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Le forme dell'esame testimoniale. Le contestazioni. La formazione ...

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LE FORME DELL’ESAME TESTIMONIALE.<br />

LE CONTESTAZIONI.<br />

LA FORMAZIONE PROGRESSIVA DEL FASCICOLO<br />

DEL DIBATTIMENTO<br />

Schede sintetiche a cura del:<br />

dott. Elvio FASSONE<br />

presidente di sezione del Tribunale di Torino<br />

A. L’esame <strong>testimoniale</strong><br />

– Fasi dell’esame: tre (di cui due eventuali).<br />

Funzione dell’esame diretto: il deducente postula che l’esaminato dirà la verità, giovevole al<br />

suo assunto, ed intende comunicarla al giudice, che la ignora.<br />

Funzione del contro-esame: il contro-esaminatore postula che l’esaminato non abbia detto<br />

compiutamente la verità, ed intende ribaltare l’apparente verità fornita dall’esame diretto.<br />

Funzione della replica: il deducente ritiene che il contro-esame abbia posto in luce apparenti<br />

smagliature, dovute essenzialmente alla tecnica di escussione (od alla incapacità dell’esaminato di<br />

reggere alle domande suggestive), e mira a riequilibrare gli esiti del mezzo di prova nel suo<br />

complesso.<br />

– Caratteri delle tre fasi.<br />

Nell’esame diretto e nella replica non possono essere rivolte né domande suggestive né<br />

domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte (in seguito = “nocive”).<br />

Nel contro-esame non possono essere rivolte domande nocive.<br />

In ciascuna delle fasi vigono le regole deontologiche alla cui osservanza è preposto il controllo<br />

del presidente (art. 499 commi 4 e 6).<br />

L’esaminatore diretto, pertanto, fruisce della replica ma si inibisce le domande suggestive. Il<br />

controesaminatore versa nella situazione speculare.<br />

– Tipi di domanda e connotati dell’esame.<br />

<strong>La</strong> domanda suggestiva (“leading question”, o domanda che conduce) indirizza il teste a<br />

dichiarare circostanze che egli non enuncia spontaneamente. Suoi connotati (non esclusivi) sono<br />

l’implicazione o presupposizione; l’indebito soccorso o supplenza alla memoria; la manifesta<br />

indicazione dell’obiettivo al quale l’esaminatore vuole condurre l’esaminato.<br />

<strong>La</strong> domanda “nociva” contiene una pressione psicologica volta a far dire al teste cosa diversa da<br />

quella che direbbe spontaneamente.<br />

“Genuinità delle risposte” (art. 499 comma 6): salvezza del sentimento di paternità della<br />

risposta in capo a chi la fornisce.<br />

“Sincerità delle risposte” (art. 499 comma 2): corrispondenza tra la rappresentazione del reale<br />

posseduta dall’esaminato e la proposizione da lui enunciata.


“<strong>Le</strong>altà dell’esame” (rectius: di chi lo conduce): adesione al codice deontologico che deve<br />

ispirare il mezzo di prova, complessivamente inteso ad ottenere risposte spontanee e sincere.<br />

– Eccezioni alla conduzione dell’esame ad opera delle parti:<br />

a) esame <strong>testimoniale</strong> del minorenne (art. 498 comma 4);<br />

b) esame disposto d’ufficio ai sensi dell’art. 507 (art. 151 norme att.);<br />

c) processo di pretura (art. 567 comma 4) (sull’accordo delle parti).<br />

– Questioni processuali.<br />

Esame della stessa persona richiesto da due o più parti. Lo si effettua unitariamente. Inizia<br />

l’esame il pubblico ministero, lo si prosegue nell’ordine di cui all’art. 493 comma 2. Ogni<br />

deducente conserva la facoltà del contro-esame e le relative potestà.<br />

Possibilità di condurre l’esame al di fuori delle circostanze dedotte nella lista ex art. 468: deve<br />

ritenersi sussistente, alla luce della sempre minore specificità richiesta nella deduzione. Deve<br />

ritenersi, peraltro, che se una parte assume che il teste le serve solamente per un determinato tema<br />

di prova, e poi sostituisce il tema con un altro, l’esame su questo è inammissibile, avendo privato la<br />

controparte del diritto alla controprova, e avendola esposta a temi a sorpresa.<br />

