Vai alle domande e risposte - Pioneer Investments
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1° luglio 2011: il nuovo regime fi scale per i fondi italiani<br />
e le altre novità sulla tassazione dei fondi esteri<br />
Giugno 2011<br />
1 Regime fi scale transitorio:<br />
per le quote possedute già prima del 1°<br />
luglio la ritenuta del 12,5% sarà calcolata<br />
sulla diff erenza tra il valore delle quote<br />
al momento del disinvestimento<br />
e il loro valore al 30 giugno 2011.<br />
Q&A<br />
Q&A<br />
Q. Con l’introduzione della nuova tassazione ci sarà un impatto negativo sulle performance<br />
dei fondi?<br />
A. No. La nuova tassazione non produce alcun effetto negativo sulle performance. Da questo<br />
punto di vista la riforma fiscale dei fondi di diritto italiano è assolutamente neutrale.<br />
Q. Cosa succede il 1° luglio alla mia posizione in fondi di diritto italiano?<br />
A. Nulla. Il controvalore delle quote non cambia. Il 1° luglio, infatti, il numero di quote<br />
possedute dal sottoscrittore, così come il valore delle quote, non subisce alcun<br />
cambiamento.<br />
Q. Ho sottoscritto da molto tempo quote di un fondo di diritto italiano e penso che dovrò<br />
disinvestire prima del 1° luglio. A quale trattamento fi scale sarà assoggettato il mio<br />
investimento in caso di guadagno o in caso di perdita?<br />
A. I disinvestimenti effettuati prima del 1° luglio non saranno assoggettati alla nuova<br />
tassazione. Fino a quella data resterà infatti in vigore l’attuale regime di tassazione<br />
sul maturato in capo al fondo.<br />
Q. Ho investito prima del 1° luglio e penso che dovrò disinvestire il 20 luglio. Come verrà<br />
gestito dal punto di vista fi scale questo investimento in caso di guadagno o di perdita?<br />
A. Per tutti i clienti che hanno sottoscritto fondi di diritto italiano prima dell’entrata in<br />
vigore della riforma e che disinvestiranno dopo il 1° luglio si applicherà il regime fiscale<br />
transitorio 1 .<br />
La ritenuta del 12,5% sarà calcolata sulla differenza positiva tra il valore della quota<br />
alla data di rimborso e il valore della quota al 30 giugno 2011.<br />
Esempio:<br />
1/4/2011 – Sottoscrizione – 100 euro<br />
30/6/2011 – Valore investimento 105 euro<br />
30/9/2011 – Valore disinvestimento – 108 Euro<br />
Ritenuta: 12,5% x (108 – 105) = 12,5% x 3 = 0,375<br />
Nel caso in cui la differenza sia negativa l’investitore realizza una minusvalenza che<br />
viene automaticamente compensata dalla Banca nell’ambito del deposito titoli in regime<br />
di risparmio amministrato presso la stessa intrattenuto. Tale compensazione automatica<br />
opera anche nel caso in cui le quote siano inserite nelle c.d. “rubriche fondi” sempreché<br />
il cliente sia titolare allo stesso tempo anche di un deposito titoli ordinario. Invece, se<br />
l’investitore detiene esclusivamente una “rubrica fondi”, senza un contestuale deposito<br />
titoli ordinario, può richiedere alla Banca - a seguito di ogni singola operazione di<br />
riscatto delle quote - il rilascio della certificazione di minusvalenza. Per le quote<br />
direttamente sottoscritte presso la Sgr, al cliente verrà rilasciata certificazione di<br />
minusvalenza.
