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Lettera aperta ufficiosa ai condomini ed agli inquilini del condominio ...

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<strong>Lettera</strong> <strong>aperta</strong> <strong>ufficiosa</strong> <strong>ai</strong> <strong>condomini</strong> <strong>ed</strong> <strong>agli</strong> <strong>inquilini</strong> <strong>del</strong> <strong>condomini</strong>o...............................................<br />

Molti problemi di questo <strong>condomini</strong>o sarebbero risolvibili in poco tempo e nessuna incomprensione<br />

se tutti fossero a conoscenza di essi e di alcune forme giuridiche.<br />

Un primo problema è l'assenza di approvazione <strong>del</strong> bilancio (quindi pagamenti ratei sospesi).<br />

Come m<strong>ai</strong> alle assemblee sul bilancio, riscaldamento e condizionamento centralizzati (o trasformazione<br />

d'impianti da centralizzati in autonomi o impianti di condizionamento e riscaldamento autonomi.<br />

L'art. 10 <strong>del</strong>la L.392/78, tuttor in vigor, stabilisce che il conduttore ha diritto di voto, in luogo <strong>del</strong><br />

proprietario <strong>del</strong>l'appartamento locatogli, nelle <strong>del</strong>ibere <strong>del</strong>l'assemblea <strong>condomini</strong>ale relative alle<br />

spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Egli ha<br />

inoltre diritto di intervenire, ma senza diritto di voto, nelle <strong>del</strong>ibere relative alla modificazione degli<br />

altri servizi comuni.<br />

La dottrina e la giurisprudenza estendono tal diritto anche a comodatario <strong>ed</strong> usufruttuario, che,<br />

come l'inquilino, posson intervenire, ex aa 1130-2 cc e 1102 cc, in godimento <strong>del</strong>la res communis,<br />

su tutto ciò che pagano come spese ordinarie, anche su quote <strong>condomini</strong>ali ex uso o contratto<br />

(spese che spesso paga anche l'inquilino, che può intervenir in assise surrogando proprietario in<br />

millesimi da lui pagati e goduti), anche su pagamenti effettuati in quota parte, salvo spese ripartite<br />

pagamento amministratore, ove previsto (spese non ordinarie, ove presenti). Anche se impianti autonomi<br />

il meccanismo legis vale ugualmente). Ricapitolando, su spese dei locatari, ove ordinarie e<br />

previste o in esecuzione, a su spese <strong>condomini</strong>ali da equo canone (e, in estensione anologica, su<br />

quelle da canone libero) e su riscaldamento centrale (e, per estensione, condizionamento centrale,<br />

che non riguarda questo <strong>condomini</strong>o) questo prescrive la legge (ad es.: 392/1978 art. 10 come interpretato<br />

anche ex extensio analogica aa 1102 cc e 1130 comma 2 cc e richiami giurisprudenziali<br />

ex l. 392/1978 – la parte di tal lex ancor in vigor, con richiami pur in l. 431/1998): anzi su tali fattispecie<br />

i locatari han potere di surroga decisionale e votante sui millesimi <strong>del</strong> locatore; tuttavia, in<br />

tutti gli altri casi (straordinari) decidono i locatori e non i locatari, usufruttuari, comodatari, usuari(ci<br />

ritorneremo).<br />

L'articolo 9 <strong>del</strong>la legge 392/78, in vigor come il succitato 10, fissa una serie di voci di spesa che<br />

sono a carico <strong>del</strong>l'inquilino. Queste sono: le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e<br />

all'ordinaria manutenzione <strong>del</strong>l'ascensore, <strong>del</strong> portierato (estendasi anche a fondi e servizi di pulizia),<br />

alla fornitura <strong>del</strong>l'acqua, <strong>del</strong>l'energia elettrica, <strong>del</strong> riscaldamento e <strong>del</strong> condizionamento d'aria,<br />

allo spurgo dei pozzi neri e <strong>del</strong>le latrine, nonche alla fornitura degli altri servizi comuni. La legge<br />

aggiunge che il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta, <strong>ed</strong> attribuisce all'inquilino<br />

il diritto di ottenere l'indicazione specifica <strong>del</strong>le spese e dei relativi criteri di riparto. Ha, inoltre, il diritto<br />

di prendere visione dei documenti giustificativi <strong>del</strong>le spese effettuate (e, se trova irregolarità,<br />

può surrogarsi al proprietario, una volta indicatogliele e non ottenuta soddisfazione, in assise <strong>condomini</strong>ale).<br />

Appare evidente che a carico <strong>del</strong>l'inquilino saranno, nell'ambito <strong>del</strong>le voci sopra indicate,<br />

solo quelle relative al funzionamento e all'ordinaria gestione <strong>del</strong> servizio e dovranno essere a<br />

carico <strong>del</strong> proprietario tutte quelle riguardanti sostituzione e riparazione di impianti, innovazioni,<br />

straordinarie manutenzioni. In assemblea, quando l'inquilino, il comodatario, l'usuario o l'usufruttuario<br />

partecipano in surroga millesimale dei millesimi goduti, il proprietario può esser presente e<br />

registrato, ma non può intervenire, se non a giustifica <strong>del</strong> suo operato di fronte ad inquilino <strong>ed</strong> assemblea<br />

(in tal caso ci vuole, in extensio analogica, il presidente d'assemblea ex a 67 DISP.<br />

PREL. CC., come m<strong>ed</strong>iatore).<br />

Venendo al nostro <strong>condomini</strong>o, quando, in data 14/07/2006, non si è deciso sul bilancio, essendo<br />

mutati i cespiti individuali, anche se a parità di cespite finale, calcolando tutto al pc in modalità anche<br />

retroattiva e dimostrando che, per esempio, il condomino Tizio aveva pagato di meno rispetto<br />

<strong>ai</strong> suoi millesimi x quasi 1 lustro, si vuol metter ordine all'interno <strong>del</strong>la fattispecie “pagamento ratei<br />

<strong>condomini</strong>ali”, ma, sine approvazione, ratei <strong>condomini</strong>ali sospesi. Chiaramente, per chi non è abituato<br />

<strong>ai</strong> programmi di calcolo, non è facile seguire la cosa, per cui, se siete in tal condicio, date pur<br />

i fogli di calcolo a commercialisti o persone di vs fiducia e fateli controllare (sennò che ve li ho dati<br />

a fare?). Tenete presente ch'io uso in genere Calc su Open Office e sto aggiornando il foglio di calcolo<br />

alle ultime bollette pervenute al <strong>condomini</strong>o (che sto anticipando). Faccio presente che carburanti,<br />

ascensori <strong>ed</strong> elettricità son molto aumentati dal 2004 (insieme ad aumenti contrattuali s'arriva


al 18%; inoltre l'ENEL trova difficoltà a legger il contatore ascensore che è aggiogato a quello lucescale<br />

