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Vai alle domande e risposte - Pioneer Investments

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1° luglio 2011: il nuovo regime fi scale per i fondi italiani<br />

e le altre novità sulla tassazione dei fondi esteri<br />

Giugno 2011<br />

1 Regime fi scale transitorio:<br />

per le quote possedute già prima del 1°<br />

luglio la ritenuta del 12,5% sarà calcolata<br />

sulla diff erenza tra il valore delle quote<br />

al momento del disinvestimento<br />

e il loro valore al 30 giugno 2011.<br />

Q&A<br />

Q&A<br />

Q. Con l’introduzione della nuova tassazione ci sarà un impatto negativo sulle performance<br />

dei fondi?<br />

A. No. La nuova tassazione non produce alcun effetto negativo sulle performance. Da questo<br />

punto di vista la riforma fiscale dei fondi di diritto italiano è assolutamente neutrale.<br />

Q. Cosa succede il 1° luglio alla mia posizione in fondi di diritto italiano?<br />

A. Nulla. Il controvalore delle quote non cambia. Il 1° luglio, infatti, il numero di quote<br />

possedute dal sottoscrittore, così come il valore delle quote, non subisce alcun<br />

cambiamento.<br />

Q. Ho sottoscritto da molto tempo quote di un fondo di diritto italiano e penso che dovrò<br />

disinvestire prima del 1° luglio. A quale trattamento fi scale sarà assoggettato il mio<br />

investimento in caso di guadagno o in caso di perdita?<br />

A. I disinvestimenti effettuati prima del 1° luglio non saranno assoggettati alla nuova<br />

tassazione. Fino a quella data resterà infatti in vigore l’attuale regime di tassazione<br />

sul maturato in capo al fondo.<br />

Q. Ho investito prima del 1° luglio e penso che dovrò disinvestire il 20 luglio. Come verrà<br />

gestito dal punto di vista fi scale questo investimento in caso di guadagno o di perdita?<br />

A. Per tutti i clienti che hanno sottoscritto fondi di diritto italiano prima dell’entrata in<br />

vigore della riforma e che disinvestiranno dopo il 1° luglio si applicherà il regime fiscale<br />

transitorio 1 .<br />

La ritenuta del 12,5% sarà calcolata sulla differenza positiva tra il valore della quota<br />

alla data di rimborso e il valore della quota al 30 giugno 2011.<br />

Esempio:<br />

1/4/2011 – Sottoscrizione – 100 euro<br />

30/6/2011 – Valore investimento 105 euro<br />

30/9/2011 – Valore disinvestimento – 108 Euro<br />

Ritenuta: 12,5% x (108 – 105) = 12,5% x 3 = 0,375<br />

Nel caso in cui la differenza sia negativa l’investitore realizza una minusvalenza che<br />

viene automaticamente compensata dalla Banca nell’ambito del deposito titoli in regime<br />

di risparmio amministrato presso la stessa intrattenuto. Tale compensazione automatica<br />

opera anche nel caso in cui le quote siano inserite nelle c.d. “rubriche fondi” sempreché<br />

il cliente sia titolare allo stesso tempo anche di un deposito titoli ordinario. Invece, se<br />

l’investitore detiene esclusivamente una “rubrica fondi”, senza un contestuale deposito<br />

titoli ordinario, può richiedere alla Banca - a seguito di ogni singola operazione di<br />

riscatto delle quote - il rilascio della certificazione di minusvalenza. Per le quote<br />

direttamente sottoscritte presso la Sgr, al cliente verrà rilasciata certificazione di<br />

minusvalenza.


Q&A │ 1° luglio 2011: il nuovo regime fi scale per i fondi Giugno 2011<br />

2 Redditi da capitale:<br />

le plusvalenze realizzate sui fondi comuni<br />

costituiscono redditi da capitale.<br />

Le eventuali minusvalenze costituiscono<br />

invece redditi diversi. Per questo motivi<br />

plusvalenze e minusvalenze sui fondi<br />

non sono compensabili.<br />

Q. Investirò 10.000 euro dopo il 1° luglio. Come verrà tassato l’investimento?<br />

A. In questo caso il meccanismo di tassazione applicato è quello sul realizzato, in vigore<br />

dopo l’entrata in vigore della riforma il 1° luglio 2011. Verrà applicata una ritenuta<br />

del 12,5% sull’incremento di valore delle quote avvenuto tra la data di sottoscrizione<br />

e la data del loro disinvestimento.<br />

Q. In caso di rimborso, eventuali minusvalenze potranno essere compensate con altre<br />

plusvalenze?<br />

A. In caso di minusvalenza, cioè nel caso in cui il controvalore di rimborso sia inferiore<br />

al controvalore determinato al momento della sottoscrizione (o al controvalore in<br />

essere al 30 giugno 2011 per i sottoscrittori ante tale data) il sottoscrittore realizza una<br />

minusvalenza che potrà essere portata, nei 4 anni successivi, in compensazione di<br />

altre plusvalenze che costituiscono redditi diversi (cioè plusvalenze su compravendita<br />

di titoli azionari, obbligazionari e prodotti derivati), ma non dei proventi realizzati su<br />

fondi comuni di investimento, che costituiscono redditi da capitale 2 non compensabili.<br />

