gara per l'aggiudicazione dei contratti e servizi assicurativi - Fare
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Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL<br />
SERVIZIO ASSICURATIVO DI RCT-O DELL’A.S.RE.M.<br />
AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE<br />
Allegato 1<br />
“CAPITOLATO DI POLIZZA”<br />
1
Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />
DEFINIZIONI<br />
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: <strong>per</strong>tanto nel testo<br />
che segue devono intendersi <strong>per</strong>:<br />
Assicurati Le <strong>per</strong>sone fisiche o giuridiche nell'interesse della quale è prestata <strong>gara</strong>nzia;<br />
Broker Il Broker affidatario del <strong>servizi</strong>o: Assidea & Delta Srl;<br />
Contraente<br />
l’Azienda Sanitaria Regionale Molise che stipula il presente contratto assicurativo,<br />
nell’interesse proprio e/o di altri;<br />
Capitolato di polizza Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale;<br />
Franchigia L'importo pattuito che l'assicurato tiene a proprio carico;<br />
Franchigia aggregata<br />
L’ammontare fino a concorrenza del quale il Contraente assume a suo carico il pagamento<br />
di tutte le somme liquidate nei termini previsti dal presente contratto <strong>per</strong> il risarcimento <strong>dei</strong><br />
danni relativi a sinistri rientranti in ciascuna <strong>per</strong>iodo annuo escluse le spese legali, <strong>per</strong>itali<br />
ed altri consulenti sostenute <strong>per</strong> resistere all’azione giudiziaria; solo dopo che il totale <strong>dei</strong><br />
risarcimenti pagati avrà esaurito la franchigia aggregata, la Società risponderà di tutte le<br />
ulteriori somme liquidate;<br />
Garanzia La co<strong>per</strong>tura <strong>dei</strong> rischi prestata dal contratto assicurativo;<br />
Premio<br />
Periodo assicurativo<br />
Prestatori di lavoro<br />
Retribuzioni lorde<br />
La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal contraente alla Società <strong>per</strong> la prestazione<br />
di <strong>gara</strong>nzia;<br />
Il <strong>per</strong>iodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza <strong>per</strong> il quale viene pagato il<br />
premio dal Contraente in forma anticipata;<br />
Il <strong>per</strong>sonale che presta <strong>servizi</strong>o presso ’Azienda Sanitaria Regionale Molise in una delle<br />
forme consentite dalla legislazione;<br />
Le retribuzioni lorde desumibili dal bilancio d’esercizio approvato dall’Azienda erogate in<br />
favore del <strong>per</strong>sonale dipendente e, ove non fossero già comprese, anche quelle lorde<br />
erogate in favore del <strong>per</strong>sonale in rapporto convenzionato e/o di <strong>servizi</strong>o con l’Azienda ivi<br />
compresi pure gli emolumenti <strong>per</strong>cepiti dal <strong>per</strong>sonale abilitato all’attività intramuraria (intra<br />
moenia);<br />
Risarcimento La somma che la Società eroga agli aventi diritto in caso di sinistro;<br />
Richiesta di risarcimento<br />
Qualsiasi citazione in giudizio emessa nei confronti degli Assicurati, oppure qualsiasi<br />
comunicazione scritta che faccia riferimento ad una richiesta danni inviata agli Assicurati;<br />
Rischio La possibilità che si verifichi l'evento dannoso;<br />
Sco<strong>per</strong>to La <strong>per</strong>centuale del danno convenuta a carico del contraente e/o Assicurato;<br />
Sinistro RCT La richiesta di risarcimento in relazione ai danni <strong>per</strong> i quali è prestata l’assicurazione, nel<br />
momento in cui il Contraente ne venga <strong>per</strong> la prima volta a conoscenza. Si precisa che più<br />
richieste di risarcimento provenienti da più soggetti terzi e riconducibili allo stesso atto<br />
errore o omissione o a più atti, errori o omissioni aventi una causa comune verranno<br />
considerati come unico sinistro;<br />
Sinistro in serie Tutti i sinistri provenienti da più soggetti e riconducibili a uno stesso evento o a<br />
uno stesso atto illecito e/o errore e/o omissione, oppure a più atti, errori od<br />
omissioni che abbiano una causa comune.<br />
2
Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />
Sinistro RCO il verificarsi del fatto dannoso <strong>per</strong> il quale è prestata la <strong>gara</strong>nzia assicurativa;<br />
Società L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.<br />
3
Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />
Art. 1 (Destinatari dell’Assicurazione)<br />
CONDIZIONI DI GARANZIA<br />
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA<br />
DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE<br />
DALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI<br />
Destinatari dell’assicurazione prestata con il presente contratto, di seguito denominato Assicurati, è l’Azienda<br />
Sanitaria Regionale Molise (A.S.Re.M.), anche in nome e <strong>per</strong> conto delle gestioni liquidatorie delle ex ASL 1<br />
Alto Molise, ASL 2 Pentria,, ASL 3 Centro Molise e ASL 4 Basso Molise, che <strong>per</strong> brevità verranno di seguito<br />
denominate anche Azienda, e tutti coloro i quali vantano e/o vantavano un rapporto di immedesimazione<br />
organica con l’Azienda compresi i soggetti previsti al successivo art.2.1 b), con la precisazione che <strong>per</strong> tali<br />
soggetti l’Azienda non è considerata terza.<br />
Art. 2 (Oggetto dell’Assicurazione)<br />
2.1 Responsabilità civile verso terzi (RCT)<br />
La Società aggiudicataria, di seguito denominata Società, si obbliga, alle condizioni e nei limiti <strong>dei</strong> massimali<br />
previsti dalla presente polizza, a tenere indenni i soggetti assicurati di cui al precedente art. 1 di quanto questi<br />
debbano pagare a terzi, <strong>per</strong> morte, lesioni <strong>per</strong>sonali e danneggiamenti a cose/animali, <strong>per</strong> la responsabilità<br />
civile conseguente a richieste di risarcimento inerenti fatti, atti e/o omissioni verificatisi nel <strong>per</strong>iodo di efficacia<br />
della <strong>gara</strong>nzia sancito al successivo art. 9, derivanti:<br />
a) all’Azienda, <strong>per</strong> effetto:<br />
a.1) dell’esercizio di attività e competenze istituzionalmente previste o consentite o delegatele da leggi,<br />
regolamenti o altri atti amministrativi, e quindi <strong>per</strong> effetto anche:<br />
a.1.1) della proprietà e/o conduzione a qualunque titolo di beni mobili, immobili e loro <strong>per</strong>tinenze<br />
anche ai sensi dell’art. 840 del c.c.;<br />
a.1.2) della sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose e valori di proprietà degli utenti<br />
<strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> erogati dall’Azienda, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del codice civile;<br />
a.1.3) della somministrazione e/o smercio di cibi e bevande, ivi compresi, <strong>per</strong> i generi di propria<br />
produzione, i danni dovuti a vizio originario del prodotto;<br />
a.1.4) dell’uso e/o detenzione di fonti radioattive, unicamente <strong>per</strong> scopi scientifici e/o diagnosticoterapeutici;<br />
a.2) degli obblighi di cui all’art. 2049 del codice civile; anche <strong>per</strong> i danni arrecati, anche alle <strong>per</strong>sone<br />
trasportate, da veicoli a motore non di proprietà o in uso alla stessa Azienda, utilizzati dai dipendenti<br />
o da altri soggetti (a ciò autorizzati), unicamente durante lo svolgimento di missioni o incarichi di<br />
<strong>servizi</strong>o;<br />
b) alle <strong>per</strong>sone in rapporto di impiego e/o <strong>servizi</strong>o con l’Azienda, compresi i soggetti di cui all’art.18 lett.a) e<br />
b), oltre che quelli cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e smi, al D.Lgs.<br />
163/2006 e smi e del DPR 554/99 e smi, ed in ogni caso nei limiti ed alle condizioni di cui al predetto art.<br />
18, <strong>per</strong> i danni da queste involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle attività prestate anche<br />
in nome e <strong>per</strong> conto dell’Azienda.<br />
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Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />
L’assicurazione si intende estesa, a titolo indicativo e non limitativo:<br />
q alla responsabilità civile derivante all’assicurato <strong>per</strong> danni cagionati a terzi in relazione alla inosservanza<br />
delle disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003 e smi, ivi compresi quelli non determinanti lesioni<br />
fisicamente constatabili purché conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento illecito<br />
continuativo. Si intendono esclusi dalla <strong>gara</strong>nzia i trattamenti di dati aventi finalità commerciali;<br />
q alla attività intramuraria (intra moenia) ovunque svolta, purché debitamente autorizzata da parte<br />
dell’Azienda contraente, nonché alle prestazioni professionali occasionali eseguite <strong>per</strong> dovere di<br />
solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell’attività retribuita;<br />
q alla attività svolta <strong>per</strong> conto dell'Azienda in “Regime di comando” dal <strong>per</strong>sonale dipendente di questa<br />
presso terzi incluse le aziende Ospedaliere / Asl<br />
q ai danni <strong>per</strong> morte e lesioni <strong>per</strong>sonali conseguenti ad interventi estetici e/o fisionomici purché determinati<br />
