i diritti dei minori:Layout 1.qxd - Avvocato di strada
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3.2.3. La potestà genitoriale<br />
La potestà genitoriale è un potere attribuito ai genitori esclusivamente<br />
nell'interesse <strong>dei</strong> figli, nei cui confronti il genitore ha anzitutto il triplice<br />
dovere del mantenimento, dell'istruzione e dell'educazione (art.147 cc).<br />
Nell'esercizio della potestà sono attribuiti poteri tanto in funzione degli<br />
interessi personali che degli interessi patrimoniali del figlio:<br />
a) riguardo alla tutela della personalità del minore, il genitore ha un<br />
potere-dovere <strong>di</strong> cura della persona, <strong>di</strong> sostegno, <strong>di</strong> vigilanza;<br />
b) riguardo all'amministrazione <strong>dei</strong> beni del minore ed alla sua rappresentanza<br />
per i <strong><strong>di</strong>ritti</strong> patrimoniali, vale questa <strong>di</strong>stinzione generale: gli<br />
atti <strong>di</strong> or<strong>di</strong>naria amministrazione possono essere compiuti <strong>di</strong>sgiuntamente<br />
da ciascun genitore; quelli <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>naria amministrazione<br />
richiedono invece l'autorizzazione del Giu<strong>di</strong>ce Tutelare (art. 320 cod.<br />
civ.).<br />
Titolarità ed esercizio della potestà<br />
- Il minore è soggetto alla potestà fino al raggiungimento della maggiore<br />
età. La potestà, attribuita ad entrambi i genitori, deve essere esercitata<br />
<strong>di</strong> comune accordo tra essi.<br />
La legge ha <strong>di</strong>sciplinato l'ipotesi del contrasto sull'esercizio della potestà<br />
su questioni <strong>di</strong> particolare importanza (art. 316 co. 3 cod. civ.): salvo<br />
il caso in cui sussista un incombente pericolo <strong>di</strong> un grave pregiu<strong>di</strong>zio al<br />
minore (nel qual caso è attribuita al padre la facoltà <strong>di</strong> adottare i provve<strong>di</strong>menti<br />
urgenti e in<strong>di</strong>fferibili), la regola è che il contrasto venga risolto<br />
dal T.M., a cui ciascuno <strong>dei</strong> genitori può ricorrere senza formalità,<br />
in<strong>di</strong>cando i provve<strong>di</strong>menti che egli ritiene più idonei.<br />
Questo proce<strong>di</strong>mento trova raramente applicazione, in quanto presuppone<br />
l'esistenza <strong>di</strong> una famiglia unita e la convivenza <strong>dei</strong> genitori tra i<br />
quali è insorto il contrasto (ad es., sulla scuola a cui iscrivere il figlio).<br />
Ove i genitori siano separati, anche solo <strong>di</strong> fatto, l'intervento del giu<strong>di</strong>ce<br />
potrà avvenire solo ai sensi dell'art. 333 cod. civ., cioè in un proce<strong>di</strong>mento<br />
limitativo della potestà. Si noti poi che solo i coniugi sono legittimati<br />
ad agire ex art. 316 cod. civ., e non anche il P.M.<br />
L'esercizio esclusivo della potestà è attribuito ad uno solo <strong>dei</strong> genitori,<br />
pur potendo permanere la titolarità della potestà ad entrambi, in alcuni<br />
casi:<br />
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