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gara per l'aggiudicazione dei contratti e servizi assicurativi - Fare

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Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL<br />

SERVIZIO ASSICURATIVO DI RCT-O DELL’A.S.RE.M.<br />

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE<br />

Allegato 1<br />

“CAPITOLATO DI POLIZZA”<br />

1


Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />

DEFINIZIONI<br />

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: <strong>per</strong>tanto nel testo<br />

che segue devono intendersi <strong>per</strong>:<br />

Assicurati Le <strong>per</strong>sone fisiche o giuridiche nell'interesse della quale è prestata <strong>gara</strong>nzia;<br />

Broker Il Broker affidatario del <strong>servizi</strong>o: Assidea & Delta Srl;<br />

Contraente<br />

l’Azienda Sanitaria Regionale Molise che stipula il presente contratto assicurativo,<br />

nell’interesse proprio e/o di altri;<br />

Capitolato di polizza Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale;<br />

Franchigia L'importo pattuito che l'assicurato tiene a proprio carico;<br />

Franchigia aggregata<br />

L’ammontare fino a concorrenza del quale il Contraente assume a suo carico il pagamento<br />

di tutte le somme liquidate nei termini previsti dal presente contratto <strong>per</strong> il risarcimento <strong>dei</strong><br />

danni relativi a sinistri rientranti in ciascuna <strong>per</strong>iodo annuo escluse le spese legali, <strong>per</strong>itali<br />

ed altri consulenti sostenute <strong>per</strong> resistere all’azione giudiziaria; solo dopo che il totale <strong>dei</strong><br />

risarcimenti pagati avrà esaurito la franchigia aggregata, la Società risponderà di tutte le<br />

ulteriori somme liquidate;<br />

Garanzia La co<strong>per</strong>tura <strong>dei</strong> rischi prestata dal contratto assicurativo;<br />

Premio<br />

Periodo assicurativo<br />

Prestatori di lavoro<br />

Retribuzioni lorde<br />

La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal contraente alla Società <strong>per</strong> la prestazione<br />

di <strong>gara</strong>nzia;<br />

Il <strong>per</strong>iodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza <strong>per</strong> il quale viene pagato il<br />

premio dal Contraente in forma anticipata;<br />

Il <strong>per</strong>sonale che presta <strong>servizi</strong>o presso ’Azienda Sanitaria Regionale Molise in una delle<br />

forme consentite dalla legislazione;<br />

Le retribuzioni lorde desumibili dal bilancio d’esercizio approvato dall’Azienda erogate in<br />

favore del <strong>per</strong>sonale dipendente e, ove non fossero già comprese, anche quelle lorde<br />

erogate in favore del <strong>per</strong>sonale in rapporto convenzionato e/o di <strong>servizi</strong>o con l’Azienda ivi<br />

compresi pure gli emolumenti <strong>per</strong>cepiti dal <strong>per</strong>sonale abilitato all’attività intramuraria (intra<br />

moenia);<br />

Risarcimento La somma che la Società eroga agli aventi diritto in caso di sinistro;<br />

Richiesta di risarcimento<br />

Qualsiasi citazione in giudizio emessa nei confronti degli Assicurati, oppure qualsiasi<br />

comunicazione scritta che faccia riferimento ad una richiesta danni inviata agli Assicurati;<br />

Rischio La possibilità che si verifichi l'evento dannoso;<br />

Sco<strong>per</strong>to La <strong>per</strong>centuale del danno convenuta a carico del contraente e/o Assicurato;<br />

Sinistro RCT La richiesta di risarcimento in relazione ai danni <strong>per</strong> i quali è prestata l’assicurazione, nel<br />

momento in cui il Contraente ne venga <strong>per</strong> la prima volta a conoscenza. Si precisa che più<br />

richieste di risarcimento provenienti da più soggetti terzi e riconducibili allo stesso atto<br />

errore o omissione o a più atti, errori o omissioni aventi una causa comune verranno<br />

considerati come unico sinistro;<br />

Sinistro in serie Tutti i sinistri provenienti da più soggetti e riconducibili a uno stesso evento o a<br />

uno stesso atto illecito e/o errore e/o omissione, oppure a più atti, errori od<br />

omissioni che abbiano una causa comune.<br />

2


Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />

Sinistro RCO il verificarsi del fatto dannoso <strong>per</strong> il quale è prestata la <strong>gara</strong>nzia assicurativa;<br />

Società L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.<br />

3


Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />

Art. 1 (Destinatari dell’Assicurazione)<br />

CONDIZIONI DI GARANZIA<br />

DELLA COPERTURA ASSICURATIVA<br />

DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE<br />

DALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI<br />

Destinatari dell’assicurazione prestata con il presente contratto, di seguito denominato Assicurati, è l’Azienda<br />

Sanitaria Regionale Molise (A.S.Re.M.), anche in nome e <strong>per</strong> conto delle gestioni liquidatorie delle ex ASL 1<br />

Alto Molise, ASL 2 Pentria,, ASL 3 Centro Molise e ASL 4 Basso Molise, che <strong>per</strong> brevità verranno di seguito<br />

denominate anche Azienda, e tutti coloro i quali vantano e/o vantavano un rapporto di immedesimazione<br />

organica con l’Azienda compresi i soggetti previsti al successivo art.2.1 b), con la precisazione che <strong>per</strong> tali<br />

soggetti l’Azienda non è considerata terza.<br />

Art. 2 (Oggetto dell’Assicurazione)<br />

2.1 Responsabilità civile verso terzi (RCT)<br />

La Società aggiudicataria, di seguito denominata Società, si obbliga, alle condizioni e nei limiti <strong>dei</strong> massimali<br />

previsti dalla presente polizza, a tenere indenni i soggetti assicurati di cui al precedente art. 1 di quanto questi<br />

debbano pagare a terzi, <strong>per</strong> morte, lesioni <strong>per</strong>sonali e danneggiamenti a cose/animali, <strong>per</strong> la responsabilità<br />

civile conseguente a richieste di risarcimento inerenti fatti, atti e/o omissioni verificatisi nel <strong>per</strong>iodo di efficacia<br />

della <strong>gara</strong>nzia sancito al successivo art. 9, derivanti:<br />

a) all’Azienda, <strong>per</strong> effetto:<br />

a.1) dell’esercizio di attività e competenze istituzionalmente previste o consentite o delegatele da leggi,<br />

regolamenti o altri atti amministrativi, e quindi <strong>per</strong> effetto anche:<br />

a.1.1) della proprietà e/o conduzione a qualunque titolo di beni mobili, immobili e loro <strong>per</strong>tinenze<br />

anche ai sensi dell’art. 840 del c.c.;<br />

a.1.2) della sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose e valori di proprietà degli utenti<br />

<strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> erogati dall’Azienda, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del codice civile;<br />

a.1.3) della somministrazione e/o smercio di cibi e bevande, ivi compresi, <strong>per</strong> i generi di propria<br />

produzione, i danni dovuti a vizio originario del prodotto;<br />

a.1.4) dell’uso e/o detenzione di fonti radioattive, unicamente <strong>per</strong> scopi scientifici e/o diagnosticoterapeutici;<br />

a.2) degli obblighi di cui all’art. 2049 del codice civile; anche <strong>per</strong> i danni arrecati, anche alle <strong>per</strong>sone<br />

trasportate, da veicoli a motore non di proprietà o in uso alla stessa Azienda, utilizzati dai dipendenti<br />

o da altri soggetti (a ciò autorizzati), unicamente durante lo svolgimento di missioni o incarichi di<br />

<strong>servizi</strong>o;<br />

b) alle <strong>per</strong>sone in rapporto di impiego e/o <strong>servizi</strong>o con l’Azienda, compresi i soggetti di cui all’art.18 lett.a) e<br />

b), oltre che quelli cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e smi, al D.Lgs.<br />

163/2006 e smi e del DPR 554/99 e smi, ed in ogni caso nei limiti ed alle condizioni di cui al predetto art.<br />

18, <strong>per</strong> i danni da queste involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle attività prestate anche<br />

in nome e <strong>per</strong> conto dell’Azienda.<br />

4


Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />

L’assicurazione si intende estesa, a titolo indicativo e non limitativo:<br />

q alla responsabilità civile derivante all’assicurato <strong>per</strong> danni cagionati a terzi in relazione alla inosservanza<br />

delle disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003 e smi, ivi compresi quelli non determinanti lesioni<br />

fisicamente constatabili purché conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento illecito<br />

continuativo. Si intendono esclusi dalla <strong>gara</strong>nzia i trattamenti di dati aventi finalità commerciali;<br />

q alla attività intramuraria (intra moenia) ovunque svolta, purché debitamente autorizzata da parte<br />

dell’Azienda contraente, nonché alle prestazioni professionali occasionali eseguite <strong>per</strong> dovere di<br />

solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell’attività retribuita;<br />

q alla attività svolta <strong>per</strong> conto dell'Azienda in “Regime di comando” dal <strong>per</strong>sonale dipendente di questa<br />

presso terzi incluse le aziende Ospedaliere / Asl<br />

q ai danni <strong>per</strong> morte e lesioni <strong>per</strong>sonali conseguenti ad interventi estetici e/o fisionomici purché determinati<br />

da errore tecnico nell’intervento, con esclusione della <strong>gara</strong>nzia delle pretese della mancata rispondenza<br />

dell’intervento all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato;<br />

q ai rischi derivanti dall’esercizio di farmacie interne con vendita al pubblico. L’efficacia dell’assicurazione é<br />

subordinata al possesso da parte del titolare e delle <strong>per</strong>sone addette alla farmacia <strong>dei</strong> requisiti richiesti<br />

dalla vigente normativa <strong>per</strong> l’esercizio dell’attività svolta.<br />

