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Fascicolo Informativo polizza Multirischi - Webank

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Lavoro pari a 34 giorni e<br />

successiva al periodo di 30 giorni<br />

(Carenza) dalla data di<br />

Decorrenza della Copertura<br />

Assicurativa*<br />

Inabilità Temporanea Totale al<br />

Lavoro pari a 15 mesi e<br />

successiva al periodo di 30 giorni<br />

(Carenza) dalla data di<br />

Decorrenza della Copertura<br />

Assicurativa*<br />

Inabilità Temporanea Totale al<br />

Lavoro insorta nei primi 30 giorni<br />

(Carenza) dalla data di<br />

Decorrenza della Copertura<br />

Assicurativa*<br />

Inabilità certificata, liquidazione di una rata di importo<br />

come da Piano di Ammortamento Originario con i<br />

limiti:<br />

di euro 2.000,00 qualora l’adesione alla Polizza<br />

Collettiva sia avvenuta all’erogazione/surroga<br />

del Mutuo o entro il 90° giorno dalla data di<br />

Conferma dell’Accollo;<br />

di euro 1.500,00 qualora l’adesione alla Polizza<br />

Collettiva sia avvenuta oltre il 90° giorno dalla<br />

data dell’erogazione/surroga del Mutuo o oltre<br />

il 90° giorno dalla data di Conferma<br />

dell’Accollo.<br />

Se la rata è in scadenza successivamente al 34° giorno<br />

di inabilità certificata nessun indennizzo.<br />

Indennizzo come da Piano di Ammortamento<br />

Originario:<br />

pari a 12 rate con il limite di euro 2.000,00 per<br />

rata qualora l’adesione alla Polizza Collettiva sia<br />

avvenuta in fase di stipula del Contratto di<br />

Mutuo precedente l’erogazione/surroga del<br />

Mutuo o entro il 90° giorno dalla data di<br />

erogazione/surroga/Conferma dell’Accollo;<br />

pari a 10 rate come da Piano di Ammortamento<br />

Originario con il limite di euro 1.500,00 per<br />

rata, qualora l’adesione alla Polizza Collettiva<br />

avvenga oltre il 90° giorno dalla data<br />

dell’erogazione/surroga del Mutuo o oltre il 90°<br />

giorno dalla data di Conferma dell’Accollo.<br />

Nessun indennizzo liquidato<br />

*Si precisa che :<br />

- in caso di inabilità dovuta ad Infortunio, la Compagnia non applica i 30 giorni di Carenza;<br />

- qualora l’inabilità avvenga in un periodo successivo alla Carenza e la diagnosi della Malattia rientri nei primi<br />

30 giorni di vigenza del contratto, il Sinistro non è comunque indennizzabile.<br />

D. PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA INVOLONTARIA D’IMPIEGO (valida esclusivamente per gli<br />

Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati)<br />

In caso di Perdita Involontaria d’Impiego, la Compagnia liquiderà mensilmente, una somma pari all’importo<br />

delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate<br />

dell’anno riportato in dodicesimi) risultante dal Piano di Ammortamento Originario e che hanno scadenza,<br />

trascorsi 30 giorni di Franchigia, durante il restante periodo della disoccupazione stessa, con il limite<br />

CPI Mutui Privati<br />

Nota Informativa comprensiva di Glossario - Pagina 7 di 24

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