14.06.2013 Views

Condizioni contrattuali - Cattolica

Condizioni contrattuali - Cattolica

Condizioni contrattuali - Cattolica

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

AUTO RISCHI R.C. AUTO DIVERSI CONDIZIONI INCENDIO GENERALI<br />

E ALTRE GARANZIE<br />

Articolo 13<br />

Oggetto del contratto<br />

La Società assicura, in conformità alle<br />

norme della Legge e del Regolamento,<br />

i rischi della responsabilità civile per<br />

i quali è obbligatoria l’assicurazione,<br />

impegnandosi a corrispondere entro<br />

i limiti convenuti, le somme che, per<br />

capitale, interesse e spese siano dovute<br />

a titolo di risarcimento di danni<br />

involontariamente cagionati a terzi<br />

dalla circolazione del veicolo descritto<br />

nel contratto.<br />

La Società inoltre assicura, sulla base<br />

delle <strong>Condizioni</strong> Speciali e della relativa<br />

premessa, i rischi non compresi<br />

nell’assicurazione obbligatoria descritti<br />

in tali condizioni in quanto siano<br />

espressamente richiamate. In questo<br />

caso, i massimali indicati in polizza<br />

sono destinati anzitutto ai risarcimenti<br />

dovuti in dipendenza dell’assicurazione<br />

obbligatoria e, per la parte non assorbita<br />

dai medesimi, ai risarcimenti dovuti<br />

sulla base delle <strong>Condizioni</strong> Speciali.<br />

Non sono assicurati i rischi della responsabilità<br />

per i danni causati dalla<br />

partecipazione del veicolo a gare o<br />

competizioni sportive, alle relative prove<br />

ufficiali e alle verifiche preliminari e<br />

finali previste nel regolamento particolare<br />

di gara. Non sono altresì assicurati<br />

i rischi della responsabilità per i danni<br />

avvenuti all'interno di circuiti.<br />

Relativamente ai rimorchi, la garanzia<br />

vale esclusivamente per i danni a<br />

terzi derivanti dal rimorchio in sosta<br />

se staccato dalla motrice, per i danni<br />

derivanti da manovre a mano, nonché,<br />

sempre se il rimorchio è staccato dalla<br />

motrice, per quelli derivanti da vizi<br />

occulti di costruzione o da difetti di<br />

manutenzione.<br />

Restano comunque esclusi i danni alle<br />

persone occupanti il rimorchio.<br />

La Società assicura anche la responsabilità<br />

per i danni causati dalla cir-<br />

R.C. AUTO<br />

CONDIZIONI GENERALI<br />

- 10/44 -<br />

colazione dei veicoli in aree private<br />

(escluse le aree aeroportuali).<br />

La Società inoltre:<br />

risponde dei danni diretti ai mobili<br />

e agli immobili dei terzi dall’incendio<br />

del veicolo assicurato quando<br />

questo non è in circolazione. Sono<br />

comunque esclusi:<br />

- i danni alle cose in uso, custodia e<br />

possesso dell’assicurato, salvo che<br />

si tratti dei locali tenuti in regolare<br />

locazione dall’assicurato stesso;<br />

- i danni determinati da dolo del Contraente<br />

o dell’Assicurato, delle persone<br />

con loro coabitanti, dei loro<br />

dipendenti, delle persone da loro<br />

incaricate della guida, riparazione o<br />

custodia del veicolo assicurato.<br />

La garanzia è prestata fino alla concorrenza<br />

di Euro 150.000;<br />

assicura la Responsabilità Civile dei<br />

trasportati sul veicolo assicurato per<br />

i danni da questi involontariamente<br />

cagionati a terzi, non trasportati, in<br />

conseguenza della circolazione nel<br />

limite del massimale RCA indicato<br />

in polizza;<br />

assicura i danni prodotti a terzi da<br />

fuoriuscita, per rottura accidentale<br />

del veicolo assicurato, dei liquidi necessari<br />

al suo funzionamento.<br />

Tale garanzia è prestata quando il veicolo<br />

non è in circolazione e con il limite di<br />

Euro 30.000 per anno assicurativo.<br />

Articolo 14<br />

Limitazione e rinunce<br />

al diritto di rivalsa<br />

Con riferimento alla formula “tipo guida”,<br />

la Società eserciterà il proprio diritto di<br />

rivalsa, fino a concorrenza dell’importo<br />

di Euro 5.000,00, nel caso in cui, al momento<br />

del sinistro, alla guida del veicolo<br />

indicato in polizza si trovi:<br />

una persona avente età inferiore a 26<br />

anni compiuti, se la formula tipo guida<br />

è “esperta”;

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!