(ma almen ci stiam adeguando x il risparmio energetico con apposite lampade di giusti<br />

lumen e fatturate, sostituite alle vecchie lampadine, ove fulminate, ma non c'è ancor cert. 192/2005<br />

x il ns <strong>condomini</strong>o). Da discutere pure il fondo pulizie <strong>ed</strong> eventuali vecchi documenti <strong>condomini</strong>ali<br />

che sto cercando di ritrovare (non li ho persi io). Poi bilancio preventivo + dicembralizzazione.<br />

Con che frequenza pagare i futuri canoni? Per gli arretrati discuteremo meglio in assise (qui non<br />

posso addentrarmi in particolari che riguarderebbero ogni singolo pagatore), ma x il pagamento in<br />

genere vi son varie opzioni: mensile, bimestrale o a periodi più lunghi. A periodi molto lunghi non<br />

convien in quanto aumenti vari di bollette potrebber darci altri scoperti: suggerisco pagamento bimestrale<br />

feb, apr, giu, agos, ott, dic. (poi si deciderà cmq in assise, ma le bollette arrivan in quei<br />

mesi e van pagate entro il giorno 15/18 – colle poste di AV talvolta arrivan tardi e son costretto a<br />

pagar in ultimo dì utile o + tardi). Il problema <strong>del</strong>la temporalità di pagamento si fa sentir anche x<br />

questi ritardi, e da 4 aa non esiste più il timbro di partenza... Ci vuole un CONTO CORRENTE, sia<br />

x lavori straordinari che x pagamenti (che in tal caso sarebbero bimestrali), è l'unico modo x controllar<br />

bilancio e tempi di pagamento in futuro, è l'unico modo x AVER PROVA DI EVENTUALI RI-<br />

TARDI ARRIVO BOLLETTINI. Quello postale costa poco all'anno e dà molte operazioni free in ricezione-trasmissione<br />

(60 € annui), ma i prox con poste private o poste I (nuove offerte) saran +<br />

veloci e costeran meno (ma ci voglion mesi ancora).<br />

Inviar v<strong>agli</strong>a postali su contocorrente postale non costa nulla <strong>ai</strong> <strong>condomini</strong>, <strong>inquilini</strong>, usuari, usufruttuari,<br />

comodatari ultra65enni documentati che devon pagar spese ordinarie ex l. 3992/1978.<br />

Ma x aprir contocorrente <strong>condomini</strong>ale ci vuol OK assembleare.<br />

Passiamo ad 1 altro esempio di vacatio burocratica FORZATA di attività <strong>condomini</strong>ale...<br />

Il 14/04/2006 , h 03,36, 1 auto con impianto a gas è finita sulla ns facciata incendiandola parzialmente<br />

e, con intervento VVFF e CC, è rimasto 1 pò di fumo (tracce su facciata anteriore). Firmandomi<br />

<strong>del</strong>ega tutti i <strong>condomini</strong> reperibili, affidammo la quantificazione danni e la chiamata aziende<br />

solutrici all'avv ......... <strong>ed</strong> allo studio ing.-arch. ......., che però non han chiesto IVA all'assic. <strong>del</strong> danneggiante,<br />

che non copre col suo assegno le spese IVA direzione lavori <strong>ed</strong> assegna il 20% <strong>ed</strong>ll'assegno<br />

all'avv ......... (oltre il tariffario avvocati, ma son problemi assicurativi). L'assic invia lettera<br />

con causale assegno "a saldo esaustivo"... Il resto lo dovremmo pagar noi. COME AMMINISTRA-<br />

TORE commetterei 1 illecito ad accettare assegno, e non potrei dopo manco vincer causa vs assic,<br />

se non potrò precisar giuridicamente che non s'accetta a saldo,... ERGO o imprese, ing <strong>ed</strong> avv<br />

meno costosi, lavori di manutenzione straordinaria approvati da assise O SI FA CAUSA VS ASSIC<br />

con menzione pur all'ISVAP. MA... Se avessimo avuto pria 1 contratto assic <strong>condomini</strong>ale (e nel<br />

periodo non c'era) la ns assic ci avrebbe dato i lavori in soccorso imm<strong>ed</strong>iato e poi li avrebbe fatti<br />

pagar a quella <strong>del</strong> danneggiante... Ma noi non avevamo assic.. A proposito: io conosco normativa<br />

fiscale bersanica, normativa <strong>ed</strong>ilizia (con tariffari campani, ben > di quanto sgancia assic) e <strong>condomini</strong>ale:<br />

l'amministratore può far espletar quei lavori e poi riferir all'assemblea SOLO SE SON CO-<br />

PERTI FINANZIARIAMENTE ED URGENTI. Inoltre ogni <strong>del</strong>ibera comportante indebiti pagamenti<br />

da parte dei <strong>condomini</strong> sarebbe nulla radicalmente.<br />

Come si v<strong>ed</strong>e anche questa "immobilità" non è imputabile all'amministratore.<br />

Passiamo ad altro... Un inquilino ha riferito di aver problemi relativi a non meglio identificate infiltrazioni<br />

d'umidità consistenti in 1 macchia di circa 50 cm 2 sulla controparete retromurale <strong>del</strong> bagno<br />

da lui locato, a dx di chi guarda il muro retroWC nella stanza in cui s'è manifestato il problema.<br />

Ma... nè sopra, nè sotto il problema s'è esteso... Allo stato attuale il problema non è <strong>condomini</strong>ale,<br />

ma suggeriamo ugualmente all'inquilin in question come cavarsela... A meno che non si scopra 1<br />

asciugamano con iniziali <strong>del</strong>l'inquilino, pagherà il locatore, se il danno è imputabile al suo impianto<br />

(x aa 1576 e 1609 cc l'inquilino deve occuparsi sol di ordinaria manutenzione, salvo urgenza documentata<br />

grave <strong>ed</strong> indifferibile, il proprietario di straordinaria manutenzione e riparazioni e cambiamenti<br />

impianti x vetustà e mutazioni norme di sicurezza; tuttavia l'inquilino deve informare il proprietario<br />

<strong>del</strong> danno, fotografia e racc A/R, e non può provv<strong>ed</strong>er a riparazioni se non in caso d'urgenza,<br />

che qui non c'è). Detto ciò, il danno potrebbe esser <strong>condomini</strong>ale, ossia dipendere da 1 <strong>del</strong>le<br />

3 fecali che servono il palazzo (anche se tutti gli indizi dicono no, pare che sia il tubo da WC a<br />

fecale, quindi tubo privato). Come si scopre? Il proprietario convoca, <strong>ai</strong>utato dall'amministratore<br />

che ha l'anagrafe <strong>condomini</strong>ale, i <strong>condomini</strong> sovraserviti dalla colonna fecale stessa e si decide 1<br />

appuntamento tecnico. I <strong>condomini</strong> (quelli che hanno la fecale attiva o che l'avevano al momento