da errore tecnico nell’intervento, con esclusione della <strong>gara</strong>nzia delle pretese della mancata rispondenza<br />
dell’intervento all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato;<br />
q ai rischi derivanti dall’esercizio di farmacie interne con vendita al pubblico. L’efficacia dell’assicurazione é<br />
subordinata al possesso da parte del titolare e delle <strong>per</strong>sone addette alla farmacia <strong>dei</strong> requisiti richiesti<br />
dalla vigente normativa <strong>per</strong> l’esercizio dell’attività svolta.<br />
Per prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione<br />
vale anche <strong>per</strong> i danni dovuti a difetto del prodotto;<br />
q ai rischi derivanti dalla proprietà ed esercizio di piazzole eliporto, ad uso esclusivo sanitario;<br />
q alla responsabilità civile derivante all’assicurato <strong>per</strong> danni cagionati a terzi conseguenti alla distribuzione o<br />
all’utilizzazione del sangue o <strong>dei</strong> suoi derivati di pronto impiego (compresi i danni da immunodeficienza<br />
acquisita e patologie correlate, da qualunque causa determinati) e da manipolazione di prodotti od organi<br />
umani e loro derivati quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, plasma, plasmaproteine,<br />
immunoglobine, cellule e tessuti. La <strong>gara</strong>nzia é o<strong>per</strong>ante a condizione che l’assicurato abbia ottem<strong>per</strong>ato<br />
a tutti gli obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue da leggi e/o circolari ministeriali<br />
specifiche sulla materia ed in vigore al momento del fatto.<br />
q alla responsabilità civile derivante all’assicurato <strong>per</strong> tutte le attività congressuali, simposi e convegni<br />
organizzati dallo stesso e da soggetti legalmente riconosciuti ed autorizzati, quali ad esempio Società,<br />
Istituti, Associazioni, soggetti deputati all'istruzione, divulgazione, all'aggiornamento e a tutto ciò che<br />
concerne le professioni attinenti le attività svolte dagli Assicurati. Sono comprese tutte le attività che si<br />
dovessero svolgere prima, durante e dopo tali eventi.<br />
2.2 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)<br />
La Società si impegna a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente<br />
responsabili sia direttamente che ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, <strong>per</strong> infortuni sul lavoro sofferti dai<br />
propri dipendenti e siano conseguenza di fatti colposi, in riferimento:<br />
1.1) ad eventuali azioni di regresso es<strong>per</strong>ite dall’INAIL ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché<br />
<strong>per</strong> gli effetti del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e/o dall’INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984 n.<br />
222;<br />
1.2) all'erogazione di somme che l’Azienda sia condannata a pagare in sede di giudizio all’infortunato o agli<br />
aventi diritto, in quanto non tutelato dall’assicurazione di legge;<br />
1.3) all’erogazione all’infortunato o agli aventi diritto di somme che l’Azienda sia condannata a pagare in<br />
sede di giudizio a titolo di risarcimento di danni <strong>per</strong> importi eccedenti quanto disciplinato dal DPR 30<br />
giugno 1965 n. 1124 e smi e/o dal D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, o non rientranti nella disciplina di cui<br />
ai medesimi decreti.<br />
Si intendono equiparati ai dipendenti e quindi compresi in <strong>gara</strong>nzia anche:<br />
a) tutte le <strong>per</strong>sone fisiche di cui l’Assicurato si avvalga, nell’esercizio delle proprie attività, nel rispetto<br />
della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, comprese le <strong>per</strong>sone<br />
temporaneamente distaccate presso altre aziende (anche <strong>per</strong> attività diverse da quelle indicate in<br />
polizza), nonché le <strong>per</strong>sone il cui obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL non ricada, ai<br />
sensi di legge, sull’Assicurato;<br />
b) i medici a rapporto convenzionale, compreso il <strong>per</strong>sonale di A.S.L./A.O. convenzionate con l’Azienda<br />
contraente;<br />
c) i medici, compresi quelli della continuità assistenziale, ed i soggetti o<strong>per</strong>anti presso altri enti/strutture<br />
sulla base di specifiche convenzioni;<br />
d) i soggetti che esercitino attività intra-moenia;<br />
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Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />
e) gli specializzandi, i borsisti, i tirocinanti, gli allievi iscritti alle Scuole <strong>per</strong> Professioni Sanitarie, OTA ed<br />
altri corsi attinenti la materia, il tutto quando o<strong>per</strong>ano sotto la diretta responsabilità dell’Azienda<br />
assicurata.<br />
2. 2.1 Malattie professionali<br />
L’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie<br />
professionali. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino <strong>per</strong> la prima volta nel<br />
<strong>per</strong>iodo di durata del contratto purché denunciate entro 12 (dodici) mesi dalla data di cessazione della polizza<br />
o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.<br />
Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive<br />
modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di <strong>servizi</strong>o)<br />
dalla magistratura.<br />
La presente estensione non si applica <strong>per</strong> le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori<br />
in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia<br />
natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o su<strong>per</strong>iori al fine di emarginare e/o<br />
allontanare singole <strong>per</strong>sone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”).<br />
Art. 3 (Rischi esclusi dall’Assicurazione)<br />
La Società non risarcisce i danni:<br />
Relativamente alla responsabilità civile verso terzi:<br />
a) ascrivibili ai rischi di Responsabilità Civile <strong>per</strong> i quali, in conformità alla D.Lgs, n. 209/2005, ed<br />
eventuali successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria,<br />
nonché proprietà, conduzione ed impiego di natanti ed aeromobili;<br />
b) salvo quanto previsto all’art. 6 comma 3, derivanti o causati da inquinamento graduale dell’acqua,<br />
dell’aria e del suolo o ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua,<br />
alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi<br />
nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;<br />
c) da furto, ad eccezione <strong>dei</strong> casi in cui l’assicurato sia responsabile ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785<br />
del codice civile;<br />
relativamente alla responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso prestatori di lavoro:<br />
d) derivanti da presenza, uso, contaminazione, manipolazione, lavorazione e/o stoccaggio di amianto e/o<br />
prodotti contenenti amianto;<br />
e) derivanti da silicosi limitatamente alla co<strong>per</strong>tura di responsabilità civile verso prestatori di lavoro;<br />
f) derivanti o causati da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o a radiazioni provocate<br />
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, qualora ciò non sia riferibile agli scopi scientifici e/o<br />
diagnostico-terapeutici di cui al precedente art. 2.<br />
g) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;<br />
h) da detenzione od impiego di esplosivi.<br />
Art. 4 (Persone non considerate “terzi”)<br />
Non sono considerate “terzi” ai fini della <strong>gara</strong>nzia “Responsabilità civile verso terzi - RCT” unicamente:<br />
a) il legale rappresentante;<br />
b) i prestatori di lavoro allorquando sia o<strong>per</strong>ante la <strong>gara</strong>nzia RCO di cui ad art. 2.2;<br />
Le <strong>per</strong>sone di cui alle precedenti lettere a) e b) sono comunque considerate terze, quando subiscano il danno<br />
in conseguenza del loro ricorso a prestazioni e/o <strong>servizi</strong> erogati dall’Azienda.<br />
Art. 5 (Massimali di <strong>gara</strong>nzia)<br />
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Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />
La co<strong>per</strong>tura assicurativa è prestata <strong>per</strong> un massimale pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) <strong>per</strong> sinistro,<br />
che sarà soggetto ad un sottolimite pari a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) <strong>per</strong> ciascuna<br />
<strong>per</strong>sona danneggiata relativamente alla <strong>gara</strong>nzia “Responsabilità civile verso prestatori d’o<strong>per</strong>a – RCO” di cui<br />
all’art. 2.2.<br />
Per un sinistro in serie il limite <strong>per</strong> sinistro s’intende elevato ad € 10.000.000,00.<br />
In nessun caso la Società, risarcirà <strong>per</strong> <strong>per</strong>iodo assicurativo annuo un importo complessivo, <strong>per</strong> più sinistri,<br />
su<strong>per</strong>iore a Euro 30.000.000,00.<br />
Art. 6 (Garanzie e Limiti e sottolimiti di indennizzo)<br />
Ferma restando la massima esposizione della Società, salvo i casi previsti dalla legge, entro i limiti stabiliti<br />
all’art. 5, esclusivamente in riferimento alle <strong>gara</strong>nzie sottoelencate, i risarcimenti dovuti dalla Società si<br />
intendono liquidati entro i seguenti limiti:<br />
1. danni derivanti da interruzione o sospensione di attività di terzi (totali o parziali) conseguenti a sinistro<br />