Per prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione<br />

vale anche <strong>per</strong> i danni dovuti a difetto del prodotto;<br />

q ai rischi derivanti dalla proprietà ed esercizio di piazzole eliporto, ad uso esclusivo sanitario;<br />

q alla responsabilità civile derivante all’assicurato <strong>per</strong> danni cagionati a terzi conseguenti alla distribuzione o<br />

all’utilizzazione del sangue o <strong>dei</strong> suoi derivati di pronto impiego (compresi i danni da immunodeficienza<br />

acquisita e patologie correlate, da qualunque causa determinati) e da manipolazione di prodotti od organi<br />

umani e loro derivati quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, plasma, plasmaproteine,<br />

immunoglobine, cellule e tessuti. La <strong>gara</strong>nzia é o<strong>per</strong>ante a condizione che l’assicurato abbia ottem<strong>per</strong>ato<br />

a tutti gli obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue da leggi e/o circolari ministeriali<br />

specifiche sulla materia ed in vigore al momento del fatto.<br />

q alla responsabilità civile derivante all’assicurato <strong>per</strong> tutte le attività congressuali, simposi e convegni<br />

organizzati dallo stesso e da soggetti legalmente riconosciuti ed autorizzati, quali ad esempio Società,<br />

Istituti, Associazioni, soggetti deputati all'istruzione, divulgazione, all'aggiornamento e a tutto ciò che<br />

concerne le professioni attinenti le attività svolte dagli Assicurati. Sono comprese tutte le attività che si<br />

dovessero svolgere prima, durante e dopo tali eventi.<br />

2.2 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)<br />

La Società si impegna a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente<br />

responsabili sia direttamente che ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, <strong>per</strong> infortuni sul lavoro sofferti dai<br />

propri dipendenti e siano conseguenza di fatti colposi, in riferimento:<br />

1.1) ad eventuali azioni di regresso es<strong>per</strong>ite dall’INAIL ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché<br />

<strong>per</strong> gli effetti del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e/o dall’INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984 n.<br />

222;<br />

1.2) all'erogazione di somme che l’Azienda sia condannata a pagare in sede di giudizio all’infortunato o agli<br />

aventi diritto, in quanto non tutelato dall’assicurazione di legge;<br />

1.3) all’erogazione all’infortunato o agli aventi diritto di somme che l’Azienda sia condannata a pagare in<br />

sede di giudizio a titolo di risarcimento di danni <strong>per</strong> importi eccedenti quanto disciplinato dal DPR 30<br />

giugno 1965 n. 1124 e smi e/o dal D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, o non rientranti nella disciplina di cui<br />

ai medesimi decreti.<br />

Si intendono equiparati ai dipendenti e quindi compresi in <strong>gara</strong>nzia anche:<br />

a) tutte le <strong>per</strong>sone fisiche di cui l’Assicurato si avvalga, nell’esercizio delle proprie attività, nel rispetto<br />

della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, comprese le <strong>per</strong>sone<br />

temporaneamente distaccate presso altre aziende (anche <strong>per</strong> attività diverse da quelle indicate in<br />

polizza), nonché le <strong>per</strong>sone il cui obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL non ricada, ai<br />

sensi di legge, sull’Assicurato;<br />

b) i medici a rapporto convenzionale, compreso il <strong>per</strong>sonale di A.S.L./A.O. convenzionate con l’Azienda<br />

contraente;<br />

c) i medici, compresi quelli della continuità assistenziale, ed i soggetti o<strong>per</strong>anti presso altri enti/strutture<br />

sulla base di specifiche convenzioni;<br />

d) i soggetti che esercitino attività intra-moenia;<br />

5


Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />

e) gli specializzandi, i borsisti, i tirocinanti, gli allievi iscritti alle Scuole <strong>per</strong> Professioni Sanitarie, OTA ed<br />

altri corsi attinenti la materia, il tutto quando o<strong>per</strong>ano sotto la diretta responsabilità dell’Azienda<br />

assicurata.<br />

2. 2.1 Malattie professionali<br />

L’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie<br />

professionali. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino <strong>per</strong> la prima volta nel<br />

<strong>per</strong>iodo di durata del contratto purché denunciate entro 12 (dodici) mesi dalla data di cessazione della polizza<br />

o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.<br />

Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive<br />

modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di <strong>servizi</strong>o)<br />

dalla magistratura.<br />

La presente estensione non si applica <strong>per</strong> le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori<br />

in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia<br />

natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o su<strong>per</strong>iori al fine di emarginare e/o<br />

allontanare singole <strong>per</strong>sone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”).<br />

Art. 3 (Rischi esclusi dall’Assicurazione)<br />

La Società non risarcisce i danni:<br />

Relativamente alla responsabilità civile verso terzi:<br />

a) ascrivibili ai rischi di Responsabilità Civile <strong>per</strong> i quali, in conformità alla D.Lgs, n. 209/2005, ed<br />

eventuali successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria,<br />

nonché proprietà, conduzione ed impiego di natanti ed aeromobili;<br />

b) salvo quanto previsto all’art. 6 comma 3, derivanti o causati da inquinamento graduale dell’acqua,<br />

dell’aria e del suolo o ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua,<br />

alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi<br />

nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;<br />

c) da furto, ad eccezione <strong>dei</strong> casi in cui l’assicurato sia responsabile ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785<br />

del codice civile;<br />

relativamente alla responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso prestatori di lavoro:<br />

d) derivanti da presenza, uso, contaminazione, manipolazione, lavorazione e/o stoccaggio di amianto e/o<br />

prodotti contenenti amianto;<br />

e) derivanti da silicosi limitatamente alla co<strong>per</strong>tura di responsabilità civile verso prestatori di lavoro;<br />

f) derivanti o causati da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o a radiazioni provocate<br />

dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, qualora ciò non sia riferibile agli scopi scientifici e/o<br />

diagnostico-terapeutici di cui al precedente art. 2.<br />

g) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;<br />

h) da detenzione od impiego di esplosivi.<br />

Art. 4 (Persone non considerate “terzi”)<br />

Non sono considerate “terzi” ai fini della <strong>gara</strong>nzia “Responsabilità civile verso terzi - RCT” unicamente:<br />

a) il legale rappresentante;<br />

b) i prestatori di lavoro allorquando sia o<strong>per</strong>ante la <strong>gara</strong>nzia RCO di cui ad art. 2.2;<br />

Le <strong>per</strong>sone di cui alle precedenti lettere a) e b) sono comunque considerate terze, quando subiscano il danno<br />

in conseguenza del loro ricorso a prestazioni e/o <strong>servizi</strong> erogati dall’Azienda.<br />

Art. 5 (Massimali di <strong>gara</strong>nzia)<br />

6


Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />

La co<strong>per</strong>tura assicurativa è prestata <strong>per</strong> un massimale pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) <strong>per</strong> sinistro,<br />

che sarà soggetto ad un sottolimite pari a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) <strong>per</strong> ciascuna<br />

<strong>per</strong>sona danneggiata relativamente alla <strong>gara</strong>nzia “Responsabilità civile verso prestatori d’o<strong>per</strong>a – RCO” di cui<br />

all’art. 2.2.<br />

Per un sinistro in serie il limite <strong>per</strong> sinistro s’intende elevato ad € 10.000.000,00.<br />

In nessun caso la Società, risarcirà <strong>per</strong> <strong>per</strong>iodo assicurativo annuo un importo complessivo, <strong>per</strong> più sinistri,<br />

su<strong>per</strong>iore a Euro 30.000.000,00.<br />

Art. 6 (Garanzie e Limiti e sottolimiti di indennizzo)<br />

Ferma restando la massima esposizione della Società, salvo i casi previsti dalla legge, entro i limiti stabiliti<br />

all’art. 5, esclusivamente in riferimento alle <strong>gara</strong>nzie sottoelencate, i risarcimenti dovuti dalla Società si<br />

intendono liquidati entro i seguenti limiti:<br />

1. danni derivanti da interruzione o sospensione di attività di terzi (totali o parziali) conseguenti a sinistro<br />

risarcibile a termini di polizza. La co<strong>per</strong>tura si intende prestata entro il limite del massimale <strong>per</strong> danni a<br />

cose/animali, sino alla concorrenza <strong>per</strong> sinistro e <strong>per</strong> ciascun <strong>per</strong>iodo assicurativo annuo di<br />

€ 1.000.000,00;<br />

2. danni derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute. La co<strong>per</strong>tura si intende prestata entro<br />

il limite del massimale <strong>per</strong> danni a cose/animali, sino alla concorrenza <strong>per</strong> sinistro e ciascun <strong>per</strong>iodo<br />

assicurativo annuo di € 1.000.000,00;<br />

3. danni da inquinamento accidentale. La co<strong>per</strong>tura si intende prestata entro il limite del massimale di RCT,<br />

sino alla concorrenza di € 1.000.000,00 <strong>per</strong> sinistro e <strong>per</strong> ciascun <strong>per</strong>iodo assicurativo annuo;<br />

4. danni ad impianti e condutture sotterranei. La co<strong>per</strong>tura si intende prestata entro il limite del massimale<br />

