Approfondisci - Comune di Celano
Approfondisci - Comune di Celano
Approfondisci - Comune di Celano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.Circ.)<br />
(E' un servizio <strong>di</strong> competenza statale)<br />
Tel.: 0863 791535 (int. 4)<br />
Fax: 0863 711801<br />
Mail: elettorale@comune.celano.aq.it<br />
PEC: comunecelano.elettorale@pec.it<br />
Composizione:<br />
Presidente: Dott.ssa Franca Ferraro<br />
Componenti effettivi:<br />
Elisabetta Procacciante;<br />
Angelo Iafolla;<br />
Giancarlo Di Persico;<br />
Luigi Ciaccia.<br />
Componenti supplenti:<br />
Antonella Di Fabio;<br />
Mario Grassi;<br />
Arcangelo Celeste.<br />
Segretario:<br />
Loreto Guerra<br />
I Comuni sui quali esercita la propria funzione sono<br />
AIELLI, BISEGNA, CELANO, CERCHIO, COCULLO, COLLARMELE, GIOIA DEI MARSI, LECCE NEI MARSI, ORTONA<br />
DEI MARSI, ORTUCCHIO, OVINDOLI, PESCINA e SAN BENEDETTO DEI MARSI, per un corpo elettorale totale<br />
<strong>di</strong> 28.800 elettori, circa.<br />
Costituzione e funzioni<br />
La commissione elettorale circondariale è costituita, con decreto del Presidente della Corte d'appello, in<br />
ogni comune capoluogo <strong>di</strong> circondario giu<strong>di</strong>ziario, ed è composta da quattro componenti effettivi e quattro<br />
supplenti, <strong>di</strong> cui, sia per gli effettivi che per i supplenti, uno nominato dal prefetto e tre eletti dal consiglio<br />
provinciale con voto limitato (articoli 21 e successivi del d.P.R. 223/1967). Nei circondari con popolazione<br />
superiore a 50.000 abitanti possono essere costituite delle sottocommissioni (articolo 25 del d.P.R.<br />
223/1967) che svolgono le stesse funzioni della commissione, salvo che il presidente non <strong>di</strong>sponga<br />
<strong>di</strong>versamente (Consiglio <strong>di</strong> Stato - V Sezione, 17 luglio 2000, n. 3923; T.A.R. Friuli - Venezia Giulia, 3 aprile<br />
1997, n. 282).<br />
La commissione elettorale circondariale esamina le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale comunale<br />
nella formazione delle liste elettorali, decide sui ricorsi avverso tali operazioni, approva ogni sei mesi gli<br />
elenchi dei nuovi iscriventi per compimento del <strong>di</strong>ciottesimo anno <strong>di</strong> età (articoli 29 e seguenti del d.P.R.<br />
223/1967) e, una volta convocati i comizi elettorali, pre<strong>di</strong>spone l'elenco definitivo degli aventi <strong>di</strong>ritto al voto<br />
(articoli 32 bis, 32 ter e 33 del d.P.R. 223/1967). La stessa, inoltre, procede alle operazioni <strong>di</strong> ammissione o<br />
ricusazione delle can<strong>di</strong>dature e delle liste presentate per le elezioni per il rinnovo degli organi dei comuni<br />
(articoli 30, 31, 33, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).<br />
Per quanto riguarda le indennità <strong>di</strong> presenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 24 <strong>di</strong>cembre
2007, n. 244, l'incarico <strong>di</strong> componente è gratuito, ad eccezione delle spese <strong>di</strong> viaggio effettivamente<br />
sostenute.<br />
Le spese per il suo funzionamento sono ripartite, in base al carico elettorale, tra i comuni sui quale la<br />
Commissione è chiamata ad esercitare la propria funzione.