Condizioni contrattuali - Cattolica
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AUTO CONDIZIONI RISCHI DIVERSI GENERALI INCENDIO DI ASSICURAZIONE<br />
E ALTRE GARANZIE<br />
Per i punti a) e b) il contraente è tenuto a<br />
fornire copia della carta di circolazione e<br />
del certificato di proprietà del nuovo veicolo<br />
e, in ogni caso, copia della denuncia<br />
di furto presentata all’Autorità Giudiziaria<br />
o di Polizia.<br />
Qualora il veicolo venga successivamente<br />
ritrovato e il contraente/proprietario, il<br />
proprietario se persona diversa dal contraente,<br />
o un familiare convivente si sia già<br />
avvalso di una delle facoltà previste dal<br />
primo comma, ed in relazione alla facoltà<br />
di cui alla lettera a) abbia pertanto già<br />
usufruito della classe di merito per altro<br />
veicolo o relativamente alle lettere b) e<br />
c) abbia già provveduto rispettivamente<br />
alla sostituzione o riattivazione con altro<br />
veicolo, dovrà essere stipulato un nuovo<br />
contratto da assegnare alla classe di<br />
merito 10 (C.U. 14).<br />
Qualora il contraente/proprietario, o il<br />
proprietario se persona diversa dal contraente,<br />
non si sia avvalso di una della facoltà<br />
previste dal primo comma e il veicolo<br />
rubato venga successivamente ritrovato,<br />
il contratto verrà assegnato alla classe di<br />
merito maturata, o alla classe 14 (C.U. 18),<br />
a seconda che venga riassicurato presso<br />
la Società rispettivamente entro 5 anni, o<br />
oltre, dalla data del furto.<br />
In caso di rinvenimento del veicolo il contraente<br />
è tenuto a fornire copia del verbale<br />
di ritrovamento del veicolo rubato redatto<br />
dalla Pubblica Autorità.<br />
La mancata consegna dei documenti pre-<br />
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visti comporta l’assegnazione alla classe<br />
di merito 14 (C.U. 18).<br />
Articolo 10<br />
Altre assicurazioni<br />
L’assicurato deve comunicare per iscritto<br />
a Società l’esistenza o la successiva stipulazione<br />
di altre assicurazioni per lo stesso<br />
rischio; in caso di sinistro, l’assicurato<br />
deve darne avviso a tutti gli assicuratori,<br />
indicando a ciascuno il nome degli altri<br />
(art. 1910 C.C.).<br />
Articolo 11<br />
Competenza territoriale<br />
Per le controversie riguardanti l'esecuzione<br />
del presente contratto se il Contraente:<br />
- è Persona Fisica è competente l’autorità<br />
giudiziaria del luogo di residenza o il<br />
domicilio elettivo del contraente;<br />
- è Persona Giuridica è competente l’autorità<br />
giudiziaria di Verona (ovvero ove<br />
ha sede Società).<br />
Articolo 12<br />
Imposte e tasse<br />
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri<br />
stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi<br />
al premio, al contratto e agli atti da esso<br />
dipendenti, sono a carico del contraente<br />
anche se il pagamento ne sia stato anticipato<br />
dalla Società.