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Nicola Leone - 9 Maggio - fareonline.it

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La responsabil<strong>it</strong>à amministrativo-contabile e il danno erariale nei contratti pubblici di servizi eforn<strong>it</strong>ureSommario dell’intervento di <strong>Nicola</strong> <strong>Leone</strong> al Convegno:“Dall’opera omnia dei contratti pubblici alle responsabil<strong>it</strong>à della figura professionale delprovved<strong>it</strong>ore economo”.Arbatax, 9 maggio 2008.Introduzione: la riforma della Corte e l’esplosione della responsabil<strong>it</strong>à amministrativaLa Corte dei conti nell’amb<strong>it</strong>o delle sue funzioni giurisdizionali (ma anche nelle sue funzioni dicontrollo che oggi qui però non interessano), è stata oggetto di un’ampia riforma legislativa,nell’arco di due anni, che hanno interessato tanto la sua struttura e le sue regole di funzionamento,quanto la stessa responsabil<strong>it</strong>à amministrativa e contabile.I testi normativi fondamentali: gli articoli 100, comma 2 e 103, comma 2 della Cost<strong>it</strong>uzione, (ma è necessario ricordarealmeno anche gli articoli 28 e 97 Cost.) il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti e il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Cortedei conti.Con due leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e n. 20, entrambe int<strong>it</strong>olale Disposizioni in materia digiurisdizione e controllo della Corte dei conti, la Corte è stata regionalizzata.Da organo centrale che era – con le eccezioni della Sicilia e della Sardegna - la Corte, in sedegiurisdizionale, si è data un struttura regionale, con sede in ogni capoluogo di regione, dove esisteoggi la Sezione giurisdizionale (in ogni regione esiste anche una sezione regionale di controllo) e laProcura regionale presso la Sezione.Altre norme hanno riguardato il processo e la configurazione della responsabil<strong>it</strong>à amministrativa.Su queste ci soffermeremo tra poco.Con la legge 639 del dicembre 1996 la Corte è stata oggetto di ulteriori modifiche, per quantoriguarda la configurazione della responsabil<strong>it</strong>à amministrativa.Tanto la legge 19/1994, quanto la legge 639/1996 hanno convert<strong>it</strong>o in legge un decreto legge,ognuno dei decreti legge era stato preceduto da diversi altri decreti, non convert<strong>it</strong>i, ma, appunto,re<strong>it</strong>erati. Pertanto, si può affermare che le prime mosse della riforma sono state effettuate già apartire dal mese di marzo 1993, con tutte le incogn<strong>it</strong>e derivanti dalla prospettiva di mancataconversione del decreto legge (come, di fatto, avvenne più volte, prima dell’approvazione dellalegge 19/1994.)


Lo stesso avvenne con la legge 639/1996: il decreto convert<strong>it</strong>o da questa legge era il dodicesimo diuna serie iniziata già a dicembre 1994.Bisogna ricordare, per completezza, che innovazioni alla struttura della responsabil<strong>it</strong>àamministrativa erano già state apportate dalla legge n. 142/1990 (Riforma degli enti locali: art. 58),dal d.l. 152 del 13 maggio 1991 (convert<strong>it</strong>o con l. 203/1191, ist<strong>it</strong>utivo di sezioni giurisdizionali inCampania, Puglia e Calabria) e dal d.l. 324 del 27 agosto 1993 (convert<strong>it</strong>o con l. 423 del 1993,riguardante le regioni e gli enti san<strong>it</strong>ari).L’oblio della responsabil<strong>it</strong>à contabile.Con la riforma cade nell’oblio il giudizio di conto, funzione cui pure è intestato l’Ist<strong>it</strong>uto.Le ragioni sono le più varie: da un lato la stessa regionalizzazione della Corte, fatta con