– Giurisprudenza.<br />

“<strong>La</strong> formulazione di domande tramite il capitolato di prova si risolve in una mera ripetizione di<br />

una testimonianza predisposta nel suo complesso, e rende pertanto agevole ed unilaterale la<br />

risposta, ponendosi così in contrasto con l’art. 499 comma 3, che vieta di porre domande che<br />

tendano a suggerire le risposte” (fattispecie in tema di rigetto di ricorso avverso ordinanza e<br />

sentenza di condanna del giudice di appello, che aveva dichiarato l’inutilizzabilità delle deposizioni<br />

testimoniali rese a conferma dell’alibi dell’imputato, su capitoli di prova analitici) (Cass. I, 21<br />

gennaio 1992, CP 1993, p. 1796, n. 1070).<br />

“L’art. 499 comma 6 affida al presidente del collegio il potere di dirigere l’istruttoria<br />

dibattimentale e di stabilire caso per caso la pertinenza e l’utilità delle domande, né è sufficiente il<br />

dissenso del difensore al riguardo per qualificare come illegittimo l’intervento regolatore del<br />

presidente: infatti l’esame incrociato non può essere identificato con la libertà, scevra da ogni<br />

vincolo, di muovere domande a valutazione esclusiva della difesa”.<br />

“A chi conduce il contro-esame non possono essere inibite domande che tendono a suggerire le<br />

risposte, neppure in virtù del potere presidenziale di intervenire per assicurare la genuinità e la<br />

sincerità delle risposte, tutelate dalla regola generale di cui al comma 6 dell’art. 499” (Cass., III, 3<br />

giugno 1993, CP 1995, p. 79, n. 58).<br />

“<strong>La</strong> valutazione della pertinenza e della rilevanza delle domande, in sede di esame e di controesame,<br />

è rimessa al prudente ed insindacabile apprezzamento del presidente, o del pretore” (Cass., I,<br />

23 giugno 1993, Rv. 194, 367).<br />

“<strong>Le</strong> regole per l’esame ed il contro-esame debbono trovare applicazione anche nel caso di<br />

istruzione dibattimentale in sede di appello” (Cass. ult. cit.). Per conseguenza, solo dopo che sono<br />

stati esauriti l’esame ed il contro-esame delle parti, il presidente può rivolgere direttamente<br />

domande alle persone già esaminate (Cass., II, 22 settembre 1992, CP 1994, p. 1545, n. 928)<br />

(contra Cass., I, 30 aprile 1992, Riv. pen. 1993, p. 479).<br />

“Il giudice può ammettere i testimoni a rendere dichiarazioni spontanee integrative delle<br />

risposte date alle domande e pertinenti al tema di prova, sia nel corso dell’esame incrociato, sia in<br />

un momento successivo, quando il teste di sua iniziativa ritenga di presentarsi di nuovo a deporre, e<br />

in entrambi i casi può legittimamente utilizzarle per la <strong>formazione</strong> del proprio convincimento”<br />

(Cass., V, 9 giugno 1993, CP 1995, p. 96, n. 81).


“Sono utilizzabili (sebbene assunte in modo non regolare) le dichiarazioni testimoniali assunte<br />

non secondo le prescrizioni di cui all’art. 498 c.p.p., ma mediante semplice conferma, a richiesta del<br />

presidente, delle dichiarazioni già rese in dibattimento, davanti ad un precedente collegio venuto<br />

meno per la morte di uno dei componenti” (Cass., I, 11 maggio 1992, CP 1994, p. 125, n. 101).<br />

“Deve ritenersi valido e processualmente utilizzabile il riconoscimento operato in udienza dalla<br />

persona offesa, nel corso dell’esame <strong>testimoniale</strong>, nei confronti dell’imputato presente” (Cass., I, 11<br />

maggio 1992, CP 1994, p. 125, n. 101).<br />

– Accorgimenti tecnici e tattici.<br />

Cfr. C. CARNEVALI, L’esame dibattimentale: tecniche, strategie, casistica, in Quaderni del<br />