Rimane quindi confermata l’impossibilità di compensare proventi positivi derivanti<br />

da fondi comuni con eventuali minusvalenze realizzate sui medesimi fondi.<br />

Q. Dove verrà data evidenza dell’importo tassato?<br />

A. Nelle lettere di conferma di rimborso inviate ai clienti dalla società di gestione in<br />

occasione di disinvestimenti, anche parziali, verrà riportato il dettaglio del valore<br />

lordo di rimborso, dell’importo prelevato a titolo di ritenuta e del valore netto<br />

accreditato al cliente. Verrà quindi data evidenza al reddito soggetto a tassazione.<br />

Q. Sono sottoscrittore di un fondo, il cui calcolo della quota avviene con cadenza<br />

settimanale. Non è previsto che venga calcolata la quota il 30 giugno. Che valore quota<br />

sarà utilizzato per calcolare le imposte in caso di rimborso successivo al 1° luglio?<br />

A. Per i fondi che fanno ad esempio quota settimanale o quindicinale e non prevedono<br />

il calcolo della quota al 30 giugno, le società di gestione calcoleranno una quota<br />

tecnica a quella data che servirà per il calcolo della fiscalità.<br />

Q. Sono un lavoratore dipendente. Dopo aver disinvestito e aver ricevuto la lettera<br />

di conferma rimborso devo inserire dei dati sulla mia dichiarazione dei redditi?<br />

A. No. Non bisogna fare nulla perché non ci sono obblighi dichiarativi in capo al<br />

lavoratore dipendente. Solo nel caso in cui l’investimento in un fondo è effettuato da:<br />

→ imprenditori individuali, e le partecipazioni ai fondi sono relative all’impresa;<br />

→ società commerciali residenti nel territorio dello Stato (società in nome collettivo,<br />

in accomandita semplice ed equiparate, società a responsabilità limitata, società<br />

per azioni e in accomandita per azioni, società cooperative e società di mutua<br />

assicurazione);<br />

→ enti pubblici e privati diversi d<strong>alle</strong> società, nonché i trust, residenti nel<br />

territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio<br />

di attività commerciali;<br />

→ stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti non residenti<br />

nel territorio dello Stato.<br />

la ritenuta è applicata a titolo di acconto (e non a titolo di imposta) e il sottoscrittore<br />

è tenuto ad includere gli eventuali proventi in dichiarazione dei redditi, assoggettarli<br />

all’imposta sui redditi e ha diritto a scomputare la ritenuta subita d<strong>alle</strong> imposte<br />

complessive dovute.


Q&A │ 1° luglio 2011: il nuovo regime fi scale per i fondi Giugno 2011<br />

Q. Sono un sottoscrittore di un Piano di accumulo (PAC). Qual è il valore di acquisto<br />

utilizzato per calcolare l’incremento del valore delle quote ai fi ni dell’applicazione delle<br />

imposte?<br />

A. Poiché il piano d’accumulo prevede una serie di versamenti periodici nel tempo,<br />

per determinare il controvalore da utilizzare per il calcolo dell’eventuale plusvalenza o<br />

minusvalenza si utilizza il costo medio ponderato (CMP), cioè il rapporto tra la somma<br />

degli investimenti netti e il numero di quote possedute dal cliente. Se le quote sono state<br />

acquistate prima del 30 giugno il CMP sarà il valore quota riferito a quella data. Il calcolo<br />

dell’imposta del 12,5% verrà effettuato sulla differenza tra ilcontrovalore di rimborso<br />

e il risultato che si ottiene moltiplicando il CMP per il numero di quote rimborsate:<br />

Rimborso al 30/9/2011<br />

Valore quota al 30/9/2011: 6<br />

CMP: 4,5<br />

Quote rimborsate: 125<br />

Imposta = 12,5% x [controvalore rimborsato - (CMP x n. quote rimborsate)].<br />

Imposta = 12,5% x [(6x125) – (4,5x 125) = 12,5% x (750 – 562,5) = 12,5% x 187,5 = 23,44<br />

Q. In caso di switch, il controvalore disinvestito sarà soggetto a tassazione?<br />

A. Si. Sul controvalore disinvestito da un fondo si applicherà la nuova tassazione. Pertanto<br />

sul fondo di destinazione sarà trasferito il controvalore al netto della ritenuta fiscale.<br />