<strong>per</strong> danni a cose/animali, sino alla concorrenza di € 1.000.000,00 <strong>per</strong> sinistro e <strong>per</strong> ciascun <strong>per</strong>iodo<br />

assicurativo annuo;<br />

5. danni a fabbricati ed a cose in genere dovuti a cedimento o franamento del terreno, da assestamento o<br />

vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati. La co<strong>per</strong>tura si intende prestata entro il limite del<br />

massimale <strong>per</strong> danni a cose/animali, sino alla concorrenza di € 1.000.000,00 <strong>per</strong> sinistro e <strong>per</strong> ciascun<br />

<strong>per</strong>iodo assicurativo annuo. Dalla <strong>gara</strong>nzia si intendono esclusi i lavori che implichino sottomurature o altre<br />

attività tecniche sostitutive;<br />

6. danni a cose ex art. 1783,1784, 1785 bis del Codice Civile. La co<strong>per</strong>tura si intende prestata entro il limite<br />

<strong>dei</strong> massimali di polizza, con il massimo risarcimento di € 1.500,00 <strong>per</strong> ciascun danneggiato e di<br />

€ 100.000,00 <strong>per</strong> ciascun <strong>per</strong>iodo assicurativo annuo;<br />

7. danni relativi alla distribuzione ed utilizzazione di sangue/HIV/prodotti od organi di origine umana. La<br />

co<strong>per</strong>tura si intende prestata entro il limite del massimale di polizza <strong>per</strong> i danni a <strong>per</strong>sona, sino alla<br />

concorrenza di € 2.000.000,00 <strong>per</strong> sinistro/<strong>per</strong>iodo assicurativo annuo. Questo sottolimite di <strong>gara</strong>nzia si<br />

intende o<strong>per</strong>ante sia con riferimento alla <strong>gara</strong>nzia RCT che RCO (comprese le malattie professionali);<br />

8. danni cagionati a terzi da implantologia di prodotti/impianti che prevedono l’utilizzo di silicone in forma<br />

liquida o gelatinosa. La co<strong>per</strong>tura si intende prestata entro il limite del massimale <strong>per</strong> danni a <strong>per</strong>sona,<br />

sino alla concorrenza <strong>per</strong> sinistro e ciascun <strong>per</strong>iodo assicurativo annuo di € 2.000.000,00;<br />

9. danni derivanti dall’inosservanza delle disposizioni Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.. La co<strong>per</strong>tura si<br />

intende prestata entro il limite del massimale di RCT, sino alla concorrenza di € 250.000,00 <strong>per</strong> sinistro e<br />

<strong>per</strong> ciascun <strong>per</strong>iodo assicurativo annuo;<br />

10. danni alle cose e/o o<strong>per</strong>e in costruzione ed a quelle si eseguono i lavori. La co<strong>per</strong>tura si intende prestata<br />

entro il limite del massimale <strong>per</strong> danni a cose/animali, sino alla concorrenza di € 200.000,00 <strong>per</strong> sinistro e<br />

<strong>per</strong> ciascun <strong>per</strong>iodo assicurativo annuo. Dalla <strong>gara</strong>nzia si intendono esclusi i danni necessari <strong>per</strong><br />

l’esecuzione <strong>dei</strong> lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione;<br />

7


Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />

11. danni a cose di terzi rimorchiate, trasportate, sollevate, caricata/scaricate e movimentate. La co<strong>per</strong>tura si<br />

intende prestata entro il limite del massimale <strong>per</strong> danni a cose/animali, sino alla concorrenza di<br />

€ 500.000,00 <strong>per</strong> sinistro e <strong>per</strong> ciascun <strong>per</strong>iodo assicurativo annuo. Dalla <strong>gara</strong>nzia si intendono esclusi i<br />

danni da mancato uso delle cose danneggiate.<br />

12. danni a cose <strong>dei</strong> dipendenti e figure assimilate in occasione di <strong>servizi</strong>o, ferma l’esclusione <strong>dei</strong> danni da<br />

furto, con il massimo risarcimento di € 10.000,00 <strong>per</strong> ciascun dipendente di € 200.000,00 <strong>per</strong> ciascun<br />

<strong>per</strong>iodo assicurativo annuo.<br />

13. danni a cose di terzi detenute o possedute dagli Assicurati, ferma l’esclusione <strong>dei</strong> danni da furto, con il<br />

massimo risarcimento di € 200.000,00 <strong>per</strong> sinistro e <strong>per</strong> ciascun <strong>per</strong>iodo assicurativo; sono escluse le<br />

apparecchiature concesse in affitto/leasing all’Azienda.<br />

Art. 7 (Estensioni di <strong>gara</strong>nzia)<br />

L’assicurazione si intende estesa:<br />

1. Rc s<strong>per</strong>imentazione<br />

alla responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di s<strong>per</strong>imentatore, autorizzato a norma di<br />

legge, a svolgere attività di s<strong>per</strong>imentazione.<br />

La <strong>gara</strong>nzia o<strong>per</strong>a <strong>per</strong> la diretta ed esclusiva responsabilità dell’Assicurato contraente con l’esclusione<br />

della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri soggetti (quali ad esempio<br />

sponsor della s<strong>per</strong>imentazione – monitors, ditte produttrici di materiali) che o<strong>per</strong>ano nell’ambito della<br />

stessa s<strong>per</strong>imentazione.<br />

L’assicurazione vale altresì <strong>per</strong> la responsabilità derivante all’Assicurato anche <strong>per</strong> fatto del <strong>per</strong>sonale<br />

medico e paramedico di cui lo stessa debba rispondere, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti <strong>dei</strong><br />

singoli o<strong>per</strong>atori e comunque esclusa la responsabilità <strong>per</strong>sonale degli stessi. Nel caso invece la<br />

s<strong>per</strong>imentazione rientri tra quelli previste dal Decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 (1)<br />

l’assicurazione comprende anche la responsabilità <strong>per</strong>sonale del <strong>per</strong>sonale medico e paramedico<br />

preposto alla s<strong>per</strong>imentazione, compresi i danni derivanti da colpa grave.<br />

Ferme le esclusioni previste dall’art. 3 delle norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile,<br />

sono altresì esclusi i danni conseguenti a s<strong>per</strong>imentazioni non regolarmente autorizzate o svolte in<br />

maniera difforme da quanto previsto dalle normative vigenti o da quanto autorizzato dalle autorità<br />

competenti.<br />

Tale <strong>gara</strong>nzia viene prestata nell’ambito <strong>dei</strong> massimali di polizza con un sottolimite di € 1.000.000,00 <strong>per</strong><br />

sinistro/anno assicurativo.<br />

(1) Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all’esecuzione delle s<strong>per</strong>imentazioni cliniche <strong>dei</strong><br />

medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte<br />

integrante dell’assistenza sanitaria.<br />

2. Comitato Etico<br />

A parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, la Società, si obbliga a tenere indenni i<br />

membri del Comitato Etico, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di<br />

legge, a titolo di risarcimento (capitali interessi e spese) <strong>per</strong> i danni involontariamente cagionati a terzi,<br />

escluso l’Assicurato/contraente nell’ambito delle proprie competenze, ed in particolare ai soggetti<br />

sottoposti alla s<strong>per</strong>imentazione, <strong>per</strong> morte e <strong>per</strong> lesioni <strong>per</strong>sonali verificatisi in relazione alla loro attività<br />

svolta secondo le normative vigenti.<br />

Estensione territoriale<br />

La <strong>gara</strong>nzia é valida <strong>per</strong> i protocolli di s<strong>per</strong>imentazione e <strong>per</strong> il loro svolgimento attuato in Italia.<br />

Esclusioni<br />

L’assicurazione non comprende:<br />

8


Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />

q i danni che derivino dalla violazione da parte dell’Assicurato di norme, leggi, regolamenti o disposizioni<br />

tecniche;<br />

q i danni che siano imputabili alla responsabilità degli s<strong>per</strong>imentatori e degli sponsor delle<br />

s<strong>per</strong>imentazioni;<br />

q i danni imputabili a vizio del consenso, esclusivamente qualora il consenso informato sia considerato<br />

non “validamente prestato” ai sensi di legge;<br />

q i danni imputabili ad inidoneità od insufficienza di co<strong>per</strong>ture assicurative.<br />

Questa <strong>gara</strong>nzia é prestata nell’ambito <strong>dei</strong> massimali di polizza con un sottolimite di € 1.000.000,00 <strong>per</strong><br />

sinistro/anno assicurativo.<br />

3. Fecondazione assistita<br />

La <strong>gara</strong>nzia é estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in relazione all’attività di<br />

fecondazione assistita, svolta nel rispetto della vigente legislazione italiana in materia.<br />

Rimane escluso dalla presente <strong>gara</strong>nzia ogni e qualsiasi danno che non sia conseguenza diretta di morte<br />

o lesioni <strong>per</strong>sonali del paziente, nonché le pretese relative alla mancata rispondenza dell’intervento al<br />

risultato desiderato dal paziente.<br />

Art. 8 (Durata del contratto)<br />

Il presente contratto ha durata dalle ore 24:00 del 20.11.2009 o della data diversa che verrà comunicata<br />

dall’Azienda in subordine alla data di aggiudicazione, alle ore 24:00 del 31.12.2012, e non sarà soggetto ad<br />

alcun rinnovo tacito od automatico fatto salvo quanto sotto previsto.<br />

La prima scadenza intermedia è il 31.12.2010.<br />

All’Azienda competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate alla data di scadenza.<br />

