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Nicola Leone - 9 Maggio - fareonline.it

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La prescrizione.La responsabil<strong>it</strong>à per danni cagionati all’amministrazione di appartenenza o anche a diversaamministrazione da parte di soggetti legati all’amministrazione (non necessariamente da unrapporto di lavoro, ma, almeno) da un rapporto di servizio si prescrive in cinque anni, chedecorrono dal momento in cui il danno è divenuto concreto ed attuale.Il famoso emendamento Fuda, di una legge finanziaria di alcuni anni fa (emendamento che,introdotto nella legge finanziaria, costrinse il governo ad emanare, lo stesso giorno in cui venivapubblicata la legge finanziaria, un decreto legge che rendeva inapplicabile l’emendamento)prevedeva il decorso del termine di prescrizione dal momento in cui è assunta la deliberazione inipotesi dannosa.Il problema è che il danno potrebbe non dipendere da una deliberazione dell’amministrazione, nelsenso che la deliberazione può anche essere leg<strong>it</strong>tima e, in questo caso per che cosa agirebbe ingiudizio il procuratore regionale della Corte dei conti. Si ricordi, oltre tutto, che è applicabile nelgiudizio di responsabil<strong>it</strong>à l’articolo 100 c.p.c., secondo il quale, per agire in giudizio occorre avereun interesse. Fino a quando un danno non si è verificato, quale interesse all’azione potrebbe avere ilprocuratore contabile? Il problema poi è che il danno è spesso la conseguenza dell’azioneamministrativa: è il modo in cui la deliberazione viene attuata che può produrre danno.La deliberazione potrebbe anche essere stata leg<strong>it</strong>timamente assunta. Si pensi, proprio nella materiacontrattuale alla delibera a contrattare. Può produrre danno? Probabilmente non può produrre dannoneppure se presentasse aspetti di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à. Sarà la successiva esecuzione della delibera,eventualmente malaccorta esecuzione che, eventualmente, produrrà danno.Interventi recenti del legislatore (dall’inv<strong>it</strong>o a dedurre al c.d. patteggiamento:legge finanziaria per il 2006).Con la riforma il legislatore ha introdotto un ist<strong>it</strong>uto a garanzia di chi sarà convenuto in giudizio diresponsabil<strong>it</strong>à.Si tratta dell’inv<strong>it</strong>o a dedurre che deve obbligatoriamente precedere la c<strong>it</strong>azione in giudizio.Ovviamente non va confuso con l’avviso di garanzia in sede penale.L’inv<strong>it</strong>o a dedurre contiene l’esposizione dei fatti che la procura contabile r<strong>it</strong>iene cost<strong>it</strong>uiscanodanno erariale e l’inv<strong>it</strong>o a chi viene r<strong>it</strong>enuto possibile responsabile del danno, a presentare le propriededuzioni entro un termine assegnato.Il procuratore contabile, poi, ha 120 giorni di tempo (che decorrono dalla scadenza del termineassegnato all’inv<strong>it</strong>ato) per emettere l’atto di c<strong>it</strong>azione, se le deduzioni non lo convincano a desisteredall’azione di responsabil<strong>it</strong>à.

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