel’oggettoeralamanutenzione<br />

dei macchinari e non la pulizia<br />

deitetti,mentre,dall’altro,igiudicidimeri­<br />

to non avevano preso in considerazione il<br />

fattoche,neicasidiurgenzaodiinterventi<br />

discarsorilievo,perprassieranoicapiturno<br />

che commissionavano i lavori e al momentodell’evento,peraltro,ildirettoreera<br />

assente.<br />

Impiegodilavoroirregolare<br />

eresponsabilitàdelcommittente<br />

Perquantoriguardailprimomotivodelricorso,<br />

la S.C. lo ha ritenuto infondato, poiché il<br />

direttoreedelegatoallasicurezzadellostabilimento<br />

deve rispondere penalmente del delitto<br />

e della contravvenzione ascrittagli, in<br />

quanto «l’accertata causa della morte dell’operaio<br />

era da collegare eziologicamente alla sua<br />

condotta omissiva colposa, tenuto conto che la<br />

posizionedigaranzianeiconfrontidell’operaio<br />

lo obbligava, ai sensi delle disposizioni antinfortunistichedicuiagliartt.70e77delD.P.R.<br />

n. 164/1956, ad avvertirlo specificamente dei<br />

rischi di caduta dall’alto connessi alla pulitura<br />

dei canali di scolo e delle grondaie del tetto del<br />

capannone,edafornirgli,inognicaso,lemisure<br />

diprotezioneidoneeadevitaretalirischi».<br />

Questaconclusionetrovaconfermasullabase<br />

delle risultanze dei due gradi precedenti<br />

di giudizio, dai quali è emerso che il lavoratoredecedutosvolgevaquotidianamente,all’internodell’azienda,ancheunadiversaattività,aldifuoridelcontrattodiappaltoperla<br />

manutenzione dei macchinari della società,<br />

inquanto«èstatoaccertato,tramiteplurimee<br />

conformitestimonianze,chelavittima,oltreal<br />

lavorodimeccanico,perilqualeeraobbligato<br />

pereffettodelcontrattodiappalto,ivisvolgeva<br />

qualsiasi altro lavoro gli venisse richiesto, per<br />

arrotondare le sue entrate, tenuto conto che<br />

all’epoca era l’unico percettore di reddito in<br />

famiglia». In altre parole, la S.C. ha riconosciuto<br />

la natura subordinata del rapporto di<br />

lavoro dimostrata dal fatto che l’attività era<br />

retribuitamensilmenteederasvoltapercontoealledipendenzedellasocietàconprestazionianchediversedaquelladellamanutenzione<br />

dei macchinari, configurandosi così<br />

un’ipotesi d’impiego di manodopera irregolare<br />

[4] .<br />

4) SivedaCass.pen.,27ottobre1988,inbaseallaqualelanormativaantinfortunisticatutelal’integritàfisicaelasalutedi<br />

tuttigliaddetti,anchesolodifatto,aunadataattivitàlavorativa,prescindendodallemodalitàdiassunzioneallavoroe<br />

dell’eventualemancatoperfezionamentodelcontrattodilavoro,purchésiaprovatalaconsapevolezzadell’imprenditoreo<br />

dichiperessotenutoall’osservanzadellaleggeinmateria,circal’attivitàsvoltadalprestatored’opera.<br />

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7luglio2009­N.13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!