risarcibile a termini di polizza. La co<strong>per</strong>tura si intende prestata entro il limite del massimale <strong>per</strong> danni a<br />
cose/animali, sino alla concorrenza <strong>per</strong> sinistro e <strong>per</strong> ciascun <strong>per</strong>iodo assicurativo annuo di<br />
€ 1.000.000,00;<br />
2. danni derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute. La co<strong>per</strong>tura si intende prestata entro<br />
il limite del massimale <strong>per</strong> danni a cose/animali, sino alla concorrenza <strong>per</strong> sinistro e ciascun <strong>per</strong>iodo<br />
assicurativo annuo di € 1.000.000,00;<br />
3. danni da inquinamento accidentale. La co<strong>per</strong>tura si intende prestata entro il limite del massimale di RCT,<br />
sino alla concorrenza di € 1.000.000,00 <strong>per</strong> sinistro e <strong>per</strong> ciascun <strong>per</strong>iodo assicurativo annuo;<br />
4. danni ad impianti e condutture sotterranei. La co<strong>per</strong>tura si intende prestata entro il limite del massimale<br />
<strong>per</strong> danni a cose/animali, sino alla concorrenza di € 1.000.000,00 <strong>per</strong> sinistro e <strong>per</strong> ciascun <strong>per</strong>iodo<br />
assicurativo annuo;<br />
5. danni a fabbricati ed a cose in genere dovuti a cedimento o franamento del terreno, da assestamento o<br />
vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati. La co<strong>per</strong>tura si intende prestata entro il limite del<br />
massimale <strong>per</strong> danni a cose/animali, sino alla concorrenza di € 1.000.000,00 <strong>per</strong> sinistro e <strong>per</strong> ciascun<br />
<strong>per</strong>iodo assicurativo annuo. Dalla <strong>gara</strong>nzia si intendono esclusi i lavori che implichino sottomurature o altre<br />
attività tecniche sostitutive;<br />
6. danni a cose ex art. 1783,1784, 1785 bis del Codice Civile. La co<strong>per</strong>tura si intende prestata entro il limite<br />
<strong>dei</strong> massimali di polizza, con il massimo risarcimento di € 1.500,00 <strong>per</strong> ciascun danneggiato e di<br />
€ 100.000,00 <strong>per</strong> ciascun <strong>per</strong>iodo assicurativo annuo;<br />
7. danni relativi alla distribuzione ed utilizzazione di sangue/HIV/prodotti od organi di origine umana. La<br />
co<strong>per</strong>tura si intende prestata entro il limite del massimale di polizza <strong>per</strong> i danni a <strong>per</strong>sona, sino alla<br />
concorrenza di € 2.000.000,00 <strong>per</strong> sinistro/<strong>per</strong>iodo assicurativo annuo. Questo sottolimite di <strong>gara</strong>nzia si<br />
intende o<strong>per</strong>ante sia con riferimento alla <strong>gara</strong>nzia RCT che RCO (comprese le malattie professionali);<br />
8. danni cagionati a terzi da implantologia di prodotti/impianti che prevedono l’utilizzo di silicone in forma<br />
liquida o gelatinosa. La co<strong>per</strong>tura si intende prestata entro il limite del massimale <strong>per</strong> danni a <strong>per</strong>sona,<br />
sino alla concorrenza <strong>per</strong> sinistro e ciascun <strong>per</strong>iodo assicurativo annuo di € 2.000.000,00;<br />
9. danni derivanti dall’inosservanza delle disposizioni Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.. La co<strong>per</strong>tura si<br />
intende prestata entro il limite del massimale di RCT, sino alla concorrenza di € 250.000,00 <strong>per</strong> sinistro e<br />
<strong>per</strong> ciascun <strong>per</strong>iodo assicurativo annuo;<br />
10. danni alle cose e/o o<strong>per</strong>e in costruzione ed a quelle si eseguono i lavori. La co<strong>per</strong>tura si intende prestata<br />
entro il limite del massimale <strong>per</strong> danni a cose/animali, sino alla concorrenza di € 200.000,00 <strong>per</strong> sinistro e<br />
<strong>per</strong> ciascun <strong>per</strong>iodo assicurativo annuo. Dalla <strong>gara</strong>nzia si intendono esclusi i danni necessari <strong>per</strong><br />
l’esecuzione <strong>dei</strong> lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione;<br />
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Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />
11. danni a cose di terzi rimorchiate, trasportate, sollevate, caricata/scaricate e movimentate. La co<strong>per</strong>tura si<br />
intende prestata entro il limite del massimale <strong>per</strong> danni a cose/animali, sino alla concorrenza di<br />
€ 500.000,00 <strong>per</strong> sinistro e <strong>per</strong> ciascun <strong>per</strong>iodo assicurativo annuo. Dalla <strong>gara</strong>nzia si intendono esclusi i<br />
danni da mancato uso delle cose danneggiate.<br />
12. danni a cose <strong>dei</strong> dipendenti e figure assimilate in occasione di <strong>servizi</strong>o, ferma l’esclusione <strong>dei</strong> danni da<br />
furto, con il massimo risarcimento di € 10.000,00 <strong>per</strong> ciascun dipendente di € 200.000,00 <strong>per</strong> ciascun<br />
<strong>per</strong>iodo assicurativo annuo.<br />
13. danni a cose di terzi detenute o possedute dagli Assicurati, ferma l’esclusione <strong>dei</strong> danni da furto, con il<br />
massimo risarcimento di € 200.000,00 <strong>per</strong> sinistro e <strong>per</strong> ciascun <strong>per</strong>iodo assicurativo; sono escluse le<br />
apparecchiature concesse in affitto/leasing all’Azienda.<br />
Art. 7 (Estensioni di <strong>gara</strong>nzia)<br />
L’assicurazione si intende estesa:<br />
1. Rc s<strong>per</strong>imentazione<br />
alla responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di s<strong>per</strong>imentatore, autorizzato a norma di<br />
legge, a svolgere attività di s<strong>per</strong>imentazione.<br />
La <strong>gara</strong>nzia o<strong>per</strong>a <strong>per</strong> la diretta ed esclusiva responsabilità dell’Assicurato contraente con l’esclusione<br />
della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri soggetti (quali ad esempio<br />
sponsor della s<strong>per</strong>imentazione – monitors, ditte produttrici di materiali) che o<strong>per</strong>ano nell’ambito della<br />
stessa s<strong>per</strong>imentazione.<br />
L’assicurazione vale altresì <strong>per</strong> la responsabilità derivante all’Assicurato anche <strong>per</strong> fatto del <strong>per</strong>sonale<br />
medico e paramedico di cui lo stessa debba rispondere, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti <strong>dei</strong><br />
singoli o<strong>per</strong>atori e comunque esclusa la responsabilità <strong>per</strong>sonale degli stessi. Nel caso invece la<br />
s<strong>per</strong>imentazione rientri tra quelli previste dal Decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 (1)<br />
l’assicurazione comprende anche la responsabilità <strong>per</strong>sonale del <strong>per</strong>sonale medico e paramedico<br />
preposto alla s<strong>per</strong>imentazione, compresi i danni derivanti da colpa grave.<br />
Ferme le esclusioni previste dall’art. 3 delle norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile,<br />
sono altresì esclusi i danni conseguenti a s<strong>per</strong>imentazioni non regolarmente autorizzate o svolte in<br />
maniera difforme da quanto previsto dalle normative vigenti o da quanto autorizzato dalle autorità<br />
competenti.<br />
Tale <strong>gara</strong>nzia viene prestata nell’ambito <strong>dei</strong> massimali di polizza con un sottolimite di € 1.000.000,00 <strong>per</strong><br />
sinistro/anno assicurativo.<br />
(1) Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all’esecuzione delle s<strong>per</strong>imentazioni cliniche <strong>dei</strong><br />
medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte<br />
integrante dell’assistenza sanitaria.<br />
2. Comitato Etico<br />
A parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, la Società, si obbliga a tenere indenni i<br />
membri del Comitato Etico, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di<br />
legge, a titolo di risarcimento (capitali interessi e spese) <strong>per</strong> i danni involontariamente cagionati a terzi,<br />
escluso l’Assicurato/contraente nell’ambito delle proprie competenze, ed in particolare ai soggetti<br />
sottoposti alla s<strong>per</strong>imentazione, <strong>per</strong> morte e <strong>per</strong> lesioni <strong>per</strong>sonali verificatisi in relazione alla loro attività<br />
svolta secondo le normative vigenti.<br />
Estensione territoriale<br />
La <strong>gara</strong>nzia é valida <strong>per</strong> i protocolli di s<strong>per</strong>imentazione e <strong>per</strong> il loro svolgimento attuato in Italia.<br />
Esclusioni<br />
L’assicurazione non comprende:<br />
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Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />
q i danni che derivino dalla violazione da parte dell’Assicurato di norme, leggi, regolamenti o disposizioni<br />
tecniche;<br />
q i danni che siano imputabili alla responsabilità degli s<strong>per</strong>imentatori e degli sponsor delle<br />
s<strong>per</strong>imentazioni;<br />
q i danni imputabili a vizio del consenso, esclusivamente qualora il consenso informato sia considerato<br />
non “validamente prestato” ai sensi di legge;<br />
q i danni imputabili ad inidoneità od insufficienza di co<strong>per</strong>ture assicurative.<br />