E’ comunque facoltà di ciascuna delle parti, rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria<br />

intermedia, mediante raccomandata A.R. inviata all’altra parte almeno 180 giorni prima della data di scadenza<br />

interessata. Inoltre la Società si impegna, su richiesta del Contraente a prorogare l’assicurazione alle<br />

medesime condizioni contrattuali ed economiche, <strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo di mesi sei oltre la scadenza contrattuale, a<br />

fronte di un pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla<br />

data di decorrenza della polizza.<br />

Art. 9 (Efficacia della <strong>gara</strong>nzia)<br />

Preso atto che, la presente polizza, viene contratta dall’Azienda Sanitaria Regionale Molise (A.S.Re.M.) e da<br />

questa, anche in nome e <strong>per</strong> conto delle gestioni liquidatorie delle ex ASL 1 Alto Molise, ASL 2 Pentria ASL 3<br />

Centro Molise e ASL 4 Basso Molise;<br />

Preso atto che, la presente polizza assicurerà la responsabilità civile di tutti coloro i quali vantano e/o<br />

vantavano un rapporto di immedesimazione organica con l’A.S.Re.M. e/o con le ex ASL 1 Alto Molise, ASL 2<br />

Pentria ASL 3 Centro Molise e ASL 4 Basso Molise;<br />

così come previsto al precedente Art. 1 Destinatari dell’assicurazione, si conviene che:<br />

a. limitatamente alla <strong>gara</strong>nzia RCT Art.2.1 e successive specifiche ed integrazioni alla stessa, la presente<br />

polizza è efficace <strong>per</strong> le richieste di risarcimento avanzate <strong>per</strong> la prima volta nei confronti degli Assicurati<br />

durante il <strong>per</strong>iodo di efficacia dell’assicurazione, purché siano conseguenza di eventi accaduti:<br />

1. nell’ASREM dalla data di costituzione di questa, giusta Provvedimento della Giunta Regionale del<br />

Molise n.1867 del 26.12.2005 di cui alla Legge Regionale n.9 del 01.04.2005;<br />

2. nella ex ASL n.1 Alto Molise nel <strong>per</strong>iodo compreso tra il 31.12.2001 e la data di cessazione della<br />

Azienda, giusta Provvedimento della Giunta Regionale del Molise n.1867 del 26.12.2005 di cui alla<br />

Legge Regionale n.9 del 01.04.2005;<br />

3. nella ex ASL n.2 Pentria nel <strong>per</strong>iodo compreso tra il 31.01.1999 e la data di cessazione della Azienda,<br />

giusta Provvedimento della Giunta Regionale del Molise n.1867 del 26.12.2005 di cui alla Legge<br />

Regionale n.9 del 01.04.2005;<br />

4. nella ex ASL n.3 Centro Molise nel <strong>per</strong>iodo compreso tra il 30.09.1998 e la data cessazione della<br />

Azienda giusta Provvedimento della Giunta Regionale del Molise n.1867 del 26.12.2005 di cui alla<br />

Legge Regionale n.9 del 01.04.2005;<br />

9


Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />

5. nella ex ASL n.4 Basso Molise nel <strong>per</strong>iodo compreso tra il 31.12.1999 e la data cessazione della<br />

Azienda giusta Provvedimento della Giunta Regionale del Molise n.1867 del 26.12.2005 di cui alla<br />

Legge Regionale n.9 del 01.04.2005;<br />

b. relativamente alla <strong>gara</strong>nzia RCO Art.2.2. e successive specifiche ed integrazioni alla stessa, la presente<br />

polizza è efficace <strong>per</strong> i danni sofferti prima e durante il <strong>per</strong>iodo di efficacia dell’assicurazione dai prestatori<br />

di lavoro ma comunque:<br />

a. nell’ ASREM, dalla data di costituzione questa giusta Provvedimento della Giunta Regionale del Molise<br />

n.1867 del 26.12.2005 di cui alla Legge Regionale n.9 del 01.04.2005;<br />

b. nella ex ASL n.1 Alto Molise, nel <strong>per</strong>iodo compreso tra il 31.12.2001 e la data di cessazione della<br />

Azienda, giusta Provvedimento della Giunta Regionale del Molise n.1867 del 26.12.2005 di cui alla<br />

Legge Regionale n.9 del 01.04.2005;<br />

c. nella ex ASL n.2 Pentria, nel <strong>per</strong>iodo compreso tra il 31.01.1999 e la data di cessazione della<br />

Azienda, giusta Provvedimento della Giunta Regionale del Molise n.1867 del 26.12.2005 di cui alla<br />

Legge Regionale n.9 del 01.04.2005;<br />

d. nella ex ASL n.3 Centro Molise, nel <strong>per</strong>iodo compreso tra il 30.09.1998 e la data cessazione della<br />

Azienda giusta Provvedimento della Giunta Regionale del Molise n.1867 del 26.12.2005 di cui alla<br />

Legge Regionale n.9 del 01.04.2005;<br />

e. nella ex ASL n.4 Basso Molise, nel <strong>per</strong>iodo compreso tra il 31.12.1999 e la data cessazione della<br />

Azienda giusta Provvedimento della Giunta Regionale del Molise n.1867 del 26.12.2005 di cui alla<br />

Legge Regionale n.9 del 01.04.2005;<br />

c. l’efficacia della <strong>gara</strong>nzia RCO, relativamente ai danni sofferti durante il <strong>per</strong>iodo di efficacia<br />

dell’assicurazione di cui al precedente comma b.1., non cesserà al termine del <strong>per</strong>iodo di assicurazione<br />

mantenendo valida la sua efficacia entro i termini sanciti dalla Legge.<br />

Ciò premesso, la co<strong>per</strong>tura non comprende le richieste di risarcimento note al Contraente alla data di effetto<br />

del contratto.<br />

Art. 10 (Estensione territoriale al fine della validità delle <strong>gara</strong>nzie)<br />

a) La <strong>gara</strong>nzia “RCT” vale <strong>per</strong> danni che avvengono in tutto il mondo <strong>per</strong> i quali siano presentate richieste di<br />

risarcimento in tutto il mondo, con l’esclusione di U.S.A. e Canada.<br />

b) La <strong>gara</strong>nzia “RCO” vale <strong>per</strong> i sinistri che avvengono nel mondo intero <strong>per</strong> i quali sia presentata una<br />

richiesta di risarcimento in Italia.<br />

Art. 11 (a- Procedure <strong>per</strong> la gestione <strong>dei</strong> sinistri, b- Osservazione del bilancio tecnico,<br />

c- Gestione delle vertenze)<br />

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione <strong>dei</strong> sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni,<br />

nonché nella sezione sulla Procedura <strong>per</strong> la Gestione <strong>dei</strong> Sinistri, allegata al presente schema di polizza e che<br />

si intende parte integrante dello stesso <strong>per</strong>tanto convenuta ed accettata dalle parti :<br />

a-1) Adempimenti a carico della Società<br />

1. La Società dovrà disporre di una struttura preposta all’accertamento, gestione e liquidazione <strong>dei</strong> sinistri<br />

e di specialisti (professionisti, medici specialisti e studi <strong>per</strong>itali delle aree interessate);<br />

2. La struttura preposta di cui al punto precedente dovrà essere dotata del potere di definire a priori<br />

responsabilità e cause degli eventi dannosi, esprimere giudizi tecnici, effettuare le stime, provvedere<br />

alla liquidazione <strong>dei</strong> danni previa acquisizione di quietanza liberatoria dai soggetti danneggiati e<br />

designare ove occorre legali ai sensi dell’art. 11-b;<br />

10


Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />

3. La Società dovrà informare l’Azienda in merito alla struttura organizzativa preposta all’accertamento,<br />

gestione e liquidazione <strong>dei</strong> sinistri che la riguardano;<br />

4. Pagamento del danno entro un termine, da precisarsi, dalla ricezione dell’atto di quietanza sottoscritto<br />

del terzo danneggiato.<br />

a-2) La Società dovrà redigere e inviare all’Azienda con cadenza trimestrale la statistica <strong>dei</strong> sinistri<br />

verificatisi e ad essa denunciati in tale <strong>per</strong>iodo e di quelli verificatisi antecedentemente e non ancora<br />

definiti, nella quale dovranno comunque essere contenute le seguenti informazioni:<br />

· Nr. del sinistro<br />

· Data e luogo dell’accadimento<br />

· Data della richiesta di risarcimento<br />

· Data dell’a<strong>per</strong>tura del sinistro<br />

· Cognome, nome o ragione sociale del danneggiato<br />

· Ammontare del danno richiesto<br />

· Importo liquidato e/o riservato e/o stimato<br />

· Contenzioso (si/no)<br />

· Rivalsa / Franchigia<br />

· Stato della pratica<br />

L’inosservanza di questi impegni alle scadenze convenute costituirà inadempienza contrattuale.<br />

a-3) Adempimenti a carico dell’Azienda<br />

1. I sinistri devono essere denunciati alla Società <strong>per</strong> iscritto entro il termine di 30 (trenta) giorni dal<br />

ricevimento di comunicazione scritta relativa a richieste di risarcimento, <strong>per</strong> il tramite del broker di cui al<br />

successivo art. 15;<br />

2. La denuncia di cui al punto precedente conterrà la data ed il luogo in cui si è verificato l’evento cui il reclamo<br />

scritto si riferisce, una sua descrizione circostanziata oltre a riferimenti testimoniali e, in genere, indicazioni<br />

che ne consentano una ricostruzione più ampia possibile.<br />

3. Al fine di conseguire una gestione <strong>dei</strong> sinistri efficace, tempestiva ed omogenea su tutto il territorio di<br />

competenza, l’Azienda emanerà un apposito regolamento o<strong>per</strong>ativo i cui contenuti, coerenti con i principi e<br />

le disposizioni del presente articolo, verranno definiti in accordo con la Società.<br />

