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i diritti dei minori:Layout 1.qxd - Avvocato di strada

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3.2.3. La potestà genitoriale<br />

La potestà genitoriale è un potere attribuito ai genitori esclusivamente<br />

nell'interesse <strong>dei</strong> figli, nei cui confronti il genitore ha anzitutto il triplice<br />

dovere del mantenimento, dell'istruzione e dell'educazione (art.147 cc).<br />

Nell'esercizio della potestà sono attribuiti poteri tanto in funzione degli<br />

interessi personali che degli interessi patrimoniali del figlio:<br />

a) riguardo alla tutela della personalità del minore, il genitore ha un<br />

potere-dovere <strong>di</strong> cura della persona, <strong>di</strong> sostegno, <strong>di</strong> vigilanza;<br />

b) riguardo all'amministrazione <strong>dei</strong> beni del minore ed alla sua rappresentanza<br />

per i <strong><strong>di</strong>ritti</strong> patrimoniali, vale questa <strong>di</strong>stinzione generale: gli<br />

atti <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria amministrazione possono essere compiuti <strong>di</strong>sgiuntamente<br />

da ciascun genitore; quelli <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>naria amministrazione<br />

richiedono invece l'autorizzazione del Giu<strong>di</strong>ce Tutelare (art. 320 cod.<br />

civ.).<br />

Titolarità ed esercizio della potestà<br />

- Il minore è soggetto alla potestà fino al raggiungimento della maggiore<br />

età. La potestà, attribuita ad entrambi i genitori, deve essere esercitata<br />

<strong>di</strong> comune accordo tra essi.<br />

La legge ha <strong>di</strong>sciplinato l'ipotesi del contrasto sull'esercizio della potestà<br />

su questioni <strong>di</strong> particolare importanza (art. 316 co. 3 cod. civ.): salvo<br />

il caso in cui sussista un incombente pericolo <strong>di</strong> un grave pregiu<strong>di</strong>zio al<br />

minore (nel qual caso è attribuita al padre la facoltà <strong>di</strong> adottare i provve<strong>di</strong>menti<br />

urgenti e in<strong>di</strong>fferibili), la regola è che il contrasto venga risolto<br />

dal T.M., a cui ciascuno <strong>dei</strong> genitori può ricorrere senza formalità,<br />

in<strong>di</strong>cando i provve<strong>di</strong>menti che egli ritiene più idonei.<br />

Questo proce<strong>di</strong>mento trova raramente applicazione, in quanto presuppone<br />

l'esistenza <strong>di</strong> una famiglia unita e la convivenza <strong>dei</strong> genitori tra i<br />

quali è insorto il contrasto (ad es., sulla scuola a cui iscrivere il figlio).<br />

Ove i genitori siano separati, anche solo <strong>di</strong> fatto, l'intervento del giu<strong>di</strong>ce<br />

potrà avvenire solo ai sensi dell'art. 333 cod. civ., cioè in un proce<strong>di</strong>mento<br />

limitativo della potestà. Si noti poi che solo i coniugi sono legittimati<br />

ad agire ex art. 316 cod. civ., e non anche il P.M.<br />

L'esercizio esclusivo della potestà è attribuito ad uno solo <strong>dei</strong> genitori,<br />

pur potendo permanere la titolarità della potestà ad entrambi, in alcuni<br />

casi:<br />

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