Questa <strong>gara</strong>nzia é prestata nell’ambito <strong>dei</strong> massimali di polizza con un sottolimite di € 1.000.000,00 <strong>per</strong><br />
sinistro/anno assicurativo.<br />
3. Fecondazione assistita<br />
La <strong>gara</strong>nzia é estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione all’attività di<br />
fecondazione assistita, svolta nel rispetto della vigente legislazione italiana in materia.<br />
Rimane escluso dalla presente <strong>gara</strong>nzia ogni e qualsiasi danno che non sia conseguenza diretta di morte<br />
o lesioni <strong>per</strong>sonali del paziente, nonché le pretese relative alla mancata rispondenza dell’intervento al<br />
risultato desiderato dal paziente.<br />
Art. 8 (Durata del contratto)<br />
Il presente contratto ha durata dalle ore 24:00 del 20.11.2009 o della data diversa che verrà comunicata<br />
dall’Azienda in subordine alla data di aggiudicazione, alle ore 24:00 del 31.12.2012, e non sarà soggetto ad<br />
alcun rinnovo tacito od automatico fatto salvo quanto sotto previsto.<br />
La prima scadenza intermedia è il 31.12.2010.<br />
All’Azienda competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate alla data di scadenza.<br />
E’ comunque facoltà di ciascuna delle parti, rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria<br />
intermedia, mediante raccomandata A.R. inviata all’altra parte almeno 180 giorni prima della data di scadenza<br />
interessata. Inoltre la Società si impegna, su richiesta del Contraente a prorogare l’assicurazione alle<br />
medesime condizioni contrattuali ed economiche, <strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo di mesi sei oltre la scadenza contrattuale, a<br />
fronte di un pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla<br />
data di decorrenza della polizza.<br />
Art. 9 (Efficacia della <strong>gara</strong>nzia)<br />
Preso atto che, la presente polizza, viene contratta dall’Azienda Sanitaria Regionale Molise (A.S.Re.M.) e da<br />
questa, anche in nome e <strong>per</strong> conto delle gestioni liquidatorie delle ex ASL 1 Alto Molise, ASL 2 Pentria ASL 3<br />
Centro Molise e ASL 4 Basso Molise;<br />
Preso atto che, la presente polizza assicurerà la responsabilità civile di tutti coloro i quali vantano e/o<br />
vantavano un rapporto di immedesimazione organica con l’A.S.Re.M. e/o con le ex ASL 1 Alto Molise, ASL 2<br />
Pentria ASL 3 Centro Molise e ASL 4 Basso Molise;<br />
così come previsto al precedente Art. 1 Destinatari dell’assicurazione, si conviene che:<br />
a. limitatamente alla <strong>gara</strong>nzia RCT Art.2.1 e successive specifiche ed integrazioni alla stessa, la presente<br />
polizza è efficace <strong>per</strong> le richieste di risarcimento avanzate <strong>per</strong> la prima volta nei confronti degli Assicurati<br />
durante il <strong>per</strong>iodo di efficacia dell’assicurazione, purché siano conseguenza di eventi accaduti:<br />
1. nell’ASREM dalla data di costituzione di questa, giusta Provvedimento della Giunta Regionale del<br />
Molise n.1867 del 26.12.2005 di cui alla Legge Regionale n.9 del 01.04.2005;<br />
2. nella ex ASL n.1 Alto Molise nel <strong>per</strong>iodo compreso tra il 31.12.2001 e la data di cessazione della<br />
Azienda, giusta Provvedimento della Giunta Regionale del Molise n.1867 del 26.12.2005 di cui alla<br />
Legge Regionale n.9 del 01.04.2005;<br />
3. nella ex ASL n.2 Pentria nel <strong>per</strong>iodo compreso tra il 31.01.1999 e la data di cessazione della Azienda,<br />
giusta Provvedimento della Giunta Regionale del Molise n.1867 del 26.12.2005 di cui alla Legge<br />
Regionale n.9 del 01.04.2005;<br />
4. nella ex ASL n.3 Centro Molise nel <strong>per</strong>iodo compreso tra il 30.09.1998 e la data cessazione della<br />
Azienda giusta Provvedimento della Giunta Regionale del Molise n.1867 del 26.12.2005 di cui alla<br />
Legge Regionale n.9 del 01.04.2005;<br />
9
Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />
5. nella ex ASL n.4 Basso Molise nel <strong>per</strong>iodo compreso tra il 31.12.1999 e la data cessazione della<br />
Azienda giusta Provvedimento della Giunta Regionale del Molise n.1867 del 26.12.2005 di cui alla<br />
Legge Regionale n.9 del 01.04.2005;<br />
b. relativamente alla <strong>gara</strong>nzia RCO Art.2.2. e successive specifiche ed integrazioni alla stessa, la presente<br />
polizza è efficace <strong>per</strong> i danni sofferti prima e durante il <strong>per</strong>iodo di efficacia dell’assicurazione dai prestatori<br />
di lavoro ma comunque:<br />
a. nell’ ASREM, dalla data di costituzione questa giusta Provvedimento della Giunta Regionale del Molise<br />
n.1867 del 26.12.2005 di cui alla Legge Regionale n.9 del 01.04.2005;<br />
b. nella ex ASL n.1 Alto Molise, nel <strong>per</strong>iodo compreso tra il 31.12.2001 e la data di cessazione della<br />
Azienda, giusta Provvedimento della Giunta Regionale del Molise n.1867 del 26.12.2005 di cui alla<br />
Legge Regionale n.9 del 01.04.2005;<br />
c. nella ex ASL n.2 Pentria, nel <strong>per</strong>iodo compreso tra il 31.01.1999 e la data di cessazione della<br />
Azienda, giusta Provvedimento della Giunta Regionale del Molise n.1867 del 26.12.2005 di cui alla<br />
Legge Regionale n.9 del 01.04.2005;<br />
d. nella ex ASL n.3 Centro Molise, nel <strong>per</strong>iodo compreso tra il 30.09.1998 e la data cessazione della<br />
Azienda giusta Provvedimento della Giunta Regionale del Molise n.1867 del 26.12.2005 di cui alla<br />
Legge Regionale n.9 del 01.04.2005;<br />
e. nella ex ASL n.4 Basso Molise, nel <strong>per</strong>iodo compreso tra il 31.12.1999 e la data cessazione della<br />
Azienda giusta Provvedimento della Giunta Regionale del Molise n.1867 del 26.12.2005 di cui alla<br />
Legge Regionale n.9 del 01.04.2005;<br />
c. l’efficacia della <strong>gara</strong>nzia RCO, relativamente ai danni sofferti durante il <strong>per</strong>iodo di efficacia<br />
dell’assicurazione di cui al precedente comma b.1., non cesserà al termine del <strong>per</strong>iodo di assicurazione<br />
mantenendo valida la sua efficacia entro i termini sanciti dalla Legge.<br />
Ciò premesso, la co<strong>per</strong>tura non comprende le richieste di risarcimento note al Contraente alla data di effetto<br />
del contratto.<br />
Art. 10 (Estensione territoriale al fine della validità delle <strong>gara</strong>nzie)<br />
a) La <strong>gara</strong>nzia “RCT” vale <strong>per</strong> danni che avvengono in tutto il mondo <strong>per</strong> i quali siano presentate richieste di<br />
risarcimento in tutto il mondo, con l’esclusione di U.S.A. e Canada.<br />
b) La <strong>gara</strong>nzia “RCO” vale <strong>per</strong> i sinistri che avvengono nel mondo intero <strong>per</strong> i quali sia presentata una<br />
richiesta di risarcimento in Italia.<br />
Art. 11 (a- Procedure <strong>per</strong> la gestione <strong>dei</strong> sinistri, b- Osservazione del bilancio tecnico,<br />
c- Gestione delle vertenze)<br />
Le attività di accertamento, gestione e liquidazione <strong>dei</strong> sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni,<br />
nonché nella sezione sulla Procedura <strong>per</strong> la Gestione <strong>dei</strong> Sinistri, allegata al presente schema di polizza e che<br />
si intende parte integrante dello stesso <strong>per</strong>tanto convenuta ed accettata dalle parti :<br />
a-1) Adempimenti a carico della Società<br />
1. La Società dovrà disporre di una struttura preposta all’accertamento, gestione e liquidazione <strong>dei</strong> sinistri<br />
e di specialisti (professionisti, medici specialisti e studi <strong>per</strong>itali delle aree interessate);<br />
2. La struttura preposta di cui al punto precedente dovrà essere dotata del potere di definire a priori<br />
responsabilità e cause degli eventi dannosi, esprimere giudizi tecnici, effettuare le stime, provvedere<br />
alla liquidazione <strong>dei</strong> danni previa acquisizione di quietanza liberatoria dai soggetti danneggiati e<br />
designare ove occorre legali ai sensi dell’art. 11-b;<br />
10
Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />
3. La Società dovrà informare l’Azienda in merito alla struttura organizzativa preposta all’accertamento,<br />
gestione e liquidazione <strong>dei</strong> sinistri che la riguardano;<br />
4. Pagamento del danno entro un termine, da precisarsi, dalla ricezione dell’atto di quietanza sottoscritto<br />
del terzo danneggiato.<br />
a-2) La Società dovrà redigere e inviare all’Azienda con cadenza trimestrale la statistica <strong>dei</strong> sinistri<br />
verificatisi e ad essa denunciati in tale <strong>per</strong>iodo e di quelli verificatisi antecedentemente e non ancora<br />
definiti, nella quale dovranno comunque essere contenute le seguenti informazioni:<br />
· Nr. del sinistro<br />
· Data e luogo dell’accadimento<br />
· Data della richiesta di risarcimento<br />
· Data dell’a<strong>per</strong>tura del sinistro<br />
· Cognome, nome o ragione sociale del danneggiato<br />
· Ammontare del danno richiesto<br />
· Importo liquidato e/o riservato e/o stimato<br />
· Contenzioso (si/no)<br />
· Rivalsa / Franchigia<br />
· Stato della pratica<br />
L’inosservanza di questi impegni alle scadenze convenute costituirà inadempienza contrattuale.<br />
a-3) Adempimenti a carico dell’Azienda<br />
1. I sinistri devono essere denunciati alla Società <strong>per</strong> iscritto entro il termine di 30 (trenta) giorni dal<br />