<strong>del</strong> supposto danno – ove temporizzabile) suggeriscono al proprietario l'accertamento tecnico:<br />

TERMOCAMERA (metodo migliore, diffuso da Roma in su) o rottura <strong>del</strong> muro (parte inumidita) x<br />

ispezione. Prezzi. Con termocamera circa 150 euro e mappa completa colonna, con rottura muro e<br />

sua successiva riparazione 300 euro + spese successive di riverniciatura bianca (bianco è il colore<br />

originale e bianco si pagherebbe 8 euro al mq + IVA, le differenze di 0,30 euro/mq son a carico<br />

<strong>del</strong>l'inquilino che ha colorat il muro in arancio). Colla termocamera si potrebbe intervenir in maniera<br />

chirurgica sul danno, passando con sonde apposite via fecale stessa e, se proprio si dovesse<br />

intervenir su muro in quanto in fecal la sonda non passa, sarebbero da bucare pochi cm quadrati<br />

riverniciabili senza tracce (specie su fondo a colori). Questioni di stile tecnologico non da poco,<br />

visti gli esosi tariffari regionali <strong>ed</strong>ilizi <strong>ed</strong> idraulici che spesso i ns prodi artigiani gonfiano a<br />

dismisura.<br />

Ma L'INIZIATIVA DEVE PARTIR DA RACC. A/R DELL'INQUILINO AL PROPRIETARIO E POI<br />

COINVOLGERE L'AMMINISTRATORE PEI SUOI COMPITI DI ASSISTENZA ANAGRAFICA E<br />

POI I SOVRASERVITI DA FECALE (VEDASI INFRA).<br />

Ricordiamo anche che i soggetti sovraserviti da colonna fecale de quo (<strong>condomini</strong> che posson<br />

chi<strong>ed</strong>er d'assister diagnosi tecnica, fotografare, riprendere, portar lor esperti), se il danno dovess'esser<br />

fecale e da pagar da parte loro, dovrebber pagar secondo i millesimi singoli (fratto il n.° fecali<br />

passanti x U immobiliare pagante) rispetto al totale dei millesimi coinvolti, pagamenti ivati salvo<br />

il 4% (a distanza di 15 gg) non ivato: ma chi tra questi non avea allacciamento idrico (quindi uso<br />

scarico su fecale) al momento <strong>del</strong> danno non è computato nei millesimi de quo e non deve pagare.<br />

Tuttavia, ripeto, x me il problema è il collegamento <strong>del</strong> tubo <strong>del</strong> water al giunto fecale, è un problema<br />

<strong>del</strong> proprietario, a meno che non dimostri che è dovuto a fatto <strong>del</strong>l'inquilino (ostruzione <strong>del</strong> water<br />

con eccesso quantitativo di oggetti propri o impropri x lo scarico).<br />

Se i <strong>condomini</strong> riuniti il 14/07/2006 avessero pazientato, avrebbero visto che 1 inquilino ci ha inviato<br />

missiva x sistemazione condizionatore con sfiatatoi esterni a muro <strong>condomini</strong>ale forato. Il decoro<br />

architettonico (a 1108 cc) è 1 concetto generale <strong>ed</strong> il ns palazzo è visibile anche di fianco e dietro<br />

(dal pubblico scalone STORICO tra via Amm. Ronca e via Due Principati), i regolamenti comunali<br />

impongono che la facciata principale non può manco esser toccata in centro storico, ma noi siam<br />

in ZPRU A3). Inoltre, x decoro architettonico, i fori nel muro, realizzati su altre facciate, dovranno<br />

aver = altezza (da m 1,80 a m 2,10 dal piano di calpestio, x A/10 piano terra cm 20 h in più, in<br />

mansarde h interm<strong>ed</strong>ia tra piano calpestio e h spiovenza, potendo usar pur vuoti tecnici), = diametro<br />

(cm 30), = colore (quello <strong>del</strong> muro, sennò sarebbe innovazione, invece così è aggiunta e non<br />

inficerebbe decoro e funzione <strong>del</strong> muro, secondo la giurisprudenza), doppie guarnizioni perfettamente<br />

aderenti al muro – interno/esterno – x evitar umidità, distanza min da finestre e fonti di calore<br />

e di fr<strong>ed</strong>do= cm 60. Non basta: x rispettare la l. 624/1996 e la 192/2005 e successivi decr. attuativi,<br />

oltre ad altezze sicure x i lavoratori e gli abitanti <strong>del</strong>le U servite da condizionatore, oltre a normativizzar<br />

il tutto ex a 1108 cc e portar impatto condizionatori a giusto rapporto architettonico pieni-vuoti<br />

senza impatto linee arch <strong>del</strong> palazzo (che è bello), c'è bisogno di risparmio energetico e<br />

mancanza di correnti <strong>ed</strong> umidità derivata da problemi di cambio temperatura, quindi bisogna portar<br />

temperatura condizionata in tutti gli ambienti (compresi servizi igienici e sgabuzzini murati) e, sempre<br />

per evitar umidità, far defluire i reflui idrici da azione condizionante in scolo acque bianche (ad<br />

es tramite i lavabi) e non in improbabili vaschette traboccanti. Ergo occorre impianto idropressodrenante<br />

<strong>ed</strong> occorre anche bucare i muri interni (pareti) per far arrivar pompa di calore/fr<strong>ed</strong>do. Pertanto<br />

occorre sempre pompa di calore/fr<strong>ed</strong>do che espella calore/fr<strong>ed</strong>do f) a W = m 3 U <strong>condomini</strong>ale<br />

de quo/2,7; in qualsiasi U <strong>condomini</strong>ale occorre impianto di umidificazione - deumidificazione (il<br />

riscaldamento da condizionatore non occorre se già è presente in U <strong>condomini</strong>ale). Il condizionatore<br />

dovrà esser mantenuto ogni anno <strong>ed</strong> il rapporto di manutenzione consegnato anche all'amministratore<br />

(che può farlo v<strong>ed</strong>er a suoi tecnici gratuitamente x il <strong>condomini</strong>o). Quindi, almen 30 gg solari<br />

pria di cominciar a realizzar opera bisognerà consegnar il progetto all'amministratore che entro<br />

10 gg affermerà o negherà il nullaosta <strong>condomini</strong>ale (secondo quanto qui in ogg) e sorveglierà la<br />

congruità <strong>del</strong>lo stesso in opera (anche via <strong>ai</strong>uti tecnici gratis per il <strong>condomini</strong>o). L'impianto di condizionamento<br />

