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Competence Center.pdf - CardiEditore

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di fare ricorso a una rete di centri riparazione convenzionati<br />

(ex art. 14 del DPR 254/2006) In tal maniera,<br />

l’impresa sarebbe posta in condizione di vigilare sul ricorso<br />

a riparazioni ingiustificate o i cui costi risultino<br />

sensibilmente sopravvalutati.<br />

Il ricorso a simili pattuizioni potrebbe ragionevolmente<br />

produrre effetti virtuosi anche dal punto di vista fiscale,<br />

impedendo che il quantum dovuto per le riparazioni<br />

stesse (soggetto all’imposta sul valore aggiunto) venga<br />

liquidato “in nero” senza contestuale emissione di apposita<br />

fattura.<br />

La limitazione del risarcimento in forma specifica (o,<br />

meglio, tramite rete di fornitori convenzionati) ai soli<br />

danni materiali al veicolo, rischia tuttavia di essere non<br />

sufficientemente efficace. È altresì noto che la maggior<br />

parte delle frodi si compie nel settore dei danni alla<br />

persona. L’indagine specifica in merito all’effettiva esistenza<br />

delle lesioni lamentate, oltre che sui costi sanitari<br />

connessi, è difficilmente gestibile da parte delle<br />

stesse compagnie, dati i brevi tempi concessi dal legislatore<br />

per la durata delle procedure stragiudiziali di<br />

liquidazione del danno.<br />

Una possibile soluzione per poter verificare l’esistenza<br />

di false attestazioni di lesioni cosiddette micropermanenti<br />

(lesioni alle quali si riconnettono buona parte<br />

degli esborsi in termini di indennizzi pagati) e, ancor<br />

di più, a quelle definibili come micro-micropermanenti<br />

(IP fino al 3-4%), sarebbe forse quella di contrattualizzare<br />

l’obbligo per il danneggiato di servirsi di cliniche<br />

convenzionate con la compagnia di assicurazione del<br />

veicolo danneggiato. Tutto ciò offrirebbe, di evidenza,<br />

l’opportunità alle stesse compagnie di vigilare su ogni<br />

visita, ogni esito medico, ogni valutazione, limitando<br />

drasticamente la possibilità da parte dei medici di effettuare<br />

valutazioni non sempre del tutto corrette e<br />

veritiere”.<br />

Francesco Coffari, responsabile ufficio tutele<br />

speciali antifrode di Groupama<br />

A.B.<br />

SPECIALE TAVOLA ROTONDA Esperienze<br />

Due casi tipici di tentata frode<br />

Francesco Coffari, responsabile ufficio tutele speciali Antifrode<br />

di Groupama, illustra due esempi concreti di frode subiti<br />

dalla compagnia. Il primo caso riguarda associazioni fantasma<br />

(amatori d’auto d’epoca, motociclisti ecc.) che stipulano<br />

in contemporanea una pluralità di polizze auto, stimolando<br />

l’interesse dell’agente venditore: la truffa consiste nel lucrare<br />

sulla differenza di premio tra il luogo di effettiva residenza dei<br />

proprietari dei mezzi (Campania) e quello ove avrebbe sede<br />

l’associazione fantasma dichiaratasi intestataria dei veicoli da<br />

assicurare (Molise). Dopo poco tempo dalla stipula scattano<br />

le denunce per i primi sinistri e i conseguenti controlli fanno<br />

emergere che le collisioni avvengono tutte nella zona di Napoli:<br />

da successivi controlli si appura che i proprietari sono tutti<br />

napoletani. Il sospetto di frode è molto forte. La compagnia<br />

reagisce immediatamente e dopo la verifica tramite il Pra che<br />

attesta le false dichiarazioni alla stipula, invia ai titolari delle<br />

lettere per l’annullamento del contratto e propone querela sul<br />

rilevato fenomeno, riuscendo così a limitare il danno: a fronte<br />

di 208 sinistri denunciati in due anni e mezzo, oltre il 30% viene<br />

lasciato morire dopo la reazione della compagnia.<br />

Il secondo episodio di frode descritto da Coffari riguarda<br />

invece gruppi organizzati che si presentano presso piccole<br />

agenzie lombarde di provincia in orari prossimi alla chiusura.<br />

L’agente, allettato dalla prospettiva di emettere un buon numero<br />

di contratti, e pressato dall’orario e dalla documentazione<br />

di residenza esibitagli in originale non può rifiutare la stipula.<br />

Ciò apre il varco alle inevitabili, successive frodi acclarate<br />

da successivi controlli eseguiti sui certificati anagrafici esibiti: gli<br />

stessi sono risultati tutti contraffatti in quanto nei piccoli comuni<br />

lombardi emittenti la certificazione, i neoassicurati non hanno<br />

mai risieduto. “In questo caso”, ammette Coffari, “si può fare ben<br />

poco, la reazione della compagnia che ha sempre proposto<br />

querela è successiva alla stipula e i sinistri assai complessi<br />

da gestire sotto un profilo tecnico. Ovvie le raccomandazioni<br />

all’agente a prestare la massima attenzione prima di stipulare<br />

contratti con queste caratteristiche”.<br />

GENNAIO/FEBBRAIO 2012 - ASSICURA 49

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