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contratto di assicurazione malattia e infortuni - Assimoco

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Malattie Coesistenti malattie o invali<strong>di</strong>tà presenti nell’Assicurato, che non determinano alcuna<br />

influenza peggiorativa e/o aggravante sulla <strong>malattia</strong> denunciata e sulla<br />

invali<strong>di</strong>tà da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo<br />

funzionale.<br />

Malattie Concorrenti malattie o invali<strong>di</strong>tà presenti nell’Assicurato, che determinano una<br />

influenza peggiorativa sulla <strong>malattia</strong> denunciata e sulla invali<strong>di</strong>tà da essa<br />

causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo funzionale.<br />

Polizza il documento che prova l’<strong>assicurazione</strong>.<br />

Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte dell’<strong>assicurazione</strong>.<br />

Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro.<br />

Scoperto la quota percentuale delle spese sostenute che rimane a carico<br />

dell’Assicurato e che non è mai inferiore al "minimo" espresso in cifra.<br />

Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’<strong>assicurazione</strong>.<br />

Società <strong>Assimoco</strong> S.p.A.<br />

Soggetto Di Riferimento Il soggetto in<strong>di</strong>cato in scheda <strong>di</strong> polizza, Titolare del Certificato anagrafico <strong>di</strong><br />

Stato <strong>di</strong> Famiglia per le polizze in forma Nucleo Familiare. Risulta escluso<br />

dalla copertura assicurativa se espressamente in<strong>di</strong>cato in scheda <strong>di</strong> polizza.<br />

Ricovero la permanenza dell’Assicurato a seguito <strong>di</strong> <strong>infortuni</strong>o in Istituto <strong>di</strong> Cura con<br />

pernottamento.<br />

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE<br />

Art. 1 - Pagamento del premio<br />

Ai sensi dell’Art. 1901 C.C. l’<strong>assicurazione</strong> ha effetto dalle ore 24 del giorno in<strong>di</strong>cato in polizza se<br />

il premio o la prima rata <strong>di</strong> premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno<br />

del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate <strong>di</strong> premio successivi, l’assicura zione<br />

resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore<br />

24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il <strong>di</strong>ritto della Società al<br />

pagamento dei premi scaduti. I premi devono essere pagati all’ag enzia alla quale è assegnata la<br />

polizza oppure alla Società.<br />

Art. 2 - Frazionamento del premio<br />

Premesso che il premio annuo è in<strong>di</strong>visibile, la Società può concedere il pagamento frazionato.<br />

Art. 3 - Mo<strong>di</strong>fiche dell’<strong>assicurazione</strong><br />

Le eventuali mo<strong>di</strong>fiche dell’<strong>assicurazione</strong> devono essere provate per iscritto.<br />

Art. 4 - Aggravamento del rischio<br />

L’Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società <strong>di</strong> ogni aggravamento<br />

del rischio. Gli aggravamenti <strong>di</strong> rischio non noti o non accettati dalla So cietà possono<br />

comportare la per<strong>di</strong>ta totale o parziale del <strong>di</strong>ritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione<br />

dell’<strong>assicurazione</strong>, ai sensi dell’Art. 1898 C.C.<br />

Art. 5 - Diminuzione del rischio<br />

Nel caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>minuzione del rischio la Società è tenuta a ridur re il premio o le rate <strong>di</strong> premio<br />

successive alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, ai sensi dell’Art. 1897 C.C. e<br />

rinuncia al relativo <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> recesso.<br />

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