(questo qui intendasi per condizionatore) dovrà aver fori di cm 30 ogni 60 m 3 , ma non<br />

più di un foro per finestra simmetricamente disposto secondo distanze di cui sopra (salve altre h di<br />

cui sopra x terranei e mansarde) <strong>ed</strong> ugualizzato anche in colore rispetto alle facciate d'<strong>ed</strong>ificio. I<br />

seminterranei non potran aver questi fori in quanto essi sarebbero fuoriuscenti su discesa auto o<br />

ambiente semichiuso (dev'esser aperto, non va ben androne garages); chiaramente ci vuol il ri-


spetto <strong>del</strong>lo scolo idrico di cui sopra con impianto a pressione scolo verso lavabi x scarico in acque<br />

bianche x tutte le acque reflue d'impianto e rapporto minimo potenza d'impianto di cui sopra, inoltre<br />

l'impianto a risparmio energetico dev'esser ISO UE e doppia classe A, non CE (China Export).Inoltre<br />

v<strong>ed</strong>asi decoro balconale ex Cass. Civ. 11888/1998 e verande inficianti il decoro architettonico,<br />

come i motori esterni dei condizionatori, ex Cass. Civ. 798/1997.<br />

Per tutti i motivi suesposti cr<strong>ed</strong>o che l'impianto che l'inquilina vorrebbe apporre secondo sua richiesta<br />

(un impianto Matsui, mo<strong>del</strong>lo base da terra con vaschetta x reflui) andrebbe bene x 1 casa isolata,<br />

non per una U in <strong>condomini</strong>o. Chiaramente poi, specie con buchi alle pareti x far passar impianto<br />

pressopompa e pressoidroscolo, oltre a buchi sui muri <strong>condomini</strong>ali, quando 1 inquilino vuol<br />

metter impianto di condizionamento, IL PERMESSO SCRITTO DEL PROPRIETARIO É NECES-<br />

SARIO, anche se NON SUFFICIENTE, e dall'esterno non dovran v<strong>ed</strong>ersi i tubi di scolo e pompa di<br />

calore (che dovran essere coperti, MA CON COPERTURA TUTTA ISPEZIONABILE ex a 1020 e<br />

ss cc e l 380/2001 su sicurezza e tipi di lavorazione in materia <strong>ed</strong>ile e l 624/1996 su sicurezza lavoratori).<br />

X la non visibilità degl'impianti di condizionamento v<strong>ed</strong>asi Reg. Ed. AV 09/2001, a. 44.2.1 (in facciata<br />

principal extra centro storico dovrebbero potersi v<strong>ed</strong>er sol i terminali dei condizionatori, ma,<br />

se i tubi d'impianto ex l. 626/1994 e 192/2006 dovessero esser visibili, il condizionatore andrebbe<br />

rimosso; e meno male che non siamo in <strong>ed</strong>ificio storico o zona storica, siamo in ZPRU di tipologia<br />

A3, forse A2, dal 1998, ma qui è stato già rimosso 1 condizionatore esterno). Barriere anti-insetti<br />

trasparenti obbligatorie su terminali esterni condizionatori. Prev<strong>ed</strong>ibile, ove terminali esterni non<br />

coperti da balconi/verande, superocopertura semicircolare (<strong>del</strong>lo stesso colore <strong>del</strong> muro) imm<strong>ed</strong>iatamente<br />

su guarnizione aggettante max cm 7,5 con pendenza obbligatoria <strong>del</strong> 20%. Ma sui condizionatori<br />

IL CONDOMINIO DEVE ANCOR DELIBERAR, ma ricordasi che, come in caso d'impianti<br />

di riscaldamento, anche a livello nazionale vale la sentenza che non qualifica lavori sui muri comuni<br />

x impianti di condizionamento come innovazione (<strong>del</strong> resto non alterano l'uso principale e lo scopo<br />

precipuo <strong>del</strong> muro): cfr. Cass. Civ. 16364/2003.<br />

Si ricorda anche che i condizionatori a motore esterno, pur se ancor venduti, sono irregolari anche<br />

perchè il motore esterno causa stillicidio da ombra e, x come è generalmente concepito, stillicidio<br />

da idroreflui su muri comuni e sui giardini, che siano privati o coorti <strong>condomini</strong>ali, nonché sulle strade<br />

pubbliche. Anche i rami <strong>del</strong>le piante, i tappeti spolverati oltre il confine balconale e la presenza<br />

di panni stesi creano stillicidio (aa 800 e ss. cc, con copiosa dottrina e giurisprudenza).<br />

Inoltre si dovrebbe <strong>del</strong>iberare su eventuali impianti x cucine e servizi igienici, realizzabili ex ultimo<br />

comma a. 23 REAV, ma 0,8 dm 2 solo relativemente a tali stanze (se finestrate, installazione non<br />

regolamentarmente necessaria, e locate ci vuol il permesso <strong>del</strong> proprietario <strong>ed</strong> apposita <strong>del</strong>ibera<br />

<strong>condomini</strong>ale di manutenzione straordinaria e non posson esser realizzati, come pur i tubi da camino,<br />

su facciata principale).<br />

Oltre al condizionamento, il decoro architettonico vale anche x verande chiuse e loro costruzione<br />

materiale. La veranda chiusa altera non solo il profilo prospettico <strong>del</strong> fabbricato, ma anche i millesimi<br />

(e, se c'è amianto, ben altro che i millesimi). Il regolamento comunale parla di ripostigli chiusi di<br />

circa m 1,2 * 2,00, di verande da giardino aperte e cucce x cani di m 1,2 * 1,2 *1,2 (tut da giardino),<br />

ma alterar 1 balconata con 1 veranda chiusa di m 3 * 1,5 * 2,7, costituita da materiale ignoto, È<br />

CONTRO IL REGOLAMENTO COMUNALE 1998 e 2002 AV E CONTRO LA CONCEZIONE DI<br />

DECORO ARCHITETTONICO. Siccome sappiamo che esiste 1 veranda chiusa in questo <strong>condomini</strong>o<br />

e copre 1 lavoro abusivo (foro scolo tubo di scarico lavatrice posta o posizionabile in esterno),<br />

s'invita il proprietario o chi ne abbia assunto le f) a togliere la suddetta veranda <strong>ed</strong> otturare il<br />

buco rimettendo il tutto in pristino.<br />

Le sentenze principali de quo sono: Cass. Civ. 798, 1037, 3486, e 12344/1997, 6367/1998,<br />

668/1999. le ultime 3 avulgono da controlli successivi di legittimità l'apprezzamento <strong>del</strong> giudice di<br />

merito, che in caso di controversie si serve di C.T.U.. Anche qui, in zona urbanistica su infrata, interviene<br />

il Reg. Ed. AV 2001 (d'ora in poi REAV), aa 2.1 (sagoma urbanistica e geometrica), 2.27 e<br />