ricevimento di comunicazione scritta relativa a richieste di risarcimento, <strong>per</strong> il tramite del broker di cui al<br />
successivo art. 15;<br />
2. La denuncia di cui al punto precedente conterrà la data ed il luogo in cui si è verificato l’evento cui il reclamo<br />
scritto si riferisce, una sua descrizione circostanziata oltre a riferimenti testimoniali e, in genere, indicazioni<br />
che ne consentano una ricostruzione più ampia possibile.<br />
3. Al fine di conseguire una gestione <strong>dei</strong> sinistri efficace, tempestiva ed omogenea su tutto il territorio di<br />
competenza, l’Azienda emanerà un apposito regolamento o<strong>per</strong>ativo i cui contenuti, coerenti con i principi e<br />
le disposizioni del presente articolo, verranno definiti in accordo con la Società.<br />
4. L’Azienda, allo scopo di porre le strutture interessate in condizione di conoscere le disposizioni che<br />
disciplinano il procedimento di accertamento, gestione e di liquidazione <strong>dei</strong> danni, provvederà a fornire alle<br />
stesse ampia informativa sia del regolamento, sia di ogni altra notizia e adempimento a ciò finalizzato.<br />
Le attività di accertamento e gestione, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, <strong>dei</strong> sinistri di cui al presente<br />
articolo, saranno concertate da parte della Società con l’Azienda nell’ambito del Comitato di Valutazione <strong>dei</strong><br />
Sinistri.<br />
b) Adempimenti in caso di vertenze legali<br />
Il Contraente - In caso di <strong>per</strong>venimento di un atto di citazione esamina con la Società l’opportunità di evitare<br />
e/o coltivare il contenzioso. All’incardinarsi del contenzioso, dopo averne condiviso l’opportunità con la Società,<br />
11
Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />
provvede al rilascio del mandato alla lite in favore del legale designato dalla Società tra quelli precedentemente<br />
concordati tra Società e Contraente stessa.<br />
E’ fatta salva tuttavia la facoltà, di costituirsi in proprio nella vertenza a proprie spese, riservandosi la<br />
successiva chiamata in <strong>gara</strong>nzia della Società.<br />
La Società – La Società assume a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale<br />
che giudiziale, sia civile che penale od amministrativa, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti allo stesso,<br />
designando ove occorra legali e\o tecnici, e\o medici individuati di concerto con l’ente assicurato, fino a quando<br />
ne ha interesse al momento della completa tacitazione del danneggiato.<br />
All’incardinarsi del giudizio, provvede alla costituzione <strong>per</strong> conto dell’Azienda convenuta a mezzo di uno <strong>dei</strong><br />
predetti legali. Nel prosieguo processuale, <strong>per</strong> mezzo del legale costituito, intrattiene <strong>per</strong>iodicamente il Broker e<br />
la contraente sugli sviluppi della vertenza, fornendo copia della documentazione processuale più rilevante<br />
(comparsa di costituzione, verbali di causa, CTU, memorie etc.) e valutando con essi ogni più utile iniziativa di<br />
definizione anticipata sopravveniente in corso di causa.<br />
Il Broker - Assiste la Contraente e la Società in ogni fase della vertenza.<br />
Sono a carico della Società le spese sostenute <strong>per</strong> resistere all'azione promossa contro assicurato, entro il<br />
limite stabilito dall'art. 1917 Cod. Civ.<br />
La Società non riconosce spese incontrate dalla Azienda <strong>per</strong> legali o tecnici che non siano da essa designati e<br />
non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.<br />
Art. 12 (Costituzione e calcolo del premio)<br />
Il premio di polizza, <strong>per</strong> tutta la sua durata e nei termini previsti al successivo Art.13, è costituito da un premio<br />
annuo in acconto da pagare in forma anticipata, determinato moltiplicando il tasso pro-mille convenuto in sede<br />
di <strong>gara</strong> <strong>per</strong> l’ammontare delle retribuzioni lorde erogate nel <strong>per</strong>iodo annuo di assicurazione, indicate nella<br />
scheda d’offerta; limitatamente al primo <strong>per</strong>iodo di assicurazione, che decorre dalle ore 24 del 20 novembre<br />
2009 e termina alle ore 24 del 31.12.2010, il premio in acconto sarà determinato considerando la somma delle<br />
retribuzioni annue preventivate con le retribuzioni presunte erogate nel <strong>per</strong>iodo 20.11.2009 – 31.12.2009 pari,<br />
complessivamente, ad Euro 144.000.000,00. Al solo fine di determinare il premio di assicurazione delle<br />
<strong>gara</strong>nzie RCT ed RCO di cui all’art.9 lett. a) 2. 3. 4. e 5, e lett.b) 2. 3. 4. e 5 riconducibili agli attuali Distretti<br />
insistenti su ciascuna delle ex AASSLL n.1 Alto Molise, n.2 Pentria, n.3 Centro Molise e n.4 4 Basso Molise, si<br />
terrà conto delle retribuzioni lorde erogate in favore del <strong>per</strong>sonale o<strong>per</strong>ante nel territorio di ciascun distretto;<br />
relativamente al premio di assicurazione delle <strong>gara</strong>nzie RCT ed RCO di cui all’art.9 lett. a) 1. e lett.b) 1. di<br />
competenza dell’A.S.Re.M. si terrà conto del preventivo retribuzioni lorde erogate in forma aggregata.<br />
Ciascun premio di assicurazione, utilizzando l’apposita scheda d’offerta unita al presente schema di polizza,<br />
sarà così determinato :<br />
· Preventivo delle retribuzioni lorde erogate <strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo di assicurazione (in funzione della ASL di<br />
competenza): 130.000,000,00<br />
· Aliquota netta convenuta (in funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale):…..,…%°<br />
· Premio netto annuo:€.<br />
· Aliquota imponibile convenuta (in funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale):…..,…%°<br />
· Premio imponibile annuo:€.<br />
Al termine del <strong>per</strong>iodo di assicurazione si provvederà ad effettuare la regolazione premio che potrà essere<br />
attiva, passiva o nulla. Questa verrà calcolata sui rispettivi dati consuntivi, in particolare le retribuzioni lorde<br />
effettivamente erogate, e sulla medesima aliquota imponibile convenuta utilizzata <strong>per</strong> il calcolo del premio in<br />
acconto.<br />
L’Azienda, ai fini della regolazione del premio del <strong>per</strong>iodo di assicurazione, fornirà alla Società entro i 90<br />
(novanta) giorni successivi alla scadenza del <strong>per</strong>iodo assicurativo l’ammontare delle retribuzioni riferite a tale<br />
<strong>per</strong>iodo.<br />
12
Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />
Qualora l’Azienda abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte e/o incomplete la Società riconoscerà<br />
comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non<br />
<strong>per</strong>cepita.<br />
E’ escluso dalla costituzione del premio, e quindi non influirà nella fase di aggiudicazione della presente<br />
polizza, il premio che ciascun soggetto rientrante nelle categorie di cui all’art.18 lett. b)1, b)2 e b3), verserà a<br />
titolo di sottoscrizione ed acquisto dell’estensione della <strong>gara</strong>nzia di rinuncia alla rivalsa <strong>per</strong> colpa grave salvo il<br />
caso di dolo di cui al successivo art.18 d.7)<br />
Art. 13 (Pagamento del premio – termini di rispetto)<br />
L’Azienda pagherà alla Direzione della Società, <strong>per</strong> il tramite del broker di cui al successivo art.15:<br />
a) entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva del presente contratto, la prima rata di premio;<br />
b) entro 100 giorni successivi alla presentazione delle appendici di regolazione del premio l’eventuale<br />
conguaglio di cui al precedente art. 12.<br />
c) entro 100 giorni dalla scadenza di ogni annualità, le rate di premio successive alla prima.<br />
d) entro 60 (sessanta) giorni gli eventuali recu<strong>per</strong>i delle franchigie liquidate dalla Società ai sensi del<br />
successivo art. 17.<br />
Trascorsi infruttuosamente i termini sopra indicati ai punti a), b) e c) l’assicurazione resta sospesa e riprende la<br />
sua efficacia dalle ore 24,00 del giorno di emissione del mandato di pagamento del premio, ferme restando le<br />
scadenze contrattuali convenute.<br />
Il pagamento del premio effettuato nei confronti del Broker ha effetto liberatorio <strong>per</strong> il Contraente/Assicurato.<br />
Art. 14 (Facoltà di recesso)<br />
Avvenuto un sinistro e sino al 60° (sessantesimo) giorno dalla definizione dello stesso ciascuna delle parti<br />
potrà recedere dal contratto previa comunicazione all’altra mediante lettera raccomandata A.R.<br />
In tale caso la <strong>gara</strong>nzia prestata avrà valore <strong>per</strong> ulteriori 120 (centoventi) giorni dal ricevimento dell’avviso di<br />
recesso e, dopo tale <strong>per</strong>iodo, la Società rimborserà all’Azienda il rateo di premio non consumato escluse le<br />
imposte.<br />
Art. 15 (Gestione del contratto)<br />
L'Azienda Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio all’Assidea & Delta Srl, Sede di Isernia<br />
in qualità di Broker di Assicurazione dell’Azienda Contraente.<br />
Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla suddetta società, iscritta alla sez.B del Registro degli<br />
intermediatori <strong>assicurativi</strong> al n. B 00101964, il ruolo di cui al D.Lgs 209/2005 relativamente alla collaborazione<br />
e l’assistenza della presente polizza, <strong>per</strong> tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi,<br />