lim<strong>it</strong>ateforze e spesso con magistrati giovani vinc<strong>it</strong>ori di concorso e la mancanza, in periferia di personaleesperto nella specifica materia; dall’altro lato l’esplosione di “tangentopoli” che ha fatto orientarel’azione della Corte verso il perseguimento del danno erariale, trascurando la materia – invero poco“allettante” – dei conti e dei giudizi sugli agenti contabili.Si esamina l’incremento dell’attiv<strong>it</strong>à della Corte dei conti in sede di giurisdizione amministrativocontabilecon riferimento alla regionalizzazione dell’Ist<strong>it</strong>uto.Si deve osservare che a segu<strong>it</strong>o dell’attribuzione alla Corte, con la riforma degli enti locali del 1990(l. 142/1990), di tutte le ipotesi di responsabil<strong>it</strong>à amministrativa a carico di amministratori edipendenti di enti locali e, poi, della successiva regionalizzazione, della Corte stessa, si è avuto unenorme aumento dei fascicoli aperti dalle procure regionali per fatti dannosi dell’erario.Si pensi che già in Sardegna, prima della riforma (in Sardegna, come detto sopra, esisteva già – dal1982 – una sezione giurisdizionale con la relativa procura regionale) si aprivano circa 1.700fascicoli l’anno, contro circa 10.000 aperti presso la Procura generale per tutt’Italia escluse,appunto, Sardegna e Sicilia e nella mia esperienza di Procuratore regionale della Calabria, a diversianni dalla riforma e, quindi, in una s<strong>it</strong>uazione ormai assestata, la procura apriva da 1.700 fino adoltre 3.000 fascicoli l’anno.Il tramonto del giudizio di conto: ragioni e necess<strong>it</strong>à di riv<strong>it</strong>alizzazione dello stesso,ma in modo mirato.Ho detto sopra del “tramonto” del giudizio di conto. Nella procura calabrese ho avuto modo diinstaurare giudizi di conto, non come fatto generalizzato, ma in relazione a fattispecie di ren<strong>it</strong>enza


degli agenti contabili alla presentazione del conto o, addir<strong>it</strong>tura, di mancata presentazione del contoper vera e propria ignoranza della normativa relativa.In realtà, in un ordinamento ordinato, i conti alla Corte li dovrebbe presentare la stessaamministrazione che, esaminati, in sede amministrativa, i conti dei propri agenti contabili (per leASL si pensi a riscuot<strong>it</strong>ori di tickets, a gestori di magazzini e farmacie, a consegnatari di benimobili in genere), li dovrebbe, appunto, inoltrare alla competente sezione giurisdizionale regionale.Poiché la maggior parte dei conti è regolare, essi possono essere discaricati anche con decretopresidenziale (con il visto del procuratore regionale).Il giudizio vero e proprio potrebbe esserelim<strong>it</strong>ato a pochi conti che presentano irregolar<strong>it</strong>à o mancanze. Ma qui occorre la collaborazionedella amministrazioni che, invece, tendono, erroneamente, a riguardare i conti come fatti di nonmolta importanza.L’evoluzione del danno erariale dopo la riforma della Corte dei conti.L’atipic<strong>it</strong>à dell’illec<strong>it</strong>o amministrativo. La responsabil<strong>it</strong>à contabile.La responsabil<strong>it</strong>à amministrativa è stata sempre r<strong>it</strong>enuta una species del genus responsabil<strong>it</strong>à civileo di dir<strong>it</strong>to comune, caratterizzata dall’azione pubblica (non è l’amministrazione che agisce a tuteladel proprio dir<strong>it</strong>to al risarcimento del danno causato da un proprio amministratore o dipendente, mail rappresentante del pubblico ministero presso la Corte dei conti), dal giudice speciale (la Corte deiconti, anziché il giudice ordinario, ) dal potere riduttivo dell’addeb<strong>it</strong>o attribu<strong>it</strong>o al