4. L’Azienda, allo scopo di porre le strutture interessate in condizione di conoscere le disposizioni che<br />

disciplinano il procedimento di accertamento, gestione e di liquidazione <strong>dei</strong> danni, provvederà a fornire alle<br />

stesse ampia informativa sia del regolamento, sia di ogni altra notizia e adempimento a ciò finalizzato.<br />

Le attività di accertamento e gestione, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, <strong>dei</strong> sinistri di cui al presente<br />

articolo, saranno concertate da parte della Società con l’Azienda nell’ambito del Comitato di Valutazione <strong>dei</strong><br />

Sinistri.<br />

b) Adempimenti in caso di vertenze legali<br />

Il Contraente - In caso di <strong>per</strong>venimento di un atto di citazione esamina con la Società l’opportunità di evitare<br />

e/o coltivare il contenzioso. All’incardinarsi del contenzioso, dopo averne condiviso l’opportunità con la Società,<br />

11


Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />

provvede al rilascio del mandato alla lite in favore del legale designato dalla Società tra quelli precedentemente<br />

concordati tra Società e Contraente stessa.<br />

E’ fatta salva tuttavia la facoltà, di costituirsi in proprio nella vertenza a proprie spese, riservandosi la<br />

successiva chiamata in <strong>gara</strong>nzia della Società.<br />

La Società – La Società assume a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale<br />

che giudiziale, sia civile che penale od amministrativa, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti allo stesso,<br />

designando ove occorra legali e\o tecnici, e\o medici individuati di concerto con l’ente assicurato, fino a quando<br />

ne ha interesse al momento della completa tacitazione del danneggiato.<br />

All’incardinarsi del giudizio, provvede alla costituzione <strong>per</strong> conto dell’Azienda convenuta a mezzo di uno <strong>dei</strong><br />

predetti legali. Nel prosieguo processuale, <strong>per</strong> mezzo del legale costituito, intrattiene <strong>per</strong>iodicamente il Broker e<br />

la contraente sugli sviluppi della vertenza, fornendo copia della documentazione processuale più rilevante<br />

(comparsa di costituzione, verbali di causa, CTU, memorie etc.) e valutando con essi ogni più utile iniziativa di<br />

definizione anticipata sopravveniente in corso di causa.<br />

Il Broker - Assiste la Contraente e la Società in ogni fase della vertenza.<br />

Sono a carico della Società le spese sostenute <strong>per</strong> resistere all'azione promossa contro assicurato, entro il<br />

limite stabilito dall'art. 1917 Cod. Civ.<br />

La Società non riconosce spese incontrate dalla Azienda <strong>per</strong> legali o tecnici che non siano da essa designati e<br />

non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.<br />

Art. 12 (Costituzione e calcolo del premio)<br />

Il premio di polizza, <strong>per</strong> tutta la sua durata e nei termini previsti al successivo Art.13, è costituito da un premio<br />

annuo in acconto da pagare in forma anticipata, determinato moltiplicando il tasso pro-mille convenuto in sede<br />

di <strong>gara</strong> <strong>per</strong> l’ammontare delle retribuzioni lorde erogate nel <strong>per</strong>iodo annuo di assicurazione, indicate nella<br />

scheda d’offerta; limitatamente al primo <strong>per</strong>iodo di assicurazione, che decorre dalle ore 24 del 20 novembre<br />

2009 e termina alle ore 24 del 31.12.2010, il premio in acconto sarà determinato considerando la somma delle<br />

retribuzioni annue preventivate con le retribuzioni presunte erogate nel <strong>per</strong>iodo 20.11.2009 – 31.12.2009 pari,<br />

complessivamente, ad Euro 144.000.000,00. Al solo fine di determinare il premio di assicurazione delle<br />

<strong>gara</strong>nzie RCT ed RCO di cui all’art.9 lett. a) 2. 3. 4. e 5, e lett.b) 2. 3. 4. e 5 riconducibili agli attuali Distretti<br />

insistenti su ciascuna delle ex AASSLL n.1 Alto Molise, n.2 Pentria, n.3 Centro Molise e n.4 4 Basso Molise, si<br />

terrà conto delle retribuzioni lorde erogate in favore del <strong>per</strong>sonale o<strong>per</strong>ante nel territorio di ciascun distretto;<br />

relativamente al premio di assicurazione delle <strong>gara</strong>nzie RCT ed RCO di cui all’art.9 lett. a) 1. e lett.b) 1. di<br />

competenza dell’A.S.Re.M. si terrà conto del preventivo retribuzioni lorde erogate in forma aggregata.<br />

Ciascun premio di assicurazione, utilizzando l’apposita scheda d’offerta unita al presente schema di polizza,<br />

sarà così determinato :<br />

· Preventivo delle retribuzioni lorde erogate <strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo di assicurazione (in funzione della ASL di<br />

competenza): 130.000,000,00<br />

· Aliquota netta convenuta (in funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale):…..,…%°<br />

· Premio netto annuo:€.<br />

· Aliquota imponibile convenuta (in funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale):…..,…%°<br />

· Premio imponibile annuo:€.<br />

Al termine del <strong>per</strong>iodo di assicurazione si provvederà ad effettuare la regolazione premio che potrà essere<br />

attiva, passiva o nulla. Questa verrà calcolata sui rispettivi dati consuntivi, in particolare le retribuzioni lorde<br />

effettivamente erogate, e sulla medesima aliquota imponibile convenuta utilizzata <strong>per</strong> il calcolo del premio in<br />

acconto.<br />

L’Azienda, ai fini della regolazione del premio del <strong>per</strong>iodo di assicurazione, fornirà alla Società entro i 90<br />

(novanta) giorni successivi alla scadenza del <strong>per</strong>iodo assicurativo l’ammontare delle retribuzioni riferite a tale<br />

<strong>per</strong>iodo.<br />

12


Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />

Qualora l’Azienda abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte e/o incomplete la Società riconoscerà<br />

comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non<br />

<strong>per</strong>cepita.<br />

E’ escluso dalla costituzione del premio, e quindi non influirà nella fase di aggiudicazione della presente<br />

polizza, il premio che ciascun soggetto rientrante nelle categorie di cui all’art.18 lett. b)1, b)2 e b3), verserà a<br />

titolo di sottoscrizione ed acquisto dell’estensione della <strong>gara</strong>nzia di rinuncia alla rivalsa <strong>per</strong> colpa grave salvo il<br />

caso di dolo di cui al successivo art.18 d.7)<br />

Art. 13 (Pagamento del premio – termini di rispetto)<br />

L’Azienda pagherà alla Direzione della Società, <strong>per</strong> il tramite del broker di cui al successivo art.15:<br />

a) entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva del presente contratto, la prima rata di premio;<br />

b) entro 100 giorni successivi alla presentazione delle appendici di regolazione del premio l’eventuale<br />

conguaglio di cui al precedente art. 12.<br />

c) entro 100 giorni dalla scadenza di ogni annualità, le rate di premio successive alla prima.<br />

d) entro 60 (sessanta) giorni gli eventuali recu<strong>per</strong>i delle franchigie liquidate dalla Società ai sensi del<br />

successivo art. 17.<br />

Trascorsi infruttuosamente i termini sopra indicati ai punti a), b) e c) l’assicurazione resta sospesa e riprende la<br />

sua efficacia dalle ore 24,00 del giorno di emissione del mandato di pagamento del premio, ferme restando le<br />

scadenze contrattuali convenute.<br />

Il pagamento del premio effettuato nei confronti del Broker ha effetto liberatorio <strong>per</strong> il Contraente/Assicurato.<br />

Art. 14 (Facoltà di recesso)<br />

Avvenuto un sinistro e sino al 60° (sessantesimo) giorno dalla definizione dello stesso ciascuna delle parti<br />

potrà recedere dal contratto previa comunicazione all’altra mediante lettera raccomandata A.R.<br />

In tale caso la <strong>gara</strong>nzia prestata avrà valore <strong>per</strong> ulteriori 120 (centoventi) giorni dal ricevimento dell’avviso di<br />

recesso e, dopo tale <strong>per</strong>iodo, la Società rimborserà all’Azienda il rateo di premio non consumato escluse le<br />

imposte.<br />

Art. 15 (Gestione del contratto)<br />

L'Azienda Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio all’Assidea & Delta Srl, Sede di Isernia<br />

in qualità di Broker di Assicurazione dell’Azienda Contraente.<br />

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla suddetta società, iscritta alla sez.B del Registro degli<br />

intermediatori <strong>assicurativi</strong> al n. B 00101964, il ruolo di cui al D.Lgs 209/2005 relativamente alla collaborazione<br />

e l’assistenza della presente polizza, <strong>per</strong> tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi,<br />

riforme o sostituzioni.<br />

L'Azienda Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni, i rapporti<br />

amministrativi ed il versamento <strong>dei</strong> premi inerenti l'esecuzione del contratto devono trasmettersi dall'una<br />

all'altra parte <strong>per</strong> tramite il suddetto Broker.<br />

Art. 16 (Riferimento alle norme di legge – Foro competente)<br />

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dal codice<br />

civile.<br />

Per le controversie riguardanti l’applicazione del presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del<br />

luogo ove ha sede l’Azienda.<br />

Art. 17 (Franchigia in aggregato e sua gestione)<br />

13


Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />

Il presente contratto è soggetto ad una franchigia aggregata (vedasi definizione) <strong>per</strong> <strong>per</strong>iodo annuale<br />

assicurativo di Euro 1.000.000,00<br />

Tale franchigia deve intendersi quale massimo importo di deduzione che in caso di uno o più sinistri nell’arco<br />

dell’intero <strong>per</strong>iodo annuale assicurativo resterà a carico dell’Azienda.<br />

