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Fascicolo Informativo polizza Multirischi - Webank

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Conferma dell’Accollo.<br />

Se il Capitale Assicurato risultante dal Modulo di Adesione è diverso dall’Importo del Mutuo suddiviso in<br />

parti uguali tra tutti i cointestatari, la Compagnia liquiderà mensilmente una somma pari all’importo<br />

effettivo della rata mensile del Mutuo risultante dal Piano di Ammortamento Originario moltiplicato per il<br />

rapporto tra il Capitale Assicurato e l’Importo del Mutuo (sempre suddiviso in parti uguali tra tutti i<br />

cointestatari), fermi i limiti massimi di cui sopra.<br />

La Compagnia liquiderà<br />

a) un massimo di 12 indennizzi per ogni Sinistro e 24 nel corso della durata contrattuale qualora<br />

l’adesione alla Polizza Collettiva sia avvenuta in fase di stipula del Contratto di Mutuo precedente<br />

l’erogazione/surroga del Mutuo o entro il 90° giorno dalla data di erogazione/surroga/Conferma<br />

dell’Accollo;<br />

b) un massimo di 10 indennizzi per ogni Sinistro e 20 nel corso della durata contrattuale qualora<br />

l’adesione alla Polizza Collettiva sia avvenuta oltre il 90° giorno dalla data dell’erogazione/surroga<br />

del Mutuo o oltre il 90° giorno dalla data di Conferma dell’Accollo.<br />

Tale garanzia cessa la sua efficacia se è stato liquidato un Sinistro di Invalidità Totale Permanente.<br />

Tale garanzia è prestata con il limite massimo di 10 anni dalla data di attivazione della Copertura<br />

Assicurativa (come prevista all’Art. 5).<br />

Art. 39 – Carenza<br />

In caso di Perdita Involontaria d’Impiego durante il periodo di Carenza, ossia:<br />

a) 60 giorni qualora l’adesione alla Polizza Collettiva sia avvenuta in fase di stipula del Contratto di<br />

Mutuo precedente l’erogazione/surroga del Mutuo o entro il 90° giorno dalla data di<br />

erogazione/surroga/Conferma dell’Accollo;<br />

b) 180 giorni qualora l’adesione alla Polizza Collettiva avvenuta oltre il 90° giorno dalla data<br />

dell’erogazione/surroga del Mutuo o oltre il 90° giorno dalla data di Conferma dell’Accollo<br />

non verrà corrisposto alcun Indennizzo.<br />

Art. 40 – Franchigia<br />

La garanzia Perdita Involontaria d’Impiego è sottoposta ad un periodo di Franchigia pari a 30 giorni.<br />

L’inizio del periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa (desunta dalla lettera di<br />

licenziamento).<br />

Art. 41 – Denunce successive<br />

Quando un Sinistro per Perdita Involontaria d’Impiego sia stato pagato, nessun Indennizzo verrà<br />

corrisposto per successivi eventi di disoccupazione salvo che, nel periodo intercorrente tra il primo ed il<br />

secondo Sinistro, l’Assicurato sia tornato ad essere Lavoratore dipendente privato per un periodo pari alla<br />

Ripresa di occupazione di 90 giorni consecutivi.<br />

Art. 42 – Prestazione in caso di Malattia Grave (garanzia riservata a Lavoratori dipendenti pubblici e ai Non<br />

lavoratori)<br />

La Compagnia, nel caso in cui all’Assicurato durante il periodo contrattuale sia diagnosticata una Malattia<br />

Grave, corrisponde, fermo restando quanto previsto all’art.44 – “Esclusioni”, in un’unica soluzione, un<br />

CPI Mutui Privati<br />

Condizioni di Assicurazione - Pagina 13 di 17

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