Q&A │ 1° luglio 2011: il nuovo regime fi scale per i fondi Giugno 2011<br />
2 Redditi da capitale:<br />
le plusvalenze realizzate sui fondi comuni<br />
costituiscono redditi da capitale.<br />
Le eventuali minusvalenze costituiscono<br />
invece redditi diversi. Per questo motivi<br />
plusvalenze e minusvalenze sui fondi<br />
non sono compensabili.<br />
Q. Investirò 10.000 euro dopo il 1° luglio. Come verrà tassato l’investimento?<br />
A. In questo caso il meccanismo di tassazione applicato è quello sul realizzato, in vigore<br />
dopo l’entrata in vigore della riforma il 1° luglio 2011. Verrà applicata una ritenuta<br />
del 12,5% sull’incremento di valore delle quote avvenuto tra la data di sottoscrizione<br />
e la data del loro disinvestimento.<br />
Q. In caso di rimborso, eventuali minusvalenze potranno essere compensate con altre<br />
plusvalenze?<br />
A. In caso di minusvalenza, cioè nel caso in cui il controvalore di rimborso sia inferiore<br />
al controvalore determinato al momento della sottoscrizione (o al controvalore in<br />
essere al 30 giugno 2011 per i sottoscrittori ante tale data) il sottoscrittore realizza una<br />
minusvalenza che potrà essere portata, nei 4 anni successivi, in compensazione di<br />
altre plusvalenze che costituiscono redditi diversi (cioè plusvalenze su compravendita<br />
di titoli azionari, obbligazionari e prodotti derivati), ma non dei proventi realizzati su<br />
fondi comuni di investimento, che costituiscono redditi da capitale 2 non compensabili.<br />
Rimane quindi confermata l’impossibilità di compensare proventi positivi derivanti<br />
da fondi comuni con eventuali minusvalenze realizzate sui medesimi fondi.<br />
Q. Dove verrà data evidenza dell’importo tassato?<br />
A. Nelle lettere di conferma di rimborso inviate ai clienti dalla società di gestione in<br />
occasione di disinvestimenti, anche parziali, verrà riportato il dettaglio del valore<br />
lordo di rimborso, dell’importo prelevato a titolo di ritenuta e del valore netto<br />
accreditato al cliente. Verrà quindi data evidenza al reddito soggetto a tassazione.<br />
Q. Sono sottoscrittore di un fondo, il cui calcolo della quota avviene con cadenza<br />
settimanale. Non è previsto che venga calcolata la quota il 30 giugno. Che valore quota<br />
sarà utilizzato per calcolare le imposte in caso di rimborso successivo al 1° luglio?<br />
A. Per i fondi che fanno ad esempio quota settimanale o quindicinale e non prevedono<br />
il calcolo della quota al 30 giugno, le società di gestione calcoleranno una quota<br />
tecnica a quella data che servirà per il calcolo della fiscalità.<br />
Q. Sono un lavoratore dipendente. Dopo aver disinvestito e aver ricevuto la lettera<br />
di conferma rimborso devo inserire dei dati sulla mia dichiarazione dei redditi?<br />
A. No. Non bisogna fare nulla perché non ci sono obblighi dichiarativi in capo al<br />
lavoratore dipendente. Solo nel caso in cui l’investimento in un fondo è effettuato da:<br />
→ imprenditori individuali, e le partecipazioni ai fondi sono relative all’impresa;<br />
→ società commerciali residenti nel territorio dello Stato (società in nome collettivo,<br />
in accomandita semplice ed equiparate, società a responsabilità limitata, società<br />
per azioni e in accomandita per azioni, società cooperative e società di mutua<br />
assicurazione);<br />
→ enti pubblici e privati diversi d<strong>alle</strong> società, nonché i trust, residenti nel<br />
territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio<br />
di attività commerciali;<br />
→ stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti non residenti<br />
nel territorio dello Stato.<br />
la ritenuta è applicata a titolo di acconto (e non a titolo di imposta) e il sottoscrittore<br />
è tenuto ad includere gli eventuali proventi in dichiarazione dei redditi, assoggettarli<br />
all’imposta sui redditi e ha diritto a scomputare la ritenuta subita d<strong>alle</strong> imposte<br />
complessive dovute.
Q&A │ 1° luglio 2011: il nuovo regime fi scale per i fondi Giugno 2011<br />
Q. Sono un sottoscrittore di un Piano di accumulo (PAC). Qual è il valore di acquisto<br />
utilizzato per calcolare l’incremento del valore delle quote ai fi ni dell’applicazione delle<br />
imposte?<br />
A. Poiché il piano d’accumulo prevede una serie di versamenti periodici nel tempo,<br />
per determinare il controvalore da utilizzare per il calcolo dell’eventuale plusvalenza o<br />
minusvalenza si utilizza il costo medio ponderato (CMP), cioè il rapporto tra la somma<br />
degli investimenti netti e il numero di quote possedute dal cliente. Se le quote sono state<br />
acquistate prima del 30 giugno il CMP sarà il valore quota riferito a quella data. Il calcolo<br />
dell’imposta del 12,5% verrà effettuato sulla differenza tra ilcontrovalore di rimborso<br />
e il risultato che si ottiene moltiplicando il CMP per il numero di quote rimborsate:<br />
Rimborso al 30/9/2011<br />
Valore quota al 30/9/2011: 6<br />
CMP: 4,5<br />
Quote rimborsate: 125<br />
Imposta = 12,5% x [controvalore rimborsato - (CMP x n. quote rimborsate)].<br />