In caso di sinistro indennizzabile a termini delle condizioni di polizza, la Società provvederà all’integrale<br />

liquidazione del danno a favore dell’avente diritto recu<strong>per</strong>ando poi successivamente con cadenza trimestrale,<br />

le somme a carico dell’Azienda a titolo della suddetta franchigia. La società redigerà regolare rendiconto<br />

dettagliato che riporti quanto dovuto a titolo franchigie, obbligatoriamente accompagnato dal documento<br />

inerente la Statistica Sinistri prevista all’art.11.a -2.<br />

L’Assicurato dovrà rimborsare gli importi anticipati dalla Società entro 60 giorni dalla richiesta.<br />

Una volta erosa tutta la franchigia la liquidazione <strong>dei</strong> sinistri rimarrà ad esclusivo carico della Società.<br />

Per il <strong>per</strong>iodo assicurativo alla firma, la cui durata è su<strong>per</strong>iore all’annualità, l’importo della franchigia aggregata<br />

è calcolato in proporzione alla durata del <strong>per</strong>iodo. Parimenti, in caso di proroga temporanea della durata di<br />

questo contratto <strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo inferiore all’anno intero, l’importo della franchigia aggregata sarà calcolato in<br />

proporzione alla durata della proroga, con applicazione delle modalità che precedono.<br />

La facoltà di recesso disciplinata dall’articolo 14 è valevole anche in caso di sinistro che interessi la franchigia<br />

aggregata.<br />

Art. 18 (Responsabilità civile <strong>per</strong>sonale)<br />

Per le richieste di risarcimento di cui al precedente art.9 e conseguenti alle attività svolte <strong>per</strong> conto della<br />

Azienda:<br />

a) la co<strong>per</strong>tura assicurativa si intende estesa alla responsabilità civile <strong>per</strong>sonale <strong>dei</strong> soggetti a rapporto<br />

convenzionale con l’Azienda stessa ai sensi dell’art. 48 della Legge n. 833/1978, <strong>per</strong> i quali gli AA. CC.<br />

NN. prevedono la co<strong>per</strong>tura assicurativa <strong>per</strong> i corrispondenti rapporti di impiego/<strong>servizi</strong>o;<br />

b) la co<strong>per</strong>tura assicurativa è inoltre estesa alla responsabilità civile <strong>per</strong>sonale:<br />

b.1) <strong>dei</strong> dipendenti appartenenti all'area “dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa”,<br />

e dell’Area “dirigenza medica e veterinaria” anche in occasione dello svolgimento di libera<br />

professione intramuraria nonché in comando <strong>per</strong> conto dell'Azienda presso le sedi della Azienda<br />

e/o presso altre sedi autorizzate e/o convenzionate e/o altre A.O. /A.S.L. ;<br />

b.2) <strong>dei</strong> dipendenti non dirigenti di cui al Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale<br />

categoria D;<br />

b.3) degli iscritti a Scuole di specializzazione titolari del “Contratto di Formazione Specialistica”;<br />

b.4) di altri soggetti che a qualunque altro titolo (es. volontari, anche medici, ed Associazioni di<br />

volontariato, L.S.U., assegnisti, borsisti, tirocinanti, studenti, medici liberi professionisti,<br />

<strong>per</strong>sonale universitario convenzionato, ecc.) svolgano attività in favore dell'Azienda;<br />

b.5) <strong>dei</strong> soggetti componenti il Comitato Etico Indipendente dell’Azienda, stabilmente costituito<br />

presso la Direzione Sanitaria Aziendale, <strong>per</strong> le eventuali conseguenze derivanti dalle funzioni<br />

istituzionali svolte <strong>per</strong> conto dello stesso Comitato.<br />

c) Relativamente alle estensioni di cui alle lettere a) e b), si conviene che:<br />

c.1) l’Azienda non è considerata terza, mentre sono terzi tutti i soggetti di cui alle precedenti lettere a)<br />

e b) così come gli stessi tra loro;<br />

c.2) la co<strong>per</strong>tura assicurativa è prestata <strong>per</strong> il valore massimale previsto dal precedente art. 5;<br />

relativamente ai soggetti di cui alla lettera a) del presente articolo, <strong>per</strong> i quali gli AA. CC. NN.<br />

prevedono la misura del massimale, la co<strong>per</strong>tura assicurativa è prestata <strong>per</strong> tali massimali.<br />

c.3) In caso di sinistro, gli Assicuratori, mallevando l’Azienda di quanto debba pagare a terzi, sono<br />

surrogati, ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei diritti di rivalsa spettanti al Contraente nei confronti <strong>dei</strong><br />

terzi in generale, così come nei confronti di ogni soggetto o <strong>per</strong>sona, dipendente o non<br />

dipendente, che collabori nello svolgimento delle attività esercitate dal Contraente e indicate in<br />

questa polizza e che abbiano causato il danno solo <strong>per</strong> il fatto commesso con dolo o colpa<br />

grave.<br />

d) Gli assicuratori rinunciano al predetto diritto di surrogazione, salvo il caso di dolo e, sempreché, il<br />

Contraente stesso non eserciti la rivalsa, nei confronti <strong>dei</strong> soggetti di seguito elencati:<br />

d.1) I componenti del Comitato Etico, <strong>per</strong> le attività svolte in questa loro qualità;<br />

d.2) Associazioni, patronati ed enti in genere senza scopi di lucro, che possano collaborare con<br />

l’Assicurato <strong>per</strong> le attività indicate in questa polizza;<br />

14


Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />

d.3) Altre categorie di <strong>per</strong>sonale non dipendente dal Contraente, nei confronti delle quali sussista <strong>per</strong><br />

legge l’obbligo della co<strong>per</strong>tura assicurativa con oneri a carico del Contraente;<br />

d.4) Soggetti diversamente abili, inseriti temporaneamente nella struttura <strong>per</strong> finalità di recu<strong>per</strong>o;<br />

d.5) Persone assistite nell’ambito <strong>dei</strong> programmi di inserimento educativo, socializzante, riabilitativo,<br />

terapeutico;<br />

d.6) Minori in affidamento o comunque posti dalla Magistratura competente sotto la tutela o la<br />

Sorveglianza dell’Assicurato;<br />

d.7) I dipendenti di cui alle precedente lettera b)1, appartenenti all'area della “dirigenza medica e<br />

veterinaria” e della “dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa”, quelli di cui alla<br />

lettera b)2 quali dipendenti non dirigenti di cui al Comparto del Personale del Servizio Sanitario<br />

Nazionale categoria D, i medici specializzandi di cui alla lettera b)3, anche in occasione dello<br />

svolgimento di libera professione intramuraria presso le sedi della Azienda e/o presso altre sedi<br />

autorizzate e/o convenzionate, i Medici a Rapporto di Convenzione, ove previsto dagli Accordi<br />

Nazionali e/o Regionali; <strong>per</strong> tutte le categorie citate nel presente paragrafo d.7), l’efficacia della<br />

<strong>gara</strong>nzia sarà subordinata al pagamento da parte di ciascun assicurato della stessa mediante<br />

trattenuta procapite mensile, entro i limiti sanciti dai CC.NN.LL..<br />

La presente estensione è o<strong>per</strong>ante nei limiti ed in base alle norme contrattuali previste dalla polizza di<br />

cui forma parte integrante.<br />

Si conviene tra le parti che la presente estensione è prestata senza l’applicazione di alcuna franchigia.<br />

Entro 120 giorni dall’inizio di validità del presente contratto la Contraente fornirà alla Società l’elenco<br />

nominativo <strong>dei</strong> soggetti che avranno comunicato la volontà di assicurarsi con decorrenza dalla data di<br />

efficacia della polizza;<br />

Il Contraente provvederà al pagamento del premio dovuto <strong>per</strong> conto <strong>dei</strong> singoli assicurati entro 60<br />

giorni dal ricevimento del documento di conteggio del premio stesso da parte della Società.<br />

Per quanto riguarda tutte le eventuali nuove adesioni effettuate in corso d’anno, anche se dovute ad<br />

assunzioni di dipendenti appartenenti a queste categorie ed avvenute in corso di contratto, si conviene<br />

che, la co<strong>per</strong>tura avrà decorrenza dalla data di inclusione, o nel caso, di assunzione.<br />

I nominativi degli assicurati aderenti alla presente estensione di <strong>gara</strong>nzia che cesseranno il rapporto di<br />

lavoro con il Contraente in corso di polizza verranno di volta in volta comunicati dalla contraente stessa<br />

alla Società ai fini dell’esclusione dal conteggio del premio <strong>per</strong> l’annualità assicurativa in corso, fino alla<br />

data di cessazione del rapporto.<br />

Alla fine di ogni <strong>per</strong>iodo annuo di assicurazione la Società provvederà ad emettere apposita appendice<br />

