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Ristorazione & Catering - Nr 15/2013 - Maggio - Giugno

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la consulenza<br />

Avv. Alberto Fugagnoli<br />

avvocato dello studio legale<br />

Avv. Gaetano Forte<br />

L’applicazione dell’art. 62<br />

Con nota del 02.04.<strong>2013</strong> l’Ufficio legislativo<br />

del MIPAAF è intervenuto sul<br />

parere rilasciato dall’omologo Ufficio<br />

del Ministero dello Sviluppo Economico,<br />

fornendo chiarimenti in merito all’art. 62.<br />

1) L’art. 62 è una norma speciale (applicabile<br />

alle sole cessioni del prodotto<br />

agricolo ed agroalimentare rispetto<br />

all’insieme generale delle “transazioni<br />

commerciali”), nei confronti della quale<br />

non si applica il generale principio di<br />

successione delle leggi nel tempo secondo<br />

cui la legge posteriore abroga quella<br />

precedente. Questa regola dell’ordinamento<br />

giuridico italiano in effetti non<br />

si applica quando la legge anteriore sia<br />

speciale o eccezionale e quella successiva<br />

generale (nel caso specifico, il D.Lgs.<br />

192/2012), ritenendosi che la disciplina<br />

generale – salvo espressa volontà contraria<br />

del legislatore – non abbia ragione di<br />

mutare quella dettata in precedenza per<br />

singole o particolari fattispecie (“lex posterior<br />

generalis non derogat legi priori<br />

speciali.”).<br />

2) L’art. 62 non si pone in contrasto con<br />

la normativa comunitaria, che peraltro<br />

viene richiamata nelle premesse del de-<br />

74 _ ristorazionecatering.it • maggio/giugno <strong>2013</strong><br />

creto attuativo con particolare riferimento all’art. 12, comma 3<br />

della Direttiva 2011/7/UE, il quale prevede che “Gli Stati membri<br />

possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli<br />

al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente<br />

direttiva.” (come appunto si è verificato con la disciplina<br />

dettata dall’art. 62, applicabile ai soli creditori del comparto alimentare<br />

e riguardante, oltre all’aspetto comune dei pagamenti,<br />

quello della forma e del contenuto dei contratti e delle condotte<br />

commerciali sleali).<br />

3) L’art. 62 rientra anche nella deroga prevista dal legislatore<br />

nazionale, il quale, all’art. 11, comma 2 del D.Lgs. 231/2002<br />

di recepimento della abrogata Direttiva 2000/35/CE relativa alla<br />

lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali<br />

(non modificato sul punto dal D.Lgs. 192/2012), prevede che<br />

“Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle<br />

leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per<br />

il creditore.”<br />

4) La piena vigenza ed efficacia di tutte le disposizioni dell’art.<br />

62 è stata implicitamente confermata dall’entrata in vigore - in<br />

data successiva alla pubblicazione del D.Lgs. 192/2012 avvenuta<br />

il <strong>15</strong> novembre 2012 - della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di<br />

conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, attraverso il quale<br />

il legislatore è intervenuto con alcune modifiche (inerenti per lo<br />

più, l’ambito di applicazione), escludendo qualsivoglia effetto<br />

abrogativo della normativa di settore.<br />

5) La versione definitiva del decreto attuativo dell’art. 62, reso<br />

in seguito al parere rilasciato dal Consiglio di Stato in data 27<br />

settembre 2012 (e cioè successivamente all’emanazione della<br />

Direttiva 2011/7/UE), ha stabilito che le disposizioni ivi contenute,<br />

“costituiscono norme ad applicazione necessaria” (definite<br />

anche “di ordine pubblico”, sottratte ai limiti di applicazione<br />

sanciti dal diritto internazionale privato).<br />

6) Al solo art. 62 ed a tutte le sue disposizioni - ivi compresa<br />

quindi quella inerente i termini di pagamento, che il MISE ritiene<br />

tacitamente abrogata dal D.Lgs. 192/2012 - e non anche<br />

a quest’ultima norma si riferisce il ”Regolamento sulle procedure<br />

istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali<br />

concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari.”,<br />

pubblicato sulla G.U. del 9.03.<strong>2013</strong> (e cioè successivamente alla<br />

