partecipanti, ma, appunto, interessi leg<strong>it</strong>timi. Per influenza del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, ormai, anche taliinteressi, ottengono tutela risarc<strong>it</strong>oria. Si ricordi, d’altronde, che già era intervenuto il legislatore,proprio sulla spinta dell’ordinamento comun<strong>it</strong>ario, con la legge 142/1992 (non la si confonda con lapiù nota L. 142/1990 di riforma degli enti locali), con cui, per la prima volta nel nostro ordinamentoe proprio nella materia degli appalti, veniva regolato, ancorché con una procedura, allorafarraginosa, il problema della lesione di interessi leg<strong>it</strong>timi.La procedura prevedeva prima l’esperimento dei gradi di giudizio amministrativo e, solo dopo, lapossibil<strong>it</strong>à di chiedere al giudice ordinario il risarcimento del danno. A ciò si può aggiungere chedopo i tempi per il doppio giudizio (rispettivamente, magari, in due e tre gradi) amministrativo ecivile, si sarebbe posto un problema di eventuale giudizio di responsabil<strong>it</strong>à amministrativa!Ormai, è noto, il giudice amministrativo, ove richiesto, può liquidare anche il risarcimento deldanno per lesione di interesse leg<strong>it</strong>timo.Una volta che il danno così determinato sia stato liquidato dall’amministrazione (secondo una teoriaed una giurisprudenza forse prevalenti, ma a mio parere con spunti di errone<strong>it</strong>à: una volta che ildanno sia stato accertato con sentenza defin<strong>it</strong>iva) e che, quindi, acquista i caratteri della concretezzaed attual<strong>it</strong>à, l’amministrazione deve denunciare il caso alla procura regionale della Corte dei conti,terr<strong>it</strong>orialmente competente, per il giudizio di responsabil<strong>it</strong>à amministrativa.Per rimanere ad ipotesi di responsabil<strong>it</strong>à in cui possono incorrere coloro che si occupano dicontratti, possiamo ricordare il divieto di rinnovo tac<strong>it</strong>o dei contratti, di cui all’articolo 757,comma 7 del codice dei contratti (d. lgs. 163/2004); la responsabil<strong>it</strong>à per trattativa privata (siricordi che il codice dei contratti la vieta, salve le ipotesi ammesse).Nel caso della trattativa privata la responsabil<strong>it</strong>à – che richiede sempre, colpa grave o dolo, e,ovviamente, il danno – può nascere dalla differenza tra il prezzo pagato e quello che si sarebbepagato dopo aver messo in concorrenza i forn<strong>it</strong>ori. Peraltro, di fronte ad offerte palesementeincongrue, il funzionario ha l’obbligo di non aggiudicare la gara e di acquistare il bene al migliorprezzo che si trova sul mercato, anche a trattativa privata (ma, appunto, dopo avere esper<strong>it</strong>o unagara, ancorché, nei casi in cui è possibile, informale). Voglio dire che se come mi è successo nellamia carriera, le offerte plurime ad un’azienda ospedaliera per la forn<strong>it</strong>ura di busti di pollo, sonofuori mercato, non aggiudico la gara e vado ad acquistare sul mercato al prezzo inferiore che s<strong>it</strong>rova sul mercato.Altra ipotesi è il danno da r<strong>it</strong>ardato o omesso pagamento all’appaltatore, oppure il pagamento dipenali o la perd<strong>it</strong>a di caparra, ovvero, all’incontrario, la omessa applicazione di penali o r<strong>it</strong>enutadi caparra; danni da illeg<strong>it</strong>tima sospensione dei lavori o da r<strong>it</strong>ardo nelle forn<strong>it</strong>ure, ancora, lamancata escussione delle fideiussioni.
Si può ancora ricordare la responsabil<strong>it</strong>à verso i terzi di comm<strong>it</strong>tente ed appaltatore. Si pensi allenuove ipotesi di responsabil<strong>it</strong>à del comm<strong>it</strong>tente per l’omesso versamento, da parte dell’appaltatore,dei contributi previdenziali dei suoi dipendenti.Si possono ancora ricordare ipotesi di responsabil<strong>it</strong>à nascenti dell’esercizio dei poteri di definizionedelle controversie previsti dal codice dei contratti.Risarcimento del danno o applicazione di sanzione?Darò ora conto, sempre sommariamente, di alcune nov<strong>it</strong>à legislative che incidono sullaresponsabil<strong>it</strong>à amministrativa e sul suo perseguimento.E’ risalente la discussione se la responsabil<strong>it</strong>à amministrativa sia una responsabil<strong>it</strong>à di carattererisarc<strong>it</strong>orio o di carattere sanzionatorio, soprattutto alla luce delle profonde modifiche ad essaapportate dalle leggi di riforma del 1994 - 1996.R<strong>it</strong>engo ancora prevalente la natura risarc<strong>it</strong>oria dell’azione pubblica di responsabil<strong>it</strong>àamministrativa perché, al di là dell’accentuazione di caratteri che la distinguono sempre piùnettamente dalla responsabil<strong>it</strong>à di dir<strong>it</strong>to comune, tuttavia, ancora oggi, ciò che si chiede al giudicecontabile è la condanna al risarcimento del danno sub<strong>it</strong>o da un’amministrazione pubblica per fattodi suoi amministratori o dipendenti o per il fatto di amministratori o dipendenti di altra pubblicaamministrazione.Ciò non toglie, tuttavia, che il legislatore abbia, nel tempo, introdotto alcune forme di sanzione acarico di dipendenti ed amministratori pubblici, rimesse, per il giudizio e l’applicazione, alla Cortedei conti.Si pensi all’ipotesi in materia di contratti di assicurazione per la responsabil<strong>it</strong>à amministrativa, dicui all’articolo 3, comma 59 legge finanziaria 2008; alla responsabil<strong>it</strong>à di cui all’articolo 248,comma 5 d. lgs. 267/2000 (Testo unico enti locali) o, ancora la fattispecie prevista dall’articolo 30,comma 15 della legge n. 289/2002 (l. fin. per il 2003) che sanziona gli amministratori chedeliberano mutui per finanziare spese che non siano per investimenti; sempre nella legge finanziaria2008, si veda ancora la fattispecie di cui all’articolo 3, comma 79, che, però mi sembrariconducibile alla normale responsabil<strong>it</strong>à amministrativa. Infine si veda l’articolo 3, comma 44 dellal. 244/2007 (legge finanziaria 2008).Il concorso tra responsabil<strong>it</strong>à amministrativa e la responsabil<strong>it</strong>à contabile.Il concorso tra fatti di danno commessi con colpa (grave) o con dolo.Sempre andando un po’ di corsa, mi sembra importante accennare a due diversi problemi chepossono verificarsi nei giudizi di responsabil<strong>it</strong>à amministrativa e contabile.