Ristorazione & Catering - Nr 15/2013 - Maggio - Giugno
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la consulenza<br />
Avv. Alberto Fugagnoli<br />
avvocato dello studio legale<br />
Avv. Gaetano Forte<br />
L’applicazione dell’art. 62<br />
Con nota del 02.04.<strong>2013</strong> l’Ufficio legislativo<br />
del MIPAAF è intervenuto sul<br />
parere rilasciato dall’omologo Ufficio<br />
del Ministero dello Sviluppo Economico,<br />
fornendo chiarimenti in merito all’art. 62.<br />
1) L’art. 62 è una norma speciale (applicabile<br />
alle sole cessioni del prodotto<br />
agricolo ed agroalimentare rispetto<br />
all’insieme generale delle “transazioni<br />
commerciali”), nei confronti della quale<br />
non si applica il generale principio di<br />
successione delle leggi nel tempo secondo<br />
cui la legge posteriore abroga quella<br />
precedente. Questa regola dell’ordinamento<br />
giuridico italiano in effetti non<br />
si applica quando la legge anteriore sia<br />
speciale o eccezionale e quella successiva<br />
generale (nel caso specifico, il D.Lgs.<br />
192/2012), ritenendosi che la disciplina<br />
generale – salvo espressa volontà contraria<br />
del legislatore – non abbia ragione di<br />
mutare quella dettata in precedenza per<br />
singole o particolari fattispecie (“lex posterior<br />
generalis non derogat legi priori<br />
speciali.”).<br />
2) L’art. 62 non si pone in contrasto con<br />
la normativa comunitaria, che peraltro<br />
viene richiamata nelle premesse del de-<br />
74 _ ristorazionecatering.it • maggio/giugno <strong>2013</strong><br />
creto attuativo con particolare riferimento all’art. 12, comma 3<br />
della Direttiva 2011/7/UE, il quale prevede che “Gli Stati membri<br />
possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli<br />
al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente<br />
direttiva.” (come appunto si è verificato con la disciplina<br />
dettata dall’art. 62, applicabile ai soli creditori del comparto alimentare<br />
e riguardante, oltre all’aspetto comune dei pagamenti,<br />
quello della forma e del contenuto dei contratti e delle condotte<br />
commerciali sleali).<br />
3) L’art. 62 rientra anche nella deroga prevista dal legislatore<br />
nazionale, il quale, all’art. 11, comma 2 del D.Lgs. 231/2002<br />
di recepimento della abrogata Direttiva 2000/35/CE relativa alla<br />
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali<br />
(non modificato sul punto dal D.Lgs. 192/2012), prevede che<br />
“Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle<br />
leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per<br />
il creditore.”<br />
4) La piena vigenza ed efficacia di tutte le disposizioni dell’art.<br />
62 è stata implicitamente confermata dall’entrata in vigore - in<br />
data successiva alla pubblicazione del D.Lgs. 192/2012 avvenuta<br />
il <strong>15</strong> novembre 2012 - della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di<br />
conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, attraverso il quale<br />
il legislatore è intervenuto con alcune modifiche (inerenti per lo<br />
più, l’ambito di applicazione), escludendo qualsivoglia effetto<br />
abrogativo della normativa di settore.<br />
5) La versione definitiva del decreto attuativo dell’art. 62, reso<br />
in seguito al parere rilasciato dal Consiglio di Stato in data 27<br />
settembre 2012 (e cioè successivamente all’emanazione della<br />
Direttiva 2011/7/UE), ha stabilito che le disposizioni ivi contenute,<br />
“costituiscono norme ad applicazione necessaria” (definite<br />
anche “di ordine pubblico”, sottratte ai limiti di applicazione<br />
sanciti dal diritto internazionale privato).<br />
6) Al solo art. 62 ed a tutte le sue disposizioni - ivi compresa<br />
quindi quella inerente i termini di pagamento, che il MISE ritiene<br />
tacitamente abrogata dal D.Lgs. 192/2012 - e non anche<br />