giudice.Per il resto, a parte l’antica disputa tra responsabil<strong>it</strong>à per fatto illec<strong>it</strong>o o responsabil<strong>it</strong>à contrattuale(per violazione degli obblighi nascenti dal rapporto tra amministratore o funzionario eamministrazione), disputa ora risolta a favore della responsabil<strong>it</strong>à contrattuale, si richiamavapacificamente l’articolo 2043 del codice civile.Con la riforma degli enti locali, lim<strong>it</strong>atamente alla responsabil<strong>it</strong>à degli amministratori e deidipendenti di quelle amministrazioni e, poi, con le riforme, del 1994 – 1996 per tutti i dipendenti eamministratori pubblici (dal ministro all’usciere) la responsabil<strong>it</strong>à amministrativa ha assuntocaratteri che la distinguono notevolmente dalla normale responsabil<strong>it</strong>à di dir<strong>it</strong>to comune.Indicherò qui le principali di tali caratteristiche.Intanto, la responsabil<strong>it</strong>à amministrativa (e contabile) opera solo se il fatto dannoso è addeb<strong>it</strong>abile,al suo o ai suoi autori, almeno a colpa grave, ovvero, a dolo. Non si risponde per la sola colpa. Lacolpa, in un’amministrazione ordinata potrebbe dare luogo a procedimento disciplinare; ma i danniderivanti da fatti solo colposi, per scelta del legislatore, rimangono a carico delle amministrazioni.


La norma stabilisce che la responsabil<strong>it</strong>à è personale e non si trasmette agli eredi (se non in uncaso particolare che vedremo sub<strong>it</strong>o appresso) e ciascuno risponde solo per la parte presa nellaproduzione del danno (norma che già esisteva nel testo unico del 1934).La “personal<strong>it</strong>à” della responsabil<strong>it</strong>à significa che è venuta meno la solidarietà tra deb<strong>it</strong>ori deldanno erariale. Ciascuno risponde solo della propria quota di danno. Con il principio di solidarietàvigente nel dir<strong>it</strong>to civile, invece, nel caso di più deb<strong>it</strong>ori per la stessa causa, ognuno può essererichiesto dal cred<strong>it</strong>ore, di pagare l’intero salvo il dir<strong>it</strong>to di chi paga di rivalersi verso gli altricondeb<strong>it</strong>ori, pro quota. Si tratta di un innegabile vantaggio per il cred<strong>it</strong>ore, che individua il deb<strong>it</strong>orepiù “capiente” e si fa pagare da lui solo.Ora le Procure, ma soprattutto i giudici devono individuare la parte di ciascuno ed è possibilecondannare solo per quella parte e l’incapienza del patrimonio di un deb<strong>it</strong>ore diventa unosvantaggio per l’amministrazione che non otterrà il pagamento di quella quota di danno.Altra nov<strong>it</strong>à notevole della riforma è stata la riduzione del termine di prescrizione a cinque anni,mentre, a parte alcune ipotesi (per esempio, danno derivante dalla conduzione di mezzi meccanici)la regola era prescrizione decennale.I cinque anni decorrono da quando il dir<strong>it</strong>to può essere fatto valere (per cui, spesso, in caso di dannoderivante da reato, il termine incomincia a decorrere da quando il fatto viene scoperto: si parla,talvolta, di occultamento doloso del fatto dannoso).Perché corra la prescrizione è necessario che il danno sia concreto ed attuale. Le Sezioni riun<strong>it</strong>edella Corte hanno deciso, recentemente, riprendendo un orientamento giurisprudenziale che erastato abbandonato, che in caso di pagamenti successivi, la prescrizione decorre dal momento di ognipagamento, e non già dall’assunzione della deliberazione da cui i pagamenti, in ipotesi produttivi didanno, hanno avuto origine.Per quanto riguarda gli eredi, oggi essi rispondono solo se vi è stato l’illec<strong>it</strong>o arricchimento