12 (definizione <strong>ed</strong> autorizzazioni opere precarie); evincasi che lo spazio in ogg. non è opera precaria<br />

o da giardino, anche se la sua rimozione è relativamente facile (è lì dal 2000, senza autorizzazione<br />

comunale o interventi <strong>condomini</strong>ali, conc. <strong>ed</strong>ilizie ex a. 3 REAV <strong>ed</strong> è una struttura chiusa).<br />

Inoltre da circa 1 anno, senza tassa pagata di euro 1,80 ex normativa finanziaria nazionale x avvisi<br />

temporanei, è presente in <strong>condomini</strong>o, su balconata di facciata principale, cartellonistica non auto-


izzata, a quanto consta, dal comune AV: insegna pubblicitaria immobiliare con marchio "fittasi" superiore<br />

a mq 0,25 (ma, al di là <strong>del</strong>la superficie, è esposta oltre il piano T e manca pur autorizzazione<br />

ex a 58.4 REAV), essa stona a livello urbanistico <strong>ed</strong> architettonico col resto <strong>del</strong> fabbricato anche<br />

se la balconata non è qui <strong>condomini</strong>ale E SUL BALCONE NON É VETROFANIA, SENNÒ<br />

SAREBBE DIVERSO (ref aa 56.1, 58.1 , 61.1.5.2 REAV). Si tenga presente inoltre che, in ordine a<br />

potenziale futura locazione riguardante cartellonistica di cui infra, c'è bisogno di autorizzazioni extra<strong>condomini</strong>ali,<br />

che la locazione sia extra<strong>condomini</strong>ale o no (ricordasi che, se la locazione non dovesse<br />

esser valida, il godimento sarebbe contestabile in interesse di quiete e quota <strong>condomini</strong>ale).<br />

Locazioni e costituzioni di diritti reali altrui van comunicate dal PROPRIETARIO all'amministratore<br />

(ne parlerem in assise).<br />

Inoltre tutti i commercianti in <strong>condomini</strong>o dovrebbero esporre aut ex 58.4 REAV (il <strong>condomini</strong>o<br />

deve sapere se le insegne e marchi son autorizzati) e, x aggetto tende negozi, uffici e residenze<br />

v<strong>ed</strong>asi aa 58.1.2 e 58.2.2 REAV (ricordasi pure altezza scritta su tenda non > cm 35). Oltre che x<br />

le tende, x le fioriere e le problematiche riautorizzative vecchie insegne di vecchie attività (magari<br />

pre-REAV), giacchè una è ancor a piano T, leggasi gli aa da 58 in poi REAV e contattasi amm <strong>del</strong>lo<br />

stabile. X quanto riguarda i colori <strong>del</strong>le tende non presenti in prog ex aa 57 e seguenti REAV,<br />

anche se il comune non avesse <strong>del</strong>iberato armonizzazione di strada/zona, vale sempre il principio<br />

generale <strong>del</strong> decoro arch di cui sopra, quindi colori tutti = x esercizi commerciali e residenze su tutte<br />

le facciate visibili da strade pubbliche(x le residenze, l'aggetto tende non deve superar larghezza<br />

balconate). Inoltre , oltre a conoscer i materiali x insegne <strong>ed</strong> altro (a. 50.5, 50.1.2, 58.1.1 e da<br />

58 in poi REAV) i commercianti e professionisti occupanti uffici farebbero anche bene a star attenti<br />

a fattore luminosità diurna interna ex a. 22.3.2 REAV (anche in via analogica).<br />

Altro cahier de doleance è costituito da giardini, impianti, garages.<br />

Secondo gli atti di conservatoria <strong>del</strong> 1945 e 1978 e le divisioni notarili 1983 e 1991 i giardini (definiti<br />

striscia di terreno non visibilmente divisa, pare compresa la discesa garage) appartengono a 2<br />

definiti <strong>condomini</strong> (oggi <strong>ai</strong> lor er<strong>ed</strong>i), ma, stranamente, al catasto sono "coorti comuni" e nei progetti<br />

comunali e di genio civile non esistono proprio... Ma allora i millesimi dei giardini? A proposito di<br />

millesimi, in progetti comunali, di genio civ e catastali notansi, pare, alcune discrasie di superficie e<br />

cubatura che van in favor qualcuno <strong>ed</strong> inficiano maggioranze <strong>condomini</strong>ali: bisogna corregger tali<br />

errori.<br />

Come fare? Qui si passa al piatto forte: l'impianto ascensoriale, il cancello e la sua automazione, la<br />

discesa dei garages <strong>condomini</strong>ali, l'impianto elettrico (realizzato ciò, sarebbe + facil corregger i millesimi.<br />

Qui 1 condomino lamenta un non adeguato esercizio <strong>del</strong> diritto all'uso <strong>del</strong>l'ascensore ex a 1002 cc<br />

(le sentenze Cass civ., sez. II, 1529/2000 e 24006/2004 - non sono le uniche sì pronunciate -<br />

applicano estensivamente l'a. 1102 obliando alle maggioranze ex a. 1108 e 1136 cc ; inoltre le<br />

maggioranze ex l 1371989 e dpr appl 236/1989 sono ordinarie, anche se > di quelle ex prec<strong>ed</strong>enti<br />

sentenze); certo la l 13/1989 <strong>ed</strong> il dpr 236/1989 parlano di ascensore a tutti i piani x <strong>condomini</strong> > di<br />

3 piani (quindi anche nei garages, con chiave di sicurezza), di porte con ampiezza che ora nel ns<br />

<strong>condomini</strong>o non c'è, ma realizzabile <strong>ai</strong> parametri min <strong>del</strong> 1989 (cm 77 x 90), di doppia ringhiera di<br />

sicurezza su scale e pianerottoli, di finestre su scale luminose, apribili e, ove non ringhierate, h min<br />

cm 60, strisce guida x ipov<strong>ed</strong>enti. Il ns palazzo fu prog nel 1987, quindi queste norme non esistevano,<br />

ma si può realizzar tutto (v<strong>ed</strong>asi anche a 21.1 e 27 REAV). Ricordiamo che il solettone con<br />

motore a corda al piano IV non dà problemi statici ex doc progetto e che i montascale senza addetto<br />

apposito son proibiti (come azionamento) nei luoghi aperti al pubblico e poi non abbiamo<br />

spazio neanche x 1 montascale ripiegato, mentre lo spazio ascensoriale è utilizzabile dal piano -1<br />

al quarto. La ns discesa garage è adatta, se parliamo di auto moderne, quasi solo a miniutilitarie e<br />

fuoristrada o a piloti leggeri; 1condomino ha seri problemi di rottura marmitte e poi quella discesa<br />

dovrebbe aver pendenza max 12% ex dpr 136/1989 (v<strong>ed</strong>asi pur a 21 REAV): la ns ha pendenza<br />