a quest’ultima norma si riferisce il ”Regolamento sulle procedure<br />
istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali<br />
concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari.”,<br />
pubblicato sulla G.U. del 9.03.<strong>2013</strong> (e cioè successivamente alla<br />
pubblicazione del succitato decreto legislativo). Da ciò può desumersi<br />
ragionevolmente che anche l’AGCM consideri la piena<br />
vigenza ed efficacia dell’art. 62.<br />
Lo spaesamento degli operatori del settore agroalimentare (dopo<br />
mesi impiegati a cercare di sciogliere dubbi interpretativi ed a<br />
mettere in opera ogni necessario adeguamento a livello contrattuale<br />
ed amministrativo) richiede un azione di coordinamento<br />
tra i due Ministeri legiferanti al fine di fare definita chiarezza<br />
sull’art. 62, fermo restando che, in mancanza, la ragionevolezza<br />
di quanto sostenuto nei pareri, non vincolanti, di cui si tratta, sarà<br />
posta al vaglio della prima casistica “giurisprudenziale” che si<br />
potrà formare nei prossimi mesi, anche a seguito dell’avvio delle<br />
prime istruttorie da parte dell’AGCM.<br />
Grande successo<br />
di cibo Nostrum<br />
È stata innanzitutto una grande festa per l’enogastronomia<br />
siciliana stellata e d’eccellenza e per la cultura agroalimentare<br />
del bacino mediterraneo. L’obiettivo principale<br />
è stato raggiunto ovvero diffondere il messaggio<br />
della dieta mediterranea e del Made in Sicily come<br />
ponte culturale e commerciale con il resto del mondo.<br />
E, infine, a dare ragione agli organizzatori sono state le<br />
adesioni all’evento, che hanno sfiorato il migliaio di presenze<br />
da molte regioni d’Italia. La manifestazione che ha<br />
registrato tanto successo è stata “Cibo Nostrum”, giunta<br />
alla seconda edizione e ideata e allestita dall’Associazione<br />
provinciale cuochi etnei, con il suo presidente lo<br />
chef Seby Sorbello, in collaborazione con la Federazione<br />
italiana cuochi e con il sostegno delle “Soste di Ulisse”<br />
e il patrocinio della Camera di Commercio di Catania.<br />
Lo scenario incantevole è stato il cuore stesso dell’Etna,<br />
a Zafferana, negli eleganti locali dell’Esperia Palace<br />
Hotel dove, dal 14 al 16 aprile, si sono riuniti centinaia<br />
tra operatori del settore e professionisti dell’enogastronomia,<br />
chef, giornalisti gastronomici, docenti e alunni<br />
degli Istituti alberghieri e rappresentanti delle diverse<br />
delegazioni regionali della Federazione italiana cuochi.<br />
“Abbiamo raddoppiato i numeri della passata edizione<br />
e soprattutto abbiamo registrato tanti nuovi consensi<br />
per le nostre produzioni eccellenti siciliane - ha dichiarato<br />
a conclusione dei lavori lo chef e organizzatore<br />
dell’evento, Seby Sorbello - e il nostro ringraziamento<br />
va a tutti coloro che si sono spesi e che ogni giorno investono<br />
la propria professionalità nella cucina di eccellenza.<br />
Il mio ringraziamento e il mio affetto abbracciano<br />
tutti, dalla dirigenza della Federazione italiana cuochi a<br />
tutti gli operatori delle cucine, al personale e a quanti<br />
hanno reso possibile questa manifestazione”. E gli stessi<br />
operatori hanno voluto ringraziare lo chef Sorbello donandogli<br />
una targa quale testimonianza della stima e<br />
dell’affetto ricambiati, durante uno dei tanti appuntamenti<br />
della manifestazione: “Siamo soddisfati di essere<br />
stati partner di un evento che sta diventando punto di<br />
riferimento per capire le tendenze del settore. La partecipazione<br />
ci ha permesso di consolidare il rapporto<br />
che deve esserci tra chef e distributori per scegliere il<br />
meglio del mercato” ha affermato Carmelo Nigro della<br />
Nigro <strong>Catering</strong> di Modica.<br />
cosa succede<br />
nel food & beverage<br />
ristorazionecatering.it • maggio/giugno <strong>2013</strong> _ 75