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REGOLAMENTO EDILIZIO - Comune di Montopoli Val d'Arno

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COMUNE DI MONTOPOLIIN VAL D'ARNO<br />

___________________________________________________________________<br />

Via Francesco Guicciar<strong>di</strong>ni n° 61 - 56020 - <strong>Montopoli</strong> in <strong>Val</strong> <strong>d'Arno</strong> (PI) - ( % 0571/44.98.11)<br />

Settore 3 Servizi Tecnici – U.O. Urbanistica<br />

Internet: www.comune.montopoli.pi.it e-mail: montopoli@leonet.it fax: 057146632<br />

Sezione VI - Locali e spazi particolari<br />

Art. 75 Piani seminterrati<br />

I locali seminterrati, e tali sono quando i lati siano tutti interrati, possono essere utilizzati<br />

come locali <strong>di</strong> categoria A2, purché il <strong>di</strong>slivello me<strong>di</strong>o tra il soffitto ed il marciapiede esterno o il<br />

profilo del terreno circostante sia uguale o maggiore <strong>di</strong> ml. 1,00.<br />

Le murature perimetrali devono, altresì, essere dotate <strong>di</strong> intercape<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> larghezza pari<br />

ad 1/3 dell’altezza e con cunetta scolante più bassa del pavimento interno.<br />

Quest’ultimo deve posare su un vespaio areato, <strong>di</strong> spessore uguale o maggiore de cm. 40.<br />

Art. 76 Vani sottotetto<br />

I vano sottotetto si <strong>di</strong>vidono in abitabili e non abitabili.<br />

Sono abitabili i vani sottotetto che rispondono ai requisiti previsti nelle sezioni I, III, IV e V<br />

del Capo I del presente titolo.<br />

Le superfici utili ed i volumi <strong>di</strong> detti locali vanno computati nel calcolo della Superficie Utile<br />

(S.U.) e del Volume (V) dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />

Sono non abitabili i vani sottotetto con altezza me<strong>di</strong>a inferiore a ml. 2,50 ai sensi dell’art. 1<br />

del D.M. 05/07/1975.<br />

Art. 77 Locale per il gioco dei bambini<br />

Gli e<strong>di</strong>fici residenziali con un numero <strong>di</strong> appartamenti superiore a 20, devono essere<br />

provvisti <strong>di</strong> un locale destinato a gioco dei bambini.<br />

Detto locale deve avere una superficie netta minima <strong>di</strong> mq. 25 aumentata <strong>di</strong> mq. 2 per ogni<br />

appartamento in più fino a 12 e <strong>di</strong> mq. 1 per ogni appartamento in più oltre i 12.<br />

Detto locale deve, altresì, avere altezza minima <strong>di</strong> ml. 2,40 e rapporto minimo <strong>di</strong><br />

illuminazione e <strong>di</strong> areazione pari a 1/8.<br />

Il volume relativo non verrà computato ai fini della concessione né degli oneri relativi.<br />

Titolo IX Prescrizioni varie sulle costruzioni<br />

Capo I - Recinzioni, marciapie<strong>di</strong>, protezioni, elementi aggettanti,<br />

coperture, intercape<strong>di</strong>ni, mostre e vetrine<br />

Art. 78 Recinzioni<br />

Le recinzioni delle aree prospicienti spazi pubblici e privati devono avere una forma<br />

semplice, essere intonate all’ambiente e non devono costituire pregiu<strong>di</strong>zio alla visibilità per la<br />

circolazione.<br />

Le recinzioni in muratura piena o comunque a superficie opaca dovranno avere l’altezza<br />

massima <strong>di</strong> mt. 1,20.<br />

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