<strong>del</strong> 30%. e non ha gli estintori (non solo qui mancano) e non ha il semaforo. Ricordasi anche che<br />

funge da vano d'emergenza e la porta t<strong>agli</strong>afuoco non è a norma e nel palazzo non abbiamo 1<br />

vera e propria uscita d'emergenza fruibile direttamente su strada. Il condomino che ha notato queste<br />

cose è disposto a rim<strong>ed</strong>iar di tasca sua, salvo speciali fondi statali (compreso riposizionamento<br />

<strong>del</strong> cancello garage, semaforo e forse anche nuovo automatismo idrodinamico cancello, riadattamento<br />

ex l 13/1989 e dpr 236/1989 massetto ante portone e citofono, ringhiere scale e strisce guida<br />

x ipov<strong>ed</strong>enti, vani ascensore cmq a tutti i piani con motore a pistone, soft start, soft stop, porte


automatiche con fotocellule a tutta altezza, disposizione di chiave inclonabile x accesso garages<br />

via ascensore, rifacimento discesa garage seminterranea con raccordi antipendenza via subgrate<br />

termosaldate, estintori x 3 auto, sirena antivandalo, rifacimento grata inferiore accesso vano<br />

seminterraneo <strong>ed</strong> accorgimenti orizzontali e verticali antiumidità con segnaletica da garage e<br />

nuova discesa). Si precisa che il muro di confine <strong>condomini</strong>o/discesa garage è molto profondo (la<br />

colonna affonda x oltre 1 metro) ove si lavorerà e che la nuova discesa lo rinforzerà (in molti punti<br />

è + alta <strong>del</strong>la vecchia, all'inizio è + bassa di cm 15); il solettone vecchio ascensore è asportabile<br />

senza neanche danni alle pareti <strong>del</strong> vano ascensore e tutti gli spazi ex lege, doctrina et<br />

jurisprudentia in alto, in basso e x la sala macchine (che x juris può cmq esser messa in spazi<br />

comuni ex jurisprudentia <strong>ed</strong> è piccolissima) son garantiti; la copertura finanziaria è garantita,<br />

progetti e preventivi (che cmq pagherà il condomino in quaestio) son già stati realizzati, cmq la<br />

ripianificazione ascensoriale, rebus a<strong>ed</strong>iles sic stantibus, viste prec<strong>ed</strong>enti sentenze, dev'esser sol<br />

annunciata in assemblea anche da 1 sol condomino disposto a pagarla non servito da elevatore<br />

<strong>condomini</strong>ale in piani riportati su vano ascensore > terzo e < piano terra (ove altri piani serviti).<br />

Si fa notare anche che l'impianto elettrico <strong>condomini</strong>ale ha la cert ex l. 10/1991, ma non quella ex l.<br />

192/2005 e, x giunta, non ha contatore separato da quello ascensoriale, come x norma e x millesimi<br />

dovrebb'esser.<br />

Chiariamo inoltre x luce scale: le lampadine costano in quanto devono essere a risparmio energetico<br />

(ma almeno queste son stabili, quindi alfin risparmiamo); ex dpr 236/2001 e norme ISO in ns<br />

palazzo devon illuminar così x ogni pianerottolo: fronte scale:6000 ansi-lumen; in rientranza: 3000<br />

ansi-lumen (piano terra: 10000 ansi lumen in toto). X il citofono (300 ansi lumen) non trovo lampadine<br />

a risparmio energetico adatte, ma tra 4 mesi (pare) saran in commercio.<br />

Sulle pareti esterne anterior, posterior e lateral <strong>condomini</strong>ali, al secondo e terzo piano e, con limitate<br />

differenze d'altezza, al quarto, ogni lume, di forma ovoidale discutibile pria in assise x motivi urbanistici<br />

e di decoro architettonico (non mettete nulla x ora) sarà comprato dal proprietario <strong>del</strong>l'U, a<br />

norma <strong>condomini</strong>alis, e dovrebbe aver 1 luce bianca esattamente di 4000 ansi lumen x non disturbare<br />

il traffico notturno ex Regolamento di polizia urbana AV (sono luci non direzionabili). Attenzione:<br />

x motivi urbanistici e di decoro architettonico il proprietario o compra 1 lume x ogni uscita <strong>del</strong>la<br />

sua U <strong>condomini</strong>ale o non compra nulla e si tiene i fili penzolanti realizzati in costruendo, che non<br />

si può obbligar a togliere, come le servitus in costruendo; non è ammesso dotarsi solo parzialmente<br />

di plafoniere).<br />

Qualsiasi lavoro su impianti orm<strong>ai</strong> non è considerato novazione (lavori ex l 10/1991 e 192/2005,<br />

v<strong>ed</strong>asi anche cfr. Cass. Civ. 16364/2003 <strong>ed</strong> estensioni analogiche di dottrina) pur se coinvolge<br />

muri <strong>condomini</strong>ali, purchè si rispettino leggi, regolamenti e <strong>del</strong>ibere assembleari (x lavorar su muri<br />

<strong>condomini</strong>ali si deve passar comunque x assemblea a maggioranza normale).<br />

Delle maggioranze abbiam già parlato x questioni particolari (l. 13/1989 e suo dpr, o relativamente<br />

<strong>agli</strong> impianti elettroidrici, che x dottrina e giurisprudenza non son suscettibili di maggioranza da novazione),<br />

ma qui bisogna affrontare 1 quaestio non clara in questo <strong>condomini</strong>o: le <strong>del</strong>eghe <strong>ed</strong> i proprietari<br />

pro-indiviso, in relazione alla conoscenza e/o conoscibilità <strong>del</strong>l'anagrafe <strong>condomini</strong>ale.<br />

In effetti varie ns U <strong>condomini</strong>ali appartengono a coniugi conviventi e coresidenti more uxorio (tranne<br />

2 appartenenti a singoli, 1 appartenente a fratelli non coresidenti e non codomiciliati, 1 appartenente<br />

a coniugi conviventi e coresidenti more uxorio, ma da essi amministrata in via fiduciaria, 1<br />

appartenente a singolo proprietario tutorializzato). Inoltre x questioni di equo canone ex l. 392/1978<br />

e contratti agevolati ex l. 431/1998 (e, x esteso, di bilancio) e x questioni riguardanti riscaldamento<br />

centralizzato <strong>ed</strong> acqua <strong>condomini</strong>ale e lor passaggi ad impianti autonomi e relative richieste (argomento<br />

quest'ultimo che non interessa il ns <strong>condomini</strong>o) legge, dottrina, giurisprudenza, analogia<br />

costringono l'amministratore a convocar anche <strong>inquilini</strong> (che, su queste questioni, pagando spese<br />