<strong>per</strong> chiedere il versamento <strong>dei</strong> premi relativi alle nuove inclusioni avvenute in corso d’anno che<br />

verranno calcolate conteggiando prorata temporis, con cadenza mensile, il premio finito annuo <strong>per</strong> ogni<br />

assicurato.<br />

La presente estensione è stipulata dall’Azienda ex art. 1891 del codice civile <strong>per</strong> conto degli assicurati.<br />

Art. 19 (Coassicurazione e Delega)<br />

In funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale l’assicurazione è eventualmente ripartita in quote di<br />

partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:<br />

Società Ruolo Quota di partecipazione<br />

1. Coassicuratrice Delegataria<br />

2. Coassicuratrice<br />

2+n. Coassicuratrice<br />

In tal caso:<br />

a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, anche <strong>per</strong> il<br />

tramite del broker di cui al precedente art. 15, <strong>per</strong> mezzo della Società all’uopo designata quale<br />

Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione, anche sostanziale, s’intende inoltrata e ricevuta<br />

dalla Delegataria prescelta in nome e <strong>per</strong> conto di tutte le Coassicuratrici, compreso in caso di sinistro ogni<br />

comunicazione relativa alla interruzione della prescrizione che, inviata alla Delegataria, avrà pieno ed<br />

integrale effetto ai sensi di legge anche nei confronti delle Società coassicuratrici senza necessità di<br />

ulteriori comunicazioni.<br />

15


Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />

b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell’intero indennizzo nei confronti dell’assicurato,<br />

salva la rivalsa nei confronti delle altre coassicuratrici <strong>per</strong> la rispettiva quota di partecipazione.<br />

c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna<br />

Coassicuratrice solo dopo la firma dell’atto relativo.<br />

d) La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici <strong>per</strong> l’esazione <strong>dei</strong> premi o di importi comunque dovuti<br />

dall’Azienda in dipendenza del contratto, contro rilascio <strong>dei</strong> relativi atti di quietanza.<br />

e) La Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie<br />

rilasciate in loro nome.<br />

Art. 20 Imposte<br />

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli<br />

accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il<br />

pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.<br />

Art. 21 Altre assicurazioni<br />

Il Contraente e l’Assicurato sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società dell’esistenza o della<br />

successiva stipulazione di altre assicurazioni <strong>per</strong> lo stesso rischio.<br />

In caso di sinistro, l’Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori ai sensi dell’art. 1910 del<br />

codice civile.<br />

L’AZIENDA<br />

______________________<br />

LA SOCIETA’<br />

______________________<br />

Agli effetti dell’ art. 1341 del codice civile la Società e l’Azienda dichiarano di approvare espressamente le<br />

seguenti clausole contrattuali:<br />

· Art. 8 (Durata del contratto)<br />

· Art. 9 (Efficacia della <strong>gara</strong>nzia)<br />

· Art. 11 (Procedure <strong>per</strong> la gestione <strong>dei</strong> sinistri, Osservazione del bilancio tecnico, Gestione delle vertenze)<br />

· Art. 12 (Costituzione del premio)<br />

· Art. 13 (Pagamento del premio – termini di rispetto)<br />

· Art. 14 (Facoltà di recesso)<br />

· Art. 15 (Gestione del Contratto)<br />

· Art. 18 (Responsabilità Civile Personale)<br />

L’AZIENDA<br />

______________________<br />

LA SOCIETA’<br />

______________________<br />

16


Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />

17


Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />

Allegato al “Capitolato di Polizza – Allegato 2”<br />

PROCEDURA PER LA GESTIONE- DEI SINISTRI RCT/O<br />

1. Premessa<br />

Ferme restando tutte le condizioni contrattuali cui si rimanda integralmente e che si intendono assunte a<br />

premessa, principale finalità della presente procedura è quella di giungere nel più breve tempo possibile alla<br />

corretta liquidazione del danno, attraverso forme di cogestione con la Società Assicuratrice ed, anche, <strong>per</strong> il<br />

tramite di ausiliari collegati od indipendenti.<br />

La presente procedura si applica a tutti i sinistri, sia che essi rientrino totalmente nella franchigia di polizza, sia<br />

che eccedano tale valore ed anche <strong>per</strong> quanto riguarda gli interessi concorrenti od esclusivi del Contraente<br />

stesso.<br />

2. Denuncia del Sinistro<br />

Il contraente, e più nel dettaglio l’Ufficio a cui compete la gestione <strong>dei</strong> sinistri nell'Azienda, in caso di<br />

ricevimento del “sinistro” (così come definito in polizza), trasmette regolare denuncia al Broker incaricato<br />

entro il termine previsto dal contratto (30 giorni) che, a sua volta, ne invia copia all ' Ufficio Sinistri della Società<br />

Assicuratrice.<br />

Tutte le comunicazioni tra le parti contraenti devono essere effettuate tramite il Broker.<br />

3. Adempimenti dell'Azienda verso il danneggiato<br />

L'Azienda, a sua volta, informa il danneggiato che la denuncia è stata regolarmente inoltrata richiedendo<br />

contestualmente allo stesso il consenso al trattamento <strong>dei</strong> dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03.<br />

4. Adempimenti della Società Assicuratrice.<br />

Successivamente all’atto di a<strong>per</strong>tura del sinistro la Società provvederà, entro 10 giorni, a comunicare al Broker<br />

la presa in carica dello stesso, il numero della pratica e la documentazione necessaria <strong>per</strong> l'istruzione,<br />

attribuendo, altresì, una riserva di massima (quantificazione dell'importo massimo liquidabile <strong>per</strong> tipologia di<br />

sinistro) al sinistro.<br />

Le comunicazioni dell'Assicuratore all'Azienda verranno effettuate tramite Broker.<br />

La Società si impegna, inoltre, a partecipare attivamente al Comitato di Valutazione <strong>dei</strong> Sinistri di cui la<br />

contraente si avvale al fine di realizzare la collaborazione <strong>per</strong> la gestione e liquidazione <strong>dei</strong> sinistri.<br />

La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di in o<strong>per</strong>atività della <strong>gara</strong>nzia tempestivamente e<br />

comunque non oltre 90 giorni dalla denuncia del sinistro.<br />

Tale termine deve considerarsi <strong>per</strong>entorio ed, una volta decorso, il sinistro si intende assunto in <strong>gara</strong>nzia dalla<br />

Società a tutti gli effetti.<br />

5. Documentazione<br />

Dopo l'acquisizione del consenso da parte dell'interessato, l'Azienda potrà trasmetterà al Broker la relazione<br />

riassuntiva con la documentazione raccolta <strong>per</strong> l'istruttoria e l’eventuale Relazione Tecnica redatta dal<br />

dipartimento di Medicina Legale.<br />

La suddetta documentazione sarà conseguentemente trasmessa all’Assicuratore.<br />

6. Richiesta di documentazione dell’Assicuratore (e/o del Loss adjuster) al danneggiato<br />

L'Assicuratore inoltra una richiesta di documentazione anche al danneggiato (tramite l'avvocato qualora il<br />

danneggiato abbia conferito mandato ad un legale <strong>per</strong> la richiesta di risarcimento), inviandone copia <strong>per</strong><br />

conoscenza anche al Broker.<br />

7. Modalità di gestione delle richieste di risarcimento<br />

Allorquando le parti contraenti avranno acquisito la documentazione istruttoria propedeutica alla gestione<br />

della vertenza si intraprenderà l’esame e la valutazione all'interno del Comitato di valutazione <strong>dei</strong> sinistri.<br />

Entro i limiti della franchigia aggregata prevista in polizza, la Contraente ha la facoltà di intrattenere<br />

direttamente, tramite professionisti abilitati ai sensi di legge, la corrispondenza e le trattative con la<br />

controparte, sulla base degli accordi intervenuti con la Società stessa, <strong>per</strong> addivenire alla definizione del<br />

sinistro.<br />

La definizione delle richieste risarcitorie in franchigia viene subordinata a decisione aziendale che verrà<br />

comunque comunicata all'Assicuratore tramite il Broker.<br />

18


Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />

8. Liquidazione, pagamento e rimborso<br />

Nell’ambito degli importi rientranti nella franchigia in aggregato, qualora si <strong>per</strong>venga ad una proposta di<br />

transazione definitiva condivisa dall'Azienda, l'Assicuratore prima di procedere alla liquidazione richiederà<br />

all'Azienda tramite il Broker formale autorizzazione scritta alla liquidazione del danno nella misura definita.<br />

L'assicuratore procederà alla liquidazione del danno inviando l'atto di quietanza direttamente alla controparte,<br />

dandone comunicazione, in copia, al Broker ed all'Azienda. L'assicuratore dovrà procedere al pagamento<br />

entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione sottoscritta dall’interessato. Gli importi richiesti verranno<br />

rimborsati dalla Contraente alla Società entro novanta giorni dalla data di presentazione della nota<br />

riepilogativa.<br />

9. Comitato Valutazione <strong>dei</strong> sinistri (Comitato)<br />

Il contraente, di comune accordo con la Società Assicuratrice, si avvale del Comitato di Valutazione <strong>dei</strong> sinistri<br />