del lorodante causa e il loro conseguente indeb<strong>it</strong>o arricchimento si tratta di prova assai difficile, per cui, diregola, gli eredi non vengono chiamati a giudizio e, se chiamati, spesso vengono dichiarati carentidi leg<strong>it</strong>timazione passiva alla causa.La solidarietà di cui abbiamo appena detto riprende invece nel rapporto tra coi deb<strong>it</strong>ori quando ildanno sia conseguenza del dolo dei danneggianti o vi sia stato arricchimento.Nel caso di organi collettivi, la responsabil<strong>it</strong>à non si estende a chi si è astenuto e risponde solo chiabbia votato a favore del provvedimento che si assume dannoso.La norma stabilisce anche – e si tratta di norma da approvare – che gli amministratori che in buonafede abbiano assunto decisioni, che poi si rivelino produttive di danno, sulla scorta di pareri resi daorgani tecnici (e sono tali anche gli organi che collaborano con l’amministrazione sotto il profilo


giuridico e quello economico: per esempio, il direttore amministrativo; il direttore dei servizifinanziari) non rispondono del danno (in loro vece saranno chiamati a rispondere gli autori deipareri).D’altronde, con la norma sulla separazione tra potere di indirizzo e potere di gestione è evidente chela responsabil<strong>it</strong>à dovrebbe trasferirsi in capo ai “gestori”, salva la dimostrazione che il fatto dannososia riferibile agli indirizzi dati.La norma non è una norma “salva pol<strong>it</strong>ici”, ma è correlata a quella appena vista circa laresponsabil<strong>it</strong>à quando vengano resi pareri. Ovviamente, condizione per l’applicazione della norma èche il “pol<strong>it</strong>ico” non si sia inger<strong>it</strong>o nella gestione.Tra le caratteristiche della nuova responsabil<strong>it</strong>à amministrativa, come conformata a segu<strong>it</strong>o dellariforma possiamo ancora indicare l’insindacabil<strong>it</strong>à, nel mer<strong>it</strong>o, delle scelte discrezionali dellapubblica amministrazione. E’ necessario, secondo la giurisprudenza della Corte che si tratti di veradiscrezional<strong>it</strong>à e che essa sia eserc<strong>it</strong>ata correttamente.Infine, possiamo ancora ricordare che nella valutazione del danno si deve tenere conto dei vantaggicomunque consegu<strong>it</strong>i dall’amministrazione o dalla comun<strong>it</strong>à amministrata in relazione alcomportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio diresponsabil<strong>it</strong>à.Ipotesi di responsabil<strong>it</strong>àLa responsabil<strong>it</strong>à precontrattuale.Converrà partire dalla responsabil<strong>it</strong>à c.d. precontrattuale o per ingiustificata rottura delle trattative,ormai pacificamente r<strong>it</strong>enuta applicabile anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. S<strong>it</strong>ratta delle speciale ipotesi prevista negli articoli 1337 e 1338 del c.c.La norma dice che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto,devono comportarsi secondo buona fede.La responsabil<strong>it</strong>à per lesione di interessi leg<strong>it</strong>timi.Poiché andiamo per cenni sommari, debbo fermarmi qui e ricordare, invece, un’altra ipotesi diresponsabil<strong>it</strong>à in cui può incorrere chi opera nel campo contrattuale.La responsabil<strong>it</strong>à per lesione di interessi leg<strong>it</strong>timi che ha ricevuto una prima sistemazione, dopodecenni di diniego da parte della giurisprudenza,con la famosissima sentenza n. 500/1999 dellaCorte di cassazione.Sentenze successive hanno poi affinato e meglio circoscr<strong>it</strong>ta l’ipotesi di responsabil<strong>it</strong>à; ciò che misembra importante notare è, appunto, la responsabil<strong>it</strong>à che può derivare dalla violazione, soprattuttonella fase della gara, di norme e regolamenti, da cui non scaturiscono ancora dir<strong>it</strong>ti soggettivi dei