<strong>condomini</strong>ali, posson surrogarsi in discussione e voto al loro proprietario, anche se questi è presente<br />

in assise, il proprietario può tuttavia esprimer opinione in merito e ricorrere vs decisione assembleare,<br />

ove ritenga sussistenti danni economici x il <strong>condomini</strong>o). X le spese extra<strong>condomini</strong>ali<br />

o di straordinaria amministrazione l'inquilino non va consultato, se non deve contribuire al diretto<br />

capitolato o la sua U potrebbe ricever danno da lavori <strong>condomini</strong>ali (compresi eventuali danni d'immagine,<br />

se inquilino reggente U <strong>condomini</strong>ale produttiva). Così pure x l'usufruttuario <strong>ed</strong> il comodatario,<br />

che posson partecipar ad assemblee ordinarie in surroga millesimale <strong>del</strong> proprietario (es.: bilancio<br />

e quota <strong>condomini</strong>ale a loro carico, come normalmente avviene in questi rapporti, ex a.<br />

1130cc, comma 2 (godimento e garanzie <strong>del</strong>l'amministratore) e 1102 cc (equo godimento <strong>del</strong>la


cosa comune); tali articoli valgon anche x alcune fattispecie (tipo il godimento <strong>del</strong> riscaldamento<br />

centralizzato, in cui si v<strong>ed</strong>ono le l. 392/1978 e 431/1998 in actio spiritualis, e <strong>del</strong>l'ascensore).<br />

Chiaramente tutti i partecipanti alle assemblee devon esser capaci d'agire, sennò devon aver tutore,<br />

protutore, curatore o amministratore. Si badi che il protutore, curatore o amministratore non<br />

sono interni all'anagrafe <strong>condomini</strong>ale se non abitano in <strong>condomini</strong>o in oggetto e comunque DE-<br />

VON ESSER INDEROGABILMENTE DELEGATI DA TUTORE, anche ove suoi coniugi, salvo<br />

quanto a contrariis disposto ex a 357 cc. (che , x il resto, conferma tal proposizione; x la partecipazione<br />

di sconosciuto o non legittimato, pur se la non legittimazione è rilevata dopo assise <strong>condomini</strong>ale,<br />

v<strong>ed</strong>asi Cass. 11943/2003). Lo stesso dicasi x i coniugi e tutti i proprietari pro-indiviso: è vero<br />

che la giurisprudenza indica, espressamente x i coniugi coresidenti conviventi more uxorio sine<br />

contrasti, che sol loro posson ricorrer x invalidar 1 assemblea x difetto di rappresentanza e che la<br />

convocazione ad un sol coniuge convivente more uxorio senza conflitto d'interessi vale automaticamente<br />

anche x il coniuge comproprietario – x alcuni deve anch'esser coresidente (Cass.<br />

16/02/1996, n.° 1206), ma SE UN COMPROPRIETARIO NON SI PRESENTA E NON RILASCIA<br />

DELEGA, salvo quando comunicazione pervenuta a massa di er<strong>ed</strong>i innominata, il presidente (e<br />

l'amministratore x il bilancio), X IL PRINCIPIO GENERALE DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO E<br />

QUINDI DELLE MAGGIORANZE A TUTELA DEL CONDOMINIO, sopratutto se <strong>del</strong>ibera riguardante<br />

rapporti eso<strong>condomini</strong>ali, DEVONO decurtare i millesimi dei non sicuramente rappresentati<br />

<strong>ed</strong> anche il n.° <strong>condomini</strong>ale x maggioranze (esempio: 2 propr. x U= 1 condomino, ma 1 propr. X<br />

500/1000 U= ½ condomino e metà millesimi U – millesimi approssimati al terzo decimale). Invece i<br />

non coniugi (coresidenti o non) s'espongon anche al rischio di contestazione <strong>ed</strong> annullabilità da<br />

parte di chiunque interessato (anche terzi) <strong>del</strong>le <strong>del</strong>ibere da lor votate con difetto di rappresentanza.<br />

Le <strong>del</strong>ibere votate son cmq valide, anche ex a 1137 cc, se errori o difetti di rappr. non han inficiato<br />

maggioranze de quo ibi constitutae, ove maggioranze costituite numericamente valide ex cc<br />

e/o legislazione speciale e/o giurisprudenza.<br />

MA COME SI DELEGA? Si deve <strong>del</strong>egar come nel rapporto di mandato e procura (solo che la procura<br />

<strong>ed</strong> il mandato han validità + lunga - 1 anno solare x i <strong>condomini</strong> - ove van espressamente rinnovate,<br />

la <strong>del</strong>ega vale sol x l'assise di cui tratta). 1 volta aver <strong>del</strong>egato, il <strong>del</strong>egante non può partecipar<br />

in alcun modo all'assemblea, nè può influenzarla presenziandovi in silenzio; inoltre la <strong>del</strong>ega<br />

è valida sol se esiste copia fronte/retro di fotodocumento al tempo <strong>del</strong>l'assise e <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ega valido<br />

(ossia isotemporovalido) <strong>del</strong> <strong>del</strong>egante, con firma autentica <strong>del</strong> <strong>del</strong>egante e <strong>del</strong> <strong>del</strong>egato su documento<br />

di <strong>del</strong>ega che va consegnato in assise (vale anche <strong>del</strong>ega via fax, con orario di ricevimento,<br />

firma su documento di <strong>del</strong>ega di <strong>del</strong>egante e <strong>del</strong>egato e copia fronte/retro di fotodocumento isotemporovalido<br />

<strong>del</strong> <strong>del</strong>egante, visione assembleare <strong>del</strong> documento isotemporovalido portato dal <strong>del</strong>egato).<br />

Questi documenti valgon anche x rapporti extra<strong>condomini</strong>ali (ad es.: 1 controllo <strong>del</strong> 770 x<br />

lavori di manutenzione straordinaria, l'amministratore è tra l'altro pure sostituto d'imposta), quindi<br />

son SEMPRE necessari. Il <strong>del</strong>egato, come in banca, che sia o non sia in anagrafe <strong>condomini</strong>ale,<br />

che sia 1 coniuge conosciutissimo da tutti da anni o 1 straniero sconosciuto, deve presentarsi con<br />

fotodocumento isotemporovalido (NON NECESSE COPIA) e le sue generalità saranno assunte in<br />

assise. La <strong>del</strong>ega può esser anche x 1 sola convocazione e solo x alcuni punti O.D.G., data obbligatoria;<br />

se la <strong>del</strong>ega è datata nello stesso giorno assembleare (anche ove perveniente via fax) va<br />

presentata con orario scritto antec<strong>ed</strong>ente l'assise, salva la copresentazione di <strong>del</strong>egante (che poi<br />

se ne deve andare, se discussione su argomenti <strong>del</strong>egati) e <strong>del</strong>egato. A parte la <strong>del</strong>ega, i poteri<br />

pieni al rappresentante (DEVON ESSER PIENI in TUTTE fattispecie <strong>condomini</strong>ali in O.D.G.) posson<br />

esser dati anche via procura o mandato o anche via dichiarazione di identità di volontà <strong>condomini</strong>ale<br />

di un coniuge nei confronti <strong>del</strong>l'altro (accettante) che interviene in assisi <strong>condomini</strong>ali x il dichiarante<br />

