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Nicola Leone - 9 Maggio - fareonline.it

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Il soggetto cui è rivolto un inv<strong>it</strong>o a dedurre può chiedere anche di essere sent<strong>it</strong>o personalmente.Il procuratore contabile prima che scada il termine può chiedere la proroga alla Sezione. E se laproroga è negata, il Procuratore ha, comunque, 45 giorni di tempo per depos<strong>it</strong>are l’atto di c<strong>it</strong>azione.La legge finanziaria per il 2006 (l. 266/2005) ha previsto, inoltre il c.d. patteggiamento (art. 1,commi 231 – 233, la possibil<strong>it</strong>à con riferimento a fattispecie di danno verificatesi precedentementeall’entrata in vigore (1° gennaio 2006) della legge stessa, la possibil<strong>it</strong>à per chi è stato condannato inprimo grado di chiedere alla Sezione d’appello di poter definire il procedimento mediante ilpagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del dannoquantificato nella sentenza.Abbastanza curiosamente, la Sezione d’appello, nell’accogliere la domanda di definizione, puòdeterminare la somma dovuta in misura non superiore al trenta per cento del danno quantificatonella sentenza.Infine, la stessa legge, comma 174, conferisce al procuratore contabile, il quale già dispone dellostrumento del sequestro a tutela (anticipata) delle ragioni dell’erario, anche l’azione revocatoria esurrogatoria previste dal codice civile.Con l’azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) il procuratore agisce per fare valere dir<strong>it</strong>ti patrimoniali delconvenuto che – proprio perché potrebbe essere condannato - non ha interesse a farli valere; conl’azione revocatoria (art. 2901 c.c.) si fanno rientrare – a certe condizioni - nel patrimonio deldeb<strong>it</strong>ore dell’erario beni che ne sono usc<strong>it</strong>i con atti che recano pregiudizio alle ragioni dell’erariocred<strong>it</strong>ore (si pensi a coloro che stipulano i così detti fondi patrimoniali, defin<strong>it</strong>i dalla dottrina ilmezzo legale per frodare i propri cred<strong>it</strong>ori!) -Conclusioni.La materia, quando viene raccontata sembra assai pericolosa.La mia raccomandazione, a mo’ di conclusione è che, eliminata la responsabil<strong>it</strong>à per la colpasemplice, in realtà l’amministratore e il funzionario accorti difficilmente saranno responsabili didanni all’erario.E’ necessario compiere il proprio dovere con attenzione e con spir<strong>it</strong>o di collaborazione conl’amministrazione.R<strong>it</strong>engo che il dovere di collaborazione di cui parla, per l’impiego privato, l’articolo 2094 delcodice civile, sia applicabile anche al pubblico impiego e ciò a maggior ragione dopo la suaprivatizzazione.

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