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PROBLEMATICHE IN AMBITO CONDOMINIALE - In Iure Praesentia

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ledere al decoro architettonico del fabbricato o violare le norme del<br />

regolamento condominiale, ha obbligo di invitarlo a farvi fronte, ed in caso<br />

di esito negativo ricorrere all’autorità giudiziaria.<br />

Amministratore<br />

L’emissione di provvedimenti ad opera dell’amministratore, legittimati dal<br />

dovere di curare l’osservanza del regolamento e rivolti a porre fine ad abusi<br />

posti in essere dai condomini, non necessita di nessuna previa delibera<br />

assembleare. Si tratta di provvedimenti aventi portata precettiva il che<br />

comporta anche la fissazione di un termine per essere adempiuti, in caso<br />

contrario sarebbero soltanto dei semplici pareri e non esercizio di poteri<br />

legittimamente attribuiti all’amministratore. Nei riguardi di tali<br />

provvedimenti è sempre possibile il ricorso all’assemblea senza che ciò<br />

costituisca pregiudizio per il ricorso all’autorità giudiziaria.<br />

Ripartizione delle spese comuni e legittimazione passiva<br />

L’azione giudiziale per il recupero della quota spese va esercitata nei<br />

confronti del vero proprietario dell’unità immobiliare, il solo passivamente<br />

legittimato, e non di chi può apparire tale, dal momento che “difettano, nei<br />

rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti<br />

ad esso, le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del<br />

diritto” 5 .<br />

<strong>In</strong> materia condominiale trova applicazione il criterio di realità, che<br />

prescinde dall’effettivo godimento della proprietà e non considera rilevante<br />

5 Corte di Cass., 1627/07, 17039/07, 22089/07<br />

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