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Dichiarazione I.M.U. - Comune di Diamante

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COMUNE DI DIAMANTE<br />

(Provincia <strong>di</strong> Cosenza)<br />

Via Pietro Mancini, 10 - 87023 <strong>Diamante</strong> (CS) - Telefono 0985/81398 - Fax 0985/81021<br />

E-mail comune_<strong>di</strong>amante@yahoo.it -E-mail certificata ufficioprotocollo@pec.comune-<strong>di</strong>amante.it<br />

Co<strong>di</strong>ce Fiscale e Partita Iva 00362420788<br />

UFFICIO TRIBUTI<br />

DICHIARAZIONE IMU / ICI<br />

La <strong>di</strong>chiarazione Ici vale anche per l'Imu. I contribuenti che hanno già assolto all'obbligo non sono tenuti a<br />

ripresentare la <strong>di</strong>chiarazione, nonostante si tratti <strong>di</strong> un tributo <strong>di</strong>verso. Con la nuova imposta locale viene<br />

ridotto a 90 giorni il termine per <strong>di</strong>chiarare gli immobili posseduti. Tuttavia, per quelli per i quali l'obbligo è<br />

sorto dal 1° gennaio 2012, la <strong>di</strong>chiarazione deve essere presentata entro il 1° ottobre <strong>di</strong> quest'anno. Sono<br />

alcuni chiarimenti che ha fornito il <strong>di</strong>partimento delle finanze del ministero dell'economia, con la circolare<br />

3/2012.<br />

Secondo il <strong>di</strong>partimento, il termine del 1° ottobre va rispettato da tutti i contribuenti (proprietari, usufruttuari<br />

e titolari <strong>di</strong> altri <strong>di</strong>ritti reali) per i quali l'obbligo è sorto dall'inizio dell'anno. Naturalmente, occorre<br />

comunque garantire agli interessati il rispetto del termine minimo <strong>di</strong> 90 giorni. «Pertanto, se l'obbligo<br />

<strong>di</strong>chiarativo è sorto, per esempio, il 31 agosto il contribuente potrà presentare la <strong>di</strong>chiarazione Imu entro il 29<br />

novembre 2012».<br />

Mentre per i titolari <strong>di</strong> fabbricati rurali non censiti in catasto, i 90 giorni decorrono dal 30 novembre 2012,<br />

che è il termine ultimo fissato dall'articolo 13 del dl Salva Italia (201/2011) entro il quale i fabbricati iscritti<br />

al catasto terreni devono transitare in quello urbano.<br />

Per semplificare la vita ai contribuenti, non è <strong>di</strong>sposto per la nuova imposta municipale un autonomo obbligo<br />

<strong>di</strong> ripresentare una tantum la <strong>di</strong>chiarazione. Cosa che invece sarebbe stata auspicabile, per consentire alle<br />

amministrazioni locali <strong>di</strong> acquisire le informazioni necessarie alla gestione dell'imposta e per aggiornare le<br />

banche dati. Il problema riguarda, per esempio, gli immobili a<strong>di</strong>biti dal contribuente a pertinenze<br />

dell'abitazione principale, nel caso in cui ne possieda più <strong>di</strong> una della stessa tipologia (due garage inquadrati<br />

catastalmente nella categoria C/6).<br />

Essendo limitato il beneficio solo a uno dei due garage, il contribuente dovrebbe <strong>di</strong>chiarare quale dei due<br />

intende destinare al servizio dell'abitazione, mentre sull'altro il tributo va pagato in via or<strong>di</strong>naria, con<br />

l'aliquota del 7,6 per mille. Invece è più semplice per il comune accertare, attraverso l'anagrafe, se il<br />

contribuente abbia <strong>di</strong>ritto all'ulteriore detrazione <strong>di</strong> 50 euro per ogni figlio, <strong>di</strong> età non superiore a 26 anni.<br />

L'articolo 13 del decreto Monti, infatti, rinvia a un apposito decreto del ministero dell'economia e delle<br />

finanze sia l'approvazione del nuovo modello <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione sia l'in<strong>di</strong>viduazione dei casi in cui ancora<br />

persiste l'obbligo.<br />

Del resto, già il decreto ministeriale del 23 aprile 2008 aveva esteso l'esclusione dell'obbligo <strong>di</strong>chiarativo<br />

oltre i casi previsti dall'articolo 37, comma 53 del dl 223/2006.<br />

Come per l'Ici, il contribuente non è tenuto a presentare la <strong>di</strong>chiarazione Imu se gli elementi rilevanti ai fini<br />

dell'imposta sono acquisibili dai comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.<br />

Nello specifico, tra i casi più significativi, l'adempimento è richiesto quando: l'immobile viene concesso in<br />

locazione finanziaria, un terreno agricolo <strong>di</strong>venta area e<strong>di</strong>ficabile o, viceversa, l'area <strong>di</strong>viene e<strong>di</strong>ficabile in<br />

seguito alla demolizione <strong>di</strong> un fabbricato.<br />

Quin<strong>di</strong>, va <strong>di</strong>chiarato qualsiasi atto costitutivo, mo<strong>di</strong>ficativo o traslativo del <strong>di</strong>ritto che abbia avuto a oggetto<br />

un'area fabbricabile. Il valore dell'area, che è quello <strong>di</strong> mercato, deve sempre essere <strong>di</strong>chiarato dal<br />

contribuente, poiché questa informazione non è presente nella banca dati catastale. Ecco perché l'obbligo non<br />

sussiste quando viene alienata un'area fabbricabile, se non ha subito mo<strong>di</strong>fiche il suo valore <strong>di</strong> mercato<br />

rispetto a quello <strong>di</strong>chiarato in precedenza.<br />

Inoltre, le riduzioni d'imposta devono essere <strong>di</strong>chiarate sia se si acquista sia se si perde il relativo <strong>di</strong>ritto.<br />

L'obbligo non è abolito neppure per gli immobili posseduti dalle imprese, che sono tenute a <strong>di</strong>chiarare il<br />

valore sulla base delle scritture contabili fino all'anno <strong>di</strong> attribuzione della ren<strong>di</strong>ta catastale. La <strong>di</strong>chiarazione,


poi, deve essere presentata per gli immobili relativamente ai quali siano intervenute delle mo<strong>di</strong>fiche rilevanti<br />

ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento. Dunque, vanno<br />

<strong>di</strong>chiarate le mo<strong>di</strong>fiche che possono riguardare la titolarità del possesso, la struttura o la destinazione<br />

dell'immobile.

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