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Allegato relativo alla parte 1 - Planat

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2 > Spiegazioni relative <strong>alla</strong> scheda programmatica concernente la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio 69<br />

L’ordinanza è entrata in vigore nel 1991. Conformemente all’articolo 6 dell’ordinanza,<br />

tutti gli oggetti sul territorio nazionale dovrebbero essere protetti già d<strong>alla</strong> fine del 1997<br />

(eccetto quelli rivisti nel 2003). Ciò rappresenta una superficie complessiva di 1524 ha.<br />

I Cantoni sono tenuti ad allestire le zone cuscinetto come <strong>parte</strong> integrante della protezione.<br />

Alcuni Cantoni hanno ultimato l’opera di protezione, altri non ancora. La protezione<br />

completa entro il periodo NPC 2008–11 è un obiettivo prioritario per tutti i Cantoni.<br />

Rientra in quest’ambito anche la valorizzazione ecologica delle zone cuscinetto, ancora<br />

insufficienti in certi casi.<br />

L’elenco seguente riporta i problemi principali:<br />

> prosciugamento di torbiere alte già danneggiate a causa della presenza di fosse di<br />

drenaggio o di un insufficiente ripristino della geomorfologia;<br />

> invasione di arbusti dovuta all’assenza di cure o a cure insufficienti, in origine a<br />

causa del prosciugamento;<br />

> apporto di fertilizzanti dalle vicinanze e/o danni da calpestio dovuti a<br />

un’utilizzazione inadeguata o <strong>alla</strong> mancanza di recinzione;<br />

> erosione a causa di danni non riparati nella torba o di un’utilizzazione inadeguata;<br />

> tolleranza di certi modi di utilizzazione (pascolo, sport, ma anche estrazione) che<br />

causano danni diretti <strong>alla</strong> torbiera e/o ne impediscono la giusta rigenerazione.<br />

La priorità generale va chiaramente <strong>alla</strong> rigenerazione delle torbiere danneggiate. L’uso<br />

delle torbiere alte dovrebbe essere abbandonato e i provvedimenti dovrebbero essere<br />

volti verso lo stato ideale, vale a dire che non necessiti di cure o ne richieda poche. La<br />

gestione dei flussi turistici deve essere coordinata con quella delle torbiere. Si consiglia<br />

di allestire piani di collegamento e di utilizzazione.<br />

Laddove ciò è possibile, abbiamo elencato proposte fondate di interventi su oggetti<br />

singoli presso i Cantoni.<br />

Ab) Paludi<br />

Gli oggetti di questo inventario sono stabiliti negli allegati dell’ordinanza sulla protezione<br />

delle paludi d’importanza nazionale (ordinanza sulle paludi, RS 451.33). Il primo<br />

obiettivo della protezione consiste nella salvaguardia integrale della superficie e della<br />

qualità, come pure nel favorire la fauna e la flora tipiche di questo biotopo. Anche la<br />

rigenerazione di parti paludose danneggiate, dove ciò è possibile, deve essere incentivata.<br />

L’applicazione a livello cantonale comprende diversi passaggi, che vanno fino <strong>alla</strong><br />

protezione legale tramite disposizioni di protezione o regolamenti adeguati e vincolanti<br />

per i proprietari fondiari. L’esecuzione prevede la cura e la manutenzione degli oggetti,<br />

al fine di conservarne la qualità. Ciò avviene perlopiù tramite un’utilizzazione appropriata<br />

o contratti di gestione. A quote più elevate ciò avviene anche mediante provvedimenti<br />

concernenti la gestione degli alpeggi. Un aiuto all’esecuzione completo è rap-<br />

Problemi concernenti la<br />

protezione delle torbiere alte<br />

Paludi<br />

Applicazione dell’ordinanza sulle<br />

paludi

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