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INVESTIRE E LAVORARE IN SLOVENIA - iCon

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30<br />

Problematica fiscale<br />

Imposte sui redditi<br />

Si riportano di seguito alcune informazioni di carattere generale riguardanti la tassazione<br />

delle imprese in Slovenia.<br />

Imposte sui redditi dell’impresa individuale<br />

Tassazione in Slovenia<br />

La persona fisica residente in Italia che svolge un’attività commerciale in Slovenia nella<br />

forma di impresa individuale “slovena”, realizza redditi d’impresa di fonte slovena per cui<br />

gli stessi sono assoggettati all’imposta sui redditi (“dohodnina”) in Slovenia.<br />

La determinazione della base imponibile avviene in base alla differenza tra i ricavi ed i<br />

costi effettivamente sostenuti o determinando i costi in modo forfettario. Il metodo<br />

forfettario può essere applicato esclusivamente dai soggetti che non utilizzano lavoratori<br />

dipendenti ed i cui ricavi realizzati negli ultimi 12 mesi non superano i 42.000,00<br />

euro. I costi forfettari sono pari al 25% del volume di ricavi realizzati. Il soggetto che intende<br />

utilizzare il metodo forfettario deve farne esplicita richiesta all’ufficio delle imposte<br />

sloveno.<br />

L’imprenditore che determina il reddito imponibile in base ai costi e ricavi effettivi è<br />

tenuto a tenere i libri contabili secondo quanto previsto dalla legge sulle società commerciali<br />

(ZGD-1) ed i principi contabili sloveni (SRS 2006). È prevista la possibilità di<br />

adottare la “contabilità semplificata” nei casi in cui sono rispettati nell’ultimo esercizio<br />

almeno due dei seguenti parametri;<br />

- numero medio dei dipendenti non superiore a tre;<br />

- volume dei ricavi inferiore a 42.000,00 euro;<br />

- il valore medio delle attività non superiore a 25.000,00 euro.<br />

Le aliquote di imposizione sono le seguenti :<br />

sui redditi da 0 a 7.634,40 euro 16%<br />

sui redditi da 7.634,40 a 15.268,77 euro 27%<br />

sui redditi superiori a15.268,77 euro 41%<br />

Nell’individuazione dei ricavi e dei costi ai fini della determinazione del reddito imponibile<br />

occorre fare riferimento oltre che alla legge dell’imposta sui redditi delle persone<br />

fisiche (ZDoh-2) anche alla legge dell’imposta sui redditi delle persone giuridiche (ZD-<br />

DPO-2). Si rimanda pertanto a quanto riportato in seguito nel capitolo relativo alle società<br />

di capitali. In questa sede occorre sottolineare che la legge dell’imposta sui redditi<br />

delle persone fisiche consente all’imprenditore individuale di dedurre come costo le<br />

somme che spettano in via generale ai lavoratori dipendenti a titolo di rimborso per le<br />

spese per il trasferimento dal luogo di residenza al posto di lavoro, per il costo del pranzo<br />

durante l’orario di lavoro, per le indennità chilometriche in occasione di trasferte, le<br />

diarie ecc.. Il costo è deducibile nei limiti in cui lo stesso non viene assoggettato ad<br />

imposta sui redditi in base alla norma che regola la tassazione dei redditi di lavoro dipendente.

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