riforme o sostituzioni.<br />
L'Azienda Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni, i rapporti<br />
amministrativi ed il versamento <strong>dei</strong> premi inerenti l'esecuzione del contratto devono trasmettersi dall'una<br />
all'altra parte <strong>per</strong> tramite il suddetto Broker.<br />
Art. 16 (Riferimento alle norme di legge – Foro competente)<br />
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dal codice<br />
civile.<br />
Per le controversie riguardanti l’applicazione del presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del<br />
luogo ove ha sede l’Azienda.<br />
Art. 17 (Franchigia in aggregato e sua gestione)<br />
13
Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />
Il presente contratto è soggetto ad una franchigia aggregata (vedasi definizione) <strong>per</strong> <strong>per</strong>iodo annuale<br />
assicurativo di Euro 1.000.000,00<br />
Tale franchigia deve intendersi quale massimo importo di deduzione che in caso di uno o più sinistri nell’arco<br />
dell’intero <strong>per</strong>iodo annuale assicurativo resterà a carico dell’Azienda.<br />
In caso di sinistro indennizzabile a termini delle condizioni di polizza, la Società provvederà all’integrale<br />
liquidazione del danno a favore dell’avente diritto recu<strong>per</strong>ando poi successivamente con cadenza trimestrale,<br />
le somme a carico dell’Azienda a titolo della suddetta franchigia. La società redigerà regolare rendiconto<br />
dettagliato che riporti quanto dovuto a titolo franchigie, obbligatoriamente accompagnato dal documento<br />
inerente la Statistica Sinistri prevista all’art.11.a -2.<br />
L’Assicurato dovrà rimborsare gli importi anticipati dalla Società entro 60 giorni dalla richiesta.<br />
Una volta erosa tutta la franchigia la liquidazione <strong>dei</strong> sinistri rimarrà ad esclusivo carico della Società.<br />
Per il <strong>per</strong>iodo assicurativo alla firma, la cui durata è su<strong>per</strong>iore all’annualità, l’importo della franchigia aggregata<br />
è calcolato in proporzione alla durata del <strong>per</strong>iodo. Parimenti, in caso di proroga temporanea della durata di<br />
questo contratto <strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo inferiore all’anno intero, l’importo della franchigia aggregata sarà calcolato in<br />
proporzione alla durata della proroga, con applicazione delle modalità che precedono.<br />
La facoltà di recesso disciplinata dall’articolo 14 è valevole anche in caso di sinistro che interessi la franchigia<br />
aggregata.<br />
Art. 18 (Responsabilità civile <strong>per</strong>sonale)<br />
Per le richieste di risarcimento di cui al precedente art.9 e conseguenti alle attività svolte <strong>per</strong> conto della<br />
Azienda:<br />
a) la co<strong>per</strong>tura assicurativa si intende estesa alla responsabilità civile <strong>per</strong>sonale <strong>dei</strong> soggetti a rapporto<br />
convenzionale con l’Azienda stessa ai sensi dell’art. 48 della Legge n. 833/1978, <strong>per</strong> i quali gli AA. CC.<br />
NN. prevedono la co<strong>per</strong>tura assicurativa <strong>per</strong> i corrispondenti rapporti di impiego/<strong>servizi</strong>o;<br />
b) la co<strong>per</strong>tura assicurativa è inoltre estesa alla responsabilità civile <strong>per</strong>sonale:<br />
b.1) <strong>dei</strong> dipendenti appartenenti all'area “dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa”,<br />
e dell’Area “dirigenza medica e veterinaria” anche in occasione dello svolgimento di libera<br />
professione intramuraria nonché in comando <strong>per</strong> conto dell'Azienda presso le sedi della Azienda<br />
e/o presso altre sedi autorizzate e/o convenzionate e/o altre A.O. /A.S.L. ;<br />
b.2) <strong>dei</strong> dipendenti non dirigenti di cui al Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale<br />
categoria D;<br />
b.3) degli iscritti a Scuole di specializzazione titolari del “Contratto di Formazione Specialistica”;<br />
b.4) di altri soggetti che a qualunque altro titolo (es. volontari, anche medici, ed Associazioni di<br />
volontariato, L.S.U., assegnisti, borsisti, tirocinanti, studenti, medici liberi professionisti,<br />
<strong>per</strong>sonale universitario convenzionato, ecc.) svolgano attività in favore dell'Azienda;<br />
b.5) <strong>dei</strong> soggetti componenti il Comitato Etico Indipendente dell’Azienda, stabilmente costituito<br />
presso la Direzione Sanitaria Aziendale, <strong>per</strong> le eventuali conseguenze derivanti dalle funzioni<br />
istituzionali svolte <strong>per</strong> conto dello stesso Comitato.<br />
c) Relativamente alle estensioni di cui alle lettere a) e b), si conviene che:<br />
c.1) l’Azienda non è considerata terza, mentre sono terzi tutti i soggetti di cui alle precedenti lettere a)<br />
e b) così come gli stessi tra loro;<br />
c.2) la co<strong>per</strong>tura assicurativa è prestata <strong>per</strong> il valore massimale previsto dal precedente art. 5;<br />
relativamente ai soggetti di cui alla lettera a) del presente articolo, <strong>per</strong> i quali gli AA. CC. NN.<br />
prevedono la misura del massimale, la co<strong>per</strong>tura assicurativa è prestata <strong>per</strong> tali massimali.<br />
c.3) In caso di sinistro, gli Assicuratori, mallevando l’Azienda di quanto debba pagare a terzi, sono<br />
surrogati, ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei diritti di rivalsa spettanti al Contraente nei confronti <strong>dei</strong><br />
terzi in generale, così come nei confronti di ogni soggetto o <strong>per</strong>sona, dipendente o non<br />
dipendente, che collabori nello svolgimento delle attività esercitate dal Contraente e indicate in<br />
questa polizza e che abbiano causato il danno solo <strong>per</strong> il fatto commesso con dolo o colpa<br />
grave.<br />
d) Gli assicuratori rinunciano al predetto diritto di surrogazione, salvo il caso di dolo e, sempreché, il<br />
Contraente stesso non eserciti la rivalsa, nei confronti <strong>dei</strong> soggetti di seguito elencati:<br />
d.1) I componenti del Comitato Etico, <strong>per</strong> le attività svolte in questa loro qualità;<br />
d.2) Associazioni, patronati ed enti in genere senza scopi di lucro, che possano collaborare con<br />
l’Assicurato <strong>per</strong> le attività indicate in questa polizza;<br />
14
Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />
d.3) Altre categorie di <strong>per</strong>sonale non dipendente dal Contraente, nei confronti delle quali sussista <strong>per</strong><br />
legge l’obbligo della co<strong>per</strong>tura assicurativa con oneri a carico del Contraente;<br />
d.4) Soggetti diversamente abili, inseriti temporaneamente nella struttura <strong>per</strong> finalità di recu<strong>per</strong>o;<br />
d.5) Persone assistite nell’ambito <strong>dei</strong> programmi di inserimento educativo, socializzante, riabilitativo,<br />
terapeutico;<br />
d.6) Minori in affidamento o comunque posti dalla Magistratura competente sotto la tutela o la<br />
Sorveglianza dell’Assicurato;<br />
d.7) I dipendenti di cui alle precedente lettera b)1, appartenenti all'area della “dirigenza medica e<br />
veterinaria” e della “dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa”, quelli di cui alla<br />
lettera b)2 quali dipendenti non dirigenti di cui al Comparto del Personale del Servizio Sanitario<br />
Nazionale categoria D, i medici specializzandi di cui alla lettera b)3, anche in occasione dello<br />
svolgimento di libera professione intramuraria presso le sedi della Azienda e/o presso altre sedi<br />
autorizzate e/o convenzionate, i Medici a Rapporto di Convenzione, ove previsto dagli Accordi<br />
Nazionali e/o Regionali; <strong>per</strong> tutte le categorie citate nel presente paragrafo d.7), l’efficacia della<br />
<strong>gara</strong>nzia sarà subordinata al pagamento da parte di ciascun assicurato della stessa mediante<br />
trattenuta procapite mensile, entro i limiti sanciti dai CC.NN.LL..<br />
La presente estensione è o<strong>per</strong>ante nei limiti ed in base alle norme contrattuali previste dalla polizza di<br />
cui forma parte integrante.<br />
Si conviene tra le parti che la presente estensione è prestata senza l’applicazione di alcuna franchigia.<br />
Entro 120 giorni dall’inizio di validità del presente contratto la Contraente fornirà alla Società l’elenco<br />
nominativo <strong>dei</strong> soggetti che avranno comunicato la volontà di assicurarsi con decorrenza dalla data di<br />
efficacia della polizza;<br />
Il Contraente provvederà al pagamento del premio dovuto <strong>per</strong> conto <strong>dei</strong> singoli assicurati entro 60<br />
giorni dal ricevimento del documento di conteggio del premio stesso da parte della Società.<br />
Per quanto riguarda tutte le eventuali nuove adesioni effettuate in corso d’anno, anche se dovute ad<br />
assunzioni di dipendenti appartenenti a queste categorie ed avvenute in corso di contratto, si conviene<br />
che, la co<strong>per</strong>tura avrà decorrenza dalla data di inclusione, o nel caso, di assunzione.<br />
I nominativi degli assicurati aderenti alla presente estensione di <strong>gara</strong>nzia che cesseranno il rapporto di<br />
lavoro con il Contraente in corso di polizza verranno di volta in volta comunicati dalla contraente stessa<br />