partecipanti, ma, appunto, interessi leg<strong>it</strong>timi. Per influenza del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, ormai, anche taliinteressi, ottengono tutela risarc<strong>it</strong>oria. Si ricordi, d’altronde, che già era intervenuto il legislatore,proprio sulla spinta dell’ordinamento comun<strong>it</strong>ario, con la legge 142/1992 (non la si confonda con lapiù nota L. 142/1990 di riforma degli enti locali), con cui, per la prima volta nel nostro ordinamentoe proprio nella materia degli appalti, veniva regolato, ancorché con una procedura, allorafarraginosa, il problema della lesione di interessi leg<strong>it</strong>timi.La procedura prevedeva prima l’esperimento dei gradi di giudizio amministrativo e, solo dopo, lapossibil<strong>it</strong>à di chiedere al giudice ordinario il risarcimento del danno. A ciò si può aggiungere chedopo i tempi per il doppio giudizio (rispettivamente, magari, in due e tre gradi) amministrativo ecivile, si sarebbe posto un problema di eventuale giudizio di responsabil<strong>it</strong>à amministrativa!Ormai, è noto, il giudice amministrativo, ove richiesto, può liquidare anche il risarcimento deldanno per lesione di interesse leg<strong>it</strong>timo.Una volta che il danno così determinato sia stato liquidato dall’amministrazione (secondo una teoriaed una giurisprudenza forse prevalenti, ma a mio parere con spunti di errone<strong>it</strong>à: una volta che ildanno sia stato accertato con sentenza defin<strong>it</strong>iva) e che, quindi, acquista i caratteri della concretezzaed attual<strong>it</strong>à, l’amministrazione deve denunciare il caso alla procura regionale della Corte dei conti,terr<strong>it</strong>orialmente competente, per il giudizio di responsabil<strong>it</strong>à amministrativa.Per rimanere ad ipotesi di responsabil<strong>it</strong>à in cui possono incorrere coloro che si occupano dicontratti, possiamo ricordare il divieto di rinnovo tac<strong>it</strong>o dei contratti, di cui all’articolo 757,comma 7 del codice dei contratti (d. lgs. 163/2004); la responsabil<strong>it</strong>à per trattativa privata (siricordi che il codice dei contratti la vieta, salve le ipotesi ammesse).Nel caso della trattativa privata la responsabil<strong>it</strong>à – che richiede sempre, colpa grave o dolo, e,ovviamente, il danno – può nascere dalla differenza tra il prezzo pagato e quello che si sarebbepagato dopo aver messo in concorrenza i forn<strong>it</strong>ori. Peraltro, di fronte ad offerte palesementeincongrue, il funzionario ha l’obbligo di non aggiudicare la gara e di acquistare il bene al migliorprezzo che si trova sul mercato, anche a trattativa privata (ma, appunto, dopo avere esper<strong>it</strong>o unagara, ancorché, nei casi in cui è possibile, informale). Voglio dire che se come mi è successo nellamia carriera, le offerte plurime ad un’azienda ospedaliera per la forn<strong>it</strong>ura di busti di pollo, sonofuori mercato, non aggiudico la gara e vado ad acquistare sul mercato al prezzo inferiore che s<strong>it</strong>rova sul mercato.Altra ipotesi è il danno da r<strong>it</strong>ardato o omesso pagamento all’appaltatore, oppure il pagamento dipenali o la perd<strong>it</strong>a di caparra, ovvero, all’incontrario, la omessa applicazione di penali o r<strong>it</strong>enutadi caparra; danni da illeg<strong>it</strong>tima sospensione dei lavori o da r<strong>it</strong>ardo nelle forn<strong>it</strong>ure, ancora, lamancata escussione delle fideiussioni.