C.S.M., 1993, p. 179.<br />

G. MALERBA, L’esame dibattimentale: tecniche, strategie, casistica, ivi, p. 201).<br />

L. CARLI, Tecniche di interrogatorio in sede dibattimentale (Relazione al C.S.M. nel II corso<br />

di aggiornamento professionale per i magistrati delle Procure circondariali sulle tecniche di<br />

indagine; 24-28 gennaio 1994).<br />

– Dottrina.<br />

AVANZINI, L’esame dibattimentale delle fonti di prova personali, in <strong>La</strong> conoscenza del fatto<br />

nel processo penale, a cura di Ubertis, 1992, p. 72.<br />

FRIGO, Commento all’art. 499 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, V,<br />

Torino 1991, p. 254.<br />

SELVAGGI, Esame diretto e contro-esame, in Dig. disc. pen., IV, Torino 1990, p. 280.<br />

COMOGLIO, Modello accusatorio e deontologia dei comportamenti processuali nella<br />

prospettiva comparatistica, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1993, p. 435.<br />

CUCCHI, Rito accusatorio e cross-examination inglese: un confronto ravvicinato, in Giust.<br />

pen., 1991, III, c. 257.<br />

DE FRANCHIS, Cross-examination, in Dig. disc. pen., vol. III, Torino 1988, p. 279.<br />

FANCHIOTTI, <strong>La</strong> testimonianza nel processo adversary, Milano 1988, p. 281.<br />

GAMBINI, <strong>La</strong> cross-examination dell’imputato nel processo penale inglese: limiti ed<br />

inconvenienti, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1975, p. 1217.<br />

WELLMAN, The art of cross-examination, Londra 1936, IV ed.<br />

B. <strong>Le</strong> dichiarazioni<br />

– Sollecitazione rivolta all’esaminato, consistente nel sottoporgli sue precedenti dichiarazioni<br />

difformi, al fine di produrre coerenze tra le versioni o spiegazione della diversità.<br />

– Natura e qualità della dichiarazione utilizzabile per la contestazione: le sole dichiarazioni<br />

provenienti dalla persona esaminata, presenti nel fascicolo del P.M..<br />

Sono utilizzabili anche se assunte in procedimento diverso e poi acquisite al fascicolo per il<br />

dibattimento; anche se assunte ai sensi dell’articolo 430 c.p.p.. Non sono utilizzabili le dichiarazioni<br />

assunte dal P.M. dopo il deposito della documentazione dell’attività integrativa di indagine, ex art.<br />

430 comma 2.<br />

– Valore della dichiarazione utilizzata per la contestazione.<br />

1) Nella formulazione originaria del codice: meno valore “screditante” della dichiarazione<br />

dibattimentale (efficacia probatoria indiretta) (art. 500 comma 3). Acquisibilità al fascicolo per il<br />

dibattimento solo per talune specifiche dichiarazioni (assunte nel corso delle perquisizioni, ovvero<br />

sul luogo e nell’immediatezza del fatto).


2) A seguito della sentenza 3 giugno 1992 n. 255 della Corte Costituzionale: acquisibilità nel<br />

fascicolo per il dibattimento, e conseguente piena utilizzabilità.<br />

3) A seguito della legge 7 agosto 1992 n. 356:<br />

* acquisibilità, e possibilità di essere valutata come prova, se sussistono altri elementi di prova<br />

che ne confermano l’attendibilità (art. 500 comma 4) (efficacia potenzialmente completa);<br />

** acquisibilità e possibilità di essere valutata come prova, anche in assenza di<br />

“corroboration”, quando risultano turbative della testimonianza (art. 500 comma 5) (efficacia<br />

direttamente completa);<br />

*** acquisibilità e idoneità a costituire prova, quando è stata assunta dal giudice dell’udienza<br />

preliminare (art. 500 comma 6) (efficacia iperbolicamente completa);<br />

**** efficacia limitata alla valutazione della credibilità delle dichiarazioni dibattimentali,<br />

quando non è affiancata da altri elementi di prova, e non si versa in alcuna delle ipotesi di cui ai<br />

commi 5 e 6 (art. 500 comma 3) (efficacia parziale).<br />

– Possibile dissociazione degli effetti: anche le dichiarazioni che non possono essere acquisite<br />

al fascicolo per il dibattimento possono essere sempre utilizzate per contestare le difformità, e per<br />

operare l’efficacia indiretta sulle dichiarazioni dibattimentali (cfr. infra Corte Cost. 28 novembre<br />