alla Società ai fini dell’esclusione dal conteggio del premio <strong>per</strong> l’annualità assicurativa in corso, fino alla<br />
data di cessazione del rapporto.<br />
Alla fine di ogni <strong>per</strong>iodo annuo di assicurazione la Società provvederà ad emettere apposita appendice<br />
<strong>per</strong> chiedere il versamento <strong>dei</strong> premi relativi alle nuove inclusioni avvenute in corso d’anno che<br />
verranno calcolate conteggiando prorata temporis, con cadenza mensile, il premio finito annuo <strong>per</strong> ogni<br />
assicurato.<br />
La presente estensione è stipulata dall’Azienda ex art. 1891 del codice civile <strong>per</strong> conto degli assicurati.<br />
Art. 19 (Coassicurazione e Delega)<br />
In funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale l’assicurazione è eventualmente ripartita in quote di<br />
partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:<br />
Società Ruolo Quota di partecipazione<br />
1. Coassicuratrice Delegataria<br />
2. Coassicuratrice<br />
2+n. Coassicuratrice<br />
In tal caso:<br />
a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, anche <strong>per</strong> il<br />
tramite del broker di cui al precedente art. 15, <strong>per</strong> mezzo della Società all’uopo designata quale<br />
Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione, anche sostanziale, s’intende inoltrata e ricevuta<br />
dalla Delegataria prescelta in nome e <strong>per</strong> conto di tutte le Coassicuratrici, compreso in caso di sinistro ogni<br />
comunicazione relativa alla interruzione della prescrizione che, inviata alla Delegataria, avrà pieno ed<br />
integrale effetto ai sensi di legge anche nei confronti delle Società coassicuratrici senza necessità di<br />
ulteriori comunicazioni.<br />
15
Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />
b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell’intero indennizzo nei confronti dell’assicurato,<br />
salva la rivalsa nei confronti delle altre coassicuratrici <strong>per</strong> la rispettiva quota di partecipazione.<br />
c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna<br />
Coassicuratrice solo dopo la firma dell’atto relativo.<br />
d) La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici <strong>per</strong> l’esazione <strong>dei</strong> premi o di importi comunque dovuti<br />
dall’Azienda in dipendenza del contratto, contro rilascio <strong>dei</strong> relativi atti di quietanza.<br />
e) La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie<br />
rilasciate in loro nome.<br />
Art. 20 Imposte<br />
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli<br />
accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il<br />
pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.<br />
Art. 21 Altre assicurazioni<br />
Il Contraente e l’Assicurato sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società dell’esistenza o della<br />
successiva stipulazione di altre assicurazioni <strong>per</strong> lo stesso rischio.<br />
In caso di sinistro, l’Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori ai sensi dell’art. 1910 del<br />
codice civile.<br />
L’AZIENDA<br />
______________________<br />
LA SOCIETA’<br />
______________________<br />
Agli effetti dell’ art. 1341 del codice civile la Società e l’Azienda dichiarano di approvare espressamente le<br />
seguenti clausole contrattuali:<br />
· Art. 8 (Durata del contratto)<br />
· Art. 9 (Efficacia della <strong>gara</strong>nzia)<br />
· Art. 11 (Procedure <strong>per</strong> la gestione <strong>dei</strong> sinistri, Osservazione del bilancio tecnico, Gestione delle vertenze)<br />
· Art. 12 (Costituzione del premio)<br />
· Art. 13 (Pagamento del premio – termini di rispetto)<br />
· Art. 14 (Facoltà di recesso)<br />
· Art. 15 (Gestione del Contratto)<br />
· Art. 18 (Responsabilità Civile Personale)<br />
L’AZIENDA<br />
______________________<br />
LA SOCIETA’<br />
______________________<br />
16
Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />
17
Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />
Allegato al “Capitolato di Polizza – Allegato 2”<br />
PROCEDURA PER LA GESTIONE- DEI SINISTRI RCT/O<br />
1. Premessa<br />
Ferme restando tutte le condizioni contrattuali cui si rimanda integralmente e che si intendono assunte a<br />
premessa, principale finalità della presente procedura è quella di giungere nel più breve tempo possibile alla<br />
corretta liquidazione del danno, attraverso forme di cogestione con la Società Assicuratrice ed, anche, <strong>per</strong> il<br />
tramite di ausiliari collegati od indipendenti.<br />
La presente procedura si applica a tutti i sinistri, sia che essi rientrino totalmente nella franchigia di polizza, sia<br />
che eccedano tale valore ed anche <strong>per</strong> quanto riguarda gli interessi concorrenti od esclusivi del Contraente<br />
stesso.<br />
2. Denuncia del Sinistro<br />
Il contraente, e più nel dettaglio l’Ufficio a cui compete la gestione <strong>dei</strong> sinistri nell'Azienda, in caso di<br />
ricevimento del “sinistro” (così come definito in polizza), trasmette regolare denuncia al Broker incaricato<br />
entro il termine previsto dal contratto (30 giorni) che, a sua volta, ne invia copia all ' Ufficio Sinistri della Società<br />
Assicuratrice.<br />
Tutte le comunicazioni tra le parti contraenti devono essere effettuate tramite il Broker.<br />
3. Adempimenti dell'Azienda verso il danneggiato<br />
L'Azienda, a sua volta, informa il danneggiato che la denuncia è stata regolarmente inoltrata richiedendo<br />
contestualmente allo stesso il consenso al trattamento <strong>dei</strong> dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03.<br />
4. Adempimenti della Società Assicuratrice.<br />
Successivamente all’atto di a<strong>per</strong>tura del sinistro la Società provvederà, entro 10 giorni, a comunicare al Broker<br />
la presa in carica dello stesso, il numero della pratica e la documentazione necessaria <strong>per</strong> l'istruzione,<br />
attribuendo, altresì, una riserva di massima (quantificazione dell'importo massimo liquidabile <strong>per</strong> tipologia di<br />
sinistro) al sinistro.<br />
Le comunicazioni dell'Assicuratore all'Azienda verranno effettuate tramite Broker.<br />
La Società si impegna, inoltre, a partecipare attivamente al Comitato di Valutazione <strong>dei</strong> Sinistri di cui la<br />
contraente si avvale al fine di realizzare la collaborazione <strong>per</strong> la gestione e liquidazione <strong>dei</strong> sinistri.<br />
La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di in o<strong>per</strong>atività della <strong>gara</strong>nzia tempestivamente e<br />
comunque non oltre 90 giorni dalla denuncia del sinistro.<br />
Tale termine deve considerarsi <strong>per</strong>entorio ed, una volta decorso, il sinistro si intende assunto in <strong>gara</strong>nzia dalla<br />
Società a tutti gli effetti.<br />
5. Documentazione<br />
Dopo l'acquisizione del consenso da parte dell'interessato, l'Azienda potrà trasmetterà al Broker la relazione<br />
riassuntiva con la documentazione raccolta <strong>per</strong> l'istruttoria e l’eventuale Relazione Tecnica redatta dal<br />
dipartimento di Medicina Legale.<br />
La suddetta documentazione sarà conseguentemente trasmessa all’Assicuratore.<br />
6. Richiesta di documentazione dell’Assicuratore (e/o del Loss adjuster) al danneggiato<br />
L'Assicuratore inoltra una richiesta di documentazione anche al danneggiato (tramite l'avvocato qualora il<br />
danneggiato abbia conferito mandato ad un legale <strong>per</strong> la richiesta di risarcimento), inviandone copia <strong>per</strong><br />
conoscenza anche al Broker.<br />
7. Modalità di gestione delle richieste di risarcimento<br />
Allorquando le parti contraenti avranno acquisito la documentazione istruttoria propedeutica alla gestione<br />
della vertenza si intraprenderà l’esame e la valutazione all'interno del Comitato di valutazione <strong>dei</strong> sinistri.<br />
Entro i limiti della franchigia aggregata prevista in polizza, la Contraente ha la facoltà di intrattenere<br />
direttamente, tramite professionisti abilitati ai sensi di legge, la corrispondenza e le trattative con la<br />
controparte, sulla base degli accordi intervenuti con la Società stessa, <strong>per</strong> addivenire alla definizione del<br />
sinistro.<br />
La definizione delle richieste risarcitorie in franchigia viene subordinata a decisione aziendale che verrà<br />
comunque comunicata all'Assicuratore tramite il Broker.<br />
18
Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />
8. Liquidazione, pagamento e rimborso<br />
Nell’ambito degli importi rientranti nella franchigia in aggregato, qualora si <strong>per</strong>venga ad una proposta di<br />
transazione definitiva condivisa dall'Azienda, l'Assicuratore prima di procedere alla liquidazione richiederà<br />
all'Azienda tramite il Broker formale autorizzazione scritta alla liquidazione del danno nella misura definita.<br />
L'assicuratore procederà alla liquidazione del danno inviando l'atto di quietanza direttamente alla controparte,<br />
dandone comunicazione, in copia, al Broker ed all'Azienda. L'assicuratore dovrà procedere al pagamento<br />
entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione sottoscritta dall’interessato. Gli importi richiesti verranno<br />
rimborsati dalla Contraente alla Società entro novanta giorni dalla data di presentazione della nota<br />
riepilogativa.<br />
