Competence Center.pdf - CardiEditore
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di fare ricorso a una rete di centri riparazione convenzionati<br />
(ex art. 14 del DPR 254/2006) In tal maniera,<br />
l’impresa sarebbe posta in condizione di vigilare sul ricorso<br />
a riparazioni ingiustificate o i cui costi risultino<br />
sensibilmente sopravvalutati.<br />
Il ricorso a simili pattuizioni potrebbe ragionevolmente<br />
produrre effetti virtuosi anche dal punto di vista fiscale,<br />
impedendo che il quantum dovuto per le riparazioni<br />
stesse (soggetto all’imposta sul valore aggiunto) venga<br />
liquidato “in nero” senza contestuale emissione di apposita<br />
fattura.<br />
La limitazione del risarcimento in forma specifica (o,<br />
meglio, tramite rete di fornitori convenzionati) ai soli<br />
danni materiali al veicolo, rischia tuttavia di essere non<br />
sufficientemente efficace. È altresì noto che la maggior<br />
parte delle frodi si compie nel settore dei danni alla<br />
persona. L’indagine specifica in merito all’effettiva esistenza<br />
delle lesioni lamentate, oltre che sui costi sanitari<br />
connessi, è difficilmente gestibile da parte delle<br />
stesse compagnie, dati i brevi tempi concessi dal legislatore<br />
per la durata delle procedure stragiudiziali di<br />
liquidazione del danno.<br />
Una possibile soluzione per poter verificare l’esistenza<br />
di false attestazioni di lesioni cosiddette micropermanenti<br />
(lesioni alle quali si riconnettono buona parte<br />
degli esborsi in termini di indennizzi pagati) e, ancor<br />
di più, a quelle definibili come micro-micropermanenti<br />
(IP fino al 3-4%), sarebbe forse quella di contrattualizzare<br />
l’obbligo per il danneggiato di servirsi di cliniche<br />
convenzionate con la compagnia di assicurazione del<br />
veicolo danneggiato. Tutto ciò offrirebbe, di evidenza,<br />
l’opportunità alle stesse compagnie di vigilare su ogni<br />
visita, ogni esito medico, ogni valutazione, limitando<br />
drasticamente la possibilità da parte dei medici di effettuare<br />
valutazioni non sempre del tutto corrette e<br />
veritiere”.<br />
Francesco Coffari, responsabile ufficio tutele<br />
speciali antifrode di Groupama<br />
A.B.<br />
SPECIALE TAVOLA ROTONDA Esperienze<br />
Due casi tipici di tentata frode<br />
Francesco Coffari, responsabile ufficio tutele speciali Antifrode<br />
di Groupama, illustra due esempi concreti di frode subiti<br />
dalla compagnia. Il primo caso riguarda associazioni fantasma<br />
(amatori d’auto d’epoca, motociclisti ecc.) che stipulano<br />
in contemporanea una pluralità di polizze auto, stimolando<br />
l’interesse dell’agente venditore: la truffa consiste nel lucrare<br />
sulla differenza di premio tra il luogo di effettiva residenza dei<br />
proprietari dei mezzi (Campania) e quello ove avrebbe sede<br />
l’associazione fantasma dichiaratasi intestataria dei veicoli da<br />
assicurare (Molise). Dopo poco tempo dalla stipula scattano<br />
le denunce per i primi sinistri e i conseguenti controlli fanno<br />
emergere che le collisioni avvengono tutte nella zona di Napoli:<br />
da successivi controlli si appura che i proprietari sono tutti<br />
napoletani. Il sospetto di frode è molto forte. La compagnia<br />
reagisce immediatamente e dopo la verifica tramite il Pra che<br />
attesta le false dichiarazioni alla stipula, invia ai titolari delle<br />
lettere per l’annullamento del contratto e propone querela sul<br />
rilevato fenomeno, riuscendo così a limitare il danno: a fronte<br />
di 208 sinistri denunciati in due anni e mezzo, oltre il 30% viene<br />
lasciato morire dopo la reazione della compagnia.<br />
Il secondo episodio di frode descritto da Coffari riguarda<br />
invece gruppi organizzati che si presentano presso piccole<br />
agenzie lombarde di provincia in orari prossimi alla chiusura.<br />
L’agente, allettato dalla prospettiva di emettere un buon numero<br />
di contratti, e pressato dall’orario e dalla documentazione<br />
di residenza esibitagli in originale non può rifiutare la stipula.<br />
Ciò apre il varco alle inevitabili, successive frodi acclarate<br />
da successivi controlli eseguiti sui certificati anagrafici esibiti: gli<br />
stessi sono risultati tutti contraffatti in quanto nei piccoli comuni<br />
lombardi emittenti la certificazione, i neoassicurati non hanno<br />
mai risieduto. “In questo caso”, ammette Coffari, “si può fare ben<br />
poco, la reazione della compagnia che ha sempre proposto<br />
querela è successiva alla stipula e i sinistri assai complessi<br />
da gestire sotto un profilo tecnico. Ovvie le raccomandazioni<br />
all’agente a prestare la massima attenzione prima di stipulare<br />
contratti con queste caratteristiche”.<br />
GENNAIO/FEBBRAIO 2012 - ASSICURA 49