(la giurisprudenza e la dottrina riconoscono quest'ultima forma solo in caso di coniugi coresidenti<br />

PROPRIETARI – non tutori e protutori – sposati e conviventi more uxorio e con rapporto<br />

coniugale notorio o notificato al <strong>condomini</strong>o con prova scritta c/o anagrafe <strong>condomini</strong>ale, quindi<br />

questa forma non vale neanche tra parenti di sangue e non che non siano coniugi e tra conviventi<br />

non sposati). PRECISAZIONI: il doc di <strong>del</strong>ega, procura, mandato, identità di volontà coniugale <strong>condomini</strong>ale<br />

va presentato con firme di entrambi gli scriventi, anche <strong>del</strong>l'accettante (procuratore,<br />

mandatario, <strong>del</strong>egato, esprimente comune volontà) salvo casi in cui arrivi via fax (in tal caso il l'accettante<br />

firmerà disgiuntamente sullo stesso documento); si precisa che nel doc di <strong>del</strong>ega, procura,<br />

mandato, identità di volontà (gli ultimi 3 validi al max 1 anno solare prorogabile solo espressamente)<br />

LE GENERALITÀ DEI REDIGENTI (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita o c.f. -<br />

data e luogo di nascita E c.f. X i non nati in Italia - ) VANNO SEMPRE SUL DOCUMENTO, AN-


CHE QUELLE PRESENTI SU DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL PROPONENTE E DELL'ACCET-<br />

TANTE. Sia chiaro che chi non viene con corretta <strong>del</strong>ega, mandato, identità di volontà, procura accampando<br />

pretese di titolarità <strong>del</strong> rapporto de quo non potrà manco presenziare in assemblea. Indagini<br />

d'ordinaria diligenza x l'amministratore x rilevar recapito <strong>condomini</strong>, ove ignoto, son ex<br />

Cass. 18/02/2000,n.° 1830.<br />

Collegata al fattore <strong>del</strong>eghe è la figura <strong>del</strong> presidente <strong>del</strong>l'assemblea <strong>condomini</strong>ale. Bisogna legger<br />

ben il 67 DISP. PREL. cc. A rigoris il presidente, che deve m<strong>ed</strong>iar tra proprietari pro-indiviso ex a.<br />

67 DISP. PREL. cc, non può esser proprietario pro-indiviso, a meno che il provv<strong>ed</strong>imento di <strong>del</strong>ega,<br />

mandato, identità di volontà, procura agente in capo a lui da altri proprietari pro-indiviso sia firmato<br />

dalle parti come IRREVOCABILE. Se in assise non vi son proprietari pro-indiviso o se han<br />

<strong>del</strong>egato in via irrevocabile o espresso mandato, procura, identità di volontà irrevocabile, non ci<br />

vuol il presidente. Del segretario non esiste menzione giuridica di nessun tipo; <strong>del</strong> resto il <strong>condomini</strong>o<br />

non è società con organi come i probiviri vs conflitto d'interessi, il <strong>condomini</strong>o è solo comunione<br />

legale, ad esempio il rapporto d'agenzia non vale x il <strong>condomini</strong>o (che non ha scopo di lucro o<br />

commercio), quindi è inutile tentare di organizzare un <strong>condomini</strong>o come un'azienda.<br />

X le <strong>del</strong>ibere: a maggioranze numeriche e millesimali regolari, la maggioranza millesimale in assemblea<br />

prevale sempre sulla maggioranza numerica dei <strong>condomini</strong> (costituita quest'ultima col<br />

metodo di 1 testa x ogni U <strong>condomini</strong>ale, anche se ha + comproprietari che, se necessario, saran<br />

m<strong>ed</strong>iati dal presidente ex a. 67 DISP. PREL. cc.).<br />

X <strong>ai</strong>utare i <strong>condomini</strong> qui sotto c'è un mo<strong>del</strong>lo di <strong>del</strong>ega.<br />

L'AMMinistratore.


Oggetto: <strong>del</strong>ega <strong>condomini</strong>ale irrevocabile.<br />

Condominio: (via, n.°, città, nazione):<br />

Delegante: (cognome, nome, residenza attuale, data e luogo di nascita, codice fiscale):<br />

Delegato (cognome, nome, residenza attuale, data e luogo di nascita, codice fiscale):<br />

Delega valida per la/le convocazione/i <strong>del</strong> (specificare giorno <strong>ed</strong> ora <strong>del</strong>la/e convocazione/i per cui<br />

è valida la presente <strong>del</strong>ega):<br />

Delega valida per i seguenti punti ex O.D.G. (specificare i punti, in numero, in O.D.G. per cui la <strong>del</strong>ega<br />

è valida oppure gli argomenti; in mancanza di specifiche la <strong>del</strong>ega sarà ritenuta valida per tutto<br />

l'O.D.G.):<br />

Per la validità <strong>del</strong>la presente, corr<strong>ed</strong>ata da infrate firme, il <strong>del</strong>egato dovrà recar seco copia<br />

fronte/retro di documento <strong>del</strong> <strong>del</strong>egante valido <strong>ai</strong> tempi <strong>del</strong>l'assise, con generalità e foto <strong>del</strong> <strong>del</strong>egante,<br />

dovrà inoltre mostrare un proprio documento con le stesse caratteristiche, assumibile in<br />

anagrafe <strong>condomini</strong>ale assembleare. Ex articolo 67 DISP. PREL. cc., comma 1 un solo individuo<br />

rappresenta ogni proprietà in <strong>condomini</strong>o. Il <strong>del</strong>egato dovrà anche far conoscere esiti assembleari<br />

al <strong>del</strong>egante IMMEDIATAMENTE dopo assise.<br />

FIRMA LEGGIBILE DEL DELEGANTE CON DATA DELLA DELEGA*<br />

FIRMA LEGGIBILE DEL DELEGATO CON DATA DI ACCETTAZIONE DELLA DELEGA*<br />

*Datare da parte <strong>del</strong> <strong>del</strong>egante anche se <strong>del</strong>ega inviata via fax, in quanto non sempre il fax ricevente<br />

stampiglia data invio sullo stesso foglio/stessa facciata (come necesse per validità <strong>del</strong>ega); il<br />

<strong>del</strong>egato dovrà sempre datare data accettazione. Preferibile specificazione dataria anno in quattro<br />

cifre, sia per attribuzioni in capo al <strong>del</strong>egante che al <strong>del</strong>egato. La <strong>del</strong>ega deve pervenire al <strong>del</strong>egante<br />

prima <strong>del</strong>l'orario di assise in oggetto, ove faxata.

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