1994 n. 407).<br />

– Dichiarazioni utilizzabili per le <strong>contestazioni</strong>: quelle rese precedentemente dalla persona<br />

esaminata (testimone, perito, consulente tecnico, imputato, altra parte privata, imputato ai sensi<br />

dell’art. 210), e contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero.<br />

Utilizzabilità ai fini delle <strong>contestazioni</strong> (quanto all’imputato) di tutte le dichiarazioni da lui rese<br />

in precedenza. Acquisibilità al fascicolo per il dibattimento delle sole dichiarazioni alle quali il<br />

difensore aveva diritto di assistere, assunte o dal P.M., o dalla polizia giudiziaria per delega, o dal<br />

G.I.P. in sede di convalida, interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, dell’imputato<br />

nell’udienza preliminare. Conseguente esclusione (e limitata utilizzazione ai soli fini della<br />

contestazione, con mera efficacia indiretta) delle dichiarazioni spontanee rese alla P.G. ex art. 350<br />

comma 7; delle dichiarazioni rese in sede di presentazione spontanea, assunta ex art. 374 comma 1;<br />

delle dichiarazioni rese dall’imputato (e per quanto occorra, anche dal coimputato) prima di<br />

assumere la qualità di persona sottoposta alle indagini, e perciò senza l’assistenza del difensore.<br />

Utilizzabilità anche se le dichiarazioni sono state rese in altro procedimento, purché acquisite al<br />

fascicolo del P.M., quale formato ex art. 433.<br />

– Giurisprudenza costituzionale<br />

“Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost., la questione di legittimità<br />

costituzionale dell’art. 500 comma 4 c.p.p., nella parte in cui subordina all’esistenza di altri<br />

elementi di prova, capaci di confermarne l’attendibilità, l’utilizzabilità come prove delle<br />

dichiarazioni precedentemente rese dal testimone nel corso delle indagini preliminari, ed utilizzate<br />

nel dibattimento per le <strong>contestazioni</strong>” (Corte Cost. 16 giugno 1994 n. 241).<br />

“Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 500 commi 1 e 4 c.p.p.,<br />

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente che, per contestare il<br />

contenuto della deposizione <strong>testimoniale</strong>, le parti possano servirsi della denuncia scritta presentata<br />

dal testimone all’autorità giudiziaria, con successiva eventuale acquisizione al fascicolo per il<br />

dibattimento” (Corte Cost., 28 novembre 1994 n. 407).<br />

– Giurisprudenza di legittimità.


“Al fine di poter valutare, come prova dei fatti in esse affermati, le dichiarazioni acquisite a<br />

seguito delle <strong>contestazioni</strong> – allorquando risultino situazioni che hanno compromesso la genuinità<br />

dell’esame <strong>testimoniale</strong> – non è richiesto che tale compromissione derivi necessariamente da un<br />

fatto attribuibile all’imputato: qualunque situazione, desumibile persino dalle stesse modalità della<br />

deposizione, può essere liberamente apprezzata dal giudice, che è soltanto tenuto ad esternare il suo<br />

convincimento con motivazione esente da vizi logici” (Cass., I, 18 giugno 1993, CP 1995, p. 369, n.<br />

295).<br />

“In virtù del generale rinvio operato dall’art. 598 c.p.p., il diritto delle parti di contestare il<br />

contenuto di una dichiarazione sulla base delle dichiarazioni precedentemente rese, e contenute nel<br />

fascicolo del P.M., deve poter essere esercitato anche nell’istruzione dibattimentale in sede di<br />

appello, a nulla rilevando che le dichiarazioni non siano nella materiale disponibilità del P.M.<br />

presso il giudice d’appello, posto che il fascicolo del P.M. di prime cure è nella disposizione<br />

giuridica di tutte le parti” (Cass. III, 3 giugno 1993, CP 1995, p. 79, n. 58).<br />