pubblicazione del succitato decreto legislativo). Da ciò può desumersi<br />

ragionevolmente che anche l’AGCM consideri la piena<br />

vigenza ed efficacia dell’art. 62.<br />

Lo spaesamento degli operatori del settore agroalimentare (dopo<br />

mesi impiegati a cercare di sciogliere dubbi interpretativi ed a<br />

mettere in opera ogni necessario adeguamento a livello contrattuale<br />

ed amministrativo) richiede un azione di coordinamento<br />

tra i due Ministeri legiferanti al fine di fare definita chiarezza<br />

sull’art. 62, fermo restando che, in mancanza, la ragionevolezza<br />

di quanto sostenuto nei pareri, non vincolanti, di cui si tratta, sarà<br />

posta al vaglio della prima casistica “giurisprudenziale” che si<br />

potrà formare nei prossimi mesi, anche a seguito dell’avvio delle<br />

prime istruttorie da parte dell’AGCM.<br />

Grande successo<br />

di cibo Nostrum<br />

È stata innanzitutto una grande festa per l’enogastronomia<br />

siciliana stellata e d’eccellenza e per la cultura agroalimentare<br />

del bacino mediterraneo. L’obiettivo principale<br />

è stato raggiunto ovvero diffondere il messaggio<br />

della dieta mediterranea e del Made in Sicily come<br />

ponte culturale e commerciale con il resto del mondo.<br />

E, infine, a dare ragione agli organizzatori sono state le<br />

adesioni all’evento, che hanno sfiorato il migliaio di presenze<br />

da molte regioni d’Italia. La manifestazione che ha<br />

registrato tanto successo è stata “Cibo Nostrum”, giunta<br />

alla seconda edizione e ideata e allestita dall’Associazione<br />

provinciale cuochi etnei, con il suo presidente lo<br />

chef Seby Sorbello, in collaborazione con la Federazione<br />

italiana cuochi e con il sostegno delle “Soste di Ulisse”<br />

e il patrocinio della Camera di Commercio di Catania.<br />

Lo scenario incantevole è stato il cuore stesso dell’Etna,<br />

a Zafferana, negli eleganti locali dell’Esperia Palace<br />

Hotel dove, dal 14 al 16 aprile, si sono riuniti centinaia<br />

tra operatori del settore e professionisti dell’enogastronomia,<br />

chef, giornalisti gastronomici, docenti e alunni<br />

degli Istituti alberghieri e rappresentanti delle diverse<br />

delegazioni regionali della Federazione italiana cuochi.<br />

“Abbiamo raddoppiato i numeri della passata edizione<br />

e soprattutto abbiamo registrato tanti nuovi consensi<br />

per le nostre produzioni eccellenti siciliane - ha dichiarato<br />

a conclusione dei lavori lo chef e organizzatore<br />

dell’evento, Seby Sorbello - e il nostro ringraziamento<br />

va a tutti coloro che si sono spesi e che ogni giorno investono<br />

la propria professionalità nella cucina di eccellenza.<br />

Il mio ringraziamento e il mio affetto abbracciano<br />

tutti, dalla dirigenza della Federazione italiana cuochi a<br />

tutti gli operatori delle cucine, al personale e a quanti<br />

hanno reso possibile questa manifestazione”. E gli stessi<br />

operatori hanno voluto ringraziare lo chef Sorbello donandogli<br />

una targa quale testimonianza della stima e<br />

dell’affetto ricambiati, durante uno dei tanti appuntamenti<br />

della manifestazione: “Siamo soddisfati di essere<br />

stati partner di un evento che sta diventando punto di<br />

riferimento per capire le tendenze del settore. La partecipazione<br />

ci ha permesso di consolidare il rapporto<br />

che deve esserci tra chef e distributori per scegliere il<br />

meglio del mercato” ha affermato Carmelo Nigro della<br />

Nigro <strong>Catering</strong> di Modica.<br />

cosa succede<br />

nel food & beverage<br />

ristorazionecatering.it • maggio/giugno <strong>2013</strong> _ 75

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