Si può ancora ricordare la responsabil<strong>it</strong>à verso i terzi di comm<strong>it</strong>tente ed appaltatore. Si pensi allenuove ipotesi di responsabil<strong>it</strong>à del comm<strong>it</strong>tente per l’omesso versamento, da parte dell’appaltatore,dei contributi previdenziali dei suoi dipendenti.Si possono ancora ricordare ipotesi di responsabil<strong>it</strong>à nascenti dell’esercizio dei poteri di definizionedelle controversie previsti dal codice dei contratti.Risarcimento del danno o applicazione di sanzione?Darò ora conto, sempre sommariamente, di alcune nov<strong>it</strong>à legislative che incidono sullaresponsabil<strong>it</strong>à amministrativa e sul suo perseguimento.E’ risalente la discussione se la responsabil<strong>it</strong>à amministrativa sia una responsabil<strong>it</strong>à di carattererisarc<strong>it</strong>orio o di carattere sanzionatorio, soprattutto alla luce delle profonde modifiche ad essaapportate dalle leggi di riforma del 1994 - 1996.R<strong>it</strong>engo ancora prevalente la natura risarc<strong>it</strong>oria dell’azione pubblica di responsabil<strong>it</strong>àamministrativa perché, al di là dell’accentuazione di caratteri che la distinguono sempre piùnettamente dalla responsabil<strong>it</strong>à di dir<strong>it</strong>to comune, tuttavia, ancora oggi, ciò che si chiede al giudicecontabile è la condanna al risarcimento del danno sub<strong>it</strong>o da un’amministrazione pubblica per fattodi suoi amministratori o dipendenti o per il fatto di amministratori o dipendenti di altra pubblicaamministrazione.Ciò non toglie, tuttavia, che il legislatore abbia, nel tempo, introdotto alcune forme di sanzione acarico di dipendenti ed amministratori pubblici, rimesse, per il giudizio e l’applicazione, alla Cortedei conti.Si pensi all’ipotesi in materia di contratti di assicurazione per la responsabil<strong>it</strong>à amministrativa, dicui all’articolo 3, comma 59 legge finanziaria 2008; alla responsabil<strong>it</strong>à di cui all’articolo 248,comma 5 d. lgs. 267/2000 (Testo unico enti locali) o, ancora la fattispecie prevista dall’articolo 30,comma 15 della legge n. 289/2002 (l. fin. per il 2003) che sanziona gli amministratori chedeliberano mutui per finanziare spese che non siano per investimenti; sempre nella legge finanziaria2008, si veda ancora la fattispecie di cui all’articolo 3, comma 79, che, però mi sembrariconducibile alla normale responsabil<strong>it</strong>à amministrativa. Infine si veda l’articolo 3, comma 44 dellal. 244/2007 (legge finanziaria 2008).Il concorso tra responsabil<strong>it</strong>à amministrativa e la responsabil<strong>it</strong>à contabile.Il concorso tra fatti di danno commessi con colpa (grave) o con dolo.Sempre andando un po’ di corsa, mi sembra importante accennare a due diversi problemi chepossono verificarsi nei giudizi di responsabil<strong>it</strong>à amministrativa e contabile.