“I verbali degli interrogatori resi dall’imputato al P.M. ed al G.I.P. possono essere acquisiti<br />

integralmente al fascicolo processuale ex art. 503 qualora, per l’elevato numero di <strong>contestazioni</strong><br />

mosse all’imputato nel corso dell’esame dibattimentale, sia impossibile l’individuazione delle frasi<br />

non oggetto delle <strong>contestazioni</strong> stesse” (Cass. I, 23 giugno 1993, CP 1994, p. 3031, n. 1882).<br />

C. <strong>La</strong> <strong>formazione</strong> progressiva del fascicolo del dibattimento<br />

1) Atti che entrano nel fascicolo del dibattimento a seguito del decreto che dispone il giudizio:<br />

1/a) atti relativi alla procedibilità dell’azione penale (tra gli stessi deve essere inclusa<br />

l’attestazione, prevista dall’art. 337 comma 4 c.p.p., della data e del luogo di presentazione della<br />

querela, come pure quella dell’avvenuta identificazione del querelante: Cass., V, 16 febbraio 1993,<br />

CP 1994, p. 2766, n. 1742; nonché atti relativi all’esercizio dell’azione civile.<br />

“Il legislatore, nel consentire la possibilità di dare lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di<br />

querela ai soli fini dell’accertamento dell’esistenza della condizione di procedibilità (art. 511<br />

comma 4), ha preso in considerazione l’atto di querela esclusivamente sotto il suo aspetto formale, e<br />

cioè quale presupposto di validità del rapporto processuale; peraltro, quando per fatti o circostanze<br />

imprevedibili, risulti impossibile la ripetizione del contenuto dell’atto di querela, deve trovare<br />

applicazione l’art. 512 c.p.p., intendendosi per ‘atti assunti dalla P.G.’ non solo gli atti formati a<br />

seguito di attività diretta di tale autorità, ma anche gli atti semplicemente ricevuti dalla stessa”<br />

(Cass., V, 2 dicembre 1993, CP 1994, p. 2111, n. 1321).<br />

1/b) verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, al riguardo: L’obbligo di<br />

verbalizzazione degli atti indicati nell’art. 357 comma 2 c.p.p. non è prescritto a pena di nullità,<br />

sicché è da ritenere che, qualora la loro documentazione sia avvenuta in altro modo, essa può far<br />

parte del fascicolo del P.M., sempre che non facciano difetto i requisiti sostanziali, da individuarsi<br />

essenzialmente nella stretta contiguità spazio-temporale (compatibile con le esigenze della pratica)<br />

fra la loro redazione ed il verificarsi dei fatti che ne formano oggetto, e nella certa provenienza,<br />

attestata da apposita sottoscrizione, dal pubblico ufficiale abilitato che ne figura autore (Cass. I, 14<br />

giugno 1993, CP 1994, p. 2143, n. 1339; Cass. I, 3 febbraio 1993, CP 1994, p. 1879, n. 1147; Cass.<br />

V, 18 giugno 1991, ivi 1992, p. 92, n. 68) (fattispecie in tema di sommarie informazioni non<br />

verbalizzate, ma semplicemente sintetizzate nell’informativa di reato).<br />

– Sono stati considerati irripetibili dalla giurisprudenza:<br />

* i rilievi fotografici relativi ad un assembramento di persone integrante illecito penale;<br />

* rilievi fotografici eseguiti dalla P.G. sui veicoli coinvolti in un sinistro;


* il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, limitatamente allo stato della<br />

documentazione fiscale, e comunque nella parte in cui contiene constatazione di fatti; con<br />

esclusione della parte in cui contiene valutazioni degli operanti, accertamenti tecnici, dichiarazioni<br />

di terzi o dell’indagato;<br />

* verbali di inventario allegati alle relazioni del curatore fallimentare;<br />

* il verbale degli ispettori del lavoro, quando contenga la descrizione di cose, di tracce o di<br />

luoghi suscettibili di modifica nel tempo, per eventi naturali o per comportamenti umani;<br />

* l’autopsia disposta dal P.M. con l’osservanza delle <strong>forme</strong> di cui all’art. 360;<br />