9. Comitato Valutazione <strong>dei</strong> sinistri (Comitato)<br />
Il contraente, di comune accordo con la Società Assicuratrice, si avvale del Comitato di Valutazione <strong>dei</strong> sinistri<br />
<strong>per</strong> la specifica tematica del monitoraggio e della gestione <strong>dei</strong> sinistri. E’, quindi, interessato a valutare la<br />
fondatezza delle richieste di risarcimento, esprime parere sugli importi posti a riserva ed a rappresentare le<br />
eventuali tesi difensive. I componenti del Comitato sono rappresentativi delle seguenti aree interne ed esterne<br />
all’Azienda:<br />
Broker;<br />
- Ufficio interno preposto alla gestione <strong>dei</strong> Sinistri;<br />
- Direzione Sanitaria;<br />
- Medicina Legale,<br />
- Ufficio Legale,<br />
- Società di Assicurazione,<br />
- Legali incaricati nelle procedure giudiziali convenuti di volta in volta in virtù <strong>dei</strong> sinistri in esame;<br />
I nominativi <strong>dei</strong> componenti sono deliberati dall’Azienda e, se ritenuto necessario, potrà essere prevista<br />
un integrazione con altre professionalità <strong>per</strong> affrontare i casi specifici.<br />
Il Comitato di Valutazione con cadenza <strong>per</strong>iodica, fissata di volta in volta, salvi i casi di particolare<br />
necessità, valuta congiuntamente:<br />
- la situazione sullo stato delle pratiche a<strong>per</strong>te;<br />
- l'aggiornamento degli importi riservati;<br />
- le proposte di gestione della vertenza, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, indicando anche il<br />
massimo ammontare dell’offerta formulabile;<br />
- le proposte di offerte alla controparte;<br />
- le eventuali problematiche emerse al fine di individuare le possibili soluzioni.<br />
Il Comitato potrà avvalersi della collaborazione di altre strutture aziendali in base alle necessità/argomenti<br />
trattati.<br />
Il coordinamento del Comitato Valutazione Sinistri sarà in capo al Responsabile indicato dal Broker aziendale<br />
che avrà, comunque, cura e responsabilità di implementare il monitoraggio sull’andamento <strong>dei</strong> sinistri,<br />
congiuntamente tra l'Assicuratore, l'Azienda ed il Broker stesso.<br />
A tal fine, la Società si impegna a creare e mantenere, apportando i necessari aggiornamenti, una banca dati<br />
sinistri relativa a tutte le posizioni di sinistro denunciate e ciò sino alla definizione dell’ultimo sinistro ancora<br />
pendente, anche dopo la cessazione dell’assicurazione stessa.<br />
La Società si impegna, altresì, a <strong>gara</strong>ntire la propria presenza a <strong>per</strong>iodiche riunioni del Comitato anche<br />
successivamente alla data di scadenza del contratto di riferimento, al fine di continuare continuità al lavoro <strong>per</strong><br />
quei sinistri che alla scadenza non abbiano trovato una compiuta definizione.<br />
Tale partecipazione avrà luogo fino a quando non verranno definiti tutti i sinistri <strong>per</strong> i quali l’Assicurato riterrà<br />
necessario il confronto congiunto con la Società.<br />
Resta fermo che la Società Assicuratrice non potrà impegnare la Contraente ad alcun pagamento senza il<br />
consenso di quest’ultima od a pagamenti <strong>per</strong> somme eccedenti quelle approvate dalla Contraente stessa.<br />
10 .Bordearaux <strong>dei</strong> SINISTRI<br />
La Società si impegna, inoltre, a predisporre bordearaux trimestrali da trasmettersi all’Azienda <strong>per</strong> il tramite<br />
del Broker, contenenti a titolo esemplificativo quanto segue:<br />
- Anagrafica: Dati della controparte;<br />
- Date: Accadimento, denuncia del sinistro, definizione;<br />
- Descrizione: tipologia, specialità, presidio;<br />
- Importo: Entità della richiesta, preventivo iniziale, ammontare della franchigia impegnata, ammontare<br />
richiesto, erosione del massimale aggregato <strong>per</strong> la franchigia;<br />
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Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />
- Stato del sinistro: a<strong>per</strong>to, pendente in sede civile e/o penale, chiuso senza seguito, definito in attesa di<br />
pagamento, chiuso con avvenuto pagamento.<br />
11. Procedimenti civili ed incarico ai legali<br />
In caso di vertenza giudiziaria, l'Azienda contraente, dopo averne condiviso l’opportunità con la Società,<br />
invierà copia dell’atto introduttivo del giudizio al Broker e l'assicuratore nel termine massimo di 10 giorni dal<br />
ricevimento procederà alla nomina del legale nell’ambito dell’elenco di professionisti nominati secondo i<br />
termini di polizza.<br />
Successivamente alla nomina del legale da parte dell'assicuratore, che ne dà notizia tramite il Broker<br />
all'Azienda, quest'ultima provvederà a rimettere l'originale dell'atto, con procura in calce, all'indirizzo del legale<br />
designato onde consentire la costituzione in giudizio. Per eventuali chiarimenti l'Azienda contatterà<br />
direttamente il legale.<br />
La vertenza verrà gestita dall'avvocato che informerà contestualmente la Società Assicuratrice e l'Azienda<br />
contraente, quest’ultima tramite il Broker, sugli sviluppi della causa, mediante invio in copia di tutti gli atti<br />
depositati e <strong>dei</strong> documenti più significativi di causa(comparse, verbali testi, CTU e memorie) e, comunque, di<br />
ogni documento che venga ritenuto utile dalle parti, oltre alla partecipazione al Comitato di Valutazione.<br />
Qualora l'atto di citazione sia stato notificato anche ad uno o più o<strong>per</strong>atori, i singoli interessati devono<br />
costituirsi in giudizio e possono richiedere alla Società assicuratrice la stessa rappresentanza processuale che<br />
spetta all'Azienda. E ' obbligo <strong>dei</strong> singoli interessati notificare il sinistro anche ai propri assicuratori se in<br />
possesso di Polizza RC professionale, avendo cura di informare l'Azienda che, a sua volta, lo comunicherà<br />
all'assicuratore tramite il Broker.<br />
12. Accertamenti tecnici non ripetibili<br />
In caso di Accertamenti tecnici non ripetibili qualora vi siano i presupposti, l'avvocato nominato, su accordo<br />
dell’Azienda contraente, tramite il Broker, e della Società Assicuratrice provvederà alla nomina formale del<br />
Medico Legale tra quelli presenti nell’elenco concordato.<br />
Quest’ultimo presenzierà all'accertamento tecnico <strong>per</strong> cui è stato nominato e relazionerà all'Avvocato le<br />
risultanze del medesimo, previo coinvolgimento della Medicina Legale e/o della S.C. di Anatomia Patologica.<br />
Qualora non sia possibile da parte dell'Azienda un preventivo accordo con l'Assicuratore, l'Azienda procederà<br />
direttamente non mancando di tenere informato la Società, <strong>per</strong> tramite del Broker.<br />
Qualora, nel corso di un procedimento giudiziale, emergesse responsabilità attribuibile all'Azienda, il legale<br />
incaricato alla gestione giudiziale della vertenza es<strong>per</strong>irà il tentativo di definizione della posizione <strong>per</strong><br />
remissione degli atti, al fine di evitare prolungamenti processuali gravosi, purché concertato con le parti<br />
(Assicuratore, Broker e Azienda).<br />
Le comunicazioni avverranno sempre tramite il Broker<br />
13. Ambiti valutativi della consulenza medico - legale<br />
Le consulenze medico legali e gli ambiti valutativi delle stesse avranno ad oggetto:<br />
A. tematiche di responsabilità con possibile danno alla <strong>per</strong>sona derivanti da attività professionale<br />
medica e/o genericamente sanitaria; ovvero da possibili difetti organizzativi;<br />
B. valutazione del danno (previa eventuale visita medico-legale del danneggiato) alla <strong>per</strong>sona del<br />
soggetto reclamante ristoro economico.<br />
Più specificamente:<br />
A. Le valutazioni in tema di responsabilità professionale medica o da possibili difetti organizzativi avranno ad<br />
oggetto:<br />
§ a.1) la qualificazione delle condotte professionali (con eventuale giudizio orientativo in tema di<br />
eventuale colpa grave del professionista, se ed in quanto preconizzabile), e/o delle situazioni<br />
organizzative poste alla base della contestazione;<br />
§ a.2) un giudizio sui nessi di causalità fra condotte e/o situazioni anzidette ed i reclamati eventi di<br />
danno alla <strong>per</strong>sona;<br />
§ a.3) valutazione orientativa di 'prognosi' del contenzioso con relativi suggerimenti gestionali (ci noi<br />
favorevole = resistere / di esito incerto = trattare / a noi sfavorevole = transigere).<br />
B Le valutazioni-quantificazioni di danno sulla <strong>per</strong>sona del postulante verteranno su:<br />
§ b.1) inabilità temporanea e invalidità <strong>per</strong>manente, sia in tema di danno biologico che di eventuale<br />
danno lavorativo;<br />
§ b.2) sussistenza o meno di presupposti medico-bio-psicologici di danno morale (che saranno oggetto<br />
di quantificazione e monetizzazione in sede liquidativa e non medico-legale);<br />
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Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />
§ b.3) valutazione di congruità degli eventuali danni emergenti di <strong>per</strong>tinenza medica (spese vive, esborsi<br />
<strong>per</strong> prestazioni non convenzionate, assistenza domiciliare, ecc.).<br />
L’AZIENDA<br />
______________________<br />
LA SOCIETA’<br />
______________________<br />
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