Può, infatti verificarsi, un problema di concorso tra soggetti produttori di danno a t<strong>it</strong>olo di dolo esoggetti che dello stesso danno rispondono a t<strong>it</strong>olo di colpa grave. Per intenderci e solo per esempio,possiamo ipotizzare la responsabil<strong>it</strong>à di chi, maneggiando denaro o valori o benidell’amministrazione delinqua (per esempio – ipotesi ahimè non rara – impossessandosi del denaroo di beni di cui ha la disponibil<strong>it</strong>à nell’interesse dell’amministrazione) e la responsabil<strong>it</strong>à di chidovrebbe vigilare, per dovere di servizio, sull’agente contabile.Si può ricordare che se il cassiere scappa con la cassa, al capo dell’ufficio nulla si potràprobabilmente imputare.Ben diverso è il caso che la sottrazione dei beni dell’amministrazione avvenga con comportamentiripetuti nel tempo.E’ evidente, in questo caso, la possibil<strong>it</strong>à che chi deve vigilare sia chiamato a rispondere(prescindendo dal caso della corre<strong>it</strong>à). Il problema che si pone in questi casi è che non sembragiusto far pagare chi risponde per sola colpa (grave), rispetto a chi risponde per dolo. E, tuttavia, esalva la dimostrazione della particolare callid<strong>it</strong>as dell’autore del reato o l’impiego di mezziparticolarmente sottili e ingegnosi e difficili da scoprire anche per soggetti professionalmenteaddetti alla vigilanza (si pensi agli ispettori), se taluno omette, con colpa grave, la vigilanza, saràchiamato a rispondere del danno prodotto da altro soggetto con dolo.Diventa un problema di quantum di addeb<strong>it</strong>o.Le nostre sezioni giurisdizionali, infatti, condannato a pagare l’intero l’autore del reato, condannanoil soggetto chiamato a rispondere a t<strong>it</strong>olo di colpa grave intanto con applicazione del potereriduttivo. Poi, diventa un problema in sede di esecuzione, per cui il deb<strong>it</strong>ore condannato a t<strong>it</strong>olo didolo risponderà per primo e il secondo risponderà solo in via sussidiaria e nei lim<strong>it</strong>i della condanna(come detto, normalmente, parziale). Esempio: fatto 100 il danno, se l’autore di esso con dolo pagatutto, la condanna del danneggiante secondario rimarrà sulla carta. Se questi è stato condannato apagare 30, risponderà in questi lim<strong>it</strong>i anche se il condannato principale non pagherà nulla per incapienza patrimoniale.Diversa è l’ipotesi di concorso tra responsabil<strong>it</strong>à amministrativa e responsabil<strong>it</strong>à contabile.L’esempio appena fatto è anche un esempio di tale concorso. Infatti il contabile infedele risponde diresponsabil<strong>it</strong>à contabile, il suo superiore o colui che doveva vigilare sul contabile o l’ispettore chenon si sia accorto dell’ammanco risponde sa t<strong>it</strong>olo di responsabil<strong>it</strong>à amministrativa. Le differenzepotranno apprezzarsi in sede processuale e in materia di onere della prova.


La prescrizione.La responsabil<strong>it</strong>à per danni cagionati all’amministrazione di appartenenza o anche a diversaamministrazione da parte di soggetti legati all’amministrazione (non necessariamente da unrapporto di lavoro, ma, almeno) da un rapporto di servizio si prescrive in cinque anni, chedecorrono dal momento in cui il danno è divenuto concreto ed attuale.Il famoso emendamento Fuda, di una legge finanziaria di alcuni anni fa (emendamento che,introdotto nella legge finanziaria, costrinse il governo ad emanare, lo stesso giorno in cui venivapubblicata la legge finanziaria, un decreto legge che rendeva inapplicabile l’emendamento)prevedeva il decorso del termine di prescrizione dal momento in cui è assunta la deliberazione inipotesi dannosa.Il problema è che il danno potrebbe non dipendere da una deliberazione dell’amministrazione, nelsenso che la deliberazione può anche essere leg<strong>it</strong>tima e, in questo caso per che cosa agirebbe ingiudizio il procuratore regionale della Corte dei conti. Si ricordi, oltre tutto, che è applicabile nelgiudizio di responsabil<strong>it</strong>à l’articolo 100 c.p.c., secondo il quale, per agire in giudizio occorre avereun interesse. Fino a quando un danno non si è verificato, quale interesse all’azione potrebbe avere ilprocuratore contabile? Il problema poi è che il