* l’individuazione di persona (ma vi è contrasto, in quanto l’atto di individuazione può essere<br />

sempre rinnovato, attraverso una ricognizione);<br />

* i rilievi fotografici sulla persona; le rilevazioni antropometriche;<br />

* la consulenza tecnica disposta dal P.M. ai sensi dell’art. 360 c.p.p., quando l’indagato non si<br />

sia avvalso della facoltà di richiedere incidente probatorio;<br />

* il verbale di prelevamento di campioni per analisi (ma la questione è controversa: il prelievo<br />

viene compiuto prima dell’insorgere di indizi di reità a carico di un soggetto, e quindi non è attuato<br />

con l’osservanza delle garanzie previste dal codice, ai sensi dell’art. 220 disp. att.; pertanto non può<br />

dirsi compiuto dalla P.G. nel regime di garanzia dettato dal codice, e si ritiene debbe ricondursi<br />

piuttosto alla categoria degli atti extra-processuali, sottoposti alla disciplina propria dei documenti);<br />

* il verbale delle analisi dei campioni prelevati (se conformi al disposto dell’art. 223 disp. att.);<br />

* il verbale di sequestro, con esclusione della parte riproducente dichiarazioni di terzi;<br />

* il verbale di perquisizione, personale o reale;<br />

* il verbale di ispezione locale, personale o reale effettuata dalla P.G. di propria iniziativa o per<br />

delega;<br />

* le attività di pedinamento e di appostamento, se adeguatamente verbalizzate;<br />

* i verbali delle operazioni di predisposizione degli impianti di ascolto e di controllo delle<br />

conversazioni telefoniche e delle loro registrazioni.<br />

Sono stati esclusi dalla nozione di atti irripetibili:<br />

* gli accertamenti tecnici “distruttivi”, cioè gli accertamenti effettuati dalla P.G., che rendono<br />

non più ripetibile l’accertamento stesso per esaurimento del campione o per distruzione dell’oggetto<br />

(art. 117 disp. att.): in tale evenienza la P.G. deve investire della questione il P.M., affinché questi<br />

valuti se procedere ex art. 360 c.p.p.;<br />

* le sommarie trascrizioni del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate;<br />

* gli atti, od il contenuto parziale degli atti, indicati per esclusione nella sezione degli atti<br />

considerati irripetibili.<br />

Sulla nozione di “atti non ripetibili” (e la differenza rispetto a quella di “atti non rinviabili”)<br />

cfr.:<br />

– artt. 360 c.p.p., 117 e 223 disp. att..<br />

– “Sono atti non ripetibili quelli mediante i quali la polizia giudiziaria prende diretta cognizione<br />

di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale, e suscettibili,<br />

per loro stessa natura, di subire modificazioni, o addirittura di scomparire in tempi più o meno<br />

brevi” (Cass. I, 14 giugno 1993, cit.).<br />

1/c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero (vale, tendenzialmente,<br />

quanto detto sub 1/b);<br />

1/d) i verbali degli atti assunti nell’incidente probatorio e di quelli assunti all’estero a seguito di<br />

rogatoria (quanto a questi ultimi, si precisa che la relativa lettura deve considerarsi ammissibile solo<br />

in quanto la stessa sia ammissibile in relazione al contenuto degli atti ed alle modalità di<br />

acquisizione);<br />

1/e) il certificato del casellario giudiziale e gli altri documenti indicati nell’art. 236;<br />

1/f) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.


2) Atti che entrano nel fascicolo a seguito dell’ammissione disposta negli atti introduttivi del<br />

dibattimento:<br />

3;<br />

2/a) documenti ammessi (art. 495 c.p.p.);<br />

2/b) verbali di prove di altro procedimento penale, nei termini di cui all’art. 238 comma 1, 2 e<br />

2/c) verbali di dichiarazioni assunte in altri procedimenti, al di fuori delle ipotesi di cui ai<br />

commi 1, 2 e 3 dell’art. 238, quando le parti vi consentono;<br />

2/d) sentenze irrevocabili, nei termini di cui all’art. 238-bis;<br />

2/e) documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da un’autorità giudiziaria<br />

straniera (art. 78 comma 1 disp. att.);<br />

2/f) atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera, quando le parti vi consentono, ovvero<br />

dopo l’esame dell’autore degli stessi (art. 78 comma 2 disp. att.);<br />

2/g) il verbale dell’udienza dibattimentale (art. 515).<br />

3) Atti che entrano nel fascicolo a seguito di lettura, conseguente a fatti accertati nel corso del<br />