<strong>per</strong> la specifica tematica del monitoraggio e della gestione <strong>dei</strong> sinistri. E’, quindi, interessato a valutare la<br />

fondatezza delle richieste di risarcimento, esprime parere sugli importi posti a riserva ed a rappresentare le<br />

eventuali tesi difensive. I componenti del Comitato sono rappresentativi delle seguenti aree interne ed esterne<br />

all’Azienda:<br />

Broker;<br />

- Ufficio interno preposto alla gestione <strong>dei</strong> Sinistri;<br />

- Direzione Sanitaria;<br />

- Medicina Legale,<br />

- Ufficio Legale,<br />

- Società di Assicurazione,<br />

- Legali incaricati nelle procedure giudiziali convenuti di volta in volta in virtù <strong>dei</strong> sinistri in esame;<br />

I nominativi <strong>dei</strong> componenti sono deliberati dall’Azienda e, se ritenuto necessario, potrà essere prevista<br />

un integrazione con altre professionalità <strong>per</strong> affrontare i casi specifici.<br />

Il Comitato di Valutazione con cadenza <strong>per</strong>iodica, fissata di volta in volta, salvi i casi di particolare<br />

necessità, valuta congiuntamente:<br />

- la situazione sullo stato delle pratiche a<strong>per</strong>te;<br />

- l'aggiornamento degli importi riservati;<br />

- le proposte di gestione della vertenza, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, indicando anche il<br />

massimo ammontare dell’offerta formulabile;<br />

- le proposte di offerte alla controparte;<br />

- le eventuali problematiche emerse al fine di individuare le possibili soluzioni.<br />

Il Comitato potrà avvalersi della collaborazione di altre strutture aziendali in base alle necessità/argomenti<br />

trattati.<br />

Il coordinamento del Comitato Valutazione Sinistri sarà in capo al Responsabile indicato dal Broker aziendale<br />

che avrà, comunque, cura e responsabilità di implementare il monitoraggio sull’andamento <strong>dei</strong> sinistri,<br />

congiuntamente tra l'Assicuratore, l'Azienda ed il Broker stesso.<br />

A tal fine, la Società si impegna a creare e mantenere, apportando i necessari aggiornamenti, una banca dati<br />

sinistri relativa a tutte le posizioni di sinistro denunciate e ciò sino alla definizione dell’ultimo sinistro ancora<br />

pendente, anche dopo la cessazione dell’assicurazione stessa.<br />

La Società si impegna, altresì, a <strong>gara</strong>ntire la propria presenza a <strong>per</strong>iodiche riunioni del Comitato anche<br />

successivamente alla data di scadenza del contratto di riferimento, al fine di continuare continuità al lavoro <strong>per</strong><br />

quei sinistri che alla scadenza non abbiano trovato una compiuta definizione.<br />

Tale partecipazione avrà luogo fino a quando non verranno definiti tutti i sinistri <strong>per</strong> i quali l’Assicurato riterrà<br />

necessario il confronto congiunto con la Società.<br />

Resta fermo che la Società Assicuratrice non potrà impegnare la Contraente ad alcun pagamento senza il<br />

consenso di quest’ultima od a pagamenti <strong>per</strong> somme eccedenti quelle approvate dalla Contraente stessa.<br />

10 .Bordearaux <strong>dei</strong> SINISTRI<br />

La Società si impegna, inoltre, a predisporre bordearaux trimestrali da trasmettersi all’Azienda <strong>per</strong> il tramite<br />

del Broker, contenenti a titolo esemplificativo quanto segue:<br />

- Anagrafica: Dati della controparte;<br />

- Date: Accadimento, denuncia del sinistro, definizione;<br />

- Descrizione: tipologia, specialità, presidio;<br />

- Importo: Entità della richiesta, preventivo iniziale, ammontare della franchigia impegnata, ammontare<br />

richiesto, erosione del massimale aggregato <strong>per</strong> la franchigia;<br />

19


Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />

- Stato del sinistro: a<strong>per</strong>to, pendente in sede civile e/o penale, chiuso senza seguito, definito in attesa di<br />

pagamento, chiuso con avvenuto pagamento.<br />

11. Procedimenti civili ed incarico ai legali<br />

In caso di vertenza giudiziaria, l'Azienda contraente, dopo averne condiviso l’opportunità con la Società,<br />

invierà copia dell’atto introduttivo del giudizio al Broker e l'assicuratore nel termine massimo di 10 giorni dal<br />

ricevimento procederà alla nomina del legale nell’ambito dell’elenco di professionisti nominati secondo i<br />

termini di polizza.<br />

Successivamente alla nomina del legale da parte dell'assicuratore, che ne dà notizia tramite il Broker<br />

all'Azienda, quest'ultima provvederà a rimettere l'originale dell'atto, con procura in calce, all'indirizzo del legale<br />

designato onde consentire la costituzione in giudizio. Per eventuali chiarimenti l'Azienda contatterà<br />

direttamente il legale.<br />

La vertenza verrà gestita dall'avvocato che informerà contestualmente la Società Assicuratrice e l'Azienda<br />

contraente, quest’ultima tramite il Broker, sugli sviluppi della causa, mediante invio in copia di tutti gli atti<br />

depositati e <strong>dei</strong> documenti più significativi di causa(comparse, verbali testi, CTU e memorie) e, comunque, di<br />

ogni documento che venga ritenuto utile dalle parti, oltre alla partecipazione al Comitato di Valutazione.<br />

Qualora l'atto di citazione sia stato notificato anche ad uno o più o<strong>per</strong>atori, i singoli interessati devono<br />

costituirsi in giudizio e possono richiedere alla Società assicuratrice la stessa rappresentanza processuale che<br />

spetta all'Azienda. E ' obbligo <strong>dei</strong> singoli interessati notificare il sinistro anche ai propri assicuratori se in<br />

possesso di Polizza RC professionale, avendo cura di informare l'Azienda che, a sua volta, lo comunicherà<br />

all'assicuratore tramite il Broker.<br />

12. Accertamenti tecnici non ripetibili<br />

In caso di Accertamenti tecnici non ripetibili qualora vi siano i presupposti, l'avvocato nominato, su accordo<br />

dell’Azienda contraente, tramite il Broker, e della Società Assicuratrice provvederà alla nomina formale del<br />

Medico Legale tra quelli presenti nell’elenco concordato.<br />

Quest’ultimo presenzierà all'accertamento tecnico <strong>per</strong> cui è stato nominato e relazionerà all'Avvocato le<br />

risultanze del medesimo, previo coinvolgimento della Medicina Legale e/o della S.C. di Anatomia Patologica.<br />

Qualora non sia possibile da parte dell'Azienda un preventivo accordo con l'Assicuratore, l'Azienda procederà<br />

direttamente non mancando di tenere informato la Società, <strong>per</strong> tramite del Broker.<br />

Qualora, nel corso di un procedimento giudiziale, emergesse responsabilità attribuibile all'Azienda, il legale<br />

incaricato alla gestione giudiziale della vertenza es<strong>per</strong>irà il tentativo di definizione della posizione <strong>per</strong><br />

remissione degli atti, al fine di evitare prolungamenti processuali gravosi, purché concertato con le parti<br />

(Assicuratore, Broker e Azienda).<br />

Le comunicazioni avverranno sempre tramite il Broker<br />

13. Ambiti valutativi della consulenza medico - legale<br />

Le consulenze medico legali e gli ambiti valutativi delle stesse avranno ad oggetto:<br />

A. tematiche di responsabilità con possibile danno alla <strong>per</strong>sona derivanti da attività professionale<br />

medica e/o genericamente sanitaria; ovvero da possibili difetti organizzativi;<br />

B. valutazione del danno (previa eventuale visita medico-legale del danneggiato) alla <strong>per</strong>sona del<br />

soggetto reclamante ristoro economico.<br />

Più specificamente:<br />

A. Le valutazioni in tema di responsabilità professionale medica o da possibili difetti organizzativi avranno ad<br />

oggetto:<br />

§ a.1) la qualificazione delle condotte professionali (con eventuale giudizio orientativo in tema di<br />

eventuale colpa grave del professionista, se ed in quanto preconizzabile), e/o delle situazioni<br />

organizzative poste alla base della contestazione;<br />

§ a.2) un giudizio sui nessi di causalità fra condotte e/o situazioni anzidette ed i reclamati eventi di<br />

danno alla <strong>per</strong>sona;<br />

§ a.3) valutazione orientativa di 'prognosi' del contenzioso con relativi suggerimenti gestionali (ci noi<br />

favorevole = resistere / di esito incerto = trattare / a noi sfavorevole = transigere).<br />

B Le valutazioni-quantificazioni di danno sulla <strong>per</strong>sona del postulante verteranno su:<br />

§ b.1) inabilità temporanea e invalidità <strong>per</strong>manente, sia in tema di danno biologico che di eventuale<br />

danno lavorativo;<br />

§ b.2) sussistenza o meno di presupposti medico-bio-psicologici di danno morale (che saranno oggetto<br />

di quantificazione e monetizzazione in sede liquidativa e non medico-legale);<br />

20


Capitolato di polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’o<strong>per</strong>a”<br />

§ b.3) valutazione di congruità degli eventuali danni emergenti di <strong>per</strong>tinenza medica (spese vive, esborsi<br />

<strong>per</strong> prestazioni non convenzionate, assistenza domiciliare, ecc.).<br />

L’AZIENDA<br />

______________________<br />

LA SOCIETA’<br />

______________________<br />

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