Untitled - EleA@UniSA - Università degli Studi di Salerno
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Era proibito ammettere in Seminario alunni<br />
laici. Solo si permetteva, che se ne potessero ricevere<br />
uno o due, purché non avessero oltrepassato<br />
gli anni <strong>di</strong>eci. E , per eccezione, si poteva arrivare<br />
anche al numero <strong>di</strong> sei. Ma occorreva sempre il<br />
permesso in iscritto dell’Arcivescovo (c. X X X V II).<br />
Tranne che in Seminario e nella Cattedrale,<br />
era vietato ai Seminaristi <strong>di</strong> andare a cantare in<br />
altre Chiese, senza il permesso dell’Arcivescovo o<br />
del Vicario Generale {c. X X X IX ).<br />
L ’Amministrazione era presso il Rettore, il<br />
quale doveva renderne conto, alla fine dell’anno,<br />
all’Arcivescovo, a due Deputati del Capitolo e ad<br />
altrettanti Deputati del Clero (c. X L III).<br />
I Deputati duravano in carica un anno. E, fatta<br />
eccezione delle spese or<strong>di</strong>narie, nulla si poteva fare<br />
dal Rettore senza il loro consenso (c. X LIV ).<br />
II danaro si conservava nella Cassa del Seminario,<br />
munita <strong>di</strong> 3 chiavi, <strong>di</strong> cui, una era tenuta<br />
dal Rettore, e le altre due, dai Deputati (c. XLV).<br />
In fine, si mantennero gli 8 Chierici, istituiti<br />
dall’Arcivescovo Cervantes. Ma, siccome alcuni <strong>di</strong><br />
costoro, dopo <strong>di</strong> essere stati mantenuti a spese del<br />
Seminario « con scandalo del popolo » non avevano<br />
voluto più ricevere i Sacri Or<strong>di</strong>ni, così fu stabilito,<br />
che non se ne accogliessero altri, se prima non<br />
dessero cauzione <strong>di</strong> rivalere l’Istituto delle spese,<br />
occorse per il loro mantenimento, qualora non intendessero<br />
più ascendere al Sacerdozio (cc. X L V I<br />
e X L V II).