Q. Sono sottoscrittore di un fondo di diritto lussemburghese. Che impatti avrà la nuova<br />

normativa sulle operazioni di switch che potrei fare in futuro?<br />

A. Una novità importante, dopo l’introduzione della riforma fiscale, riguarda la tassazione<br />

degli “switch” sui fondi lussemburghesi. Anche per questa tipologia di fondi, nel<br />

momento in cui si effettua uno switch, sul valore disinvestito verrà applicato il prelievo<br />

fiscale e sul fondo di destinazione sarà trasferito il controvalore al netto della fiscalità.<br />

Q. Nel caso in cui vi sia una perdita derivante dall’investimento, la minusvalenza può<br />

essere portata in compensazione con un eventuale guadagno su un altro fondo?<br />

A. No. Mentre gli eventuali guadagni sono considerati redditi da capitale, le perdite<br />

derivanti dalla partecipazione ai fondi costituiscono redditi diversi. Questa differente<br />

natura del reddito rende impossibile compensare proventi positivi derivanti da fondi<br />

comuni con eventuali minusvalenze realizzate sui medesimi fondi.<br />

Le eventuali perdite possono invece essere utilizzate in compensazione con<br />

le plusvalenze su altri titoli nei quattro anni successivi.<br />

Q. Come sono tassati i fondi comuni di diritto italiano utilizzati all’interno delle gestioni<br />

patrimoniali?<br />

A. Nel caso in cui il sottoscrittore abbia optato per il regime fiscale gestito, i fondi non sono<br />

soggetti a tassazione perché le eventuali perdite o i proventi concorrono per maturazione<br />

(al loro valore lordo) a costituire il risultato della gestione assoggettato ogni anno a<br />

imposta sostitutiva del 12,5%. Nel caso in cui il sottoscrittore abbia optato per il regime<br />

fiscale amministrato, vi sarà una ritenuta d’imposta del 12,5% sugli eventuali proventi<br />

periodici percepiti e sulla differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione<br />

delle quote e il valore medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote. Nel caso<br />

in cui si realizzi una minusvalenza il cliente riceverà una certificazione di minus che può<br />

essere utilizzata per compensare plusvalenze costituenti redditi diversi realizzate<br />

successivamente in questoo in altro deposito o in dichiarazione.


Q&A │ 1° luglio 2011: il nuovo regime fi scale per i fondi Giugno 2011<br />

Q. Come sono trattati dal punto di vista fi scale i proventi distribuiti periodicamente<br />

dai fondi di diritto italiano dopo il 1° luglio 2011?<br />

A. I proventi, che costituiscono redditi di capitale, sono soggetti ad una ritenuta del 12,5%.<br />

Tabella riepilogativa<br />

Sottoscrittore Redditi di capitale Redditi diversi<br />

Persone fi siche, società<br />

semplici, enti non commerciali<br />

e trust residenti, non esercenti<br />

attività d’impresa in regime<br />

amministrato<br />

Gestione Patrimoniale<br />

in regime di risparmio gestito<br />

Soggetti in regime<br />

di reddito di impresa<br />

Ritenuta d’imposta 12,5%<br />

sui proventi distribuiti e sulla<br />

diff erenza tra il valore della<br />

quota alla data di rimborso<br />

e il valore della quota alla<br />

data di sottoscrizione<br />

Il reddito concorre alla<br />

formazione del risultato di<br />

gestione, soggetto ad imposta<br />

sostitutiva del 12,5%<br />

Ritenuta d’acconto del 12,5%.<br />

Il provento concorre a formare il<br />

reddito d’impresa a tassazione<br />

ordinaria<br />

Fondi pensione Percezione al lordo. Il reddito<br />

concorre alla formazione del<br />

risultato di gestione soggetto<br />

ad imposta sostitutiva del 11%<br />

Soggetti non residenti<br />

“white list”<br />

In caso di plusvalenza<br />

costituente reddito diverso<br />

(di fatto solo per i fondi<br />

negoziati) → Imposta sostitutiva<br />

del 12,5%. In caso di<br />

minusvalenza → rilascio di<br />

certifi cazione utilizzabile nei<br />

4 anni successivi. Il regime<br />

amministrato si applica di<br />

default, salva facoltà di<br />

rinuncia esercitabile entro il 30<br />

settembre<br />

La plusvalenza/minusvalenza<br />

concorre alla formazione del<br />

risultato di gestione soggetto<br />

ad imposta sostitutiva del<br />

12,5%<br />

La plusvalenza/minusvalenza<br />

concorre a formare il reddito<br />

d’impresa a tassazione<br />

ordinaria<br />

Percezione al lordo.<br />

La plusvalenza/minusvalenza<br />

concorre alla formazione del<br />

risultato di gestione soggetto<br />

ad imposta sostitutiva del 11%<br />

percezione al lordo percezione al lordo<br />

Altri soggetti non residenti Ritenuta d’imposta 12,5% In caso di minusvalenza →<br />

rilascio di certifi cazione<br />

utilizzabile nei 4 anni<br />

successivi. Il regime<br />

amministrato si applica di<br />

default, salva facoltà di<br />

rinuncia esercitabile entro<br />

il 30 settembre

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