Fascicolo Informativo polizza Multirischi - Webank
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Lavoro pari a 34 giorni e<br />
successiva al periodo di 30 giorni<br />
(Carenza) dalla data di<br />
Decorrenza della Copertura<br />
Assicurativa*<br />
Inabilità Temporanea Totale al<br />
Lavoro pari a 15 mesi e<br />
successiva al periodo di 30 giorni<br />
(Carenza) dalla data di<br />
Decorrenza della Copertura<br />
Assicurativa*<br />
Inabilità Temporanea Totale al<br />
Lavoro insorta nei primi 30 giorni<br />
(Carenza) dalla data di<br />
Decorrenza della Copertura<br />
Assicurativa*<br />
Inabilità certificata, liquidazione di una rata di importo<br />
come da Piano di Ammortamento Originario con i<br />
limiti:<br />
di euro 2.000,00 qualora l’adesione alla Polizza<br />
Collettiva sia avvenuta all’erogazione/surroga<br />
del Mutuo o entro il 90° giorno dalla data di<br />
Conferma dell’Accollo;<br />
di euro 1.500,00 qualora l’adesione alla Polizza<br />
Collettiva sia avvenuta oltre il 90° giorno dalla<br />
data dell’erogazione/surroga del Mutuo o oltre<br />
il 90° giorno dalla data di Conferma<br />
dell’Accollo.<br />
Se la rata è in scadenza successivamente al 34° giorno<br />
di inabilità certificata nessun indennizzo.<br />
Indennizzo come da Piano di Ammortamento<br />
Originario:<br />
pari a 12 rate con il limite di euro 2.000,00 per<br />
rata qualora l’adesione alla Polizza Collettiva sia<br />
avvenuta in fase di stipula del Contratto di<br />
Mutuo precedente l’erogazione/surroga del<br />
Mutuo o entro il 90° giorno dalla data di<br />
erogazione/surroga/Conferma dell’Accollo;<br />
pari a 10 rate come da Piano di Ammortamento<br />
Originario con il limite di euro 1.500,00 per<br />
rata, qualora l’adesione alla Polizza Collettiva<br />
avvenga oltre il 90° giorno dalla data<br />
dell’erogazione/surroga del Mutuo o oltre il 90°<br />
giorno dalla data di Conferma dell’Accollo.<br />
Nessun indennizzo liquidato<br />
*Si precisa che :<br />
- in caso di inabilità dovuta ad Infortunio, la Compagnia non applica i 30 giorni di Carenza;<br />
- qualora l’inabilità avvenga in un periodo successivo alla Carenza e la diagnosi della Malattia rientri nei primi<br />
30 giorni di vigenza del contratto, il Sinistro non è comunque indennizzabile.<br />
D. PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA INVOLONTARIA D’IMPIEGO (valida esclusivamente per gli<br />
Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati)<br />
In caso di Perdita Involontaria d’Impiego, la Compagnia liquiderà mensilmente, una somma pari all’importo<br />
delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate<br />
dell’anno riportato in dodicesimi) risultante dal Piano di Ammortamento Originario e che hanno scadenza,<br />
trascorsi 30 giorni di Franchigia, durante il restante periodo della disoccupazione stessa, con il limite<br />
CPI Mutui Privati<br />
Nota Informativa comprensiva di Glossario - Pagina 7 di 24