Fascicolo Informativo polizza Multirischi - Webank
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Conferma dell’Accollo.<br />
Se il Capitale Assicurato risultante dal Modulo di Adesione è diverso dall’Importo del Mutuo suddiviso in<br />
parti uguali tra tutti i cointestatari, la Compagnia liquiderà mensilmente una somma pari all’importo<br />
effettivo della rata mensile del Mutuo risultante dal Piano di Ammortamento Originario moltiplicato per il<br />
rapporto tra il Capitale Assicurato e l’Importo del Mutuo (sempre suddiviso in parti uguali tra tutti i<br />
cointestatari), fermi i limiti massimi di cui sopra.<br />
La Compagnia liquiderà<br />
a) un massimo di 12 indennizzi per ogni Sinistro e 24 nel corso della durata contrattuale qualora<br />
l’adesione alla Polizza Collettiva sia avvenuta in fase di stipula del Contratto di Mutuo precedente<br />
l’erogazione/surroga del Mutuo o entro il 90° giorno dalla data di erogazione/surroga/Conferma<br />
dell’Accollo;<br />
b) un massimo di 10 indennizzi per ogni Sinistro e 20 nel corso della durata contrattuale qualora<br />
l’adesione alla Polizza Collettiva sia avvenuta oltre il 90° giorno dalla data dell’erogazione/surroga<br />
del Mutuo o oltre il 90° giorno dalla data di Conferma dell’Accollo.<br />
Tale garanzia cessa la sua efficacia se è stato liquidato un Sinistro di Invalidità Totale Permanente.<br />
Tale garanzia è prestata con il limite massimo di 10 anni dalla data di attivazione della Copertura<br />
Assicurativa (come prevista all’Art. 5).<br />
Art. 39 – Carenza<br />
In caso di Perdita Involontaria d’Impiego durante il periodo di Carenza, ossia:<br />
a) 60 giorni qualora l’adesione alla Polizza Collettiva sia avvenuta in fase di stipula del Contratto di<br />
Mutuo precedente l’erogazione/surroga del Mutuo o entro il 90° giorno dalla data di<br />
erogazione/surroga/Conferma dell’Accollo;<br />
b) 180 giorni qualora l’adesione alla Polizza Collettiva avvenuta oltre il 90° giorno dalla data<br />
dell’erogazione/surroga del Mutuo o oltre il 90° giorno dalla data di Conferma dell’Accollo<br />
non verrà corrisposto alcun Indennizzo.<br />
Art. 40 – Franchigia<br />
La garanzia Perdita Involontaria d’Impiego è sottoposta ad un periodo di Franchigia pari a 30 giorni.<br />
L’inizio del periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa (desunta dalla lettera di<br />
licenziamento).<br />
Art. 41 – Denunce successive<br />
Quando un Sinistro per Perdita Involontaria d’Impiego sia stato pagato, nessun Indennizzo verrà<br />
corrisposto per successivi eventi di disoccupazione salvo che, nel periodo intercorrente tra il primo ed il<br />
secondo Sinistro, l’Assicurato sia tornato ad essere Lavoratore dipendente privato per un periodo pari alla<br />
Ripresa di occupazione di 90 giorni consecutivi.<br />
Art. 42 – Prestazione in caso di Malattia Grave (garanzia riservata a Lavoratori dipendenti pubblici e ai Non<br />
lavoratori)<br />
La Compagnia, nel caso in cui all’Assicurato durante il periodo contrattuale sia diagnosticata una Malattia<br />
Grave, corrisponde, fermo restando quanto previsto all’art.44 – “Esclusioni”, in un’unica soluzione, un<br />
CPI Mutui Privati<br />
Condizioni di Assicurazione - Pagina 13 di 17