Imposta = 12,5% x [(6x125) – (4,5x 125) = 12,5% x (750 – 562,5) = 12,5% x 187,5 = 23,44<br />
Q. In caso di switch, il controvalore disinvestito sarà soggetto a tassazione?<br />
A. Si. Sul controvalore disinvestito da un fondo si applicherà la nuova tassazione. Pertanto<br />
sul fondo di destinazione sarà trasferito il controvalore al netto della ritenuta fiscale.<br />
Q. Sono sottoscrittore di un fondo di diritto lussemburghese. Che impatti avrà la nuova<br />
normativa sulle operazioni di switch che potrei fare in futuro?<br />
A. Una novità importante, dopo l’introduzione della riforma fiscale, riguarda la tassazione<br />
degli “switch” sui fondi lussemburghesi. Anche per questa tipologia di fondi, nel<br />
momento in cui si effettua uno switch, sul valore disinvestito verrà applicato il prelievo<br />
fiscale e sul fondo di destinazione sarà trasferito il controvalore al netto della fiscalità.<br />
Q. Nel caso in cui vi sia una perdita derivante dall’investimento, la minusvalenza può<br />
essere portata in compensazione con un eventuale guadagno su un altro fondo?<br />
A. No. Mentre gli eventuali guadagni sono considerati redditi da capitale, le perdite<br />
derivanti dalla partecipazione ai fondi costituiscono redditi diversi. Questa differente<br />
natura del reddito rende impossibile compensare proventi positivi derivanti da fondi<br />
comuni con eventuali minusvalenze realizzate sui medesimi fondi.<br />
Le eventuali perdite possono invece essere utilizzate in compensazione con<br />
le plusvalenze su altri titoli nei quattro anni successivi.<br />
Q. Come sono tassati i fondi comuni di diritto italiano utilizzati all’interno delle gestioni<br />
patrimoniali?<br />
A. Nel caso in cui il sottoscrittore abbia optato per il regime fiscale gestito, i fondi non sono<br />
soggetti a tassazione perché le eventuali perdite o i proventi concorrono per maturazione<br />
(al loro valore lordo) a costituire il risultato della gestione assoggettato ogni anno a<br />
imposta sostitutiva del 12,5%. Nel caso in cui il sottoscrittore abbia optato per il regime<br />
fiscale amministrato, vi sarà una ritenuta d’imposta del 12,5% sugli eventuali proventi<br />
periodici percepiti e sulla differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione<br />
delle quote e il valore medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote. Nel caso<br />
in cui si realizzi una minusvalenza il cliente riceverà una certificazione di minus che può<br />
essere utilizzata per compensare plusvalenze costituenti redditi diversi realizzate<br />
successivamente in questoo in altro deposito o in dichiarazione.
Q&A │ 1° luglio 2011: il nuovo regime fi scale per i fondi Giugno 2011<br />
Q. Come sono trattati dal punto di vista fi scale i proventi distribuiti periodicamente<br />
dai fondi di diritto italiano dopo il 1° luglio 2011?<br />
A. I proventi, che costituiscono redditi di capitale, sono soggetti ad una ritenuta del 12,5%.<br />
Tabella riepilogativa<br />
Sottoscrittore Redditi di capitale Redditi diversi<br />
Persone fi siche, società<br />
semplici, enti non commerciali<br />
e trust residenti, non esercenti<br />
attività d’impresa in regime<br />
amministrato<br />
Gestione Patrimoniale<br />
in regime di risparmio gestito<br />
Soggetti in regime<br />
di reddito di impresa<br />
Ritenuta d’imposta 12,5%<br />
sui proventi distribuiti e sulla<br />
diff erenza tra il valore della<br />
quota alla data di rimborso<br />
e il valore della quota alla<br />
data di sottoscrizione<br />
Il reddito concorre alla<br />
formazione del risultato di<br />
gestione, soggetto ad imposta<br />
sostitutiva del 12,5%<br />
Ritenuta d’acconto del 12,5%.<br />
Il provento concorre a formare il<br />
reddito d’impresa a tassazione<br />
ordinaria<br />
Fondi pensione Percezione al lordo. Il reddito<br />
concorre alla formazione del<br />
risultato di gestione soggetto<br />
ad imposta sostitutiva del 11%<br />
Soggetti non residenti<br />
“white list”<br />
In caso di plusvalenza<br />
costituente reddito diverso<br />
(di fatto solo per i fondi<br />
negoziati) → Imposta sostitutiva<br />
del 12,5%. In caso di<br />
minusvalenza → rilascio di<br />
certifi cazione utilizzabile nei<br />
4 anni successivi. Il regime<br />
amministrato si applica di<br />
default, salva facoltà di<br />
rinuncia esercitabile entro il 30<br />
settembre<br />
La plusvalenza/minusvalenza<br />
concorre alla formazione del<br />
risultato di gestione soggetto<br />
ad imposta sostitutiva del<br />
12,5%<br />
La plusvalenza/minusvalenza<br />
concorre a formare il reddito<br />
d’impresa a tassazione<br />
ordinaria<br />
Percezione al lordo.<br />
La plusvalenza/minusvalenza<br />
concorre alla formazione del<br />
risultato di gestione soggetto<br />
ad imposta sostitutiva del 11%<br />
percezione al lordo percezione al lordo<br />
Altri soggetti non residenti Ritenuta d’imposta 12,5% In caso di minusvalenza →<br />
rilascio di certifi cazione<br />
utilizzabile nei 4 anni<br />
successivi. Il regime<br />
amministrato si applica di<br />
default, salva facoltà di<br />
rinuncia esercitabile entro<br />
il 30 settembre