danno è spesso la conseguenza dell’azioneamministrativa: è il modo in cui la deliberazione viene attuata che può produrre danno.La deliberazione potrebbe anche essere stata leg<strong>it</strong>timamente assunta. Si pensi, proprio nella materiacontrattuale alla delibera a contrattare. Può produrre danno? Probabilmente non può produrre dannoneppure se presentasse aspetti di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à. Sarà la successiva esecuzione della delibera,eventualmente malaccorta esecuzione che, eventualmente, produrrà danno.Interventi recenti del legislatore (dall’inv<strong>it</strong>o a dedurre al c.d. patteggiamento:legge finanziaria per il 2006).Con la riforma il legislatore ha introdotto un ist<strong>it</strong>uto a garanzia di chi sarà convenuto in giudizio diresponsabil<strong>it</strong>à.Si tratta dell’inv<strong>it</strong>o a dedurre che deve obbligatoriamente precedere la c<strong>it</strong>azione in giudizio.Ovviamente non va confuso con l’avviso di garanzia in sede penale.L’inv<strong>it</strong>o a dedurre contiene l’esposizione dei fatti che la procura contabile r<strong>it</strong>iene cost<strong>it</strong>uiscanodanno erariale e l’inv<strong>it</strong>o a chi viene r<strong>it</strong>enuto possibile responsabile del danno, a presentare le propriededuzioni entro un termine assegnato.Il procuratore contabile, poi, ha 120 giorni di tempo (che decorrono dalla scadenza del termineassegnato all’inv<strong>it</strong>ato) per emettere l’atto di c<strong>it</strong>azione, se le deduzioni non lo convincano a desisteredall’azione di responsabil<strong>it</strong>à.


Il soggetto cui è rivolto un inv<strong>it</strong>o a dedurre può chiedere anche di essere sent<strong>it</strong>o personalmente.Il procuratore contabile prima che scada il termine può chiedere la proroga alla Sezione. E se laproroga è negata, il Procuratore ha, comunque, 45 giorni di tempo per depos<strong>it</strong>are l’atto di c<strong>it</strong>azione.La legge finanziaria per il 2006 (l. 266/2005) ha previsto, inoltre il c.d. patteggiamento (art. 1,commi 231 – 233, la possibil<strong>it</strong>à con riferimento a fattispecie di danno verificatesi precedentementeall’entrata in vigore (1° gennaio 2006) della legge stessa, la possibil<strong>it</strong>à per chi è stato condannato inprimo grado di chiedere alla Sezione d’appello di poter definire il procedimento mediante ilpagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del dannoquantificato nella sentenza.Abbastanza curiosamente, la Sezione d’appello, nell’accogliere la domanda di definizione, puòdeterminare la somma dovuta in misura non superiore al trenta per cento del danno quantificatonella sentenza.Infine, la stessa legge, comma 174, conferisce al procuratore contabile, il quale già dispone dellostrumento del sequestro a tutela (anticipata) delle ragioni dell’erario, anche l’azione revocatoria esurrogatoria previste dal codice civile.Con l’azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) il procuratore agisce per fare valere dir<strong>it</strong>ti patrimoniali delconvenuto che – proprio perché potrebbe essere condannato - non ha interesse a farli valere; conl’azione revocatoria (art. 2901 c.c.) si fanno rientrare – a certe condizioni - nel patrimonio deldeb<strong>it</strong>ore dell’erario beni che ne sono usc<strong>it</strong>i con atti che recano pregiudizio alle ragioni dell’erariocred<strong>it</strong>ore (si pensi a coloro che stipulano i così detti fondi patrimoniali, defin<strong>it</strong>i dalla dottrina ilmezzo legale per frodare i propri cred<strong>it</strong>ori!) -Conclusioni.La materia, quando viene raccontata sembra assai pericolosa.La mia raccomandazione, a mo’ di conclusione è che, eliminata la responsabil<strong>it</strong>à per la colpasemplice, in realtà l’amministratore e il funzionario accorti difficilmente saranno responsabili didanni all’erario.E’ necessario compiere il proprio dovere con attenzione e con spir<strong>it</strong>o di collaborazione conl’amministrazione.R<strong>it</strong>engo che il dovere di collaborazione di cui parla, per l’impiego privato, l’articolo 2094 delcodice civile, sia applicabile anche al pubblico impiego e ciò a maggior ragione dopo la suaprivatizzazione.

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