dibattimento:<br />

3/a) verbali di atti ad irripetibilità sopravvenuta ed imprevedibile, assunti dalla P.G., dal P.M. o<br />

dal G.I.P. nell’udienza preliminare (art. 512 c.p.p.);<br />

3/b) verbale di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all’estero, qualora non citato,<br />

ovvero citato e non comparso (su prudente valutazione del giudice, tenuto conto degli altri elementi<br />

di prova acquisiti);<br />

3/c) verbali di dichiarazioni rese al P.M. od al G.I.P. da imputato contumace, o assente, o che<br />

rifiuta di sottoporsi ad esame (art. 513 comma 1);<br />

3/d) verbale di dichiarazioni rese da persona imputata in procedimento connesso o collegato, se<br />

non è possibile ottenerne la presenza al dibattimento, o se si avvalga della facoltà di non rispondere<br />

(art. 513 comma 2);<br />

3/e) relazione peritale, dopo l’esame del perito (art. 511 comma 3).<br />

4) atti che entrano nel fascicolo a seguito di contestazione:<br />

4/a) verbali di dichiarazioni testimoniali rese alla P.M., utilizzati per le <strong>contestazioni</strong>, e<br />

confortati da altri elementi di prova (art. 500 comma 4);<br />

4/b) verbali di dichiarazioni testimoniali rese alla P.G. od al P.M., utilizzati per le <strong>contestazioni</strong>,<br />

quando risultano fatti che hanno turbato la genuinità della deposizione dibattimentale (art. 500<br />

comma 5);<br />

4/c) verbali di dichiarazioni testimoniali rese al G.I.P. a norma dell’art. 422 (art. 500 comma 6);<br />

4/d) verbali di dichiarazioni rese dall’imputato al P.M., od alla P.G. su delega, alle quali il<br />

difensore aveva il diritto di assistere (art. 503 comma 5);<br />

4/e) verbali di dichiarazioni rese al G.I.P. da persona in stato di custodia cautelare, o<br />

dall’arrestato o dal fermato nell’udienza di convalida, o dall’imputato in sede di udienza preliminare<br />

(art. 503 comma 6, in relazione agli artt. 294, 391, 422);<br />

4/f) verbali di dichiarazioni rese da persona imputata di reato connesso, alle quali il difensore<br />

aveva il diritto di assistere (art. 503 comma 5, richiamato dall’art. 210 comma 5).


5) Atti che entrano nel fascicolo ai limiti effetti delle <strong>contestazioni</strong>, se sono stati utilizzati a tale<br />

fine:<br />

5/a) verbali di dichiarazioni rese dall’indagato alla P.G., non su delega, alla presenza del<br />

difensore (art. 350 comma 1);<br />

5/b) verbali di dichiarazioni rese spontaneamente dall’indagato alla P.G. (art. 350 comma 7);<br />

5/c) verbali di dichiarazioni rese da testimoni al P.M. od alla P.G., quando non sono confortate<br />

da altri elementi di prova;<br />

5/d) verbali di dichiarazioni rese in altri procedimenti, acquisite al di fuori delle situazioni di cui<br />

all’art. 238 comma 1, 2 e 3, quando non vi è il consenso delle parti alla loro piena utilizzazione (art.<br />

238 comma 4).<br />

– <strong>La</strong> categoria degli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento non coincide con la categoria<br />

degli atti utilizzabili ai fini della decisione.<br />

Atti che vi sono inseriti ne possono venire espunti, a seguito di incidente ex art. 491 (e<br />

reciprocamente).<br />

Atti che vi sono inseriti, lo sono ai limitati fini dell’efficacia indiretta, o “screditante” (v. par.<br />

che precede).<br />

Gli atti facenti parte del fascicolo diventano utilizzabili solo dopo la lettura. <strong>La</strong> lettura di verbali<br />

di dichiarazioni è disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame sia<br />

divenuto impossibile (art. 512), o esso non sia stato ammesso (art. 190-bis): pertanto, se l’esame<br />

non ha luogo, l’inclusione dell’atto nel fascicolo non produce di per sé la sua utilizzabilità.

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